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AMBROSINI - Rel. CASTELLI AVOLIO \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. \r\n GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER \r\n - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO \r\n MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE \r\n FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZ\u0026#204; - Dott. \r\n GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici, \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale della legge approvata \r\n dall\u0027Assemblea regionale siciliana nella seduta del 3 giugno 1965 \r\n recante \"Provvedimenti riguardanti gli insegnanti delle scuole \r\n sussidiarie\", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la \r\n Regione siciliana, notificato il 12 giugno 1965, depositato nella \r\n cancelleria della Corte costituzionale il 21 successivo ed iscritto al \r\n n. 13 del Registro ricorsi 1965. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Visto l\u0027atto di costituzione del Presidente della Regione \r\n siciliana; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e udita nell\u0027udienza pubblica del 19 gennaio 1966 la relazione del \r\n Giudice Giuseppe Castelli Avolio; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, \r\n per il Commissario dello Stato, e l\u0027avv. Pietro Virga, per la Regione \r\n siciliana. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 1. - Con ricorso del 12 giugno 1965, notificato in pari data, il \r\n Commissario dello Stato presso la Regione siciliana ha impugnato la \r\n legge regionale recante \"Provvedimenti riguardanti gli insegnanti delle \r\n scuole sussidiarie\", approvata dall\u0027Assemblea regionale il 3 giugno \r\n 1965 e comunicata il 7 successivo ad esso Commissario. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nel ricorso quest\u0027ultimo osserva che con la legge impugnata si \r\n stabilisce che \"per l\u0027anno scolastico 1963 64, gli insegnanti gi\u0026#224; \r\n incaricati presso le scuole elementari sussidiarie durante l\u0027anno \r\n scolastico precedente ed autorizzati in linea provvisoria dai \r\n Provveditori agli studi ai sensi della circolare assessoriale n. 380 \r\n dell\u00278 gennaio 1964, beneficiano ai fini giuridici del riconoscimento \r\n dell\u0027intero anno di servizio, alla stessa stregua degli altri \r\n insegnanti di scuole sussidiarie cui \u0026#232; stata conferita la conferma \r\n dell\u0027incarico sino al 30 settembre 1964, sempre che abbiano comunque \r\n prestato servizio fino alla data di soppressione della scuola. E ci\u0026#242; \r\n allo scopo, dichiarato nella relazione, di realizzare una sanatoria per \r\n la situazione in cui si erano venuti a trovare quegli insegnanti che, \r\n autorizzati provvisoriamente ad iniziare le lezioni, erano stati poi \r\n colpiti dalla soppressione delle scuole, decisa a seguito di migliori e \r\n pi\u0026#249; approfondite indagini che avevano posto in luce la carenza dei \r\n requisiti necessari per il mantenimento delle scuole stesse, di cui \r\n alla legge regionale 23 settembre 1947, n. 13. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Precisa inoltre il Commissario ricorrente che la legge \r\n rappresentava un ridimensionamento del disegno di legge presentato \r\n sullo stesso argomento in precedenza, che prevedeva l\u0027estensione del \r\n riconoscimento ai fini anche economici, e dal quale era stata \r\n stralciata la norma approvata, restando invece accantonata la parte \r\n finanziaria. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027illegittimit\u0026#224; della norma impugnata, secondo il ricorso, \r\n dovrebbe ravvisarsi, anzitutto, nel contrasto col principio di \r\n eguaglianza, di cui all\u0027art. 3 della Costituzione, del riconoscimento \r\n dell\u0027intero anno di servizio agli insegnanti in discorso \r\n indipendentemente da qualsiasi limite minimo di tempo e dalla \r\n sussistenza dei requisiti del regolare servizio e della effettiva \r\n frequenza di alunni, alla stessa stregua degli altri insegnanti che \r\n hanno invece regolarmente svolto l\u0027incarico per l\u0027intero anno \r\n scolastico. Con ci\u0026#242; si concreterebbe una equiparazione di situazioni \r\n obbiettivamente diverse, e si giungerebbe quindi ad una disparit\u0026#224; di \r\n trattamento tale da viziare di illegittimit\u0026#224; la legge impugnata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Questa sarebbe altres\u0026#236; in contrasto con l\u0027art. 97, primo comma, \r\n della Costituzione, in quanto l\u0027eguale valutazione di titoli \r\n sostanzialmente diversi violerebbe il principio ivi sancito, secondo \r\n cui i pubblici uffici devono essere organizzati in modo da assicurare \r\n il buon andamento e l\u0027imparzialit\u0026#224; dell\u0027Amministrazione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Infine, il Commissario afferma che altro motivo di \r\n incostituzionalit\u0026#224; dovrebbe ravvisarsi negli effetti puramente \r\n giuridici della legge conseguenti all\u0027accantonamento della parte \r\n finanziaria, in quanto in tal modo si effettuerebbe il riconoscimento \r\n di un servizio prestato, escludendo per\u0026#242; la relativa retribuzione, in \r\n contrasto con lo spirito della Costituzione, ed in particolare con \r\n l\u0027art. 36, che concede ampia tutela ai diritti dei lavoratori. Che se \r\n poi l\u0027accantonamento non dovesse interpretarsi nel senso della \r\n esclusione di ogni onere per la Regione, allora la legge risulterebbe \r\n illegittima perch\u0026#233; priva di qualsiasi indicazione sull\u0027ammontare della \r\n spesa e sui mezzi di copertura. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 2. - La Regione si \u0026#232; costituita in giudizio, rappresentata e \r\n difesa dall\u0027avv. Pietro Virga, che ha depositato le proprie deduzioni \r\n il 6 luglio 1965. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Osserva anzitutto la difesa della Regione che, in base alla \r\n circolare n. 26860 del 22 settembre 1964 dell\u0027Assessore alla pubblica \r\n istruzione della Regione siciliana, fu autorizzata in via provvisoria \r\n la riapertura delle scuole sussidiarie, salvo ulteriore esame dei \r\n requisiti e definitivo provvedimento del competente Provveditore agli \r\n studi. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Ma, a seguito dei criteri restrittivi adottati in materia, molte \r\n scuole, provvisoriamente riaperte, furono soppresse con grave disagio \r\n per gli insegnanti, che avevano prestato servizio per diversi mesi ed \r\n affrontato le spese relative. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Ci\u0026#242; premesso, osserva la difesa della Regione che il principio di \r\n eguaglianza di cui all\u0027art. 3 della Costituzione impone solo eguale \r\n trattamento a situazioni eguali, quando non esistano ragioni che \r\n giustifichino un diverso trattamento, come risulterebbe invece nella \r\n specie, in cui la sanatoria avrebbe lo scopo di riparare alla \r\n situazione di ingiustizia derivata esclusivamente dal comportamento \r\n dell\u0027Amministrazione, che dopo mesi dalla avvenuta autorizzazione, sia \r\n pure provvisoria, aveva ritenuto di dover interrompere l\u0027attivit\u0026#224; \r\n delle scuole, ledendo diritti ed interessi degli insegnanti. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Il servizio riconosciuto era stato di fatto prestato, anche se non \r\n per tutto l\u0027anno, ed era stato interrotto per ragioni indipendenti \r\n dalla volont\u0026#224; degli insegnanti, onde, in realt\u0026#224;, non si tratterebbe \r\n di situazioni diverse, ma, al contrario, del tutto analoghe, che \r\n postulerebbero analogia di trattamento. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Quanto al motivo di impugnazione ex art. 97 della Costituzione, \r\n osserva la difesa della Regione che il precetto invocato si riferirebbe \r\n solo alla fase organizzativa della pubblica Amministrazione, esaurita \r\n allorch\u0026#233; vengano disposti i procedimenti di incarico o di nomina dei \r\n funzionari. Comunque la censura sarebbe infondata, perch\u0026#233; nessun \r\n turbamento al buon funzionamento dell\u0027Amministrazione potrebbe \r\n ravvisarsi nel riconoscimento sancito dalla legge per i descritti scopi \r\n di giustizia. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Infine, non migliore sorte meriterebbe l\u0027altra censura mossa alla \r\n legge, in relazione all\u0027art. 36 della Costituzione, censura che sarebbe \r\n in contraddizione con le precedenti tesi del Commissario, il quale, da \r\n un lato, ritiene ingiusto il riconoscimento concesso agli insegnanti \r\n del servizio prestato, e, dall\u0027altro, lamenta la mancata estensione del \r\n riconoscimento stesso ai fini economici. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Comunque l\u0027accoglimento dell\u0027impugnativa precluderebbe ogni \r\n riparazione nei confronti degli insegnanti, i quali si riterrebbero \r\n gi\u0026#224; paghi del riconoscimento anche se limitato al solo campo \r\n giuridico. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Conclude pertanto la difesa della Regione chiedendo il rigetto del \r\n ricorso. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 3. - L\u0027Avvocatura dello Stato, in rappresentanza e difesa del \r\n Commissario dello Stato, ha depositato, nei termini, una memoria \r\n illustrativa, con cui conferma e sviluppa le tesi sostenute nel \r\n ricorso, con particolare riferimento alla assunta violazione del \r\n principio di eguaglianza. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Rileva in proposito l\u0027Avvocatura che gli insegnanti autorizzati in \r\n via provvisoria, non solo erano ben consapevoli della provvisoriet\u0026#224; \r\n della autorizzazione, essendone stati specificamente e tempestivamente \r\n avvertiti, ma erano altresi in grado di accertare preventivamente \r\n l\u0027effettiva esistenza dei requisiti richiesti dalla legge per la \r\n istituzione della scuola, e quindi di prevedere l\u0027eventualit\u0026#224; o meno \r\n della nomina definitiva. Onde, mentre da un lato la dichiarazione di \r\n illegittimit\u0026#224; della legge non verrebbe a costituire una ingiusta \r\n sanzione per un comportamento non colpevole degli insegnanti, \r\n dall\u0027altro la conservazione della legge stessa assoggetterebbe ad \r\n eguale disciplina situazioni diverse che non risultano meritevoli di \r\n eguale trattamento. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Non potrebbe poi giovare alla tesi della Regione il principio \r\n secondo cui la valutazione della eguaglianza o meno delle situazioni \u0026#232; \r\n affidata esclusivamente al potere discrezionale del legislatore, in \r\n quanto, secondo l\u0027insegnamento della Corte costituzionale, non \r\n costituirebbe controllo dell\u0027uso di tale discrezionalit\u0026#224; la \r\n dichiarazione di illegittimit\u0026#224; di una norma con la quale si \r\n assoggettino ad indiscriminata disciplina situazioni che lo stesso \r\n legislatore assume come diverse. Il che si verificherebbe appunto nella \r\n specie, come sarebbe confermato anche dalla relazione alla legge in \r\n esame. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Insiste pertanto nell\u0027accoglimento del ricorso. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 4. - La difesa della Regione ha anch\u0027essa depositato, nei termini, \r\n una memoria illustrativa con la quale, oltre a ribadire le \r\n argomentazioni gi\u0026#224; addotte per sostenere l\u0027infondatezza del ricorso, \r\n sostiene che non sarebbe neppure ravvisabile nella specie una \r\n diversit\u0026#224; di trattamento, giacche gli insegnanti delle scuole \r\n provvisorie avevano iniziato le lezioni dal 1 ottobre, proseguendole \r\n fino all\u0027aprile successivo, e, secondo la legislazione statale, \r\n l\u0027insegnante elementare viene retribuito per l\u0027intero anno scolastico, \r\n purch\u0026#233; abbia iniziato l\u0027insegnamento non pi\u0026#249; tardi del 1 febbraio, \r\n riconoscendoglisi per intero il servizio se lo abbia prestato per \r\n almeno cinque mesi. N\u0026#233; l\u0027avvenuta revoca retroattiva \r\n dell\u0027autorizzazione provvisoria potrebbe porre nel nulla la circostanza \r\n che gli insegnanti avevano di fatto prestato un servizio suscettibile \r\n di riconoscimento. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La Regione insiste nelle gi\u0026#224; esposte conclusioni. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 1. - La questione di legittimit\u0026#224; sollevata in relazione all\u0027art. 3 \r\n della Costituzione non \u0026#232; fondata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Come si desume dalla ormai copiosa giurisprudenza della Corte \r\n costituzionale concernente l\u0027interpretazione del principio di \r\n eguaglianza sancito dall\u0027art. 3, \u0026#232; certo che se tal principio deve \r\n intendersi nel senso che ad ognuno deve attribuirsi eguale trattamento \r\n a parit\u0026#224; delle condizioni soggettive cui le relative norme si \r\n riferiscono (v., tra le altre, la sentenza di questa Corte n. 8 del \r\n 1962), il giudizio sulla parit\u0026#224; o disparit\u0026#224; rientra tuttavia nel \r\n campo della discrezionalit\u0026#224; del legislatore, incensurabile in sede di \r\n giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale, purch\u0026#233; siano rispettati i \r\n limiti della ragionevolezza e degli altri precetti costituzionali. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Pertanto, mentre \u0026#232; da riconoscersi implicita in tale \r\n interpretazione l\u0027affermazione che a situazioni diverse non pu\u0026#242; essere \r\n imposta una identica disciplina (v. sentenza n. 53 del 1958), \u0026#232; \r\n analogamente implicito che, in tal caso, la valutazione circa la \r\n diversit\u0026#224; delle situazioni \u0026#232; incensurabile nei suddetti limiti, \r\n sempre cio\u0026#232; che la relativa valutazione non risulti arbitraria o \r\n contraria ad altri precetti costituzionali. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Ma queste ultime condizioni non sembra ricorrano nella specie. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Non viola invero alcun precetto costituzionale n\u0026#233; appare \r\n arbitraria la valutazione in base alla quale, nel caso in esame, per \r\n scopi di evidente equit\u0026#224;, come chiaramente si evince dalla relazione, \r\n il legislatore regionale ha ritenuto di dover parificare, ai fini del \r\n riconoscimento del servizio prestato, la situazione dei maestri delle \r\n scuole sussidiarie che furono soppresse a quella dei maestri delle \r\n scuole che furono invece conservate. Infatti alla soppressione si \r\n giunse solo dopo che gli insegnanti erano stati autorizzati, sia pure \r\n in via provvisoria, ad iniziare la loro attivit\u0026#224; in esecuzione delle \r\n disposizioni impartite dalle competenti autorit\u0026#224; amministrative, il \r\n che costituiva un affidamento sufficiente ad indurli alla prestazione \r\n del servizio, anche se condizionatamente alla conferma. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e E, d\u0027altra parte, l\u0027insegnamento venne interrotto dopo diversi \r\n mesi, come si legge nella relazione, unicamente in base alle risultanze \r\n delle pi\u0026#249; complete, approfondite e rigorose indagini, che furono \r\n effettuate dalle autorit\u0026#224; competenti per stabilire la sussistenza dei \r\n requisiti oggettivi richiesti dalla legge per l\u0027istituzione delle \r\n scuole sussidiarie. Si aggiunga che, nell\u0027anno scolastico precedente, \r\n queste medesime scuole avevano regolarmente funzionato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Ora, indipendentemente da ogni valutazione circa il comportamento \r\n dell\u0027Amministrazione, non \u0026#232; dubbio che, in vista della peculiarit\u0026#224; \r\n delle cennate circostanze di fatto, sussistevano, nel caso, elementi \r\n tali da indurre ragionevolmente il legislatore ad emanare procedimenti \r\n che, come dichiaratamente quello in esame, tendessero a ristabilire, \r\n nella sostanza, l\u0027eguaglianza delle condizioni delle due categorie di \r\n insegnanti, in attuazione quindi e non in violazione del principio di \r\n eguaglianza (v. sentenza n. 106 del 1962). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 2. - Neppure l\u0027altra censura relativa alla pretesa violazione \r\n dell\u0027art. 97, primo comma, della Costituzione \u0026#232; fondata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Questa norma costituzionale non si riferisce, diversamente da \r\n quanto sostiene la difesa della Regione, esclusivamente alla fase \r\n organizzativa iniziale della pubblica Amministrazione, ma ne investe \r\n piuttosto il funzionamento nel suo complesso aspetto. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La Corte costituzionale ha gi\u0026#224; affermato (sentenza n. 9 del 1959) \r\n che l\u0027apprezzamento sulla idoneit\u0026#224; delle disposizioni legislative \r\n adottate per l\u0027organizzazione di un Ente pubblico, al fine di \r\n assicurare il buon andamento e l\u0027imparzialit\u0026#224; dell\u0027Amministrazione, in \r\n quanto non contrastino con specifiche norme costituzionali, rientra \r\n nell\u0027esercizio del potere discrezionale del legislatore. Anche se, per \r\n ipotesi, potesse esercitarsi, rispetto al caso in esame, il sindacato \r\n sulla idoneit\u0026#224; della risoluzione adottata con riguardo all\u0027art. 97, \r\n primo comma, della Costituzione, dovrebbe pur sempre concludersi con un \r\n giudizio negativo circa la fondatezza della doglianza, giacche il \r\n riconoscimento del servizio, dettato da uno scopo di sostanziale \r\n giustizia, mal potrebbe, come tale, apparire in contrasto con i fini \r\n del buon funzionamento dell\u0027Amministrazione, fini che possono essere \r\n solo garantiti e non conculcati dall\u0027attuazione concreta del principio \r\n di eguaglianza fra i pubblici funzionari. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 3. - Altrettanto infondata \u0026#232; la doglianza mossa in relazione \r\n all\u0027art. 36 della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La legge impugnata riguarda esclusivamente la posizione giuridica e \r\n non quella economica degli insegnanti in questione, allo scopo di \r\n facilitare ai medesimi, col riconoscimento del servizio prestato, la \r\n progressione in carriera. Non pu\u0026#242; perci\u0026#242; parlarsi in alcun modo di \r\n violazione dell\u0027art. 36 della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 4. - Ci\u0026#242; vale a togliere fondamento all\u0027ultima censura relativa \r\n alla violazione dell\u0027art. 81, essendo chiaro che, se la legge impugnata \r\n non reca nessuna disposizione di natura economica, non la si poteva \r\n ritenere soggetta all\u0027obbligo di cui all\u0027invocato art. 81, quarto \r\n comma, della Costituzione. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \r\n della legge approvata dall\u0027Assemblea regionale siciliana il 3 giugno \r\n 1965 recante \"Provvedimenti riguardanti gli insegnanti delle scuole \r\n sussidiarie\", proposta col ricorso indicato in epigrafe, in riferimento \r\n agli artt. 3, 97, 36 e 81 della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta, il 3 marzo 1966. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI \r\n AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA \r\n JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO \r\n PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO \r\n SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE \r\n FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - \r\n GIUSEPPE VERZ\u0026#204; - GIOVANNI BATTISTA \r\n BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO \r\n BONIFACIO. \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"2523","titoletto":"SENT. 22/66 A. EGUAGLIANZA - EGUAGLIANZA DI TRATTAMENTO A PARITA\u0027 DI SITUAZIONI - GIUDIZIO SULLA PARITA\u0027 O DISPARITA\u0027 - DISCREZIONALITA\u0027 DEL LEGISLATORE - INCENSURABILITA\u0027 - LIMITI. REGIONE SICILIANA - INSEGNANTI ELEMENTARI - SCUOLE SUSSIDIARIE SOPPRESSE - RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO AGLI INSEGNANTI - EQUIPARAZIONE AGLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE NON SOPPRESSE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE.","testo":"A norma dell\u0027art. 3 della Costituzione a situazioni diverse non puo\u0027 essere imposta identica disciplina legislativa; tuttavia la valutazione circa la diversita\u0027 delle situazioni e\u0027 incensurabile in sede di giudizio di legittimita\u0027 costituzionale, salvo che la relativa valutazione non risulti arbitraria o contraria ad altri precetti costituzionali. La valutazione in base alla quale, per scopi di equita\u0027, il legislatore regionale siciliano con la legge approvata dall\u0027Assemblea il 3 giugno 1965 ha ritenuto di parificare, ai fini del riconoscimento del servizio prestato, la situazione dei maestri delle scuole sussidiarie soppresse a quella dei maestri delle scuole che furono invece conservate, e\u0027 fondata su elementi tali da indurre ragionevolmente il legislatore ad emanare il provvedimento, che d\u0027altra parte non viola alcun precetto costituzionale. E\u0027 pertanto infondata la questione di legittimita\u0027 costituzionale sollevata contro la suddetta legge regionale in relazione all\u0027art. 3 della Costituzione.","numero_massima_successivo":"2524","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"03/06/1965","numero":"0","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"2524","titoletto":"SENT. 22/66 B. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - ART. 97 COST. - SI RIFERISCE AL FUNZIONAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NEL SUO COMPLESSO - NORME LEGISLATIVE DETTATE PER ASSICURARE IL BUON FUNZIONAMENTO DELL\u0027AMMINISTRAZIONE - INSINDACABILITA\u0027 DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - LIMITI.","testo":"L\u0027art. 97 della Costituzione investe il funzionamento della P.A. nel suo complesso aspetto. L\u0027apprezzamento sulla idoneita\u0027 delle disposizioni legislative adottate per l\u0027organizzazione di un Ente pubblico, al fine di assicurare il buon andamento e l\u0027imparzialita\u0027 dell\u0027Amministrazione, in quanto non contrastano con specifiche norme costituzionali, rientra nel potere discrezionale del legislatore. E\u0027 pertanto infondata la questione di legittimita\u0027 costituzionale sollevata in relazione all\u0027art. 97 della Costituzione contro la legge approvata dall\u0027Assemblea regionale siciliana il 3 giugno 1965, concernente il riconoscimento del servizio prestato dagli insegnanti, e tendente a garantire, e non conculcare, il principio di eguaglianza fra pubblici funzionari.","numero_massima_successivo":"2525","numero_massima_precedente":"2523","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"03/05/1965","numero":"0","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"2525","titoletto":"SENT. 22/66 C. REGIONE SICILIANA - INSEGNANTI ELEMENTARI - SCUOLE SUSSIDIARIE SOPPRESSE - RICONOSCIMENTO AGLI INSEGNANTI DEL SERVIZIO PRESTATO - LEGGE REGIONALE APPROVATA IL 3 GIUGNO 1965 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 36 E 81, QUARTO COMMA DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.","testo":"La legge approvata dalla Assemblea regionale siciliana il 3 giugno 1965, riguarda la posizione giuridica e non quella economica degli insegnanti, e non puo\u0027 quindi porsi in contrasto con l\u0027art. 36 della Costituzione; non recando la legge stessa nessuna disposizione di carattere finanziario resta altresi\u0027 escluso l\u0027obbligo di copertura di cui all\u0027art. 81, comma quarto, della Costituzione.","numero_massima_precedente":"2524","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"03/06/1965","numero":"0","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"36","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"81","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"1509","autore":"","titolo":"[ NOTA REDAZIONALE ]","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Rivista giuridica della scuola","anno_rivista":"1996","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"969","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"1417","autore":"CHIARELLI R.","titolo":"[ NOTA S.T. ]","descrizione":"","titolo_rivista":"Rivista giuridica della scuola","anno_rivista":"1966","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"709","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"1418","autore":"DE CUPIS A.","titolo":"COSTITUZIONALITA\u0027 DELLA LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA\u0027 CIVILE DELL\u0027IMPRENDITORE PER L\u0027INFORTUNIO SUL LAVORO","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"1967","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"685","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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