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PAPALDO - Rel.  JAEGER                       \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e     composta dai signori: Prof.  ANTONINO PAPALDO, Presidente  -  Prof.  \r\n NICOLA  JAEGER  -  Prof.   GIOVANNI CASSANDRO - Prof.   ALDO SANDULLI -  \r\n Prof.  GIUSEPPE BRANCA - Prof.   MICHELE FRAGALI -  Prof.    COSTANTINO  \r\n MORTATI  -  Prof.   GIUSEPPE CHIARELLI - Dott.  GIUSEPPE  VERZ\u0026#204; - Dott.  \r\n GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof.  FRANCESCO PAOLO BONIFACIO -  Dott.  \r\n LUIGI OGGIONI, Giudici,                                                  \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e     ha pronunciato la seguente                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 6 della legge  \r\n 19  gennaio  1955,  n. 25 (disciplina dell\u0027apprendistato), promosso con  \r\n ordinanza emessa il 7 aprile 1965 dal Tribunale  di  Caltanissetta  nel  \r\n procedimento  civile  vertente  tra  Palmeri Agostino contro l\u0027Istituto  \r\n nazionale della previdenza sociale e l\u0027Istituto nazionale assicurazioni  \r\n contro le malattie, iscritta al n. 157 del Registro  ordinanze  1965  e  \r\n pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica n. 216 del 28  \r\n agosto 1965.                                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     Visti gli atti di  costituzione  dell\u0027I.N.P.S.  e  dell\u0027I.N.A.M.  e  \r\n l\u0027atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udita  nell\u0027udienza  pubblica del 23 novembre 1966 la relazione del  \r\n Giudice Nicola Jaeger;                                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     uditi l\u0027avv.  Guido Nardone, per l\u0027I.N.P.S., l\u0027avv.   Arturo  Carlo  \r\n Jemolo,  per  l\u0027I.N.A.M., ed il sostituto avvocato generale dello Stato  \r\n Giovanni Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto:                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     1. - Con atti di citazione, notificati rispettivamente il 3 gennaio  \r\n ed il 21 aprile 1964, l\u0027imprenditore Agostino Palmeri, titolare  di  un  \r\n laboratorio   di  falegnameria  in  Caltanissetta,  faceva  opposizione  \r\n davanti al tribunale competente  contro  due  decreti  di  ingiunzione,  \r\n rispettivamente  a  favore  dell\u0027Istituto  nazionale  della  previdenza  \r\n sociale e dell\u0027Istituto nazionale assicurazioni contro le malattie, per  \r\n contributi previdenziali e assicurativi da lui omessi relativamente  al  \r\n lavoratore    Anzalone    Antonio,    iscritto    nel   libro-matricola  \r\n dell\u0027imprenditore con la qualifica di \"apprendista\".                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     A parere dei due Istituti assistenziali tale qualifica non  avrebbe  \r\n potuto  essere  riconosciuta  all\u0027Anzalone,  perch\u0026#233;  assunto  dopo  il  \r\n compimento del ventesimo anno di et\u0026#224;, mentre l\u0027art. 6 della  legge  19  \r\n gennaio  1955,  n. 25, sulla disciplina dell\u0027apprendistato, dispone che  \r\n \"possono  essere  assunti  come  apprendisti  i  giovani  di  et\u0026#224;  non  \r\n inferiore  ai  quattordici  anni  e  non  superiore  ai venti, salvo la  \r\n limitazione di et\u0026#224;, i divieti e le limitazioni di occupazione previsti  \r\n dalla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli\".                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027attore obbiettava per\u0026#242; che questa norma  avrebbe  dovuto  essere  \r\n dichiarata  affetta  da  illegittimit\u0026#224;  costituzionale, in riferimento  \r\n all\u0027art. 35 della Costituzione, che prevede \"la tutela  del  lavoro  in  \r\n tutte  le  sue  forme  ed  applicazioni\" e la cura della \"formazione ed  \r\n elevazione   professionale   dei   lavoratori\",   senza   porre  alcuna  \r\n limitazione in ordine all\u0027et\u0026#224;.                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     I due procedimenti  furono  riuniti  e  rimessi  al  Collegio,  che  \r\n sospendeva  il  giudizio  e  disponeva  la trasmissione degli atti alla  \r\n Corte  costituzionale,  per   la   risoluzione   della   questione   di  \r\n legittimit\u0026#224;  costituzionale concernente la norma contenuta nell\u0027art. 6  \r\n della legge 19 gennaio 1955, n. 25.                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nella ordinanza di rimessione il Tribunale ha esposto ampiamente  i  \r\n precedenti  della  disciplina  giuridica della materia ed insistito sul  \r\n punto che la limitazione ad anni venti per l\u0027assunzione del  lavoratore  \r\n in  qualit\u0026#224; di apprendista, introdotta per la prima volta con la norma  \r\n in discussione, importerebbe gravi conseguenze,  che  sembrerebbero  in  \r\n contrasto con la norma costituzionale (art.  35).                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Osserva  il  giudice  di  merito  che  il giovane il quale, dopo il  \r\n compimento degli anni venti, voglia dedicarsi  ad  un  mestiere  o  che  \r\n voglia  comunque  cambiare  quello  in  atto  esercitato  -  caso  reso  \r\n frequente dalla  attuale  evoluzione  economica,  del  Paese,  per  cui  \r\n determinati   settori   industriali  vengono  a  trovarsi  in  continuo  \r\n progresso con conseguente  continua  necessit\u0026#224;  di  disporre  di  mano  \r\n d\u0027opera  specializzata,  al posto di altri in fase di regresso e quindi  \r\n non in grado di mantenere gli stessi livelli di occupazione  operaia  -  \r\n non  potr\u0026#224;:  a)  essere  assunto  quale  apprendista  e  quindi  avere  \r\n impartito l\u0027insegnamento necessario che gli possa  far  conseguire  \"la  \r\n capacit\u0026#224; per diventare lavoratore qualificato\" (art. 11 citata legge);  \r\n b)    ricevere   una   formazione   professionale   da   attuarsi   con  \r\n l\u0027addestramento pratico e l\u0027insegnamento complementare  (art.  16);  c)  \r\n essere  ammesso  a  frequentare  i  corsi di insegnamento complementare  \r\n (art. 17); d) sostenere, infine, le prove di idoneit\u0026#224; ed  ottenere  la  \r\n relativa qualifica (art. 18).                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Per contrario colui che a venti anni abbia gi\u0026#224; iniziato il periodo  \r\n di apprendistato potr\u0026#224; continuare, con tale qualifica, fino a 25 anni,  \r\n dato  che  la  durata  massima  dell\u0027apprendistato  non pu\u0026#242; superare i  \r\n cinque anni (art. 7).                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Questa disparit\u0026#224; di trattamento,  a  seconda  che  il  periodo  di  \r\n apprendistato  sia  stato  o  meno  iniziato entro il ventesimo anno di  \r\n et\u0026#224;, sembra limitare la libert\u0026#224; del lavoratore  di  qualificarsi  nel  \r\n campo  che  meglio ritenga confacente con le sue attitudini; cagionarne  \r\n la disoccupazione, se il settore per il quale \u0026#232; qualificato ha esubero  \r\n di lavoratori pur essendovi richieste in altri  settori,  o  dovr\u0026#224;  lo  \r\n stesso  collocarsi in tali altri settori, come generico; se non ha gi\u0026#224;  \r\n una qualificazione, gli  impedisce  di  raggiungerla  costringendolo  a  \r\n rimanere  nel  settore  della  manovalanza  generica, della quale vi \u0026#232;  \r\n sovrabbondanza  e  poca  richiesta,  necessitando,  lo  sviluppo  delle  \r\n attivit\u0026#224;  produttive,  di  operai  specializzati  e  competenti  nelle  \r\n mansioni da svolgere.                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027argomentazione contraria avanzata  dalla  difesa  degli  Istituti  \r\n opposti,  secondo  la  quale  la limitazione di cui si \u0026#232; detto sarebbe  \r\n conforme al dettato costituzionale  in  quanto  dettata  a  tutela  del  \r\n lavoratore,  al fine di impedire un eventuale comportamento fraudolento  \r\n del datore di lavoro che potrebbe  cos\u0026#236;  denunciare  come  apprendisti  \r\n anche  lavoratori  qualificati  al  fine  di sottrarsi al pagamento dei  \r\n contributi assicurativi e previdenziali dovuti per i  non  apprendisti,  \r\n non sembra decisiva.                                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Di  vero, una siffatta fraudolenta simulazione non potrebbe in ogni  \r\n caso aver luogo in quanto, per il disposto di cui all\u0027articolo 18 della  \r\n citata legge 1955 n. 25, la qualifica  ottenuta  dopo  i  due  anni  di  \r\n addestramento  pratico  o al termine del periodo di apprendistato, deve  \r\n essere  annotata  sul  libretto  individuale,  per  cui  potr\u0026#224;  essere  \r\n facilmente  riscontrata dai competenti organi esercenti la sorveglianza  \r\n sui rapporti di lavoro.                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     2. - Nel presente giudizio si sono costituiti entro  i  termini  di  \r\n legge i due Istituti: della Previdenza Sociale (deduzioni depositate il  \r\n 28  giugno  1965)  e  della Assicurazione contro le malattie (deduzioni  \r\n depositate il 3 settembre 1965  e  memoria  depositata  il  25  ottobre  \r\n 1966),  ed  \u0026#232;  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei Ministri,  \r\n rappresentato dall\u0027Avvocatura generale dello Stato (atto depositato  il  \r\n 15  settembre  1965).   Non vi \u0026#232; stato intervento della parte privata.  \r\n Cos\u0026#236;  gli  argomenti  dei  due  Istituti  previdenziali  come   quelli  \r\n dell\u0027Avvocatura  dello Stato si concludono nella richiesta che la Corte  \r\n dichiari la infondatezza  della  questione  sollevata  dal  giudice  di  \r\n merito; la difesa dell\u0027I.N.P.S. chiede anzi che la sentenza dichiari la  \r\n manifesta infondatezza della questione.                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027Istituto  della  previdenza  sociale  insiste particolarmente sul  \r\n punto della rispondenza della norma  denunciata  ai  principi  espressi  \r\n nell\u0027art.  37  della  Costituzione per la tutela del lavoro dei minori.  \r\n Fa presente che nel rapporto di  apprendistato  \u0026#232;  obbligo  essenziale  \r\n dell\u0027imprenditore     quello     di     provvedere    all\u0027addestramento  \r\n dell\u0027apprendista e di collaborare alle iniziative dirette a  completare  \r\n la  sua  istruzione professionale; ma soggiunge che la legge predispone  \r\n anche i rimedi per impedire che - sotto il pretesto  dell\u0027apprendistato  \r\n -  si  instaurino  veri  rapporti  ordinari  di  lavoro  subordinato in  \r\n condizioni di sfruttamento, onde ne deriva una sufficiente  garanzia  a  \r\n favore  dei  lavoratori  maturi, per i quali la legge e la Costituzione  \r\n non prevedono l\u0027estensione delle misure dettate a  favore  dei  minori.  \r\n Tali  lavoratori  possono  del  resto anche essi apprendere un mestiere  \r\n diverso da quello gi\u0026#224; esercitato, ma  con  altri  mezzi  e  ben  altro  \r\n trattamento di quelli previsti per i minori di venti anni.               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027Istituto  nazionale  per  l\u0027assicurazione contro le malattie pone  \r\n anzitutto in rilievo nelle proprie deduzioni  il  pericolo,  confermato  \r\n dalla  citazione  di  numerose  sentenze  del Tribunale di Roma e della  \r\n Corte di cassazione, che non pochi datori di lavoro facciano  di  tutto  \r\n per  mantenere nella qualifica di apprendista anche chi dovrebbe essere  \r\n considerato e trattato come operaio maturo o addirittura provetto.   In  \r\n quanto  ai  limiti  di et\u0026#224; e di durata fissati dagli artt. 6 e 7 della  \r\n legge in esame, la difesa dell\u0027I.N.A.M.  osserva che per  i  lavoratori  \r\n adulti,  che  ambiscano  a  specializzarsi, esistono istituti appositi,  \r\n preferibili ad un apprendistato da compiere  a  contatto  con  compagni  \r\n pi\u0026#249;  giovani  e  gi\u0026#224; provetti.   Questi argomenti sono stati ribaditi  \r\n nella successiva memoria della difesa dell\u0027Ente, nella quale si pone in  \r\n risalto anche maggiore la funzione assegnata alle norme in discussione.  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Infine l\u0027Avvocatura generale dello Stato ribadisce  le  conclusioni  \r\n dei due Istituti nel proprio atto di intervento, con altre osservazioni  \r\n desunte  dai  testi  dell\u0027art.  35  della Costituzione e della legge 29  \r\n aprile 1949, n. 264, che vi dette  la  prima  attuazione  di  carattere  \r\n generale.      Vi  aggiunge  l\u0027osservazione  che  l\u0027apprendistato  pu\u0026#242;  \r\n riguardare soltanto le giovani leve del lavoro anche perch\u0026#233; queste non  \r\n hanno normalmente una famiglia a carico e possono quindi  accontentarsi  \r\n di  una  retribuzione  molto  pi\u0026#249;  limitata e che, del resto, tutto il  \r\n sistema della legge e le singole disposizioni  concernenti:  l\u0027apposito  \r\n comitato  presso  la commissione centrale dell\u0027avviamento al lavoro, la  \r\n visita sanitaria e l\u0027esame psicofisiologico,  la  maggiore  limitazione  \r\n della  durata del lavoro, il divieto del lavoro notturno, le ferie pi\u0026#249;  \r\n estese, l\u0027esclusione di lavori faticosi ed infine l\u0027obbligo del  datore  \r\n di  lavoro di informare la famiglia dell\u0027apprendista sui risultati ed i  \r\n progressi di questo, hanno ragione di  essere  proprio  e  soltanto  in  \r\n relazione all\u0027et\u0026#224; giovanile degli apprendisti.                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Anche  l\u0027Avvocatura  generale  conclude  pertanto  perch\u0026#233; la Corte  \r\n voglia  dichiarare  la  infondatezza  della  denunciata  questione   di  \r\n illegittimit\u0026#224; costituzionale.                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nell\u0027udienza  pubblica  del  23  novembre  1966 le parti costituite  \r\n hanno confermato le tesi gi\u0026#224; svolte negli scritti difensivi.            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto:                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Le osservazioni e le conseguenti deduzioni esposte nella  ordinanza  \r\n del  Tribunale  di  Caltanissetta,  che ha ritenuto in contrasto con la  \r\n norma dell\u0027art. 35 della Costituzione la limitazione ad anni venti  per  \r\n l\u0027assunzione  dei  lavoratori  con  la  qualifica  di  apprendisti, non  \r\n possono essere condivise dalla Corte.                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Esse sono infatti in netto contrasto con la natura  e  la  funzione  \r\n dell\u0027apprendistato,  che  \u0026#232;  stato sempre ed ovunque concepito come il  \r\n metodo pi\u0026#249; adeguato per avviare alla occupazione i giovani,  aspiranti  \r\n ad imparare un\u0027arte od un mestiere, sul luogo stesso del lavoro e sotto  \r\n la  guida  dell\u0027imprenditore  e  l\u0027esempio  dei compagni pi\u0026#249; anziani e  \r\n provetti.                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     L\u0027abolizione di ogni limite di et\u0026#224; in relazione a  tale  qualifica  \r\n avrebbe effetti del tutto negativi, sia nei riguardi dell\u0027ordine, della  \r\n disciplina e del rendimento del lavoro, sia rispetto ai rapporti fra le  \r\n maestranze,  basati necessariamente sulla osservanza di una gerarchia a  \r\n carattere tecnico, in funzione della esperienza acquisita.               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     \u0026#200;  pertanto  comprensibile  e  giustificata   la   decisione   del  \r\n legislatore  di  stabilire  i  limiti  di et\u0026#224;, tanto per la assunzione  \r\n della qualit\u0026#224; di apprendista quanto per  la  cessazione  di  essa:  il  \r\n limite  minimo, - di quattordici anni - \u0026#232; in correlazione con le norme  \r\n che  regolano  l\u0027istruzione  obbligatoria  e  con  la  necessit\u0026#224;   che  \r\n l\u0027aspirante  abbia  raggiunto  un  certo  grado  di  sviluppo fisico ed  \r\n intellettuale;  il  limite  massimo   -   di   venti   anni   -   trova  \r\n giustificazione  nella  scarsa  probabilit\u0026#224; di successo di soggetti, i  \r\n quali siano giunti a quella et\u0026#224; senza avere  svolto  alcuna  attivit\u0026#224;  \r\n lavorativa e raggiunto una certa esperienza.                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     D\u0027altro  lato, l\u0027aspirazione, pi\u0026#249; che legittima, di lavoratori che  \r\n abbiano superato quel  limite  di  et\u0026#224;  senza  avere  ottenuto  alcuna  \r\n qualificazione  professionale,  di  conseguirla successivamente, pu\u0026#242; e  \r\n deve essere soddisfatta in altri  modi,  come  quelli  descritti  dagli  \r\n Istituti  assistenziali  costituiti nel presente giudizio, che dovranno  \r\n per\u0026#242; essere potenziati e  diffusi,  anche  per  evitare  il  pericolo,  \r\n segnalato  dagli Istituti stessi, che la qualifica di apprendista possa  \r\n essere attribuita  a  lavoratori  maggiorenni  ed  eventualmente  anche  \r\n esperti  al  solo  scopo  di  corrispondere loro un salario inferiore a  \r\n quello dovuto, eludendo le norme contenute nelle leggi o nei  contratti  \r\n collettivi.                                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La  questione  sottoposta  all\u0027esame  della  Corte  non pu\u0026#242; essere  \r\n perci\u0026#242; considerata fondata.                                             \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                            per questi motivi                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e non fondata  la  questione,  proposta  con  ordinanza  del  \r\n Tribunale  di  Caltanissetta  in data 7 aprile 1965, sulla legittimit\u0026#224;  \r\n costituzionale  dell\u0027art.  6  della  legge  19  gennaio  1955,  n.   25  \r\n (disciplina  dell\u0027apprendistato),  in  riferimento  all\u0027art.  35  della  \r\n Costituzione.                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     Cos\u0026#236; deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,  \r\n Palazzo della Consulta, 13 dicembre 1966.                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ALDO SANDULLI -  \r\n GIUSEPPE  BRANCA  -  MICHELE  FRAGALI  -  COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE  \r\n CHIARELLI - GIUSEPPE  VERZ\u0026#204; - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI  -  FRANCESCO  \r\n PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.                                         \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"16413","titoletto":"SENT.   123/66.   LAVORO  -  APPRENDISTATO  -  LIMITI  DI  ETA\u0027 - QUALIFICAZIONE  PROFESSIONALE  - ART. 6 LEGGE 19 GENNAIO 1955, N. 25 - ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE.","testo":"L\u0027apprendistato  e\u0027  stato  sempre  ed  ovunque concepito come il metodo  piu\u0027  adeguato  per  avviare  alla occupazione i giovani, aspiranti ad imparare un\u0027arte o un mestiere, sul luogo stesso del lavoro  e  sotto  la  guida  dell\u0027imprenditore  e  l\u0027esempio  dei compagni  piu\u0027  anziani e provetti. Il limite minimo di eta\u0027 - di quattordici  anni  - e\u0027 in correlazione con le norme che regolano l\u0027istruzione  obbligatoria  e  con  la necessita\u0027 che l\u0027aspirante abbia   raggiunto   un   certo   grado   di  sviluppo  fisico  ed intellettuale;   il  limite  massimo  -  di  venti  anni  - trova giustificazione nella scarsa probabilita\u0027 di successo di soggetti i  quali  siano  giunti  a  quella  eta\u0027 senza aver svolta alcuna attivita\u0027 lavorativa e raggiunto una certa esperienza. D\u0027altro  canto,  l\u0027aspirazione di lavoratori che abbiano superato quel limite di eta\u0027 senza  aver  ottenuto  alcuna  qualificazione professionale, di conseguirla successivamente, puo\u0027 e deve essere soddisfatta  in  altri modi, anche per evitare il pericolo che la qualifica  di apprendista sia attribuita a lavoratori maggiorenni anche  esperti  al  solo  scopo  di corrispondere loro un salario inferiore a quello dovuto. (Nella  specie  e\u0027  stata  ritenuta  non  fondata la questione di legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  6 della legge 19 gennaio 1955,  n.  25,  sulla disciplina dell\u0027apprendistato, in relazione all\u0027art. 35 della Costituzione).","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"1487","autore":"FERRATO D.","titolo":"LA NATURA GIURIDICA DELL\u0027APPRENDISTATO","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista penale","anno_rivista":"1970","numero_rivista":"","parte_rivista":"II","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1101","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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