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C. ed il Ministero dell\u0026#8217;economia e delle finanze, con ordinanza del 3 maggio 2023, iscritta al n. 98 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 6 febbraio 2024 il Giudice relatore Marco D\u0026#8217;Alberti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 6 febbraio 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 3 maggio 2023 (reg. ord. n. 98 del 2023), il Consiglio di Stato, sezione seconda, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 27, terzo comma, 35, 51 e 97 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6, comma 1, lettera \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell\u0026#8217;art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del corpo della Guardia di finanza), nella parte in cui, disciplinando i requisiti per l\u0026#8217;ammissione al corso per la promozione a finanziere mediante concorso, prevede quale causa di esclusione dall\u0026#8217;arruolamento anche \u0026#171;la guida in stato di ebbrezza costituente reato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente descrive la fattispecie oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e nei seguenti termini.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA. C., arruolatosi come volontario in ferma prefissata dell\u0026#8217;Esercito, ha partecipato in tale veste al concorso per il reclutamento di 1409 allievi finanzieri, indetto dal Capo del primo reparto del comando generale del Corpo della Guardia di finanza con determinazione del 3 settembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSuperate con esito positivo le selezioni iniziali, il candidato \u0026#232; stato tuttavia escluso dalla procedura concorsuale, perch\u0026#233; ritenuto carente dei \u0026#171;requisiti di moralit\u0026#224; e di condotta previsti dall\u0026#8217;articolo 2, comma 1, lettera \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e), del bando di concorso\u0026#187;, essendo stato emesso nei suoi confronti un decreto penale di condanna per il reato di guida sotto l\u0026#8217;influenza dell\u0026#8217;alcool.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA. C. ha impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio la determinazione di esclusione deducendone l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224;, in quanto costituirebbe applicazione di un bando di concorso fondato, \u003cem\u003ein parte qua\u003c/em\u003e, sulle previsioni di cui all\u0026#8217;art. 6, comma 1, lettera \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 199 del 1995, che sarebbero a propria volta viziate da illegittimit\u0026#224; costituzionale, ritualmente eccepita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale disposizione, letteralmente riprodotta nella clausola del bando di concorso richiamata nel provvedimento di esclusione, dopo avere previsto che i candidati devono \u0026#171;essere in possesso dei requisiti di cui all\u0026#8217;articolo 26 della legge 1\u0026#176; febbraio 1989, n. 53\u0026#187; e che, \u0026#171;[a] tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d\u0026#8217;ufficio, l\u0026#8217;irreprensibilit\u0026#224; del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire\u0026#187;, aggiunge che \u0026#171;[s]ono causa di esclusione dall\u0026#8217;arruolamento anche l\u0026#8217;esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l\u0026#8217;uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima previsione \u0026#232; stata introdotta dall\u0026#8217;art. 33, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), numero 1.6), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante \u0026#171;Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 8, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche\u0026#187;. L\u0026#224; dove prevede \u0026#171;la guida in stato di ebbrezza costituente reato\u0026#187;, essa costituirebbe, secondo A. C., un\u0026#8217;ipotesi di illegittima esclusione automatica dalla procedura concorsuale, fondata su un\u0026#8217;arbitraria e irrazionale presunzione assoluta di censurabilit\u0026#224; della condotta, che impedisce la necessaria valutazione in concreto, da parte dell\u0026#8217;amministrazione, del disvalore ad essa sotteso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRespinto il ricorso dal TAR Lazio, sezione quarta, con sentenza del 30 giugno 2022, n. 8859, A. C. ha presentato appello, riproponendo sostanzialmente davanti al Consiglio di Stato, che ha rimesso le questioni a questa Corte, le stesse eccezioni di illegittimit\u0026#224; costituzionale sollevate in primo grado.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Sulla rilevanza, il rimettente osserva, innanzi tutto, che la mancata impugnazione del bando di concorso, contenente la clausola di esclusione dall\u0026#8217;arruolamento, non inciderebbe sull\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; del ricorso originario, in quanto la lesivit\u0026#224; del bando sarebbe stata percepita da A. C. solo al momento della sua esclusione dalla procedura concorsuale, quando l\u0026#8217;amministrazione, esponendo le ragioni di tale provvedimento, consider\u0026#242; irrilevante, per mancata eliminazione dell\u0026#8217;illiceit\u0026#224; della condotta e del pregiudizio che ne era derivato, la dichiarazione da lui presentata in ordine all\u0026#8217;estinzione del reato, dovuta all\u0026#8217;esito positivo del lavoro di pubblica utilit\u0026#224;. Secondo il rimettente, dunque, la sopravvenuta estinzione del reato avrebbe presumibilmente indotto l\u0026#8217;interessato a non sentirsi leso dalla specifica clausola riferita alla \u0026#171;guida in stato di ebbrezza costituente reato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn secondo luogo, l\u0026#8217;accoglimento delle questioni sollevate farebbe venir meno \u0026#171;la causa ostativa al reclutamento\u0026#187;, trasformandola in una \u0026#171;fattispecie valutabile, alla stregua di qualsivoglia altro episodio\u0026#187; idoneo a incidere sull\u0026#8217;incensurabilit\u0026#224; della condotta del candidato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente osserva che il chiaro tenore letterale della disposizione censurata non sembra lasciare spazio a un\u0026#8217;interpretazione diversa da quella che individua nella \u0026#171;guida in stato di ebbrezza costituente reato\u0026#187; un\u0026#8217;ineludibile condizione ostativa al reclutamento, tale da rendere sufficiente anche il mero accertamento della condotta, non essendo richiesta \u0026#171;[l\u0026#8217;]avvenuta condanna ovvero [l\u0026#8217;]applicazione della pena ai sensi dell\u0026#8217;art. 444 c.p.p.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eUna previsione siffatta non rispetterebbe i criteri di razionalit\u0026#224; e di proporzionalit\u0026#224;, costituenti un limite all\u0026#8217;esercizio della discrezionalit\u0026#224; del legislatore. Se la peculiarit\u0026#224; degli ordinamenti militari potrebbe legittimare \u0026#171;un maggior vaglio qualitativo all\u0026#8217;accesso\u0026#187; rispetto alle amministrazioni a ordinamento civile, nessuna plausibile ragione giustificherebbe la maggiore selettivit\u0026#224; prevista per l\u0026#8217;accesso al Corpo della Guardia di finanza rispetto alle altre Forze di polizia, anche a ordinamento militare, per le quali non vale una simile clausola di esclusione automatica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e di tale disparit\u0026#224; di trattamento non sembra risiedere nella diversa tipologia di funzioni degli appartenenti alle varie Forze di polizia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSotto questo profilo, non sarebbe rilevante che l\u0026#8217;art. 8, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), di cui il d.lgs. n. 95 del 2017 costituisce attuazione, preveda tra i suoi principi e criteri direttivi che il legislatore delegato possa introdurre, nell\u0026#8217;ottica della semplificazione procedimentale, \u0026#171;modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia [...] anche attraverso [...] la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, [...] ferm[e] restando le peculiarit\u0026#224; ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia\u0026#187;. Il richiamo a tali \u0026#171;peculiarit\u0026#224;\u0026#187;, infatti, potrebbe tutt\u0026#8217;al pi\u0026#249; spiegare la diversificazione di alcune scelte legislative, come quelle che disciplinano il limite di et\u0026#224; per la partecipazione ai concorsi, ma non fornirebbe un\u0026#8217;adeguata giustificazione all\u0026#8217;introduzione della causa ostativa in esame solo per il reclutamento nel Corpo della Guardia di finanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.1.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, sarebbero violati innanzi tutto gli artt. 3 e 51 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNell\u0026#8217;operare quale \u0026#171;presunzione assoluta di inidoneit\u0026#224; al ruolo di finanziere\u0026#187; e non quale \u0026#171;mero elemento di giudizio\u0026#187; della incensurabilit\u0026#224; della condotta (unico parametro applicabile secondo l\u0026#8217;anteriore formulazione della disposizione, che richiamava esclusivamente il possesso dei requisiti per l\u0026#8217;ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria), la causa ostativa della \u0026#171;guida in stato di ebbrezza costituente reato\u0026#187; sfuggirebbe \u0026#171;ai canoni di ragionevolezza\u0026#187; a cui simili previsioni si dovrebbero ispirare, \u0026#171;specie quando limitano un diritto fondamentale della persona\u0026#187; (\u0026#232; citata la sentenza di questa Corte n. 268 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eUna diversa conclusione varrebbe semmai per \u0026#171;l\u0026#8217;uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti\u0026#187;, che la stessa novella del 2017 ha inserito nel testo dell\u0026#8217;art. 6, comma 1, lettera \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 199 del 1995 come ulteriore causa di esclusione automatica dall\u0026#8217;arruolamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale ultima previsione normativa avrebbe \u0026#171;codificato\u0026#187; una fattispecie che la costante giurisprudenza amministrativa aveva gi\u0026#224; ritenuto incompatibile con gli specifici compiti di contrasto alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti demandati alla Guardia di finanza, \u0026#171;rendendone non illogica la valutazione ostativa\u0026#187;, a condizione del suo rigoroso accertamento. Una simile condotta, invero, sarebbe \u0026#171;inconciliabile con l\u0026#8217;\u003cem\u003ehabitus\u003c/em\u003e comportamentale che deve contraddistinguere gli appartenenti al Corpo, anche a prescindere dalla mancanza di conseguenze penali o amministrative e dal fatto che si sia trattato di un episodio isolato\u0026#187;. Decisivo, a questo riguardo, sarebbe stato il rilievo attribuito dalla richiamata giurisprudenza \u0026#171;alla circostanza che l\u0026#8217;utilizzo di sostanze stupefacenti comporta necessariamente un previo contatto col mondo della criminalit\u0026#224;, che dallo spaccio di quelle sostanze si alimenta, e dunque una contiguit\u0026#224;, non importa se solo occasionale, proprio con quei soggetti e con quegli ambienti la cui attivit\u0026#224; delittuosa la Guardia di finanza ha il compito specifico di contrastare e reprimere\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe medesime considerazioni, tuttavia, non potrebbero essere estese all\u0026#8217;accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, in quanto i servizi di polizia stradale, tra i quali rientrano la prevenzione e l\u0026#8217;accertamento delle violazioni alle norme sulla circolazione stradale, competono \u0026#171;in via principale alla specialit\u0026#224; Polizia Stradale della Polizia di Stato\u0026#187;, ferma restando la possibilit\u0026#224; che siano svolti anche dal rimanente personale della Polizia di Stato, da quello dell\u0026#8217;Arma dei carabinieri, dai Corpi e servizi di polizia municipale, nell\u0026#8217;ambito del territorio di loro competenza, e dai funzionari del Ministero dell\u0026#8217;interno a ci\u0026#242; addetti, oltre che, ovviamente, dal personale del Corpo della Guardia di finanza (art. 12, comma 1, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e, \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e, \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e, \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e, \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e ed \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante \u0026#171;Nuovo codice della strada\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; la disposizione censurata si collegherebbe idealmente al \u0026#171;\u003cem\u003eclimax\u003c/em\u003e\u0026#187; consistente nel progressivo inasprimento sanzionatorio diretto a contrastare il fenomeno degli omicidi e delle lesioni stradali, perch\u0026#233; se \u0026#171;si fosse voluta imporre una scelta di rigore, anche in funzione preventivo-educativa, [con] riguardo al reclutamento in strutture [...] chiamate a perseguire tali tipologie di condotte\u0026#187;, ci\u0026#242; sarebbe dovuto avvenire \u0026#171;in maniera omogenea per tutti i soggetti accertatori, ovvero, volendo operare una scelta distintiva, con priorit\u0026#224; per quelli istituzionalmente preposti in maniera esclusiva a[lla] vigilanza sulle strade\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, la \u0026#171;parzialit\u0026#224; ed irragionevolezza\u0026#187; della disposizione censurata determinerebbero un contrasto con il principio di eguaglianza, di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., nonch\u0026#233; con il principio di accesso ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza, di cui all\u0026#8217;art. 51 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.2.\u0026#8211; Sarebbe violato anche l\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePremesso che l\u0026#8217;astratta pericolosit\u0026#224; sociale del reato di guida in stato di ebbrezza non ne esclude la possibile inoffensivit\u0026#224; in concreto, cos\u0026#236; da consentire, come ritiene la giurisprudenza penale, la declaratoria di non punibilit\u0026#224; per particolare tenuit\u0026#224; del fatto, \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del codice penale, il rimettente illustra le caratteristiche dell\u0026#8217;istituto del lavoro di pubblica utilit\u0026#224;, previsto dall\u0026#8217;art. 186, comma 9-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. strada, evidenziandone l\u0026#8217;\u0026#171;alto potenziale rieducativo e risocializzante\u0026#187;, nonch\u0026#233;, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale (\u0026#232; citata la sentenza n. 179 del 2020), le finalit\u0026#224; deflattive con correlativi risvolti premiali per l\u0026#8217;imputato, considerata l\u0026#8217;efficacia estintiva del reato all\u0026#8217;esito del positivo svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa gratuita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eConsiderato che, nella specie, all\u0026#8217;autore del reato di guida in stato di ebbrezza \u0026#232; stata applicata la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilit\u0026#224;, la censurata causa di esclusione dall\u0026#8217;arruolamento nel Corpo della Guardia di finanza determinerebbe l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; \u0026#171;per la pubblica amministrazione di \u0026#8220;appropriarsi\u0026#8221; [...] della esperienza lavorativa gratuita effettuata come vera e propria forma di espiazione della pena\u0026#187;, privando il lavoro sostitutivo di qualsiasi \u0026#171;potenzialit\u0026#224; attrattiva\u0026#187; per un aspirante finanziere e contraddicendo in tal modo la finalit\u0026#224; rieducativa della pena stessa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.3.\u0026#8211; Sussisterebbe altres\u0026#236; la violazione degli artt. 4 e 35 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente osserva che \u0026#8211; pur non valendo per l\u0026#8217;accesso al pubblico impiego il generale divieto degli automatismi espulsivi, enunciato da questa Corte in caso di cessazione del rapporto \u0026#8211; l\u0026#8217;individuazione \u003cem\u003eex lege\u003c/em\u003e di pi\u0026#249; stringenti requisiti per l\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;impiego in amministrazioni ad ordinamento speciale, al fine di garantire la qualit\u0026#224; del personale da assumere, dovrebbe comunque rispondere al criterio della proporzionalit\u0026#224; rispetto al totale sacrificio del diritto contrapposto a tale scelta legislativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione censurata, focalizzandosi sulle \u0026#171;ipotesi contravvenzionali\u0026#187; di cui agli artt. 186 e 186-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. strada, \u0026#171;non correlate in maniera indissolubile alle future mansioni da svolgere\u0026#187;, comprimerebbe in modo sproporzionato il diritto al lavoro, \u0026#171;nella sua accezione di diritto alla soddisfazione delle proprie specifiche aspettative professionali\u0026#187;, trovando tale violazione \u0026#171;indiretta conferma\u0026#187; nei principi di non discriminazione posti dall\u0026#8217;art. 1 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parita\u0026#768; di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.4.\u0026#8211; Infine, il censurato art. 6, comma 1, lettera \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 199 del 1995 violerebbe l\u0026#8217;art. 97 Cost., in quanto l\u0026#8217;introduzione di \u0026#171;preclusioni asistematiche\u0026#187;, operanti come sbarramenti all\u0026#8217;accesso al Corpo della Guardia di finanza anche per le categorie a favore delle quali sono riservati posti nelle relative procedure concorsuali (come la categoria dei volontari delle Forze armate in ferma prefissata, a cui appartiene nella specie il candidato escluso), finirebbe \u0026#171;per impattare negativamente sull\u0026#8217;economicit\u0026#224; di tali scelte procedurali\u0026#187;, con lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con atto depositato il 5 settembre 2023 \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; e, comunque, per la non fondatezza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Premessa la ricostruzione del quadro normativo di riferimento, l\u0026#8217;interveniente osserva, quanto alla lamentata violazione degli artt. 3 e 51 Cost., che il d.lgs. n. 199 del 1995 \u0026#232; dedicato all\u0026#8217;inquadramento del personale del Corpo della Guardia di finanza, onde la disciplina dei requisiti di ammissione al concorso per allievi finanzieri, di cui si occupa l\u0026#8217;art. 6 di tale decreto legislativo, avrebbe natura speciale e un ambito applicativo necessariamente limitato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl fatto che la causa di esclusione dal concorso censurata dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e sia prevista solo per la Guardia di finanza \u0026#8211;  e sia circoscritta all\u0026#8217;arruolamento degli allievi finanzieri \u0026#8211; non sarebbe sintomatico dei vizi lamentati nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione; al contrario, tale previsione risulterebbe \u0026#171;congrua rispetto alle funzioni [proprie] svolte dalla Guardia di finanza ed espressiva di una scelta legislativa rigorosa, opportuna, proporzionata e ragionevole, in un contesto sociale in cui le giovani generazioni [sono] sempre pi\u0026#249; esposte ai rischi connessi all\u0026#8217;uso di sostanze stupefacenti e di alcol\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ogni caso, l\u0026#8217;art. 6, comma 1, lettera \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 199 del 1995, nella parte sospettata di illegittimit\u0026#224; costituzionale, si limiterebbe a rendere esplicito un criterio di valutazione dei requisiti di moralit\u0026#224; e di condotta che, \u0026#171;di fatto\u0026#187;, varrebbe \u0026#171;pi\u0026#249; o meno indirettamente\u0026#187; anche per le altre Forze di polizia appartenenti al \u0026#171;comparto Sicurezza \u0026#8211; Difesa\u0026#187;, atteso che l\u0026#8217;art. 635, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell\u0026#8217;ordinamento militare) prevede, tra i requisiti generali per il reclutamento nelle Forze armate, l\u0026#8217;\u0026#171;avere tenuto condotta incensurabile\u0026#187; (lettera \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e) e l\u0026#8217;\u0026#171;esito negativo agli accertamenti diagnostici per l\u0026#8217;abuso di alcool, per l\u0026#8217;uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonch\u0026#233; per l\u0026#8217;utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico\u0026#187; (lettera \u003cem\u003en\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione si collocherebbe nel solco delle recenti scelte legislative dirette a contrastare il fenomeno, diffuso particolarmente tra i giovani e caratterizzato da elevato allarme e disvalore sociale, delle morti e delle lesioni stradali causate dalla guida in stato d\u0026#8217;ebbrezza: comportamento, quest\u0026#8217;ultimo, che appare dunque incompatibile di per s\u0026#233; con i requisiti morali e di irreprensibilit\u0026#224; richiesti per l\u0026#8217;appartenenza a un ordinamento militare quale il Corpo della Guardia di finanza, a cui la legge demanda numerosi e delicati compiti istituzionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;uso di un metro di giudizio molto rigoroso, che accomuna tra le cause di esclusione dal concorso situazioni di pericolo come la guida in stato di ebbrezza costituente reato e l\u0026#8217;uso o detenzione di sostanza stupefacente, sarebbe pertanto intrinsecamente ragionevole, essendo diretto a garantire un\u0026#8217;efficace e severa selezione degli aspiranti all\u0026#8217;arruolamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione censurata, peraltro, avrebbe recepito un pacifico orientamento giurisprudenziale, sorto in riferimento all\u0026#8217;analoga ipotesi del consumo di sostanze stupefacenti, secondo cui simili condotte, anche se isolate e prive di rilevanza penale, sarebbero inconciliabili con l\u0026#8217;\u003cem\u003ehabitus\u003c/em\u003e comportamentale che deve caratterizzare un finanziere. L\u0026#8217;intervento legislativo avrebbe dunque ragionevolmente sottratto determinati comportamenti, gi\u0026#224; ritenuti di per s\u0026#233; ostativi dalla giurisprudenza, alla valutazione discrezionale dell\u0026#8217;amministrazione, rendendo vincolata l\u0026#8217;esclusione dal concorso, ove tali comportamenti siano accertati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;interveniente osserva poi che l\u0026#8217;appartenenza al Corpo della Guardia di finanza (Forza di polizia a ordinamento militare dipendente dal Ministero dell\u0026#8217;economia e delle finanze) comporterebbe la sommatoria di specifiche funzioni di polizia giudiziaria, di polizia economico-finanziaria e di pubblica sicurezza, attribuite dalla legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del Corpo della guardia di finanza) e aggiornate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante \u0026#171;Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 8, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eStanti queste \u0026#171;significative differenze\u0026#187; rispetto alle altre Forze di polizia, la denunciata violazione del principio di eguaglianza non sussisterebbe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, non sarebbe condivisibile l\u0026#8217;affermazione del rimettente secondo cui le \u0026#171;peculiarit\u0026#224; ordinamentali e funzionali\u0026#187; di ciascuna Forza di polizia potrebbero \u0026#171;spiegare la diversificazione di talune scelte\u0026#187;, ma non giustificare l\u0026#8217;introduzione di una causa ostativa all\u0026#8217;accesso solo per la Guardia di finanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; avrebbe rilievo il fatto che l\u0026#8217;art. 12 cod. strada demandi i servizi di polizia stradale \u0026#171;in via principale\u0026#187; alla Polizia di Stato (tramite la Polizia stradale), perch\u0026#233; \u0026#171;ci\u0026#242; che conta \u0026#232; l\u0026#8217;accertamento dell\u0026#8217;irreprensibilit\u0026#224; della condotta pregressa dell\u0026#8217;aspirante dal punto di vista del pieno rispetto della legalit\u0026#224; e non la circostanza che le precedenti violazioni di legge riguardino specifici compiti che dovranno poi essere svolti in qualit\u0026#224; di finanziere\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente, inoltre, non avrebbe adeguatamente considerato che per il reclutamento in tutte le Forze di polizia \u0026#232; previsto il \u0026#171;possesso delle qualit\u0026#224; morali e di condotta stabilite per l\u0026#8217;ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria\u0026#187;, onde la commissione del reato di guida in stato di ebbrezza, se ritenuto indice della mancanza di tali qualit\u0026#224;, potrebbe precludere anche l\u0026#8217;accesso ai ruoli di agente della Polizia di Stato, di carabiniere o di agente della Polizia penitenziaria. L\u0026#8217;unica differenza consisterebbe, come visto, nell\u0026#8217;automatismo della specifica causa di esclusione, che non consente al Corpo della Guardia di finanza di valutarne discrezionalmente il rilievo per verificare le qualit\u0026#224; morali e di condotta necessarie alla prestazione del servizio nei suoi ranghi: circostanza che, secondo l\u0026#8217;Avvocatura, sarebbe inidonea a \u0026#171;trasmodare nella \u0026#8220;pretermissione dei criteri di razionalit\u0026#224; e proporzionalit\u0026#224; che costituiscono un limite all\u0026#8217;esercizio della discrezionalit\u0026#224; del legislatore\u0026#8221;\u0026#187;, apparendo invece il risultato di un ragionevole bilanciamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Quanto all\u0026#8217;asserita violazione dell\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost., la questione sarebbe preliminarmente inammissibile, per difetto di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon sarebbero esposte le ragioni per le quali la disposizione censurata, in relazione al particolare trattamento sanzionatorio previsto dall\u0026#8217;art. 186, comma 9-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. strada, che consente di applicare la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilit\u0026#224;, finirebbe per contraddire la finalit\u0026#224; rieducativa della pena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnche ove le censure muovessero dal confronto con la situazione del partecipante al concorso che ha ottenuto la riabilitazione penale, il rimettente non avrebbe chiarito perch\u0026#233; la guida in stato di ebbrezza costituente reato non potrebbe costituire causa di esclusione dall\u0026#8217;arruolamento anche nell\u0026#8217;ipotesi di applicazione della pena sostitutiva seguita dall\u0026#8217;estinzione del reato, trattandosi di una \u0026#171;situazione esattamente identica a quella che si viene a creare in caso di condanna seguita da riabilitazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.1.\u0026#8211; La questione sarebbe comunque non fondata, in quanto la guida in stato di ebbrezza costituente reato integra, ad avviso dell\u0026#8217;Avvocatura, un comportamento di per s\u0026#233; incompatibile con il requisito dell\u0026#8217;incensurabilit\u0026#224; della condotta, senza che le vicende processuali sfociate nell\u0026#8217;eventuale estinzione del reato per esito positivo della pena sostitutiva (o nell\u0026#8217;eventuale riabilitazione) possano far venire meno il disvalore sociale della condotta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, il peculiare e favorevole trattamento sanzionatorio di cui all\u0026#8217;art. 186, comma 9-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. strada conserverebbe diversi vantaggi per l\u0026#8217;interessato, nonostante la prevista esclusione dall\u0026#8217;arruolamento nella Guardia di finanza, con la conseguenza che non sarebbe pregiudicata la funzione rieducativa dell\u0026#8217;istituto del lavoro di pubblica utilit\u0026#224;. Non senza considerare \u0026#8211; aggiunge l\u0026#8217;Avvocatura \u0026#8211; che la figura del finanziere, implicante una solida incensurabilit\u0026#224;, non necessiterebbe, n\u0026#233; avrebbe mai necessitato, di rieducazione, il riferimento alla quale evocherebbe una nozione estranea al contenuto e alle finalit\u0026#224; della disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; L\u0026#8217;interveniente eccepisce in via preliminare l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224;, per un\u0026#8217;analoga lacuna motivazionale, anche delle questioni riferite agli artt. 4, 35 e 97 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePur ammettendo in via generale la legittimit\u0026#224; di automatismi che precludono l\u0026#8217;accesso al pubblico impiego, purch\u0026#233; sia rispettato il canone della proporzionalit\u0026#224;, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e si limiterebbe, da un lato, a enfatizzare la circostanza che la censurata causa ostativa rappresenta un \u003cem\u003eunicum\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;ambito degli ordinamenti delle Forze di polizia e, d\u0026#8217;altro lato, a rilevare che l\u0026#8217;espletamento dei servizi di polizia stradale non costituisce, come visto, una peculiarit\u0026#224; della Guardia di finanza, senza alcun approfondimento in ordine alle altre specificit\u0026#224; funzionali e ordinamentali proprie di tale Corpo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.1.\u0026#8211; Nel merito, le questioni sarebbero comunque non fondate, per le stesse ragioni esposte esaminando le questioni \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e artt. 3 e 51 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;irragionevolezza e la mancanza di proporzionalit\u0026#224; della disposizione censurata non deriverebbero dal confronto tra la causa ostativa e le funzioni svolte dal Corpo della Guardia di finanza nel settore dei servizi di polizia stradale, in quanto il legislatore avrebbe perseguito la diversa finalit\u0026#224; di selezionare persone con idonei requisiti generali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa previsione censurata, anche se applicabile al solo Corpo della Guardia di finanza, sarebbe comunque costituzionalmente legittima anche per le considerazioni gi\u0026#224; svolte a proposito del suo inserimento nel solco delle scelte legislative dirette a contrastare, in un quadro di rigorosa tutela della sicurezza stradale, il pericoloso e diffuso fenomeno della guida in stato d\u0026#8217;ebbrezza, caratterizzato da profili di forte attualit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato il 16 gennaio 2024 una memoria, in cui ribadisce le argomentazioni gi\u0026#224; svolte, eccependo altres\u0026#236; l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; anche della questione concernente la violazione del principio di eguaglianza, per difetto di indicazione della disciplina che regola il reclutamento del personale appartenente alle altre Forze di polizia e per omessa considerazione del fatto che la disposizione censurata costituirebbe \u0026#171;il precipitato di tre distinti interventi del legislatore delegato effettuati sulla base di deleghe dalla portata differente\u0026#187;, con la conseguente necessit\u0026#224; di valutare \u0026#171;l\u0026#8217;esatta portata dei criteri e principi direttivi\u0026#187; cui tale legislatore doveva attenersi.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe, il Consiglio di Stato, sezione seconda, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 27, terzo comma, 35, 51 e 97 Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6, comma 1, lettera \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 199 del 1995 nella parte in cui, disciplinando i requisiti per l\u0026#8217;ammissione al concorso che consente di partecipare al corso per la promozione a finanziere, prevede quale causa di esclusione dall\u0026#8217;arruolamento anche \u0026#171;la guida in stato di ebbrezza costituente reato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione censurata, dopo avere previsto che i candidati devono \u0026#171;essere in possesso dei requisiti di cui all\u0026#8217;articolo 26 della legge 1\u0026#176; febbraio 1989, n. 53\u0026#187; e che, \u0026#171;[a] tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d\u0026#8217;ufficio, l\u0026#8217;irreprensibilit\u0026#224; del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire\u0026#187;, aggiunge che \u0026#171;[s]ono causa di esclusione dall\u0026#8217;arruolamento anche l\u0026#8217;esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l\u0026#8217;uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima previsione \u0026#232; stata introdotta dall\u0026#8217;art. 33, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), numero 1.6), del d.lgs. n. 95 del 2017.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e concerne l\u0026#8217;appello avverso la sentenza del TAR Lazio che ha respinto il ricorso presentato da A. C. per l\u0026#8217;annullamento della determinazione che lo ha escluso dal concorso indetto nel 2021 per il reclutamento di 1409 allievi finanzieri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa causa dell\u0026#8217;esclusione \u0026#232; consistita nella mancanza, in capo al candidato, dei requisiti di moralit\u0026#224; e di condotta previsti dall\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e), del bando di concorso (che riproduce il testo della disposizione censurata), essendo stato emesso a suo carico un decreto penale di condanna per il reato di guida sotto l\u0026#8217;influenza dell\u0026#8217;alcool.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA. C. ha impugnato il provvedimento deducendone l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224;, in quanto costituirebbe applicazione di un bando di concorso la cui base normativa (l\u0026#8217;art. 6, comma 1, lettera \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 199 del 1995, nella parte qui censurata) sarebbe a sua volta viziata da illegittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi precisa che il ricorrente nel giudizio principale ha partecipato al concorso nella veste di volontario in ferma prefissata dell\u0026#8217;Esercito \u0026#8211; categoria a cui il bando riservava una percentuale di posti \u0026#8211; e che nei suoi confronti \u0026#232; stata applicata, in sostituzione della pena pecuniaria, la sanzione del lavoro di pubblica utilit\u0026#224;, ai sensi dell\u0026#8217;art. 186, comma 9-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. strada, il cui positivo svolgimento ha comportato l\u0026#8217;estinzione del reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Consiglio di Stato ha sollevato le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale lamentando, in primo luogo, la violazione degli artt. 3 e 51 Cost., per lesione dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza, nonch\u0026#233; del principio di accesso ai pubblici uffici in condizione di eguaglianza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione censurata introdurrebbe, sotto il profilo dell\u0026#8217;irragionevolezza intrinseca, un\u0026#8217;ingiustificata causa automatica di esclusione dall\u0026#8217;arruolamento nel Corpo della Guardia di finanza, fondata su un\u0026#8217;arbitraria e irrazionale presunzione assoluta di censurabilit\u0026#224; della condotta, che impedisce la necessaria valutazione in concreto e caso per caso, da parte dell\u0026#8217;amministrazione competente, del disvalore ad essa sotteso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza, anche nell\u0026#8217;accesso ai pubblici uffici, essa introdurrebbe un\u0026#8217;ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento rispetto all\u0026#8217;accesso alle altre Forze di polizia, a ordinamento sia militare (come l\u0026#8217;Arma dei carabinieri) sia civile (come la Polizia di Stato), per le quali non opera la stessa causa automatica di esclusione, nonostante il Corpo della Guardia di finanza non espleti i servizi di polizia stradale in via principale (a differenza della Polizia di Stato, per il tramite della Polizia stradale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e prospetta anche la violazione degli artt. 4 e 35 Cost., in quanto la disposizione in esame \u0026#8211; focalizzandosi su condotte \u0026#171;non correlate in maniera indissolubile alle future mansioni da svolgere\u0026#187;, come le \u0026#171;ipotesi contravvenzionali\u0026#187; della guida sotto l\u0026#8217;influenza dell\u0026#8217;alcool di cui agli artt. 186 e 186-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. strada \u0026#8211; comprimerebbe in modo sproporzionato il diritto al lavoro, \u0026#171;nella sua accezione di diritto alla soddisfazione delle proprie specifiche aspettative professionali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, la causa automatica di esclusione determinerebbe \u0026#8211; ove al reo sia stata applicata, come nella specie, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilit\u0026#224; \u0026#8211; l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; \u0026#171;per la pubblica amministrazione di \u0026#8220;appropriarsi\u0026#8221; [...] della esperienza lavorativa gratuita effettuata come vera e propria forma di espiazione della pena\u0026#187;, privando il lavoro sostitutivo di qualsiasi \u0026#171;potenzialit\u0026#224; attrattiva\u0026#187; per un aspirante finanziere, in contrasto con la finalit\u0026#224; rieducativa della pena e, di conseguenza, in violazione dell\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, l\u0026#8217;introduzione di \u0026#171;preclusioni asistematiche\u0026#187;, operanti come sbarramenti all\u0026#8217;accesso al Corpo della Guardia di finanza anche per le categorie (cui appartiene il candidato escluso) a favore delle quali sono riservati posti nelle procedure concorsuali, finirebbe \u0026#171;per impattare negativamente sull\u0026#8217;economicit\u0026#224; di tali scelte procedurali\u0026#187;, con lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e conseguente violazione dell\u0026#8217;art. 97 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel giudizio, ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni per carenza di adeguata motivazione in ordine al requisito della non manifesta infondatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; In primo luogo, la questione concernente la violazione del principio di eguaglianza sarebbe inammissibile per difetto di indicazione della disciplina che regola il reclutamento del personale appartenente alle altre Forze di polizia (in sostanza, per mancata indicazione del termine di raffronto), nonch\u0026#233; per omessa considerazione del fatto che la disposizione censurata costituirebbe \u0026#171;il precipitato di tre distinti interventi del legislatore delegato effettuati sulla base di deleghe dalla portata differente\u0026#187;, con la conseguente necessit\u0026#224; di valutare \u0026#171;l\u0026#8217;esatta portata dei criteri e principi direttivi\u0026#187; cui tale legislatore doveva attenersi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione \u0026#232;, nel suo complesso, non fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer quanto riguarda l\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;impiego \u0026#232; lamentata, come si \u0026#232; visto, un\u0026#8217;ingiustificata disparit\u0026#224; fra il pi\u0026#249; rigoroso trattamento normativo riservato al Corpo della Guardia di finanza e quello delle altre Forze di polizia, per le quali non opererebbe la stessa causa automatica di esclusione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePur non indicando espressamente il termine di raffronto, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e osserva, tuttavia, che la versione originaria dell\u0026#8217;art. 6, comma 1, lettera \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 199 del 1995 si limitava a rinviare all\u0026#8217;art. 26 della legge 1\u0026#176; febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonch\u0026#233; disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato), quanto ai requisiti di condotta, e aggiunge che tale ultima disposizione, la quale a propria volta rinvia al possesso delle qualit\u0026#224; morali e di condotta stabilite per l\u0026#8217;ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria (e quindi al requisito della \u0026#171;condotta incensurabile\u0026#187;, su cui, di seguito, punto 3.2.), \u0026#171;avrebbe comunque trovato applicazione, giusta la sua dichiarata riferibilit\u0026#224; agli appartenenti a tutte le Forze di polizia\u0026#187; (punto 12 dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi pu\u0026#242; dunque ritenere che il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211; a prescindere dall\u0026#8217;imperfetta ricostruzione del testo previgente dell\u0026#8217;art. 6, comma 1, lettera \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 199 del 1995 (su cui, parimenti di seguito, punto 3.2.) \u0026#8211; assuma, almeno implicitamente, la norma di cui al citato art. 26 della legge n. 53 del 1989 a termine di raffronto rispetto al quale il legislatore avrebbe introdotto un pi\u0026#249; rigoroso trattamento speciale per l\u0026#8217;accesso al Corpo della Guardia di finanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel resto, la motivazione fornita dal rimettente \u0026#232; adeguata, avendo comunque preso in esame i princ\u0026#236;pi e i criteri direttivi stabiliti dall\u0026#8217;art. 8, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge n. 124 del 2015, in attuazione del quale \u0026#232; stata introdotta la causa di esclusione, onde eventuali incongruenze sul punto attengono semmai al merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; In secondo luogo, il rimettente non avrebbe esposto le ragioni per le quali la disposizione censurata, in relazione al particolare trattamento sanzionatorio previsto dall\u0026#8217;art. 186, comma 9-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. strada, finirebbe per contraddire la finalit\u0026#224; rieducativa della pena garantita dall\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione \u0026#232; parimenti non fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche se con argomentazioni non sempre nitide, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e afferma, in sostanza, che la disposizione censurata contrasta con il principio della finalit\u0026#224; rieducativa della pena perch\u0026#233; l\u0026#8217;automatica esclusione dal concorso, senza alcuna possibilit\u0026#224; per l\u0026#8217;amministrazione di valutare diversamente la condotta del candidato sotto il profilo dell\u0026#8217;incensurabilit\u0026#224;, impedirebbe alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilit\u0026#224;, applicata per quel reato, di esplicare in pieno la sua funzione rieducativa e risocializzante, depotenziandone gli effetti. Tali ragioni sono sufficienti a chiarire i termini della questione, mentre la loro eventuale non fondatezza attiene semmai, anche in questo caso, al merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Un\u0026#8217;analoga lacuna motivazionale \u0026#232; eccepita per le questioni riferite agli artt. 4, 35 e 97 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePur ammettendo in via generale la legittimit\u0026#224; di automatismi che precludono l\u0026#8217;accesso al pubblico impiego, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e si limiterebbe, da un lato, a enfatizzare la circostanza che la censurata causa ostativa costituisce un \u003cem\u003eunicum\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;ambito degli ordinamenti delle Forze di polizia e, d\u0026#8217;altro lato, a rilevare che l\u0026#8217;espletamento dei servizi di polizia stradale non rappresenta una peculiarit\u0026#224; della Guardia di finanza, senza alcun approfondimento in ordine alle altre specificit\u0026#224; funzionali e ordinamentali proprie di tale Corpo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche questa eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente chiarisce che le ragioni della censura risiedono, quanto alla violazione degli artt. 4 e 35 Cost., nella sproporzione della causa ostativa rispetto al fine perseguito, comportante la negazione (\u003cem\u003eid est\u003c/em\u003e, il totale sacrificio) del diritto al lavoro: in definitiva, \u0026#232; prospettato, con argomentazione adeguata, un irragionevole bilanciamento dei contrapposti interessi a confronto, il cui esame sembra riguardare, anche in questo caso, il merito delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, anche la motivazione della censura di violazione dell\u0026#8217;art. 97 Cost., con cui si prospetta la diseconomicit\u0026#224; della scelta legislativa di escludere dal concorso chi appartiene a categorie \u0026#8220;riservatarie\u0026#8221; di posti, supera il vaglio di ammissibilit\u0026#224;, non senza considerare che \u0026#232; la stessa eccezione ad apparire, in riferimento a tale specifico parametro, del tutto priva di un\u0026#8217;autonoma motivazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Prima di esaminare il merito, va ricostruito il quadro normativo di riferimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Il Corpo della Guardia di finanza \u0026#171;fa parte integrante delle Forze armate dello Stato e della forza pubblica e ha il compito di: prevenire, ricercare e denunziare le evasioni e le violazioni finanziarie; eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e concorrere ai servizi di polizia marittima, di assistenza e di segnalazione; vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull\u0026#8217;osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico; concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari; concorrere al mantenimento dell\u0026#8217;ordine e della sicurezza pubblica; eseguire gli altri servizi di vigilanza e tutela per i quali sia dalla legge richiesto il suo intervento\u0026#187; (art. 1, secondo comma, della legge n. 189 del 1959).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi sensi dell\u0026#8217;art. 16 della legge 1\u0026#176; aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell\u0026#8217;Amministrazione della pubblica sicurezza), esso costituisce anche una delle \u0026#171;Forze di polizia\u0026#187; \u0026#8211; insieme alla \u0026#171;polizia di Stato\u0026#187;, all\u0026#8217;\u0026#171;Arma dei carabinieri\u0026#187; (\u0026#171;quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza\u0026#187;), al \u0026#171;Corpo degli agenti di custodia\u0026#187; (ora Corpo di polizia penitenziaria) e al \u0026#171;Corpo forestale dello Stato\u0026#187; (ora assorbito nell\u0026#8217;Arma dei carabinieri) \u0026#8211; con il compito di concorrere \u0026#171;al mantenimento dell\u0026#8217;ordine e della sicurezza pubblica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl fine di razionalizzare le funzioni di polizia, l\u0026#8217;art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 177 del 2016 ha individuato dei \u0026#171;[c]omparti di specialit\u0026#224; delle Forze di polizia\u0026#187;, nel cui ambito ciascuna di esse esercita compiti \u0026#171;in via preminente o esclusiva, secondo le modalit\u0026#224; stabilite con decreto del Ministro dell\u0026#8217;interno ai sensi dell\u0026#8217;articolo 1 della legge 1\u0026#176; aprile 1981, n. 121, [\u0026#8230;] ferme restando le funzioni rispettivamente attribuite dalla normativa vigente a ciascuna Forza di polizia, nonch\u0026#233; le disposizioni di cui alla medesima legge\u0026#187;. La medesima disposizione, alla lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), ha assegnato al Corpo della Guardia di finanza i seguenti comparti di specialit\u0026#224;: \u0026#171;1) sicurezza del mare, in relazione ai compiti di polizia, attribuiti dal presente decreto, e alle altre funzioni gi\u0026#224; svolte, ai sensi della legislazione vigente e fatte salve le attribuzioni assegnate dalla legislazione vigente al Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera; 2) sicurezza in materia di circolazione dell\u0026#8217;euro e degli altri mezzi di pagamento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAssumono qui rilievo anche i compiti attribuiti alle Forze di polizia dal codice della strada, con particolare riguardo ai \u0026#171;servizi di polizia stradale\u0026#187;, che sono costituiti, ai sensi dell\u0026#8217;art. 11, comma 1, dello stesso codice, dalle seguenti attivit\u0026#224;: prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale; rilevazione degli incidenti stradali; predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico; scorta per la sicurezza della circolazione; tutela e controllo sull\u0026#8217;uso della strada.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 12 cod. strada ne attribuisce l\u0026#8217;espletamento \u0026#171;in via principale alla specialit\u0026#224; Polizia Stradale della Polizia di Stato\u0026#187; (lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), nonch\u0026#233; al restante personale della Polizia di Stato (lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), all\u0026#8217;Arma dei carabinieri (lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), al Corpo della Guardia di finanza (lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell\u0026#8217;ambito del territorio di competenza (lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell\u0026#8217;ambito del territorio di competenza (lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), ai funzionari del Ministero dell\u0026#8217;interno addetti al servizio di polizia stradale (lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato (ora, come si \u0026#232; detto, assorbito nell\u0026#8217;Arma dei carabinieri), in relazione ai compiti di istituto (lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Il personale del Corpo della Guardia di finanza \u0026#232; suddiviso nei ruoli degli \u0026#171;ufficiali\u0026#187; (disciplinati dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante \u0026#171;Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell\u0026#8217;avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell\u0026#8217;articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78\u0026#187;), dei \u0026#171;sottufficiali\u0026#187; e degli \u0026#171;appuntati e finanzieri\u0026#187;, a loro volta suddivisi in vari gradi gerarchici (disciplinati dall\u0026#8217;art. 2, commi 3 e 4, primo periodo, della legge n. 189 del 1959).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl personale del ruolo \u0026#171;appuntati e finanzieri\u0026#187; \u0026#232; sottoposto gerarchicamente, pur non appartenendo ad esso, l\u0026#8217;\u0026#171;allievo finanziere\u0026#187; (art. 2, comma 4, secondo periodo, della legge n. 189 del 1959), posizione rivestita dal militare che, avendo superato un concorso del tipo di quello da cui \u0026#232; stato escluso il ricorrente nel processo principale, \u0026#232; stato ammesso al corso per la promozione a finanziere (su cui \u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl reclutamento del personale \u0026#171;non direttivo e non dirigente\u0026#187; (\u003cem\u003eid est\u003c/em\u003e, non appartenente al ruolo degli \u0026#171;ufficiali\u0026#187;) \u0026#232; disciplinato dal d.lgs. n. 199 del 1995, che \u0026#232; stato inciso dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 95 del 2017.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDell\u0026#8217;accesso al ruolo \u0026#171;appuntati e finanzieri\u0026#187; si occupa il Capo II del Titolo II del citato d.lgs. n. 199 del 1995 (articoli da 5 a 7).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 6 stabilisce i requisiti per l\u0026#8217;ammissione al concorso destinato a selezionare i partecipanti al corso per la promozione a finanziere (gli allievi finanzieri cui si \u0026#232; accennato).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa lettera \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e) del comma 1 dell\u0026#8217;art. 6, che viene qui in rilievo, ha per oggetto i requisiti di moralit\u0026#224; e di condotta. In origine, questa disposizione si limitava a richiedere il \u0026#171;possesso delle qualit\u0026#224; morali e di condotta stabilite per l\u0026#8217;ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria\u0026#187;. Tali qualit\u0026#224; si compendiano, secondo la vigente normativa di settore, nell\u0026#8217;\u0026#171;essere di condotta incensurabile\u0026#187;, \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 2, comma 2, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante \u0026#171;Nuova disciplina dell\u0026#8217;accesso in magistratura, nonch\u0026#233; in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell\u0026#8217;articolo 1, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge 25 luglio 2005, n. 150\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa lettera \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e) \u0026#232; stata modificata, come si \u0026#232; detto, dall\u0026#8217;art. 33, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), numero 1.6), del d.lgs. n. 95 del 2017, in attuazione della delega di cui al citato art. 8, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge n. 124 del 2015, che attribuiva al legislatore delegato il potere di introdurre, nell\u0026#8217;ottica della semplificazione procedimentale, \u0026#171;modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia [...] anche attraverso [...] la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, [...] ferm[e] restando le peculiarit\u0026#224; ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe modifiche sono consistite, da un lato, nella previsione secondo cui, al fine di verificare le qualit\u0026#224; morali e di condotta sopra indicate, il Corpo della Guardia di finanza \u0026#171;accerta, d\u0026#8217;ufficio, l\u0026#8217;irreprensibilit\u0026#224; del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire\u0026#187; (attuale secondo periodo della lettera \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e) e, d\u0026#8217;altro lato, nell\u0026#8217;aggiunta di alcune cause automatiche di esclusione dall\u0026#8217;arruolamento, quali \u0026#171;l\u0026#8217;esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l\u0026#8217;uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti\u0026#187; (attuale terzo periodo).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa medesima lettera \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e) \u0026#232; stata ulteriormente modificata dall\u0026#8217;art. 26, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), numero 2), del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante \u0026#171;Disposizioni integrative e correttive, a norma dell\u0026#8217;articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1\u0026#176; dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: \u0026#8220;Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 8, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale modifica, che ha inciso esclusivamente sul primo periodo della disposizione, senza alterare le parti ad essa aggiunte dalla novella del 2017, \u0026#232; consistita nella sostituzione delle parole \u0026#171;delle qualit\u0026#224; morali e di condotta stabilite per l\u0026#8217;ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria\u0026#187; con le seguenti: \u0026#171;dei requisiti di cui all\u0026#8217;articolo 26 della legge 1\u0026#176; febbraio 1989, n. 53\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 26 della legge n. 53 del 1989, a cui la lettera \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e) ora rinvia, cos\u0026#236; dispone: \u0026#171;[p]er l\u0026#8217;accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall\u0026#8217;articolo 16 della legge 1\u0026#176; aprile 1981, n. 121, \u0026#232; richiesto il possesso delle qualit\u0026#224; morali e di condotta stabilite per l\u0026#8217;ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAll\u0026#8217;esito del rinvio a una norma che a propria volta rinvia alla disciplina dell\u0026#8217;accesso nella magistratura ordinaria, rimane dunque sostanzialmente invariato il requisito, stabilito dall\u0026#8217;art. 6, comma 1, lettera \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 199 del 1995 fin dall\u0026#8217;origine, consistente nell\u0026#8217;\u0026#171;essere di condotta incensurabile\u0026#187;. Ad esso si aggiungono \u0026#8211; si ricorda \u0026#8211; le descritte cause automatiche di esclusione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Il medesimo requisito previsto per l\u0026#8217;ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria opera per l\u0026#8217;accesso ai ruoli del personale delle altre Forze di polizia indicate nel citato art. 16 della legge n. 121 del 1981 (richiamato dall\u0026#8217;art. 26 della legge n. 53 del 1989), che, come si \u0026#232; detto, definisce come tali anche la Polizia di Stato e l\u0026#8217;Arma dei carabinieri, sul cui confronto si incentra la censura di irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa precisato che le regole di accesso a queste ultime Forze di polizia, l\u0026#8217;una a ordinamento civile e l\u0026#8217;altra a ordinamento militare, sono contenute anche in altri corpi normativi, che tuttavia finiscono per ribadire la necessit\u0026#224; dello stesso requisito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn generale, l\u0026#8217;art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull\u0026#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) prevede che \u0026#171;[a]i fini delle assunzioni di personale presso [...] le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia [...] si applica il disposto di cui all\u0026#8217;articolo 26 della legge 1\u0026#176; febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto al concorso per la nomina ad agente della Polizia di Stato, l\u0026#8217;art. 6, comma 1, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), come modificato dall\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 172 del 2019, richiede il possesso delle \u0026#171;qualit\u0026#224; di condotta previste dalle disposizioni di cui all\u0026#8217;articolo 26 della legge 1\u0026#176; febbraio 1989, n. 53\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto all\u0026#8217;Arma dei carabinieri, e limitando l\u0026#8217;esame ai requisiti di moralit\u0026#224; e di condotta, il reclutamento per concorso del personale appartenente al ruolo \u0026#171;appuntati e carabinieri\u0026#187;, equiparabile a quello degli \u0026#171;appuntati e finanzieri\u0026#187; del Corpo della Guardia di finanza, \u0026#232; disciplinato dal codice dell\u0026#8217;ordinamento militare. L\u0026#8217;art. 635, comma 1, di tale codice richiede in via generale, per il reclutamento in tutte le Forze armate, di \u0026#171;avere tenuto condotta incensurabile\u0026#187; (lettera \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e) e l\u0026#8217;\u0026#171;esito negativo agli accertamenti diagnostici per l\u0026#8217;abuso di alcool, per l\u0026#8217;uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonch\u0026#233; per l\u0026#8217;utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico\u0026#187; (lettera \u003cem\u003en\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, l\u0026#8217;art. 707, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), cod. ordinamento militare, nell\u0026#8217;elencare i requisiti speciali per l\u0026#8217;arruolamento nell\u0026#8217;Arma dei carabinieri, prevede che occorra \u0026#171;non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l\u0026#8217;acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere\u0026#187; (analoga previsione, d\u0026#8217;altra parte, \u0026#232; dettata per il reclutamento nel Corpo della Guardia di finanza dall\u0026#8217;art. 6, comma 1, lettera \u003cem\u003eh\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 199 del 1995, alla cui stregua occorre \u0026#171;non trovarsi, alla data dell\u0026#8217;effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l\u0026#8217;acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd eccezione dei requisiti di cui al citato art. 635, comma 1, lettera \u003cem\u003en\u003c/em\u003e) \u0026#8211; prescritti per il reclutamento dei carabinieri e in parte sovrapponibili a quelli necessari per i finanzieri, ma estranei all\u0026#8217;odierna questione, che concerne una causa automatica di esclusione diversa dall\u0026#8217;esito positivo agli accertamenti diagnostici \u0026#8211;, si tratta di qualit\u0026#224; morali e di condotta per le quali non operano automatismi legislativi di esclusione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Nel merito, conviene esaminare per prima la questione concernente la violazione del principio di eguaglianza, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Il rimettente evoca contestualmente anche il parametro dell\u0026#8217;art. 51 Cost., il cui primo comma garantisce l\u0026#8217;eguaglianza dei cittadini nell\u0026#8217;accesso ai pubblici uffici, ma si tratta di una questione priva di autonoma rilevanza, i cui termini si esauriscono nel richiamo alle stesse ragioni di censura riferite all\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; La questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la costante giurisprudenza costituzionale, la violazione del principio di eguaglianza sussiste qualora situazioni omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso (tra le tante, sentenze n. 108 del 2023, n. 270 del 2022 e n. 172 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon specifico riguardo alla guida in stato di ebbrezza costituente reato, la disposizione della cui legittimit\u0026#224; costituzionale si dubita delinea un meccanismo automatico di esclusione, che impone un\u0026#8217;attivit\u0026#224; rigidamente vincolata all\u0026#8217;amministrazione, cui \u0026#232; sottratto il potere di valutare discrezionalmente l\u0026#8217;illecito penale commesso dal candidato, nell\u0026#8217;ambito dell\u0026#8217;accertamento d\u0026#8217;ufficio dell\u0026#8217;irreprensibilit\u0026#224; del suo comportamento in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire, \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 6, comma 1, lettera \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e), secondo periodo, del d.lgs. n. 199 del 1995.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi fini dello scrutinio di legittimit\u0026#224; costituzionale, occorre raffrontare la disposizione censurata con l\u0026#8217;art. 26 della legge n. 53 del 1989 (sopra, punto 2 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), che richiede, per l\u0026#8217;accesso a tutte le Forze di polizia, il possesso delle qualit\u0026#224; morali e di condotta necessarie per l\u0026#8217;ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, ossia, in definitiva, l\u0026#8217;incensurabilit\u0026#224; della condotta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLo stesso requisito soggettivo viene previsto anche dalle norme generali del testo unico del pubblico impiego per l\u0026#8217;assunzione di personale presso le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di sicurezza dello Stato e di polizia, nonch\u0026#233; dalle norme per l\u0026#8217;assunzione degli agenti della Polizia di Stato e per il reclutamento nel ruolo \u0026#171;appuntati e carabinieri\u0026#187; dell\u0026#8217;Arma dei carabinieri (sopra, punto 3.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi conseguenza, la guida in stato di ebbrezza costituente reato non opera, per l\u0026#8217;accesso alle altre Forze di polizia diverse dal Corpo della Guardia di finanza, quale causa automatica di esclusione dal concorso, ma deve essere valutata dall\u0026#8217;amministrazione caso per caso, quale elemento utile ad accertare il requisito dell\u0026#8217;incensurabilit\u0026#224; della condotta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl medesimo assetto normativo vigeva per l\u0026#8217;accesso al Corpo della Guardia di finanza prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 95 del 2017, a seguito delle quali il potere di valutazione in capo all\u0026#8217;amministrazione non \u0026#232; stato mantenuto per le condotte tipizzate dalla novella, tra le quali rientra la guida in stato di ebbrezza costituente reato. La disposizione censurata si pone dunque in rapporto di specialit\u0026#224; rispetto alla regola generale che affida all\u0026#8217;amministrazione il potere di valutare discrezionalmente la compatibilit\u0026#224; di simili condotte con lo svolgimento di funzioni implicanti particolari requisiti di moralit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; premesso, si osserva che, quanto all\u0026#8217;esigenza che la selezione per l\u0026#8217;accesso alle Forze di polizia risponda a rigorosi requisiti soggettivi di qualit\u0026#224; morali e di condotta, non sussistono apprezzabili diversit\u0026#224; tra la situazione di colui che aspira a far parte del Corpo della Guardia di finanza e quella di chi intende accedere alle altre Forze di polizia, con particolare riguardo alla Polizia di Stato e all\u0026#8217;Arma dei carabinieri (ma analoghe considerazioni varrebbero anche per il Corpo di polizia penitenziaria).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; il pi\u0026#249; severo trattamento del candidato incorso nella guida in stato di ebbrezza costituente reato pu\u0026#242; giustificarsi razionalmente per il fatto che il Corpo della Guardia di finanza \u0026#232; una Forza di polizia a ordinamento militare, oppure per lo specifico rilievo di tale condotta in relazione alle peculiarit\u0026#224; funzionali del medesimo Corpo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe, da un lato, lo \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e militare \u0026#171;esige il rispetto di severi codici di rettitudine e onest\u0026#224;\u0026#187; (sentenza n. 268 del 2016), che si riflettono anche nei requisiti soggettivi necessari per acquistarlo, d\u0026#8217;altro lato \u0026#232; ravvisabile, sotto questo profilo, la totale omogeneit\u0026#224; fra il reclutamento nel Corpo della Guardia di finanza e quello nell\u0026#8217;Arma dei carabinieri (anch\u0026#8217;essa Forza di polizia a ordinamento militare), in relazione al quale, ove il candidato sia incorso nella stessa condotta, si applica tuttavia l\u0026#8217;indicata regola generale e dunque la non automaticit\u0026#224; dell\u0026#8217;esclusione dal reclutamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNemmeno le attribuzioni del Corpo della Guardia di finanza, descritte in precedenza (punto 3.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), costituiscono ragioni sufficienti a giustificare la disparit\u0026#224;. Invero, nessuna di esse esige, in sede di procedura concorsuale, il diverso trattamento di cui si discute.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa prevenzione e l\u0026#8217;accertamento della guida in stato di ebbrezza costituente reato non rientrano, infatti, tra le funzioni peculiari del Corpo della Guardia di finanza, e spettano invece prevalentemente alla Polizia di Stato, tramite la Polizia stradale (art. 12 cod. strada).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione censurata configura, dunque, un rigido meccanismo preclusivo solo per l\u0026#8217;accesso al Corpo della Guardia di finanza, bench\u0026#233; il medesimo comportamento non precluda automaticamente l\u0026#8217;accesso alla diversa Forza di polizia tenuta specificamente alla sua prevenzione e repressione, la quale deve invece valutarne caso per caso la rilevanza, in sede di ammissione dei candidati al concorso, al fine di verificare il requisito generale dell\u0026#8217;incensurabilit\u0026#224; della condotta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce di queste considerazioni, che rendono evidente l\u0026#8217;irragionevolezza della diversit\u0026#224; di trattamento, sussiste la violazione del principio di eguaglianza, restando assorbite le altre censure.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Deve pertanto dichiararsi l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6, comma 1, lettera \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 199 del 1995, limitatamente alle parole \u0026#171;la guida in stato di ebbrezza costituente reato,\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003ed\u003c/em\u003e\u003cem\u003eichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6, comma 1, lettera \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell\u0026#8217;art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza), limitatamente alle parole \u0026#171;la guida in stato di ebbrezza costituente reato,\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMarco D\u0027ALBERTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria l\u0026#8217;11 marzo 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Polizia \u0026#8211; Guardia di Finanza \u0026#8211; Ammissione al corso per la promozione a finanziere, mediante concorso \u0026#8211; Requisiti \u0026#8211; Previsione quale causa di esclusione dall\u0026#8217;arruolamento anche della guida in stato di ebbrezza costituente reato \u0026#8211; Denunciata previsione di una condizione ostativa al reclutamento, in pretermissione dei criteri di razionalit\u0026#224; e proporzionalit\u0026#224; costituenti un limite all\u0026#8217;esercizio della discrezionalit\u0026#224; del legislatore - Introduzione di una scelta di rigore imposta in modo non omogeneo ai differenti soggetti accertatori oppure, operando una scelta distintiva, che non d\u0026#224; priorit\u0026#224; a coloro che sono istituzionalmente preposti in maniera esclusiva alla vigilanza delle strade \u0026#8211; Disciplina che, negando alla pubblica amministrazione la possibilit\u0026#224; di appropriarsi dell\u0026#8217;esperienza lavorativa gratuita effettuata come vera e propria espiazione della pena, contrasta con la finalit\u0026#224; rieducativa di questa \u0026#8211; Prescrizione che focalizza l\u0026#8217;attenzione su singole ipotesi contravvenzionali riconducibili alle medesime norme, strettamente connesse tra loro, vale a dire gli artt. 186 e 186 bis del codice della strada, non correlandole alle future mansioni da svolgere \u0026#8211; Lesione del diritto al lavoro nella sua accezione di diritto alla soddisfazione delle proprie specifiche aspettative professionali \u0026#8211; Violazione dei principi euro-unitari in materia di divieti di discriminazione all\u0026#8217;accesso e di parit\u0026#224; di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro \u0026#8211; Introduzione di preclusioni asistematiche operanti come sbarramento all\u0026#8217;accesso anche per le categorie riservate che le selezioni mirano a reclutare, impattanti negativamente sull\u0026#8217;economicit\u0026#224; di tali scelte procedurali.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46036","titoletto":"Militari - In genere - Acquisizione dello status - Condizione - Necessario rispetto di severi codici di rettitudine e onestà. (Classif. 152001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLo \u003cem\u003estatus \u003c/em\u003emilitare esige il rispetto di severi codici di rettitudine e onestà che si riflettono anche nei requisiti soggettivi necessari per acquistarlo. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 268/2016 - mass. 39188\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46037","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46037","titoletto":"Eguaglianza (principio di) - In genere - Definizione - Necessità, salvo diversa giustificazione, di disciplinare allo stesso modo situazioni omogenee (nel caso di specie: illegittimità costituzionale parziale della disposizione che prevede, tra le cause automatiche di esclusione dal concorso per la promozione a finanziere, la guida in stato di ebbrezza costituente reato). (Classif. 092001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa violazione del principio di eguaglianza sussiste qualora situazioni omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 108/2023; S. 270/2022 - mass. 45186; S. 172/2021 - mass. 44075\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 6, comma 1, lett. \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 199 del 1995, limitatamente alle parole «la guida in stato di ebbrezza costituente reato,». La disposizione censurata dal Consiglio di Stato, sez. seconda, nel disciplinare i requisiti per l’ammissione al concorso che consente di partecipare al corso per la promozione a finanziere, prevede quale causa di esclusione dall’arruolamento anche «la guida in stato di ebbrezza costituente reato». È evidente l’irragionevolezza della diversità di trattamento rispetto alla disciplina dell’accesso alle altre Forze di polizia, diverse dal Corpo della Guardia di finanza, per le quali la guida in stato di ebbrezza costituente reato non opera come causa automatica di esclusione, ma deve essere valutata dall’amministrazione, caso per caso, quale elemento utile ad accertare il requisito dell’incensurabilità della condotta. Non sussistono, infatti, apprezzabili diversità tra la situazione di colui che aspira a far parte del Corpo della Guardia di finanza e quella di chi intende accedere alle altre Forze di polizia; né il più severo trattamento può giustificarsi per il fatto che il primo è una Forza di polizia a ordinamento militare, data la totale omogeneità con il reclutamento nell’Arma dei carabinieri ove, tuttavia, al candidato incorso nella stessa condotta, si applica la non automaticità dell’esclusione; né, infine, tale giustificazione può rinvenirsi nello specifico rilievo della condotta in relazione alle peculiarità funzionali del Corpo in esame, dal momento che la prevenzione e l’accertamento della guida in stato di ebbrezza costituente reato non rientrano tra le sue funzioni, spettando, invece, prevalentemente alla Polizia di Stato). \u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46036","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"12/05/1995","data_nir":"1995-05-12","numero":"199","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. i)","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199~art6"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"44782","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 40/2024","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"994","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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