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M. e il Comune di Ascea, con ordinanza del 29 gennaio 2020, iscritta al numero 11 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eUdita nella camera di consiglio dell\u0026#8217;11 maggio 2022 la Giudice relatrice Daria de Pretis;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio dell\u0026#8217;11 maggio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003eRitenuto che, con ordinanza del 29 gennaio 2020 (reg. ord. n. 11 del 2021), il Tribunale ordinario di Salerno, prima sezione civile, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all\u0026#8217;accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonch\u0026#233; della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), introdotto dall\u0026#8217;art. 13, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonch\u0026#233; misure per la funzionalit\u0026#224; del Ministero dell\u0026#8217;interno e l\u0026#8217;organizzazione e il funzionamento dell\u0026#8217;Agenzia nazionale per l\u0026#8217;amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalit\u0026#224; organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1\u0026#176; dicembre 2018, n. 132, per violazione degli artt. 2, 3 e 16 della Costituzione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente premette di essere stato ad\u0026#236;to da K. M., cittadino extracomunitario, che ha convenuto il Comune di Ascea, non costituito nel giudizio a quo, con un ricorso ai sensi dell\u0026#8217;art. 700 del codice di procedura civile, chiedendo al giudice di ordinare al sindaco l\u0026#8217;immediata iscrizione del ricorrente nel registro anagrafico della popolazione residente;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche K. M. ha riferito al Tribunale di Salerno: di essere titolare del permesso di soggiorno per richiesta di asilo, rilasciato il 23 maggio 2019; di dimorare da pi\u0026#249; di tre mesi presso un centro di accoglienza; di aver chiesto, il 10 settembre 2019, l\u0026#8217;iscrizione nell\u0026#8217;anagrafe del Comune ove dimora; di aver ricevuto il diniego a questa richiesta da parte del responsabile dell\u0026#8217;ufficio demografico, poich\u0026#233;, ai sensi del censurato art. 4, comma 1-bis, il permesso di soggiorno per richiesta di asilo non costituirebbe valido titolo per l\u0026#8217;iscrizione anagrafica; infine, di ritenere illegittimo tale rifiuto in quanto la norma censurata avrebbe solo abolito la procedura semplificata di iscrizione anagrafica prevista dall\u0026#8217;abrogato art. 5-bis del d.lgs. n. 142 del 2015;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, quanto al fumus boni juris, il giudice a quo rileva che, secondo la Corte di cassazione, le controversie in materia di iscrizione anagrafica attengono a diritti soggettivi e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto, il potere dell\u0026#8217;ufficiale d\u0026#8217;anagrafe sarebbe limitato all\u0026#8217;accertamento dei presupposti dell\u0026#8217;iscrizione e dunque a un\u0026#8217;attivit\u0026#224; di tipo vincolato, inidonea a degradare i diritti soggettivi (Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 19 giugno 2000, n. 449);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo il rimettente, il diritto dello straniero all\u0026#8217;iscrizione anagrafica risulterebbe dall\u0026#8217;art. 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u0026#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), in base al quale \u0026#171;[l]e iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalit\u0026#224; previste dal regolamento di attuazione\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, dunque, in virt\u0026#249; della norma sopra citata e di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), i presupposti del diritto dello straniero all\u0026#8217;iscrizione anagrafica sarebbero due: la regolarit\u0026#224; del soggiorno in Italia e la dimora abituale nel Comune, entrambi sussistenti nel caso di specie, poich\u0026#233; il ricorrente, titolare del permesso di soggiorno per richiesta di asilo, sarebbe ospite da pi\u0026#249; di tre mesi di un centro di accoglienza;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il giudice a quo non condivide l\u0026#8217;interpretazione adeguatrice di tale disposizione (secondo la quale essa avrebbe solo abolito la procedura semplificata di iscrizione anagrafica del richiedente asilo), seguita da alcuni giudici di merito e posta alla base della domanda cautelare, in quanto essa renderebbe la disposizione stessa inutile, assegnando a una norma derogatoria lo stesso significato della regola generale (secondo la quale il permesso di soggiorno non \u0026#232; sufficiente per l\u0026#8217;iscrizione anagrafica, occorrendo anche la residenza);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, inoltre, la procedura semplificata di iscrizione anagrafica sarebbe stata abrogata dall\u0026#8217;art. 13, comma 1, lettera c), del d.l. n. 113 del 2018, come convertito, e l\u0026#8217;interpretazione adeguatrice sarebbe smentita dai lavori preparatori della relativa legge di conversione, nel corso dei quali si \u0026#232; discusso di \u0026#171;esclusione dall\u0026#8217;iscrizione anagrafica\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la disposizione censurata dovrebbe invece essere intesa nel senso che, poich\u0026#233; il permesso di soggiorno \u0026#171;non costituisce titolo per l\u0026#8217;iscrizione anagrafica\u0026#187;, viene a mancare il primo presupposto di essa, cio\u0026#232; la regolarit\u0026#224; del soggiorno: infatti, il permesso di soggiorno per richiedenti asilo, a differenza degli altri permessi, non integrerebbe la condizione del soggiorno regolare ai fini dell\u0026#8217;iscrizione anagrafica. Il richiedente asilo sarebbe autorizzato a rimanere in Italia, ma non avrebbe diritto all\u0026#8217;iscrizione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, cos\u0026#236; intesa, la disposizione censurata violerebbe i \u0026#171;diritti umani fondamentali tutelati dall\u0026#8217;art. 2 Cost. (l\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;assistenza sociale e la concessione di eventuali sussidi o agevolazioni previste dal Comune, come quelle basate sulle condizioni di reddito; il conseguimento della patente di guida italiana [\u0026#8230;])\u0026#187;, il \u0026#171;principio di uguaglianza (art. 3), per l\u0026#8217;irragionevole trattamento rispetto allo straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo\u0026#187;, e la \u0026#171;libert\u0026#224; di soggiorno (art. 16), per l\u0026#8217;esclusione dello straniero avente diritto ad una definizione della sua domanda di protezione internazionale da una regolare condizione anagrafica\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il giudice a quo argomenta poi sulla rilevanza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, sottolineando che la definizione del giudizio cautelare dipenderebbe dall\u0026#8217;applicazione della norma censurata;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infine, il rimettente, ritenuto di non poter ordinare al Comune l\u0026#8217;iscrizione anagrafica, in ragione del divieto di cui all\u0026#8217;art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, recante \u0026#171;Legge sul contenzioso amministrativo (All. E)\u0026#187;, \u0026#171;dichiara, in via provvisoria e fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l\u0026#8217;incidente di legittimit\u0026#224; costituzionale, la sussistenza del diritto\u0026#187; di K. M. a essere iscritto all\u0026#8217;anagrafe del Comune di Ascea;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche nel presente giudizio non \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eConsiderato che, con ordinanza del 29 gennaio 2020 (reg. ord. n. 11 del 2021), il Tribunale ordinario di Salerno, prima sezione civile, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all\u0026#8217;accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonch\u0026#233; della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), introdotto dall\u0026#8217;art. 13, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonch\u0026#233; misure per la funzionalit\u0026#224; del Ministero dell\u0026#8217;interno e l\u0026#8217;organizzazione e il funzionamento dell\u0026#8217;Agenzia nazionale per l\u0026#8217;amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalit\u0026#224; organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1\u0026#176; dicembre 2018, n. 132, per violazione degli artt. 2, 3 e 16 della Costituzione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, successivamente all\u0026#8217;ordinanza di rimessione, questa Corte, con la sentenza n. 186 del 2020, ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 1-bis, del d.lgs. n. 142 del 2015, come introdotto dall\u0026#8217;art. 13, comma 1, lettera a), numero 2), del d.l. n. 113 del 2018, come convertito, e, in via consequenziale, delle restanti disposizioni del medesimo art. 13;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto, le questioni in esame devono essere dichiarate manifestamente inammissibili in quanto ormai prive di oggetto (ex plurimis, ordinanze n. 47 del 2021, n. 225, n. 220, n. 203, n. 125 e n. 105 del 2020), atteso che, in ragione della intervenuta dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale, \u0026#232; venuta meno la norma che \u0026#8722; secondo il rimettente \u0026#8722; determinava il denunciato contrasto con i parametri costituzionali evocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nel testo vigente ratione temporis.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all\u0026#8217;accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonch\u0026#233; della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), introdotto dall\u0026#8217;art. 13, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonch\u0026#233; misure per la funzionalit\u0026#224; del Ministero dell\u0026#8217;interno e l\u0026#8217;organizzazione e il funzionamento dell\u0026#8217;Agenzia nazionale per l\u0026#8217;amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalit\u0026#224; organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1\u0026#176; dicembre 2018, n. 132, sollevate \u0026#8211; in riferimento agli artt. 2, 3 e 16 della Costituzione \u0026#8211; dal Tribunale ordinario di Salerno, prima sezione civile, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l\u0026#8217;11 maggio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDaria de PRETIS, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 26 maggio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Straniero - Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale - Previsione che il permesso di soggiorno per richiesta di asilo non costituisce titolo per l\u0027iscrizione anagrafica.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44825","titoletto":"Straniero - Immigrazione - Richiedenti protezione internazionale - Domanda di iscrizione anagrafica - Requisiti - Previsione che il permesso di soggiorno per richiesta di asilo non costituisce titolo per l\u0027iscrizione - Denunciata violazione dei diritti umani fondamentali, del principio di uguaglianza e della libertà di soggiorno - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 245003).","testo":"Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Salerno in riferimento agli artt. 2, 3 e 16 Cost. - dell\u0027art. 4, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 142 del 2015, introdotto dall\u0027art. 13, comma 1, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), n. 2), del d.l. n. 113 del 2018, come conv., secondo cui il permesso di soggiorno per richiesta di asilo non costituisce titolo per l\u0027iscrizione anagrafica. La sentenza n. 186 del 2020 ha già dichiarato l\u0027illegittimità costituzionale della disposizione censurata nei termini auspicati dal rimettente. (\u003cem\u003ePrecedenti: O. 47/2021 - mass. 43680; O. 225/2020 - mass. 42653; O. 220/2020 - mass. 42762; O. 203/2020 - mass. 42586; S. 186/2020 - mass. \u003c/em\u003e\u003cem\u003e43203; O. 125/2020 - mass. 42579; O. 105/2020 - mass. 43436\u003c/em\u003e).","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"18/08/2015","data_nir":"2015-08-18","numero":"142","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"bis","nesso":"introdotto dall\u0027","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;142~art4"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"04/10/2018","data_nir":"2018-10-04","numero":"113","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. a) n. 2)","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2018-10-04;113~art13"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"01/12/2018","data_nir":"2018-12-01","numero":"132","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-01;132"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"16","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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