GET https://cortecostituzionale.strategiedigitali.net/scheda-pronuncia/2025/43

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Giudici : Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Maria Alessandra  SANDULLI, Roberto Nicola  CASSINELLI, Francesco Saverio  MARINI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enei giudizi di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 14, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), e dell\u0026#8217;art. 6, commi 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall\u0026#8217;art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell\u0026#8217;elettricit\u0026#224;), promossi con ordinanze del 26 marzo 2021 dal Collegio arbitrale di Vicenza e del 30 dicembre 2021 dal Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, rispettivamente iscritte al n. 102 del registro ordinanze 2021 e al n. 20 del registro ordinanze 2022 e pubblicate nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021 e n. 11, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione di Consorzio energia assindustria Vicenza \u0026#8210; Energindustria, fuori termine, nonch\u0026#233; gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 24 febbraio 2025 il Giudice relatore Luca Antonini;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 24 febbraio 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 26 marzo 2021, iscritta al n. 102 reg. ord. 2021, il Collegio arbitrale di Vicenza (di seguito: il Collegio arbitrale) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 16 e 52 della  Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 14, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), che prevede che \u0026#171;[q]ualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell\u0026#8217;accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell\u0026#8217;accisa, il rimborso \u0026#232; richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il Collegio arbitrale espone di essersi costituito in forza della stipula di un compromesso arbitrale tra Officine meccaniche ANI spa (di seguito: la societ\u0026#224;) e il Consorzio energia assindustria Vicenza \u0026#8210; Energindustria (di seguito: il consorzio) e di essere stato chiamato a decidere la controversia insorta a seguito della richiesta, avanzata dalla societ\u0026#224;, di ripetizione dell\u0026#8217;importo corrisposto a titolo di addizionale provinciale all\u0026#8217;accisa sull\u0026#8217;energia elettrica che il consorzio le aveva traslato in rivalsa per l\u0026#8217;anno 2011. In particolare, il consorzio aveva ceduto energia elettrica alla societ\u0026#224; applicando in fattura anche l\u0026#8217;addizionale provinciale all\u0026#8217;accisa, secondo quanto disposto dall\u0026#8217;art. 6, commi 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale) convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall\u0026#8217;art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell\u0026#8217;elettricit\u0026#224;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa domanda di ripetizione della societ\u0026#224; si basava sull\u0026#8217;orientamento della Corte di legittimit\u0026#224; secondo cui la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con il diritto unionale e, pertanto, dovrebbe essere disapplicata, con il conseguente diritto dei clienti sui quali l\u0026#8217;imposta \u0026#232; stata traslata di ripetere, a titolo di indebito oggettivo, le somme corrisposte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il Collegio arbitrale evidenzia di essere chiamato a decidere non solo sulla fondatezza della domanda di ripetizione di indebito proposta dalla societ\u0026#224;, ma anche sulle ragioni che, a sua volta, il consorzio aveva fatto valere per contrastare la pretesa della societ\u0026#224; e che si incentravano sul meccanismo di rimborso configurato dal legislatore con la disposizione di cui all\u0026#8217;art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; \u0026#200; quindi su questa disposizione che il rimettente volge la propria attenzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il Collegio arbitrale, la stessa violerebbe gli artt. 3, 24, 41, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 16 e 52 CDFUE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; In punto di rilevanza, il Collegio arbitrale premette che la disposizione di cui all\u0026#8217;art. 6, commi 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, in applicazione della quale la societ\u0026#224; aveva corrisposto l\u0026#8217;addizionale provinciale all\u0026#8217;accisa sull\u0026#8217;energia elettrica che il consorzio le aveva traslato in rivalsa, dovrebbe essere disapplicata; ci\u0026#242; in conformit\u0026#224; al costante orientamento della Corte di legittimit\u0026#224;, inaugurato con la sentenza della quinta sezione civile 23 ottobre 2019, n. 27101, secondo cui la citata disposizione si pone in contrasto con la direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, non essendo stato rispettato il requisito delle \u0026#171;finalit\u0026#224; specifiche\u0026#187; che la direttiva richiede agli Stati membri di rispettare al fine di applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAfferma, quindi, di \u0026#171;condividere ed applicare il suesposto principio di diritto\u0026#187; e di ritenere \u0026#171;dunque che l\u0026#8217;addizionale provinciale alle accise sull\u0026#8217;energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, nella sua versione, applicabile \u003cem\u003eratione temporis\u003c/em\u003e, successiva alle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 26 del 2007, art. 5, comma l, vada disapplicata come richiesto dalla societ\u0026#224; [\u0026#8230;], con conseguente sussistenza del dedotto indebito oggettivo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAssume quindi che, \u0026#171;sgombrato il campo dalla questione della disapplicazione dell\u0026#8217;addizionale provinciale alle accise sull\u0026#8217;energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6\u0026#187;, la rilevanza della questione discenderebbe \u0026#171;dalla diretta applicabilit\u0026#224; al caso in esame della norma la cui costituzionalit\u0026#224; \u0026#232; messa in discussione\u0026#187;. La disposizione censurata si porrebbe, infatti, \u0026#171;in un rapporto di rigorosa e necessaria strumentalit\u0026#224; tra la soluzione della questione sollevata e il progredire verso la decisione della controversia, che non pu\u0026#242; essere risolta senza l\u0026#8217;applicazione della norma, oggetto di dubbio di costituzionalit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; In punto di non manifesta infondatezza, il Collegio arbitrale evidenzia che, secondo la disposizione censurata, il cliente al quale sia stata addebitata erroneamente una maggiore accisa pu\u0026#242; agire nei confronti del proprio fornitore con azione di ripetizione di indebito; solo una volta che sia stata esercitata vittoriosamente l\u0026#8217;azione, quest\u0026#8217;ultimo ha novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza per far valere il diritto al rimborso nei confronti dell\u0026#8217;amministrazione finanziaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuesto meccanismo, che stabilisce i presupposti necessari affinch\u0026#233; il fornitore possa a sua volta ottenere dallo Stato il rimborso dell\u0026#8217;accisa dallo stesso indebitamente versata, sarebbe censurabile nella particolare ipotesi in cui l\u0026#8217;obbligo restitutorio in favore del proprio cliente derivi dalla violazione da parte del legislatore interno della normativa unionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; In primo luogo, vi sarebbe un \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 41 Cost. per lesione del diritto alla libert\u0026#224; dell\u0026#8217;iniziativa economica, che non potrebbe essere limitato in modo arbitrario. Nel caso di specie, in cui l\u0026#8217;obbligo del rimborso deriva dalla violazione, imputabile al legislatore nazionale, del diritto unionale, la disposizione censurata verrebbe, infatti, ad imporre al fornitore l\u0026#8217;onere di anticipare in favore del proprio cliente gli importi indebitamente corrisposti, privandolo in tal modo di risorse economiche che, invece, sarebbero necessarie per lo svolgimento della propria attivit\u0026#224;. Inoltre, la possibilit\u0026#224; di recuperare solo dopo anni gli importi anticipati comporterebbe uno sbilanciamento finanziario irragionevole che pregiudicherebbe l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di impresa; si verrebbe, infine, a determinare, in modo arbitrario, la necessit\u0026#224; per il fornitore, al fine di ottenere il rimborso, di sostenere la difesa in giudizio, sopportandone i costi, e di attendere il passaggio in giudicato della sentenza che accerti la fondatezza della domanda di ripetizione del proprio cliente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Vi sarebbe anche la violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., in quanto sarebbe imposto a carico del fornitore un onere in contrasto con i principi di proporzionalit\u0026#224; e di ragionevolezza, in particolare perch\u0026#233; il legislatore avrebbe dovuto prevedere un meccanismo meno oneroso, condizionando, ad esempio, il rimborso chiesto dal fornitore alla prova dell\u0026#8217;avvenuta restituzione dell\u0026#8217;indebito al cliente, oppure prevedendo che il suddetto rimborso vada accreditato sul conto indicato dal medesimo cliente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. emergerebbe anche per la lesione del principio di uguaglianza, sotto diversi profili e soprattutto per la ingiustificata differenziazione tra la disciplina del rimborso in materia di accisa rispetto a quella prevista per altre procedure di rimborso dell\u0026#8217;indebito versamento nei confronti dell\u0026#8217;amministrazione finanziaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; La disposizione censurata si porrebbe anche in contrasto con l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost. in via mediata, per violazione degli artt. 16 e 52 CDFUE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel caso di specie, l\u0026#8217;onere imposto all\u0026#8217;attivit\u0026#224; di impresa non sarebbe proporzionato rispetto agli obiettivi di tutela di interessi generali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.1.\u0026#8211; La violazione dell\u0026#8217;art. 117 Cost. \u0026#232; prospettata anche unitamente a quella dell\u0026#8217;art. 111 Cost. per lesione sia del diritto a un equo processo sia del principio di effettivit\u0026#224; della tutela giurisdizionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il rimettente non sarebbe equo un processo non necessario, inutilmente imposto sia al cliente che al fornitore quando le parti potrebbero volere definire bonariamente in via stragiudiziale il diritto del primo alla restituzione dell\u0026#8217;addizionale provinciale all\u0026#8217;accisa che gli \u0026#232; stata indebitamente traslata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Infine, il rimettente prospetta la violazione dell\u0026#8217;art. 24 Cost. per lesione del diritto di difesa, in quanto non sarebbe consentito al fornitore di evitare il contenzioso mediante un adempimento spontaneo che eviti inutili oneri economici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto di dichiarare le questioni inammissibili o comunque non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.1.\u0026#8211; In primo luogo, la difesa statale eccepisce l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni per difetto di rilevanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEvidenzia, in particolare, che la controversia instaurata dinanzi al giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eha a oggetto la domanda del cliente di restituzione dell\u0026#8217;importo che questi ritiene di avere indebitamente corrisposto al proprio fornitore a titolo di addizionale provinciale all\u0026#8217;accisa sulla energia elettrica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, pertanto, \u0026#171;investe una norma tributaria, la cui applicazione esula dalla [cognizione del Collegio arbitrale] limitata alle vicende di natura meramente privatistica\u0026#187;, mentre la disposizione censurata disciplinerebbe il rapporto tra il soggetto passivo del tributo, cio\u0026#232; il fornitore, e lo Stato; le questioni, quindi, non potrebbero rilevare nel giudizio arbitrale \u0026#171;ma semmai in quello (successivo ed eventuale) tributario\u0026#187;, che si verrebbe a instaurare a seguito della richiesta di rimborso da parte del fornitore allo Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8211; Le questioni sarebbero, comunque, non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRileva la difesa statale che la struttura dell\u0026#8217;imposta, cio\u0026#232; dell\u0026#8217;addizionale provinciale all\u0026#8217;accisa sull\u0026#8217;energia elettrica, comporta l\u0026#8217;esistenza di due rapporti distinti: da un lato, quello di natura tributaria tra il fornitore, soggetto passivo dell\u0026#8217;imposta, e l\u0026#8217;amministrazione finanziaria; dall\u0026#8217;altro, quello di natura civilistica tra il fornitore e il cliente, sul quale l\u0026#8217;imposta \u0026#232; traslata tramite la rivalsa; in correlazione a ci\u0026#242;, il diritto di chiedere all\u0026#8217;amministrazione finanziaria il rimborso delle imposte indebitamente versate spetta unicamente al fornitore, che pu\u0026#242; esercitarlo entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento (art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995), mentre il cliente pu\u0026#242; chiedere la restituzione di quanto corrisposto solo al proprio fornitore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA fronte di tale meccanismo, la norma censurata prevede che il fornitore che sia condannato in sede giurisdizionale alla restituzione al cliente di somme indebitamente percepite possa chiederne il rimborso all\u0026#8217;amministrazione finanziaria nel termine di novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, rimettendolo sostanzialmente in termini senza il rischio di incorrere in decadenza. La disposizione realizzerebbe, quindi, il contemperamento tra il principio di certezza delle situazioni giuridiche e il diritto dei soggetti obbligati di ottenere il rimborso degli importi indebitamente corrisposti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAggiunge la difesa statale che la condizione del previo accertamento giudiziale troverebbe giustificazione nella necessit\u0026#224; di quantificare l\u0026#8217;esatto ammontare del credito vantato dal cliente e di consentire il successivo controllo dell\u0026#8217;amministrazione finanziaria al fine di evitare rischi di una duplicazione di rimborso a danno dell\u0026#8217;erario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e10.\u0026#8211; Con atto depositato il 2 settembre 2021 si \u0026#232; costituito in giudizio, tardivamente, il Consorzio energia assindustria Vicenza \u0026#8210; Energindustria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e11.\u0026#8211; Nel giudizio sono state depositate le opinioni scritte a titolo di \u003cem\u003eamicus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003edi Utilitalia, di Elettricit\u0026#224; futura \u0026#8210; Unione delle imprese elettriche italiane e dell\u0026#8217;Associazione energia libera, che sono state ammesse con decreto presidenziale del 16 ottobre 2024 e che hanno sviluppato argomentazioni adesive alle prospettazioni del giudice rimettente circa il contrasto della disposizione censurata con i parametri costituzionali evocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e12.\u0026#8211; Con ordinanza del 30 dicembre 2021 (n. 20 reg. ord. 2022), il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6, commi 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente espone che le societ\u0026#224; Flextec srl, Gamma legno srl, High-Tech srl, MBF srl e Martori spa avevano stipulato con la societ\u0026#224; Bluenergy Group spa un contratto di somministrazione di energia elettrica, corrispondendo anche l\u0026#8217;addizionale provinciale all\u0026#8217;accisa sull\u0026#8217;energia elettrica prevista dalla disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe societ\u0026#224; avevano quindi agito dinanzi al giudice civile, ai sensi dell\u0026#8217;art. 2033 del codice civile, per ottenere la condanna della convenuta alla restituzione dell\u0026#8217;importo corrisposto, mancando un valido titolo legale poich\u0026#233; la disposizione censurata si sarebbe posta in contrasto con l\u0026#8217;art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, secondo cui, in materia di accisa, \u0026#232; s\u0026#236; possibile per gli Stati membri introdurre ulteriori imposizioni indirette sui prodotti gi\u0026#224; sottoposti ad accisa, ma solo se aventi \u0026#171;finalit\u0026#224; specifiche\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente premette che, secondo un costante indirizzo della giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, qualificabile come diritto vivente, il rapporto tributario inerente il pagamento delle accise intercorre solo tra il soggetto passivo, cio\u0026#232; il fornitore, e lo Stato, e a tale rapporto resta estraneo il cliente, sicch\u0026#233;, nel caso in cui il fornitore abbia, a titolo di rivalsa, indebitamente traslato sul cliente il costo dell\u0026#8217;accisa assolta, come componente del prezzo finale, quest\u0026#8217;ultimo pu\u0026#242; solo esercitare l\u0026#8217;azione di ripetizione nei confronti del proprio fornitore, salvo il caso in cui questa azione si riveli oltremodo gravosa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn questo ambito, essendo quella sottoposta al suo esame una controversia in cui la direttiva non produce effetti diretti verticali, perch\u0026#233; viene invocata nell\u0026#8217;ambito del rapporto orizzontale tra soggetti privati, sarebbe preclusa al giudice la possibilit\u0026#224; di non applicare la disposizione censurata. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea, infatti, una disposizione chiara, precisa ed incondizionata di una direttiva potrebbe essere disapplicata solo quando questa sia invocata nei confronti di uno Stato membro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAggiunge quindi il rimettente che la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; si sarebbe pronunciata in conformit\u0026#224; a questi principi ed evidenzia che, in particolare, \u0026#171;[n]elle sentenze [\u0026#8230;] 23 ottobre 2019, n. 27101 [\u0026#8230;] la Corte ha s\u0026#236; disapplicato la norma interna sull\u0026#8217;addizionale per i motivi sopra esposti; tuttavia ci\u0026#242; \u0026#232; avvenuto in controversie che vedevano contrapposti l\u0026#8217;utente finale e lo Stato, in cui dunque venivano in rilievo effetti diretti verticali della Direttiva, e non orizzontali come in questa fattispecie\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e12.1.\u0026#8211; Il Tribunale di Udine chiarisce, sulla scorta di queste considerazioni, che la rilevanza della questione deriva proprio dall\u0026#8217;assenza di effetti diretti orizzontali della direttiva, per cui non \u0026#232; consentito all\u0026#8217;utente finale di agire direttamente nei confronti dello Stato per ripetere le somme indebitamente versate a titolo di addizionale provinciale all\u0026#8217;accisa sull\u0026#8217;energia elettrica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e12.2.\u0026#8210; Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice rimettente afferma di condividere l\u0026#8217;orientamento espresso dalla Corte di cassazione che \u0026#171;ha gi\u0026#224; avuto occasione di affermare, in modo persuasivo e con ampio richiamo alla giurisprudenza della C.G.U.E., che la disciplina nazionale in tema di accisa \u0026#232; divenuta contrastante con la Direttiva sopra menzionata a decorrere dal 1\u0026#176; gennaio 2010\u0026#187; (\u0026#232; qui citata anche Corte di cassazione, sezione tributaria civile, sentenza 4 giugno 2019, n. 15198).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e12.3.\u0026#8210; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e conclude quindi affermando che, dovendo decidere una controversia tra privati e non potendo disapplicare la disposizione nazionale, non sarebbe \u0026#171;manifestamente infondato il dubbio circa il contrasto della disposizione nazionale in tema di addizionale con l\u0026#8217;art. 117, comma primo, Cost. sotto il profilo del mancato rispetto dei vincoli gravanti sulla potest\u0026#224; legislativa statale e derivanti dall\u0026#8217;ordinamento U.E.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e13.\u0026#8210; Con atto depositato il 5 aprile 2022 \u0026#232; intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto di dichiarare la questione manifestamente inammissibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa statale osserva che le argomentazioni del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e\u003cem\u003e,\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003esecondo cui non potrebbe disapplicare la disposizione nazionale contrastante con la direttiva 2008/118/CE, \u0026#171;non appaiono persuasive\u0026#187;, in quanto, al contrario, il giudizio potrebbe ben essere definito disapplicando la disposizione interna non conforme al diritto unionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e14.\u0026#8211; Nel giudizio sono state depositate le opinioni scritte a titolo di \u003cem\u003eamicus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003edi Utilitalia, di Elettricit\u0026#224; futura \u0026#8210; Unione delle imprese elettriche italiane e dell\u0026#8217;Associazione energia libera, che sono state ammesse con decreto presidenziale del 16 ottobre 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eUtilitalia e Elettricit\u0026#224; futura \u0026#8210; Unione delle imprese elettriche italiane hanno sviluppato argomentazioni contrastanti con la prospettazione della violazione dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost.; l\u0026#8217;Associazione energia libera ha, invece, esposto considerazioni a sostegno dei dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevati dal giudice rimettente.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza iscritta al n. 102 reg. ord. 2021, il Collegio arbitrale di Vicenza ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 16 e 52 CDFUE, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995, secondo cui \u0026#171;[q]ualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell\u0026#8217;accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell\u0026#8217;accisa, il rimborso \u0026#232; richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Collegio arbitrale \u0026#232; stato chiamato a risolvere la controversia insorta a seguito della richiesta avanzata dalla societ\u0026#224; Officine meccaniche ANI spa di ripetizione dell\u0026#8217;importo corrisposto al Consorzio energia assindustria Vicenza \u0026#8210; Energindustria a titolo di addizionale provinciale all\u0026#8217;accisa sull\u0026#8217;energia elettrica, a essa traslata a titolo di rivalsa; tale pretesa \u0026#232; stata fondata sull\u0026#8217;assunto che l\u0026#8217;art. 6, commi 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, che ha introdotto nell\u0026#8217;ordinamento nazionale l\u0026#8217;addizionale provinciale all\u0026#8217;accisa sull\u0026#8217;energia elettrica, non potrebbe essere applicato per contrasto con il diritto dell\u0026#8217;Unione e che, pertanto, quanto corrisposto dovrebbe essere restituito a titolo di indebito oggettivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8210; Il Collegio rimettente condivide la tesi della non applicabilit\u0026#224; del citato art. 6, commi 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), e 2, in ragione del consolidato orientamento della Corte di legittimit\u0026#224; secondo cui questa disposizione si porrebbe in contrasto con la direttiva 2008/118/CE, avendo introdotto nell\u0026#8217;ordinamento interno un\u0026#8217;imposta indiretta ulteriore rispetto all\u0026#8217;accisa in mancanza del prescritto requisito delle \u0026#171;finalit\u0026#224; specifiche\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa questa premessa, il rimettente fa conseguire il riconoscimento della fondatezza della domanda di ripetizione dell\u0026#8217;indebito proposta dalla societ\u0026#224; nei confronti del consorzio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRivolge quindi l\u0026#8217;attenzione all\u0026#8217;art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995, che individua le condizioni in presenza delle quali il soggetto passivo dell\u0026#8217;accisa, che debba restituire al cliente le somme percepite a titolo di rivalsa dell\u0026#8217;imposta, pu\u0026#242; a sua volta richiedere allo Stato il rimborso dell\u0026#8217;importo indebitamente versato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente ritiene che questa disposizione violi gli artt. 3, 24, 41, 111, primo e secondo comma, e 117 primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 16 e 52 CDFUE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Con ordinanza iscritta al n. 20 reg. ord. 2022, il Tribunale di Udine, seconda sezione civile, ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6, commi 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Il rimettente riferisce di essere chiamato a pronunciarsi sulla domanda di ripetizione dell\u0026#8217;indebito versamento dell\u0026#8217;addizionale provinciale all\u0026#8217;accisa sull\u0026#8217;energia elettrica che la societ\u0026#224; fornitrice aveva traslato nei confronti delle proprie clienti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAfferma quindi di condividere l\u0026#8217;orientamento espresso dalla Corte di cassazione secondo cui la disposizione censurata sarebbe in contrasto con la direttiva 2008/118/CE; tuttavia, poich\u0026#233; al giudice \u0026#232; precluso il potere di disapplicare la norma nazionale nei rapporti orizzontali fra privati, solleva questione di legittimit\u0026#224; costituzionale del suddetto art. 6, commi 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), e 2, per violazione dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost. sotto il profilo del \u0026#171;mancato rispetto dei vincoli gravanti sulla potest\u0026#224; legislativa statale e derivanti dall\u0026#8217;ordinamento U.E.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Le due ordinanze di rimessione censurano discipline in parte funzionalmente connesse, sicch\u0026#233; \u0026#232; opportuna la riunione dei relativi giudizi ai fini di una decisione congiunta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Con riferimento alle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale di cui all\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 102 reg. ord. 2021 sollevate dal Collegio arbitrale, va preliminarmente dichiarata l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della costituzione in giudizio di Consorzio energia assindustria Vicenza \u0026#8210; Energindustria, avvenuta in data 2 settembre 2021 e quindi oltre il termine previsto dall\u0026#8217;art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, che era scaduto il 3 agosto 2021 (sentenza n. 190 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccezione proposta dalla difesa statale di inammissibilit\u0026#224; delle questioni per difetto di rilevanza \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella specie, il Collegio arbitrale ha motivato la rilevanza delle questioni con l\u0026#8217;asserita \u0026#171;diretta applicabilit\u0026#224; al caso in esame della norma la cui costituzionalit\u0026#224; \u0026#232; messa in discussione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta, tuttavia, di un\u0026#8217;affermazione meramente assertiva, in quanto il rimettente non chiarisce perch\u0026#233; la disposizione censurata, cio\u0026#232; l\u0026#8217;art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995, che disciplina la richiesta di rimborso che il soggetto passivo dell\u0026#8217;accisa (il fornitore) pu\u0026#242; avanzare nei confronti dell\u0026#8217;amministrazione finanziaria, dovrebbe trovare applicazione nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, nel quale il Collegio arbitrale \u0026#232; invece chiamato a pronunciare sulla domanda di ripetizione dell\u0026#8217;addizionale provinciale all\u0026#8217;accisa sull\u0026#8217;energia elettrica proposta dal cliente verso il fornitore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il diritto vivente, in tema di accise il rapporto tributario \u0026#232; solo quello che si instaura tra il soggetto passivo d\u0026#8217;imposta (il fornitore) e il fisco, mentre quello tra il fisco e il consumatore finale inciso dal tributo ha natura civilistica (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 31 dicembre 2018, n. 33687). Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, infatti, \u0026#171;il rapporto tributario inerente al pagamento di accise e addizionali si svolge solo tra la amministrazione finanziaria ed i soggetti che forniscono direttamente l\u0026#8217;energia elettrica ai consumatori e rispetto a tale rapporto rimane del tutto estraneo l\u0026#8217;utente o consumatore, tenuto a pagare al fornitore il prezzo dell\u0026#8217;energia e, con esso (in caso di rivalsa dell\u0026#8217;imposta) il costo delle accise e addizionali quale componente del prezzo di vendita dell\u0026#8217;energia\u0026#187; (Corte di cassazione, sezione tributaria civile, sentenza 24 maggio 2019, n. 14200).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma censurata inerisce, per l\u0026#8217;appunto, al rapporto tributario tra il fornitore, soggetto passivo dell\u0026#8217;imposta, e l\u0026#8217;amministrazione finanziaria, e si occupa della richiesta di rimborso che il primo pu\u0026#242; proporre nel caso in cui debba restituire al cliente somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell\u0026#8217;accisa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe questioni non sono dunque rilevanti, avendo ad oggetto una disposizione attinente al compimento di un atto che si colloca \u0026#8220;a valle\u0026#8221; della risoluzione della controversia oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e e che resta comunque estraneo all\u0026#8217;ambito della cognizione del Collegio rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDifetta, in sostanza, un rapporto di strumentalit\u0026#224; necessaria tra la risoluzione della questione e la definizione del giudizio principale, nemmeno ravvisabile sotto il profilo della possibile incidenza della pronuncia richiesta a questa Corte sul percorso argomentativo che il giudice rimettente deve seguire per rendere la decisione (da ultimo ordinanza n. 95 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, non pu\u0026#242; essere trascurato che il Collegio arbitrale afferma, del tutto erroneamente, di potere non applicare la disposizione nazionale ritenuta contrastante con una direttiva nell\u0026#8217;ambito di una controversia tra privati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche tale passaggio logico vizia la motivazione della rilevanza delle questioni, considerata l\u0026#8217;assenza di effetti diretti orizzontali delle direttive non trasposte o non correttamente trasposte, ulteriormente ribadita dalla Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea, quinta sezione, con la sentenza 11 aprile 2024, causa C-316/22, Gabel industria tessile spa e Canavesi spa (si rimanda, in proposito, al punto 8.2.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Deve ora essere esaminata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6, commi 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, sollevata con l\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 20 reg. ord. 2022 del Tribunale di Udine, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8210; Va preliminarmente disattesa l\u0026#8217;eccezione della difesa statale di manifesta inammissibilit\u0026#224; della questione, basata sulla considerazione che erroneamente il giudice rimettente avrebbe escluso il potere di non applicare la disposizione censurata contrastante con il diritto unionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto osservato appena sopra al punto 6 porta a concludere che, invece, correttamente il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eha ritenuto preclusa, in una controversia orizzontale, la strada della non applicazione di una norma nazionale che istituisce un\u0026#8217;imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.1.\u0026#8210; Le questioni sono quindi ammissibili e si deve ritenere che la censura sollevata dal rimettente in relazione alla violazione dell\u0026#8217;art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, per il tramite dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., coinvolga, implicitamente, anche l\u0026#8217;art. 11 Cost., \u0026#171;parametro, quest\u0026#8217;ultimo, che viene necessariamente in considerazione ogniqualvolta si assuma la contrariet\u0026#224; di una legge nazionale a una disposizione del diritto dell\u0026#8217;Unione europea, rispetto alla quale operano le limitazioni di sovranit\u0026#224; fondate su tale disposizione costituzionale, come affermato dalla costante e risalente giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 349 del 2007, punto 6.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 348 del 2007, punto 3.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 183 del 1973, punto 5 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e)\u0026#187; (sentenza n. 24 del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.2.\u0026#8210; Va poi tenuto presente, al fine di valutare d\u0026#8217;ufficio il permanere del requisito della rilevanza, l\u0026#8217;effetto prodotto nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e dalla recente sentenza della Corte di giustizia 11 aprile 2024, causa C-316/22, Gabel industria tessile spa e Canavesi spa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa un lato, infatti, questa pronuncia ha ribadito che \u0026#171;l\u0026#8217;articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un\u0026#8217;imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDall\u0026#8217;altro, per\u0026#242;, rispetto all\u0026#8217;impostazione tradizionale secondo cui solo l\u0026#8217;impedimento di fatto, e non anche quello giuridico, pu\u0026#242; consentire al privato di agire direttamente nei confronti dello Stato, ha ritenuto che la disposizione nazionale di cui si discuteva, cio\u0026#232; proprio il ricordato art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995, \u0026#171;viola il principio di effettivit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePur mantenendo fermo che il giudice interno non pu\u0026#242; disapplicare, nell\u0026#8217;ambito di una controversia tra privati, la norma nazionale che \u0026#232; in contrasto con la direttiva, la Corte di giustizia ha ora riconosciuto che il cliente del servizio di fornitura di energia elettrica deve potere esercitare un\u0026#8217;azione diretta nei confronti dello Stato anche nel caso di impossibilit\u0026#224; giuridica di agire contro il fornitore. Ci\u0026#242; in conseguenza del fatto che il giudice civile, constatata la preclusione della strada della non applicazione, dovrebbe sempre rigettare la domanda di ripetizione di indebito proposta dal cliente nei confronti del fornitore e basata sulla contrariet\u0026#224; dell\u0026#8217;imposta alla direttiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, tale possibilit\u0026#224; \u0026#8210; ora riconosciuta anche dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224; a seguito della citata sentenza della Corte di giustizia (tra le altre, Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 29 luglio 2024, n. 21154) \u0026#8210; di esercitare direttamente l\u0026#8217;azione di ripetizione di indebito da parte del cliente nei confronti dello Stato, non priva di rilevanza la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevata dal Tribunale di Udine, il cui esito \u0026#232; comunque destinato a riflettersi nel giudizio in corso, che attiene, invece, alla richiesta del cliente di ottenere la restituzione di quanto corrisposto al proprio fornitore tramite la diversa azione di ripetizione dell\u0026#8217;indebito nei confronti di quest\u0026#8217;ultimo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSolo in caso di accoglimento della questione sollevata, infatti, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e potrebbe condannare il fornitore (che potr\u0026#224;, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato) alla ripetizione dell\u0026#8217;indebito, dato l\u0026#8217;effetto \u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003etunc\u003c/em\u003e, salvo per i rapporti esauriti, della sentenza di questa Corte che dichiari costituzionalmente illegittima l\u0026#8217;addizionale in questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce di queste considerazioni si deve quindi ritenere che il requisito della rilevanza non sia venuto meno a seguito della suddetta pronuncia della Corte di giustizia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8210; Nel merito, la questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;addizionale provinciale all\u0026#8217;accisa sull\u0026#8217;energia elettrica, nella formulazione oggetto di censura, \u0026#232; stata introdotta dall\u0026#8217;art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 \u0026#8210; sostitutivo dell\u0026#8217;art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, come convertito \u0026#8210;, che prevede: \u0026#171;1. \u0026#200; istituita una addizionale all\u0026#8217;accisa sull\u0026#8217;energia elettrica di cui agli articoli 52, e seguenti, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, di seguito denominato: testo unico delle accise, nelle misure di: [\u0026#8230;] \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) euro 9,30 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta disposizione ha trovato applicazione a decorrere dal 1\u0026#176; giugno 2007, secondo quanto previsto dall\u0026#8217;art. 9 dello stesso decreto legislativo ed \u0026#232; stata poi abrogata dall\u0026#8217;art. 4, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;intervento che ha condotto a sostituire l\u0026#8217;art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, come convertito, trova origine nel recepimento della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell\u0026#8217;elettricit\u0026#224;, sottoponendo anche l\u0026#8217;energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima, in particolare, prevedeva, all\u0026#8217;art. 3, paragrafo 2, che: \u0026#171;[i]  prodotti di cui al paragrafo 1\u0026#187; \u0026#8211; tra i quali rientra anche l\u0026#8217;energia elettrica in ragione dell\u0026#8217;estensione di cui all\u0026#8217;art. 3 della direttiva 2003/96/CE \u0026#8211; \u0026#171;possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalit\u0026#224; specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell\u0026#8217;IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l\u0026#8217;esigibilit\u0026#224; e il controllo dell\u0026#8217;imposta\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tale disposizione si \u0026#232; sovrapposta la formulazione dell\u0026#8217;art. 1, paragrafo 2, della successiva direttiva 2008/118/CE, applicabile \u003cem\u003eratione temporis \u003c/em\u003eal giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e\u003cem\u003e, \u003c/em\u003esecondo cui: \u0026#171;[g]li Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalit\u0026#224; specifiche, purch\u0026#233; tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l\u0026#8217;imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilit\u0026#224; e controllo dell\u0026#8217;imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Corte di giustizia, settima sezione, ordinanza 9 novembre 2021, in causa C-255/20, Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio delle dogane di Gaeta, ha, infatti, precisato che \u0026#171;dalla formulazione dell\u0026#8217;articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 e dell\u0026#8217;articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 risulta che il tenore di tali disposizioni non \u0026#232; sostanzialmente diverso. Se ne deve dedurre che la giurisprudenza della Corte relativa a quest\u0026#8217;ultima disposizione resta applicabile per quanto attiene all\u0026#8217;articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 (sentenza del 5 marzo 2015, Statoil Fuel \u0026 Retail, C\u0026#8209;553/13, EU:C:2015:149, punto 34)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8210; La verifica del rispetto da parte della disposizione nazionale della direttiva 92/12/CEE e, poi, della direttiva 2008/118/CE, richiede di precisare quali condizioni sono richieste ai legislatori degli Stati membri al fine di introdurre nei propri ordinamenti interni imposizioni fiscali aggiuntive all\u0026#8217;accisa sull\u0026#8217;energia elettrica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl riguardo, la Corte di giustizia ha chiarito, con riferimento alla direttiva 2008/118/CE, che \u0026#171;[s]econdo una lettura congiunta dei paragrafi 1 e 2 dell\u0026#8217;articolo 1 di quest\u0026#8217;ultima direttiva, i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi della richiamata direttiva possono essere oggetto di un\u0026#8217;imposizione indiretta diversa dall\u0026#8217;accisa istituita da tale direttiva se, da un lato, tale imposizione \u0026#232; prelevata per una o pi\u0026#249; finalit\u0026#224; specifiche e se, dall\u0026#8217;altro, essa rispetta le regole di imposizione dell\u0026#8217;Unione applicabili ai fini delle accise o dell\u0026#8217;IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l\u0026#8217;esigibilit\u0026#224; e il controllo dell\u0026#8217;imposta, regole queste che non includono le disposizioni relative alle esenzioni\u0026#187; (Corte di giustizia, terza sezione, sentenza 5 marzo 2015, causa C-553/13, Tallinna Ettev\u0026#245;tlusamet).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.1.\u0026#8210; Dunque, affinch\u0026#233; gli Stati membri possano introdurre, sul consumo di energia elettrica, imposte indirette ulteriori rispetto alle accise occorrono due condizioni, applicabili cumulativamente: 1) le imposte addizionali devono avere una finalit\u0026#224; specifica; 2) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell\u0026#8217;Unione applicabili ai fini delle accise o dell\u0026#8217;IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l\u0026#8217;esigibilit\u0026#224; e il controllo dell\u0026#8217;imposta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn merito, la Corte di giustizia ha precisato che la finalit\u0026#224; specifica \u0026#171;\u0026#232; una finalit\u0026#224; che non sia puramente di bilancio (sentenze del 24 febbraio 2000, Commissione/Francia, C\u0026#8209;434/97, EU:C:2000:98, punto 19; del 9 marzo 2000, EKW e Wein \u0026 Co, C\u0026#8209;437/97, EU:C:2000:110, punto 31, nonch\u0026#233; del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora, C\u0026#8209;82/12, EU:C:2014:108, punto 23). Affinch\u0026#233; si possa considerare quale imposta che persegua una finalit\u0026#224; specifica ai sensi della menzionata disposizione, infatti, un\u0026#8217;imposta deve essere volta, di per s\u0026#233;, a garantire la finalit\u0026#224; specifica invocata. Ci\u0026#242; si verificherebbe, segnatamente, quando il gettito di tale imposta deve obbligatoriamente essere utilizzato al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l\u0026#8217;imposta in parola nonch\u0026#233; di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l\u0026#8217;uso del gettito derivante dall\u0026#8217;imposta e la finalit\u0026#224; dell\u0026#8217;imposizione in questione (v., in tal senso, sentenze del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora, C\u0026#8209;82/12, EU:C:2014:108, punto 30, e del 5 marzo 2015, Statoil Fuel \u0026 Retail, C\u0026#8209;553/13, EU:C:2015:149, punto 41)\u0026#187; (Corte di giustizia,  prima sezione, sentenza 25 luglio 2018, causa C-103/17, La Messer France SAS, gi\u0026#224; Praxair).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon la medesima sentenza si \u0026#232; poi precisato che \u0026#171;[c]i\u0026#242; nondimeno, un\u0026#8217;assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalit\u0026#224; di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non pu\u0026#242;, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poich\u0026#233; ogni Stato membro pu\u0026#242; decidere di imporre, a prescindere dalla finalit\u0026#224; perseguita, l\u0026#8217;assegnazione del gettito di un\u0026#8217;imposta al finanziamento di determinate spese (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora, C\u0026#8209;82/12, EU:C:2014:108, punto 29)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi \u0026#232; poi ulteriormente chiarito che \u0026#171;si pu\u0026#242; ritenere che un\u0026#8217;imposta supplementare gravante sui prodotti sottoposti ad accisa, il cui gettito non \u0026#232; oggetto di una destinazione predeterminata, persegua una finalit\u0026#224; specifica, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, solo se tale imposta \u0026#232; concepita, per quanto riguarda la sua struttura, in particolare la materia imponibile o l\u0026#8217;aliquota d\u0026#8217;imposta, in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti in un senso che consenta la realizzazione della finalit\u0026#224; specifica invocata, ad esempio tassando fortemente i prodotti interessati al fine di scoraggiarne il consumo (sentenze del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora, C\u0026#8209;82/12, EU:C:2014:108, punto 32, e del 22 giugno 2023, Endesa Generaci\u0026#243;n, C\u0026#8209;833/21, EU:C:2023:516, punto 42)\u0026#187; (Corte di giustizia,  sentenza 14 marzo 2024, causa C-336/22, f6 Cigarettenfabrik GmbH \u0026 Co. KG).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8210; Alla luce di tali criteri ermeneutici deve escludersi che l\u0026#8217;addizionale provinciale alle accise sull\u0026#8217;energia elettrica rispetti il requisito della finalit\u0026#224; specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), prevede solo una generica destinazione del gettito dell\u0026#8217;addizionale provinciale \u0026#171;in favore delle province\u0026#187;, che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad \u0026#171;assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l\u0026#8217;assolvimento dei compiti istituzionali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale conclusione trova pieno conforto nella giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, che, nel ritenere non applicabile il suddetto art. 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha precisato che la citata finalit\u0026#224; non \u0026#232; \u0026#171;in grado di essere distinta dalla generica finalit\u0026#224; di bilancio\u0026#187; (Cass., n. 27101 del 2019, confermata, da ultimo, da Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11 settembre 2024, n. 24373).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la stessa giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, peraltro, nemmeno \u0026#232; riscontrabile \u0026#171;un nesso diretto tra l\u0026#8217;uso del gettito derivante dall\u0026#8217;imposta e la finalit\u0026#224; dell\u0026#8217;imposizione in questione\u0026#187; che consiste nella riduzione dei \u0026#171;costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l\u0026#8217;imposta in parola nonch\u0026#233; [nella promozione della] coesione territoriale e sociale\u0026#187; (Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 28 luglio 2020, n. 16142).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.\u0026#8210; Va quindi dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6, commi 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriuniti i giudizi,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1)\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003el\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6, commi 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall\u0026#8217;art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell\u0026#8217;elettricit\u0026#224;);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibile la costituzione in giudizio di Consorzio energia assindustria Vicenza - Energindustria;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3)\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003einammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 14, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea, dal Collegio arbitrale di Vicenza con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eLuca ANTONINI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 15 aprile 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250415114205.pdf","oggetto":"Imposte e tasse - Rimborsi dell\u0027accisa - Previsione che qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell\u0027accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa, il rimborso \u0026#232; richiesto dal soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza - Denunciata imposizione di un onere al venditore di rimborsare un indebito per violazione del diritto comunitario che priva lo stesso delle risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attivit\u0026#224;, pregiudicando il diritto alla libert\u0026#224; di impresa - Previsto obbligo di sostenere una difesa giudiziale, per una moltitudine diffusa di procedimenti, con costi ingenti a proprio esclusivo carico senza alcuna possibilit\u0026#224; di ristoro - Introduzione di un obbligo restitutorio generalizzato di un accisa o addizionale per indebito comunitario il quale comporta che l\u0027attivit\u0026#224; del consorzio non sia pi\u0026#249; finalizzata allo scopo per cui \u0026#232; stato costituito - Previsione che disciplina in modo identico fattispecie diverse e cio\u0026#232; sia l\u0027ipotesi di indebito singolo e specifico per erronea applicazione dell\u0027accisa o della sua addizionale, sia l\u0027indebito per violazione della normativa comunitaria - Incidenza dell\u0027onere imposto che determina la compressione ed estinzione del diritto di libert\u0026#224; di impresa, in spregio ai vincoli derivanti dall\u0027ordinamento comunitario, con specifico riferimento agli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione europea (CDFUE), che ne tutelano il suo contenuto essenziale - Sproporzionata mancanza di bilanciamento degli interessi contrapposti, con sacrificio totale del diritto suddetto a vantaggio di una mera utilit\u0026#224; a favore dell\u0027Erario - Disciplina irragionevole che impone al fornitore di energia elettrica l\u0027onere di subire una pronuncia di condanna, pena la perdita del diritto al rimborso e che grava il cessionario dell\u0027onere di una procedura giudiziale per il recupero dell\u0027indebito - Prescrizione che regola i rimborsi delle accise diversamente rispetto ad altre procedure di rimborso di un indebito nei confronti dell\u0027amministrazione finanziaria, in contrasto con i principi di uguaglianza, neutralit\u0026#224; ed effettivit\u0026#224; - Disciplina che non apporta utilit\u0026#224; in termini di tutela dell\u0027esigenza di evitare un ingiustificato arricchimento in favore del fornitore n\u0026#233; dell\u0027esigenza di evitare comportamenti fraudolenti - Imposizione di un\u0027azione giudiziaria per consentire il recupero di una addizionale illegittimamente disposta dal legislatore e poi abrogata, con inutile aggravio procedimentale ed economico - Imposizione di un processo non necessario sia al soggetto passivo dell\u0027accisa sia al consumatore finale che lede l\u0027effettivit\u0026#224; e la piena tutela del diritto al rimborso, procrastinandolo nel tempo e ingolfando il meccanismo della giustizia civile\nTributi - Accise - Istituzione di una addizionale all\u0027accisa sull\u0027energia elettrica in favore delle Province - Sopravvenuto contrasto tra la disposizione nazionale, istitutiva dell\u0027addizionale provinciale, e l\u0027art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008 - Azione di ripetizione del cliente finale relativa alla parte di prezzo corrispondente alle somme indebitamente percepite dal fornitore a titolo di rivalsa - Denunciata impossibilit\u0026#224; di disapplicazione della normativa nazionale per contrasto con norme dell\u0027Unione europea prive di effetto diretto - Contrasto della disposizione nazionale, istitutiva di un\u0027addizionale sull\u0027accisa non avente finalit\u0026#224; specifica, con i vincoli derivanti dall\u0027ordinamento dell\u0027Unione europea.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46758","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale – Rilevanza della questione – Necessaria strumentalità tra definizione del giudizio principale e risoluzione della questione, almeno sotto il profilo della possibile incidenza della pronuncia della Corte costituzionale sul percorso argomentativo del rimettente (nel caso di specie: inammissibilità della questione relativa alla disposizione che disciplina la richiesta di rimborso che il soggetto passivo dell\u0027accisa/il fornitore può avanzare nei confronti dell\u0027amministrazione finanziaria). (Classif. 112005).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eNel giudizio incidentale il requisito della rilevanza richiede un rapporto di strumentalità necessaria tra la risoluzione della questione e la definizione del giudizio principale, almeno ravvisabile sotto il profilo della possibile incidenza della pronuncia richiesta alla Corte costituzionale sul percorso argomentativo che il rimettente deve seguire per rendere la propria decisione. (\u003cem\u003ePrecedente: O. 95/2023 - mass. 45538\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Collegio arbitrale di Vicenza in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 16 e 52 CDFUE, dell’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995, che disciplina la richiesta di rimborso che il soggetto passivo dell’accisa/il fornitore può avanzare nei confronti dell’amministrazione finanziaria nel caso in cui debba restituire al cliente somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell’accisa. La disposizione censurata attiene al compimento di un atto che si colloca “a valle” della risoluzione della controversia oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e e che è estraneo all’ambito della cognizione del rimettente, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di ripetizione dell’addizionale provinciale all’accisa sull\u0027energia elettrica proposta dal cliente verso il fornitore. Lo stesso rimettente, peraltro, motiva la rilevanza con un’affermazione meramente assertiva né può trascurarsi il fatto che tale motivazione sia viziata anche dall’erronea affermazione del rimettente in merito al potere di non applicare la disposizione nazionale ritenuta contrastante con una direttiva nell’ambito di una controversia tra privati, considerata l’assenza di effetti diretti orizzontali delle direttive non trasposte o non correttamente trasposte).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46759","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"26/10/1995","data_nir":"1995-10-26","numero":"504","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art14"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"41","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"111","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"111","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Carta dei diritti fondamentali U.E.","data_legge":"","numero":"","articolo":"16","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Carta dei diritti fondamentali U.E.","data_legge":"","numero":"","articolo":"52","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"46759","titoletto":"Tributi - Accise - Addizionale provinciale all\u0027accisa sull\u0027energia elettrica - Assenza di una delle due condizioni richieste cumulativamente per la legittimità della misura (nel caso concreto: finalità specifica) - Violazione dei vincoli derivanti dall\u0027ordinamento UE - Illegittimità costituzionale. (Classif. 255003).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, l’art. 6, commi 1, lett. \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come conv. e sostituito, che istituisce l’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica. La disposizione censurata dal Tribunale di Udine, seconda sez. civile, nel prevedere una generica destinazione del gettito della prevista addizionale in favore delle province, non rispetta la condizione della finalità specifica che – cumulativamente a quella del rispetto delle regole di imposizione dell’Unione applicabili per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l’esigibilità e il controllo dell’imposta – deve, invece, essere applicata affinché gli Stati membri possano legittimamente introdurre imposizioni fiscali aggiuntive all’accisa sull’energia elettrica..\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46758","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"28/11/1988","data_nir":"1988-11-28","numero":"511","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. c)","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:1988-11-28;511~art6"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"28/11/1988","data_nir":"1988-11-28","numero":"511","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:1988-11-28;511~art6"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/01/1989","data_nir":"1989-01-27","numero":"20","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"come sostituiti dall\u0027","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-01-27;20"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"02/07/2007","data_nir":"2007-07-02","numero":"26","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-07-02;26~art5"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"direttiva CE","data_legge":"16/12/2008","numero":"118","articolo":"1","specificazione_articolo":"paragrafo 2","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"46207","autore":"De Ieso C.","titolo":"L’addizionale provinciale sull’accisa per l’energia elettrica è incostituzionale: una storia (quasi) finita","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"GT - Rivista di giurisprudenza tributaria","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"8-9","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"655","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46767","autore":"Verrigni C.","titolo":"È costituzionalmente illegittima l\u0027addizionale provinciale all\u0027accisa sull\u0027energia elettrica: il consumatore può esercitare l\u0027azione di rimborso direttamente verso il fornitore","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"779","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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