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AMBROSINI - Rel. CASTELLI AVOLIO                   \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e     composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente  -  Prof.  \r\n GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER  \r\n -  Prof.  GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott.  ANTONIO  \r\n MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof.   GIUSEPPE BRANCA -  Prof.  MICHELE  \r\n FRAGALI  -  Prof.  COSTANTINO  MORTATI  - Dott. GIUSEPPE  VERZ\u0026#204; - Dott.  \r\n GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,  \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e     ha pronunciato la seguente                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale della  legge  approvata  \r\n dall\u0027Assemblea  regionale  siciliana  nella  seduta  del  3 giugno 1965  \r\n recante  \"Provvedimenti  riguardanti  gli   insegnanti   delle   scuole  \r\n sussidiarie\",  promosso  con ricorso del Commissario dello Stato per la  \r\n Regione siciliana, notificato  il  12  giugno  1965,  depositato  nella  \r\n cancelleria  della Corte costituzionale il 21 successivo ed iscritto al  \r\n n. 13 del Registro ricorsi 1965.                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     Visto  l\u0027atto  di  costituzione  del   Presidente   della   Regione  \r\n siciliana;                                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udita  nell\u0027udienza  pubblica  del 19 gennaio 1966 la relazione del  \r\n Giudice Giuseppe Castelli Avolio;                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     uditi il sostituto avvocato generale dello Stato  Umberto  Coronas,  \r\n per  il  Commissario dello Stato, e l\u0027avv. Pietro Virga, per la Regione  \r\n siciliana.                                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto:                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     1.  -  Con  ricorso del 12 giugno 1965, notificato in pari data, il  \r\n Commissario dello Stato presso la Regione  siciliana  ha  impugnato  la  \r\n legge regionale recante \"Provvedimenti riguardanti gli insegnanti delle  \r\n scuole  sussidiarie\",  approvata  dall\u0027Assemblea  regionale il 3 giugno  \r\n 1965 e comunicata il 7 successivo ad esso Commissario.                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nel ricorso quest\u0027ultimo osserva che  con  la  legge  impugnata  si  \r\n stabilisce  che  \"per  l\u0027anno  scolastico  1963 64, gli insegnanti gi\u0026#224;  \r\n incaricati presso  le  scuole  elementari  sussidiarie  durante  l\u0027anno  \r\n scolastico   precedente   ed   autorizzati  in  linea  provvisoria  dai  \r\n Provveditori agli studi ai sensi della circolare  assessoriale  n.  380  \r\n dell\u00278  gennaio  1964, beneficiano ai fini giuridici del riconoscimento  \r\n dell\u0027intero  anno  di  servizio,  alla  stessa  stregua   degli   altri  \r\n insegnanti  di  scuole  sussidiarie  cui \u0026#232; stata conferita la conferma  \r\n dell\u0027incarico sino al 30 settembre 1964, sempre  che  abbiano  comunque  \r\n prestato  servizio  fino alla data di soppressione della scuola. E ci\u0026#242;  \r\n allo scopo, dichiarato nella relazione, di realizzare una sanatoria per  \r\n la situazione in cui si erano venuti a trovare quegli  insegnanti  che,  \r\n autorizzati  provvisoriamente  ad  iniziare le lezioni, erano stati poi  \r\n colpiti dalla soppressione delle scuole, decisa a seguito di migliori e  \r\n pi\u0026#249; approfondite indagini che avevano posto in  luce  la  carenza  dei  \r\n requisiti  necessari  per  il  mantenimento delle scuole stesse, di cui  \r\n alla legge regionale 23 settembre 1947, n. 13.                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Precisa  inoltre   il   Commissario   ricorrente   che   la   legge  \r\n rappresentava  un  ridimensionamento  del  disegno  di legge presentato  \r\n sullo stesso argomento in precedenza, che  prevedeva  l\u0027estensione  del  \r\n riconoscimento   ai  fini  anche  economici,  e  dal  quale  era  stata  \r\n stralciata la norma approvata, restando  invece  accantonata  la  parte  \r\n finanziaria.                                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027illegittimit\u0026#224;   della   norma  impugnata,  secondo  il  ricorso,  \r\n dovrebbe  ravvisarsi,  anzitutto,  nel  contrasto  col   principio   di  \r\n eguaglianza,  di  cui all\u0027art. 3 della Costituzione, del riconoscimento  \r\n dell\u0027intero   anno   di   servizio   agli   insegnanti   in    discorso  \r\n indipendentemente   da   qualsiasi  limite  minimo  di  tempo  e  dalla  \r\n sussistenza dei requisiti  del  regolare  servizio  e  della  effettiva  \r\n frequenza  di  alunni,  alla  stessa stregua degli altri insegnanti che  \r\n hanno  invece  regolarmente  svolto  l\u0027incarico   per   l\u0027intero   anno  \r\n scolastico.  Con  ci\u0026#242; si concreterebbe una equiparazione di situazioni  \r\n obbiettivamente diverse, e si giungerebbe quindi ad una  disparit\u0026#224;  di  \r\n trattamento tale da viziare di illegittimit\u0026#224; la legge impugnata.        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Questa  sarebbe  altres\u0026#236;  in contrasto con l\u0027art. 97, primo comma,  \r\n della  Costituzione,  in  quanto   l\u0027eguale   valutazione   di   titoli  \r\n sostanzialmente  diversi  violerebbe  il principio ivi sancito, secondo  \r\n cui i pubblici uffici devono essere organizzati in modo  da  assicurare  \r\n il buon andamento e l\u0027imparzialit\u0026#224; dell\u0027Amministrazione.                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Infine,    il    Commissario    afferma   che   altro   motivo   di  \r\n incostituzionalit\u0026#224;  dovrebbe  ravvisarsi   negli   effetti   puramente  \r\n giuridici   della  legge  conseguenti  all\u0027accantonamento  della  parte  \r\n finanziaria, in quanto in tal modo si effettuerebbe  il  riconoscimento  \r\n di  un servizio prestato, escludendo per\u0026#242; la relativa retribuzione, in  \r\n contrasto con lo spirito della  Costituzione,  ed  in  particolare  con  \r\n l\u0027art.  36,  che concede ampia tutela ai diritti dei lavoratori. Che se  \r\n poi  l\u0027accantonamento  non  dovesse  interpretarsi  nel   senso   della  \r\n esclusione  di  ogni onere per la Regione, allora la legge risulterebbe  \r\n illegittima perch\u0026#233; priva di qualsiasi indicazione sull\u0027ammontare della  \r\n spesa e sui mezzi di copertura.                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     2.  -  La  Regione  si  \u0026#232;  costituita in giudizio, rappresentata e  \r\n difesa dall\u0027avv. Pietro Virga, che ha depositato le  proprie  deduzioni  \r\n il 6 luglio 1965.                                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Osserva  anzitutto  la  difesa  della  Regione  che,  in  base alla  \r\n circolare n. 26860 del 22 settembre 1964 dell\u0027Assessore  alla  pubblica  \r\n istruzione  della  Regione siciliana, fu autorizzata in via provvisoria  \r\n la riapertura delle  scuole  sussidiarie,  salvo  ulteriore  esame  dei  \r\n requisiti  e  definitivo provvedimento del competente Provveditore agli  \r\n studi.                                                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Ma, a seguito dei criteri restrittivi adottati  in  materia,  molte  \r\n scuole,  provvisoriamente  riaperte, furono soppresse con grave disagio  \r\n per gli insegnanti, che avevano prestato servizio per diversi  mesi  ed  \r\n affrontato le spese relative.                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Ci\u0026#242;  premesso, osserva la difesa della Regione che il principio di  \r\n eguaglianza di cui all\u0027art. 3 della  Costituzione  impone  solo  eguale  \r\n trattamento  a  situazioni  eguali,  quando  non  esistano  ragioni che  \r\n giustifichino un diverso trattamento, come  risulterebbe  invece  nella  \r\n specie,  in  cui  la  sanatoria  avrebbe  lo  scopo  di  riparare  alla  \r\n situazione di ingiustizia  derivata  esclusivamente  dal  comportamento  \r\n dell\u0027Amministrazione,  che dopo mesi dalla avvenuta autorizzazione, sia  \r\n pure provvisoria, aveva  ritenuto  di  dover  interrompere  l\u0027attivit\u0026#224;  \r\n delle scuole, ledendo diritti ed interessi degli insegnanti.             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Il  servizio riconosciuto era stato di fatto prestato, anche se non  \r\n per tutto l\u0027anno, ed era  stato  interrotto  per  ragioni  indipendenti  \r\n dalla  volont\u0026#224;  degli insegnanti, onde, in realt\u0026#224;, non si tratterebbe  \r\n di situazioni diverse,  ma,  al  contrario,  del  tutto  analoghe,  che  \r\n postulerebbero analogia di trattamento.                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Quanto  al  motivo  di  impugnazione ex art. 97 della Costituzione,  \r\n osserva la difesa della Regione che il precetto invocato si riferirebbe  \r\n solo alla fase organizzativa della pubblica  Amministrazione,  esaurita  \r\n allorch\u0026#233;  vengano  disposti i procedimenti di incarico o di nomina dei  \r\n funzionari. Comunque  la  censura  sarebbe  infondata,  perch\u0026#233;  nessun  \r\n turbamento   al   buon   funzionamento   dell\u0027Amministrazione  potrebbe  \r\n ravvisarsi nel riconoscimento sancito dalla legge per i descritti scopi  \r\n di giustizia.                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Infine, non migliore sorte meriterebbe l\u0027altra censura  mossa  alla  \r\n legge, in relazione all\u0027art. 36 della Costituzione, censura che sarebbe  \r\n in  contraddizione con le precedenti tesi del Commissario, il quale, da  \r\n un lato, ritiene ingiusto il riconoscimento  concesso  agli  insegnanti  \r\n del servizio prestato, e, dall\u0027altro, lamenta la mancata estensione del  \r\n riconoscimento stesso ai fini economici.                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Comunque   l\u0027accoglimento   dell\u0027impugnativa   precluderebbe   ogni  \r\n riparazione nei confronti degli insegnanti,  i  quali  si  riterrebbero  \r\n gi\u0026#224;   paghi  del  riconoscimento  anche  se  limitato  al  solo  campo  \r\n giuridico.                                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Conclude pertanto la difesa della Regione chiedendo il rigetto  del  \r\n ricorso.                                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     3.  -  L\u0027Avvocatura  dello  Stato,  in  rappresentanza e difesa del  \r\n Commissario dello  Stato,  ha  depositato,  nei  termini,  una  memoria  \r\n illustrativa,  con  cui  conferma  e  sviluppa  le  tesi  sostenute nel  \r\n ricorso,  con  particolare  riferimento  alla  assunta  violazione  del  \r\n principio di eguaglianza.                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Rileva  in proposito l\u0027Avvocatura che gli insegnanti autorizzati in  \r\n via provvisoria, non solo erano ben  consapevoli  della  provvisoriet\u0026#224;  \r\n della  autorizzazione, essendone stati specificamente e tempestivamente  \r\n avvertiti, ma erano  altresi  in  grado  di  accertare  preventivamente  \r\n l\u0027effettiva  esistenza  dei  requisiti  richiesti  dalla  legge  per la  \r\n istituzione della scuola, e quindi di prevedere l\u0027eventualit\u0026#224;  o  meno  \r\n della  nomina  definitiva.  Onde, mentre da un lato la dichiarazione di  \r\n illegittimit\u0026#224; della legge  non  verrebbe  a  costituire  una  ingiusta  \r\n sanzione   per   un   comportamento  non  colpevole  degli  insegnanti,  \r\n dall\u0027altro la  conservazione  della  legge  stessa  assoggetterebbe  ad  \r\n eguale  disciplina  situazioni  diverse che non risultano meritevoli di  \r\n eguale trattamento.                                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Non potrebbe poi giovare  alla  tesi  della  Regione  il  principio  \r\n secondo cui la valutazione della eguaglianza o meno delle situazioni \u0026#232;  \r\n affidata  esclusivamente  al  potere  discrezionale del legislatore, in  \r\n quanto,  secondo  l\u0027insegnamento  della   Corte   costituzionale,   non  \r\n costituirebbe   controllo   dell\u0027uso   di   tale   discrezionalit\u0026#224;  la  \r\n dichiarazione  di  illegittimit\u0026#224;  di  una  norma  con  la   quale   si  \r\n assoggettino  ad  indiscriminata  disciplina  situazioni  che lo stesso  \r\n legislatore assume come diverse. Il che si verificherebbe appunto nella  \r\n specie, come sarebbe confermato anche dalla  relazione  alla  legge  in  \r\n esame.                                                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Insiste pertanto nell\u0027accoglimento del ricorso.                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     4.  - La difesa della Regione ha anch\u0027essa depositato, nei termini,  \r\n una  memoria  illustrativa  con  la  quale,   oltre   a   ribadire   le  \r\n argomentazioni  gi\u0026#224;  addotte per sostenere l\u0027infondatezza del ricorso,  \r\n sostiene  che  non  sarebbe  neppure  ravvisabile  nella   specie   una  \r\n diversit\u0026#224;   di   trattamento,  giacche  gli  insegnanti  delle  scuole  \r\n provvisorie avevano iniziato le lezioni dal  1  ottobre,  proseguendole  \r\n fino   all\u0027aprile  successivo,  e,  secondo  la  legislazione  statale,  \r\n l\u0027insegnante elementare viene retribuito per l\u0027intero anno  scolastico,  \r\n purch\u0026#233;  abbia  iniziato  l\u0027insegnamento non pi\u0026#249; tardi del 1 febbraio,  \r\n riconoscendoglisi per intero il  servizio  se  lo  abbia  prestato  per  \r\n almeno    cinque    mesi.    N\u0026#233;    l\u0027avvenuta    revoca    retroattiva  \r\n dell\u0027autorizzazione provvisoria potrebbe porre nel nulla la circostanza  \r\n che gli insegnanti avevano di fatto prestato un  servizio  suscettibile  \r\n di riconoscimento.                                                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La Regione insiste nelle gi\u0026#224; esposte conclusioni.                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto:                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     1. - La questione di legittimit\u0026#224; sollevata in relazione all\u0027art. 3  \r\n della Costituzione non \u0026#232; fondata.                                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Come  si  desume  dalla  ormai  copiosa  giurisprudenza della Corte  \r\n costituzionale   concernente   l\u0027interpretazione   del   principio   di  \r\n eguaglianza  sancito  dall\u0027art.  3,  \u0026#232; certo che se tal principio deve  \r\n intendersi nel senso che ad ognuno deve attribuirsi eguale  trattamento  \r\n a  parit\u0026#224;  delle  condizioni  soggettive  cui  le  relative  norme  si  \r\n riferiscono (v., tra le altre, la sentenza di questa Corte n.    8  del  \r\n 1962),  il  giudizio  sulla  parit\u0026#224;  o disparit\u0026#224; rientra tuttavia nel  \r\n campo della discrezionalit\u0026#224; del legislatore, incensurabile in sede  di  \r\n giudizio  di  legittimit\u0026#224;  costituzionale,  purch\u0026#233; siano rispettati i  \r\n limiti della ragionevolezza e degli altri precetti costituzionali.       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Pertanto,   mentre   \u0026#232;   da   riconoscersi   implicita   in   tale  \r\n interpretazione l\u0027affermazione che a situazioni diverse non pu\u0026#242; essere  \r\n imposta  una  identica  disciplina  (v.    sentenza n. 53 del 1958), \u0026#232;  \r\n analogamente implicito che,  in  tal  caso,  la  valutazione  circa  la  \r\n diversit\u0026#224;  delle  situazioni  \u0026#232;  incensurabile  nei  suddetti limiti,  \r\n sempre cio\u0026#232; che la  relativa  valutazione  non  risulti  arbitraria  o  \r\n contraria ad altri precetti costituzionali.                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Ma queste ultime condizioni non sembra ricorrano nella specie.       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Non   viola   invero   alcun  precetto  costituzionale  n\u0026#233;  appare  \r\n arbitraria la valutazione in base alla quale, nel caso  in  esame,  per  \r\n scopi  di evidente equit\u0026#224;, come chiaramente si evince dalla relazione,  \r\n il legislatore regionale ha ritenuto di dover parificare, ai  fini  del  \r\n riconoscimento  del  servizio prestato, la situazione dei maestri delle  \r\n scuole sussidiarie che furono soppresse  a  quella  dei  maestri  delle  \r\n scuole  che  furono  invece  conservate.  Infatti  alla soppressione si  \r\n giunse solo dopo che gli insegnanti erano stati autorizzati,  sia  pure  \r\n in  via  provvisoria, ad iniziare la loro attivit\u0026#224; in esecuzione delle  \r\n disposizioni impartite dalle competenti  autorit\u0026#224;  amministrative,  il  \r\n che  costituiva  un affidamento sufficiente ad indurli alla prestazione  \r\n del servizio, anche se condizionatamente alla conferma.                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     E, d\u0027altra parte,  l\u0027insegnamento  venne  interrotto  dopo  diversi  \r\n mesi, come si legge nella relazione, unicamente in base alle risultanze  \r\n delle  pi\u0026#249;  complete,  approfondite  e  rigorose  indagini, che furono  \r\n effettuate dalle autorit\u0026#224; competenti per stabilire la sussistenza  dei  \r\n requisiti  oggettivi  richiesti  dalla  legge  per  l\u0027istituzione delle  \r\n scuole sussidiarie. Si aggiunga che, nell\u0027anno  scolastico  precedente,  \r\n queste medesime scuole avevano regolarmente funzionato.                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Ora,  indipendentemente  da ogni valutazione circa il comportamento  \r\n dell\u0027Amministrazione, non \u0026#232; dubbio che, in  vista  della  peculiarit\u0026#224;  \r\n delle  cennate  circostanze  di fatto, sussistevano, nel caso, elementi  \r\n tali da indurre ragionevolmente il legislatore ad emanare  procedimenti  \r\n che,  come  dichiaratamente  quello in esame, tendessero a ristabilire,  \r\n nella sostanza, l\u0027eguaglianza delle condizioni delle due  categorie  di  \r\n insegnanti,  in  attuazione quindi e non in violazione del principio di  \r\n eguaglianza (v. sentenza n. 106 del 1962).                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     2. - Neppure  l\u0027altra  censura  relativa  alla  pretesa  violazione  \r\n dell\u0027art. 97, primo comma, della Costituzione \u0026#232; fondata.                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Questa  norma  costituzionale  non  si  riferisce,  diversamente da  \r\n quanto sostiene la  difesa  della  Regione,  esclusivamente  alla  fase  \r\n organizzativa  iniziale  della  pubblica Amministrazione, ma ne investe  \r\n piuttosto il funzionamento nel suo complesso aspetto.                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La Corte costituzionale ha gi\u0026#224; affermato (sentenza n.  9 del 1959)  \r\n che l\u0027apprezzamento  sulla  idoneit\u0026#224;  delle  disposizioni  legislative  \r\n adottate   per  l\u0027organizzazione  di  un  Ente  pubblico,  al  fine  di  \r\n assicurare il buon andamento e l\u0027imparzialit\u0026#224; dell\u0027Amministrazione, in  \r\n quanto non contrastino con  specifiche  norme  costituzionali,  rientra  \r\n nell\u0027esercizio  del potere discrezionale del legislatore. Anche se, per  \r\n ipotesi, potesse esercitarsi, rispetto al caso in esame,  il  sindacato  \r\n sulla  idoneit\u0026#224;  della  risoluzione adottata con riguardo all\u0027art. 97,  \r\n primo comma, della Costituzione, dovrebbe pur sempre concludersi con un  \r\n giudizio negativo circa  la  fondatezza  della  doglianza,  giacche  il  \r\n riconoscimento  del  servizio,  dettato  da  uno  scopo  di sostanziale  \r\n giustizia, mal potrebbe, come tale, apparire in contrasto  con  i  fini  \r\n del  buon  funzionamento  dell\u0027Amministrazione, fini che possono essere  \r\n solo garantiti e non conculcati dall\u0027attuazione concreta del  principio  \r\n di eguaglianza fra i pubblici funzionari.                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     3.  -  Altrettanto  infondata  \u0026#232;  la  doglianza mossa in relazione  \r\n all\u0027art. 36 della Costituzione.                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La legge impugnata riguarda esclusivamente la posizione giuridica e  \r\n non quella economica degli  insegnanti  in  questione,  allo  scopo  di  \r\n facilitare  ai  medesimi,  col riconoscimento del servizio prestato, la  \r\n progressione in carriera. Non pu\u0026#242; perci\u0026#242; parlarsi in  alcun  modo  di  \r\n violazione dell\u0027art. 36 della Costituzione.                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     4.  -  Ci\u0026#242;  vale a togliere fondamento all\u0027ultima censura relativa  \r\n alla violazione dell\u0027art. 81, essendo chiaro che, se la legge impugnata  \r\n non reca nessuna disposizione di natura economica,  non  la  si  poteva  \r\n ritenere  soggetta  all\u0027obbligo  di  cui  all\u0027invocato  art. 81, quarto  \r\n comma, della Costituzione.                                               \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                            per questi motivi                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e non fondata la questione  di  legittimit\u0026#224;  costituzionale  \r\n della  legge  approvata  dall\u0027Assemblea regionale siciliana il 3 giugno  \r\n 1965 recante \"Provvedimenti riguardanti  gli  insegnanti  delle  scuole  \r\n sussidiarie\", proposta col ricorso indicato in epigrafe, in riferimento  \r\n agli artt. 3, 97, 36 e 81 della Costituzione.                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     Cos\u0026#236;  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,  \r\n Palazzo della Consulta, il 3 marzo 1966.                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e                                   GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI  \r\n                                   AVOLIO - ANTONINO  PAPALDO  -  NICOLA  \r\n                                   JAEGER  - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO  \r\n                                   PETROCELLI -  ANTONIO  MANCA  -  ALDO  \r\n                                   SANDULLI  - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE  \r\n                                   FRAGALI  -   COSTANTINO   MORTATI   -  \r\n                                   GIUSEPPE   VERZ\u0026#204;  - GIOVANNI BATTISTA  \r\n                                   BENEDETTI    -    FRANCESCO     PAOLO  \r\n                                   BONIFACIO.                             \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"2523","titoletto":"SENT. 22/66 A. EGUAGLIANZA - EGUAGLIANZA DI TRATTAMENTO A PARITA\u0027 DI   SITUAZIONI   -   GIUDIZIO   SULLA  PARITA\u0027  O  DISPARITA\u0027  - DISCREZIONALITA\u0027 DEL LEGISLATORE - INCENSURABILITA\u0027 - LIMITI. REGIONE  SICILIANA  -  INSEGNANTI ELEMENTARI - SCUOLE SUSSIDIARIE SOPPRESSE   -  RICONOSCIMENTO  DEL  SERVIZIO  AGLI  INSEGNANTI  - EQUIPARAZIONE  AGLI  INSEGNANTI  DELLE  SCUOLE  NON  SOPPRESSE  - VIOLAZIONE  DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE.","testo":"A  norma  dell\u0027art. 3 della Costituzione a situazioni diverse non puo\u0027  essere imposta identica disciplina legislativa; tuttavia la valutazione circa la diversita\u0027 delle situazioni e\u0027 incensurabile in  sede di giudizio di legittimita\u0027 costituzionale, salvo che la relativa  valutazione non risulti arbitraria o contraria ad altri precetti costituzionali. La  valutazione  in  base  alla  quale,  per scopi di equita\u0027, il legislatore   regionale   siciliano   con   la   legge  approvata dall\u0027Assemblea  il  3  giugno  1965 ha ritenuto di parificare, ai fini  del riconoscimento del servizio prestato, la situazione dei maestri  delle  scuole sussidiarie soppresse a quella dei maestri delle scuole che furono invece conservate, e\u0027 fondata su elementi tali  da  indurre  ragionevolmente  il  legislatore ad emanare il provvedimento,   che  d\u0027altra  parte  non  viola  alcun  precetto costituzionale. E\u0027 pertanto infondata la questione di legittimita\u0027 costituzionale sollevata   contro  la  suddetta  legge  regionale  in  relazione all\u0027art. 3 della Costituzione.","numero_massima_successivo":"2524","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"03/06/1965","numero":"0","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"2524","titoletto":"SENT.  22/66  B.  AMMINISTRAZIONE  PUBBLICA  - ART. 97 COST. - SI RIFERISCE AL FUNZIONAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NEL SUO COMPLESSO  -  NORME  LEGISLATIVE  DETTATE  PER ASSICURARE IL BUON FUNZIONAMENTO  DELL\u0027AMMINISTRAZIONE  -  INSINDACABILITA\u0027 DA PARTE DELLA  CORTE  COSTITUZIONALE  - LIMITI.","testo":"L\u0027art.  97 della Costituzione investe il funzionamento della P.A. nel suo complesso aspetto. L\u0027apprezzamento  sulla  idoneita\u0027  delle disposizioni legislative adottate   per   l\u0027organizzazione   di   un  Ente  pubblico,   al fine  di  assicurare   il   buon  andamento  e    l\u0027imparzialita\u0027 dell\u0027Amministrazione,  in  quanto  non contrastano con specifiche norme   costituzionali,  rientra  nel  potere  discrezionale  del legislatore. E\u0027 pertanto infondata la questione di legittimita\u0027 costituzionale sollevata  in  relazione all\u0027art. 97 della Costituzione contro la legge  approvata  dall\u0027Assemblea  regionale siciliana il 3 giugno 1965,  concernente  il riconoscimento del servizio prestato dagli insegnanti,   e  tendente  a  garantire,  e  non  conculcare,  il principio di eguaglianza fra pubblici funzionari.","numero_massima_successivo":"2525","numero_massima_precedente":"2523","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"03/05/1965","numero":"0","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"2525","titoletto":"SENT. 22/66 C. REGIONE SICILIANA - INSEGNANTI ELEMENTARI - SCUOLE SUSSIDIARIE   SOPPRESSE  -  RICONOSCIMENTO  AGLI  INSEGNANTI  DEL SERVIZIO  PRESTATO - LEGGE REGIONALE APPROVATA IL 3 GIUGNO 1965 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 36 E 81, QUARTO COMMA DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.","testo":"La  legge  approvata  dalla  Assemblea  regionale  siciliana il 3 giugno  1965,  riguarda  la  posizione  giuridica  e  non  quella economica  degli insegnanti, e non puo\u0027 quindi porsi in contrasto con  l\u0027art.  36  della  Costituzione; non recando la legge stessa nessuna  disposizione  di  carattere  finanziario resta  altresi\u0027 escluso  l\u0027obbligo di copertura di cui all\u0027art. 81, comma quarto, della Costituzione.","numero_massima_precedente":"2524","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"03/06/1965","numero":"0","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"36","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"81","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"1509","autore":"","titolo":"[ NOTA REDAZIONALE ]","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Rivista giuridica della scuola","anno_rivista":"1996","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"969","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"1417","autore":"CHIARELLI R.","titolo":"[ NOTA S.T. ]","descrizione":"","titolo_rivista":"Rivista giuridica della scuola","anno_rivista":"1966","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"709","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"1418","autore":"DE CUPIS A.","titolo":"COSTITUZIONALITA\u0027 DELLA LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA\u0027 CIVILE DELL\u0027IMPRENDITORE PER L\u0027INFORTUNIO SUL LAVORO","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"1967","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"685","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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