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AMBROSINI - Rel. PAPALDO \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. \r\n ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - \r\n Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - \r\n Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. GIUSEPPE \r\n CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZ\u0026#204; - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI \r\n - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici, \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \r\n \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 80, ultimo \r\n comma, del decreto - legge 18 novembre 1966, n. 976, recante \"Ulteriori \r\n interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa \r\n economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate \r\n dell\u0027autunno 1966\", promosso con ricorso della Regione autonoma della \r\n Sardegna notificato il 17 dicembre 1966, depositato in cancelleria il \r\n 24 successivo ed iscritto al n. 27 del Registro ricorsi 1966. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Visto l\u0027atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei \r\n Ministri; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e udita nell\u0027udienza pubblica del 31 maggio 1967 la relazione del \r\n Giudice Antonino Papaldo; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e uditi l\u0027avv. Pietro Gasparri, per la Regione autonoma della \r\n Sardegna, e il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe \r\n Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con ricorso depositato il 24 dicembre 1966, la Regione autonoma \r\n della Sardegna, nella persona del suo Presidente pro-tempore, ha \r\n prodotto ricorso per giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale della \r\n norma contenuta nell\u0027ultimo comma dell\u0027art. 80 del decreto - legge 18 \r\n novembre 1966, n. 976 (convertito con modificazioni nella legge 23 \r\n dicembre 1966, n. 1142) la quale riserva esclusivamente all\u0027Erario \r\n dello Stato i proventi derivanti dalla applicazione dell\u0027impugnato \r\n provvedimento legislativo nonch\u0026#233; di quelli derivanti dal decreto - \r\n legge 9 novembre 1966, n. 913 (convertito nella legge 23 dicembre 1966, \r\n n. 1140), destinandoli a copertura degli oneri dipendenti dalle \r\n alluvioni e dalle mareggiate dell\u0027autunno 1966. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Secondo la Regione la norma denunciata sarebbe in contrasto con \r\n l\u0027art. 8, primo comma, dello Statuto speciale, in quanto, avendo \r\n modificato il precedente D. L. del 9 novembre 1966, n. 913, le avrebbe \r\n sottratto un maggior provento dell\u0027imposta di fabbricazione sui \r\n prodotti petroliferi percetta nel suo territorio che quel provvedimento \r\n le aveva attribuito, e con gli artt. 47 e 54 dello Statuto stesso, per \r\n essere stata emanata con la forma del decreto - legge e non con quella \r\n della \"legge formale\" o \"ordinaria della Repubblica\" o senza che fosse \r\n stato previamente sentito il parere della Regione n\u0026#233; invitato il suo \r\n Presidente a partecipare alla seduta del Consiglio dei Ministri che \r\n l\u0027aveva deliberata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nel giudizio si \u0026#232; costituita l\u0027Avvocatura dello Stato, in \r\n rappresentanza e difesa del Presidente del Consiglio dei Ministri, con \r\n atto depositato in data 6 gennaio 1967. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Dall\u0027Avvocatura si deduce che il ricorso appare infondato sotto \r\n tutti gli aspetti prospettati. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Si osserva, innanzitutto, che la norma denunziata non avrebbe \r\n sottratto alcun cespite alla Regione n\u0026#233; modificato i rapporti \r\n finanziari fra lo Stato e la Regione, ma avrebbe adottato soltanto \r\n misure finanziarie eccezionali, destinandone il gettito a copertura \r\n degli interventi straordinari, richiesti dalla eccezionalit\u0026#224; degli \r\n eventi dell\u0027autunno del 1966. \u0026#200; pacifico, inoltre, che lo Stato - \r\n nonostante ogni disposizione statutaria che attribuisca alle Regioni \r\n tutto o parte del gettito di alcuni tributi - pu\u0026#242; aumentare le \r\n aliquote dei tributi stessi, introdurre tributi nuovi o imporre \r\n addizionali nuove riservandone a s\u0026#233; il gettito, secondo un principio \r\n di solidariet\u0026#224; nazionale riconosciuto dall\u0027art. 7 dello stesso Statuto \r\n della Sardegna nonch\u0026#233; dagli artt. 2 del D. P. 26 luglio 1965, n. 1074, \r\n e 4 del D. P. 23 gennaio 1965, n. 114, contenenti, rispettivamente, \r\n norme di attuazione degli Statuti speciali per la Sicilia e per il \r\n Friuli - Venezia Giulia. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Comunque, non sussisterebbe mai la denunciata violazione dell\u0027art. \r\n 54 dello Statuto sardo per il fatto che si \u0026#232; provveduto con la forma \r\n del decreto - legge invece che con \"legge ordinaria della Repubblica\", \r\n essendo noto come con detta locuzione si sia inteso contrapporre le \r\n leggi dello Stato a quelle regionali nonch\u0026#233; le leggi ordinarie a \r\n quelle costituzionali, e come il vigente ordinamento escluda ogni \r\n differenza di contenuto e di efficacia fra legge, decreto - legge e \r\n decreto legislativo e consideri, in particolare, alla stessa stregua \r\n della legge il decreto - legge che, dovendo essere convertito in legge \r\n entro sessanta giorni, ha una propria autonoma efficacia limitata nel \r\n tempo e condizionata alla conversione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Inoltre l\u0027estrema urgenza di adottare il decreto - legge ha \r\n impedito che si svolgesse un carteggio fra Governo e Giunta regionale, \r\n ma \u0026#232; certo che il Presidente della Regione venne sentito sia pure \r\n nelle vie brevi, come risulta dal fatto che \"la sera del 16 novembre \r\n 1966 il funzionario proposto all\u0027Ufficio Regioni della Presidenza del \r\n Consiglio ebbe un lungo colloquio telefonico con il Presidente della \r\n Regione, al quale fece presente i motivi che avevano impedito la \r\n convocazione - peraltro non necessaria - dei Presidenti delle Regioni \r\n per la seduta del Consiglio dei Ministri che aveva deliberato \r\n l\u0027adozione del decreto - legge\", e \"che il giorno successivo il \r\n Presidente della Regione sarda comunic\u0026#242;, sempre telefonicamente, a \r\n mezzo del suo Capo di Gabinetto, che, data la prevedibile entit\u0026#224; del \r\n ricavo la Regione era solo relativamente interessata alla cosa e, se \r\n richiesta, avrebbe volentieri rinunciato allo stesso\". Il Presidente, \r\n tuttavia, si doleva di non essere stato convocato e non escludeva che \r\n la Giunta potesse decidere di impugnare, per questo particolare motivo, \r\n la legge. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Il parere, quindi, conclude l\u0027Avvocatura, bench\u0026#233; - a suo avviso - \r\n non necessario, venne richiesto ed acquisito, n\u0026#233; pu\u0026#242; dubitarsi della \r\n idoneit\u0026#224; della forma (verbale), tanto pi\u0026#249; quando, come era nella \r\n specie, vi sia assoluta urgenza di provvedere. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027art. 54 dello Statuto, inoltre - continua l\u0027Avvocatura - dispone \r\n che le norme contenute nel suo titolo III possono essere modificate con \r\n legge ordinaria statale sentita la Regione, ma non richiede affatto che \r\n il Presidente di essa partecipi, ai sensi dell\u0027art. 47 dello Statuto \r\n stesso alla seduta del Consiglio dei Ministri che delibera la \r\n modificazione, ed a sostegno della propria tesi cita la sentenza \r\n costituzionale n. 4 del 1966. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Muovendo dalla medesima considerazione che il D. L. 18 novembre \r\n 1966, n. 976, \u0026#232; stato convertito in legge con molte modificazioni, \r\n compresa la integrale sostituzione dell\u0027art. 80, che contiene la \r\n disposizione (ultimo comma) impugnata, sia l\u0027Avvocatura generale dello \r\n Stato sia la Regione sarda hanno depositato rispettivamente, in data 26 \r\n aprile e 5 maggio 1967, brevi note aggiuntive. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Pur non intendendo contestare la impugnabilit\u0026#224; dei decreti-legge \r\n n\u0026#233; proporre il problema se dalla Regione ricorrente dovesse essere \r\n impugnata in via autonoma anche la legge di conversione, da parte \r\n dell\u0027Avvocatura dello Stato si \u0026#232; sostenuto che nel presente giudizio \r\n \u0026#232; sorto, in sostanza, il problema della persistente ammissibilit\u0026#224; del \r\n ricorso o, quanto meno, della sopravvenuta cessazione della materia del \r\n contendere, onde \u0026#232; necessario accertare l\u0027effetto che produce, sul \r\n ricorso avverso il decreto - legge, la legge che lo converte con \r\n modificazioni, soprattutto quando, come nella specie, la disposizione \r\n impugnata sia stata sostituita, e non si tratti soltanto di una \r\n sostituzione formale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Secondo l\u0027Avvocatura, quindi, la legge di conversione non soltanto \r\n avrebbe sostanzialmente modificato la norma impugnata, ma, con \r\n l\u0027introduzione dell\u0027art. 88 bis, avrebbe espressamente disciplinato la \r\n partecipazione delle Regioni al provento derivante dall\u0027applicazione \r\n delle misure speciali previste dai provvedimenti eccezionali, \r\n \"regolandosi, cos\u0026#236; diversamente tutta la materia oggetto del presente \r\n ricorso, cio\u0026#232;, la destinazione del provento stesso\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e E poich\u0026#233; la disposizione dell\u0027art. 88 bis ha effetto retroattivo, \r\n perch\u0026#233; si riferisce a tutti gli stanziamenti autorizzati dai decreti \r\n legge 913, 914 e 976 del 1966, l\u0027Avvocatura, pur riconoscendo che \r\n l\u0027art. 80 dell\u0027impugnato D.L. n. 976 ha conservato il suo vigore fino \r\n all\u0027entrata in vigore della legge di conversione, che l\u0027ha sostituito, \r\n ritiene che \"il suo annullamento mai potrebbe travolgere la \r\n disposizione di legge sostitutiva, non impugnata, e, comunque, che, \r\n essendo stati diversamente regolati ab initio i rapporti fra Stato e \r\n Regione in ordine alla ripartizione dei proventi derivanti \r\n dall\u0027applicazione del D. L. 9 novembre 1966, n. 913, \u0026#232; venuto meno \r\n ogni interesse della Regione al presente ricorso, l\u0027accoglimento del \r\n quale avrebbe effetti certamente limitati, ed \u0026#232; conseguentemente \r\n cessata, quanto meno sostanzialmente, la materia del contendere, fin \r\n dall\u0027origine alla destinazione del provento stesso\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Concludendo, l\u0027Avvocatura chiede che la Corte voglia dichiarare \r\n cessata la materia del contendere e, in via subordinata, dichiarare \r\n inammissibile ovvero respingere il ricorso per i motivi di cui all\u0027atto \r\n di intervento che vengono confermati. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Da parte della ricorrente Regione si \u0026#232;, invece, sostenuto che \r\n l\u0027impugnato ultimo comma dell\u0027art. 80 del D. L. n. 976, in sede di \r\n conversione in legge, \u0026#232; rimasto - salvo una diversit\u0026#224; di formulazione \r\n in ordine alla destinazione dei proventi previsti - sostanzialmente \r\n immutato. E poich\u0026#233; anche nell\u0027emanare la legge di conversione non \r\n sarebbe stata rispettata la procedura prevista dall\u0027art. 54, quarto \r\n comma, dello Statuto speciale - la quale richiede che per le modifiche \r\n allo Statuto in materia finanziaria si pu\u0026#242; provvedere con legge \r\n ordinaria, ma \"in ogni caso sentita la Regione\" - il vizio denunziato \r\n con il ricorso rimarrebbe fermo. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Prevenendo una eventuale eccezione dell\u0027Avvocatura, la Regione ha \r\n poi affermato che quando viene impugnato un decreto-legge si impugna, \r\n implicitamente, anche la futura legge di conversione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Dal fatto di non avere impugnato la legge di conversione, che tra \r\n l\u0027altro presenta lo stesso vizio denunziato, di essere stata, cio\u0026#232;, \r\n emanata senza il previo parere della Regione, non potrebbero discendere \r\n gli effetti di un mancato ricorso, n\u0026#233; si potrebbe pensare ad una \r\n posizione di acquiescenza per mancata impugnativa ovvero ad una tacita \r\n rinunzia del resto inammissibile nei procedimenti dinanzi alla Corte \r\n costituzionale; tutt\u0027al pi\u0026#249; - sostiene la Regione - si avrebbe nella \r\n specie il caso di un \"ricorso anticipato\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Il ricorso, quindi, conclude la Regione, deve essere deciso e la \r\n dichiarazione della sua fondatezza da parte della Corte dovrebbe \r\n imporre l\u0027applicazione dell\u0027art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, \r\n per la pronuncia di illegittimit\u0026#224; costituzionale derivata della legge \r\n di conversione, a meno che la Corte non voglia - come altre volte ha \r\n fatto - investirsi, di propria iniziativa, in via incidentale, della \r\n questione di legittimit\u0026#224; costituzionale della legge di conversione nei \r\n sensi sopra esposti. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 1. - Anche ai fini del giudizio sulle questioni preliminari, giova \r\n premettere un esame circa l\u0027esatta portata delle norme da considerare. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Con decreto - legge del 9 novembre 1966, n. 913, fu disposto, con \r\n efficacia fino al 31 dicembre 1968, l\u0027aumento dell\u0027imposta di \r\n fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi; circa la destinazione del \r\n gettito derivante da tale aumento nessun cenno fu fatto nel testo del \r\n decreto. Ma con decreto - legge di pari data, avente il n. 914, nel \r\n disporre varie provvidenze a favore degli alluvionati dell\u0027autunno \r\n 1966, si provvide a destinare a tale scopo larga parte del gettito (e \r\n presumibilmente tutto il gettito) proveniente dal maggior carico \r\n fiscale imposto con il coevo decreto n. 913. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Con successivo decreto legge del 18 dello stesso mese di novembre, \r\n avente il n. 976, dopo avere disposto ulteriori interventi e \r\n provvidenze, nonch\u0026#233; altri inasprimenti fiscali, fu stabilito che i \r\n proventi derivanti dall\u0027applicazione dello stesso decreto e \r\n dall\u0027applicazione del decreto-legge n. 913, destinati a sopperire agli \r\n oneri dipendenti dalle alluvioni o mareggiate dell\u0027autunno 1966, sono \r\n riservati esclusivamente all\u0027Erario dello Stato. Questa disposizione, \r\n contenuta nell\u0027ultimo comma dell\u0027art. 80 del detto decreto n. 976, \r\n forma oggetto dell\u0027impugnativa in questa sede. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Il D. L. n. 913 fu convertito, senza modificazioni, nella legge 23 \r\n dicembre 1966, n. 1140, mentre i decreti - legge nn. 914 e 976 furono \r\n convertiti, con modificazioni, rispettivamente, nelle leggi aventi la \r\n stessa data del 23 dicembre 1966, con i numeri 1141 e 1142. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La legge di conversione del decreto n. 914 non contiene \r\n disposizioni che presentino interesse ai fini della proposta \r\n controversia; nella legge n. 1142, due disposizioni sono meritevoli di \r\n particolare esame: l\u0027art. 80, che sostituisce integralmente l\u0027art. 80 \r\n del decreto - legge, e l\u0027art. 88 bis, il quale dispone: \"Con decreto \r\n dei Ministri competenti \u0026#232; assegnata alle Regioni e Province a statuto \r\n speciale, nei cui territori si siano verificati gli eventi calamitosi \r\n di cui agli articoli precedenti, una quota parte degli stanziamenti \r\n autorizzati dal presente decreto e dal decreto - legge 9 novembre 1966, \r\n n. 914, in relazione alle materie su cui le Regioni e le Province \r\n medesime hanno competenza legislativa primaria in base ai rispettivi \r\n Statuti. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e I poteri amministrativi previsti dal presente decreto e dal decreto \r\n - legge 9 novembre 1966, n. 914, e dalle norme in essi richiamate, sono \r\n esercitati, nelle materie su cui le Regioni e le Provincie a statuto \r\n speciale hanno competenza legislativa, dagli organi regionali o \r\n provinciali competenti\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Queste disposizioni, guardate nella loro origine e nel loro \r\n contesto, significano chiaramente che tutte le provvidenze e tutte le \r\n misure finanziarie adottate per la copertura delle spese occorrenti \r\n trovano la loro fonte unitaria e la loro disciplina nel complesso dei \r\n tre decreti - legge e delle relative leggi di conversione. Che \r\n l\u0027aumento dell\u0027imposta sui prodotti petroliferi, come gli altri \r\n inasprimenti fiscali, fossero destinati a quelle esigenze \r\n straordinarie, si evince con certezza dal fatto che trattasi di aumenti \r\n temporanei deliberati in concomitanza con gli eventi che si dovettero \r\n urgentemente fronteggiare. N\u0026#233; ha importanza il fatto che nel decreto \r\n n. 913 e nella sua legge di conversione nulla si dica circa la \r\n destinazione dei proventi, giacch\u0026#233;, come si \u0026#232; accennato, la \r\n destinazione risulta dall\u0027art. 26 del coevo decreto n. 914, dove il \r\n decreto n. 913 \u0026#232; indicato con la sola intestazione, senza la data ed \r\n il numero, apposti successivamente all\u0027uno e all\u0027altro decreto \r\n pubblicati lo stesso giorno in due edizioni straordinarie della \r\n Gazzetta Ufficiale: conferma questa della comunanza di origine e \r\n finalit\u0026#224; dei due provvedimenti. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Quando, dunque, il decreto n. 976 enuncia, nell\u0027art. 80, che tutti \r\n i proventi hanno pari destinazione, non dice cosa nuova o diversa, ma \r\n dichiara esplicitamente ci\u0026#242; che era stato voluto fin dal principio e \r\n fin dal principio risultava evidente dal complesso unitario delle \r\n disposizioni. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Neppure la legge di conversione del decreto n. 976, per la parte \r\n che interessa la controversia in esame, ha portato sostanziali \r\n innovazioni, giacch\u0026#233; nel nuovo testo dell\u0027art. 80, inserito nella \r\n legge di conversione, la disposizione del decreto - legge, impugnata in \r\n questa sede, \u0026#232; rimasta sostanzialmente inalterata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e N\u0026#233; \u0026#232; esatto quel che sostiene l\u0027Avvocatura dello Stato, e cio\u0026#232; \r\n che una innovazione, rispetto alla disposizione impugnata, si sarebbe \r\n avuta per effetto dell\u0027art. 88 bis, aggiunto con la legge di \r\n conversione. \u0026#200; vero che con l\u0027art. 88 bis si \u0026#232; innovato nei rapporti \r\n tra lo Stato e le Regioni a statuto speciale; ma l\u0027innovazione attiene \r\n alla utilizzazione degli stanziamenti, mentre immutata \u0026#232; rimasta la \r\n norma relativa al diritto dell\u0027Erario sull\u0027intero gettito degli \r\n inasprimenti fiscali. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Si pu\u0026#242; concludere che, fin dall\u0027origine, con i tre decreti - legge \r\n fu disposto che i proventi dei temporanei inasprimenti fiscali, \r\n compreso l\u0027aumento dell\u0027imposta sui prodotti petroliferi, furono \r\n attribuiti all\u0027Erario dello Stato per fronteggiare alcune straordinarie \r\n esigenze e che tale attribuzione \u0026#232; rimasta invariata anche dopo le \r\n leggi di conversione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 2. - Per quanto si riferisce alle questioni preliminari, la Corte, \r\n premesso che non \u0026#232; contestata - e non sarebbe contestabile - \r\n l\u0027ammissibilit\u0026#224; della impugnativa dei decreti - legge in questa sede \r\n da parte delle Regioni, ritiene non fondate le eccezioni proposte \r\n dall\u0027Avvocatura dello Stato circa la cessazione della materia del \r\n contendere e la sopraggiunta inammissibilit\u0026#224; del ricorso. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Non cessa la materia del contendere quando, come nella specie, il \r\n contenuto della disposizione impugnata del decreto - legge resti \r\n inalterato con la legge di conversione anche se quella disposizione sia \r\n sostituita con un nuovo articolo. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Poich\u0026#233;, nella realt\u0026#224; di fatto, la legge di conversione nulla di \r\n nuovo ha determinato nei rapporti tra lo Stato e la Regione nei \r\n riguardi della percezione delle imposte, se ne deve dedurre la \r\n sopravvivenza della materia del contendere. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e \u0026#200; chiaro che le eccezioni dell\u0027Avvocatura muovono da concetti \r\n generali relativi alla natura del decreto - legge ed agli effetti che \r\n su di esso produce la legge di conversione. Ma la Corte ritiene che, \r\n nel caso oggi in esame, quei concetti generali non spieghino influenza. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Difatti, anche se si ammette che la legge di conversione \r\n rappresenti un quid novi che travolge e si sostituisce (non importa qui \r\n ricercare se e quando con effetto ex nunc o ex tunc) al decreto - \r\n legge, sarebbe contrario alla realt\u0026#224; inferirne che la legge elimini \r\n pure il contrasto da cui ebbe inizio la controversia. \u0026#200; da ritenere, \r\n invece, che, quando il contenuto di una disposizione del decreto - \r\n legge resti immutato nella legge di conversione, i termini del \r\n contrasto permangono nella loro sostanza, anche se in certi casi si \r\n possa inserire nella controversia qualche nuovo elemento di \r\n discussione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Questa considerazione, che vale ad escludere, nell\u0027attuale causa, \r\n la cessazione della materia del contendere, serve anche per \r\n disattendere la tesi della sopraggiunta inammissibilit\u0026#224; del ricorso. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Dopo la legge di conversione, quando sostanzialmente rimanga \r\n inalterata la disposizione convertita, restano inalterati non soltanto \r\n l\u0027interesse che diede luogo al ricorso ma anche la controversia. Questo \r\n risulta, nella maniera pi\u0026#249; evidente, nella causa attuale nella quale \r\n la questione \u0026#232; identica, rispetto sia al decreto - legge che alla \r\n legge di conversione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e E non si fa solo una considerazione di equit\u0026#224; se si dice che la \r\n ricorrente, avendo manifestato la volont\u0026#224; di tutelare un suo diritto, \r\n pu\u0026#242; legittimamente attendere che la pronuncia abbia luogo sulla \r\n sostanza della controversia. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Specialmente in sede processuale, l\u0027ordinamento non manca di \r\n principi, che sono qualificati in dottrina con varie denominazioni: \r\n economia dei giudizi, conservazione degli atti, perpetuatio e simili. \r\n Particolarmente le giurisdizioni amministrative hanno elaborato \r\n acconcie soluzioni per non deludere le aspettative di giustizia nei \r\n casi di modificazioni degli atti avvenute nel corso del giudizio. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Ed \u0026#232; ragionevole che anche nel procedimento di legittimit\u0026#224; \r\n costituzionale il mutamento avvenuto durante il giudizio non possa e \r\n non debba influire sul corso del giudizio stesso, quando, come nella \r\n specie, permanga integro l\u0027interesse alla decisione e restino immutati, \r\n nella sostanza, i termini della controversia. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e In tali casi la decisione rispetto alla legge di conversione non \r\n interviene, in via conseguenziale, per effetto dell\u0027art. 27 della legge \r\n 11 marzo 1953, n. 87, ma per l\u0027originaria forza espansiva del ricorso \r\n contro la conforme disposizione del decreto - legge. Per la stessa \r\n ragione non occorre che la Corte sollevi apposito incidente di \r\n costituzionalit\u0026#224; nei riguardi della legge di conversione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e In conclusione, le eccezioni preliminari proposte dall\u0027Avvocatura \r\n devono essere disattese, restando per\u0026#242; impregiudicata la soluzione di \r\n ogni altra questione sia, in generale, circa gli effetti della legge di \r\n conversione rispetto al decreto - legge convertito, sia, in \r\n particolare, nei riguardi della impugnazione del decreto-legge quando \r\n la disposizione della sopraggiunta legge di conversione non coincida \r\n con quella del decreto - legge denunziata con il ricorso. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 3. - Se la parte spettante alla Regione di un certo provento \r\n deliberato con il decreto del 9 novembre fosse stata tolta alla Regione \r\n stessa con un decreto del successivo giorno 18, il pregiudizio per la \r\n Regione non sarebbe stato irrilevante dal punto di vista giuridico, \r\n anche se, dal lato economico, il pregiudizio sarebbe stato tanto esiguo \r\n da considerarsi quasi inesistente. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Senonch\u0026#233;, contrariamente a quanto, forse, dovette ritenere \r\n l\u0027Ufficio Regioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri (un \r\n funzionario del quale, come si legge nella memoria dell\u0027Avvocatura \r\n dello Stato, avrebbe avuto contatti telefonici con il Presidente della \r\n Regione il 16 novembre) il decreto - legge n. 976 del 18 novembre, come \r\n appare dalla esposizione fatta nella prima parte delle considerazioni \r\n di diritto di questa sentenza, non apport\u0026#242; novit\u0026#224; rispetto al decreto \r\n n. 913 del precedente giorno 9 per quanto si riferiva alla esclusiva \r\n attribuzione all\u0027Erario del gettito derivante dagli inasprimenti \r\n fiscali deliberati contemporaneamente alle provvidenze disposte a \r\n favore degli alluvionati con l\u0027altro decreto n. 914 di quella stessa \r\n data. E pertanto il decreto n. 976 nulla tolse alla Regione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Ne consegue che l\u0027attivit\u0026#224; statale di cui la Regione si lagna \r\n restava fuori dell\u0027ambito dei rapporti tra Stato e Regione; quindi non \r\n ricorreva l\u0027applicazione degli artt. 8, primo comma, e 54, quarto \r\n comma, dello Statuto sardo. A maggior ragione erano fuori campo l\u0027art. \r\n 47, secondo comma, dello stesso Statuto in una materia di carattere e \r\n di interesse generale e - a parte il suo fondamento intrinseco - la \r\n pretesa della Regione circa la forma (legge o decreto - legge) con cui \r\n si potrebbero imporre le misure fiscali sul cui gettito ci siano \r\n interessenze delle Regioni. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e \u0026#200; da concludere che la questione si deve dichiarare infondata, \r\n senza che occorra applicare il principio - che, del resto, la difesa \r\n della Regione, in linea di massima, non contesta - secondo cui la legge \r\n dello Stato pu\u0026#242; introdurre tributi nuovi, aumentare le aliquote o \r\n imporre addizionali anche in quei settori nei quali le Regioni, per \r\n disposizioni dei relativi statuti, abbiano diritto a tutto o a parte \r\n del gettito, quando le nuove entrate tributarie siano destinate alla \r\n copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalit\u0026#224; \r\n contingenti o continuative dello Stato. Questo principio, che risulta \r\n dall\u0027art. 7 dello Statuto sardo ed \u0026#232; stato affermato espressamente con \r\n gli artt. 2 del D. P. 26 luglio 1965, n. 1074, nei confronti della \r\n Sicilia, e 4 del D. P. 23 gennaio 1965, n. 114, nei confronti del \r\n Friuli - Venezia Giulia, vale per tutte le Regioni, trattandosi di un \r\n principio generale dell\u0027ordinamento, dal quale la Corte non si \u0026#232; \r\n discostata fin dai primi tempi del proprio funzionamento (si veda la \r\n sentenza n. 21 del 29 giugno 1956, emessa su ricorso della stessa \r\n Regione sarda). \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e respinge le eccezioni pregiudiziali proposte dall\u0027Avvocatura \r\n generale dello Stato; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e dichiara non fondata la questione sollevata, col ricorso indicato \r\n in epigrafe, dalla Regione sarda sulla legittimit\u0026#224; costituzionale \r\n dell\u0027art. 80, ultimo comma, del decreto - legge 18 novembre 1966, n. \r\n 976, concernente \"Ulteriori interventi e provvidenze per la \r\n ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dalle \r\n alluvioni e mareggiate dell\u0027autunno 1966\", convertito nella legge 23 \r\n dicembre 1966, n. 1142, in riferimento agli artt. 8, comma primo, 47, \r\n comma secondo, e 54, comma quarto, dello Statuto speciale per la \r\n Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO \r\n - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO \r\n - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - \r\n ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - \r\n MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI \r\n - GIUSEPPE VERZ\u0026#204;- GIOVANNI BATTISTA \r\n BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO \r\n - LUIGI OGGIONI. \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"4634","titoletto":"SENT. 75/67 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - ATTI IMPUGNABILI - DECRETI-LEGGE - IMPUGNABILITA\u0027 DA PARTE DELLA REGIONE - SOPRAVVENUTA LEGGE DI CONVERSIONE - NON CESSA LA MATERIA DEL CONTENDERE.","testo":"Non cessa la materia del contendere quando il contenuto della disposizione impugnata di un decreto-legge resti inalterato con la legge di conversione, anche se quella disposizione sia stata sostituita con un nuovo articolo, giacche\u0027 pure se si ammetta che la legge di conversione rappresenti un quid novi che travolga e si sostituisca al decreto-legge, sarebbe contrario alla realta\u0027 inferirne che la legge elimini il contrasto da cui ebbe inizio la controversia. La stessa considerazione serve per disattendere la tesi di una sopraggiunta inammissibilita\u0027 del ricorso, quando con la legge di conversione sostanzialmente rimanga immutata la disposizione convertita, restando inalterati non soltanto la controversia ma anche l\u0027interesse che diede luogo al ricorso. (Fattispecie: Questione di legittimita\u0027 costituzionale in via principale dell\u0027art. 80, ult. comma, del D.L. 18 novembre 1966, n. 976, recante \"Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell\u0027autunno 1966, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142).","numero_massima_successivo":"4635","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"77","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"136","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"4635","titoletto":"SENT. 75/67 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - SOPRAVVIVENZA DI LEGGE DI CONVERSIONE DI UN DECRETO-LEGGE IMPUGNATO - PERMANENZA DELL\u0027INTERESSE ALLA DECISIONE - NON CESSA LA MATERIA DEL CONTENDERE - ESTENSIONE DELLA DECISIONE.","testo":"Anche nel procedimento di legittimita\u0027 costituzionale di un decreto-legge il mutamento recato con la legge di conversione durante il giudizio non puo\u0027 e non deve influire sul corso del giudizio stesso quando permanga integro l\u0027interesse alla decisione e restino immutati, nella sostanza, i termini della controversia. In tali casi la decisione rispetto alla legge di conversione non interviene, in via conseguenziale, per effetto dell\u0027art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ma per l\u0027originaria forza espansiva del ricorso contro la conforme disposizione del decreto-legge. Per lo stesso motivo non occorre che la Corte sollevi apposito incidente di costituzionalita\u0027 nei riguardi della legge di conversione. (Fattispecie: Questioni di legittimita\u0027 costituzionale in via principale dell\u0027art. 80, ult. comma, del D.L. 18 novembre 1966, n. 976, recente \"Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell\u0027autunno 1966\", convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142. Trattasi di risoluzione di un caso di specie giacche\u0027 la decisione fa salva la soluzione di ogni altra questione sia, in generale, circa gli effetti della legge di conversione rispetto al decreto-legge convertito sia, in particolare, nei riguardi della impugnazione del decreto-legge quando la disposizione della sopraggiunta legge di conversione non coincida con la denunciata norma del decreto-legge).","numero_massima_successivo":"4636","numero_massima_precedente":"4634","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"4636","titoletto":"SENT. 75/67 C. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA E FABBRICAZIONE - D.L. 18 NOVEMBRE 1966, N. 976, CONVERTITO NELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N. 1142 - ATTRIBUZIONE DEL PROVENTO DEGLI INASPRIMENTI ALL\u0027ERARIO DELLO STATO - EFFETTO DEROGATORIO DELLA DISCIPLINA DI ATTRIBUZIONE DEL PROVENTO ALLA REGIONE SARDA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.","testo":"La questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 80, ult. comma, del D.L. 18 novembre 1966, n. 976, concernente \"Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell\u0027autunno 1966\", convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, in riferimento agli artt. 8, comma primo, 47, comma secondo e 54, comma quarto, dello Statuto speciale per la Regione sarda, e\u0027 infondata, in quanto il decreto-legge n. 976 del 18 novembre 1966, non apporto\u0027 novita\u0027 rispetto al decreto-legge n. 913 del precedente giorno 9 per quanto si riferiva alla esclusiva attribuzione all\u0027Erario del gettito derivante dagli inasprimenti fiscali deliberati contemporaneamente alle provvidenze disposte a favore degli alluvionati con l\u0027altro decreto n. 914 di quella stessa data. Onde l\u0027attivita\u0027 statale di cui la Regione si lagna restava fuori dell\u0027ambito dei rapporti tra Stato e Regione, e, quindi, non ricorreva l\u0027applicazione degli artt. 8, primo comma, 47, secondo comma, e 54, quarto comma, dello Statuto sardo.","numero_massima_successivo":"4637","numero_massima_precedente":"4635","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"18/11/1966","numero":"976","articolo":"80","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge;976~art80"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"23/12/1966","numero":"1142","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;1142~art0"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"statuto regione Sardegna","data_legge":"","numero":"0","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sardegna","data_legge":"","numero":"0","articolo":"47","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sardegna","data_legge":"","numero":"0","articolo":"54","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"4637","titoletto":"SENT. 75/67 D. REGIONI - IMPOSTE E TASSE - POTERE DELLO STATO DI INTRODURRE TRIBUTI NUOVI O AUMENTARE LE ALIQUOTE IN SETTORI NEI QUALI LE REGIONI ABBIANO DIRITTO A TUTTO O A PARTE DEL GETTITO - FINALITA\u0027 - LEGITTIMITA\u0027.","testo":"In sede di esame della legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 80, ult. comma, del D.L. 18 novembre 1966, concernente \"Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell\u0027autunno 1966\", convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, in riferimento agli artt. 8, primo comma, 47, secondo comma, e 54, quarto comma, dello Statuto speciale per la Regione sarda, e\u0027 stato ribadito il principio che - a parte il fondamento della pretesa della Regione sarda circa la forma (legge o decreto-legge) con cui si potrebbero imporre le misure fiscali sul cui gettito vi siano interessenze delle regioni - la legge dello Stato puo\u0027 introdurre tributi nuovi, aumentare le liquote o imporre addizionali anche in quei settori nei quali le regioni, per disposizione dei relativi statuti, abbiano diritto a tutto o parte del gettito, quando le nuove entrate tributarie siano destinate alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalita\u0027 contingenti o continuative dello Stato.","numero_massima_precedente":"4636","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"1513","autore":"BALDASSARRE A.","titolo":"QUESTIONI SUI RAPPORTI TRA FINANZA REGIONALE E PRINCIPI DELL\u0027ORDINAMENTO","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1967","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2043","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"1522","autore":"FOIS S.","titolo":"PROBLEMI RELATIVI AGLI EFFETTI DELLA CONVERSIONE SULL\u0027IMPUGNATIVA DI DECRETI-LEGGE","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1968","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"171","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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