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Tale servizio \u0026#232; destinato, nell\u0026#8217;\u0026#224;mbito delle competenze regionali, a realizzare interventi (art. 2, comma 1) sulla scorta di specifici progetti e attraverso volontari con i quali gli \u0026#171;enti di Leva civica lombarda volontaria\u0026#187; (art. 4) stipulano contratti che devono, tra l\u0026#8217;altro, prevedere il trattamento giuridico ed economico a essi riconosciuto (art. 10, comma 2). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa censura statale s\u0026#8217;incentra sul regime tributario di tale trattamento economico e segnatamente sull\u0026#8217;esenzione dall\u0026#8217;imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dei compensi corrisposti ai volontari del servizio civile regionale dagli enti di Leva civica lombarda.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;impugnato comma 3 dell\u0026#8217;art. 10 della legge reg. Lombardia n. 16 del 2019 stabilisce, infatti, che \u0026#171;[p]er il compenso corrisposto ai volontari trova applicazione quanto previsto dall\u0026#8217;articolo 16, comma 3, del d.lgs. 40/2017\u0026#187;, il quale a sua volta dispone che \u0026#171;[g]li assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale, inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere, sono esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn proposito, la difesa statale rileva che il citato decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell\u0026#8217;articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106) \u0026#8211; nell\u0026#8217;istituire e disciplinare il servizio civile universale in attuazione della delega alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale (artt. 1, comma 2, lettera d, e 8, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante \u0026#171;Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell\u0026#8217;impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale\u0026#187;) \u0026#8211; prevede la possibilit\u0026#224; che anche le Regioni istituiscano un proprio \u0026#171;servizio civile regionale\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTuttavia, quest\u0026#8217;ultimo \u0026#232; espressamente definito dall\u0026#8217;art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 40 del 2017 come \u0026#171;non assimilabile al servizio civile universale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il ricorrente, la norma impugnata, nonostante tale esclusione di un\u0026#8217;assimilabilit\u0026#224;, estenderebbe ai compensi corrisposti ai volontari della Leva civica lombarda un\u0026#8217;esenzione che la legge statale avrebbe stabilito unicamente in relazione agli assegni ricevuti dai volontari del servizio civile universale. In tal modo il legislatore regionale avrebbe indebitamente inciso sulla disciplina dei tributi erariali in violazione della competenza esclusiva statale di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., con riguardo al sistema tributario dello Stato. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione Lombardia, nella persona del Presidente della Giunta regionale, chiedendo il rigetto del ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa regionale, per quanto qui interessa, sostiene che il servizio civile universale e quello regionale sarebbero caratterizzati da una matrice solidaristica unitaria, con la conseguenza che il legislatore statale \u0026#171;avrebbe dovuto prevedere espressamente il medesimo trattamento fiscale e previdenziale per i volontari\u0026#187; e che, in ogni caso, la disciplina tributaria dettata dall\u0026#8217;art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 40 del 2017 dovrebbe \u0026#171;ritenersi valevole [\u0026#8230;] senza distinzione tra servizio universale e servizio regionale\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA tale riguardo, la resistente evidenzia che se, da un lato, la Leva civica lombarda rappresenta un servizio civile regionale con finalit\u0026#224; proprie rispetto a quelle del servizio civile universale, tuttavia, dall\u0026#8217;altro, i volontari sia del primo che del secondo svolgerebbero la propria attivit\u0026#224; nell\u0026#8217;interesse della collettivit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi tratterebbe, pertanto, in entrambi i casi di forme di impegno solidaristico; ci\u0026#242; che giustificherebbe la sottoposizione allo stesso regime fiscale dei compensi percepiti dai volontari, tra i quali altrimenti si determinerebbe, a parere della Regione Lombardia, una disparit\u0026#224; di trattamento. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, prosegue la Regione, anche il Consiglio di Stato, in sede consultiva, avrebbe ritenuto il servizio civile nazionale e quello regionale come entrambi connotati da \u0026#171;tipologia di prestazioni, modalit\u0026#224; di attuazione delle stesse e rapporto contrattuale simili\u0026#187;, con la conseguente applicabilit\u0026#224; del \u0026#171;medesimo regime tributario\u0026#187; (Consiglio di Stato, sezione prima, parere 22 gennaio 2014, n. 199).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA conforto della non fondatezza del ricorso, la resistente richiama, infine, una nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 9 dicembre 2019, nella quale l\u0026#8217;ufficio legislativo di tale Ministero non avrebbe ravvisato profili di illegittimit\u0026#224; costituzionale nella norma regionale impugnata, laddove questa dispone l\u0026#8217;applicazione ai volontari della Leva civica lombarda della disciplina previdenziale dettata dal legislatore statale per gli assegni ricevuti dagli operatori del servizio civile universale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Con memoria depositata il 27 ottobre 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri ha insistito per l\u0026#8217;accoglimento della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale promossa, contestando le difese della Regione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, secondo l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, la Regione avrebbe in sostanza prospettato un\u0026#8217;inammissibile violazione del principio di uguaglianza ad opera dell\u0026#8217;art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 40 del 2017. Tale asserito vulnus, infatti, non essendo stato fatto valere dalla Regione mediante la tempestiva impugnazione della norma appena citata, non potrebbe poi essere dedotto al fine di argomentare la legittimit\u0026#224; della disposizione regionale impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altro canto, ribadisce il ricorrente, l\u0026#8217;asserita assimilabilit\u0026#224; del servizio civile regionale a quello universale sarebbe stata esplicitamente esclusa dall\u0026#8217;art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 40 del 2017.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, la memoria evidenzia l\u0026#8217;inconferenza del richiamo, da parte della difesa regionale, al menzionato parere del Consiglio di Stato, il quale, in realt\u0026#224;: a) era relativo all\u0026#8217;imposta regionale sulle attivit\u0026#224; produttive (IRAP); b) semplicemente avrebbe \u0026#171;escluso la natura sia subordinata che parasubordinata delle prestazioni rese dal volontario\u0026#187;; c) non avrebbe mai affermato l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; del \u0026#171;medesimo trattamento tributario\u0026#187; al servizio civile nazionale e a quello regionale.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e in relazione alla materia \u0026#171;sistema tributario e contabile dello Stato\u0026#187;, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 10, comma 3, della legge della Regione Lombardia 22 ottobre 2019, n. 16 (Istituzione della Leva civica lombarda volontaria - Abrogazione l.r. 2/2006 e l.r. 33/2014), il quale cos\u0026#236; dispone: \u0026#171;[p]er il compenso corrisposto ai volontari\u0026#187; del servizio civile regionale \u0026#171;trova applicazione quanto previsto dall\u0026#8217;articolo 16, comma 3, del d.lgs. 40/2017\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Il suddetto decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell\u0026#8217;articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106) istituisce e disciplina il servizio civile universale, prevedendo, nella norma richiamata dal legislatore regionale, che gli \u0026#171;assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale, inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere, sono esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali\u0026#187; (art. 16, comma 3).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;impugnato art. 10, comma 3, della legge reg. Lombardia n. 16 del 2019, dunque, determina l\u0026#8217;effetto per cui anche i compensi erogati ai volontari del servizio civile regionale, al pari degli assegni percepiti da quelli del servizio civile universale, da un lato, sono inquadrati tra i \u0026#171;redditi derivanti dalle assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere\u0026#187; \u0026#8211; i quali sono riconducibili alla categoria dei \u0026#171;redditi diversi\u0026#187; (art. 67, comma 1, lettera l, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante \u0026#171;Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi\u0026#187;) \u0026#8211;; dall\u0026#8217;altro, sono esenti da imposizioni tributarie, e quindi anche dall\u0026#8217;imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nonch\u0026#233; dall\u0026#8217;imponibile previdenziale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che tale previsione normativa regionale rechi un vulnus all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in relazione alla materia \u0026#171;sistema tributario e contabile dello Stato\u0026#187;, in quanto, nonostante il servizio civile universale non sia assimilabile a quello regionale, determinerebbe l\u0026#8217;estensione all\u0026#8217;\u0026#224;mbito di quest\u0026#8217;ultimo di un\u0026#8217;agevolazione fiscale statale, con l\u0026#8217;effetto della \u0026#171;non computabilit\u0026#224; ai fini Irpef degli assegni\u0026#187; percepiti dai relativi volontari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Tanto premesso, va innanzitutto precisato l\u0026#8217;oggetto della questione promossa. Alla luce delle censure poste a fondamento del ricorso, infatti, questo deve essere circoscritto alla sola parte della disposizione regionale impugnata che, nel disporre l\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 40 del 2017, richiama l\u0026#8217;esenzione dall\u0026#8217;imposizione tributaria per i citati assegni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eBench\u0026#233; letteralmente impugni l\u0026#8217;intero art. 10, comma 3, della legge reg. Lombardia n. 16 del 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri non si duole, invero, dell\u0026#8217;inquadramento dei compensi dei volontari regionali nella categoria dei \u0026#171;redditi derivanti dalle assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere\u0026#187;, in quanto la dedotta violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. \u0026#232; stata prospettata esclusivamente con riguardo alla disposta estensione ai menzionati volontari del \u0026#171;trattamento tributario agevolato \u0026#8211; rectius: [del]l\u0026#8217;esenzione tributaria \u0026#8211; che il legislatore statale ha inteso riservare ai soli volontari \u0026#8220;statali\u0026#8221;\u0026#187;. N\u0026#233; il ricorrente censura l\u0026#8217;estensione anche ai compensi in discorso del medesimo art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 40 del 2017 nella parte in cui questo esclude l\u0026#8217;imponibilit\u0026#224; ai fini previdenziali dei redditi dei volontari del servizio universale; ci\u0026#242; in armonia, del resto, con il contenuto della delibera governativa di autorizzazione all\u0026#8217;impugnazione, nella quale non vi \u0026#232; cenno a tale porzione normativa.  \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Cos\u0026#236; precisati il thema decidendum e l\u0026#8217;oggetto dell\u0026#8217;impugnazione, la questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; La norma impugnata, infatti, stabilisce l\u0026#8217;applicazione ai compensi corrisposti ai volontari del servizio civile regionale della generalizzata esenzione tributaria che l\u0026#8217;art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 40 del 2017 chiaramente dispone con esclusivo riguardo agli \u0026#171;assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEssa, pertanto, determina l\u0026#8217;effetto di introdurre una nuova esenzione dall\u0026#8217;IRPEF, posto che i compensi corrisposti ai volontari della Leva civica lombarda sono soggetti a tale tributo, di cui integrano il presupposto in relazione ai \u0026#171;redditi diversi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMa in tal modo la norma regionale finisce sostanzialmente per \u0026#8220;esportare\u0026#8221; a carico del bilancio statale il costo di una misura agevolativa assunta in \u0026#224;mbito regionale, con una grave distorsione della responsabilit\u0026#224; finanziaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEssa si pone quindi in frontale violazione della ratio anche insita nella riserva alla sfera di competenza esclusiva statale del sistema tributario dello Stato, sulla cui disciplina le Regioni non possono evidentemente interferire, nemmeno con riguardo al \u0026#171;relativo regime agevolativo, che costituisce un\u0026#8217;integrazione della disciplina [medesima] (sentenze n. 30 del 2012 e n. 123 del 2010)\u0026#187; (sentenza n. 17 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon \u0026#232; irrilevante ricordare, del resto, che la legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell\u0026#8217;articolo 119 della Costituzione) ha strutturato l\u0026#8217;autonomia impositiva degli enti territoriali intorno alla fondamentale esigenza di \u0026#171;garantire la loro massima responsabilizzazione e l\u0026#8217;effettivit\u0026#224;   e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti\u0026#187; (art. 1, comma 1); proprio in questa prospettiva ha quindi disposto la \u0026#171;esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo\u0026#187; (art. 2, comma 2, lettera t).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; non preclude alle Regioni la possibilit\u0026#224; di realizzare, in linea con l\u0026#8217;autonomia impositiva ad esse riconosciuta dall\u0026#8217;art. 119 Cost., propri interventi di politica fiscale, anche di tipo agevolativo, ma questi, in coerenza con i presupposti che giustificano tale autonomia, possono inerire solo e unicamente a tributi il cui gettito \u0026#232; ad esse assegnato; mai, invece, a tributi il cui gettito pertiene allo Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, manovre fiscali regionali possono essere realizzate sia con riguardo ai tributi propri derivati \u0026#8211; ma solo nelle ipotesi previste dalla legge statale (ex plurimis, sentenza n. 121 del 2013) \u0026#8211;; sia con riguardo ai tributi propri derivati parzialmente \u0026#8220;ceduti\u0026#8221; \u0026#8211; in questo caso con un \u0026#171;pi\u0026#249; ampio margine di autonoma disciplina, limitato dal vincolo, unidirezionale, di non superare il limite massimo di manovrabilit\u0026#224; stabilito dalla legge statale\u0026#187; (sentenza n. 122 del 2019) \u0026#8211;; sia, a maggior ragione, con riguardo ai tributi propri autonomi, la cui istituzione avviene con legge regionale. Proprio con riguardo a quest\u0026#8217;ultima ipotesi questa Corte ha escluso la illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6, comma 7, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 ottobre 2004, n. 7 (Disposizioni per la valorizzazione del servizio civile volontario in Provincia autonoma di Bolzano), il quale stabiliva che \u0026#171;[l]a Giunta provinciale determina, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, le esenzioni o riduzioni sui tributi locali a favore dei volontari e degli enti di servizio civile\u0026#187;. Si \u0026#232; infatti precisato che tale previsione si riferiva \u0026#171;solo\u0026#187; a quei tributi \u0026#171;che possano definirsi a pieno titolo \u0026#8220;propri\u0026#8221; delle Province o degli enti locali, nel senso che essi siano frutto di una loro autonoma potest\u0026#224; impositiva, e quindi possano essere disciplinati da leggi o regolamenti della Provincia, nel rispetto solo dei principi di coordinamento\u0026#187; (sentenza n. 431 del 2005).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Quanto detto assume valore logicamente prioritario e assorbente rispetto alle ulteriori considerazioni svolte dalla difesa regionale, anche in relazione alla asserita omogeneit\u0026#224;, in termini sostanziali, tra il servizio civile universale e quello regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali argomenti, infatti, non colgono comunque nel segno, essendo evidentemente inidonei ad attrarre nella sfera di competenza della Regione un intervento legislativo che, per le ragioni dianzi illustrate, risulta ad essa radicalmente precluso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; In definitiva, la norma regionale impugnata, disponendo un\u0026#8217;esenzione dall\u0026#8217;IRPEF dei compensi percepiti dai volontari della Leva civica lombarda, realizza un\u0026#8217;integrazione della disciplina di un tributo statale che viola l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in relazione alla materia del sistema tributario dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8211; Alla luce delle argomentazioni che precedono, deve dichiararsi l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 10, comma 3, della legge reg. Lombardia n. 16 del 2019, nella parte in cui, rinviando all\u0026#8217;art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 40 del 2017, prevede che i compensi corrisposti ai volontari della Leva civica lombarda volontaria siano esenti da imposizioni tributarie.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 10, comma 3, della legge della Regione Lombardia 22 ottobre 2019, n. 16 (Istituzione della Leva civica lombarda volontaria - Abrogazione l.r. 2/2006 e l.r. 33/2014), nella parte in cui, rinviando all\u0026#8217;art. 16, comma 3, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell\u0026#8217;articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106), prevede che i compensi corrisposti ai volontari della Leva civica lombarda volontaria siano esenti da imposizioni tributarie.  \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eLuca ANTONINI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 21 dicembre 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Volontariato - Terzo settore - Norme della Regione Lombardia - Istituzione della Leva civica lombarda volontaria - Applicazione al compenso corrisposto ai volontari regionali del beneficio dell\u0027esenzione tributaria e della non imponibilit\u0026#224; ai fini previdenziali previsto per gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale dall\u0027art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 40/2017.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"43148","titoletto":"Thema decidendum - Ricognizione dell\u0027oggetto del giudizio in via principale - Determinazione in base al contenuto del ricorso, in armonia con la relativa delibera autorizzativa.","testo":"Nel giudizio in via principale, l\u0027oggetto del ricorso va determinato alla luce delle censure svolte e in armonia con il contenuto della delibera di autorizzazione all\u0027impugnazione. (Nel caso di specie, il ricorso proposto dal Governo avverso l\u0027art. 10, comma 3, della legge reg. Lombardia n. 16 del 2019 impone di ritenere che detta norma è impugnata solamente nella parte in cui stabilisce l\u0027applicazione ai compensi corrisposti ai volontari del servizio civile regionale delle esenzioni tributarie previste dall\u0027art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 40 del 2017 per gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale).","numero_massima_successivo":"43149","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Lombardia","data_legge":"22/10/2019","data_nir":"2019-10-22","numero":"16","articolo":"10","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43149","titoletto":"Imposte e tasse - Norme della Regione Lombardia - Volontari del servizio civile regionale - Applicazione ai loro compensi delle esenzioni tributarie previste per il servizio civile universale - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario dello Stato - Illegittimità costituzionale in parte qua.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost., l\u0027art. 10, comma 3, della legge reg. Lombardia n. 16 del 2019, nella parte in cui, rinviando all\u0027art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 40 del 2017, prevede che i compensi corrisposti ai volontari della Leva civica lombarda volontaria siano esenti da imposizioni tributarie. La norma regionale impugnata dal Governo estende l\u0027indicata esenzione tributaria disposta dal legislatore statale con esclusivo riguardo agli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale. In tal modo, essa determina l\u0027effetto di introdurre una nuova esenzione IRPEF e finisce sostanzialmente per esportare a carico del bilancio statale il costo di una misura agevolativa assunta in àmbito regionale, con una grave distorsione della responsabilità finanziaria, in violazione della \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e anche insita nella riserva alla sfera di competenza esclusiva statale del sistema tributario dello Stato.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLe Regioni non possono interferire con la disciplina, di competenza esclusiva statale, relativa al sistema tributario dello Stato, nemmeno con riguardo al relativo regime agevolativo, che costituisce un\u0027integrazione della disciplina medesima. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 17 del 2018, n. 30 del 2012 e n. 123 del 2010\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSecondo la giurisprudenza costituzionale, manovre fiscali regionali possono essere realizzate sia con riguardo ai tributi propri derivati - ma solo nelle ipotesi previste dalla legge statale -; sia con riguardo ai tributi propri derivati parzialmente \"ceduti\" - con un più ampio margine di autonoma disciplina, limitato dal vincolo, unidirezionale, di non superare il limite massimo di manovrabilità stabilito dalla legge statale -; sia, a maggior ragione, con riguardo ai tributi propri autonomi, la cui istituzione avviene con legge regionale. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 122 del 2019, n. 121 del 2013 e n. 431 del 2005\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"43148","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Lombardia","data_legge":"22/10/2019","data_nir":"2019-10-22","numero":"16","articolo":"10","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. e)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"39339","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 274/2020","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"2","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"373","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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