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A., con ordinanza del 6 marzo 2021, iscritta al n. 91 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di costituzione dell\u0026#8217;INPS;   \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 10 maggio 2022 il Giudice relatore Giovanni Amoroso; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi gli avvocati Patrizia Ciacci e Manuela Massa per l\u0026#8217;INPS;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 10 maggio 2022. \r\n\u003c/P\u003e \u003cBR\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003eRitenuto che, con ordinanza del 6 marzo 2021, la Corte d\u0026#8217;appello di Venezia, sezione lavoro, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, in riferimento agli artt. 25 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, dell\u0026#8217;art. 2, commi 60 e 61, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), nella parte in cui prevede la revoca delle prestazioni previdenziali o assistenziali \u0026#171;comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare: indennit\u0026#224; di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili\u0026#187; nei confronti dei \u0026#171;soggetti gi\u0026#224; condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui al comma 58 [... ] con effetto non retroattivo\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la Corte rimettente riferisce di essere stata adita, con atto d\u0026#8217;appello, dall\u0026#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per la riforma della sentenza del Tribunale ordinario di Rovigo, in funzione di giudice del lavoro, n. 152 del 2019, che aveva dichiarato illegittima la revoca dell\u0026#8217;assegno di inabilit\u0026#224; in precedenza attribuito dall\u0026#8217;Istituto in favore di G. A.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in particolare, il rimettente d\u0026#224; atto che l\u0026#8217;appellato risulta essere stato condannato per i delitti di cui agli artt. 110, 575, 577, 61 del codice penale, 12 e 14 della legge 14 ottobre 1994 [recte: 1974], n. 497 (Nuove norme contro la criminalit\u0026#224;), nonch\u0026#233; per il reato di associazione di tipo mafioso e di ricettazione, fatti commessi in epoca anteriore all\u0026#8217;entrata in vigore della legge n. 92 del 2012;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il giudice a quo espone, in punto di fatto, che: il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 10 dicembre 2013, ha ammesso G. A. alla detenzione domiciliare per l\u0026#8217;espiazione delle pene oggetto del provvedimento di cumulo, essendogli stato riconosciuto lo status di collaboratore di giustizia; il programma di protezione risulta cessato e con esso sono venute meno anche le eventuali misure di sostegno sul piano economico che lo corredano; la pena \u0026#232; in fase di esecuzione e, a seguito di comunicazione del Ministero della giustizia, ai sensi dell\u0026#8217;art. 2 della legge n. 92 del 2012, in data 19 febbraio 2017, la prestazione di invalidit\u0026#224; civile, di cui egli era in godimento dal maggio 2015, \u0026#232; stata revocata dall\u0026#8217;INPS, con decorrenza dal l\u0026#176; marzo 2017;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente d\u0026#224; atto che \u0026#8211; respinto il ricorso amministrativo avverso detto provvedimento (con delibera del 20 dicembre 2017 del Comitato provinciale di Torino), in ragione del rilievo che il ripristino della prestazione revocata per i condannati per gravi reati ex art. 2, comma 59, della legge n. 92 del 2012 \u0026#232; previsto solo a completa espiazione della pena \u0026#8211; l\u0026#8217;appellato ha proposto ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Rovigo, il quale ha accolto la domanda ritenendo che la prestazione prevista dall\u0026#8217;art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili) non fosse fra quelle oggetto della prevista revoca;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche avverso tale decisione ha proposto appello l\u0026#8217;INPS, \u0026#171;sostenendo che la stessa dizione della norma, riferendosi alle \u0026#8220;prestazioni comunque denominate in base alla legislazione vigente\u0026#8221;, a cui segue l\u0026#8217;elencazione \u0026#8220;: indennit\u0026#224; di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili\u0026#8221;\u0026#187;, porta a ritenere non condivisibile l\u0026#8217;interpretazione del citato giudice del lavoro, il quale avrebbe indebitamente escluso dalle prestazioni suscettibili di revoca l\u0026#8217;assegno per invalidi civili di cui all\u0026#8217;art. 13 della legge n. 118 del 1971;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in punto di non manifesta infondatezza, la Corte d\u0026#8217;appello rimettente afferma di dover sollevare le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sul presupposto che la norma, in ragione della formula onnicomprensiva e della espressa applicazione ai \u0026#171;trattamenti previdenziali a carico degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero di forme sostitutive, esclusive ed esonerative delle stesse\u0026#187;, non consente di ritenere escluso l\u0026#8217;assegno per invalidi civili di cui all\u0026#8217;art. 13 della legge n. 118 del 1971; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente, in ordine alla disciplina di cui ai commi 58 e 61 dell\u0026#8217;art. 2 della legge n. 92 del 2012, rileva che il comma 58 definisce la revoca della prestazione assistenziale o previdenziale come \u0026#171;sanzione accessoria\u0026#187; della pena principale, qualora sia intervenuta condanna per i reati ivi elencati, mentre il comma 61 impone di estendere la revoca a coloro che siano stati condannati con sentenza gi\u0026#224; passata in giudicato, pur limitandone l\u0026#8217;effetto sul piano temporale, facendo salve le prestazioni gi\u0026#224; erogate;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche \u0026#8211; rileva ancora il giudice a quo \u0026#8211; mentre nella fattispecie disciplinata dal comma 58 la revoca costituisce il trattamento sanzionatorio accessorio disposto dal giudice penale, nel caso in esame, rientrante nella previsione di cui al comma 61, essa \u0026#232; disposta dall\u0026#8217;ente titolare del rapporto, ma sul presupposto di una condanna penale pronunciata prima dell\u0026#8217;entrata in vigore della norma che prevede la revoca stessa;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, comunque, comune alle previsioni dei commi 58 e 61 dell\u0026#8217;art. 2 della legge n. 92 del 2012 \u0026#232; il presupposto dell\u0026#8217;intervenuta sentenza di condanna, quale condizione necessaria per la revoca del beneficio, e lo stato di esecuzione della pena irrogata;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente rileva che in ogni caso la revoca, anche quando disposta dall\u0026#8217;Istituto previdenziale, costituisce conseguenza di una condanna per reati di estrema gravit\u0026#224; e di elevato allarme sociale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, dunque, in relazione alla fattispecie in esame, sarebbero integrati i cosiddetti \u0026#8220;criteri Engel\u0026#8221;, consistenti, alternativamente, nella qualificazione dell\u0026#8217;illecito operata dal diritto nazionale, nella natura della sanzione alla luce della sua funzione punitiva-deterrente, nella sua severit\u0026#224;, ossia nella gravit\u0026#224; del sacrificio imposto;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente evidenzia che la misura in esame d\u0026#224; luogo ad un trattamento strettamente connesso alla condanna penale e quindi si atteggia a sanzione penale in senso sostanziale in applicazione dei richiamati \u0026#8220;criteri Engel\u0026#8221;; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ad avviso del rimettente, l\u0026#8217;efficacia retroattiva della misura, in riferimento a condanne pronunciate in epoca anteriore alla previsione legislativa della revoca del beneficio, si traduce nel vulnus ai precetti costituzionali sopra richiamati, in quanto la revoca troverebbe applicazione con riferimento a condotte poste in essere prima dell\u0026#8217;entrata in vigore della disposizione che la prevede; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il Presidente del Consiglio dei ministri non \u0026#232; intervenuto nel presente giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con atto depositato in data 12 luglio 2021, si \u0026#232; costituito l\u0026#8217;INPS, chiedendo a questa Corte di dichiarare l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni per sopravvenuta carenza dell\u0026#8217;oggetto, conseguente alla sentenza n. 137 del 2021, che ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale parziale del censurato art. 2, comma 61, della legge n. 92 del 2012;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;INPS ritiene, inoltre, che le questioni siano inammissibili in quanto il rimettente non avrebbe distinto, se non nella narrazione dei fatti, tra soggetti reclusi in carcere e soggetti ammessi a regimi alternativi alla detenzione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche comunque le questioni sarebbero non fondate, atteso che la revoca in esame \u0026#8211; operando in via amministrativa senza l\u0026#8217;intermediazione del provvedimento giurisdizionale penale, che funge solo da presupposto storico \u0026#8211; non ha natura afflittiva, cos\u0026#236; da non poter essere annoverata tra i provvedimenti sanzionatori in senso stretto;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, quindi, la fattispecie prevista dall\u0026#8217;art. 2, comma 61, della legge n. 92 del 2012, \u0026#232; qualificabile come un mero effetto extra-penale della condanna e non quale pena accessoria, non presentando profili di incompatibilit\u0026#224; con il divieto di irretroattivit\u0026#224; sfavorevole di cui all\u0026#8217;art. 25 Cost.; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, allorch\u0026#233; ricorra l\u0026#8217;ipotesi di cui al comma 61, la condanna penale irrevocabile \u0026#232; assunta come mero presupposto oggettivo cui si ricollega un giudizio di \u0026#171;indegnit\u0026#224; morale\u0026#187; rispetto alla percezione, da parte di soggetti colpevoli di reati di grande allarme sociale, di alcune prestazioni di tipo assistenziale, di talch\u0026#233; la revoca disposta dall\u0026#8217;INPS rappresenterebbe la conseguenza del venir meno di un requisito ritenuto essenziale dal legislatore per il mantenimento della prestazione e, quindi, elemento costitutivo della prestazione stessa;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, dunque, la condanna penale definitiva, ponendosi come una delle condizioni che non consentono, a giudizio del legislatore, l\u0026#8217;accesso alle prestazioni sociali, non esige di essere giustificata sul piano della retroattivit\u0026#224;, poich\u0026#233; non \u0026#232; destinata a regolare in modo nuovo fatti del passato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il Centro di documentazione su carcere, devianza, marginalit\u0026#224; e governo delle migrazioni, l\u0026#8217;Altro diritto ODV, ha presentato un\u0026#8217;opinione scritta, ammessa con decreto presidenziale ai sensi dell\u0026#8217;art. 4-ter (Amici curiae) delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nel testo vigente ratione temporis.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eConsiderato che la Corte d\u0026#8217;appello di Venezia, sezione lavoro, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, in riferimento agli artt. 25 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, dell\u0026#8217;art. 2, commi 60 e 61, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), nella parte in cui prevede la revoca delle prestazioni previdenziali o assistenziali, comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare, quali l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di disoccupazione, l\u0026#8217;assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti dei soggetti gi\u0026#224; condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui al comma 58 del medesimo art. 2;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche questa Corte, con la sentenza n. 137 del 2021, depositata in data successiva all\u0026#8217;ordinanza di rimessione, ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 61, della legge n. 92 del 2012 \u0026#171;nella parte in cui prevede la revoca delle prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, quali l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di disoccupazione, l\u0026#8217;assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti di coloro che scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, inoltre, ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) e negli stessi termini, ha, altres\u0026#236;, dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale consequenziale dell\u0026#8217;art. 2, comma 58, della legge n. 92 del 2012, nella parte in cui prevede \u0026#171;a regime\u0026#187; \u0026#171;la revoca delle prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, quali l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di disoccupazione, l\u0026#8217;assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti di coloro che scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, per effetto di tale dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale parziale, la disposizione censurata \u0026#232; venuta meno solo in parte, ma \u0026#232; vigente con un contenuto resecato della fattispecie di chi espia la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere, riferendosi unicamente alla ipotesi di chi espia la pena in carcere;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, quindi, il censurato comma 61 dell\u0026#8217;art. 2 della legge n. 92 del 2012 \u0026#8211; per effetto della pronuncia di questa Corte \u0026#8211; prevede che l\u0026#8217;elenco dei soggetti gi\u0026#224; condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui al comma 58 \u0026#232; trasmesso dal Ministro della giustizia, d\u0026#8217;intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociale, all\u0026#8217;ente previdenziale (nella specie, l\u0026#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale \u0026#8211; INPS) ai fini della revoca del beneficio ove la pena sia scontata in carcere e non gi\u0026#224; in regime alternativo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto \u0026#8211; in ragione dell\u0026#8217;efficacia retroattiva delle sentenze dichiarative di illegittimit\u0026#224; costituzionale, in mancanza di modulazione temporale degli effetti dell\u0026#8217;incostituzionalit\u0026#224; \u0026#8211; la disposizione censurata gi\u0026#224; al tempo dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione aveva tale contenuto pi\u0026#249; limitato nel senso che riguardava soltanto chi, condannato con sentenza definitiva per determinati gravi reati, stesse espiando la pena in carcere; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche nel giudizio a quo, come risulta pacificamente dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione, il condannato con sentenza definitiva, destinatario della revoca dell\u0026#8217;assegno di inabilit\u0026#224; adottata dall\u0026#8217;INPS, stava espiando la pena in regime di detenzione domiciliare;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, dunque, le questioni sono prive di rilevanza, perch\u0026#233; la revoca disciplinata dalla disposizione censurata non si applica, n\u0026#233; si applicava, alla fattispecie oggetto del giudizio a quo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche parimenti prive di rilevanza sono le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 60, della legge n. 92 del 2012, sollevate in riferimento ai medesimi parametri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, tale disposizione prevede che \u0026#171;[i] provvedimenti adottati ai sensi del comma 58 sono comunicati, entro quindici giorni dalla data di adozione dei medesimi, all\u0026#8217;ente titolare dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti capo al soggetto condannato, ai fini della loro immediata esecuzione\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche risulta evidente che la norma si riferisce alla disciplina a \u0026#171;regime\u0026#187;, di cui al comma 58, per essere \u0026#171;la sanzione accessoria\u0026#187; della revoca applicata dal giudice con la sentenza di condanna; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, come pi\u0026#249; volte evidenziato, tale fattispecie non viene in rilievo nel giudizio a quo, di talch\u0026#233; il rimettente non deve fare applicazione nemmeno di tale disposizione; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in conclusione, le questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara la manifesta inammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, commi 60 e 61, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), sollevate, in riferimento agli artt. 25 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte di appello di Venezia, sezione lavoro, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 3 giugno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Previdenza e assistenza - Revoca di prestazioni assistenziali e previdenziali nei confronti di soggetti condannati per i reati di cui agli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 codice penale, nonch\u0026#233; per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l\u0027attivit\u0026#224; delle associazioni previste dallo stesso articolo - Applicazione a soggetti gi\u0026#224; condannati con sentenza passata in giudicato, con effetto non retroattivo sulle prestazioni gi\u0026#224; erogate.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44939","titoletto":"Assistenza e solidarietà sociale - In genere - Prestazioni previdenziali o assistenziali (indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili) - Soggetti già condannati per reati di particolare allarme sociale - Prevista revoca delle dette prestazioni - Denunciata violazione del principio di irretroattività della legge penale e delle sanzioni sostanzialmente penali ai sensi del diritto convenzionale - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 022001).","testo":"Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di appello di Venezia, sez. lavoro, in riferimento agli artt. 25 e 117, primo comma, Cost., quest\u0027ultimo in relazione all\u0027art. 7 CEDU - dell\u0027art. 2, commi 60 e 61, della legge n. 92 del 2012, nella parte in cui prevede la revoca delle prestazioni previdenziali o assistenziali, comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare, quali l\u0027indennità di disoccupazione, l\u0027assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per delitti di particolare allarme sociale (di cui al precedente comma 58). Il censurato comma 61 non si applica alla fattispecie oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo -\u003c/em\u003e nel quale il condannato, destinatario della revoca dell\u0027assegno di inabilità adottata dall\u0027INPS, stava espiando la pena in regime di detenzione domiciliare - in quanto, per effetto della sentenza costituzionale n. 137 del 2021, la revoca delle dette prestazioni va riferita unicamente al condannato che espia la pena in carcere. Allo stesso tempo non viene in rilievo nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e nemmeno il censurato comma 60, che si riferisce alla diversa disciplina \"a regime\" della revoca delle citate prestazioni, quale sanzione accessoria applicata direttamente dal giudice con la sentenza di condanna. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 137/2021-mass. 43970\u003c/em\u003e).","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/06/2012","data_nir":"2012-06-28","numero":"92","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"60","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-06-28;92~art2"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/06/2012","data_nir":"2012-06-28","numero":"92","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"61","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-06-28;92~art2"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"25","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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