HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2025:33
Request options
[
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 196
    "request_size" => 337
    "total_time" => 1.021702
    "namelookup_time" => 0.000395
    "connect_time" => 0.001382
    "pretransfer_time" => 0.123081
    "size_download" => 121984.0
    "speed_download" => 119392.0
    "starttransfer_time" => 0.766333
    "primary_ip" => "213.82.143.235"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "172.16.57.151"
    "local_port" => 38556
    "http_version" => 2
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 122764
    "connect_time_us" => 1382
    "namelookup_time_us" => 395
    "pretransfer_time_us" => 123081
    "starttransfer_time_us" => 766333
    "total_time_us" => 1021702
    "effective_method" => "POST"
    "capath" => "/etc/ssl/certs"
    "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt"
    "start_time" => 1770542752.3962
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2025:33"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#1014 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 213.82.143.235:443...\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n
      * ALPN: offers h2,http/1.1\n
      *  CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n
      *  CApath: /etc/ssl/certs\n
      * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n
      * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Dec  4 00:00:00 2025 GMT\n
      *  expire date: Jan  4 23:59:59 2027 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * using HTTP/1.x\n
      > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2025:33 HTTP/1.1\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n
      \r\n
      < HTTP/1.1 200 \r\n
      < Cache-Control: no-cache\r\n
      < Pragma: no-cache\r\n
      < Content-Encoding: UTF-8\r\n
      < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < Transfer-Encoding: chunked\r\n
      < Date: Sun, 08 Feb 2026 09:25:52 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/1.1 200 "
    "Cache-Control: no-cache"
    "Pragma: no-cache"
    "Content-Encoding: UTF-8"
    "Content-Type: application/json;charset=UTF-8"
    "Transfer-Encoding: chunked"
    "Date: Sun, 08 Feb 2026 09:25:52 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoPronuncia":{"anno":"2025","numero":"33","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE","presidente_dec":"AMOROSO","redattore":"NAVARRETTA","relatore":"NAVARRETTA","tipo_fissaz_dec":"Udienza Pubblica","data_fissaz_dec":"29/01/2025","data_decisione":"29/01/2025","data_deposito":"21/03/2025","pubbl_gazz_uff":"26/03/2025","num_gazz_uff":"13","norme":"Artt. 29 bis, c. 1°, e 30, c. 1°, della legge 04/05/1983, n. 184.","atti_registro":"ord. 139/2024","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eSENTENZA N. 33\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2025\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta da:\r\n Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 29-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, e 30, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), promosso dal Tribunale per i minorenni di Firenze sul ricorso proposto da R. B., con ordinanza del 20 maggio 2024, iscritta al n. 139 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione di R. B., nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudita\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 29 gennaio 2025 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato Romano Vaccarella per R. B. e l\u0026#8217;avvocata dello Stato Gianna Maria De Socio per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 20 maggio 2024, iscritta al n. 139 del registro ordinanze 2024, il Tribunale per i minorenni di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 29-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, e 30, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, rispettivamente, non consentono alla persona non coniugata residente in Italia di presentare domanda per la dichiarazione di idoneit\u0026#224; all\u0026#8217;adozione internazionale e al giudice di emettere il decreto di idoneit\u0026#224; all\u0026#8217;adozione internazionale nei confronti della persona non coniugata, di cui siano state positivamente riscontrate le attitudini genitoriali nel corso dell\u0026#8217;istruttoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il rimettente riferisce che, in data 17 marzo 2022, la signora R. B., non coniugata, ha riassunto il procedimento introdotto con ricorso del 5 febbraio 2019, con il quale la medesima aveva presentato al Tribunale per i minorenni di Firenze dichiarazione di disponibilit\u0026#224; a adottare un minore straniero e aveva chiesto l\u0026#8217;emissione del decreto di idoneit\u0026#224; a adottare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel corso di tale giudizio, con ordinanza del 26 novembre 2020, il Tribunale per i minorenni di Firenze aveva sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 8 CEDU, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 29-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui non prevede che la persona non coniugata residente in Italia possa presentare domanda per la dichiarazione di idoneit\u0026#224; all\u0026#8217;adozione internazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e riporta che questa Corte, con la sentenza n. 252 del 2021, ha dichiarato inammissibile la questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLo stesso Tribunale per i minorenni di Firenze, a seguito della riassunzione del giudizio, ha deciso di sottoporre a questa Corte nuove questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sempre relative all\u0026#8217;art. 29-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, della legge n. 184 del 1983, nonch\u0026#233; al successivo art. 30, comma 1.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; In via preliminare, il rimettente precisa che, avendo questa Corte pronunciato una sentenza di inammissibilit\u0026#224;, non si sarebbe formato un giudicato costituzionale e ricorrerebbero le condizioni che consentono allo stesso giudice, nel medesimo procedimento, di sollevare nuove questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ritiene, inoltre, sussistente la rilevanza, in quanto le norme censurate \u0026#171;costituiscono effettivo impedimento alla valutazione di idoneit\u0026#224; adottiva delle persone non coniugate che dichiarano la propria disponibilit\u0026#224; all\u0026#8217;adozione di minori stranieri, come nel caso dell\u0026#8217;odierna ricorrente\u0026#187;. Precisa, a riguardo, che, \u0026#171;a seguito di apposita indagine psico-socio-familiare, sia sotto il profilo della consapevolezza del progetto adottivo che delle caratteristiche personologiche/psicologiche\u0026#187;, la ricorrente risulta essere idonea a adottare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente ravvisa un contrasto degli artt. 29-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, e 30, comma 1, della legge n. 184 del 1983 con l\u0026#8217;art. 117 Cost., primo comma, in relazione all\u0026#8217;art. 8 CEDU, da leggersi in maniera integrata e coordinata con l\u0026#8217;art. 2 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, le disposizioni censurate, nel negare alla persona non coniugata residente in Italia la possibilit\u0026#224; di presentare la dichiarazione di disponibilit\u0026#224; a adottare un minore straniero e nell\u0026#8217;impedire al giudice di dichiarare la persona non coniugata idonea all\u0026#8217;adozione, non realizzerebbero il fine della tutela dell\u0026#8217;interesse del minore e violerebbero il diritto al rispetto della vita privata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Il Tribunale per i minorenni di Firenze afferma di dover \u0026#171;fondare la [propria] analisi sul \u0026#8220;vero centro di gravit\u0026#224;\u0026#8221; dell\u0026#8217;istituto dell\u0026#8217;adozione, ossia sul minore e in particolar modo sulla valutazione dei suoi migliori interessi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRichiamando quanto argomentato dalla sentenza di questa Corte n. 11 del 1981, il rimettente rileva come il \u0026#171;bisogno di famiglia avvertito con forza dal minore [richieda] per la sua crescita normale affetti individualizzati e continui, ambienti non precari, situazioni non conflittuali\u0026#187; e sostiene che la ricerca della migliore soluzione per il minore dovrebbe essere affidata all\u0026#8217;accertamento in concreto effettuato dal giudice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altro canto, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e riferisce che questa Corte, con la sentenza n. 183 del 1994, avrebbe superato l\u0026#8217;idea che l\u0026#8217;adozione debba plasmarsi su una prospettiva di \u0026#171;\u003cem\u003eimitatio\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003enaturae\u003c/em\u003e\u0026#187;, sicch\u0026#233; la preferenza per la bigenitorialit\u0026#224; non risponderebbe a un \u0026#171;vincolo giuridico a tutela diretta del minore\u0026#187;, ma sarebbe \u0026#8211; secondo l\u0026#8217;ordinanza \u0026#8211; \u0026#171;il retaggio di una supposta logica naturalistica secondo una visione dogmatica della nozione di famiglia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNella prospettiva del rimettente, l\u0026#8217;esigenza di individuare un contesto familiare che dia sufficienti garanzie di stabilit\u0026#224; \u0026#8211; \u0026#171;\u003cem\u003eun\u003c/em\u003e \u003cem\u003efoyer \u003c/em\u003e\u003cem\u003estable\u003c/em\u003e\u003cem\u003e et \u003c/em\u003e\u003cem\u003eharmonieux\u003c/em\u003e\u0026#187;, secondo l\u0026#8217;art. 8, paragrafo 2, della Convenzione europea sull\u0026#8217;adozione dei minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967, ratificata e resa esecutiva con legge 22 maggio 1974, n. 357 \u0026#8211; non dovrebbe \u0026#171;necessariamente [\u0026#8230;] rinvenirsi nella struttura familiare composta da una coppia unita nel vincolo del matrimonio\u0026#187;. Proprio la citata Convenzione renderebbe, infatti, possibile l\u0026#8217;adozione da parte della persona singola.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente osserva, inoltre, come i modelli familiari presentino oramai \u0026#171;caratteristiche di pluralismo sociale, culturale, identitario\u0026#187;, il che sarebbe \u0026#171;un dato acquisito della vita sociale e comunitaria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare \u0026#8211; riferisce sempre il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211; \u0026#171;[g]razie all\u0026#8217;elasticit\u0026#224; del modello costituzionale, che riconosce attraverso l\u0026#8217;art. 2 Cost. le formazioni sociali all\u0026#8217;interno delle quali si esplica la personalit\u0026#224; dell\u0026#8217;individuo, si [sarebbe] realizzata in tempi rapidi una profonda trasformazione della disciplina in materia di famiglia e lo stesso concetto di famiglia si [sarebbe] andato non soltanto allargando, ma approfondendo attraverso il riconoscimento di sostegni relazionali aperti\u0026#187;. Cita, a riguardo, le sentenze n. 79 del 2022 e n. 183 del 2023 di questa Corte, che avrebbero dato atto \u0026#8211; si legge nell\u0026#8217;ordinanza \u0026#8211; \u0026#171;del significato pregnante della rete famigliare che si costruisce nel tempo intorno a un minore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa rispondenza al principio del \u003cem\u003efoyer \u003c/em\u003e\u003cem\u003estable\u003c/em\u003e\u003cem\u003e et \u003c/em\u003e\u003cem\u003eharmonieux\u003c/em\u003e dipenderebbe, dunque, a giudizio del rimettente, dalla \u0026#171;valutazione in concreto dell\u0026#8217;idoneit\u0026#224; del contesto famigliare, anche quando monoparentale (e considerata anche la rete famigliare aperta di riferimento)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Di seguito, sul presupposto che l\u0026#8217;esclusione della persona non coniugata dall\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;adozione internazionale non sia idonea a realizzare il miglior interesse del minore, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e lamenta la lesione del diritto alla vita privata, di cui all\u0026#8217;art. 8 CEDU, la cui interpretazione ritiene che si debba integrare e completare con l\u0026#8217;art. 2 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente prospetta, dunque, un\u0026#8217;ampia ricostruzione della giurisprudenza della Corte EDU concernente l\u0026#8217;art. 8 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePreliminarmente, esclude che la questione riguardi il diritto alla vita familiare che, in base alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, presupporrebbe \u0026#171;l\u0026#8217;esistenza di una famiglia [\u0026#8230;] o quanto meno la potenziale relazione tra, ad esempio, un figlio nato fuori dal matrimonio e il padre naturale [\u0026#8230;] o il rapporto che deriva da un vero e proprio matrimonio, anche se la vita familiare non \u0026#232; ancora stata pienamente stabilita [\u0026#8230;] o il rapporto che deriva da un\u0026#8217;adozione legale e genuina\u0026#187;, sottolineando come \u0026#171;l\u0026#8217;articolo 8 non garantisc[a], \u003cem\u003eex se\u003c/em\u003e, n\u0026#233; il diritto di fondare una famiglia n\u0026#233; il diritto di adottare (cfr. Frett\u0026#233; c. France, cit., \u0026#167; 32)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eViceversa, ritiene implicato il diritto alla vita privata che costituirebbe, sulla scorta della giurisprudenza convenzionale, \u0026#171;un concetto ampio, che comprende, tra l\u0026#8217;altro, il diritto all\u0026#8217;autonomia personale e allo sviluppo personale (cfr. Pretty v. UK, \u0026#167; 61, e A, B e C c. Irlanda [GC], n. 25579/05, \u0026#167; 212\u0026#187;), nonch\u0026#233; \u0026#171;il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani (cfr. Niemietz c. Germania, sentenza del 16 dicembre 1992, [...], \u0026#167; 29) [e] il diritto allo \u0026#8216;sviluppo personale\u0026#8217; (cfr. Bensaid c. Regno Unito, n. 44599/98, \u0026#167; 47 [\u0026#8230;])\u0026#187;. All\u0026#8217;interno della nozione di vita privata \u0026#8211; precisa sempre l\u0026#8217;ordinanza \u0026#8211; deve essere \u0026#171;senz\u0026#8217;altro ricompreso il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani, come parte del diritto allo sviluppo personale e del principio di dignit\u0026#224; umana, intesa sotto la prospettiva del diritto di autodeterminazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e primaria della tutela di tale diritto, ai sensi dell\u0026#8217;art. 8 CEDU, sarebbe quella di proteggere l\u0026#8217;individuo da ingerenze, da parte delle autorit\u0026#224; pubbliche, che non rispondano ai criteri indicati dal secondo paragrafo della medesima disposizione. Questo, in particolare, esclude le ingerenze che non siano conformi alla legge e che non siano necessarie in una societ\u0026#224; democratica, avendo riguardo a uno o pi\u0026#249; degli scopi legittimi ivi elencati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ordine alla necessit\u0026#224; in una societ\u0026#224; democratica, il rimettente ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, tale nozione \u0026#171;implica che l\u0026#8217;ingerenza corrisponda a un\u0026#8217;esigenza sociale pressante e, in particolare, che sia proporzionata a uno degli scopi legittimi perseguiti dalle autorit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Tribunale per i minorenni di Firenze ritiene, dunque, che la normativa ostativa all\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;adozione internazionale per la persona non coniugata non risponda a uno scopo legittimo, n\u0026#233; a un\u0026#8217;esigenza sociale pressante, posto che anche il nucleo familiare \u0026#171;monoparentale (e considerata anche la rete famigliare aperta di riferimento) pu\u0026#242; servire lo scopo della rispondenza al principio del \u003cem\u003efoyer \u003c/em\u003e\u003cem\u003estable\u003c/em\u003e\u003cem\u003e et \u003c/em\u003e\u003cem\u003eharmonieux\u003c/em\u003e\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa ci\u0026#242; il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e inferisce che l\u0026#8217;esclusione dall\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;adozione internazionale per la persona non coniugata sia un mezzo inidoneo allo scopo di garantire al minore un ambiente stabile e accogliente, con conseguente violazione del principio di proporzionalit\u0026#224;, di cui all\u0026#8217;art. 8, paragrafo 2, CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Con atto depositato il 26 luglio 2024, si \u0026#232; costituita in giudizio la ricorrente nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, chiedendo l\u0026#8217;accoglimento delle questioni sollevate, in adesione alle argomentazioni svolte dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione, cui aggiunge ulteriori rilievi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ordine alla portata dell\u0026#8217;art. 8, paragrafo 1, CEDU, la parte osserva che la vicenda in esame vedrebbe il coinvolgimento non solo del diritto al rispetto della vita privata, ma anche di quello \u0026#171;alla vita familiare (parimenti tutelato nell\u0026#8217;art. 8, par. 1, CEDU)\u0026#187;. Ritiene, infatti, che, per la giurisprudenza della Corte EDU, non si possa affatto escludere che \u0026#171;una vita familiare in progetto non rientri per niente nell\u0026#8217;ambito dell\u0026#8217;articolo 8\u0026#187;. Richiama, in proposito, alcune sentenze della Corte EDU (sentenze 3 gennaio 2009, Todorova contro Italia, paragrafo 53; 22 giugno 2004, Pini e altri contro Romania, paragrafo 143; decisione 29 giugno 1999, Nylund contro Finlandia; sentenza 28 maggio 1985, Abdulaziz, Cabales e Balkandali contro Regno Unito, paragrafo 62), dalle quali emergerebbe la possibilit\u0026#224; di ricondurre all\u0026#8217;art. 8 CEDU anche situazioni nelle quali il rapporto familiare non era ancora esistente, ma poteva svilupparsi se solo non fosse esistita la misura nazionale ostativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSussisterebbe, dunque, anche sotto tale profilo una violazione dell\u0026#8217;obbligo di non ingerenza sancito dall\u0026#8217;art. 8 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA riguardo, la difesa della parte richiama la sentenza 15 novembre 2016 della Corte EDU nel caso Dubsk\u0026#225; e Krejzov\u0026#225; contro Repubblica Ceca,\u003cem\u003e \u003c/em\u003edalla quale desume che l\u0026#8217;ingerenza rispetto ai diritti di cui all\u0026#8217;art. 8 CEDU sarebbe necessaria in una societ\u0026#224; democratica solo se rispondente a una pressante esigenza sociale e proporzionata allo scopo legittimo perseguito, costituendo un mezzo necessario ad attuarlo. Precisa, inoltre, che tale valutazione spetterebbe in prima battuta alle autorit\u0026#224; nazionali, ferma restando la valutazione finale da parte della Corte EDU. Da ultimo, aggiunge che, bench\u0026#233; la Corte EDU riconosca agli Stati contraenti un margine di apprezzamento, tale paradigma si assottiglierebbe, ove siano implicati profili particolarmente rilevanti per l\u0026#8217;esistenza e per l\u0026#8217;identit\u0026#224; di un individuo o per i suoi diritti fondamentali, e, viceversa, si amplierebbe \u0026#171;in assenza di un comune consenso tra gli Stati del Consiglio d\u0026#8217;Europa\u0026#187;. Nel caso in esame, ricorrerebbe la prima condizione positiva e difetterebbe la seconda condizione negativa, posto che \u0026#171;[n]el 2024 \u0026#8211; anno in cui si ripropone la questione di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 29 \u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ee dell\u0026#8217;art. 30 l. n. 184 del 1983 \u0026#8211; il consenso europeo sulla possibilit\u0026#224; per le persone non coniugate di accedere all\u0026#8217;adozione [sarebbe] unanime con la sola eccezione dell\u0026#8217;Italia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa parte rileva, dunque, che la preclusione dell\u0026#8217;adozione internazionale alle persone singole non sarebbe necessaria in una societ\u0026#224; democratica, essendo ormai venuta meno, a livello normativo e giurisprudenziale, l\u0026#8217;idea che solo la bigenitorialit\u0026#224; possa garantire la crescita armoniosa del minore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disciplina italiana sull\u0026#8217;adozione internazionale non supererebbe, inoltre, il test di proporzionalit\u0026#224;, essendo caratterizzata da un eccesso di rigidit\u0026#224;. Il singolo, infatti, sarebbe totalmente escluso dall\u0026#8217;adozione piena, mentre la possibilit\u0026#224; che l\u0026#8217;adozione avvenga in favore di un solo genitore risulterebbe confinata a ipotesi del tutto eccezionali, che, oltretutto, dimostrerebbero la non totale preclusione dell\u0026#8217;ordinamento rispetto all\u0026#8217;idea di una genitorialit\u0026#224; adottiva monoparentale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa parte aggiunge che l\u0026#8217;espatrio di minori di nazionalit\u0026#224; italiana a scopo di adozione sarebbe, invece, consentito anche in favore di adottanti singoli residenti in Stati che ammettono tale forma di adozione. Secondo la parte, il \u0026#171;tenore letterale\u0026#187; dell\u0026#8217;art. 40, secondo comma, della legge n. 184 del 1983 \u0026#8211; in combinato disposto con l\u0026#8217;art. 15 della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L\u0026#8217;Aja il 29 maggio 1993, ratificata e resa esecutiva con legge 31 dicembre 1998, n. 476 \u0026#8211; \u0026#171;[sarebbe] chiaro: il generico riferimento agli stranieri implica l\u0026#8217;irrilevanza del requisito del coniugio (come confermato dal richiamo ai cittadini stranieri residenti stabilmente in Paesi che hanno ratificato la Convenzione\u003cem\u003e \u003c/em\u003eche abbiano adottato un minore stabilmente residente in Italia contenuto nell\u0026#8217;art. 41 l. n. 184 del 1983), con la conseguenza che anche gli stranieri non coniugati stabilmente residenti all\u0026#8217;estero [potrebbero] avvalersi delle procedure stabilite nella Convenzione dell\u0026#8217;Aja, con specifico riferimento ai compiti e all\u0026#8217;intervento delle Autorit\u0026#224; centrali\u0026#187;. Questo ulteriore indice normativo rafforzerebbe il contrasto con la ragionevolezza e con la proporzionalit\u0026#224; del divieto assoluto che, viceversa, colpisce la persona singola, residente in Italia, cui \u0026#232; radicalmente inibita la possibilit\u0026#224; di essere considerata idonea all\u0026#8217;adozione internazionale di un minore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Con atto depositato il 30 luglio 2024, \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili o comunque manifestamente infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.1.\u0026#8211; In rito, la difesa dello Stato eccepisce l\u0026#8217;erroneit\u0026#224; o incompleta identificazione della norma censurata. Osserva, infatti, che l\u0026#8217;ordinanza di rimessione censura gli artt. 29-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, e 30, comma 1, della legge n. 184 del 1983, mentre i requisiti soggettivi di accesso all\u0026#8217;adozione sono stabiliti nel precedente art. 6 della medesima legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;omesso riferimento diretto all\u0026#8217;art. 6 integrerebbe, pertanto, un vizio di inammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAggiunge, di seguito, che, anche a voler superare simile ostacolo, in ragione dell\u0026#8217;esplicito rinvio che l\u0026#8217;art. 29-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, della legge n. 184 del 1983 opera all\u0026#8217;art. 6, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; scaturirebbe comunque dalla circostanza che l\u0026#8217;eventuale accoglimento delle questioni determinerebbe una inaccettabile discrasia sistematica: le persone singole potrebbero, infatti, accedere all\u0026#8217;adozione internazionale, ma non a quella interna.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.2.\u0026#8211; Nel merito, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato osserva che \u0026#171;[d]all\u0026#8217;analisi della giurisprudenza della Corte EDU degli ultimi anni risulta che il diritto al rispetto della vita familiare presuppone l\u0026#8217;esistenza, in fatto, di una famiglia e di legami affettivi gi\u0026#224; concretamente esistenti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNe desume che \u0026#171;la Convenzione EDU non garantisce un generico diritto a adottare e non pu\u0026#242; imporre agli Stati, attraverso l\u0026#8217;art. 8, l\u0026#8217;obbligo positivo di garantire agli individui l\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;adozione di minore, sia nel caso in cui i richiedenti l\u0026#8217;adozione siano coppie, coniugate o meno, sia nel caso in cui siano individui singoli\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;assenza di copertura sotto l\u0026#8217;art. 8 CEDU avrebbe come conseguenza \u0026#171;che neppure [possa] trovare ingresso nel presente giudizio l\u0026#8217;esame delle censure concernenti l\u0026#8217;asserita assenza di proporzionalit\u0026#224; della misura e la sua supposta non \u0026#8220;necessariet\u0026#224; in una societ\u0026#224; democratica\u0026#8221;, dal momento che detti profili presuppongono la possibilit\u0026#224;, qui esclusa, di ricondurre la tematica delle adozioni al perimetro applicativo dell\u0026#8217;art. 8 CEDU\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, secondo la difesa statale, il margine di apprezzamento degli Stati continuerebbe a sussistere in materia e \u0026#171;la sede istituzionale competente ad apprezzare la denunciata \u0026#8220;distonia\u0026#8221; tra il mutato contesto sociale e il tessuto normativo attualmente vigente\u0026#187; sarebbe quella delle scelte politiche, spettanti alle \u0026#171;forze abilitate ad esprimere \u0026#8211; grazie al meccanismo rappresentativo e democratico \u0026#8211; le reali istanze della collettivit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ogni caso, a detta dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, la manifesta infondatezza sarebbe attestata avendo riguardo al miglior interesse del minore. Nel caso dell\u0026#8217;adozione internazionale, il minore viene sradicato dal contesto familiare e sociale d\u0026#8217;origine e, dunque, risulterebbe particolarmente vulnerabile, sicch\u0026#233; il \u0026#171;suo \u003cem\u003ebest \u003c/em\u003e\u003cem\u003einterest\u003c/em\u003e consiste[rebbe] nell\u0026#8217;accoglienza in una famiglia, cos\u0026#236; come riconosciuta dall\u0026#8217;articolo 29 della Costituzione, in cui l\u0026#8217;adottando possa essere accolto e curato nel migliore dei modi nella relativit\u0026#224; del sistema\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; Nella memoria integrativa depositata il 7 gennaio 2025, la parte ha anzitutto osservato che l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; sollevata dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato riproduce quella gi\u0026#224; sollevata nel giudizio introdotto con l\u0026#8217;ordinanza iscritta al reg. ord. n. 1 del 2021 e disattesa da questa Corte nella sentenza n. 252 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, rispetto all\u0026#8217;eccezione secondo cui un eventuale accoglimento delle questioni \u0026#171;finirebbe per creare una \u0026#8220;indebita e inopportuna divaricazione della disciplina dell\u0026#8217;adozione internazionale rispetto alle disposizioni operanti per l\u0026#8217;adozione nazionale\u0026#187;, la difesa rileva come l\u0026#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) attribuisca a questa Corte \u0026#171;il potere di provvedere, se la ritiene intollerabile, ad eliminare la prospettata \u0026#8220;divaricazione\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, contesta la tesi secondo cui la vicenda in esame non avrebbe una copertura nell\u0026#8217;art. 8 CEDU e ribadisce l\u0026#8217;anomalia della legge italiana, che impedirebbe l\u0026#8217;adozione di minori stranieri da parte di persone singole residenti in Italia, mentre consentirebbe l\u0026#8217;espatrio dei minori italiani che possono essere adottati da persone singole residenti in altri Stati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8211; Con memoria integrativa dell\u0026#8217;8 gennaio 2025, il Presidente del Consiglio dei ministri rileva che l\u0026#8217;impostazione dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione determinerebbe \u0026#171;una sostanziale inversione della gerarchia dei valori costituzionali, in forza della quale in buona sostanza le forme giuridiche di tutela del minore sembrano doversi modellare in funzione delle (pur lodevoli) istanze di genitorialit\u0026#224; espresse dalle persone singole\u0026#187;, aggiungendo che, in ogni caso, \u0026#171;l\u0026#8217;idoneit\u0026#224; dei singoli\u0026#187; a adottare sarebbe \u0026#171;riconosciuta in varie fattispecie normative nelle quali [sarebbe] funzionale alla maggior tutela del minore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e10.\u0026#8211; All\u0026#8217;udienza pubblica del 29 gennaio 2025, sono state udite la difesa della parte e l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che hanno insistito per l\u0026#8217;accoglimento delle conclusioni rassegnate negli scritti difensivi.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza iscritta al n. 139 del registro ordinanze 2024, il Tribunale per i minorenni di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 8 CEDU, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 29-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, e 30, comma 1, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui, rispettivamente, non consentono alla persona non coniugata residente in Italia di presentare domanda per la dichiarazione di idoneit\u0026#224; all\u0026#8217;adozione internazionale e al giudice di emettere il decreto di idoneit\u0026#224; all\u0026#8217;adozione internazionale nei confronti della persona non coniugata, di cui siano state positivamente riscontrate le attitudini genitoriali nel corso dell\u0026#8217;istruttoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente riferisce che il giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e deriva dalla riassunzione di un pregresso procedimento nel corso del quale era stata sollevata questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 29-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, della legge n. 184 del 1983, per violazione dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 8 CEDU. La questione era stata da questa Corte dichiarata inammissibile con la sentenza n. 252 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Il Tribunale per i minorenni di Firenze, dopo aver precisato che ricorrono le condizioni perch\u0026#233; il medesimo giudice possa, nello stesso procedimento, sollevare nuove questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale e dopo aver motivato la loro rilevanza, argomenta la non manifesta infondatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Secondo il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, le disposizioni censurate non sarebbero idonee a realizzare il fine della tutela dell\u0026#8217;interesse del minore e violerebbero il diritto alla vita privata della persona non coniugata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del rimettente, l\u0026#8217;esigenza di individuare, nel miglior interesse del minore, un contesto familiare armonioso e stabile non dovrebbe \u0026#171;necessariamente [\u0026#8230;] rinvenirsi nella struttura familiare composta da una coppia unita nel vincolo del matrimonio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSostiene, infatti, che simile istanza possa essere altres\u0026#236; garantita da una valutazione effettuata in concreto circa l\u0026#8217;idoneit\u0026#224; del contesto familiare, anche se monoparentale, a tutelare il minore, avendo, al contempo, riguardo alla rete familiare di riferimento. Questo troverebbe corrispondenza nell\u0026#8217;inquadramento del nucleo familiare monoparentale nel tessuto costituzionale di cui all\u0026#8217;art. 2 Cost., che tutela le formazioni sociali all\u0026#8217;interno delle quali si esplica la personalit\u0026#224; dell\u0026#8217;individuo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Sul presupposto che l\u0026#8217;esclusione della persona non coniugata dall\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;adozione internazionale non sia finalizzata al miglior interesse del minore, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e assume la lesione del diritto al rispetto della vita privata, di cui all\u0026#8217;art. 8 CEDU, la cui interpretazione ritiene che debba essere integrata e completata dall\u0026#8217;art. 2 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il rimettente, la nozione di vita privata dovrebbe ricomprendere, in virt\u0026#249; di quanto si desume dalla giurisprudenza convenzionale, \u0026#171;il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani, come parte del diritto allo sviluppo personale e del principio di dignit\u0026#224; umana, intesa sotto la prospettiva del diritto di autodeterminazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSimile diritto potrebbe tollerare interferenze solo se conformi alla legge e necessarie in una societ\u0026#224; democratica, il che implicherebbe che esse corrispondano a un\u0026#8217;esigenza sociale pressante e, in particolare, che siano proporzionate a uno degli scopi legittimi perseguiti dalle autorit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA detta del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, l\u0026#8217;esclusione della persona singola dall\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;adozione internazionale sarebbe un mezzo inidoneo allo scopo di garantire al minore un ambiente stabile e armonioso, posto che anche il nucleo familiare monoparentale pu\u0026#242; assicurare un \u003cem\u003efoyer \u003c/em\u003e\u003cem\u003estable\u003c/em\u003e\u003cem\u003e et \u003c/em\u003e\u003cem\u003eharmonieux\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha sollevato due eccezioni di inammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn primo luogo, ha eccepito l\u0026#8217;erronea o incompleta identificazione della norma censurata, avendo l\u0026#8217;ordinanza omesso di riferirsi all\u0026#8217;art. 6 della legge n. 184 del 1983, vale a dire la disposizione che contempla i requisiti di accesso all\u0026#8217;adozione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn secondo luogo, ha rilevato che, anche a voler superare tale ostacolo, le questioni risulterebbero, comunque, inammissibili, poich\u0026#233; il loro eventuale accoglimento determinerebbe l\u0026#8217;inaccettabile discrasia sistematica di consentire l\u0026#8217;accesso delle persone singole all\u0026#8217;adozione internazionale, ma non a quella interna.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; La prima eccezione \u0026#61485; che riproduce quella in precedenza formulata, nel giudizio riguardante l\u0026#8217;ordinanza iscritta al reg. ord. n. 1 del 2021, e che questa Corte, con la sentenza n. 252 del 2021, ha in quell\u0026#8217;occasione gi\u0026#224; disatteso \u0026#61485; non \u0026#232; ora, per le medesime ragioni di allora, fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 29-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, della legge n. 184 del 1983 opera un espresso rinvio all\u0026#8217;art. 6 della medesima legge, il che svuota di significato l\u0026#8217;eccezione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; la censura pu\u0026#242; reputarsi incompleta, sul presupposto che l\u0026#8217;art. 6 della legge n. 184 del 1983 regoli l\u0026#8217;accesso non solo all\u0026#8217;adozione internazionale, ma anche a quella interna. Il rimettente, infatti, pu\u0026#242; (anzi, deve) censurare la sola norma che \u0026#232; chiamato ad applicare nell\u0026#8217;ambito del giudizio principale, tanto pi\u0026#249; che l\u0026#8217;adozione internazionale presenta tratti autonomi rispetto a quella interna con la quale condivide solo alcuni profili della disciplina.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Parimenti non fondata \u0026#232; la seconda eccezione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl lamentato rischio che un\u0026#8217;eventuale pronuncia di accoglimento delle questioni determini discrasie sistematiche, nei termini di una irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento fra adozione internazionale e adozione interna, non configura un vizio di inammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione attiene piuttosto al merito e alla possibile valutazione, conseguente all\u0026#8217;eventuale accoglimento delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale delle norme concernenti l\u0026#8217;adozione internazionale, circa la sussistenza dei presupposti per una dichiarazione di illegittimit\u0026#224; consequenziale \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 27 della legge n. 87 del 1953, che investa direttamente l\u0026#8217;art. 6 della legge n. 184 del 1983 e, dunque, anche l\u0026#8217;adozione interna.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Infine, non risulta ostativa all\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; la circostanza che il Tribunale per i minorenni di Firenze abbia gi\u0026#224; sollevato, nel medesimo procedimento e nello stesso grado di giudizio, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 29-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, della legge n. 184 del 1983, per violazione dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 8 CEDU, dichiarata inammissibile da questa Corte con la sentenza n. 252 del 2021, stante la inadeguata motivazione circa la non manifesta infondatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel solco di una giurisprudenza costante, deve, infatti, ritenersi che \u0026#171;il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e [sia] abilitato a sollevare una seconda volta la medesima questione nello stesso giudizio quando questa Corte abbia emesso una pronuncia a carattere non decisorio, fondata su motivi rimovibili dal rimettente, dato che, in tal caso, la riproposizione non collide con la [\u0026#8230;] previsione dell\u0026#8217;art. 137, ultimo comma, Cost. Ci\u0026#242;, alla ovvia condizione che il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e abbia rimosso il vizio che aveva impedito l\u0026#8217;esame di merito della questione (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 115 del 2019, n. 252 del 2012 e n. 189 del 2001; ordinanze n. 371 del 2004 e n. 399 del 2002)\u0026#187; (sentenza n. 247 del 2022; anche, pi\u0026#249; di recente, sentenza n. 7 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso odierno, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, a parte aver indirizzato la propria censura su una disposizione ulteriore, l\u0026#8217;art. 30, comma 1, della stessa legge n. 184 del 1983, ha evocato tra i parametri anche l\u0026#8217;art. 2 Cost., cos\u0026#236; integrando il riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., e ha arricchito la motivazione incentrata sull\u0026#8217;art. 8 CEDU attraverso richiami pi\u0026#249; puntuali alla giurisprudenza della Corte EDU, con un approfondimento delle ragioni di contrasto delle norme nazionali con la fonte convenzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe nuove questioni sono, dunque, ammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; In via preliminare, si rende necessario specificare l\u0026#8217;oggetto del presente giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Le disposizioni censurate sono gli artt. 29-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, e 30, comma 1, della legge n. 184 del 1983, che disciplinano l\u0026#8217;avvio della procedura di adozione internazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 29-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, prevede che \u0026#171;[l]e persone residenti in Italia, che si trovano nelle condizioni prescritte dall\u0026#8217;articolo 6 e che intendono adottare un minore straniero residente all\u0026#8217;estero, presentano dichiarazione di disponibilit\u0026#224; al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneit\u0026#224; all\u0026#8217;adozione\u0026#187;. In particolare, il citato art. 6 stabilisce, al comma 1, che \u0026#171;[l]\u0026#8217;adozione \u0026#232; consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto\u0026#187;. I successivi commi dell\u0026#8217;art. 6 procedono poi a specificare il presupposto concernente il rapporto stabile e a indicare ulteriori requisiti relativi, in particolare, all\u0026#8217;et\u0026#224; degli adottanti, nonch\u0026#233; all\u0026#8217;idoneit\u0026#224; affettiva e alla capacit\u0026#224; di educare, istruire e mantenere i minori. Sempre l\u0026#8217;art. 6 consente, infine, agli adottanti di effettuare pi\u0026#249; adozioni, anche con atti successivi, e regola le misure che possono essere disposte a sostegno di chi adotti minori di et\u0026#224; superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell\u0026#8217;art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l\u0026#8217;assistenza, l\u0026#8217;integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa seconda disposizione censurata, ovvero l\u0026#8217;art. 30, comma 1, della legge n. 184 del 1983, prevede che \u0026#171;[i]l tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione di cui all\u0026#8217;articolo 29-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 5, sente gli aspiranti all\u0026#8217;adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia, entro i due mesi successivi, decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l\u0026#8217;insussistenza dei requisiti per adottare\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEbbene, posto che le censure del rimettente mirano a rimuovere l\u0026#8217;esclusione della persona singola dall\u0026#8217;accesso al giudizio di idoneit\u0026#224; a adottare finalizzato a conseguire il relativo decreto di idoneit\u0026#224; che d\u0026#224; impulso alla procedura di adozione internazionale, deve ritenersi che il giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale possa focalizzarsi sul solo art. 29-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, della legge n. 184 del 1983.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOve, infatti, a seguito della declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale di tale ultima disposizione, la persona singola venga inclusa fra coloro che hanno i requisiti per presentare la dichiarazione di disponibilit\u0026#224; a adottare e per chiedere l\u0026#8217;idoneit\u0026#224; all\u0026#8217;adozione, il tribunale non potrebbe, sulla base dell\u0026#8217;art. 30, comma 1, della stessa legge, emettere un decreto di insussistenza dei requisiti, motivato con lo stato libero del richiedente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Di seguito, occorre, ulteriormente, precisare che le censure sollevate dal rimettente fanno riferimento talora alla persona non coniugata, talaltra alla persona singola.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe questioni, pertanto, attengono alla condizione della persona che ha lo stato libero, in quanto non \u0026#232; vincolata da un matrimonio (art. 86, primo comma, prima parte, del codice civile).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon rientra, invece, nel perimetro del presente giudizio la condizione della persona che non ha lo stato libero, in quanto \u0026#232; parte di un\u0026#8217;unione civile (art. 86, primo comma, seconda parte, cod. civ.). Tale questione non \u0026#232; oggetto dell\u0026#8217;odierno giudizio e, dunque, resta impregiudicata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Specificato l\u0026#8217;oggetto del presente giudizio, nel merito, le censure sollevate in riferimento agli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 8 CEDU, sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Le questioni rivolte all\u0026#8217;art. 29-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, della legge n. 184 del 1983 coinvolgono due tipi di interessi: quello delle persone singole che aspirano a poter adottare e rispetto alle quali \u0026#232; prospettata la lesione degli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 8 CEDU, e quello del minore che, come rileva anche l\u0026#8217;ordinanza, rappresenta il fulcro dell\u0026#8217;istituto dell\u0026#8217;adozione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi rende, pertanto, necessario ricostruire, anzitutto, in una prospettiva diacronica, il rapporto fra la tutela dell\u0026#8217;interesse del minore e i criteri normativi con cui il legislatore ha selezionato e seleziona nel presente gli aspiranti adottanti. Occorre, infatti, verificare se ed entro quali limiti il legislatore abbia riconosciuto in passato e tuttora riconosca l\u0026#8217;idoneit\u0026#224; della persona singola ad assicurare in astratto (salvo l\u0026#8217;accertamento in concreto) un ambiente stabile e armonioso al minore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;innesto di una finalit\u0026#224; protettiva dei minori sull\u0026#8217;adozione non si rinviene nelle pi\u0026#249; risalenti radici storiche dell\u0026#8217;istituto (sentenza n. 5 del 2024), ma emerge all\u0026#8217;indomani della prima guerra mondiale, allorch\u0026#233; il regio decreto-legge 31 luglio 1919, n. 1357 (Che stabilisce norme per l\u0026#8217;adozione degli orfani di guerra e dei nati fuori di matrimonio nel periodo della guerra), convertito, con modificazioni, nella legge 6 dicembre 1925, n. 2137, ha consentito l\u0026#8217;adozione di minori di et\u0026#224; inferiore ai diciotto anni, se rientranti nelle categorie indicate dal medesimo regio decreto-legge. Prima di quel momento, la disciplina dell\u0026#8217;adozione, riflessa nel codice civile del 1865, era rimasta fedele, sul piano funzionale, alla matrice romanistica, restando nel solco di un istituto finalizzato unicamente a consentire, su una base prettamente consensuale, la trasmissione del cognome e del patrimonio a coloro che non avessero avuto figli o li avessero perduti. Essa era rivolta ai maggiori d\u0026#8217;et\u0026#224; e \u0026#8211; in un contesto in cui questa si conseguiva al compimento del ventunesimo anno \u0026#8211; ai minorenni solo se avessero compiuto diciotto anni (art. 206 cod. civ. 1865).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDunque, l\u0026#8217;adozione che nel 1919 veniva consentita anche a favore dei minorenni indicati dal regio decreto-legge era innestata sulla disciplina del codice civile del 1865, che riconosceva la qualit\u0026#224; di adottanti sia ai coniugi (art. 204 cod. civ. 1865), sia alle persone singole, anche se coniugate, purch\u0026#233; vi fosse il consenso dell\u0026#8217;altro coniuge (artt. 202 e 208, secondo comma, cod. civ. 1865).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi seguito, il codice civile del 1942 ha esteso a qualunque minore la possibilit\u0026#224; di essere adottato (art. 291 cod. civ., nel suo testo originario, e artt. 301 e 303 cod. civ., poi abrogati dall\u0026#8217;art. 67 della legge n. 184 del 1983), confermando l\u0026#8217;accesso in qualit\u0026#224; di adottanti non solo ai coniugi (art. 294, secondo comma, cod. civ.), ma anche alle persone singole, comprese quelle coniugate, con l\u0026#8217;assenso dell\u0026#8217;altro coniuge (art. 297 cod. civ.). Tale apertura si collocava nel quadro di una disciplina che preservava i legami dell\u0026#8217;adottato con la famiglia d\u0026#8217;origine e non faceva sorgere vincoli familiari con i parenti dell\u0026#8217;adottante (art. 300 cod. civ.), ma che, comunque, assegnava a quest\u0026#8217;ultimo la \u0026#8220;patria potest\u0026#224;\u0026#8221; (oggi, responsabilit\u0026#224; genitoriale) sul minore, con i relativi obblighi di mantenere, educare e istruire l\u0026#8217;adottato (art. 301 cod. civ.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMentre, dunque, l\u0026#8217;adozione ordinaria di matrice codicistica aveva acquisito un volto plurifunzionale, abbracciando anche l\u0026#8217;adozione dei minori, con la legge 5 giugno 1967, n. 431 (Modifiche al titolo VIII del libro I del Codice civile \u0026#8220;Dell\u0026#8217;adozione\u0026#8221; ed inserimento del nuovo capo III con il titolo \u0026#8220;Dell\u0026#8217;adozione speciale\u0026#8221;), emergeva una nuova figura di adozione speciale, specificatamente finalizzata alla tutela dei minori di otto anni dichiarati in stato di adottabilit\u0026#224;, perch\u0026#233; privi di assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi (artt. 314/3 e 314/4 cod. civ., abrogati dall\u0026#8217;art. 67 della legge n. 184 del 1983). Tale disciplina riservava la qualit\u0026#224; di adottanti ai coniugi, sposati da almeno cinque anni (art. 314/2 cod. civ., abrogato dall\u0026#8217;art. 67 della legge n. 184 del 1983) e prevedeva la rottura del vincolo giuridico con la famiglia d\u0026#8217;origine e l\u0026#8217;acquisizione dello stato di \u0026#8220;figlio legittimo\u0026#8221; da parte dell\u0026#8217;adottato, a favore del quale si instauravano rapporti di parentela con i congiunti degli adottanti, esclusi i collaterali (art. 314/26 cod. civ., abrogato dall\u0026#8217;art. 67 della legge n. 184 del 1983).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel periodo successivo all\u0026#8217;entrata in vigore della citata legge n. 431 del 1967, l\u0026#8217;adozione dei minori era, in sostanza, possibile sia attraverso il percorso dell\u0026#8217;adozione ordinaria, accessibile anche alle persone singole, sia attraverso l\u0026#8217;itinerario dell\u0026#8217;adozione speciale, riservato alla coppia di coniugi, conviventi da almeno cinque anni, sicch\u0026#233; il primo modello finiva, di fatto, per assorbire le ipotesi escluse dall\u0026#8217;adozione speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Il quadro normativo muta profondamente con la legge n. 184 del 1983, che abroga l\u0026#8217;adozione speciale, sostituendola con una disciplina generale di adozione piena destinata a tutti i minori d\u0026#8217;et\u0026#224; in stato di abbandono e riservando l\u0026#8217;adozione codicistica alle persone maggiori di et\u0026#224; (come emerge dalla nuova intitolazione del Capo II del Titolo VIII del Libro I del codice civile).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa riforma crea uno spartiacque fra l\u0026#8217;adozione dei minori, cui \u0026#232; dedicata la legge di settore, e la disciplina codicistica, che diviene fonte di regolamentazione dell\u0026#8217;adozione della persona maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224;. Nondimeno, l\u0026#8217;opera di \u003cem\u003ereductio ad unum\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;adozione dei minori non viene portata a integrale compimento, poich\u0026#233; \u0026#232; preservato un ambito di adozioni in casi particolari (art. 44 della legge n. 184 del 1983), i cui effetti si plasmano in buona parte tramite rinvio all\u0026#8217;adozione codicistica del maggiorenne (art. 55 della medesima legge). Questa Corte, con la sentenza n. 79 del 2022, ha peraltro dichiarato il citato art. 55 costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, mediante rinvio all\u0026#8217;art. 300, secondo comma, cod. civ., prevede che l\u0026#8217;adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l\u0026#8217;adottato e i parenti dell\u0026#8217;adottante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePrincipio ispiratore della nuova legge \u0026#232; l\u0026#8217;interesse del minore che viene perseguito attraverso un duplice percorso: affermando il suo diritto a essere cresciuto e educato nell\u0026#8217;ambito della famiglia d\u0026#8217;origine e assicurandogli, ove ci\u0026#242; non sia possibile, un ambiente familiare stabile e armonioso (\u0026#171;\u003cem\u003eun foyer \u003c/em\u003e\u003cem\u003estable\u003c/em\u003e\u003cem\u003e et \u003c/em\u003e\u003cem\u003eharmonieux\u003c/em\u003e\u0026#187;), in linea con il principio affermato all\u0026#8217;art. 8, paragrafo 2, dalla Convenzione di Strasburgo del 1967.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSul primario interesse del minore si vengono poi a focalizzare anche i successivi interventi che modificano e integrano la disciplina del 1983: l\u0026#8217;art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L\u0026#8217;Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri), che sostituisce il Capo I del Titolo III della legge n. 184 del 1983, incorporando i contenuti della Convenzione de L\u0026#8217;Aja; la legge 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante \u0026#8220;Disciplina dell\u0026#8217;adozione e dell\u0026#8217;affidamento dei minori\u0026#8221;, nonch\u0026#233; al titolo VIII del libro primo del codice civile), che innova vari aspetti della disciplina, regola compiutamente l\u0026#8217;affidamento familiare (con il nuovo Titolo I-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e) e riproduce plasticamente la centralit\u0026#224; del minore nella nuova intitolazione della legge, riferita al \u0026#171;Diritto del minore ad una famiglia\u0026#187;; il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell\u0026#8217;articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), il cui art. 100 adegua la legge n. 184 del 1983 alla terminologia introdotta con la riforma della filiazione; la legge 19 ottobre 2015, n. 173 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuit\u0026#224; affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare), che rafforza l\u0026#8217;affidamento familiare; la legge 11 gennaio 2018, n. 4 (Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici), che, ai fini che qui interessano, regola l\u0026#8217;ipotesi dell\u0026#8217;affidamento familiare del minore orfano di uno dei genitori, la cui morte sia stata cagionata volontariamente dall\u0026#8217;altro genitore (art. 4, comma 5-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, della legge n. 184 del 1983).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel quadro di tale disciplina focalizzata sull\u0026#8217;interesse del minore, l\u0026#8217;art. 6, comma 1, della legge n. 184 del 1983 dispone che \u0026#171;[l]\u0026#8217;adozione \u0026#232; consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore, da un lato, sembra rispondere all\u0026#8217;esigenza di assicurare al minore lo stato di figlio che, all\u0026#8217;epoca, offriva le pi\u0026#249; ampie garanzie di tutela: quello che si qualificava come stato di \u0026#8220;figlio legittimo\u0026#8221; e che presupponeva il vincolo matrimoniale fra i genitori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa un altro lato, pur avendo ratificato la Convenzione di Strasburgo del 1967 ed essendosi ispirato ai suoi principi, non si \u0026#232; avvalso della facolt\u0026#224; concessa da tale Convenzione di consentire l\u0026#8217;adozione anche alle persone singole, ma ha voluto garantire la bigenitorialit\u0026#224;, associata alla stabilit\u0026#224; della coppia, anche a costo di limitare la platea dei potenziali adottanti e, dunque, di ridurre le possibilit\u0026#224; per i minori di essere adottati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, anche dopo la ratifica della Convenzione de L\u0026#8217;Aja sull\u0026#8217;adozione internazionale, che pure ricomprende fra i potenziali adottanti le persone singole (art. 2), il legislatore \u0026#8211; nel traslare la sua disciplina all\u0026#8217;interno della legge n. 184 del 1983 \u0026#8211; ha continuato a escludere dall\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;adozione tali soggetti. L\u0026#8217;art. 29-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, della legge n. 184 del 1983 opera, infatti, \u0026#8211; come gi\u0026#224; sopra evidenziato (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, punto 4.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e) \u0026#8211; un testuale rinvio all\u0026#8217;art. 6 della medesima legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.\u0026#8211; Alla luce della richiamata evoluzione, che ha visto gradualmente abbandonare, rispetto all\u0026#8217;adozione del minore, la figura dell\u0026#8217;adottante persona singola, occorre a questo punto verificare se, nell\u0026#8217;attuale normazione, persistano, nondimeno, indici che attestano, da parte del legislatore, il riconoscimento dell\u0026#8217;astratta idoneit\u0026#224; della persona singola a garantire un ambiente stabile e armonioso al minore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEbbene, la stessa legge n. 184 del 1983 ha, invero, accreditato \u0026#8211; sia pure in limitate ipotesi \u0026#8211; l\u0026#8217;attitudine della persona singola a garantire in astratto un ambiente stabile e armonioso al minore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, presuppongono tale idoneit\u0026#224; i commi 4 e 5 dell\u0026#8217;art. 25 della legge n. 184 del 1983, riferiti a situazioni che, per l\u0026#8217;adottante e per i potenziali riverberi sull\u0026#8217;adottato, sono tutt\u0026#8217;altro che prive di criticit\u0026#224; sul piano esistenziale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 4 consente l\u0026#8217;adozione piena se \u0026#171;uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l\u0026#8217;affidamento preadottivo\u0026#187;. In tal caso, l\u0026#8217;adozione \u0026#8211; sebbene disposta \u0026#171;nei confronti di entrambi [i coniugi], con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte\u0026#187; \u0026#8211; nella sostanza, implica l\u0026#8217;inserimento del minore in un nucleo monoparentale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 5 prevede, inoltre, che l\u0026#8217;adozione piena possa essere direttamente disposta nei confronti di uno solo dei due aspiranti genitori, che ne faccia richiesta, se \u0026#171;nel corso dell\u0026#8217;affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRivolgendo, poi, lo sguardo all\u0026#8217;adozione in casi particolari, regolata dall\u0026#8217;art. 44 della legge n. 184 del 1983, emerge come il legislatore riconosca l\u0026#8217;astratta idoneit\u0026#224; della persona singola a garantire un ambiente stabile e armonioso persino rispetto a minori che, di norma, richiedono un impegno particolarmente elevato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 44, comma 3, della legge n. 184 del 1983 consente, infatti, l\u0026#8217;adozione in casi particolari anche alla persona non coniugata nelle ipotesi indicate alle lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e) del comma 1. Nello specifico, le ultime due previsioni fanno riferimento a minori affetti da disabilit\u0026#224; (art. 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992), che siano anche orfani di padre e di madre, e a minori per i quali sia risultato impossibile l\u0026#8217;affidamento preadottivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI gruppi di ipotesi sopra richiamati (l\u0026#8217;art. 25, commi 4 e 5, e l\u0026#8217;art. 44, comma 3, della legge n. 184 del 1983) rispondono, evidentemente, a precise \u003cem\u003erationes\u003c/em\u003e, ma queste, a ben vedere, non si rinvengono solo entro quei ristretti limiti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto all\u0026#8217;esigenza di dare preminente rilievo alla continuit\u0026#224; del rapporto affettivo con il minore, essa non sussiste solo nei casi di cui all\u0026#8217;art. 25, commi 4 e 5, della legge n. 184 del 1983. Simile istanza pu\u0026#242; rinvenirsi anche quando, durante un prolungato periodo di affidamento familiare, il minore sia dichiarato adottabile. Ove gli affidatari ne chiedano l\u0026#8217;adozione, il giudice, nel decidere su di essa, deve tenere conto dei legami affettivi significativi che si sono consolidati con gli affidatari e del rapporto stabile e duraturo fra questi e il minore (art. 4, comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge n. 184 del 1983). Eppure, solo se gli affidatari rispondono ai requisiti di cui all\u0026#8217;art. 6 della legge n. 184 del 1983 possono chiedere l\u0026#8217;adozione e far valere la menzionata esigenza, mentre ci\u0026#242; non \u0026#232; consentito alla persona singola che pure pu\u0026#242; essere affidataria del minore, ai sensi dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, della medesima legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eParimenti, se nel secondo gruppo di casi, sopra richiamati, la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e sottostante \u0026#232; quella di allontanare il pericolo che l\u0026#8217;esclusione delle persone singole dal ruolo di possibili adottanti si tramuti in una barriera capace di ostacolare lo stesso diritto del minore a essere accolto in un ambiente stabile e armonioso, a ben vedere, tale esigenza \u0026#232; ravvisabile anche al di fuori delle limitate ipotesi prospettate dal legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa possibilit\u0026#224; di incidere sull\u0026#8217;effettivit\u0026#224; della tutela dei bambini abbandonati \u0026#232;, infatti, in generale, un rischio riconducibile anche alla restrizione della platea dei potenziali adottanti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE che si tratti di un\u0026#8217;eventualit\u0026#224; non puramente teorica emerge, del resto, dalla progressiva riduzione delle domande di adozione che si \u0026#232; avuta a partire dall\u0026#8217;inizio del nuovo millennio (sia il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunit\u0026#224;, sezione statistica, sia la Presidenza del Consiglio dei ministri, Commissione per le adozioni internazionali, Autorit\u0026#224; centrale per la Convenzione de L\u0026#8217;Aja del 29 maggio 1993, documentano il passaggio, nel caso dell\u0026#8217;adozione internazionale, da quasi settemila domande nel 2007 a una stima di circa cinquecento domande per il 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Evidenziato, dunque, come lo stesso legislatore, pur a fronte di una scelta di fondo che non include nel perimetro dei potenziali adottanti di minori le persone singole, abbia riconosciuto la loro idoneit\u0026#224; ad assicurare un ambiente stabile e armonioso, si deve, a questo punto, verificare se la loro esclusione dall\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;adozione internazionale v\u0026#236;oli il diritto al rispetto della vita privata, come previsto dall\u0026#8217;art. 8 CEDU, in coordinamento con l\u0026#8217;art. 2 Cost., anche in considerazione del principio di solidariet\u0026#224; ivi sancito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; Va, a riguardo, precisato che la mancanza di un intervento della Corte di Strasburgo, che censuri l\u0026#8217;esclusione delle persone singole dalla possibilit\u0026#224; di essere dichiarate idonee all\u0026#8217;adozione internazionale, non impedisce a questa Corte di valutare la violazione dell\u0026#8217;art. 8 CEDU nel coordinamento con l\u0026#8217;art. 2 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLo si desume, anzitutto, dall\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., che \u0026#8211; come la giurisprudenza costituzionale ha gi\u0026#224; avuto modo di rilevare (sentenze n. 349 e n. 348 del 2007) \u0026#8211; comporta l\u0026#8217;obbligo del legislatore ordinario di rispettare le norme della CEDU, ferma restando la \u0026#171;verifica di compatibilit\u0026#224; con le norme della Costituzione\u0026#187; (sentenza n. 349 del 2007).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altro canto, la peculiarit\u0026#224; della CEDU, rappresentata dalla istituzione di \u0026#171;un sistema di tutela uniforme dei diritti fondamentali\u0026#187; (ancora, sentenza n. 349 del 2007) affidato alla Corte di Strasburgo, implica il rispetto delle interpretazioni offerte dalla Corte EDU, ma non vincola ad attendere un preciso pronunciamento rispetto a una specifica vicenda, per poter accertare la violazione delle norme convenzionali (sentenza n. 10 del 2024). Questo tanto pi\u0026#249; va ribadito a fronte di diritti convenzionali, come quello dell\u0026#8217;art. 8 CEDU, la cui tutela \u0026#8211; in base alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo \u0026#8211; presuppone, in capo agli Stati contraenti, obblighi non solo negativi, ma anche positivi (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003ealiis\u003c/em\u003e, Corte EDU, sentenze 27 maggio 2021, Jessica Marchi contro Italia; 21 luglio 2015, Oliari e altri contro Italia, paragrafo 159; 20 gennaio 2015, G\u0026#246;z\u0026#252;m contro Turchia, paragrafo 44; 4 ottobre 2012, Harroudj contro Francia; 16 dicembre 2010, A, B e C contro Irlanda; 28 maggio 1985, Abdulaziz, Cabales e Balkandali contro Regno Unito).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDunque, nell\u0026#8217;osservanza delle coordinate ermeneutiche offerte dalla Corte EDU e nel raccordo con i principi costituzionali interni, spetta a questa Corte intervenire per garantire tutela ai diritti previsti dalla Convenzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; in conformit\u0026#224;, peraltro, al principio generale di sussidiariet\u0026#224;, di cui al preambolo della Convenzione come modificato a seguito dell\u0026#8217;entrata in vigore del Protocollo XV, in virt\u0026#249; del quale spetta agli Stati contraenti il compito di garantire, all\u0026#8217;interno dei rispettivi ordinamenti, i diritti e le libert\u0026#224; convenzionali, interpretandone la portata normativa in armonia con i propri principi costituzionali. Questa Corte, nel procedere a una interpretazione integrata delle garanzie convenzionali e delle corrispondenti tutele costituzionali, contribuisce, al contempo, alla definizione di standard comuni di protezione a livello europeo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, occorre precisare che l\u0026#8217;intervento di questa Corte, in virt\u0026#249; del coordinamento fra l\u0026#8217;art. 2 Cost. e l\u0026#8217;art. 8 CEDU, \u0026#232;, in ogni caso, coerente con l\u0026#8217;art. 53 CEDU, secondo cui \u0026#171;[n]essuna delle disposizioni della [\u0026#8230;] Convenzione pu\u0026#242; essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i diritti dell\u0026#8217;uomo e le libert\u0026#224; fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte contraente o in base a ogni altro accordo al quale essa partecipi\u0026#187;. I Paesi contraenti possono, infatti, viceversa, rafforzare la tutela dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali riconosciuti nel loro ordinamento, in coordinamento con le disposizioni della Convenzione (Corte EDU, sentenze 17 gennaio 2017, A.H. e altri contro Russia; 22 gennaio 2008, E.B. contro Francia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Ci\u0026#242; chiarito, occorre inquadrare, nel raccordo fra l\u0026#8217;art. 2 Cost. e l\u0026#8217;art. 8 CEDU, l\u0026#8217;interesse coinvolto e i presupposti che ne determinano la lesione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.1.\u0026#8211; In termini generali, le scelte orientate alla costituzione di vincoli genitoriali sono ascrivibili all\u0026#8217;ampio contenuto della libert\u0026#224; di autodeterminazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; quanto afferma questa Corte, l\u0026#224; dove rileva che la scelta di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia anche dei figli costituisce espressione della generale libert\u0026#224; di autodeterminarsi, libert\u0026#224; riconducibile agli artt. 2, 3 e 31 Cost., poich\u0026#233; concernente la sfera privata e familiare (sentenza n. 162 del 2014, ma gi\u0026#224; nella sentenza n. 332 del 2000, con riguardo alla procreazione naturale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnaloghe considerazioni sono svolte in successive pronunce che collegano la scelta di diventare o di non diventare genitore con l\u0026#8217;art. 2 Cost. (sentenza n. 161 del 2023), nonch\u0026#233; con il concetto di \u0026#8220;vita privata\u0026#8221;, di cui all\u0026#8217;art. 8 CEDU (sentenza n. 221 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn senso corrispondente, la giurisprudenza della Corte EDU osserva che \u0026#171;la nozione di \u0026#8220;vita privata\u0026#8221; ai sensi dell\u0026#8217;articolo 8 della Convenzione \u0026#232; una nozione ampia, che non si presta a una definizione esaustiva. Essa comprende l\u0026#8217;integrit\u0026#224; fisica e psicologica di una persona (X e Y c. Paesi Bassi, 26 marzo 1985, \u0026#167; 22, [\u0026#8230;]) e, entro certi limiti, il diritto, per l\u0026#8217;individuo, di instaurare e sviluppare rapporti con altri esseri umani (Niemietz c. Germania, 16 dicembre 1992, \u0026#167; 29, [\u0026#8230;]). Pu\u0026#242; a volte comprendere aspetti dell\u0026#8217;identit\u0026#224; fisica e sociale di una persona (Mikuli\u0026#263; c. Croazia, n.\u0026#160;53176/99, \u0026#167; 53, [\u0026#8230;]). La nozione di vita privata include anche il diritto alla realizzazione personale o il diritto all\u0026#8217;autodeterminazione (Pretty c. Regno Unito, n.\u0026#160;2346/02, \u0026#167; 61 [\u0026#8230;]), e il diritto al rispetto delle decisioni di diventare o meno genitore (Evans c. Regno Unito [GC], n.\u0026#160;6339/05, \u0026#167; 71, [\u0026#8230;], e A, B e C c. Irlanda [GC], n.\u0026#160;25579/05, \u0026#167; 212, [\u0026#8230;])\u0026#187; (Corte EDU, sentenza 27 maggio 2021, Jessica Marchi contro Italia, paragrafo 60; nello stesso senso, sentenze 17 aprile 2018, Lazoriva contro Ucraina, paragrafo 66; 16 gennaio 2018, Nedescu contro Romania, paragrafo 66; 24 gennaio 2017, Paradiso e Campanelli contro Italia, paragrafi 159, 161-165).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.2.\u0026#8211; Se, dunque, la scelta di divenire genitori rientra nell\u0026#8217;ampia nozione di autodeterminazione, quest\u0026#8217;ultima, tuttavia, pu\u0026#242; sottendere diversi interessi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, ove la genitorialit\u0026#224; sia accessibile o per natura o perch\u0026#233; il soggetto gi\u0026#224; rientra nelle previsioni nazionali che consentono la procreazione medicalmente assistita o l\u0026#8217;adozione, la libert\u0026#224; di autodeterminarsi nella scelta orientata alla genitorialit\u0026#224; sottende una pretesa a non subire indebite compressioni di tale libert\u0026#224; da parte del legislatore. Questa Corte ha, in tal senso, dichiarato costituzionalmente illegittima una disciplina che includeva, tra i requisiti necessari per essere reclutati nel Corpo della Guardia di finanza, l\u0026#8217;essere senza prole (sentenza n. 332 del 2000).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eFuori da tali ipotesi, viene, invece, in considerazione un interesse ad ampliare gli spazi dell\u0026#8217;autodeterminazione orientata alla genitorialit\u0026#224; attraverso il superamento dei limiti fissati dal legislatore, cui primariamente spetta il compito di dettare le condizioni di accesso a forme di genitorialit\u0026#224; diverse dalla procreazione naturale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questo secondo caso, non si pu\u0026#242;, evidentemente, parlare di una pretesa o di un \u0026#8220;diritto alla genitorialit\u0026#224;\u0026#8221;, che sono stati espressamente negati sia da questa Corte (sentenze n. 33 del 2021, n. 230 del 2020 e n. 221 del 2019) sia dalla Corte di Strasburgo (Corte EDU, sentenze 24 gennaio 2017, Paradiso e Campanelli contro Italia, paragrafo 141; 22 gennaio 2008, E.B. contro Francia, paragrafo 41; 28 giugno 2007, Wagner e J.M.W.L. contro Lussemburgo, paragrafo 121; 26 febbraio 2002, Frett\u0026#233; contro Francia, paragrafo 29).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI presupposti costitutivi di un vincolo genitoriale non solo, infatti, coinvolgono una pluralit\u0026#224; di interessi, ma devono essere anche orientati alla realizzazione dell\u0026#8217;interesse del potenziale figlio, cui \u0026#232; inscindibilmente correlato il vincolo genitoriale (sentenze n. 230 del 2020 e n. 221 del 2019). Dunque, l\u0026#8217;autodeterminazione orientata alla genitorialit\u0026#224; in tanto pu\u0026#242; far valere la propria \u003cem\u003evis\u003c/em\u003e espansiva, in quanto si opponga a scelte legislative che, avendo riguardo al complesso degli interessi implicati, risultino irragionevoli e non proporzionate rispetto all\u0026#8217;obiettivo perseguito (sentenza n. 221 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altro canto, la primaria considerazione dell\u0026#8217;interesse del minore (o del concepito o del futuro nato) non comporta che la protezione costituzionale di tale interesse ricomprenda qualunque istanza il legislatore ritenga di riconoscergli.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe singole esigenze riferite al potenziale figlio vanno, infatti, anch\u0026#8217;esse ponderate, tenendo conto di eventuali altre istanze di quest\u0026#8217;ultimo, nonch\u0026#233; dell\u0026#8217;interesse di chi aspira alla genitorialit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale prospettiva, questa Corte ha reputato non decisivo l\u0026#8217;interesse a che il figlio abbia lo stesso patrimonio genetico dei genitori e ha ritenuto, con riferimento a una coppia di aspiranti genitori, irragionevole e non proporzionato il divieto assoluto di fecondazione eterologa. In simile contesto, questa Corte ha, in particolare, sottolineato il rilievo, insieme al vaglio di ragionevolezza, del \u0026#171;test di proporzionalit\u0026#224; [\u0026#8230;] che \u0026#8220;richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalit\u0026#224; di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra pi\u0026#249; misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi\u0026#8221; (sentenza n. 1 del 2014)\u0026#187; (sentenza n. 162 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEbbene, non diverge dalla richiamata prospettiva quanto si evince dalla CEDU e dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima, da un lato, opera valutazioni diverse a seconda che lo specifico accesso alla genitorialit\u0026#224; sia stato o meno gi\u0026#224; disciplinato dal singolo ordinamento (nel primo caso, opera, infatti, un attento vaglio su eventuali irragionevoli disparit\u0026#224; di trattamento o su soluzioni ineffettive; Corte EDU, sentenze 17 gennaio 2023, Fedotova e altri contro Russia, paragrafi 152-153; 17 gennaio 2017, A.H. e altri contro Russia, paragrafo 381; 20 gennaio 2015, G\u0026#246;z\u0026#252;m contro Turchia, paragrafi 51-54; 22 gennaio 2008, E.B. contro Francia, paragrafi 44-49).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa un altro lato, al fine di verificare se vi sia un\u0026#8217;indebita compressione della vita privata, la CEDU e la Corte di Strasburgo introducono un metro di giudizio che trova ampia corrispondenza con quanto sopra richiamato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 8, paragrafo 2, CEDU stabilisce, infatti, che \u0026#171;[n]on pu\u0026#242; esservi ingerenza di una autorit\u0026#224; pubblica nell\u0026#8217;esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una societ\u0026#224; democratica, \u0026#232; necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell\u0026#8217;ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libert\u0026#224; altrui\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, se l\u0026#8217;ingerenza sia necessaria in una societ\u0026#224; democratica dipende dal suo corrispondere a un\u0026#8217;esigenza sociale urgente, vale a dire dal suo essere proporzionata allo scopo legittimo perseguito, tenuto conto del giusto equilibrio che deve essere garantito tra gli interessi concorrenti rilevanti, anche in considerazione del margine di discrezionalit\u0026#224; lasciato alle autorit\u0026#224; nazionali (\u0026#171;\u003cem\u003ethe \u003c/em\u003e\u003cem\u003enotion\u003c/em\u003e\u003cem\u003e of \u003c/em\u003e\u003cem\u003enecessity\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eimplies\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ethat\u003c/em\u003e\u003cem\u003e the \u003c/em\u003e\u003cem\u003einterference\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecorresponds\u003c/em\u003e\u003cem\u003e to a pressing social \u003c/em\u003e\u003cem\u003eneed\u003c/em\u003e\u003cem\u003e and, in \u003c/em\u003e\u003cem\u003eparticular\u003c/em\u003e\u003cem\u003e, \u003c/em\u003e\u003cem\u003ethat\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eit\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eproportionate\u003c/em\u003e\u003cem\u003e to the \u003c/em\u003e\u003cem\u003elegitimate\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eaim\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003epursued\u003c/em\u003e\u003cem\u003e, \u003c/em\u003e\u003cem\u003eregard\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ebeing\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ehad\u003c/em\u003e\u003cem\u003e to the fair balance \u003c/em\u003e\u003cem\u003ewhich\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ehas\u003c/em\u003e\u003cem\u003e to be \u003c/em\u003e\u003cem\u003estruck\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ebetween\u003c/em\u003e\u003cem\u003e the \u003c/em\u003e\u003cem\u003erelevant\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecompeting\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003einterests\u003c/em\u003e\u003cem\u003e. \u003c/em\u003e\u003cem\u003eIn determining whether an interference was \u0026#8220;necessary in a democratic society\u0026#8221; the Court will \u003c/em\u003e\u003cem\u003etake into account\u003c/em\u003e\u003cem\u003e that a margin of appreciation is left to the national authorities\u003c/em\u003e\u0026#187;; cos\u0026#236; Corte EDU, sentenza 18 maggio 2021, Valdis Fj\u0026#246;lnisd\u0026#243;ttir e altri contro Islanda, paragrafo 68).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSimile valutazione deve essere effettuata alla luce delle condizioni del presente, essendo la Convenzione EDU uno strumento vivente (\u0026#171;\u003cem\u003ethe Convention \u003c/em\u003e\u003cem\u003eis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e a living \u003c/em\u003e\u003cem\u003einstrument\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ewhich\u003c/em\u003e\u003cem\u003e must be \u003c/em\u003e\u003cem\u003einterpreted\u003c/em\u003e\u003cem\u003e in the light of \u003c/em\u003e\u003cem\u003epresent\u003c/em\u003e\u003cem\u003e-day \u003c/em\u003e\u003cem\u003econditions\u003c/em\u003e\u003cem\u003e and of the \u003c/em\u003e\u003cem\u003eideas\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eprevailing\u003c/em\u003e\u003cem\u003e in \u003c/em\u003e\u003cem\u003edemocratic\u003c/em\u003e\u003cem\u003e States \u003c/em\u003e\u003cem\u003etoday\u003c/em\u003e\u0026#187;; cos\u0026#236; Corte EDU, sentenze 17 gennaio 2023, Fedotova e altri contro Russia, paragrafo 167; nello stesso senso, sentenze 19 febbraio 2013, X e altri contro Austria, paragrafo 139; 22 gennaio 2008, E.B. contro Francia;\u003cem\u003e \u003c/em\u003e28 giugno 2007, Wagner e J.M.W.L. contro Lussemburgo; 26 febbraio 2002, Frett\u0026#233; contro Francia), sicch\u0026#233; il margine di discrezionalit\u0026#224; pu\u0026#242; variare nel tempo, oltre a risentire del grado di consenso fra gli Stati contraenti in ordine al riconoscimento di un diritto o di una facolt\u0026#224; (Corte EDU, sentenza 15 novembre 2016, Dubsk\u0026#225; e Krejzov\u0026#225; contro Repubblica Ceca).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Sulla base dei principi sopra richiamati, l\u0026#8217;esclusione della persona singola dall\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;adozione internazionale lede gli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 8 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.1.\u0026#8211; La disciplina censurata si riverbera sul diritto alla vita privata, inteso come libert\u0026#224; di autodeterminazione, che si declina, nel contesto in esame, quale interesse a poter realizzare la propria aspirazione alla genitorialit\u0026#224;, rendendosi disponibile all\u0026#8217;adozione di un minore straniero.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesto specifico interesse si coniuga, dunque, anche con una finalit\u0026#224; di solidariet\u0026#224; sociale, in quanto rivolge le aspirazioni alla genitorialit\u0026#224; a bambini o a ragazzi che gi\u0026#224; esistono e necessitano di protezione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe scopo dell\u0026#8217;adozione internazionale \u0026#232; quello di accogliere in Italia minori stranieri abbandonati, residenti all\u0026#8217;estero, assicurando loro un ambiente stabile e armonioso, l\u0026#8217;insuperabile divieto per le persone singole di accedere a tale adozione non risponde a una esigenza sociale pressante e configura \u0026#8211; nell\u0026#8217;attuale contesto giuridico-sociale \u0026#8211; una interferenza non necessaria in una societ\u0026#224; democratica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.2.\u0026#8211; Anzitutto, il divieto \u0026#8211; nell\u0026#8217;assetto giuridico presente \u0026#8211; non \u0026#232; pi\u0026#249; funzionale all\u0026#8217;esigenza di assicurare al minore le pi\u0026#249; ampie tutele giuridiche associate allo \u003cem\u003estatus \u003c/em\u003e\u003cem\u003efiliationis\u003c/em\u003e. A seguito della riforma della filiazione introdotta nel 2012-2013 (legge 10 dicembre 2012, n. 219, recante \u0026#171;Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali\u0026#187;, e decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, recante \u0026#171;Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell\u0026#8217;articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219\u0026#187;), si configura, infatti, un unico \u003cem\u003estatus \u003c/em\u003e\u003cem\u003efiliationis\u003c/em\u003e (art. 315 cod. civ.), il che non rende pi\u0026#249; necessario correlare tale \u003cem\u003estatus \u003c/em\u003ealla coppia di genitori uniti in matrimonio per poter assicurare all\u0026#8217;adottato la pi\u0026#249; ampia protezione giuridica (sentenza n. 79 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.3.\u0026#8211; Inoltre, l\u0026#8217;aprioristica esclusione delle persone singole dalla genitorialit\u0026#224; adottiva non \u0026#232; un mezzo idoneo a garantire al minore un ambiente stabile e armonioso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome gi\u0026#224; sopra evidenziato (punto 6.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), lo stesso legislatore ha riconosciuto che la persona singola \u0026#232;, in astratto, idonea ad assicurare un ambiente stabile e armonioso al minore, finanche in contesti non privi di criticit\u0026#224; o rispetto a minori che richiedono un particolare impegno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMa, soprattutto, questa stessa Corte, sin dall\u0026#8217;ormai risalente sentenza n. 183 del 1994, ha riconosciuto l\u0026#8217;astratta idoneit\u0026#224; della persona singola a offrire un ambiente stabile e armonioso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eChiamata a pronunciarsi in merito ai dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevati, in riferimento agli artt. 3, 29 e 30 Cost., con riguardo all\u0026#8217;art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 1967 \u0026#8211; che il rimettente aveva erroneamente reputato auto-applicativo \u0026#8211;, questa Corte ha rilevato che i richiamati principi costituzionali \u0026#171;non vincolano l\u0026#8217;adozione dei minori al criterio dell\u0026#8217;\u003cem\u003eimitatio\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003enaturae\u003c/em\u003e in guisa da non consentire l\u0026#8217;adozione da parte di un singolo se non nei casi eccezionali in cui \u0026#232; oggi prevista dalla legge n. 184 del 1983\u0026#187;. Quei principi costituzionali non impediscono \u0026#8211; come sottolinea sempre la sentenza n. 183 del 1994 \u0026#8211; di ravvisare nell\u0026#8217;adozione da parte di persone singole una possibile \u0026#171;soluzione in concreto pi\u0026#249; conveniente all\u0026#8217;interesse del minore\u0026#187;, il che presuppone una loro idoneit\u0026#224; in astratto a garantire al minore un ambiente stabile e armonioso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesto tanto pi\u0026#249; va ribadito, ove si consideri che anche il modello della famiglia monoparentale trova riconoscimento nella Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, nel contesto della disciplina dell\u0026#8217;adozione, il miglior interesse del minore \u0026#232; direttamente preservato dalla verifica giudiziale concernente la concreta idoneit\u0026#224; dell\u0026#8217;adottante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa giurisprudenza costituzionale ha da tempo valorizzato il rilievo che tale giudizio riveste al fine di perseguire la \u0026#171;soluzione ottimale \u0026#8220;in concreto\u0026#8221; per l\u0026#8217;interesse del minore\u0026#187; (sentenza n. 11 del 1981). E sempre questa Corte non ha mancato di porre in evidenza l\u0026#8217;importanza del sostegno che pu\u0026#242; essere offerto anche dalla rete familiare di riferimento (sentenze n. 183 del 2023 e n. 79 del 2022), della quale pu\u0026#242; tenere conto il giudice, in sede di vaglio sull\u0026#8217;idoneit\u0026#224; in concreto del richiedente a adottare (artt. 29-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 4, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e, e 30, comma 1, della legge n. 184 del 1983, ma, anche a seguito dell\u0026#8217;ingresso del minore in Italia, artt. 34, comma 2, e 35, comma 4, della stessa legge).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.4.\u0026#8211; Se, dunque, deve ritenersi che la persona singola \u0026#232; idonea a garantire al minore un ambiente stabile e armonioso, d\u0026#8217;altro canto, l\u0026#8217;esigenza, sottesa alla scelta del legislatore, di assicurare all\u0026#8217;adottato \u0026#171;la presenza, sotto il profilo affettivo ed educativo, di entrambe le figure dei genitori\u0026#187; (sentenza n. 198 del 1986) non viene perseguita con un mezzo idoneo e proporzionato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome si \u0026#232; gi\u0026#224; in passato rilevato (sentenza n. 183 del 1994), si tratta di una istanza che pu\u0026#242; giustificare \u0026#171;una indicazione di preferenza per l\u0026#8217;adozione da parte di una coppia di coniugi\u0026#187;, ma che non supporta la scelta di convertire tale modello di famiglia in una aprioristica esclusione delle persone singole dalla platea degli adottanti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, nel caso dell\u0026#8217;adozione internazionale, allo Stato di accoglienza spetta solo il compito di regolare l\u0026#8217;idoneit\u0026#224; o meno a adottare, dopodich\u0026#233; l\u0026#8217;abbinamento con il minore di chi ha ottenuto il decreto di idoneit\u0026#224; \u0026#232; di competenza dello Stato d\u0026#8217;origine del minore stesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, l\u0026#224; dove la disciplina censurata crea nei confronti delle persone singole una barriera all\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;adozione internazionale, essa determina un sacrificio dell\u0026#8217;autodeterminazione orientata alla genitorialit\u0026#224;, che \u0026#8211; specie nell\u0026#8217;attuale contesto giuridico-sociale (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, punto 6.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e) \u0026#8211; rischia di riverberarsi negativamente sulla stessa effettivit\u0026#224; del diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome questa Corte ha gi\u0026#224; avuto modo di rilevare, i limiti frapposti all\u0026#8217;autodeterminazione orientata alla genitorialit\u0026#224; \u0026#171;non possono consistere in un divieto assoluto [\u0026#8230;] a meno che lo stesso non sia l\u0026#8217;unico mezzo per tutelare altri interessi di rango costituzionale\u0026#187; (sentenza n. 162 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce, dunque, del complesso degli interessi implicati e dello stesso scopo dell\u0026#8217;istituto dell\u0026#8217;adozione internazionale, la scelta operata dal legislatore con l\u0026#8217;art. 29-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, della legge n. 184 del 1983 risulta non necessaria in una societ\u0026#224; democratica, in quanto non conforme al principio di proporzionalit\u0026#224;, e determina la lesione della vita privata e dell\u0026#8217;autodeterminazione orientata a una genitorialit\u0026#224; ispirata al principio di solidariet\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; Per le ragioni esposte, sono fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 8 CEDU, dell\u0026#8217;art. 29-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui, facendo rinvio all\u0026#8217;art. 6, non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilit\u0026#224; a adottare un minore straniero residente all\u0026#8217;estero e chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneit\u0026#224; all\u0026#8217;adozione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRimane, dunque, ferma l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; alla persona singola delle restanti previsioni di cui all\u0026#8217;art. 6 della legge n. 184 del 1983. In particolare, l\u0026#8217;adottante persona singola deve rispondere agli altri requisiti, non incompatibili con il suo stato libero, che attengono all\u0026#8217;et\u0026#224; e al suo \u0026#171;essere affettivamente idone[o] e capac[e] di educare, istruire e mantenere i minori che intend[a] adottare\u0026#187; (comma 2 del citato art. 6).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl minore adottato dalla persona singola sar\u0026#224; riconosciuto l\u0026#8217;unico stato di figlio, di cui all\u0026#8217;art. 315 cod. civ., al quale implicitamente rimanda l\u0026#8217;art. 27 della legge n. 184 del 1983, a sua volta richiamato dall\u0026#8217;art. 35, comma 1, della medesima legge.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 29-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, facendo rinvio all\u0026#8217;art. 6, non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilit\u0026#224; a adottare un minore straniero residente all\u0026#8217;estero e chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneit\u0026#224; all\u0026#8217;adozione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eEmanuela NAVARRETTA, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eValeria EMMA, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 21 marzo 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Valeria EMMA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250321125643.pdf","linkPronunciaInglese":"documenti/download/doc/recent_judgments/Sentenza n. 33 del 2025 EN.pdf","oggetto":"Adozione e affidamento - Adozione di minori residenti all\u0026#8217;estero - Adozione da parte di persona non coniugata residente in Italia - Dichiarazione di idoneit\u0026#224; - Preclusione.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"46721","titoletto":"Giudizio costituzionale – Oggetto – Questione analoga ad altra già oggetto di una pronuncia a carattere non decisorio, per motivi rimovibili dal rimettente – Riproponibilità – Condizione – Rimozione del vizio impeditivo dell’esame di merito. (Classif. 111006).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eè abilitato a sollevare una seconda volta la medesima questione nello stesso giudizio quando la Corte costituzionale abbia emesso una pronuncia a carattere non decisorio, fondata su motivi rimovibili dal rimettente, dal momento che in tal caso la riproposizione – a condizione che quest’ultimo abbia rimosso il vizio impeditivo dell’esame di merito della questione – non collide con l’art. 137, ultimo comma, Cost. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 7/2024 - mass. 45937; S. 247/2022 - mass. 45229; S. 115/2019 -mass. 42268; S. 252/2012; S. 189/2001 - mass. 26313; O. 371/2004 - mass. 28883; O. 399/2002 - mass. 27281\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46722","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"137","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46722","titoletto":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) - In genere - Obbligo del legislatore, derivante dall\u0027art. 117, primo comma, Cost., di rispettarne le norme - Compito della Corte costituzionale di intervenire a garanzia dei diritti ivi tutelati, nel rispetto delle coordinate offerte dalla Corte EDU e dei principi costituzionali interni - Applicazione del principio di sussidiarietà - Possibilità dell\u0027accertamento della violazione di un diritto convenzionale anche a prescindere da uno specifico pronunciamento della Corte EDU. (Classif. 068001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’art. 117, primo comma, Cost. comporta l’obbligo del legislatore ordinario di rispettare le norme della CEDU, ferma restando la verifica di compatibilità con le norme della Costituzione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 349/2007 - mass. 31727; S. 348/2007 - mass. 31713\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eNell’osservanza delle coordinate ermeneutiche offerte dalla Corte EDU, e nel raccordo con i principi costituzionali interni, spetta alla Corte costituzionale intervenire per garantire la tutela ai diritti previsti dalla CEDU; ciò in conformità al principio generale di sussidiarietà di cui al preambolo della CEDU, in virtù del quale spetta agli Stati contraenti il compito di garantire, all’interno dei rispettivi ordinamenti, i diritti e le libertà convenzionali, interpretandone la portata normativa in armonia con i propri principi costituzionali.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa CEDU – istitutiva di un sistema di tutela uniforme dei diritti fondamentali affidato alla Corte di Strasburgo – implica il rispetto delle interpretazioni offerte dalla Corte EDU, ma non vincola ad attendere un preciso pronunciamento rispetto a una specifica vicenda, per poter accertare la violazione delle norme convenzionali; la tutela dei diritti convenzionali, come quello dell’art. 8 CEDU, presuppone, infatti, in capo agli Stati contraenti, obblighi non solo negativi, ma anche positivi. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 10/2024; S. 349/2007\u003c/em\u003e). \u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46723","numero_massima_precedente":"46721","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"46723","titoletto":"Adozione e affidamento - Adozione piena - Principio ispiratore - Interesse del minore - Traduzione nel diritto a un ambiente familiare stabile e armonioso, ove non sia esercitabile quello a essere cresciuto nella famiglia d\u0027origine - Idoneità ad assicurarlo, astrattamente, anche da parte della persona singola - Ricomprensione al suo interno, del diritto alla genitorialità - Esclusione - Sindacabilità delle scelte legislative limitative della libertà di autodeterminazione orientata alla genitorialità - Criteri - Ragionevolezza e proporzionalità rispetto all\u0027obiettivo (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione che non prevede la possibilità che le persone singole residenti in Italia possano presentare la dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero residente all\u0027estero e di chiedere la dichiarazione di idoneità all\u0027adozione internazionale). (Classif. 006003).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl principio ispiratore della disciplina dell’adozione piena è l’interesse del minore, perseguito mediante il diritto a essere cresciuto e educato nell’ambito della famiglia d’origine ovvero, ove ciò non sia possibile, in un ambiente familiare stabile e armonioso; ambiente che può essere offerto astrattamente anche da una persona singola. La verifica giudiziale della concreta idoneità dell’adottante preserva il miglior interesse del minore, avendo la finalità di perseguire la soluzione ottimale “in concreto”, anche tenendo conto del sostegno della rete familiare di riferimento. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 5/2024 - mass. 45935; S. 183/2023 - mass. 45798; S. 79/2022 - mass. 44633; S. 183/1994 - mass. 20696; S. 11/1981 - mass. 10022\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLe scelte orientate alla costituzione di vincoli genitoriali e alla formazione di una famiglia costituiscono espressione della generale libertà di autodeterminazione, riconducibile agli artt. 2, 3 e 31 Cost., e concernente la sfera privata e familiare. Non esiste, tuttavia, una pretesa o un “diritto” alla genitorialità. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 161/2023; S. 33/2021; S. 230/2020 - mass. 42553; S. 221/2019-mass. 41563; S. 162/2014; S. 332/2000 - mass. 25564\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eOve la genitorialità sia accessibile, o per natura o perché il soggetto già rientra nelle previsioni nazionali che consentono la procreazione medicalmente assistita o l’adozione, la libertà di autodeterminarsi nella scelta orientata alla genitorialità sottende una pretesa a non subire indebite compressioni di tale libertà da parte del legislatore. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 332/2000 - mass. 25564\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’autodeterminazione orientata alla genitorialità può far valere la propria \u003cem\u003evis \u003c/em\u003eespansiva quando le scelte legislative, avuto riguardo al complesso degli interessi implicati, risultino irragionevoli e non proporzionate rispetto all’obiettivo perseguito. I limiti ad essa frapposti non possono, infatti, consistere in un divieto assoluto a meno che esso non sia l’unico mezzo per tutelare altri interessi di rango costituzionale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 221/2019; S. 162/2014 - mass. 37994\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, l’art. 29-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui, facendo rinvio all’art. 6, non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità a adottare un minore straniero residente all’estero e chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione. La disposizione censurata dal Tribunale per i minorenni di Firenze opera una scelta non necessaria in una società democratica, perché non conforme al principio di proporzionalità; determina, inoltre, la lesione del diritto alla vita privata, inteso come libertà di autodeterminazione, orientata a realizzare la propria aspirazione alla genitorialità rendendosi disponibile all’adozione di un minore straniero. Interesse, quest’ultimo, che si coniuga, anche con una finalità di solidarietà sociale. Se scopo dell’adozione internazionale è accogliere minori stranieri abbandonati, residenti all’estero, assicurando loro un ambiente stabile e armonioso, l’insuperabile divieto posto dalla disposizione censurata non risponde a una esigenza sociale pressante e configura un’interferenza non necessaria in una società democratica: da un lato, infatti, non è più funzionale ad assicurare al minore le più ampie tutele giuridiche associate allo \u003cem\u003estatus filiationis \u003c/em\u003ee, dall’altro, non è mezzo idoneo a garantirgli un ambiente stabile e armonioso, che può essere garantito, astrattamente e salvo l’accertamento in concreto, anche dalla persona singola. In definitiva, l’esigenza, sottesa alla scelta del legislatore, di assicurare all’adottato la presenza di entrambe le figure dei genitori non è perseguita con un mezzo idoneo e proporzionato, potendo giustificare un’indicazione di preferenza, ma non la scelta di escludere le persone singole dalla platea degli adottanti. Tale barriera all’accesso all’adozione internazionale determina un sacrificio dell’autodeterminazione orientata alla genitorialità, che rischia di riverberarsi negativamente sulla stessa effettività del diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso. Rimane ferma, in ogni caso, l’applicabilità alla persona singola delle restanti previsioni di cui all’art. 6 della legge n. 184). (\u003cem\u003ePrecedente: S. 198/1986 - mass. 12527\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46722","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"04/05/1983","data_nir":"1983-05-04","numero":"184","articolo":"29","specificazione_articolo":"bis","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art29"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"46454","autore":"","titolo":"Nota a Corte costituzionale, sentenza 21 marzo 2025, n. 33","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"6","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1602","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46222","autore":"Anselmo A.","titolo":"Le adozioni internazionali da parte delle persone singole: il superamento di un’esclusione non proporzionata e inattuale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.lecostituzionaliste.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"aprile","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"www.lecostituzionaliste.it","nome_file_logico":"46221_2025_33.pdf","nome_file_fisico":"33-2025_Anselmo.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"46041","autore":"Astone M. A.","titolo":"Adozione del singolo e famiglia monoparentale: le prospettive dopo la decisione n. 33/2025 della Corte Costituzionale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.accademiaassociazionecivilisti.it/","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"8","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"435","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46040_2025_33.pdf","nome_file_fisico":"33_2025_Astone.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"46102","autore":"Auletta T.","titolo":"Dalla riforma del 1975 alle riforme successive: i principali mutamenti del diritto di famiglia negli ultimi cinquant’anni","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.rivistafamilia.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"271","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46507","autore":"Benanti C.","titolo":"L\u0027illegittimità del divieto di adozione internazionale per i single: verso una concezione pluralistica della famiglia adottiva","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"La nuova giurisprudenza civile commentata","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"911","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46111","autore":"Bianca M.","titolo":"La famiglia monogenitoriale. Alcune riflessioni a margine di due recenti decisioni della Corte Costituzionale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.rivistafamilia.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"367","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46042","autore":"Bilotti E.","titolo":"L’accesso della persona singola all’adozione internazionale. Il supremo garante invade un ambito riservato al decisore politico?","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.accademiaassociazionecivilisti.it/","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"8","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"449","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46041_2025_33.pdf","nome_file_fisico":"33_2025_Bilotti.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"46043","autore":"Calderai V.","titolo":"Dalla “natura” alla società: l’adozione nel canone costituzionale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.accademiaassociazionecivilisti.it/","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"8","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"469","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46042_2025_33.pdf","nome_file_fisico":"33_2025_Calderai.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"46353","autore":"Carbone M. C.","titolo":"La disciplina dell’adozione tra scelta legislativa e decisione giurisprudenziale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.giurcost.org","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46352_2025_33.pdf","nome_file_fisico":"33-2025+alre_carbone.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"46728","autore":"Cardanobile M.","titolo":"Verso un modello affettivo e inclusivo di famiglia: profili costituzionali della sentenza n. 33 del 2025 in tema di adozione internazionale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Diritto di Famiglia e delle Persone","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"895","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46046","autore":"Cristiani F.","titolo":"Adozione da parte del single e interesse del minore","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.accademiaassociazionecivilisti.it/","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"8","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"477","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46045_2025_33.pdf","nome_file_fisico":"33_2025_Cristiani.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"46385","autore":"Dogliotti M.","titolo":"Differenti modi di valutare l’interesse del minore tra p.m.a. e adozione di minori: cinque sentenze della Corte costituzionale di cui quattro pronunciate ed una immaginaria","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Famiglia e diritto","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"10","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.120 - A.435","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46726","autore":"Domicoli M.C.","titolo":"Il diritto alla famiglia tra autodeterminazione e solidarietà: verso una genitorialità responsabile nel sistema ordinamentale italo-europeo","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Diritto di Famiglia e delle Persone","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"795","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46464","autore":"Fadda R.","titolo":"L’ADOZIONE (PER ORA) INTERNAZIONALE DEL SINGLE E LA FORZA RIFORMATRICE DEL BEST INTEREST OF THE CHILD","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Responsabilità civile e previdenza","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"A.50","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45747","autore":"Falzea E.","titolo":"Principio di autodeterminazione e PMA: evoluzione e limiti a margine della sentenza n. 69/2025","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.giurcost.org","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45746_2025_33.pdf","nome_file_fisico":"69-2024_falzea.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"46381","autore":"Ferrando G.","titolo":"L’adozione internazionale da parte dei “single”","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Famiglia e diritto","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"10","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.120 - A.435","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46508","autore":"Ferrando G.","titolo":"Requisiti per adottare. Dalla ‘‘coppia di coniugi’’ alla persona sola","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"La nuova giurisprudenza civile commentata","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"987","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46277","autore":"Lamarque E.","titolo":"Il volto costituzionale della famiglia, oggi","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Quaderni costituzionali","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46510","autore":"Long J.","titolo":"Un’involuzione copernicana","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"La nuova giurisprudenza civile commentata","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"993","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46375","autore":"Molinaro F.","titolo":"La “lunga marcia” dell’adozione da parte dei singles: la Consulta (finalmente) apre a tale figura","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Studium Juris","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46257","autore":"Murgo C.","titolo":"La persona single e l’adozione dei minori stranieri: obiettivo famiglia","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.geniusreview.eu","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46255_2025_33.pdf","nome_file_fisico":"Murgo_rivista genius 1-25.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"46516","autore":"Nocera I. L.","titolo":"Adozione internazionale del single: il primato dell’idoneita` adottiva sul tipo familiare","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza italiana","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"10","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2008","note_abstract":"","collocazione":"C.6 - A.57/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45740","autore":"Piccolo M.","titolo":"L’adozione internazionale da parte delle persone singole","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45739_2025_33.pdf","nome_file_fisico":"33-2025_Piccolo.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"46511","autore":"Quadri E.","titolo":"Considerazioni sull’intervento della Corte costituzionale in tema di adozioni internazionali","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"La nuova giurisprudenza civile commentata","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1002","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46739","autore":"Repetto G.","titolo":"Per una lettura non difensiva del margine d\u0027apprezzamento. Un nuovo tassello nei rapporti tra Corte costituzionale e CEDU ?","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"352","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45619","autore":"Ruggeri A.","titolo":"Un ossimoro costituzionale: la “famiglia monoparentale” (implicazioni di ordine istituzionale ed al piano della teoria della Costituzione)","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.federalismi.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"10","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45618_2025_33.pdf","nome_file_fisico":"33-2025_RuggeriFederalismi.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"45633","autore":"Ruggeri A.","titolo":"Famiglia e Costituzione: un modello aperto e \u0027in progress\u0027?","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.giurcost.org","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45632_2025_33.pdf","nome_file_fisico":"33-2025_Ruggeri.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"46017","autore":"Tardia I.","titolo":"Adozione internazionale e persona singola: additiva di principio, idoneità in concreto e ordine pubblico «esterno»","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.giurcost.org","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46016_2025_33.pdf","nome_file_fisico":"33-2025_Tardia.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"45953","autore":"Telaro V.","titolo":"Adozione da parte delle persone singole e ordinamento costituzionale: questioni attuali e possibili risvolti dopo Corte cost. sent. n. 33 del 2025","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.giurcost.org","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45952_2025_33.pdf","nome_file_fisico":"33-2025_Telaro.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"46514","autore":"Viglione F.","titolo":"Una stagione costituente per il nuovo diritto delle adozioni: il tassello della monoparentalita","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"La nuova giurisprudenza civile commentata","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1007","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
  ]
]