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G. con ordinanza del 6 marzo 2025, iscritta al n. 56 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eUdito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 17 novembre 2025 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 17 novembre 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8722; Con ordinanza del 6 marzo 2025 iscritta al n. 56 del registro ordinanze 2025, la Corte d\u0026#8217;appello di Caltanissetta ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, 27, secondo comma, e 101 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; con la funzione di giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare nel processo penale a carico degli imputati maggiorenni, del giudice che si sia pronunciato in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell\u0026#8217;imputato nell\u0026#8217;ambito del procedimento di appello di cui all\u0026#8217;art. 310 cod. proc. pen., qualora la pronuncia abbia riguardato aspetti non meramente formali del provvedimento impugnato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e espone di essere chiamato a decidere sulla dichiarazione di ricusazione proposta nei confronti del giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare di un processo penale con plurimi imputati: dichiarazione presentata da uno di questi e motivata dal fatto che il giudice ricusato si era pronunciato, quale componente del Tribunale ordinario di Caltanissetta, sull\u0026#8217;appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dal ricusante avverso l\u0026#8217;ordinanza di rigetto della propria richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con altra meno afflittiva. Il rimettente precisa che il giudice ricusato si era pronunciato sull\u0026#8217;appello proposto avverso l\u0026#8217;ordinanza che aveva provveduto in ordine alla misura cautelare personale applicata nei confronti di G. G. per gli stessi fatti che avevano portato alla richiesta di rinvio a giudizio e alla celebrazione dell\u0026#8217;udienza preliminare dinnanzi a s\u0026#233;, e che, in tale occasione, si era pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell\u0026#8217;ordinanza oggetto del gravame. Aggiunge, infine, che la richiesta di astensione, proposta dal giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare per questa ragione, era stata rigettata dal Presidente del Tribunale di Caltanissetta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8722; Tanto premesso, il giudice rimettente si sofferma, innanzitutto, sui mutamenti subiti nel corso del tempo dall\u0026#8217;udienza preliminare, che non pu\u0026#242; pi\u0026#249; ritenersi un mero momento di passaggio prima dell\u0026#8217;apertura della fase del giudizio, essendo divenuta ormai una delle sedi di valutazione della causa nel merito, cos\u0026#236; da essere rilevante anche nei termini della rilevazione di un pregiudizio, per i casi di sussistenza della incompatibilit\u0026#224; (sentenza n. 224 del 2001). Vengono, infatti, in rilievo i poteri attribuiti al GUP, il quale non solo pu\u0026#242; disporre l\u0026#8217;integrazione delle indagini, ma pu\u0026#242; anche assumere prove d\u0026#8217;ufficio, se decisive ai fini della sentenza di non luogo a procedere, con il conseguente venire meno di quella caratteristica di sommariet\u0026#224; della fase, inizialmente attribuita alla udienza preliminare. Anche le decisioni che la concludono assumono quindi un valore differente. L\u0026#8217;art. 425 cod. proc. pen. pone, infatti, il giudice innanzi a una valutazione di merito circa l\u0026#8217;esistenza e consistenza dell\u0026#8217;accusa che si traduce in una scelta dicotomica: sentenza di non luogo a procedere o decreto che dispone il giudizio, pronunce entrambi pregiudicabili da atti anteriori e a loro volta idonee a pregiudicare atti successivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8722; Ci\u0026#242; chiarito, il rimettente sottolinea come tale quadro normativo dell\u0026#8217;udienza preliminare sia diverso da quello che era stato, a suo tempo, oggetto di valutazione da parte di questa Corte con la sentenza n. 290 del 1998, dichiarativa dell\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedeva, nel processo penale a carico di imputati minorenni, l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; con la funzione di GUP del giudice che, come componente del tribunale del riesame, si fosse pronunciato sull\u0026#8217;ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell\u0026#8217;indagato o dell\u0026#8217;imputato, e, stante l\u0026#8217;identit\u0026#224; della funzione di giudizio in sede di riesame e in sede di appello sotto il profilo della loro forza pregiudicante il giudizio sul merito dell\u0026#8217;ipotesi, anche l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; con la funzione di GUP del giudice che, come componente del tribunale dell\u0026#8217;appello avverso l\u0026#8217;ordinanza che provvede in ordine ad una misura cautelare personale nei confronti dell\u0026#8217;indagato o dell\u0026#8217;imputato, si fosse pronunciato su aspetti non esclusivamente formali della predetta ordinanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi evidenzia, dunque, che il distinguo operato in tale pronuncia tra GUP del tribunale ordinario (non incompatibile a fronte del pregresso svolgimento della funzione del giudice dell\u0026#8217;appello cautelare) e GUP minorile (incompatibile in caso di precedente esercizio della predetta funzione) era legato a una disciplina dell\u0026#8217;udienza preliminare del tutto differente da quella attuale, modificata dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all\u0026#8217;ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennit\u0026#224; spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense). Sul punto si aggiunge che, attualmente, anche dopo il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo penale, nonch\u0026#233; in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), l\u0026#8217;udienza preliminare \u0026#232; divenuta ancor pi\u0026#249; una fase centrale nell\u0026#8217;accertamento del fatto contestato, con un controllo rigoroso dell\u0026#8217;operato del pubblico ministero.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8722; Tanto esposto sulla natura dell\u0026#8217;udienza preliminare, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e richiama una serie di pronunce di questa Corte in materia di incompatibilit\u0026#224; del giudice, soffermandosi, in particolare, sulla sentenza n. 131 del 1996, che, con riferimento al giudice del dibattimento, ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34, comma 2, cod. proc. pen., \u0026#171;nella parte in cui non prevede: l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; alla funzione di giudizio del giudice che come componente del tribunale del riesame (art. 309 cod. proc. pen.) si sia pronunciato sull\u0026#8217;ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell\u0026#8217;indagato o dell\u0026#8217;imputato; l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; alla funzione di giudizio del giudice che come componente del tribunale dell\u0026#8217;appello avverso l\u0026#8217;ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell\u0026#8217;indagato o dell\u0026#8217;imputato (art. 310 cod. proc. pen.) si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell\u0026#8217;ordinanza anzidetta\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8722; Alla luce delle richiamate decisioni e del loro portato motivazionale, il rimettente \u0026#8211; stante il carattere tassativo delle ipotesi di incompatibilit\u0026#224; ex art. 34 cod. proc. pen., di ostacolo all\u0026#8217;estensione in via analogica delle disposizioni che le contemplano a casi diversi da quelli in esse considerati \u0026#8211; solleva, dunque, le predette questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8722; Il Presidente del Consiglio dei ministri non \u0026#232; intervenuto in giudizio.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8722; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 56 del 2025), la Corte d\u0026#8217;appello di Caltanissetta ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, 27, secondo comma, e 101 Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; con la funzione di giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del giudice che, quale componente del tribunale dell\u0026#8217;appello di cui all\u0026#8217;art. 310 cod. proc. pen., si sia pronunciato in ordine a una misura cautelare personale applicata all\u0026#8217;imputato per i medesimi fatti, quando la pronuncia riguardi aspetti non meramente formali del provvedimento impugnato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Le questioni sono fondate, con riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., con assorbimento dei rimanenti parametri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Questa Corte ha costantemente affermato che la \u0026#171;disciplina sull\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento trova la sua \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e nella salvaguardia dei valori della terziet\u0026#224; e imparzialit\u0026#224; del giudice, mirando a escludere che questi possa pronunciarsi condizionato dalla \u0026#8220;forza della prevenzione\u0026#8221;, cio\u0026#232; dalla tendenza a confermare una decisione o a mantenere un atteggiamento gi\u0026#224; assunto, derivante da valutazioni che sia stato precedentemente chiamato a svolgere in ordine alla medesima \u003cem\u003eres \u003c/em\u003e\u003cem\u003eiudicanda\u003c/em\u003e (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 182 del 2025, n. 93 del 2024, n. 64, n. 16 e n. 7 del 2022, n. 183 del 2013, n. 153 del 2012, n. 177 del 2010 e n. 224 del 2001). L\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; del giudice richiede, infatti, che le funzioni del giudicare siano assegnate a un soggetto \u0026#8220;terzo\u0026#8221;, scevro di interessi propri che possano far velo alla rigorosa applicazione del diritto e anche sgombro da convinzioni precostituite in ordine alla materia su cui pronunciarsi (sentenza n. 155 del 1996)\u0026#187; (sentenza n. 172 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon specifico riferimento alle fattispecie di cosiddetta incompatibilit\u0026#224; \u0026#8220;orizzontale\u0026#8221; di cui al censurato comma 2 dell\u0026#8217;art. 34 cod. proc. pen. \u0026#8211; ossia all\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; attinente alla relazione tra la fase del giudizio e quella che la precede \u0026#8211;, la giurisprudenza costituzionale ha precisato che essa \u0026#171;presuppone una relazione tra due termini: una \u0026#8220;fonte di pregiudizio\u0026#8221; (ossia un\u0026#8217;attivit\u0026#224; giurisdizionale atta a generare la forza della prevenzione) e una \u0026#8220;sede pregiudicata\u0026#8221; (vale a dire un compito decisorio, al quale il giudice, che abbia posto in essere l\u0026#8217;attivit\u0026#224; pregiudicante, non risulta pi\u0026#249; idoneo)\u0026#187; (sentenze n. 74 del 2024 e n. 16 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Quanto al secondo fattore, l\u0026#8217;art. 34, comma 2, cod. proc. pen. individua la \u0026#8220;sede pregiudicata\u0026#8221; nella partecipazione al \u0026#171;giudizio\u0026#187; (sentenza n. 74 del 2024), dovendosi per tale intendere \u0026#171;ogni processo che, in base a un esame delle prove, pervenga a una decisione di merito\u0026#187; (sentenza n. 209 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tale nozione va ricondotto non solo il giudizio dibattimentale ma anche, ad esempio, il giudizio abbreviato (sentenza n. 401 del 1991), l\u0026#8217;applicazione della pena su richiesta delle parti (ordinanza n. 151 del 2004), e, per quanto qui di interesse, l\u0026#8217;udienza preliminare (cos\u0026#236;, sentenze n. 93 del 2024, n. 16 del 2022, n. 400 del 2008, n. 335 del 2002 e n. 224 del 2001; ordinanze n. 20 del 2004 e n. 367 del 2002).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;inclusione dell\u0026#8217;udienza preliminare tra i momenti di \u0026#171;giudizio\u0026#187; si deve all\u0026#8217;evoluzione di cui la stessa \u0026#232; stata protagonista ad opera della legge n. 479 del 1999, oltre che, successivamente, del d.lgs. n. 150 del 2022. Infatti, a seguito delle importanti innovazioni introdotte dalla prima di tali novelle, l\u0026#8217;udienza preliminare ha subito una profonda trasformazione sul piano sia della quantit\u0026#224; e qualit\u0026#224; di elementi valutativi che vi possono trovare ingresso, sia dei poteri correlativamente attribuiti al giudice, sia, infine, per ci\u0026#242; che attiene alla pi\u0026#249; estesa gamma delle decisioni che lo stesso giudice \u0026#232; chiamato ad adottare; mentre il successivo decreto legislativo ha previsto una nuova regola di giudizio, in base alla quale il giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare deve disporre il rinvio a giudizio solo quando, all\u0026#8217;esito dell\u0026#8217;udienza, ritenga possibile \u0026#171;formulare una ragionevole previsione di condanna\u0026#187;. Essa \u0026#232; stata dunque ritenuta da questa Corte un momento delibativo privo dei \u0026#171;caratteri di sommariet\u0026#224;\u0026#187; che originariamente la caratterizzavano (tra le tante, sentenze n. 335 del 2002 e n. 224 del 2001; ordinanza n. 150 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Quanto, invece, all\u0026#8217;\u0026#8220;attivit\u0026#224; pregiudicante\u0026#8221;, la giurisprudenza costituzionale ha da tempo precisato le condizioni che devono contestualmente sussistere affinch\u0026#233; si configuri la necessit\u0026#224; costituzionale di prevedere un\u0026#8217;ipotesi di incompatibilit\u0026#224; endoprocessuale: le preesistenti valutazioni devono cadere sulla medesima \u003cem\u003eres \u003c/em\u003e\u003cem\u003eiudicanda\u003c/em\u003e; il giudice deve essere stato chiamato a effettuare una valutazione di atti anteriormente compiuti, in maniera strumentale all\u0026#8217;assunzione di una decisione (e non semplicemente aver avuto conoscenza di essi); tale valutazione deve attenere al merito dell\u0026#8217;ipotesi accusatoria (e non gi\u0026#224; al mero svolgimento del processo); infine, le precedenti valutazioni devono collocarsi in una diversa fase del procedimento (sentenze n. 182 del 2025, n. 209 e n. 74 del 2024, ma anche, tra le altre, sentenze n. 172 e n. 91 del 2023 e n. 64 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tale ambito viene ricondotta anche l\u0026#8217;attivit\u0026#224; svolta dal giudice in fase di applicazione, modificazione o estinzione di una misura cautelare nonch\u0026#233; in sede di riesame e appello ex artt. 309 e 310 cod. proc. pen., nei limiti in cui, quanto a quest\u0026#8217;ultima ipotesi, attraverso l\u0026#8217;appello, egli sia chiamato a un sindacato su aspetti sostanziali e non esclusivamente formali dell\u0026#8217;ordinanza impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha, infatti, da tempo superato il proprio precedente orientamento, in base al quale il merito dell\u0026#8217;accusa e le cautele appartenevano ad \u0026#224;mbiti distinti per oggetto e funzione, con la conseguenza che le pronunce sulla libert\u0026#224; personale, comprese quelle assunte in sede di riesame o di appello \u003cem\u003ede\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003elibertate\u003c/em\u003e, non si riteneva comportassero valutazioni idonee a tradursi in un giudizio che interferisse con quello sul merito della \u003cem\u003eres \u003c/em\u003e\u003cem\u003ei\u003c/em\u003e\u003cem\u003eudicanda\u003c/em\u003e, tale da compromettere (o far apparire compromessa) l\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; della decisione conclusiva sulla responsabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;imputato (sentenze n. 124 del 1992 e n. 502 del 1991; ordinanza n. 516 del 1991). A partire gi\u0026#224; dalla sentenza n. 432 del 1995, \u0026#232; stato, infatti, affermato che le decisioni relative all\u0026#8217;applicazione delle misure cautelari sono, in linea di principio, idonee a costituire attivit\u0026#224; pregiudicante, in quanto presuppongono sempre un giudizio prognostico su detta responsabilit\u0026#224;, trattandosi di giudizio che, anche alla luce del nuovo codice di rito, nonch\u0026#233; delle modifiche introdotte dalla legge 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa), \u0026#232; divenuto pi\u0026#249; approfondito che in passato e tale da superare, ai fini che interessano, la distinzione tra valutazioni di tipo indiziario, rilevanti ai fini della cautela, e giudizio sul merito dell\u0026#8217;accusa, basato su elementi di prova (sentenze n. 153 del 2012, n. 131 del 1996 e n. 432 del 1995).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Come detto, tale principio \u0026#232; stato affermato anche con riferimento al componente del tribunale del riesame o dell\u0026#8217;appello \u003cem\u003ede libertate\u003c/em\u003e che si sia pronunciato su una misura cautelare personale (con la precisazione, per l\u0026#8217;ipotesi ex art. 310 cod. proc. pen. \u0026#8722; ove la cognizione, a differenza dell\u0026#8217;ipotesi di cui all\u0026#8217;art. 309 cod. proc. pen., \u0026#232; limitata ai motivi proposti \u0026#8722;, che egli si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell\u0026#8217;ordinanza che provvede sulla misura cautelare). E ci\u0026#242; sulla base della considerazione che, anche in questi casi, il giudice \u0026#232; chiamato a effettuare un giudizio prognostico sulla responsabilit\u0026#224; penale secondo il parametro dei gravi indizi di colpevolezza, nella prospettiva di una consistente probabilit\u0026#224; di condanna dell\u0026#8217;imputato e della sua sottoposizione in concreto a una pena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Sulla base di tali considerazioni, la gi\u0026#224; citata sentenza n. 131 del 1996 ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione censurata, nella parte in cui non prevede l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; con la \u0026#171;funzione di giudizio\u0026#187; del giudice che, come componente del tribunale del riesame, si sia pronunciato sull\u0026#8217;ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell\u0026#8217;indagato o dell\u0026#8217;imputato, nonch\u0026#233; del giudice che, come componente del tribunale dell\u0026#8217;appello avverso l\u0026#8217;ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell\u0026#8217;indagato o dell\u0026#8217;imputato, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell\u0026#8217;ordinanza anzidetta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale sentenza questa Corte ha, innanzitutto, ricordato che i princ\u0026#236;pi elaborati in materia di incompatibilit\u0026#224; devono trovare applicazione anche nel rapporto tra adozione di provvedimenti cautelari personali e giudizio sul merito dell\u0026#8217;imputazione, in quanto, alla luce delle modifiche operate dalla gi\u0026#224; citata legge n. 332 del 1995, le pronunce cautelari presuppongono sempre un giudizio prognostico di segno positivo sulla responsabilit\u0026#224;, ancorch\u0026#233; basato su indizi e non ancora su prove, implicando, quindi, valutazioni idonee a comportare un pregiudizio sul merito dell\u0026#8217;accusa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; premesso, in tale pronuncia \u0026#232; stato osservato che il riesame ex art. 309 cod. proc. pen. dell\u0026#8217;atto che dispone la misura cautelare comporta valutazioni di merito del medesimo genere di quelle che, compiute dal giudice per le indagini preliminari in sede di applicazione della misura, avevano indotto la Corte stessa, nella sentenza n. 432 del 1995, a dichiarare costituzionalmente illegittimo l\u0026#8217;art. 34, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedeva che detto giudice non potesse partecipare al giudizio dibattimentale. Le medesime considerazioni sono state ritenute valevoli anche in relazione alla mancata previsione dell\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; con la \u0026#171;partecipazione al giudizio\u0026#187; del giudice che abbia composto il collegio investito dell\u0026#8217;appello ex art. 310 cod. proc. pen. nei confronti delle ordinanze in materia di misure cautelari personali riguardanti chi si trovi a essere imputato in tale giudizio, limitatamente al caso in cui il tribunale dell\u0026#8217;appello sia stato chiamato a sindacare valutazioni sostanziali, precedentemente compiute dal giudice che ha disposto sulla misura, con l\u0026#8217;esclusione dell\u0026#8217;ipotesi in cui il tribunale si sia pronunciato soltanto su aspetti meramente formali dell\u0026#8217;ordinanza che dispone sulla misura cautelare personale, senza influenza sull\u0026#8217;esistenza degli indizi di colpevolezza ovvero sulla sussistenza delle esigenze cautelari, le quali possono, comunque, riflettersi sulla posizione sostanziale dell\u0026#8217;imputato nel giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; La pronuncia ora ricordata ha riguardato, peraltro, come si desume dalla motivazione, l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; con la funzione di giudice del dibattimento e non anche quella alla funzione di giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTanto \u0026#232; vero che questa Corte, con la successiva dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale di cui alla sentenza n. 290 del 1998, ha esteso l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; \u0026#8211; in entrambi i casi dianzi indicati (partecipazione del giudice al riesame di misure cautelari personali e all\u0026#8217;appello \u003cem\u003ede libertate\u003c/em\u003e, se la relativa decisione non attenga ad aspetti esclusivamente formali) \u0026#8211; anche alla funzione di giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare, ma limitatamente al processo minorile: ci\u0026#242;, sul rilievo che \u0026#8211; diversamente da quanto avveniva all\u0026#8217;epoca nel processo ordinario, nel quale l\u0026#8217;udienza preliminare si caratterizzava come momento meramente processuale \u0026#8211; nell\u0026#8217;udienza preliminare del processo penale a carico di imputati minorenni il giudice era chiamato gi\u0026#224; allora a una funzione qualificabile come \u0026#171;giudizio\u0026#187;, potendo egli adottare un\u0026#8217;ampia gamma di pronunce conclusive del processo implicanti valutazioni di merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; E, dunque, stante la pacifica riconducibilit\u0026#224;, per quanto sin qui detto, dell\u0026#8217;udienza preliminare, come oggi disciplinata, alla nozione di \u0026#171;giudizio\u0026#187;, deve dichiararsi l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; con la funzione di giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del giudice che, come componente del tribunale dell\u0026#8217;appello ex art. 310 cod. proc. pen. avverso l\u0026#8217;ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell\u0026#8217;indagato o dell\u0026#8217;imputato, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell\u0026#8217;ordinanza anzidetta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Il giudice rimettente solleva le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione censurata \u0026#8211; nel rispetto del principio di rilevanza nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211; unicamente con riferimento alla ipotesi dell\u0026#8217;art. 310 cod. proc. pen. e non anche nella parte in cui essa non prevede come causa di incompatibilit\u0026#224; la precedente partecipazione al collegio del riesame di misure cautelari personali ex art. 309 cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, la disposizione censurata deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima anche in tale parte, in applicazione dell\u0026#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), stante l\u0026#8217;identit\u0026#224; \u0026#8211; gi\u0026#224; posta in evidenza dalle ricordate sentenze n. 290 del 1998 e n. 131 del 1996 \u0026#8211; della funzione di giudizio in sede di riesame e in sede di appello \u003cem\u003ede\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eliber\u003c/em\u003e\u003cem\u003et\u003c/em\u003e\u003cem\u003eate\u003c/em\u003e sotto il profilo della loro forza pregiudicante il giudizio sul merito dell\u0026#8217;ipotesi accusatoria (salva, per l\u0026#8217;appello, la sopra delineata limitazione) e, quindi, dell\u0026#8217;esistenza della medesima ragione d\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1)\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003el\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; con la funzione di giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del giudice che, come componente del tribunale dell\u0026#8217;appello avverso l\u0026#8217;ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell\u0026#8217;indagato o dell\u0026#8217;imputato, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell\u0026#8217;ordinanza anzidetta;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2)\u003cem\u003e dichiara\u003c/em\u003e in via consequenziale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; con la funzione di giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del giudice che, come componente del tribunale del riesame, si sia pronunciato sull\u0026#8217;ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell\u0026#8217;indagato o dell\u0026#8217;imputato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilippo PATRONI GRIFFI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 30 dicembre 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Processo penale - Incompatibilit\u0026#224; 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