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Giudici : Silvana            SCIARRA, Nicol\u0026#242;             ZANON, Franco             MODUGNO, Augusto Antonio   BARBERA, Giulio             PROSPERETTI, Giovanni           AMOROSO, Francesco         VIGAN\u0026#210;, Luca               ANTONINI, Stefano            PETITTI, Angelo             BUSCEMA, Emanuela          NAVARRETTA, Maria Rosaria     SAN GIORGIO, Filippo            PATRONI GRIFFI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34 della legge della Provincia autonoma di Trento 17 maggio 2021, n. 7 (Prime misure del 2021 connesse all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 16 luglio 2021, depositato in cancelleria il 26 luglio 2021, iscritto al n. 38 del registro ricorsi 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 23 febbraio 2022 il Giudice relatore Angelo Buscema;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri e l\u0026#8217;avvocato Sabrina Azzolini per la Provincia autonoma di Trento, quest\u0026#8217;ultimo in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso depositato il 26 luglio 2021 e iscritto al registro ricorsi n. 38 del 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l\u0026#8217;articolo 34 della legge della Provincia autonoma di Trento 17 maggio 2021, n. 7 (Prime misure del 2021 connesse all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023), in riferimento agli artt. 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), agli artt. 97, secondo comma, 117, commi secondo, lettera l), e terzo della Costituzione, ed in relazione agli artt. 3, comma 1, e 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di societ\u0026#224; a partecipazione pubblica).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl comma 1 dell\u0026#8217;impugnato art. 34 (rubricato \u0026#171;Partecipazione della Provincia ad una societ\u0026#224; di mutua assicurazione a responsabilit\u0026#224; limitata\u0026#187;) dispone che, \u0026#171;[p]er concorrere allo sviluppo economico del Trentino e per sostenere anche in relazione all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19, le iniziative di rafforzamento e a supporto del territorio provinciale, la Provincia \u0026#232; autorizzata a partecipare, direttamente o tramite Cassa del Trentino s.p.a., in qualit\u0026#224; di socio sovventore, alla societ\u0026#224; di mutua assicurazione a responsabilit\u0026#224; limitata \u0026#8220;ITAS Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni Societ\u0026#224; mutua di assicurazioni\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl successivo comma 2 subordina la partecipazione statutaria \u0026#171;al fatto che sia riservato alla Provincia, anche indirettamente, il diritto di designare un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione\u0026#187; di ITAS. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAi sensi del comma 3, infine, \u0026#232; previsto che detta partecipazione comporta \u0026#171;la spesa di 2,85 milioni di euro per l\u0026#8217;anno 2021 sulla missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato)\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente deduce, anzitutto, la violazione dell\u0026#8217;art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 175 del 2016 (d\u0026#8217;ora innanzi: TUSP), che recherebbe, in relazione alle societ\u0026#224; per le quali \u0026#232; ammessa la partecipazione pubblica, \u0026#171;una elencazione tassativa, stabilendo che \u0026#8220;le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a societ\u0026#224;, anche consortili, costituite in forma di societ\u0026#224; per azioni o di societ\u0026#224; a responsabilit\u0026#224; limitata, anche in forma cooperativa\u0026#8221;\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSostiene l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato che le mutue assicuratrici non sarebbero classificabili fra i menzionati \u0026#171;tipi societari\u0026#187;, poich\u0026#233;, \u0026#171;pur essendo infatti inquadrate (al pari delle cooperative) nell\u0026#8217;ambito della disciplina di cui al Libro V, Titolo VI, del codice civile concernente \u0026#8220;imprese cooperative e mutue assicuratrici\u0026#8221;, le mutue assicuratrici sono disciplinate da un Capo (il secondo) diverso da quello dedicato alle cooperative\u0026#187;. Le mutue assicuratrici rappresenterebbero pertanto \u0026#171;un genus distinto dalle societ\u0026#224; cooperative in senso stretto\u0026#187;, come confermerebbe anche l\u0026#8217;art. 2547 cod. civ., ai sensi del quale, sottolinea il ricorrente, le societ\u0026#224; di mutua assicurazione \u0026#171;sono regolate dalle norme stabilite per le societ\u0026#224; cooperative, solo in quanto compatibili con la loro natura\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Presidente del Consiglio dei ministri rileva, inoltre, che l\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera l), TUSP ricomprenderebbe nel novero delle societ\u0026#224; per le quali \u0026#232; ammessa la partecipazione pubblica solo \u0026#171;gli organismi di cui ai Titoli V, VI, Capo I, del Libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attivit\u0026#224; consortili, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 2615-ter del codice civile\u0026#187;, dal che emergerebbe l\u0026#8217;espressa volont\u0026#224; del legislatore nazionale di escludere le mutue assicuratrici, disciplinate, invece, dal Capo II del Titolo VI del Libro V del codice civile. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il ricorrente, tale scelta sarebbe coerente con \u0026#171;la finalit\u0026#224; tipica del modello societario delle mutue assicuratrici, che \u0026#232; quella di garantire ai soci, nel rispetto dei principi mutualistici, l\u0026#8217;accesso a prodotti assicurativi a condizioni pi\u0026#249; favorevoli di quelle presenti sul mercato\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;impugnativa deduce altres\u0026#236; il contrasto con l\u0026#8217;art. 4 TUSP, che elenca le finalit\u0026#224; perseguibili mediante l\u0026#8217;acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche e ai sensi del cui primo comma \u0026#171;[l]e amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire societ\u0026#224; aventi per oggetto attivit\u0026#224; di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalit\u0026#224; istituzionali, n\u0026#233; acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali societ\u0026#224;\u0026#187;. Il successivo comma 2 elenca tassativamente le attivit\u0026#224; che possono essere incluse nella partecipazione pubblica a una societ\u0026#224;. Il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell\u0026#8217;art. 4 introdurrebbe, pertanto, un \u0026#171;vincolo di scopo pubblico\u0026#187; e un \u0026#171;vincolo di attivit\u0026#224;\u0026#187;. Le societ\u0026#224; di mutua assicurazione, invece, svolgerebbero un\u0026#8217;attivit\u0026#224; \u0026#171;del tutto estranea alle finalit\u0026#224; istituzionali della Provincia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale ricostruzione troverebbe conferma nel parere del Consiglio di Stato, commissione speciale, del 21 aprile 2016, n. 968, reso sullo \u0026#171;Schema di decreto legislativo recante Testo unico in materia di societ\u0026#224; a partecipazione pubblica\u0026#187;, in attuazione dell\u0026#8217;articolo 2 della legge 7 agosto 2915, n. 124, recante \u0026#171;Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche\u0026#187;, secondo il quale sarebbero ammesse al finanziamento pubblico le societ\u0026#224; che svolgono \u0026#171;esclusivamente\u0026#187; le attivit\u0026#224; di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) del comma 2 dell\u0026#8217;art. 4 TUSP. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eFra le attivit\u0026#224; incluse nel richiamato elenco rientrerebbe la produzione di servizi di interesse generale, definiti \u0026#8211; ai sensi dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera h), TUSP \u0026#8211; come \u0026#171;le attivit\u0026#224; di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilit\u0026#224; fisica ed economica, continuit\u0026#224;, non discriminazione, qualit\u0026#224; e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell\u0026#8217;ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettivit\u0026#224; di riferimento, cos\u0026#236; da garantire l\u0026#8217;omogeneit\u0026#224; dello sviluppo e della coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eViene in proposito richiamata la deliberazione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, del 21 dicembre 2016, n. 398, in cui si affermerebbe che, \u0026#171;nel caso in cui la partecipazione dell\u0026#8217;ente sia minoritaria (ed in assenza di altri soci pubblici che consentano il controllo della societ\u0026#224;), il servizio espletato non \u0026#232; da ritenere \u0026#8220;servizio di interesse generale\u0026#8221;\u0026#187;, posto che tale partecipazione minoritaria non potrebbe garantire l\u0026#8217;accesso al servizio cos\u0026#236; come declinato nell\u0026#8217;art. 4 TUSP. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#200; citata anche la deliberazione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, del 5 febbraio 2016, n. 9, in cui si chiarirebbe che le cosiddette \u0026#8220;partecipazioni polvere\u0026#8221;, non consentendo un controllo sulla partecipata da parte del socio pubblico, non sarebbero coerenti con una valutazione di strategicit\u0026#224; della partecipazione, \u0026#171;riducendosi al rango di mero investimento di capitale di rischio, oggi non pi\u0026#249; ammesso dall\u0026#8217;attuale quadro normativo\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLo Stato afferma, pertanto, che, stante il carattere \u0026#171;quasi certamente\u0026#187; minoritario della partecipazione, non sussisterebbero le condizioni affinch\u0026#233; la pubblica amministrazione possa determinare le condizioni di accesso al servizio pubblico, e, tramite esso, perseguire le finalit\u0026#224; istituzionali per come richiesto dall\u0026#8217;art. 4, comma 1, TUSP. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl contrasto della norma impugnata con le richiamate norme del TUSP determinerebbe la violazione sia dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica, sia del principio di buon andamento di cui all\u0026#8217;art. 97, secondo comma, Cost., che sarebbe \u0026#171;chiaramente leso\u0026#187;, nonch\u0026#233; dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. in materia di ordinamento civile. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con atto depositato il 13 agosto 2021 si \u0026#232; costituita in giudizio la Provincia autonoma di Trento, eccependo l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; del ricorso e, in subordine, la sua non fondatezza. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; La difesa della Provincia autonoma eccepisce che il Presidente del Consiglio dei ministri si sarebbe limitato a indicare i profili di contrasto della disposizione provinciale con gli artt. 3, comma 1, e 4 TUSP, senza per\u0026#242; spiegare perch\u0026#233; l\u0026#8217;asserito contrasto comporti la violazione degli artt. 8 e 9 dello statuto speciale, nonch\u0026#233; degli artt. 97, secondo comma, 117, secondo comma, lettera l), e 117, terzo comma, Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA sostegno dell\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; la resistente ricorda che, secondo la giurisprudenza costituzionale, nei giudizi in via principale il ricorso deve contenere \u0026#171;anche una argomentazione di merito, sia pure sintetica, a sostegno della richiesta declaratoria di incostituzionalit\u0026#224;, posto che l\u0026#8217;impugnativa deve fondarsi su una motivazione adeguata e non meramente assertiva\u0026#187; (\u0026#232; citata la sentenza n. 251 del 2015). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Nel merito, la resistente sostiene la non fondatezza anzitutto del primo motivo del ricorso, in quanto i limiti posti dall\u0026#8217;art. 3, comma 1, TUSP alla capacit\u0026#224; di agire delle pubbliche amministrazioni eccederebbero dai principi e criteri direttivi contenuti nella legge di delega. In proposito, osserva la difesa provinciale che l\u0026#8217;art. 18, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche) ha delegato il Governo a ridefinire la \u0026#171;disciplina delle condizioni e dei limiti per la costituzione di societ\u0026#224;, l\u0026#8217;assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti\u0026#187;. Ai sensi della successiva lettera m), numero 1), del comma 1 del medesimo art. 18, in relazione alle societ\u0026#224; partecipate dagli enti locali, che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, la delega al Governo \u0026#232; tesa a definire \u0026#171;criteri e procedure per la scelta del modello societario\u0026#187;, oltre che \u0026#171;procedure, limiti e condizioni per l\u0026#8217;assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe chiaro, ad avviso della Provincia autonoma, che, quanto all\u0026#8217;oggetto della delega, il Governo fosse autorizzato a disciplinare \u0026#171;condizioni e limiti per la costituzione di societ\u0026#224;, l\u0026#8217;assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie\u0026#187;; e, solo con riferimento agli enti locali, in virt\u0026#249; della competenza esclusiva di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., il Governo fosse autorizzato a disciplinare procedure, limiti e condizioni per l\u0026#8217;assunzione, la conservazione e la razionalizzazione delle partecipazioni, nonch\u0026#233; criteri e procedure per la scelta del modello societario. In nessun caso il Governo sarebbe stato autorizzato a limitare la capacit\u0026#224; di agire delle amministrazioni pubbliche, escludendola per determinati modelli societari. Non potendosi considerare la Provincia autonoma un ente locale, e considerato il contrasto dell\u0026#8217;art. 3, comma 1, TUSP con i principi e i criteri direttivi della legge di delega n. 124 del 2015, la resistente asserisce che esso non pu\u0026#242; rappresentare n\u0026#233; un vincolo n\u0026#233; un parametro interposto di legittimit\u0026#224; costituzionale rispetto alla disposizione di legge provinciale impugnata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la resistente, anche nel caso in cui venisse riconosciuta natura di parametro interposto all\u0026#8217;art. 3, comma 1, del TUSP, la questione non sarebbe fondata, poich\u0026#233; l\u0026#8217;art. 1, comma 4, lettera b), del medesimo TUSP espressamente prevede che \u0026#171;restano ferme le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle societ\u0026#224; e fondazioni\u0026#187;. Si dovrebbe pertanto concludere che il citato art. 3, comma 1, non trovi applicazione nel caso in cui si tratti della partecipazione di una amministrazione pubblica in una societ\u0026#224; di mutua assicurazione, dovendo quest\u0026#8217;ultima considerarsi, ai fini dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera l), TUSP, un ente associativo diverso dalle societ\u0026#224;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSempre a sostegno della non fondatezza del primo motivo di ricorso, la Provincia autonoma osserva che il Capo II del Titolo IV del Libro V del codice civile non contiene una specifica disposizione sulla forma societaria delle mutue assicuratrici, che troverebbero la loro fonte nel rinvio dell\u0026#8217;art. 2547 cod. civ. al precedente art. 2519 cod. civ., il quale, a sua volta, rinvia alla disciplina della spa o della srl. Pertanto \u0026#8211; a parere della resistente \u0026#8211; l\u0026#8217;art. 3, comma 1, TUSP, nel prevedere la possibilit\u0026#224; per le amministrazioni pubbliche di partecipare a una spa o a una srl, anche in forma consortile o cooperativa, avrebbe in ogni caso incluso la possibilit\u0026#224; di acquisire partecipazioni anche nelle mutue assicuratrici, posto che il codice civile non delinea per queste ultime una particolare forma societaria, e rinvia all\u0026#8217;applicazione della disciplina in materia di societ\u0026#224; cooperative. Tale lettura, peraltro, sarebbe coerente con la ratio della limitazione di cui al comma 1 del richiamato art. 3, che coinciderebbe con l\u0026#8217;intento di escludere la partecipazione di amministrazioni pubbliche in societ\u0026#224; di persone, \u0026#171;in ragione dell\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; fra responsabilit\u0026#224; illimitata per le obbligazioni sociali nelle societ\u0026#224; di persone e la funzione autorizzatoria del bilancio per gli enti in contabilit\u0026#224; finanziaria\u0026#187;. Quanto alle societ\u0026#224; di capitali, la disposizione avrebbe altres\u0026#236; lo scopo di escludere una partecipazione delle amministrazioni pubbliche nelle societ\u0026#224; in accomandita per azioni, a meno che non possiedano la qualifica di societ\u0026#224; quotate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe pertanto errato il presupposto interpretativo da cui parte il ricorrente, dal momento che le mutue assicuratrici non costituirebbero \u0026#171;un genus distinto dalle societ\u0026#224; cooperative in senso stretto\u0026#187;, bens\u0026#236; un tipo societario che si connota rispetto alle societ\u0026#224; cooperative non tanto sotto il profilo della forma, quanto sotto il profilo dell\u0026#8217;oggetto e dell\u0026#8217;attivit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe medesime erroneit\u0026#224; interpretative riguarderebbero l\u0026#8217;asserita incoerenza della finalit\u0026#224; tipica del modello delle mutue assicuratrici, che consisterebbe nel garantire ai soci, nel rispetto dei principi mutualistici, l\u0026#8217;accesso a prodotti assicurativi a condizioni pi\u0026#249; favorevoli di quelle presenti sul mercato, con la partecipazione societaria dell\u0026#8217;ente pubblico. In realt\u0026#224;, la resistente osserva che la contestata operazione societaria porterebbe la Provincia ad assumere il ruolo non di \u0026#8220;socio assicurato\u0026#8221;, di cui all\u0026#8217;art. 2546 cod. civ., bens\u0026#236; di \u0026#8220;socio sovventore\u0026#8221;, regolato dall\u0026#8217;art. 2548 cod. civ. La specifica qualit\u0026#224; del socio sovventore assumerebbe particolare importanza \u0026#171;sia al fine di rendere possibile la partecipazione di un ente pubblico ad una societ\u0026#224; di mutua assicurazione, sia in termini di radicamento e perseguimento dell\u0026#8217;interesse pubblico sotteso al rapporto sociale\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, la modifica all\u0026#8217;art. 2, comma 1, TUSP introdotta dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di societ\u0026#224; a partecipazione pubblica), che ha integrato il riferimento ai modelli societari previsti dal Titolo V del Libro V del codice civile, con il richiamo alla forma consortile, quale declinazione diversa dal punto di vista organizzativo, dei due modelli societari ammessi, dimostrerebbe che l\u0026#8217;azione dell\u0026#8217;ente pubblico non \u0026#232; incompatibile con la causa consortile e mutualistica, da cui conseguirebbe che la societ\u0026#224; a partecipazione pubblica pu\u0026#242; perseguire uno scopo mutualistico, anche nell\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; assicurativa. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.1.\u0026#8211; Quanto all\u0026#8217;asserito contrasto della disposizione provinciale con i parametri statutari e costituzionali evocati, la Provincia autonoma di Trento, oltre a ribadire l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; del ricorso per carenza di motivazione, precisa quanto segue.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 8, numero 1), dello statuto speciale attribuirebbe la competenza legislativa alle due Province autonome in ordine \u0026#171;alla struttura, agli organi, agli uffici provinciali, alle procedure da seguire e ai rapporti con gli altri organi provinciali\u0026#187; (\u0026#232; richiamata la sentenza di questa Corte n. 212 del 2017). Considerando altres\u0026#236; che \u0026#8211; sempre secondo la difesa provinciale \u0026#8211; la legge delega n. 124 del 2015 non avrebbe autorizzato il Governo a limitare la capacit\u0026#224; di agire delle pubbliche amministrazioni, dovrebbe inferirsi che spetti alla Provincia, nell\u0026#8217;esercizio della propria autonomia organizzativa, individuare la opportuna modalit\u0026#224; di azione dei soggetti pubblici nell\u0026#8217;acquisizione di una partecipazione sociale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva ancora la Provincia che, con riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., l\u0026#8217;art. 3, comma 1, TUSP, evocato a parametro interposto, non avrebbe contenuto finanziario e, quandanche fosse ricondotto alla competenza concorrente in materia di \u0026#171;coordinamento della finanza pubblica\u0026#187;, lo Stato \u0026#171;non potrebbe dettare una disciplina di dettaglio\u0026#187;, mentre tale parametro non lascerebbe alcuno spazio di adeguamento al legislatore regionale (\u0026#232; citata la sentenza di questa Corte n. 159 del 2008).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto alla violazione dell\u0026#8217;art. 97, secondo comma, Cost., la difesa provinciale osserva che, ai sensi della legge delega, il Governo avrebbe dovuto dettare limiti alle partecipazioni societarie da parte delle pubbliche amministrazioni al fine di garantirne l\u0026#8217;efficienza, l\u0026#8217;efficacia e l\u0026#8217;economicit\u0026#224; dell\u0026#8217;azione amministrativa. Tuttavia, mentre l\u0026#8217;esclusione delle partecipazioni in societ\u0026#224; di persone appare strumentale alla realizzazione del principio del buon andamento, altrettanto non sembra configurabile con riferimento all\u0026#8217;asserita esclusione delle partecipazioni nelle mutue assicuratrici, posto che queste ultime avrebbero una struttura e una forma organizzative corrispondenti a quelle delle societ\u0026#224; cooperative. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eParimenti inconferente sarebbe il richiamo alla violazione della competenza esclusiva in materia di \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;, posto che il parametro evocato \u0026#8211; volto a individuare limiti all\u0026#8217;assunzione di partecipazioni societarie per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche \u0026#8211; non sarebbe riconducibile all\u0026#8217;ambito di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3. \u0026#8211; La resistente sostiene la non fondatezza della questione anche in relazione all\u0026#8217;art. 4, comma 2, TUSP, che individuerebbe le finalit\u0026#224; sottese alla partecipazione pubblica in societ\u0026#224;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la Provincia autonoma, la legge delega avrebbe disposto che \u0026#171;il perimetro delle societ\u0026#224; suscettibili di partecipazione pubblica fosse tracciato dall\u0026#8217;esercizio dei \u0026#8220;compiti istituzionali\u0026#8221; e dagli \u0026#8220;ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti\u0026#8221;\u0026#187;.  \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 4, comma 2, TUSP, invece, avrebbe introdotto limiti alla capacit\u0026#224; di agire della pubblica amministrazione pi\u0026#249; restrittivi di quanto previsto dal delegante, in quanto vi avrebbe ricompreso solo le societ\u0026#224; che hanno per oggetto l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di produzione di beni servizi strettamente necessarie per il perseguimento di finalit\u0026#224; istituzionali. Per questa ragione, la disposizione evocata dal ricorrente non sarebbe idonea a costituire un valido parametro interposto rispetto all\u0026#8217;impugnato art. 34 della legge prov. Trento n. 7 del 2021. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNell\u0026#8217;ipotesi in cui questa Corte ritenesse l\u0026#8217;evocata norma interposta coerente con i principi e i criteri direttivi della legge delega n. 124 del 2015, la resistente osserva, comunque, che, ai sensi dell\u0026#8217;art. 5 TUSP, la costituzione di una societ\u0026#224; o l\u0026#8217;acquisto di una partecipazione decisi da una pubblica amministrazione \u0026#171;in conformit\u0026#224; ad espresse previsioni legislative\u0026#187; sarebbero sottratti al dovere di motivazione analitica in ordine al perseguimento delle finalit\u0026#224; istituzionali previste dall\u0026#8217;art. 4 TUSP. Il citato art. 5 rimetterebbe, dunque, al legislatore la facolt\u0026#224; di \u0026#171;declinare forme e modi di tutela degli interessi pubblici rilevanti, anche attraverso l\u0026#8217;acquisizione di partecipazioni societarie, non solo nell\u0026#8217;espletamento dei \u0026#8220;compiti istituzionali\u0026#8221;, bens\u0026#236; anche negli ambiti ritenuti strategici dal Legislatore competente [\u0026#8230;] da individuare in quello regionale o provinciale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 117, quarto comma, Cost., applicabile alle autonomie speciali in ragione della clausola del maggior favore\u0026#187;, ai sensi dell\u0026#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante \u0026#171;Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione\u0026#187; (sono citate le sentenze di questa Corte n. 229 del 2013 e n. 159 del 2008). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn questa prospettiva, in virt\u0026#249; dell\u0026#8217;espressa previsione normativa provinciale sarebbe consentito alla Provincia autonoma e agli enti locali \u0026#171;costituire o partecipare a societ\u0026#224;, anche indirettamente, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5, comma 3, e 7, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva poi la difesa provinciale che l\u0026#8217;art. 5, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 100 del 2017, modificando l\u0026#8217;art. 4, comma 9, TUSP, avrebbe esteso alle Regioni e alle Province autonome il potere amministrativo di deroga al carattere tassativo dell\u0026#8217;elenco contenuto nel comma 2 del medesimo articolo. Da tale deroga dovrebbe inferirsi la possibilit\u0026#224; per le amministrazioni regionali e provinciali di stabilire l\u0026#8217;acquisizione di partecipazioni societarie ritenute strategiche per il perseguimento di interessi pubblici rilevanti, ai sensi dell\u0026#8217;art. 18, comma 1, lettera b), della legge di delega n. 124 del 2015, anche laddove non svolgenti attivit\u0026#224; di produzione di beni e servizi necessari per il perseguimento di finalit\u0026#224; istituzionali e, dunque, non riconducibili nell\u0026#8217;alveo di cui all\u0026#8217;art. 4, commi 1 e 2, TUSP. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione impugnata, ancora, troverebbe il proprio fondamento sia nelle prerogative che lo statuto speciale riconoscerebbe (entro i limiti degli artt. 4 e 5) alle Province autonome nelle materie dell\u0026#8217;agricoltura (art. 8, numero 21), dell\u0026#8217;industria (art. 9, numero 8), del commercio (art. 9, numero 3), dell\u0026#8217;artigianato (art. 8, numero 9) e del turismo (art. 8, numero 20) sia nella materia concorrente della tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost. e art. 10 legge cost. n. 3 del 2001), sia, infine, per effetto della delega contenuta nell\u0026#8217;art. 2, comma 1, della legge della Regione Trentino-Alto Adige 24 maggio 1992, n. 4 (Interventi in materia di previdenza integrativa), rientrante nella materia \u0026#171;previdenza e assicurazioni sociali\u0026#187; (di cui all\u0026#8217;art. 6 dello statuto speciale). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSostiene, pertanto, la resistente che la scelta di ricorrere alla leva dello strumento assicurativo, cos\u0026#236; come di quello bancario, corrisponderebbe \u0026#171;all\u0026#8217;esigenza di irrobustire il tessuto economico mediante il rafforzamento delle politiche pubbliche\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn quest\u0026#8217;ottica, la partecipazione della Provincia \u0026#8211; prevista dalla norma impugnata \u0026#8211; alla societ\u0026#224; di mutua assicurazione ITAS in qualit\u0026#224; di socio sovventore \u0026#8211; non essendo tale partecipazione finalizzata a garantire l\u0026#8217;accesso a prodotti assicurativi a condizioni pi\u0026#249; favorevoli di quelle presenti sul mercato, ma tesa piuttosto a concorrere allo sviluppo economico del Trentino \u0026#8211; assumerebbe \u0026#171;un contenuto di garanzia e di custodia sia degli interessi pubblici generali, sia della tenuta della coesione economico-sociale, rispetto ai rischi indotti dall\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19, [\u0026#8230;] in conformit\u0026#224; e assonanza con quanto espresso dall\u0026#8217;art. 45 Cost.\u0026#187;, che espliciterebbe il significativo riconoscimento della Repubblica nei confronti della \u0026#171;funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualit\u0026#224; e senza fini di speculazione privata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel contestare le deduzioni dell\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, la Provincia autonoma osserva, poi, che l\u0026#8217;inidoneit\u0026#224; di una partecipazione minoritaria a garantire il reale perseguimento delle proprie finalit\u0026#224; istituzionali riguarderebbe esclusivamente le societ\u0026#224; che svolgono servizi di interesse generale e non quelle operanti in \u0026#8220;ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti\u0026#8221;, nel cui ambito una partecipazione pubblica minoritaria potrebbe essere comunque sufficiente a garantire il condizionamento delle decisioni dell\u0026#8217;organizzazione (si cita la sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, 23 gennaio 2019, n. 578).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa provinciale, ribadita l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; del ricorso per omessa motivazione sulla riconducibilit\u0026#224; della dedotta violazione dell\u0026#8217;art. 4, comma 1, TUSP ai parametri statutari e costituzionali evocati dal ricorrente, conclude per la sua non fondatezza per i seguenti motivi. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnzitutto, quanto ai parametri statutari, l\u0026#8217;art. 8, numero 1), dello statuto speciale attribuirebbe al legislatore provinciale competenza primaria in ordine alla struttura, agli organi, agli uffici provinciali, alle procedure da seguire e ai rapporti con gli altri organi provinciali (\u0026#232; richiamata la sentenza di questa Corte n. 212 del 2017). Ci\u0026#242; posto, considerato che la legge delega n. 124 del 2015 consentirebbe espressamente alle amministrazioni pubbliche di acquisire partecipazioni in societ\u0026#224;, oltre che \u0026#171;entro il perimetro dei compiti istituzionali\u0026#187;, anche in \u0026#171;ambiti strategici per la tutela degli interessi pubblici rilevanti\u0026#187;, spetterebbe propriamente alla Provincia autonoma di Trento individuare nell\u0026#8217;acquisizione di una partecipazione sociale \u0026#8211; ritenuto sussistente un interesse pubblico meritevole di tutela \u0026#8211; la modalit\u0026#224; adeguata dell\u0026#8217;intervento pubblico, nell\u0026#8217;esercizio della propria autonomia organizzativa, nonch\u0026#233; della ricordata competenza legislativa primaria, ai sensi dell\u0026#8217;art. 8, numero 1), dello statuto speciale, e residuale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 117, quarto comma, Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon riferimento, invece, al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, la resistente osserva che la legge di delega avrebbe riconosciuto alle amministrazioni pubbliche la possibilit\u0026#224; di acquisire e mantenere partecipazioni societarie anche in ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, proprio al fine di una loro razionalizzazione, e sarebbe, dunque, nell\u0026#8217;ottica di garantire il buon andamento dell\u0026#8217;amministrazione che la Provincia autonoma avrebbe previsto la partecipazione alla societ\u0026#224; di mutua assicurazione ITAS, considerato ambito strategico per la tutela di interessi pubblici rilevanti, \u0026#171;nel rispetto dei principi della legalit\u0026#224; finanziaria e della gestione efficiente, imparziale e non speculativa del rapporto societario\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto all\u0026#8217;asserita violazione della competenza esclusiva statale in materia di \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;, la difesa provinciale rappresenta che l\u0026#8217;art. 4, comma 1, TUSP non conterrebbe una disciplina afferente istituti di diritto civile, ma avrebbe piuttosto individuato i compiti istituzionali tipici delle pubbliche amministrazioni, elemento che dimostrerebbe la natura pubblicistica dei vincoli introdotti, \u0026#171;per predefinire e limitare i casi di funzionalizzazione delle partecipazioni societarie della pubblica amministrazione\u0026#187;.  \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eViene infine rilevato che, mancando ogni motivazione in ordine alla riconducibilit\u0026#224; del dedotto contrasto dell\u0026#8217;art. 4, comma 1, TUSP, alla competenza dello Stato in materia di \u0026#171;coordinamento della finanza pubblica\u0026#187;, tale norma interposta non avrebbe \u0026#171;contenuto finanziario\u0026#187; e, comunque \u0026#8211; quandanche fosse ricondotta a tale ambito \u0026#8211; lo Stato \u0026#171;non potrebbe dettare una disciplina di dettaglio [\u0026#8230;] mentre l\u0026#8217;art. 4, commi 1, 2 e 9 TUSP non lascia alcuno spazio di adeguamento al Legislatore regionale e provinciale\u0026#187; (si cita la sentenza di questa Corte n. 159 del 2008).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con memoria depositata in data 1\u0026#176; febbraio 2022, la Provincia autonoma di Trento ribadisce quanto sostenuto nell\u0026#8217;atto di costituzione sull\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; del ricorso e, in subordine, sulla sua non fondatezza. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, osserva che il comma 9 dell\u0026#8217;art. 4 TUSP consentirebbe alle Regioni e alle Province autonome di sottrarre la partecipazione societaria all\u0026#8217;applicazione dei limiti previsti dal medesimo art. 4, consentendo \u0026#171;di acquisire una partecipazione societaria in ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, dunque anche in assenza di una relazione di necessit\u0026#224; della stessa partecipazione societaria per l\u0026#8217;esercizio di compiti istituzionali\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn proposito, la difesa provinciale illustra che ITAS rappresenterebbe un istituto della cooperazione trentina profondamente radicato nella storia locale, poich\u0026#233; la societ\u0026#224; sarebbe stata fondata nel 1821, quale istituto di assicurazione pubblica contro gli incendi, e poi sarebbe stata trasformata in mutua assicuratrice privata, e, pertanto, autorizzata allo svolgimento di attivit\u0026#224; assicurativa ai sensi dell\u0026#8217;art. 65 del regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966 (Esercizio delle assicurazioni private). La funzione sociale della cooperazione, anche per l\u0026#8217;esercizio di attivit\u0026#224; economica, sarebbe oggi espressamente riconosciuta dall\u0026#8217;art. 45 Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Anche il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria illustrativa, in cui sostiene la chiarezza e la sufficienza argomentativa del ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDeduce, poi, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;eccezione provinciale, relativa all\u0026#8217;eccesso di delega del parametro interposto evocato. Secondo il ricorrente, tale eccezione rappresenterebbe un inammissibile tentativo di aggirare i termini perentori per proporre un ricorso in via principale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 127 Cost. (\u0026#232; richiamata la sentenza di questa Corte n. 220 del 2021). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePeraltro, l\u0026#8217;eccezione sarebbe comunque non fondata, poich\u0026#233; il tenore testuale dell\u0026#8217;art. 18, comma 1, lettera b), della legge n. 124 del 2015 chiarirebbe che il principio direttivo contempla espressamente, ai fini della razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicit\u0026#224;, la \u0026#171;ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di societ\u0026#224;, per l\u0026#8217;assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente deduce, infine, che la disciplina sulle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche intersecherebbe diversi ambiti di competenza esclusiva statale, quali la tutela della concorrenza e l\u0026#8217;ordinamento civile, con finalit\u0026#224; di coordinamento della finanza pubblica e a garanzia del buon andamento della pubblica amministrazione.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso depositato il 26 luglio 2021 e iscritto al registro generale n. 38 del 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l\u0026#8217;art. 34 della legge della Provincia autonoma di Trento 17 maggio 2021, n. 7 (Prime misure del 2021 connesse all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023), in riferimento agli artt. 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), agli artt. 97, secondo comma, 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, ed in relazione agli artt. 3, comma 1, e 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di societ\u0026#224; a partecipazione pubblica).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 1 dell\u0026#8217;art. 34 (rubricato \u0026#171;Partecipazione della Provincia ad una societ\u0026#224; di mutua assicurazione a responsabilit\u0026#224; limitata\u0026#187;) della legge prov. Trento n. 7 del 2021 dispone che, \u0026#171;[p]er concorrere allo sviluppo economico del Trentino e per sostenere anche in relazione all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19, le iniziative di rafforzamento e a supporto del territorio provinciale, la Provincia \u0026#232; autorizzata a partecipare, direttamente o tramite Cassa del Trentino s.p.a., in qualit\u0026#224; di socio sovventore, alla societ\u0026#224; di mutua assicurazione a responsabilit\u0026#224; limitata \u0026#8220;ITAS Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni Societ\u0026#224; mutua di assicurazioni\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl successivo comma 2 subordina la partecipazione statutaria \u0026#171;al fatto che sia riservato alla Provincia, anche indirettamente, il diritto di designare un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione\u0026#187; di ITAS. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi sensi del comma 3, infine, \u0026#232; previsto che detta partecipazione comporta \u0026#171;la spesa di 2,85 milioni di euro per l\u0026#8217;anno 2021 sulla missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato)\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente deduce, anzitutto, la violazione dell\u0026#8217;art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 175 del 2016 (d\u0026#8217;ora innanzi, anche TUSP) che recherebbe, in relazione alle societ\u0026#224; per le quali \u0026#232; ammessa la partecipazione pubblica, \u0026#171;una elencazione tassativa, stabilendo che \u0026#8220;le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a societ\u0026#224;, anche consortili, costituite in forma di societ\u0026#224; per azioni o di societ\u0026#224; a responsabilit\u0026#224; limitata, anche in forma cooperativa\u0026#8221;\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSostiene l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato che le mutue assicuratrici non sarebbero classificabili fra i menzionati \u0026#171;tipi societari\u0026#187;, poich\u0026#233;, \u0026#171;pur essendo esse inquadrate (al pari delle cooperative) nell\u0026#8217;ambito della disciplina di cui al Libro V, Titolo VI, del codice civile concernente \u0026#8220;imprese cooperative e mutue assicuratrici\u0026#8221;, le mutue assicuratrici sono disciplinate da un Capo (il secondo) diverso da quello dedicato alle cooperative\u0026#187;. Le mutue assicuratrici rappresenterebbero, pertanto, \u0026#171;un genus distinto dalle societ\u0026#224; cooperative in senso stretto\u0026#187;, come confermerebbe anche l\u0026#8217;art. 2547 cod. civ., ai sensi del quale le societ\u0026#224; di mutua assicurazione \u0026#171;sono regolate dalle norme stabilite per le societ\u0026#224; cooperative, solo in quanto compatibili con la loro natura\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Presidente del Consiglio dei ministri rileva, inoltre, che l\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera l), TUSP ricomprende nel novero delle societ\u0026#224; ammesse alla partecipazione pubblica solo \u0026#171;gli organismi di cui ai Titoli V, VI, Capo I, del Libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attivit\u0026#224; consortili, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 2615-ter del codice civile\u0026#187;, dal che emergerebbe l\u0026#8217;espressa volont\u0026#224; del legislatore nazionale di escludere le mutue assicuratrici, disciplinate, invece, dal Capo II del Titolo VI del Libro V del codice civile. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il ricorrente, tale scelta sarebbe coerente con \u0026#171;la finalit\u0026#224; tipica del modello societario delle mutue assicuratrici, che \u0026#232; quella di garantire ai soci, nel rispetto dei principi mutualistici, l\u0026#8217;accesso a prodotti assicurativi a condizioni pi\u0026#249; favorevoli di quelle presenti sul mercato\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;attivit\u0026#224; svolta dalle mutue assicuratrici sarebbe, altres\u0026#236;, \u0026#171;del tutto estranea alle finalit\u0026#224; istituzionali della Provincia\u0026#187;, onde il contrasto con l\u0026#8217;art. 4, commi 1 e 2, TUSP. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, il comma 1 del citato art. 4 \u0026#8211; ai sensi del quale \u0026#171;le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire societ\u0026#224; aventi per oggetto attivit\u0026#224; di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalit\u0026#224; istituzionali, n\u0026#233; acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali societ\u0026#224;\u0026#187; \u0026#8211; elencherebbe le finalit\u0026#224; perseguibili mediante l\u0026#8217;acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, mentre il successivo comma 2 elencherebbe tassativamente le attivit\u0026#224; che possono essere incluse nella partecipazione pubblica a una societ\u0026#224;. Il combinato disposto dei menzionati commi 1 e 2 introdurrebbe, pertanto, un \u0026#171;vincolo di scopo pubblico\u0026#187; e un \u0026#171;vincolo di attivit\u0026#224;\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; In via preliminare, occorre esaminare l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; per difetto di motivazione, formulata dalla Provincia autonoma, secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri si sarebbe limitato a indicare i profili di contrasto della disposizione provinciale con gli artt. 3, comma 1, e 4, commi 1 e 2, TUSP, senza spiegare perch\u0026#233; l\u0026#8217;asserito contrasto comporti la violazione degli invocati parametri statutari e costituzionali. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer costante giurisprudenza di questa Corte, il vaglio di ammissibilit\u0026#224; richiede una motivazione adeguata e non meramente apodittica e tale esigenza si pone \u0026#171;in termini ancora pi\u0026#249; rigorosi nei giudizi proposti in via principale\u0026#187; (sentenza n. 82 del 2021), in cui \u0026#171;il ricorrente ha l\u0026#8217;onere non soltanto di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali di cui denuncia la violazione, ma anche di suffragare le ragioni del dedotto contrasto con una argomentazione sufficientemente chiara e completa\u0026#187; (sentenza n. 24 del 2022). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso di specie, \u0026#232; inammissibile la questione sollevata in riferimento ai parametri dello statuto speciale, mancando \u0026#171;un\u0026#8217;indicazione, sia pure sintetica [\u0026#8230;], in ordine all\u0026#8217;estraneit\u0026#224; della materia alla sfera di attribuzioni stabilita dallo stesso\u0026#187; (sentenza n. 43 del 2020). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto alla questione relativa alla lesione congiunta degli artt. 97, secondo comma, e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost., il ricorso, bench\u0026#233; sintetico, \u0026#232; comunque sufficientemente argomentato e consente l\u0026#8217;esame del merito. L\u0026#8217;intero impianto motivazionale, infatti, poggia sull\u0026#8217;asserito contrasto della norma provinciale con gli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 175 del 2016, ed \u0026#232; sostenuto da riferimenti alla giurisprudenza di questa Corte. Il ricorrente, quindi, ha dato sufficientemente conto delle condizioni per l\u0026#8217;applicazione delle norme di competenza di cui al Titolo V della Parte II della Costituzione nei confronti della Provincia autonoma. La questione relativa ai parametri costituzionali \u0026#232; pertanto ammissibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Sempre in via preliminare, deve essere rigettata l\u0026#8217;eccezione della difesa provinciale relativa all\u0026#8217;asserita inidoneit\u0026#224; degli artt. 3, comma 1, e 4, commi 1 e 2, TUSP a fungere da parametri interposti in ragione della loro illegittimit\u0026#224; costituzionale per violazione dell\u0026#8217;art. 76 Cost., in quanto non avrebbero rispettato i principi e i criteri direttivi posti dall\u0026#8217;art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche). Ai sensi del richiamato art. 18, comma 1, lettera b), il legislatore delegato doveva prevedere la \u0026#171;ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di societ\u0026#224;, l\u0026#8217;assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, quale la gestione di servizi di interesse economico generale\u0026#187;; nonch\u0026#233; la \u0026#171;applicazione dei principi della presente lettera anche alle partecipazioni pubbliche gi\u0026#224; in essere\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome rilevato dal Presidente del Consiglio dei ministri, il confronto testuale fra le pi\u0026#249; volte evocate norme interposte e tale principio direttivo contenuto nella legge delega rende manifestamente infondato il dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale prospettato dalla difesa provinciale, in quanto la legge di delega espressamente prevede l\u0026#8217;introduzione di \u0026#171;condizioni\u0026#187; e \u0026#171;limiti\u0026#187; alle partecipazioni pubbliche in societ\u0026#224;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Al fine dell\u0026#8217;esame di merito, \u0026#232; necessario, anzitutto, ricordare a quali titoli di competenza afferiscono le norme in materia di societ\u0026#224; a partecipazione pubblica contenute nel d.lgs. n. 175 del 2016. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa giurisprudenza di questa Corte ha ricondotto la disciplina da esso recata a diversi e concorrenti ambiti materiali, quali l\u0026#8217;\u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;, trattandosi di disposizioni \u0026#171;volte a definire il regime giuridico di soggetti diversi di diritto privato\u0026#187; (sentenza n. 227 del 2020); la \u0026#171;tutela della concorrenza\u0026#187;, in considerazione dello scopo di talune disposizioni di \u0026#171;evitare che soggetti dotati di privilegi operino in mercati concorrenziali\u0026#187; (sentenza n. 251 del 2016); il \u0026#171;coordinamento della finanza pubblica\u0026#187;, \u0026#171;trattandosi di norme che, in linea con le disposizioni in materia di riduzione del costo della pubblica amministrazione (cosiddetta spending review), pongono misure finalizzate alla previsione e al contenimento delle spese delle societ\u0026#224; a controllo pubblico per il loro funzionamento\u0026#187; (sentenza n. 194 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso di specie, sono evocati come parametri interposti gli artt. 3, comma 1, e 4, commi 1 e 2, TUSP, che individuano, rispettivamente, le forme societarie per le quali \u0026#232; ammessa la partecipazione pubblica e le finalit\u0026#224; perseguibili mediante la loro acquisizione e gestione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa definizione da parte dello Stato delle forme sociali e delle finalit\u0026#224; per le quali \u0026#232; consentita la partecipazione pubblica costituisce espressione della competenza esclusiva in materia di \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;. Considerata, al contempo, la finalit\u0026#224; complessiva di coordinamento della finanza pubblica del TUSP, gli invocati parametri interposti sono anche teleologicamente orientati alla razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche nelle societ\u0026#224;, e pertanto intersecano profili di coordinamento finanziario e tutela del buon andamento della pubblica amministrazione. \u0026#200; in relazione a questi parametri costituzionali congiuntamente considerati che devono, quindi, essere esaminate le questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Stante la sua priorit\u0026#224; logica, deve essere esaminata per prima la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34 della legge prov. autonoma di Trento n. 7 del 2021, promossa in riferimento agli artt. 97, secondo comma, 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 4 TUSP.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi sensi del comma 1 del richiamato art. 4, \u0026#171;[l]e amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire societ\u0026#224; aventi per oggetto attivit\u0026#224; di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalit\u0026#224; istituzionali, n\u0026#233; acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali societ\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl successivo comma 2 prevede che, nei limiti del comma precedente, \u0026#171;le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire societ\u0026#224; e acquisire o mantenere partecipazioni in societ\u0026#224; esclusivamente per lo svolgimento delle attivit\u0026#224; sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un\u0026#8217;opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell\u0027articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un\u0026#8217;opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d\u0026#8217;interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all\u0026#8217;articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all\u0026#8217;ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attivit\u0026#224; di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all\u0026#8217;articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe due disposizioni individuano, pertanto, i limiti che incontrano le partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni, imponendo \u0026#8211; quale vincolo generale \u0026#8211; lo stretto nesso strumentale fra le attivit\u0026#224; esercitate dalla societ\u0026#224; e le finalit\u0026#224; istituzionali del socio pubblico e \u0026#8211; quali limiti specifici \u0026#8211; quelli individuati nel catalogo di cui al comma 2. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso di specie, l\u0026#8217;oggetto della partecipazione prevista dall\u0026#8217;impugnato art. 34, comma 1 \u0026#8211; l\u0026#8217;erogazione di servizi assicurativi, a pagamento, in tutto il territorio nazionale \u0026#8211; eccede il menzionato limite generale, non essendo configurabile un legame di stretta necessariet\u0026#224; fra le attivit\u0026#224; esercitate dalla societ\u0026#224; ITAS spa e i fini istituzionali della Provincia autonoma di Trento, restando ininfluente che la societ\u0026#224; rappresenti una realt\u0026#224; storicamente radicata nel territorio provinciale e la Provincia autonoma, ai sensi degli artt. 8 e 9 dello statuto speciale, sia titolare di competenza legislativa primaria in alcune materie che riguardano anche l\u0026#8217;economia del territorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl TUSP \u0026#232; stato concepito in seno a un ampio progetto di riforma della pubblica amministrazione e riordina, innovando, un quadro legislativo piuttosto disorganico, frutto di ripetuti interventi del legislatore che avevano tentato di ridurre gli sprechi e di porre limiti al ricorso alle societ\u0026#224; a partecipazione pubblica. Il TUSP, infatti, punta a contrastare l\u0026#8217;aumento ingiustificato del ricorso alle partecipazioni pubbliche, con inefficienze gestionali gravanti, in ultima analisi, sui bilanci degli enti partecipanti. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMentre l\u0026#8217;art. 4, comma 1, TUSP, che regola le forme societarie per cui \u0026#232; ammessa la partecipazione pubblica, esclude sostanzialmente le societ\u0026#224; di persone \u0026#8211; limitando a monte la scelta organizzativa degli enti \u0026#8211; in ragione della natura pubblica delle risorse impiegate, l\u0026#8217;art. 4, comma 2, che disciplina l\u0026#8217;oggetto e i fini societari, mira a circoscrivere a valle l\u0026#8217;impiego di risorse pubbliche per la partecipazione in societ\u0026#224; che non siano strettamente necessarie al perseguimento degli scopi tassativi ivi elencati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa partecipazione della Provincia autonoma nella societ\u0026#224; di mutua assicurazione ITAS spa si inserisce in un settore che non pu\u0026#242; definirsi \u0026#171;strettamente necessario\u0026#187; al perseguimento dei suoi fini istituzionali o allo svolgimento delle sue funzioni, non rientrando l\u0026#8217;attivit\u0026#224; assicurativa nemmeno fra i \u0026#171;beni o servizi strumentali all\u0026#8217;ente\u0026#187; partecipante (art. 4, comma 2, lettera d, TUSP), con effetti potenzialmente lesivi della tutela della concorrenza, atteso che, come questa Corte ha gi\u0026#224; avuto modo di affermare, le norme che disciplinano restrittivamente le societ\u0026#224; pubbliche strumentali sono, tra l\u0026#8217;altro, \u0026#171;dirette ad evitare che soggetti dotati di privilegi svolgano attivit\u0026#224; economica al di fuori dei casi nei quali ci\u0026#242; \u0026#232; imprescindibile per il perseguimento delle proprie finalit\u0026#224; istituzionali\u0026#187; (sentenza n. 229 del 2013).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa scelta della Provincia autonoma, pertanto, si pone in contrasto con una norma dettata nell\u0026#8217;esercizio, al contempo, della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e di quella concorrente del coordinamento della finanza pubblica, oltre che per dare attuazione al principio del buon andamento della pubblica amministrazione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn definitiva, l\u0026#8217;art. 34 della legge prov. Trento n. 7 del 2021, violando l\u0026#8217;art. 4, commi 1 e 2, TUSP, contrasta con gli artt. 97, secondo comma, 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Restano assorbiti gli ulteriori profili di impugnazione articolati in ricorso.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34 della legge della Provincia autonoma di Trento 17 maggio 2021, n. 7 (Prime misure del 2021 connesse all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara inammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34, della legge prov. Trento n. 7 del 2021, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAngelo BUSCEMA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 4 aprile 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Bilancio e contabilit\u0026#224; pubblica - Norme della Provincia autonoma di Trento - Prime misure del 2021 connesse all\u0027emergenza epidemiologica da COVID-19 - Previsione che la Provincia \u0026#232; autorizzata a partecipare, in qualit\u0026#224; di socio sovventore, alla societ\u0026#224; di mutua assicurazione a responsabilit\u0026#224; limitata \"ITAS Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni societ\u0026#224; mutua di assicurazioni\".","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44640","titoletto":"Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Necessità di argomentazione sufficientemente chiara e completa - Inammissibilità delle questioni prive di adeguata argomentazione (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni avente ad oggetto la disciplina della partecipazione della Provincia autonoma di Trento alla società di mutua assicurazione ITAS). (Classif. 113003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl vaglio di ammissibilità richiede una motivazione adeguata e non meramente apodittica e tale esigenza si pone in termini ancora più rigorosi nei giudizi proposti in via principale, in cui il ricorrente ha l\u0027onere non soltanto di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali di cui denuncia la violazione, ma anche di suffragare le ragioni del dedotto contrasto con una argomentazione sufficientemente chiara e completa. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 24/2022 - mass. 44579; S. 82/2021 - mass. 43788; S. 43/2020 - mass. 42976\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell\u0027art. 34 della legge prov. Trento n. 7 del 2021, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 8 e 9 dello statuto speciale. La motivazione manca di un\u0027indicazione, sia pure sintetica, in ordine all\u0027estraneità della materia alla sfera di attribuzioni stabilita dallo statuto).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44641","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Provincia autonoma di Trento","data_legge":"17/05/2021","data_nir":"2021-05-17","numero":"7","articolo":"34","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"statuto regione Trentino Alto Adige","data_legge":"","numero":"","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Trentino Alto Adige","data_legge":"","numero":"","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44641","titoletto":"Amministrazione pubblica - Società a partecipazione pubblica - Disciplina che interseca diversi ambiti materiali, a competenza esclusiva e concorrente - Definizione delle forme sociali e delle finalità consentite - Espressione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile (nel caso di specie: illegittimità costituzionale delle norme della Provincia autonoma di Trento che disciplinano la partecipazione della Provincia, in qualità di socio sovventore, alla società di mutua assicurazione a responsabilità limitata ITAS). (Classif. 011009).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa disciplina in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. n. 175 del 2016) va ricondotta a diversi e concorrenti ambiti materiali, quali: l\u0027ordinamento civile, trattandosi di disposizioni volte a definire il regime giuridico di soggetti diversi di diritto privato; la tutela della concorrenza, in considerazione dello scopo di talune disposizioni di evitare che soggetti dotati di privilegi operino in mercati concorrenziali; il coordinamento della finanza pubblica, trattandosi di norme che, in linea con le disposizioni in materia di riduzione del costo della pubblica amministrazione (c.d. \u003cem\u003espending review\u003c/em\u003e), pongono misure finalizzate alla previsione e al contenimento delle spese delle società a controllo pubblico per il loro funzionamento. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 227/2020 - mass. 42656; S. 194/2020 - mass. 43033; S. 251/2016 - mass. 39229\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa definizione da parte dello Stato delle forme sociali e delle finalità per le quali è consentita la partecipazione pubblica costituisce espressione della competenza esclusiva in materia di ordinamento civile. Considerata, al contempo, la finalità complessiva di coordinamento della finanza pubblica del TUSP, le norme in esso contenute sono anche teleologicamente orientate alla razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche nelle società, e pertanto intersecano profili di coordinamento finanziario e tutela del buon andamento della pubblica amministrazione.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLe norme che disciplinano restrittivamente le società pubbliche strumentali sono, tra l\u0027altro, dirette ad evitare che soggetti dotati di privilegi svolgano attività economica al di fuori dei casi nei quali ciò è imprescindibile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. (\u003cem\u003eS. 229/2013 - mass. 37346\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 97, secondo comma, 117, commi secondo, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e, e terzo, Cost., in relazione all\u0027art. 4 TUSP, l\u0027art. 34 della legge prov. autonoma di Trento n. 7 del 2021, che autorizza la Provincia a partecipare, direttamente o tramite Cassa del Trentino spa, in qualità di socio sovventore, alla società di mutua assicurazione a responsabilità limitata \"ITAS Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni Società mutua di assicurazioni\" subordinandone l\u0027ingresso alla designazione di un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione e quantificandone la relativa spesa. La partecipazione della Provincia autonoma nella società di mutua assicurazione ITAS spa si inserisce in un settore che non può definirsi strettamente necessario al perseguimento dei suoi fini istituzionali o allo svolgimento delle sue funzioni, con effetti potenzialmente lesivi della tutela della concorrenza. Essa, pertanto, si pone in contrasto con il parametro interposto evocato - l\u0027art. 4 TUSP, che individua i limiti che incontrano le partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni, imponendo, quale vincolo generale, lo stretto nesso strumentale fra le attività esercitate dalla società e le finalità istituzionali del socio pubblico e, quali limiti specifici, quelli individuati nel catalogo di cui al comma 2 - dettato nell\u0027esercizio, al contempo, della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e di quella concorrente del coordinamento della finanza pubblica, oltre che per dare attuazione al principio del buon andamento della pubblica amministrazione. Nel caso di specie, l\u0027oggetto della partecipazione prevista dalla norma impugnata dal Governo - l\u0027erogazione di servizi assicurativi, a pagamento, in tutto il territorio nazionale - eccede il menzionato limite generale, non essendo configurabile un legame di stretta necessarietà fra le attività esercitate dalla società ITAS spa e i fini istituzionali della Provincia autonoma di Trento, restando ininfluente che la società rappresenti una realtà storicamente radicata nel territorio provinciale e la Provincia autonoma sia titolare di competenza legislativa primaria in alcune materie che riguardano anche l\u0027economia del territorio).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"44640","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Provincia autonoma di Trento","data_legge":"17/05/2021","data_nir":"2021-05-17","numero":"7","articolo":"34","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. l)","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"19/08/2016","numero":"175","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"41683","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 86/2022","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"9","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2641","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42776","autore":"Giampaolino C. F., Panetti F.","titolo":"Le società a partecipazione pubblica","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Giurisprudenza commerciale","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"4","parte_rivista":"II","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"529","note_abstract":"","collocazione":"C.122 - A.274","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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