HTTP Client
1
Total requests
0
HTTP errors
Clients
http_client 1
Requests
| POST | https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2022:200 | |
|---|---|---|
| Request options | [ "auth_basic" => [ "corteservizisito" "corteservizisito,2021+1" ] ] |
|
| Response |
200
[ "info" => [ "header_size" => 196 "request_size" => 338 "total_time" => 3.486853 "namelookup_time" => 0.000288 "connect_time" => 0.241266 "pretransfer_time" => 2.32407 "size_download" => 54485.0 "speed_download" => 15625.0 "starttransfer_time" => 3.300325 "primary_ip" => "213.82.143.235" "primary_port" => 443 "local_ip" => "172.16.57.151" "local_port" => 38562 "http_version" => 2 "protocol" => 2 "scheme" => "HTTPS" "appconnect_time_us" => 2323859 "connect_time_us" => 241266 "namelookup_time_us" => 288 "pretransfer_time_us" => 2324070 "starttransfer_time_us" => 3300325 "total_time_us" => 3486853 "effective_method" => "POST" "capath" => "/etc/ssl/certs" "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt" "start_time" => 1770694207.034 "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2022:200" "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062 : "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse" : { : CurlHandle {#1014 …} : Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …} : -9223372036854775808 } } "debug" => """ * Trying 213.82.143.235:443...\n * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n * ALPN: offers h2,http/1.1\n * CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n * CApath: /etc/ssl/certs\n * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n * Server certificate:\n * subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n * start date: Dec 4 00:00:00 2025 GMT\n * expire date: Jan 4 23:59:59 2027 GMT\n * subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n * issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n * SSL certificate verify ok.\n * using HTTP/1.x\n > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2022:200 HTTP/1.1\r\n Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n Accept: */*\r\n Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n Accept-Encoding: gzip\r\n Content-Length: 0\r\n Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n \r\n < HTTP/1.1 200 \r\n < Cache-Control: no-cache\r\n < Pragma: no-cache\r\n < Content-Encoding: UTF-8\r\n < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n < Transfer-Encoding: chunked\r\n < Date: Tue, 10 Feb 2026 03:30:10 GMT\r\n < \r\n """ ] "response_headers" => [ "HTTP/1.1 200 " "Cache-Control: no-cache" "Pragma: no-cache" "Content-Encoding: UTF-8" "Content-Type: application/json;charset=UTF-8" "Transfer-Encoding: chunked" "Date: Tue, 10 Feb 2026 03:30:10 GMT" ] "response_content" => [ "{"dtoPronuncia":{"anno":"2022","numero":"200","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE","presidente_dec":"AMATO","redattore":"PROSPERETTI","relatore":"PROSPERETTI","tipo_fissaz_dec":"Udienza Pubblica","data_fissaz_dec":"05/07/2022","data_decisione":"05/07/2022","data_deposito":"28/07/2022","pubbl_gazz_uff":"03/08/2022","num_gazz_uff":"31","norme":"Artt. 1 e 2 della legge della Regione Siciliana 19/11/2021, n. 28, e art. 9, c. 1°, lett. a), della legge della Regione Siciliana 21/01/2022, n. 1.","atti_registro":"ric. 6 e 29/2022","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eSENTENZA N. 200\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2022\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta dai signori:\r\n Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242; ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enei giudizi di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Siciliana 19 novembre 2021, n. 28 (Norme in materia di funzionamento del Corpo forestale della Regione siciliana), e dell\u0026#8217;art. 9, comma 1, lettera a), della legge della Regione Siciliana 21 gennaio 2022, n. 1 (Autorizzazione all\u0026#8217;esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l\u0026#8217;esercizio 2022), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 25 gennaio 2022 e il 28 marzo 2022, depositati in cancelleria il 28 gennaio 2022 e il 30 marzo 2022, iscritti, rispettivamente, ai numeri 6 e 29 del registro ricorsi 2022 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 8 e 17, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti gli atti di costituzione della Regione Siciliana;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 5 luglio 2022 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri e l\u0026#8217;avvocato Giuseppa Mistretta per la Regione Siciliana;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 5 luglio 2022.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso notificato il 25 gennaio 2022 e depositato il successivo 28 gennaio (reg. ric. n. 6 del 2022), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Siciliana 19 novembre 2021, n. 28 (Norme in materia di funzionamento del Corpo forestale della Regione siciliana), per violazione degli artt. 81, terzo comma e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione alla materia del coordinamento della finanza pubblica, e del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio rappresenta, in particolare, che l\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021 autorizza \u0026#171;[p]er le finalit\u0026#224; assunzionali di cui all\u0026#8217;articolo 1 della legge regionale 20 luglio 2020, n. 16 e successive modificazioni\u0026#187; la spesa di tre milioni di euro, prevedendo che tali oneri siano coperti mediante corrispondente riduzione delle disponibilit\u0026#224; della Missione 9, Programma 5, Capitolo 150001 e che l\u0026#8217;art. 2 della medesima legge modifica, nei commi 1 e 2, l\u0026#8217;entit\u0026#224; delle risorse finanziarie stanziate, rispettivamente, dall\u0026#8217;art. 1 della legge della Regione Siciliana 3 dicembre 2020, n. 29 (Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana) e successive modificazioni, e dal comma 8 dell\u0026#8217;art. 1 della legge della Regione Siciliana 20 luglio 2020, n. 16 (Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana. Disposizioni varie) e successive modificazioni, ma confermando analogo, inidoneo, meccanismo di copertura finanziaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEntrambe le disposizioni prevedono, in altri termini, che le spese previste gravino sulla Missione 9, Programma 5, Capitolo 150001 del bilancio regionale, capitolo che, ad avviso del ricorrente, essendo relativo a \u0026#171;stipendi ed altri assegni fissi da erogare al personale a tempo indeterminato, con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso il comando del corpo forestale e presso il dipartimento sviluppo rurale (spese obbligatorie)\u0026#187;, va ritenuto inidoneo, in quanto destinato alla copertura di spese non comprimibili e obbligatorie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, ad avviso dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, il comma 2 dell\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021 non indicherebbe la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle assunzioni di personale per gli anni 2023 e successivi, nonostante si tratti di un onere obbligatorio a carattere permanente, violando cos\u0026#236; l\u0026#8217;art. 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), ai sensi del quale \u0026#171;[l]e leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l\u0026#8217;onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l\u0026#8217;onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell\u0026#8217;onere annuo alla legge di bilancio\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente sostiene, inoltre, che le disposizioni contenute nell\u0026#8217;art. 2 violerebbero anche l\u0026#8217;art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilit\u0026#224; e finanza pubblica), con particolare riferimento al comma 3, il quale stabilisce che le norme che comportano conseguenze finanziarie devono essere corredate da una relazione tecnica che dia contezza della quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonch\u0026#233; delle relative coperture.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, ad avviso della difesa dello Stato, l\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021 violerebbe anche l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., ponendosi in contrasto con i principi fissati dallo Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica nell\u0026#8217;art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli), che prevede la possibilit\u0026#224; di ripianare il disavanzo e le quote di disavanzo non recuperate, relative al rendiconto 2018, in un periodo non superiore a dieci esercizi finanziari e che ha trovato applicazione nelle disposizioni contenute nell\u0026#8217;accordo Stato-Regione Siciliana sottoscritto in data 14 gennaio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente, infine, sollecita questa Corte a dichiarare, ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), costituzionalmente illegittimo in via consequenziale l\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021, secondo cui \u0026#171;[n]ello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023 sono introdotte le variazioni di cui all\u0026#8217;annessa tabella \u0026#8220;A\u0026#8221; discendenti dall\u0026#8217;applicazione delle disposizioni della presente legge\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; La Regione Siciliana, costituitasi in giudizio con atto depositato in data 4 marzo 2022, ha rilevato che l\u0026#8217;art. 9, comma 1, lettera a), della legge della Regione Siciliana 21 gennaio 2022, n. 1 (Autorizzazione all\u0026#8217;esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l\u0026#8217;esercizio 2022), intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso, ha modificato l\u0026#8217;art. 1, comma 1, e abrogato l\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021, determinando cos\u0026#236; la conseguente cessazione della materia del contendere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ogni caso, ad avviso della difesa regionale, le questioni promosse dovrebbero essere dichiarate inammissibili per l\u0026#8217;indeterminatezza del petitum del ricorso ovvero non fondate nel merito, in quanto, sulla base delle attestazioni prodotte dai rami di amministrazione interessati, sarebbe dimostrato che le risorse gi\u0026#224; stanziate per spese previste in bilancio (Capitolo 150001) contengono eccedenze tali da poter essere destinate alla copertura di altri oneri, non previsti al momento della decisione di bilancio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione Siciliana sottolinea, inoltre, che il finanziamento del Capitolo 150521 recante \u0026#171;Spese per l\u0026#8217;espletamento di concorsi per l\u0026#8217;assunzione del personale del Corpo forestale della Regione (CAP. 14210)\u0026#187;, mediante la riduzione delle disponibilit\u0026#224; della Missione 9, Programma 5, Capitolo 150001, non sarebbe soggetto al vincolo di proiezione decennale in quanto il macroaggregato cui appartiene il Capitolo 150521 \u0026#232; quello \u0026#171;acquisto di beni e servizi\u0026#187; (diverso dal macroaggregato cui appartiene il Capitolo 150001), coerente con lo scopo della norma impugnata, che non \u0026#232; quello di predisporre la copertura di spesa per l\u0026#8217;assunzione del personale, ma solo quello di finanziare, una tantum, i servizi necessari all\u0026#8217;espletamento del concorso per l\u0026#8217;assunzione dei forestali siciliani. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa regionale sostiene, poi, con riferimento alla richiesta del ricorrente di dichiarare costituzionalmente illegittimo in via consequenziale l\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021, che l\u0026#8217;art. 27 della legge n. 87 del 1953, stabilendo che la Corte dichiara quali sono le altre disposizioni legislative la cui illegittimit\u0026#224; deriva come conseguenza dalla decisione adottata, \u0026#171;non viene a sottrarre il ricorrente, o il rimettente [laddove il presunto oggetto dell\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; conseguenziale non fuoriesca, rispettivamente, dal perimetro della normativa impugnabile, o di cui deve fare applicazione] dall\u0026#8217;onere di fornire un\u0026#8217;adeguata motivazione in ordine a ciascuna delle disposizioni legislative che venga a censurare\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; In data 14 giugno 2022, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria integrativa in cui ribadisce le proprie conclusioni e replica alle eccezioni della difesa della Regione Siciliana. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, il ricorrente osserva, con riferimento alla ritenuta violazione dello statuto della Regione Siciliana, che \u0026#171;si \u0026#232; esplicitamente richiamata in ricorso, citandola, la sentenza 2 dicembre 2021, n. 226 di codesta Corte, con cui l\u0026#8217;art. 1 comma 1, della legge regionale n. 29/2020, veniva dichiarato illegittimo per violazione dell\u0026#8217;articolo 81, terzo comma, della Costituzione, ponendo inoltre in luce come \u0026#8220;...il canone costituzionale dell\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost. \u0026#8216;opera direttamente, a prescindere dall\u0026#8217;esistenza di norme interposte\u0026#8217; (ex plurimis, sentenza n. 26 del 2013), applicandosi immediatamente anche agli enti territoriali ad autonomia speciale, precisando inoltre che lo stesso statuto della Regione Siciliana, nell\u0026#8217;attribuire alla Regione competenza legislativa esclusiva su determinate materie e, tra queste, quella dello stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione (art. 14, lettera q), ne ammette l\u0026#8217;esercizio \u0026#8216;nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato\u0026#8217; (sentenza. n. 235 del 2020)\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa dello Stato evidenzia, inoltre, che le competenze legislative della Regione Siciliana vanno esercitate nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato e che, pertanto, la denunciata violazione dell\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost. determina anche la conseguente lesione dello statuto della Regione Siciliana.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon riferimento, infine, alla richiesta di dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale consequenziale dell\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021, il ricorrente ribadisce che questa \u0026#171;appare chiaramente motivata giacch\u0026#233; esso introduce variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana in applicazione degli artt. 1 e 2 impugnati\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Con successivo ricorso notificato il 28 marzo 2022 e depositato il 30 marzo 2022 (reg. ric. n. 29 del 2022), il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, tra le altre, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 9, comma 1, lettera a), della legge reg. Siciliana n. 1 del 2022, per violazione dell\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost., nonch\u0026#233; degli artt. 14 e 17 dello statuto della Regione Siciliana.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente rappresenta che la disposizione impugnata ha novellato l\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021, stabilendo che \u0026#171;a) al comma 1 dell\u0026#8217;art. 1 le parole da \u0026#8220;Per le finalit\u0026#224;\u0026#8221; fino a \u0026#8220;e successive modificazioni\u0026#8221; sono sostituite dalle parole \u0026#8220;Per le finalit\u0026#224; legate all\u0026#8217;espletamento delle procedure concorsuali per l\u0026#8217;assunzione del personale del Corpo forestale della Regione siciliana\u0026#8221;\u0026#187;, e che l\u0026#8217;intento perseguito dal legislatore regionale era quello di superare i rilievi di illegittimit\u0026#224; costituzionale promossi dallo Stato con il ricorso iscritto al n. 6 del registro ricorsi 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTuttavia, ad avviso dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, l\u0026#8217;art. 9, comma 1, lettera a), della legge reg. Siciliana n. 1 del 2022, novellando il comma 1 dell\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021, ha modificato solo la finalit\u0026#224; dell\u0026#8217;autorizzazione di spesa disposta dalla norma impugnata, senza per\u0026#242; eliminare la violazione dell\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost. lamentata dal ricorrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePi\u0026#249; precisamente, la difesa dello Stato ritiene che l\u0026#8217;art. 9, comma 1, lettera a), della legge reg. Siciliana n. 1 del 2022 sia \u0026#171;affetto dalle medesime illegittimit\u0026#224; gi\u0026#224; riscontrate sulla norma modificata, contrastando con il principio dell\u0026#8217;obbligo di copertura finanziaria delle norme che comportino nuovi o maggiori oneri (e quindi in violazione dell\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost.), con la normativa statale in materia contabile, nonch\u0026#233; con le norme dello Statuto speciale della Regione e della legislazione regionale (artt. 14 e 17 dello Statuto Speciale di autonomia, R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, che disciplinano la potest\u0026#224; legislativa della Regione Siciliana) in materia di bilancio e contabilit\u0026#224; per quanto riguarda la copertura finanziaria delle leggi regionali di spesa (art. 14 del Testo coordinato delle norme in materia di bilancio e contabilit\u0026#224; applicabili alla Regione)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Con atto depositato in data 4 maggio 2022 si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione Siciliana, eccependo, preliminarmente, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;impugnazione per l\u0026#8217;indeterminatezza del petitum, in quanto il ricorrente non avrebbe specificato i motivi del ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, la difesa regionale rileva che nel caso in cui venga impugnata in via principale la legge di una Regione ad autonomia speciale, la compiuta definizione dell\u0026#8217;oggetto del giudizio, onere di cui \u0026#232; gravato il ricorrente, richiede che quest\u0026#8217;ultimo si confronti con le competenze legislative previste dallo statuto di autonomia (sono richiamate le sentenze n. 25 del 2021, n. 279 del 2020 e n. 119 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso della difesa regionale, la questione promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri sarebbe, in ogni caso, non fondata in quanto, sulla base delle attestazioni prodotte dai rami di amministrazione interessati, sarebbe stato dimostrato che le risorse gi\u0026#224; stanziate per spese previste in bilancio (Capitolo 150001) contengono eccedenze tali da poter essere destinate alla copertura di altri oneri, non previsti al momento della decisione di bilancio. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; In data 22 giugno 2022, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria integrativa in cui contesta le affermazioni della difesa regionale sull\u0026#8217;asserita indeterminatezza del petitum del ricorso e ribadisce che \u0026#171;la Regione ha omesso di fornire adeguati elementi conoscitivi (da compendiarsi principalmente nella Relazione tecnica) da cui si possa dimostrare l\u0026#8217;esistenza di eventuali permanenti eccedenze, tali da sopportare l\u0026#8217;ulteriore peso di oneri per fini diversi da quelli cui sono vincolate; ci\u0026#242; anche nel rispetto delle modalit\u0026#224; di copertura finanziaria delle spese e della documentazione contabile richiesta ai sensi dell\u0026#8217;art. 17 della legge di contabilit\u0026#224; n. 196/2009\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del ricorrente, la documentazione prodotta dalla Regione Siciliana, da un lato, \u0026#171;conferma che la legge regionale non contiene alcuna nuova entrata, n\u0026#233; dispone alcuna riduzione di spesa permanente al fine di coprire i suddetti oneri, dall\u0026#8217;altro, dimostra che lo stanziamento non risulta accompagnato da alcuna relazione tecnica che illustri in maniera specifica l\u0026#8217;effettiva presenza di risorse gi\u0026#224; stanziate e quindi disponibili per il sostentamento dei maggiori oneri\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato permarrebbe, pertanto, l\u0026#8217;assenza di una analitica dimostrazione, da parte regionale, di una effettiva eccedenza di risorse rispetto a quelle originariamente stanziate nel Capitolo 150001.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; In data 24 giugno 2022, la Regione Siciliana ha depositato una ulteriore memoria in cui, nel riportarsi integralmente ai propri atti difensivi, produce in giudizio la nota 23 giugno 2022, n. 001-0003646-ARS/2022 della Segreteria generale dell\u0026#8217;Assemblea regionale Siciliana, con la quale viene trasmessa la relazione tecnica, a firma del Ragioniere generale della Regione, all\u0026#8217;emendamento A.49 al DDL 1140/A, poi trasfuso nella disposizione impugnata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso della difesa regionale, tale nota confermerebbe le attestazioni, gi\u0026#224; prodotte in giudizio, sulla circostanza che le risorse stanziate per le spese previste in bilancio nel Capitolo 150001 contengano eccedenze tali da poter essere destinate alla copertura di altri oneri non previsti al momento della decisione di bilancio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8211; La Regione Siciliana ha depositato in udienza documentazione attestante che l\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021, abrogato dall\u0026#8217;art. 9, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 1 del 2022, non ha ricevuto applicazione medio tempore. \r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, con separati ricorsi indicati in epigrafe (reg. ric. n. 6 e n. 29 del 2022), rispettivamente, gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Siciliana 19 novembre 2021, n. 28 (Norme in materia di funzionamento del Corpo forestale della Regione siciliana) e l\u0026#8217;art. 9, comma 1, lettera a), della legge della Regione Siciliana 21 gennaio 2022, n. 1 (Autorizzazione all\u0026#8217;esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l\u0026#8217;esercizio 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Con il primo ricorso (reg. ric. n. 6 del 2022), il Presidente del Consiglio dei ministri impugna gli artt. 1 e 2 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021 per la ritenuta violazione degli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione alla materia del coordinamento della finanza pubblica, nonch\u0026#233; del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente, evidenzia, in particolare, che le citate disposizioni stabiliscono la copertura delle spese previste attraverso un meccanismo di riduzione delle disponibilit\u0026#224; della Missione 9, Programma 5, Capitolo 150001, nonostante detto capitolo, come gi\u0026#224; evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 226 del 2021, sia da ritenersi inidoneo a tali fini, essendo destinato alla copertura di spese non comprimibili e obbligatorie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn via consequenziale, inoltre, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato sollecita questa Corte a dichiarare, ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), costituzionalmente illegittimo anche l\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021, ai sensi del quale \u0026#171;[n]ello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023 sono introdotte le variazioni di cui all\u0026#8217;annessa tabella \u0026#8220;A\u0026#8221; discendenti dall\u0026#8217;applicazione delle disposizioni della presente legge\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Regione Siciliana, costituitasi in giudizio, ha rilevato, che l\u0026#8217;art. 9 della legge reg. Siciliana, n. 1 del 2022, entrato in vigore successivamente alla proposizione del ricorso, ha modificato l\u0026#8217;art. 1, comma 1, ed abrogato l\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021, con la conseguenza, ad avviso della Regione, della cessazione della materia del contendere. In ogni caso, ad avviso della difesa regionale, le questioni promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri dovrebbero essere dichiarate inammissibili per l\u0026#8217;indeterminatezza del petitum del ricorso ovvero non fondate nel merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Con il secondo ricorso (reg. ric. n. 29 del 2022), il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in riferimento all\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost., e agli artt. 14 e 17 dello statuto della Regione Siciliana, l\u0026#8217;art. 9, comma 1, lettera a), della legge reg. Siciliana n. 1 del 2022, con cui la Regione Siciliana ha novellato, allo scopo di superare i rilievi di illegittimit\u0026#224; costituzionale avanzati dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al reg. ric. n. 6 del 2022, l\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato rileva che detta disposizione, seppur modifica l\u0026#8217;originaria finalit\u0026#224; dell\u0026#8217;autorizzazione di spesa prevista dalla norma novellata, continua a stabilire che le risorse necessarie per finanziare l\u0026#8217;espletamento dei concorsi per l\u0026#8217;assunzione del personale del Corpo forestale regionale (CFR) vengano reperite attraverso la riduzione delle disponibilit\u0026#224; della Missione 9, Programma 5, Capitolo 150001. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Regione Siciliana si \u0026#232; difesa sostenendo l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; del ricorso per l\u0026#8217;indeterminatezza del petitum e presentando, nel merito, documentazione tesa a dimostrare l\u0026#8217;idoneit\u0026#224; della copertura della spesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Stante la connessione delle questioni oggetto dei due ricorsi, i giudizi vanno riuniti e decisi con un\u0026#8217;unica pronuncia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; A decorrere dal 25 gennaio 2022 e, quindi, successivamente alla proposizione del primo ricorso (reg. ric. n. 6 del 2022), l\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021 \u0026#232; stato abrogato dall\u0026#8217;art. 9, comma 1, lettera b), della legge reg. Siciliana n. 1 del 2022. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer effetto del suddetto ius superveniens, la difesa della Regione Siciliana ha richiesto, con l\u0026#8217;atto di costituzione in giudizio, la declaratoria della cessazione della materia del contendere delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale della citata norma.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la costante giurisprudenza di questa Corte, \u0026#171;la modifica normativa della norma oggetto di questione di legittimit\u0026#224; costituzionale in via principale intervenuta in pendenza di giudizio determina la cessazione della materia del contendere quando ricorrono simultaneamente le seguenti condizioni: occorre che il legislatore abbia abrogato o modificato le norme censurate in senso satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e occorre che le norme impugnate, poi abrogate o modificate, non abbiano ricevuto applicazione medio tempore\u0026#187; (sentenza n. 238 del 2018; nello stesso senso, ex multis, sentenze n. 185, n. 171 e n. 44 del 2018). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021, stante l\u0026#8217;intervenuta abrogazione della norma impugnata e le dichiarazioni provenienti dalla Regione Siciliana, depositate nel corso dell\u0026#8217;udienza pubblica, che attestano che detta disposizione non ha trovato medio tempore applicazione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Va rigettata l\u0026#8217;eccezione con cui la Regione Siciliana contesta l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle censure relative all\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021 per \u0026#171;l\u0026#8217;ambiguit\u0026#224;, l\u0026#8217;indeterminatezza, la contraddittoriet\u0026#224; del petitum\u0026#187; del ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; costante orientamento di questa Corte quello secondo cui il ricorrente ha l\u0026#8217;onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali, dei quali lamenta la violazione, e di svolgere una motivazione che non sia meramente assertiva e che rechi una specifica e congrua indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati, dovendo contenere una sia pur sintetica argomentazione di merito a sostegno delle censure (ex plurimis, sentenze n. 25 del 2020, n. 261 e n. 32 del 2017, n. 239 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso in esame, il ricorrente non si \u0026#232; limitato a indicare la violazione dell\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost. da parte della norma regionale impugnata, ma ha specificamente sviluppato le argomentazioni dell\u0026#8217;impugnazione, evidenziando, in particolare, che la copertura finanziaria prevista dalla norma a valere sulle disponibilit\u0026#224; della Missione 9, Programma 5, Capitolo 150001, va ritenuta in contrasto con i parametri costituzionali evocati, in quanto tale capitolo reca risorse destinate a spese obbligatorie per il personale, non comprimibili come tali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Nel merito, la questione avente ad oggetto l\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021 \u0026#232; fondata per violazione dell\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; Questa Corte, anche con particolare riferimento alla Regione Siciliana, ha ripetutamente affermato che il canone costituzionale dell\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost. \u0026#171;\u0026#8220;opera direttamente, a prescindere dall\u0026#8217;esistenza di norme interposte\u0026#8221; (ex plurimis, sentenze n. 26 del 2013 e n. 227 del 2019), applicandosi immediatamente anche agli enti territoriali ad autonomia speciale\u0026#187;, precisando inoltre che lo stesso statuto della Regione Siciliana, \u0026#171;nell\u0026#8217;attribuire alla Regione competenza legislativa esclusiva su determinate materie e, tra queste, a quella dell\u0026#8217;ordinamento degli uffici e degli enti regionali (art. 14, lettera p)\u0026#187;, ne ammette l\u0026#8217;esercizio \u0026#171;\u0026#8220;nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato\u0026#8221;\u0026#187; (sentenza. n. 235 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.\u0026#8211; Nel caso di specie, la disposizione impugnata autorizza, per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2021, la spesa di euro 3.000.000,00 prevedendone la copertura mediante corrispondente riduzione delle disponibilit\u0026#224; della Missione 9, Programma 5, Capitolo 150001.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn proposito, va precisato che il detto Capitolo 150001 riguarda le spese per le retribuzioni del personale non dirigenziale del CFR e che la norma impugnata non prevede alcuna nuova entrata, n\u0026#233; stabilisce alcuna riduzione di spesa permanente al fine di coprire detti oneri. N\u0026#233;, d\u0026#8217;altra parte, risulta che essa sia accompagnata da una relazione tecnica che giustifichi il semplice rinvio al suddetto capitolo senza la dimostrazione delle risorse gi\u0026#224; stanziate e disponibili per i maggiori oneri. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.3.\u0026#8211; Risulta, peraltro, indimostrato e, comunque, non corretto che le risorse gi\u0026#224; stanziate per spese previste in bilancio possano contenere eccedenze tali da sopportare l\u0026#8217;ulteriore peso di altri oneri non previsti al momento della decisione di bilancio. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCostituisce, infatti, principio generale che tutte le risorse stanziate in bilancio siano gi\u0026#224; interamente impegnate e dirette a sovvenire a spese ivi previste (ex multis, sentenze n. 171 del 2021 e n. 209 del 2017), trattandosi per di pi\u0026#249; di spese obbligatorie per il personale, che per loro natura non sono comprimibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; premesso, laddove comunque si ritenga che, nondimeno, lo stanziamento complessivo per le spese del personale gi\u0026#224; vigente fosse in grado di sostenere anche il peso dei nuovi oneri, se ne sarebbe dovuta dare un\u0026#8217;analitica dimostrazione nella relazione tecnica (art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante \u0026#171;Legge di contabilit\u0026#224; e finanza pubblica\u0026#187;), che \u0026#232; invece assente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.4.\u0026#8211; Deve, pertanto, dichiararsi l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021 per violazione dell\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe censure riferite agli altri parametri costituzionali che il ricorrente ha evocato sono da considerarsi assorbite. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; L\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021 determina, in via consequenziale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 della legge n. 87 del 1953, quella dell\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021, trattandosi quest\u0026#8217;ultima di disposizione meramente applicativa che si limita ad evidenziare in tabella le variazioni di spesa conseguenti all\u0026#8217;attuazione della norma impugnata (ex multis, sentenze n. 217 del 2015, n. 68 del 2014, n. 308 e n. 290 del 2013). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Con riferimento al secondo ricorso (reg. ric. n. 29 del 2022), va rigettata l\u0026#8217;eccezione con cui la Regione Siciliana ha ancora contestato la pretesa \u0026#171;ambiguit\u0026#224;, indeterminatezza e contraddittoriet\u0026#224; del petitum\u0026#187; del ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche in questo caso, infatti, il ricorrente non si \u0026#232; limitato a indicare la violazione dell\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost. da parte della norma regionale impugnata, ma ha specificamente sviluppato, in modo analitico ed esauriente, le argomentazioni dell\u0026#8217;impugnazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; Nel merito, la questione avente ad oggetto l\u0026#8217;art. 9, comma 1, lettera a), della legge reg. Siciliana n. 1 del 2022 \u0026#8211; che ha novellato l\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021 recependone per il resto il contenuto \u0026#8211; \u0026#232; fondata per violazione dell\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; Le censure formulate dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti dell\u0026#8217;art. 9, comma 1, lettera a), della legge reg. Siciliana n. 1 del 2022, che novella l\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021 (gi\u0026#224; impugnato con il ricorso iscritto al reg. ric. n. 6 del 2022), sono analoghe a quelle gi\u0026#224; formulate dal ricorrente avverso il testo originario della disposizione novellata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, ancorch\u0026#233; la nuova disposizione chiarisca che il suo scopo sarebbe solo quello di finanziare, una tantum, l\u0026#8217;espletamento dei concorsi per l\u0026#8217;assunzione del nuovo personale del Corpo forestale della Regione, la relativa spesa, quantificata nella sproporzionata somma di tre milioni di euro per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2021, continua ad essere finanziata con le stesse modalit\u0026#224; gi\u0026#224; censurate con riferimento al testo originario della norma novellata, prevedendone la copertura sempre mediante corrispondente riduzione delle disponibilit\u0026#224; della Missione 9, Programma 5, Capitolo 150001, capitolo da ritenersi, per quanto gi\u0026#224; detto, non idoneo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNeppure in questa occasione, d\u0026#8217;altra parte, la Regione resistente ha fornito adeguati elementi conoscitivi che consentano di dimostrare l\u0026#8217;esistenza di effettive disponibilit\u0026#224;, tali da sopportare il peso di oneri per fini diversi da quelli per cui le somme stanziate sono vincolate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, con la memoria del 24 giugno 2022, la Regione Siciliana ha allegato la nota 23 giugno 2022, n. 001-0003646-ARS/2022 della Segreteria generale dell\u0026#8217;Assemblea regionale Siciliana e la relazione tecnica del Ragioniere generale della Regione all\u0026#8217;emendamento A.49 al DDL, 1140/A, poi trasfuso nella disposizione impugnata, dell\u0026#8217;art. 9, comma 1, lettera a), della legge reg. Siciliana n. 1 del 2022, che per\u0026#242; non fornisce nessun elemento utile a dimostrare l\u0026#8217;esistenza di dette disponibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve, pertanto, dichiararsi l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale anche dell\u0026#8217;art. 9, comma 1, lettera a), della legge reg. Siciliana n. 1 del 2022, per violazione dell\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe ulteriori censure riferite agli altri parametri che il ricorrente ha evocato sono da considerarsi assorbite. \r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriuniti i giudizi,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1 della legge della Regione Siciliana 19 novembre 2021, n. 28 (Norme in materia di funzionamento del Corpo forestale della Regione siciliana);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 9, comma 1, lettera a), della legge della Regione Siciliana 21 gennaio 2022, n. 1 (Autorizzazione all\u0026#8217;esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l\u0026#8217;esercizio 2022);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e4) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021, promosse, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione alla materia del coordinamento della finanza pubblica, e al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 6 del 2022 indicato in epigrafe. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiulio PROSPERETTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 28 luglio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Bilancio e contabilit\u0026#224; pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Norme in materia di funzionamento del Corpo forestale della Regione Siciliana - Previsione, per le finalit\u0026#224; assunzionali di cui all\u0027art. 1 della legge regionale n. 16 del 2020, per l\u0027esercizio finanziario 2021, di un\u0027autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro su Missione 9, Programma 5, capitolo 150521 [Spese per l\u0027espletamento di concorsi per l\u0027assunzione del personale del Corpo forestale della Regione - CAP. 14210] mediante una pari riduzione delle disponibilit\u0026#224; della Missione 9, Programma 5, capitolo 150001.\r\nModificazione dell\u0027entit\u0026#224; delle risorse finanziarie gi\u0026#224; individuate dalle leggi regionali n. 16 del 2020 e n. 29 del 2020 per le finalit\u0026#224; assunzionali di cui all\u0027art. 1 della legge regionale n. 16 del 2020.\r\nVariazioni al bilancio della Regione in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge regionale impugnata.\r\nBilancio e contabilit\u0026#224; pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Modifiche al c. 1 dell\u0027art. 1 della legge regionale n. 28 del 2021, gi\u0026#224; oggetto di impugnativa - Previsione, per le finalit\u0026#224; legate all\u0027espletamento delle procedure concorsuali per l\u0027assunzione del personale del Corpo forestale della Regione Siciliana, per l\u0027esercizio finanziario 2021, dell\u0027autorizzazione della spesa di euro 3.000.000,00 [Missione 9, Programma 5, capitolo 150521 - Spese per l\u0027espletamento di concorsi per l\u0027assunzione del personale del Corpo forestale della Regione CAP. 14210].","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44979","titoletto":"Bilancio e contabilità pubblica - Copertura finanziaria - Applicabilità diretta dell\u0027art. 81, terzo comma, Cost. anche agli enti territoriali ad autonomia speciale - Necessità che tutte le risorse stanziate in bilancio siano impegnate a sovvenire a spese ivi previste (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della norma della Regione Siciliana che autorizza, per l\u0027esercizio finanziario 2021, la spesa di tre milioni di euro per l\u0027espletamento di concorsi per l\u0027assunzione del personale del Corpo forestale regionale). (Classif. 036005).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl canone costituzionale dell\u0027art. 81, terzo comma, Cost. opera direttamente, a prescindere dall\u0027esistenza di norme interposte, applicandosi immediatamente anche agli enti territoriali ad autonomia speciale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 227/2019; S. 26/2013\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLo statuto della Regione Siciliana, nell\u0027attribuire alla Regione competenza legislativa esclusiva su determinate materie e, tra queste, a quella dell\u0027ordinamento degli uffici e degli enti regionali (art. 14, lett. \u003cem\u003ep\u003c/em\u003e), ne ammette l\u0027esercizio nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 235/2020 - mass. 42571\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eCostituisce principio generale che tutte le risorse stanziate in bilancio siano già interamente impegnate e dirette a sovvenire a spese ivi previste. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 171/2021; S. 209/2017\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 81, terzo comma, Cost., l\u0027art. 1 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021, che autorizza, per l\u0027esercizio finanziario 2021, la spesa di tre milioni di euro per l\u0027espletamento di concorsi per l\u0027assunzione del personale del Corpo forestale regionale. La norma regionale impugnata dal Governo individua la copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Missione 9, Programma 5, Capitolo 150001, il quale riguarda le spese per le retribuzioni del personale non dirigenziale del CFR, e non prevede alcuna nuova entrata, né stabilisce alcuna riduzione di spesa permanente al fine di coprire detti oneri. Inoltre, essa non è accompagnata da una relazione tecnica che giustifichi il semplice rinvio al suddetto capitolo senza la dimostrazione delle risorse già stanziate e disponibili per i maggiori oneri).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44980","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"19/11/2021","data_nir":"2021-11-19","numero":"28","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"81","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44980","titoletto":"Bilancio e contabilità pubblica - Copertura finanziaria - Norme della Regione Siciliana - Oneri per l\u0027espletamento di concorsi per l\u0027assunzione del personale del Corpo forestale regionale (CFR) - Variazioni in tabella di spese conseguenti all\u0027attuazione di disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima - Previsione meramente applicativa - Illegittimità costituzionale in via consequenziale. (Classif. 036005).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell\u0027art. 27 della legge n. 87 del 1953, l\u0027art. 3 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021. La disposizione è meramente applicativa dell\u0027art. 1 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021, dichiarato costituzionalmente illegittimo. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 217/2015 - mass. 38584; S. 68/2014 - mass. 37826; S. 308/2013 - mass. 37553; S. 290/2013 - mass. 37488\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44981","numero_massima_precedente":"44979","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"19/11/2021","data_nir":"2021-11-19","numero":"28","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"44981","titoletto":"Bilancio e contabilità pubblica - Copertura finanziaria - Norme della Regione Siciliana - Oneri per l\u0027espletamento di concorsi per l\u0027assunzione del personale del Corpo forestale regionale (CFR) - Autorizzazione una tantum della spesa di tre milioni di euro, già dichiarata costituzionalmente illegittima - Violazione del principio di copertura finanziaria - Illegittimità costituzionale. (Classif. 036005).","testo":"È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 81, terzo comma, Cost., l\u0027art. 9, comma 1, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge reg. Siciliana n. 1 del 2022, che autorizza \u003cem\u003euna tantum\u003c/em\u003e la spesa di tre milioni di euro per l\u0027espletamento di concorsi per l\u0027assunzione del personale del Corpo forestale regionale (CFR). La norma impugnata dal Governo novella - recependone tuttavia il contenuto - l\u0027art. 1, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021, già dichiarato costituzionalmente illegittimo.","numero_massima_successivo":"44982","numero_massima_precedente":"44980","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"21/01/2022","data_nir":"2022-01-21","numero":"1","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. a)","nesso":"modificativo dell\u0027"},{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"19/11/2021","data_nir":"2021-11-19","numero":"28","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"81","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44982","titoletto":"Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Ius superveniens abrogativo o modificativo della norma impugnata - Cessazione della materia del contendere - Condizioni - Carattere satisfattivo e mancata applicazione medio tempore (nel caso di specie, cessazione della materia del contendere della norma della Regione Siciliana che indica l\u0027entità delle risorse stanziate per l\u0027espletamento di concorsi per l\u0027assunzione del personale del Corpo forestale regionale). (Classif. 111012).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa modifica normativa della norma oggetto di questione di legittimità costituzionale in via principale, intervenuta in pendenza di giudizio, determina la cessazione della materia del contendere quando ricorrono simultaneamente le seguenti condizioni: occorre che il legislatore abbia abrogato o modificato le norme censurate in senso satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e occorre che le norme impugnate, poi abrogate o modificate, non abbiano ricevuto applicazione \u003cem\u003emedio tempore\u003c/em\u003e. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 238/2018 - mass. 40579; S. 185/2018 - 40287; S. 171/2018 - mass. 40145; S. 44/2018 - mass. 39910\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia del coordinamento della finanza pubblica, e allo statuto della Regione siciliana - dell\u0027art. 2 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021, che indica l\u0027entità delle risorse stanziate per l\u0027espletamento di concorsi per l\u0027assunzione del personale del Corpo forestale regionale. La norma impugnata è stata abrogata dall\u0027art. 9, comma 1, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e, della legge reg. Siciliana n. 1 del 2022 e non ha trovato \u003cem\u003emedio tempore\u003c/em\u003e applicazione).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"44981","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"19/11/2021","data_nir":"2021-11-19","numero":"28","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"81","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"41653","autore":"","titolo":"Osservazioni a Corte cost. n. 200 del 2022","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"3","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"3547","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42716","autore":"Loiero R.","titolo":"Il principio di equilibrio e pareggio di bilancio nella competenza concorrente tra Stato e Regioni","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista della Corte dei conti","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41396","autore":"Meli M.","titolo":"I nuovi principi costituzionali in materia di ambiente e sostenibilità","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.ambientediritto.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"41396_2022_200.pdf","nome_file_fisico":"200-2022_Meli.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
|