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N., nonch\u0026#233; gli atti di intervento del Consiglio nazionale dell\u0026#8217;ordine dei giornalisti (CNOG) e del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 22 giugno 2021 il Giudice relatore Francesco Vigan\u0026#242;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi gli avvocati Francesco Paolo Chioccarelli per P. N. e Giuseppe Vitiello per il CNOG, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021, e gli avvocati dello Stato Maurizio Greco e Salvatore Faraci per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 22 giugno 2021. \r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 9 aprile 2019, iscritta al n. 140 del r.o. 2019, il Tribunale ordinario di Salerno, sezione seconda penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 21, 25, 27 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo (CEDU), questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 595, terzo comma, del codice penale e dell\u0026#8217;art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), \u0026#171;per le ragioni di cui in motivazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il giudice a quo riferisce di essere chiamato a decidere sulla responsabilit\u0026#224; penale di P. N., imputato del delitto di diffamazione a mezzo stampa, e di A. S., imputato in quanto direttore responsabile per omesso controllo, per aver attribuito alle persone offese un fatto determinato (l\u0026#8217;affiliazione a un sodalizio mafioso) non corrispondente al vero alla luce degli atti di indagine dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria. Poich\u0026#233;, secondo il rimettente, la condotta diffamatoria risulta sussumibile tanto nella fattispecie generale di cui all\u0026#8217;art. 595, terzo comma, cod. pen., quanto in quella di cui all\u0026#8217;art. 13 della legge n. 47 del 1948, il giudizio di merito non potrebbe essere definito indipendentemente dalla soluzione delle prospettate questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, il rimettente ravvisa anzitutto il contrasto tra le disposizioni censurate e l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 10 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRilevato che la libert\u0026#224; di espressione \u0026#232; tutelata sia dall\u0026#8217;art. 10 CEDU, sia dall\u0026#8217;art. 21 Cost., sicch\u0026#233; la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo formatasi sulla disposizione convenzionale andrebbe utilizzata come \u0026#171;strumento di ampliamento e adeguamento del diritto interno\u0026#187;, il giudice a quo osserva che, secondo il consolidato orientamento della Corte EDU, risulterebbe contraria all\u0026#8217;art. 10 CEDU, in quanto eccessiva e sproporzionata, la previsione anche solo in astratto della pena detentiva per i delitti di diffamazione a mezzo stampa, salvo che in circostanze eccezionali ove si determini una grave lesione di altri diritti fondamentali, come ad esempio in caso di discorsi di odio o di istigazione alla violenza (sono citate le sentenze della Corte EDU 7 marzo 2019, Sallusti contro Italia; 24 settembre 2013, Belpietro contro Italia; 17 dicembre 2004, Cump\u0026#259;n\u0026#259; e Maz\u0026#259;re contro Romania).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon sussisterebbero ostacoli al recepimento di tale consolidata giurisprudenza della Corte EDU, in assenza, nell\u0026#8217;ordinamento interno, di valori o principi costituzionali suscettibili di prevalere sulla libert\u0026#224; di espressione, tutelata tanto dall\u0026#8217;art. 10 CEDU, quanto dall\u0026#8217;art. 21 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; sarebbe possibile adottare un\u0026#8217;interpretazione convenzionalmente orientata delle norme censurate, ritenendo soggette a pena detentiva \u0026#171;esclusivamente le condotte diffamatorie a mezzo stampa che rivestano i caratteri dell\u0026#8217;eccezionalit\u0026#224;\u0026#187;. Tale interpretazione si porrebbe infatti in contrasto con i principi di tassativit\u0026#224; e determinatezza della fattispecie penale, corollari del principio di legalit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 25 Cost., che impedirebbero al giudice di integrare la norma incriminatrice con il requisito dell\u0026#8217;eccezionalit\u0026#224;, \u0026#171;i cui precisi contorni e confini, peraltro, dovrebbero pur sempre essere determinati puntualmente dal legislatore, cui spetta in via esclusiva il potere di legiferare in materia penale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon potrebbe, infine, essere seguito l\u0026#8217;orientamento della giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, che ha ritenuto la disciplina della diffamazione a mezzo stampa conforme all\u0026#8217;art. 10 CEDU, sul rilievo dell\u0026#8217;eccezionalit\u0026#224; delle circostanze in cui i giudici di merito avevano irrogato la pena detentiva, poich\u0026#233; le valutazioni della Corte di cassazione sono state disattese dalla Corte EDU nelle citate pronunce Sallusti e Belpietro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe disposizioni censurate risulterebbero altres\u0026#236; contrarie agli artt. 3 e 21 Cost., in quanto la previsione di una pena detentiva per i reati di diffamazione a mezzo stampa sarebbe \u0026#171;manifestamente irragionevole e totalmente sproporzionata rispetto alla libert\u0026#224; di manifestazione di pensiero, anche nella forma del diritto di cronaca giornalistica, fondamentale diritto costituzionalmente garantito dall\u0026#8217;art. 21 Cost., la cui tutela, in assenza di contrari interessi giuridici interni prevalenti, non pu\u0026#242; che essere favorevolmente estesa nelle forme stabilite dalla giurisprudenza della Corte Edu, eliminando cos\u0026#236;, salvi i \u0026#8220;casi eccezionali\u0026#8221;, anche la mera comminazione di qualunque pena detentiva\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il rimettente, poi, la comminatoria di una pena detentiva per le condotte di diffamazione a mezzo stampa si porrebbe in contrasto con il principio di offensivit\u0026#224;, ricavabile dall\u0026#8217;art. 25 Cost., \u0026#171;in quanto totalmente sproporzionata, irragionevole e non necessaria rispetto al bene giuridico tutelato dalle norme incriminatrici in questione, ovvero il rispetto della reputazione personale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe norme censurate vanificherebbero, infine, la funzione rieducativa della pena di cui all\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost., attesa la \u0026#171;inidoneit\u0026#224; della minacciata sanzione detentiva a garantire il pieno rispetto della funzione generalpreventiva e specialpreventiva della pena stessa\u0026#187;. Ci\u0026#242; in quanto detta sanzione, essendo sproporzionata al metro della giurisprudenza della Corte EDU, risulterebbe in concreto inapplicabile e, quindi, inidonea a orientare la condotta sia della generalit\u0026#224; dei consociati, sia del singolo giornalista.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate dal Tribunale di Salerno siano dichiarate inammissibili o infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;ordinanza di rimessione sarebbe anzitutto insufficientemente motivata in punto di rilevanza delle questioni. Il giudice a quo avrebbe omesso di precisare se le affermazioni diffamatorie oggetto di imputazione fossero frutto di una distorta valutazione di fatti reali o costituissero una notizia pacificamente falsa; profilo questo rilevante per la valutazione della conformit\u0026#224; delle norme censurate agli artt. 117, primo comma, Cost. e 10 CEDU, in quanto, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, l\u0026#8217;inflizione della pena detentiva per il delitto di diffamazione a mezzo stampa non contrasterebbe con l\u0026#8217;art. 10 CEDU in caso di propalazione di una notizia pacificamente falsa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce poi l\u0026#8217;oscurit\u0026#224; del petitum dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, che non consentirebbe di comprendere se il rimettente aspiri a ottenere una pronuncia ablativa delle disposizioni censurate, una pronuncia manipolativa in punto di pena ovvero una pronuncia additiva in ordine alla delimitazione delle condotte incriminate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato evidenzia inoltre che l\u0026#8217;accoglimento del petitum \u0026#8211; comunque inteso \u0026#8211; non eliminerebbe in toto i censurati profili di illegittimit\u0026#224; costituzionale del trattamento sanzionatorio previsto per il reato di diffamazione, in quanto l\u0026#8217;art. 595 cod. pen. prevede comunque, anche in relazione a ipotesi diverse dalla diffamazione a mezzo stampa, la possibilit\u0026#224; di irrogare la pena detentiva in via alternativa rispetto alla pena pecuniaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;interveniente eccepisce infine l\u0026#8217;omessa adozione, da parte del giudice a quo, di un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata delle norme censurate, in presenza di un diritto vivente indirizzato nel senso della legittimit\u0026#224; della pena detentiva nelle ipotesi di diffamazione a mezzo stampa caratterizzate dagli elementi di eccezionalit\u0026#224; delineati dalla giurisprudenza della Corte EDU, in particolare nelle sentenze 16 aprile 2009, Egeland e Hanseid contro Norvegia e 22 aprile 2010, Fatullayev contro Azerbaijan.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio P. N., parte nel giudizio a quo, chiedendo l\u0026#8217;accoglimento delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate dal Tribunale di Salerno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa parte richiama le pronunce della Corte EDU gi\u0026#224; citate dal rimettente (Belpietro contro Italia e Sallusti contro Italia), nonch\u0026#233; la sentenza Ricci contro Italia dell\u0026#8217;8 ottobre 2013, per dedurne che la previsione della pena detentiva in relazione alle condotte di diffamazione a mezzo stampa sarebbe compatibile con l\u0026#8217;art. 10 CEDU solo in presenza di circostanze eccezionali, riconducibili a gravi lesioni di diritti fondamentali (quali la diffusione di discorsi d\u0026#8217;odio o l\u0026#8217;istigazione alla violenza), che non risulterebbero integrate dalla diffamazione realizzata mediante attribuzione di un fatto determinato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla luce di tale giurisprudenza, l\u0026#8217;art. 595, terzo comma, cod. pen. potrebbe essere interpretato in maniera conforme all\u0026#8217;art. 10 CEDU, nel senso che la pena detentiva, ivi prevista in via alternativa alla pena pecuniaria, sia irrogabile solo in presenza di una condotta di diffamazione a mezzo stampa connotata dal ricorrere di circostanze eccezionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSiffatta interpretazione non potrebbe invece essere prospettata in relazione all\u0026#8217;art. 13 della legge n. 47 del 1948, poich\u0026#233; detta disposizione commina la pena detentiva in via congiunta (e non alternativa) alla pena pecuniaria per tutte le ipotesi di diffamazione a mezzo stampa consistente nell\u0026#8217;attribuzione di un fatto determinato, a prescindere dalla gravit\u0026#224; della singola condotta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; potrebbe opinarsi diversamente, in base al rilievo che l\u0026#8217;art. 13 della legge n. 47 del 1948 configura non un\u0026#8217;autonoma ipotesi di reato, ma una circostanza aggravante del delitto di diffamazione, come tale bilanciabile ex art. 69 cod. pen. con eventuali circostanze attenuanti, con conseguente possibilit\u0026#224; che il giudice pervenga a escludere l\u0026#8217;applicazione della pena detentiva. Da un lato, infatti, qualora la circostanza aggravante di cui all\u0026#8217;art. 13 della legge n. 47 del 1948 operi da sola ovvero in concorso con altre circostanze aggravanti, il giudice dovrebbe comunque applicare la pena detentiva congiuntamente alla pena pecuniaria; dall\u0026#8217;altro lato, in caso di concorso tra circostanze eterogenee, sarebbe rimesso alla discrezionalit\u0026#224; del giudice l\u0026#8217;eventuale giudizio di prevalenza o equivalenza delle circostanze attenuanti rispetto all\u0026#8217;aggravante in parola.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Con atto depositato l\u0026#8217;8 ottobre 2019, il Consiglio nazionale dell\u0026#8217;ordine dei giornalisti (CNOG) \u0026#232; intervenuto in giudizio ad adiuvandum, ai sensi dell\u0026#8217;art. 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, chiedendo alla Corte di dichiarare ammissibile l\u0026#8217;intervento e di accogliere le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate dal rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;interveniente illustra diffusamente la giurisprudenza della Corte EDU relativa ai requisiti di compatibilit\u0026#224; con l\u0026#8217;art. 10 CEDU della punizione delle condotte di diffamazione a mezzo stampa e della previsione della pena detentiva, deducendone la contrariet\u0026#224; della disciplina censurata dal rimettente alla garanzia convenzionale della libert\u0026#224; di espressione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl CNOG evidenzia poi che un filone della giurisprudenza di legittimit\u0026#224; (sono richiamate Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenze 13 marzo 2014, n. 12203 e 19 settembre 2019, n. 38721), in adesione ai principi espressi dalla Corte EDU, riterrebbe che, in relazione alle condotte di diffamazione a mezzo stampa, l\u0026#8217;irrogazione della pena detentiva sia giustificata solo in presenza di gravi lesioni dei diritti fondamentali, quali quelle derivanti dalla propalazione di discorsi di odio o di istigazione alla violenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.\u0026#8211; Con ordinanza n. 37 del 2020, questa Corte ha dichiarato ammissibile l\u0026#8217;intervento in giudizio del CNOG, sul rilievo che, ai sensi che l\u0026#8217;art. 4, comma 7, delle Norme integrative e secondo la costante giurisprudenza della Corte, nei giudizi in via incidentale possono intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio; interesse da ritenersi in specie sussistente, in relazione alla competenza disciplinare attribuita al CNOG dall\u0026#8217;art. 20, primo comma, lettera d), dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.6.\u0026#8211; Con atto depositato telematicamente il 3 marzo 2020, oltre il termine di cui all\u0026#8217;art. 4-ter, comma 1, delle Norme integrative, la Federazione nazionale della stampa italiana (FNSI) ha presentato un\u0026#8217;opinione scritta in qualit\u0026#224; di amicus curiae.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.7.\u0026#8211; Il 31 marzo 2020 il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria illustrativa, insistendo per la declaratoria di inammissibilit\u0026#224; o di manifesta infondatezza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate dal Tribunale di Salerno. Riproposte le argomentazioni gi\u0026#224; sviluppate nell\u0026#8217;atto di intervento, l\u0026#8217;interveniente soggiunge che le fattispecie di cui agli artt. 595, terzo comma, cod. pen. e 13 della legge n. 47 del 1948 configurano aggravanti speciali del reato di diffamazione, come tali bilanciabili con eventuali circostanze attenuanti, sicch\u0026#233; il giudice potrebbe scegliere se applicare la pena detentiva o quella pecuniaria in funzione della maggiore o minore gravit\u0026#224; della condotta di diffamazione a mezzo stampa, con conseguente piena conformit\u0026#224; della normativa censurata alla giurisprudenza della Corte EDU in tema di libert\u0026#224; di espressione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon specifico riferimento al caso oggetto del giudizio a quo, inoltre, l\u0026#8217;attribuzione alla persona offesa di una condotta illecita, poi rivelatasi inveritiera, determinerebbe una lesione della presunzione di non colpevolezza, tutelata dagli artt. 27, secondo comma, Cost. e 6, paragrafo 2, CEDU, cos\u0026#236; concretando una delle circostanze eccezionali che, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, giustificano l\u0026#8217;applicazione della pena detentiva al giornalista colpevole di diffamazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.8.\u0026#8211; Rispettivamente in data 19 maggio, 29 maggio e 31 maggio 2020, in tutti i casi oltre il termine di cui all\u0026#8217;art. 4-ter, comma 1, delle Norme integrative sono pervenute alla cancelleria della Corte, via posta elettronica certificata (PEC), altrettante opinioni scritte del Sindacato cronisti romani presso l\u0026#8217;Associazione stampa romana, in qualit\u0026#224; di amicus curiae.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.9.\u0026#8211; Il 26 maggio 2020 la parte P. N. ha depositato, fuori termine, memoria integrativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con ordinanza del 16 aprile 2019, iscritta al n. 149 del r.o. 2019, il Tribunale ordinario di Bari, sezione prima penale, ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 10 CEDU, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 13 della legge n. 47 del 1948, \u0026#171;in combinato disposto\u0026#187; con l\u0026#8217;art. 595 cod. pen., \u0026#171;nella parte in cui sanziona il delitto di diffamazione aggravata, commessa a mezzo stampa e consistente nell\u0026#8217;attribuzione di un fatto determinato, con la pena cumulativa della reclusione da uno a sei anni e della multa non inferiore a 256 [recte: 258] euro, invece che in via alternativa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Il rimettente espone di dover giudicare della responsabilit\u0026#224; di G. D.T., imputato del delitto di cui agli artt. 595 cod. pen. e 13 della legge n. 47 del 1948, per avere, in qualit\u0026#224; di direttore di un quotidiano, offeso la reputazione di F. C. mediante la pubblicazione di un articolo privo di firma, nel quale si attribuiva alla persona offesa la cessione di stupefacente a una terza persona, malgrado l\u0026#8217;avvenuto proscioglimento di F. C. in relazione a tale fatto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn punto di rilevanza, il giudice a quo espone che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 595 cod. pen. e 13 della legge n. 47 del 1948, il delitto di cui G. D.T. \u0026#232; imputato (diffamazione realizzata con la pubblicazione dell\u0026#8217;articolo in questione e consistente nell\u0026#8217;attribuzione di un fatto determinato) risulta punibile con la pena della reclusione da uno a sei anni, prevista in via cumulativa e non alternativa rispetto alla multa di 258 euro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon sussisterebbero poi ragioni per prosciogliere l\u0026#8217;imputato il quale, pur tratto in giudizio nella qualit\u0026#224; di direttore responsabile del quotidiano, sarebbe chiamato a rispondere direttamente della condotta diffamatoria realizzata mediante la pubblicazione dell\u0026#8217;articolo privo di firma. Del resto, la questione rimarrebbe rilevante anche ove, all\u0026#8217;esito del dibattimento, si dovesse ritenere sussistente la responsabilit\u0026#224; di G. D.T. sotto il solo profilo dell\u0026#8217;omesso controllo sulla pubblicazione di contenuti diffamatori, ai sensi dell\u0026#8217;art. 57 cod. pen., atteso che, anche in tale ipotesi, sarebbe comunque applicabile la pena detentiva, pur ridotta di un terzo nel quantum.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente richiama ampi stralci delle sentenze della Corte EDU Belpietro contro Italia, Sallusti contro Italia e Ricci contro Italia, relative alla compatibilit\u0026#224; con l\u0026#8217;art. 10 CEDU del trattamento sanzionatorio previsto nell\u0026#8217;ordinamento italiano, in particolare per la diffamazione a mezzo stampa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa tale consolidata giurisprudenza si trarrebbe che la previsione per tale delitto di una pena detentiva, pur suscettibile di sospensione condizionale o di commutazione in pena pecuniaria, risulterebbe incompatibile con l\u0026#8217;art. 10 CEDU, poich\u0026#233; idonea a scoraggiare l\u0026#8217;esercizio della libert\u0026#224; di manifestazione del pensiero e della libert\u0026#224; d\u0026#8217;informazione, in tutti i casi in cui non ricorrano circostanze eccezionali, quali la propalazione di discorsi di odio o di istigazione alla violenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; sarebbe praticabile un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, che considerasse irrogabile la pena detentiva in relazione alle sole condotte diffamatorie concretantisi in incitazione all\u0026#8217;odio, alla discriminazione o alla violenza: una simile opzione ermeneutica, \u0026#171;creativa e arbitraria, slegata dal dato letterale, ed esorbitante rispetto alla funzione giurisdizionale\u0026#187; risulterebbe infatti contraria al principio di legalit\u0026#224; e lesiva degli artt. 25 e 101 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNemmeno sarebbe possibile applicare, in luogo delle sanzioni previste dall\u0026#8217;art. 13 della legge n. 47 del 1948, quelle contemplate dall\u0026#8217;art. 595, secondo e terzo comma, cod. pen., che prevedono la pena detentiva in via alternativa e non congiunta rispetto alla pena pecuniaria, essendo la fattispecie della diffamazione commessa a mezzo stampa e contestualmente consistente nell\u0026#8217;attribuzione di un fatto determinato inequivocabilmente disciplinata dalla prima disposizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233;, ancora, sarebbe dirimente che la circostanza aggravante di cui al predetto art. 13 sia bilanciabile con altre circostanze attenuanti, perch\u0026#233; ci\u0026#242; non escluderebbe l\u0026#8217;effetto dissuasivo, rispetto all\u0026#8217;attivit\u0026#224; giornalistica, della previsione, in astratto, di una pena detentiva congiunta a quella pecuniaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente precisa infine che la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevata mira a una pronuncia che renda la pena detentiva applicabile in via alternativa e non pi\u0026#249; cumulativa rispetto alla pena pecuniaria. Una simile pronuncia \u0026#171;consentirebbe al giudice di verificare in concreto la sussistenza delle circostanze eccezionali in cui la gravit\u0026#224; della condotta e dell\u0026#8217;offesa che ne deriva giustifica l\u0026#8217;irrogazione di una pena detentiva, lasciando cos\u0026#236; un adeguato spazio discrezionale utile per conformare la decisione giurisdizionale nazionale ai principi dell\u0026#8217;ordinamento CEDU in materia\u0026#187;. Si tratterebbe, a parere del giudice a quo, di una soluzione non costituzionalmente obbligata, ma adottabile da parte di questa Corte, sulla falsariga di quanto gi\u0026#224; avvenuto nella sentenza n. 40 del 2019, in presenza di un preciso punto di riferimento, offerto dall\u0026#8217;art. 595 cod. pen., che prevede l\u0026#8217;applicazione della pena detentiva in alternativa alla pena pecuniaria nei casi di cui ai commi secondo e terzo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata, sulla base delle argomentazioni gi\u0026#224; svolte nell\u0026#8217;atto di intervento depositato nel giudizio iscritto al n. 140 del r.o. 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Il 22 ottobre 2019 il CNOG ha depositato atto di intervento ad adiuvandum, di tenore analogo a quello dell\u0026#8217;atto presentato nel giudizio iscritto al n. 140 del r.o. 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.\u0026#8211; Il 31 marzo 2020 il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria illustrativa, insistendo per l\u0026#8217;accoglimento delle conclusioni gi\u0026#224; rassegnate nell\u0026#8217;atto di intervento e richiamando integralmente le argomentazioni svolte nella memoria illustrativa depositata nel giudizio iscritto al n. 140 del r.o. 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.5.\u0026#8211; Il 19, 29 e 31 maggio 2020, e dunque oltre il termine di cui all\u0026#8217;art. 4-ter, comma 1, delle Norme integrative, il Sindacato cronisti romani presso l\u0026#8217;Associazione stampa romana ha depositato via PEC le stesse opinioni scritte in qualit\u0026#224; di amicus curiae depositate nel giudizio iscritto al n. 140 del r.o. 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.6.\u0026#8211; Con ordinanza dibattimentale letta all\u0026#8217;udienza del 9 giugno 2020, questa Corte ha dichiarato ammissibile l\u0026#8217;intervento ad adiuvandum spiegato dal CNOG nel giudizio iscritto al n. 149 del r.o. 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con ordinanza n. 132 del 2020, questa Corte, riuniti i giudizi, ritenendo \u0026#171;necessaria e urgente\u0026#187;, alla luce della giurisprudenza della Corte EDU e della stessa giurisprudenza costituzionale in tema di libert\u0026#224; di espressione, \u0026#171;una complessiva rimeditazione del bilanciamento, attualmente cristallizzato nella normativa oggetto delle odierne censure, tra libert\u0026#224; di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione individuale, in particolare con riferimento all\u0026#8217;attivit\u0026#224; giornalistica\u0026#187;, ha giudicato opportuno, \u0026#171;in uno spirito di leale collaborazione istituzionale e nel rispetto dei limiti delle proprie attribuzioni, rinviare la decisione delle questioni [\u0026#8230;] sottopostele a una successiva udienza, in modo da consentire al legislatore di approvare nel frattempo una nuova disciplina\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; All\u0026#8217;udienza del 22 giugno 2021, le parti hanno insistito per l\u0026#8217;accoglimento delle conclusioni gi\u0026#224; rassegnate in atti.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 140 del r.o. 2019 il Tribunale ordinario di Salerno, sezione seconda penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 21, 25, 27 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo (CEDU), questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 595, terzo comma, del codice penale e dell\u0026#8217;art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon l\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 149 del r.o. 2019 il Tribunale ordinario di Bari, sezione prima penale, ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 10 CEDU, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 13 della legge n. 47 del 1948, \u0026#171;in combinato disposto\u0026#187; con l\u0026#8217;art. 595 cod. pen., \u0026#171;nella parte in cui sanziona il delitto di diffamazione aggravata, commessa a mezzo stampa e consistente nell\u0026#8217;attribuzione di un fatto determinato, con la pena cumulativa della reclusione da uno a sei anni e della multa non inferiore a 256 [recte: 258] euro, invece che in via alternativa\u0026#187;. Dal tenore dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione risulta peraltro che l\u0026#8217;art. 595 cod. pen. \u0026#232; menzionato al mero fine di individuare la fattispecie incriminatrice su cui si innesta la speciale circostanza aggravante prevista all\u0026#8217;art. 13 della legge n. 47 del 1948, sulla quale soltanto si appuntano le censure del giudice a quo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI due giudizi, che sollevano questioni analoghe, sono gi\u0026#224; stati riuniti ai fini della decisione con l\u0026#8217;ordinanza n. 132 del 2020 di questa Corte, di cui si \u0026#232; detto nel Ritenuto in fatto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEsse pongono, in estrema sintesi, il quesito se sia compatibile con la Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, la previsione di pene detentive per il delitto di diffamazione commesso a mezzo della stampa. E ci\u0026#242; con riguardo all\u0026#8217;art. 13 della legge n. 47 del 1948, che commina la reclusione in via cumulativa rispetto alla pena pecuniaria, allorch\u0026#233; la diffamazione a mezzo stampa consista nell\u0026#8217;attribuzione di un fatto determinato; nonch\u0026#233; \u0026#8211; per ci\u0026#242; che concerne la questione posta dal Tribunale di Salerno \u0026#8211; con riguardo anche all\u0026#8217;art. 595, terzo comma, cod. pen., che prevede la reclusione in via meramente alternativa rispetto alla pena pecuniaria per il caso di diffamazione col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicit\u0026#224;, ovvero in atto pubblico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza n. 132 del 2020, questa Corte ha gi\u0026#224; formulato una serie di valutazioni in ordine al thema decidendum, le quali debbono in questa sede essere integralmente confermate, e alle quali si salda, in consecuzione logica, l\u0026#8217;odierna decisione (per il medesimo rilievo, sentenza n. 242 del 2019 rispetto all\u0026#8217;ordinanza n. 207 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Le questioni sono ammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Rispetto alle questioni sollevate dal Tribunale di Salerno, occorre osservare quanto segue.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.1.\u0026#8211; Non \u0026#232; anzitutto fondata l\u0026#8217;eccezione di insufficiente motivazione sulla loro rilevanza, formulata dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer quanto stringata, la descrizione dei fatti contestati agli imputati (nelle rispettive qualit\u0026#224; di autore dell\u0026#8217;articolo e di direttore responsabile del quotidiano) compiuta nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione \u0026#232; sufficiente a comprendere che essi consistono nella diffusione di una notizia lesiva dell\u0026#8217;altrui reputazione, consistente in uno specifico addebito successivamente smentito dalle indagini penali compiute dalla competente Direzione distrettuale antimafia. I fatti cos\u0026#236; descritti certamente corrispondono alla figura legale del delitto di diffamazione, aggravato ai sensi dell\u0026#8217;art. 13 della legge n. 47 del 1948 in quanto compiuto a mezzo della stampa e consistente nell\u0026#8217;attribuzione di un fatto determinato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa rilevanza delle questioni prospettate sussiste, tuttavia, anche rispetto all\u0026#8217;aggravante di cui all\u0026#8217;art. 595, terzo comma, cod. pen., che punisce, tra l\u0026#8217;altro, la diffamazione compiuta a mezzo della stampa. Per quanto tale aggravante sia destinata, nell\u0026#8217;attuale quadro normativo, ad essere assorbita in quella di cui all\u0026#8217;art. 13 della legge n. 47 del 1948, che si pone rispetto ad essa quale lex specialis, l\u0026#8217;auspicato accoglimento delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale formulate dal rimettente rispetto a quest\u0026#8217;ultima disposizione renderebbe nuovamente applicabile, nel caso di specie, l\u0026#8217;aggravante generale di cui all\u0026#8217;art. 595, terzo comma, cod. pen., in concorso con quella prevista dal secondo comma, che prevede un inasprimento di pena in ogni ipotesi in cui la diffamazione consista nell\u0026#8217;attribuzione di un fatto determinato; con conseguente applicazione, ai fini della commisurazione della pena, dell\u0026#8217;art. 63, quarto comma, cod. pen. Donde la rilevanza \u0026#8211; in via condizionata all\u0026#8217;accoglimento delle questioni sollevate sull\u0026#8217;art. 13 della legge n. 47 del 1948 \u0026#8211; anche delle questioni sollevate in relazione all\u0026#8217;art. 595, terzo comma, cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.2.\u0026#8211; N\u0026#233; merita accoglimento l\u0026#8217;eccezione, parimenti formulata dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, relativa all\u0026#8217;oscurit\u0026#224; del petitum formulato dalla medesima ordinanza del Tribunale di Salerno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la costante giurisprudenza di questa Corte, \u0026#171;l\u0026#8217;ordinanza di rimessione delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale non necessariamente deve concludersi con un dispositivo recante altres\u0026#236; un petitum, essendo sufficiente che dal tenore complessivo della motivazione emerga[no] con chiarezza il contenuto ed il verso delle censure\u0026#187; (sentenza n. 123 del 2021 e, in precedenza, sentenze n. 176 del 2019 e n. 175 del 2018). Nel caso ora all\u0026#8217;esame, il dispositivo dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione rinvia espressamente alle \u0026#171;ragioni di cui in motivazione\u0026#187;; e dalla motivazione si evince come il rimettente non solleciti in alcun luogo \u0026#8211; come invece ipotizzato dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato \u0026#8211; una \u0026#171;pronuncia manipolativa sulle pene previste\u0026#187;, n\u0026#233; una \u0026#171;pronuncia additiva in ordine alla delimitazione delle condotte che esse sanzionano\u0026#187;; bens\u0026#236; denunci l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; tout court con i parametri costituzionali e convenzionali evocati di entrambe le disposizioni censurate, che comminano una pena detentiva per il delitto di diffamazione anche al di fuori dei casi eccezionali in cui tale pena potrebbe essere giustificata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl petitum dell\u0026#8217;ordinanza \u0026#232;, pertanto, interpretabile come diretto alla radicale ablazione di entrambe le disposizioni sottoposte all\u0026#8217;esame di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.3.\u0026#8211; Priva di pregio \u0026#232; anche l\u0026#8217;ulteriore eccezione, svolta dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, secondo cui l\u0026#8217;eventuale accoglimento delle questioni formulate dal Tribunale di Salerno a proposito dell\u0026#8217;art. 13 della legge n. 47 del 1948 non eliminerebbe i profili di denunciata illegittimit\u0026#224; costituzionale, dal momento che la pena detentiva resterebbe comunque prevista dall\u0026#8217;art. 595 cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome appena sottolineato, infatti, il rimettente \u0026#8211; del tutto coerentemente \u0026#8211; estende le questioni anche all\u0026#8217;art. 595, terzo comma, cod. pen., che diverrebbe applicabile laddove fosse dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 13 della legge n. 47 del 1948, censurato in prima battuta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.4.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha infine eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate dal medesimo Tribunale in ragione dell\u0026#8217;omessa sperimentazione, da parte del rimettente, di un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni censurate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNemmeno tale eccezione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn effetti, il giudice a quo espressamente esclude di potere interpretare le disposizioni censurate nel senso dell\u0026#8217;applicazione della pena detentiva \u0026#171;esclusivamente alle condotte diffamatorie a mezzo stampa che rivestano i caratteri dell\u0026#8217;eccezionalit\u0026#224;\u0026#187;, poich\u0026#233; tale interpretazione contrasterebbe, a suo avviso, con i principi di tassativit\u0026#224; e determinatezza della fattispecie penale, nonch\u0026#233; di soggezione del giudice alla legge, i quali impedirebbero al giudice di \u0026#171;integrare la norma incriminatrice di questo ulteriore requisito\u0026#187;. Quanto poi, in particolare, all\u0026#8217;art. 595, terzo comma, cod. pen., che prevede la reclusione soltanto in via alternativa, il rimettente sottolinea come a suo giudizio gi\u0026#224; la stessa previsione astratta della pena detentiva \u0026#8211; e dunque la sua comminazione legislativa \u0026#8211; limiti eccessivamente il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, a prescindere dunque dalla decisione del giudice di applicarla o meno nel caso concreto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe e in che misura queste valutazioni siano condivisibili, attiene al merito, e non all\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle questioni: a quest\u0026#8217;ultimo fine \u0026#232; infatti sufficiente \u0026#8211; in base alla ormai costante giurisprudenza di questa Corte \u0026#8211; che il giudice abbia esplorato, e consapevolmente scartato, la possibilit\u0026#224; di una interpretazione conforme alla Costituzione (ex multis, sentenze n. 32 del 2021, n. 32 del 2020, n. 189 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Per quanto riguarda invece l\u0026#8217;ordinanza del Tribunale di Bari, occorre rilevare quanto segue.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.1.\u0026#8211; Non \u0026#232; fondata, nemmeno in questo caso, l\u0026#8217;eccezione sollevata dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato relativa al difetto di motivazione sulla rilevanza della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice a quo chiarisce infatti che, impregiudicata ogni valutazione circa la sussistenza della responsabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;imputato, il fatto di cui quest\u0026#8217;ultimo \u0026#232; accusato consiste nell\u0026#8217;avere consentito, nella propria qualit\u0026#224; di direttore di un quotidiano, la pubblicazione di un articolo in cui si attribuiva alla persona offesa un fatto determinato (la cessione di droga a un atleta), nonostante l\u0026#8217;intervenuta assoluzione della stessa persona offesa da ogni addebito con sentenza passata in giudicato. Tanto basta per considerare applicabile nel giudizio principale l\u0026#8217;art. 13 della legge n. 47 del 1948, che costituisce in questo caso l\u0026#8217;unico oggetto delle censure del rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.2.\u0026#8211; Nemmeno pu\u0026#242; predicarsi, contrariamente all\u0026#8217;avviso espresso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che il petitum formulato dal rimettente sia oscuro. In questo secondo giudizio, anzi, il petitum \u0026#232; espressamente formulato nel dispositivo, e mira univocamente alla modificazione dell\u0026#8217;attuale quadro sanzionatorio dell\u0026#8217;art. 13 della legge n. 47 del 1948, imperniato sulla previsione cumulativa di una pena detentiva e di una pena pecuniaria, in modo tale da rendere alternative le due pene.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.3.\u0026#8211; Ictu oculi infondata \u0026#232; anche l\u0026#8217;eccezione secondo cui l\u0026#8217;accoglimento del petitum non eliminerebbe il vizio di illegittimit\u0026#224; costituzionale lamentato. Il rimettente, infatti, ritiene che il vizio risieda nell\u0026#8217;indefettibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;applicazione della sanzione detentiva, che verrebbe per l\u0026#8217;appunto eliminata ove il quadro sanzionatorio fosse modificato nel senso dell\u0026#8217;alternativit\u0026#224; tra le due pene: ci\u0026#242; che consentirebbe al giudice di evitare di dover irrogare la reclusione, al di fuori dei casi eccezionali in cui tale sanzione sarebbe consentita anche secondo il diritto convenzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.4.\u0026#8211; Infine, nemmeno in questo caso \u0026#232; possibile rimproverare al giudice a quo l\u0026#8217;omessa sperimentazione di una interpretazione conforme. Il rimettente, infatti, esclude espressamente, con motivazione particolarmente estesa, di poter interpretare la disposizione censurata in modo tale da evitare l\u0026#8217;applicazione della pena detentiva nelle ipotesi in cui tale pena risulterebbe in contrasto con la giurisprudenza della Corte EDU. Ci\u0026#242; \u0026#232; sufficiente, come poc\u0026#8217;anzi osservato, ai fini della rilevanza della questione proposta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Le questioni sollevate dal Tribunale di Salerno sull\u0026#8217;art. 13 della legge n. 47 del 1948, in riferimento agli artt. 21 e 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 10 CEDU, sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Come gi\u0026#224; rilevato, la disposizione censurata prevede una circostanza aggravante per il delitto di diffamazione, integrata nel caso in cui la condotta sia commessa col mezzo della stampa e consista nell\u0026#8217;attribuzione di un fatto determinato. Essa costituisce lex specialis rispetto alle due aggravanti previste dall\u0026#8217;art. 595 cod. pen., secondo e terzo comma, che prevedono cornici sanzionatorie autonome e pi\u0026#249; gravi rispetto a quelle stabilite dal primo comma, rispettivamente nel caso in cui l\u0026#8217;offesa all\u0026#8217;altrui reputazione consista nell\u0026#8217;attribuzione di un fatto determinato e in quello in cui l\u0026#8217;offesa sia recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicit\u0026#224;, ovvero in atto pubblico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa pena prevista dall\u0026#8217;art. 13 della legge n. 47 del 1948 \u0026#232; quella della reclusione da uno a sei anni e della multa non inferiore a euro 258. Le due pene \u0026#8211; detentiva e pecuniaria \u0026#8211; sono dunque previste in via cumulativa, il giudice essendo tenuto ad applicarle indefettibilmente entrambe; e ci\u0026#242; a meno che non sussistano, nel caso concreto, circostanze attenuanti giudicate prevalenti o, almeno, equivalenti all\u0026#8217;aggravante in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Proprio l\u0026#8217;indefettibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;applicazione della pena detentiva, in tutte le ipotesi nelle quali non sussistano \u0026#8211; o non possano essere considerate almeno equivalenti \u0026#8211; circostanze attenuanti, rende la disposizione censurata incompatibile con il diritto a manifestare il proprio pensiero, riconosciuto tanto dall\u0026#8217;art. 21 Cost., quanto dall\u0026#8217;art. 10 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome gi\u0026#224; rilevato da questa Corte nella ordinanza n. 132 del 2020, una simile necessaria irrogazione della sanzione detentiva (indipendentemente poi dalla possibilit\u0026#224; di una sua sospensione condizionale, o di una sua sostituzione con misure alternative alla detenzione rispetto al singolo condannato) \u0026#232; divenuta ormai incompatibile con l\u0026#8217;esigenza di \u0026#171;non dissuadere, per effetto del timore della sanzione privativa della libert\u0026#224; personale, la generalit\u0026#224; dei giornalisti dall\u0026#8217;esercitare la propria cruciale funzione di controllo sull\u0026#8217;operato dei pubblici poteri\u0026#187;: esigenza sulla quale ha particolarmente insistito la Corte EDU nella propria copiosa giurisprudenza rammentata nella stessa ordinanza, ma che anche questa Corte condivide.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer quanto, come si dir\u0026#224; meglio infra (punto 5.3.), la sanzione detentiva non possa ritenersi sempre costituzionalmente illegittima nei casi pi\u0026#249; gravi di diffamazione, la sua necessaria inflizione, prevista dalla disposizione censurata in tutte le ipotesi da essa previste \u0026#8211; che abbracciano, in pratica, la quasi totalit\u0026#224; delle diffamazioni commesse a mezzo della stampa, periodica e non \u0026#8211;, conduce necessariamente a esiti incompatibili con le esigenze di tutela della libert\u0026#224; di manifestazione del pensiero, e in particolare con quella sua specifica declinazione costituita dalla libert\u0026#224; di stampa, gi\u0026#224; definita \u0026#171;pietra angolare dell\u0026#8217;ordine democratico\u0026#187; da una risalente pronuncia di questa Corte (sentenza n. 84 del 1969).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE ci\u0026#242; anche in considerazione del diritto vivente, che \u0026#8211; come parimenti rammentato nell\u0026#8217;ordinanza n. 132 del 2020 \u0026#8211; condiziona l\u0026#8217;operativit\u0026#224; della causa di giustificazione del diritto di cronaca nella sua forma putativa (art. 59, quarto comma, cod. pen.) al requisito dell\u0026#8217;assenza di colpa nel controllo delle fonti: ammettendo conseguentemente la responsabilit\u0026#224; del giornalista per il delitto di diffamazione anche nell\u0026#8217;ipotesi in cui egli abbia confidato, seppur per un errore evitabile, nella verit\u0026#224; del fatto attribuito alla persona offesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Dal momento che la funzione della disposizione censurata \u0026#232; unicamente quella di inasprire il trattamento sanzionatorio previsto in via generale dall\u0026#8217;art. 595 cod. pen. in termini che non sono compatibili con l\u0026#8217;art. 21 Cost., oltre che con l\u0026#8217;art. 10 CEDU, essa deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima nella sua interezza, nei termini auspicati dal ricorrente. Tale dichiarazione non crea, del resto, alcun vuoto di tutela al diritto alla reputazione individuale contro le offese arrecate a mezzo della stampa, diritto che continua a essere protetto dal combinato disposto del secondo e del terzo comma dello stesso art. 595 cod. pen., il cui alveo applicativo si riespander\u0026#224; in seguito alla presente pronuncia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8211; Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura evocati dal rimettente a proposito della medesima disposizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; La dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 13 della legge n. 47 del 1948, in accoglimento delle censure formulate dal Tribunale di Salerno, rende superfluo l\u0026#8217;esame della questione formulata dal Tribunale di Bari sulla medesima disposizione, mirante a sostituire il regime di cumulativit\u0026#224; di reclusione e multa previsto dalla disposizione medesima con un regime di alternativit\u0026#224; tra le due sanzioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Le questioni sollevate dallo stesso Tribunale di Salerno sull\u0026#8217;art. 595, terzo comma, cod. pen. in riferimento agli artt. 3, 21 e 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 10 CEDU, devono invece essere dichiarate non fondate nei termini di seguito precisati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 595, terzo comma, cod. pen. configura \u0026#8211; come gi\u0026#224; rammentato \u0026#8211; una circostanza aggravante del delitto di diffamazione, integrata allorch\u0026#233; l\u0026#8217;offesa sia recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicit\u0026#224;, ovvero in atto pubblico. La pena prevista \u0026#232; quella della reclusione da sei mesi a tre anni ovvero della multa non inferiore a 516 euro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; La previsione in via, questa volta, soltanto alternativa della pena detentiva da parte della norma censurata non pu\u0026#242; ritenersi di per s\u0026#233; in contrasto con la libert\u0026#224; di manifestazione del pensiero, tutelata dagli artt. 21 Cost. e 10 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome rammentato nell\u0026#8217;ordinanza n. 132 del 2020, se \u0026#232; vero che la libert\u0026#224; di espressione \u0026#8211; in particolare sub specie di diritto di cronaca e di critica esercitato dai giornalisti \u0026#8211; costituisce pietra angolare di ogni ordinamento democratico, non \u0026#232; men vero che la reputazione individuale \u0026#232; del pari un diritto inviolabile, strettamente legato alla stessa dignit\u0026#224; della persona.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAggressioni illegittime a tale diritto compiute attraverso la stampa, o attraverso gli altri mezzi di pubblicit\u0026#224; cui si riferisce l\u0026#8217;art. 595, terzo comma, cod. pen. \u0026#8211; la radio, la televisione, le testate giornalistiche online e gli altri siti internet, i social media, e cos\u0026#236; via \u0026#8211;, possono incidere grandemente sulla vita privata, familiare, sociale, professionale, politica delle vittime. E tali danni sono suscettibili, oggi, di essere enormemente amplificati proprio dai moderni mezzi di comunicazione, che rendono agevolmente reperibili per chiunque, anche a distanza di molti anni, tutti gli addebiti diffamatori associati al nome della vittima. Questi pregiudizi debbono essere prevenuti dall\u0026#8217;ordinamento con strumenti idonei, necessari e proporzionati, nel quadro di un indispensabile bilanciamento con le contrapposte esigenze di tutela della libert\u0026#224; di manifestazione del pensiero, e del diritto di cronaca e di critica in particolare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTra questi strumenti non pu\u0026#242; in assoluto escludersi la sanzione detentiva, sempre che la sua applicazione sia circondata da cautele idonee a schermare il rischio di indebita intimidazione esercitato su chi svolga la professione giornalistica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi deve infatti ritenere che l\u0026#8217;inflizione di una pena detentiva in caso di diffamazione compiuta a mezzo della stampa o di altro mezzo di pubblicit\u0026#224; non sia di per s\u0026#233; incompatibile con le ragioni di tutela della libert\u0026#224; di manifestazione del pensiero nei casi in cui la diffamazione si caratterizzi per la sua eccezionale gravit\u0026#224; (cos\u0026#236; la stessa Corte EDU, grande camera, sentenza 17 dicembre 2004, Cump\u0026#259;n\u0026#259; e Maz\u0026#259;re contro Romania, paragrafo 115; nonch\u0026#233; sentenze 5 novembre 2020, Balaskas contro Grecia, paragrafo 61; 11 febbraio 2020, Atamanchuk contro Russia, paragrafo 67; 7 marzo 2019, Sallusti contro Italia, paragrafo 59; 24 settembre 2013, Belpietro contro Italia, paragrafo 53; 6 dicembre 2007, Katrami contro Grecia, paragrafo 39). La Corte di Strasburgo ritiene integrate simili ipotesi eccezionali in particolare con riferimento ai discorsi d\u0026#8217;odio e all\u0026#8217;istigazione alla violenza, che possono nel caso concreto connotare anche contenuti di carattere diffamatorio; ma casi egualmente eccezionali, tali da giustificare l\u0026#8217;inflizione di sanzioni detentive, potrebbero ad esempio essere anche rappresentati da campagne di disinformazione condotte attraverso la stampa, internet o i social media, caratterizzate dalla diffusione di addebiti gravemente lesivi della reputazione della vittima, e compiute nella consapevolezza da parte dei loro autori della \u0026#8211; oggettiva e dimostrabile \u0026#8211; falsit\u0026#224; degli addebiti stessi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eChi ponga in essere simili condotte \u0026#8211; eserciti o meno la professione giornalistica \u0026#8211; certo non svolge la funzione di \u0026#8220;cane da guardia\u0026#8221; della democrazia, che si attua paradigmaticamente tramite la ricerca e la pubblicazione di verit\u0026#224; \u0026#8220;scomode\u0026#8221;; ma, all\u0026#8217;opposto, crea un pericolo per la democrazia, combattendo l\u0026#8217;avversario mediante la menzogna, utilizzata come strumento per screditare la sua persona agli occhi della pubblica opinione. Con prevedibili conseguenze distorsive anche rispetto agli esiti delle stesse libere competizioni elettorali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe circoscritta a casi come quelli appena ipotizzati, la previsione astratta e la concreta applicazione di sanzioni detentive non possono, ragionevolmente, produrre effetti di indebita intimidazione nei confronti dell\u0026#8217;esercizio della professione giornalistica, e della sua essenziale funzione per la societ\u0026#224; democratica. Al di fuori di quei casi eccezionali, del resto assai lontani dall\u0026#8217;ethos della professione giornalistica, la prospettiva del carcere rester\u0026#224; esclusa per il giornalista, cos\u0026#236; come per chiunque altro che abbia manifestato attraverso la stampa o altri mezzi di pubblicit\u0026#224; la propria opinione; restando aperta soltanto la possibilit\u0026#224; che siano applicate pene diverse dalla reclusione, nonch\u0026#233; rimedi e sanzioni civili o disciplinari, in tutte le ordinarie ipotesi in cui la condotta lesiva della reputazione altrui abbia ecceduto dai limiti del legittimo esercizio del diritto di cronaca o di critica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.\u0026#8211; La disposizione ora all\u0026#8217;esame \u0026#8211; l\u0026#8217;art. 595, terzo comma, cod. pen. \u0026#8211; deve essere interpretata in maniera conforme a tali premesse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl potere discrezionale che essa attribuisce al giudice nella scelta tra reclusione (da sei mesi a tre anni) e multa (non inferiore a 516 euro) deve certo essere esercitato tenendo conto dei criteri di commisurazione della pena indicati nell\u0026#8217;art. 133 cod. pen., ma anche \u0026#8211; e ancor prima \u0026#8211; delle indicazioni derivanti dalla Costituzione e dalla CEDU secondo le coordinate interpretative fornite da questa Corte e dalla Corte EDU; e ci\u0026#242; anche al fine di evitare la pronuncia di condanne penali, che potrebbero successivamente dar luogo a una responsabilit\u0026#224; internazionale dello Stato italiano per violazioni della Convenzione (per la sottolineatura del dovere \u0026#171;di evitare violazioni della CEDU\u0026#187; in capo agli stessi giudici comuni, nel quadro dei loro compiti di applicazione delle norme, si veda la sentenza n. 68 del 2017, Considerato in diritto, punto 7.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe consegue che il giudice penale dovr\u0026#224; optare per l\u0026#8217;ipotesi della reclusione soltanto nei casi di eccezionale gravit\u0026#224; del fatto, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, rispetto ai quali la pena detentiva risulti proporzionata, secondo i principi poc\u0026#8217;anzi declinati; mentre dovr\u0026#224; limitarsi all\u0026#8217;applicazione della multa, opportunamente graduata secondo la concreta gravit\u0026#224; del fatto, in tutte le altre ipotesi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta lettura, del resto, \u0026#232; stata gi\u0026#224; fatta propria dalla pi\u0026#249; recente giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, nel quadro di un\u0026#8217;interpretazione che dichiaratamente si ispira alla giurisprudenza pertinente della Corte EDU e all\u0026#8217;ordinanza n. 132 del 2020 di questa Corte (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 9 luglio 2020, n. 26509), e che si estende anche agli autori di diffamazioni aggravate ai sensi dell\u0026#8217;art. 595, terzo comma, cod. pen. i quali non esercitino attivit\u0026#224; giornalistica in senso stretto (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 17 febbraio 2021, n. 13993; sezione quinta penale, sentenza 15 gennaio 2021, n. 13060).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCos\u0026#236; interpretata, la disposizione censurata risulta conforme tanto all\u0026#8217;art. 21, quanto all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 10 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.4.\u0026#8211; Tale interpretazione consente di escludere anche il contrasto della disposizione censurata con l\u0026#8217;art. 3 Cost., che il rimettente prospetta sulla base dei medesimi argomenti che sostengono l\u0026#8217;allegata violazione degli artt. 21 e 117, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Manifestamente infondata \u0026#232; invece la questione, sollevata dallo stesso Tribunale di Salerno, avente ad oggetto l\u0026#8217;art. 595, terzo comma, cod. pen., in riferimento all\u0026#8217;art. 25 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente opina che il carattere sproporzionato, irragionevole e non necessario della sanzione detentiva rispetto al bene giuridico tutelato violerebbe il principio di offensivit\u0026#224;, ricavabile appunto dall\u0026#8217;art. 25 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn senso contrario, deve tuttavia rilevarsi che la diffamazione \u0026#232;, per quanto sopra argomentato, delitto tutt\u0026#8217;altro che inoffensivo, essendo posto a tutela di un diritto fondamentale, quale la reputazione della persona, di primario rilievo nell\u0026#8217;ordinamento costituzionale; mentre il carattere proporzionato o sproporzionato della sanzione comminata dal legislatore per un fatto comunque offensivo deve piuttosto essere vagliato sotto il profilo della sua compatibilit\u0026#224; con altri parametri costituzionali, tra cui segnatamente la libert\u0026#224; di manifestazione del pensiero, secondo le cadenze poc\u0026#8217;anzi illustrate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Non fondato appare infine anche il dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevato dal Tribunale di Salerno sulla compatibilit\u0026#224; della medesima disposizione con l\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice a quo non censura qui la sproporzione della pena detentiva rispetto alla gravit\u0026#224; del reato, bens\u0026#236; l\u0026#8217;\u0026#171;inidoneit\u0026#224; della minacciata sanzione detentiva a garantire il pieno rispetto della funzione generalpreventiva e specialpreventiva della pena stessa\u0026#187;. Il rimettente assume dunque in premessa la contrariet\u0026#224; alla CEDU della pena detentiva nelle ipotesi di diffamazione a mezzo stampa, e dunque la sua non irrogabilit\u0026#224; in concreto; dal che deriverebbe la radicale inefficacia della sua comminatoria edittale rispetto agli scopi preventivi della pena, tra cui \u0026#8211; parrebbe di intendere \u0026#8211; la finalit\u0026#224; rieducativa menzionata nell\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMai tuttavia, nella giurisprudenza di questa Corte, la necessaria finalit\u0026#224; rieducativa della pena \u0026#232; stata utilizzata a sostegno di dichiarazioni di illegittimit\u0026#224; costituzionale miranti a censurare l\u0026#8217;ineffettivit\u0026#224; di comminatorie edittali rispetto agli stessi scopi preventivi della pena, in considerazione della inapplicabilit\u0026#224; della pena in essa prevista. L\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost. \u0026#232; piuttosto pertinente nel quadro di censure miranti a denunciare il carattere manifestamente sproporzionato della pena prevista dal legislatore rispetto alla gravit\u0026#224; del fatto di reato; ma che la cornice edittale prevista dall\u0026#8217;art. 595, terzo comma, cod. pen. sia manifestamente sproporzionata si \u0026#232; gi\u0026#224; avuto poc\u0026#8217;anzi modo di escludere, nei limiti appena precisati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), deve essere dichiarata in via consequenziale l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 30, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), il quale prevede che \u0026#171;[n]el caso di reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell\u0026#8217;attribuzione di un fatto determinato, si applicano ai soggetti di cui al comma 1 le sanzioni previste dall\u0026#8217;art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47\u0026#187;, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla presente pronuncia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRester\u0026#224; anche in questo caso applicabile la disciplina prevista dall\u0026#8217;art. 595, terzo comma, cod. pen. nei termini sopra indicati. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; La presente decisione, pur riaffermando l\u0026#8217;esigenza che l\u0026#8217;ordinamento si faccia carico della tutela effettiva della reputazione in quanto diritto fondamentale della persona, non implica che il legislatore debba ritenersi costituzionalmente vincolato a mantenere anche per il futuro una sanzione detentiva per i casi pi\u0026#249; gravi di diffamazione (in senso analogo, in relazione al contiguo diritto fondamentale all\u0026#8217;onore, sentenza n. 37 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eResta per\u0026#242; attuale la necessit\u0026#224;, gi\u0026#224; sottolineata da questa Corte con l\u0026#8217;ordinanza n. 132 del 2020, di una complessiva riforma della disciplina vigente, allo scopo di \u0026#171;individuare complessive strategie sanzionatorie in grado, da un lato, di evitare ogni indebita intimidazione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; giornalistica; e, dall\u0026#8217;altro, di assicurare un\u0026#8217;adeguata tutela della reputazione individuale contro illegittime \u0026#8211; e talvolta maliziose \u0026#8211; aggressioni poste in essere nell\u0026#8217;esercizio di tale attivit\u0026#224;\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale, in via consequenziale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), dell\u0026#8217;art. 30, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 595, terzo comma, del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 21 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo (CEDU), dal Tribunale ordinario di Salerno, sezione seconda penale, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e4) dichiara non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 595, terzo comma, cod. pen., sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost., dal Tribunale di Salerno, sezione seconda penale, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e5) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 595, terzo comma, cod. pen., sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 25 Cost., dal Tribunale di Salerno, sezione seconda penale, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFrancesco VIGAN\u0026#210;, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 12 luglio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20210712130934.pdf","linkPronunciaInglese":"documenti/download/doc/recent_judgments/sentenza-n150-del-2021-en.pdf","oggetto":"Reati e pene - Stampa - Diffamazione a mezzo stampa - Trattamento sanzionatorio - Pena detentiva [congiunta o alternativa a pena pecuniaria].","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44033","titoletto":"Prospettazione della questione incidentale - Motivazione stringata, ma sufficiente, del rimettente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 595, terzo comma, cod. pen. e 13 della legge n. 47 del 1948, promosso dal Tribunale di Salerno, non è fondata l\u0027eccezione di inammissibilità per insufficiente motivazione sulla rilevanza. Per quanto stringata, la descrizione dei fatti contestati agli imputati (nelle rispettive qualità di autore dell\u0027articolo e di direttore responsabile del quotidiano) compiuta nell\u0027ordinanza di rimessione è sufficiente a comprendere che essi corrispondono alla figura legale del delitto di diffamazione, aggravato ai sensi dell\u0027art. 13 citato. La rilevanza - in via condizionata all\u0027accoglimento delle questioni sollevate sull\u0027art. 13 della legge n. 47 del 1948 - sussiste anche rispetto all\u0027aggravante di cui all\u0027art. 595, terzo comma, cod. pen., che punisce, tra l\u0027altro, la diffamazione compiuta a mezzo della stampa. Per quanto tale aggravante sia destinata, nell\u0027attuale quadro normativo, ad essere assorbita in quella di cui all\u0027indicato art. 13, che si pone rispetto ad essa quale \u003cem\u003elex specialis\u003c/em\u003e, l\u0027auspicato accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale formulate dal rimettente rispetto a quest\u0027ultima disposizione renderebbe nuovamente applicabile, nel caso di specie, l\u0027aggravante generale di cui all\u0027art. 595, terzo comma, cod. pen., in concorso con quella prevista dal secondo comma, con conseguente applicazione, ai fini della commisurazione della pena, dell\u0027art. 63, quarto comma, cod. pen.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44034","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"595","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"08/02/1948","data_nir":"1948-02-08","numero":"47","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1948-02-08;47~art13"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44034","titoletto":"Prospettazione della questione incidentale - Ordinanza che rinvia alle ragioni di cui in motivazione per l\u0027individuazione del petitum - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 595, terzo comma, cod. pen. e 13 della legge n. 47 del 1948, promosso dal Tribunale di Salerno, non è fondata l\u0027eccezione di inammissibilità per oscurità del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e. Il dispositivo dell\u0027ordinanza di rimessione rinvia espressamente alle «ragioni di cui in motivazione»; e dalla motivazione si evince come il rimettente non solleciti in alcun luogo una pronuncia manipolativa sulle pene previste, né una pronuncia additiva in ordine alla delimitazione delle condotte che esse sanzionano; bensì denunci l\u0027incompatibilità \u003cem\u003etout court\u003c/em\u003e con i parametri costituzionali e convenzionali evocati di entrambe le disposizioni censurate, che comminano una pena detentiva per il delitto di diffamazione anche al di fuori dei casi eccezionali in cui tale pena potrebbe essere giustificata. Il \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e dell\u0027ordinanza è, pertanto, interpretabile come diretto alla radicale ablazione di entrambe le disposizioni censurate.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSecondo la costante giurisprudenza costituzionale, l\u0027ordinanza di rimessione delle questioni di legittimità costituzionale non necessariamente deve concludersi con un dispositivo recante altresì un \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e, essendo sufficiente che dal tenore complessivo della motivazione emergano con chiarezza il contenuto ed il verso delle censure. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenza n. 123 del 2021, n. 176 del 2019 e n. 175 del 2018\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44035","numero_massima_precedente":"44033","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"595","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"08/02/1948","data_nir":"1948-02-08","numero":"47","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1948-02-08;47~art13"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44035","titoletto":"Rilevanza della questione incidentale - Richiesta di estensione della pronuncia di accoglimento anche a norma applicabile a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata in via principale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 13 della legge n. 47 del 1948, promosso dal Tribunale di Salerno, non è fondata l\u0027eccezione di inammissibilità, secondo cui l\u0027eventuale accoglimento delle questioni formulate a proposito dell\u0027art. 13 non eliminerebbe i profili di denunciata illegittimità costituzionale, dal momento che la pena detentiva resterebbe comunque prevista dall\u0027art. 595 cod. pen. Il rimettente - del tutto coerentemente - estende le questioni anche all\u0027art. 595, terzo comma, cod. pen., che diverrebbe applicabile laddove fosse dichiarata l\u0027illegittimità costituzionale dell\u0027art. 13 della legge n. 47 del 1948, censurato in prima battuta.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44036","numero_massima_precedente":"44034","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"08/02/1948","data_nir":"1948-02-08","numero":"47","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1948-02-08;47~art13"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44036","titoletto":"Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Motivata esclusione da parte del rimettente - Attinenza al merito della relativa motivazione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 595, terzo comma, cod. pen. e 13 della legge n. 47 del 1948, promosso dal Tribunale di Salerno, non è fondata l\u0027eccezione di inammissibilità per omessa sperimentazione, da parte del rimettente, di un\u0027interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni censurate. Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e espressamente esclude di potere interpretare tali disposizioni nel senso dell\u0027applicazione della pena detentiva esclusivamente alle condotte diffamatorie a mezzo stampa che rivestano i caratteri dell\u0027eccezionalità. Quanto poi, in particolare, all\u0027art. 595, terzo comma, cod. pen., che prevede la reclusione soltanto in via alternativa, il rimettente sottolinea come a suo giudizio già la stessa previsione astratta della pena detentiva - e dunque la sua comminazione legislativa - limiti eccessivamente il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, a prescindere dunque dalla decisione del giudice di applicarla o meno nel caso concreto. Se e in che misura queste valutazioni siano condivisibili, attiene al merito, e non all\u0027ammissibilità delle questioni.\u003c/p\u003eAi fini dell\u0027ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale promosse in via incidentale è sufficiente che il giudice abbia esplorato, e consapevolmente scartato, la possibilità di una interpretazione conforme alla Costituzione. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 32 del 2021, n. 32 del 2020 e n. 189 del 2019\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44037","numero_massima_precedente":"44035","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"595","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"08/02/1948","data_nir":"1948-02-08","numero":"47","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1948-02-08;47~art13"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44037","titoletto":"Prospettazione della questione incidentale - Adeguata motivazione sulla rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 13 della legge n. 47 del 1948, promosso dal Tribunale di Bari, non è fondata l\u0027eccezione d\u0027inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza. Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e chiarisce infatti che, impregiudicata ogni valutazione circa la sussistenza della responsabilità dell\u0027imputato, il fatto di cui quest\u0027ultimo è accusato consiste nell\u0027avere consentito, nella propria qualità di direttore di un quotidiano, la pubblicazione di un articolo in cui si attribuiva alla persona offesa un fatto determinato, nonostante l\u0027intervenuta assoluzione della stessa persona offesa da ogni addebito con sentenza passata in giudicato. Tanto basta per considerare applicabile nel giudizio principale l\u0027art. 13 indicato.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44038","numero_massima_precedente":"44036","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"08/02/1948","data_nir":"1948-02-08","numero":"47","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1948-02-08;47~art13"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44038","titoletto":"Prospettazione della questione incidentale - Espressa indicazione del petitum - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 13 della legge n. 47 del 1948, promosso dal Tribunale di Bari, non è fondata l\u0027eccezione d\u0027inammissibilità per oscurità del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e. Esso è espressamente formulato nel dispositivo, e mira univocamente alla modificazione dell\u0027attuale quadro sanzionatorio dell\u0027indicato art. 13, imperniato sulla previsione cumulativa di una pena detentiva e di una pena pecuniaria, in modo tale da rendere alternative le due pene.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44039","numero_massima_precedente":"44037","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"08/02/1948","data_nir":"1948-02-08","numero":"47","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1948-02-08;47~art13"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44039","titoletto":"Prospettazione della questione incidentale - Adeguata motivazione sulla rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 13 della legge n. 47 del 1948, promosso dal Tribunale di Bari, non è fondata l\u0027eccezione d\u0027inammissibilità perché l\u0027accoglimento del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e non eliminerebbe il vizio di illegittimità costituzionale lamentato. Il rimettente, infatti, ritiene che il vizio risieda nell\u0027indefettibilità dell\u0027applicazione della sanzione detentiva, che verrebbe per l\u0027appunto eliminata ove il quadro sanzionatorio fosse modificato nel senso dell\u0027alternatività tra le due pene: ciò che consentirebbe al giudice di evitare di dover irrogare la reclusione, al di fuori dei casi eccezionali in cui tale sanzione sarebbe consentita anche secondo il diritto convenzionale.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44040","numero_massima_precedente":"44038","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"08/02/1948","data_nir":"1948-02-08","numero":"47","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1948-02-08;47~art13"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44040","titoletto":"Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Motivata esclusione da parte del rimettente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 13 della legge n. 47 del 1948, promosso dal Tribunale di Bari, non è fondata l\u0027eccezione d\u0027inammissibilità per omessa sperimentazione di una interpretazione conforme. Il rimettente, infatti, esclude espressamente, con motivazione particolarmente estesa, di poter interpretare la disposizione censurata in modo tale da evitare l\u0027applicazione della pena detentiva, da essa prevista, nelle ipotesi in cui tale pena risulterebbe in contrasto con la giurisprudenza della Corte EDU.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44041","numero_massima_precedente":"44039","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"08/02/1948","data_nir":"1948-02-08","numero":"47","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1948-02-08;47~art13"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44041","titoletto":"Reati e pene - Diffamazione a mezzo stampa aggravata dall\u0027attribuzione di un fatto determinato - Trattamento sanzionatorio - Pena detentiva, congiunta a pena pecuniaria - Violazione del principio della libertà di espressione enunciato dalla CEDU, come interpretato dalla Corte EDU e del diritto di manifestare il proprio pensiero - Illegittimità costituzionale - Necessità di una complessiva riforma della disciplina vigente.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 21 e 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0027art. 10 CEDU, l\u0027art. 13 della legge n. 47 del 1948. La norma censurata dal Tribunale di Salerno - \u003cem\u003elex specialis\u003c/em\u003e rispetto alle due aggravanti previste dall\u0027art. 595 cod. pen., secondo e terzo comma - prevede una circostanza aggravante per il delitto di diffamazione, integrata nel caso in cui la condotta sia commessa col mezzo della stampa e consista nell\u0027attribuzione di un fatto determinato; in tal caso la pena prevista è quella della reclusione da uno a sei anni e della multa non inferiore a euro 258, da applicare in via cumulativa, a meno che non sussistano, nel caso concreto, circostanze attenuanti giudicate prevalenti o, almeno, equivalenti all\u0027aggravante in esame. Proprio l\u0027indefettibilità dell\u0027applicazione della pena detentiva, escluse le ipotesi indicate, rende la disposizione incompatibile con il diritto a manifestare il proprio pensiero; la necessaria irrogazione della sanzione detentiva (indipendentemente poi dalla possibilità di una sua sospensione condizionale, o di una sua sostituzione con misure alternative alla detenzione rispetto al singolo condannato) è divenuta infatti ormai incompatibile con l\u0027esigenza di non dissuadere, per effetto del timore della sanzione privativa della libertà personale, la generalità dei giornalisti dall\u0027esercitare la propria cruciale funzione di controllo sull\u0027operato dei pubblici poteri, anche in considerazione del diritto vivente, che condiziona l\u0027operatività della causa di giustificazione del diritto di cronaca nella sua forma putativa (art. 59, quarto comma, cod. pen.) al requisito dell\u0027assenza di colpa nel controllo delle fonti: ammettendo conseguentemente la responsabilità del giornalista anche nell\u0027ipotesi in cui egli abbia confidato, seppur per un errore evitabile, nella verità del fatto attribuito alla persona offesa. La dichiarazione di illegittimità costituzionale non crea alcun vuoto di tutela al diritto alla reputazione individuale contro le offese arrecate a mezzo della stampa, che continua a essere protetto dal combinato disposto del secondo e del terzo comma dello stesso art. 595 cod. pen., il cui alveo applicativo si riespanderà in seguito alla presente pronuncia. Né la decisione implica che il legislatore debba ritenersi costituzionalmente vincolato a mantenere anche per il futuro una sanzione detentiva per i casi più gravi di diffamazione, anche se resta attuale la necessità di una complessiva riforma della disciplina vigente, allo scopo di individuare complessive strategie sanzionatorie in grado, da un lato, di evitare ogni indebita intimidazione dell\u0027attività giornalistica; e, dall\u0027altro, di assicurare un\u0027adeguata tutela della reputazione individuale contro illegittime - e talvolta maliziose - aggressioni poste in essere nell\u0027esercizio di tale attività. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze \u003c/em\u003en\u003cem\u003e. 242 del 2019\u003c/em\u003e \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e \u003cem\u003en. 37 del 2019; ordinanze n. 132 del 2020\u003c/em\u003e \u003cem\u003ee n. 207 del 2018\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003eLa libertà di stampa è pietra angolare dell\u0027ordine democratico. (\u003cem\u003ePrecedente citato: sentenza n. 84 del 1969\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44042","numero_massima_precedente":"44040","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"08/02/1948","data_nir":"1948-02-08","numero":"47","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1948-02-08;47~art13"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"21","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"10","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"44042","titoletto":"Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in riferimento a uno dei profili evocati - Assorbimento degli ulteriori profili di censura evocati.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eAccolta, per violazione degli artt. 21 e 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0027art. 10 CEDU, la questione di legittimità costituzionale dell\u0027art. 13 della legge n. 47 del 1948, sotto il profilo della lesione alla libera manifestazione del pensiero, restano assorbiti gli ulteriori profili di censura evocati dal rimettente a proposito della medesima disposizione.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44043","numero_massima_precedente":"44041","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"08/02/1948","data_nir":"1948-02-08","numero":"47","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1948-02-08;47~art13"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"21","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"10","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"44043","titoletto":"Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale promossa da uno dei rimettenti - Superfluità dell\u0027esame della questione formulata sulla medesima disposizione da altro rimettente.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eAccolta, per violazione degli artt. 21 e 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0027art. 10 CEDU, la questione di legittimità costituzionale dell\u0027art. 13 della legge n. 47 del 1948, promossa dal Tribunale di Salerno, si rende superfluo l\u0027esame della questione formulata dal Tribunale di Bari sulla medesima disposizione, mirante a sostituire il regime di cumulatività di reclusione e multa previsto dalla disposizione medesima con un regime di alternatività tra le due sanzioni.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44044","numero_massima_precedente":"44042","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"08/02/1948","data_nir":"1948-02-08","numero":"47","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1948-02-08;47~art13"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"21","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"10","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"44044","titoletto":"Reati e pene - Diffamazione aggravata perché recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico - Trattamento sanzionatorio - Pena detentiva alternativa a pena pecuniaria - Denunciata violazione del principio della libertà di espressione enunciato dalla CEDU, come interpretato dalla Corte EDU e del diritto di manifestare il proprio pensiero - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Salerno in riferimento agli artt. 3, 21 e 117, primo comma, Cost., quest\u0027ultimo in relazione all\u0027art. 10 CEDU, dell\u0027art. 595, terzo comma, cod. pen., che configura una circostanza aggravante del delitto di diffamazione, integrata allorché l\u0027offesa sia recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico. La previsione in via soltanto alternativa della pena detentiva da parte della norma censurata non può ritenersi di per sé in contrasto con la libertà di manifestazione del pensiero. Aggressioni illegittime alla reputazione compiute attraverso la stampa, o attraverso gli altri mezzi di pubblicità cui si riferisce l\u0027art. 595, terzo comma, cod. pen. - la radio, la televisione, le testate giornalistiche online e gli altri siti internet, i social media, e così via -, possono infatti incidere grandemente sulla vita privata, familiare, sociale, professionale, politica delle vittime. E tali danni sono suscettibili, oggi, di essere enormemente amplificati proprio dai moderni mezzi di comunicazione. Questi pregiudizi debbono essere prevenuti dall\u0027ordinamento con strumenti idonei, necessari e proporzionati, nel quadro di un indispensabile bilanciamento con le contrapposte esigenze di tutela della libertà di manifestazione del pensiero, e del diritto di cronaca e di critica in particolare, in modo da schermare il rischio di indebita intimidazione esercitato su chi svolga la professione giornalistica. Tra questi strumenti non può in assoluto escludersi la sanzione detentiva, sempre che la sua applicazione sia limitata ai casi in cui la diffamazione si caratterizzi per la sua eccezionale gravità, tra cui possono annoverarsi i discorsi d\u0027odio e l\u0027istigazione alla violenza, ma anche campagne di disinformazione condotte attraverso la stampa, internet o i social media, caratterizzate dalla diffusione di addebiti gravemente lesivi della reputazione della vittima, e compiute nella consapevolezza da parte dei loro autori della - oggettiva e dimostrabile - falsità degli addebiti stessi.. Al di fuori di quei casi eccezionali, la prospettiva del carcere resterà esclusa per il giornalista, così come per chiunque altro che abbia manifestato attraverso la stampa o altri mezzi di pubblicità la propria opinione; restando aperta soltanto la possibilità che siano applicate pene diverse dalla reclusione, nonché rimedi e sanzioni civili o disciplinari. Pertanto, la disposizione censurata deve essere interpretata nel senso che essa attribuisce al giudice un potere discrezionale che deve essere esercitato tenendo conto dei criteri di commisurazione della pena indicati nell\u0027art. 133 cod. pen., ma anche - e ancor prima - delle indicazioni derivanti dalla Costituzione e dalla CEDU; e ciò anche al fine di evitare la pronuncia di condanne penali che potrebbero successivamente dar luogo a una responsabilità internazionale dello Stato italiano per violazioni della Convenzione. Tale interpretazione consente di escludere anche il contrasto della disposizione censurata con l\u0027art. 3 Cost. (\u003cem\u003ePrecedente citato: sentenza n. 68 del 2017\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSe è vero che la libertà di espressione - in particolare sub specie di diritto di cronaca e di critica esercitato dai giornalisti - costituisce pietra angolare di ogni ordinamento democratico, non è men vero che la reputazione individuale è del pari un diritto inviolabile, strettamente legato alla stessa dignità della persona. (\u003cem\u003ePrecedente citato: ordinanza n. 132 del 2020\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44045","numero_massima_precedente":"44043","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"595","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"21","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"10","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"44045","titoletto":"Reati e pene - Diffamazione aggravata perché recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico - Trattamento sanzionatorio - Pena detentiva alternativa a pena pecuniaria - Denunciata violazione del principio di offensività - Manifesta infondatezza della questione.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell\u0027art. 595, terzo comma, cod. pen., sollevata dal Tribunale di Salerno in riferimento all\u0027art. 25 Cost., che configura una circostanza aggravante del delitto di diffamazione, integrata allorché l\u0027offesa sia recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico. La sanzione detentiva censurata non viola il principio di offensività, perché la diffamazione è delitto tutt\u0027altro che inoffensivo, essendo posto a tutela di un diritto fondamentale, quale la reputazione della persona, di primario rilievo nell\u0027ordinamento costituzionale; mentre il carattere proporzionato o sproporzionato della sanzione comminata dal legislatore per un fatto comunque offensivo deve piuttosto essere vagliato sotto il profilo della sua compatibilità con altri parametri costituzionali, tra cui segnatamente la libertà di manifestazione del pensiero.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44046","numero_massima_precedente":"44044","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"595","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"25","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44046","titoletto":"Reati e pene - Diffamazione aggravata perché recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico - Trattamento sanzionatorio - Pena detentiva alternativa a pena pecuniaria - Denunciata violazione del principio di rieducazione della pena - Insussistenza - Non fondatezza della questione.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Salerno in riferimento all\u0027art. 27, terzo comma, Cost., dell\u0027art. 595, terzo comma, cod. pen., che configura una circostanza aggravante del delitto di diffamazione, integrata allorché l\u0027offesa sia recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico. Il rimettente assume la contrarietà alla CEDU della pena detentiva nelle ipotesi di diffamazione a mezzo stampa, e dunque la sua non irrogabilità in concreto; mai tuttavia, nella giurisprudenza costituzionale, la necessaria finalità rieducativa della pena è stata utilizzata a sostegno di dichiarazioni di illegittimità costituzionale miranti a censurare l\u0027ineffettività di comminatorie edittali rispetto agli stessi scopi preventivi della pena, in considerazione della inapplicabilità della pena in essa prevista.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027evocazione, quale parametro violato, dell\u0027art. 27, terzo comma, Cost., è pertinente nel quadro di censure miranti a denunciare il carattere manifestamente sproporzionato della pena prevista dal legislatore rispetto alla gravità del fatto di reato.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44047","numero_massima_precedente":"44045","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"595","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44047","titoletto":"Reati e pene - Diffamazione commessa attraverso trasmissioni consistenti nell\u0027attribuzione di un fatto determinato - Applicazione delle sanzioni previste da norma dichiarata costituzionalmente illegittima - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell\u0027art. 27 della legge n. 87 del 1953, l\u0027art. 30, comma 4, della legge n. 223 del 1990, il quale prevede che nel caso di reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell\u0027attribuzione di un fatto determinato, si applicano ai soggetti di cui al comma 1 le sanzioni previste dall\u0027art. 13 n. 47 del 1948, in quanto quest\u0027ultimo è stato già dichiarato costituzionalmente illegittimo.\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"44046","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"06/08/1990","data_nir":"1990-08-06","numero":"223","articolo":"30","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-06;223~art30"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"40633","autore":"","titolo":"Osservazioni a Corte cost. n. 150 del 2021","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"2","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"489","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - 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