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AMBROSINI - Rel. PAPALDO                       \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e     composta  dai  signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof.  \r\n ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof.  GIOVANNI CASSANDRO    -  \r\n Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof.  ALDO SANDULLI  -  \r\n Prof.  GIUSEPPE  BRANCA  -  Prof.  MICHELE  FRAGALI  -  Prof.  GIUSEPPE  \r\n CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE  VERZ\u0026#204; - Dott.  GIOVANNI BATTISTA  BENEDETTI  \r\n - Prof.  FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,       \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e     ha pronunciato la seguente                                           \r\n \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     nel  giudizio  di  legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 80, ultimo  \r\n comma, del decreto - legge 18 novembre 1966, n. 976, recante \"Ulteriori  \r\n interventi  e  provvidenze  per  la  ricostruzione  e  per  la  ripresa  \r\n economica   nei   territori   colpiti   dalle  alluvioni  e  mareggiate  \r\n dell\u0027autunno 1966\", promosso con ricorso della Regione  autonoma  della  \r\n Sardegna  notificato  il 17 dicembre 1966, depositato in cancelleria il  \r\n 24 successivo ed iscritto al n. 27 del Registro ricorsi 1966.            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     Visto l\u0027atto di  costituzione  del  Presidente  del  Consiglio  dei  \r\n Ministri;                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udita  nell\u0027udienza  pubblica  del  31 maggio 1967 la relazione del  \r\n Giudice Antonino Papaldo;                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     uditi  l\u0027avv.  Pietro  Gasparri,  per  la  Regione  autonoma  della  \r\n Sardegna,  e  il  sostituto  avvocato  generale  dello  Stato  Giuseppe  \r\n Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto:                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Con ricorso depositato il 24 dicembre  1966,  la  Regione  autonoma  \r\n della  Sardegna,  nella  persona  del  suo  Presidente  pro-tempore, ha  \r\n prodotto ricorso per  giudizio  di  legittimit\u0026#224;  costituzionale  della  \r\n norma  contenuta  nell\u0027ultimo comma dell\u0027art. 80 del decreto - legge 18  \r\n novembre 1966, n. 976 (convertito  con  modificazioni  nella  legge  23  \r\n dicembre  1966,  n.  1142)  la  quale riserva esclusivamente all\u0027Erario  \r\n dello Stato i  proventi  derivanti  dalla  applicazione  dell\u0027impugnato  \r\n provvedimento  legislativo  nonch\u0026#233;  di  quelli derivanti dal decreto -  \r\n legge 9 novembre 1966, n. 913 (convertito nella legge 23 dicembre 1966,  \r\n n.  1140),  destinandoli  a  copertura  degli  oneri  dipendenti  dalle  \r\n alluvioni e dalle mareggiate dell\u0027autunno 1966.                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Secondo  la  Regione  la  norma denunciata sarebbe in contrasto con  \r\n l\u0027art. 8, primo  comma,  dello  Statuto  speciale,  in  quanto,  avendo  \r\n modificato il precedente D.  L. del 9 novembre 1966, n. 913, le avrebbe  \r\n sottratto   un  maggior  provento  dell\u0027imposta  di  fabbricazione  sui  \r\n prodotti petroliferi percetta nel suo territorio che quel provvedimento  \r\n le aveva attribuito, e con gli artt. 47 e 54 dello Statuto stesso,  per  \r\n essere  stata emanata con la forma del decreto - legge e non con quella  \r\n della \"legge formale\" o \"ordinaria della Repubblica\" o senza che  fosse  \r\n stato  previamente  sentito il parere della Regione n\u0026#233; invitato il suo  \r\n Presidente a partecipare alla seduta del  Consiglio  dei  Ministri  che  \r\n l\u0027aveva deliberata.                                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nel   giudizio  si  \u0026#232;  costituita  l\u0027Avvocatura  dello  Stato,  in  \r\n rappresentanza e difesa del Presidente del Consiglio dei Ministri,  con  \r\n atto depositato in data 6 gennaio 1967.                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Dall\u0027Avvocatura  si  deduce  che  il ricorso appare infondato sotto  \r\n tutti gli aspetti prospettati.                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Si osserva, innanzitutto,  che  la  norma  denunziata  non  avrebbe  \r\n sottratto   alcun  cespite  alla  Regione  n\u0026#233;  modificato  i  rapporti  \r\n finanziari fra lo Stato e la  Regione,  ma  avrebbe  adottato  soltanto  \r\n misure  finanziarie  eccezionali,  destinandone  il gettito a copertura  \r\n degli interventi straordinari,  richiesti  dalla  eccezionalit\u0026#224;  degli  \r\n eventi  dell\u0027autunno  del  1966.  \u0026#200;  pacifico, inoltre, che lo Stato -  \r\n nonostante ogni disposizione statutaria che  attribuisca  alle  Regioni  \r\n tutto  o  parte  del  gettito  di  alcuni  tributi  - pu\u0026#242; aumentare le  \r\n aliquote  dei  tributi  stessi,  introdurre  tributi  nuovi  o  imporre  \r\n addizionali  nuove  riservandone a s\u0026#233; il gettito, secondo un principio  \r\n di solidariet\u0026#224; nazionale riconosciuto dall\u0027art. 7 dello stesso Statuto  \r\n della Sardegna nonch\u0026#233; dagli artt. 2 del D. P. 26 luglio 1965, n. 1074,  \r\n e 4 del D. P. 23 gennaio 1965,  n.  114,  contenenti,  rispettivamente,  \r\n norme  di  attuazione  degli  Statuti  speciali per la Sicilia e per il  \r\n Friuli - Venezia Giulia.                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Comunque, non sussisterebbe mai la denunciata violazione  dell\u0027art.  \r\n 54  dello  Statuto sardo per il fatto che si \u0026#232; provveduto con la forma  \r\n del decreto - legge invece che con \"legge ordinaria della  Repubblica\",  \r\n essendo  noto  come  con  detta locuzione si sia inteso contrapporre le  \r\n leggi dello Stato a quelle  regionali  nonch\u0026#233;  le  leggi  ordinarie  a  \r\n quelle  costituzionali,  e  come  il  vigente  ordinamento escluda ogni  \r\n differenza di contenuto e di efficacia fra legge,  decreto  -  legge  e  \r\n decreto  legislativo  e  consideri, in particolare, alla stessa stregua  \r\n della legge il decreto - legge che, dovendo essere convertito in  legge  \r\n entro  sessanta  giorni, ha una propria autonoma efficacia limitata nel  \r\n tempo e condizionata alla conversione.                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Inoltre l\u0027estrema  urgenza  di  adottare  il  decreto  -  legge  ha  \r\n impedito  che si svolgesse un carteggio fra Governo e Giunta regionale,  \r\n ma \u0026#232; certo che il Presidente della  Regione  venne  sentito  sia  pure  \r\n nelle  vie  brevi,  come risulta dal fatto che \"la sera del 16 novembre  \r\n 1966 il funzionario proposto all\u0027Ufficio Regioni della  Presidenza  del  \r\n Consiglio  ebbe  un  lungo colloquio telefonico con il Presidente della  \r\n Regione, al quale fece  presente  i  motivi  che  avevano  impedito  la  \r\n convocazione  -  peraltro non necessaria - dei Presidenti delle Regioni  \r\n per  la  seduta  del  Consiglio  dei  Ministri  che  aveva   deliberato  \r\n l\u0027adozione  del  decreto  -  legge\",  e  \"che  il  giorno successivo il  \r\n Presidente della Regione sarda  comunic\u0026#242;,  sempre  telefonicamente,  a  \r\n mezzo  del  suo Capo di Gabinetto, che, data la prevedibile entit\u0026#224; del  \r\n ricavo la Regione era solo relativamente interessata alla  cosa  e,  se  \r\n richiesta,  avrebbe  volentieri rinunciato allo stesso\". Il Presidente,  \r\n tuttavia, si doleva di non essere stato convocato e non  escludeva  che  \r\n la Giunta potesse decidere di impugnare, per questo particolare motivo,  \r\n la legge.                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Il  parere, quindi, conclude l\u0027Avvocatura, bench\u0026#233; - a suo avviso -  \r\n non necessario, venne richiesto ed acquisito, n\u0026#233; pu\u0026#242; dubitarsi  della  \r\n idoneit\u0026#224;  della  forma  (verbale),  tanto  pi\u0026#249; quando, come era nella  \r\n specie, vi sia assoluta urgenza di provvedere.                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027art. 54 dello Statuto, inoltre - continua l\u0027Avvocatura -  dispone  \r\n che le norme contenute nel suo titolo III possono essere modificate con  \r\n legge ordinaria statale sentita la Regione, ma non richiede affatto che  \r\n il  Presidente  di  essa partecipi, ai sensi dell\u0027art. 47 dello Statuto  \r\n stesso  alla  seduta  del  Consiglio  dei  Ministri  che  delibera   la  \r\n modificazione,  ed  a  sostegno  della  propria  tesi  cita la sentenza  \r\n costituzionale n. 4 del 1966.                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Muovendo dalla medesima considerazione che il D.   L.  18  novembre  \r\n 1966,  n.  976,  \u0026#232;  stato convertito in legge con molte modificazioni,  \r\n compresa la  integrale  sostituzione  dell\u0027art.  80,  che  contiene  la  \r\n disposizione  (ultimo comma) impugnata, sia l\u0027Avvocatura generale dello  \r\n Stato sia la Regione sarda hanno depositato rispettivamente, in data 26  \r\n aprile e 5 maggio 1967, brevi note aggiuntive.                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Pur non intendendo contestare la impugnabilit\u0026#224;  dei  decreti-legge  \r\n n\u0026#233;  proporre  il  problema  se dalla Regione ricorrente dovesse essere  \r\n impugnata in via autonoma anche  la  legge  di  conversione,  da  parte  \r\n dell\u0027Avvocatura  dello  Stato si \u0026#232; sostenuto che nel presente giudizio  \r\n \u0026#232; sorto, in sostanza, il problema della persistente ammissibilit\u0026#224; del  \r\n ricorso o, quanto meno, della sopravvenuta cessazione della materia del  \r\n contendere, onde \u0026#232; necessario accertare  l\u0027effetto  che  produce,  sul  \r\n ricorso  avverso  il  decreto  -  legge,  la  legge che lo converte con  \r\n modificazioni, soprattutto quando, come nella specie,  la  disposizione  \r\n impugnata  sia  stata  sostituita,  e  non  si  tratti  soltanto di una  \r\n sostituzione formale.                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Secondo l\u0027Avvocatura, quindi, la legge di conversione non  soltanto  \r\n avrebbe   sostanzialmente   modificato  la  norma  impugnata,  ma,  con  \r\n l\u0027introduzione dell\u0027art. 88 bis, avrebbe espressamente disciplinato  la  \r\n partecipazione  delle  Regioni  al provento derivante dall\u0027applicazione  \r\n delle  misure  speciali   previste   dai   provvedimenti   eccezionali,  \r\n \"regolandosi,  cos\u0026#236; diversamente tutta la materia oggetto del presente  \r\n ricorso, cio\u0026#232;, la destinazione del provento stesso\".                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     E poich\u0026#233; la disposizione dell\u0027art. 88 bis ha effetto  retroattivo,  \r\n perch\u0026#233;  si  riferisce a tutti gli stanziamenti autorizzati dai decreti  \r\n legge 913, 914 e 976  del  1966,  l\u0027Avvocatura,  pur  riconoscendo  che  \r\n l\u0027art.  80  dell\u0027impugnato D.L. n. 976 ha conservato il suo vigore fino  \r\n all\u0027entrata in vigore della legge di conversione, che l\u0027ha  sostituito,  \r\n ritiene   che   \"il   suo   annullamento  mai  potrebbe  travolgere  la  \r\n disposizione di legge sostitutiva, non  impugnata,  e,  comunque,  che,  \r\n essendo  stati  diversamente  regolati ab initio i rapporti fra Stato e  \r\n Regione  in   ordine   alla   ripartizione   dei   proventi   derivanti  \r\n dall\u0027applicazione  del  D.  L.  9 novembre 1966, n. 913, \u0026#232; venuto meno  \r\n ogni interesse della Regione al presente  ricorso,  l\u0027accoglimento  del  \r\n quale  avrebbe  effetti  certamente  limitati,  ed  \u0026#232; conseguentemente  \r\n cessata, quanto meno sostanzialmente, la materia  del  contendere,  fin  \r\n dall\u0027origine alla destinazione del provento stesso\".                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Concludendo,  l\u0027Avvocatura  chiede  che  la Corte voglia dichiarare  \r\n cessata la materia del contendere e,  in  via  subordinata,  dichiarare  \r\n inammissibile ovvero respingere il ricorso per i motivi di cui all\u0027atto  \r\n di intervento che vengono confermati.                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Da  parte  della  ricorrente  Regione  si \u0026#232;, invece, sostenuto che  \r\n l\u0027impugnato ultimo comma dell\u0027art. 80 del D. L.  n.  976,  in  sede  di  \r\n conversione in legge, \u0026#232; rimasto - salvo una diversit\u0026#224; di formulazione  \r\n in  ordine  alla  destinazione  dei proventi previsti - sostanzialmente  \r\n immutato. E poich\u0026#233; anche nell\u0027emanare  la  legge  di  conversione  non  \r\n sarebbe  stata  rispettata  la  procedura prevista dall\u0027art. 54, quarto  \r\n comma, dello Statuto speciale - la quale richiede che per le  modifiche  \r\n allo  Statuto  in  materia  finanziaria  si  pu\u0026#242;  provvedere con legge  \r\n ordinaria, ma \"in ogni caso sentita la Regione\" - il  vizio  denunziato  \r\n con il ricorso rimarrebbe fermo.                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Prevenendo  una  eventuale eccezione dell\u0027Avvocatura, la Regione ha  \r\n poi affermato che quando viene impugnato un decreto-legge  si  impugna,  \r\n implicitamente, anche la futura legge di conversione.                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Dal  fatto  di non avere impugnato la legge di conversione, che tra  \r\n l\u0027altro presenta lo stesso vizio denunziato, di  essere  stata,  cio\u0026#232;,  \r\n emanata senza il previo parere della Regione, non potrebbero discendere  \r\n gli  effetti  di  un  mancato  ricorso,  n\u0026#233; si potrebbe pensare ad una  \r\n posizione di acquiescenza per mancata impugnativa ovvero ad una  tacita  \r\n rinunzia  del  resto  inammissibile nei procedimenti dinanzi alla Corte  \r\n costituzionale; tutt\u0027al pi\u0026#249; - sostiene la Regione - si  avrebbe  nella  \r\n specie il caso di un \"ricorso anticipato\".                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Il  ricorso,  quindi,  conclude la Regione, deve essere deciso e la  \r\n dichiarazione della  sua  fondatezza  da  parte  della  Corte  dovrebbe  \r\n imporre  l\u0027applicazione  dell\u0027art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,  \r\n per la pronuncia di illegittimit\u0026#224; costituzionale derivata della  legge  \r\n di  conversione,  a  meno che la Corte non voglia - come altre volte ha  \r\n fatto - investirsi, di propria iniziativa, in  via  incidentale,  della  \r\n questione di legittimit\u0026#224; costituzionale della legge di conversione nei  \r\n sensi sopra esposti.                                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto:                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     1.  - Anche ai fini del giudizio sulle questioni preliminari, giova  \r\n premettere un esame circa l\u0027esatta portata delle norme da considerare.   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Con  decreto  - legge del 9 novembre 1966, n. 913, fu disposto, con  \r\n efficacia  fino  al  31  dicembre  1968,  l\u0027aumento   dell\u0027imposta   di  \r\n fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi; circa la destinazione del  \r\n gettito  derivante  da tale aumento nessun cenno fu fatto nel testo del  \r\n decreto. Ma con decreto - legge di pari data, avente  il  n.  914,  nel  \r\n disporre  varie  provvidenze  a  favore  degli alluvionati dell\u0027autunno  \r\n 1966, si provvide a destinare a tale scopo larga parte del  gettito  (e  \r\n presumibilmente  tutto  il  gettito)  proveniente  dal  maggior  carico  \r\n fiscale imposto con il coevo decreto n.  913.                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Con successivo decreto legge del 18 dello stesso mese di  novembre,  \r\n avente   il   n.  976,  dopo  avere  disposto  ulteriori  interventi  e  \r\n provvidenze, nonch\u0026#233; altri inasprimenti fiscali,  fu  stabilito  che  i  \r\n proventi   derivanti   dall\u0027applicazione   dello   stesso   decreto   e  \r\n dall\u0027applicazione del decreto-legge n. 913, destinati a sopperire  agli  \r\n oneri  dipendenti  dalle alluvioni o mareggiate dell\u0027autunno 1966, sono  \r\n riservati esclusivamente all\u0027Erario dello Stato.  Questa  disposizione,  \r\n contenuta  nell\u0027ultimo  comma  dell\u0027art.  80  del detto decreto n. 976,  \r\n forma oggetto dell\u0027impugnativa in questa sede.                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Il D. L. n. 913 fu convertito, senza modificazioni, nella legge  23  \r\n dicembre  1966,  n. 1140, mentre i decreti - legge nn. 914 e 976 furono  \r\n convertiti, con modificazioni, rispettivamente, nelle leggi  aventi  la  \r\n stessa data del 23 dicembre 1966, con i numeri 1141 e 1142.              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La   legge   di   conversione  del  decreto  n.  914  non  contiene  \r\n disposizioni  che  presentino  interesse   ai   fini   della   proposta  \r\n controversia;  nella legge n. 1142, due disposizioni sono meritevoli di  \r\n particolare esame: l\u0027art.  80, che sostituisce integralmente l\u0027art.  80  \r\n del  decreto  -  legge, e l\u0027art. 88 bis, il quale dispone: \"Con decreto  \r\n dei Ministri competenti \u0026#232; assegnata alle Regioni e Province a  statuto  \r\n speciale,  nei  cui territori si siano verificati gli eventi calamitosi  \r\n di cui agli articoli precedenti, una  quota  parte  degli  stanziamenti  \r\n autorizzati dal presente decreto e dal decreto - legge 9 novembre 1966,  \r\n n.  914,  in  relazione  alle  materie  su cui le Regioni e le Province  \r\n medesime hanno competenza legislativa primaria in  base  ai  rispettivi  \r\n Statuti.                                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     I poteri amministrativi previsti dal presente decreto e dal decreto  \r\n - legge 9 novembre 1966, n. 914, e dalle norme in essi richiamate, sono  \r\n esercitati,  nelle  materie  su cui le Regioni e le Provincie a statuto  \r\n speciale  hanno  competenza  legislativa,  dagli  organi  regionali   o  \r\n provinciali competenti\".                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Queste  disposizioni,  guardate  nella  loro  origine  e  nel  loro  \r\n contesto, significano chiaramente che tutte le provvidenze e  tutte  le  \r\n misure  finanziarie  adottate  per  la copertura delle spese occorrenti  \r\n trovano la loro fonte unitaria e la loro disciplina nel  complesso  dei  \r\n tre  decreti  -  legge  e  delle  relative  leggi  di  conversione. Che  \r\n l\u0027aumento  dell\u0027imposta  sui  prodotti  petroliferi,  come  gli   altri  \r\n inasprimenti    fiscali,    fossero   destinati   a   quelle   esigenze  \r\n straordinarie, si evince con certezza dal fatto che trattasi di aumenti  \r\n temporanei deliberati in concomitanza con gli eventi che  si  dovettero  \r\n urgentemente  fronteggiare.  N\u0026#233; ha importanza il fatto che nel decreto  \r\n n. 913 e nella  sua  legge  di  conversione  nulla  si  dica  circa  la  \r\n destinazione   dei   proventi,  giacch\u0026#233;,  come  si  \u0026#232;  accennato,  la  \r\n destinazione risulta dall\u0027art. 26 del coevo decreto  n.  914,  dove  il  \r\n decreto  n.  913 \u0026#232; indicato con la sola intestazione, senza la data ed  \r\n il  numero,  apposti  successivamente  all\u0027uno  e   all\u0027altro   decreto  \r\n pubblicati  lo  stesso  giorno  in  due  edizioni  straordinarie  della  \r\n Gazzetta  Ufficiale:  conferma  questa  della  comunanza  di  origine e  \r\n finalit\u0026#224; dei due provvedimenti.                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Quando, dunque, il decreto n. 976 enuncia, nell\u0027art.  80, che tutti  \r\n i proventi hanno pari destinazione, non dice cosa nuova o  diversa,  ma  \r\n dichiara  esplicitamente  ci\u0026#242; che era stato voluto fin dal principio e  \r\n fin dal principio  risultava  evidente  dal  complesso  unitario  delle  \r\n disposizioni.                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Neppure  la  legge  di conversione del decreto n. 976, per la parte  \r\n che  interessa  la  controversia  in  esame,  ha  portato   sostanziali  \r\n innovazioni,  giacch\u0026#233;  nel  nuovo  testo  dell\u0027art. 80, inserito nella  \r\n legge di conversione, la disposizione del decreto - legge, impugnata in  \r\n questa sede, \u0026#232; rimasta sostanzialmente inalterata.                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     N\u0026#233; \u0026#232; esatto quel che sostiene l\u0027Avvocatura dello Stato,  e  cio\u0026#232;  \r\n che  una  innovazione, rispetto alla disposizione impugnata, si sarebbe  \r\n avuta  per  effetto  dell\u0027art.  88  bis,  aggiunto  con  la  legge   di  \r\n conversione.  \u0026#200; vero che con l\u0027art. 88 bis si \u0026#232; innovato nei rapporti  \r\n tra lo Stato e le Regioni a statuto speciale; ma l\u0027innovazione  attiene  \r\n alla  utilizzazione  degli  stanziamenti, mentre immutata \u0026#232; rimasta la  \r\n norma  relativa  al  diritto  dell\u0027Erario  sull\u0027intero  gettito   degli  \r\n inasprimenti fiscali.                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Si pu\u0026#242; concludere che, fin dall\u0027origine, con i tre decreti - legge  \r\n fu  disposto  che  i  proventi  dei  temporanei  inasprimenti  fiscali,  \r\n compreso  l\u0027aumento  dell\u0027imposta  sui  prodotti  petroliferi,   furono  \r\n attribuiti all\u0027Erario dello Stato per fronteggiare alcune straordinarie  \r\n esigenze  e  che  tale  attribuzione \u0026#232; rimasta invariata anche dopo le  \r\n leggi di conversione.                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     2. - Per quanto si riferisce alle questioni preliminari, la  Corte,  \r\n premesso  che  non  \u0026#232;  contestata  -  e  non  sarebbe  contestabile  -  \r\n l\u0027ammissibilit\u0026#224; della impugnativa dei decreti - legge in  questa  sede  \r\n da  parte  delle  Regioni,  ritiene  non  fondate le eccezioni proposte  \r\n dall\u0027Avvocatura dello Stato  circa  la  cessazione  della  materia  del  \r\n contendere e la sopraggiunta inammissibilit\u0026#224; del ricorso.               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Non  cessa  la materia del contendere quando, come nella specie, il  \r\n contenuto della  disposizione  impugnata  del  decreto  -  legge  resti  \r\n inalterato con la legge di conversione anche se quella disposizione sia  \r\n sostituita con un nuovo articolo.                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Poich\u0026#233;,  nella  realt\u0026#224; di fatto, la legge di conversione nulla di  \r\n nuovo ha determinato nei  rapporti  tra  lo  Stato  e  la  Regione  nei  \r\n riguardi  della  percezione  delle  imposte,  se  ne  deve  dedurre  la  \r\n sopravvivenza della materia del contendere.                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     \u0026#200; chiaro che le  eccezioni  dell\u0027Avvocatura  muovono  da  concetti  \r\n generali  relativi  alla natura del decreto - legge ed agli effetti che  \r\n su di esso produce la legge di conversione. Ma la  Corte  ritiene  che,  \r\n nel caso oggi in esame, quei concetti generali non spieghino influenza.  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Difatti,   anche   se  si  ammette  che  la  legge  di  conversione  \r\n rappresenti un quid novi che travolge e si sostituisce (non importa qui  \r\n ricercare se e quando con effetto ex nunc  o  ex  tunc)  al  decreto  -  \r\n legge,  sarebbe  contrario  alla realt\u0026#224; inferirne che la legge elimini  \r\n pure il contrasto da cui ebbe inizio la controversia. \u0026#200;  da  ritenere,  \r\n invece,  che,  quando  il  contenuto  di una disposizione del decreto -  \r\n legge  resti  immutato  nella  legge  di  conversione,  i  termini  del  \r\n contrasto  permangono  nella  loro  sostanza, anche se in certi casi si  \r\n possa  inserire  nella   controversia   qualche   nuovo   elemento   di  \r\n discussione.                                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Questa  considerazione,  che vale ad escludere, nell\u0027attuale causa,  \r\n la  cessazione  della  materia  del   contendere,   serve   anche   per  \r\n disattendere la tesi della sopraggiunta inammissibilit\u0026#224; del ricorso.    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Dopo  la  legge  di  conversione,  quando  sostanzialmente  rimanga  \r\n inalterata la disposizione convertita, restano inalterati non  soltanto  \r\n l\u0027interesse che diede luogo al ricorso ma anche la controversia. Questo  \r\n risulta,  nella  maniera pi\u0026#249; evidente, nella causa attuale nella quale  \r\n la questione \u0026#232; identica, rispetto sia al  decreto  -  legge  che  alla  \r\n legge di conversione.                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     E  non  si  fa solo una considerazione di equit\u0026#224; se si dice che la  \r\n ricorrente, avendo manifestato la volont\u0026#224; di tutelare un suo  diritto,  \r\n pu\u0026#242;  legittimamente  attendere  che  la  pronuncia  abbia  luogo sulla  \r\n sostanza della controversia.                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Specialmente  in  sede  processuale,  l\u0027ordinamento  non  manca  di  \r\n principi,  che  sono  qualificati  in dottrina con varie denominazioni:  \r\n economia dei giudizi, conservazione degli atti, perpetuatio  e  simili.  \r\n Particolarmente   le   giurisdizioni   amministrative  hanno  elaborato  \r\n acconcie soluzioni per non deludere le  aspettative  di  giustizia  nei  \r\n casi di modificazioni degli atti avvenute nel corso del giudizio.        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Ed  \u0026#232;  ragionevole  che  anche  nel  procedimento  di legittimit\u0026#224;  \r\n costituzionale il mutamento avvenuto durante il giudizio  non  possa  e  \r\n non  debba  influire  sul corso del giudizio stesso, quando, come nella  \r\n specie, permanga integro l\u0027interesse alla decisione e restino immutati,  \r\n nella sostanza, i termini della controversia.                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     In tali casi la decisione rispetto alla legge  di  conversione  non  \r\n interviene, in via conseguenziale, per effetto dell\u0027art. 27 della legge  \r\n 11  marzo  1953, n. 87, ma per l\u0027originaria forza espansiva del ricorso  \r\n contro la conforme disposizione del decreto  -  legge.  Per  la  stessa  \r\n ragione  non  occorre  che  la  Corte  sollevi  apposito  incidente  di  \r\n costituzionalit\u0026#224; nei riguardi della legge di conversione.               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     In conclusione, le eccezioni preliminari  proposte  dall\u0027Avvocatura  \r\n devono  essere disattese, restando per\u0026#242; impregiudicata la soluzione di  \r\n ogni altra questione sia, in generale, circa gli effetti della legge di  \r\n conversione  rispetto  al  decreto  -   legge   convertito,   sia,   in  \r\n particolare,  nei  riguardi della impugnazione del decreto-legge quando  \r\n la disposizione della sopraggiunta legge di  conversione  non  coincida  \r\n con quella del decreto - legge denunziata con il ricorso.                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     3.  -  Se  la  parte  spettante  alla  Regione di un certo provento  \r\n deliberato con il decreto del 9 novembre fosse stata tolta alla Regione  \r\n stessa con un decreto del successivo giorno 18, il pregiudizio  per  la  \r\n Regione  non  sarebbe  stato  irrilevante dal punto di vista giuridico,  \r\n anche se, dal lato economico, il pregiudizio sarebbe stato tanto esiguo  \r\n da considerarsi quasi inesistente.                                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Senonch\u0026#233;,  contrariamente  a  quanto,  forse,   dovette   ritenere  \r\n l\u0027Ufficio  Regioni  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri (un  \r\n funzionario del quale, come  si  legge  nella  memoria  dell\u0027Avvocatura  \r\n dello  Stato, avrebbe avuto contatti telefonici con il Presidente della  \r\n Regione il 16 novembre) il decreto - legge n. 976 del 18 novembre, come  \r\n appare dalla esposizione fatta nella prima parte  delle  considerazioni  \r\n di diritto di questa sentenza, non apport\u0026#242;  novit\u0026#224; rispetto al decreto  \r\n n.    913 del precedente giorno 9 per quanto si riferiva alla esclusiva  \r\n attribuzione  all\u0027Erario  del  gettito  derivante  dagli   inasprimenti  \r\n fiscali  deliberati  contemporaneamente  alle  provvidenze  disposte  a  \r\n favore degli alluvionati con l\u0027altro decreto n. 914  di  quella  stessa  \r\n data. E pertanto il decreto n. 976 nulla tolse alla Regione.             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Ne  consegue  che  l\u0027attivit\u0026#224;  statale  di cui la Regione si lagna  \r\n restava fuori dell\u0027ambito dei rapporti tra Stato e Regione; quindi  non  \r\n ricorreva  l\u0027applicazione  degli  artt.    8, primo comma, e 54, quarto  \r\n comma, dello Statuto sardo. A maggior ragione erano fuori campo  l\u0027art.  \r\n 47,  secondo  comma, dello stesso Statuto in una materia di carattere e  \r\n di interesse generale e - a parte il suo  fondamento  intrinseco  -  la  \r\n pretesa  della Regione circa la forma (legge o decreto - legge) con cui  \r\n si potrebbero imporre le  misure  fiscali  sul  cui  gettito  ci  siano  \r\n interessenze delle Regioni.                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     \u0026#200;  da  concludere  che  la questione si deve dichiarare infondata,  \r\n senza che occorra applicare il principio - che, del  resto,  la  difesa  \r\n della Regione, in linea di massima, non contesta - secondo cui la legge  \r\n dello  Stato  pu\u0026#242;  introdurre  tributi  nuovi, aumentare le aliquote o  \r\n imporre addizionali anche in quei settori nei  quali  le  Regioni,  per  \r\n disposizioni  dei  relativi  statuti, abbiano diritto a tutto o a parte  \r\n del gettito, quando le nuove entrate tributarie  siano  destinate  alla  \r\n copertura   di   oneri   diretti  a  soddisfare  particolari  finalit\u0026#224;  \r\n contingenti o continuative dello Stato. Questo principio,  che  risulta  \r\n dall\u0027art. 7 dello Statuto sardo ed \u0026#232; stato affermato espressamente con  \r\n gli  artt.  2  del  D. P. 26 luglio 1965, n.  1074, nei confronti della  \r\n Sicilia, e 4 del D. P. 23 gennaio  1965,  n.  114,  nei  confronti  del  \r\n Friuli  -  Venezia Giulia, vale per tutte le Regioni, trattandosi di un  \r\n principio generale dell\u0027ordinamento, dal  quale  la  Corte  non  si  \u0026#232;  \r\n discostata  fin  dai  primi tempi del proprio funzionamento (si veda la  \r\n sentenza n. 21 del 29 giugno  1956,  emessa  su  ricorso  della  stessa  \r\n Regione sarda).                                                          \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                            per questi motivi                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     respinge   le   eccezioni  pregiudiziali  proposte  dall\u0027Avvocatura  \r\n generale dello Stato;                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     dichiara non fondata la questione sollevata, col  ricorso  indicato  \r\n in  epigrafe,  dalla  Regione  sarda  sulla legittimit\u0026#224; costituzionale  \r\n dell\u0027art. 80, ultimo comma, del decreto - legge 18  novembre  1966,  n.  \r\n 976,   concernente   \"Ulteriori   interventi   e   provvidenze  per  la  \r\n ricostruzione e  la  ripresa  economica  nei  territori  colpiti  dalle  \r\n alluvioni  e  mareggiate  dell\u0027autunno 1966\", convertito nella legge 23  \r\n dicembre 1966, n. 1142, in riferimento agli artt. 8, comma  primo,  47,  \r\n comma  secondo,  e  54,  comma  quarto,  dello  Statuto speciale per la  \r\n Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     Cos\u0026#236; deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,  \r\n Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967.                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e                                   GASPARE  AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO  \r\n                                   - NICOLA JAEGER - GIOVANNI  CASSANDRO  \r\n                                   - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -  \r\n                                   ALDO  SANDULLI  -  GIUSEPPE  BRANCA -  \r\n                                   MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE  CHIARELLI  \r\n                                   -  GIUSEPPE  VERZ\u0026#204;- GIOVANNI BATTISTA  \r\n                                   BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO  \r\n                                   - LUIGI OGGIONI.                       \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"4634","titoletto":"SENT.  75/67  A.  GIUDIZIO  DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE  - ATTI IMPUGNABILI -  DECRETI-LEGGE  - IMPUGNABILITA\u0027 DA  PARTE DELLA REGIONE - SOPRAVVENUTA LEGGE DI CONVERSIONE - NON CESSA LA MATERIA DEL CONTENDERE.","testo":"Non  cessa  la  materia  del contendere quando il contenuto della disposizione  impugnata di un decreto-legge  resti inalterato con la  legge  di conversione, anche se quella disposizione sia stata sostituita con un nuovo articolo, giacche\u0027 pure se si ammetta che la  legge  di conversione rappresenti un quid novi che travolga e si  sostituisca  al decreto-legge, sarebbe contrario alla realta\u0027 inferirne che la legge elimini il contrasto da cui ebbe inizio la controversia. La  stessa  considerazione  serve per disattendere la tesi di una sopraggiunta inammissibilita\u0027 del ricorso, quando con la legge di conversione  sostanzialmente  rimanga  immutata  la  disposizione convertita,  restando  inalterati non soltanto la controversia ma anche l\u0027interesse che diede luogo al ricorso. (Fattispecie:  Questione  di  legittimita\u0027  costituzionale in via principale  dell\u0027art.  80, ult. comma, del D.L. 18 novembre 1966, n.  976,  recante  \"Ulteriori  interventi  e  provvidenze  per la ricostruzione  e  per  la ripresa economica nei territori colpiti dalle  alluvioni  e  mareggiate dell\u0027autunno 1966, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142).","numero_massima_successivo":"4635","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"77","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"136","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"4635","titoletto":"SENT.  75/67  B.  GIUDIZIO  DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE   -   SOPRAVVIVENZA  DI  LEGGE  DI  CONVERSIONE  DI UN DECRETO-LEGGE   IMPUGNATO   -   PERMANENZA   DELL\u0027INTERESSE  ALLA DECISIONE  -  NON  CESSA  LA  MATERIA DEL CONTENDERE - ESTENSIONE DELLA DECISIONE.","testo":"Anche  nel  procedimento  di  legittimita\u0027  costituzionale  di un decreto-legge  il  mutamento  recato  con la legge di conversione durante  il  giudizio  non puo\u0027 e non deve influire sul corso del giudizio   stesso   quando   permanga  integro  l\u0027interesse  alla decisione  e  restino  immutati,  nella sostanza, i termini della controversia. In  tali casi la decisione rispetto alla legge di conversione non interviene, in via conseguenziale, per effetto dell\u0027art. 27 della legge  11  marzo 1953, n. 87, ma per l\u0027originaria forza espansiva del ricorso contro la conforme disposizione  del decreto-legge. Per  lo  stesso  motivo non occorre che la Corte sollevi apposito incidente  di  costituzionalita\u0027  nei  riguardi  della  legge  di conversione. (Fattispecie:  Questioni  di  legittimita\u0027  costituzionale in via principale  dell\u0027art.  80, ult. comma, del D.L. 18 novembre 1966, n.  976,  recente  \"Ulteriori  interventi  e  provvidenze  per la ricostruzione  e  per  la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell\u0027autunno 1966\", convertito nella legge  23  dicembre  1966, n. 1142. Trattasi di risoluzione di un caso  di  specie  giacche\u0027  la decisione fa salva la soluzione di ogni  altra  questione  sia, in generale, circa gli effetti della legge di conversione rispetto al decreto-legge convertito sia, in particolare,  nei  riguardi  della impugnazione del decreto-legge quando  la  disposizione  della sopraggiunta legge di conversione non coincida con la denunciata norma del decreto-legge).","numero_massima_successivo":"4636","numero_massima_precedente":"4634","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"4636","titoletto":"SENT.  75/67  C. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA E FABBRICAZIONE - D.L. 18  NOVEMBRE  1966,  N.  976,  CONVERTITO NELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1966,  N.  1142  -  ATTRIBUZIONE  DEL PROVENTO DEGLI INASPRIMENTI ALL\u0027ERARIO  DELLO STATO - EFFETTO DEROGATORIO DELLA DISCIPLINA DI ATTRIBUZIONE  DEL  PROVENTO ALLA REGIONE SARDA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.","testo":"La  questione  di  legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 80, ult. comma,  del D.L. 18 novembre 1966, n. 976, concernente \"Ulteriori interventi  e  provvidenze  per  la  ricostruzione  e  la ripresa economica  nei  territori  colpiti dalle alluvioni  e  mareggiate dell\u0027autunno  1966\",  convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, in riferimento agli artt. 8, comma primo, 47, comma secondo e  54, comma quarto, dello Statuto speciale per la Regione sarda, e\u0027  infondata,  in quanto il decreto-legge n. 976 del 18 novembre 1966,  non  apporto\u0027 novita\u0027 rispetto al decreto-legge n. 913 del precedente  giorno  9  per  quanto  si  riferiva  alla  esclusiva attribuzione  all\u0027Erario del gettito derivante dagli inasprimenti fiscali deliberati contemporaneamente alle provvidenze disposte a favore  degli  alluvionati  con  l\u0027altro decreto n. 914 di quella stessa  data. Onde l\u0027attivita\u0027 statale di cui la Regione si lagna restava  fuori  dell\u0027ambito  dei rapporti tra Stato e Regione, e, quindi,  non ricorreva l\u0027applicazione degli artt. 8, primo comma, 47, secondo comma, e 54, quarto comma, dello Statuto sardo.","numero_massima_successivo":"4637","numero_massima_precedente":"4635","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"18/11/1966","numero":"976","articolo":"80","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge;976~art80"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"23/12/1966","numero":"1142","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;1142~art0"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"statuto regione Sardegna","data_legge":"","numero":"0","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sardegna","data_legge":"","numero":"0","articolo":"47","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sardegna","data_legge":"","numero":"0","articolo":"54","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"4637","titoletto":"SENT.  75/67 D. REGIONI - IMPOSTE E TASSE - POTERE DELLO STATO DI INTRODURRE  TRIBUTI  NUOVI O AUMENTARE LE ALIQUOTE IN SETTORI NEI QUALI  LE REGIONI ABBIANO DIRITTO A TUTTO O A PARTE DEL GETTITO - FINALITA\u0027 - LEGITTIMITA\u0027.","testo":"In  sede di esame della legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 80, ult.  comma,  del  D.L.  18 novembre 1966, concernente \"Ulteriori interventi  e  provvidenze  per  la  ricostruzione  e  la ripresa economica  nei  territori  colpiti  dalle  alluvioni e mareggiate dell\u0027autunno  1966\",  convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142,  in  riferimento  agli  artt.  8,  primo comma, 47, secondo comma,  e 54, quarto comma, dello Statuto speciale per la Regione sarda, e\u0027 stato ribadito il principio che - a parte il fondamento della  pretesa  della  Regione  sarda  circa  la  forma  (legge o decreto-legge)  con  cui  si potrebbero imporre le misure fiscali sul  cui  gettito  vi siano interessenze delle regioni - la legge dello Stato puo\u0027 introdurre tributi nuovi, aumentare le liquote o imporre  addizionali  anche in quei settori nei quali le regioni, per  disposizione dei relativi statuti, abbiano diritto a tutto o parte  del  gettito,  quando  le  nuove  entrate tributarie siano destinate   alla   copertura   di   oneri  diretti  a  soddisfare particolari finalita\u0027 contingenti o continuative dello Stato.","numero_massima_precedente":"4636","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"1513","autore":"BALDASSARRE A.","titolo":"QUESTIONI SUI RAPPORTI TRA FINANZA REGIONALE E PRINCIPI DELL\u0027ORDINAMENTO","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1967","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2043","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"1522","autore":"FOIS S.","titolo":"PROBLEMI RELATIVI AGLI EFFETTI DELLA CONVERSIONE SULL\u0027IMPUGNATIVA DI DECRETI-LEGGE","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1968","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"171","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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