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Z. e l\u0026#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con ordinanza del 6 dicembre 2022, iscritta al n. 131 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione dell\u0026#8217;INPS, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 9 aprile 2024 il Giudice relatore Giovanni Amoroso;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e gli avvocati Mauro Sferrazza e Massimo Boccia Neri per l\u0026#8217;INPS, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;avvocato dello Stato Pietro Garofoli per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 10 aprile 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 6 dicembre 2022 (r. o. n. 131 del 2023), il Tribunale ordinario di Torino, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in rifermento agli artt. 3, 4, primo comma, 36 e 41 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nella parte in cui prevede, senza possibilit\u0026#224; di valutare il caso concreto, l\u0026#8217;obbligo di restituire l\u0026#8217;intera anticipazione della Nuova assicurazione sociale per l\u0026#8217;impiego (d\u0026#8217;ora in avanti: NASpI) se il beneficiario stipuli un contratto di lavoro subordinato entro il termine di scadenza del periodo per cui l\u0026#8217;indennit\u0026#224; \u0026#232; riconosciuta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; In punto di fatto, il rimettente riferisce che, a seguito dell\u0026#8217;interruzione del rapporto di lavoro in ragione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e del conseguente stato di disoccupazione involontaria, il lavoratore aveva domandato la liquidazione anticipata dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; NASpI, a lui spettante fino al 28 maggio 2021, al fine di intraprendere l\u0026#8217;attivit\u0026#224; imprenditoriale di esercizio commerciale (un bar). La domanda veniva accolta, in data 23 settembre 2019, e gli importi, che sarebbero spettati con cadenza mensile, gli venivano versati in una unica soluzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente riferisce, altres\u0026#236;, che nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e il ricorrente ha prodotto la dichiarazione dei redditi per l\u0026#8217;anno 2019 e per l\u0026#8217;anno 2020, e che da quest\u0026#8217;ultima era risultata la mancanza di redditi conseguente alla chiusura del bar stabilita dalla decretazione d\u0026#8217;urgenza a causa della pandemia da COVID-19 esplosa nell\u0026#8217;anno 2020. Per tale ragione il ricorrente aveva deciso di non proseguire l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di impresa e iniziato, in data 15 febbraio 2021, un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L\u0026#8217;azienda era stata ceduta in data 30 aprile 2021, per un corrispettivo molto inferiore a quello pagato inizialmente per rilevarla (quasi un decimo del prezzo di acquisto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAvendo il lavoratore costituito il rapporto di lavoro subordinato (il 15 febbraio 2021) prima che spirasse il termine coperto dalla NASpI (28 maggio 2021), l\u0026#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con missiva del 5 ottobre 2021, gli chiedeva la restituzione dell\u0026#8217;intero importo erogato a titolo di anticipata liquidazione della NASpI, pari a 19.796,90 euro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl lavoratore, pertanto, proponeva opposizione avverso tale richiesta chiedendo l\u0026#8217;accertamento della non debenza dell\u0026#8217;asserito indebito, oggetto della ripetizione pretesa dall\u0026#8217;Istituto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;INPS si costituiva affermando che la propria pretesa era fondata sull\u0026#8217;art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSu sollecitazione della parte ricorrente il rimettente ha sollevato le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione indicata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; In punto di rilevanza, nell\u0026#8217;ordinanza si d\u0026#224; atto che \u0026#8211; avendo il ricorrente ottenuto l\u0026#8217;anticipazione dell\u0026#8217;intero trattamento NASpI, nella sussistenza dei requisiti di legge, quali la cessazione involontaria del rapporto di lavoro e la relativa pregressa contribuzione \u0026#8211; la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato durante il periodo al quale si riferisce la NASpI comporta l\u0026#8217;obbligo restitutorio dell\u0026#8217;intera somma percepita in ragione della testuale applicazione dell\u0026#8217;art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, l\u0026#8217;inizio del rapporto di lavoro si colloca al 15 febbraio 2021, ovvero nel periodo coperto dall\u0026#8217;indennit\u0026#224; di disoccupazione, la cui spettanza si sarebbe protratta fino al 28 maggio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, in caso di dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale di tale disposizione, verrebbe meno il fondamento della pretesa restitutoria vantata dall\u0026#8217;INPS. Da ci\u0026#242;, la rilevanza delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn punto di non manifesta infondatezza, il rimettente d\u0026#224; atto che questa Corte, con sentenza n. 194 del 2021, ha gi\u0026#224; scrutinato la disposizione censurata dichiarando non fondata la relativa questione, che, per\u0026#242;, avrebbe riguardato un caso non assimilabile a quello in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, nel caso gi\u0026#224; esaminato, il lavoratore aveva costituito un rapporto di lavoro subordinato, sia pure per la durata di pochi giorni, in costanza dello svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di impresa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, i principi affermati nella predetta sentenza non sarebbero applicabili al caso in esame, in quanto il ricorrente ha effettivamente intrapreso e poi svolto un\u0026#8217;attivit\u0026#224; imprenditoriale (un esercizio commerciale di ristoro), sopportando anche notevoli costi per rilevare un\u0026#8217;azienda, salvo dovervi poi rinunciare di fronte ad un evento assolutamente imprevedibile quale \u0026#232; stata l\u0026#8217;emergenza pandemica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del rimettente, la  disposizione oggetto di censura si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost., sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza, per un duplice aspetto; da un lato, nei casi di impossibilit\u0026#224; sopravvenuta dello svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di impresa, la disposizione censurata evidenzierebbe una incoerenza tra l\u0026#8217;integrale restituzione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; percepita e l\u0026#8217;effettivo svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di impresa; ed analoga incoerenza sussisterebbe sotto il profilo della sproporzione degli effetti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, il rimettente evidenzia che nella fattispecie il ricorrente ha acquistato l\u0026#8217;attivit\u0026#224; commerciale da un terzo per un costo pari a quarantacinquemila euro, somma superiore all\u0026#8217;importo anticipato dall\u0026#8217;INPS; l\u0026#8217;attivit\u0026#224;, poi, \u0026#232; stata esercitata per oltre un anno tra il 2019 e il 2021, ma la pandemia per COVID-19, manifestatasi all\u0026#8217;inizio del 2020, ha inciso negativamente sulla redditivit\u0026#224; degli esercizi pubblici; ci\u0026#242; era dimostrato, nella specie, dalla mancanza di reddito per l\u0026#8217;anno 2020 (essendo stato documentato che i ricavi sono stati pari a 4.414 euro, e dunque superati dai costi). La costituzione del rapporto di lavoro subordinato tre mesi prima della scadenza del periodo di NASpI si giustificava con l\u0026#8217;esigenza del ricorrente di procurarsi un reddito per elementari esigenze di sussistenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva il rimettente che l\u0026#8217;integrale restituzione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; percepita non pu\u0026#242; trovare ragionevole giustificazione nella finalit\u0026#224; antielusiva quando sia dimostrato, come nel caso di specie, che l\u0026#8217;attivit\u0026#224; imprenditoriale \u0026#232; stata iniziata e proseguita anche con l\u0026#8217;impiego di capitali rilevanti, per poi interrompersi a seguito di un evento imprevedibile, nella specie la pandemia legata alla diffusione del COVID-19, che ha obbligato i titolari di esercizi commerciali alla chiusura degli stessi per periodi non trascurabili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto all\u0026#8217;assenza di proporzionalit\u0026#224; della reazione legislativa, il rimettente evidenzia che nella sentenza n. 194 del 2021 questa Corte ha s\u0026#236; evidenziato come la scelta del legislatore \u0026#171;fosse stata esercitata in modo non manifestamente irragionevole\u0026#187;, precisando altres\u0026#236; che \u0026#171;sarebbe possibile ipotizzare criteri alternativi, connotati, da una qualche flessibilit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn definitiva \u0026#8211; secondo il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211; la restituzione integrale dell\u0026#8217;anticipata liquidazione della NASpI rappresenterebbe una conseguenza irragionevole nella sua rigidit\u0026#224;, che non lascia n\u0026#233; all\u0026#8217;INPS n\u0026#233; al giudice alcun margine di valutazione in relazione al caso concreto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon specifico riferimento alla fattispecie in esame, il rimettente afferma che la disposizione censurata, nel prevedere l\u0026#8217;integrale restituzione della somma anticipata sarebbe comunque irragionevole, in quanto l\u0026#8217;importo anticipato \u0026#232; stato interamente utilizzato al fine di acquistare l\u0026#8217;attivit\u0026#224; economica, con la conseguenza che la restituzione integrale risulterebbe eccessivamente gravosa, anche alla luce delle perdite gi\u0026#224; subite dal ricorrente, il quale ha venduto l\u0026#8217;attivit\u0026#224; per un prezzo molto inferiore a quello di acquisto. Inoltre, la sproporzione emergerebbe anche dalla considerazione della brevit\u0026#224; del periodo del rapporto di lavoro subordinato, ricadente in quello della NASpI (soli tre mesi dalla sua scadenza).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSussisterebbe anche la violazione dell\u0026#8217;art. 4, primo comma, Cost., che tutela il diritto al lavoro nelle sue declinazioni di lavoro dipendente (art. 36 Cost.) e di lavoro autonomo (art. 41 Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl riguardo, il rimettente osserva che la disposizione censurata impedisce per i percettori dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; anticipata, la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato per tutto il periodo in cui viene corrisposta la NASpI, a pena della restituzione integrale dell\u0026#8217;importo ricevuto. Si tratta, a suo giudizio, di una inammissibile deroga all\u0026#8217;art. 4, primo comma, Cost. che riconosce in generale il diritto al lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSussisterebbe, altres\u0026#236;, il contrasto con l\u0026#8217;art. 36 Cost., in quanto per effetto della disposizione in esame, il soggetto percettore dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; anticipata si troverebbe davanti alla scelta di rinunciare allo svolgimento di attivit\u0026#224; retribuita al fine di evitare di restituire l\u0026#8217;importo ricevuto, privandosi del reddito necessario per la sua sussistenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, vi sarebbe il contrasto con l\u0026#8217;art. 41 Cost., in relazione al principio della libera imprenditorialit\u0026#224; che va riconosciuta anche ai soggetti percettori della NASpI anticipata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn conclusione, secondo il rimettente, l\u0026#8217;incidenza della emergenza pandemica sulla concreta possibilit\u0026#224; di proseguire l\u0026#8217;attivit\u0026#224; imprenditoriale costituisce un argomento che richiede un nuovo intervento di questa Corte sulla disposizione censurata, nella parte in cui prevede l\u0026#8217;obbligo di integrale restituzione dell\u0026#8217;importo anticipato, senza criteri di flessibilit\u0026#224; che permettano di adeguare la decisione al caso concreto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con atto depositato il 30 ottobre 2023, \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e, comunque, non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura, in primo luogo, eccepisce l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, in quanto l\u0026#8217;ordinanza di rimessione mirerebbe a introdurre un precetto vago, non connotato da precisione e tassativit\u0026#224;, che imporrebbe all\u0026#8217;INPS una valutazione estremamente discrezionale circa la dimostrazione, da parte del beneficiario della prestazione, tanto della reale iniziativa e prosecuzione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; economica, quanto dei motivi che abbiano eventualmente condotto alla chiusura dell\u0026#8217;esercizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, la difesa statale evidenzia che la decisione in ordine all\u0026#8217;\u003cem\u003ean\u003c/em\u003e e al \u003cem\u003equantum\u003c/em\u003e della restituzione dell\u0026#8217;anticipazione erogata sarebbe subordinata al riscontro di fattori eccezionali, identificati dalle nozioni di impossibilit\u0026#224; sopravvenuta e di evento imprevedibile, cos\u0026#236; come indicato nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA tal riguardo, richiamando la citata sentenza n. 194 del 2021, la difesa statale afferma che il temporaneo vincolo in costanza di svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; imprenditoriale, per la quale \u0026#232; stata corrisposta l\u0026#8217;anticipazione, non impedirebbe al lavoratore di svolgere anche altre attivit\u0026#224; di lavoro autonomo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, l\u0026#8217;Avvocatura afferma che, in riferimento alla violazione del parametro costituzionale di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., la questione \u0026#232; gi\u0026#224; stata ritenuta non fondata nella richiamata sentenza n. 194 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNello specifico, deduce che l\u0026#8217;eventuale necessitata cessazione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; imprenditoriale rientra nell\u0026#8217;ambito del normale rischio di impresa che grava su ogni imprenditore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa statale osserva poi che, proprio per far fronte all\u0026#8217;emergenza pandemica, il legislatore ha previsto misure a sostegno di tutti i lavoratori danneggiati da tale evento eccezionale e in situazione di debolezza economica, come tali meritevoli di tutela (lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, artigiani, commercianti e professionisti).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi tratta degli interventi di cui agli artt. 27, 28, 44 e 44-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27; agli artt. 78 e 84 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all\u0026#8217;economia, nonch\u0026#233; di politiche sociali connesse all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77; e, inoltre, di cui agli  artt. 9 e 13 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell\u0026#8217;economia), convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126, e di cui all\u0026#8217;art. 15 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon specifico riferimento alle attivit\u0026#224; imprenditoriali, rilevano, poi, i contributi a fondo perduto previsti dall\u0026#8217;art. 25 del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, e dall\u0026#8217;art. 1 del d.l. n. 137 del 2020, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso della difesa statale, gli effetti negativi derivati dalla pandemia non possono configurarsi come eventi di forza maggiore idonei a liberare i soggetti dalle obbligazioni restitutorie sorte nell\u0026#8217;ambito di rapporti giuridici ordinari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, l\u0026#8217;Avvocatura evidenzia la non fondatezza anche delle censure riferite alla violazione dell\u0026#8217;art. 4, primo comma, Cost., in quanto la norma non prevede alcun divieto di assumere un rapporto di lavoro subordinato, ma prevede solo l\u0026#8217;obbligo di restituire l\u0026#8217;incentivo erogato per intraprendere l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di lavoro autonomo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione censurata sarebbe coerente anche con gli artt. 36 e 41 Cost., dal momento che la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e ad essa sottesa \u0026#232; conforme alle politiche di contrasto della disoccupazione e di incremento dell\u0026#8217;occupazione, come affermato nella sentenza n. 194 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con atto depositato il 27 ottobre 2023, l\u0026#8217;INPS si \u0026#232; costituito in giudizio deducendo, in via preliminare, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Istituto osserva che l\u0026#8217;ordinanza di rimessione non contiene la formulazione di un \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003especifico e determinato, non indicando il verso della addizione richiesta.\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, la difesa dell\u0026#8217;Istituto sostiene la non fondatezza delle questioni per le ragioni indicate nella sentenza n. 194 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon \u0026#232; decisivo che l\u0026#8217;attivit\u0026#224; imprenditoriale sia stata effettivamente iniziata e svolta per circa un anno, in quanto, come stabilito nella richiamata sentenza, ci\u0026#242; che rileva \u0026#232; l\u0026#8217;instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo in cui sarebbe stata erogata la prestazione periodica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo l\u0026#8217;INPS, poi, non sarebbe pertinente l\u0026#8217;osservazione secondo cui la pandemia abbia colpito in modo severo le attivit\u0026#224; imprenditoriali e, in particolare, i pubblici esercizi ed in specie i \u0026#8220;bar\u0026#8221;. In tutti i casi di intrapresa attivit\u0026#224; commerciale \u0026#232; consustanziale un accettato rischio imprenditoriale connesso al modificarsi delle condizioni fattuali ed economiche dell\u0026#8217;attivit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, l\u0026#8217;Istituto ha richiamato i provvedimenti a sostegno del reddito per i lavoratori autonomi e imprenditori in periodo di pandemia da COVID-19.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto all\u0026#8217;ulteriore profilo di censura, ovvero alla mancanza di proporzionalit\u0026#224; insita nell\u0026#8217;obbligo della integrale restituzione, l\u0026#8217;INPS richiama l\u0026#8217;affermazione contenuta nella sentenza n. 194 del 2021, secondo cui tale obbligo non \u0026#232; una sanzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; potrebbe assumere rilievo, trattandosi di un inconveniente di fatto, il dato dell\u0026#8217;aver venduto l\u0026#8217;attivit\u0026#224; ad un prezzo ridotto, tanto pi\u0026#249; a fronte del rimedio dell\u0026#8217;azione generale di rescissione \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 1448 del codice civile, alla quale sarebbe stato possibile fare ricorso per recuperare l\u0026#8217;evidente sproporzione tra il valore dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; commerciale e il prezzo pagato dal terzo compratore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePriva di fondamento risulterebbe anche l\u0026#8217;asserita violazione dell\u0026#8217;art. 4, primo comma, Cost., in quanto la disposizione censurata non impedisce affatto la costituzione di un rapporto di lavoro, atteso che la restituzione dell\u0026#8217;anticipata liquidazione della NASpI risponde ad un criterio di autoresponsabilit\u0026#224; del suo percettore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa finalit\u0026#224; dell\u0026#8217;incentivo alla autoimprenditorialit\u0026#224; risponde allo scopo di indirizzare il lavoratore disoccupato verso attivit\u0026#224; autonome per ridurre la pressione sul mercato del lavoro subordinato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto alla pretesa violazione dell\u0026#8217;art. 36 Cost., l\u0026#8217;Istituto deduce che ogni indebito oggettivo previdenziale comporta, ai sensi dell\u0026#8217;art. 2033 cod. civ., la necessaria restituzione integrale, in ipotesi secondo un piano di rateizzazione, cos\u0026#236; come previsto dalla normativa interna del medesimo Istituto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRimarrebbe esclusa anche la violazione dell\u0026#8217;art. 41 Cost., in quanto la restituzione dell\u0026#8217;incentivo risponde ad un criterio di autoresponsabilit\u0026#224; del percettore. In ogni caso si verserebbe nel campo delle scelte discrezionali del legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Con memoria depositata in data 16 marzo 2024, l\u0026#8217;INPS ha ribadito le proprie argomentazioni in punto di manifesta infondatezza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 6 dicembre 2022 (r. o. n. 131 del 2023), il Tribunale di Torino, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in rifermento agli artt. 3, 4, primo comma, 36 e 41 Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015, nella parte in cui prevede, senza alcuna possibilit\u0026#224; di valutare il caso concreto, l\u0026#8217;obbligo di restituire l\u0026#8217;intera anticipazione della NASpI se il beneficiario stipuli un contratto di lavoro subordinato entro il termine di scadenza del periodo per cui l\u0026#8217;indennit\u0026#224; \u0026#232; riconosciuta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Il rimettente riferisce di essere investito di un giudizio di opposizione avverso la richiesta dell\u0026#8217;INPS di restituzione integrale dell\u0026#8217;anticipazione della NASpI, erogata al lavoratore ricorrente, quale incentivo all\u0026#8217;autoimprenditorialit\u0026#224; per intraprendere l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di esercizio commerciale di ristoro (un bar).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDopo aver chiarito che nel caso in esame l\u0026#8217;anticipazione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; era stata corrisposta in un\u0026#8217;unica soluzione in relazione ad importi spettanti fino al 28 maggio 2021, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e d\u0026#224; atto che il ricorrente ha dimostrato, allegando documentazione, di non aver conseguito alcun reddito a causa dell\u0026#8217;interruzione dell\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; commerciale, avvenuta in conformit\u0026#224; alla decretazione d\u0026#8217;urgenza adottata nel corso della pandemia esplosa nel marzo del 2020; per tale ragione il ricorrente aveva accettato, in data 15 febbraio 2021, un lavoro a tempo determinato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eFondando la propria pretesa sull\u0026#8217;art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015, l\u0026#8217;INPS ha domandato la restituzione dell\u0026#8217;intero importo erogato a titolo di NASpI, pari a 19.796,90 euro, per avere l\u0026#8217;opponente intrapreso il rapporto di lavoro subordinato nel periodo coperto dall\u0026#8217;indennit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; precisato, il rimettente sostiene che la disposizione indicata \u0026#232; affetta da illegittimit\u0026#224; costituzionale nella parte in cui prevede l\u0026#8217;obbligo della restituzione integrale dell\u0026#8217;anticipazione NASpI, nel caso in cui il beneficiario abbia stipulato un contratto di lavoro subordinato entro il termine di scadenza del periodo per cui l\u0026#8217;indennit\u0026#224; \u0026#232; riconosciuta, senza consentire al giudice di adeguare la decisione sull\u0026#8217;obbligo restitutorio al caso concreto nel quale l\u0026#8217;attivit\u0026#224; imprenditoriale sia divenuta impossibile per cause sopravvenute, come accaduto nella specie, per effetto dell\u0026#8217;emergenza pandemica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del rimettente, sussisterebbe il contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost., in riferimento al principio di ragionevolezza e al principio di proporzionalit\u0026#224;, in quanto l\u0026#8217;integrale restituzione non troverebbe alcuna giustificazione rivelandosi eccessivamente gravosa, l\u0026#224; dove l\u0026#8217;interruzione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; imprenditoriale, effettivamente avviata, sia dovuta ad impossibilit\u0026#224; sopravvenuta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSarebbero violati anche gli artt. 4, 36 e 41 Cost., perch\u0026#233; la previsione della restituzione dell\u0026#8217;intero ammontare della NASpI si porrebbe in contrasto con il precetto costituzionale che riconosce il diritto al lavoro, nella duplice declinazione di lavoro dipendente e di lavoro autonomo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente sottolinea, infatti, che la disposizione censurata, da un lato, impedisce ai percettori dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; anticipata la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato per tutto il periodo in cui sarebbe dovuta la NASpI, a meno di non subire la restituzione integrale dell\u0026#8217;indennit\u0026#224;, salvo intraprendere la strada del lavoro autonomo; scelta non esigibile a causa della situazione di crisi economica determinata dalla pandemia; dall\u0026#8217;altro, finisce con l\u0026#8217;incidere negativamente  anche sulla libert\u0026#224; di svolgere una attivit\u0026#224; imprenditoriale, poich\u0026#233; i percettori della liquidazione anticipata della NASpI si troverebbero obbligati a proseguire in ogni caso un\u0026#8217;attivit\u0026#224; imprenditoriale fino al termine del periodo coperto dalla misura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; In primo luogo, quanto al profilo dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle questioni, occorre esaminare le eccezioni dell\u0026#8217;INPS e del Presidente del Consiglio dei ministri, che muovono, sostanzialmente, da medesime considerazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSia la difesa statale che quella dell\u0026#8217;Istituto assumono che l\u0026#8217;ordinanza di rimessione difetti di un \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003especifico e determinato, poich\u0026#233; non indicherebbe il verso della addizione richiesta per la \u003cem\u003ereductio ad \u003c/em\u003e\u003cem\u003elegitimitatem\u003c/em\u003e\u003cem\u003e, \u003c/em\u003eprospettando, altres\u0026#236;, meri inconvenienti di fatto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePi\u0026#249; specificamente, l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato deduce l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni perch\u0026#233; l\u0026#8217;ordinanza mirerebbe ad introdurre un precetto vago, non connotato da precisione e tassativit\u0026#224;, che imporrebbe all\u0026#8217;INPS una valutazione altamente discrezionale sia ai fini della dimostrazione dell\u0026#8217;effettivo inizio e prosecuzione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; economica e dei motivi che abbiano determinato la mancata prosecuzione, sia quanto ai criteri oggettivi per la quantificazione delle perdite e dei guadagni connessi all\u0026#8217;attivit\u0026#224; imprenditoriale e alla non volontariet\u0026#224; della cessazione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la difesa dell\u0026#8217;INPS, poi, non sarebbe chiaro se il rimettente intenda richiedere l\u0026#8217;integrale caducazione della norma o un intervento manipolativo, peraltro non consentito, versandosi in un settore cui spetta al legislatore la risoluzione di aspetti problematici di politiche del lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Le eccezioni non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl riguardo, va sottolineato che questa Corte, nella sentenza n. 194 del 2021, concernente una questione di legittimit\u0026#224; costituzionale avente ad oggetto la medesima disposizione oggi censurata (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, punti 5 e 5.1.), ha disatteso una analoga eccezione di inammissibilit\u0026#224;, affermando che \u0026#171;in generale, l\u0026#8217;ordinanza di rimessione delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale non necessariamente deve concludersi con un dispositivo recante altres\u0026#236; un \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e, essendo sufficiente che dal tenore complessivo della motivazione emerga con chiarezza il contenuto ed il verso delle censure (sentenza n. 175 del 2018), spettando a questa Corte, ove ritenuto sussistente il denunciato vizio di illegittimit\u0026#224; costituzionale, individuare il dispositivo pi\u0026#249; idoneo a rimuovere tale vizio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella medesima sentenza si \u0026#232; anche precisato che nei casi in cui il \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e sia di carattere additivo, \u0026#171;la questione \u0026#232; inammissibile solo se l\u0026#8217;ordinanza di rimessione omette di indicare in maniera sufficientemente circostanziata il verso della addizione che sarebbe necessaria per la\u003cem\u003e reductio ad \u003c/em\u003e\u003cem\u003elegitimitatem\u003c/em\u003e (sentenza n. 175 del 2018)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSpetta infatti a questa Corte, ove ritenga fondate le questioni, \u0026#171;di individuare la pronuncia pi\u0026#249; idonea alla \u003cem\u003ereductio ad \u003c/em\u003e\u003cem\u003elegitimitatem\u003c/em\u003e della disposizione censurata, non essendo vincolata alla formulazione del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione nel rispetto dei parametri evocati, stante anche che \u0026#8220;l\u0026#8217;assenza di soluzioni costituzionalmente vincolate\u0026#8221; non compromette l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle questioni stesse (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenza n. 59 del 2021) quando sia rinvenibile nell\u0026#8217;ordinamento una soluzione adeguata al parametro di riferimento\u0026#187; (sentenza n. 221 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe eccezioni dell\u0026#8217;Avvocatura dello Stato e della difesa dell\u0026#8217;INPS non sono dunque fondate, atteso che il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e indica, in modo sufficientemente compiuto, il contenuto della pronuncia additiva auspicata, laddove dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015, nella parte in cui prevede l\u0026#8217;obbligo della restituzione integrale dell\u0026#8217;anticipazione NASpI senza possibilit\u0026#224; di adeguare tale obbligo restitutorio nell\u0026#8217;ipotesi in cui la prosecuzione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; sia stata impedita dall\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; sopravvenuta di svolgere l\u0026#8217;attivit\u0026#224; imprenditoriale e il beneficiario abbia stipulato un contratto di lavoro subordinato entro il termine di scadenza del periodo per cui l\u0026#8217;indennit\u0026#224; \u0026#232; riconosciuta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Prima di esaminare il merito delle censure, va innanzi tutto richiamata, in sintesi, la ricostruzione dell\u0026#8217;evoluzione del quadro legislativo di riferimento, gi\u0026#224; operata da questa Corte nella sentenza n. 194 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, ed ai fini che qui interessano, \u0026#232; stato evidenziato che la disposizione censurata, per favorire la ricollocazione del lavoratore, involontariamente inoccupato, al di fuori del mercato del lavoro subordinato, consente all\u0026#8217;avente diritto al trattamento NASpI di ottenerne la corresponsione anticipata per poter avviare un\u0026#8217;attivit\u0026#224; autonoma, di impresa o in forma cooperativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePi\u0026#249; specificamente, l\u0026#8217;art. 8 del d.lgs. n. 22 del 2015 stabilisce al comma 1 che \u0026#171;[i]l lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI pu\u0026#242; richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell\u0026#8217;importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli \u0026#232; stato ancora erogato, a titolo di incentivo all\u0026#8217;avvio di un\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attivit\u0026#224; lavorative da parte del socio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQualora, per\u0026#242;, il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui \u0026#232; riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI, la disposizione censurata stabilisce che egli \u0026#232; tenuto a restituire \u0026#171;per intero\u0026#187; l\u0026#8217;anticipazione ottenuta, eccettuando la sola ipotesi in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella citata sentenza n. 194 del 2021, questa Corte ha sottolineato come il presupposto dell\u0026#8217;incentivo in esame \u0026#8211; al pari di quelli che ne costituiscono i precedenti, ovvero la corresponsione anticipata dell\u0026#8217;Assicurazione sociale per l\u0026#8217;impiego (ASpI), di cui all\u0026#8217;art. 2, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) e, in un contesto normativo diverso, l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di mobilit\u0026#224; erogata in via anticipata \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilit\u0026#224;, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunit\u0026#224; europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) \u0026#8211; consista nell\u0026#8217;agevolare il lavoratore nell\u0026#8217;intraprendere un\u0026#8217;attivit\u0026#224; autonoma o avviare un\u0026#8217;impresa al fine \u0026#171;di favorire il reimpiego del lavoratore \u0026#8220;disoccupato\u0026#8221; in un\u0026#8217;attivit\u0026#224; diversa da quella di lavoro subordinato, allo scopo di ridurre la pressione sul relativo mercato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePi\u0026#249; di recente, poi, nella sentenza n. 38 del 2024 \u0026#8211; che ha scrutinato, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 41, primo comma, Cost., l\u0026#8217;art. 7, comma 5, della legge n. 223 del 1991, nella parte in cui \u0026#171;nell\u0026#8217;interpretazione datane dal diritto vivente della Corte di cassazione\u0026#187;, esclude la compatibilit\u0026#224; della indennit\u0026#224; di mobilit\u0026#224; ricevuta ratealmente e periodicamente con lo svolgimento di un\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa autonoma, imponendo al lavoratore autonomo la necessit\u0026#224; della richiesta di corresponsione anticipata, pena la perdita del diritto \u0026#8211; questa Corte ha evidenziato che anche tale modalit\u0026#224; di erogazione costituisce \u0026#171;una sorta di finanziamento destinato a uno scopo, quello dell\u0026#8217;investimento in un\u0026#8217;attivit\u0026#224; autonoma o di impresa, per far fronte alle spese iniziali dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; che il lavoratore in mobilit\u0026#224; svolger\u0026#224; in proprio, cos\u0026#236; fuoriuscendo dal mercato del lavoro dipendente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;erogazione della NASpI, in via anticipata e in una unica soluzione, costituisce dunque, per la finalit\u0026#224; che intende perseguire, una modalit\u0026#224; di corresponsione del beneficio del tutto peculiare rispetto alla erogazione \u0026#8220;ordinaria\u0026#8221; della stessa indennit\u0026#224;; se il lavoratore inoccupato non intende avvalersi di tale incentivo all\u0026#8217;autoimprenditorialit\u0026#224;, la NASpI segue la disciplina prevista, in particolare, dagli artt. 5 e 7 del d.lgs. n. 22 del 2015.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl di fuori dell\u0026#8217;opzione per l\u0026#8217;erogazione anticipata, infatti, l\u0026#8217;art. 5 del d. lgs. n. 22 del 2015 stabilisce che \u0026#171;[l]a NASpI \u0026#232; corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla met\u0026#224; delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno gi\u0026#224; dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione [\u0026#8230;]\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto alle condizionalit\u0026#224; dell\u0026#8217;indennit\u0026#224;, l\u0026#8217;art. 7 del d.lgs. n. 22 del 2015 prescrive, al comma 1, che \u0026#171;[l\u0026#8217;]erogazione della NASpI \u0026#232; condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonch\u0026#233; ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell\u0026#8217;articolo 1, comma 2, lettera \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni\u0026#187;, prevedendosi, altres\u0026#236;, al comma 2, \u0026#171;ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della NASpI alla ricerca attiva di un\u0026#8217;occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo\u0026#187;, nonch\u0026#233; al comma 3, \u0026#171;le condizioni e le modalit\u0026#224; per l\u0026#8217;attuazione della presente disposizione nonch\u0026#233; le misure conseguenti all\u0026#8217;inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva di cui al comma 1\u0026#187;, da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali \u0026#171;entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost. sotto il profilo della violazione dei principi di proporzionalit\u0026#224; e ragionevolezza, \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Deve innanzi tutto evidenziarsi che questa Corte, con la sentenza n. 194 del 2021, ha gi\u0026#224; valutato la disciplina oggetto dell\u0026#8217;odierna censura con riferimento alla fattispecie generale: quella dell\u0026#8217;insorgenza dell\u0026#8217;obbligo di restituzione integrale dell\u0026#8217;anticipazione della NASpI quando il lavoratore, pur continuando ad esercitare l\u0026#8217;attivit\u0026#224; per la quale \u0026#232; stato corrisposto l\u0026#8217;incentivo all\u0026#8217;autoimprenditorialit\u0026#224; ai sensi del comma 4 dell\u0026#8217;art. 8 del d.lgs. n. 22 del 2015, abbia costituito, seppur per un periodo limitato, un rapporto di lavoro subordinato, percependo la relativa retribuzione. \u0026#200; l\u0026#8217;ipotesi di un\u0026#8217;attivit\u0026#224; di lavoro subordinato svolta contemporaneamente a quella imprenditoriale, per la quale sia stata erogata l\u0026#8217;anticipazione della NASpI.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha inoltre rimarcato che l\u0026#8217;anticipazione dell\u0026#8217;incentivo all\u0026#8217;imprenditorialit\u0026#224; ha la finalit\u0026#224; di \u0026#171;favorire il reimpiego del lavoratore \u0026#8220;disoccupato\u0026#8221; in un\u0026#8217;attivit\u0026#224; diversa da quella di lavoro subordinato, allo scopo di ridurre la pressione sul relativo mercato\u0026#187; ed ha aggiunto che \u0026#171;[s]i tratta, in sostanza, di forme tipiche di legislazione promozionale, volte ad incentivare l\u0026#8217;iniziativa autonoma individuale, quale forma di occupazione \u0026#8220;alternativa\u0026#8221; rispetto al lavoro dipendente, \u0026#8220;convertendo\u0026#8221; in lavoratori autonomi o imprenditori i lavoratori in cerca di occupazione, con l\u0026#8217;ulteriore possibile effetto indotto, per lo stesso mercato del lavoro, della eventuale insorgenza di nuove occasioni di lavoro nel medio-lungo periodo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi giustifica, quindi, la previsione della restituzione integrale dell\u0026#8217;importo dell\u0026#8217;incentivo avendo questa Corte ricondotto tale obbligo alla \u0026#171;specifica finalit\u0026#224; di contrasto del possibile abuso da parte di chi chiede il beneficio senza poi intraprendere, in concreto, un\u0026#8217;attivit\u0026#224; di lavoro autonomo o di impresa\u0026#187;, in quanto \u0026#171;[l\u0026#8217;]eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, proprio nel periodo in cui spetterebbe altrimenti la prestazione periodica, \u0026#232; un indice rivelatore della mancanza di effettivit\u0026#224; e di autenticit\u0026#224; dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di lavoro autonomo o di impresa, che giustifica la liquidazione anticipata della prestazione, altrimenti spettante con cadenza periodica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel riconoscere che il contrasto dell\u0026#8217;elusione \u0026#232; al fondo di tale disciplina, sempre la sentenza n. 194 del 2021 ha chiarito che \u0026#171;l\u0026#8217;obbligo restitutorio \u0026#232; coerente con l\u0026#8217;indicata finalit\u0026#224; antielusiva della disposizione censurata, che \u0026#232; quella di evitare che il trattamento corrisposto in via anticipata non sia realmente utilizzato per intraprendere e poi proseguire un\u0026#8217;attivit\u0026#224; di lavoro autonomo, di impresa o in forma cooperativa\u0026#187; e, ancora, che \u0026#171;la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;obbligo restitutorio, previsto dalla disposizione censurata, \u0026#232; costituita da una pi\u0026#249; specifica finalit\u0026#224; di contrasto del possibile abuso da parte di chi chiede il beneficio senza poi intraprendere, in concreto, un\u0026#8217;attivit\u0026#224; di lavoro autonomo o di impresa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePosto, poi, che la restituzione integrale dell\u0026#8217;anticipazione non ha natura \u0026#8220;sanzionatoria\u0026#8221;, questa Corte ha evidenziato che il rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo di spettanza della NASpI assurge a \u0026#171;elemento fattuale indicativo della mancanza o insufficienza del presupposto stesso del beneficio \u0026#8211; ossia dell\u0026#8217;inizio, e poi prosecuzione, di un\u0026#8217;impresa individuale (o in cooperativa) ovvero di un\u0026#8217;attivit\u0026#224; di lavoro autonomo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePur riconducendo tale disciplina, di particolare rigore, alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore, esercitata in modo non manifestamente irragionevole, questa Corte, con la medesima sentenza, ha comunque evidenziato la possibilit\u0026#224; di \u0026#171;ipotizzare criteri alternativi, connotati da una qualche flessibilit\u0026#224;, non dissimili, ad esempio, da quello che prevede la compatibilit\u0026#224; della prestazione di lavoro subordinato di modesta entit\u0026#224; con la spettanza dell\u0026#8217;erogazione periodica \u0026#8211; non gi\u0026#224; anticipata \u0026#8211; della NASpI (art. 9 del d.lgs. n. 22 del 2015)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; I principi enunciati dalla sentenza n. 194 del 2021, successivamente confermati dalla sentenza n. 38 del 2024, vanno ulteriormente ribaditi anche con riferimento all\u0026#8217;ipotesi di promozione di un\u0026#8217;attivit\u0026#224; imprenditoriale che in concreto non consegua i risultati sperati dal lavoratore, percettore dell\u0026#8217;anticipazione della NASpI. Quest\u0026#8217;ultimo infatti \u0026#8211; beneficiando dell\u0026#8217;erogazione integrale, senza essere tenuto a rispettare le condizionalit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 7 del d.lgs. n. 22 del 2015, quali la regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa, nonch\u0026#233; ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti, e l\u0026#8217;onere di ricerca attiva di un\u0026#8217;occupazione per il reinserimento nel tessuto produttivo \u0026#8211; accetta di sperimentare il percorso alternativo di promuovere un\u0026#8217;attivit\u0026#224; imprenditoriale, assumendo anche il relativo rischio d\u0026#8217;impresa che ne costituisce una componente intrinseca.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rischio di impresa \u0026#232; insito nella finalit\u0026#224; stessa dell\u0026#8217;incentivo all\u0026#8217;autoimprenditorialit\u0026#224;, stante che al lavoratore \u0026#232; lasciata la scelta di beneficiare dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; della NASpI, in un\u0026#8217;unica soluzione e nell\u0026#8217;importo complessivo del trattamento che gli spetta, in luogo dell\u0026#8217;erogazione periodica soggetta alle condizionalit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 7 del d.lgs. n. 22 del 2015, all\u0026#8217;inottemperanza delle quali conseguirebbe l\u0026#8217;interruzione della percezione della prestazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe il lavoratore opta per l\u0026#8217;incentivo all\u0026#8217;autoimprenditorialit\u0026#224;, percependo subito e integralmente, senza le condizionalit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 7 citato, quanto altrimenti conseguirebbe periodicamente e \u003cem\u003esub \u003c/em\u003e\u003cem\u003econdicione\u003c/em\u003e, \u0026#232; ben evidente che deve \u0026#8220;mettere in conto\u0026#8221; il possibile esito negativo dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di impresa, essendo esso compreso in tale calcolo di convenienza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Diversa \u0026#232;, invece, la fattispecie, oggetto del giudizio principale, che concerne l\u0026#8217;ipotesi particolare in cui il percettore dell\u0026#8217;anticipazione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224;, dopo aver intrapreso e svolto per un significativo periodo di tempo l\u0026#8217;attivit\u0026#224; imprenditoriale, non possa proseguirla per cause sopravvenute e imprevedibili, a lui non imputabili, e costituisca un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo della NASpI. Anche per questa fattispecie particolare la disposizione censurata impone che il percettore dell\u0026#8217;anticipazione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224;, se instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui \u0026#232; riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI, sia tenuto a restituire \u0026#171;per intero\u0026#187; l\u0026#8217;anticipazione ottenuta, bench\u0026#233; l\u0026#8217;attivit\u0026#224; imprenditoriale non sia proseguita a causa di una condizione di impossibilit\u0026#224; sopravvenuta o di insuperabile oggettiva difficolt\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale evenienza, per\u0026#242;, emerge per un verso che, qualora l\u0026#8217;attivit\u0026#224; imprenditoriale sia stata effettivamente iniziata e proseguita per un apprezzabile periodo di tempo, grazie all\u0026#8217;utilizzo dell\u0026#8217;incentivo all\u0026#8217;autoimprenditorialit\u0026#224;, la finalit\u0026#224; antielusiva risulta esaurita, in quanto pienamente realizzata, e quindi non si verte in una situazione in cui possa esserci \u0026#171;mancanza di effettivit\u0026#224; e di autenticit\u0026#224; dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di lavoro autonomo o di impresa\u0026#187; (sentenza n. 194 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer altro verso, non pu\u0026#242; essere priva di rilevanza la circostanza che il percettore dell\u0026#8217;anticipazione si sia trovato nella situazione di non poter proseguire l\u0026#8217;attivit\u0026#224; imprenditoriale per causa a lui non imputabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA fronte di un accadimento imprevisto pu\u0026#242; insorgere l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; o la oggettiva insuperabile difficolt\u0026#224; della prosecuzione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di impresa, in concreto avviata e fino ad allora esercitata; ci\u0026#242; che fa diventare sproporzionata l\u0026#8217;integralit\u0026#224; dell\u0026#8217;obbligo restitutorio, rendendo lo stesso inesigibile secondo i canoni di correttezza e buona fede, che in generale integrano il rapporto obbligatorio. Ed infatti, la clausola generale di cui all\u0026#8217;art. 1175 cod. civ., che impone alle parti del rapporto obbligatorio di comportarsi secondo correttezza, \u0026#171;vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore\u0026#187; (sentenza n. 8 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa particolare contingenza la previsione della restituzione integrale, per il caso in cui il lavoratore non abbia altra scelta che procurarsi un reddito mediante l\u0026#8217;instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo coperto dalla indennit\u0026#224;, stante l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di proseguire l\u0026#8217;attivit\u0026#224; autonoma, risulta affetta da un rigore eccessivo, che si traduce in intrinseca irragionevolezza e mancanza di proporzionalit\u0026#224;, di tal che non si giustifica pi\u0026#249; l\u0026#8217;integralit\u0026#224; dell\u0026#8217;obbligo restitutorio dell\u0026#8217;anticipazione in luogo della sua parametrazione alla durata del rapporto stesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rigore della regola, che impone la restituzione integrale con riferimento alla fattispecie generale, non pu\u0026#242; andare disgiunto da una clausola di flessibilit\u0026#224; che tenga conto delle ipotesi particolari. Nella specie, laddove per cause indipendenti dalla volont\u0026#224; del percettore l\u0026#8217;attivit\u0026#224; imprenditoriale, per la quale l\u0026#8217;anticipata liquidazione della NASpI risulti essere stata effettivamente utilizzata, non possa essere proseguita, la integralit\u0026#224; della restituzione difetta di proporzionalit\u0026#224;, dovendo la stessa essere invece riparametrata affinch\u0026#233; l\u0026#8217;obbligo restitutorio risulti commisurato al periodo di mancata prosecuzione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; d\u0026#8217;impresa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe, dunque, il rischio di impresa \u0026#8211; come gi\u0026#224; rilevato \u0026#8211; comporta la non irragionevolezza dell\u0026#8217;obbligo della restituzione integrale quando l\u0026#8217;attivit\u0026#224; imprenditoriale risulti improduttiva, in conseguenza di scelte legate alla conduzione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; aziendale, che abbiano portato all\u0026#8217;insuccesso della stessa, ci\u0026#242; non pu\u0026#242; predicarsi ove la prosecuzione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; sia divenuta impossibile o di oggettiva insuperabile difficolt\u0026#224;, per un fatto sopravvenuto non imputabile al lavoratore, il quale infine rinunci a continuarla.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; quanto accade, in particolare, se l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di proseguire l\u0026#8217;attivit\u0026#224; d\u0026#8217;impresa derivi da condizioni di forza maggiore, come nella specie per il \u003cem\u003efactum \u003c/em\u003e\u003cem\u003eprincipis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003erappresentato dalle misure di contrasto della pandemia da COVID-19 e dalle relative chiusure o restrizioni per gli esercizi pubblici, solo alleviate da sostegni e provvidenze, o derivi da altre circostanze similari, quali eventi naturali o fenomeni atmosferici estremi o finanche fatti dell\u0026#8217;uomo (come in caso di devastazione dolosa ad opera della criminalit\u0026#224;), ma tutti non imputabili al percettore dell\u0026#8217;incentivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; In definitiva, senza la necessaria parametrazione dell\u0026#8217;obbligo restitutorio nelle indicate evenienze particolari, la disposizione censurata v\u0026#236;ola i principi di ragionevolezza e di proporzionalit\u0026#224;, di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; La questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#232; fondata anche in riferimento alla dedotta violazione dell\u0026#8217;art. 4, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione censurata, nel prevedere l\u0026#8217;obbligo restitutorio integrale dell\u0026#8217;anticipazione quando la prosecuzione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di impresa sia divenuta impossibile o di oggettiva insuperabile difficolt\u0026#224;, per causa sopravvenuta non imputabile al lavoratore, finisce con il violare anche il diritto al lavoro, dal momento che ai percettori dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; anticipata, che senza colpa abbiano rinunciato a proseguire l\u0026#8217;attivit\u0026#224; imprenditoriale, \u0026#232; sostanzialmente preclusa la possibilit\u0026#224; di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato per tutto il successivo periodo in cui sarebbe dovuta la NASpI.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSalvo occasioni di lavoro autonomo, il lavoratore, per non essere obbligato a restituire integralmente l\u0026#8217;anticipazione, dovrebbe rimanere inattivo e attendere \u0026#8211; senza lavorare, appunto \u0026#8211; la scadenza del periodo per il quale \u0026#232; stata concessa l\u0026#8217;anticipazione; ci\u0026#242; che potrebbe finanche privarlo dei mezzi di sussistenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; configurabile, pertanto, la violazione altres\u0026#236; dell\u0026#8217;art. 4 Cost., il quale \u0026#232; declinato finanche come \u0026#171;dovere di svolgere, secondo le proprie possibilit\u0026#224; e la propria scelta, un\u0026#8217;attivit\u0026#224; o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della societ\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Resta assorbito ogni ulteriore profilo di censura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Cos\u0026#236; accertata la violazione dei parametri costituzionali evocati dal rimettente, si tratta ora di stabilire un rimedio appropriato a tale violazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003easpira a una pronuncia che sostituisca l\u0026#8217;attuale obbligo restitutorio integrale con la previsione di criteri di flessibilit\u0026#224; che permettano di adeguare la decisione al caso concreto, laddove il lavoratore, percettore dell\u0026#8217;anticipazione della NASpI, non abbia potuto continuare l\u0026#8217;attivit\u0026#224; imprenditoriale a cagione di una situazione di forza maggiore o di una sopravvenuta causa a lui non imputabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRitiene questa Corte che i vizi denunciati possano essere rimediati proporzionando l\u0026#8217;obbligo restitutorio alla durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo coperto dall\u0026#8217;indennit\u0026#224; della NASpI. Con riferimento a tale periodo la NASpI risulta, \u003cem\u003ein par\u003c/em\u003e\u003cem\u003et\u003c/em\u003e\u003cem\u003ee qua\u003c/em\u003e, priva di causa e quindi indebita; alla estensione di tale periodo, pertanto, va commisurato l\u0026#8217;obbligo restitutorio come soluzione adeguata ad assicurare il rispetto dei sopra richiamati parametri di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; Va, quindi, dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015, nella parte in cui non limita l\u0026#8217;obbligo restitutorio dell\u0026#8217;anticipazione della NASpI nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di impresa per la quale l\u0026#8217;anticipazione gli \u0026#232; stata erogata.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003el\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nella parte in cui non limita l\u0026#8217;obbligo restitutorio dell\u0026#8217;anticipazione della Nuova assicurazione sociale per l\u0026#8217;impiego (NASpI) nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di impresa per la quale l\u0026#8217;anticipazione gli \u0026#232; stata erogata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 20 maggio 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20240520142629.pdf","oggetto":"Lavoro - Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l\u0027Impiego (NASpI) - Incentivo all\u0026#8217;autoimprenditorialit\u0026#224; - Liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell\u0026#8217;importo complessivo della NASpI spettante al lavoratore a titolo di incentivo all\u0026#8217;avvio di un\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha a oggetto la prestazione di attivit\u0026#224; lavorativa da parte del socio - Instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per il quale \u0026#232; riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI - Obbligo, a carico del beneficiario, di restituire per intero l\u0026#8217;anticipazione ottenuta - Omessa previsione di criteri di flessibilit\u0026#224; che permettano di adeguare la decisione giudiziale al caso concreto - Denunciata irragionevolezza dell\u0026#8217;obbligo di restituzione integrale dell\u0026#8217;anticipazione non sussistendo, nel caso di specie, ragioni antielusive in quanto l\u0026#8217;attivit\u0026#224; imprenditoriale \u0026#232; stata avviata ed \u0026#232; stata interrotta per un evento imprevedibile (pandemia da Covid-19) - Denunciata sproporzione dell\u0026#8217;integrale restituzione della somma anticipata, impiegata nell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di impresa - Lesione del diritto al lavoro - Contrasto con il principio della retribuzione sufficiente - Lesione della libert\u0026#224; di iniziativa economica privata.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46099","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Incertezza e contraddittorietà del petitum - Conseguente inammissibilità della questione. (Classif. 112003).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIn generale, l’ordinanza di rimessione delle questioni di legittimità costituzionale non necessariamente deve concludersi con un dispositivo recante altresì un \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e, essendo sufficiente che dal tenore complessivo della motivazione emerga con chiarezza il contenuto ed il verso delle censure, spettando alla Corte costituzionale, ove ritenuto sussistente il denunciato vizio di illegittimità costituzionale, individuare il dispositivo più idoneo a rimuovere tale vizio. Nei casi in cui il \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e sia di carattere additivo, «la questione è inammissibile solo se l’ordinanza di rimessione omette di indicare in maniera sufficientemente circostanziata il verso della addizione che sarebbe necessaria per la \u003cem\u003ereductio ad legitimitatem\u003c/em\u003e. Spetta infatti alla Corte costituzionale, ove ritenga fondate le questioni, individuare la pronuncia più idonea alla suddetta \u003cem\u003ereductio ad legitimitatem\u003c/em\u003e, non essendo vincolata alla formulazione del \u003cem\u003epetitum \u003c/em\u003edell’ordinanza di rimessione nel rispetto dei parametri evocati, stante anche che l’assenza di soluzioni costituzionalmente vincolate non compromette l’ammissibilità delle questioni stesse quando sia rinvenibile nell’ordinamento una soluzione adeguata al parametro di riferimento. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 221/2023 - mass. 45910; S. 175/2018 - mass. 40389\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46100","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46100","titoletto":"Lavoro - In genere - Nuova Assicurazione sociale per l\u0027impiego (NASpI) - Liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell\u0027importo complessivo della NASpI spettante al lavoratore per l\u0027avvio di un\u0027attività lavorativa autonoma o di impresa individuale - Impossibilità di proseguire, per causa sopravvenuta non imputabile al lavoratore, l\u0027attività di impresa - Instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per il quale è riconosciuta l\u0027indennità - Obbligo, a carico del beneficiario, di restituire per intero l\u0027anticipazione ottenuta anziché nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato svolto - Irragionevolezza, violazione del principio di proporzionalità e del diritto al lavoro - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 138001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 4, primo comma, Cost., l’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015, nella parte in cui non limita l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l’attività di impresa per la quale l’anticipazione gli è stata erogata. La disposizione censurata dal Tribunale di Torino, in funzione di giudice del lavoro, concerne l’ipotesi particolare in cui il percettore dell’anticipazione dell’indennità, dopo aver intrapreso e svolto per un significativo periodo di tempo l’attività imprenditoriale, non possa proseguirla per cause sopravvenute e imprevedibili, a lui non imputabili. In tale evenienza, la previsione della restituzione integrale risulta affetta da un rigore eccessivo, che si traduce in intrinseca irragionevolezza e mancanza di proporzionalità. Infatti, emerge per un verso che, qualora l’attività imprenditoriale sia stata effettivamente iniziata e proseguita per un apprezzabile periodo di tempo, grazie all’utilizzo dell’incentivo all’autoimprenditorialità, la finalità antielusiva risulta esaurita; per altro verso, non può essere priva di rilevanza la circostanza che il percettore dell’anticipazione si sia trovato nella situazione di non poter proseguire l’attività imprenditoriale per causa a lui non imputabile; ciò che fa diventare sproporzionata l’integralità dell’obbligo restitutorio, rendendo lo stesso inesigibile secondo i canoni di correttezza e buona fede, che in generale integrano il rapporto obbligatorio. (art. 1175 cod. civ.). La disposizione finisce con il violare anche il diritto al lavoro, dal momento che ai percettori dell’indennità anticipata, che senza colpa abbiano rinunciato a proseguire l’attività imprenditoriale, è sostanzialmente preclusa la possibilità di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato per tutto il successivo periodo in cui sarebbe dovuta la NASpI. Salvo occasioni di lavoro autonomo, il lavoratore, per non essere obbligato a restituire integralmente l’anticipazione, dovrebbe rimanere inattivo e attendere, senza lavorare, la scadenza del periodo per il quale è stata concessa l’anticipazione; ciò che potrebbe finanche privarlo dei mezzi di sussistenza. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 38/2024 - mass. 46055; S. 8/2023 - mass. 45307; S. 194/2021 - mass. 44216\u003c/em\u003e). \u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46099","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"04/03/2015","data_nir":"2015-03-04","numero":"22","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-04;22~art8"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"44939","autore":"Casillo R.","titolo":"La NASpI per il sostegno all’autoimpiego e le sue nuove regole","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista del diritto della sicurezza sociale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"507","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45065","autore":"Taschini L.","titolo":"La Naspi nella giurisprudenza. Un\u0027indagine sul contenzioso","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"257","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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