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B. S. e il Ministero dell\u0026#8217;interno, con ordinanza del 14 febbraio 2023, iscritta al n. 65 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudita\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 6 febbraio 2024 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 6 febbraio 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 14 febbraio 2023, iscritta al n. 65 del registro ordinanze 2023, il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sezione prima, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 103, comma 10, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all\u0026#8217;economia, nonch\u0026#233; di politiche sociali connesse all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui fa derivare il rigetto automatico della istanza di regolarizzazione del lavoratore straniero dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza di condanna, anche non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell\u0026#8217;articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall\u0026#8217;art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), senza prevedere che la pubblica amministrazione debba accertare che l\u0026#8217;istante rappresenti una minaccia per l\u0026#8217;ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l\u0026#8217;Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente riferisce che, in data 12 agosto 2020, A. R. K., in qualit\u0026#224; di datore di lavoro, presentava telematicamente un\u0026#8217;istanza di emersione del lavoro irregolare, ai sensi dell\u0026#8217;art. 103, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, concernente S. B. S., cittadino indiano entrato in Italia nel 2003. A seguito di detta istanza, in data 30 novembre 2021, i due sottoscrivevano, presso lo sportello unico per l\u0026#8217;immigrazione, un contratto di soggiorno per lavoro subordinato domestico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Prefettura di Novara, verificato che S. B. S. aveva riportato, nel 2008 e nel 2009, due condanne per il reato di cui all\u0026#8217;art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, comunicava agli interessati l\u0026#8217;avvio del procedimento di cui all\u0026#8217;art. 103, comma 10, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, che si concludeva, il 1\u0026#176; agosto 2022, con un provvedimento dello sportello unico per l\u0026#8217;immigrazione di annullamento del citato contratto di lavoro e di rigetto dell\u0026#8217;istanza di emersione del lavoro irregolare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il rimettente riporta che, in data 26 ottobre 2022, S. B. S. ha proposto, avverso tale provvedimento, ricorso dinanzi al TAR Piemonte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA sostegno dell\u0026#8217;impugnativa, il ricorrente ha articolato un unico motivo di censura, con il quale ha contestato la mancata valutazione in concreto da parte della Prefettura della sua pericolosit\u0026#224; sociale, sulla base di quanto gi\u0026#224; affermato da questa Corte con la sentenza n. 172 del 2012. In particolare, nel ricorso viene segnalato \u0026#8211; secondo quanto riporta il rimettente \u0026#8211; come tale pronuncia, pur con riferimento a una diversa fattispecie di emersione del lavoro irregolare, abbia gi\u0026#224; ritenuto costituzionalmente illegittimo \u0026#171;far derivare automaticamente il rigetto dell\u0026#8217;istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla pronuncia [\u0026#8230;] di condanna per uno dei reati [di cui al]l\u0026#8217;art. 381 c.p.p. [\u0026#8230;], senza prevedere che la Pubblica Amministrazione provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una minaccia per l\u0026#8217;ordine pubblico o la sicurezza dello Stato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e riferisce, di seguito, che si \u0026#232; costituito in giudizio il Ministero dell\u0026#8217;interno, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando come l\u0026#8217;art. 103, comma 10, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, contempli in maniera espressa, tra le condizioni automaticamente ostative alla regolarizzazione, la condanna per i reati in materia di stupefacenti. Pertanto, sarebbe stata impropriamente richiamata \u0026#8211; secondo il Ministero \u0026#8211; la citata sentenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il TAR Piemonte ha, dunque, sollevato dinanzi a questa Corte, nei termini enunciati in apertura, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 103, comma 10, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, per violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 8 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Ad avviso del rimettente, le questioni sarebbero anzitutto rilevanti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRisulterebbe incontestato sia che lo straniero richiedente ha riportato condanne per il reato di cui all\u0026#8217;art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, sia che tale fattispecie rientra tra \u0026#171;i reati inerenti agli stupefacenti\u0026#187;, espressamente menzionati dalla disposizione censurata fra le cause automaticamente ostative all\u0026#8217;ammissione dei cittadini stranieri alle procedure di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 103.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn mancanza della decisione sulle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e dovrebbe dunque rigettare il ricorso, non essendo percorribile una interpretazione adeguatrice a Costituzione che \u0026#171;colliderebbe frontalmente con il dato letterale e sistematico\u0026#187; della disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; In ordine alla non manifesta infondatezza, il rimettente ripercorre, anzitutto, l\u0026#8217;evoluzione normativa e giurisprudenziale riguardante la fattispecie di cui all\u0026#8217;art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, che sarebbe andata progressivamente acquisendo, per effetto di ripetuti interventi legislativi e dei conseguenti adeguamenti giurisprudenziali, la natura di fattispecie di reato autonoma \u0026#171;espressiva di una carica di disvalore vieppi\u0026#249; contenuto\u0026#187; rispetto alla fattispecie-base di cui al comma 1 dello stesso art. 73.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, il rimettente ricorda l\u0026#8217;evoluzione giurisprudenziale di questa Corte \u0026#171;in ordine al meccanismo degli automatismi legali e alla logica presuntiva insita in essi\u0026#187;. A tal riguardo, rammenta la sentenza n. 172 del 2012, che ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale di un\u0026#8217;altra disciplina concernente l\u0026#8217;emersione del lavoro irregolare \u0026#8211; contenuta nell\u0026#8217;art. 1-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del decreto-legge 1\u0026#176; luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonch\u0026#233; proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102 \u0026#8211; censurando l\u0026#8217;automatismo che essa, al comma 13, prevedeva in caso di condanne riportate dallo straniero per uno dei reati previsti dall\u0026#8217;art. 381 cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eMuovendo dai citati passaggi motivazionali, il rimettente argomenta le due censure di illegittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.1.\u0026#8211; In primo luogo, ritiene che la previsione censurata, nel far derivare in via di automatismo il rigetto dell\u0026#8217;istanza di regolarizzazione e del permesso di soggiorno per ragioni di lavoro dalla previa condanna per il reato di cui all\u0026#8217;art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, sarebbe contraria ai canoni della ragionevolezza e della proporzionalit\u0026#224;, di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTra la fattispecie del cosiddetto piccolo spaccio e gli altri reati inerenti agli stupefacenti vi sarebbe, infatti, un ampio iato sanzionatorio, che si rifletterebbe, sul piano processuale, nella espressa esclusione, rispetto ai delitti in materia di stupefacenti, del solo reato di cui all\u0026#8217;art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 dalle ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza di reato (art. 380, comma 2, lettera \u003cem\u003eh\u003c/em\u003e, cod. proc. pen.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNe deriverebbe la palese irragionevolezza della persistente omologazione, nell\u0026#8217;art. 103, comma 10, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, di un reato di ridotta offensivit\u0026#224; a reati gravi, con l\u0026#8217;effetto di generalizzare \u0026#171;una presunzione assoluta di pericolosit\u0026#224; sociale che non necessariamente trov[erebbe] corrispondenza nell\u0026#8217;\u003cem\u003eid \u003c/em\u003e\u003cem\u003equod\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplerumque\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eaccidit\u003c/em\u003e\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA causa delle precedenti condanne per un reato che l\u0026#8217;ordinamento reputa di ridotta offensivit\u0026#224;, il richiedente vedrebbe proiettato a proprio danno \u0026#171;un cono di effetti inibitori illimitato e perpetuo, a nulla rilevando la risalenza nel tempo e [\u0026#8230;] la storia personale dello straniero successivamente alla regolare espiazione della propria pena\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn tal modo, sarebbe violato anche il canone di proporzionalit\u0026#224;, avendo il legislatore previsto una misura che, \u0026#171;pur perseguendo efficacemente la salvaguardia degli interessi pubblici alla sicurezza dello Stato e all\u0026#8217;ordine pubblico\u0026#187;, rifiuta un approccio ispirato a maggior gradualit\u0026#224;, \u0026#171;in guisa di affidare all\u0026#8217;apprezzamento discrezionale della pubblica amministrazione titolare del potere la valutazione della pericolosit\u0026#224; concreta del soggetto richiedente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.2.\u0026#8211; In secondo luogo, il TAR Piemonte argomenta il contrasto della disciplina censurata con l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., relativamente all\u0026#8217;art. 8 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente richiama, in proposito, la giurisprudenza della Corte di Strasburgo che, al fine di garantire il rispetto della vita privata e familiare degli stranieri soggiornanti nei Paesi aderenti alla CEDU, censura le misure nazionali che fanno derivare in via automatica dalla commissione di reati il diniego di soggiorno e l\u0026#8217;espulsione dello straniero, senza consentire un\u0026#8217;adeguata ponderazione del carattere necessario di simili misure rispetto all\u0026#8217;obiettivo di perseguire pubblici interessi in una societ\u0026#224; democratica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; In conclusione, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ritiene che la fattispecie di reato di cui all\u0026#8217;art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 debba essere espunta dal novero dei reati ostativi all\u0026#8217;emersione del lavoro irregolare espressamente elencati dalla lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), del comma 10, dell\u0026#8217;art. 103 del d.l. n. 34 del 2020, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa ci\u0026#242; deriverebbe una attrazione della condanna per tale reato nell\u0026#8217;alveo della lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), del medesimo comma dell\u0026#8217;articolo citato, che consentirebbe di valutare in concreto se la richiesta di emersione comporti una attuale minaccia per l\u0026#8217;ordine pubblico o la sicurezza, assumendo \u0026#171;quale indice di pericolosit\u0026#224; dello straniero [\u0026#8230;] la sussistenza di eventuali condanne per uno dei reati di cui all\u0026#8217;art. 381 c.p.p.\u0026#187;, ai quali si ascrive anche quello di cui all\u0026#8217;art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; In rito, la difesa statale ha chiesto a questa Corte di valutare la possibilit\u0026#224; di una restituzione degli atti al giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, in quanto, nell\u0026#8217;intervallo di tempo trascorso tra l\u0026#8217;ordinanza di rimessione e la trattazione delle odierne questioni, \u0026#232; intervenuta la sentenza n. 88 del 2023, con cui \u0026#232; stata dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u0026#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui condizionava il rinnovo del permesso di soggiorno in favore dello straniero all\u0026#8217;assenza di condanne per il reato di cui all\u0026#8217;art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. Secondo l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, lo \u003cem\u003eius\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003esuperveniens\u003c/em\u003e rappresentato dalla sentenza n. 88 del 2023 giustificherebbe una restituzione degli atti al giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, atteso lo \u0026#171;spiccato parallelismo\u0026#187; tra la norma oggi censurata e quella dichiarata costituzionalmente illegittima.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Nel merito, la difesa statale sostiene la non fondatezza delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa un lato, la disciplina dettata dall\u0026#8217;art. 103 del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, sarebbe connotata da forti tratti di straordinariet\u0026#224;, che contribuirebbero a escludere la fondatezza delle censure poste in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa un altro lato, la giurisprudenza della Corte EDU sul rispetto della vita privata degli stranieri in relazione a procedimenti che determinino, in via diretta o indiretta, l\u0026#8217;allontanamento dal territorio nazionale, lascerebbe agli Stati membri ampi margini di apprezzamento, il che escluderebbe il contrasto con l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri ha successivamente depositato, in data 15 gennaio 2024, una memoria integrativa, con la quale ha reiterato le eccezioni gi\u0026#224; formulate, aggiungendo a sostegno della propria posizione la sentenza di questa Corte n. 209 del 2023, anch\u0026#8217;essa resa su una questione avente a oggetto l\u0026#8217;art. 103 del d.l. n. 34 del 2020, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, tale ultima pronuncia avrebbe riconosciuto l\u0026#8217;eccezionalit\u0026#224; della disciplina di emersione del lavoro irregolare contenuta nell\u0026#8217;art. 103 e avrebbe ribadito che ogni disciplina di regolarizzazione esprimerebbe una propria specificit\u0026#224;, rimessa alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 14 febbraio 2023, iscritta al n. 65 del registro ordinanze 2023, il TAR Piemonte, sezione prima, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 8 CEDU, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 103, comma 10, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e),\u003cem\u003e \u003c/em\u003edel d.l. n. 34 del 2020, come convertito, nella parte in cui fa derivare il rigetto automatico dell\u0026#8217;istanza di regolarizzazione del lavoratore straniero dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza di condanna, anche non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell\u0026#8217;art. 444 cod. proc. pen., per il reato previsto dall\u0026#8217;art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, senza prevedere che la pubblica amministrazione debba accertare che l\u0026#8217;istante rappresenti una minaccia per l\u0026#8217;ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l\u0026#8217;Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente \u0026#232; chiamato a decidere sul ricorso di un cittadino straniero avverso il provvedimento di annullamento di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato domestico e della relativa istanza di emersione del lavoro irregolare, motivato con la duplice condanna riportata dal ricorrente nel 2008 e nel 2009 per il reato di cui all\u0026#8217;art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 (che sanziona la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope di lieve entit\u0026#224;: cosiddetto piccolo spaccio).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl TAR Piemonte, preso atto che l\u0026#8217;art. 103, comma 10, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, nel prevedere casi di esclusione automatica dalle procedure di regolarizzazione, ricomprende anche il piccolo spaccio attraverso il riferimento ai \u0026#171;reati inerenti agli stupefacenti\u0026#187;, ritiene di dover rigettare il ricorso, qualora non siano accolte le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale che solleva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Motivata la rilevanza delle questioni, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e argomenta la loro non manifesta infondatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl TAR Piemonte lamenta, in primo luogo, la violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. per contrasto con i canoni di ragionevolezza e proporzionalit\u0026#224;. La disposizione censurata si avvarrebbe, a fini ostativi, di una presunzione assoluta di pericolosit\u0026#224; sociale \u0026#171;che non necessariamente trov[erebbe] corrispondenza nell\u0026#8217;\u003cem\u003eid \u003c/em\u003e\u003cem\u003equod\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplerumque\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eaccidit\u003c/em\u003e\u0026#187;. Inoltre, la previsione violerebbe il principio di proporzionalit\u0026#224;, in quanto non sarebbe ispirata a un criterio di gradualit\u0026#224;, che imporrebbe di affidare \u0026#171;all\u0026#8217;apprezzamento discrezionale della pubblica amministrazione [\u0026#8230;] la valutazione della pericolosit\u0026#224; concreta del soggetto richiedente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn secondo luogo, a giudizio del rimettente, la norma censurata si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 8 CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza convenzionale. Quest\u0026#8217;ultima, al fine di garantire il rispetto della vita privata e familiare degli stranieri soggiornanti nei Paesi aderenti alla CEDU, censura le misure nazionali che fanno derivare in via di automatismo dalla commissione di reati il diniego di soggiorno e l\u0026#8217;espulsione dello straniero, senza consentire un\u0026#8217;adeguata ponderazione del carattere necessario di simili misure rispetto al fine di perseguire pubblici interessi in una societ\u0026#224; democratica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, il quale, prima ancora di argomentare la non fondatezza delle questioni sollevate, ha chiesto di valutare la restituzione degli atti al giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, essendo nel frattempo intervenuta la sentenza di questa Corte n. 88 del 2023, con cui \u0026#232; stata dichiarata costituzionalmente illegittima una norma che denoterebbe uno \u0026#171;spiccato parallelismo\u0026#187; rispetto alla previsione censurata nell\u0026#8217;odierno giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Questa Corte esclude di dover restituire gli atti al giudice rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa sentenza n. 88 del 2023 ha dichiarato costituzionalmente illegittima una diversa norma, recata da una disposizione differente rispetto a quella su cui si appuntano le censure in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 88 del 2023, pur stabilendo una condizione ostativa identica a quella oggetto delle questioni poste nel presente giudizio, nondimeno riguarda il rinnovo del permesso di soggiorno e non l\u0026#8217;emersione del lavoro irregolare e la possibile stipula di contratti di lavoro; inoltre, si riferisce al procedimento amministrativo disciplinato dagli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 e non a quello regolato dal censurato art. 103, comma 10, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), del d.l. n. 34 del 2020, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTanto appare sufficiente a escludere una incidenza in via diretta del \u003cem\u003edictum\u003c/em\u003e contenuto nella sentenza n. 88 del 2023 sulle odierne censure.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Nel merito, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost. \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; La norma censurata si colloca nell\u0026#8217;ambito di una disciplina (recata dal d.l. n. 34 del 2020, come convertito), v\u0026#242;lta a introdurre \u0026#171;misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all\u0026#8217;economia, nonch\u0026#233; di politiche sociali connesse all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eFra le misure previste, l\u0026#8217;art. 103 delinea, per alcuni settori economici (comma 3 dell\u0026#8217;articolo citato), tre procedure riguardanti l\u0026#8217;emersione del lavoro irregolare e la possibile stipula di nuovi contratti di lavoro con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe prime due procedure, regolate al comma 1 del citato art. 103, operano su impulso del datore di lavoro, il quale pu\u0026#242; presentare istanza \u0026#171;per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri\u0026#187;, oppure \u0026#171;per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri\u0026#187;. Tali previsioni, ove fanno riferimento ai cittadini stranieri, riguardano solo quelli che, oltre a dover essere presenti nel territorio nazionale alla data dell\u0026#8217;8 marzo 2020 e a dover essere rimasti nel territorio dopo quella data, devono essere stati sottoposti, prima dell\u0026#8217;8 marzo 2020, \u0026#171;a rilievi fotodattiloscopici ovvero [\u0026#8230;] devono aver soggiornato in Italia [\u0026#8230;], in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici\u0026#187;. In tali ipotesi, lo sportello unico per l\u0026#8217;immigrazione \u0026#8211; se non sussistono ragioni ostative \u0026#8211; \u0026#171;convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato\u0026#187; (comma 15).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa terza procedura \u0026#8211; di cui all\u0026#8217;art. 103, comma 2 \u0026#8211; attribuisce, invece, ai cittadini stranieri un permesso di lavoro temporaneo della durata di sei mesi, suscettibile di essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro se lo straniero, nel corso dei sei mesi, \u0026#171;esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa in conformit\u0026#224; alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3\u0026#187;. La citata procedura si rivolge solo ai cittadini stranieri che, oltre a \u0026#171;risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell\u0026#8217;8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data\u0026#187;, devono altres\u0026#236; essere stati in possesso di un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, e \u0026#171;aver svolto attivit\u0026#224; di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 31 ottobre 2019, comprovata secondo le modalit\u0026#224; di cui al comma 16\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;accesso alle procedure di cui ai commi 1 e 2 dell\u0026#8217;indicato art. 103 non \u0026#232;, tuttavia, consentito ai \u0026#171;cittadini stranieri\u0026#187;, aspiranti al contratto di lavoro o lavoratori irregolari, che si trovino nelle situazioni delineate al comma 10 del medesimo art. 103.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, la lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) del comma 10 indica, quale ipotesi di esclusione automatica dalle procedure appena richiamate, quella in cui lo straniero abbia riportato una condanna, anche non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell\u0026#8217;art. 444 cod. proc. pen., \u0026#171;per uno dei reati previsti dall\u0026#8217;articolo 380 del codice di procedura penale\u0026#187; o per talune tipologie di reati, che sono espressamente menzionati: \u0026#171;i delitti contro la libert\u0026#224; personale ovvero [\u0026#8230;] i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell\u0026#8217;immigrazione clandestina verso l\u0026#8217;Italia e dell\u0026#8217;emigrazione clandestina dall\u0026#8217;Italia verso altri Stati o [\u0026#8230;] reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivit\u0026#224; illecite\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUn secondo gruppo di ipotesi \u0026#232;, invece, individuato dalla successiva lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), che inibisce ai cittadini stranieri l\u0026#8217;ammissione alle citate procedure solo se, in concreto, siano reputati \u0026#171;una minaccia per l\u0026#8217;ordine pubblico o la sicurezza\u0026#187; sulla base di un accertamento \u0026#171;della pericolosit\u0026#224; \u0026#187; che tiene conto \u0026#171;anche di eventuali condanne [\u0026#8230;] per uno dei reati previsti dall\u0026#8217;articolo 381 del codice di procedura penale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice rimettente lamenta che, nel raggio applicativo dell\u0026#8217;art. 103, comma 10, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, sia stato ricompreso il reato di piccolo spaccio, che andrebbe invece attratto nell\u0026#8217;alveo della lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), in quanto illecito di limitata gravit\u0026#224; al quale, fra l\u0026#8217;altro, trova applicazione l\u0026#8217;arresto facoltativo in flagranza \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 381 cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; La tecnica normativa adottata dal comma 10, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), dell\u0026#8217;art. 103 del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, nell\u0026#8217;affiancare \u0026#8211; sulla falsariga di quanto gi\u0026#224; previsto dall\u0026#8217;art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato \u0026#8211; a un paradigma evocativo della gravit\u0026#224; di taluni reati (quelli per i quali \u0026#232; previsto l\u0026#8217;arresto obbligatorio in flagranza, ai sensi dell\u0026#8217;art. 380 cod. proc. pen.) un criterio di identificazione tipologica di ulteriori illeciti penali, finisce in effetti per ricomprendere, con la categoria dei \u0026#171;reati inerenti agli stupefacenti\u0026#187;, anche una condotta \u0026#8211; quella che integra gli estremi dell\u0026#8217;illecito di cui all\u0026#8217;art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 \u0026#8211; che lo stesso legislatore disegna con i tratti di una ridotta offensivit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Simile reato, che un tempo costituiva una fattispecie attenuata rispetto al reato-base di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope, si delinea oggi quale illecito autonomo (sentenze n. 88 del 2023 e n. 223 del 2022) che, \u0026#171;per i mezzi, la modalit\u0026#224; o le circostanze dell\u0026#8217;azione ovvero per la qualit\u0026#224; e quantit\u0026#224; delle sostanze, \u0026#232; di lieve entit\u0026#224;\u0026#187; (art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo sostituito, da ultimo, dall\u0026#8217;art. 1, comma 24-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante \u0026#171;Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n 309, nonch\u0026#233; di impiego di medicinali\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 2014, n. 79).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, come sottolinea la giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, la funzione di tale autonomo reato \u0026#232; quella di individuare fatti di \u0026#171;ridotta offensivit\u0026#224;, allo scopo di sottrarli al regime sanzionatorio previsto dall\u0026#8217;art. 73 DPR 309/90 [\u0026#8230;] nella prospettiva di rendere il sistema repressivo in materia di stupefacenti maggiormente rispondente ai principi sanciti dall\u0026#8217;art. 27 Cost.\u0026#187; (Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 13 maggio 2022-29 agosto 2022, n. 31768; sezioni unite penali, sentenza 27 settembre-9 novembre 2018, n. 51063).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore, dunque, ha disegnato il reato di piccolo spaccio con tratti di ridotta offensivit\u0026#224;, che segnano la sua marcata distanza dalle altre fattispecie di reato \u0026#171;inerenti agli stupefacenti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; A tale considerazione deve poi aggiungersi che la stessa disposizione censurata \u0026#8211; l\u0026#8217;art. 103, comma 10, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) \u0026#8211; adotta, fra gli indici idonei a fondare la presunzione \u003cem\u003eiuris\u003c/em\u003e\u003cem\u003e et de iure\u003c/em\u003e di pericolosit\u0026#224;, anche quello della condanna per reati che comportano l\u0026#8217;obbligo di arresto in flagranza, ai sensi dell\u0026#8217;art. 380 cod. proc. pen.; previsione che, nel caso del reato di cui all\u0026#8217;art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, non trova applicazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 380 cod. proc. pen. \u0026#8211; che, a sua volta, individua i reati pi\u0026#249; gravi cui riferire l\u0026#8217;arresto obbligatorio in flagranza adottando sia il criterio della gravit\u0026#224; della sanzione sia quello tipologico \u0026#8211; esclude, infatti, espressamente (al comma 2, lettera \u003cem\u003eh\u003c/em\u003e), dalla categoria dei reati concernenti sostanze stupefacenti e psicotrope, la previsione di cui all\u0026#8217;art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, per la quale opera l\u0026#8217;arresto in flagranza facoltativo, ai sensi dell\u0026#8217;art. 381, comma 1, cod. proc. pen., trattandosi di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn sostanza, al reato di piccolo spaccio si applica proprio quella disciplina dell\u0026#8217;art. 381 cod. proc. pen., di cui si avvale l\u0026#8217;art. 103, comma 10, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), per attrarre i reati rispetto ai quali l\u0026#8217;avvenuta condanna pu\u0026#242; essere adottata solo come indice di pericolosit\u0026#224; da accertare in concreto, e non da presumere in astratto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Quanto appena illustrato evidenzia come il reato di cui all\u0026#8217;art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 \u0026#8211; sia per come viene concepito dal legislatore nel sistema, sia per come si rapporta all\u0026#8217;indice di pericolosit\u0026#224; connesso all\u0026#8217;arresto in flagranza \u0026#8211; denoti una limitata offensivit\u0026#224; che contrasta in maniera sensibile con la presunzione assoluta di pericolosit\u0026#224;, tanto pi\u0026#249; in quanto comporta l\u0026#8217;automatica esclusione da procedure che consentono di addivenire alla regolarizzazione del rapporto di lavoro o alla stipula del contratto di lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; Questa Corte ha gi\u0026#224; in passato chiarito che le presunzioni assolute \u0026#171;violano il principio di eguaglianza se sono arbitrarie e irrazionali ovvero \u0026#8220;se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell\u0026#8217;\u003cem\u003eid \u003c/em\u003e\u003cem\u003equod\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplerumque\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eaccidit\u003c/em\u003e\u0026#8221;\u0026#187; (sentenza n. 253 del 2019, che richiama sul punto la sentenza n. 57 del 2013). Si disvela, dunque, una irragionevolezza della \u0026#171;presunzione assoluta tutte le volte in cui sia \u0026#8220;agevole\u0026#8221; formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenza n. 213 del 2013, nello stesso senso, sentenze n. 202 e n. 57 del 2013)\u0026#187; (sentenza n. 88 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEbbene, la norma oggetto dell\u0026#8217;odierna censura associa alla condanna per un reato di lieve entit\u0026#224; una presunzione assoluta di pericolosit\u0026#224; che inibisce la possibilit\u0026#224; stessa di verificare in concreto se lo straniero continui o meno a rappresentare una minaccia per l\u0026#8217;ordine pubblico o la sicurezza, al momento in cui viene presentata l\u0026#8217;istanza di accesso alle procedure di cui all\u0026#8217;art. 103, commi 1 e 2, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSennonch\u0026#233; questo contraddice l\u0026#8217;\u003cem\u003eid \u003c/em\u003e\u003cem\u003equo\u003c/em\u003e\u003cem\u003ed\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplerumque\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eaccidit\u003c/em\u003e, poich\u0026#233;, con riguardo a un reato di ridotta offensivit\u0026#224;, ben pu\u0026#242; desumersi la non pericolosit\u0026#224; attuale di chi in passato ha subito per tale reato una condanna da una combinazione di indici che tengano conto: del tempo trascorso dal momento della condanna, dell\u0026#8217;avvenuta espiazione della pena, del percorso rieducativo eventualmente seguito, del comportamento tenuto successivamente alla condanna e di ulteriori eventuali fattori ritenuti idonei (sentenze n. 88 del 2023, n. 202 del 2013 e n. 172 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;irragionevolezza manifesta sottesa alla citata presunzione assoluta si dimostra tanto pi\u0026#249; evidente, in quanto determina l\u0026#8217;automatica esclusione dalle procedure di cui all\u0026#8217;art. 103, commi 1 e 2, di cittadini stranieri che, attraverso l\u0026#8217;emersione del lavoro irregolare e la stipula di contratti di lavoro, possono acquisire tutti i diritti riconosciuti al lavoratore dal nostro ordinamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa scelta di \u0026#171;subordinare la regolarizzazione del rapporto di lavoro al fatto che la permanenza nel territorio dello Stato non sia di pregiudizio ad alcuno degli interessi coinvolti dalla disciplina dell\u0026#8217;immigrazione [\u0026#8230;] deve costituire il risultato di un ragionevole e proporzionato bilanciamento degli stessi, soprattutto quando sia suscettibile di incidere sul godimento dei diritti fondamentali dei quali \u0026#232; titolare anche lo straniero extracomunitario (sentenze n. 245 del 2011, n. 299 e n. 249 del 2010), posto che la condizione giuridica dello straniero non deve essere \u0026#8220;considerata \u0026#8211; per quanto riguarda la tutela di tali diritti \u0026#8211; come causa ammissibile di trattamenti diversificati o peggiorativi\u0026#8221; (sentenza n. 245 del 2011)\u0026#187; (sentenza n. 172 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;automatismo previsto, con riferimento al reato di piccolo spaccio, dall\u0026#8217;art. 103, comma 10, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, non solo v\u0026#236;ola in maniera manifesta il principio di ragionevolezza, ma contrasta altres\u0026#236; con quello della proporzionalit\u0026#224;, poich\u0026#233; inibisce l\u0026#8217;accesso alle procedure di emersione del lavoro irregolare e di stipula di contratti di lavoro, quando in concreto pu\u0026#242; non sussistere alcuna minaccia per l\u0026#8217;ordine pubblico e la sicurezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;estromissione assoluta di chi sia stato condannato per il piccolo spaccio dalle procedure di emersione e di conclusione di contratti di lavoro \u0026#8211; stante la ridotta gravit\u0026#224; di tale reato che non pu\u0026#242; di per s\u0026#233; escludere la dimostrazione della cessata pericolosit\u0026#224; \u0026#8211; esorbita dallo scopo di negare l\u0026#8217;accesso a chi si dimostri una minaccia per l\u0026#8217;ordine pubblico o la sicurezza. A tal fine, infatti, basta consentire un accertamento in concreto della pericolosit\u0026#224;, come quello previsto dal medesimo art. 103, comma 10, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), che considera la condanna per i reati meno gravi, quelli di cui all\u0026#8217;art. 381 cod. proc. pen., \u0026#171;quale indice di pericolosit\u0026#224; dello straniero\u0026#187; da porre a base di un accertamento da effettuare in concreto e non da postulare in astratto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi conseguenza, l\u0026#8217;inquadramento del reato di piccolo spaccio nell\u0026#8217;art. 103, comma 10, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, v\u0026#236;ola in maniera manifesta i principi di ragionevolezza e di proporzionalit\u0026#224;, tradendo la stessa \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 103, ispirata all\u0026#8217;istanza di favorire l\u0026#8217;integrazione lavorativa e sociale di persone che con il proprio lavoro avevano contribuito, spesso in condizioni di carenza di tutele, (o che potevano contribuire) ad apportare significativi benefici alla comunit\u0026#224; dei consociati nel contesto dell\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.3.\u0026#8211; In definitiva, pur dovendosi riconoscere alla disciplina in esame una natura speciale, rispetto alla quale \u0026#171;il legislatore gode di ampia discrezionalit\u0026#224;\u0026#187; (sentenza n. 209 del 2023), nondimeno, la norma censurata travalica il limite della manifesta irragionevolezza e sproporzione (ancora sentenza n. 209 del 2023 e, in senso conforme, sentenze n. 88 del 2023 e n. 172 del 2012) e, pertanto, la questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost. \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Resta assorbita la censura concernente la violazione dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 8 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Per le ragioni esposte, va dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 103, comma 10, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, nella parte in cui, nel prevedere i \u0026#171;reati inerenti agli stupefacenti\u0026#187;, non esclude il reato di cui all\u0026#8217;art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa condanna per tale reato rimane nell\u0026#8217;ambito di applicazione dell\u0026#8217;art. 103, comma 10, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, in quanto illecito per il quale opera la previsione di cui all\u0026#8217;art. 381 cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 103, comma 10, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all\u0026#8217;economia, nonch\u0026#233; di politiche sociali connesse all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui, nel prevedere i \u0026#171;reati inerenti agli stupefacenti\u0026#187;, non esclude il reato di cui all\u0026#8217;art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eEmanuela NAVARRETTA, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 19 marzo 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20240319114450.pdf","oggetto":"Straniero - Ordine pubblico e sicurezza - Emersione di rapporti di lavoro - Previsione che fa derivare automaticamente il rigetto dell\u0027istanza di regolarizzazione del lavoratore straniero dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza di condanna per il reato previsto dall\u0027art. 73, c. 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, senza prevedere che la pubblica amministrazione provveda ad accertare che il medesimo lavoratore rappresenti una minaccia per l\u0027ordine pubblico o la sicurezza dello Stato - Denunciata estensione dell\u0027automatismo legislativo alla fattispecie di particolare tenuit\u0026#224; non conforme al canone intrinseco di necessariet\u0026#224; in cui si struttura il principio di proporzionalit\u0026#224; - Disposizione che non rispetta il canone convenzionale di misura necessaria in una societ\u0026#224; democratica, non essendo rispondente a un bisogno sociale imperioso - Disciplina che non permette il bilanciamento tra la condotta penalmente rilevante e quelle circostanze che attengono alla vita privata secondo la nozione elaborata dalla giurisprudenza della Corte EDU.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"46050","titoletto":"Straniero - Immigrazione - Emersione di rapporti di lavoro - Necessità di un ragionevole e proporzionato bilanciamento con gli interessi di protezione dell\u0027ordine pubblico e sicurezza coinvolti dalla disciplina dell\u0027immigrazione - Esclusione automatica della regolarizzazione nel caso di condanna per determinati reati - Limiti (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua della disciplina che non esclude il c.d. piccolo spaccio dai «reati inerenti gli stupefacenti» che comportano l\u0027esclusione automatica dello straniero dalle procedure di emersione del lavoro irregolare e di stipula di nuovi contratti. Necessità di un accertamento in concreto della pericolosità). (Classif. 245003).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa scelta di subordinare la regolarizzazione del rapporto di lavoro al fatto che la permanenza nel territorio dello Stato non sia di pregiudizio ad alcuno degli interessi coinvolti dalla disciplina dell’immigrazione deve costituire il risultato di un ragionevole e proporzionato bilanciamento degli stessi, soprattutto quando sia suscettibile di incidere sul godimento dei diritti fondamentali dei quali è titolare anche lo straniero extracomunitario, posto che la condizione giuridica dello straniero non deve essere considerata – per quanto riguarda la tutela di tali diritti – come causa ammissibile di trattamenti diversificati o peggiorativi. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 172/2012 - mass. 36465; S. 245/2011 - mass. 35813; S. 299/2010; S. 249/2010 - mass. 34820\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell’art. 3 Cost. – l’art. 103, comma 10, lett. \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e, del d.l. n. 34 del 2020, come conv., nella parte in cui, nel prevedere che non sono ammessi alle procedure di regolarizzazione gli stranieri condannati per «reati inerenti agli stupefacenti», non esclude il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. La disposizione censurata dal TAR Piemonte, ricomprendendo tra le ipotesi di esclusione automatica dalla regolarizzazione anche la condanna per il c.d. piccolo spaccio, è manifestamente irragionevole e lesiva del principio di proporzionalità, in quanto si basa su una presunzione assoluta di pericolosità che – tenuto conto della ridotta offensività del reato, riferito dal legislatore a condotte di «lieve entità» e rientrante fra quelli per i quali è previsto l’arresto facoltativo in flagranza – appare contraria all’\u003cem\u003eid quod plerumque accidit\u003c/em\u003e, ben potendo accadere che lo straniero, per il tempo trascorso, l’avvenuta espiazione della pena, il percorso rieducativo seguito e il comportamento tenuto successivamente, non costituisca più un pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza. Tale automatismo – tanto più irragionevole in quanto comporta l’esclusione da procedure che consentono allo straniero di acquisire tutti i diritti riconosciuti al lavoratore italiano – tradisce, inoltre, la stessa \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003edella disciplina censurata, ispirata all’istanza di favorire l’integrazione lavorativa e sociale di persone che con il proprio lavoro avevano contribuito o potevano contribuire ad apportare significativi benefici alla comunità durante l’emergenza da COVID-19. A seguito della dichiarata illegittimità costituzionale, l’ipotesi dello straniero condannato per “piccolo spaccio” rimane disciplinata dalla lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e del censurato comma 10 che, per i reati meno gravi per i quali opera, proprio come per quello in esame, l’arresto facoltativo in flagranza, prevede l’esclusione dalle procedure di regolarizzazione solo a seguito di un accertamento in concreto della pericolosità). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 209/2023 - mass. 45851; S. 88/2023 - mass. 45489; S. 223/2022 - mass. 45137; S. 253/2019 - mass. 41928; S. 213/2013 - mass. 37261; S. 202/2013 - mass. 37241;\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 57/2013 - mass. 36991; S. 172/2012 - mass. 36465\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"19/05/2020","data_nir":"2020-05-19","numero":"34","articolo":"103","specificazione_articolo":"","comma":"10","specificazione_comma":"lett. c)","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2020-05-19;34~art103"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"17/07/2020","data_nir":"2020-07-17","numero":"77","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"44241","autore":"Cellini M.M.","titolo":"L’illegittimità costituzionale degli automatismi sul lavoro irregolare: una “penalizzazione” del diritto amministrativo?","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Il lavoro nella giurisprudenza","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"A.436","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44899","autore":"Venturoli M.","titolo":"Un\u0027ulteriore presunzione assoluta di pericolosità del migrante sotto l\u0027attacco della ragionevolezza della Corte costituzionale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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