GET https://cortecostituzionale.strategiedigitali.net/scheda-pronuncia/2023/186

HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2023:186
Request options
[
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 196
    "request_size" => 338
    "total_time" => 1.237258
    "namelookup_time" => 0.000515
    "connect_time" => 0.003358
    "pretransfer_time" => 0.20441
    "size_download" => 58369.0
    "speed_download" => 47176.0
    "starttransfer_time" => 1.18971
    "primary_ip" => "213.82.143.235"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "172.16.57.151"
    "local_port" => 54392
    "http_version" => 2
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 204290
    "connect_time_us" => 3358
    "namelookup_time_us" => 515
    "pretransfer_time_us" => 204410
    "starttransfer_time_us" => 1189710
    "total_time_us" => 1237258
    "effective_method" => "POST"
    "capath" => "/etc/ssl/certs"
    "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt"
    "start_time" => 1770622618.9848
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2023:186"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#1014 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 213.82.143.235:443...\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n
      * ALPN: offers h2,http/1.1\n
      *  CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n
      *  CApath: /etc/ssl/certs\n
      * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n
      * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Dec  4 00:00:00 2025 GMT\n
      *  expire date: Jan  4 23:59:59 2027 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * using HTTP/1.x\n
      > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2023:186 HTTP/1.1\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n
      \r\n
      < HTTP/1.1 200 \r\n
      < Cache-Control: no-cache\r\n
      < Pragma: no-cache\r\n
      < Content-Encoding: UTF-8\r\n
      < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < Transfer-Encoding: chunked\r\n
      < Date: Mon, 09 Feb 2026 07:36:59 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/1.1 200 "
    "Cache-Control: no-cache"
    "Pragma: no-cache"
    "Content-Encoding: UTF-8"
    "Content-Type: application/json;charset=UTF-8"
    "Transfer-Encoding: chunked"
    "Date: Mon, 09 Feb 2026 07:36:59 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoPronuncia":{"anno":"2023","numero":"186","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE","presidente_dec":"SCIARRA","redattore":"PATRONI GRIFFI","relatore":"PATRONI GRIFFI","tipo_fissaz_dec":"Udienza Pubblica","data_fissaz_dec":"05/07/2023","data_decisione":"06/07/2023","data_deposito":"09/10/2023","pubbl_gazz_uff":"11/10/2023","num_gazz_uff":"41","norme":"Art. 4-ter, c. 1°, lett. c), e 2°, del decreto-legge 01/04/2021, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 28/05/2021, n. 76, come inserito dall\u0027art. 2 del decreto-legge 26/11/2021, n. 172, convertito, con modificazioni, nella legge 21/01/2022, n. 3.","atti_registro":"ord. 153/2022","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eSENTENZA N. 186\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2023\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta dai signori:\r\n Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242; ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco  VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, commi 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), e 2, del decreto-legge 1\u0026#176; aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell\u0026#8217;epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, come inserito dall\u0026#8217;art. 2 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (Misure urgenti per il contenimento dell\u0026#8217;epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivit\u0026#224; economiche e sociali), convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2022, n. 3, promosso dal Tribunale ordinario di Brescia, sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria, nel procedimento vertente tra F. S. e Azienda Socio Sanitaria Territoriale degli Spedali Civili di Brescia con ordinanza del 17 novembre 2022, iscritta al n. 153 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione di F. S., nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 5 luglio 2023 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato Antonio Carbonelli per F. S. e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 6 luglio 2023.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 17 novembre 2022, iscritta al n. 153 reg. ord. 2022, il Tribunale ordinario di Brescia, sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, commi 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), e 2, del decreto-legge 1\u0026#176; aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell\u0026#8217;epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici) convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, come inserito dall\u0026#8217;art. 2 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (Misure urgenti per il contenimento dell\u0026#8217;epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivit\u0026#224; economiche e sociali), convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2022, n. 3, \u0026#171;nella parte in cui impone la vaccinazione quale requisito essenziale \u0026#8220;per il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attivit\u0026#224; lavorativa nelle strutture di cui all\u0026#8217;articolo 8-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502\u0026#8221;\u0026#187;, in riferimento agli artt. 3 e 4 della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il giudice rimettente espone di essere investito di un ricorso \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 414 del codice di procedura civile proposto da una dipendente a tempo indeterminato dell\u0026#8217;Azienda Socio Sanitaria Territoriale degli Spedali Civili di Brescia con qualifica di assistente amministrativo inquadrata nel livello C e addetta al servizio UOC risorse umane ufficio rilevazione presenze, la quale aveva esposto di aver prestato la propria attivit\u0026#224; lavorativa in stabile diverso da quello dove \u0026#232; ubicato l\u0026#8217;ospedale e di aver lavorato in cosiddetto \u003cem\u003esmart\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eworking\u003c/em\u003e dal 20 settembre 2021 sino al 31 dicembre 2021. A seguito dell\u0026#8217;accertato inadempimento dell\u0026#8217;obbligo vaccinale, a decorrere dal 31 dicembre 2021 la dipendente era stata sospesa dal servizio ai sensi del censurato art. 4-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e modificato, con conseguente sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa ricorrente agiva quindi innanzi al giudice del lavoro deducendo l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; dell\u0026#8217;obbligo vaccinale sotto vari profili e chiedendo, previa declaratoria dell\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; del provvedimento di sospensione, la riammissione in servizio, il pagamento della retribuzione perduta e il versamento dei contributi previdenziali dalla data della sospensione sino alla riammissione in servizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice rimettente \u0026#8211; rilevata la non percorribilit\u0026#224; di un\u0026#8217;interpretazione che potesse attribuire alla norma censurata un significato non incompatibile con i principi costituzionali evocati, stante il limite invalicabile della formulazione letterale della norma denunciata e del suo carattere speciale, e ritenuta la rilevanza della questione \u0026#8211; sostiene la non manifesta infondatezza della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale del censurato art. 4-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, commi 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), e 2, nella parte in cui impone la vaccinazione quale requisito essenziale \u0026#171;per il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attivit\u0026#224; lavorativa nelle strutture di cui all\u0026#8217;articolo 8-\u003cem\u003eter \u003c/em\u003edel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502\u0026#187; per contrasto con gli artt. 3 e 4 Cost., sotto tre diversi profili: disparit\u0026#224; di trattamento, irragionevolezza e sproporzionalit\u0026#224;, lesione del diritto al lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Il giudice, in particolare, denuncia la violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. sotto due diversi profili: la disparit\u0026#224; di trattamento tra coloro che operano nelle medesime strutture con contratti esterni, ai quali non \u0026#232; imposto l\u0026#8217;obbligo vaccinale, e l\u0026#8217;irragionevolezza dell\u0026#8217;indiscriminata imposizione dell\u0026#8217;obbligo a prescindere dalle modalit\u0026#224; di svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto al primo profilo, viene sostenuto che \u0026#171;il diverso trattamento fra coloro che non hanno adempiuto all\u0026#8217;obbligo vaccinale sulla base della mera titolarit\u0026#224; del soggetto con cui il contratto \u0026#232; stato stipulato (con la struttura o con soggetti esterni alla struttura) non ha, all\u0026#8217;evidenza, alcuna attinenza con l\u0026#8217;esigenza di prevenire l\u0026#8217;infezione da Sars Cov-2 nell\u0026#8217;ambiente di lavoro essendo palese che non sia rinvenibile alcuna differenza circa la possibilit\u0026#224; di contagiare o di essere contagiati da parte di soggetti tutti egualmente non vaccinati\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto al secondo profilo, viene affermato che \u0026#171;non appare coerente con la finalit\u0026#224; dichiarata della norma in esame \u0026#8211; la prevenzione dell\u0026#8217;infezione da SARS COV-2 \u0026#8211; attribuire la natura di requisito essenziale all\u0026#8217;assolvimento dell\u0026#8217;obbligo vaccinale in relazione a qualsiasi attivit\u0026#224; lavorativa [\u0026#8230;] ivi comprese appunto quelle che, come nel caso di specie, sia possibile espletare e vengano in concreto svolte anche dai soggetti vaccinati con modalit\u0026#224; di lavoro agile e quindi anche nei casi in cui la finalit\u0026#224; della norma pu\u0026#242; essere realizzata a prescindere dall\u0026#8217;assolvimento dell\u0026#8217;obbligo vaccinale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ritiene sussistente altres\u0026#236; il contrasto con l\u0026#8217;art. 4 Cost., motivandolo nei seguenti termini: \u0026#171;Nel ritenere la vaccinazione requisito essenziale per lo svolgimento di qualsiasi attivit\u0026#224; lavorativa nell\u0026#8217;ambito delle strutture di cui all\u0026#8217;art. 8 \u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 senza alcuna considerazione per la tipologia delle mansioni e per le modalit\u0026#224; con cui la prestazione viene resa lo Stato viene meno al compito di rendere effettivo il diritto al lavoro (\u003cem\u003eex\u003c/em\u003e articolo 4 della Costituzione) ed introduce una misura che si espone al dubbio di rivelarsi eccessivamente sbilanciata e sproporzionata, ad eccessivo detrimento del valore della dignit\u0026#224; umana stante la compressione assoluta del diritto al lavoro per un lungo periodo di tempo e comunque anche oltre il termine dello stato di emergenza e solo per alcuni lavoratori\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con atto depositato il 20 gennaio 2023, si \u0026#232; costituita in giudizio la ricorrente nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRiportandosi alle argomentazioni gi\u0026#224; svolte nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, sottolinea tre distinti profili di asserita irrazionalit\u0026#224; della disciplina: a) la mancanza di contatti con il pubblico, in considerazione della sua qualit\u0026#224; di impiegata amministrativa; b) la prestazione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di lavoro in modalit\u0026#224; di cosiddetto \u003cem\u003esmart\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eworking\u003c/em\u003e; c) la disparit\u0026#224; di trattamento rispetto ai soggetti titolari di contratti esterni, esentati dall\u0026#8217;obbligo vaccinale pur in presenza di contatto sia con il pubblico, sia con gli alimenti somministrati ai pazienti ricoverati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eViene, inoltre, sostenuta, alla luce dell\u0026#8217;evoluzione del quadro epidemiologico, l\u0026#8217;irrazionalit\u0026#224; del mantenimento della medesima disciplina anche all\u0026#8217;epoca della variante del virus cosiddetta \u0026#8220;Omicron\u0026#8221;, contro la quale i vaccini si sarebbero dimostrati inefficaci.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto nel giudizio, con atto depositato il 24 gennaio 2023, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto al primo profilo, viene eccepito il difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, perch\u0026#233; il giudice rimettente si sarebbe limitato a evocare i parametri costituzionali ritenuti violati senza argomentare in modo sufficiente in ordine alla loro violazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eUlteriore profilo di inammissibilit\u0026#224; deriverebbe dal fatto che viene invocato un intervento di questa Corte in una materia riservata alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto al merito, viene sostenuta la non fondatezza delle questioni sollevate in considerazione della valenza multipla dell\u0026#8217;obbligo vaccinale del personale sanitario, che consentirebbe di salvaguardare il dipendente della struttura rispetto al rischio infettivo professionale, contribuendo, al contempo, a proteggere i pazienti dal contagio in ambiente assistenziale e ad assicurare l\u0026#8217;operativit\u0026#224; dei servizi sanitari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnche al di l\u0026#224; delle recenti decisioni di questa Corte in materia (la cui motivazione non era stata ancora depositata all\u0026#8217;epoca della redazione dell\u0026#8217;intervento, che cita il solo comunicato stampa), viene sostenuta la non irragionevolezza del bilanciamento operata dal legislatore e la proporzionalit\u0026#224; della misura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, poi, viene osservato che la decisione di rendere obbligatoria la vaccinazione per i soggetti che \u0026#171;a qualsiasi titolo\u0026#187; svolgevano attivit\u0026#224; lavorativa nelle strutture di cui all\u0026#8217;art. 8-\u003cem\u003eter \u003c/em\u003edel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell\u0027articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sarebbe riconducibile alla generale strategia di contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2, ponendo particolare attenzione ai luoghi preposti alla cura di soggetti fragili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altronde \u0026#8211; prosegue la difesa erariale \u0026#8211; non sarebbe stato possibile prevedere un trattamento differenziato, a fronte della medesima prestazione lavorativa in ambito \u003cem\u003elato \u003c/em\u003e\u003cem\u003esensu\u003c/em\u003e sanitario tra coloro che svolgevano la loro attivit\u0026#224; all\u0026#8217;interno della struttura e coloro che invece la svolgevano in locali separati o da remoto in regime di \u003cem\u003esmart\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eworking\u003c/em\u003e, in quanto questi ultimi ben avrebbero potuto essere chiamati a svolgere le mansioni dei primi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eUn tale regime, inoltre, avrebbe frustrato le finalit\u0026#224; perseguite dal legislatore, consentendo facili elusioni dell\u0026#8217;obbligo vaccinale, avrebbe potuto determinare l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di erogare i servizi in presenza, nel caso in cui un numero rilevante di lavoratori avesse prediletto il lavoro da remoto, e avrebbe introdotto \u0026#8211; esso s\u0026#236; \u0026#8211; intollerabili disparit\u0026#224; di trattamento tra personale non vaccinato, destinato al cosiddetto \u003cem\u003esmart\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eworking\u003c/em\u003e, e personale vaccinato, costretto al lavoro in presenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi contro, non sarebbe da considerare irragionevole n\u0026#233; altrimenti discriminatoria la mancata estensione dell\u0026#8217;obbligo vaccinale a coloro che svolgono attivit\u0026#224; lavorativa nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie \u0026#171;con contratti esterni\u0026#187;. La disposizione sarebbe, anzi, espressione di un ponderato bilanciamento di interessi, considerata l\u0026#8217;evidente diversit\u0026#224; della situazione del lavoratore stabilmente insediato nella struttura dalla quale dipende, ove presta a qualsiasi titolo la propria prestazione lavorativa, e perci\u0026#242; variamente esposto a contatti (o maggiori contatti) con gli assistiti e con il personale sanitario (il quale con i pazienti inevitabilmente ha un diretto contatto), rispetto a quei prestatori di lavoro con contratti esterni che solo occasionalmente gravitano nella struttura, erogando beni o fornendo servizi strumentali all\u0026#8217;attivit\u0026#224;, in maniera limitata nel tempo e senza diretti o continuativi contatti con gli assistiti e con il personale (sanitario e non) dipendente dalla struttura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; In data 14 giugno 2023 la parte ha depositato memoria, ribadendo le argomentazioni svolte e contestando, in particolare, l\u0026#8217;efficacia dei vaccini con specifico riferimento al tempo della variante del virus cosiddetta \u0026#8220;Omicron\u0026#8221;, e dunque al periodo dall\u0026#8217;aprile 2022 al primo novembre 2022.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Tribunale di Brescia, sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria, con ordinanza del 17 novembre 2022, iscritta al n. 153 reg. ord. 2022, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 4 Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, commi 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), e 2, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e successivamente modificato, \u0026#171;nella parte in cui impone la vaccinazione quale requisito essenziale \u0026#8220;per il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attivit\u0026#224; lavorativa nelle strutture di cui all\u0026#8217;articolo 8-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Il giudice rimettente riferisce di essere investito di un ricorso \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 414 cod. proc. civ. proposto da una dipendente a tempo indeterminato dell\u0026#8217;Azienda Socio Sanitaria Territoriale degli Spedali Civili di Brescia con qualifica di assistente amministrativo inquadrata nel livello C e addetta al servizio UOC risorse umane ufficio rilevazione presenze, la quale aveva esposto di aver prestato la propria attivit\u0026#224; lavorativa in stabile diverso da quello dove \u0026#232; ubicato l\u0026#8217;ospedale e di aver lavorato in regime di lavoro agile dal 20 settembre 2021 sino al 31 dicembre 2021. A seguito dell\u0026#8217;accertato inadempimento dell\u0026#8217;obbligo vaccinale, a decorrere dal 31 dicembre 2021 la dipendente era stata sospesa dal servizio ai sensi del censurato art. 4-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e successivamente modificato, con conseguente sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa ricorrente agiva, quindi, innanzi al giudice del lavoro deducendo l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; dell\u0026#8217;obbligo vaccinale sotto vari profili e chiedendo, previa declaratoria dell\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; del provvedimento di sospensione, la riammissione in servizio, il pagamento della retribuzione perduta e il versamento dei contributi previdenziali dalla data della sospensione sino alla riammissione in servizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; premesso, il Tribunale rimettente dubita, in relazione agli artt. 3 e 4 Cost., della legittimit\u0026#224; costituzionale delle norme censurate nella parte in cui impongono la vaccinazione quale requisito essenziale \u0026#171;per il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attivit\u0026#224; lavorativa nelle strutture di cui all\u0026#8217;articolo 8-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Il giudice\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003edenuncia la violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. sotto due diversi profili: l\u0026#8217;ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento sulla base del soggetto con cui il contratto \u0026#232; stato stipulato (con la struttura o con soggetti esterni alla struttura) e l\u0026#8217;irragionevolezza dell\u0026#8217;indiscriminata imposizione dell\u0026#8217;obbligo a prescindere dalle modalit\u0026#224; di svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, a parere del rimettente, l\u0026#8217;imposizione dell\u0026#8217;obbligo vaccinale quale requisito essenziale per lo svolgimento di qualsiasi attivit\u0026#224; lavorativa nell\u0026#8217;ambito delle strutture di cui all\u0026#8217;art. 8-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 502 del 1992, senza alcuna considerazione per tipologia e modalit\u0026#224; di svolgimento, determinerebbe che \u0026#171;lo Stato viene meno al compito di rendere effettivo il diritto al lavoro (\u003cem\u003eex\u003c/em\u003e articolo 4 della Costituzione) ed introduce una misura che si espone al dubbio di rivelarsi eccessivamente sbilanciata e sproporzionata, ad eccessivo detrimento del valore della dignit\u0026#224; umana stante la compressione assoluta del diritto al lavoro per un lungo periodo di tempo e comunque anche oltre il termine dello stato di emergenza e solo per alcuni lavoratori\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; In via preliminare, va accolta l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; sollevata dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, con riferimento ai parametri di cui agli artt. 3 (sotto il profilo della ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento rispetto ai soggetti con contratti esterni) e 4 Cost., per difetto di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto alla prima questione, il giudice rimettente si limita a sostenere che \u0026#171;il diverso trattamento fra coloro che non hanno adempiuto all\u0026#8217;obbligo vaccinale sulla base della mera titolarit\u0026#224; del soggetto con cui il contratto \u0026#232; stato stipulato (con la struttura o con soggetti esterni alla struttura), non ha, all\u0026#8217;evidenza, alcuna attinenza con l\u0026#8217;esigenza di prevenire l\u0026#8217;infezione da Sars Cov-2 nell\u0026#8217;ambiente di lavoro essendo palese che non sia rinvenibile alcuna differenza circa la possibilit\u0026#224; di contagiare o di essere contagiati da parte di soggetti tutti egualmente non vaccinati\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale passaggio argomentativo risulta significativamente povero, in quanto il rimettente avrebbe comunque dovuto compiere un ulteriore sforzo motivazionale, quantomeno, ad esempio, indicando, cosa si intenda, nel susseguirsi delle disposizioni che compongono il quadro normativo di riferimento, per \u0026#8220;contratti esterni\u0026#8221;, quali sarebbero le attivit\u0026#224; svolte da soggetti asseritamente legati da contratti esterni e come queste renderebbero non giustificabile un diverso trattamento rispetto al personale dipendente dalla struttura sanitaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto alla violazione dell\u0026#8217;art. 4 Cost., poi, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e non svolge alcuna specifica considerazione in ordine al profilo della non manifesta infondatezza, limitandosi l\u0026#8217;apparato argomentativo a poche righe dal carattere eminentemente tautologico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe predette questioni, pertanto, sono inammissibili, in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, secondo cui l\u0026#8217;ordinanza di rimessione deve contenere una \u0026#171;autonoma illustrazione delle ragioni per le quali la normativa censurata integrerebbe una violazione del parametro costituzionale evocato\u0026#187; (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 108 del 2023 e n. 237 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Nel merito, non \u0026#232; fondata la residua questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., sotto il profilo dell\u0026#8217;irragionevolezza della generale imposizione dell\u0026#8217;obbligo vaccinale senza distinzioni legate alle concrete modalit\u0026#224; di svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Il giudice rimettente non mette in discussione la sicurezza dei vaccini anti COVID-19 n\u0026#233; la loro efficacia e utilit\u0026#224; dal punto di vista epidemiologico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel resto, questa Corte ha gi\u0026#224; chiarito che l\u0026#8217;obbligo di vaccinazione e la correlata sospensione per inadempimento allo stesso devono ritenersi misure non irragionevoli e non sproporzionate. E ci\u0026#242; in considerazione, da un lato, del non irragionevole bilanciamento operato dal legislatore tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute, alla luce della situazione sanitaria dell\u0026#8217;epoca e delle conoscenze medico-scientifiche disponibili, e, dall\u0026#8217;altro lato, della proporzionalit\u0026#224; della misura imposta in ragione della sua strutturale temporaneit\u0026#224; (sentenze n. 15 e n. 14 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOggetto delle censure \u0026#232;, invece, la presunta irragionevolezza della scelta del legislatore di imporre la vaccinazione indistintamente a tutti coloro che svolgono la propria attivit\u0026#224; lavorativa nelle strutture di cui all\u0026#8217;art. 8-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 502 del 1992, senza alcuna verifica rispetto alle concrete tipologie di svolgimento della professione, ovverosia allo svolgimento \u0026#171;con modalit\u0026#224; di lavoro agile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA parere del rimettente, da una parte, tale scelta non sarebbe \u0026#171;coerente con la finalit\u0026#224; dichiarata della norma in esame\u0026#187;, espressamente individuata, dal comma 4, nella \u0026#171;prevenzione dell\u0026#8217;infezione da SARS-COV-2\u0026#187; (ovverosia garantire che lo svolgimento delle cure mediche non sia occasione per la diffusione del contagio del virus in danno di persone fragili come gli ammalati); e, dall\u0026#8217;altra, sarebbe contrario al principio di eguaglianza imporre l\u0026#8217;obbligo vaccinale \u0026#171;in relazione a qualsiasi attivit\u0026#224; lavorativa che sia possibile svolgere nella struttura, ivi comprese appunto quelle che, come nel caso di specie, sia possibile espletare e vengano in concreto svolte anche dai soggetti vaccinati con modalit\u0026#224; di lavoro agile e quindi anche nei casi in cui la finalit\u0026#224; della norma pu\u0026#242; essere realizzata a prescindere dall\u0026#8217;assolvimento dell\u0026#8217;obbligo vaccinale: chi lavora a distanza non contagia e non pu\u0026#242; contagiare e non crea problemi di sicurezza nei luoghi di lavoro\u0026#187;.\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Nel caso in esame si tratta, dunque, di verificare se sia irragionevole l\u0026#8217;opzione del legislatore di imporre l\u0026#8217;obbligo vaccinale avuto riguardo unicamente alla categoria professionale in generale, senza tener conto delle modalit\u0026#224; di possibile svolgimento in concreto dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; La soluzione della questione sottoposta deve, come di recente ribadito dalla sentenza relativa alla sentenza n. 185 del 2023, muovere dalla considerazione della peculiarit\u0026#224; delle condizioni epidemiologiche esistenti al momento dell\u0026#8217;introduzione dell\u0026#8217;obbligo vaccinale e, in particolare, della gravit\u0026#224; e dell\u0026#8217;imprevedibilit\u0026#224; del decorso della pandemia (sentenza n. 14 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale contesto, nella gestione dell\u0026#8217;emergenza sanitaria, il legislatore, a seguito della scoperta di un vaccino ritenuto, alla luce delle conoscenze medico-scientifiche allora disponibili, idoneo a ridurre la diffusione della circolazione del virus, ha operato una chiara scelta favorevole a una diffusa vaccinazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eHa, quindi, posto in essere un apparato organizzativo deputato alla vaccinazione dell\u0026#8217;intera popolazione, offerta gratuitamente sulla base di una massiccia campagna di raccomandazione, e, soprattutto, ha individuato una serie di categorie professionali per le quali la vaccinazione \u0026#232; stata resa obbligatoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon riguardo alla perimetrazione dell\u0026#8217;imposizione dell\u0026#8217;obbligo vaccinale, il legislatore ha quindi effettuato una scelta di carattere generale basata su categorie predeterminate, individuate progressivamente sulla base dell\u0026#8217;evoluzione della pandemia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Quella \u0026#8220;sanitaria\u0026#8221; \u0026#232; stata la prima categoria destinataria dell\u0026#8217;obbligo vaccinale ed \u0026#232; stata diversamente individuata nel tempo, toccando inizialmente gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario e, poi, includendo i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie (\u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.l. n. 44 del 2021, introdotto dall\u0026#8217;art. 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante \u0026#171;Misure urgenti per l\u0026#8217;esercizio in sicurezza delle attivit\u0026#224; scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti\u0026#187;, convertito, con  modificazioni, nella legge 24 settembre 2021, n. 133) e il personale delle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all\u0026#8217;art. 8-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 502 del 1992 (\u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 4-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e introdotto dall\u0026#8217;art. 2 del d.l. n. 172 del 2021, come convertito). In sostanza, la delimitazione dei destinatari del predetto obbligo \u0026#232; stata effettuata dapprima in base alla natura della professione svolta e, successivamente, in base al luogo di svolgimento della professione, cos\u0026#236; includendo, accanto alle professioni di natura \u0026#8220;sanitaria\u0026#8221;, anche quelle amministrative ad esse collegate in base alla comunanza del luogo di svolgimento (destinato alla cura e diagnosi dei pazienti).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale scelta per categorie effettuata in base all\u0026#8217;appartenenza a professionalit\u0026#224; predeterminate dalla normativa settoriale e al luogo di svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; professionale \u0026#232; gi\u0026#224; passata al vaglio di questa Corte che, con le sentenze n. 15 e n. 14 del 2023 e, soprattutto, di recente, con la sentenza n. 185 del 2023, ne ha affermato la compatibilit\u0026#224; con gli artt. 3 e 32 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE ci\u0026#242; in base alla considerazione per cui la scelta legislativa per categorie predeterminate costituisce una delle possibili modalit\u0026#224; di contemperamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute. Essa, infatti, rappresentava una risposta all\u0026#8217;emergenza pandemica portatrice di una serie di vantaggi, in considerazione della situazione sanitaria in atto, per affrontare la quale era indispensabile assicurare una tempestiva e uniforme attuazione dell\u0026#8217;obbligo vaccinale. A tal fine era, infatti, indispensabile un sistema idoneo a garantire la linearit\u0026#224; e automaticit\u0026#224; dell\u0026#8217;individuazione dei destinatari, cos\u0026#236; da consentire un\u0026#8217;agevole e rapida attuazione dell\u0026#8217;obbligo e prevenire il sorgere di dubbi e contrasti in sede applicativa (sentenza n. 185 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQualsiasi sistema improntato ad una identificazione di portata meno generale e di carattere individuale, in base alla rispondenza di determinati requisiti o, come richiesto dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, in considerazione delle specifiche modalit\u0026#224; di svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; professionale, avrebbe, invece, comportato un aggravio \u0026#8211; che il legislatore ha reputato insostenibile in termini di tempi, costi e utilizzo di personale altrimenti impiegabile su fronti pi\u0026#249; urgenti \u0026#8211; nella fase dell\u0026#8217;individuazione dei destinatari, oltre che di monitoraggio e controllo, per l\u0026#8217;accertamento, caso per caso, della rispondenza ai requisiti richiesti (e alla loro perdurante sussistenza). La scelta si \u0026#232; fondata, non irragionevolmente, sulla rilevante criticit\u0026#224; della situazione sanitaria, nella quale tutte le risorse di personale e organizzative dovevano essere finalizzate alla gestione dell\u0026#8217;emergenza pandemica, sicch\u0026#233; il sistema avrebbe mal tollerato, in capo alle amministrazioni datrici di lavoro, un\u0026#8217;attivit\u0026#224; di cernita (a monte) e controllo (a valle) delle singole professionalit\u0026#224; (e della loro conservazione nel tempo) (ancora sentenza n. 185 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, solo l\u0026#8217;adozione di un sistema per categorie gi\u0026#224; predeterminate (individuate in base alla professione e al luogo di svolgimento) \u0026#8211; grazie al suo carattere semplificato e automatico basato sulla semplice riconducibilit\u0026#224; ad esse \u0026#8211; consentiva di rimettere l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di accertamento e monitoraggio agli ordini professionali competenti e ai datori di lavoro. In tal modo il legislatore poteva esonerare da tale impegnativo compito le aziende sanitarie locali, le regioni e le province autonome, inizialmente coinvolte dall\u0026#8217;art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e modificato, in base all\u0026#8217;originario impianto normativo, antecedente alle modifiche introdotte con il d.l. n. 172 del 2021, come convertito, e poteva affidarsi a ordini professionali e datori di lavoro (sentenza n. 185 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Tanto premesso, nel caso in esame si tratta, in particolare, di verificare se sia irragionevole l\u0026#8217;opzione del legislatore di dettare una disciplina per categorie senza operare distinzioni al suo interno in base alle modalit\u0026#224; di svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa, e in particolare per le ipotesi del cosiddetto lavoro agile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn realt\u0026#224;, in una prima fase della pandemia, il legislatore aveva adottato un modello che, pur individuando in determinate categorie i destinatari dell\u0026#8217;obbligo vaccinale, ne delimitava il perimetro in modo tale da rapportarlo al concreto svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa e ammettendo anche la possibilit\u0026#224; di utilizzare diversamente, nel contesto lavorativo, coloro che non si sottoponessero alla vaccinazione. Successivamente, a seguito dell\u0026#8217;aggravarsi della situazione sanitaria, il legislatore \u0026#232; addivenuto a una scelta pi\u0026#249; radicale, che, nella sua valutazione, meglio consentisse di far fronte all\u0026#8217;evolversi della pandemia, assicurando \u0026#8211; come si \u0026#232; sopra rilevato \u0026#8211; una tempestiva e uniforme attuazione dell\u0026#8217;obbligo vaccinale e un pi\u0026#249; semplice e lineare esercizio dei controlli.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa, invero, considerato al riguardo che il cosiddetto lavoro agile rappresenta niente altro che una modalit\u0026#224; di svolgimento della prestazione lavorativa. Essa non costituisce un diritto del lavoratore, assume carattere variabile nel tempo, potendo essere oggetto di revoca o di modifiche, e, ancor pi\u0026#249; a monte, pu\u0026#242; atteggiarsi, nelle singole ipotesi applicative, in maniera estremamente diversificata, quanto al rapporto tra giorni in presenza e giornate lavorative da remoto, e pu\u0026#242; contemplare l\u0026#8217;esecuzione della prestazione lavorativa in parte all\u0026#8217;interno di locali aziendali e in parte all\u0026#8217;esterno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer quanto sopra esposto, dunque, proprio con riferimento alle ipotesi di attivit\u0026#224; lavorative svolte nella modalit\u0026#224; del lavoro agile, viene in rilievo quell\u0026#8217;esigenza di semplificazione, richiesta dall\u0026#8217;emergenza sanitaria all\u0026#8217;epoca in atto, al fine di evitare una capillare e costante operazione di verifica della sussistenza e del mantenimento di una situazione (astrattamente) idonea ad evitare il contagio in modo da scongiurare, per le strutture a ci\u0026#242; deputate, un aggravio insostenibile in termini di tempi, costi e utilizzo di personale altrimenti impiegabile su fronti pi\u0026#249; urgenti. Inoltre, una diversa soluzione non ugualmente improntata alla semplificazione \u0026#8722; pur astrattamente possibile come nell\u0026#8217;originaria fase della pandemia \u0026#8722; non avrebbe consentito di affidare l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di accertamento e monitoraggio direttamente ai datori di lavoro, individuati dal comma 2 del censurato art. 4-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, per l\u0026#8217;ipotesi in esame, nei responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve pertanto considerarsi non irragionevole la scelta legislativa di non escludere dall\u0026#8217;obbligo vaccinale quel personale che, facente parte di categorie destinatarie di detto obbligo, era impiegato in servizio nelle modalit\u0026#224; del lavoro agile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.4.\u0026#8211; Come gi\u0026#224; nelle precedenti decisioni in tema di obbligo vaccinale, sopra ricordate, a tali considerazioni sulla non irragionevolezza della scelta dell\u0026#8217;imposizione dell\u0026#8217;obbligo vaccinale per categorie e a prescindere dalle concrete modalit\u0026#224; di svolgimento della prestazione lavorativa va aggiunto che essa risulta non sproporzionata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe norme censurate, infatti, si inseriscono in un quadro caratterizzato dalla portata della conseguenza dell\u0026#8217;inadempimento dell\u0026#8217;obbligo vaccinale \u0026#8211; rappresentata dalla sospensione del rapporto lavorativo, peraltro priva di conseguenze di tipo disciplinare \u0026#8211; e dalla natura transitoria dell\u0026#8217;imposizione dell\u0026#8217;obbligo vaccinale nonch\u0026#233; dalla sua rigorosa modulazione in stretta connessione con l\u0026#8217;andamento della situazione pandemica (sentenze n. 185, n. 15 e n. 14 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSotto quest\u0026#8217;ultimo profilo, in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 14 del 2023 e n. 5 del 2018), depongono nel senso della non fondatezza dei dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale la genetica transitoriet\u0026#224; della disciplina nonch\u0026#233; la previsione di elementi di flessibilizzazione e monitoraggi che consentivano l\u0026#8217;adeguamento delle misure all\u0026#8217;evoluzione della situazione di fatto che le stesse erano destinate a fronteggiare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Deve quindi dichiararsi non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., sotto il profilo dell\u0026#8217;irragionevolezza della generale imposizione dell\u0026#8217;obbligo vaccinale senza distinzioni legate alle concrete modalit\u0026#224; di svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, commi 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), e 2, del decreto-legge 1\u0026#176; aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell\u0026#8217;epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, come inserito dall\u0026#8217;art. 2 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (Misure urgenti per il contenimento dell\u0026#8217;epidemia dal COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivit\u0026#224; economiche e sociali), convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2022, n. 3, \u0026#171;nella parte in cui impone la vaccinazione quale requisito essenziale \u0026#8220;per il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attivit\u0026#224; lavorativa nelle strutture di cui all\u0026#8217;articolo 8-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502\u0026#8221;\u0026#187;, sollevate, in riferimento agli artt. 3, sotto il profilo della disparit\u0026#224; di trattamento rispetto ai lavoratori con contratti esterni, e 4 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Brescia, sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, commi 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), e 2, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e successivamente modificato, \u0026#171;nella parte in cui impone la vaccinazione quale requisito essenziale \u0026#8220;per il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attivit\u0026#224; lavorativa nelle strutture di cui all\u0026#8217;articolo 8-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502\u0026#8221;\u0026#187;, sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., sotto il profilo dell\u0026#8217;irragionevolezza dell\u0026#8217;indiscriminata imposizione dell\u0026#8217;obbligo a prescindere dalle modalit\u0026#224; di svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa, dal Tribunale ordinario di Brescia, sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilippo PATRONI GRIFFI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 9 ottobre 2023\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Salute - Profilassi internazionale - Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 - Previsione di obblighi vaccinali per il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attivit\u0026#224; lavorativa nelle strutture di cui all\u0027art. 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 [nel caso di specie: dipendente di azienda socio sanitaria territoriale inquadrata come impiegata assistente amministrativa] - Esclusione da tali obblighi del personale che svolge attivit\u0026#224; lavorativa con contratti esterni - Previsione che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attivit\u0026#224; lavorative da parte dei soggetti obbligati.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45777","titoletto":"Salute (Tutela della) - Profilassi internazionale - Prevenzione anti SARS-CoV-2 - Previsione dell\u0027obbligo vaccinale e della sospensione dall\u0027esercizio della professione in caso di inadempimento - Misura non irragionevole né sproporzionata - Necessità di bilanciare la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute. (Classif. 230003).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’obbligo di vaccinazione anti SARS-CoV-2 e la correlata sospensione per inadempimento allo stesso devono ritenersi misure non irragionevoli e non sproporzionate. E ciò in considerazione, da un lato, del non irragionevole bilanciamento operato dal legislatore tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute, alla luce della situazione sanitaria dell’epoca e delle conoscenze medico-scientifiche disponibili, e, dall’altro lato, della proporzionalità della misura imposta in ragione della sua strutturale temporaneità (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 15/2023 – mass. 45317; S. 14/2023 – mass. 45310\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45778","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45778","titoletto":"Lavoro - In genere - Lavoro agile - Espressione di una delle possibili modalità di svolgimento della prestazione lavorativa - Disciplina - Possibili revoca e modifiche, senza che possa configurarsi un diritto del lavoratore ad esercitare tale forma di svolgimento della prestazione. (Classif. 138001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl c.d. lavoro agile rappresenta niente altro che una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Essa non costituisce un diritto del lavoratore, assume carattere variabile nel tempo, potendo essere oggetto di revoca o di modifiche, e, ancor più a monte, può atteggiarsi, nelle singole ipotesi applicative, in maniera estremamente diversificata, quanto al rapporto tra giorni in presenza e giornate lavorative da remoto, e può contemplare l’esecuzione della prestazione lavorativa in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45779","numero_massima_precedente":"45777","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45779","titoletto":"Salute (Tutela della) - Profilassi internazionale - Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 - Obblighi vaccinali per il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all\u0027art. 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 (nel caso di specie: dipendente di azienda socio-sanitaria territoriale svolgente c.d. lavoro agile), a prescindere dalle modalità di svolgimento - Requisito essenziale per lo svolgimento dell\u0027attività suddetta - Denunciata irragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 230003).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eÈ dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Brescia, sez. lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria, in riferimento all’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’irragionevolezza dell’indiscriminata imposizione dell’obbligo a prescindere dalle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, dell’art. 4-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, commi 1, lett. \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), e 2, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e successivamente modificato, «nella parte in cui impone la vaccinazione quale requisito essenziale “per il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’articolo 8-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”». Considerando la gravità e l’imprevedibilità del decorso della pandemia, il legislatore, a seguito della scoperta di un vaccino ritenuto, alla luce delle conoscenze medico-scientifiche allora disponibili, idoneo a ridurre la diffusione della circolazione del virus, ha operato una chiara scelta favorevole a una diffusa vaccinazione, individuando categorie predeterminate sottoposte all’obbligo. La prima è stata quella “sanitaria”, poi quella dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali, sanitarie e socio-sanitarie, così includendo anche le professioni amministrative, in base alla comunanza del luogo di svolgimento, contemperando la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute. Tale scelta si è fondata, non irragionevolmente, sulla rilevante criticità della situazione sanitaria, sicché il sistema avrebbe mal tollerato, in capo alle amministrazioni datrici di lavoro, un’attività di cernita (a monte) e controllo (a valle) delle singole professionalità (e della loro conservazione nel tempo), nonché la distinzione tra modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, e in particolare per le ipotesi del c.d. lavoro agile. Né la scelta risulta sproporzionata, perché le norme censurate si inseriscono in un quadro caratterizzato dalla portata della conseguenza dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale – rappresentata dalla sospensione del rapporto lavorativo, peraltro priva di conseguenze di tipo disciplinare – e dalla natura transitoria dell’imposizione dell’obbligo vaccinale nonché dalla sua rigorosa modulazione in stretta connessione con l’andamento della situazione pandemica. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 185/2023 - mass. 45786; S. 15/2023 – mass. 45317; S. 14/2023 – mass. 45312; S. 5/2018 – mass. 39690\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45780","numero_massima_precedente":"45778","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"01/04/2021","data_nir":"2021-04-01","numero":"44","articolo":"4","specificazione_articolo":"ter","comma":"1","specificazione_comma":"lett c)","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2021-04-01;44~art4"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"01/04/2021","data_nir":"2021-04-01","numero":"44","articolo":"4","specificazione_articolo":"ter","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2021-04-01;44~art4"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/05/2021","data_nir":"2021-05-28","numero":"76","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"come modificati dal","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-05-28;76"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"21/01/2022","data_nir":"2022-01-21","numero":"3","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-01-21;3"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45780","titoletto":"Salute (Tutela della) - Profilassi internazionale - Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 - Obblighi vaccinali per il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all\u0027art. 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 (nel caso di specie: dipendente di azienda socio-sanitaria territoriale), a prescindere dalle modalità di svolgimento - Requisito essenziale per lo svolgimento dell\u0027attività suddetta - Denunciata disparità di trattamento e violazione del diritto al lavoro - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 230003).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eSono dichiarate inammissibili, per difetto di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Brescia, sez. lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria, in riferimento agli artt. 3, sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto ai lavoratori con contratti esterni, e 4 Cost., dell’art. 4-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, commi 1, lett. \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), e 2, del d.l. n. 44 del 2021, come conv. e successivamente modificato, «nella parte in cui impone la vaccinazione quale requisito essenziale “per il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’articolo 8-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”». Quanto alla prima questione, l’argomentazione del rimettente risulta significativamente povera; quanto alla violazione dell’art. 4 Cost., il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e non svolge alcuna specifica considerazione in ordine al profilo della non manifesta infondatezza, limitandosi l’apparato argomentativo a poche righe dal carattere eminentemente tautologico. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 108/2023 – mass. 45553; S. 237/2021 – mass. 44419\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45779","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"01/04/2021","data_nir":"2021-04-01","numero":"44","articolo":"4","specificazione_articolo":"ter","comma":"1","specificazione_comma":"lett c)","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2021-04-01;44~art4"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"01/04/2021","data_nir":"2021-04-01","numero":"44","articolo":"4","specificazione_articolo":"ter","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2021-04-01;44~art4"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/05/2021","data_nir":"2021-05-28","numero":"76","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"come modificati dal","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-05-28;76"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"26/11/2021","data_nir":"2021-11-26","numero":"172","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2021-11-26;172~art2"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"21/01/2022","data_nir":"2022-01-21","numero":"3","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-01-21;3"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"43776","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 186/2023","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"11","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2973","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43542","autore":"Ruggeri A.","titolo":"Un rebus irrisolto (e irrisolvibile?): le flessibilizzazioni dei testi di legge per il tramite della giurisprudenza costituzionale che appaiono essere, a un tempo, necessarie e... impossibili (appunti per uno studio alla luce delle più recenti esperienze)","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.dirittifondamentali.it","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"318","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"43541_2023_186.pdf","nome_file_fisico":"177_2023+altre_Ruggeri.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
  ]
]