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Lazio n. 7 del 2017 e, con motivi aggiunti, ha chiesto l\u0026#8217;annullamento del successivo provvedimento con cui Roma Capitale ha rigettato la medesima domanda.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e riferisce che il progetto edilizio oggetto di tale istanza prevede la demolizione di un fabbricato, avente destinazione artigianale-produttiva, al fine di ricostruirlo per realizzare due ville bi-familiari con destinazione residenziale, in un\u0026#8217;area destinata dal piano regolatore generale a \u0026#171;verde e servizi pubblici locali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Il TAR Lazio rileva innanzitutto che l\u0026#8217;art. 4 della legge reg. Lazio n. 7 del 2017, al comma 1, consente ai comuni, con apposita delibera consiliare \u0026#8211; da approvare ai sensi dell\u0026#8217;art. 1, comma 3, della legge della Regione Lazio 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attivit\u0026#224; urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure) \u0026#8211; di prevedere nei propri strumenti urbanistici generali l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; di interventi diretti di ristrutturazione, anche con demolizione e ricostruzione, di singoli edifici con superficie lorda inferiore a 10.000 metri quadri, con mutamento della destinazione d\u0026#8217;uso tra le categorie funzionali di cui all\u0026#8217;art. 23-\u003cem\u003eter \u003c/em\u003edel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)\u0026#187;, con esclusione di quella rurale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente censura la disposizione del successivo art. 4, comma 4, della stessa legge reg. Lazio n. 7 del 2017. Essa stabilisce che, fino all\u0026#8217;adozione della delibera consiliare di cui al comma 1, e comunque non oltre un anno dall\u0026#8217;entrata in vigore della stessa legge reg. Lazio n. 7 del 2017 (ossia fino al 19 luglio 2018), \u0026#171;previa richiesta di idoneo titolo abilitativo edilizio di cui al D.P.R. 380/2001, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli edifici esistenti legittimi o legittimati purch\u0026#233; non ricadenti: \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) nell\u0026#8217;ambito di consorzi industriali e di piani degli insediamenti produttivi; \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) all\u0026#8217;interno delle zone omogenee D di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Ad avviso del rimettente, la disposizione censurata individuerebbe \u0026#171;un periodo transitorio di massimo dodici mesi nei quali le misure previste dalla stessa legislazione regionale sono applicabili \u0026#8211; salvi i limiti d\u0026#8217;area meglio individuati \u0026#8211; anche in assenza della previa deliberazione consiliare\u0026#187;. Sia pure in via transitoria, gli interventi di trasformazione edilizia indicati al comma 1 (ristrutturazione, compresa la demolizione e ricostruzione, con mutamento della destinazione d\u0026#8217;uso) risulterebbero comunque ammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione censurata dovrebbe infatti essere interpretata nel senso di consentire interventi edilizi derogatori rispetto alle previsioni del piano, senza l\u0026#8217;intermediazione del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, di cui all\u0026#8217;art. 14, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, t.u. edilizia, e quindi in assenza di una deliberazione consiliare di programmazione in variante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale interpretazione sarebbe confermata \u0026#8211; oltre che dalla giurisprudenza dello stesso TAR Lazio (\u0026#232; richiamata la sentenza della sezione seconda \u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, 11 ottobre 2021, n. 10469) \u0026#8211; da una serie di atti della Regione Lazio, nei quali si afferma espressamente che per \u0026#171;idoneo titolo abilitativo\u0026#187; si deve intendere il permesso di costruire ordinario, di cui all\u0026#8217;art. 10 t.u. edilizia, o la segnalazione certificata di inizio attivit\u0026#224; (SCIA), di cui agli artt. 22 e 23 dello stesso testo unico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ritiene che la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della disposizione in esame sia quella di consentire, nel periodo transitorio, l\u0026#8217;immediata realizzabilit\u0026#224; degli interventi previsti dalla legge reg. Lazio n. 7 del 2017, in attesa dell\u0026#8217;adeguamento delle previsioni di piano alle misure previste dalla stessa legge regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDeporrebbe nel senso della menzionata interpretazione anche il fatto che il riferimento al permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici sia stato inserito nell\u0026#8217;art. 1-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e della legge reg. Lazio n. 36 del 1987 dalla legge della Regione Lazio 27 febbraio 2020, n. 1 (Misure per lo sviluppo economico, l\u0026#8217;attrattivit\u0026#224; degli investimenti e la semplificazione), entrata in vigore successivamente alla conclusione del periodo transitorio di cui all\u0026#8217;art. 4, comma 4, della legge reg. Lazio n. 7 del 2017, oltre che alla presentazione dell\u0026#8217;istanza della parte ricorrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.5.\u0026#8211; Sulla base di questa interpretazione, il giudice\u003cem\u003e a quo \u003c/em\u003eritiene non manifestamente infondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 4, della legge reg. Lazio n. 7 del 2017.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale disposizione determinerebbe la compressione della funzione pianificatoria comunale in materia urbanistica e sarebbe pertanto lesiva dell\u0026#8217;autonomia riconosciuta ai comuni dagli artt. 5, 97, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ep\u003c/em\u003e), e sesto comma, e 118 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSia pure in via transitoria, la possibilit\u0026#224; che gli interventi di cui al censurato art. 4 siano realizzati in deroga allo strumento urbanistico e senza intermediazione dell\u0026#8217;organo consiliare implicherebbe \u0026#171;un evidente stravolgimento della funzione stessa della pianificazione, senza alcuna garanzia che l\u0026#8217;intervento di modifica della destinazione d\u0026#8217;uso tra categorie rilevanti urbanisticamente possa essere correlato alla specifica realt\u0026#224; circostante nella quale incide\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Roma Capitale si \u0026#232; costituita nel presente giudizio, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o, nel merito, fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; In via preliminare, la difesa comunale deduce che \u0026#8211; alla luce di un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata \u0026#8211; il permesso di costruire in deroga, di cui all\u0026#8217;art. 14, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, t.u. edilizia, sia l\u0026#8217;unico titolo abilitativo ammissibile per realizzare gli interventi di trasformazione edilizia previsti dalla disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Quanto al merito, Roma Capitale ritiene che le questioni siano fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePur riconoscendo che il legislatore regionale pu\u0026#242; incidere sulle funzioni assegnate agli enti locali, attraverso disposizioni integrative o limitative delle competenze comunali in nome di \u0026#171;concorrenti interessi generali, collegati ad una valutazione pi\u0026#249; ampia delle esigenze diffuse nel territorio\u0026#187; (\u0026#232; richiamata la sentenza di questa Corte n. 378 del 2000), tuttavia tali disposizioni non potrebbero comprimere o annullare le caratteristiche o gli ambiti applicativi del piano regolatore generale (PRG), dovendo, di converso, garantire e promuovere adeguate forme di partecipazione dei comuni ai procedimenti legislativi che possono condizionarne l\u0026#8217;autonomia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa comunale sottolinea che la potest\u0026#224; pianificatoria comunale non potrebbe essere in ogni caso sacrificata in ragione della natura sovraordinata della legislazione nazionale e regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; La societ\u0026#224; ricorrente nel giudizio principale si \u0026#232; costituita nel presente giudizio chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Dopo avere richiamato la giurisprudenza costituzionale sul rapporto tra legislazione regionale e autonomia dei comuni (in particolare, le sentenze n. 202 del 2021, n. 245 del 2018 e n. 286 del 1987), la parte privata ritiene che la disposizione censurata debba ritenersi costituzionalmente legittima, tenuto conto del suo carattere eccezionale e temporaneo e delle limitazioni derivanti dai presupposti applicativi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;insussistenza di qualsiasi violazione delle competenze comunali emergerebbe anche dalla considerazione della finalit\u0026#224;, in concreto perseguita dal legislatore regionale, di accelerare la realizzazione degli obiettivi di rigenerazione urbana, nelle more dell\u0026#8217;adeguamento, da parte delle amministrazioni comunali, delle previsioni di piano alle misure introdotte dalla legge reg. Lazio n. 7 del 2017.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Pertanto, ad avviso della parte privata, non vi sarebbe alcuno stravolgimento della funzione pianificatoria comunale. Del resto, gi\u0026#224; all\u0026#8217;indomani dell\u0026#8217;entrata in vigore della disposizione censurata, i comuni avrebbero potuto disciplinare nei propri strumenti urbanistici il mutamento di destinazione d\u0026#8217;uso di singoli edifici, cos\u0026#236; come avrebbero potuto limitare l\u0026#8217;ambito di applicazione di questa stessa disciplina. Roma Capitale non si sarebbe avvalsa di tale possibilit\u0026#224;, ma ci\u0026#242; non determinerebbe alcuna compressione della potest\u0026#224; pianificatoria comunale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.3.\u0026#8211; In prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza pubblica, la difesa della parte privata ha depositato una memoria in cui ha ribadito le ragioni a sostegno della non fondatezza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; La Regione Lazio non \u0026#232; intervenuta nel presente giudizio.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe, il TAR Lazio ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 4, della legge reg. Lazio n. 7 del 2017, in riferimento agli artt. 5, 97, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ep\u003c/em\u003e), e sesto comma, e 118 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, la disposizione censurata determinerebbe l\u0026#8217;\u0026#171;evidente stravolgimento\u0026#187; della funzione pianificatoria comunale in materia urbanistica, l\u0026#8217;alterazione del corretto riparto delle rispettive funzioni tra la Regione e i comuni e la lesione dell\u0026#8217;autonomia riconosciuta a questi, poich\u0026#233; consentirebbe, in via transitoria, l\u0026#8217;esecuzione diretta di interventi di ristrutturazione edilizia con mutamento della destinazione d\u0026#8217;uso in deroga alle previsioni dello strumento urbanistico, senza l\u0026#8217;intermediazione del permesso di costruire di cui all\u0026#8217;art. 14, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, t.u. edilizia e quindi in assenza di una valutazione da parte del Consiglio comunale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; La disposizione censurata si inserisce nell\u0026#8217;articolato quadro delle misure con cui la legge reg. Lazio n. 7 del 2017 ha inteso dare attuazione all\u0026#8217;art. 5, comma 9, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l\u0026#8217;economia), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106, volto a realizzare obiettivi di riqualificazione delle aree urbane degradate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; A questo scopo, il legislatore statale ha abilitato le regioni ad approvare \u0026#171;specifiche leggi\u0026#187;, con la finalit\u0026#224; \u0026#171;di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonch\u0026#233; di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonch\u0026#233; di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessit\u0026#224; di favorire lo sviluppo dell\u0026#8217;efficienza energetica e delle fonti rinnovabili\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa medesima disposizione dell\u0026#8217;art. 5, comma 9, del d.l. n. 70 del 2011, come convertito, ha inoltre stabilito che \u0026#8211; \u0026#171;per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione\u0026#187; \u0026#8211; le leggi regionali \u0026#171;prevedano: \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale; \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse; \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle modifiche di destinazione d\u0026#8217;uso, purch\u0026#233; si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari; \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e) le modifiche della sagoma necessarie per l\u0026#8217;armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome riconosciuto da questa Corte, l\u0026#8217;art. 5, comma 9, del d.l. n. 70 del 2011, come convertito, affida alle Regioni il compito di approvare leggi per incentivare, tra l\u0026#8217;altro, la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, anche mediante la previsione del riconoscimento di una volumetria aggiuntiva come misura premiale. Ci\u0026#242; purch\u0026#233; gli interventi non siano riferiti a edifici abusivi, siti nei centri storici o in aree di inedificabilit\u0026#224; assoluta, con esclusione dei soli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria: nozione, quest\u0026#8217;ultima, da interpretare in senso restrittivo, in coerenza con la terminologia adoperata dal legislatore e con la \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003edella normativa (sentenza n. 24 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, la norma statale in questione \u0026#8211; lungi dal prevedere una completa e generalizzata liberalizzazione di interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti con modifica delle destinazioni d\u0026#8217;uso preesistenti \u0026#8211; ha inteso consentire interventi sul tessuto edilizio esistente all\u0026#8217;esclusivo fine di perseguire gli obiettivi di razionalizzazione e riqualificazione di aree urbane degradate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;ambito delle coordinate stabilite dalla legge statale, la legge reg. Lazio n. 7 del 2017 ha quindi dettato \u0026#171;Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio\u0026#187;, espressamente volte a \u0026#171;promuovere, incentivare e realizzare, al fine di migliorare la qualit\u0026#224; della vita dei cittadini, la rigenerazione urbana intesa in senso ampio e integrato comprendente, quindi, aspetti sociali, economici, urbanistici ed edilizi, anche per promuovere o rilanciare territori soggetti a situazioni di disagio o degrado sociali ed economici [\u0026#8230;] incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, favorire il recupero delle periferie [\u0026#8230;], aumentare le dotazioni territoriali mediante l\u0026#8217;incremento di aree pubbliche [\u0026#8230;] contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile [\u0026#8230;]; promuovere lo sviluppo del verde urbano\u0026#187; (art. 1, comma 1, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e, \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e, \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e, \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e e \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer realizzare queste finalit\u0026#224;, la stessa legge regionale ha introdotto una serie di misure premiali e di incentivi al rinnovo del patrimonio edilizio che consentono la deroga a determinati standard urbanistici, in funzione della loro idoneit\u0026#224; a perseguire obiettivi di riqualificazione delle aree urbane degradate, garantendo al contempo la riduzione del consumo di suolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Fra le molteplici misure di rigenerazione urbana introdotte dalla legge regionale in esame, nel presente giudizio vengono in rilievo quelle previste dall\u0026#8217;art. 4, che detta \u0026#171;Disposizioni per il cambio di destinazione d\u0026#8217;uso degli edifici\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 1 di tale disposizione consente ai comuni di \u0026#171;prevedere nei propri strumenti urbanistici generali, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001, l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; di interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione, di singoli edifici aventi una superficie lorda complessiva fino ad un massimo di 10.000 mq, con mutamento della destinazione d\u0026#8217;uso tra le categorie funzionali individuate all\u0026#8217;articolo 23 \u003cem\u003et\u003c/em\u003e\u003cem\u003eer\u003c/em\u003e del d.p.r. 380/2001 con esclusione di quella rurale\u0026#187;. Gli interventi di trasformazione edilizia consentiti dalla disposizione in esame sono quindi limitati a singoli edifici con superficie massima di 10.000 metri quadri, nonch\u0026#233; al mutamento di destinazione d\u0026#8217;uso tra alcune delle categorie funzionali di cui all\u0026#8217;art. 23-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e t.u. edilizia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa medesima disposizione individua altres\u0026#236; le modalit\u0026#224; procedurali da seguire per l\u0026#8217;approvazione delle modifiche e integrazioni degli strumenti urbanistici generali, stabilendo che i comuni possano esercitare tale facolt\u0026#224; \u0026#171;con apposita deliberazione di consiglio comunale da approvare mediante le procedure di cui all\u0026#8217;articolo 1, comma 3, della l.r. 36/1987\u0026#187;, il quale disciplina un procedimento semplificato e accelerato, che prevede \u0026#8211; tra l\u0026#8217;altro \u0026#8211; che il provvedimento di approvazione della modifica e integrazione del piano, dopo essere stato trasmesso alla Regione Lazio, divenga efficace \u0026#171;decorsi quindici giorni senza che siano stati effettuati rilievi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.4.\u0026#8211; Oggetto delle censure del rimettente \u0026#232; la disposizione del successivo comma 4 dello stesso art. 4, ove si stabilisce che \u0026#171;[n]elle more dell\u0026#8217;approvazione della deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 1, e comunque non oltre dodici mesi dall\u0026#8217;entrata in vigore della presente legge, previa richiesta di idoneo titolo abilitativo edilizio di cui al d.p.r. 380/2001, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli edifici esistenti legittimi o legittimati purch\u0026#233; non ricadenti: \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) nell\u0026#8217;ambito di consorzi industriali e di piani degli insediamenti produttivi; \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) all\u0026#8217;interno delle zone omogenee D di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione censurata subordina dunque l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; degli interventi edilizi ivi previsti alla \u0026#171;previa richiesta di idoneo titolo abilitativo edilizio di cui al d.p.r. 380/2001\u0026#187;, senza peraltro indicare specificamente, nella vasta gamma di titoli edilizi previsti dal t.u. edilizia, quale sia necessario ai fini della realizzazione degli interventi previsti dal comma 1.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA questo riguardo, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ritiene che, sia pure in via transitoria, l\u0026#8217;\u0026#171;idoneo titolo abilitativo edilizio\u0026#187;, richiesto dall\u0026#8217;art. 4, comma 4, non sia il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, di cui all\u0026#8217;art. 14, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, t.u. edilizia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta di un\u0026#8217;interpretazione gi\u0026#224; sostenuta dalla giurisprudenza amministrativa, la quale ha affermato che per \u0026#171;idoneo titolo abilitativo\u0026#187;, di cui alla disposizione censurata, deve intendersi il permesso di costruire ordinario di cui all\u0026#8217;art. 10 t.u. edilizia, o la SCIA prevista dagli artt. 22 e 23 del medesimo testo unico (TAR Lazio, n. 10469 del 2021). Questa giurisprudenza, richiamata e condivisa dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, fa leva su una serie di atti della Regione Lazio che avvalorano tale ricostruzione (in particolare, la deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2017, n. 867, recante \u0026#171;Approvazione circolare esplicativa: \u0026#8220;Indirizzi e direttive per l\u0026#8217;applicazione delle \u0026#8216;Disposizioni per la rigenerazione urbana ed il recupero edilizio\u0026#8217; di cui alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7\u0026#8221;\u0026#187;; il parere dell\u0026#8217;ufficio speciale per la rigenerazione urbana della Regione Lazio del 14 novembre 2019, nonch\u0026#233; il successivo parere della direzione regionale per le politiche abitative dell\u0026#8217;11 agosto 2022, che richiama la circolare sopra indicata).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSulla base di tale interpretazione, si pu\u0026#242; quindi ritenere che la disposizione censurata abbia consentito, in attesa delle delibere di cui al comma 1 e comunque sino al 19 luglio 2018, l\u0026#8217;esecuzione degli interventi di trasformazione edilizia di cui si discute in assenza del permesso di costruire in deroga di cui all\u0026#8217;art. 14, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, t.u. edilizia e quindi in assenza della delibera del Consiglio comunale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, deve essere respinta l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; sollevata da Roma Capitale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso della difesa comunale, un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata imporrebbe di ritenere che, anche nel periodo transitorio, il titolo abilitativo richiesto fosse il permesso di costruire in deroga.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, per quanto si \u0026#232; osservato al precedente punto 2, l\u0026#8217;interpretazione da cui muove il giudice rimettente deve ritenersi corretta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Sempre in via preliminare, va dichiarata l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 4, della legge reg. Lazio n. 7 del 2017, sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 97 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso in esame, ancorch\u0026#233; sia denunciato il contrasto con plurimi parametri costituzionali (artt. 5, 97, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ep\u003c/em\u003e, e sesto comma, e 118 Cost.), la questione sollevata dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e appare unitaria, poich\u0026#233; tutte le censure si articolano intorno al profilo della compressione da parte della legge regionale della funzione pianificatoria comunale e, in definitiva, del potere dei comuni di autodeterminarsi in ordine all\u0026#8217;assetto e all\u0026#8217;utilizzazione del loro territorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, tra i plurimi parametri evocati, il riferimento all\u0026#8217;art. 97 Cost. non appare correlato alla denunciata limitazione dell\u0026#8217;autonomia comunale in materia di pianificazione urbanistica. In effetti, esso risulta estraneo al contenuto delle censure formulate dal rimettente, oltre che incoerente con le motivazioni svolte. La questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 97 Cost. risulta pertanto inammissibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Nel merito, sono fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 4, della legge reg. Lazio n. 7 del 2017, sollevate in riferimento agli artt. 5, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ep\u003c/em\u003e), e sesto comma, e 118 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Come \u0026#232; noto, fin dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359 (Sulle espropriazioni per causa di utilit\u0026#224; pubblica), la funzione di pianificazione urbanistica \u0026#232; stata tradizionalmente rimessa all\u0026#8217;autonomia dei comuni. Questa attribuzione non \u0026#232; stata modificata dalla successiva evoluzione dell\u0026#8217;ordinamento regionale. Infatti, nell\u0026#8217;attuare il nuovo Titolo V della Costituzione e nell\u0026#8217;esercizio della competenza esclusiva attribuita dall\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ep\u003c/em\u003e), Cost., il legislatore statale ha qualificato come funzioni fondamentali dei comuni \u0026#171;la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonch\u0026#233; la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale\u0026#187; (art. 14, comma 27, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante \u0026#171;Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivit\u0026#224; economica\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, come riconosciuto da questa Corte, con l\u0026#8217;art. 14, comma 27, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, \u0026#171;[i]l legislatore statale ha [\u0026#8230;] sottratto allo specifico potere regionale di allocazione ai sensi dell\u0026#8217;art. 118, secondo comma, Cost. la funzione di pianificazione comunale, stabilendo che questa rimanga assegnata, in linea di massima, al livello dell\u0026#8217;ente pi\u0026#249; vicino al cittadino, in cui storicamente essa si \u0026#232; radicata come funzione propria, e l\u0026#8217;ha riconosciuta come parte integrante della dotazione tipica e caratterizzante dell\u0026#8217;ente locale\u0026#187; (sentenza n. 179 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa inoltre rammentato che la funzione di pianificazione comunale rientra in quel nucleo di funzioni amministrative intimamente connesse al riconoscimento del principio dell\u0026#8217;autonomia dei comuni e non pu\u0026#242; essere oltre misura compressa dal legislatore regionale, fino al punto da negarla. La competenza legislativa regionale in materia urbanistica, dunque, \u0026#171;non pu\u0026#242; mai essere esercitata in modo che ne risulti vanificata l\u0026#8217;autonomia dei comuni\u0026#187; (sentenze n. 70 e n. 17 del 2023, n. 202 del 2021, n. 179 del 2019 e n. 83 del 1997).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Questa Corte ha peraltro affermato che l\u0026#8217;autonomia comunale \u0026#171;non implica una riserva intangibile di funzioni, n\u0026#233; esclude che il legislatore competente possa modulare gli spazi dell\u0026#8217;autonomia municipale\u0026#187; (sentenze n. 70 e n. 17 del 2023, n. 202 del 2021, n. 179 del 2019, n. 160 del 2016 e n. 378 del 2000). \u0026#200; stato escluso che il sistema di pianificazione assurga a principio cos\u0026#236; assoluto e stringente da impedire alla legge regionale \u0026#8211; fonte normativa primaria sovraordinata rispetto agli strumenti urbanistici locali \u0026#8211; di prevedere interventi in deroga a tali strumenti (sentenze n. 119 del 2024, n. 202 e n. 124 del 2021, n. 119 del 2020, n. 179 del 2019, n. 245 del 2018 e n. 46 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, \u0026#171;il rispetto delle autonomie comunali deve armonizzarsi con la verifica e la protezione di concorrenti interessi generali, collegati ad una valutazione pi\u0026#249; ampia delle esigenze diffuse nel territorio: ci\u0026#242; giustifica l\u0026#8217;eventuale emanazione di disposizioni legislative (statali e regionali) che vengano ad incidere su funzioni gi\u0026#224; assegnate agli enti locali\u0026#187; (sentenza n. 378 del 2000, richiamata dalle successive sentenze n. 142 del 2024, n. 202 del 2021, n. 179 del 2019, n. 126 del 2018 e n. 478 del 2002).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvero, come pi\u0026#249; volte sottolineato dalla giurisprudenza di questa Corte, la pianificazione territoriale non \u0026#232; funzionale solo all\u0026#8217;interesse all\u0026#8217;ordinato sviluppo edilizio, ma \u0026#232; volta anche al contemperamento di una pluralit\u0026#224; di differenti interessi pubblici, incidenti sul medesimo territorio, che trovano il proprio fondamento in principi costituzionali (sentenze n. 142 del 2024, n. 219 e n. 202 del 2021 e similmente sentenze n. 90, n. 19 e n. 17 del 2023 e n. 229 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;esercizio delle funzioni fondamentali di pianificazione urbanistica, l\u0026#8217;autonomia comunale pu\u0026#242; quindi essere compressa per esigenze di tutela di interessi generali che richiedano di essere curati a un livello territoriale pi\u0026#249; ampio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa funzione pianificatoria spetta al comune, ma pu\u0026#242; essere attribuita ad altri livelli di governo in ragione della dimensione sovracomunale dell\u0026#8217;interesse tutelato e delle sue esigenze di protezione unitaria (sentenza n. 179 del 2019). La dialettica istituzionale sottesa al principio di sussidiariet\u0026#224; verticale impone di valutare, nell\u0026#8217;ambito della funzione pianificatoria attribuita ai comuni, \u0026#171;quanto la legge regionale toglie all\u0026#8217;autonomia comunale e quanto di questa residua, in nome di quali interessi sovracomunali attua questa sottrazione, quali compensazioni procedurali essa prevede e per quale periodo temporale la dispone\u0026#187; (sentenze n. 119 del 2020 e n. 179 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe leggi regionali che comportino deroghe al principio di pianificazione sono dunque soggette a un giudizio di proporzionalit\u0026#224; con riguardo all\u0026#8217;adeguatezza e necessariet\u0026#224; della limitazione imposta all\u0026#8217;autonomia comunale in merito a una funzione amministrativa che il legislatore statale ha individuato come connotato fondamentale dell\u0026#8217;autonomia stessa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Occorre ora valutare se la disposizione censurata incida sulla funzione di pianificazione urbanistica e se, in tal caso, l\u0026#8217;incidenza sia proporzionata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer il primo profilo, la disposizione censurata certamente condiziona la potest\u0026#224; pianificatoria comunale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNelle more dell\u0026#8217;adozione delle delibere di adeguamento dei piani urbanistici, l\u0026#8217;art. 4, comma 4, della legge reg. Lazio n. 7 del 2017 consente interventi di ristrutturazione con mutamento di destinazione d\u0026#8217;uso senza necessit\u0026#224; di ricorrere al permesso di costruire in deroga e quindi in assenza di una verifica in sede consiliare in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico da ritenere prevalente sulle previsioni dello strumento urbanistico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel procedimento per il rilascio del permesso di costruire in deroga di cui all\u0026#8217;art. 14-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e t.u. edilizia, la delibera del Consiglio comunale rappresenta infatti un momento essenziale: \u0026#232; in questa sede che si colloca la valutazione circa l\u0026#8217;opportunit\u0026#224; di consentire lo scostamento dalla disciplina del piano regolatore o dei piani attuativi. A tale riguardo, questa Corte ha recentemente riconosciuto che, nell\u0026#8217;ambito dell\u0026#8217;apposito procedimento previsto dall\u0026#8217;art. 14, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, t.u. edilizia, il Consiglio comunale attesta che la \u0026#171;realizzazione [dello specifico intervento] \u0026#232; diretta a soddisfare un interesse pubblico che si ritiene prevalente, a\u003cem\u003e \u003c/em\u003edeterminate condizioni, rispetto all\u0026#8217;assetto generale definito dal piano\u0026#187; (sentenza n. 142 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa mancata previsione nella disposizione censurata dello strumento del permesso di costruire in deroga comporta dunque la sottrazione degli interventi di trasformazione edilizia, previsti dal comma 1 dell\u0026#8217;art. 4 in esame, alla essenziale verifica del Consiglio comunale in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico che giustifichi scelte diverse da quelle previste dal piano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.4.\u0026#8211; Si pu\u0026#242; passare quindi alla valutazione concernente la proporzionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEbbene, sotto tale profilo, le misure di semplificazione derogatoria previste dalla disposizione censurata incidono in modo sproporzionato e pertanto illegittimo sulla funzione fondamentale dei comuni in materia di pianificazione urbanistica. A tale conclusione si giunge considerando tale disposizione nel contesto della legge regionale in cui essa \u0026#232; inserita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa evidenziato, innanzitutto, il nesso tra il comma 4 e il comma 1 dell\u0026#8217;art. 4 della legge reg. Lazio n. 7 del 2017. L\u0026#8217;ultima disposizione riconosce ai comuni la facolt\u0026#224; di regolare nei propri strumenti urbanistici nuove possibilit\u0026#224; edificatorie con mutamento della destinazione d\u0026#8217;uso. Tuttavia, \u0026#232; stato lo stesso legislatore regionale a imporre, come si \u0026#232; visto, la relativa procedura, nonch\u0026#233; i contenuti, gli scopi e i limiti entro i quali pu\u0026#242; essere esercitata tale facolt\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione censurata ha inciso in modo ancora pi\u0026#249; penetrante nella potest\u0026#224; pianificatoria, poich\u0026#233; ha esautorato i Consigli comunali, sia pure in via temporanea, da qualsiasi valutazione dell\u0026#8217;interesse pubblico sotteso alla realizzazione degli interventi edilizi richiesti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa inoltre considerato il rapporto tra la disposizione censurata e le finalit\u0026#224; generali proprie della legge reg. Lazio n. 7 del 2017.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;obiettivo specifico perseguito dal legislatore regionale con l\u0026#8217;art. 4, comma 4, di tale legge \u0026#232; quello di accelerare il processo di attuazione a livello municipale delle finalit\u0026#224; di rigenerazione del tessuto urbano, stimolando le amministrazioni comunali a modificare tempestivamente i loro strumenti urbanistici per adeguarli alle disposizioni impartite dal legislatore regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, durante il periodo transitorio, l\u0026#8217;evidenziata sottrazione di determinanti interventi di trasformazione edilizia alla valutazione del Consiglio comunale comporta il rischio di un aumento incontrollato del carico urbanistico e degli insediamenti abitativi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; risulta distonico rispetto a quelle stesse finalit\u0026#224; generali che la legge regionale \u0026#8211; in dichiarata attuazione dei principi posti dal d.l. n. 70 del 2011, come convertito \u0026#8211; ha esplicitato. Come si \u0026#232; visto in precedenza, tale legge intende, infatti, realizzare una rigenerazione urbana \u0026#171;intesa in senso ampio e integrato\u0026#187;, comprendente non solo aspetti edilizi e urbanistici, ma anche profili economici e sociali, con l\u0026#8217;obiettivo di \u0026#171;aumentare le dotazioni territoriali mediante l\u0026#8217;incremento di aree pubbliche\u0026#187;, di \u0026#171;promuovere lo sviluppo del verde urbano\u0026#187;, nonch\u0026#233; di \u0026#171;rilanciare territori soggetti a situazioni di disagio o degrado sociali ed economici\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione in esame non si rivela idonea a conseguire tali finalit\u0026#224; generali: essa, infatti, consente deroghe che possono vanificare la valenza sociale dell\u0026#8217;intervento legislativo. Ci\u0026#242; \u0026#232; particolarmente evidente nel caso di specie, in cui si tratta di realizzare due ville adibite a uso residenziale in un\u0026#8217;area destinata dal piano regolatore generale a \u0026#171;verde e servizi pubblici locali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.5.\u0026#8211; In definitiva, ancorch\u0026#233; in via temporanea, la disposizione in esame priva i Consigli comunali di un effettivo spazio di decisione e di controllo in ordine all\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; di interventi di trasformazione edilizia in deroga alle previsioni del piano, anche in contrasto con la menzionata finalit\u0026#224; generale della legge regionale di pervenire a una rigenerazione urbana attenta a esigenze sociali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTutto ci\u0026#242; comporta l\u0026#8217;illegittima lesione dell\u0026#8217;autonomia comunale presidiata dagli artt. 5, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ep\u003c/em\u003e), e sesto comma, e 118 Cost.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1)\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 4, della legge della Regione Lazio 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2)\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 4, della legge reg. Lazio n. 7 del 2017, sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda \u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMarco D\u0027ALBERTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 18 aprile 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250418110754.pdf","oggetto":"Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Norme della Regione Lazio - Disposizioni per il cambio di destinazione d\u0026#8217;uso degli edifici - Previsione che, nelle more dell\u0026#8217;approvazione della deliberazione del consiglio comunale di cui al c. 1 dell\u0026#8217;art. 4 della l. reg.le n. 7 del 2017 e comunque non oltre dodici mesi dall\u0026#8217;entrata in vigore di tale legge, previa richiesta di idoneo titolo abilitativo edilizio di cui al d.P.R. n. 380 del 2001, le medesime disposizioni si applicano agli edifici esistenti legittimi o legittimati, purch\u0026#233; non ricadenti in determinate zone - Denunciata disciplina che altera la funzione pianificatoria comunale in materia urbanistica e, conseguentemente, il corretto riparto delle relative funzioni tra regione e comune - Lesione dell\u0026#8217;autonomia riconosciuta ai comuni.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46675","titoletto":"Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Pianificazione comunale - Funzione intimamente connessa al riconoscimento del principio dell\u0027autonomia dei comuni - Possibili deroghe, a protezione di concorrenti interessi generali - Conseguenti interventi regionali - Limiti - Rispetto dei principi di proporzionalità, necessità ed adeguatezza (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizione della Regione Lazio per cui, nelle more dell\u0027approvazione di specifica deliberazione del consiglio comunale conforme ai requisiti previsti dalla legislazione nazionale, e comunque non oltre dodici mesi dall\u0027entrata in vigore della legge regionale censurata, è possibile effettuare, ad esclusione di determinate aree, gli interventi edilizi indicati senza il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici). (Classif. 090010).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa funzione di pianificazione comunale rientra in quel nucleo di funzioni amministrative intimamente connesse al riconoscimento del principio dell’autonomia dei comuni e non può essere oltre misura compressa dal legislatore regionale, fino al punto da negarla. La competenza legislativa regionale in materia urbanistica non può mai essere esercitata in modo che ne risulti vanificata l’autonomia dei comuni, benché l’autonomia comunale non implichi una riserva intangibile di funzioni, né escluda che il legislatore competente possa modulare gli spazi dell’autonomia municipale, essendo consentito in particolare alla legge regionale – fonte normativa primaria sovraordinata rispetto agli strumenti urbanistici locali – di prevedere interventi in deroga a tali strumenti. Infatti, il rispetto delle autonomie comunali deve armonizzarsi con la verifica e la protezione di concorrenti interessi generali, collegati ad una valutazione più ampia delle esigenze diffuse nel territorio. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 142/2024 - mass. 62514; S. 119/2024 - mass. 46273; S. 70/2023 - mass. 45563; S. 17/2023 - mass. 45330; S. 202/2021 - mass. 44250; S. 124/2021 - mass. 43933; S. 119/2020 - mass. 43479; S. 179/2019 - mass. 42813; S. 245/2018 - mass. 40610; S. 160/2016 - mass. 38956; S. 46/2014 - mass. 37770; S. 478/2002 - mass. 27377; S. 378/2000 - mass. 25647; S. 83/1997 - mass. 23181\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa pianificazione territoriale non è funzionale solo all’interesse all’ordinato sviluppo edilizio, ma è volta anche al contemperamento di una pluralità di differenti interessi pubblici, incidenti sul medesimo territorio, che trovano il proprio fondamento in principi costituzionali. Nell’esercizio delle funzioni fondamentali di pianificazione urbanistica, l’autonomia comunale può quindi essere compressa per esigenze di tutela di interessi generali che richiedano di essere curati a un livello territoriale più ampio. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 142/2024 - mass. 46251; S. 90/2023 - mass. 45506; S. 19/2023 - mass. 45315; S. 17/2023 - mass. 45330; S. 229/2022 - mass. 45120; S. 219/2021 - mass. 44345; S. 202/2021 - mass. 44250\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa funzione pianificatoria spetta al comune, ma può essere attribuita ad altri livelli di governo in ragione della dimensione sovracomunale dell’interesse tutelato e delle sue esigenze di protezione unitaria. La dialettica istituzionale sottesa al principio di sussidiarietà verticale impone di valutare, nell’ambito della funzione pianificatoria attribuita ai comuni, quanto la legge regionale toglie all’autonomia comunale e quanto di questa residua, in nome di quali interessi sovracomunali attua questa sottrazione, quali compensazioni procedurali essa prevede e per quale periodo temporale la dispone. Le leggi regionali che comportino deroghe al principio di pianificazione sono dunque soggette a un giudizio di proporzionalità con riguardo all’adeguatezza e necessarietà della limitazione imposta all’autonomia comunale in merito a una funzione amministrativa che il legislatore statale ha individuato come connotato fondamentale dell’autonomia stessa. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 119/2020 - mass. 43479; S. 179/2019 - mass. 42813\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 5, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003ep\u003c/em\u003e, e sesto comma, e 118 Cost., l’art. 4, comma 4, della legge reg. Lazio n. 7 del 2017. La disposizione censurata dal TAR Lazio dà attuazione all’art. 5, comma 9, del d.l. n. 70 del 2011, come conv., che affida alle regioni il compito di approvare leggi per incentivare, tra l’altro, la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente. Tuttavia, mentre la norma statale in questione ha inteso consentire interventi sul tessuto edilizio esistente all’esclusivo fine di perseguire gli obiettivi di razionalizzazione e riqualificazione di aree urbane degradate, la disposizione censurata, subordinando l’ammissibilità degli interventi edilizi ivi previsti alla «previa richiesta di idoneo titolo abilitativo edilizio di cui al d.p.r. 380/2001», senza altro specificare, consente, in attesa delle delibere del consiglio comunale e comunque sino al 19 luglio 2018, l’esecuzione di interventi di trasformazione in assenza del permesso di costruire in assenza della delibera del Consiglio comunale. Tale deroga contravviene alla scelta del legislatore statale, che ha sottratto allo specifico potere regionale di allocazione ai sensi dell’art. 118, secondo comma, Cost. la funzione di pianificazione comunale, stabilendo che questa rimanga assegnata, in linea di massima, al livello dell’ente più vicino al cittadino. La disposizione censurata, infatti, da un lato certamente condiziona la potestà pianificatoria comunale, perché consente interventi di ristrutturazione con mutamento di destinazione d’uso senza necessità di ricorrere al permesso di costruire in deroga e quindi in assenza di una verifica in sede consiliare in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico da ritenere prevalente sulle previsioni dello strumento urbanistico. Nel procedimento per il rilascio del permesso di costruire in deroga di cui all’art. 14-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e t.u. edilizia, la delibera del Consiglio comunale rappresenta infatti un momento essenziale: è in questa sede che si colloca la valutazione circa l’opportunità di consentire lo scostamento dalla disciplina del piano regolatore o dei piani attuativi. Dall’altro lato, le misure di semplificazione derogatoria previste dalla disposizione censurata incidono in modo sproporzionato sulla funzione fondamentale dei comuni in materia di pianificazione urbanistica, poiché ha esautorato i Consigli comunali, sia pure in via temporanea, da qualsiasi valutazione dell’interesse pubblico sotteso alla realizzazione degli interventi edilizi richiesti. Durante il periodo transitorio, infatti, l’evidenziata sottrazione di determinanti interventi di trasformazione edilizia alla valutazione del Consiglio comunale comporta il rischio di un aumento incontrollato del carico urbanistico e degli insediamenti abitativi).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46676","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Lazio","data_legge":"18/07/2017","data_nir":"2017-07-18","numero":"7","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"114","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. p)","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"6","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46676","titoletto":"Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Norme della Regione Lazio - Misure premiali per il rinnovo del patrimonio edilizio - Disposizioni per il cambio di destinazione d\u0027uso degli edifici - Previsione che, nelle more dell\u0027approvazione di specifica deliberazione del consiglio comunale conforme ai requisiti previsti dalla legislazione nazionale, e comunque non oltre dodici mesi dall\u0027entrata in vigore della legge regionale censurata, sia possibile effettuare, ad esclusione di determinate aree, gli interventi edilizi indicati senza il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici - Inconferenza del parametro evocato - Inammissibilità della questione. (Classif. 090010).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR Lazio, sez. seconda \u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, in riferimento all’art. 97 Cost., dell’art. 4, comma 4, della legge reg. Lazio n. 7 del 2017. Ancorché sia denunciato il contrasto con plurimi parametri costituzionali, la questione sollevata dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e appare unitaria, poiché tutte le censure si articolano intorno al profilo della compressione da parte della legge regionale della funzione pianificatoria comunale e, in definitiva, del potere dei comuni di autodeterminarsi in ordine all’assetto e all’utilizzazione del loro territorio. Tuttavia, tra i plurimi parametri evocati, il riferimento all’art. 97 Cost. non appare correlato alla denunciata limitazione dell’autonomia comunale in materia di pianificazione urbanistica. In effetti, esso risulta estraneo al contenuto delle censure formulate dal rimettente, oltre che incoerente con le motivazioni svolte.\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46675","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Lazio","data_legge":"18/07/2017","data_nir":"2017-07-18","numero":"7","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"46453","autore":"","titolo":"Nota a Corte costituzionale, sentenza 18 aprile 2025, n. 51","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"6","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1649","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46462","autore":"Roccella A.","titolo":"La Corte costituzionale ritorna sul principio di pianificazione (nota a Corte cost. 18 aprile 2025, n. 51)","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"6","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1655","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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