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Modifiche alla L.R. 3/1994 e alla L.R. 22/2015), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24-29 gennaio 2020, depositato in cancelleria il 30 gennaio 2020, iscritto al n. 10 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di costituzione della Regione Toscana;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 2 dicembre 2020 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato dello Stato Daniela Giacobbe per il Presidente del Consiglio dei ministri, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 30 ottobre 2020, e l\u0026#8217;avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Toscana;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 2 dicembre 2020.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso notificato il 24-29 gennaio 2020 e depositato il 30 gennaio 2020 (reg. ric. n. 10 del 2020), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale del primo e del secondo periodo dell\u0026#8217;art. 3, comma 3, della legge della Regione Toscana 25 novembre 2019, n. 70 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Citt\u0026#224; metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla L.R. 3/1994 e alla L.R. 22/2015), in riferimento, rispettivamente, all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione all\u0026#8217;art. 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione regionale impugnata al primo periodo stabilisce che \u0026#171;[l]a struttura regionale competente autorizza la polizia provinciale e la polizia della Citt\u0026#224; metropolitana di Firenze ad attuare gli interventi richiesti dal sindaco, anche tramite coordinamento delle guardie venatorie volontarie di cui all\u0026#8217;articolo 52 della L.R. 3/1994 nel rispetto della sicurezza pubblica.\u0026#187;; al secondo periodo stabilisce che \u0026#171;[a] tal fine la polizia provinciale e la polizia della Citt\u0026#224; metropolitana di Firenze possono richiedere all\u0026#8217;autorit\u0026#224; competente l\u0026#8217;emissione dei provvedimenti necessari a garantire la tutela e l\u0026#8217;incolumit\u0026#224; pubblica nell\u0026#8217;attuazione degli interventi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri si duole del fatto che la legge regionale oggetto di impugnativa, che definisce le competenze della polizia provinciale in relazione alle funzioni di contenimento degli ungulati nei centri abitati, interviene nella materia ambientale, di esclusiva competenza statale, attribuendo al personale in possesso di decreto prefettizio come guardia particolare giurata l\u0026#8217;attuazione delle misure di controllo faunistico, in violazione di quanto stabilito dall\u0026#8217;art. 19 della legge n. 157 del 1992. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima disposizione, infatti, attribuisce alle Regioni il controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, ma impone che il suo esercizio avvenga in maniera selettiva, mediante metodi ecologici e su parere dell\u0026#8217;Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale-ISPRA); qualora tali metodi si rivelino inefficaci, le Regioni possono autorizzare piani di abbattimento, la cui esecuzione compete alle guardie provinciali, coadiuvate solo dai proprietari e conduttori dei fondi interessati e dalle guardie forestali e comunali muniti di licenza per l\u0026#8217;esercizio venatorio, e tale elenco, in quanto considerato tassativo, non potrebbe essere esteso alle guardie venatorie volontarie, come previsto dalla legge impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, nel presupposto che la questione rientri nella competenza esclusiva in materia di tutela dell\u0026#8217;ambiente, ritiene che l\u0026#8217;attribuzione, da parte della legge regionale, dell\u0026#8217;attuazione delle misure di controllo faunistico a soggetti diversi da quelli indicati dalla norma nazionale comporterebbe un abbassamento del livello di tutela ambientale prescritto dal legislatore statale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, la legge regionale impugnata, violando la prescrizione dell\u0026#8217;art. 19 della legge n. 157 del 1992, avrebbe determinato un\u0026#8217;illegittima invasione nelle competenze statali in materia ambientale, in contrasto con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Inoltre, il ricorrente censura la seconda parte dell\u0026#8217;art. 3, comma 3, della legge reg. Toscana n. 70 del 2019 per violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., che consente alla polizia provinciale e alla polizia della Citt\u0026#224; metropolitana di Firenze di richiedere all\u0026#8217;autorit\u0026#224; competente l\u0026#8217;emissione dei provvedimenti necessari a garantire la tutela e l\u0026#8217;incolumit\u0026#224; pubblica, nell\u0026#8217;attuazione degli interventi di controllo faunistico. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la difesa dello Stato la norma \u0026#232; suscettibile di ambiguit\u0026#224; interpretative, non essendo specificato n\u0026#233; quale sia l\u0026#8217;autorit\u0026#224; competente, n\u0026#233; quali siano i provvedimenti adottabili, cos\u0026#236; da comportare possibili illegittime invasioni nell\u0026#8217;ambito della materia dell\u0026#8217;ordine pubblico e della sicurezza, riservata alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione Toscana eccependo l\u0026#8217;infondatezza della questione relativa alla violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; e l\u0026#8217;infondatezza di quella riferita alla violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Quanto alla supposta lesione della competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale, la Regione sottolinea come la figura della guardia venatoria volontaria sia stata introdotta dall\u0026#8217;art. 27 della legge quadro n. 157 del 1992, che ne ha definito le competenze stabilendo che la qualifica di guardia giurata sia acquisita a norma del testo unico di pubblica sicurezza, a seguito di apposito esame. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe guardie venatorie, chiarisce la Regione resistente, hanno specifiche funzioni di vigilanza venatoria nell\u0026#8217;ambito del sistema pubblico ed operano sotto il coordinamento della polizia provinciale. Si sarebbe, dunque, in presenza di un modello organizzatorio che consente di attribuire la qualifica pubblicistica anche alle guardie venatorie private, e che quindi ne permetterebbe l\u0026#8217;assimilazione alle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali, anche perch\u0026#233; le guardie giurate rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, per cui l\u0026#8217;attribuzione in loro favore di compiti di attuazione del controllo faunistico non violerebbe l\u0026#8217;art. 19 della legge n. 157 del 1992. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Invero, prosegue la Regione resistente, la Corte costituzionale ha attribuito all\u0026#8217;elenco di cui all\u0026#8217;art. 19 della legge n. 157 del 1992 natura tassativa al solo fine di escludere i cacciatori dal controllo faunistico, al quale erano abilitati in base alla pregressa disciplina stabilita dall\u0026#8217;art. 12 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; Pertanto, la difesa regionale ritiene che l\u0026#8217;elenco contenuto nell\u0026#8217;art. 19 della legge n. 157 del 1992 abbia il limitato scopo di escludere i cacciatori abilitati dalla precedente disciplina, senza costituire un principio fondamentale della materia di tutela ambientale, tutela che invece troverebbe sufficiente disciplina nel procedimento delineato dall\u0026#8217;art. 19, che subordina l\u0026#8217;esecuzione degli abbattimenti alla verifica dell\u0026#8217;inefficacia dei metodi ecologici e al parere dell\u0026#8217;ISPRA.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto al personale abilitato agli abbattimenti, l\u0026#8217;elenco, pertanto, potrebbe anche essere esteso ad altri soggetti, purch\u0026#233; le soluzioni organizzative prescelte assicurino la preparazione scientifica ed ecologica di questi. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8211; In subordine, qualora questa Corte non ritenesse che le guardie giurate possano essere incluse tra i soggetti abilitati agli abbattimenti faunistici, la Regione Toscana prospetta l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale, per ritenuta violazione degli artt. 3, 97, secondo comma, e 119 Cost., dell\u0026#8217;art. 19 della legge n. 157 del 1992 che, alla luce del mutato contesto, non sarebbe pi\u0026#249; in grado di assicurare la tutela dell\u0026#8217;ecosistema dalla fauna nociva, e chiede che la Corte si autorimetta la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e10.\u0026#8211; Quanto all\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale del secondo periodo dell\u0026#8217;art. 3, comma 3, della legge reg. Toscana n. 70 del 2019, la Regione ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione per difetto di motivazione, non avendo il ricorrente esplicitato i dubbi interpretativi a cui potrebbe dar luogo la norma impugnata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e11.\u0026#8211; In ogni caso, la questione non sarebbe fondata, perch\u0026#233; la disposizione regionale, nel prevedere che la polizia provinciale possa richiedere all\u0026#8217;autorit\u0026#224; competente i provvedimenti necessari a garantire la tutela e l\u0026#8217;incolumit\u0026#224; pubblica nell\u0026#8217;attuazione degli interventi di contenimento della fauna, sarebbe volutamente generica, in quanto finalizzata ad assicurare gli interventi di volta in volta concretamente necessari, senza con ci\u0026#242; interferire nella materia dell\u0026#8217;ordine pubblico. La norma, quindi, costituirebbe legittima espressione della competenza residuale regionale in materia di polizia amministrativa. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e12.\u0026#8211; Con successiva memoria del 5 ottobre 2020 la difesa statale ha precisato gli argomenti gi\u0026#224; svolti, insistendo per la declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma impugnata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e13.\u0026#8211; Con riferimento alla richiesta formulata dalla Regione Toscana a questa Corte di autorimessione della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 19 della legge n. 157 del 1992 per violazione degli artt. 3, 97, secondo comma, e 119 Cost., la difesa dello Stato ne sostiene l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; per incongruenza dei parametri e, in ogni caso, la non fondatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e14.\u0026#8211; Con memoria del 10 novembre 2020 la Regione Toscana ha insistito sull\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; del ricorso per difetto di motivazione, rilevando che il ricorrente non avrebbe adeguatamente motivato il contrasto con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione alla pi\u0026#249; recente giurisprudenza costituzionale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e15.\u0026#8211; Infine, la difesa della Regione ripercorre le argomentazioni spese nella memoria di costituzione, sia in riferimento alla supposta lesione del parametro ambientale, chiedendo, in subordine, che sia dichiarata l\u0026#8217;incostituzionalit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 19 della legge n. 157 del 1992 per violazione degli artt. 3, 97, secondo comma, e 119 Cost., sia in relazione alla supposta lesione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, comma 3, della legge della Regione Toscana 25 novembre 2019, n. 70 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Citt\u0026#224; metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla L.R. 3/1994 e alla L.R. 22/2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; La disposizione impugnata si compone di due periodi, entrambi impugnati. Nell\u0026#8217;ambito delle disposizioni per il rafforzamento delle funzioni di polizia provinciale e della polizia della Citt\u0026#224; metropolitana di Firenze, si dispone al primo periodo che la Regione pu\u0026#242; autorizzare gli interventi di contenimento degli ungulati in area urbana richiesti dal sindaco, delegandone l\u0026#8217;attuazione alla polizia provinciale e alla polizia della Citt\u0026#224; metropolitana di Firenze, anche mediante il coordinamento delle guardie venatorie volontarie di cui all\u0026#8217;art. 52 della legge della Regione Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 \u0026#171;Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la difesa dello Stato l\u0026#8217;impiego delle guardie costituirebbe un\u0026#8217;illegittima invasione della materia ambientale, riservata allo Stato ai sensi dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione all\u0026#8217;art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), che individua in modo tassativo i soggetti abilitati all\u0026#8217;attuazione delle misure di controllo faunistico, senza includervi le guardie venatorie volontarie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; impugnato anche il secondo periodo del comma 3 dell\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Toscana n. 70 del 2019, che consente alla polizia provinciale e alla polizia della Citt\u0026#224; metropolitana di Firenze, nell\u0026#8217;attuazione degli interventi di contenimento degli ungulati, di chiedere all\u0026#8217;autorit\u0026#224; competente l\u0026#8217;emissione dei provvedimenti necessari a garantire la tutela e l\u0026#8217;incolumit\u0026#224; pubblica, poich\u0026#233;, secondo la difesa dello Stato, potrebbe generare dubbi interpretativi comportanti ricadute nella materia \u0026#171;ordine pubblico e sicurezza\u0026#187;, in contrasto con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; La prima questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Va innanzitutto precisato che il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in ordine al primo periodo del comma 3 dell\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Toscana n. 70 del 2019, ne invoca l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale esclusivamente sotto il profilo dell\u0026#8217;invasione da parte della legge regionale della competenza legislativa esclusiva statale in materia ambientale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, l\u0026#8217;individuazione della materia nella quale si colloca la disposizione impugnata va operata avendo riguardo all\u0026#8217;oggetto, alla ratio e alla finalit\u0026#224; della disciplina e verificando il nucleo delle prescrizioni e la finalit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento legislativo, a prescindere dagli effetti della stessa (sentenze n. 291 e n. 116 del 2019, n. 108 e n. 81 del 2017, e n. 21 del 2016). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Ora, la disposizione impugnata \u0026#232; contenuta nella legge reg. Toscana n. 70 del 2019 che, ai fini del contenimento degli ungulati in aree urbane, si limita a prevedere, su autorizzazione della Regione, l\u0026#8217;eventuale utilizzazione, da parte dei sindaci, della polizia provinciale e della polizia della Citt\u0026#224; metropolitana di Firenze, cui \u0026#232; rimesso anche il coordinamento delle guardie venatorie volontarie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSeppure gli interventi di contenimento della fauna selvatica possono anche arrivare all\u0026#8217;abbattimento degli ungulati che invadono le aree urbane, \u0026#232; di tutta evidenza come tale fattispecie si differenzi totalmente dagli interventi in materia di abbattimenti selettivi, che prevedono il preventivo parere dell\u0026#8217;Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e che, in quanto tali, rientrano nella competenza statale in materia di ambiente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, l\u0026#8217;allontanamento degli ungulati dalle aree urbane, ancorch\u0026#233; veda coinvolte le guardie venatorie volontarie, non rientra nella materia dell\u0026#8217;ambiente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; La normativa regionale in esame, limitandosi a consentire ai sindaci, titolari di poteri contingibili e urgenti, di avvalersi su loro richiesta della polizia amministrativa e delle suddette guardie giurate, non pu\u0026#242; neppure essere ricondotta alla normativa statale interposta in materia di caccia e di protezione della fauna selvatica, stante la peculiare natura e finalit\u0026#224; degli interventi di contenimento in questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; evidente che la sicurezza e il decoro delle aree urbane non possano consentire la presenza di una fauna selvatica di grossa taglia quali gli ungulati, e ci\u0026#242; distingue i richiamati interventi di contenimento da quelli previsti in ambito ambientale dall\u0026#8217;art. 19 della legge n. 157 del 1992 \u0026#171;per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; In riferimento alla seconda questione di costituzionalit\u0026#224;, il ricorrente ritiene il secondo periodo dell\u0026#8217;art. 3, comma 3, della legge reg. Toscana n. 70 del 2019 lesivo della competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, e ci\u0026#242; per i dubbi che la disposizione potrebbe generare ponendo in capo alla polizia locale, nel corso dell\u0026#8217;attuazione degli interventi di contenimento degli ungulati, la facolt\u0026#224; di chiedere all\u0026#8217;autorit\u0026#224; competente l\u0026#8217;adozione dei provvedimenti necessari a garantire la pubblica incolumit\u0026#224;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; In via preliminare, va rigettata l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; per difetto di motivazione sollevata dalla Regione, secondo la quale la difesa statale non avrebbe chiarito i dubbi interpretativi che la disposizione impugnata potrebbe generare. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa motivazione posta a fondamento del ricorso, infatti, seppure stringata, \u0026#232; sufficientemente chiara e idonea ad enucleare il dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale prospettato dal Presidente del Consiglio dei ministri, temendo che il conferimento alla polizia provinciale e alla polizia metropolitana del generico potere di chiedere l\u0026#8217;emissione dei provvedimenti necessari alla tutela della pubblica incolumit\u0026#224; possa generare dubbi sul contenuto del provvedimento e sul soggetto competente ad adottarlo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Nel merito anche la seconda questione non \u0026#232; fondata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma impugnata prevede che la polizia amministrativa possa richiedere all\u0026#8217;autorit\u0026#224; competente i \u0026#171;provvedimenti necessari\u0026#187; a garantire la tutela e l\u0026#8217;incolumit\u0026#224; pubblica e, quindi, conferisce un mero potere di segnalazione volto a sollecitare l\u0026#8217;intervento dei soggetti di volta in volta deputati a provvedere, in base alle disposizioni di legge vigenti e in relazione alle circostanze del caso concreto. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvero, \u0026#232; proprio la genericit\u0026#224; della prescrizione dettata dall\u0026#8217;art. 3, comma 3, della legge reg. Toscana n. 70 del 2019 ad escludere che si verifichino la confusione e i dubbi interpretativi prospettati dalla difesa dello Stato e l\u0026#8217;interferenza nella materia di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., poich\u0026#233; la mera previsione di un indeterminato obbligo di segnalazione, senza l\u0026#8217;attribuzione di alcuna specifica competenza e la previsione di alcuno specifico provvedimento, non pu\u0026#242; che rinviare alle vigenti disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica per la definizione del concreto intervento da effettuare.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe, dell\u0026#8217;art. 3, comma 3, primo periodo, della legge della Regione Toscana 25 novembre 2019, n. 70 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Citt\u0026#224; metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla L.R. 3/1994 e alla L.R. 22/2015), in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione all\u0026#8217;art. 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e dell\u0026#8217;art. 3, comma 3, secondo periodo, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiulio PROSPERETTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 20 gennaio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Caccia - Norme della Regione Toscana - Contenimento degli ungulati in ambito urbano - Autorizzazione per la polizia provinciale e per la polizia della Citt\u0026#224; metropolitana di Firenze ad attuare gli interventi richiesti dal sindaco, anche tramite coordinamento delle guardie venatorie volontarie - Possibilit\u0026#224; di richiedere all\u0027autorit\u0026#224; competente l\u0027emissione dei provvedimenti necessari a garantire la tutela e l\u0027incolumit\u0026#224; pubblica nell\u0027attuazione degli interventi.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"43362","titoletto":"Caccia - Norme della Regione Toscana - Contenimento degli ungulati in ambito urbano - Impiego delle guardie venatorie volontarie (guardie giurate) - Facoltà della Regione di autorizzarne gli interventi richiesti dal Sindaco della Città metropolitana di Firenze - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell\u0027ambiente - Insussistenza - Non fondatezza della questione.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., in relazione all\u0027art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992 - dell\u0027art. 3, comma 3, primo periodo, della legge reg. Toscana n. 70 del 2019, secondo cui la Regione può autorizzare gli interventi di contenimento degli ungulati in area urbana richiesti dal Sindaco della Città metropolitana di Firenze, delegandone l\u0027attuazione alla polizia provinciale e alla polizia locale, anche mediante il coordinamento delle guardie venatorie volontarie di cui all\u0027art. 52 della legge reg. Toscana n. 3 del 1994. L\u0027allontanamento degli ungulati dalle aree urbane, ancorché veda coinvolte le guardie venatorie volontarie, non rientra nella materia dell\u0027ambiente, né può essere ricondotto alla normativa statale interposta in materia di caccia e di protezione della fauna selvatica, stante la peculiare natura e finalità degli interventi di contenimento in questione.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSecondo la giurisprudenza costituzionale, l\u0027individuazione della materia nella quale si colloca la disposizione impugnata va operata avendo riguardo all\u0027oggetto, alla \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e e alla finalità della disciplina e verificando il nucleo delle prescrizioni e la finalità dell\u0027intervento legislativo, a prescindere dagli effetti della stessa. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 291 del 2019, n. 116 del 2019, n. 108 del 2017, n. 81 del 2017 e n. 21 del 2016\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"43363","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Toscana","data_legge":"25/11/2019","data_nir":"2019-11-25","numero":"70","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"primo periodo","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/02/1992","numero":"157","articolo":"19","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"43363","titoletto":"Ricorso in via principale - Adeguata motivazione della censura - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"Non è accolta l\u0027eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione della censura, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 3, comma 3, secondo periodo, della legge reg. Toscana n. 70 del 2019. La motivazione posta a fondamento del ricorso, seppure stringata, è sufficientemente chiara e idonea ad enucleare il dubbio di legittimità costituzionale prospettato dal Governo.","numero_massima_successivo":"43364","numero_massima_precedente":"43362","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Toscana","data_legge":"25/11/2019","data_nir":"2019-11-25","numero":"70","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"secondo periodo","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43364","titoletto":"Caccia - Norme della Regione Toscana - Contenimento degli ungulati in ambito urbano - Facoltà della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze di richiedere all\u0027autorità competente l\u0027emissione dei provvedimenti necessari a garantire la tutela e l\u0027incolumità pubblica - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.","testo":"È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003eh\u003c/em\u003e), Cost. - dell\u0027art. 3, comma 3, secondo periodo, della legge reg. Toscana n. 70 del 2019, che consente alla polizia provinciale e alla polizia della Città metropolitana di Firenze, nell\u0027attuazione degli interventi di contenimento degli ungulati, di chiedere all\u0027autorità competente l\u0027emissione dei provvedimenti necessari a garantire la tutela e l\u0027incolumità pubblica. La norma regionale impugnata conferisce un mero potere di segnalazione volto a sollecitare l\u0027intervento dei soggetti di volta in volta deputati a provvedere, in base alle disposizioni di legge vigenti e in relazione alle circostanze del caso concreto. La genericità di tale prescrizione esclude l\u0027interferenza nella materia di cui all\u0027evocato parametro, poiché la mera previsione di un indeterminato obbligo di segnalazione, senza l\u0027attribuzione di alcuna specifica competenza e la previsione di alcuno specifico provvedimento, non può che rinviare alle vigenti disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica per la definizione del concreto intervento da effettuare.","numero_massima_precedente":"43363","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Toscana","data_legge":"25/11/2019","data_nir":"2019-11-25","numero":"70","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"secondo periodo","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. h)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"39353","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 6/2021","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"3","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"760","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44067","autore":"Morganti F.","titolo":"Tutela costituzionale degli animali e attività di “controllo” della fauna selvatica","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.associazionedeicostituzionalisti.osservatorio.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44066_2021_6.pdf","nome_file_fisico":"6_2021+1_Morganti.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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