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M. il mancato pagamento dell\u0026#8217;IMU (anni dal 2015 al 2018) in relazione alla sua abitazione principale in Napoli.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePi\u0026#249; precisamente, la CTP espone che: a) il contribuente, \u0026#171;assumendo di possedere i requisiti di legge e provandoli documentalmente\u0026#187;, avrebbe rivendicato il diritto all\u0026#8217;esenzione sul presupposto che l\u0026#8217;immobile costituisse residenza anagrafica e dimora abituale dell\u0026#8217;intero nucleo familiare; b) il Comune di Napoli avrebbe negato tale diritto perch\u0026#233; il nucleo familiare non risiederebbe \u0026#171;interamente\u0026#187; nel medesimo immobile, atteso che il coniuge risulterebbe aver trasferito la propria residenza nel Comune di Scanno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Ad avviso del giudice a quo, alla spettanza dell\u0026#8217;agevolazione, come pure alla praticabilit\u0026#224; di un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata, osterebbe la \u0026#171;presenza di un \u0026#8220;diritto vivente\u0026#8221; espresso dall\u0026#8217;organo istituzionalmente titolare della funzione nomofilattica\u0026#187; (sono citate Corte di cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 19 febbraio 2020, n. 4166; sezione quinta civile, ordinanza 17 giugno 2021, n. 17408), che, con \u0026#171;un univoco indirizzo interpretativo\u0026#187;, riterrebbe preclusivo del beneficio \u0026#171;il solo fatto che un componente della famiglia risieda in altro Comune\u0026#187;; ci\u0026#242;, peraltro, nonostante la diversa interpretazione sostenuta dal Ministero dell\u0026#8217;economia e delle finanze (circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012) secondo cui, in caso di residenza e dimora di un componente il nucleo familiare in un comune diverso, l\u0026#8217;agevolazione sarebbe dovuta, poich\u0026#233; \u0026#171;il limite quantitativo\u0026#187;, stabilito dalla norma censurata, sarebbe espressamente riferito ai soli immobili nel medesimo comune.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; In punto di rilevanza, il rimettente afferma che dall\u0026#8217;accoglimento della prospettata questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dipenderebbe l\u0026#8217;esito della controversia della quale \u0026#232; investito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, la CTP ritiene che l\u0026#8217;art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito e successivamente modificato, cos\u0026#236; come interpretato dalla Corte di cassazione, si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost., in quanto determinerebbe un\u0026#8217;irragionevole, ingiustificata, contraddittoria e incoerente disparit\u0026#224; di trattamento \u0026#171;fondata su un neutro dato geografico [\u0026#8230;] a parit\u0026#224; di situazione sostanziale\u0026#187; tra il possessore componente di un nucleo familiare residente e dimorante in due diversi immobili dello stesso comune e quello il cui nucleo familiare, invece, risieda e dimori in distinti immobili ubicati in comuni diversi. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa norma censurata, inoltre, lederebbe: la \u0026#171;parit\u0026#224; dei diritti dei lavoratori costretti a lavorare fuori dalla sede familiare\u0026#187; (artt. 1, 3, 4 e 35 Cost.); il \u0026#171;diritto alla parit\u0026#224; dei contribuenti coniugati rispetto a partner di fatto\u0026#187; (artt. 3, 29 e 31 Cost.); i principi di capacit\u0026#224; contributiva e progressivit\u0026#224; dell\u0026#8217;imposizione (art. 53 Cost.); la famiglia quale societ\u0026#224; naturale (art. 29 Cost.); l\u0026#8217;\u0026#171;aspettativa rispetto alle provvidenze per la formazione della famiglia e [l\u0026#8217;]adempimento dei compiti relativi\u0026#187; (art. 31 Cost.); infine, la tutela del risparmio (art. 47 Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.\u0026#8211; Con atto depositato il 15 febbraio 2022, \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o comunque non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.6.\u0026#8211; In data 15 febbraio 2022, in applicazione dell\u0026#8217;art. 6 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, \u0026#232; stata depositata un\u0026#8217;opinione scritta a cura dell\u0026#8217;associazione Camera degli avvocati tributaristi del Veneto, ammessa con decreto del Presidente del 17 febbraio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Nel corso del giudizio, questa Corte, con ordinanza n. 94 del 12 aprile 2022, iscritta al n. 50 del registro ordinanze 2022, ha sollevato innanzi a s\u0026#233; questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale del quarto periodo dell\u0026#8217;art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito e successivamente modificato, in riferimento agli artt. 3, 31 e 53, primo comma, Cost., nella parte in cui, ai fini del riconoscimento della relativa agevolazione, definisce quale abitazione principale quella in cui si realizza la contestuale sussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale non solo del possessore, ma anche del suo nucleo familiare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSegnatamente, nella suddetta ordinanza questa Corte anzitutto ha precisato \u0026#8211; dopo aver dichiarato non fondate le relative eccezioni di inammissibilit\u0026#224; sollevate dalla difesa statale \u0026#8211; che il petitum della CTP \u0026#232; circoscritto a un intervento additivo sul quinto periodo del citato art. 13, comma 2, al fine di attingere al riconoscimento, attualmente precluso dal diritto vivente, dell\u0026#8217;esenzione IMU per l\u0026#8217;abitazione principale del nucleo familiare situata in un determinato comune, anche quando la residenza anagrafica di uno dei suoi componenti sia stata stabilita in un immobile ubicato in altro comune. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuindi, questa Corte ha rilevato che, tuttavia, \u0026#171;le questioni sollevate dal giudice a quo in relazione a tale specifica norma sono strettamente connesse alla pi\u0026#249; ampia e pregiudiziale questione derivante dalla regola generale stabilita dal quarto periodo del medesimo art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, che, ai fini del riconoscimento della suddetta agevolazione, definisce quale abitazione principale quella in cui si realizza la contestuale sussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale non solo del possessore ma anche del suo nucleo familiare\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, in forza di tale disciplina \u0026#171;la possibilit\u0026#224; di accesso all\u0026#8217;agevolazione per ciascun possessore dell\u0026#8217;immobile adibito ad abitazione principale viene meno al verificarsi della mera costituzione del nucleo familiare, nonostante effettive esigenze possano condurre i suoi componenti a stabilire residenze e dimore abituali differenti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, sarebbe tale previsione a determinare un trattamento diverso del nucleo familiare rispetto non solo alle persone singole ma anche alle coppie di mero fatto, poich\u0026#233;, sino a che il rapporto non si stabilizzi nel matrimonio o nell\u0026#8217;unione civile, la struttura della norma consentirebbe a ciascuno dei partner di accedere all\u0026#8217;esenzione IMU per la rispettiva abitazione principale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa qui la conclusione che \u0026#171;la risoluzione della questione avente ad oggetto la regola generale stabilita dal quarto periodo del medesimo art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, nella parte in cui stabilisce il descritto nesso tra il riconoscimento della agevolazione IMU per l\u0026#8217;abitazione principale e la residenza anagrafica e la dimora abituale del nucleo familiare, si configura come logicamente pregiudiziale e strumentale per definire le questioni sollevate dal giudice a quo (ex multis, ordinanza n. 18 del 2021)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, l\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 50 del reg. ord. 2022 ha ravvisato la sussistenza di un contrasto della indicata regola generale con gli artt. 3, 31 e 53, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, quanto al primo dei suddetti parametri, nella fattispecie in esame questa Corte ha dubitato \u0026#171;dell\u0026#8217;esistenza di un ragionevole motivo di differenziazione tra la situazione dei possessori degli immobili in quanto tali e quella dei possessori degli stessi in riferimento al nucleo familiare, quando, come spesso accade nell\u0026#8217;attuale contesto sociale, effettive esigenze comportino la fissazione di differenti residenze anagrafiche e dimore abituali da parte dei relativi componenti del nucleo familiare\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto, poi, al principio di capacit\u0026#224; contributiva di cui all\u0026#8217;art. 53, primo comma, Cost., si \u0026#232; parimenti dubitato \u0026#171;della maggiore capacit\u0026#224; contributiva, peraltro in relazione a un\u0026#8217;imposta di tipo reale quale l\u0026#8217;IMU, del nucleo familiare rispetto alle persone singole\u0026#187;; ci\u0026#242; anche richiamando la sentenza n. 179 del 1976, con la quale questa Corte ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale delle disposizioni dell\u0026#8217;imposta complementare e dell\u0026#8217;imposta sui redditi sul cumulo dei redditi dei coniugi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, quanto all\u0026#8217;art. 31 Cost., si \u0026#232; osservato che la disciplina in oggetto non agevolerebbe \u0026#171;con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l\u0026#8217;adempimento dei compiti relativi\u0026#187;, ma anzi comporterebbe per i nuclei familiari un trattamento deteriore rispetto a quello delle persone singole e dei conviventi di mero fatto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Di conseguenza, questa Corte ha disposto la sospensione del giudizio sollevato dalla CTP con l\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 3 del reg. ord. 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Nel giudizio introdotto dall\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 50 del reg. ord. n. 2022, in data 3 maggio 2022 la Confederazione italiana della propriet\u0026#224; edilizia (Confedilizia) ha depositato, in qualit\u0026#224; di amicus curiae, un\u0026#8217;opinione scritta \u0026#8211; ammessa con decreto del Presidente del 16 giugno 2022 \u0026#8211; argomentando a sostegno dell\u0026#8217;accoglimento delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, ad avviso dell\u0026#8217;associazione, nella disciplina dell\u0026#8217;IMU il sintagma \u0026#171;nucleo familiare\u0026#187; mancherebbe di un preciso significato, cos\u0026#236; da costituire un elemento di irragionevolezza nell\u0026#8217;ordinamento tributario. Sarebbero, pertanto, del tutto replicabili le motivazioni poste a fondamento della gi\u0026#224; citata sentenza n. 179 del 1976 che \u0026#8211; seppure in tema di imposizione diretta \u0026#8211; ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale di quelle norme che, in violazione degli artt. 3, 31 e 53 Cost., irragionevolmente avevano riservato ai \u0026#171;coniugi conviventi un trattamento fiscale pi\u0026#249; oneroso rispetto a quello previsto per conviventi non uniti in matrimonio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, secondo la Confedilizia, lungi dall\u0026#8217;introdurre ragionevolmente un \u0026#171;nuovo soggetto passivo\u0026#187; \u0026#8211; quale cambiamento sistemico sulla scorta delle esperienze straniere \u0026#8211; il riferimento al nucleo familiare sarebbe stato introdotto in funzione di \u0026#171;mere esigenze contabili\u0026#187;, tralasciando del tutto la considerazione dell\u0026#8217;evidente evoluzione sociale e delle esigenze di mobilit\u0026#224; nel mondo del lavoro, ci\u0026#242; che renderebbe sterile qualsiasi tentativo di giustificare la disposizione censurata con finalit\u0026#224; antielusive (anche in ragione del potere di vigilanza e controllo demandato ai comuni impositori).\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 22 novembre 2021, iscritta al n. 3 del registro ordinanze 2022, la Commissione tributaria provinciale di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 29, 31, 35, 47 e 53 Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 13, comma 2, quinto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214 del 2011, come modificato dall\u0026#8217;art. 1, comma 707, lettera b), della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui non prevede l\u0026#8217;esenzione dall\u0026#8217;imposta municipale propria (IMU) per l\u0026#8217;abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare, nel caso in cui uno dei suoi componenti sia residente anagraficamente e dimori in un immobile ubicato in altro comune.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del giudice rimettente, la norma censurata, cos\u0026#236; come interpretata dalla Corte di cassazione, violerebbe l\u0026#8217;art. 3 Cost., in quanto determinerebbe un\u0026#8217;irragionevole, ingiustificata, contraddittoria e incoerente disparit\u0026#224; di trattamento \u0026#171;fondata su un neutro dato geografico [\u0026#8230;] a parit\u0026#224; di situazione sostanziale\u0026#187; tra il possessore componente di un nucleo familiare residente e dimorante in due diversi immobili dello stesso comune e quello il cui nucleo familiare, invece, risieda e dimori in distinti immobili ubicati in comuni diversi. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEssa inoltre lederebbe: la \u0026#171;parit\u0026#224; dei diritti dei lavoratori costretti a lavorare fuori dalla sede familiare\u0026#187; (artt. 1, 3, 4 e 35 Cost.); il \u0026#171;diritto alla parit\u0026#224; dei contribuenti coniugati rispetto a partner di fatto\u0026#187; (artt. 3, 29 e 31 Cost.); i principi di capacit\u0026#224; contributiva e progressivit\u0026#224; dell\u0026#8217;imposizione (art. 53 Cost.); la famiglia quale societ\u0026#224; naturale (art. 29 Cost.); l\u0026#8217;\u0026#171;aspettativa rispetto alla provvidenze per la formazione della famiglia e [l\u0026#8217;]adempimento dei compiti relativi\u0026#187; (art. 31 Cost.); infine, la tutela del risparmio (art. 47 Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Nel corso del citato giudizio, questa Corte, con ordinanza n. 94 del 12 aprile 2022, iscritta al n. 50 del registro ordinanze 2022, ha sollevato innanzi a s\u0026#233; le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale del quarto periodo dell\u0026#8217;art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito e successivamente modificato, in riferimento agli artt. 3, 31 e 53, primo comma, Cost., nella parte in cui, ai fini del riconoscimento della relativa agevolazione, definisce quale abitazione principale quella in cui si realizza la contestuale sussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale non solo del possessore, ma anche del suo nucleo familiare. Ci\u0026#242; nel presupposto che le questioni sollevate dalla CTP di Napoli sono \u0026#171;strettamente connesse alla pi\u0026#249; ampia e pregiudiziale questione derivante dalla regola generale\u0026#187; stabilita appunto dal censurato quarto periodo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSegnatamente, la norma censurata, facendo venire meno la possibilit\u0026#224; di accesso all\u0026#8217;agevolazione per ciascun possessore dell\u0026#8217;immobile adibito ad abitazione principale \u0026#171;al verificarsi della mera costituzione del nucleo familiare, nonostante effettive esigenze possano condurre i suoi componenti a stabilire residenze e dimore abituali differenti\u0026#187;, irragionevolmente ne discriminerebbe il trattamento rispetto non solo alle persone singole, ma anche alle coppie di mero fatto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disciplina contrasterebbe poi con il principio di capacit\u0026#224; contributiva di cui all\u0026#8217;art. 53, primo comma, Cost., posto che non sarebbe riscontrabile una \u0026#171;maggiore capacit\u0026#224; contributiva, peraltro in relazione a un\u0026#8217;imposta di tipo reale quale l\u0026#8217;IMU, del nucleo familiare rispetto alle persone singole\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl citato art. 13, comma 2, quarto periodo, lederebbe, infine, l\u0026#8217;art. 31 Cost., in quanto non agevolerebbe \u0026#171;con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l\u0026#8217;adempimento dei compiti relativi\u0026#187;, ma anzi comporterebbe per i nuclei familiari un trattamento deteriore rispetto a quello delle persone singole e dei conviventi di mero fatto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Preliminarmente, i giudizi promossi dalla CTP di Napoli con ordinanza iscritta al n. 3 del reg. ord. 2022 e da questa Corte con ordinanza iscritta al n. 50 del reg. ord. 2022 possono essere riuniti e decisi con unica sentenza, poich\u0026#233; hanno ad oggetto questioni fra loro connesse, anche in considerazione dello stretto rapporto tra le previsioni coinvolte, riguardanti, rispettivamente, i periodi quinto e quarto del medesimo art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito e successivamente modificato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Il carattere pregiudiziale delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate da questa Corte rispetto alla decisione di quelle sollevate dalla CTP di Napoli ne impone la previa trattazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Le questioni sollevate da questa Corte con ordinanza iscritta al n. 50 del reg. ord. 2022 sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, cos\u0026#236; formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale \u0026#232; invece proprio l\u0026#8217;effetto prodotto dal censurato quarto periodo dell\u0026#8217;art. 13, comma 2, perch\u0026#233;, in conseguenza del riferimento al nucleo familiare ivi contenuto, sino a che non avviene la costituzione di tale nucleo, la norma consente a ciascun possessore di immobile che vi risieda anagraficamente e dimori abitualmente, di fruire pacificamente dell\u0026#8217;esenzione IMU sull\u0026#8217;abitazione principale, anche se unito in una convivenza di fatto: i partner in tal caso avranno diritto a una doppia esenzione, perch\u0026#233; ciascuno di questi potr\u0026#224; considerare il rispettivo immobile come abitazione familiare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa scelta di accettare che il proprio rapporto affettivo sia regolato dalla disciplina legale del matrimonio o dell\u0026#8217;unione civile determina, invece, l\u0026#8217;effetto di precludere la possibilit\u0026#224; di mantenere la doppia esenzione anche quando effettive esigenze, come possono essere in particolare quelle lavorative, impongano la scelta di residenze anagrafiche e dimore abituali differenti. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSoprattutto, poi, nel diritto vivente, il suddetto riferimento al nucleo familiare \u0026#232; interpretato nel senso di precludere addirittura ogni esenzione ai coniugi che abbiano stabilito la residenza anagrafica in due abitazioni site in comuni diversi; secondo questa interpretazione, in tal caso, infatti, nessuno dei loro immobili potr\u0026#224; essere considerato abitazione principale e beneficiare dell\u0026#8217;esenzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer comprendere come si sia giunti a tale esito, criticato in dottrina, \u0026#232; opportuno ricostruire l\u0026#8217;evoluzione del quadro normativo che ha caratterizzato il beneficio in questione (che, nelle varie fasi della sua esistenza giuridica, ha assunto anche il carattere di semplice agevolazione, oltre quello, pi\u0026#249; recente, di completa esenzione dall\u0026#8217;IMU).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Il riferimento al nucleo familiare non era presente nell\u0026#8217;originaria disciplina dell\u0026#8217;IMU (istituita dall\u0026#8217;art. 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante \u0026#171;Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale\u0026#187;), che subordinava il riconoscimento dell\u0026#8217;esenzione per l\u0026#8217;abitazione principale alla sussistenza del solo requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale del possessore dell\u0026#8217;immobile: a questi veniva riconosciuto il diritto all\u0026#8217;esenzione in termini oggettivi, del tutto a prescindere dal suo status soggettivo di coniugato. Ci\u0026#242; che rilevava, ai fini della identificazione della abitazione principale, era, infatti, che egli si trovasse a risiedere e dimorare abitualmente in un determinato immobile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl riferimento al nucleo familiare nemmeno figurava nella successiva formulazione, con la quale \u0026#171;\u0026#232; stata disposta l\u0026#8217;anticipazione dell\u0026#8217;introduzione dell\u0026#8217;IMU al 2012\u0026#187; (sentenza n. 262 del 2020), ovvero l\u0026#8217;art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, dove l\u0026#8217;agevolazione \u0026#8211; consistente non pi\u0026#249; in un\u0026#8217;esenzione, ma in una riduzione dell\u0026#8217;aliquota \u0026#8211; era riconosciuta, anche in questo caso, per l\u0026#8217;immobile nel quale \u0026#171;il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, sino a quel momento, se due persone unite in matrimonio avevano residenze e dimore abituali differenti, a ciascuna spettava l\u0026#8217;agevolazione per l\u0026#8217;abitazione principale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Solo con l\u0026#8217;art. 4, comma 5, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44, che \u0026#232; intervenuto su diversi aspetti della disciplina dell\u0026#8217;IMU, \u0026#232; stata modificata la definizione di abitazione principale, introducendo, in particolare, il riferimento al nucleo familiare ai fini di individuare l\u0026#8217;immobile destinatario dell\u0026#8217;agevolazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSegnatamente, il comma 2 dell\u0026#8217;art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, \u0026#232; stato cos\u0026#236; modificato e integrato: \u0026#171;[p]er abitazione principale si intende l\u0026#8217;immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unit\u0026#224; immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l\u0026#8217;abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale disciplina \u0026#232; stata poi confermata dalla legge n. 147 del 2013 che ha reintrodotto la completa esenzione dell\u0026#8217;abitazione principale dal 1\u0026#176; gennaio 2014 per tutte le categorie catastali abitative, tranne quelle cosiddette di lusso (A/1, A/8 e A/9), ed \u0026#232; stata quindi ribadita nel comma 741, lettera b), dell\u0026#8217;art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) all\u0026#8217;interno della disciplina della cosiddetta \u0026#8220;nuova IMU\u0026#8221;, divenuta sostanzialmente comprensiva anche del tributo sui servizi indivisibili (TASI).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; La nuova formulazione introdotta con il d.l. n. 16 del 2012, come convertito, \u0026#232; stata interpretata in senso vieppi\u0026#249; restrittivo dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, applicando il criterio \u0026#171;di stretta interpretazione delle norme agevolative (tra le molte, in tema di ICI, pi\u0026#249; di recente, cfr. Cass. sez. 5, 11 ottobre 2017, n. 23833; Cass. sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, n. 3011), condiviso anche dalla Corte costituzionale (cfr. Corte Cost. 20 novembre 2017, n. 242)\u0026#187; (Corte di cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 24 settembre 2020, n. 20130).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Corte di cassazione, infatti, in una prima fase, disattendendo una diversa interpretazione inizialmente proposta dal Ministero dell\u0026#8217;economia e delle finanze con la circolare n. 3/DF del 2012 (diretta a riconoscere, nel silenzio della norma, il beneficio per ciascuno degli immobili, ubicati in comuni diversi, adibiti a residenza e dimora), ha ritenuto che l\u0026#8217;agevolazione spettasse per un solo immobile per nucleo familiare, non solo nel caso di immobili siti nel medesimo comune, come del resto espressamente recita il suddetto comma 2 dell\u0026#8217;art. 13, ma anche in caso di immobili situati in comuni diversi (situazione non espressamente regolata dalla disposizione in oggetto); ci\u0026#242; a meno che non fosse fornita la prova della rottura dell\u0026#8217;unit\u0026#224; familiare. Infatti solo \u0026#171;la frattura\u0026#187; del rapporto di convivenza comporta \u0026#171;una disgregazione del nucleo familiare e, conseguentemente, l\u0026#8217;abitazione principale non potr\u0026#224; essere pi\u0026#249; identificata con la casa coniugale (vedi da ultimo: Cass., Sez. 5, n. 15439/2019)\u0026#187; (Corte di cassazione, ordinanza n. 17408 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa giurisprudenza di legittimit\u0026#224; ha poi compiuto un ulteriore passaggio ed \u0026#232; giunta a negare ogni agevolazione ai coniugi che risiedono in comuni diversi, facendo leva sulla necessit\u0026#224; della coabitazione abituale dell\u0026#8217;intero nucleo familiare nel luogo di residenza anagrafica della casa coniugale (Corte di cassazione, sezione sesta civile, ordinanze 19 febbraio 2020, n. 4170 e n. 4166 del 2020, poi confermate dall\u0026#8217;ordinanza n. 17408 del 2021). Dunque, \u0026#171;nel caso in cui due coniugi non separati legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti immobili, il nucleo familiare (inteso come unit\u0026#224; distinta ed autonoma rispetto ai suoi singoli componenti) resta unico, ed unica, pertanto, potr\u0026#224; essere anche l\u0026#8217;abitazione principale ad esso riferibile, con la conseguenza che il contribuente, il quale dimori in un immobile di cui sia proprietario (o titolare di altro diritto reale), non avr\u0026#224; alcun diritto all\u0026#8217;agevolazione se tale immobile non costituisca anche dimora abituale dei suoi familiari, non realizzandosi in quel luogo il presupposto della \u0026#8220;abitazione principale\u0026#8221; del suo nucleo familiare\u0026#187; (Corte di cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 17 gennaio 2022, n. 1199).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn altri termini, si \u0026#232; ritenuto che per fruire del beneficio in riferimento a una determinata unit\u0026#224; immobiliare sia necessario che \u0026#171;tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente\u0026#187; (Corte di cassazione, ordinanza n. 4166 del 2020; ribadita in ordinanze n. 17408 del 2021 e n. 4170 del 2020): l\u0026#8217;esenzione \u0026#232; stata quindi subordinata alla contestuale residenza e dimora unitaria del contribuente e del suo nucleo familiare. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl diritto vivente \u0026#232; pertanto giunto alla conclusione, prima anticipata, di negarne ogni riconoscimento nel caso contrario, \u0026#171;in cui i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la residenza in due distinti Comuni perch\u0026#233; quello che consente di usufruire del beneficio fiscale \u0026#232; la sussistenza del doppio requisito della comunanza della residenza e della dimora abituale di tutto il nucleo familiare nell\u0026#8217;immobile per il quale si chiede l\u0026#8217;agevolazione\u0026#187; (Corte di cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 25 novembre 2021, n. 36676).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; \u0026#200; in reazione a tale approdo della giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, giunto quindi a negare ogni esenzione sull\u0026#8217;abitazione principale se un componente del nucleo familiare risiede in un comune diverso da quello del possessore dell\u0026#8217;immobile, che il legislatore \u0026#232; intervenuto con l\u0026#8217;art. 5-decies, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215. La relazione illustrativa all\u0026#8217;emendamento governativo che ha introdotto tale disposizione espressamente precisa, infatti, l\u0026#8217;intenzione di superare gli ultimi orientamenti della Corte di cassazione (sono citate le ordinanze della Corte di cassazione n. 4170 e n. 4166 del 2020). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019 \u0026#232; stato pertanto integrato prevedendo che: \u0026#171;[n]el caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l\u0026#8217;abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; La ricostruzione dell\u0026#8217;evoluzione normativa mette in evidenza, in sintesi, come si sia realizzato, nella struttura della misura fiscale in oggetto, il passaggio dalla considerazione di una situazione meramente oggettiva (la residenza e la dimora abituale del possessore dell\u0026#8217;immobile, prescindendo dalla circostanza che si trattasse di soggetti singoli, coabitanti, coniugati o uniti civilmente) al rilievo dato a un elemento soggettivo (la relazione del possessore dell\u0026#8217;immobile con il proprio nucleo familiare). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa descrizione dello sviluppo giurisprudenziale ha poi evidenziato come l\u0026#8217;introduzione di questo elemento soggettivo si sia risolta, infine, nell\u0026#8217;esito di una radicale penalizzazione dei possessori di immobili che hanno costituito un nucleo familiare, i quali, se residenti in comuni diversi, si sono visti escludere dal regime agevolativo entrambi gli immobili che invece sarebbero stati candidati a fruirne con la originaria formulazione prevista nel d.lgs. n. 23 del 2011.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tale esito il diritto vivente sembra essere pervenuto per un duplice motivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa un lato l\u0026#8217;assenza, nella disciplina dell\u0026#8217;IMU, di una specifica definizione di \u0026#171;nucleo familiare\u0026#187;, a fronte di diversi riferimenti presenti \u0026#8211; a vario titolo e oltre quelli civilistici \u0026#8211; nell\u0026#8217;ordinamento. Si pensi, ad esempio, a quello stabilito ai fini dell\u0026#8217;indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dall\u0026#8217;art. 3 del d.P.C.m. 5 dicembre 2013, n. 159, recante \u0026#171;Regolamento concernente la revisione delle modalit\u0026#224; di determinazione e i campi di applicazione dell\u0026#8217;indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)\u0026#187;, oppure a quello, stabilito per\u0026#242; esclusivamente con riguardo all\u0026#8217;imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dall\u0026#8217;art. 5, comma 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi). Dall\u0026#8217;altro la dichiarata esigenza di interpretare restrittivamente le agevolazioni tributarie; esigenza che peraltro non appare contestabile in riferimento a un\u0026#8217;agevolazione del tipo di quella in esame (si veda al riguardo il punto successivo).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; che, nell\u0026#8217;insieme, conferma come l\u0026#8217;effettiva origine dei problemi applicativi determinati dagli approdi del diritto vivente si ponga, in realt\u0026#224;, a monte, ovvero nel censurato quarto periodo del comma 2, dell\u0026#8217;art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, che ha introdotto nella fattispecie generale dell\u0026#8217;agevolazione il riferimento al nucleo familiare, piuttosto che nel quinto periodo del medesimo comma censurato dalla CTP di Napoli, che ne disciplina, invece, solo una specifica ipotesi. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; per tale motivo che questa Corte ha ritenuto, dato il \u0026#171;rapporto di presupposizione\u0026#187; tra le questioni (ordinanza n. 94 del 2022), di sollevare dinanzi a se stessa quella sulla disciplina, appunto, a monte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Ci\u0026#242; precisato, \u0026#232; fondata la questione sollevata con riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa, in primo luogo, chiarito che l\u0026#8217;agevolazione in oggetto non rientra tra quelle strutturali, essendo senza dubbio inquadrabile tra quelle in senso proprio (sentenza n. 120 del 2020). Inoltre, se da un lato, essa si pu\u0026#242; ritenere rivolta a perseguire la finalit\u0026#224; di favorire \u0026#171;l\u0026#8217;accesso del risparmio popolare alla propriet\u0026#224; dell\u0026#8217;abitazione\u0026#187; (art. 47, secondo comma, Cost.), dall\u0026#8217;altro esenta le abitazioni principali dei residenti dalla pi\u0026#249; importante imposta municipale (l\u0026#8217;IMU), determinando un effetto poco lineare rispetto ai principi che giustificano l\u0026#8217;autonomia fiscale locale: se gran parte dei residenti \u0026#232; esentata dall\u0026#8217;imposta, questa finir\u0026#224; per risultare a carico di chi non vota nel comune che stabilisce l\u0026#8217;imposta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn difetto di una chiara causa costituzionale l\u0026#8217;esenzione in oggetto \u0026#232; pertanto riconducibile a una scelta rimessa alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore; ci\u0026#242; che evoca per costante giurisprudenza un sindacato particolarmente rigoroso sulla sussistenza di una eadem ratio (sentenza n. 120 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Nella questione che questa Corte si \u0026#232; autorimessa, tuttavia, viene direttamente in rilievo il contrasto della norma censurata con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 31 e 53 Cost. e solo indirettamente il tema dell\u0026#8217;estensione di un\u0026#8217;agevolazione a soggetti esclusi. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn altri termini, nonostante una eadem ratio sia comunque identificabile nelle varie situazioni in comparazione \u0026#8211; perch\u0026#233; se la logica dell\u0026#8217;esenzione dall\u0026#8217;IMU \u0026#232; quella di riferire il beneficio fiscale all\u0026#8217;abitazione in cui il possessore dell\u0026#8217;immobile ha stabilito la residenza e la dimora abituale, dovrebbe risultare irrilevante, al realizzarsi di quella duplice condizione, il suo essere coniugato, separato o divorziato, componente di una unione civile, convivente o singolo \u0026#8211;, la questione non \u0026#232; direttamente rivolta a estendere l\u0026#8217;esenzione, quanto piuttosto a rimuovere degli elementi di contrasto con i suddetti principi costituzionali quando tali status in sostanza vengono, attraverso il riferimento al nucleo familiare, invece assunti per negare il diritto al beneficio. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; In un contesto come quello attuale, infatti, caratterizzato dall\u0026#8217;aumento della mobilit\u0026#224; nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall\u0026#8217;evoluzione dei costumi, \u0026#232; sempre meno rara l\u0026#8217;ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell\u0026#8217;ambito di una comunione materiale e spirituale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tal caso, ai fini del riconoscimento dell\u0026#8217;esenzione dell\u0026#8217;abitazione principale, non ritenere sufficiente la residenza e \u0026#8211; si noti bene \u0026#8211; la dimora abituale in un determinato immobile (cio\u0026#232; un dato facilmente accertabile, come si preciser\u0026#224; di seguito, attraverso i dovuti controlli) determina una evidente discriminazione rispetto a chi, in quanto singolo o convivente di fatto, si vede riconosciuto il suddetto beneficio al semplice sussistere del doppio contestuale requisito della residenza e della dimora abituale nell\u0026#8217;immobile di cui sia possessore. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon vi \u0026#232; ragionevole motivo per discriminare tali situazioni: non pu\u0026#242;, infatti, essere evocato l\u0026#8217;obbligo di coabitazione stabilito per i coniugi dall\u0026#8217;art. 143 del codice civile, dal momento che una determinazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro, indiscussa l\u0026#8217;affectio coniugalis, di stabilire residenze disgiunte (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 28 gennaio 2021, n. 1785). N\u0026#233; a tale possibilit\u0026#224; si oppongono le norme sulla \u0026#8220;residenza familiare\u0026#8221; dei coniugi (art. 144 cod. civ.) o \u0026#8220;comune\u0026#8221; degli uniti civilmente (art. 1, comma 12, della legge 20 maggio 2016, n. 76, recante \u0026#171;Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze\u0026#187;). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, il secondo comma dell\u0026#8217;art. 45 cod. civ., contemplando l\u0026#8217;ipotesi di residenze disgiunte, conferma la possibilit\u0026#224; per i genitori di avere una propria residenza personale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella norma censurata, invece, attraverso il riferimento al nucleo familiare, tale ipotesi finisce per determinare il venir meno del beneficio, deteriorando cos\u0026#236;, in senso discriminatorio, la logica che consente al singolo o ai conviventi di fatto di godere pro capite delle esenzioni per i rispettivi immobili dove si realizza il requisito della dimora e della residenza abituale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, a difesa della struttura della norma censurata nemmeno pu\u0026#242; essere invocata una giustificazione in termini antielusivi, motivata sul rischio che le cosiddette seconde case vengano iscritte come abitazioni principali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn disparte che tale rischio esiste anche per i conviventi di fatto, va precisato che i comuni dispongono di efficaci strumenti per controllare la veridicit\u0026#224; delle dichiarazioni, tra cui, in base a quanto previsto dall\u0026#8217;art. 2, comma 10, lettera c), punto 2, del d.lgs. n. 23 del 2011, anche l\u0026#8217;accesso ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio; elementi dai quali si pu\u0026#242; riscontrare l\u0026#8217;esistenza o meno di una dimora abituale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn conclusione, la norma censurata, disciplinando situazioni omogenee \u0026#171;in modo ingiustificatamente diverso\u0026#187; (ex plurimis, sentenza n. 165 del 2020), si dimostra quindi in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost. nella parte in cui introduce il riferimento al nucleo familiare nel definire l\u0026#8217;abitazione principale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; Altres\u0026#236; fondata \u0026#232; la censura riferita all\u0026#8217;art. 31 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa premesso che, come hanno rilevato numerosi studi dottrinali, il sistema fiscale italiano si dimostra avaro nel sostegno alle famiglie. E ci\u0026#242; nonostante la generosit\u0026#224; con cui la Costituzione italiana ne riconosce il valore, come leva in grado di accompagnare lo sviluppo sociale, economico e civile, dedicando ben tre disposizioni a tutela della famiglia, con un\u0026#8217;attenzione che raramente si ritrova in altri ordinamenti. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale contesto l\u0026#8217;art. 31 Cost., statuisce: \u0026#171;[l]a Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l\u0026#8217;adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questo modo tale norma suggerisce ma non impone trattamenti, anche fiscali, a favore della famiglia; li giustifica, quindi, ove introdotti dal legislatore; senz\u0026#8217;altro si oppone, in ogni caso, a quelli che si risolvono in una penalizzazione della famiglia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi qui la violazione anche dell\u0026#8217;art. 31 Cost. da parte della norma censurata in quanto ricollega l\u0026#8217;abitazione principale alla contestuale residenza anagrafica e dimora abituale del possessore e del nucleo familiare, secondo una logica che, come si \u0026#232; visto, ha condotto il diritto vivente a riconoscere il diritto all\u0026#8217;esenzione IMU (o alla doppia esenzione) solo in caso di \u0026#171;frattura del rapporto di convivenza tra i coniugi\u0026#187; e conseguente \u0026#171;disgregazione del nucleo familiare\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; Fondata, infine, \u0026#232; anche la censura relativa all\u0026#8217;art. 53 Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAvendo come presupposto il possesso, la propriet\u0026#224; o la titolarit\u0026#224; di altro diritto reale in relazione a beni immobili, l\u0026#8217;IMU riveste la natura di imposta reale e non ricade nell\u0026#8217;ambito delle imposte di tipo personale, quali quelle sul reddito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAppare pertanto con ci\u0026#242; coerente il fatto che nella sua articolazione normativa rilevino elementi come la natura, la destinazione o lo stato dell\u0026#8217;immobile, ma non le relazioni del soggetto con il nucleo familiare e, dunque, lo status personale del contribuente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; salvo, in via di eccezione, una ragionevole giustificazione, che nel caso per\u0026#242; non sussiste: qualora, infatti, l\u0026#8217;organizzazione della convivenza imponga ai coniugi o ai componenti di una unione civile l\u0026#8217;effettiva dimora abituale e residenza anagrafica in due immobili distinti, viene ovviamente meno la maggiore economia di scala che la residenza comune potrebbe determinare, ovvero la convivenza in un unico immobile, fattispecie che per tabulas nel caso in considerazione non si verifica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSotto tale profilo, le ragioni che spingono ad accogliere la censura formulata in relazione all\u0026#8217;art. 53 Cost. rafforzano l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale in riferimento anche all\u0026#8217;art. 3 Cost.; infatti \u0026#171;ogni diversificazione del regime tributario, per aree economiche o per tipologia di contribuenti, deve essere supportata da adeguate giustificazioni, in assenza delle quali la differenziazione degenera in arbitraria discriminazione\u0026#187; (sentenza n. 10 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.\u0026#8211; Conclusivamente deve dichiararsi l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale del quarto periodo del comma 2 dell\u0026#8217;art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito e successivamente modificato dalla legge n. 147 del 2013, nella parte in cui stabilisce: \u0026#171;[p]er abitazione principale si intende l\u0026#8217;immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unit\u0026#224; immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente\u0026#187;, anzich\u0026#233; disporre: \u0026#171;[p]er abitazione principale si intende l\u0026#8217;immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unit\u0026#224; immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.\u0026#8211; L\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale del censurato quarto periodo del comma 2 dell\u0026#8217;art. 13, nei termini descritti, determina, in via consequenziale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), quella di ulteriori norme. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.1.\u0026#8211; Innanzitutto comporta l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale consequenziale del quinto periodo del medesimo comma 2 dell\u0026#8217;art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito e successivamente modificato, che stabilisce: \u0026#171;[n]el caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l\u0026#8217;abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale disposizione, infatti, risulta incompatibile con la ratio della decisione di questa Corte sul quarto periodo del medesimo comma 2, poich\u0026#233; lascerebbe in essere le descritte violazioni costituzionali all\u0026#8217;interno dello stesso comune, dove, in caso di residenze e dimore abituali disgiunte, una coppia di fatto godrebbe di un doppio beneficio, che risulterebbe invece precluso, senza apprezzabile motivo, a quella unita in matrimonio o unione civile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; ben vero che la necessit\u0026#224; di residenza disgiunta all\u0026#8217;interno del medesimo comune rappresenta una ipotesi del tutto eccezionale (e che come tale dovr\u0026#224; essere oggetto di accurati e specifici controlli da parte delle amministrazioni comunali), ma, da un lato, date sia le grandi dimensioni di alcuni comuni italiani, sia la complessit\u0026#224; delle situazioni della vita, essa non pu\u0026#242; essere esclusa a priori; dall\u0026#8217;altro, mantenere in vita la norma determinerebbe un accesso al beneficio del tutto casuale, in ipotesi favorendo i nuclei familiari che magari per poche decine di metri hanno stabilito una residenza al di fuori del confine comunale e discriminando quelli che invece l\u0026#8217;hanno stabilita all\u0026#8217;interno dello stesso. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale in via consequenziale va dichiarata anche con riguardo alla lettera b) del comma 741, dell\u0026#8217;art. 1 della legge n. 160 del 2019, dove, in relazione alla cosiddetta \u0026#8220;nuova IMU\u0026#8221;, \u0026#232; stato identicamente ribadito che \u0026#171;per abitazione principale si intende l\u0026#8217;immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unit\u0026#224; immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l\u0026#8217;abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon riferimento al primo periodo di tale disposizione la dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale in via consequenziale va dichiarata nella parte in cui stabilisce: \u0026#171;[p]er abitazione principale si intende l\u0026#8217;immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unit\u0026#224; immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente\u0026#187;, anzich\u0026#233; disporre: \u0026#171;[p]er abitazione principale si intende l\u0026#8217;immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unit\u0026#224; immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon riferimento al secondo periodo essa investe, invece, l\u0026#8217;intera disposizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.3.\u0026#8211; Deve, infine, essere dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale in via consequenziale anche dell\u0026#8217;ultima formulazione del medesimo comma 741, lettera b), secondo periodo, all\u0026#8217;esito delle modifiche apportate con l\u0026#8217;art. 5-decies, comma 1, del d.l. n. 146 del 2021, come convertito, che dispone: \u0026#171;per abitazione principale si intende l\u0026#8217;immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unit\u0026#224; immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l\u0026#8217;abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRispetto a tale disciplina risultano replicabili le motivazioni, sopra esposte, che hanno condotto all\u0026#8217;accoglimento delle questioni che questa Corte si \u0026#232; autorimessa. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, consentendo alla scelta dei contribuenti l\u0026#8217;individuazione dell\u0026#8217;unico immobile da esentare, la novella disancora, ancora una volta, la spettanza del beneficio dall\u0026#8217;effettivit\u0026#224; del luogo di dimora abituale, negando cos\u0026#236; una doppia esenzione per ciascuno degli immobili nei quali i coniugi o i componenti di una unione civile abbiano avuto l\u0026#8217;esigenza, in forza delle necessit\u0026#224; della vita, di stabilirla, assieme, ovviamente, alla residenza anagrafica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e14.\u0026#8211; Da ultimo questa Corte, ritiene opportuno chiarire che le dichiarazioni di illegittimit\u0026#224; costituzionale ora pronunciate valgono a rimuovere i vulnera agli artt. 3, 31 e 53 Cost. imputabili all\u0026#8217;attuale disciplina dell\u0026#8217;esenzione IMU con riguardo alle abitazioni principali, ma non determinano, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette \u0026#8220;seconde case\u0026#8221; delle coppie unite in matrimonio o in unione civile ne possano usufruire. Ove queste abbiano la stessa dimora abituale (e quindi principale) l\u0026#8217;esenzione spetta una sola volta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa questo punto di vista il venir meno di automatismi, ritenuti incompatibili con i suddetti parametri, responsabilizza i comuni e le altre autorit\u0026#224; preposte ad effettuare adeguati controlli al riguardo; controlli che, come si \u0026#232; visto, la legislazione vigente consente in termini senz\u0026#8217;altro efficaci.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e15.\u0026#8211; L\u0026#8217;accoglimento delle questioni riferite al quarto periodo dell\u0026#8217;art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito e successivamente modificato, e la dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale in via consequenziale del successivo quinto periodo del medesimo comma, determinano l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; per sopravvenuta carenza di oggetto delle questioni sollevate con l\u0026#8217;ordinanza iscritta al r.o. n. 3 del 2022 dalla CTP di Napoli (ex multis, ordinanze n. 102 del 2022, n. 206 e n. 93 del 2021, n. 125 e n. 105 del 2020, n. 71 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriuniti i giudizi,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l\u0026#8217;equit\u0026#224; e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall\u0026#8217;art. 1, comma 707, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilit\u0026#224; 2014)\u0026#187;, nella parte in cui stabilisce: \u0026#171;[p]er abitazione principale si intende l\u0026#8217;immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unit\u0026#224; immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente\u0026#187;, anzich\u0026#233; disporre: \u0026#171;[p]er abitazione principale si intende l\u0026#8217;immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unit\u0026#224; immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 13, comma 2, quinto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, e successivamente modificato dall\u0026#8217;art. 1, comma 707, lettera b), della legge n. 147 del 2013;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 della legge n. 87 del 1953, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 741, lettera b), primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), nella parte in cui stabilisce: \u0026#171;per abitazione principale si intende l\u0026#8217;immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unit\u0026#224; immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente\u0026#187;, anzich\u0026#233; disporre: \u0026#171;per abitazione principale si intende l\u0026#8217;immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unit\u0026#224; immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e4) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 della legge n. 87 del 1953, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e5) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 27 della legge n. 87 del 1953, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019, come successivamente modificato dall\u0026#8217;art. 5-decies, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e6) dichiara l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 13, comma 2, quinto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito e successivamente modificato dall\u0026#8217;art. 1, comma 707, lettera b), della legge n. 147 del 2013, sollevate, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 29, 31, 35, 47 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli con l\u0026#8217;ordinanza in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 settembre 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eLuca ANTONINI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 13 ottobre 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20221013101907.pdf","oggetto":"Tributi - Imposta municipale propria [IMU] - Agevolazioni per l\u0027abitazione principale - Requisiti - Dimora abituale e residenza anagrafica del contribuente e del nucleo familiare - Applicazione dell\u0027esenzione dall\u0027imposta per l\u0027abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare nel caso in cui uno dei componenti sia residente anagraficamente e dimori in un immobile ubicato in un altro Comune.\r\nDefinizione di abitazione principale - Immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente - Definizione dell\u0027abitazione principale, ai fini del riconoscimento della relativa agevolazione, quale quella in cui si realizza la contestuale sussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale non solo del possessore, ma anche del suo nucleo familiare.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45103","titoletto":"Tributi - Imposta municipale propria (IMU) - Natura e finalità - Esenzione per l\u0027abitazione principale - Natura ed effetti - Possibili disarmonie con i principi dell\u0027autonomia fiscale locale - Necessità che la scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore sia sottoposta a un sindacato rigoroso di costituzionalità. (Classif. 255017).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027imposta municipale propria (IMU) - avendo come presupposto il possesso, la proprietà o la titolarità di altro diritto reale in relazione a beni immobili - riveste la natura di imposta reale e non ricade nell\u0027ambito delle imposte di tipo personale, quali quelle sul reddito.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027agevolazione consistente nell\u0027esenzione dall\u0027imposta municipale propria (IMU) per l\u0027abitazione principale non rientra tra quelle strutturali, essendo inquadrabile tra quelle in senso proprio. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 120/2020\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSe, da un lato, l\u0027esenzione dall\u0027imposta municipale propria (IMU) per l\u0027abitazione principale si può ritenere rivolta a perseguire la finalità di favorire l\u0027accesso del risparmio popolare alla proprietà dell\u0027abitazione (art. 47, secondo comma, Cost.), dall\u0027altro, riguardando la più importante imposta municipale, determina un effetto poco lineare rispetto ai principi che giustificano l\u0027autonomia fiscale locale, in quanto, se esenta gran parte dei residenti, l\u0027imposta finirà per risultare a carico di chi non vota nel comune che la stabilisce. Pertanto, in difetto di una chiara causa costituzionale, la detta esenzione è riconducibile a una scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore, il che implica un sindacato particolarmente rigoroso sulla sussistenza di una \u003cem\u003eeadem ratio\u003c/em\u003e [che ne giustifichi l\u0027estensione in riferimento alle fattispecie ritenute escluse]. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 120/2020\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45104","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"47","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45104","titoletto":"Famiglia - In genere - Necessità di trattamenti, anche fiscali, compatibili con il principio costituzionale di agevolazione della formazione della famiglia - Divieto di trattamenti che si risolvano in una sua penalizzazione. (Classif. 103001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027art. 31 Cost. - nello statuire che la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l\u0027adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose - da un lato suggerisce (ma non impone) trattamenti, anche fiscali, a favore della famiglia, giustificandoli, pertanto, ove introdotti dal legislatore; dall\u0027altro si oppone, in ogni caso, a quelli che si risolvono in una sua penalizzazione. \u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45122","numero_massima_precedente":"45103","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"31","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45122","titoletto":"Tributi - In genere - Misure fiscali riguardanti coloro che decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile - Divieto di strutturazione in modo da determinare la loro penalizzazione. (Classif. 255001).","testo":"Nell\u0027ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, così formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile.","numero_massima_successivo":"45123","numero_massima_precedente":"45104","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45123","titoletto":"Tributi - In genere - Regime tributario - Diversificazione, per aree economiche o tipologia di contribuenti - Necessità di un\u0027adeguata giustificazione. (Classif. 255001).","testo":"Ogni diversificazione del regime tributario, per aree economiche o per tipologia di contribuenti, deve essere supportata da adeguate giustificazioni, in assenza delle quali la differenziazione degenera in arbitraria discriminazione. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 10/2015 - mass. 38224\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"45124","numero_massima_precedente":"45122","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45124","titoletto":"Tributi - Imposta municipale propria (IMU) - Esenzione per l\u0027abitazione principale - Definizione di \"abitazione principale\", ai fini dell\u0027agevolazione - Possibilità di considerare tale, come avviene per le c.d. coppie di fatto, anche l\u0027abitazione in cui dimori abitualmente e risieda anagraficamente il solo possessore, mentre il resto del nucleo familiare risieda e dimori in altra abitazione, anche sita in un diverso Comune - Esclusione - Violazione dei principi di uguaglianza, di sostegno alla famiglia e di capacità contributiva - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 255017).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 31 e 53 Cost., l\u0027art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, come modificato dall\u0027art. 1, comma 707, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende l\u0027immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende l\u0027immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente». La norma, censurata dalla Corte costituzionale con ordinanza di autorimessione, contrasta con il principio di eguaglianza, nella parte in cui - nel definire l\u0027abitazione principale ai fini dell\u0027esenzione dall\u0027imposta municipale propria (IMU) - introduce il riferimento al nucleo familiare, determinando così una irragionevole discriminazione tra le persone unite in matrimonio o unione civile e i singoli o conviventi: sino a che non avviene la costituzione del detto nucleo, infatti, ciascun possessore di immobile che vi risieda anagraficamente e dimori abitualmente può fruire della detta esenzione - anche se unito in una convivenza di fatto, e avendo i partner il diritto a una doppia esenzione - mentre il matrimonio o l\u0027unione civile determinano l\u0027effetto di precludere tale ultima possibilità, nonché, secondo il diritto vivente, ogni esenzione per i coniugi che abbiano stabilito la residenza anagrafica in abitazioni site in comuni diversi. Né può rilevare una giustificazione in termini antielusivi della norma, in ragione del rischio che le «seconde case» vengano iscritte come abitazioni principali, disponendo i comuni di efficaci strumenti per controllare la veridicità delle dichiarazioni sull\u0027esistenza della dimora abituale. Il previsto collegamento tra abitazione principale e nucleo familiare - che ha condotto il diritto vivente a riconoscere il diritto all\u0027esenzione in esame soltanto nel caso di disgregazione di tale nucleo, ossia di frattura del rapporto di convivenza tra i coniugi - contrasta anche con l\u0027art. 31 Cost. Risulta violato, infine, anche l\u0027art. 53 Cost., dal momento che la rilevanza, nell\u0027articolazione normativa dell\u0027IMU, di elementi come le relazioni del soggetto con il nucleo familiare e, dunque, dello \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e personale del contribuente, non appare coerente con la sua natura di imposta reale, salva in via di eccezione, una ragionevole giustificazione, che nel caso non sussiste. (\u003cem\u003ePrecedente: O. 94/22 - mass. 44706\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45125","numero_massima_precedente":"45123","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"06/12/2011","data_nir":"2011-12-06","numero":"201","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"quarto periodo","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2011-12-06;201~art13"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"22/12/2011","data_nir":"2011-12-22","numero":"214","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"come modificato dal","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-22;214"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/12/2013","data_nir":"2013-12-27","numero":"147","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"707","specificazione_comma":"lett. b)","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"31","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"53","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45125","titoletto":"Tributi - Imposta municipale propria (IMU) - Esenzione per l\u0027abitazione principale - Estensione dell\u0027agevolazione anche ai casi in cui il solo possessore dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell\u0027abitazione, mentre il resto del nucleo familiare risieda e dimori altrove, nello stesso Comune - Esclusione - Illegittimità costituzionale consequenziale. (Classif. 255017).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell\u0027art. 27 della legge n. 87 del 1953, costituzionalmente illegittimo, l\u0027art. 13, comma 2, quinto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, come modificato dall\u0027art. 1, comma 707, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e, della legge n. 147 del 2013, che stabilisce: «[n]el caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l\u0027abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile». Dichiarato costituzionalmente illegittimo il quarto periodo del medesimo comma 2 dell\u0027art. 13, il successivo quinto periodo risulta incompatibile con la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e di detta decisione, poiché lascerebbe in essere le violazioni costituzionali all\u0027interno dello stesso comune: in caso di residenze e dimore abituali disgiunte, una coppia di fatto godrebbe infatti di un doppio beneficio, precluso, senza apprezzabile motivo, a quella unita in matrimonio o unione civile.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45126","numero_massima_precedente":"45124","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"06/12/2011","data_nir":"2011-12-06","numero":"201","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"quinto periodo","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2011-12-06;201~art13"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"22/12/2011","data_nir":"2011-12-22","numero":"214","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"come modificato dal","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-22;214"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/12/2013","data_nir":"2013-12-27","numero":"147","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"707","specificazione_comma":"lett. b)","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"45126","titoletto":"Tributi - Imposta municipale propria (IMU) - Esenzione per l\u0027abitazione principale - \"Nuova IMU\" - Definizione di \"abitazione principale\", ai fini dell\u0027agevolazione - Necessaria contestuale residenza anagrafica e dimora abituale del possessore e del nucleo familiare - Illegittimità costituzionale consequenziale in parte qua. (Classif. 255017).","testo":"È dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell\u0027art. 27 della legge n. 87 del 1953, costituzionalmente illegittimo, l\u0027art. 1, comma 741, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), primo periodo, della legge n. 160 del 2019, nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l\u0027immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l\u0027immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente» nonché il secondo periodo del medesimo art. 1. Dichiarato costituzionalmente illegittimo il quarto periodo del medesimo comma 2 dell\u0027art. 13, l\u0027illegittimità costituzionale va dichiarata anche con riguardo alle disposizioni citate che ribadiscono quanto da esso disposto, in relazione alla c.d. \"nuova IMU\".","numero_massima_successivo":"45127","numero_massima_precedente":"45125","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"","data_legge":"27/12/2019","data_nir":"2019-12-27","numero":"160","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"741","specificazione_comma":"lett. b), primo periodo","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"45127","titoletto":"Tributi - Imposta municipale propria (IMU) - Esenzione per l\u0027abitazione principale - Nucleo familiare con componenti che abbiano stabilito dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso Comune - Applicabilità dell\u0027esenzione ad un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo - Illegittimità costituzionale consequenziale. (Classif. 255017).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell\u0027art. 27 della legge n. 87 del 1953, l\u0027art. 1, comma 741, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019, come successivamente modificato dall\u0027art. 5-\u003cem\u003edecies\u003c/em\u003e, comma 1, del d.l. n. 146 del 2021, come convertito, che ha previsto - per il caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi - che le agevolazioni per l\u0027abitazione principale si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. Dichiarato costituzionalmente illegittimo il quarto periodo del medesimo comma 2 dell\u0027art. 13, l\u0027illegittimità costituzionale va dichiarata anche con riguardo a tale novella, la quale disancora la spettanza del citato beneficio dall\u0027effettività del luogo di dimora abituale, negando una doppia esenzione per ciascuno degli immobili nei quali i coniugi o i componenti di una unione civile abbiano avuto l\u0027esigenza di stabilirla, assieme alla residenza anagrafica.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45128","numero_massima_precedente":"45126","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"","data_legge":"27/12/2019","data_nir":"2019-12-27","numero":"160","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"741","specificazione_comma":"lett. b), secondo periodo","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"45128","titoletto":"Tributi - Imposta municipale propria (IMU) - Esenzione per l\u0027abitazione principale - Abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare, nel caso in cui uno dei suoi componenti sia residente anagraficamente e dimori in un immobile ubicato in altro Comune - Esclusione dall\u0027esenzione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento, nonché violazione della parità dei diritti dei lavoratori e dei contribuenti nonché dei principi di capacità contributiva, di tutela della famiglia e del risparmio - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua della norma censurata - Conseguente sopravvenuta carenza di oggetto - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 255017).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla CTP di Napoli in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 29, 31, 35, 47 e 53 Cost. - dell\u0027art. 13, comma 2, quinto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, come modificato dall\u0027art. 1, comma 707, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui non prevede l\u0027esenzione dall\u0027imposta municipale propria (IMU) per l\u0027abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare, nel caso in cui uno dei suoi componenti sia residente anagraficamente e dimori in un immobile ubicato in altro comune. Dichiarata l\u0027illegittimità costituzionale del quarto periodo del medesimo art. 13, comma 2 - anche il quinto periodo censurato è stato dichiarato, con la medesima sentenza, costituzionalmente illegittimo in via consequenziale. (\u003cem\u003ePrecedenti: O. 102/2022 - mass. 44906; O. 206/2021 - mass. 44207; O. 93/2021 - mass. 43872; O. 125/2020 - mass. 42579; O. 105/2020 - mass. 43436; O. 71/2017 - mass. 39403\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45127","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"06/12/2011","data_nir":"2011-12-06","numero":"201","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"quinto periodo","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2011-12-06;201~art13"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"22/12/2011","data_nir":"2011-12-22","numero":"214","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"come modificato dal","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-22;214"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/12/2013","data_nir":"2013-12-27","numero":"147","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"707","specificazione_comma":"lett. b)","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"29","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"31","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"35","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"47","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"53","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"41607","autore":"","titolo":"Osservazioni a Corte cost. n. 209 del 2022","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"11","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"3181","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46126","autore":"Antonini L.","titolo":"La tutela della famiglia. Alla ricerca delle risorse perdute: suggestioni tratte dalla giurisprudenza costituzionale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista trimestrale di diritto tributario","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"267","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42155","autore":"Cane D.","titolo":"Giustizia intergenerazionale e dovere tributario: l\u0027imposizione secondo l\u0027età. Primi approcci, con particolare riguardo all\u0027imposta reddituale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"2","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"155","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42676","autore":"De Vita M.","titolo":"Solidarietà fiscale e assegno unico universale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista trimestrale di diritto tributario","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43246","autore":"Logozzo M.","titolo":"Famiglie e imposizione fiscale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista di diritto tributario","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.101 - A.417","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43100","autore":"Luccisano M.","titolo":"Nucleo familiare tra ordinamento fiscale e diritto del lavoro. Consigli non richiesti al legislatore che intende modificare la disciplina del reddito di cittadinanza","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"1","parte_rivista":"II","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42603","autore":"Marini G.","titolo":"Esenzione Imu ed abitazione principale del nucleo familiare","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42604","autore":"Martire D.","titolo":"Diritto vivente e autorimessione della questione di legittimità costituzionale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42930","autore":"Parente S. 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