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F., con ordinanza del 27 aprile 2023, iscritta al n. 104 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023, la cui trattazione \u0026#232; stata fissata per l\u0026#8217;adunanza in camera di consiglio del 4 giugno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVist\u003c/em\u003e\u003cem\u003eo \u003c/em\u003el\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 5 giugno 2024 il Giudice relatore Francesco Vigan\u0026#242;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 5 giugno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR/\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003eche, con ordinanza del 27 aprile 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Firenze ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, terzo comma, numero 3), del codice penale, laddove prevede che in relazione al delitto di incendio boschivo colposo di cui all\u0026#8217;art. 423-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, secondo comma, cod. pen. il giudice non possa ritenere l\u0026#8217;offesa di particolare tenuit\u0026#224;, con riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente espone di essere chiamato, in sede di udienza preliminare, a decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti di F. F. per il delitto di incendio boschivo colposo asseritamente commesso, secondo quanto risulta dal capo di imputazione, il 15 aprile 2022;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ad avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, le fonti di prova raccolte nell\u0026#8217;ambito delle indagini preliminari consentirebbero di ritenere sussistente il fatto di reato contestato, la cui commissione sarebbe stata del resto ammessa dall\u0026#8217;imputato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, peraltro, sussisterebbero nel caso in esame i presupposti per l\u0026#8217;applicazione della causa di non punibilit\u0026#224; della particolare tenuit\u0026#224; del fatto prevista dall\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., dal momento che l\u0026#8217;incendio avrebbe provocato soltanto danni minimi, anche in conseguenza della condotta dell\u0026#8217;imputato, il quale si sarebbe attivato per chiamare soccorsi e per contenere il fuoco nell\u0026#8217;attesa del loro arrivo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, d\u0026#8217;altra parte, il reato \u0026#232; in astratto punito con pena minima inferiore a due anni di reclusione, ed in concreto risulta \u0026#171;estraneo a qualsivoglia realt\u0026#224; delinquenziale\u0026#187;, nonch\u0026#233; commesso da \u0026#171;persona, non pi\u0026#249; giovanissima, senza precedenti penali o giudiziari\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, tuttavia, l\u0026#8217;applicazione di tale causa di non punibilit\u0026#224; risulterebbe \u0026#171;espressamente esclusa da disposizione normativa che non consente al giudice di ritenere l\u0026#8217;offesa di particolare tenuit\u0026#224;\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;esclusione in parola, la quale si fonderebbe su di \u0026#171;una presunzione assoluta di presunzione di gravit\u0026#224; dell\u0026#8217;offesa\u0026#187;, che non sarebbe \u0026#171;razionalmente giustificabile\u0026#187; e si porrebbe pertanto in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in particolare, non si giustificherebbe il trattamento rigoroso di fatti colposi non riconducibili a fenomeni criminali e caratterizzati da un danno \u0026#171;sostanzialmente insussistente\u0026#187;, oltre che da un grado di colpa modesto;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, inoltre, apparirebbe \u0026#171;peculiare che fra i reati normativamente esclusi dall\u0026#8217;applicazione della causa di non punibilit\u0026#224; l\u0026#8217;unico reato colposo sia proprio l\u0026#8217;art. 423 \u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e comma II c.p. essendo gli altri reati esclusi tutti reati dolosi\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le figure criminose escluse sarebbero reati di danno, mentre l\u0026#8217;incendio boschivo colposo costituirebbe \u0026#171;anche reato di pericolo\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, prosegue il rimettente, \u0026#171;[a]nche con riferimento ai delitti di \u0026#8220;comune pericolo\u0026#8221; l\u0026#8217;unico delitto escluso dall\u0026#8217;applicazione della causa di non punibilit\u0026#224; \u0026#232; l\u0026#8217;art. 423 \u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e comma 2 c.p. che \u0026#232; sostanzialmente trattato come se fosse un reato doloso atteso che tutti i reati di \u0026#8220;comune pericolo colposi\u0026#8221; non sono esclusi dall\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;art. 131 \u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e c.p.\u0026#187;, mentre \u0026#171;neppure il disastro ambientale colposo previsto dall\u0026#8217;art. 452 \u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e c.p. \u0026#232; presuntivamente escluso\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in definitiva, la \u0026#171;norma di esclusione\u0026#187; censurata imporrebbe \u0026#171;l\u0026#8217;irrogazione di un trattamento sanzionatorio anche nei confronti di soggetti nei confronti dei quali la rimproverabilit\u0026#224; \u0026#232; minima\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile o, comunque, manifestamente infondata;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato eccepisce anzitutto l\u0026#8217;irrilevanza delle questioni, dal momento che la disposizione censurata non sarebbe applicabile al caso oggetto del procedimento \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, invero, l\u0026#8217;esclusione del delitto di incendio boschivo colposo dall\u0026#8217;ambito di applicazione della causa di non punibilit\u0026#224; in esame si deve all\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), numero 3), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo penale, nonch\u0026#233; in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche dal capo d\u0026#8217;imputazione risulterebbe che il reato in esame sia stato commesso in data 15 aprile 2022, e dunque prima dell\u0026#8217;entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche da tale circostanza conseguirebbe \u0026#171;inequivocabilmente l\u0026#8217;inapplicabilit\u0026#224;, nel giudizio principale, della disposizione censurata, stante la natura sostanziale dell\u0026#8217;istituto in questione\u0026#187; e, di conseguenza, l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; del principio di irretroattivit\u0026#224; sancito nell\u0026#8217;art. 25, comma secondo, Cost., con la conseguenza che il giudice rimettente ben potrebbe applicare, come richiesto, la causa di non punibilit\u0026#224; al fatto in esame;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la questione sarebbe comunque, ad avviso dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, manifestamente infondata nel merito;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la disposizione censurata apparirebbe, anzitutto, \u0026#171;proporzionale, congrua ed adeguata rispetto al fine perseguito dal legislatore e allo spiccato allarme sociale che la \u0026#8220;piaga\u0026#8221; degli incendi, soprattutto nel periodo estivo, ha assunto nel Paese\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, inoltre, \u0026#171;l\u0026#8217;intrinseca ragionevolezza della disposizione censurata\u0026#187; non apparirebbe scalfita dal \u003cem\u003etertium\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecomparationis\u003c/em\u003e individuato dal giudice rimettente, poich\u0026#233; con riguardo al disastro ambientale colposo osterebbe alla comparazione l\u0026#8217;eterogeneit\u0026#224; del bene giuridico tutelato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e che, dal capo d\u0026#8217;imputazione riportato nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, emerge effettivamente che il reato sarebbe stato commesso il 15 aprile 2022;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in tale data, la causa di non punibilit\u0026#224; della particolare tenuit\u0026#224; del fatto trovava applicazione rispetto ai reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, e dunque anche al delitto di incendio boschivo colposo di cui all\u0026#8217;art. 423-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, secondo comma, cod. pen., punito con la reclusione da uno a cinque anni;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche solo per effetto delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022, l\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, terzo comma, numero 3), cod. pen. prevede ora una preclusione esplicita con riguardo al delitto di incendio boschivo previsto dall\u0026#8217;art. 423-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ai sensi dell\u0026#8217;art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (Misure urgenti in materia di termini di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e di disposizioni relative a controversie della giustizia sportiva, nonch\u0026#233; di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di attuazione del Piano nazionale contro una pandemia influenzale e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali), convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2022, n. 199, il d.lgs. n. 150 del 2022 \u0026#232; entrato in vigore il 30 dicembre 2022, e quindi successivamente alla data in cui sarebbe stato commesso il reato oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche \u0026#232; pacifico, tanto nella giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 120 del 2019, punto 3 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e) quanto in quella della Corte di cassazione (sezioni unite penali, sentenza 25 febbraio-6 aprile 2016, n. 13681), che la causa di non punibilit\u0026#224; della particolare tenuit\u0026#224; del fatto \u0026#232; un istituto di diritto penale sostanziale, soggetto come tale alle regole sulla successione delle leggi penali nel tempo di cui all\u0026#8217;art. 2 cod. pen., e in particolare al principio \u0026#8211; sancito a livello costituzionale dall\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost. \u0026#8211; del divieto di applicazione retroattiva a sfavore dell\u0026#8217;imputato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche dunque nel caso oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e non possono trovare applicazione le nuove preclusioni introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022, dovendo continuare ad applicarsi la pi\u0026#249; favorevole disciplina previgente;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche \u0026#232; pertanto fondata l\u0026#8217;eccezione di irrilevanza formulata dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, non dovendo il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e fare applicazione della disciplina censurata;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in conclusione, le questioni sono manifestamente inammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 11, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003ela manifesta inammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, terzo comma, numero 3), del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Firenze con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFrancesco VIGAN\u0026#210;, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 27 giugno 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Reati e pene - Esclusione della punibilit\u0026#224; per particolare tenuit\u0026#224; del fatto - Previsione che l\u0027offesa non pu\u0026#242; essere ritenuta di particolare tenuit\u0026#224; quando si procede per il delitto di cui all\u0026#8217;art. 423-bis, secondo comma, del codice penale (incendio boschivo colposo) - Irragionevolezza ove, come nella specie, \u0026#8220;il danno \u0026#232; sostanzialmente insussistente\" e \u0026#8220;il grado della colpa appare modesto\u0026#8221; - Parit\u0026#224; di trattamento rispetto ai reati dolosi per i quali \u0026#232; prevista la esclusione dell\u0026#8217;operativit\u0026#224; della causa di non punibilit\u0026#224; - Disparit\u0026#224; di trattamento rispetto agli altri reati di \u0026#8220;comune pericolo colposi\u0026#8221; - Irrogazione di un trattamento sanzionatorio anche nei confronti dei soggetti per i quali \u0026#8220;la rimproverabilit\u0026#224; \u0026#232; minima\u0026#8221;.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46235","titoletto":"Reati e pene - Cause di non punibilità - Particolare tenuità del fatto - Inapplicabilità al delitto di incendio boschivo colposo - Denunciata disparità di trattamento e violazione del principio della finalità rieducativa della pena - Preclusione introdotta a seguito di novella entrata in vigore successivamente alla data di commissione del reato per cui si procede nel giudizio a quo -\u{A0}Conseguente applicabilità della disciplina previgente più favorevole - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 210010).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GUP del Tribunale di Firenze, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. – dell’art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, terzo comma, n. 3), cod. pen., laddove prevede che in relazione al delitto di incendio boschivo colposo di cui all’art. 423-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, secondo comma, cod. pen. il giudice non possa ritenere l’offesa di particolare tenuità. L’esclusione censurata – introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, entrato in vigore il 30 dicembre 2022 – non può trovare applicazione nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e nel quale si procede per un reato commesso anteriormente a tale data. Stante, infatti, la natura sostanziale della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto – soggetta come tale alle regole sulla successione delle leggi penali nel tempo (art. 2 cod. pen.) e al principio di irretroattività \u003cem\u003ein peius\u003c/em\u003e (art. 25, secondo comma, Cost.) – il rimettente è tenuto ad applicare la più favorevole disciplina previgente, che estendeva la non punibilità ai reati con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, e dunque anche all’incendio boschivo colposo. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 120/2019 - mass. 42379\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"131","specificazione_articolo":"bis","comma":"3","specificazione_comma":"numero 3)","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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