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G., con ordinanza del 24 marzo 2025, iscritta al n. 80 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudita\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 3 novembre 2025 la Giudice relatrice Maria Alessandra Sandulli;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 3 novembre 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 24 marzo 2025, iscritta al n. 80 del registro ordinanze 2025, il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, dell\u0026#8217;art. 13, comma 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u0026#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), a norma del quale \u0026#171;[n]ei casi previsti dai commi 3, 3-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ee 3-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, il giudice, acquisita la prova dell\u0026#8217;avvenuta espulsione, se non \u0026#232; ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, il rimettente dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale della suddetta disposizione \u0026#171;nella parte in cui non prevede che, nei casi di decreto che dispone il giudizio ai sensi dell\u0026#8217;art. 429 c.p.p., il giudice possa rilevare, anche d\u0026#8217;ufficio, che l\u0026#8217;espulsione dell\u0026#8217;imputato straniero \u0026#232; stata eseguita prima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere\u0026#187;, o, in subordine, \u0026#171;nella parte in cui non prevede che, nei casi di decreto che dispone il giudizio ai sensi dell\u0026#8217;art. 429 c.p.p. per reati che di per s\u0026#233; consentirebbero la citazione diretta a giudizio, il giudice possa rilevare, anche d\u0026#8217;ufficio, che l\u0026#8217;espulsione dell\u0026#8217;imputato straniero \u0026#232; stata eseguita prima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Premette nello specifico di essere chiamato a giudicare sulla responsabilit\u0026#224; di un cittadino straniero, imputato del reato di furto in abitazione, previsto dall\u0026#8217;art. 624-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del codice penale, in seguito a decreto che dispone il giudizio emesso dal Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare ai sensi dell\u0026#8217;art. 429 del codice di procedura penale. Espone, in particolare, l\u0026#8217;ordinanza che, all\u0026#8217;esito di verifiche effettuate prima dell\u0026#8217;apertura del dibattimento, era emerso che l\u0026#8217;imputato, rimasto assente all\u0026#8217;udienza preliminare svoltasi il 14 maggio 2024, era stato in realt\u0026#224; espulso dal territorio nazionale in forza di provvedimento del 15 novembre 2023, emesso dal Prefetto di Roma ai sensi dell\u0026#8217;art. 13 t.u. immigrazione e portato a esecuzione il successivo 8 gennaio 2024, con accompagnamento dello straniero alla frontiera aerea e successivo imbarco su un volo per il Paese di origine.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRiferisce, ancora, il rimettente che, \u0026#171;prima di dare corso all\u0026#8217;espulsione, la Questura di Roma \u0026#8211; rilevato nella banca dati interforze SDI che a carico del predetto pendeva un (diverso) procedimento presso la Procura di Roma \u0026#8211; con nota del 15.11.2023 domandava alla stessa Procura di Roma il nulla osta previsto dall\u0026#8217;art. 13 co. 3 d.lgs. 286/1998; non risulta viceversa che la Questura procedente abbia n\u0026#233; rilevato la pendenza del presente procedimento [\u0026#8230;] n\u0026#233; conseguentemente richiesto all\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria fiorentina il previsto nulla osta\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuindi, l\u0026#8217;esecuzione dell\u0026#8217;espulsione era avvenuta prima dell\u0026#8217;emissione del provvedimento che dispone il giudizio e, di conseguenza, la difesa dell\u0026#8217;imputato aveva chiesto l\u0026#8217;emissione di sentenza di non luogo a procedere, in applicazione dell\u0026#8217;art. 13, comma 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, t.u. immigrazione, cui si era per\u0026#242; opposto il pubblico ministero.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Quanto alla rilevanza, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003eosserva che, qualora la questione non fosse accolta, l\u0026#8217;imputato, pur essendo stato espulso con provvedimento prefettizio eseguito prima dell\u0026#8217;udienza preliminare, non potrebbe beneficiare della speciale declaratoria di improcedibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;azione penale rispetto alla prosecuzione del processo a suo carico poich\u0026#233;, secondo la giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, la sentenza di non luogo a procedere a seguito di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato non pu\u0026#242; essere pronunciata una volta che sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio o altro provvedimento equipollente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente richiama, altres\u0026#236;, la sentenza n. 270 del 2019, con la quale questa Corte ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale del medesimo art. 13, comma 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, t.u. immigrazione \u0026#171;nella parte in cui non prevede[va] che, nei casi di decreto di citazione diretta a giudizio ai sensi dell\u0026#8217;art. 550 del codice di procedura penale, il giudice [potesse] rilevare, anche d\u0026#8217;ufficio, che l\u0026#8217;espulsione dell\u0026#8217;imputato straniero [era] stata eseguita prima che [fosse] stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorr[eva]no tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere\u0026#187;. Inoltre, per il caso in cui non sia stato richiesto il nulla osta (come nel caso di specie), richiama la medesima sentenza, laddove afferma che \u0026#171;non di meno pu\u0026#242; il giudice \u0026#8211; per il rispetto che richiede il principio di eguaglianza \u0026#8211; verificare che sussistevano le condizioni perch\u0026#233; il nulla osta potesse essere assentito, in particolare con riferimento all\u0026#8217;interesse della persona offesa\u0026#187;. E osserva che, tuttavia, neanche tale pronuncia gli consentirebbe di emettere una sentenza di non luogo a procedere, poich\u0026#233;, nel caso di specie, pur risultando contestato il solo reato previsto dall\u0026#8217;art. 624-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ecod. pen., per il quale la costante giurisprudenza di legittimit\u0026#224; ritiene che si proceda con citazione diretta a giudizio, il pubblico ministero aveva esercitato l\u0026#8217;azione penale mediante richiesta di rinvio a giudizio e si era tenuta l\u0026#8217;udienza preliminare, con conseguente adozione del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell\u0026#8217;art. 429 cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente, esclusa la possibilit\u0026#224; di addivenire a un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata, stante il tenore letterale della norma e la costante giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, ravvisa una sostanziale analogia tra la questione in esame e quella gi\u0026#224; affrontata e decisa da questa Corte con la citata sentenza n. 270 del 2019 in riferimento ai processi avviati con citazione diretta. Entrambe le fattispecie, infatti, avrebbero, a suo avviso, il \u0026#171;decisivo elemento comune costituito dall\u0026#8217;esecuzione dell\u0026#8217;espulsione prima dell\u0026#8217;emissione del provvedimento che dispone il giudizio\u0026#187;, sia esso adottato direttamente dal pubblico ministero ai sensi dell\u0026#8217;art. 550 cod. proc. pen., sia esso adottato dal Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare ai sensi dell\u0026#8217;art. 429 cod. proc. pen., a seconda della tipologia di reato contestato. Non parrebbe, dunque, giustificabile un trattamento differenziato delle suddette fattispecie in ordine alla rilevabilit\u0026#224; della condizione di improcedibilit\u0026#224; sopravvenuta ex art. 13, comma 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, t.u. immigrazione, legato esclusivamente alla diversa forma di esercizio dell\u0026#8217;azione penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Il rimettente chiede, pertanto, che venga rimosso dalla norma censurata \u0026#171;l\u0026#8217;impedimento testuale, costituito dalla gi\u0026#224; intervenuta emissione del decreto che dispone il giudizio\u0026#187;, cosicch\u0026#233; esso giudice \u0026#171;potr\u0026#224; \u0026#8211; eventualmente anche d\u0026#8217;ufficio \u0026#8211; rilevare che l\u0026#8217;espulsione dell\u0026#8217;imputato \u0026#232; stata eseguita prima dell\u0026#8217;emissione del decreto che dispone il giudizio e che ricorrono le ulteriori condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere\u0026#187;. In subordine, chiede che \u0026#171;alla citata conclusione si [possa] giungere quanto meno nelle ipotesi in cui \u0026#8211; per errore o per le pi\u0026#249; varie ragioni \u0026#8211; si sia proceduto con richiesta di rinvio a giudizio e udienza preliminare in relazione a reati per i quali sarebbe stata possibile l\u0026#8217;emissione del decreto di citazione diretta a giudizio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione fosse dichiarata inammissibile o non fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso dell\u0026#8217;interveniente, la questione sarebbe inammissibile, essendo stata censurata una norma che non potrebbe trovare comunque applicazione nel caso concreto. Osserva, a tale proposito, la difesa statale che, per costante giurisprudenza della Corte di cassazione, la causa di non procedibilit\u0026#224; prevista dall\u0026#8217;art. 13, comma 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, t.u. immigrazione trova applicazione solo nel procedimento avente a oggetto il medesimo fatto all\u0026#8217;esito del quale l\u0026#8217;espulsione \u0026#232; stata disposta ed eseguita, non precludendo l\u0026#8217;inizio di altri procedimenti penali per fatti eventualmente commessi dallo straniero prima dell\u0026#8217;avvenuta espulsione (si cita Corte di cassazione, seconda sezione penale, sentenza 31 maggio-26 giugno 2018, n. 29396). Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e avrebbe invece omesso di confrontarsi con il suesposto orientamento, seppur influente sulla rilevanza della prospettata questione atteso che il procedimento \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eattiene a un fatto di reato diverso da quello in relazione al quale \u0026#232; stata disposta ed eseguita l\u0026#8217;espulsione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura generale aggiunge, inoltre, che la questione, in ogni caso, non sarebbe fondata, poich\u0026#233;, ove accolta, determinerebbe la generalizzata applicabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;istituto previsto dall\u0026#8217;art. 13, comma 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, t.u. immigrazione per qualsiasi fatto, anche di particolare gravit\u0026#224;, precedentemente commesso, con un esito di evidente irragionevolezza. Rimarca, a tale riguardo, che la citata sentenza n. 270 del 2019 ha individuato la \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003edella norma nella necessit\u0026#224; di bilanciare \u0026#171;l\u0026#8217;esigenza di limitare il rientro dell\u0026#8217;immigrato irregolare nel territorio dello Stato una volta che l\u0026#8217;espulsione \u0026#232; stata eseguita [\u0026#8230;] e la necessit\u0026#224; che i reati commessi dallo straniero nel territorio dello Stato siano puniti\u0026#187;. Ma osserva che non potrebbe escludersi, in via generalizzata, l\u0026#8217;interesse dello Stato a esercitare la pretesa punitiva nei confronti dello straniero per fatti diversi e ulteriori, rispetto a quello per cui l\u0026#8217;espulsione \u0026#232; stata disposta ed eseguita.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 80 del 2025), il Tribunale di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#8211; in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost. \u0026#8211; dell\u0026#8217;art. 13, comma 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, t.u. immigrazione, che, nel disciplinare i rapporti tra l\u0026#8217;esecuzione dei provvedimenti di espulsione amministrativa dello straniero irregolare ed eventuali procedimenti penali pendenti a suo carico, dispone che \u0026#171;[n]ei casi previsti dai commi 3, 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 3-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, il giudice, acquisita la prova dell\u0026#8217;avvenuta espulsione, se non \u0026#232; ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione censurata era gi\u0026#224; stata sottoposta al vaglio di questa Corte, poich\u0026#233;, riferendosi testualmente al \u0026#171;provvedimento che dispone il giudizio\u0026#187;, appariva implicare il necessario passaggio per l\u0026#8217;udienza preliminare di cui agli artt. 416 e seguenti cod. proc. pen. quale sede deputata a rilevare tale atipica condizione di improcedibilit\u0026#224;, non consentendone l\u0026#8217;applicazione ove l\u0026#8217;azione penale fosse stata esercitata mediante citazione diretta a giudizio. All\u0026#8217;esito di tale giudizio, con la sentenza n. 270 del 2019 \u0026#232; stata dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale del suindicato comma 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, \u0026#171;nella parte in cui non prevede che, nei casi di decreto di citazione diretta a giudizio ai sensi dell\u0026#8217;art. 550 del codice di procedura penale, il giudice possa rilevare, anche d\u0026#8217;ufficio, che l\u0026#8217;espulsione dell\u0026#8217;imputato straniero \u0026#232; stata eseguita prima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere\u0026#187;, ritenendosi \u0026#171;contrario al principio di uguaglianza e ragionevolezza\u0026#187; lasciare fuori dall\u0026#8217;ambito di applicazione del comma 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e proprio i reati meno gravi, per i quali il passaggio dalla fase delle indagini preliminari alla fase dibattimentale non prevede lo snodo processuale dell\u0026#8217;udienza preliminare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente, chiamato a giudicare sulla responsabilit\u0026#224; di un cittadino straniero, rinviato a giudizio con decreto di cui all\u0026#8217;art. 429 cod. proc. pen. quando era gi\u0026#224; stato allontanato dal territorio italiano, in esecuzione di un provvedimento di espulsione adottato ai sensi dell\u0026#8217;art. 13, comma 2, t.u. immigrazione, ravvisa una ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento tra ci\u0026#242; che gli \u0026#232; consentito disporre nel giudizio \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003ee ci\u0026#242; che avrebbe potuto disporre, per effetto della richiamata sentenza n. 270 del 2019, se il pubblico ministero avesse emesso un decreto di citazione diretta a giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRimarca, infatti, che, se l\u0026#8217;azione penale fosse stata esercitata ai sensi dell\u0026#8217;art. 550 cod. proc. pen., il giudice del dibattimento avrebbe potuto rilevare anche d\u0026#8217;ufficio la sussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere. Invece, avendo il pubblico ministero, nella specie, esercitato l\u0026#8217;azione penale con richiesta di rinvio a giudizio, cui \u0026#232; seguito, all\u0026#8217;esito dell\u0026#8217;udienza preliminare, il decreto di cui all\u0026#8217;art. 429 cod. proc. pen., egli non potrebbe procedere in tal senso, essendogli ci\u0026#242; impedito dall\u0026#8217;inciso, nel censurato comma 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, \u0026#171;se non \u0026#232; ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio\u0026#187; e dalla costante giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, che ne esclude un\u0026#8217;applicazione analogica (si cita Corte di cassazione, terza sezione penale, sentenza 6 febbraio-28 aprile 2020, n. 13118, in un caso di espulsione avvenuta dopo la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado, e precedenti conformi).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale diverso trattamento violerebbe l\u0026#8217;art. 3 Cost., attesa la sostanziale sovrapponibilit\u0026#224; delle due situazioni, differenti solo per la forma con cui \u0026#232; stata esercitata l\u0026#8217;azione penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;intervento di questa Corte viene, quindi, invocato al fine di eliminare il surricordato inciso, in modo che, anche dopo l\u0026#8217;emissione del decreto che dispone il giudizio, analogamente a quanto avviene \u0026#8211; a seguito della sentenza n. 270 del 2019 \u0026#8211; dopo il decreto di citazione diretta, il giudice del dibattimento possa rilevare, anche d\u0026#8217;ufficio, che l\u0026#8217;espulsione dell\u0026#8217;imputato straniero \u0026#232; stata eseguita prima e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere. In subordine, il rimettente chiede che tale possibilit\u0026#224; sia consentita, quantomeno, nei casi in cui il decreto che dispone il giudizio sia stato emesso per reati che, di per s\u0026#233;, consentirebbero la citazione diretta a giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; In via preliminare, il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione, in ragione della sua \u0026#8211; ritenuta \u0026#8211; irrilevanza, poich\u0026#233; il rimettente avrebbe omesso di confrontarsi con l\u0026#8217;orientamento espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 29396 del 2018, secondo cui la causa di non procedibilit\u0026#224;, prevista dall\u0026#8217;art. 13, comma 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, t.u. immigrazione, troverebbe applicazione solo nel procedimento avente a oggetto il medesimo fatto all\u0026#8217;esito del quale l\u0026#8217;espulsione \u0026#232; stata disposta ed eseguita e sarebbe, quindi, ininfluente nel procedimento \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, riguardante un fatto di reato diverso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; A tale proposito, questa Corte osserva che in effetti, per delineare il perimetro applicativo della condizione di improcedibilit\u0026#224;, il comma 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e premette un altro inciso, consentendo la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere solo\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u0026#171;[n]ei casi previsti dai commi 3, 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 3-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e\u0026#187; del medesimo art. 13. E la stessa Corte di cassazione, nel 2015, aveva precisato che \u0026#171;l\u0026#8217;espulsione \u003cem\u003ede qua\u003c/em\u003e non pu\u0026#242; che esercitare i propri effetti processuali se non in ordine al reato per il quale l\u0026#8217;Autorit\u0026#224; Giudiziaria ha fornito il proprio nulla osta (art. 13, comma 3), per il quale \u0026#232; avvenuto l\u0026#8217;arresto in flagranza o il fermo (art. 13, comma 3-bis) od in relazione al quale sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura cautelare della custodia in carcere applicata nei confronti dell\u0026#8217;indagato (art. 13, comma 3-ter). L\u0026#8217;espresso richiamo dell\u0026#8217;art. 13, comma 3-quater D.lvo 286/1998 ai precedenti commi 3, 3-bis e 3-ter rende di palmare evidenza che la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere non pu\u0026#242; che avvenire solo allorquando l\u0026#8217;espulsione consegua a[i] casi appena indicati e non in ogni altra delle diverse situazioni indicate al comma 2 dello stesso art. 13. Diversamente opinando si arriverebbe ad affermare per assurdo che basterebbe l\u0026#8217;espulsione amministrativa del soggetto straniero ex art. 13 D.lvo 286/1998 per cancellare tutto il suo trascorso criminale\u0026#187; (Corte di cassazione, seconda sezione penale, sentenza 19 giugno-2 luglio 2015, n. 28112).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Anche questa Corte, del resto, con la sentenza n. 129 del 2025, nel richiamare quanto chiarito dalla Corte di cassazione in riferimento al perimetro applicativo dell\u0026#8217;istituto in esame, ha affermato che \u0026#171;[d]iversamente, si perverrebbe al risultato irragionevole di ritenere che lo straniero espulso benefici di una generale condizione di non procedibilit\u0026#224; per qualsiasi reato, anche particolarmente grave, commesso prima della propria espulsione (Cass., n. 29396 del 2018 e, nella stessa linea, Corte di cassazione, terza sezione penale, sentenza 20 aprile 2023-22 febbraio 2024, n. 7713)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccezione, tuttavia, non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente, invero, non ignora che l\u0026#8217;espulsione \u0026#232; stata disposta ed eseguita in assenza (di richiesta e di rilascio) del nulla osta relativo al reato oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, ma, quanto alla rilevanza dell\u0026#8217;odierna questione, sostiene che, una volta superata \u0026#8211; per effetto della eventuale pronuncia di accoglimento da parte di questa Corte \u0026#8211; la preclusione rappresentata dall\u0026#8217;inciso \u0026#171;se non \u0026#232; ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio\u0026#187;, che gli impedisce di pronunciare sentenza di non luogo a procedere, egli potrebbe procedere, anche d\u0026#8217;ufficio, ad accertare la sussistenza di tutte le altre condizioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn effetti, la sentenza n. 270 del 2019 afferma che \u0026#171;la diversa questione della rilevanza del previo nulla osta dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria all\u0026#8217;espulsione amministrativa dello straniero irregolare, nei cui confronti pende un procedimento penale, si pu\u0026#242; porre solo quando, una volta rimosso l\u0026#8217;impedimento censurato dal giudice rimettente, quest\u0026#8217;ultimo poi possa passare a verificare le condizioni previste dalla disposizione censurata per l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; della condizione di improcedibilit\u0026#224; sopravvenuta\u0026#187; espressamente aggiungendo, poi, che il giudice \u0026#171;sar\u0026#224; chiamato a fare [tale verifica] anche in caso di mancanza di nulla osta\u0026#187; (punto 3, ultimo capoverso, del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale affermazione \u0026#232; stata per\u0026#242; resa a fronte di un\u0026#8217;ordinanza di rimessione che non chiariva se l\u0026#8217;espulsione fosse stata eseguita in totale assenza di nulla osta e se, quindi, fosse stata legittimamente eseguita. Lo stesso rimettente, del resto, nel riferire che la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; non aveva applicato i principi della sentenza n. 270 del 2019 in un giudizio in cui si era tenuta l\u0026#8217;udienza preliminare, ha richiamato la gi\u0026#224; citata sentenza n. 7713 del 2024 della Cassazione penale, che si riferisce proprio a un\u0026#8217;ipotesi di espulsione illegittimamente eseguita, per carenza di potere, poich\u0026#233; in difetto del nulla osta dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria. Nel caso in esame, invece, la medesima ordinanza di rimessione d\u0026#224; atto che la Questura di Roma, rilevato che a carico del cittadino straniero destinatario del provvedimento di espulsione pendeva un procedimento presso la Procura della Repubblica di Roma, domandava a quest\u0026#8217;ultima il prescritto nulla osta, mentre non avanzava alcuna richiesta in tal senso per il diverso procedimento pendente dinanzi all\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria di Firenze. L\u0026#8217;imputato, quindi, \u0026#232; stato espulso in presenza di un nulla osta, che per\u0026#242; \u0026#232; stato chiesto e assentito in riferimento a un reato diverso da quello oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ed \u0026#232; per questo che potrebbe porsi il problema dell\u0026#8217;ambito di operativit\u0026#224; della disposizione censurata, delineato dall\u0026#8217;inciso \u0026#171;[nei] casi previsti dai commi 3, 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 3-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente, dunque, nel motivare in ordine alla rilevanza della questione, interpreta erroneamente l\u0026#8217;affermazione contenuta nella sentenza n. 270 del 2019, riferendola anche ai casi, come quello in esame, in cui si procede per reati diversi rispetto a quello in relazione al quale \u0026#232; stato chiesto e assentito il nulla osta all\u0026#8217;espulsione. A ben vedere, non pu\u0026#242; parlarsi di difetto di rilevanza, ma di erronea ricostruzione del presupposto interpretativo, profilo che non attiene ai requisiti di ammissibilit\u0026#224; della questione, ma al merito della stessa. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, il giudizio sulla rilevanza \u0026#232; riservato al rimettente e, rispetto a esso, la Corte effettua un controllo meramente esterno, limitato ad accertare che la motivazione non sia implausibile, non sia palesemente erronea e non sia contraddittoria (sentenze n. 160 e n. 139 del 2023, n. 199 e n. 192 del 2022 e n. 32 del 2021), senza spingersi fino a un esame autonomo degli elementi che hanno portato il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e a determinate conclusioni, potendo inferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appaia assolutamente priva di fondamento. La condivisibilit\u0026#224; o meno della motivazione data dal rimettente attiene, quindi, al merito, e non osta al riconoscimento del presupposto della rilevanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Nel merito, entrambe le questioni sollevate dal rimettente \u0026#8211; principale e subordinata \u0026#8211; non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGiova premettere che l\u0026#8217;istituto disciplinato dalla disposizione censurata, cos\u0026#236; come ricostruito da questa Corte nelle sentenze n. 270 del 2019 e n. 129 del 2025, integra \u0026#171;una sopravvenuta condizione di non procedibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;azione penale per il reato commesso nel territorio dello Stato dall\u0026#8217;immigrato irregolare [che opera] allorch\u0026#233; l\u0026#8217;esecuzione della sua espulsione (amministrativa) intervenga prima dell\u0026#8217;emissione del provvedimento che dispone il giudizio\u0026#187; (sentenza n. 270 del 2019, punto 7 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e). \u0026#200; stato chiarito che \u0026#171;[t]ale regola processuale, che rientra nell\u0026#8217;ambito degli interventi normativi volti a un complessivo inasprimento della disciplina di contrasto all\u0026#8217;immigrazione irregolare, non \u0026#232; volta a costituire una sorta di immunit\u0026#224; dello straniero dalla giurisdizione, ma, come ricordato anche dal giudice rimettente, \u0026#232; \u0026#8220;la risultante di un bilanciamento, operato dal legislatore, tra l\u0026#8217;esigenza di limitare il rientro dell\u0026#8217;immigrato irregolare nel territorio dello Stato una volta che l\u0026#8217;espulsione \u0026#232; stata eseguita (stante anche la difficolt\u0026#224; concreta di dar seguito ai rimpatri forzati) e la necessit\u0026#224; che i reati commessi dallo straniero nel territorio dello Stato siano puniti\u0026#8221;. Si tratta, invero, di un\u0026#8217;improcedibilit\u0026#224; \u0026#171;temporanea e sottoposta a una sorta di \u0026#8220;condizione risolutiva\u0026#8221;, nel senso che, se \u0026#232; poi violato l\u0026#8217;obbligo di reingresso nel territorio dello Stato per il periodo di tempo stabilito dal comma 3-\u003cem\u003equinquies \u003c/em\u003edello stesso articolo, si applica l\u0026#8217;art. 345 cod. proc. pen. e l\u0026#8217;azione penale torna a essere procedibile\u0026#8221;\u0026#187; (sentenza n. 129 del 2025, punto 3 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione censurata, infatti, si inserisce nella disciplina, contenuta nel t.u. immigrazione, dei rapporti tra l\u0026#8217;esecuzione dell\u0026#8217;espulsione amministrativa e il procedimento penale pendente a carico dello straniero che ne sia destinatario, \u0026#171;incentrata sugli istituti, previsti dagli artt. 13 e 17, del nulla osta giudiziario, dell\u0026#8217;autorizzazione al reingresso dello straniero espulso per l\u0026#8217;esercizio del diritto di difesa e dell\u0026#8217;improcedibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;azione penale per avvenuta espulsione\u0026#187; (ancora sentenza n. 129 del 2025). In particolare, nella medesima sentenza si precisa che \u0026#171;nella fase che precede l\u0026#8217;esecuzione del provvedimento di espulsione, quando lo straniero \u0026#232; sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, l\u0026#8217;autorit\u0026#224; amministrativa, secondo quanto disposto dai commi 3, 3-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ee 3-\u003cem\u003eter \u003c/em\u003edel citato art. 13, deve richiedere il nulla osta all\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria procedente in sede penale, che pu\u0026#242; negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali, valutate in relazione all\u0026#8217;accertamento della responsabilit\u0026#224; di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all\u0026#8217;interesse della persona offesa. Una volta concesso il nulla osta (o formatosi il silenzio assenso sulla relativa richiesta) ed eseguita l\u0026#8217;espulsione, se nel procedimento penale \u0026#232; gi\u0026#224; stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio o altro provvedimento equipollente si applica l\u0026#8217;art. 17 t.u. immigrazione, che consente allo straniero espulso di rientrare in Italia, se munito di un\u0026#8217;autorizzazione, per il solo tempo necessario all\u0026#8217;esercizio del diritto di difesa, ai fini della partecipazione al giudizio o del compimento di atti per i quali \u0026#232; necessaria la sua presenza. Ove, invece, non sia stato gi\u0026#224; instaurato il rapporto processuale, non essendo stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio o altro provvedimento equipollente, trova applicazione il comma 3-\u003cem\u003equater \u003c/em\u003edel medesimo art. 13, che impone al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere, non dando ulteriore corso al procedimento\u0026#187; (sentenza n. 129 del 2025, punto 3 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa, altres\u0026#236;, ricordato che, ai sensi dell\u0026#8217;art. 3, primo comma, Cost., in tanto pu\u0026#242; essere fatta valere l\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento, in quanto la censura miri a estendere una medesima disciplina a situazioni che, avendo riguardo alla \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e di tale normativa, risultino omogenee (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, da ultimo, sentenze n. 53 e n. 34 del 2025, n. 212 e n. 171 del 2024). Di conseguenza, il principio di uguaglianza non impedisce al legislatore ordinario di emanare norme differenziate, quando la disparit\u0026#224; di trattamento sia fondata su presupposti logici obiettivi, i quali ne giustifichino l\u0026#8217;adozione (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 149 del 2021, n. 288 del 2019 e, in epoca pi\u0026#249; risalente, l\u0026#8217;ordinanza n. 460 del 1998).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Ci\u0026#242; posto, il dubbio del giudice rimettente si fonda sull\u0026#8217;assunto che, dopo la sentenza n. 270 del 2019, integrerebbe una ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento precludere al giudice del dibattimento, nei procedimenti in cui l\u0026#8217;azione penale \u0026#232; stata esercitata con richiesta di rinvio a giudizio, la possibilit\u0026#224; di rilevare la condizione di improcedibilit\u0026#224; prevista dall\u0026#8217;art. 13, comma 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, t.u. immigrazione nella fase successiva all\u0026#8217;emissione del decreto di cui all\u0026#8217;art. 429 cod. proc. pen., ove l\u0026#8217;espulsione dell\u0026#8217;imputato straniero sia stata eseguita in data antecedente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;ordinanza di rimessione, per\u0026#242;, raffronta situazioni disomogenee tra loro, poich\u0026#233; l\u0026#8217;ipotesi oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003enon \u0026#232; sovrapponibile a quella oggetto della questione affrontata e decisa nella sentenza n. 270 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn quest\u0026#8217;ultima pronuncia, infatti, il \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e \u0026#232; stato ravvisato proprio nella circostanza che la disposizione censurata, facendo testuale riferimento al \u0026#171;provvedimento che dispone il giudizio\u0026#187;, implicava il necessario passaggio per l\u0026#8217;udienza preliminare, non lasciando cos\u0026#236; la possibilit\u0026#224; di pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei casi in cui l\u0026#8217;azione penale venisse esercitata mediante citazione diretta a giudizio e, quindi, mancasse una fase di contraddittorio prima di arrivare davanti al giudice del dibattimento (punto 1, terzo capoverso, del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, invece, l\u0026#8217;udienza preliminare si \u0026#232; ritualmente svolta e, quindi, vi \u0026#232; stato lo snodo processuale individuato dalla disposizione censurata quale momento in cui l\u0026#8217;organo giudicante \u0026#232; tenuto a verificare l\u0026#8217;eventuale sussistenza della condizione di improcedibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eProprio la previsione di una fase di contraddittorio processuale davanti all\u0026#8217;organo giudicante giustifica il trattamento differenziato delle due situazioni raffrontate dal rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon pu\u0026#242; dirsi manifestamente irragionevole, infatti, che il legislatore, dovendo bilanciare, nell\u0026#8217;esercizio della sua discrezionalit\u0026#224;, le contrapposte esigenze di limitare il rientro dell\u0026#8217;immigrato irregolare e di punire i reati commessi nel territorio dello Stato, abbia fissato nella emissione del decreto che dispone il giudizio il limite temporale oltre il quale l\u0026#8217;atipica condizione di improcedibilit\u0026#224; prevista dall\u0026#8217;art. 13, comma 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, t.u. immigrazione non pu\u0026#242; pi\u0026#249; essere rilevata. La scelta di rinunciare alla pretesa punitiva nei confronti dello straniero espulso solo fino a quando il processo si trovi in una fase iniziale, e cio\u0026#232; sino a quando venga emesso il decreto di cui all\u0026#8217;art. 429 cod. proc. pen. non risulta incoerente, essendovi comunque una sede processuale \u0026#8211; l\u0026#8217;udienza preliminare \u0026#8211; in cui l\u0026#8217;organo giudicante pu\u0026#242;, nel contraddittorio, accertare se si sia o meno verificata la condizione di improcedibilit\u0026#224; per l\u0026#8217;intervenuta esecuzione dell\u0026#8217;espulsione. Invece, una volta superato lo snodo processuale dell\u0026#8217;udienza preliminare ed effettuato dal giudice di tale udienza il vaglio in ordine alla prognosi di ragionevole previsione di condanna, non pu\u0026#242; dirsi illogico che il legislatore abbia ritenuto prevalente l\u0026#8217;interesse dello Stato a proseguire il processo, al fine di accertare la eventuale colpevolezza dell\u0026#8217;imputato, anche ove questo sia stato espulso e allontanato dal territorio dello Stato, ritenendo a questo punto recessivo l\u0026#8217;interesse a evitare il suo reingresso per il solo esercizio del diritto di difesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali considerazioni risultano in linea anche con la giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, che ha affermato che \u0026#171;[a]ppare, infatti, logicamente coerente ritenere che la finalit\u0026#224; pubblica di ridurre il considerevole affollamento carcerario e di allontanare dal territorio dello Stato soggetti sottoposti a procedimento penale, sulla base di una valutazione discrezionale del Legislatore affatto irrazionale, possa prevalere sull\u0026#8217;interesse alla celebrazione del giudizio penale, in una fase in cui il rapporto processuale tra le parti, con tutto il complesso catalogo dei principi che lo governano, sancito dall\u0026#8217;art. 111, Costituzione, non si \u0026#232; ancora costituito, laddove, nel momento in cui tale rapporto si \u0026#232; instaurato \u0026#8211; attraverso l\u0026#8217;adozione di atti, come il decreto che dispone il giudizio o la presentazione dell\u0026#8217;imputato al giudice del dibattimento per la convalida dell\u0026#8217;arresto e il contestuale giudizio, che manifestano la volont\u0026#224; dello Stato di far prevalere l\u0026#8217;interesse alla celebrazione del giudizio sugli altri interessi sottesi all\u0026#8217;adozione della sentenza di improcedibilit\u0026#224; atipica di cui si discute \u0026#8211; permane l\u0026#8217;interesse pubblico alla \u0026#8220;naturale\u0026#8221; conclusione del giudizio stesso, rappresentata dai diversi epiloghi decisori contemplati dal codice di rito, ai quali risulta del tutto estranea la sentenza di non doversi procedere per espulsione dello straniero dal territorio dello Stato\u0026#187; (Corte di cassazione, quinta sezione penale, sentenza 22 aprile-4 agosto 2021, n. 30522).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eResta fermo il potere del legislatore di individuare un diverso limite temporale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Le suesposte considerazioni conducono a ritenere non fondata sia la questione proposta in via principale sia quella proposta in via subordinata. Riguardo a quest\u0026#8217;ultima, anche ove il reato contestato consenta di esercitare l\u0026#8217;azione penale mediante citazione diretta a giudizio, una volta che, invece, l\u0026#8217;azione penale sia stata esercitata mediante richiesta di rinvio a giudizio, l\u0026#8217;udienza preliminare costituisce lo snodo processuale ragionevolmente individuato dalla disposizione censurata quale momento in cui l\u0026#8217;organo giudicante \u0026#232; chiamato a verificare, nel contraddittorio, l\u0026#8217;eventuale sussistenza della condizione di improcedibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel resto, proprio nel caso di specie, lo stesso rimettente riferisce che all\u0026#8217;udienza preliminare era presente il difensore di fiducia dell\u0026#8217;imputato, il quale ben avrebbe potuto far rilevare (in quella che era la prima sede in cui formulare le proprie eccezioni) che il suo assistito non era comparso, perch\u0026#233; allontanato dal territorio italiano in esecuzione di un provvedimento di espulsione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa, peraltro, ricordato che l\u0026#8217;udienza preliminare, in considerazione dell\u0026#8217;evoluzione normativa, \u0026#232; ormai divenuta un momento di \u0026#8220;giudizio\u0026#8221;. Infatti, a seguito delle importanti innovazioni introdotte, in particolare, dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all\u0026#8217;ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennit\u0026#224; spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense) e, successivamente, dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo penale, nonch\u0026#233; in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), tale udienza ha subito una profonda trasformazione sul piano sia della quantit\u0026#224; e qualit\u0026#224; di elementi valutativi che vi possono trovare ingresso, sia dei poteri correlativamente attribuiti al giudice, e, infine, per ci\u0026#242; che attiene alla pi\u0026#249; estesa gamma delle decisioni che lo stesso giudice \u0026#232; chiamato ad adottare. Essa \u0026#232; stata, dunque, ritenuta anche da questa Corte un momento delibativo privo dei \u0026#171;caratteri di sommariet\u0026#224;\u0026#187;, che originariamente la caratterizzavano (ordinanza n. 150 del 2024; nello stesso senso sentenza n. 335 del 2002 e ordinanza n. 269 del 2003).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; In conclusione, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 13, comma 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 286 del 1998, sollevate in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 13, comma 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u0026#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevate, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMaria Alessandra SANDULLI, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 16 dicembre 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Straniero - Espulsione amministrativa dell\u0027imputato straniero - Avvenuta esecuzione prima dell\u0027emissione del decreto di citazione diretta a giudizio - Omessa previsione, nei casi di decreto che dispone il giudizio ai sensi dell\u0026#8217;art. 429 codice di procedura penale, che il giudice possa rilevare, anche d\u0026#8217;ufficio, che l\u0026#8217;espulsione dell\u0026#8217;imputato straniero \u0026#232; stata eseguita prima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 270 del 2019.\nIn subordine: Omessa previsione, nei casi di decreto che dispone il giudizio ai sensi dell\u0026#8217;art. 429 codice di procedura penale per reati che di per s\u0026#233; consentirebbero la citazione diretta a giudizio, che il giudice possa rilevare, anche d\u0026#8217;ufficio, che l\u0026#8217;espulsione dell\u0026#8217;imputato straniero \u0026#232; stata eseguita prima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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