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C., con ordinanza del 18 gennaio 2023, iscritta al n. 12 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale \u003c/em\u003edella Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto \u003c/em\u003el\u0026#8217;atto di costituzione di A. C.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eu\u003c/em\u003e\u003cem\u003edito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 24 ottobre 2023 il Giudice relatore Marco D\u0026#8217;Alberti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudit\u003c/em\u003e\u003cem\u003ei\u003c/em\u003e gli avvocati Sara Di Cunzolo e Pier Paolo Polese per A. C.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 24 ottobre 2023.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 18 gennaio 2023, iscritta al n. 12 del registro ordinanze 2023, il Consiglio di Stato, sezione seconda, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 27, comma 2, e 28, comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell\u0026#8217;art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), nella parte in cui tali disposizioni non prevedono che le vincitrici del concorso per vice ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria \u0026#8211; ammesse a partecipare al primo corso di formazione successivo all\u0026#8217;assenza dal lavoro per maternit\u0026#224; \u0026#8211; siano immesse in ruolo con medesima decorrenza giuridica attribuita agli altri vincitori del medesimo concorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe questioni sono sollevate in riferimento agli artt. 3, 31, 37 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea, agli artt. 2, paragrafo 2, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), e 14, paragrafo 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della direttiva n. 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, riguardante l\u0026#8217;attuazione del principio delle pari opportunit\u0026#224; e della parit\u0026#224; di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione), nonch\u0026#233; all\u0026#8217;art. 11 della Convenzione sull\u0026#8217;eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (\u003cem\u003eConvention on the \u003c/em\u003e\u003cem\u003eElimination\u003c/em\u003e\u003cem\u003e of \u003c/em\u003e\u003cem\u003eall\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eforms\u003c/em\u003e\u003cem\u003e of \u003c/em\u003e\u003cem\u003eDiscrimination\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eAgainst\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eWomen\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u0026#8211; CEDAW\u003c/em\u003e), adottata dall\u0026#8217;Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 14 marzo 1985, n. 132.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; La prima delle disposizioni censurate, l\u0026#8217;art. 27, comma 2, disciplina i casi di dimissione dal corso di formazione per la nomina a vice ispettore di Polizia penitenziaria. Nel testo vigente \u003cem\u003eratione temporis\u003c/em\u003e, questa disposizione prevedeva che \u0026#171;[g]li allievi ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre novanta giorni \u0026#232; stata determinata da maternit\u0026#224;, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa seconda disposizione censurata \u0026#232; dedicata al procedimento di nomina a vice ispettore a seguito di concorso interno e, nel testo vigente \u003cem\u003eratione temporis\u003c/em\u003e, stabiliva che \u0026#171;[i]l corso semestrale di cui al comma 2 pu\u0026#242; essere ripetuto una sola volta. Gli allievi che abbiano superato gli esami finali del corso conseguono l\u0026#8217;idoneit\u0026#224; per la nomina a vice ispettore. Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al servizio d\u0026#8217;istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale delle disposizioni richiamate innanzitutto in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., per la discriminazione delle donne in ragione della maternit\u0026#224;, che deriverebbe dal differimento dell\u0026#8217;immissione in ruolo rispetto agli altri vincitori dello stesso concorso, nonch\u0026#233; per la disparit\u0026#224; di trattamento rispetto ai vincitori ammessi a ripetere il corso per infermit\u0026#224;, rispetto ai quali l\u0026#8217;art. 18, comma 5, dello stesso d.lgs. n. 443 del 1992 prevede la retrodatazione della nomina ai soli effetti giuridici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Consiglio di Stato denuncia, inoltre, la violazione degli artt. 31 e 37 Cost. che tutelano la maternit\u0026#224;, l\u0026#8217;infanzia e il lavoro femminile. Ad avviso del giudice rimettente, il differimento dell\u0026#8217;immissione in ruolo rispetto agli altri vincitori dello stesso concorso determinerebbe un \u0026#171;effetto distorsivo e penalizzante per la carriera delle allieve vice ispettrici\u0026#187;, tale da costituire un disincentivo alla partecipazione delle donne al concorso, nonch\u0026#233; alla maternit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe altres\u0026#236; violato l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 23 CDFUE; agli artt. 2, paragrafo 2, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), e 14, paragrafo 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della direttiva n. 2006/54/CE, nonch\u0026#233; all\u0026#8217;art. 11 CEDAW.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, il Consiglio di Stato \u0026#232; chiamato a decidere sull\u0026#8217;appello proposto da un\u0026#8217;ispettrice del Corpo di Polizia penitenziaria per la riforma della sentenza con cui il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il ricorso volto a ottenere l\u0026#8217;annullamento dell\u0026#8217;atto con cui il Dipartimento dell\u0026#8217;amministrazione penitenziaria ha stabilito la decorrenza dell\u0026#8217;immissione in ruolo della ricorrente come vice ispettore in prova dal 18 dicembre 2014, al pari degli altri partecipanti al corso di formazione successivo a quello cui la ricorrente non aveva potuto partecipare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e riferisce che il 9 luglio 2001 l\u0026#8217;appellante era stata dichiarata vincitrice del concorso pubblico per allievi vice ispettori e che \u0026#8211; in considerazione dell\u0026#8217;astensione obbligatoria dal lavoro per le condizioni della gravidanza, ai sensi dell\u0026#8217;art. 17, comma 2, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternit\u0026#224; e della paternit\u0026#224;, a norma dell\u0026#8217;art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) \u0026#8211; era stata ammessa a partecipare al primo corso di formazione successivo all\u0026#8217;assenza dal lavoro. Tuttavia, questo corso veniva attivato solo dodici anni pi\u0026#249; tardi, l\u0026#8217;11 novembre 2013, per i vincitori del concorso successivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDopo avere superato gli esami finali di questo corso di formazione, con il provvedimento impugnato l\u0026#8217;appellante veniva finalmente immessa nel ruolo dei vice ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria, a decorrere dalla data del giuramento, al pari di coloro che avevano frequentato lo stesso corso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Quanto alla rilevanza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e osserva, in primo luogo, che l\u0026#8217;amministrazione avrebbe correttamente applicato le disposizioni censurate ai fini dell\u0026#8217;ammissione dell\u0026#8217;appellante al primo corso successivo al periodo di assenza obbligatoria dal lavoro. Questa disciplina, tuttavia, non prevede la retrodatazione della nomina: pertanto, nel caso in esame, la decorrenza degli effetti giuridici \u0026#232; stata stabilita dalla data del giuramento, anzich\u0026#233; da quella precedente, stabilita per gli altri vincitori dello stesso concorso cui aveva partecipato l\u0026#8217;appellante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, la possibilit\u0026#224; di una lettura costituzionalmente orientata sarebbe esclusa sia dal chiaro tenore letterale delle disposizioni censurate, sia dal raffronto con la differente disciplina prevista dall\u0026#8217;art. 18, comma 4 (\u003cem\u003erecte\u003c/em\u003e: comma 5), per i concorrenti dimessi dal corso per infermit\u0026#224; contratta durante il corso o dipendente da causa di servizio, ai quali \u0026#232; riconosciuta la retrodatazione, ai soli effetti giuridici, della decorrenza nella qualifica. Tuttavia, questa previsione non sarebbe applicabile alle vincitrici assenti per maternit\u0026#224;, sebbene entrambe le categorie di personale considerate abbiano diritto a partecipare al primo corso successivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Consiglio di Stato ritiene, inoltre, che le disposizioni censurate siano incompatibili anche con il diritto dell\u0026#8217;Unione europea e che ci\u0026#242; renda opportuno un intervento con effetti \u003cem\u003eerga omnes\u003c/em\u003e di questa Corte (a questo riguardo, sono richiamate le sentenze n. 112, n. 63 e n. 20 del 2019 e l\u0026#8217;ordinanza n. 117 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, l\u0026#8217;ordinanza di rimessione riporta ampi passaggi della motivazione della sentenza del Consiglio di Stato, sezione seconda, 24 dicembre 2021, n. 8578, che ha ritenuto illegittima l\u0026#8217;esclusione di una candidata in stato di gravidanza dal concorso per allievi finanzieri, ritenendola in contrasto sia con il quadro normativo di riferimento, sia con i principi elaborati sul punto dalla giurisprudenza, volti ad evitare ogni forma di discriminazione fondata sul sesso e a garantire la parit\u0026#224; di trattamento tra uomo e donna anche con riferimento all\u0026#8217;accesso al lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e fa inoltre rilevare che, nella sentenza 16 febbraio 2006, in causa C-294/04, Sarkatzis Herrero, la Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea ha ritenuto che il differimento dell\u0026#8217;entrata in servizio come dipendente di ruolo conseguente al congedo di maternit\u0026#224; costituisce un trattamento sfavorevole vietato, poich\u0026#233; in contrasto con la direttiva CEE n. 76/207 del Consiglio del 9 febbraio 1976, relativa all\u0026#8217;attuazione del principio della parit\u0026#224; di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l\u0026#8217;accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice rimettente richiama, altres\u0026#236;, la sentenza della CGUE 6 marzo 2014, in causa C-595/12, Napoli, che ha ritenuto non conforme al principio di proporzionalit\u0026#224; l\u0026#8217;esclusione automatica dal corso di formazione per vice commissario di Polizia penitenziaria, senza tenere conto n\u0026#233; della fase del corso in cui si verifica l\u0026#8217;assenza per congedo di maternit\u0026#224;, n\u0026#233; della formazione gi\u0026#224; acquisita. Infatti, nel caso sottoposto all\u0026#8217;esame della CGUE, la disciplina statale italiana si limitava a riconoscere alla donna che avesse fruito del congedo per maternit\u0026#224; il diritto di partecipare a un corso di formazione organizzato in data successiva ma incerta, non essendo le autorit\u0026#224; competenti obbligate a organizzare detto corso secondo cadenze prestabilite.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.\u0026#8211; Con riferimento al caso in esame, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e osserva che le disposizioni censurate, pur consentendo la partecipazione al primo corso di formazione successivo ai periodi di assenza per maternit\u0026#224;, tuttavia non temperano l\u0026#8217;effetto distorsivo e penalizzante per la carriera delle allieve vice ispettrici, derivante dal differimento dell\u0026#8217;immissione in ruolo rispetto ai vincitori del loro stesso concorso. Ad avviso del Consiglio di Stato, tale disciplina \u0026#8211; oltre a costituire un disincentivo rispetto alla partecipazione delle donne al concorso, nonch\u0026#233; alla maternit\u0026#224; \u0026#8211; non garantirebbe l\u0026#8217;uguaglianza e la parit\u0026#224; di trattamento tra uomo e donna con riferimento all\u0026#8217;accesso al lavoro e comporterebbe una discriminazione delle donne a causa della maternit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, non potrebbe essere invocata, in senso opposto, la discrezionalit\u0026#224; del legislatore nel contemperamento dei valori costituzionali, poich\u0026#233; la limitata tutela assicurata dalla disciplina in esame non sarebbe rispettosa del principio di proporzionalit\u0026#224;, come interpretato dalla giurisprudenza della CGUE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e sottolinea, infine, che la retrodatazione degli effetti giuridici della nomina in ruolo alla stessa data di decorrenza attribuita agli idonei del corso di formazione originario \u0026#232; gi\u0026#224; prevista per i vincitori assenti dal corso per infermit\u0026#224;, indipendentemente dall\u0026#8217;epoca in cui gli stessi, in concreto, abbiano potuto ripetere il corso (art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 443 del 1992).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio la parte appellante nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, chiedendo l\u0026#8217;accoglimento delle questioni sollevate dal Consiglio di Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa parte fa rilevare che le disposizioni censurate \u0026#8211; pur consentendo alla donna di partecipare al corso di formazione successivo \u0026#8211; determinano tuttavia il differimento degli effetti giuridici della nomina rispetto ai colleghi di sesso maschile. Ci\u0026#242; si risolverebbe in un trattamento discriminatorio nei confronti delle donne, in ragione dello stato di maternit\u0026#224;, ponendosi in contrasto sia con i principi costituzionali, sia con quelli del diritto europeo. Le disposizioni produrrebbero effetti disincentivanti e discriminatori per le donne rispetto all\u0026#8217;accesso ai medesimi ruoli, in quanto solo loro risulterebbero penalizzate nella progressione in carriera.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa discriminazione denunciata sarebbe ravvisabile non solo rispetto agli altri vincitori del medesimo concorso, ma anche rispetto a coloro che, nell\u0026#8217;ambito della stessa procedura selettiva, non abbiano partecipato al corso di formazione per infermit\u0026#224;. Rispetto ad essi, infatti, l\u0026#8217;art. 18, comma 5, dello stesso d.lgs. n. 443 del 1992 prevede \u0026#8211; sia pure ai soli effetti giuridici \u0026#8211; l\u0026#8217;immissione nei ruoli con la medesima decorrenza ai fini giuridici attribuita agli altri idonei del corso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe disposizioni censurate violerebbero, altres\u0026#236;, gli artt. 4, 31, secondo comma, 37 e 117, primo comma, Cost. Al riguardo, \u0026#232; richiamata la sentenza di questa Corte n. 158 del 2018.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri non \u0026#232; intervenuto in giudizio.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato \u003c/em\u003e\u003cem\u003ein diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe, il Consiglio di Stato, sezione seconda, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 27, comma 2, e 28, comma 4, del d.lgs. n. 443 del 1992, nella parte in cui tali disposizioni non prevedono che le vincitrici del concorso per vice ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria \u0026#8211; ammesse a partecipare al primo corso di formazione successivo all\u0026#8217;assenza dal lavoro per maternit\u0026#224; \u0026#8211; siano immesse in ruolo con la medesima decorrenza giuridica attribuita agli altri vincitori del medesimo concorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe questioni sono sollevate in riferimento agli artt. 3, 31, 37 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 23 CDFUE, agli artt. 2, paragrafo 2, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), e 14, paragrafo 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della direttiva 2006/54/CE, nonch\u0026#233; all\u0026#8217;art. 11 CEDAW.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Occorre premettere che nell\u0026#8217;ordinamento del personale del Corpo di Polizia penitenziaria, stabilito dal d.lgs. n. 443 del 1992, i vincitori del concorso per vice ispettori sono nominati allievi vice ispettori e devono frequentare un apposito corso di formazione (art. 25, comma 1), al termine del quale gli allievi che abbiano superato gli esami e le prove pratiche e abbiano cos\u0026#236; ottenuto il giudizio di idoneit\u0026#224; al servizio sono immessi in ruolo con la qualifica di vice ispettore (art. 25, comma 4).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;immissione in ruolo dei vincitori del concorso interno avviene secondo analoghe modalit\u0026#224;. L\u0026#8217;art. 28, al comma 4, stabilisce infatti che i vincitori del concorso interno che abbiano superato gli esami finali del corso semestrale conseguono l\u0026#8217;idoneit\u0026#224; per la nomina a vice ispettore, secondo l\u0026#8217;ordine della graduatoria finale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 27, comma 2, regola gli effetti dei periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e consente alle allieve ispettrici, assenti dal corso di formazione per maternit\u0026#224;, di partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl richiamo alla \u0026#171;assenza determinata da maternit\u0026#224;\u0026#187; contenuto nella disposizione censurata deve intendersi riferito agli istituti disciplinati dal d.lgs. n. 151 del 2001. Esso pone il divieto di adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti la data presunta del parto \u0026#8211; ovvero, ove il parto avvenga oltre tale data, anche per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto \u0026#8211; nonch\u0026#233; durante i tre mesi dopo il parto (art. 16, comma 1, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e, \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e e \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e). \u0026#200; inoltre prevista l\u0026#8217;interdizione anticipata dal lavoro, di cui all\u0026#8217;art. 17, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 151 del 2001, che prevede per le lavoratrici in stato di gravidanza un ulteriore periodo di astensione dal lavoro, che si va ad aggiungere a quello di congedo obbligatorio per maternit\u0026#224;, in caso di gravi o particolari motivi, valutati dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl fine di contemperare il diritto della donna in maternit\u0026#224; di conservare la posizione di vincitrice del concorso con le esigenze della \u003cem\u003epar condicio\u003c/em\u003e, della completezza della formazione degli allievi, nonch\u0026#233; dell\u0026#8217;ordinato e sollecito svolgimento della procedura selettiva, la disposizione censurata riconosce dunque alle allieve ispettrici assenti per maternit\u0026#224; la possibilit\u0026#224; di partecipare al corso di formazione immediatamente successivo ai periodi di assenza. Essa \u0026#232; volta ad evitare che si rifletta in danno delle vincitrici del concorso un evento, quale la maternit\u0026#224;, attinente alla sfera personale, che impedisce la frequenza del corso di formazione propedeutico all\u0026#8217;immissione in ruolo e all\u0026#8217;avanzamento in carriera.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; In effetti, pur consentendo la partecipazione al corso di formazione successivo al periodo di assenza, la disciplina posta dalle disposizioni censurate non consente alle vincitrici del concorso per vice ispettore, nel caso di loro congedo per maternit\u0026#224;, la possibilit\u0026#224; di essere immesse in ruolo nella stessa data degli altri vincitori del medesimo concorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl riguardo, va evidenziato che la giurisprudenza amministrativa, con orientamento costante, ha stabilito che l\u0026#8217;istituto della retrodatazione della nomina ha carattere eccezionale e pertanto non \u0026#232; suscettibile di interpretazioni estensive (Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenze 29 agosto 2022, n. 7498, e 22 luglio 2022, n. 6463; sezione quarta, 27 novembre 2020, n. 7504; TAR Lazio, sezione prima-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, 29 maggio 2023, n. 9056, e 7 maggio 2019, n. 5723). Dunque, esso richiede, ai fini della sua applicabilit\u0026#224;, una norma espressa, che non si rinviene nel caso in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Va inoltre sottolineato che, in tempi pi\u0026#249; recenti, il legislatore ha avvertito l\u0026#8217;esigenza di introdurre nello stesso ordinamento della Polizia penitenziaria un meccanismo come quello invocato dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e. Per le candidate in maternit\u0026#224; \u0026#232; stata infatti prevista \u0026#8211; oltre all\u0026#8217;ammissione al corso di formazione successivo \u0026#8211; anche la retrodatazione degli effetti giuridici dell\u0026#8217;immissione in ruolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, l\u0026#8217;art. 39, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 (Disposizioni integrative e correttive, a norma dell\u0026#8217;articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1\u0026#176; dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: \u0026#171;Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche\u0026#187;), ha introdotto il comma 14-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 44 del d.lgs. n. 95 del 2017. Questa disposizione riconosce il meccanismo della retrodatazione ai fini giuridici dell\u0026#8217;immissione in ruolo a beneficio delle vincitrici dei concorsi per tutti i ruoli e per tutte le qualifiche della Polizia penitenziaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale misura si aggiunge a quelle previste dalla prima parte dello stesso comma 14-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, rappresentate, da un lato, dalla possibilit\u0026#224; di rinviare i prescritti accertamenti di idoneit\u0026#224; ed efficienza fisica alla prima sessione successiva alla cessazione dell\u0026#8217;impedimento e, dall\u0026#8217;altro lato, dall\u0026#8217;ammissione al primo corso di formazione utile, in aggiunta ai relativi partecipanti. Ancorch\u0026#233; l\u0026#8217;intervento normativo in esame non sia applicabile \u003cem\u003eratione temporis\u003c/em\u003e al caso oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, la novit\u0026#224; che esso introduce rappresenta una significativa evoluzione dell\u0026#8217;ordinamento della Polizia penitenziaria nella direzione dell\u0026#8217;attuazione del diritto antidiscriminatorio in ambito lavorativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Cos\u0026#236; ricostruita, la disposizione censurata si pone in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 31 e 37 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome si \u0026#232; visto, per le vincitrici del concorso a vice ispettore, assenti al corso di formazione a causa della maternit\u0026#224;, l\u0026#8217;immissione in ruolo viene posticipata sino alla conclusione del successivo corso. Ci\u0026#242; determina il ritardo nella progressione in carriera e la definitiva perdita di \u003cem\u003echances\u003c/em\u003e. Si tratta, peraltro, di un ritardo che potrebbe anche protrarsi per molto tempo, come avvenuto nel caso oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, in cui il successivo corso di formazione \u0026#232; stato attivato a distanza di dodici anni da quello originario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 3 Cost. \u0026#232; violato poich\u0026#233; la piena realizzazione del diritto fondamentale alla parit\u0026#224; di trattamento tra uomini e donne non risulta adeguatamente garantita dal solo riconoscimento del diritto a partecipare a un corso di formazione organizzato in una data successiva e incerta, non essendo l\u0026#8217;amministrazione vincolata ad attivare tale corso secondo scadenze prestabilite. Il ritardo nell\u0026#8217;immissione in ruolo si riflette nella discriminazione delle vincitrici assenti dal corso in considerazione della maternit\u0026#224; rispetto agli altri vincitori del medesimo concorso. N\u0026#233; pu\u0026#242; considerarsi rispettato dalle disposizioni censurate il principio di ragionevolezza, non essendo giustificabile il pregiudizio derivante dalla negazione del diritto di essere tempestivamente immesse in ruolo, al pari degli altri vincitori del medesimo concorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl contempo, questa disciplina viola i principi di cui agli artt. 31 e 37 Cost., che tutelano la maternit\u0026#224; e, con essa, l\u0026#8217;interesse primario dei minori. La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo riconosciuto che \u0026#171;gli istituti nati a salvaguardia della maternit\u0026#224; non hanno pi\u0026#249;, come in passato, il fine precipuo ed esclusivo di protezione della donna, ma sono destinati anche alla garanzia del preminente interesse del minore, che va tutelato non soltanto per quanto attiene ai bisogni pi\u0026#249; propriamente fisiologici ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo, collegate allo sviluppo della sua personalit\u0026#224;\u0026#187; (sentenza n. 257 del 2012; nello stesso senso, sentenze n. 385 del 2005 e n. 179 del 1993).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA questo riguardo, va sottolineato che alla progressiva affermazione dei principi di non discriminazione e di parit\u0026#224; di trattamento tra uomo e donna, anche in ambito lavorativo, si \u0026#232; accompagnato il divieto di \u0026#171;qualsiasi trattamento meno favorevole riservato ad una donna per ragioni collegate alla gravidanza o al congedo per maternit\u0026#224;\u0026#187; (art. 2, paragrafo 2, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e\u003cem\u003e, \u003c/em\u003edella direttiva n. 2006/54/CE) e qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso per quanto attiene, non solo all\u0026#8217;accesso al lavoro, ma anche alla formazione professionale (art. 14, lettere \u003cem\u003ea \u003c/em\u003ee \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e, della direttiva citata). I principi posti da questa direttiva sono stati recepiti nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 (Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunit\u0026#224; e della parit\u0026#224; di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego), che ha ricompreso nell\u0026#8217;ambito applicativo del divieto di discriminazioni dirette e indirette, di cui all\u0026#8217;art. 25 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunit\u0026#224; tra uomo e donna, a norma dell\u0026#8217;articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), \u0026#171;ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonch\u0026#233; di maternit\u0026#224; o paternit\u0026#224;, anche adottive, ovvero in ragione della titolarit\u0026#224; e dell\u0026#8217;esercizio dei relativi diritti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eProprio con riguardo agli effetti del congedo per maternit\u0026#224;, la CGUE ha ritenuto non conforme al diritto dell\u0026#8217;Unione europea la disciplina italiana concernente i corsi di formazione per la nomina a vice commissario della Polizia penitenziaria, nella parte in cui tale normativa si limitava a riconoscere alla donna che avesse fruito del congedo per maternit\u0026#224; il diritto di partecipare a un corso di formazione organizzato in data successiva ma incerta, non essendo le autorit\u0026#224; competenti obbligate a organizzare detto corso secondo scadenze prestabilite (CGUE, prima sezione, sentenza 6 marzo 2014, in causa C-595/12, Napoli).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; inoltre significativo che nei sistemi giuridici di altri Stati membri dell\u0026#8217;Unione europea \u0026#8211; tra i quali Spagna, Francia e Germania \u0026#8211; l\u0026#8217;esigenza di preservare la parit\u0026#224; di trattamento nell\u0026#8217;accesso alla carriera \u0026#232; soddisfatta attraverso meccanismi che tengono conto, sia pure con sfumature differenti, anche dei periodi di assenza per maternit\u0026#224; ai fini dell\u0026#8217;accesso e della progressione in carriera, allo scopo di evitare ricadute negative sulla posizione giuridica e lavorativa delle donne.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.4.\u0026#8211; In riferimento agli effetti del congedo obbligatorio di maternit\u0026#224; sul diritto all\u0026#8217;immediata assunzione in servizio, la giurisprudenza di questa Corte ha gi\u0026#224; ravvisato la violazione dei principi posti dagli artt. 3, 31 e 37 Cost. nella disciplina regionale che determinava una \u0026#171;discriminazione in ragione dello stato di gravidanza e di maternit\u0026#224;, che si sostanzia nella perdita di \u003cem\u003echance\u003c/em\u003e, collegata a un effettivo ingresso in ambito lavorativo\u0026#187; (sentenza n. 200 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl meccanismo della retrodatazione della decorrenza degli effetti giuridici dell\u0026#8217;immissione in ruolo \u0026#232; volto proprio a eliminare la penalizzazione delle donne assenti dal corso di formazione per maternit\u0026#224;, attraverso il riallineamento, ai soli fini giuridici, della loro data di nomina a quella degli altri vincitori del medesimo concorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve pertanto ritenersi che \u0026#8211; nel differire l\u0026#8217;immissione in ruolo delle vincitrici del concorso assenti per maternit\u0026#224; \u0026#8211; le disposizioni censurate determinano un\u0026#8217;ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento delle donne in ragione della maternit\u0026#224;, in contrasto con i principi di cui agli artt. 3, 31 e 37 Cost., poich\u0026#233; compromettono il tempestivo accesso delle donne all\u0026#8217;impiego e comportano il rischio di disincentivare la partecipazione al concorso e persino la scelta della maternit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate dal Consiglio di Stato devono pertanto essere accolte. Gli artt. 27, comma 2, e 28, comma 4, del d.lgs. n. 443 del 1992 devono essere dichiarati costituzionalmente illegittimi per violazione degli artt. 3, 31 e 37 Cost., nella parte in cui non prevedono che le vincitrici del concorso per vice ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria \u0026#8211; che abbiano ottenuto l\u0026#8217;idoneit\u0026#224; al servizio a seguito della partecipazione al primo corso di formazione successivo all\u0026#8217;assenza dal lavoro per maternit\u0026#224; \u0026#8211; siano immesse in ruolo con la medesima decorrenza, ai fini giuridici, attribuita agli altri vincitori del medesimo concorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Restano assorbite le questioni relative agli altri parametri evocati dal rimettente.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003el\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 27, comma 2, e 28, comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell\u0026#8217;art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), nella parte in cui non prevedono che le vincitrici del concorso per vice ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria \u0026#8211; che abbiano ottenuto l\u0026#8217;idoneit\u0026#224; al servizio a seguito della partecipazione al primo corso di formazione successivo all\u0026#8217;assenza dal lavoro per maternit\u0026#224; \u0026#8211; siano immesse in ruolo con la medesima decorrenza, ai fini giuridici, attribuita agli altri vincitori del medesimo concorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMarco D\u0026#8217;ALBERTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 4 dicembre 2023\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Maternit\u0026#224; e infanzia - Polizia penitenziaria - Concorso per vice-ispettore - Allievi ispettori di sesso femminile ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro, previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri - Omessa previsione che costoro possano essere promossi con la medesima decorrenza giuridica attribuita agli idonei del corso da cui erano stati dimessi, in mancanza della possibilit\u0026#224; di partecipare a corsi paralleli di recupero organizzati in data certa e ragionevolmente ravvicinata - Denunciata disciplina che non prevede n\u0026#233; tempera l\u0027effetto distorsivo e penalizzante per la carriera delle allieve vice-ispettrici determinata dalla postergazione rispetto ai colleghi di sesso maschile vincitori del loro stesso concorso - Disincentivo alla partecipazione delle donne al concorso ovvero alla maternit\u0026#224;.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45853","titoletto":"Maternità e infanzia - In genere - Istituti a tutela - Ratio - Preminente tutela delle esigenze fisiologiche, relazionali ed affettive del minore. (Classif. 150001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eGli istituti nati a salvaguardia della maternità non hanno più, come in passato, il fine precipuo ed esclusivo di protezione della donna, ma sono destinati anche alla garanzia del preminente interesse del minore, che va tutelato non soltanto per quanto attiene ai bisogni più propriamente fisiologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo, collegate allo sviluppo della sua personalità. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 200/2020 - mass. 42783; S. 257/2012 - mass. 36724; S. 385/2005 - mass. 29890; S. 179/1993 - mass. 19493\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45854","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45854","titoletto":"Polizia (forze di) - Polizia penitenziaria - Concorso per vice-ispettore - Vincitrici assenti dal lavoro per maternità - Partecipazione al primo corso di formazione successivo ai periodi di assenza dal lavoro - Successiva immissione in ruolo - Decorrenza giuridica parificata a quella degli altri vincitori - Omessa previsione - Violazione della parità di trattamento tra donne e uomini e dei principi a tutela della maternità e dei minori - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 180006).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3, 31 e 37 Cost., gli artt. 27, comma 2, e 28, comma 4, del d.lgs. n. 443 del 1992, nella parte in cui non prevedono che le vincitrici del concorso per vice ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria – che abbiano ottenuto l’idoneità al servizio a seguito della partecipazione al primo corso di formazione successivo all’assenza dal lavoro per maternità – siano immesse in ruolo con la medesima decorrenza, ai fini giuridici, attribuita agli altri vincitori del medesimo concorso. Pur consentendo la partecipazione al corso di formazione successivo al periodo di assenza, la disciplina posta dalle disposizioni censurate dal Consiglio di Stato non consente alle vincitrici del concorso per vice ispettore, nel caso di loro congedo per maternità, la possibilità di essere immesse in ruolo nella stessa data degli altri vincitori del medesimo concorso, tenendo anche conto sia che l’istituto della retrodatazione della nomina ha carattere eccezionale e pertanto non è suscettibile di interpretazioni estensive, sia che la novella introdotta con d.lgs. n. 172 del 2019, non applicabile \u003cem\u003eratione temporis\u003c/em\u003e, ha previsto la retrodatazione degli effetti giuridici dell’immissione in ruolo. Al contrario, la posticipazione dell’immissione in ruolo per le vincitrici del concorso a vice ispettore, assenti al corso di formazione a causa della maternità, determina il ritardo nella progressione in carriera e la definitiva perdita di \u003cem\u003echances\u003c/em\u003e, considerando che il ritardo, come nel caso di specie, potrebbe anche protrarsi per molto tempo. La piena realizzazione del diritto fondamentale alla parità di trattamento tra uomini e donne non risulta pertanto adeguatamente garantita dal solo riconoscimento del diritto a partecipare a un corso di formazione organizzato in una data successiva e incerta, non essendo l’amministrazione vincolata ad attivare tale corso secondo scadenze prestabilite. Né può considerarsi rispettato il principio di ragionevolezza, non essendo giustificabile il pregiudizio derivante dalla negazione del diritto di essere tempestivamente immesse in ruolo, al pari degli altri vincitori del medesimo concorso. Al contempo, questa disciplina viola i principi di cui agli artt. 31 e 37 Cost., che tutelano la maternità e, con essa, l’interesse primario dei minori.\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45853","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"31","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"37","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"45209","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 211/2023","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro amministrativo","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"715","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43755","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 211/2023","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"1","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"11","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44310","autore":"Alessi C.","titolo":"Maternità e progressione in carriera. Un rapporto (ancora) difficile","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto del lavoro","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.143 - A.53","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44376","autore":"Cecchini S.","titolo":"Discriminazioni connesse alla maternità e carriera delle lavoratrici. Riflessioni a partire da Corte cost., sentenza n. 211 del 2023","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.osservatorioaic.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44375_2023_211.pdf","nome_file_fisico":"211_2023_Cecchini.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45899","autore":"Faraguna P.","titolo":"Lavoro, famiglia, questioni di genere","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.rivistaaic.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45898_2023_211.pdf","nome_file_fisico":"211_2023+altre_Faraguna.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"44311","autore":"Militello M.","titolo":"La maternità come «ostacolo» per le donne lavoratrici e il divieto di discriminazione (non) preso sul serio","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto del lavoro","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.143 - A.53","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44672","autore":"Pasqualetto E.","titolo":"La complicata nozione di discriminazione di genere dopo la legge n. 162/2021","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Diritto delle relazioni industriali","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"A.430","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44298","autore":"Pasqualetto E.","titolo":"La complicata nozione di discriminazione di genere dopo la legge n. 162/2021","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Diritto delle relazioni industriali","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"A.430","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44476","autore":"Sichera S.","titolo":"Una sentenza additiva pressoché “ad personam”? 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