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B. e altri e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e altri, con ordinanza del 10 ottobre 2024, iscritta al n. 205 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli atti di costituzione della Societ\u0026#224; Hoyland Offshore As srl e SOS Mediterran\u0026#233;e France e l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 21 maggio 2025 il Giudice relatore Giovanni Pitruzzella;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato Dario Belluccio per Societ\u0026#224; Hoyland Offshore As srl e SOS Mediterran\u0026#233;e France e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Lorenzo D\u0026#8217;Ascia per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 10 ottobre 2024, iscritta al n. 205 del registro ordinanze 2024, il Tribunale ordinario di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 10, 25, 27, primo e terzo comma, e 117 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 2-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, 391-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, 391-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e e 588 del codice penale, nonch\u0026#233; misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all\u0026#8217;utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libert\u0026#224; personale), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, come inserito dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1 (Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori), convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 2023, n. 15.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa previsione censurata, nel testo vigente al tempo in cui sono state sollevate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, cos\u0026#236; disponeva: \u0026#171;Fuori dei casi in cui \u0026#232; stato adottato il provvedimento di limitazione o divieto di cui al comma 2, quando il comandante della nave o l\u0026#8217;armatore non fornisce le informazioni richieste dalla competente autorit\u0026#224; nazionale per la ricerca e il soccorso in mare nonch\u0026#233; dalla struttura nazionale preposta al coordinamento delle attivit\u0026#224; di polizia di frontiera e di contrasto dell\u0026#8217;immigrazione clandestina o non si uniforma alle loro indicazioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000. Alla contestazione della violazione consegue l\u0026#8217;applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per venti giorni della nave utilizzata per commettere la violazione [\u0026#8230;]\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; In punto di rilevanza, il rimettente espone di dover decidere sull\u0026#8217;opposizione proposta dal capitano, dal proprietario, dall\u0026#8217;armatore e dal noleggiatore contro il fermo amministrativo e l\u0026#8217;affidamento in custodia della nave Ocean Viking, provvedimenti emessi sul presupposto che il comandante non avesse rispettato \u0026#171;le indicazioni fornite dalla autorit\u0026#224; competente per il coordinamento delle operazioni di soccorso, creando situazioni di pericolo\u0026#187; e violando cos\u0026#236; le prescrizioni dell\u0026#8217;art. 1, comma 2-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e, del d.l. n. 130 del 2020, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; In punto di non manifesta infondatezza, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e premette che la disposizione censurata non si presta a un\u0026#8217;interpretazione adeguatrice e si pone in contrasto con molteplici parametri costituzionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.1.\u0026#8211; In primo luogo, il rimettente deduce la violazione degli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., in quanto il legislatore, con l\u0026#8217;art. 1, comma 2-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e, secondo periodo, del d.l. n. 130 del 2020, come convertito, avrebbe previsto un\u0026#8217;automatica applicazione del fermo rispetto a una molteplicit\u0026#224; di condotte eterogenee.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe violato il principio di ragionevolezza, \u0026#171;la cui osservanza garantisce altres\u0026#236; l\u0026#8217;adeguatezza della risposta punitiva ai casi concreti e quindi il carattere \u0026#8220;personale\u0026#8221; della responsabilit\u0026#224; penale, nella prospettiva segnata\u0026#187; dall\u0026#8217;art. 27, primo comma, Cost. Al contempo, sarebbe precluso un adeguamento individualizzato della misura, in contrasto con la finalit\u0026#224; rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.2.\u0026#8211; In secondo luogo, il rimettente censura l\u0026#8217;art. 1, comma 2-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e, primo periodo, del d.l. n. 130 del 2020, come convertito, \u0026#171;con riguardo ai presupposti previsti per l\u0026#8217;applicazione della sanzione accessoria, ovvero l\u0026#8217;inottemperanza da parte del comandante della nave alle indicazioni fornite dal competente centro per il soccorso marittimo nella cui area di responsabilit\u0026#224; si \u0026#232; svolta l\u0026#8217;operazione di soccorso\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa formulazione del precetto sarebbe lesiva del principio di determinatezza della fattispecie incriminatrice, corollario del principio di legalit\u0026#224; (art. 25 Cost.), \u0026#171;nella misura in cui, nel descrivere la condotta suscettibile di sanzione amministrativa, richiama \u003cem\u003eper relationem\u003c/em\u003e l\u0026#8217;ordine impartito dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; incaricata di coordinare le operazioni di soccorso\u0026#187;. La norma censurata \u0026#171;si traduce nel rinvio in bianco all\u0026#8217;ordine impartito\u0026#187; dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; competente secondo il sistema SAR (Search and Rescue), \u0026#171;ancorch\u0026#233; esso non sia stato formalizzato in un atto amministrativo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.3.\u0026#8211; Il rimettente, infine, sospetta di illegittimit\u0026#224; costituzionale l\u0026#8217;art. 1, comma 2-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e, primo periodo, del d.l. n. 130 del 2020, come convertito, per violazione degli artt. 10 e 117 Cost., \u0026#171;nella misura in cui, riconoscendo la valida esistenza di una \u0026#8220;zona SAR\u0026#8221; libica e la legittimit\u0026#224; degli ordini impartiti da quell\u0026#8217;autorit\u0026#224; nelle operazioni di soccorso, contrasta con obblighi imposti all\u0026#8217;Italia dal diritto internazionale consuetudinario e convenzionale\u0026#187;. L\u0026#8217;applicazione della disposizione censurata imporrebbe al rimettente \u0026#171;di assumere che lo Stato libico costituisca un \u0026#8220;porto sicuro\u0026#8221;, secondo l\u0026#8217;accezione fornita, fra le altre, dalla stessa Convenzione di Amburgo, a seguito della sottoscrizione da parte degli stati aderenti della Risoluzione MSC l67(78) del 2004\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il Tribunale di Brindisi, l\u0026#8217;osservanza dell\u0026#8217;ordine impartito dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; libica e l\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;art. l, comma 2-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e, del d.l. n. 130 del 2020, come convertito, potrebbero comportare la violazione di obblighi imposti dal diritto internazionale consuetudinario \u0026#8211; quanto al divieto di respingimento dei migranti e della tortura \u0026#8211; e convenzionale (artt. 10 e 117, primo comma, Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con atto depositato il 2 dicembre 2024, si sono costituite in giudizio Societ\u0026#224; Hoyland Offshore AS srl e SOS Mediterran\u0026#233;e France, parti ricorrenti nel giudizio principale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Le parti condividono il presupposto interpretativo della natura \u0026#8220;sostanzialmente penale\u0026#8221; della sanzione del fermo amministrativo e osservano che la violazione degli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. deriva dall\u0026#8217;applicazione automatica di tale sanzione accessoria e, al contempo, dall\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di graduarla. La reazione sanzionatoria sarebbe sproporzionata, in virt\u0026#249; della \u0026#171;combinazione tra automatismo e fissit\u0026#224;\u0026#187; e della \u0026#171;notevole entit\u0026#224; della sanzione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQualsiasi sanzione fissa sarebbe \u0026#171;per ci\u0026#242; solo \u0026#8220;indiziata\u0026#8221; di illegittimit\u0026#224;\u0026#187; e si imporrebbe \u0026#171;la puntuale dimostrazione di \u0026#8220;proporzione\u0026#8221; rispetto all\u0026#8217;intera gamma dei comportamenti tipizzati\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel caso di specie, sarebbe opportuno \u0026#171;rimuovere l\u0026#8217;ipotesi sanzionatoria censurata attraverso una sentenza ablativa\u0026#187;, secondo il modello gi\u0026#224; sperimentato con la sentenza n. 185 del 2021 di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Inoltre, la violazione del principio di determinatezza sarebbe evidente \u0026#171;nella misura in cui il legislatore [\u0026#224;]ncora la violazione alla mera inottemperanza delle \u0026#8220;istruzioni\u0026#8221; impartite dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; straniera senza chiarire il contenuto e senza neppure prevedere come tali istruzioni debbano essere formalizzate\u0026#187;. Il precetto sanzionatorio non potrebbe essere integrato dalle richieste telefoniche o via mail di volta in volta rivolte alle navi delle Organizzazioni non governative (ONG) dalla Guardia costiera libica. Ci\u0026#242; sarebbe ancora pi\u0026#249; paradossale \u0026#171;se si considera che le \u0026#8220;istruzioni\u0026#8221; a cui si fa riferimento vengono impartite da una autorit\u0026#224; straniera nei confronti di imbarcazioni che battono bandiera non italiana (quella di Ocean Viking \u0026#232; norvegese) in acque internazionali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Le parti rilevano, infine, che le autorit\u0026#224; libiche non garantirebbero \u0026#171;in alcun modo l\u0026#8217;efficacia dei soccorsi\u0026#187;, creerebbero \u0026#171;situazioni di pericolo per i naufraghi\u0026#187; e non rispetterebbero \u0026#171;le linee guida stabilite dall\u0026#8217;Organizzazione Internazionale Marittima per il coordinamento dei soccorsi\u0026#187;. Inoltre, sarebbe evidente \u0026#171;il rischio che l\u0026#8217;ottemperanza alle indicazioni delle autorit\u0026#224; libiche porti a concludere le operazioni di soccorso con lo sbarco dei naufraghi in Libia, e quindi in violazione sia della normativa di diritto internazionale del mare che impone lo sbarco in un luogo sicuro, sia con il diritto internazionale consuetudinario e pattizio dei diritti umani e in particolare con il principio di \u003cem\u003enon refoulement\u003c/em\u003e\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, \u0026#232; intervenuto in giudizio, con atto depositato il 3 dicembre 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; In via preliminare, la difesa dello Stato ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate per irrilevanza, addebitando al rimettente di averle prospettate \u0026#171;in termini apodittici, limitandosi ad affermare l\u0026#8217;inconfigurabilit\u0026#224; di una interpretazione costituzionalmente orientata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, per quel che concerne la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale incentrata sulla violazione degli obblighi internazionali, mancherebbe la descrizione dei fatti utile a verificarne la rilevanza. In particolare, dall\u0026#8217;ordinanza non si ricaverebbe il contenuto dell\u0026#8217;ordine che sarebbe stato impartito dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; libica competente, se si eccettua \u0026#171;uno scarno riferimento a una comunicazione via e-mail della Libyan Coast Guard\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Nel merito, le questioni non sarebbero fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;Amministrazione, in sede di applicazione della sanzione, e il giudice, in sede di controllo, ben potrebbero adattare l\u0026#8217;entit\u0026#224; della sanzione complessiva (pecuniaria e accessoria) alla gravit\u0026#224; dell\u0026#8217;infrazione, posto che, se la sanzione accessoria \u0026#232; fissa, quella pecuniaria \u0026#232; invece graduabile tra un minimo e un massimo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, la norma in questione contemplerebbe \u0026#8211; a fronte di una condotta di pericolo astratto \u0026#8211; una sanzione mite, tenuto conto del suo carattere amministrativo (non penale) e del fatto che il fermo produce effetti limitati (venti giorni), che ricadono sulla sola nave utilizzata per commettere la violazione. D\u0026#8217;altro canto, la condotta sanzionata sarebbe grave \u0026#171;in relazione al bene giuridico tutelato (nel caso in esame i beni giuridici di rilevanza primaria dell\u0026#8217;ordine pubblico interno e internazionale e dell\u0026#8217;ordinato svolgimento dei salvataggi a tutela dell\u0026#8217;incolumit\u0026#224; dei migranti)\u0026#187;. Non sussisterebbero, dunque, i denunciati profili di irragionevolezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.2.\u0026#8211; Non sarebbe violato nemmeno il principio di determinatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa condotta illecita consisterebbe nel comportamento di chi \u0026#171;non adempie alle richieste di un\u0026#8217;autorit\u0026#224; che opera istituzionalmente per gestire e coordinare le operazioni di soccorso o di controllo delle frontiere\u0026#187;, e dunque essa sarebbe \u0026#171;delimitata dall\u0026#8217;operato delle autorit\u0026#224; nell\u0026#8217;ambito di queste funzioni\u0026#187;. La legittimit\u0026#224; costituzionale di una norma sanzionatoria cos\u0026#236; strutturata sarebbe pacifica, come risulterebbe dall\u0026#8217;art. 650 del codice penale e dalla giurisprudenza costituzionale in materia (\u0026#232; citata la sentenza di questa Corte n. 168 del 1971). Trattandosi di sanzione amministrativa e non penale, il rinvio eteronomo sarebbe \u003cem\u003ea fortiori\u003c/em\u003e legittimo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.3.\u0026#8211; Sarebbero manifestamente infondate, infine, le censure di violazione degli artt. 10 e 117 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa titolarit\u0026#224;, in capo alla Libia, di una zona SAR di propria competenza troverebbe il suo fondamento nella Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo firmata ad Amburgo il 27 aprile 1979, alla quale l\u0026#8217;Italia ha aderito e dato esecuzione con legge 3 aprile 1989, n. 147, \u0026#171;anche mediante disposizioni che, come quella censurata, ne assicurano l\u0026#8217;applicazione\u0026#187;. Le navi che intervengono non potrebbero esimersi dal conformarsi al coordinamento dello Stato che intervenga con le proprie direttive.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon sarebbe pertinente il riferimento al sistema di accoglienza libico e alle condizioni dei centri di detenzione per migranti, posto che la norma censurata e i relativi richiami al diritto internazionale non afferiscono al sistema di gestione del fenomeno migratorio, \u0026#171;ma alla materia dei soccorsi in mare e alla violazione degli obblighi legali ad esso connessi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Con atti depositati il 2 dicembre 2024, sono intervenuti in giudizio Sea Watch e.V., Eos Shipping gUG, Sos Humanity gGmbH, Handbreit \u0026#8211; nautical safety solutions gGmbH e Idra Social Shipping srl. Tutte le societ\u0026#224; hanno chiesto la fissazione anticipata della camera di consiglio sull\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; degli interventi, ai sensi dell\u0026#8217;art. 5, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eGli interventi sono stati dichiarati inammissibili da questa Corte con ordinanza n. 60 del 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Il 3 dicembre 2024, hanno depositato opinioni, come \u003cem\u003eamici curiae\u003c/em\u003e, Human Rights Watch (HRW) e European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR). Tali opinioni sono state ammesse con decreto presidenziale del 12 marzo 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; In prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza hanno depositato memoria illustrativa la Societ\u0026#224; Hoyland Offshore AS srl e SOS Mediterran\u0026#233;e France, ribadendo le conclusioni gi\u0026#224; rassegnate e replicando alle osservazioni della difesa statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Non meriterebbero di essere accolte le eccezioni di inammissibilit\u0026#224; sollevate dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto all\u0026#8217;omesso tentativo di esplorare un\u0026#8217;interpretazione adeguatrice, la stessa difesa dello Stato tralascerebbe di prospettare l\u0026#8217;interpretazione idonea a fugare i dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; la mancata indicazione del contenuto dell\u0026#8217;ordine impartito dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; libica implicherebbe l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; eccepita nell\u0026#8217;atto di intervento. Nel giudizio di costituzionalit\u0026#224;, difatti, non si discuterebbe sulla legittimit\u0026#224; di tale atto, ma, in una prospettiva pi\u0026#249; radicale, dell\u0026#8217;indeterminatezza della previsione che a tale atto si richiama.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Per quel che concerne il merito delle questioni, le parti pongono preliminarmente in evidenza come la norma censurata sia stata \u003cem\u003emedio tempore \u003c/em\u003emodificata dall\u0026#8217;art. 11, comma 1, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonch\u0026#233; dei relativi procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 2024, n. 187.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa novella legislativa, senza alterare gli elementi costitutivi dell\u0026#8217;illecito, si sarebbe limitata a sostituire alla sanzione fissa del fermo amministrativo di venti giorni una sanzione modulabile in una cornice edittale tra dieci e venti giorni e dunque avrebbe introdotto un trattamento complessivamente pi\u0026#249; favorevole per il trasgressore, applicabile, in quanto \u003cem\u003elex mitior\u003c/em\u003e, al caso di specie. Si imporrebbe, pertanto, la restituzione degli atti al Tribunale di Brindisi con esclusivo riguardo alla questione di legittimit\u0026#224; costituzionale concernente il trattamento sanzionatorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.2.1.\u0026#8211; Ad ogni modo, non potrebbero essere condivise le obiezioni mosse dalla difesa statale, che valuta la proporzionalit\u0026#224; in riferimento alla sanzione nella sua interezza, includendo anche la sanzione pecuniaria. Le censure si appunterebbero sul fermo amministrativo, sanzione gravosa e dotata di effetti immediati e diretti, che non potrebbe in alcun modo essere graduata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOve si ritenesse la novella inapplicabile al giudizio in corso, in quanto i provvedimenti di fermo dovrebbero essere valutati alla stregua della disciplina vigente al momento dell\u0026#8217;irrogazione della sanzione (\u003cem\u003etempus regit actum\u003c/em\u003e), emergerebbe \u003cem\u003eictu oculi\u003c/em\u003e la necessit\u0026#224; di un intervento correttivo, idoneo a ripristinare la conformit\u0026#224; a Costituzione del regime sanzionatorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.2.2.\u0026#8211; Fondate, inoltre, sarebbero le censure di violazione dell\u0026#8217;art. 25 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione censurata sanzionerebbe la violazione di un precetto indeterminato, integralmente fissato da un\u0026#8217;autorit\u0026#224; straniera sulla base di presupposti sottratti ad ogni verifica, con conseguente preclusione del controllo di legalit\u0026#224; ad opera delle parti e delle autorit\u0026#224; italiane, amministrative e giudiziarie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eGenerico sarebbe il richiamo a imprecisate indicazioni di un\u0026#8217;autorit\u0026#224; straniera, impartite per qualsiasi ragione e per qualsiasi scopo. A differenza di quel che si riscontra con riferimento all\u0026#8217;art. 650 cod. pen., la previsione censurata ometterebbe di identificare presupposti, caratteri, contenuto e limiti dei provvedimenti dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; straniera. Sarebbe sanzionata la mera disobbedienza a un provvedimento contraddistinto da caratteristiche e limiti nebulosi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.2.3.\u0026#8211; Sarebbero violati, infine, gli artt. 10 e 117 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe autorit\u0026#224; libiche, pur avendo istituito un\u0026#8217;area SAR di propria competenza e un \u003cem\u003eMaritime Rescue Coordination Centre\u003c/em\u003e a Tripoli, sarebbero inidonee a fornire indicazioni valide ai comandanti delle navi, in ragione delle gravi inadempienze perpetrate, segnalate anche dall\u0026#8217;Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite. Sarebbe dunque non solo legittimo, ma anche doveroso, il comportamento del comandante della nave che decida di concludere le operazioni di soccorso e di sbarcare i naufraghi in un luogo sicuro prima dell\u0026#8217;intervento dei mezzi libici, eventualmente disattendendo le indicazioni fornite dalla stessa locale guardia costiera.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl comandante della nave privata, nel far sbarcare i naufraghi in un luogo in cui la loro vita e la loro sicurezza fossero messe a repentaglio, violerebbe gli obblighi di soccorso. L\u0026#8217;attribuzione alle autorit\u0026#224; libiche della competenza in ordine al coordinamento dei soccorsi e all\u0026#8217;indicazione del luogo di sbarco, con ordini vincolanti per il comandante di una nave privata, condurrebbe a un aggiramento degli obblighi imposti dalle convenzioni internazionali e determinerebbe il rischio concreto che le persone soccorse siano sbarcate in un porto non sicuro. Il principio di non respingimento troverebbe piena applicazione anche nei confronti di persone che si trovino in acque internazionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn conclusione, la disposizione censurata condizionerebbe e limiterebbe lo svolgimento di un\u0026#8217;attivit\u0026#224; lecita, \u0026#171;in violazione dei principi fondamentali di libert\u0026#224; di navigazione e giurisdizione esclusiva dello stato di bandiera\u0026#187;, e le stesse decisioni del comandante della nave sull\u0026#8217;assistenza a persone in pericolo, ponendolo dinanzi all\u0026#8217;alternativa di violare le norme imperative del diritto internazionale, in materia di non respingimento, di divieto di tortura e di obbligo di sbarco in un porto sicuro, o di subire la \u0026#171;pesantissima sanzione del fermo della nave umanitaria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Ha depositato memoria illustrativa anche il Presidente del Consiglio dei ministri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.1.\u0026#8211; La difesa dello Stato ha ribadito, in primo luogo, le eccezioni di inammissibilit\u0026#224; per apodittica motivazione sull\u0026#8217;impraticabilit\u0026#224; di un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata e per la lacunosa descrizione dei contenuti dell\u0026#8217;ordine violato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe societ\u0026#224; sostengono di avere impugnato l\u0026#8217;ordinanza-ingiunzione che ha irrogato la sanzione pecuniaria: l\u0026#8217;eventuale annullamento o la riduzione della sanzione assumerebbero rilievo, imponendo una rivalutazione da parte del giudice rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.2.\u0026#8211; Nel merito, le questioni non sarebbero fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.2.1.\u0026#8211; Il regime sanzionatorio dovrebbe essere considerato in modo unitario e la modulazione della sanzione pecuniaria consentirebbe di commisurare la sanzione complessiva alla gravit\u0026#224; della violazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd ogni modo, la misura del fermo si caratterizzerebbe, oltre che per una funzione sanzionatoria, anche per una finalit\u0026#224; cautelare, di tutela dei beni dell\u0026#8217;ordine pubblico interno e internazionale e dell\u0026#8217;incolumit\u0026#224; dei migranti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa sanzione non potrebbe essere qualificata come \u0026#8220;pena\u0026#8221;, sia per la durata contenuta (venti giorni, quando manchi la reiterazione) sia per la natura esclusivamente reale, che non pregiudica le facolt\u0026#224; personali del comandante e dell\u0026#8217;armatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eI costi destinati a gravare sui detentori delle navi, l\u0026#8217;incapacit\u0026#224; di ripartire immediatamente dopo il fermo, l\u0026#8217;asserito danno alla reputazione sarebbero ininfluenti e non potrebbero condurre a diverse conclusioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa sanzione colpirebbe condotte omogenee di violazione di ordini o richieste di informazioni funzionali a garantire beni primari (ordine pubblico e internazionale e sicurezza nel salvataggio dei migranti) e sarebbe tutt\u0026#8217;altro che rigida: l\u0026#8217;importo, difatti, potrebbe essere graduato, per quel che attiene alla pena pecuniaria, e potrebbe essere inasprito, fino al sequestro cautelare e alla confisca amministrativa, in caso di reiterazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.2.2.\u0026#8211; Non vi sarebbe alcun \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e all\u0026#8217;art. 25 Cost. Non solo il precetto costituzionale riguarderebbe la sanzione penale, ma, nel caso di specie, la descrizione del fatto tipico sarebbe anche pi\u0026#249; puntuale, quanto ai soggetti attivi dell\u0026#8217;illecito e alla condotta, rispetto a quella racchiusa nell\u0026#8217;art. 650 cod. pen., e neppure si riscontrerebbe quel \u0026#171;margine di interpretabilit\u0026#224; riconosciuto come pienamente legittimo\u0026#187; (si menziona la sentenza di questa Corte n. 54 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.2.3.\u0026#8211; Non sarebbero fondate, infine, neppure le censure di violazione degli artt. 10 e 117 Cost., in quanto l\u0026#8217;attribuzione alla Libia di una zona SAR sarebbe conforme alla Convenzione di Amburgo del 1979 e le navi che operano in tale zona non potrebbero contravvenire alle indicazioni fornite dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; di coordinamento nell\u0026#8217;attuazione delle operazioni di salvataggio. Una diversa interpretazione condurrebbe a disapplicare la Convenzione, svuotandola di contenuto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione censurata, a ben considerare, si limiterebbe a ribadire l\u0026#8217;obbligo dei soccorritori di uniformarsi al coordinamento dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; SAR e non contemplerebbe in alcun modo il respingimento dei migranti soccorsi verso un luogo in cui la vita o la libert\u0026#224; siano in pericolo. La nozione di respingimento si riferirebbe agli stranieri presenti in zone sottoposte alla giurisdizione italiana.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe parti avrebbero poi introdotto profili di censura estranei al \u003cem\u003ethema decidendum\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; All\u0026#8217;udienza del 21 maggio 2025, \u0026#232; stato acquisito il documento contenente l\u0026#8217;ordine impartito dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; libica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe parti hanno chiesto l\u0026#8217;accoglimento delle conclusioni preliminari e di merito gi\u0026#224; rassegnate negli scritti difensivi.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 205 del 2024), dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 2-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e, del d.l. n. 130 del 2020, come convertito, come inserito dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del d.l. n. 1 del 2023, come convertito, in riferimento agli artt. 3, 10, 25, 27, primo e terzo comma, e 117 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione \u0026#232; censurata nella parte in cui sanziona, con il fermo amministrativo per venti giorni della nave utilizzata per commettere la violazione, il comandante o l\u0026#8217;armatore che non fornisce le informazioni richieste dalla competente autorit\u0026#224; nazionale per la ricerca e il soccorso in mare o non si uniforma alle sue indicazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il secondo periodo della previsione in esame, anzitutto, contrasterebbe con gli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., in quanto irragionevolmente comminerebbe in via automatica la medesima sanzione del fermo per una pluralit\u0026#224; di condotte eterogenee e precluderebbe all\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria \u0026#171;di graduarne l\u0026#8217;applicazione, in ragione delle peculiarit\u0026#224; del caso specifico, tanto al fine di salvaguardare i principi di individualizzazione e proporzionalit\u0026#224; della pena\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSarebbero pregiudicate, in tal modo, la personalit\u0026#224; della responsabilit\u0026#224; penale e la finalit\u0026#224; rieducativa della pena, che imporrebbero un \u0026#171;adeguamento individualizzato, proporzionale, delle pene inflitte con le sentenze di condanna, fornendo al giudice, nell\u0026#8217;esercizio del suo apprezzamento, appropriati criteri di valutazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il primo periodo della disposizione censurata confliggerebbe poi \u0026#171;con il principio di determinatezza della fattispecie incriminatrice, corollario del principio di legalit\u0026#224; (art. 25 Cost.)\u0026#187;, in quanto si tradurrebbe in un \u0026#171;rinvio in bianco\u0026#187; all\u0026#8217;ordine impartito da un\u0026#8217;autorit\u0026#224; diversa da quella italiana, che non risulta sempre \u0026#171;formalizzato in un atto amministrativo\u0026#187;, e impedirebbe il vaglio della compatibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;ordine con i \u0026#171;limiti di legge e costituzionali vigenti nell\u0026#8217;ordinamento nazionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa legge, in particolare, non individuerebbe in tutti i suoi elementi costitutivi la condotta sanzionata e non fornirebbe alcuna \u0026#171;indicazione dei criteri di offensivit\u0026#224; e punibilit\u0026#224; rilevanti ed al fine perseguito da quelle prescrizioni poi disattese\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Sempre con riferimento al primo periodo dell\u0026#8217;art. 1, comma 2-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e, il rimettente denuncia, infine, la violazione degli artt. 10 e 117 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel riconoscere \u0026#171;la valida esistenza di una \u0026#8220;zona SAR\u0026#8221; libica e la legittimit\u0026#224; degli ordini impartiti da quell\u0026#8217;autorit\u0026#224; nelle operazioni di soccorso\u0026#187; e nell\u0026#8217;annoverare lo Stato libico tra i porti sicuri, la previsione censurata contravverrebbe agli \u0026#171;obblighi imposti all\u0026#8217;Italia dal diritto internazionale consuetudinario e convenzionale\u0026#187;, come il \u0026#171;divieto di respingimento dei migranti e della tortura\u0026#187;, l\u0026#8217;obbligo di prendere tutte le disposizioni necessarie per il salvataggio delle persone in pericolo lungo le coste, il divieto di espulsioni collettive.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; All\u0026#8217;esame delle questioni giova premettere la ricognizione del sistema normativo in cui esse si inquadrano, anche alla luce dell\u0026#8217;evoluzione recente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 1, comma 2-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e, primo periodo, del d.l. n. 130 del 2020, come convertito, \u0026#232; stato inserito dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del d.l. n. 1 del 2023, come convertito, e interviene a sanzionare il comandante della nave o l\u0026#8217;armatore che \u0026#171;non fornisce le informazioni richieste dalla competente autorit\u0026#224; nazionale per la ricerca e il soccorso in mare nonch\u0026#233; dalla struttura nazionale preposta al coordinamento delle attivit\u0026#224; di polizia di frontiera e di contrasto dell\u0026#8217;immigrazione clandestina o non si uniforma alle loro indicazioni\u0026#187;, al di fuori delle ipotesi in cui sia adottato il provvedimento di cui al precedente comma 2.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl citato comma 2, da ultimo modificato dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del d.l. n. 1 del 2023, come convertito, consente al \u0026#171;Ministro dell\u0026#8217;interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri\u0026#187;, di \u0026#171;limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale\u0026#187;, \u0026#171;per motivi di ordine e sicurezza pubblica, in conformit\u0026#224; alle previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla\u0026#160;legge 2 dicembre 1994, n. 689\u0026#187;. L\u0026#8217;inottemperanza a tale provvedimento \u0026#232; sanzionata dall\u0026#8217;art. 1, comma 2-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, del d.l. n. 130 del 2020, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 1, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.l. n. 130 del 2020, come convertito, introdotto dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del d.l. n. 1 del 2023, come convertito, chiarisce che la richiamata norma sul potere di disporre la limitazione o il divieto del transito e della sosta di navi nel mare territoriale non si applica, al ricorrere di determinate condizioni, che saranno analizzate in s\u0026#233;guito (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003epunto 5), \u0026#171;nelle ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo nella cui area di responsabilit\u0026#224; si svolge l\u0026#8217;evento e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni delle predette autorit\u0026#224;, emesse sulla base degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali e delle norme nazionali, internazionali ed europee in materia di diritto di asilo, fermo restando quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalit\u0026#224; transnazionale organizzata per combattere il traffico illecito di migranti via terra, via mare e via aria, reso esecutivo dalla legge 16 marzo 2006, n. 146\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; La sanzione per chi non fornisca le informazioni richieste dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; competente o non rispetti le sue indicazioni \u0026#232; il pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000 (primo periodo dell\u0026#8217;art. 1, comma 2-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella formulazione originaria della norma, alla sanzione amministrativa pecuniaria si affiancava \u0026#171;l\u0026#8217;applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per venti giorni della nave utilizzata per commettere la violazione\u0026#187; (secondo periodo dell\u0026#8217;art. 1, comma 2-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa durata del fermo era innalzata a due mesi nell\u0026#8217;ipotesi di reiterazione della violazione (terzo periodo dell\u0026#8217;art. 1, comma 2-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 11, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), numero 1), del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, ha sostituito alla durata fissa di venti giorni del fermo amministrativo una durata compresa nell\u0026#8217;intervallo da dieci a venti giorni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa durata cessa di essere invariabile anche per la reiterazione della violazione. L\u0026#8217;art. 11, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), numero 2), del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, prevede una durata del fermo amministrativo da trenta a sessanta giorni, in luogo dell\u0026#8217;originaria durata di due mesi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 11, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), numero 2), del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, nel novellare l\u0026#8217;art. 1, comma 2-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e, del d.l. n. 130 del 2020, come convertito, definisce, altres\u0026#236;, la nozione di reiterazione, che si configura \u0026#171;nel caso di nuova violazione commessa con l\u0026#8217;utilizzo della medesima nave, contestata anche soltanto a uno degli autori o degli obbligati in solido nei cui confronti, nel quinquennio precedente, sia stata accertata, con provvedimento esecutivo, una precedente violazione delle disposizioni del presente comma, salvo che il medesimo autore od obbligato in solido provi che la condotta illecita \u0026#232; avvenuta contro la sua volont\u0026#224;, manifestata attraverso comportamenti idonei specificamente volti a impedirne il compimento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl citato art. 11, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), numero 2), del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, ha previsto, inoltre, l\u0026#8217;applicazione delle disposizioni dell\u0026#8217;art. 1, comma 2-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, del d.l. n. 130 del 2020, come convertito, eccezion fatta per il primo e il terzo periodo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe deriva che la responsabilit\u0026#224; solidale si estende al proprietario e all\u0026#8217;armatore della nave.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn virt\u0026#249; del richiamo all\u0026#8217;art. 1, comma 2-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, del d.l. n. 130 del 2020, come convertito, anche nel caso di specie \u0026#171;[l]\u0026#8217;organo accertatore contesta la violazione mediante notificazione al destinatario e, senza ritardo e comunque entro cinque giorni, trasmette gli atti alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente in relazione al luogo di accertamento della violazione, per la decisione sulla sanzione amministrativa di cui al primo periodo e sul fermo della nave. Il prefetto, nei cinque giorni successivi, emana l\u0026#8217;ordinanza e, se dispone il fermo, ne indica la durata, decorrente dalla data della notificazione della contestazione, e nomina custode l\u0026#8217;armatore o, in sua assenza, il comandante o altro soggetto obbligato in solido, che provvede alla custodia della nave a proprie spese. Nella determinazione della durata del fermo si ha riguardo alla gravit\u0026#224; della violazione e all\u0026#8217;opera svolta dall\u0026#8217;agente per l\u0026#8217;eliminazione o l\u0026#8217;attenuazione delle conseguenze della violazione stessa. Nelle more dell\u0026#8217;adozione dell\u0026#8217;ordinanza del prefetto, alla nave \u0026#232; interdetta la navigazione. L\u0026#8217;avente diritto pu\u0026#242; chiedere al prefetto la restituzione della nave quando non sono rispettati i termini previsti dal quarto e dal quinto periodo o quando il prefetto non adotta il provvedimento sanzionatorio. Avverso i provvedimenti del prefetto \u0026#232; ammessa opposizione all\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria ordinaria ai sensi dell\u0026#8217;articolo 6 del decreto legislativo 1\u0026#176; settembre 2011, n. 150\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAll\u0026#8217;ulteriore reiterazione conseguono la sanzione amministrativa accessoria della confisca della nave e l\u0026#8217;immediata applicazione del sequestro cautelare ad opera dell\u0026#8217;organo accertatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; In base all\u0026#8217;art. 1, comma 2-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e, ultimo periodo, del d.l. n. 130 del 2020, come convertito, la sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000 e il fermo amministrativo, dapprima per venti giorni e ora per un periodo da dieci a venti giorni, si applicano anche quando, dopo l\u0026#8217;assegnazione del porto di sbarco, sia accertata l\u0026#8217;insussistenza di una delle condizioni cui si devono conformare le operazioni di soccorso, secondo l\u0026#8217;art. 1, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del medesimo d.l. n. 130 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali condizioni sono cos\u0026#236; definite.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn primo luogo, \u0026#171;la nave che effettua in via sistematica attivit\u0026#224; di ricerca e soccorso in mare\u0026#187; deve operare \u0026#171;in conformit\u0026#224; alle certificazioni e ai documenti rilasciati dalle competenti autorit\u0026#224; dello Stato di bandiera ed \u0026#232; mantenuta conforme agli stessi ai fini della sicurezza della navigazione, della prevenzione dell\u0026#8217;inquinamento, della certificazione e dell\u0026#8217;addestramento del personale marittimo nonch\u0026#233; delle condizioni di vita e di lavoro a bordo\u0026#187; (lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, si devono avviare \u0026#171;tempestivamente iniziative volte a informare le persone prese a bordo della possibilit\u0026#224; di richiedere la protezione internazionale e, in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione delle autorit\u0026#224;\u0026#187; (lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDev\u0026#8217;essere poi richiesta, \u0026#171;nell\u0026#8217;immediatezza dell\u0026#8217;evento, l\u0026#8217;assegnazione del porto di sbarco\u0026#187; (lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOccorre, altres\u0026#236;, raggiungere senza ritardo, in vista del completamento dell\u0026#8217;intervento di soccorso, \u0026#171;il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorit\u0026#224;\u0026#187; (lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e) e fornire \u0026#171;alle autorit\u0026#224; per la ricerca e il soccorso in mare italiane, ovvero, nel caso di assegnazione del porto di sbarco, alle autorit\u0026#224; di pubblica sicurezza, le informazioni richieste ai fini dell\u0026#8217;acquisizione di elementi relativi alla ricostruzione dettagliata dell\u0026#8217;operazione di soccorso posta in essere\u0026#187; (lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; necessario, infine, che \u0026#171;le modalit\u0026#224; di ricerca e soccorso in mare da parte della nave\u0026#187; non abbiano \u0026#171;concorso a creare situazioni di pericolo per l\u0026#8217;incolumit\u0026#224; dei migranti n\u0026#233; impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco\u0026#187; (lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e, modificata dall\u0026#8217;art. 11, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e, del d.l. n. 145 del 2024, come convertito).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, non sono fondate le eccezioni di inammissibilit\u0026#224; sollevate dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che imputa al rimettente di non avere sperimentato un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata e, con particolare riguardo alla violazione degli obblighi internazionali, di non avere indicato il contenuto dell\u0026#8217;ordine impartito dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; libica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Per giurisprudenza costante di questa Corte, ai fini dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle questioni, \u0026#232; sufficiente che il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, com\u0026#8217;\u0026#232; avvenuto nel caso di specie, abbia esplorato in maniera adeguata la possibilit\u0026#224; di conferire alla disposizione un significato compatibile con la Costituzione e l\u0026#8217;abbia consapevolmente esclusa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tale riguardo, il rimettente ha osservato che il tenore letterale inequivocabile della previsione censurata, nel delineare un automatismo indefettibile del fermo e nel porre un precetto indeterminato, si frappone a una sua interpretazione coerente con i princ\u0026#236;pi costituzionali evocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe l\u0026#8217;interpretazione prescelta sia o meno persuasiva, \u0026#232; tema che attiene al merito delle questioni (fra le molte, sentenze n. 23 del 2025, punto 2.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, e n. 131 del 2024, punto 6 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), senza inficiarne, \u003cem\u003ein limine\u003c/em\u003e, l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Neppure la seconda eccezione pu\u0026#242; essere accolta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa fattispecie concreta \u0026#232; stata descritta in modo idoneo a suffragare la necessit\u0026#224; di applicare la disposizione censurata e, conseguentemente, la rilevanza delle questioni proposte (di recente, sentenza n. 38 del 2025, punto 2.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNeppure la difesa dello Stato contesta che l\u0026#8217;art. 1, comma 2-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e, del d.l. n. 130 del 2020, come convertito, regoli la vicenda controversa e tanto \u0026#232; sufficiente a fondare la rilevanza dei dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa mancata specificazione dei dettagli dell\u0026#8217;ordine emesso dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; libica non rende, dunque, implausibili le ragioni esposte dal rimettente sulla necessit\u0026#224; di definire la controversia alla stregua della disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Le questioni, pertanto, possono essere scrutinate nel merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Ha priorit\u0026#224; logica la disamina della denunciata violazione del principio di determinatezza e di osservanza degli obblighi internazionali, in quanto investe il tema pregiudiziale dell\u0026#8217;\u003cem\u003ean \u003c/em\u003edella pretesa punitiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSu tali profili non incidono le disposizioni sopravvenute del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, che hanno rimodulato la durata del fermo, senza modificare il precetto sul versante sostanziale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLo \u003cem\u003eius superveniens \u003c/em\u003enon impedisce a questa Corte di pronunciarsi sulle questioni, autonome e peraltro logicamente prioritarie, che le innovazioni introdotte dal legislatore non mutano nei loro termini salienti, e di rendere cos\u0026#236; una tempestiva risposta alla domanda di giustizia costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuando le sopravvenienze impongano la rivalutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza soltanto per alcune questioni contestualmente proposte, suscettibili di una trattazione distinta, l\u0026#8217;integrale restituzione degli atti sarebbe un rimedio eccedente rispetto alla finalit\u0026#224; che lo giustifica e si risolverebbe in un irragionevole intralcio alla sollecita definizione del giudizio di costituzionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; La questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost. non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; La Carta fondamentale sancisce un \u0026#171;principio della legalit\u0026#224; della pena, ricavabile anche per le sanzioni amministrative dall\u0026#8217;art. 25, secondo comma, della Costituzione, in base al quale \u0026#232; necessario che sia la legge a configurare, con sufficienza adeguata alla fattispecie, i fatti da punire\u0026#187; (sentenza n. 78 del 1967, punto 4 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche per le sanzioni amministrative, si apprezza l\u0026#8217;esigenza \u0026#171;della prefissione \u003cem\u003eex lege\u003c/em\u003e di rigorosi criteri di esercizio del potere relativo all\u0026#8217;applicazione (o alla non applicazione) di esse\u0026#187; (sentenza n. 447 del 1988, punto 4 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e). Tale esigenza, peraltro, rinviene il suo fondamento nel principio d\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; (art. 97 Cost.) e nel precetto dell\u0026#8217;art. 23 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDagli artt. 6 e 7 CEDU, cos\u0026#236; come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, si pu\u0026#242; trarre il principio secondo il quale tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo devono di massima essere soggette alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto. Principio questo, del resto, desumibile dall\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost., in ragione della \u0026#171;ampiezza della sua formulazione\u0026#187;, estesa a ogni intervento sanzionatorio che non persegua principalmente la funzione di prevenzione criminale (sentenza n. 196 del 2010, punto 3.1.5. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; nello stesso senso, sentenze n. 121 del 2018, punto 15.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, e n. 104 del 2014, punto 7.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;assimilazione delle sanzioni amministrative \u0026#8220;punitive\u0026#8221; alle sanzioni penali ha, quale corollario, l\u0026#8217;estensione di larga parte dello \u0026#8220;statuto costituzionale\u0026#8221; sostanziale delle sanzioni penali e quindi non solo quello basato sull\u0026#8217;art. 25 Cost., ma anche quello sulla determinatezza dell\u0026#8217;illecito e delle sanzioni (sentenze n. 134 del 2019 e n. 121 del 2018), sulla violazione del \u003cem\u003ene bis in idem\u003c/em\u003e (sentenza n. 149 del 2022), sulla retroattivit\u0026#224;, salvo giustificate eccezioni, della \u003cem\u003elex mitior\u003c/em\u003e (sentenza n. 63 del 2019), sulla proporzionalit\u0026#224; della sanzione alla gravit\u0026#224; del fatto (sentenze n. 185 del 2021 e n. 112 del 2019) e sulla rilevanza di una sopravvenuta dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma sanzionatoria (sentenza n. 169 del 2023, punto 13 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi deve ritenere, pertanto, che \u0026#171;il principio di legalit\u0026#224;, prevedibilit\u0026#224; e accessibilit\u0026#224; della condotta sanzionabile e della sanzione avent[e] carattere punitivo-afflittivo, qualunque sia il \u003cem\u003enomen \u003c/em\u003ead essa attribuito dall\u0026#8217;ordinamento\u0026#187;, rappresenti \u0026#171;patrimonio derivato non soltanto dai principi costituzionali, ma anche da quelli del diritto convenzionale e sovranazionale europeo, in base ai quali \u0026#232; illegittimo sanzionare comportamenti posti in essere da soggetti che non siano stati messi in condizione di \u0026#8220;conoscere\u0026#8221;, in tutte le sue dimensioni tipizzate, la illiceit\u0026#224; della condotta omissiva o commissiva concretamente realizzata\u0026#187; (sentenza n. 121 del 2018, punto 15.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, ripreso nella sentenza n. 134 del 2019, punto 3.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; Il rimettente muove dalla premessa che il fermo, pur configurato come sanzione accessoria e qualificato come amministrativo, presenti una natura sostanzialmente penale, alla luce dei criteri enucleati dalla Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo (grande camera, sentenza 8 giugno 1976, Engel e altri contro Paesi Bassi), che rappresentano la premessa argomentativa delle censure proposte e l\u0026#8217;indispensabile termine di raffronto del giudizio devoluto a questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del Tribunale di Brindisi, il fermo determinerebbe una \u0026#171;rilevante lesione\u0026#187; della sfera giuridica del comandante e dell\u0026#8217;armatore della nave e arrecherebbe un \u0026#171;rilevante danno economico al soggetto sanzionato\u0026#187;, ledendo l\u0026#8217;esercizio dei diritti costituzionali. Donde la natura \u0026#171;maggiormente afflittiva\u0026#187; della sanzione accessoria rispetto a quella pecuniaria principale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.1.\u0026#8211; Tale premessa coglie nel segno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.2.\u0026#8211; Questa Corte \u0026#232; chiamata a ponderare l\u0026#8217;autentica natura della sanzione, senza arrestarsi al \u003cem\u003enomen iuris\u003c/em\u003e e agli indici eminentemente formali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna diversa soluzione vanificherebbe le garanzie che l\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost., nella sua inscindibile connessione con l\u0026#8217;art. 7 CEDU, appresta riguardo a tutte le misure contraddistinte da un carattere punitivo (sentenza n. 196 del 2010).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; ininfluente che la sanzione sia qualificata come amministrativa dall\u0026#8217;ordinamento interno e che non sia irrogata all\u0026#8217;esito di un procedimento penale, in quanto \u0026#171;subordinare il carattere penale di una misura, nell\u0026#8217;ambito della Convenzione, al fatto che l\u0026#8217;individuo abbia commesso un atto qualificato come reato dal diritto interno e sia stato condannato per questo reato da un giudice penale si scontrerebbe con l\u0026#8217;autonomia del concetto di \u0026#8220;pena\u0026#8221;\u0026#187; (Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, grande camera, sentenza 28 giugno 2018, GIEM srl e altri contro Italia, paragrafo 216, in coerenza con i princ\u0026#236;pi gi\u0026#224; affermati dalla medesima Corte, grande camera, sentenza 9 febbraio 1995, Welch e altri contro Regno Unito, paragrafo 27).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuando la misura non sia imposta in s\u0026#233;guito alla condanna per un reato, occorre avere riguardo ad altri aspetti, che toccano \u0026#171;la natura e il fine della misura in questione; la sua qualificazione ai sensi del diritto interno; le procedure coinvolte nell\u0026#8217;emissione e nell\u0026#8217;attuazione della misura; e la sua gravit\u0026#224;\u0026#187; (Corte EDU, prima sezione, sentenza 19 dicembre 2024, Episcopo e Bassani contro Italia, paragrafo 68; nello stesso senso, terza sezione, sentenza 10 luglio 2012, Del Rio Prada contro Spagna, paragrafo 48, e la gi\u0026#224; citata sentenza Welch, paragrafo 28).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn una valutazione che dev\u0026#8217;essere complessiva e coerente, il fine generale di prevenzione di per s\u0026#233; non esclude il carattere punitivo (Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, sezione prima, sentenza 13 febbraio 2025, Garofalo e altri contro Italia, paragrafo 125) e, d\u0026#8217;altro canto, anche misure non penali di carattere preventivo sono foriere di un impatto ragguardevole sulla sfera giuridica dell\u0026#8217;interessato (Corte EDU, terza sezione, sentenza 8 ottobre 2019, Balsamo contro San Marino, paragrafo 64).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi medesimi criteri si ispira, nella qualificazione delle sanzioni, anche questa Corte (fra le molte, sentenza n. 276 del 2016, punto 5.4. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), compiendo un vaglio sinergico di tutti gli elementi significativi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.3.\u0026#8211; Il fermo della nave persegue l\u0026#8217;obiettivo principale di sanzionare l\u0026#8217;inosservanza delle indicazioni o delle richieste dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; competente, esprimendo la riprovazione dell\u0026#8217;ordinamento per la condotta del trasgressore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon si pu\u0026#242; predicare una finalit\u0026#224; ripristinatoria dello \u003cem\u003estatus quo ante\u003c/em\u003e e neppure si riscontra una finalit\u0026#224; latamente preventiva: l\u0026#8217;irrogazione del fermo \u0026#232; una conseguenza indefettibile dell\u0026#8217;illecito e prescinde da ogni prognosi di verosimiglianza del futuro uso illecito del bene.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa chiave sanzionatoria, rafforzata dallo \u003cem\u003eius superveniens\u003c/em\u003e, che impone di commisurare la sanzione alla gravit\u0026#224; della violazione e valorizza il ravvedimento operoso del trasgressore, assumono valenza emblematica anche le ripercussioni del fermo: la misura inibisce l\u0026#8217;uso della nave per un tempo tutt\u0026#8217;altro che esiguo e, nel produrre conseguenze ragguardevoli nella sfera giuridica dei soggetti che, a vario titolo, si avvalgono della nave, rivela una vocazione marcatamente dissuasiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa mitezza della sanzione, adombrata dalla difesa dello Stato, \u0026#232; contraddetta dagli elementi richiamati e l\u0026#8217;inerenza della misura alla \u003cem\u003eres\u003c/em\u003e non \u0026#232; sufficiente ad escluderne il carattere punitivo, alla luce degli inevitabili riflessi del fermo sullo stesso campo d\u0026#8217;azione degli autori dell\u0026#8217;illecito e sull\u0026#8217;attivit\u0026#224; che essi svolgono.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.\u0026#8211; Anche per la condotta vietata dall\u0026#8217;art. 1, comma 2-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e, del d.l. n. 130 del 2020, come convertito, si impone, dunque, la verifica dell\u0026#8217;osservanza dell\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost. e di quel principio di determinatezza, che si configura come declinazione e necessario complemento del principio di legalit\u0026#224; (\u003cem\u003enullum crimen nulla poena sine lege praevia, scripta, stricta et certa\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.1.\u0026#8211; La determinatezza, in funzione di garanzia della libert\u0026#224; o di tutela dell\u0026#8217;uguaglianza, \u0026#232; un modo di essere delle norme, come risultano dagli enunciati legislativi, dall\u0026#8217;interpretazione dei medesimi e dal loro precisarsi attraverso l\u0026#8217;applicazione (sentenza n. 247 del 1989, punto 7 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale principio si estrinseca nell\u0026#8217;imperativo costituzionale, rivolto al legislatore, di formulare norme chiare e intelligibili (sentenza n. 54 del 2024, punto 4 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e) e di tipizzare fattispecie dotate di un solido fondamento empirico (sentenza n. 172 del 2014, punto 3 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), che trovino riscontro nella realt\u0026#224; e approdino a \u0026#171;un\u0026#8217;univoca applicazione concreta\u0026#187; (sentenza n. 96 del 1981, punto 11 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.2.\u0026#8211; La verifica di conformit\u0026#224; all\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost. non si esaurisce nella valutazione del singolo elemento descrittivo dell\u0026#8217;illecito e postula un sindacato pi\u0026#249; ampio sulle finalit\u0026#224; perseguite dal legislatore e sul contesto in cui la norma si colloca (sentenza n. 25 del 2019, punto 9 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), anche alla luce della correlazione \u0026#171;tra la condotta vietata e il bene protetto: da rapportarsi, a sua volta, ai principi costituzionali\u0026#187; (sentenza n. 188 del 1975, punto 2 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e)\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;impiego di espressioni polisense, di clausole generali o di lemmi elastici o l\u0026#8217;insorgere di contrasti interpretativi non denotano di per s\u0026#233; l\u0026#8217;antitesi con il canone di determinatezza, quando ai consociati sia comunque possibile individuare con sufficiente precisione il comportamento doveroso (sentenze n. 278 e n. 141 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePerch\u0026#233; il principio di determinatezza possa dirsi rispettato, \u0026#232; necessario che la descrizione del fatto consenta, in primo luogo, di formulare un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta, secondo un percorso ermeneutico che non travalichi quello istituzionalmente affidato all\u0026#8217;interprete, e permetta, inoltre, al destinatario della norma di percepirne in maniera chiara e immediata il contenuto precettivo, cos\u0026#236; da uniformare la propria condotta alle regole e ai divieti dettati dalla legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tal modo, risulta soddisfatta la duplice \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e che ispira il principio (sentenza n. 115 del 2018, punto 11 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), \u0026#171;inteso non soltanto quale garanzia contro l\u0026#8217;arbitrio del giudice, ma anche quale presidio della libert\u0026#224; e della sicurezza dei cittadini\u0026#187; (sentenza n. 185 del 1992, punto 2 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer un verso, la puntuale individuazione, ad opera della legge, del fatto e della sanzione impedisce che sia il giudice a tracciare la linea di demarcazione tra lecito e illecito (sentenza n. 27 del 1961).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer altro verso, la determinatezza delle fattispecie garantisce la libera autodeterminazione individuale, \u0026#171;permettendo al destinatario della norma penale di apprezzare \u003cem\u003ea priori \u003c/em\u003ele conseguenze giuridico-penali della propria condotta\u0026#187; (sentenza n. 327 del 2008, punto 4 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, \u0026#171;[n]elle prescrizioni tassative del codice il soggetto deve poter trovare, in ogni momento, cosa gli \u0026#232; lecito e cosa gli \u0026#232; vietato: ed a questo fine sono necessarie leggi precise, chiare, contenenti riconoscibili direttive di comportamento\u0026#187; (sentenza n. 364 del 1988, punto 8 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.3.\u0026#8211; Anche quando si raccordi ad altre fonti di rango secondario o ai provvedimenti dell\u0026#8217;autorit\u0026#224;, \u0026#232; pur sempre la legge a dover specificare i presupposti, i caratteri, il contenuto e i limiti di tali provvedimenti, di cui punisca la trasgressione (sentenze n. 21 del 2009, punto 4 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, n. 108 del 1982, punto 6 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, e n. 113 del 1972, punto 2 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuando si ravvisi un \u0026#171;concorso fra norme di legge e statuizioni amministrative, di cui continuamente si manifesta la necessit\u0026#224; nella disciplina giuridica\u0026#187; (sentenza n. 36 del 1964, punto 3 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), spetta, dunque, alla primaria responsabilit\u0026#224; del legislatore la definizione del fatto cui \u0026#232; riferita la sanzione penale e del contenuto di disvalore dell\u0026#8217;illecito (sentenza n. 282 del 1990, punto 3 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAllorch\u0026#233; le disposizioni legislative, nel comminare la sanzione penale, si rimettano \u0026#171;per la specificazione del contenuto di singoli, definiti elementi della fattispecie considerata nel precetto penalmente sanzionato, ad atti non dotati di valore di legge\u0026#187;, la riserva di legge \u0026#232; rispettata a condizione che i poteri dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; amministrativa siano \u0026#171;puntualmente e adeguatamente finalizzati, specificati nel contenuto, e delimitati\u0026#187; e il loro esercizio sia \u0026#171;aperto al sindacato giurisdizionale\u0026#187; (sentenza n. 26 del 1966, punto 5 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella disamina dell\u0026#8217;art. 650 cod. pen., questa Corte ha dichiarato non fondati i dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale, argomentando che \u0026#232; il dettato codicistico a descrivere tassativamente la materialit\u0026#224; della contravvenzione in tutti i suoi elementi costitutivi e a imporre l\u0026#8217;esame della legittimit\u0026#224; dei provvedimenti dati dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; competente e della loro riconducibilit\u0026#224; all\u0026#8217;esercizio di un potere-dovere previsto dalla legge (sentenze n. 58 del 1975, punto 2 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, e n. 168 del 1971, punto 1 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.\u0026#8211; La previsione censurata supera il vaglio di conformit\u0026#224; all\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost. e si rivela coerente con la \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003eche ispira il principio di determinatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.1.\u0026#8211; Il legislatore descrive in modo nitido la condotta doverosa, che si sostanzia nel fornire le informazioni richieste dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; competente e nel rispettarne le indicazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome ha evidenziato il Presidente del Consiglio nell\u0026#8217;atto di intervento, \u0026#232; puntuale anche l\u0026#8217;identificazione dei trasgressori: il comandante e l\u0026#8217;armatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.2.\u0026#8211; \u0026#200; l\u0026#8217;art. 1, comma 2-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e, del d.l. n. 130 del 2020, come convertito, a definire il disvalore dell\u0026#8217;illecito nei suoi aspetti salienti, che attengono al rifiuto dell\u0026#8217;imprescindibile collaborazione con l\u0026#8217;autorit\u0026#224; competente secondo la Convenzione di Amburgo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon si ravvisa quella delega in bianco all\u0026#8217;autorit\u0026#224; di uno Stato estero, che il rimettente e le parti costituite paventano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl disvalore dell\u0026#8217;illecito non solo \u0026#232; definito dal legislatore, che non rinuncia al suo compito di orientare la condotta dei consociati, ma pu\u0026#242; anche essere agevolmente inteso dai soggetti attivi, il comandante e l\u0026#8217;armatore, in virt\u0026#249; delle cognizioni tecniche che a tali funzioni si accompagnano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.3.\u0026#8211; N\u0026#233; si pu\u0026#242; ritenere evanescente il richiamo alla richiesta di informazioni e alle indicazioni dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; competente, in quanto tali riferimenti si riconnettono alla Convenzione SAR e, in quest\u0026#8217;orizzonte, acquistano un significato univoco per il comandante e l\u0026#8217;armatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disciplina nazionale si inserisce armonicamente nella trama di regole e di procedure condivise che tale Convenzione istituisce, anche nelle sue interrelazioni con le altre normative internazionali pertinenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche le fonti internazionali possono concorrere a definire i presupposti applicativi del precetto assistito da sanzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuest\u0026#8217;opera di integrazione e di osmosi non soltanto non lede il principio di legalit\u0026#224; sancito dall\u0026#8217;art. 25 Cost., ma ne salvaguarda l\u0026#8217;essenziale funzione di garanzia, quando la stessa disciplina nazionale per sua natura interagisce con gli obblighi internazionali consuetudinari e pattizi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.4.\u0026#8211; Per le medesime ragioni, non \u0026#232; decisiva la circostanza che la sanzione colpisca anche l\u0026#8217;inosservanza di mere indicazioni, che non hanno la veste formale di provvedimenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTanto le richieste di informazioni quanto le indicazioni non sono sprovviste di ogni riferimento teleologico e non risultano \u003cem\u003elegibus solutae\u003c/em\u003e, in quanto si iscrivono nel quadro di collaborazione tracciato dalla Convenzione SAR, che delinea un insieme di regole cui tutti gli attori sono vincolati a uniformarsi, anche quando l\u0026#8217;intervento delle autorit\u0026#224; competenti non si traduca in un provvedimento formalizzato, per la necessit\u0026#224; di adottare le iniziative pi\u0026#249; sollecite per fronteggiare l\u0026#8217;emergenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvero, la Convenzione SAR, nel rispetto del principio di cooperazione internazionale, obbliga gli Stati costieri a predisporre un servizio di ricerca e soccorso (\u003cem\u003eSearch and Rescue\u003c/em\u003e) nelle zone marittime che ricadono nelle rispettive competenze.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLo Stato responsabile di un\u0026#8217;area SAR deve farsi carico del coordinamento delle operazioni di soccorso, mediante il \u003cem\u003eRescue Coordination Centre \u003c/em\u003eo mediante i \u003cem\u003eRescue sub Centre \u003c/em\u003eche siano eventualmente designati, e deve approntare appositi piani operativi per le diverse tipologie di emergenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa mancata attivazione dello Stato competente non elide la responsabilit\u0026#224; degli altri Stati che fanno parte della Convenzione, chiamati a collaborare per far fronte alle impellenti necessit\u0026#224; dei naufraghi, nella maniera pi\u0026#249; tempestiva ed efficace.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGli Stati aderenti sono obbligati a coordinare tra loro i diversi servizi, in modo da assicurarne l\u0026#8217;efficacia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disciplina dettata dall\u0026#8217;art. 1, comma 2-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e, del d.l. n. 130 del 2020, come convertito, si situa in questo quadro di irrinunciabile cooperazione, che ne rappresenta il fondamento e ne circoscrive, in pari tempo, i limiti, fugando il rischio di un\u0026#8217;applicazione arbitraria e imprevedibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.5.\u0026#8211; Non pu\u0026#242; essere condiviso, infine, l\u0026#8217;assunto dell\u0026#8217;insindacabilit\u0026#224; degli atti dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; nazionale competente: in particolare, il rimettente sostiene che, in tale \u0026#224;mbito, non sia praticabile quel sindacato di legittimit\u0026#224; che \u0026#232; ineludibile per i provvedimenti enumerati dall\u0026#8217;art. 650 cod. pen., tipizzati nelle ragioni giustificatrici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche per quel che concerne la previsione censurata, si deve ribadire che l\u0026#8217;inottemperanza del comandante e dell\u0026#8217;armatore in tanto assume rilievo in quanto le richieste e le indicazioni siano legalmente date e siano conformi alle regole della Convenzione di Amburgo e delle altre norme concernenti il soccorso in mare, che i Paesi aderenti sono tenuti a rispettare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla scelta di sanzionare l\u0026#8217;inosservanza di un atto dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; \u0026#232; immanente la necessit\u0026#224; di verificarne la rispondenza al modello legale. Verifica che si dimostra imprescindibile,\u003cem\u003e a fortiori\u003c/em\u003e, quando la sanzione presenti uno spiccato contenuto punitivo e dunque reclami l\u0026#8217;applicazione delle garanzie pi\u0026#249; incisive che si associano alle pene in senso stretto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;inosservanza non pu\u0026#242; essere sanzionata in quanto tale, ma in quanto abbia ad oggetto un provvedimento legittimo dal punto di vista formale e sostanziale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.6.\u0026#8211; Il fatto che, nel caso di specie, sia pi\u0026#249; articolata la verifica richiesta al giudice scaturisce dalla stessa complessit\u0026#224; della materia, contraddistinta dall\u0026#8217;esigenza di scrutinare e comporre a sistema una pluralit\u0026#224; di fonti, ma non impedisce ai destinatari del precetto di cogliere il disvalore del rifiuto di collaborazione e all\u0026#8217;interprete di enucleare il significato plausibile dell\u0026#8217;enunciato normativo, secondo l\u0026#8217;ordinario procedimento di esegesi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tal modo, \u0026#232; salvaguardata la duplice \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e del principio di determinatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e14.\u0026#8211; La questione sollevata in riferimento agli artt. 10 e 117 Cost. non \u0026#232; fondata, nei termini di s\u0026#233;guito esposti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e15.\u0026#8211; Il rimettente muove dall\u0026#8217;assunto che la previsione censurata imponga di considerare anche Paesi come la Libia quale porto sicuro, cos\u0026#236; mettendo a repentaglio la vita dei migranti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe parti soggiungono che la qualificazione della Libia come porto sicuro \u0026#232; contraddetta dal Rapporto della \u003cem\u003eInd\u003c/em\u003e\u003cem\u003ee\u003c/em\u003e\u003cem\u003ependent Fact-Finding Mission on Lybia\u003c/em\u003e, istituita dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite (UN Doc. A/HRC/50/63, 27 giugno 2022), e, da ultimo, dalle risultanze del Rapporto dell\u0026#8217;Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani al Consiglio dei diritti umani (\u003cem\u003eReport of the Office of the United Nations High Co\u003c/em\u003e\u003cem\u003em\u003c/em\u003e\u003cem\u003emissioner for Human Rights, Technical assistance and capacity-building to improve human rights in Lybia\u003c/em\u003e, UN Doc. A/HRC/56/70, 3 giugno 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlle medesime conclusioni pervengono anche gli \u003cem\u003eamici curiae\u003c/em\u003e, ECCHR e HRW.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e16.\u0026#8211; Poste tali premesse, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e prospetta la violazione del principio di non respingimento, degli obblighi di soccorso e del divieto di espulsioni collettive.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSu questi profili si appuntano le censure.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome ha evidenziato la difesa statale, esula, per contro, dal tema del decidere la violazione dei princ\u0026#236;pi di libert\u0026#224; di navigazione e della giurisdizione esclusiva dello Stato di bandiera, princ\u0026#236;pi diffusamente richiamati dalle parti nella memoria di costituzione e nella memoria illustrativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e17.\u0026#8211; Cos\u0026#236; circoscritto l\u0026#8217;oggetto del giudizio, si deve rilevare che l\u0026#8217;art. 1, comma 2-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e, del d.l. n. 130 del 2020, come convertito, pu\u0026#242; e deve essere interpretato in senso compatibile con i parametri costituzionali evocati, in considerazione del dato testuale e delle implicazioni sistematiche della disciplina vigente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e18.\u0026#8211; L\u0026#8217;osservanza degli obblighi internazionali, anche quando non sia \u003cem\u003eex professo\u003c/em\u003e richiamata, non pu\u0026#242; non orientare l\u0026#8217;interpretazione e l\u0026#8217;applicazione della disciplina nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; si rinvengono elementi di segno contrario che, nel caso di specie, contraddicano la generale cogenza degli obblighi indicati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;interpretazione sistematica della disciplina, di cui la previsione censurata costituisce parte integrante, conferma in modo inequivocabile non solo la possibilit\u0026#224;, ma anche l\u0026#8217;ineludibile necessit\u0026#224; di intenderla in armonia con i princ\u0026#236;pi costituzionali richiamati dal rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel precisare le condizioni in presenza delle quali il potere ministeriale di limitare o vietare la sosta e il transito di navi nel mare territoriale non si applica alle operazioni di soccorso, l\u0026#8217;art. 1, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.l. n. 130 del 2020, come convertito, chiarisce che le indicazioni delle autorit\u0026#224;, cui dette operazioni si devono conformare, sono \u0026#171;emesse sulla base degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell\u0026#8217;uomo e delle libert\u0026#224; fondamentali e delle norme nazionali, internazionali ed europee in materia di diritto di asilo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rispetto dei princ\u0026#236;pi richiamati analiticamente dall\u0026#8217;art. 1, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.l. n. 130 del 2020, come convertito, al fine di delimitare i compiti attribuiti alle autorit\u0026#224; nazionali, ha peraltro una valenza generale, in quanto il legislatore ha inteso definire un contesto di regole univoche e uniformi, che non possono operare soltanto in determinati frangenti, per evidenti esigenze di coerenza e razionalit\u0026#224; complessiva dell\u0026#8217;ordinamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e19.\u0026#8211; In tal senso converge anche l\u0026#8217;esame del contesto in cui la disciplina censurata si colloca.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa normativa nazionale \u0026#232; legata indissolubilmente alla Convenzione SAR, che, a sua volta, si inserisce a pieno titolo in un complesso di regole improntate all\u0026#8217;obiettivo della salvaguardia della vita in mare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tale riguardo, si deve rammentare che il paragrafo 2.1.10. dell\u0026#8217;Annesso alla Convenzione SAR garantisce l\u0026#8217;assistenza ad ogni persona in pericolo in mare, senza distinzioni inerenti alla nazionalit\u0026#224;, allo status, alle circostanze del ritrovamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe disposizioni nazionali non possono che essere intese alla luce dell\u0026#8217;obiettivo enunciato dalla normativa internazionale che esse intervengono a tradurre in pratica, adattandola alle peculiarit\u0026#224; del fenomeno migratorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e20.\u0026#8211; La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare  \u0026#822;  United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva  con legge 2 dicembre 1994, n. 689, all\u0026#8217;art. 98, paragrafo 1, vincola ogni Stato ad esigere che il comandante di una nave che batte la sua bandiera, nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio la nave, l\u0026#8217;equipaggio e i passeggeri, \u0026#171;\u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo; \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) proceda quanto pi\u0026#249; velocemente \u0026#232; possibile al soccorso delle persone in pericolo, se viene a conoscenza del loro bisogno di aiuto, nella misura in cui ci si pu\u0026#242; ragionevolmente aspettare da lui tale iniziativa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Convenzione ha cos\u0026#236; codificato un obbligo di matrice consuetudinaria, gi\u0026#224; fissato nei suoi contorni essenziali dalla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare  \u0026#822;  Safety of Life at Sea (SOLAS), fatta a Londra il 1\u0026#176; novembre 1974, alla quale l\u0026#8217;Italia ha aderito e reso esecuzione con legge 23 maggio 1980, n. 313.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Capitolo V, regola n. 15, della Convenzione SOLAS impone agli Stati firmatari di \u0026#171;accertare che tutte le necessarie disposizioni siano prese per la sorveglianza delle coste e per il salvataggio delle persone in pericolo lungo le proprie coste\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, il Capitolo V, regola n. 10, impone al comandante di una nave in navigazione \u0026#171;di recarsi a tutta velocit\u0026#224; al soccorso delle persone in pericolo, informandole, se possibile, di quanto sta facendo\u0026#187;. Tale obbligo sorge, quando il comandante riceve un segnale da qualsiasi provenienza, che indica una situazione di pericolo di una nave o di un aereo o di loro natanti superstiti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;obbligo di soccorso \u0026#232; stato successivamente specificato e rafforzato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Risoluzione \u003cem\u003eMaritime Safety Committee\u003c/em\u003e (MSC) 153(78) del 20 maggio 2004, nell\u0026#8217;emendare la Convenzione SOLAS e nell\u0026#8217;inserire la regola n. 34.1., vieta all\u0026#8217;armatore, al noleggiatore, alla societ\u0026#224; che gestisce la nave e a qualsiasi altra persona di \u0026#171;impedire o limitare il comandante della nave dal prendere o eseguire qualsiasi decisione che, a suo giudizio professionale, sia necessaria per la sicurezza della vita in mare e la protezione dell\u0026#8217;ambiente marino\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e21.\u0026#8211; La Convenzione UNCLOS non si limita a circoscrivere ai singoli l\u0026#8217;obbligo di soccorso, in quanto inderogabile dovere di solidariet\u0026#224;, connaturato alla legge del mare, ma ne enuclea e ne arricchisce la dimensione istituzionale, che chiama in causa la responsabilit\u0026#224; degli Stati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 98, paragrafo 2, dispone che \u0026#171;Ogni Stato costiero promuove la costituzione e il funzionamento permanente di un servizio adeguato ed efficace di ricerca e soccorso per tutelare la sicurezza marittima e aerea e, quando le circostanze lo richiedono, collabora a questo fine con gli Stati adiacenti tramite accordi regionali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e22.\u0026#8211; A tale principio di necessaria cooperazione dev\u0026#8217;essere ricondotta la Convenzione SAR, che costituisce il paradigma di riferimento della normativa nazionale censurata nell\u0026#8217;odierno giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Convenzione menzionata si ripromette di organizzare un servizio adeguato ed efficace di ricerca e soccorso in mare e, a tale scopo, stabilisce che ciascuno Stato membro definisca le zone di mare adiacenti alle proprie coste (zone SAR), in cui assume la responsabilit\u0026#224; principale delle operazioni di ricerca e di soccorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa zona di ricerca e salvataggio di ciascuno Stato, denominata SAR (\u003cem\u003eS\u003c/em\u003e\u003cem\u003eearch and rescue region\u003c/em\u003e), \u0026#232; stabilita in base all\u0026#8217;accordo tra le parti interessate (\u003cem\u003eagreement among Parties concerned\u003c/em\u003e) e tale accordo dev\u0026#8217;essere notificato al Segretariato generale, in base al paragrafo 2.1.4. dell\u0026#8217;Annesso alla Convenzione SAR.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e23.\u0026#8211; In virt\u0026#249; del paragrafo 3.1.9. dell\u0026#8217;Annesso alla Convenzione SAR, introdotto con la Risoluzione MSC 155(78), adottata il 20 maggio 2004 (\u003cem\u003eAdoption of Amendments to the International Convention on Maritime Search and Rescue, 1979, As Amended\u003c/em\u003e), la responsabilit\u0026#224; principale (\u003cem\u003eprimary responsibility\u003c/em\u003e) per l\u0026#8217;identificazione del luogo di sbarco grava sullo Stato responsabile della zona di ricerca e salvataggio in cui viene prestata assistenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; tale Stato che deve \u0026#171;vigilare affinch\u0026#233; siano assicurati il coordinamento e la cooperazione suddetti, affinch\u0026#233; i sopravvissuti cui \u0026#232; stato prestato soccorso vengano sbarcati dalla nave che li ha raccolti e condotti in luogo sicuro (\u003cem\u003eplace of safety\u003c/em\u003e), tenuto conto della situazione particolare (\u003cem\u003eparticular circumstances of the case\u003c/em\u003e) e delle direttive (\u003cem\u003eguidelines\u003c/em\u003e) elaborate dall\u0026#8217;Organizzazione Marittima Internazionale (Imo). In questi casi, le Parti interessate devono adottare le disposizioni necessarie affinch\u0026#233; lo sbarco in questione abbia luogo nel pi\u0026#249; breve tempo ragionevolmente possibile (\u003cem\u003eas soon as reasonably practicable\u003c/em\u003e)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e24.\u0026#8211; \u0026#200; lo stesso paragrafo 1.3.2. dell\u0026#8217;Annesso alla Convenzione SAR, come emendato dalle Risoluzioni MSC 70(69) e 155(78), a definire il soccorso secondo coordinate precise, qualificandolo come l\u0026#8217;operazione diretta a \u0026#171;recuperare le persone in pericolo ed a prodigare loro le prime cure mediche o altre di cui potrebbero avere bisogno e a trasportarle in un luogo sicuro\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;obbligo consuetudinario di soccorso in mare, dunque, non impone soltanto di porre i naufraghi al riparo da un pericolo imminente, ma richiede, altres\u0026#236;, lo sbarco in un luogo sicuro (Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 16 gennaio 2020-20 febbraio 2020, n. 6626).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Risoluzione MSC 167(78) del 20 maggio 2004, al paragrafo 6.12., nel dettare le Linee guida sul trattamento delle persone soccorse in mare allegate alla Convenzione SAR, configura il luogo di sbarco come il luogo \u0026#171;in cui si considera conclusa l\u0026#8217;operazione di salvataggio (\u003cem\u003erescue operations\u003c/em\u003e)\u0026#187; e \u0026#171;dove la vita dei sopravvissuti (\u003cem\u003ethe survivors\u0026#8217; safety of life\u003c/em\u003e) non \u0026#232; pi\u0026#249; minacciata e dove possono essere soddisfatti i loro bisogni umani fondamentali (come cibo, alloggio e cure mediche)\u0026#187;. Dal luogo di sbarco, inoltre, \u0026#171;possono essere organizzati i trasporti verso la destinazione successiva o finale dei sopravvissuti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl paragrafo 5.1.6. della medesima Risoluzione MSC 167(78) obbliga il comandante della nave che ha condotto le operazioni di soccorso e che ha temporaneamente accolto i naufraghi a \u0026#171;cercare di garantire che i sopravvissuti non vengano sbarcati in un luogo in cui la loro sicurezza sarebbe ulteriormente messa in pericolo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe Linee guida (art. 2.5.) puntualizzano che la responsabilit\u0026#224; di fornire un luogo sicuro, o di assicurare che un luogo sicuro sia fornito in un tempo ragionevole (\u003cem\u003ewithin a reasonable time\u003c/em\u003e), incombe sul Governo responsabile della zona SAR in cui i naufraghi sono stati recuperati (\u003cem\u003ethe Government responsible for the SAR region in which the survivors were recovered\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altro canto, in base all\u0026#8217;art. 6.3. delle Linee guida, le imbarcazioni non possono subire un indebito ritardo (\u003cem\u003eundue delay\u003c/em\u003e), un aggravio finanziario (\u003cem\u003efinancial burden\u003c/em\u003e) o altre difficolt\u0026#224;, dopo aver assistito le persone in mare, e devono essere liberate dagli Stati costieri il pi\u0026#249; rapidamente possibile (\u003cem\u003eas soon as practicable\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e25.\u0026#8211; La delimitazione delle zone SAR, lungi dall\u0026#8217;essere mera estrinsecazione della sovranit\u0026#224; dello Stato costiero, \u0026#232; funzionalmente e teleologicamente collegata alla pi\u0026#249; fruttuosa attuazione delle operazioni di ricerca e di soccorso, che non \u0026#232; rimessa in via esclusiva alla iniziativa spontanea ed episodica, e perci\u0026#242; inevitabilmente aleatoria, dei singoli.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; proprio la finalit\u0026#224; ultima della Convenzione di Amburgo che impone di interpretarla in coerenza con gli obblighi di soccorso enunciati dalla Convenzione UNCLOS e dalla Convenzione SOLAS.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e26.\u0026#8211; Caposaldo della Convenzione di Amburgo, difatti, \u0026#232; l\u0026#8217;individuazione del porto sicuro, idoneo a garantire, allo sbarco, il rispetto dei diritti umani fondamentali, anche in relazione al divieto di respingimento, quando si ravvisi un rischio reale per l\u0026#8217;integrit\u0026#224; psico-fisica dei naufraghi: il porto sicuro \u0026#232; quello che salvaguarda il rispetto della vita, dei bisogni essenziali, della libert\u0026#224;, dei diritti assoluti (il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon \u0026#232; vincolante, pertanto, un ordine che conduca a violare il primario obbligo di salvataggio della vita umana e che sia idoneo a metterla a repentaglio e non ne pu\u0026#242; essere sanzionata l\u0026#8217;inosservanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e27.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;applicazione della Convenzione SAR e della normativa nazionale che ne attua le previsioni, riveste importanza cruciale anche l\u0026#8217;art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati, conclusa a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722, che vieta agli Stati contraenti di espellere o respingere i rifugiati \u0026#171;verso i confini di territori\u0026#187; in cui la loro vita o la loro libert\u0026#224; \u0026#171;sarebbero minacciate\u0026#187; in considerazione della razza, della religione, della cittadinanza, dell\u0026#8217;appartenenza a un gruppo sociale o delle opinioni politiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl nesso che intercorre tra il principio di non respingimento e il divieto di tortura avvalora l\u0026#8217;appartenenza di tale principio al nucleo del diritto internazionale generale e ne corrobora il valore imperativo, secondo i tratti dello \u003cem\u003eius cogens\u003c/em\u003e (Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 16 dicembre 2021-26 aprile 2022, n. 15869, punto 6.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl principio in esame, inoltre, \u0026#232; presidiato dall\u0026#8217;art. 3 CEDU (Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, grande camera, sentenza 29 aprile 2022, Khasanov e Rakhmanov contro Russia, paragrafi da 93 a 101), che proibisce la tortura, le pene, i trattamenti inumani o degradanti e cos\u0026#236; consacra uno dei valori fondamentali delle societ\u0026#224; democratiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSu tale valore si fonda l\u0026#8217;obbligo degli Stati di non espellere una persona verso uno Stato in cui vi siano seri motivi per credere che l\u0026#8217;interessato corra il reale rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti (Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, grande camera, sentenza 28 febbraio 2008, Saadi contro Italia, paragrafi da 125 a 127).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tale riguardo non sono ammesse deroghe, quando gli stranieri siano intercettati in acque internazionali (Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, grande camera, sentenza 23 febbraio 2012, Hirsi Jamaa e altri contro Italia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e28.\u0026#8211; N\u0026#233; l\u0026#8217;applicazione della normativa censurata, nel presidiare un effettivo e proficuo sistema di collaborazione tra le autorit\u0026#224; competenti secondo la Convenzione SAR, infrange il divieto di respingimenti collettivi, che impone la valutazione della peculiarit\u0026#224; di ogni singolo caso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e29.\u0026#8211; Con la disposizione censurata, il legislatore ha inteso rafforzare il sistema di cooperazione e di regole condivise, che la Convenzione SAR ha istituito, e ha attribuito specifico rilievo alle violazioni che si riverberano sulla propria sfera di competenza, in un contesto che vede la comune responsabilit\u0026#224; di tutti gli Stati coinvolti e non si incardina sulla rigida e aprioristica delimitazione di zone di sovranit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;apparato sanzionatorio, lungi dall\u0026#8217;esaurirsi nel pedissequo richiamo a ordini e indicazioni di un\u0026#8217;autorit\u0026#224; straniera, presuppone pur sempre un collegamento della vicenda con il territorio dello Stato italiano. Un collegamento di tal fatta, che giustifica l\u0026#8217;esercizio della potest\u0026#224; sanzionatoria censurata nell\u0026#8217;odierno giudizio, si instaura quando l\u0026#8217;imbarcazione faccia comunque rotta verso i porti italiani e dunque anche nel territorio nazionale si ripercuotano le conseguenze della violazione degli atti preordinati al miglior funzionamento del descritto meccanismo di cooperazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e30.\u0026#8211; Spetta al giudice la valutazione delle peculiarit\u0026#224; della singola vicenda, senza vanificare le finalit\u0026#224; della Convenzione di Amburgo, volta a salvaguardare un efficiente sistema di salvataggio e di soccorso, e la necessaria discrezionalit\u0026#224; dello Stato che opera e coordina le operazioni di salvataggio nella necessaria cooperazione con gli altri Stati interessati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale \u0026#224;mbito, occorre coordinare \u0026#171;le esigenze correlate alla sicurezza della navigazione con quelle di ordine pubblico, frutto del doveroso confronto tra le Autorit\u0026#224; preposte alle relative competenze istituzionali\u0026#187; (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 25 febbraio 2025, n. 1615, punto 37), valutando tutte le caratteristiche del caso concreto, il numero, il sesso, le condizioni psico-fisiche dei migranti da assistere, la necessit\u0026#224; di somministrare cure mediche adeguate (Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 6 marzo 2025, n. 5992, punto 9 delle \u003cem\u003eRagioni della decisione\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e31.\u0026#8211; Nessuna antinomia, pertanto, si ravvisa tra gli obblighi di soccorso del comandante e gli obblighi degli Stati, che le convenzioni internazionali potenziano per assicurare il completo perseguimento degli obiettivi di salvaguardia della vita in pericolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl complesso operato del comandante, nell\u0026#8217;adempimento dell\u0026#8217;inderogabile obbligo di soccorso, non pu\u0026#242; non inserirsi in un sistema di cooperazione, che presuppone, in vista di una tutela pi\u0026#249; efficace della vita in mare, un mutuo riconoscimento e una vicendevole fiducia. Fiducia che solo elementi desumibili da fonti ufficiali, attuali, basate su dati oggettivi e riconosciute dalla Repubblica italiana, possono scalfire.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e32.\u0026#8211; Nessuna sanzione, in definitiva, si pu\u0026#242; irrogare quando l\u0026#8217;osservanza del precetto si ponga in contrasto con i princ\u0026#236;pi sovraordinati evocati dal rimettente, in base a dati specifici che il prudente apprezzamento del giudice dovr\u0026#224; soppesare, nel quadro di un giudizio che fa gravare pur sempre sull\u0026#8217;amministrazione l\u0026#8217;allegazione e la prova degli elementi costitutivi dell\u0026#8217;illecito e della legittimit\u0026#224; dei provvedimenti emessi (in termini generali, sull\u0026#8217;illecito amministrativo, gi\u0026#224; Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 30 settembre 2009, n. 20930).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; potr\u0026#224; essere sanzionata l\u0026#8217;inosservanza quando, a fronte di un quadro frastagliato e non scevro di connotazioni problematiche, difetti l\u0026#8217;elemento soggettivo del dolo o della colpa, richiesto in via generale dall\u0026#8217;art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), o quando non vi siano prove specifiche della responsabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;opponente, secondo il criterio enucleato dall\u0026#8217;art. 6, comma 11, del decreto legislativo 1\u0026#176; settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69): l\u0026#8217;insufficienza degli elementi probatori acquisiti scagiona il trasgressore, secondo un modello mutuato dall\u0026#8217;art. 530 del codice di procedura penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e33.\u0026#8211; Cos\u0026#236; intesa, la previsione censurata non presta il fianco alle censure formulate dal rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e34.\u0026#8211; Non \u0026#232; fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 2-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e, secondo periodo, del d.l. n. 130 del 2020, come convertito, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede come obbligatoria l\u0026#8217;applicazione del fermo amministrativo e cos\u0026#236; impedisce al giudice ogni valutazione \u0026#8220;individualizzata\u0026#8221;, aderente alla particolarit\u0026#224; del caso concreto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e34.1.\u0026#8211; Neppure tale enunciato normativo \u0026#232; stato modificato dallo \u003cem\u003eius superveniens\u003c/em\u003e, che ha mantenuto inalterata l\u0026#8217;obbligatoriet\u0026#224; del fermo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNessun ostacolo preclude, pertanto, l\u0026#8217;immediata soluzione degli autonomi dubbi di costituzionalit\u0026#224; prospettati, sotto questo profilo, dal rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e34.2.\u0026#8211; La previsione censurata non sanziona una qualsiasi inosservanza, ma una inosservanza connotata in senso pregnante, nell\u0026#8217;interpretazione che la lettera della legge e l\u0026#8217;adeguamento ai princ\u0026#236;pi costituzionali impongono.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa sanzione riguarda la violazione consapevole degli obblighi di cooperazione imposti dal sistema della Convenzione SAR e degli atti legalmente dati dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; competente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa previsione in esame, dunque, ha riguardo a quelle trasgressioni che pregiudichino la stessa finalit\u0026#224; di salvaguardia della vita umana in mare, insita nella Convenzione SAR, e si rivelino idonee a compromettere, in carenza di motivi legittimi, il sistema di cooperazione che tale Convenzione ha istituito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e34.3.\u0026#8211; La disposizione, cos\u0026#236; ricostruita, non include nel suo spettro applicativo condotte tra loro non comparabili, contraddistinte da un disvalore eterogeneo. Il suo tratto qualificante, che accomuna le condotte tipizzate dal legislatore, risiede nel rifiuto di collaborazione con le autorit\u0026#224; competenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRispetto a tale rifiuto, per le conseguenze pregiudizievoli che implica, l\u0026#8217;obbligatoriet\u0026#224; dell\u0026#8217;applicazione del fermo non rappresenta una risposta sanzionatoria irragionevole e sproporzionata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi deve escludere, pertanto, che il legislatore abbia equiparato \u003cem\u003equoad poenam\u003c/em\u003e condotte disparate e che, nel sancire l\u0026#8217;obbligo di applicare il fermo, abbia violato i princ\u0026#236;pi sanciti dagli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. (sentenze n. 194 del 2023 e n. 212 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e35.\u0026#8211; Quanto all\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di graduare la sanzione del fermo, \u0026#232; necessario restituire gli atti al rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSar\u0026#224; il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e a dover valutare l\u0026#8217;incidenza dello \u003cem\u003eius superveniens\u003c/em\u003e, che tale fissit\u0026#224; ha rimosso, sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione sollevata.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003enon fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 2-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, 391-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, 391-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e e 588 del codice penale, nonch\u0026#233; misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all\u0026#8217;utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libert\u0026#224; personale), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, come inserito dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1 (Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori), convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 2023, n. 15, sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 25, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003enon fondata, nei sensi indicati in motivazione, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 2-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e, primo periodo, del d.l. n. 130 del 2020, come convertito, come inserito dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del d.l. n. 1 del 2023, come convertito, sollevata, in riferimento agli artt. 10 e 117 Cost., dal Tribunale ordinario di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 2-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e, secondo periodo, del d.l. n. 130 del 2020, come convertito, come inserito dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del d.l. n. 1 del 2023, come convertito, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., riguardo all\u0026#8217;applicazione obbligatoria del fermo amministrativo, dal Tribunale ordinario di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e4) \u003cem\u003eordina\u003c/em\u003e la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica, riguardo alla questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 2-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e, secondo periodo, del d.l. n. 130 del 2020, come convertito, come inserito dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del d.l. n. 1 del 2023, come convertito, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., riguardo alla previsione della durata fissa del fermo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni PITRUZZELLA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria l\u0026#8217;8 luglio 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250708132247.pdf","oggetto":"Straniero - Immigrazione - Sanzioni amministrative - Gestione dei flussi migratori - Sanzioni amministrative applicate al comandante della nave o all\u0027armatore che non fornisce le informazioni richieste dalla competente autorit\u0026#224; nazionale per la ricerca e il soccorso in mare nonch\u0026#233; dalla struttura nazionale preposta al coordinamento delle attivit\u0026#224; di polizia di frontiera e di contrasto dell\u0027immigrazione clandestina o non si uniforma alle loro indicazioni - Sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per venti giorni della nave utilizzata per commettere la violazione - Applicazione di un trattamento sanzionatorio comune a fattispecie eterogenee - Denunciato automatismo della sanzione - Omessa possibilit\u0026#224;, per il giudice, di graduare l\u0026#8217;applicazione in ragione del caso specifico - Contrasto con i principi di individualizzazione e proporzionalit\u0026#224; della pena - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio della personalit\u0026#224; della responsabilit\u0026#224; penale e della finalit\u0026#224; rieducativa della pena - Contrasto con il principio di determinatezza della fattispecie dell\u0026#8217;illecito - Denunciata descrizione della condotta suscettibile di applicazione della sanzione accessoria con richiamo, per relationem, all\u0026#8217;ordine impartito dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; incaricata di coordinare le operazioni di soccorso (nel caso di specie: autorit\u0026#224; libica, competente secondo il sistema definito dalla Convenzione di Amburgo del 1979, cosiddetto sistema SAR) - Contrasto con il principio di legalit\u0026#224; - Denunciato riconoscimento della validit\u0026#224; di una zona \u0026#8220;SAR libica\u0026#8221; e della legittimit\u0026#224; degli ordini impartiti dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; libica nelle operazioni di soccorso - Violazione dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali di diritto consuetudinario e convenzionale.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46809","titoletto":"Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Incidenza limitata ad alcune delle questioni sollevate - Necessità di una restituzione degli atti - Esclusione - Possibilità, per la Corte costituzionale, di pronunciarsi sulle questioni autonome e logicamente prioritarie. (Classif. 111011).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eQuando le sopravvenienze normative impongano la rivalutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza soltanto per alcune questioni di legittimità costituzionale contestualmente proposte, suscettibili di una trattazione distinta, l’integrale restituzione degli atti sarebbe un rimedio eccedente rispetto alla finalità che lo giustifica e si risolverebbe in un irragionevole intralcio alla sollecita definizione del giudizio di costituzionalità. In tal caso lo \u003cem\u003eius superveniens\u003c/em\u003e non impedisce alla Corte costituzionale di pronunciarsi sulle questioni, autonome e peraltro logicamente prioritarie, che le innovazioni introdotte dal legislatore non mutano nei loro termini salienti, e di rendere così una tempestiva risposta alla domanda di giustizia costituzionale.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46810","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46810","titoletto":"Straniero - Immigrazione - Gestione dei flussi migratori - Sanzioni amministrative applicate al comandante della nave o all\u0027armatore che non fornisce le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare nonché dalla struttura nazionale preposta al coordinamento delle attività di polizia di frontiera e di contrasto dell\u0027immigrazione clandestina o non si uniforma alle loro indicazioni (nel caso di specie: dell\u0027autorità libica, competente secondo il sistema \"SAR\", definito dalla Convenzione di Amburgo del 1979) - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di individualizzazione e proporzionalità della pena e della sua finalità rieducativa - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 245003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Brindisi, sez. civile, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., riguardo all’applicazione obbligatoria del fermo amministrativo, dell’art. 1, comma 2-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e, secondo periodo, del d.l. n. 130 del 2020, come conv., come inserito dall’art. 1, comma 1, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del d.l. n. 1 del 2023, come conv., che sanziona, con il fermo amministrativo per venti giorni della nave utilizzata per commettere la violazione, il comandante o l’armatore che non fornisce le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare o non si uniforma alle sue indicazioni. La previsione censurata non sanziona una qualsiasi inosservanza, ma quella connotata in senso pregnante, nell’interpretazione che la lettera della legge e l’adeguamento ai princìpi costituzionali impongono, e che riguarda la violazione consapevole degli obblighi di cooperazione imposti dal sistema della Convenzione SAR e degli atti legalmente dati dall’autorità competente. Essa, dunque, ha riguardo a quelle trasgressioni – espresse dal rifiuto di collaborazione con le autorità competenti – che pregiudichino la stessa finalità di salvaguardia della vita umana in mare, insita nella Convenzione SAR, e si rivelino idonee a compromettere, in carenza di motivi legittimi, il sistema di cooperazione che tale Convenzione ha istituito; senza perciò includere condotte tra loro non comparabili, contraddistinte da un disvalore eterogeneo. Si deve pertanto ritenere non irragionevole né sproporzionata la risposta sanzionatoria, ed escludere che il legislatore abbia equiparato \u003cem\u003equoad poenam\u003c/em\u003e condotte disparate. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 194/2023 - mass. 45810; S. 212/2019 - mass. 42706\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46811","numero_massima_precedente":"46809","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"21/10/2020","data_nir":"2020-10-21","numero":"130","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"sexies, secondo periodo","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2020-10-21;130~art1"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"18/12/2020","data_nir":"2020-12-18","numero":"173","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"inserito dall\u0027","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-18;173"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"02/01/2023","data_nir":"2023-01-02","numero":"1","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. b)","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2023-01-02;1~art1"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"24/02/2023","data_nir":"2023-02-24","numero":"15","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-02-24;15"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46811","titoletto":"Straniero - Immigrazione - Gestione dei flussi migratori - Sanzioni amministrative applicate al comandante della nave o all\u0027armatore che non fornisce le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare nonché dalla struttura nazionale preposta al coordinamento delle attività di polizia di frontiera e di contrasto dell\u0027immigrazione clandestina o non si uniforma alle loro indicazioni (nel caso di specie: dell\u0027autorità libica, competente secondo il sistema \"SAR\", definito dalla Convenzione di Amburgo del 1979) - Denunciata violazione degli obblighi internazionali di diritto consuetudinario e convenzionale - Insussistenza - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 245003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata non fondata, nei sensi indicati in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Brindisi, sez. civile, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 10 e 117 Cost., dell’art. 1, comma 2-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e, primo periodo, del d.l. n. 130 del 2020, come conv., come inserito dall’art. 1, comma 1, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del d.l. n. 1 del 2023, come conv., che sanziona, con il fermo amministrativo per venti giorni della nave utilizzata per commettere la violazione, il comandante o l’armatore che non fornisce le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare o non si uniforma alle sue indicazioni. La disposizione censurata può e deve essere interpretata in senso compatibile con i parametri costituzionali evocati, in considerazione del dato testuale e delle implicazioni sistematiche della disciplina vigente. L’osservanza degli obblighi internazionali, anche quando non sia \u003cem\u003eex professo\u003c/em\u003e richiamata, non può infatti non orientare l’interpretazione e l’applicazione della disciplina nazionale. Essa (art. 1, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, d.l. n. 130 del 2020, come conv.) chiarisce che le indicazioni delle autorità, cui le operazioni di salvataggio in mare si devono conformare, sono emesse sulla base degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare, della CEDU e delle norme nazionali, internazionali ed europee in materia di diritto di asilo, legandosi così indissolubilmente alla Convenzione SAR, inserita a pieno titolo in un complesso di regole improntate all’obiettivo della salvaguardia della vita in mare; da tale complesso l’obbligo di soccorso è stato successivamente specificato e rafforzato; pertanto, la delimitazione delle zone SAR, lungi dall’essere mera estrinsecazione della sovranità dello Stato costiero, è funzionalmente e teleologicamente collegata alla più fruttuosa attuazione delle operazioni di ricerca e di soccorso, che non è rimessa in via esclusiva alla iniziativa spontanea ed episodica, e perciò inevitabilmente aleatoria, dei singoli. Non è vincolante, pertanto, un ordine che conduca a violare il primario obbligo di salvataggio della vita umana e che sia idoneo a metterla a repentaglio e non ne può essere sanzionata l’inosservanza. Né l’applicazione della normativa censurata, nel presidiare un effettivo e proficuo sistema di collaborazione tra le autorità competenti secondo la Convenzione SAR, infrange il divieto di respingimenti collettivi, che impone la valutazione della peculiarità di ogni singolo caso: il legislatore ha inteso rafforzare il sistema di cooperazione e di regole condivise, che la Convenzione SAR ha istituito, e ha attribuito specifico rilievo alle violazioni che si riverberano sulla propria sfera di competenza, in un contesto che vede la comune responsabilità di tutti gli Stati coinvolti e non si incardina sulla rigida e aprioristica delimitazione di zone di sovranità. Inoltre, l’applicabilità dell’apparato sanzionatorio, lungi dall’esaurirsi nel pedissequo richiamo a ordini e indicazioni di un’autorità straniera, presuppone pur sempre un collegamento della vicenda con il territorio dello Stato italiano. Spetta al giudice la valutazione delle peculiarità della singola vicenda, senza vanificare le finalità della Convenzione di Amburgo, volta a salvaguardare un efficiente sistema di salvataggio e di soccorso, e la necessaria discrezionalità dello Stato che opera e coordina le operazioni di salvataggio nella necessaria cooperazione con gli altri Stati interessati; nessuna sanzione, in definitiva, si può irrogare quando l’osservanza del precetto si ponga in contrasto con i princìpi sovraordinati evocati dal rimettente, in base a dati specifici che il prudente apprezzamento del giudice dovrà soppesare, nel quadro di un giudizio che fa gravare pur sempre sull’amministrazione l’allegazione e la prova degli elementi costitutivi dell’illecito e della legittimità dei provvedimenti emessi; né potrà essere sanzionata l’inosservanza quando, a fronte di un quadro frastagliato e non scevro di connotazioni problematiche, difetti l’elemento soggettivo del dolo o della colpa, o quando non vi siano prove specifiche della responsabilità dell’opponente.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46812","numero_massima_precedente":"46810","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"21/10/2020","data_nir":"2020-10-21","numero":"130","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"sexies, primo periodo","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2020-10-21;130~art1"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"18/12/2020","data_nir":"2020-12-18","numero":"173","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"inserito dall\u0027","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-18;173"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"02/01/2023","data_nir":"2023-01-02","numero":"1","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. b)","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2023-01-02;1~art1"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"24/02/2023","data_nir":"2023-02-24","numero":"15","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-02-24;15"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"10","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46812","titoletto":"Legalità (principio di) - In genere - Campo di applicazione - Estensione a ogni sanzione avente carattere punitivo-afflittivo, qualunque sia il nomen ad essa attribuito dall\u0027ordinamento - Ratio - Principio di determinatezza delle norme, in funzione di garanzia della libertà o di tutela dell\u0027uguaglianza (nel caso di specie: non fondatezza della questione della disposizione che sanziona con il fermo amministrativo della nave il comandante o l\u0027armatore che non fornisce le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare nonché dalla struttura nazionale preposta al coordinamento delle attività di polizia di frontiera e di contrasto dell\u0027immigrazione clandestina o non si uniforma alle loro indicazioni). (Classif. 140001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa Costituzione, all’art. 25, secondo comma, sancisce un principio della legalità della pena, ricavabile anche per le sanzioni amministrative, per le quali si apprezza l’esigenza della prefissione \u003cem\u003eex lege\u003c/em\u003e di rigorosi criteri di esercizio del potere relativo all’applicazione (o alla non applicazione) di esse, e che rinviene il suo fondamento nel principio d’imparzialità (art. 97 Cost.) e nel precetto dell’art. 23 Cost., nonché negli artt. 6 e 7 CEDU, così come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 121/2018 - mass. 40809; S. 104/2014 - mass. 37898; S. 447/1988 - mass. 13967; S. 78/1967 - mass. 4648\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’assimilazione delle sanzioni amministrative “punitive” alle sanzioni penali ha, quale corollario, l’estensione di larga parte dello “statuto costituzionale” sostanziale delle sanzioni penali e quindi non solo quello basato sull’art. 25 Cost., ma anche quello sulla determinatezza dell’illecito e delle sanzioni, sulla violazione del \u003cem\u003ene bis in idem\u003c/em\u003e, sulla retroattività, salvo giustificate eccezioni, della \u003cem\u003elex mitior\u003c/em\u003e, sulla proporzionalità della sanzione alla gravità del fatto e sulla rilevanza di una sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma sanzionatoria. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 169/2023 - mass. 45775; S. 149/2022 - mass. 44927; S. 185/2021 - mass. 44241; S. 134/2019 - mass. 42641; S. 112/2019 - mass. 42628; S. 63/2019 - mass. 42613; S. 121/2018 - mass. 40807\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl principio di legalità, prevedibilità e accessibilità della condotta sanzionabile e della sanzione avente carattere punitivo-afflittivo, qualunque sia il \u003cem\u003enomen \u003c/em\u003ead essa attribuito dall’ordinamento, rappresenta patrimonio derivato non soltanto dai principi costituzionali, ma anche da quelli del diritto convenzionale e sovranazionale europeo, in base ai quali è illegittimo sanzionare comportamenti posti in essere da soggetti che non siano stati messi in condizione di “conoscere”, in tutte le sue dimensioni tipizzate, la illiceità della condotta omissiva o commissiva concretamente realizzata. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 134/2019 - mass. 42641; S. 121/2018 - mass. 40807\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003ePer qualificare come penale una sanzione, è ininfluente che essa sia qualificata come amministrativa dall’ordinamento interno e che non sia irrogata all’esito di un procedimento penale, in quanto subordinare il carattere penale di una misura, nell’ambito della CEDU, al fatto che l’individuo abbia commesso un atto qualificato come reato dal diritto interno e sia stato condannato per questo reato da un giudice penale si scontrerebbe con l’autonomia del concetto di “pena”. Occorre pertanto avere riguardo ad altri aspetti, che toccano la natura e il fine della misura in questione; la sua qualificazione ai sensi del diritto interno; le procedure coinvolte nell’emissione e nell’attuazione della misura; e la sua gravità. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 276/2016 - mass. 39476\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa determinatezza, in funzione di garanzia della libertà o di tutela dell’uguaglianza, è un modo di essere delle norme, come risultano dagli enunciati legislativi, dall’interpretazione dei medesimi e dal loro precisarsi attraverso l’applicazione. Tale principio si estrinseca nell’imperativo costituzionale, rivolto al legislatore, di formulare norme chiare e intelligibili e di tipizzare fattispecie dotate di un solido fondamento empirico, che trovino riscontro nella realtà e approdino a un’univoca applicazione concreta. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 54/2024 - mass. 46073; S. 172/2014 - mass. 38019; S. 247/1989 - mass. 13572; S. 96/1981 - mass. 9496\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa verifica di conformità all’art. 25, secondo comma, Cost. non si esaurisce nella valutazione del singolo elemento descrittivo dell’illecito e postula un sindacato più ampio sulle finalità perseguite dal legislatore e sul contesto in cui la norma si colloca, anche alla luce della correlazione tra la condotta vietata e il bene protetto: da rapportarsi, a sua volta, ai principi costituzionali. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 25/2019 - mass. 41559; S. 188/1975 - mass. 7962\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’impiego di espressioni polisense, di clausole generali o di lemmi elastici o l’insorgere di contrasti interpretativi non denotano di per sé l’antitesi con il canone di determinatezza, quando ai consociati sia comunque possibile individuare con sufficiente precisione il comportamento doveroso. Perché il principio di determinatezza possa dirsi rispettato, è necessario che la descrizione del fatto consenta, in primo luogo, di formulare un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta, secondo un percorso ermeneutico che non travalichi quello istituzionalmente affidato all’interprete, e permetta, inoltre, al destinatario della norma di percepirne in maniera chiara e immediata il contenuto precettivo, così da uniformare la propria condotta alle regole e ai divieti dettati dalla legge, senza che possa essere il giudice a tracciare la linea di demarcazione tra lecito e illecito. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 278/2019 - mass. 41830; S. 141/2019 - mass. 41823; S. 115/2018 - mass. 41257; S. 21/2009 - mass. 33140; S. 327/2008 - mass. 32824; S. 185/1992 - mass. 18176; S. 282/1990 - mass. 15662; S. 364/1988 - mass. 13798; S. 108/1982 - mass. 11617; S. 113/1972 - mass. 6181; S. 26/1966 - mass. 2537; S. 36/1964 - mass. 2118; S. 27/1961 - mass. 1232\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarata\u003cem\u003e \u003c/em\u003enon fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Brindisi, sez. civile, in composizione monocratica, in riferimento all’art. 25, secondo comma, Cost., dell’art. 1, comma 2-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e, primo periodo, del d.l. n. 130 del 2020, come conv., come inserito dall’art. 1, comma 1, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e, del d.l. n. 1 del 2023, come conv., che sanziona, con il fermo amministrativo per venti giorni della nave utilizzata per commettere la violazione, il comandante o l’armatore che non fornisce le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare o non si uniforma alle sue indicazioni. Poiché il fermo, pur configurato come sanzione accessoria e qualificato come amministrativo, presenta una natura sostanzialmente penale, esprimendo la riprovazione dell’ordinamento per la condotta del trasgressore delle indicazioni o delle richieste dell’autorità competente, ad esso si impone dunque la verifica dell’osservanza dell’art. 25, secondo comma, Cost. e del principio di determinatezza. Tanto premesso, la previsione censurata supera il vaglio di conformità al parametro evocato, perché descrive in modo nitido la condotta doverosa, che si sostanzia nel fornire le informazioni richieste dall’autorità competente e nel rispettarne le indicazioni, senza che si ravvisi alcuna delega in bianco all’autorità di uno Stato estero. La disciplina nazionale, inoltre, si inserisce armonicamente nella trama di regole e di procedure condivise che la Convenzione SAR istituisce, anche nelle sue interrelazioni con le altre normative internazionali pertinenti, in un’opera di integrazione e di osmosi che non lede il principio di legalità, ma ne salvaguarda l’essenziale funzione di garanzia. Tanto le richieste di informazioni quanto le indicazioni non risultano \u003cem\u003elegibus solutae\u003c/em\u003e, in quanto si iscrivono nel quadro di collaborazione tracciato dalla Convenzione SAR. Né può essere condiviso, infine, l’assunto dell’insindacabilità degli atti dell’autorità nazionale competente: l’inottemperanza del comandante e dell’armatore in tanto assume rilievo in quanto le richieste e le indicazioni siano legalmente date e siano conformi alle regole della Convenzione di Amburgo e delle altre norme concernenti il soccorso in mare, che i Paesi aderenti sono tenuti a rispettare).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46813","numero_massima_precedente":"46811","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"21/10/2020","data_nir":"2020-10-21","numero":"130","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"sexies, primo periodo","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2020-10-21;130~art1"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"18/12/2020","data_nir":"2020-12-18","numero":"173","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"inserito dall\u0027","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-18;173"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"02/01/2023","data_nir":"2023-01-02","numero":"1","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. b)","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2023-01-02;1~art1"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"24/02/2023","data_nir":"2023-02-24","numero":"15","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-02-24;15"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"25","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46813","titoletto":"Straniero - Immigrazione - Gestione dei flussi migratori - Sanzioni amministrative applicate al comandante della nave o all\u0027armatore che non fornisce le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare nonché dalla struttura nazionale preposta al coordinamento delle attività di polizia di frontiera e di contrasto dell\u0027immigrazione clandestina o non si uniforma alle loro indicazioni (nel caso di specie: dell\u0027autorità libica, competente secondo il sistema \"SAR\", definito dalla Convenzione di Amburgo del 1979) - Sanzione amministrativa accessoria obbligatoria del fermo amministrativo, per una durata fissa (venti giorni), della nave utilizzata per commettere la violazione - Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi di individualizzazione e proporzionalità della pena e della sua finalità rieducativa - Ius superveniens - Restituzione degli atti al giudice rimettente. (Classif. 245003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ ordinata la restituzione degli atti al Tribunale di Brindisi, sez. civile, in composizione monocratica, riguardo alla questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., riguardo alla previsione della durata fissa del fermo, dell’art. 1, comma 2-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e, secondo periodo, del d.l. n. 130 del 2020, come conv., come inserito dall’art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del d.l. n. 1 del 2023, come conv. A seguito della novella introdotta ex d.l. n. 145 del 2024, come conv., che ha rimodulato la durata fissa di venti giorni del fermo, senza modificare il precetto sul versante sostanziale, sarà il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e a dover valutare l’incidenza dello \u003cem\u003eius superveniens\u003c/em\u003e sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione sollevata.\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46812","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"21/10/2020","data_nir":"2020-10-21","numero":"130","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"sexies, secondo periodo","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2020-10-21;130~art1"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"18/12/2020","data_nir":"2020-12-18","numero":"173","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"inserito dall\u0027","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-18;173"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"02/01/2023","data_nir":"2023-01-02","numero":"1","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. b)","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2023-01-02;1~art1"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"24/02/2023","data_nir":"2023-02-24","numero":"15","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-02-24;15"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"46443","autore":"Papanicoloupoulu I.","titolo":"Di norme astratte e problemi concreti: breve commento alla sentenza della Corte costituzionale nel caso Ocean Viking","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46442_2025_101.pdf","nome_file_fisico":"101_25 Papanicoloupoulu.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false}],"pronunceCorrette":[]}}"
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