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Giudici : Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012), convertito, con modificazioni, nella legge 1\u0026#176; agosto 2012, n. 122, promosso dal Consiglio di Stato, sezione sesta, nel procedimento vertente tra Azienda agricola Levante di Romani F.lli ss e Regione Lombardia, con ordinanza del 20 gennaio 2025, iscritta al n. 26 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione di Azienda agricola Levante di Romani F.lli ss e l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 24 settembre 2025 il Giudice relatore Roberto Nicola Cassinelli;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e gli avvocati Gianfredo Giatti e Angelo Convertini per l\u0026#8217;Azienda agricola Levante di Romani F.lli ss e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Salvatore Adamo per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ein\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003efatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 20 gennaio 2025, iscritta al n. 26 reg. ord. del 2025, il Consiglio di Stato, sezione sesta, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012), convertito, con modificazioni, nella legge 1\u0026#176; agosto 2012, n. 122, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il rimettente \u0026#232; chiamato a giudicare sull\u0026#8217;appello proposto dall\u0026#8217;Azienda agricola Levante di Romani F.lli ss, per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima \u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, 2 maggio 2022, n. 5439, nei confronti della Regione Lombardia e del Ministero dell\u0026#8217;agricoltura, della sovranit\u0026#224; alimentare e delle foreste, entrambi costituiti per resistere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Il TAR Lazio aveva rigettato il ricorso proposto dall\u0026#8217;Azienda Levante per l\u0026#8217;annullamento del provvedimento della direzione generale dell\u0026#8217;agricoltura della Regione Lombardia (decreto 28 agosto 2014, n. 7903, identificativo n. 439), con il quale le era stato riconosciuto il contributo relativo agli interventi collegati agli eventi sismici del 2012 in misura inferiore a quella richiesta, stante l\u0026#8217;esclusione del ristoro dei danni subiti dal prodotto in fase di maturazione ovvero di stoccaggio. A causa del sisma, riferisce il rimettente, erano collassate le strutture di sostegno delle forme di formaggio \u0026#8220;Mantuanella\u0026#8221;, in fase di maturazione, con danno pari a euro 1.8 milioni, come da perizia del luglio 2012.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; In punto di rilevanza delle questioni, il Consiglio di Stato evidenzia che il provvedimento impugnato costituisce diretta applicazione dell\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), del d.l. n. 74 del 2012, come convertito, che prevede il contributo per i danni subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio limitatamente ai prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica tipica (IGP).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNella perdurante vigenza della norma citata, l\u0026#8217;appello dovrebbe essere respinto, in assenza di profili di inammissibilit\u0026#224; del ricorso: sarebbe, infatti, priva di fondamento l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; formulata dalla Regione Lombardia, secondo cui l\u0026#8217;Azienda ricorrente avrebbe dovuto impugnare l\u0026#8217;ordinanza commissariale 20 febbraio 2013, n. 13, emessa dal Presidente della Regione Lombardia in qualit\u0026#224; di Commissario delegato per l\u0026#8217;emergenza sisma, atto generale di attuazione del d.l. n. 74 del 2012, come convertito, e non attendere il provvedimento con il quale le era stato riconosciuto il contributo che non comprendeva i danni richiesti per il prodotto in fase di maturazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente ritiene applicabile la regola processuale in base alla quale l\u0026#8217;atto generale acquista lesivit\u0026#224; solo al momento dell\u0026#8217;applicazione concreta, tanto pi\u0026#249; nel caso di specie, in cui sarebbe stato difficile, per l\u0026#8217;Azienda ricorrente, \u0026#171;fare una prognosi attendibile sul possibile prodursi in chiave prospettica \u0026#8211; se ed in quale misura \u0026#8211; della lesione alla propria sfera giuridica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl provvedimento oggetto di impugnazione costituirebbe, pertanto, non soltanto l\u0026#8217;atto finale di applicazione dell\u0026#8217;ordinanza generale, al quale l\u0026#8217;orientamento giurisprudenziale prevalente riconnette l\u0026#8217;attualit\u0026#224; e l\u0026#8217;effettivit\u0026#224; della lesione (\u0026#232; richiamata la sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, 16 settembre 2024, n. 7601), ma anche l\u0026#8217;atto che, in concreto, avrebbe determinato il contributo in misura e con modalit\u0026#224; non coincidenti con l\u0026#8217;istanza presentata dall\u0026#8217;Azienda ricorrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; La non manifesta infondatezza delle questioni \u0026#232; argomentata a partire dall\u0026#8217;esame della disciplina contenuta nel d.l. n. 74 del 2012, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 3, comma 1, del citato decreto, stabilisce che \u0026#171;[\u0026#8230;] i Presidenti delle Regioni [\u0026#8230;] stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all\u0026#8217;articolo 2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorit\u0026#224;, modalit\u0026#224; e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi, anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilit\u0026#224; delle contabilit\u0026#224; speciali di cui all\u0026#8217;articolo 2, fatte salve le peculiarit\u0026#224; regionali. I contributi sono concessi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi [\u0026#8230;]\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTra le concessioni previste dal legislatore, il medesimo comma 1, alla lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), prevede: \u0026#171;la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attivit\u0026#224; produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attivit\u0026#224; relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unit\u0026#224; produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all\u0026#8217;attivit\u0026#224; di loro propriet\u0026#224;. La concessione di contributi a vantaggio delle imprese casearie danneggiate dagli eventi sismici \u0026#232; valutata dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; competente entro il 31 dicembre 2014; il principio di certezza e di oggettiva determinabilit\u0026#224; del contributo si considera rispettato se il contributo medesimo \u0026#232; conosciuto entro il 31 dicembre 2014\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAi fini che qui rilevano, la lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e) del medesimo comma 1, inserita in sede di conversione, prevede \u0026#171;la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d\u0026#8217;origine dei prodotti agricoli e alimentari, in strutture ubicate nei territori di cui all\u0026#8217;articolo 1, comma 1, del presente decreto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.\u0026#8211; L\u0026#8217;applicazione della disposizione da ultimo richiamata ha comportato una \u0026#171;differente modalit\u0026#224; di trattamento nella liquidazione dei danni tra produttori nella stessa area geografica di formaggio DOP e non DOP\u0026#187;, che il rimettente assume incompatibile con i principi costituzionali sanciti dagli artt. 3 e 41 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.1.\u0026#8211; Osserva il Consiglio di Stato che, dinanzi alla medesima origine dei danni \u0026#8211; il sisma, che ha colpito le imprese operanti nei territori coinvolti \u0026#8211; e alla potenziale identit\u0026#224; dei danni stessi, nonch\u0026#233; all\u0026#8217;esistenza di caratteristiche di lavorazione e stagionatura \u0026#8220;simili\u0026#8221; dei prodotti caseari, \u0026#171;la natura di maggior pregio del prodotto, se pure potrebbe comportare un danno quantitativamente diverso, non sembra possa comportare che solo i danni patiti dalle aziende D.O.P. e I.G.P. siano meritevoli di contribuzione \u003cem\u003ein parte qua\u003c/em\u003e\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa differenziazione sull\u0026#8217;\u003cem\u003ean\u003c/em\u003e della spettanza della contribuzione si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost. in considerazione dell\u0026#8217;omogeneit\u0026#224; delle situazioni a raffronto, anche tenuto conto della finalit\u0026#224; del contributo, che non avrebbe natura incentivante bens\u0026#236; di ristoro, salva ovviamente la dimostrazione di un danno economico pi\u0026#249; significativo in ragione del maggior valore dei prodotti interessati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa norma censurata produrrebbe, quindi, una ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento di situazioni all\u0026#8217;apparenza omogenee (\u0026#232; richiamata la sentenza di questa Corte n. 234 del 2006), nella parte in cui la \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003eche sorregge la previsione del ristoro irragionevolmente non opera per tutte le aziende dell\u0026#8217;area colpita dal sisma e che dimostrino di aver subito danni al prodotto in fase di maturazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.5.\u0026#8211; La denunciata disparit\u0026#224; di trattamento comporterebbe, secondo il rimettente, la violazione dell\u0026#8217;art. 41 Cost., in quanto l\u0026#8217;assegnazione di un aiuto finanziario \u0026#171;a destinatari limitati e in sostanza predeterminati\u0026#187; avrebbe alterato le condizioni degli operatori nel mercato della produzione agricola della zona colpita dagli eventi sismici, a vantaggio delle imprese beneficiarie del ristoro (\u0026#232; richiamata la sentenza di questa Corte n. 186 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.6.\u0026#8211; Il Consiglio di Stato richiama, inoltre, la giurisprudenza costituzionale secondo cui disposizioni come quella in esame, \u0026#171;non a caso aggiunta in sede di conversione e tale da riguardare in definitiva soggetti specifici\u0026#187;, pur non essendo in assoluto incompatibili con l\u0026#8217;assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione, entrano in tensione con il principio di eguaglianza e, pertanto, devono essere sottoposte ad uno scrutinio stretto di costituzionalit\u0026#224;, per verificare la non arbitrariet\u0026#224; e la ragionevolezza della scelta legislativa (sono richiamate le sentenze n. 116 del 2020 e n. 20 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl sindacato di legittimit\u0026#224; costituzionale deve quindi spingersi a valutare i criteri che hanno ispirato le scelte legislative e le modalit\u0026#224; di attuazione (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 49 del 2021 e n. 270 del 2010), e non arrestarsi alla verifica di una ragione sufficiente che basti a giustificare la scelta di intervenire con legge-provvedimento o, comunque, con disposizione che avvantaggia determinati soggetti individuabili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOccorre verificare, altres\u0026#236;, la congruit\u0026#224; del mezzo approntato rispetto allo scopo perseguito e la proporzionalit\u0026#224; tra il mezzo stesso e le esigenze da soddisfare, in funzione del minor sacrificio possibile di altri principi e valori costituzionalmente protetti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.7.\u0026#8211; Nella specie, prosegue il rimettente, la scelta del legislatore di indirizzare i contributi per il ristoro dei danni subiti dal prodotto in fase di maturazione a una sola tipologia di imprese sarebbe irragionevole e sproporzionata, poich\u0026#233; l\u0026#8217;eventuale maggiore pregio della produzione casearia DOP avrebbe potuto essere tutelato prevedendo una diversa quantificazione del contributo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che le questioni siano dichiarate non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Secondo l\u0026#8217;interveniente non sussisterebbe la denunciata esclusione totale e immotivata dal contributo di taluni soggetti danneggiati, a parit\u0026#224; di condizioni fattuali, e pertanto non risulterebbero violati gli artt. 3 e 41 Cost. evocati dal rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl legislatore avrebbe individuato diverse tipologie di interventi a sostegno dei soggetti colpiti dal sisma, come dimostrato dal fatto che l\u0026#8217;Azienda ricorrente nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e non \u0026#232; stata esclusa \u003cem\u003etout court\u003c/em\u003e dalla contribuzione per i danni provocati dal sisma, ma solo dalla specifica voce relativa al danno subito dal prodotto in fase di maturazione, risultando destinataria di una diversa quantificazione del contributo rispetto alle imprese produttrici di marchi DOP e IGP, alle quali tale voce \u0026#232; stata riconosciuta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn questo modo, osserva l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, si sarebbe raggiunto lo stesso risultato auspicato dal rimettente attraverso la diretta applicazione del principio di proporzionalit\u0026#224; nell\u0026#8217;erogazione quantitativa di un\u0026#8217;unica forma di contributo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura rileva poi che la ragionevolezza in cui si sostanzia il principio di eguaglianza sancito dall\u0026#8217;art. 3 Cost. si rinviene in caso di trattamento diverso accordato a soggetti che versano in situazioni differenti. Come chiarito della giurisprudenza costituzionale, il principio di eguaglianza \u0026#232; violato se, di fronte a situazioni obiettivamente omogenee, si ha una disciplina giuridica differenziata, che determina discriminazioni arbitrarie e ingiustificate (sono citate le sentenze n. 111 del 1981 e n. 96 del 1980).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; non sarebbe vero nel caso in esame, nel quale il differente trattamento costituito dall\u0026#8217;attribuzione di un contributo maggiore alle sole aziende che usufruiscono delle indicazioni DOP e IGP, rispetto a quelle i cui prodotti sono sprovvisti di tali indicazioni, si rinviene nella esigenza di tutelare in misura maggiore i prodotti di pregio, tanto pi\u0026#249; che, contrariamente a quanto affermato dal rimettente, il contributo oggetto di contestazione avrebbe non soltanto natura compensativa, ma anche la funzione di favorire la ripresa e la continuazione delle produzioni di alta qualit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; I prodotti DOP e IGP sono oggetto di un procedimento produttivo pi\u0026#249; lungo, complesso e costoso, perch\u0026#233; condizionato alla stretta esecuzione del disciplinare di produzione, e di conseguenza anche la perdita del magazzino ha un impatto maggiormente critico di quanto non avvenga per altre produzioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.3.\u0026#8211; L\u0026#8217;interveniente richiama, infine, la documentazione parlamentare concernente la norma censurata, e specificamente il parere del 31 maggio 2012, della XIII Commissione permanente (Agricoltura) della Camera dei deputati, sul disegno di legge A.C. 5263 (di conversione del d.l. n. 74 del 2012), nel quale si d\u0026#224; conto dell\u0026#8217;esigenza di prevedere uno \u0026#8220;specifico incentivo\u0026#8221; per le aziende in oggetto, \u0026#171;anche al fine precipuo di preservare l\u0026#8217;accesso al credito bancario riservato ai produttori DOP e IGP mediante la costituzione di pegno rotativo sui prodotti a lunga stagionatura\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale forma di garanzia era all\u0026#8217;epoca prevista per i soli prodotti caseari DOP a lunga stagionatura, dall\u0026#8217;art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 122 (Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.4.\u0026#8211; Conclusivamente l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato ribadisce la ragionevolezza della selettivit\u0026#224; della misura, tenuto conto della peculiarit\u0026#224; dei prodotti DOP e IGP, il cui riconoscimento implica non solo maggiori costi per i produttori, ma anche un significativo valore in termini di \u003cem\u003eexport\u003c/em\u003e, con ricadute economiche, occupazionali e di immagine dell\u0026#8217;Italia nell\u0026#8217;ambito del mercato agroalimentare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Con atto depositato il 10 marzo 2025, si \u0026#232; costituita nel giudizio incidentale la ricorrente Azienda agricola Levante di Romani F.lli ss, in persona del legale rappresentante, per chiedere la declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale delle disposizioni riportate nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; La parte argomenta diffusamente le ragioni di illegittimit\u0026#224; dell\u0026#8217;ordinanza commissariale del 13 febbraio 2013, in quanto discriminatoria e anticoncorrenziale, e del successivo decreto n. 7903 del 2014, con il quale la Regione Lombardia le ha riconosciuto contributi per un importo inferiore a quello richiesto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePur condividendo il dubbio prospettato dal Consiglio di Stato riguardo all\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), del d.l. n. 74 del 2012, come convertito, la parte ritiene che il trattamento discriminatorio in danno dei produttori di formaggi non DOP sia primariamente riconducibile all\u0026#8217;ordinanza commissariale n. 13 del 2013. Tale provvedimento avrebbe introdotto la contestata differenziazione in assenza di riscontro normativo nazionale ed europeo, solo che si consideri l\u0026#8217;art. 101 del Trattato sul funzionamento dell\u0026#8217;Unione europea, che vieta accordi, decisioni e pratiche concordate che possano pregiudicare la libert\u0026#224; d\u0026#8217;impresa e la concorrenza, e l\u0026#8217;art. 107 del medesimo Trattato, che tutela la concorrenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNella specie, gli aiuti economici stanziati ed elargiti al Consorzio Grana Padano avrebbero falsato la concorrenza e il mercato interno, come dimostrerebbe il fatto che soltanto essa Azienda Levante ha proseguito l\u0026#8217;attivit\u0026#224; nonostante i danni provocati dal sisma, mentre sono falliti gli altri caseifici non consorziati che operavano nel medesimo distretto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Sul presupposto che, nella specie, si sarebbe in presenza di un aiuto di Stato che ha favorito un gruppo di imprese in danno di un\u0026#8217;azienda concorrente, la parte richiama la giurisprudenza comunitaria sulla incompatibilit\u0026#224; degli aiuti di Stato con il mercato comune (Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea, prima sezione, sentenza 14 ottobre 2010, causa C-67/09, Nuova Agricast srl), e sul principio della parit\u0026#224; di trattamento (Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea, terza sezione, sentenza 14 aprile 2005, causa C-110/03, Regno del Belgio, paragrafo 71, con ulteriori richiami).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eViene richiamata anche la giurisprudenza costituzionale (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e la sentenza n. 4 del 2022), secondo cui la nozione di concorrenza ai sensi dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost. non pu\u0026#242; non riflettere quella operante in ambito comunitario, e pertanto comprende sia le misure legislative di contrasto agli atti e ai comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull\u0026#8217;assetto concorrenziale dei mercati, sia le misure legislative di promozione, volte a eliminare limiti e vincoli alla libera esplicazione della capacit\u0026#224; imprenditoriale e della competizione tra imprese, ovvero a prefigurare procedure concorsuali di garanzia che assicurino la pi\u0026#249; ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.3.\u0026#8211; La parte osserva, infine, che la certificazione DOP si limita a designare un prodotto originario di un paese e di una regione, le cui caratteristiche siano essenzialmente o esclusivamente dovute all\u0026#8217;ambiente geografico di provenienza, comprendendo tale locuzione i fattori naturali e quelli umani, ma non \u0026#232; sempre sinonimo di qualit\u0026#224;, mentre essa Azienda Levante, di piccole dimensioni, segue l\u0026#8217;intera filiera alimentare e il prodotto finale, pure se non certificato DOP, \u0026#232; comunque certificato \u0026#171;No OGM\u0026#187; e \u0026#171;senza lattosio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.4.\u0026#8211; La parte conclude per la declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale delle disposizioni riportate nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; In data 27 agosto 2025, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha depositato memoria, nella quale ha richiamato le argomentazioni svolte nell\u0026#8217;atto di intervento, insistendo per la declaratoria di non fondatezza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Consiglio di Stato, sezione sesta, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 26 del 2025), ha sollevato \u0026#8211; in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. \u0026#8211; questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera \u003cem\u003eb-bis\u003c/em\u003e), del d.l. n. 74 del 2012, come convertito, nella parte in cui prevede la concessione di contributi per il risarcimento dei danni provocati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, ai prodotti in corso di maturazione o di stoccaggio, limitatamente ai prodotti DOP e IGP.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e deve decidere sull\u0026#8217;appello, proposto dall\u0026#8217;Azienda agricola Levante di Romani F.lli ss, per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 5439 del 2022, nei confronti della Regione Lombardia e del Ministero dell\u0026#8217;agricoltura, della sovranit\u0026#224; alimentare e delle foreste, entrambi costituiti nel giudizio principale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il TAR ha rigettato il ricorso proposto dall\u0026#8217;Azienda Levante per l\u0026#8217;annullamento del decreto della Regione Lombardia n. 7903 del 2014, con il quale le era stato riconosciuto il contributo per i danni subiti in conseguenza degli eventi sismici del 2012 in misura inferiore a quella richiesta, stante l\u0026#8217;esclusione del danno riportato dal prodotto in fase di maturazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; In punto di rilevanza delle questioni, il rimettente chiarisce che il provvedimento impugnato costituisce diretta applicazione dell\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), del d.l. n. 74 del 2012, come convertito, e che pertanto l\u0026#8217;appello dovrebbe essere respinto, in assenza di profili di inammissibilit\u0026#224; del gravame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, \u0026#232; denunciata la violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. per la disparit\u0026#224; di trattamento che deriverebbe dalla esclusione dei prodotti caseari non DOP dal contributo per i danni causati dal sisma al prodotto in fase di maturazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;asserita omogeneit\u0026#224; tra le situazioni poste a raffronto, che discenderebbe dalla identica origine dei danni, dalla potenziale identit\u0026#224; degli stessi e dalle caratteristiche di lavorazione e stagionatura \u0026#8220;simili\u0026#8221; dei prodotti caseari DOP e non DOP, renderebbe incompatibile con l\u0026#8217;art. 3 Cost. la differenziazione quanto all\u0026#8217;\u003cem\u003ean\u003c/em\u003e della spettanza della contribuzione prevista dalla norma censurata, limitata ai prodotti caseari DOP in fase di maturazione. Secondo il rimettente, infatti, \u0026#171;la natura di maggior pregio del prodotto, se pure potrebbe comportare un danno quantitativamente diverso, non sembra possa comportare che solo i danni patiti dalle aziende D.O.P. e I.G.P. siano meritevoli di contribuzione \u003cem\u003ein parte qua\u003c/em\u003e\u0026#187;, tanto pi\u0026#249; che la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e del contributo non avrebbe natura incentivante bens\u0026#236; di mero ristoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSussisterebbe, quindi, un\u0026#8217;ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento di \u0026#171;situazioni all\u0026#8217;apparenza omogenee\u0026#187; (\u0026#232; richiamata la sentenza di questa Corte n. 234 del 2006), e irragionevolmente, in contrasto con lo scopo dell\u0026#8217;intervento legislativo \u0026#8211; di ristoro e non incentivante \u0026#8211;, la disposizione censurata non avrebbe ricompreso tutte le imprese di produzione casearia che operano nei territori colpiti dal sisma.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Alla disparit\u0026#224; di trattamento e all\u0026#8217;irragionevolezza seguirebbe la violazione dell\u0026#8217;art. 41 Cost., in quanto l\u0026#8217;assegnazione di un aiuto finanziario \u0026#171;a destinatari limitati e in sostanza predeterminati\u0026#187; comporterebbe l\u0026#8217;alterazione delle condizioni degli operatori nel mercato della produzione agricola delle zone colpite dagli eventi sismici, a vantaggio delle imprese beneficiarie del ristoro (\u0026#232; richiamata la sentenza di questa Corte n. 186 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTrattandosi di disposizione aggiunta in sede di conversione del decreto-legge censurato e che riguarda soggetti determinati, il rimettente ritiene che dovrebbe farsi luogo a uno scrutinio stretto di legittimit\u0026#224; costituzionale, per verificare la non arbitrariet\u0026#224; e la ragionevolezza della scelta legislativa (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 116 del 2020 e n. 20 del 2012), nonch\u0026#233; la congruit\u0026#224; del mezzo approntato rispetto allo scopo perseguito e la proporzionalit\u0026#224; tra il mezzo stesso e le esigenze da soddisfare, in funzione del minor sacrificio possibile di altri principi costituzionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Le questioni non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; In premessa si deve delineare brevemente il contesto nel quale si colloca la disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; All\u0026#8217;indomani degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, il legislatore \u0026#232; intervenuto con il d.l. n. 74 del 2012 del 6 giugno 2012 a sostegno delle popolazioni, delle imprese e dei soggetti, pubblici e privati, colpiti dalla calamit\u0026#224;, al fine di favorire il processo di ricostruzione, di ripresa economica e di assistenza nei territori interessati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome emerge dalla documentazione parlamentare (disegno di legge A.C. 5263 di conversione in legge), in data 31 maggio 2012, la XIII Commissione permanente (Agricoltura) della Camera dei deputati, aveva approvato una risoluzione sugli interventi necessari per fronteggiare i danni subiti dal comparto agroalimentare della Regione Emilia-Romagna.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella proposta di parere del 3 luglio 2012, la stessa Commissione dava conto dell\u0026#8217;istruttoria svolta con le audizioni informali degli assessori all\u0026#8217;agricoltura delle regioni interessate, dei rappresentanti delle associazioni agricole, delle associazioni dei consorzi di tutela delle produzioni DOP e IGP e dei consorzi di bonifica e irrigazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAll\u0026#8217;esito dell\u0026#8217;istruttoria, la Commissione esprimeva parere favorevole alla conversione in legge del d.l. n. 74 del 2012, ritenendo necessario apportare modifiche in particolare all\u0026#8217;art. 3, comma 1, per prevedere la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti dai prodotti DOP e IGP in corso di maturazione e/o di stoccaggio, in strutture ubicate nei territori colpiti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA sostegno della modifica si evidenziava che il sisma aveva prodotto un danno particolarmente rilevante e specifico ad alcune produzioni a denominazione di origine o indicazione geografica protetta, di cui si doveva tenere conto sia per l\u0026#8217;importanza delle produzioni stesse sia per assicurarne la continuit\u0026#224;, in quanto i prodotti DOP e IGP costituivano pegno per l\u0026#8217;accesso al credito bancario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Le misure previste dal d.l. n. 74 del 2012, come convertito, a sostegno delle imprese agroalimentari sono state autorizzate dalla decisione della Commissione europea C(2012) 9471 del 19 dicembre 2012, relativa all\u0026#8217;aiuto di Stato per il settore agricolo SA.35482 (2012/N).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa decisione della Commissione europea muove dal rilievo della particolare importanza del tessuto produttivo presente nei territori colpiti dal sisma, citando esemplificativamente le industrie casearie produttrici di Grana Padano e Parmigiano Reggiano; sottolinea, quindi, che i danni arrecati alle imprese del settore agroalimentare hanno provocato una significativa riduzione della produzione interna lorda, con conseguente danno all\u0026#8217;intera catena della produzione alimentare; evidenzia, inoltre, l\u0026#8217;impatto fortemente negativo registrato su alcune produzioni di origine, quali il Grana Padano DOP, il Parmigiano Reggiano DOP e l\u0026#8217;aceto balsamico di Modena DOP (paragrafo 15).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Gli interventi autorizzati dalla Commissione, previsti dal d.l. n. 74 del 2012, come convertito, sono sinteticamente riassumibili in: i) contributi per la ricostruzione, riparazione e ripristino degli immobili ad uso produttivo (art. 3, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e); ii) contributi a favore delle attivit\u0026#224; produttive, agricole, zootecniche che abbiano subito gravi danni a scorte e beni strumentali (art. 3, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e); iii) contributi per il risarcimento dei danni subiti dai prodotti in corso di maturazione o di stoccaggio di cui al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d\u0026#8217;origine dei prodotti agricoli e alimentari, in strutture ubicate nei territori colpiti (art. 3, comma 1, lettera \u003cem\u003eb-bis\u003c/em\u003e); iv) contributi per la delocalizzazione temporanea (art. 3, comma 1, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Brevemente occorre inquadrare la disciplina dei regimi di qualit\u0026#224; dei prodotti agricoli alimentari, di cui questa Corte si \u0026#232; pi\u0026#249; volte occupata (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, da ultimo sentenze n. 75 e n. 40 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Come emerge dalla disposizione oggetto di censura, che richiama il regolamento CE n. 510/2006 per indicare i destinatari del contributo, la disciplina delle produzioni DOP e IGP \u0026#232; di matrice europea ed \u0026#232; incentrata sul sistema di registrazione, tutela e valorizzazione dei prodotti connotati da qualit\u0026#224; particolari, la cui reputazione \u0026#232; dovuta all\u0026#8217;ambiente geografico d\u0026#8217;origine, nonch\u0026#233; alle specifiche modalit\u0026#224; di produzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Nel 2012, quando il legislatore \u0026#232; intervenuto, la materia era disciplinata, infatti, dal regolamento CE n. 510/2006, successivamente abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualit\u0026#224; dei prodotti agricoli e alimentari, a sua volta abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell\u0026#8217;11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonch\u0026#233; alle specialit\u0026#224; tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualit\u0026#224; per i prodotti agricoli, attualmente vigente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl succedersi delle fonti non ha inciso sulla sostanza della disciplina, caratterizzata dalla continuit\u0026#224; di un regime che vede una complessa procedura di produzione, la quale impone alle imprese produttrici di osservare un rigoroso disciplinare e quindi prevede, al fine di assicurare il corretto sfruttamento delle potenzialit\u0026#224; comunicative legate all\u0026#8217;uso dei marchi DOP e IGP, oltre che alla stessa qualit\u0026#224; di tali prodotti, che le autorit\u0026#224; pubbliche, designate dagli Stati membri, effettuino accurati controlli, a loro volta rafforzati da uno specifico apparato sanzionatorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.\u0026#8211; Questa Corte ha gi\u0026#224; affermato che l\u0026#8217;istituzione di un regime di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche protette in ambito europeo \u0026#232; finalizzata, da un lato, a garantire ai produttori di prodotti legati a una zona geografica una giusta remunerazione per le qualit\u0026#224; dei loro prodotti e la protezione uniforme dei nomi in quanto diritto di propriet\u0026#224; intellettuale sul territorio dell\u0026#8217;Unione; dall\u0026#8217;altro lato, a fornire ai consumatori informazioni chiare sulle propriet\u0026#224; che conferiscono valore aggiunto ai prodotti (sentenza n. 40 del 2023, punti 2.1. e 2.2. del \u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e\u003cem\u003e in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe definizioni di DOP e IGP fanno riferimento, dunque, alla qualit\u0026#224; del prodotto (sentenza n. 75 del 2023, punto 4 del \u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e\u003cem\u003e in diritto\u003c/em\u003e) e il regime di protezione uniforme in ambito europeo ha lo scopo di garantire pari condizioni di concorrenza tra produttori dei prodotti che beneficiano delle diciture protette.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.4.\u0026#8211; In ambito nazionale, oltre alle normative in tema di controlli \u0026#8211; legge 24 aprile 1998, n. 128, recante \u0026#171;Disposizioni per l\u0026#8217;adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell\u0026#8217;Italia alle Comunit\u0026#224; europee. (Legge comunitaria 1995-1997) \u0026#8211; e di sanzioni \u0026#8211; decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, recante \u0026#171;Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari\u0026#187; \u0026#8211;, le produzioni DOP e IGP sono destinatarie di una disciplina particolare con riferimento all\u0026#8217;accesso al credito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEsse soltanto, infatti, possono utilizzare la forma di finanziamento denominata pegno rotativo, in origine prevista dalla legge 24 luglio 1985, n. 401 (Norme sulla costituzione di pegno sui prosciutti a denominazione d\u0026#8217;origine tutelata), poi estesa dapprima ai prodotti lattiero caseari DOP a lunga conservazione dall\u0026#8217;art. 7 della legge n. 122 del 2001 e, da ultimo, a tutti i prodotti agricoli e alimentari a denominazione d\u0026#8217;origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, dall\u0026#8217;art. 78, commi 2-\u003cem\u003eduodecies\u003c/em\u003e, 2-\u003cem\u003eterdecies\u003c/em\u003e, 2-\u003cem\u003equaterdecie\u003c/em\u003es, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.4.1.\u0026#8211; Il meccanismo che connota il pegno rotativo consente di sostituire nel tempo i prodotti DOP o IGP concessi in pegno con altri di valore equivalente, permettendo all\u0026#8217;impresa produttrice di mantenere il proprio magazzino a garanzia del prestito bancario. L\u0026#8217;impresa pu\u0026#242; quindi vendere i prodotti meno recenti \u0026#8211; nella specie, i prodotti agroalimentari invecchiati \u0026#8211; e sostituirli con quelli di nuova produzione, senza dover stipulare nuovi accordi di pegno, cos\u0026#236; da mantenere la copertura del credito e continuare l\u0026#8217;attivit\u0026#224; produttiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Il quadro normativo e giurisprudenziale fin qui richiamato depone nel senso della non omogeneit\u0026#224; tra le situazioni poste a raffronto dal rimettente, e ci\u0026#242; con riguardo sia alle caratteristiche dei prodotti DOP, che non sono assimilabili, sia, a monte, al processo produttivo e ai relativi costi sostenuti dalle imprese che li producono.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; Come gi\u0026#224; evidenziato, la produzione DOP \u0026#232; particolarmente complessa e onerosa, poich\u0026#233; il produttore \u0026#232; tenuto a rispettare un rigoroso disciplinare, la cui osservanza \u0026#232; garantita da controlli puntuali ed \u0026#232; presidiata da significative sanzioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl prodotto, che necessita di una fase pi\u0026#249; o meno lunga di maturazione, in esito alla quale acquisisce le caratteristiche corrispondenti al marchio di riconoscimento, non pu\u0026#242; essere immesso sul mercato come prodotto DOP prima della conclusione di tale fase e quindi, in caso di danneggiamento in fase di maturazione, il produttore non potr\u0026#224; recuperare il costo di produzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;impatto economico negativo dell\u0026#8217;evento di danno \u0026#232; dunque maggiore per l\u0026#8217;impresa che ha sostenuto i costi della produzione DOP, con l\u0026#8217;ulteriore conseguenza \u0026#8211; esplicitata nei lavori parlamentari \u0026#8211; della potenziale interruzione dell\u0026#8217;accesso al credito bancario ottenuto con il meccanismo della rotazione dei prodotti concessi in pegno. Il prodotto danneggiato in fase di maturazione non pu\u0026#242; sostituire, ai fini della garanzia, quello precedentemente costituito in pegno, poich\u0026#233; non possiede le caratteristiche del prodotto DOP e quindi non ha valore equivalente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; In assenza di omogeneit\u0026#224; delle situazioni poste a raffronto, il differente trattamento previsto dalla disposizione censurata non pu\u0026#242; integrare la violazione del principio di eguaglianza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.1.\u0026#8211; Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, se \u0026#171;il principio di eguaglianza esprime un giudizio di relazione in virt\u0026#249; del quale a situazioni eguali deve corrispondere l\u0026#8217;identica disciplina e, all\u0026#8217;inverso, discipline differenziate andranno coniugate a situazioni differenti, ci\u0026#242; equivale a postulare che la disamina della conformit\u0026#224; di una norma a quel principio deve svilupparsi secondo un modello dinamico, incentrandosi sul \u0026#8220;perch\u0026#233;\u0026#8221; una determinata disciplina operi, all\u0026#8217;interno del tessuto egualitario dell\u0026#8217;ordinamento, quella specifica distinzione, e quindi trarne le debite conclusioni in punto di corretto uso del potere normativo\u0026#187; (sentenza n. 7 del 2024, punto 16 del \u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e\u003cem\u003e in diritto\u003c/em\u003e; sentenze n. 43 del 2022, n. 276 del 2020 e n. 241 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAncora, questa Corte ha precisato che la violazione del principio di eguaglianza sussiste solo qualora situazioni identiche, o comunque omogenee, siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, e che, di contro, l\u0026#8217;art. 3 Cost. non \u0026#232; violato quando alla diversit\u0026#224; di disciplina corrispondono situazioni non assimilabili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto risulta errato il presupposto ermeneutico \u0026#8211; appunto quello della omogeneit\u0026#224; delle situazioni messe a raffronto \u0026#8211; dal quale muove il rimettente (analogamente sentenza n. 172 del 2021, punto 9 del \u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e\u003cem\u003e in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.2.\u0026#8211; Quanto al profilo della ragionevolezza della norma censurata, va premesso che non si \u0026#232; al cospetto di una norma-provvedimento, nei sensi in cui tale fattispecie astratta \u0026#232; definita dalla giurisprudenza di questa Corte (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e, \u003c/em\u003esentenze n. 186 del 2022, n. 181 del 2019 e n. 24 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa previsione in esame ha introdotto una misura che costituisce un segmento del pi\u0026#249; ampio intervento legislativo finalizzato ad approntare un ristoro alle popolazioni e alle imprese presenti nei territori colpiti dalla calamit\u0026#224; naturale, all\u0026#8217;interno del quale il legislatore ha calibrato i contributi sulle esigenze delle imprese, n\u0026#233; l\u0026#8217;incidenza della norma su un numero limitato di destinatari \u0026#8211; i produttori DOP e IGP \u0026#8211; \u0026#232; sufficiente a renderla \u0026#8220;norma singolare\u0026#8221; o del caso singolo. Essa si \u0026#232; tradotta, piuttosto, in una diversa quantificazione del contributo complessivo spettante a ciascuna impresa del settore agroalimentare, giacch\u0026#233; soltanto il ristoro dei danni subiti dal prodotto in corso di maturazione \u0026#232; stato circoscritto alle imprese di produzione DOP e IGP.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa scelta legislativa risulta espressione non arbitraria, non irragionevole, n\u0026#233; sproporzionata della discrezionalit\u0026#224; legislativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Esclusa la violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. sotto entrambi i profili evocati dal rimettente, neppure pu\u0026#242; configurarsi il denunciato contrasto con l\u0026#8217;art. 41 Cost., che tutela la libert\u0026#224; di iniziativa economica e la concorrenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.1.\u0026#8211; Un problema di differenziazione delle condizioni degli operatori nel mercato implicherebbe l\u0026#8217;esistenza di un mercato comune tra prodotti e produttori DOP e non DOP, all\u0026#8217;interno del quale diverrebbe apprezzabile, in chiave di alterazione della concorrenza, la concessione di contributi all\u0026#8217;una e non anche all\u0026#8217;altra categoria di produttori. Ma un mercato comune non esiste, in quanto solo le produzioni DOP operano nel mercato europeo, all\u0026#8217;interno del quale si confrontano con gli omologhi produttori di altri Paesi (Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea, sentenze 9 settembre 2021, causa C-783/19, Comit\u0026#233; Interprofessionnel du Vin de Champagne, punti 37-39, 52, 55 e 58; 17 dicembre 2020, causa C-490/19, Syndicat interprofessionnel de d\u0026#233;fense du fromage Morbier, punti 35, 40 e 41; 19 dicembre 2018, causa C-367/17, S, punto 24; 7 giugno 2018, causa C-44/17, Scotch Whisky Association, punto 51).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.2.\u0026#8211; Inoltre, e pi\u0026#249; in generale, lo stretto collegamento logico-sistematico tra gli artt. 3 e 41 Cost. (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenza n. 270 del 2010 e, pi\u0026#249; di recente, sentenza n. 218 del 2021) comporta che se la norma censurata non risulta incompatibile con il principio di eguaglianza, n\u0026#233; arbitraria, sproporzionata o incongrua, da essa non pu\u0026#242; discendere la lesione della libert\u0026#224; di iniziativa economica e della concorrenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; In conclusione, le questioni devono essere dichiarate non fondate in riferimento a tutti i parametri evocati.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera \u003cem\u003eb-bis\u003c/em\u003e), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012), convertito, con modificazioni, nella legge 1\u0026#176; agosto 2012, n. 122, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione sesta, con l\u0026#8217;ordinanza in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto Nicola CASSINELLI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 4 novembre 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Imprese - Calamit\u0026#224; pubbliche - Contributi a vantaggio delle imprese (nella specie, imprese casearie) danneggiate dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, nei territori dei comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo - Previsione che dispone la concessione di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510 del 2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d\u0026#8217;origine dei prodotti agricoli e alimentari, in strutture ubicate nei territori suindicati - Denunciata disciplina che comporta una differente modalit\u0026#224; di trattamento nella liquidazione dei danni tra produttori, nella stessa area geografica, di formaggio Denominazione di Origine Protetta (DOP) e non, dinnanzi alla medesima origine dei danni patiti e alla potenziale identit\u0026#224; dei danni stessi, nonch\u0026#233; all\u0026#8217;esistenza di caratteristiche di lavorazione e stagionatura simili - Lesione del principio di ragionevolezza per disparit\u0026#224; del contributo previsto - Lesione della libert\u0026#224; di iniziativa economica privata e della libera concorrenza tra imprese - Previsione che, elargendo dei contributi per i danni subiti in favore di una sola tipologia di aziende, risulta irragionevole, poich\u0026#233; l\u0026#8217;eventuale maggior pregio delle produzioni indicate pu\u0026#242; esser adeguatamente tutelato in termini di quantificazione del contributo per il maggior danno patito.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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