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W. con ordinanza del 6 marzo 2024, iscritta al n. 72 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 10 febbraio 2025 il Giudice relatore Stefano Petitti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 10 febbraio 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 6 marzo 2024, iscritta al n. 72 del registro ordinanze 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Trento ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 31, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 27-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), inserito dall\u0026#8217;art. 8, comma l, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povert\u0026#224; educativa e alla criminalit\u0026#224; minorile, nonch\u0026#233; per la sicurezza dei minori in ambito digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 159.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e premette di essere investito del procedimento a carico di un minorenne il quale, nel contesto di una lite familiare, avrebbe minacciato il padre con un coltello da cucina, in tal modo integrando il reato di cui agli artt. 612 e 339 del codice penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente espone che, dopo l\u0026#8217;interrogatorio del minore, il pubblico ministero ha notificato proposta di definizione anticipata del procedimento tramite percorso di rieducazione, ai sensi della norma censurata; che il difensore dell\u0026#8217;indagato, segnalando la delicatezza della situazione del ragazzo e la necessit\u0026#224; di un intervento strutturato, ha chiesto una proroga del termine di sessanta giorni, stabilito dalla norma medesima per il deposito del programma di reinserimento; che il pubblico ministero ha tuttavia negato la proroga, con l\u0026#8217;argomento che essa non sarebbe prevista dalla norma di riferimento; che il difensore ha quindi depositato un programma rieducativo nel quale si prevede unicamente lo svolgimento di un\u0026#8217;attivit\u0026#224; di volontariato in un centro di aggregazione territoriale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa norma in questione non garantirebbe dunque \u0026#8211; ad avviso del rimettente \u0026#8211; \u0026#171;gli elementi conoscitivi indispensabili per valutare se il contenuto del programma rieducativo sia congruo rispetto ai fini educativi cui costituzionalmente deve tendere il processo penale minorile\u0026#187;, attesa pure \u0026#171;la composizione monocratica dell\u0026#8217;organo chiamato a pronunciarsi e quindi l\u0026#8217;assenza della componente onoraria e del suo apporto per la valutazione in termini personalistici ed educativi del minore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Introducendo una peculiare messa alla prova \u0026#8220;semplificata\u0026#8221;, la norma contestata avrebbe sacrificato la finalit\u0026#224; rieducativa a obiettivi di celerit\u0026#224; procedimentale e risparmio delle risorse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, la collocazione del nuovo istituto nella fase delle indagini preliminari, affidata a un giudice privo della componente esperta, in uno alla fissazione di un termine breve e improrogabile per l\u0026#8217;elaborazione del programma di recupero, renderebbe impossibile assicurare la portata educativa della risposta penale e \u0026#171;allo stesso tempo \u0026#8211; larvatamente \u0026#8211; ne riesum[erebbe] la funzione retributiva\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTali rilievi varrebbero per tutti e tre i momenti nei quali andrebbe idealmente scomposto l\u0026#8217;iter del programma rieducativo, cio\u0026#232; il deposito, l\u0026#8217;ammissione e la valutazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.1.\u0026#8211; Quanto al deposito, la strettezza e rigidit\u0026#224; del termine di sessanta giorni imposto alla difesa sarebbe incompatibile con le esigenze istruttorie di un \u0026#171;programma personalizzato\u0026#187;, senza il quale verrebbe ad esaltarsi una connotazione retributiva dell\u0026#8217;istituto, anzich\u0026#233; rieducativa, posto che il reato contestato finirebbe per apparire \u0026#171;l\u0026#8217;unico dato certo sul minore\u0026#187;; la partecipazione dei servizi minorili risulterebbe \u0026#171;secondaria e strumentale, volta non gi\u0026#224; a elaborare il programma, previa conoscenza del minore, ma limitata alla mera individuazione di quelle attivit\u0026#224; che dovranno essere poste a completamento del programma rieducativo\u0026#187;, il che potrebbe ridondare anche in una disparit\u0026#224; di trattamento, precludendo l\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;istituto per i minori la cui situazione socio-familiare reclami una pi\u0026#249; complessa analisi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.2.\u0026#8211; In quanto affidata al giudice per le indagini preliminari \u0026#8211; quindi un giudice monocratico togato e non un collegio integrato da esperti in ambito psico-pedagogico \u0026#8211;, l\u0026#8217;ammissione al percorso di rieducazione non potrebbe riflettere una compiuta ponderazione delle esigenze di risocializzazione del minore, finendo dunque per svolgersi, ancora in un\u0026#8217;ottica prevalentemente retributiva, \u0026#171;solo attraverso dati strettamente oggettivi quali il reato per cui si procede\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.3.\u0026#8211; La carenza dell\u0026#8217;apporto multidisciplinare inficerebbe anche la valutazione dell\u0026#8217;esito del percorso rieducativo, la quale peraltro verrebbe effettuata senza che l\u0026#8217;imputato sia stato nel frattempo preso in carico dai servizi minorili e senza che questi ultimi abbiano trasmesso al giudice una relazione conclusiva, come viceversa stabilito per l\u0026#8217;ordinaria messa alla prova del minore, e finanche per la messa alla prova dell\u0026#8217;adulto, preso in carico dall\u0026#8217;ufficio di esecuzione penale esterna.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Il rimettente considera impraticabile un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata, che ovvii alla carenza di informazioni sulla condizione del minore per il tramite degli strumenti conoscitivi previsti in linea generale dagli artt. 6 e 9 del d.P.R. n. 448 del 1988.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;impiego di questi mezzi istruttori produrrebbe infatti una dilatazione dei tempi di definizione del procedimento e un aggravio di funzionamento dei servizi minorili, il che colliderebbe con gli obiettivi di celerit\u0026#224; e deflazione perseguiti dal legislatore della novella, obiettivi resi viepi\u0026#249; evidenti dall\u0026#8217;inciso \u0026#171;senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica\u0026#187;, introdotto dall\u0026#8217;art. 6, comma 1, lettera \u003cem\u003e0a\u003c/em\u003e), dello stesso d.l. n. 123 del 2023, come convertito, riguardo all\u0026#8217;avvalimento dei servizi minorili contemplato dall\u0026#8217;art. 6 del d.P.R. n. 448 del 1988.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon sarebbe d\u0026#8217;altronde enucleabile un\u0026#8217;interpretazione adeguatrice che consenta al giudice di integrare il programma ritenuto incongruo ai fini educativi: l\u0026#8217;integrazione officiosa del progetto risulterebbe per vero \u0026#171;incompatibile con la natura negoziale della proposta educativa\u0026#187;, atteso che \u0026#171;la determinazione del suo contenuto \u0026#232; rimessa alla difesa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn caso di ritenuta incongruit\u0026#224; del programma, il giudice neppure potrebbe disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero, perch\u0026#233; questa integrerebbe un\u0026#8217;inammissibile regressione atipica del processo, considerato che, al momento della valutazione del progetto rieducativo, gi\u0026#224; vi sarebbe stato l\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;azione penale, pur se in modo informale, \u0026#171;senza alcuna garanzia processuale tipicamente associata a tale atto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi le questioni inammissibili o non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; deriverebbe dall\u0026#8217;oscurit\u0026#224; del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e, non essendo chiaro se il rimettente solleciti un intervento ablativo o manipolativo, cio\u0026#232; la rimozione integrale del nuovo istituto o la rimodulazione di aspetti specifici della sua disciplina.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe poi erroneo il giudizio del rimettente circa l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di un\u0026#8217;interpretazione conforme, sotto i vari profili indicati dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInvero, la norma censurata non sancirebbe la perentoriet\u0026#224; del termine per il deposito del programma rieducativo, n\u0026#233; precluderebbe il ricorso agli strumenti conoscitivi \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e artt. 6 e 9 del d.P.R. n. 448 del 1988; la norma stessa prevedrebbe inoltre il coinvolgimento dei servizi minorili nell\u0026#8217;elaborazione del progetto di reinserimento e non escluderebbe che il giudice, qualora ritenga tale progetto incongruo ai fini educativi, ne approfondisca i punti carenti, ovvero restituisca gli atti al pubblico ministero per le ulteriori necessarie verifiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Nel merito, le censure rivolte all\u0026#8217;art. 27-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.P.R. n. 448 del 1988 non sarebbero fondate, poich\u0026#233; questo si limiterebbe a \u0026#171;fornire una ulteriore opportunit\u0026#224; al minore\u0026#187;, consentendogli l\u0026#8217;uscita anticipata dal procedimento penale anche quando il minore stesso, autore di un reato di modesta gravit\u0026#224; e tuttavia non occasionale, non possa ottenere una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 27 del d.P.R. n. 448 del 1988 (appunto per difetto di occasionalit\u0026#224; del comportamento), n\u0026#233; intenda per\u0026#242; accedere alla messa alla prova \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 28 dello stesso d.P.R. n. 448 del 1988 (misura di pi\u0026#249; lunga e impegnativa ottemperanza).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon sarebbero violati la parit\u0026#224; di trattamento \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 3 Cost., n\u0026#233; il \u003cem\u003efavor minoris\u003c/em\u003e di cui all\u0026#8217;art. 31 Cost., poich\u0026#233; la mancata adesione dell\u0026#8217;indagato al nuovo istituto \u0026#171;non \u0026#232; preclusiva dell\u0026#8217;accesso alla messa alla prova n\u0026#233; di ogni altro esito del giudizio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altronde, il circoscritto perimetro applicativo di tale istituto, limitato sia dal requisito attinente all\u0026#8217;entit\u0026#224; massima della pena edittale, sia da quello di concreta tenuit\u0026#224; del fatto-reato, implicherebbe spazi valutativi a loro volta piuttosto ristretti, il che ne giustificherebbe la devoluzione al giudice togato monocratico, peraltro pur sempre in grado di apprezzare i profili personalistici della vicenda, attese le competenze professionali che possiede come giudice specializzato minorile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn definitiva, l\u0026#8217;interveniente assume di non riscontrare \u0026#171;profili di irragionevolezza nella norma censurata, n\u0026#233; tantomeno una pretermissione dei principi fondanti del processo minorile, giacch\u0026#233; la ricostruzione dell\u0026#8217;istituto che appare pi\u0026#249; in linea con il dettato costituzionale consente di integrare gli aspetti della personalizzazione del trattamento ai fini dell\u0026#8217;adempimento della funzione rieducativa del processo penale e di quella specificamente retributiva\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; L\u0026#8217;Unione camere penali italiane (UCPI) ha presentato un\u0026#8217;opinione scritta quale \u003cem\u003eamicus curiae\u003c/em\u003e \u0026#8211; ammessa con decreto presidenziale del 19 dicembre 2024 \u0026#8211;, argomentando in senso adesivo alle censure del rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnche a parere dell\u0026#8217;UCPI, la norma censurata rifletterebbe un\u0026#8217;\u0026#171;irragionevole preclusione ad un\u0026#8217;effettiva presa in carico del minore e dei suoi bisogni educativi\u0026#187;, per \u0026#171;una esigenza di mera celerit\u0026#224; processuale, che in un giudizio di bilanciamento non potr\u0026#224; che risultare subvalente rispetto alle finalit\u0026#224; ed esigenze sottese al rito minorile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuale \u0026#171;forma anticipata e semplificata di messa alla prova\u0026#187;, l\u0026#8217;istituto introdotto dall\u0026#8217;art. 27-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.P.R. n. 448 del 1988 dovrebbe condividere con la messa alla prova \u0026#171;la centralit\u0026#224; della valutazione della personalit\u0026#224; del minore\u0026#187;, quindi la collegialit\u0026#224; interdisciplinare del giudice e la completezza degli accertamenti personologici.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Trento ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 31, secondo comma, Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 27-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.P.R. n. 448 del 1988, inserito dall\u0026#8217;art. 8, comma l, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del d.l. n. 123 del 2023, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e espone che, nel procedimento a carico di un minorenne indagato per minaccia in danno del padre, il pubblico ministero ha notificato proposta di definizione anticipata del procedimento tramite percorso di rieducazione, ai sensi della norma censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAggiunge il rimettente che il difensore del ragazzo ha chiesto una proroga del breve termine stabilito dalla norma medesima per il deposito del programma rieducativo, proroga tuttavia non concessa dal pubblico ministero, in quanto non contemplata dalla disposizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta, dunque, non garantirebbe \u0026#171;gli elementi conoscitivi indispensabili per valutare se il contenuto del programma rieducativo sia congruo rispetto ai fini educativi cui costituzionalmente deve tendere il processo penale minorile\u0026#187;, attesa pure \u0026#171;la composizione monocratica dell\u0026#8217;organo chiamato a pronunciarsi e quindi l\u0026#8217;assenza della componente onoraria e del suo apporto per la valutazione in termini personalistici ed educativi del minore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;elaborazione del programma di reinserimento, nella relativa ammissione e infine nella valutazione del suo esito, la marginalizzazione del ruolo dei servizi minorili e l\u0026#8217;assenza degli esperti educatori all\u0026#8217;interno dell\u0026#8217;organo giudicante impedirebbero una compiuta ponderazione delle esigenze di risocializzazione del minore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio tramite l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni per oscurit\u0026#224; del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e, restando incerto se il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e solleciti la dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 27-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.P.R. n. 448 del 1988 nella sua interezza o in alcune parti soltanto, ed eventualmente in quali parti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn effetti, l\u0026#8217;ordinanza di rimessione, dopo aver esposto in parte motiva numerosi argomenti nel senso dell\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma censurata, in dispositivo impiega una formula ellittica (\u0026#171;nei termini dianzi indicati\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDalla motivazione dell\u0026#8217;ordinanza pu\u0026#242; tuttavia evincersi che le censure investono tale norma alla radice, ovvero come \u0026#171;istituto\u0026#187;, secondo quanto si legge nel capoverso finale della motivazione stessa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e formula anche doglianze specifiche, in riferimento alla brevit\u0026#224; e improrogabilit\u0026#224; del termine di deposito del programma rieducativo, alla marginalit\u0026#224; del ruolo dei servizi minorili nella redazione e attuazione del programma medesimo, all\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; per il giudice di ovviarvi tramite gli ordinari strumenti istruttori e alla natura togato-monocratica del giudice officiato della procedura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione della difesa statale va dunque respinta, valendo il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, per cui, ai fini dell\u0026#8217;identificazione dell\u0026#8217;oggetto della questione incidentale di legittimit\u0026#224; costituzionale, \u0026#232; sufficiente che dal tenore complessivo della motivazione dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione emergano il contenuto e il verso delle censure, spettando poi a questa Corte l\u0026#8217;individuazione del rimedio appropriato al \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e eventualmente riscontrato (da ultimo, tra molte, sentenze n. 163, n. 111 e n. 105 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Superabile \u0026#232; altres\u0026#236; l\u0026#8217;ulteriore eccezione dell\u0026#8217;Avvocatura, per cui le questioni sarebbero inammissibili perch\u0026#233; \u0026#171;erronea\u0026#187; sarebbe la valutazione del rimettente circa l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di un\u0026#8217;interpretazione adeguatrice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi fini dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; della questione incidentale, \u0026#232; sufficiente che il rimettente abbia motivato \u0026#8211; come qui ha fatto \u0026#8211; sulle ragioni di impraticabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;interpretazione adeguatrice, mentre se tali ragioni siano esatte o meno \u0026#232; profilo che attiene al merito (da ultimo, tra molte, sentenze n. 163, n. 105 e n. 6 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Nel merito, le questioni sono fondate, nei limiti e nei sensi di cui appresso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Attesa la novit\u0026#224; dell\u0026#8217;istituto introdotto dalla norma censurata, \u0026#232; opportuno premetterne una sintetica illustrazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Rubricato \u0026#171;[p]ercorso di rieducazione del minore\u0026#187;, l\u0026#8217;art. 27-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.P.R. n. 448 del 1988 contempla un\u0026#8217;inedita forma di rottura della sequenza reato-pena (\u003cem\u003ediversion\u003c/em\u003e); la diversione avviene con l\u0026#8217;estinzione del reato per l\u0026#8217;esito positivo di un programma, sicch\u0026#233; trattasi di una prova, anche se di connotati peculiari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 27-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.P.R. n. 448 del 1988 si colloca tra l\u0026#8217;art. 27, che disciplina la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, e l\u0026#8217;art. 28, che prevede la prova minorile \u0026#8220;tradizionale\u0026#8221;, evidenziandosi cos\u0026#236; una sorta di progressione, all\u0026#8217;interno della quale il nuovo istituto sta a met\u0026#224; strada tra la definizione anticipata per irrilevanza del fatto, massimamente favorevole al minore, e la definizione anticipata per messa alla prova, pi\u0026#249; esigente verso il giovane.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvero, la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto pu\u0026#242; essere pronunciata, gi\u0026#224; durante le indagini preliminari, qualora il fatto-reato sia tenue e la condotta occasionale, senza necessit\u0026#224; di un impegno del minore, ma solo perch\u0026#233; l\u0026#8217;ulteriore corso del procedimento ne pregiudicherebbe le esigenze educative.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eViceversa, la messa alla prova non pu\u0026#242; essere disposta nel corso delle indagini preliminari e consiste in un\u0026#8217;osservazione dinamica della personalit\u0026#224; del minore per un periodo non breve (di regola fino a un anno, o fino a tre per i titoli di reato pi\u0026#249; gravi), nell\u0026#8217;ambito della quale l\u0026#8217;imputato \u0026#232; affidato ai servizi minorili, e deve attuare il progetto di intervento elaborato dagli stessi, a norma dell\u0026#8217;art. 27 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Confrontato con la prova di cui all\u0026#8217;art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988, il percorso rieducativo di cui all\u0026#8217;art. 27-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e dello stesso decreto assume i tratti di una prova \u0026#8220;semplificata\u0026#8221;, e cos\u0026#236; si trova infatti definito nei lavori parlamentari (A.S. n. 878 \u0026#8211; XIX Legislatura).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa semplificazione non consiste soltanto nell\u0026#8217;inferiore durata del programma di reinserimento (fino a otto mesi), ma riflette anche il meno intenso coinvolgimento dei servizi minorili, giacch\u0026#233; l\u0026#8217;impulso alla redazione del programma non spetta ad essi, ma alla difesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOltre che semplificata, la messa alla prova di nuova istituzione risulta altres\u0026#236; \u0026#8220;anticipata\u0026#8221;, essendone prevista l\u0026#8217;attivazione durante la fase delle indagini preliminari, a differenza di quanto accade per la prova minorile ordinaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, ai sensi del comma 1 dell\u0026#8217;art. 27-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.P.R. n. 448 del 1988, \u0026#171;[d]urante le indagini preliminari, il pubblico ministero, quando procede per reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare gravit\u0026#224;, pu\u0026#242; notificare al minore e all\u0026#8217;esercente la responsabilit\u0026#224; genitoriale la proposta di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili dell\u0026#8217;amministrazione della giustizia e nel rispetto della legislazione in materia di lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del Terzo settore o lo svolgimento di altre attivit\u0026#224; a beneficio della comunit\u0026#224; di appartenenza, per un periodo compreso da due a otto mesi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer il comma 2, primo periodo, dello stesso art. 27-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, \u0026#171;[i]l deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione anche con i servizi dell\u0026#8217;amministrazione della giustizia, deve avvenire, da parte dell\u0026#8217;indagato o del suo difensore, entro sessanta giorni dalla notifica della proposta del pubblico ministero\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEmerge quindi un tratto \u0026#8220;negoziale\u0026#8221; della prova anticipata, che, a differenza della normale prova minorile, non \u0026#232; uno strumento ad impulso del giudice, ma una forma diversiva proposta da una parte (il pubblico ministero) ed eventualmente accettata dall\u0026#8217;altra (il minore), al giudice restando affidato, oltre ovviamente al controllo di cui all\u0026#8217;art. 129 del codice di procedura penale, un mero vaglio esterno: \u0026#171;[r]icevuto il programma, il pubblico ministero lo trasmette al giudice per le indagini preliminari, che fissa l\u0026#8217;udienza in camera di consiglio per deliberare sull\u0026#8217;ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione\u0026#187; (art. 27-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 2, secondo periodo); \u0026#171;[i]l giudice, sentiti l\u0026#8217;imputato e l\u0026#8217;esercente la responsabilit\u0026#224; genitoriale, valutata la congruit\u0026#224; del percorso di reinserimento e rieducazione, con l\u0026#8217;ordinanza di ammissione di cui al comma 2 ne stabilisce la durata e sospende il processo per la durata corrispondente\u0026#187;, tempo durante il quale \u0026#171;il corso della prescrizione \u0026#232; sospeso\u0026#187; (art. 27-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 3).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Mette conto rammentare che, in sede di conversione del d.l. n. 123 del 2023, alla norma oggi censurata sono state apportate significative modifiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa proposta del pubblico ministero \u0026#232; divenuta facoltativa (\u0026#171;pu\u0026#242; notificare\u0026#187;, anzich\u0026#233; \u0026#171;notifica\u0026#187;); insieme al requisito astratto della pena edittale ne \u0026#232; stato introdotto uno concreto (\u0026#171;se i fatti non rivestono particolare gravit\u0026#224;\u0026#187;); la durata del percorso rieducativo \u0026#232; stata incrementata (non pi\u0026#249; \u0026#171;da uno a sei mesi\u0026#187;, bens\u0026#236; \u0026#171;da due a otto mesi\u0026#187;); il termine per il deposito del programma \u0026#232; stato raddoppiato (non pi\u0026#249; \u0026#171;entro trenta giorni\u0026#187; dalla notifica della proposta, ma \u0026#171;entro sessanta giorni\u0026#187;); \u0026#232; stato inserito un inciso sul controllo spettante al giudice ai fini dell\u0026#8217;ammissione della prova (\u0026#171;valutata la congruit\u0026#224; del percorso di reinserimento e rieducazione\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, dove si prevedeva che il rifiuto del percorso rieducativo, la sua ingiustificata interruzione o valutazione negativa avrebbero senz\u0026#8217;altro impedito la messa alla prova \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988, ora si stabilisce che l\u0026#8217;ingiustificata interruzione \u0026#232; solo un elemento di giudizio \u0026#8211; semplicemente \u0026#171;valutata\u0026#187; \u0026#8211; per un\u0026#8217;eventuale messa alla prova (art. 27-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 5, secondo periodo).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8211; Quanto al funzionamento e all\u0026#8217;esito della prova semplificata, \u0026#171;[i]n caso di interruzione o mancata adesione al percorso, i servizi minorili dell\u0026#8217;amministrazione della giustizia informano il giudice, che fissa l\u0026#8217;udienza in camera di consiglio e, sentite le parti, adotta i provvedimenti conseguenti\u0026#187; (art. 27-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 4).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, \u0026#171;[n]el caso in cui il minore non intenda accedere al percorso di reinserimento e rieducazione o lo interrompa senza giustificato motivo, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, che pu\u0026#242; procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dei casi previsti dall\u0026#8217;articolo 453 del codice di procedura penale\u0026#187; (art. 27-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 5, primo periodo).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, \u0026#171;[d]ecorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza in camera di consiglio nella quale, tenuto conto del comportamento dell\u0026#8217;imputato e dell\u0026#8217;esito positivo del percorso rieducativo, dichiara con sentenza estinto il reato\u0026#187; (art. 27-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 6, primo periodo); in caso contrario, \u0026#171;restituisce gli atti al pubblico ministero, che pu\u0026#242; procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dei casi previsti dall\u0026#8217;articolo 453 del codice di procedura penale\u0026#187; (art. 27-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 6, secondo periodo).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; La valutazione delle doglianze richiede un confronto tra l\u0026#8217;assetto normativo del nuovo istituto, appena descritto, e il quadro costituzionale della prova minorile, delineato dalla giurisprudenza di questa Corte, nei termini appresso sintetizzati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Come ancora rimarcato nella pi\u0026#249; recente decisione sulla prova minorile, \u0026#171;[i]l tratto qualificante dell\u0026#8217;istituto \u0026#232; rappresentato dall\u0026#8217;adozione di un progetto di intervento che si traduce in una serie di prescrizioni individualizzate e a contenuto variabile perch\u0026#233; tarate sul profilo personologico del minore e sul contesto socio-familiare in cui questi \u0026#232; inserito\u0026#187; (sentenza n. 8 del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvero, questa Corte ha costantemente sottolineato l\u0026#8217;eterogeneit\u0026#224; teleologica tra la messa alla prova del minore e quella dell\u0026#8217;adulto, poich\u0026#233; quest\u0026#8217;ultima ha un\u0026#8217;innegabile componente sanzionatoria, mentre l\u0026#8217;altra ha funzione esclusivamente rieducativa (sentenze n. 139 e n. 75 del 2020, n. 68 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa diversit\u0026#224; di funzione si manifesta nel contenuto della prova, giacch\u0026#233;, a norma dell\u0026#8217;art. 168-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, terzo comma, cod. pen., la prestazione del lavoro di pubblica utilit\u0026#224; \u0026#232; una condizione imprescindibile della prova dell\u0026#8217;adulto, mentre l\u0026#8217;art. 27 del d.lgs. n. 272 del 1989 non menziona il lavoro tra le prescrizioni obbligatorie del progetto di prova minorile (sentenze n. 75 del 2020 e n. 68 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Nella disciplina originaria, anteriormente all\u0026#8217;introduzione del comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988 da parte dell\u0026#8217;art. 6, comma 1, lettera \u003cem\u003ec-bis\u003c/em\u003e), del d.l. n. 123 del 2023, come convertito (sul quale questa Corte ha pronunciato la ricordata sentenza n. 8 del 2025), la messa alla prova del minore, al contrario di quella dell\u0026#8217;adulto, era svincolata da un rapporto di proporzionalit\u0026#224; al reato per cui si procede, ed era infatti consentita a prescindere dalla gravit\u0026#224; di questo, la quale si rifletteva soltanto sulla durata della prova (sentenze n. 139 del 2020 e n. 68 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Quale istituto puramente educativo, la messa alla prova del minore \u0026#232; sottratta alla negoziazione tra le parti, non richiedendo il consenso del minore, n\u0026#233; del pubblico ministero, ed \u0026#232; rimessa alla discrezionalit\u0026#224; del giudice (sentenze n. 139 del 2020 e n. 125 del 1995).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice della prova minorile deve perci\u0026#242; avere le competenze interdisciplinari necessarie alle valutazioni personologiche richieste dalla finalit\u0026#224; educativa dell\u0026#8217;istituto, e non \u0026#232; quindi irragionevole che, a differenza della prova dell\u0026#8217;adulto, la quale pu\u0026#242; essere disposta anche in fase di indagini preliminari \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 464-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e cod. proc. pen., la prova del minore possa essere disposta solo pi\u0026#249; avanti, in udienza preliminare, laddove il giudice \u0026#232; un collegio integrato dagli educatori (sentenza n. 139 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.4.\u0026#8211; D\u0026#8217;altronde, \u0026#171;[l]a finalit\u0026#224; essenzialmente rieducativa della messa alla prova minorile si oppone a un\u0026#8217;eccessiva anticipazione procedimentale delle relative valutazioni\u0026#187;, sicch\u0026#233; l\u0026#8217;opzione legislativa di escludere la messa alla prova del minore durante le indagini preliminari e di fissare nell\u0026#8217;udienza preliminare il primo momento utile per l\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;istituto \u0026#171;corrisponde ragionevolmente all\u0026#8217;esigenza di assicurare che le relative valutazioni siano esercitate su un materiale istruttorio sufficientemente definito, oltre che da un giudice strutturalmente idoneo ad apprezzarne tutti i riflessi personalistici\u0026#187; (ancora, sentenza n. 139 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa difformit\u0026#224; di soluzioni negoziali-deflattive rispetto agli obiettivi educativi del processo minorile \u0026#8211; difformit\u0026#224; che ha giustificato l\u0026#8217;esclusione da tale processo anche dell\u0026#8217;istituto del patteggiamento della pena (sentenze n. 272 del 2000 e n. 135 del 1995) \u0026#8211; si oppone all\u0026#8217;esportazione in ambito minorile dell\u0026#8217;anticipazione della prova alla fase delle indagini preliminari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa prova anticipata, infatti, per la disciplina dell\u0026#8217;art. 464-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e cod. proc. pen., \u0026#232; una prova negoziale e patteggiata, basata su un accordo di convenienza tra l\u0026#8217;indagato adulto e il pubblico ministero, \u0026#171;secondo un indirizzo di politica legislativa cui non sono estranee finalit\u0026#224; generali di deflazione giudiziaria per reati di contenuta gravit\u0026#224;\u0026#187;, il che non \u0026#232; replicabile per la messa alla prova del minore, \u0026#171;poich\u0026#233; l\u0026#8217;essenziale finalit\u0026#224; rieducativa ne plasma la disciplina in senso rigorosamente personologico, estraneo ogni obiettivo di deflazione giudiziaria\u0026#187; (sentenza n. 139 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; All\u0026#8217;interno di queste coordinate, le doglianze in scrutinio esigono, su uno specifico e tuttavia essenziale aspetto, qual \u0026#232; quello della composizione del giudice investito della procedura, una pronuncia di illegittimit\u0026#224; costituzionale di tipo sostitutivo, mentre, per gli aspetti ulteriori, la norma censurata si presta ad un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; La messa alla prova, quale istituto di protezione della giovent\u0026#249;, ai sensi dell\u0026#8217;art. 31, secondo comma, Cost., ha lo scopo primario di favorire l\u0026#8217;uscita del minore dal circuito penale, la pi\u0026#249; rapida possibile, soprattutto attraverso una riflessione critica del giovane, sul proprio vissuto e la propria condotta, in mancanza della quale l\u0026#8217;istituto stesso diverrebbe mezzo di pura deflazione, tra l\u0026#8217;altro stimolando, per una sorta di eterogenesi dei fini, calcoli opportunistici dell\u0026#8217;indagato minorenne.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl perseguimento di questo delicato obiettivo sono funzionali la composizione pedagogicamente qualificata dell\u0026#8217;organo giudicante e il sostegno continuo dei servizi minorili, in difetto dei quali la prova del giovane non raggiunge la finalit\u0026#224; costituzionale sua propria, piegandosi verso la logica, completamente diversa, dell\u0026#8217;istituto per adulti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.1.\u0026#8211; Quanto alla struttura del giudice, la norma censurata, nel testuale riferimento, al comma 2, al \u0026#171;giudice per le indagini preliminari\u0026#187;, si oppone a qualunque interpretazione adeguatrice, poich\u0026#233; il GIP minorile, a norma dell\u0026#8217;art. 50-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), \u0026#232; giudice singolo, privo della componente onoraria esperta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn ossequio all\u0026#8217;art. 31, secondo comma, Cost., la dizione della norma censurata deve essere quindi sostituita con quella \u0026#171;giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare\u0026#187;, con riferimento, cio\u0026#232;, all\u0026#8217;organo che, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 50-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, \u0026#232; composto, oltre che dal magistrato, da due giudici onorari esperti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer conseguenza, ogni riferimento al \u0026#171;giudice\u0026#187;, contenuto nei commi dell\u0026#8217;art. 27-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.P.R. n. 448 del 1988 successivi al comma 2, deve essere inteso come riferimento al GUP.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.2.\u0026#8211; Quanto al ruolo dei servizi minorili, l\u0026#8217;art. 27-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.P.R. n. 448 del 1988, nonostante una formulazione non perspicua, contiene elementi da valorizzare nel senso della presenza costante della struttura pubblica a fianco del minorenne in prova.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEloquente la disposizione del comma 4, che, prevedendo un\u0026#8217;informativa dei servizi al giudice circa l\u0026#8217;interruzione o mancata adesione del minore al percorso rieducativo, evidentemente postula che il minore stesso sia seguito dai servizi, fin dall\u0026#8217;inizio della prova e durante il suo svolgimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLo stesso programma di reinserimento non pu\u0026#242; essere elaborato senza l\u0026#8217;intervento dei servizi minorili, giacch\u0026#233;, per il comma 1 dell\u0026#8217;art. 27-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, questi devono sempre essere \u0026#171;sentiti\u0026#187; in merito, e anzi, per il successivo comma 2, il programma deve essere redatto collaborando \u0026#171;anche\u0026#187; con i servizi minorili, laddove la particella non allude alla mera eventualit\u0026#224;, ma a un vero e proprio obbligo di coinvolgere \u0026#8220;anche\u0026#8221; (e dunque \u0026#8220;altres\u0026#236;\u0026#8221;) i servizi minorili stessi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe deriva che, alla fine del periodo di sospensione, allorch\u0026#233; deve valutare l\u0026#8217;esito del percorso rieducativo agli effetti del comma 6 dell\u0026#8217;art. 27-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, il giudice provvede sulla base della relazione conclusiva trasmessa dai servizi, non diversamente da quanto accade per la prova minorile ordinaria, a norma dell\u0026#8217;art. 27, comma 5, del d.lgs. n. 272 del 1989.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; All\u0026#8217;indicazione del GUP quale organo officiato dell\u0026#8217;ammissione del minore al percorso di reinserimento corrisponde la qualificazione della proposta del pubblico ministero come atto di esercizio dell\u0026#8217;azione penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer quanto il comma 1 della norma censurata abbia un riferimento temporale piuttosto generico (\u0026#171;[d]urante le indagini preliminari\u0026#187;), esso deve interpretarsi nel senso che la proposta del pubblico ministero possa intervenire solo quando sia sufficientemente definito il contesto del fatto-reato e il quadro esistenziale del minore, quando cio\u0026#232; sia possibile valutare, non soltanto che \u0026#171;i fatti non rivestono particolare gravit\u0026#224;\u0026#187;, come esige lo stesso comma 1, ma anche che non sia possibile chiedere la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 del d.P.R. n. 448 del 1988.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl tenore letterale della norma in questione non preclude tale interpretazione, e anzi la accompagna, laddove si riferisce al minore, raggiunto dalla proposta \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 27-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, come \u0026#171;imputato\u0026#187; (comma 3), laddove parla di conseguente sospensione del \u0026#171;processo\u0026#187; (ancora, comma 3) e di eventuale estinzione del reato per \u0026#171;sentenza\u0026#187; (comma 6).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa prospettiva, la restituzione degli atti al pubblico ministero \u0026#8211; cui l\u0026#8217;art. 27-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e si riferisce per le ipotesi di ingiustificata interruzione ed esito negativo del percorso rieducativo (commi 5 e 6) \u0026#8211; non \u0026#232; una restituzione funzionale all\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;azione penale (gi\u0026#224; avvenuto e irretrattabile), ma una restituzione finalizzata a un nuovo impulso processuale sulla medesima imputazione (eventualmente tramite la richiesta di giudizio immediato, svincolata dai presupposti comuni, che lo stesso art. 27-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, commi 5 e 6, la cui legittimit\u0026#224; costituzionale non \u0026#232; posta in discussione dal rimettente, consente in tali ipotesi).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.\u0026#8211; Atteso che la proposta del pubblico ministero, ai sensi dell\u0026#8217;art. 27-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.P.R. n. 448 del 1988, integrando esercizio dell\u0026#8217;azione penale, postula un\u0026#8217;indagine adeguata, sia sulla consistenza del fatto-reato, sia sulle condizioni esistenziali del minore, non pu\u0026#242; la norma censurata \u0026#8211; come del resto osservato dalla difesa statale \u0026#8211; essere interpretata isolatamente dagli artt. 6 e 9 dello stesso decreto, che impongono il coinvolgimento dei servizi minorili e dei servizi socio-sanitari da parte dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria e, rispettivamente, gli accertamenti sulla personalit\u0026#224; del minorenne a iniziativa del pubblico ministero e del giudice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente ritiene che a tale interpretazione osti l\u0026#8217;inserimento nell\u0026#8217;art. 6 del d.P.R. n. 448 del 1988, ad opera dell\u0026#8217;art. 6, comma 1, lettera \u003cem\u003e0a\u003c/em\u003e), del d.l. n. 123 del 2023, come convertito, della clausola \u0026#171;senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica\u0026#187;, che tuttavia non pu\u0026#242; interpretarsi come riferita all\u0026#8217;impiego ordinario dei servizi minorili gi\u0026#224; previsto dalla legge, ma soltanto a eventuali forme atipiche e straordinarie di impegno degli operatori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.4.\u0026#8211; Anche la contrazione procedimentale determinata dalla brevit\u0026#224; del termine di deposito del programma rieducativo \u0026#232; suscettibile di adeguamento interpretativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 2 dell\u0026#8217;art. 27-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ha un\u0026#8217;apparenza cogente, in quanto prescrive che il deposito del programma \u0026#171;deve avvenire\u0026#187; entro sessanta giorni, il che, nel caso di specie, ha prima indotto il pubblico ministero a negare la proroga del termine e poi il giudice rimettente a considerare il termine stesso come perentorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn realt\u0026#224;, come dedotto dall\u0026#8217;Avvocatura generale, il termine pu\u0026#242; intendersi ordinatorio, perch\u0026#233;, ai sensi dell\u0026#8217;art. 173 cod. proc. pen. \u0026#8211; norma applicabile al procedimento minorile per effetto del rinvio \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 448 del 1988 \u0026#8211;, in difetto di un\u0026#8217;espressa previsione decadenziale, il termine \u0026#232; prorogabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce di tale interpretazione, se, per giustificate ragioni, non riesce a rispettare il termine di deposito di sessanta giorni e necessita di altro tempo per redigere il programma rieducativo, la difesa del minore pu\u0026#242; ottenere una proroga dal pubblico ministero; e lo stesso pubblico ministero pu\u0026#242; concedere una proroga del termine in funzione della sollecitazione rivolta alla difesa affinch\u0026#233; integri un programma lacunoso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.5.\u0026#8211; Riguardo alla valutazione di congruit\u0026#224; del percorso di reinserimento, che il comma 3 dell\u0026#8217;art. 27-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.P.R. n. 448 del 1988 prescrive in funzione dell\u0026#8217;eventuale ammissione alla prova, l\u0026#8217;omessa previsione della facolt\u0026#224; del giudice di integrare o modificare il programma rieducativo potrebbe indurre a ritenere che il giudice stesso si trovi davanti all\u0026#8217;alternativa secca \u0026#8211; accettare o respingere l\u0026#8217;accordo dalle parti \u0026#8211;, s\u0026#236; da atteggiarsi quasi a un giudice del patteggiamento dell\u0026#8217;adulto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche questa incongruenza si presta tuttavia ad una correzione interpretativa, sulla base di quanto la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; ha costantemente affermato per la prova minorile ordinaria, dovendosi in particolare ritenere che al giudice non sia precluso disporre integrazioni o modifiche del progetto di intervento, ma solo farlo in modo unilaterale, senza consultare le parti e i servizi (Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 28 gennaio-5 febbraio 2020, n. 4926; sezione quinta penale, sentenza 20 marzo-10 aprile 2013, n. 16332).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.6.\u0026#8211; Infine, per quanto riguarda l\u0026#8217;oggetto della prova, sebbene il comma 1 dell\u0026#8217;art. 27-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.P.R. n. 448 del 1988 sembri privilegiare la prestazione di attivit\u0026#224; lavorativa da parte del minore, tanto da far espressamente salvo il \u0026#171;rispetto della legislazione in materia di lavoro minorile\u0026#187;, il tenore della norma consente un\u0026#8217;interpretazione conforme all\u0026#8217;art. 31, secondo comma, Cost., da due angolature concorrenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn primo luogo, tra le \u0026#171;altre attivit\u0026#224; a beneficio della comunit\u0026#224; di appartenenza\u0026#187;, menzionate dallo stesso comma 1 dell\u0026#8217;art. 27-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, possono annoverarsi anche attivit\u0026#224; non strettamente lavorative, ma di carattere socio-relazionale, in modo non dissimile da quanto accade nella prova minorile ordinaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, il sistema giuridico minorile contiene previsioni di salvaguardia \u0026#8211; in particolare quelle sulle misure penali di comunit\u0026#224; \u0026#8211; estensibili per analogia, di modo che, anche per gli eventuali impegni lavorativi oggetto della prova semplificata, valga la cautela che \u0026#171;non devono mai compromettere i percorsi educativi in atto\u0026#187; (art. 3, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, recante \u0026#171;Disciplina dell\u0026#8217;esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all\u0026#8217;art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera \u003cem\u003ep\u003c/em\u003e, della legge 23 giugno 2017, n. 103\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; In virt\u0026#249; della pronuncia sostitutiva sulla composizione del giudice e dei descritti adeguamenti interpretativi, la norma censurata si sottrae alla richiesta di ablazione radicale, anche in ragione del fatto che il nuovo istituto, per come modificato in sede di conversione del d.l. n. 123 del 2023, non preclude ulteriori percorsi procedimentali, incluso quello della messa alla prova ordinaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Per tutto quanto esposto, l\u0026#8217;art. 27-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 2, del d.P.R. n. 448 del 1988 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell\u0026#8217;art. 31, secondo comma, Cost., nella parte in cui indica \u0026#171;giudice per le indagini preliminari\u0026#187;, anzich\u0026#233; \u0026#171;giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare, ai sensi dell\u0026#8217;art. 50-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe ulteriori questioni sollevate sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 27-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), inserito dall\u0026#8217;art. 8, comma l, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povert\u0026#224; educativa e alla criminalit\u0026#224; minorile, nonch\u0026#233; per la sicurezza dei minori in ambito digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 159, nella parte in cui indica \u0026#171;giudice per le indagini preliminari\u0026#187;, anzich\u0026#233; \u0026#171;giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare, ai sensi dell\u0026#8217;art. 50-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario)\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le ulteriori questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 27-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.P.R. n. 448 del 1988, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 31, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Trento, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eStefano PETITTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 6 marzo 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250306151347.pdf","oggetto":"Processo penale - Processo minorile - Percorso di rieducazione del minore - Proposta di definizione anticipata del procedimento da parte del pubblico ministero subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo - Previsione che il deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione anche con i servizi dell\u0027amministrazione della giustizia, deve avvenire, da parte dell\u0027indagato o del suo difensore, entro sessanta giorni dalla notifica della proposta - Previsione che il pubblico ministero trasmette il programma al giudice per le indagini preliminari che fissa l\u0027udienza in camera di consiglio per deliberare sull\u0027ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione - Denunciata procedura che non permette un adeguato approfondimento informativo che consenta un\u0026#8217;effettiva presa in carico del minore e dei suoi bisogni educativi - Denunciata ristrettezza dei tempi previsti - Denunciata previsione di un intervento ridotto dei servizi minorili dell\u0026#8217;amministrazione della giustizia - Denunciata devoluzione della procedura alla cognizione del giudice monocratico per le indagini preliminari anzich\u0026#233; a un organo collegiale multidisciplinare - Omessa specificazione degli elementi informativi alla base del giudizio - Diversit\u0026#224; di disciplina rispetto all\u0026#8217;istituto della messa alla prova per gli imputati minorenni e a quello per gli imputati adulti - Trattamento improntato sul paradigma punitivo, scandito dal principio di proporzionalit\u0026#224; anzich\u0026#233; fondato su dinamiche educative e riabilitative - Irragionevolezza - Lesione dei principi a tutela del minore.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46696","titoletto":"Processo penale - Processo minorile - Sospensione del processo con messa alla prova - Caratteristiche dell\u0027istituto - Differenze rispetto alla messa alla prova degli adulti - Essenziale finalità di recupero del minore - Necessità a tale fine della composizione pedagogicamente qualificata dell\u0027organo giudicante e del sostegno dei servizi minorili. (Classif. 199030).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl tratto qualificante dell’istituto della messa alla prova del minore è rappresentato dall’adozione di un progetto di intervento che si traduce in una serie di prescrizioni individualizzate e a contenuto variabile perché tarate sul profilo personologico del minore e sul contesto socio-familiare in cui questi è inserito. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 8/2025 - mass. 46658, 46661\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa messa alla prova dell’adulto ha un’innegabile componente sanzionatoria, mentre la prova del minore ha una funzione esclusivamente rieducativa; tale diversità teleologica si manifesta nel contenuto della prova, giacché la prestazione del lavoro di pubblica utilità è una condizione imprescindibile della prova dell’adulto, mentre non è menzionata tra le prescrizioni obbligatorie del progetto di prova minorile. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 139/2020 - mass. 43512; S. 75/2020 - mass. 42220; S. 68/2019 - mass. 42115\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eQuale istituto puramente educativo, la messa alla prova del minore è sottratta alla negoziazione tra le parti, non richiedendo il consenso del minore, né del pubblico ministero, ed è rimessa alla discrezionalità del giudice. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 139/2020 - mass. 43512; S. 125/1995 - mass. 21314, 21315, 21316\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl giudice della prova minorile deve avere le competenze interdisciplinari necessarie alle valutazioni personologiche richieste dalla finalità educativa dell’istituto, e non è quindi irragionevole che, a differenza della prova dell’adulto, la quale può essere disposta anche in fase di indagini preliminari, la prova del minore possa essere disposta solo più avanti, in udienza preliminare, laddove il giudice è un collegio integrato dagli educatori e può esercitare le proprie valutazioni su un materiale istruttorio sufficientemente definito. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 139/2020\u003c/em\u003e \u003cem\u003e- mass. 43512\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa difformità di soluzioni negoziali-deflattive rispetto agli obiettivi educativi del processo minorile – difformità che ha giustificato l’esclusione da tale processo anche dell’istituto del patteggiamento della pena – si oppone all’esportazione in ambito minorile dell’anticipazione della prova alla fase delle indagini preliminari. (\u003cem\u003ePrecedenti\u003c/em\u003e: \u003cem\u003esull’esclusione del patteggiamento nel processo minorile, S. 272/2000 - mass. 25496; S. 135/1995 - mass. 21349\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa messa alla prova, quale istituto di protezione della gioventù, ai sensi dell’art. 31, secondo comma, Cost., ha lo scopo primario di favorire l’uscita del minore dal circuito penale, la più rapida possibile, soprattutto attraverso una riflessione critica del giovane, sul proprio vissuto e la propria condotta, in mancanza della quale l’istituto stesso diverrebbe mezzo di pura deflazione. Al perseguimento di questo delicato obiettivo sono funzionali la composizione pedagogicamente qualificata dell’organo giudicante e il sostegno continuo dei servizi minorili, in difetto dei quali la prova del giovane non raggiunge la finalità costituzionale sua propria, piegandosi verso la logica, completamente diversa, dell’istituto per adulti.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46697","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"31","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46697","titoletto":"Processo penale - Processo minorile - Definizione anticipata del procedimento tramite percorso di rieducazione - Disciplina dell\u0027istituto, introdotto con novella del 2023 - Giudice investito della procedura - GIP, organo monocratico, anziché GUP, quale organo collegiale integrato dagli esperti educatori - Omessa previsione - Violazione dei principi a tutela del minore - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 199030).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, in riferimento all’art. 31, secondo comma, Cost., l’art. 27-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 2, del d.P.R. n. 448 del 1988, inserito dall’art. 8, comma 1, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del d.l. n. 123 del 2023, come convertito, nella parte in cui indica «giudice per le indagini preliminari», anziché «giudice dell’udienza preliminare, ai sensi dell’art. 50-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario)». L’istituto della definizione anticipata del procedimento tramite percorso di rieducazione, introdotto dalla novella del 2023, collega l’estinzione del reato all’esito positivo di un programma ed assume pertanto i tratti di una prova “semplificata” rispetto a quella ordinaria disciplinata dall’art. 28 del medesimo d.P.R. Quale istituto di protezione del minore, finalizzato a favorire la rapida uscita del minorenne dal circuito penale attraverso una riflessione critica sul proprio vissuto e la propria condotta, anche la prova “semplificata” richiede pertanto una composizione pedagogicamente qualificata dell’organo giudicante, ovvero un collegio integrato dagli esperti educatori, come previsto per la prova ordinaria. Il riferimento testuale, nel comma 2 della disposizione censurata dal GIP del Tribunale per i minorenni di Trento, al GIP (giudice singolo, privo della componente onoraria esperta), insuscettibile di per sé di una interpretazione adeguatrice, va pertanto sostituito con quella di GUP, organo composto, oltre che da un magistrato, da due giudici onorari esperti; di conseguenza ogni riferimento al «giudice» nei commi successivi deve essere inteso come riferimento al GUP.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46698","numero_massima_precedente":"46696","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"22/09/1988","data_nir":"1988-09-22","numero":"448","articolo":"27","specificazione_articolo":"bis","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"inserito dalla","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:1988-09-22;448~art27"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"15/09/2023","data_nir":"2023-09-15","numero":"123","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. b)","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2023-09-15;123~art8"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"13/11/2023","data_nir":"2023-11-13","numero":"159","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-11-13;159"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"31","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46698","titoletto":"Processo penale - Processo minorile - Definizione anticipata del procedimento tramite percorso di rieducazione - Disciplina dell\u0027istituto, introdotto con novella del 2023 - Termine del deposito del programma rieducativo, asseritamente ritenuto perentorio - Ruolo dei servizi minorili - Asserita impossibilità per il giudice di utilizzare gli ordinari strumenti istruttori per un adeguato approfondimento informativo - Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi a tutela del minore - Esclusione alla stregua di interpretazione costituzionalmente adeguata - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 199030).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 31, secondo comma, Cost., dal GIP del Tribunale per i minorenni di Trento – dell’art. 27-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.P.R. n. 448 del 1988, inserito dall’art. 8, comma 1, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del d.l. n. 123 del 2023, come convertito, che disciplina l’istituto della definizione anticipata del procedimento tramite percorso di rieducazione. Per gli aspetti diversi dalla composizione del giudice investito della procedura, già oggetto di pronuncia sostitutiva, la norma censurata si presta ad una interpretazione costituzionalmente orientata alla luce del principio di protezione della gioventù, il quale richiede innanzitutto il sostegno continuo dei servizi minorili e il loro coinvolgimento obbligatorio nella redazione del programma e nello svolgimento della prova, fino alla redazione di una relazione finale da trasmettere al giudice. La proposta del PM di ammissione al percorso – che costituisce atto di esercizio dell’azione penale per effetto della devoluzione al GUP della\u003cstrong\u003e \u003c/strong\u003erelativa decisione – può intervenire solo quando sia sufficientemente definito, oltre al fatto-reato, anche il quadro esistenziale del minore, quando cioè sia possibile valutare non solo che i fatti non rivestono particolare gravità, ma anche che non sia possibile chiedere il non luogo a procedere per irrilevanza del fatto; giudice e PM possono avvalersi dei mezzi conoscitivi di cui agli artt. 6 e 9 dello stesso d.P.R., a ciò non ostando la clausola di invarianza finanziaria prevista dal d.l. n. 123 del 2023; ancora, il termine di sessanta giorni per il deposito del programma deve intendersi come ordinatorio, quindi prorogabile dal giudice per giustificate ragioni; inoltre, non è precluso al giudice integrare o modificare il programma, purché consulti le parti e i servizi minorili, come previsto per la prova minorile ordinaria; infine, oltre ad attività di lavoro, la prova può avere ad oggetto anche attività di carattere socio-relazionale, e gli stessi eventuali impegni lavorativi non devono compromettere i percorsi scolastico-educativi in atto. Così interpretata, la norma censurata si sottrae alla richiesta di ablazione radicale, anche in ragione del fatto che il nuovo istituto, per come modificato in sede di conversione del citato d.l., non preclude ulteriori percorsi procedimentali, inclusa la messa alla prova ordinaria.\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46697","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"22/09/1988","data_nir":"1988-09-22","numero":"448","articolo":"27","specificazione_articolo":"bis","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"inserito dalla","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:1988-09-22;448~art27"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"15/09/2023","data_nir":"2023-09-15","numero":"123","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. b)","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2023-09-15;123~art8"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"13/11/2023","data_nir":"2023-11-13","numero":"159","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-11-13;159"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"31","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"45764","autore":"Aiuti V.","titolo":"Messa alla prova “semplificata” del minore ed effettività del sindacato sull’adeguatezza dei programmi rieducativi","descrizione":"Nota redazionale","titolo_rivista":"Diritto penale e processo","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"431","note_abstract":"","collocazione":"C.84 - A.440","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46056","autore":"Biral M.","titolo":"L’incerto destino dell’art. 27-bis d.P.R. 448/1988 dopo la sentenza n. 23 del 2025 della Corte costituzionale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.lalegislazionepenale.eu","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46055_2025_23.pdf","nome_file_fisico":"23_2025_Biral.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"46645","autore":"Biral M.","titolo":"L\u0027incerto destino dell\u0027art. 27-bis d.P.R. 448/1988 dopo la sentenza n. 23 del 2025 della Corte costituzionale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.lalegislazionepenale.eu","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3.2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46644_2025_23.pdf","nome_file_fisico":"23_2025_Biral.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"45925","autore":"Camaldo L.","titolo":"Decreto Caivano: per la Corte costituzionale sulla prova minorile \"semplificata\" deve decidere il giudice collegiale (art. 27-bis, comma 2, d.P.R. n. 448/1988)","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.sistemapenale.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"179","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45925_2025_10.pdf","nome_file_fisico":"23_2025_Camaldo.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"46315","autore":"Colamussi M.","titolo":"L’incostituzionalità annunciata del percorso di rieducazione del minore","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.processopenaleegiustizia.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1211","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46520","autore":"Conti A.","titolo":"La pronuncia della Corte costituzionale in tema di percorso di rieducazione del minore","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza italiana","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"8 - 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R.","titolo":"Messa alla prova semplificata nel processo minorile: la Consulta attribuisce la funzione di valutare la congruità del programma rieducativo al gup (e non al gip) in ragione della componente esperta","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.processopenaleegiustizia.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"477","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46151","autore":"Pittaro P.","titolo":"Necessaria presenza del giudice onorario nel processo minorile: ombre di incostituzionalità sul “Decreto Caivano” e dubbi sulla “Riforma civile Cartabia”","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Famiglia e diritto","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"7","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"740","note_abstract":"","collocazione":"C.120 - A.435","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46577","autore":"Tortorelli M.","titolo":"La messa alla prova minorile. Un futuro incerto tra tendenze regressive e opportunità di rivitalizzazione","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.archiviopenale.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46576_2025_23.pdf","nome_file_fisico":"23_2025+1_Tortorelli.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"46733","autore":"Zampini A.","titolo":"Sul percorso di rieducazione del minorenne una declaratoria di illegittimità parziale che scioglie un nodo e ne intreccia un altro","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"292","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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