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Esso sarebbe altres\u0026#236; stato assunto in violazione del principio di leale collaborazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; La ricorrente osserva che il decreto posto alla base del conflitto \u0026#232; stato adottato sulla base dell\u0026#8217;art. 138, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell\u0027articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), che attribuisce allo Stato il potere di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree elencate dall\u0026#8217;art. 136 del medesimo testo normativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; accade all\u0026#8217;esito di un procedimento avviato da una proposta motivata del soprintendente, previo parere della Regione interessata, che lo esprime entro trenta giorni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale iter \u0026#232; \u0026#8220;fatto salvo\u0026#8221; rispetto al procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico che, invece, si conclude con un provvedimento della Regione ai sensi dell\u0026#8217;art. 140 cod. beni culturali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel caso oggetto del presente conflitto, il potere statale \u0026#232; stato esercitato con riferimento a porzioni del territorio regionale che sono state ritenute rilevanti, in quanto \u0026#171;complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici\u0026#187; (art. 136, comma 1, lettera c, cod. beni culturali) e in quanto \u0026#171;bellezze panoramiche\u0026#187; e \u0026#171;punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze\u0026#187; (art. 136, comma 1, lettera d, cod. beni culturali).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl decreto del 5 dicembre 2019 ha, in particolare, riconosciuto alle aree della valle del Comelico \u0026#171;un aspetto unitario e uno spiccato carattere di identit\u0026#224;, di notevole interesse pubblico\u0026#187;, poich\u0026#233; segnate non solo da \u0026#171;bellezze naturali (Dolomiti) e siti panoramici\u0026#187;, ma da elementi morfologici che la rendono un \u0026#171;unicum paesaggistico straordinariamente conservato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi \u0026#232; pertanto assoggettato tale territorio alla disciplina d\u0026#8217;uso recata in apposito allegato al decreto oggetto di conflitto, la cosiddetta \u0026#171;Relazione e Disciplina d\u0026#8217;uso\u0026#187;, che diviene parte integrante del piano paesaggistico previsto dall\u0026#8217;art. 143 cod. beni culturali, e non pu\u0026#242; venire rimossa o modificata in sede di redazione o revisione del piano, come prevede l\u0026#8217;art. 140, comma 2, del medesimo codice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; La ricorrente reputa che, adottando il decreto del 5 dicembre 2019, e dunque individuando i beni paesaggistici che ne sono oggetto in via unilaterale, e senza osservare il \u0026#171;procedimento ordinario\u0026#187; facente capo alla Regione, lo Stato ne abbia leso le prerogative costituzionali in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali e di governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.), nonch\u0026#233; di agricoltura e turismo (art. 117, quarto comma, Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDifatti, da tali disposizioni costituzionali dovrebbe evincersi, a parere della ricorrente, che la \u0026#171;competenza pianificatoria in materia paesaggistica\u0026#187; non possa che essere esercitata congiuntamente da Stato e Regioni, mediante l\u0026#8217;elaborazione del piano paesaggistico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, il potere statale, previsto dall\u0026#8217;art. 138, comma 3, cod. beni culturali e concretamente azionato con il decreto oggetto di conflitto, dovrebbe limitarsi ad \u0026#171;assoggettare singoli beni immobili o un complesso degli stessi ad un vincolo specifico\u0026#187;, ma non potrebbe estendersi a \u0026#171;vaste aree geografiche, dalle connotazioni varie e multiformi, per non dire disomogenee\u0026#187;, allo scopo di pianificarne dettagliatamente l\u0026#8217;uso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel caso di specie, lo Stato avrebbe illegittimamente adottato \u0026#171;un vero e proprio atto di pianificazione\u0026#187;, \u0026#171;di gran lunga eccedente il fine di tutela del paesaggio\u0026#187;, perch\u0026#233; la \u0026#171;Relazione e disciplina d\u0026#8217;uso\u0026#187; allegata al decreto del 5 dicembre 2019 conterrebbe \u0026#171;vincoli puntuali, dettagliati e inderogabili\u0026#187; sull\u0026#8217;uso del territorio, che sarebbero propri dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di pianificazione, anzich\u0026#233; di quella concernente la dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni paesaggistici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLo Stato avrebbe perci\u0026#242; menomato le competenze costituzionali regionali, anzitutto appropriandosi, con la dichiarazione di notevole interesse pubblico, del contenuto di pianificazione che dovrebbe essere riservato al piano paesaggistico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; sarebbe ancora pi\u0026#249; grave, se si considera che il procedimento di pianificazione paesaggistica, avviatosi nel 2009, \u0026#232; in corso e di prossima conclusione \u0026#171;quanto meno per stralci progressivi\u0026#187;, sicch\u0026#233; nessuna inerzia pu\u0026#242; essere contestata alla Regione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Anche le competenze delle soprintendenze preposte alla tutela paesaggistica e dei Comuni sarebbero state illegittimamente compresse, per la medesima ragione. In particolare, i Comuni avrebbero una competenza propria, ai sensi dell\u0026#8217;art. 118 Cost., quanto all\u0026#8217;adozione del piano regolatore, le cui scelte sull\u0026#8217;uso del territorio sarebbero pregiudicate dal contenuto di pianificazione dettagliata del decreto oggetto di conflitto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; In secondo luogo, sarebbe stato leso anche il principio di leale collaborazione, posto che, esercitando il potere di cui all\u0026#8217;art. 138, comma 3, cod. beni culturali, il ruolo della Regione sarebbe stato degradato all\u0026#8217;espressione di un mero parere obbligatorio. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi sarebbe cos\u0026#236; posta nel nulla tutta l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di pianificazione fino ad allora svolta tra Stato e Regione, quando, invece, in presenza di specifiche esigenze di tutela dell\u0026#8217;area del Comelico, sarebbe stato possibile \u0026#171;l\u0026#8217;adozione congiunta di uno stralcio del piano paesaggistico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; La ricorrente nega, tuttavia, che tali esigenze sussistessero, e ritiene che ci\u0026#242; costituisca un\u0026#8217;ulteriore ragione di menomazione della propria sfera di competenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl decreto del 5 dicembre 2019, infatti, pur adottato \u0026#171;nelle more della approvazione del piano paesaggistico\u0026#187;, non pone in evidenza alcun \u0026#171;rischio concreto di lesione per l\u0026#8217;interesse paesaggistico\u0026#187;, se non con un riferimento ad un processo di spopolamento del versante, che non avrebbe alcun rapporto con il bene giuridico oggetto di tutela (ci\u0026#242; che sarebbe segno di \u0026#171;intrinseca contraddittoriet\u0026#224; ed eccentricit\u0026#224; motivazionale\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnzi, la ricorrente osserva che la quasi totalit\u0026#224; del territorio (96,6% comprensivo delle aree boschive) proposto alla dichiarazione di notevole interesse pubblico \u0026#232; gi\u0026#224; \u0026#171;assoggettato a tutela paesaggistica\u0026#187;, cosicch\u0026#233; non vi sarebbero state ragioni provvisorie e interinali per imporre ulteriori vincoli. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe perci\u0026#242; mancato il presupposto di esercizio del \u0026#171;potere straordinario\u0026#187; previsto dall\u0026#8217;art. 138, comma 3, cod. beni culturali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Inoltre, l\u0026#8217;imposizione di una disciplina uniforme per un territorio di notevole estensione, e che presenterebbe \u0026#171;situazioni anche molto differenziate\u0026#187; implicherebbe un vizio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e un difetto di proporzionalit\u0026#224;, tale da comportare l\u0026#8217;annullamento del decreto oggetto di conflitto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; La Regione Veneto lamenta, poi, che il decreto del 5 dicembre 2019 rechi previsioni inderogabili da parte del piano paesaggistico. L\u0026#8217;atto afferma, infatti, che la disciplina in esso contenuta \u0026#171;non \u0026#232; suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione\u0026#187; del piano. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePosto che tale previsione riproduce quanto stabilito dall\u0026#8217;art. 140, comma 2, cod. beni culturali, la ricorrente eccepisce la illegittimit\u0026#224; costituzionale di tale disposizione di legge, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost., perch\u0026#233; sarebbe irragionevole, sproporzionato e lesivo delle competenze regionali precludere la modificazione delle prescrizioni contenute dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico da parte dell\u0026#8217;atto di pianificazione, che, a sua volta, esige un continuo aggiornamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8211; Infine, il decreto oggetto di conflitto sarebbe illegittimo, perch\u0026#233;, al pari dei piani paesaggistici, esso avrebbe dovuto essere sottoposto alla valutazione ambientale strategica (VAS). Omettendo tale iniziativa, lo Stato avrebbe leso l\u0026#8217;art. 6, commi 1 e 2, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e10.\u0026#8211; La Regione Veneto conclude chiedendo l\u0026#8217;annullamento del decreto del 5 dicembre 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e11.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, e, nel merito, non fondato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e12.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura, premesso che l\u0026#8217;atto oggetto di conflitto \u0026#232; stato impugnato anche innanzi al TAR Veneto, eccepisce l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; del ricorso, perch\u0026#233; la Regione sarebbe priva di attribuzioni costituzionali nella materia della tutela dell\u0026#8217;ambiente, riservata alla competenza legislativa esclusiva statale dall\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e13.\u0026#8211; Sarebbero poi inammissibili alcune specifiche censure, che non involgerebbero in nessun modo profili concernenti il riparto delle competenze costituzionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, la Regione Veneto non potrebbe avanzare in sede di conflitto tra enti rilievi sulla vastit\u0026#224; ed eterogeneit\u0026#224; del territorio disciplinato dal decreto del 5 dicembre 2019, circostanza, peraltro, che la ricorrente avrebbe indicato in modo totalmente generico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe inoltre inammissibile la censura concernente la mancata sottoposizione a VAS dell\u0026#8217;atto oggetto di conflitto, posto che si tratterebbe di vizio non ridondante sulla sfera di attribuzione costituzionale della Regione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eParimenti, la ricorrente non avrebbe indicato quali competenze sue proprie sarebbero lese, quanto alla denunciata compressione delle prerogative di soprintendenze e Comuni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e14.\u0026#8211; Inammissibile per difetto di rilevanza, e comunque non fondata, sarebbe l\u0026#8217;eccezione di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 140, comma 2, cod. beni culturali, che, oltretutto, avrebbe dovuto investire l\u0026#8217;art. 141, nella parte in cui si dichiara applicabile l\u0026#8217;art. 140, comma 2, appena menzionato, alle dichiarazioni di notevole interesse pubblico adottate sulla base dell\u0026#8217;art. 138, comma 3, cod. beni culturali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e15.\u0026#8211; Nel merito, l\u0026#8217;Avvocatura osserva che il decreto oggetto di conflitto reca prescrizioni d\u0026#8217;uso di carattere generale, ovvero valevoli per l\u0026#8217;intero compendio, e di carattere specifico, ovvero riferite ai contesti entro cui esso si articola.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTutte tali prescrizioni hanno la finalit\u0026#224; conservativa che l\u0026#8217;art. 140, comma 2, cod. beni culturali attribuisce alla dichiarazione di notevole interesse pubblico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi tratterebbe di prescrizioni, concernenti l\u0026#8217;uso del territorio, necessarie a \u0026#171;indirizzare l\u0026#8217;esercizio del potere di autorizzazione paesaggistica nei singoli casi\u0026#187;, sicch\u0026#233; non sarebbe fondata la censura della ricorrente, che le reputa eccedenti lo scopo, alla luce del fatto che gran parte dell\u0026#8217;area del Comelico \u0026#232; gi\u0026#224; oggetto di tutela paesaggistica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDifatti, osserva l\u0026#8217;Avvocatura, quest\u0026#8217;ultima tutela deriverebbe dai vincoli \u0026#171;a macchia di leopardo\u0026#187; posti dall\u0026#8217;art. 142 cod. beni culturali, che recano mere \u0026#171;misure di salvaguardia\u0026#187;, consegnate \u0026#171;ai singoli provvedimenti autorizzatori\u0026#187;, mentre il decreto del 5 dicembre 2019 appronta \u0026#171;linee generali preventive, prevedibili e atte a rendere coordinato e coerente l\u0026#8217;esercizio del potere di autorizzazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAndrebbe perci\u0026#242; escluso che la dichiarazione di notevole interesse pubblico si sia sovrapposta illegittimamente al contenuto dei piani paesaggistici, alla cui elaborazione partecipa la Regione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eI piani, infatti, non servirebbero a individuare \u0026#171;i valori paesaggistici eminenti\u0026#187;, ma solo a \u0026#171;operare un rilievo della valenza paesaggistica, anche non eminente, dell\u0026#8217;intero territorio regionale\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa funzione di selezionare anche \u0026#171;intere aree geografiche\u0026#187; per il preminente connotato paesaggistico sarebbe propria della sola dichiarazione di notevole interesse pubblico, sicch\u0026#233; \u0026#171;i due provvedimenti e procedimenti operano, insomma, su piani funzionali e contenutistici diversi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e16.\u0026#8211; La Regione Veneto avrebbe perci\u0026#242; torto a sostenere che il decreto oggetto di conflitto abbia ecceduto dalle sue finalit\u0026#224;, surrogando il piano paesaggistico, tanto pi\u0026#249; che il piano sarebbe in corso di elaborazione da parte della Regione da circa dodici anni, allo stato senza esito. Quindi, l\u0026#8217;Avvocatura reputa \u0026#171;del tutto fuori luogo invocare una presunta mancanza di leale cooperazione tra Stato e Regione\u0026#187;, visto che \u0026#171;la conclusione del procedimento di pianificazione \u0026#232; ancora lontana\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e17.\u0026#8211; N\u0026#233; sarebbero ravvisabili vizi nel procedimento osservato. Il potere statale previsto dall\u0026#8217;art. 138, comma 3, cod. beni culturali sarebbe esercitabile, anche in difetto di un rischio concreto di lesione dell\u0026#8217;interesse paesaggistico. Nel caso di specie, esso, attraverso le prescrizioni specifiche contenute nel decreto oggetto di conflitto, avrebbe anche tenuto conto della specificit\u0026#224; delle aree entro cui si ripartisce il territorio soggetto a tutela. Infine, la tutela paesaggistica sarebbe preordinata anche ad arrestare il \u0026#171;degrado\u0026#187; delle aree di pregio, sicch\u0026#233; sarebbe congruo che essa risponda a fenomeni di abbandono del versante, di spopolamento e di declino dell\u0026#8217;agricoltura.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; La Regione Veneto ha promosso conflitto di attribuzione (reg. confl. enti n. 1 del 2020) nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Direttore generale della direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero per i beni e le attivit\u0026#224; culturali e per il turismo del 5 dicembre 2019, n. 1676, recante \u0026#171;Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell\u0026#8217;area alpina compresa tra il Comelico e la Val d\u0026#8217;Ansiei, Comuni di Auronzo di Cadore, Danta di Cadore, Santo Stefano di Cadore, San Pietro di Cadore, San Nicol\u0026#242; di Comelico e Comelico Superiore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon tale atto, adottato ai sensi dell\u0026#8217;art. 138, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell\u0027articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), \u0026#232; stato dichiarato il notevole interesse pubblico di un\u0026#8217;area del territorio veneto, reputata \u0026#171;bellezza panoramica\u0026#187; \u0026#171;avente valore estetico e tradizionale\u0026#187;, in base all\u0026#8217;art. 136 cod. beni culturali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla dichiarazione si \u0026#232; accompagnata l\u0026#8217;imposizione di una specifica disciplina, contenuta nella relazione allegata al decreto, con cui sono dettate le prescrizioni concernenti le componenti morfologiche del paesaggio ed i limiti ai quali soggiacciono gli interventi ammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il decreto oggetto di conflitto \u0026#232; stato impugnato innanzi al TAR Veneto, ci\u0026#242; che non incide sull\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; del presente ricorso (sentenza n. 17 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; La ricorrente reputa l\u0026#8217;atto lesivo delle competenze legislative e amministrative che le sono attribuite dagli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, governo del territorio, turismo e agricoltura. Esso sarebbe altres\u0026#236; stato assunto in violazione del principio di leale collaborazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Regione Veneto sostiene che, nel vincolare con apposite prescrizioni, puntuali, dettagliate e inderogabili, una intera area geografica del territorio, lo Stato avrebbe menomato le attribuzioni costituzionali regionali attinenti allo sviluppo urbanistico e alla fruizione dell\u0026#8217;ambiente, soffocando ogni spazio di autonoma concretizzazione di esse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; sarebbe avvenuto nell\u0026#8217;esercizio, in difetto dei presupposti, del potere straordinario e di urgenza conferito allo Stato dall\u0026#8217;art. 138, comma 3, cod. beni culturali, nell\u0026#8217;ambito di un procedimento ove la partecipazione regionale \u0026#232; degradata all\u0026#8217;espressione di un mero parere obbligatorio, ma non vincolante. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSarebbe cos\u0026#236; stato eluso il principio di elaborazione congiunta tra Stato e Regione del piano paesaggistico (la cui adozione sarebbe stata imminente), posto che quest\u0026#8217;ultimo, in base all\u0026#8217;art. 140, comma 2, cod. beni culturali \u0026#232; tenuto a recepire la dichiarazione di notevole interesse pubblico, che non \u0026#232; suscettibile di rimozioni o modifiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; In via preliminare, debbono essere dichiarati inammissibili i profili del conflitto che non trovano corrispondenza, quanto ai parametri costituzionali indicati e ai motivi di censura che ne sono tratti, nella delibera con cui la Giunta regionale ha autorizzato la proposizione del ricorso (sentenze n. 252 del 2013 e n. 311 del 2008).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta, anzitutto, dei termini del conflitto basati sull\u0026#8217;art. 117, quarto comma, Cost. in tema di agricoltura e turismo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInammissibile \u0026#232; anche, per la medesima ragione, la deduzione svolta con il ricorso in ordine alla illegittima compressione delle competenze urbanistiche dei Comuni e delle prerogative delle soprintendenze ai beni culturali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine \u0026#232; inammissibile, per lo stesso motivo, il profilo del conflitto incentrato sulla mancata sottoposizione a valutazione ambientale strategica del decreto oggetto di causa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Peraltro, quest\u0026#8217;ultima censura si rivela inammissibile anche perch\u0026#233; con essa la ricorrente si limita a denunciare un profilo di violazione di legge, anzich\u0026#233; a dedurre, come \u0026#232; in questa sede necessario, la menomazione delle proprie attribuzioni costituzionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnaloga inammissibilit\u0026#224; colpisce, perci\u0026#242;, anche le censure con le quali si lamenta che il vincolo abbia un carattere irragionevole e sproporzionato, alla luce delle caratteristiche morfologiche dell\u0026#8217;area che vi \u0026#232; interessata, posto che con ci\u0026#242; non si pone in dubbio la spettanza del potere statale o il difetto dei presupposti che lo giustificano, ma la mera illegittimit\u0026#224; del suo esercizio in concreto, alla luce delle effettive condizioni dei luoghi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSpetta perci\u0026#242; al giudice comune vigilare sulla corretta applicazione dell\u0026#8217;art. 136 cod. beni culturali, anche con riguardo non tanto alla vastit\u0026#224;, ma soprattutto alla omogeneit\u0026#224; dei beni avvinti dalla medesima dichiarazione di notevole interesse pubblico (sentenze n. 17 del 2020, n. 259 del 2019, n. 255 del 2019, n. 224 del 2019 e n. 10 del 2017). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; L\u0026#8217;assoluta estraneit\u0026#224; della censura alla sfera di competenze costituzionali della Regione costituisce ulteriore causa di inammissibilit\u0026#224; del ricorso, nella parte in cui si lamenta l\u0026#8217;omessa attivazione del procedimento di valutazione ambientale strategica, ovvero di un procedimento ove sono destinati ad emergere interessi facenti capo esclusivamente allo Stato (sentenza n. 219 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer la medesima ragione, la denunciata lesione delle prerogative delle soprintendenze statali ai beni culturali \u0026#232; inammissibile, anche perch\u0026#233; indifferente rispetto alle attribuzioni della Regione ricorrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Quest\u0026#8217;ultima, poi, si reputa menomata nella propria sfera di competenza costituzionale dalla previsione, contenuta nel decreto oggetto di conflitto, per la quale la dichiarazione di notevole interesse pubblico costituisce parte integrante del piano paesaggistico, e non ne pu\u0026#242; essere modificata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePosto che, per tale parte, il decreto in oggetto \u0026#232; meramente riproduttivo dell\u0026#8217;art. 140, comma 2, cod. beni culturali, la Regione eccepisce la illegittimit\u0026#224; costituzionale di tale ultima disposizione normativa, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCos\u0026#236; operando, la ricorrente incorre per\u0026#242; nel divieto processuale, in sede di conflitto tra enti, di porre in discussione la legittimit\u0026#224; costituzionale della disciplina primaria di cui l\u0026#8217;atto oggetto di conflitto \u0026#232; applicativo, bench\u0026#233; essa non fosse stata a suo tempo impugnata nel termine di decadenza concesso per proporre questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale in via principale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDifatti, \u0026#171;a garanzia, nei loro stessi confronti, della certezza del diritto si richiede che Stato e Regione intervengano in termini tassativamente fissati a promuovere direttamente il giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale. Tale garanzia verrebbe meno se, con la possibilit\u0026#224; di sollevare conflitti di attribuzione per atti meramente esecutivi o applicativi, restasse aperta indefinitamente nel tempo la possibilit\u0026#224; della impugnativa delle leggi da parte di soggetti che hanno omesso di proporla in via diretta, nei termini stabiliti dalle norme che regolano l\u0027azione dei soggetti e degli organi costituzionali al fine di assicurare il rispetto della Costituzione e l\u0026#8217;unit\u0026#224; dell\u0026#8217;ordinamento giuridico positivo\u0026#187; (sentenza n. 140 del 1970; in seguito, nello stesso senso, sentenze n. 149 del 2009, n. 375 del 2008 e n. 334 del 2000).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Per analoga ragione, il ricorso \u0026#232; inammissibile, nella parte in cui lamenta che, nel procedimento previsto dall\u0026#8217;art. 138, comma 3, cod. beni culturali, il coinvolgimento della Regione avvenga solo con parere obbligatorio, ma non vincolante, atteso che ci\u0026#242; \u0026#232; stabilito espressamente dalla legge, non impugnata a suo tempo, con lo stesso comma 3 dell\u0026#8217;art. 138 appena citato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Per il resto, e contrariamente a quanto eccepito dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, il ricorso \u0026#232; ammissibile, poich\u0026#233; la Regione sostiene che le proprie competenze costituzionali in tema di valorizzazione dei beni culturali e ambientali e di governo del territorio siano state menomate, in spregio alla leale collaborazione, a causa dell\u0026#8217;esercizio di una competenza statale con carenza di potere in concreto (sentenza n. 255 del 2019). Sarebbero cio\u0026#232; mancati i presupposti per attivare il potere di vincolo proprio dello Stato, sicch\u0026#233; esso avrebbe trasmodato nella compressione delle concomitanti prerogative costituzionali della Regione (per l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; di conflitto promosso dalla Regione avverso una dichiarazione statale di notevole interesse pubblico di bene culturale, sentenza n. 334 del 1998).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDifatti, questa Corte ha da lungo tempo affermato e costantemente ribadito che \u0026#171;la figura dei conflitti di attribuzione non si restringe alla sola ipotesi di contestazione circa l\u0026#8217;appartenenza del medesimo potere, che ciascuno dei soggetti contendenti rivendichi per s\u0026#233;, ma si estende a comprendere ogni ipotesi in cui dall\u0026#8217;illegittimo esercizio di un potere altrui consegua la menomazione di una sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate all\u0026#8217;altro soggetto\u0026#187; (sentenza n. 259 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso di specie, siffatta menomazione si riferirebbe alla elaborazione congiunta del piano paesaggistico e al governo del territorio nel suo sviluppo urbanistico, ovvero a sfere il cui esercizio sarebbe stato compromesso dal decreto oggetto di conflitto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Il ricorso, tuttavia, non \u0026#232; fondato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.1.\u0026#8211; Sul piano delle competenze costituzionali attinenti ai beni paesaggistici, questa Corte ha gi\u0026#224; precisato che \u0026#171;[l]a tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario, considerato dalla giurisprudenza costituzionale un valore primario ed assoluto, e rientrando nella competenza esclusiva dello Stato, precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali. In sostanza, vengono a trovarsi di fronte due tipi di interessi pubblici diversi: quello alla conservazione del paesaggio, affidato allo Stato, e quello alla fruizione del territorio, affidato anche alle Regioni\u0026#187; (sentenza n. 367 del 2007; in seguito, nello stesso senso, sentenze n. 66 del 2018, n. 11 del 2016, n. 309 del 2011, n. 101 del 2010, n. 226 del 2009, n. 180 del 2008 e n. 378 del 2007).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.2.\u0026#8211; Da tale postulato conseguono alcuni corollari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnzitutto, \u0026#232; evidente che il potere conferito allo Stato di vincolare un bene in ragione delle sue intrinseche qualit\u0026#224; paesaggistiche (sentenza n. 56 del 1968) non costituisce una deviazione dall\u0026#8217;impianto costituzionale, come invece suggerisce la ricorrente quando sostiene che tale attivit\u0026#224; dovrebbe necessariamente confluire in un atto oggetto di \u0026#171;elaborazione congiunta\u0026#187; con la Regione interessata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; vero il contrario: il conferimento allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell\u0026#8217;ambiente e dell\u0026#8217;ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), e con esso della potest\u0026#224; di individuare il livello di governo pi\u0026#249; idoneo ad esercitare le relative funzioni amministrative, rende del tutto coerente con il disegno costituzionale la previsione, oggi codificata dall\u0026#8217;art. 138, comma 3, cod. beni culturali, secondo cui l\u0026#8217;autorit\u0026#224; statale possa autonomamente rinvenire in un bene le caratteristiche che lo rendono meritevole di tutela, anche se la Regione nel cui territorio il bene si trova dovesse essere di contrario avviso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale principio, gi\u0026#224; espresso da questa Corte con la sentenza n. 334 del 1998, a maggior ragione va ribadito nella vigenza del nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione, che ha ulteriormente rafforzato la competenza statale nel campo della tutela dell\u0026#8217;ambiente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon vi \u0026#232;, perci\u0026#242;, alcunch\u0026#233; di straordinario o di eccezionale nella potest\u0026#224; oggi riconosciuta ad un organo statale dall\u0026#8217;art. 138, comma 3, cod. beni culturali, posto che essa, invece, \u0026#232; il naturale sviluppo delle attribuzioni dello Stato in tale materia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnzi, \u0026#171;\u0026#232; necessario che restino inequivocabilmente attribuiti allo Stato, ai fini della tutela, la disciplina e l\u0026#8217;esercizio unitario delle funzioni destinate alla individuazione dei beni costituenti il patrimonio culturale nonch\u0026#233; alla loro protezione e conservazione\u0026#187; (sentenza n. 140 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.3.\u0026#8211; Naturalmente, nulla vieta alla legislazione statale di coinvolgere le Regioni nella funzione amministrativa di identificare i beni degni di tutela, tanto pi\u0026#249; che si tratta di un compito logicamente e giuridicamente distinto, ma senza dubbio preliminare, e perci\u0026#242; connesso, a successivi interventi di valorizzazione, che rientrano nella competenza concorrente (sentenze n. 138 del 2020 e n. 140 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAllo stato attuale della legislazione, ci\u0026#242; avviene sia mediante l\u0026#8217;espressione di un parere regionale non vincolante nell\u0026#8217;ambito del procedimento avviato dallo Stato, sia per mezzo dell\u0026#8217;emanazione diretta, nel procedimento che fa capo alla Regione stessa, del provvedimento di tutela, ma sulla base della proposta alla quale \u0026#232; giunta una commissione cui devono partecipare anche organi statali (artt. 137 e 140 cod. beni culturali).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, il piano paesaggistico, che ha una funzione di pianificazione necessariamente ricognitiva degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico, riveste anche una funzione eventualmente dichiarativa di nuovi vincoli (art. 143, comma 1, lettera d, cod. beni culturali), alla quale la Regione partecipa attraverso l\u0026#8217;elaborazione congiunta di tale atto (da ultimo, sentenza n. 240 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore ordinario si \u0026#232; perci\u0026#242; ispirato in tale materia ad una logica incrementale delle tutele che \u0026#232; del tutto conforme al carattere primario del bene ambientale, cui peraltro si riferisce, collocato fra i principi fondamentali della Repubblica, l\u0026#8217;art. 9 Cost. (sentenze n. 367 del 2007, n. 183 del 2006, n. 641 del 1987 e n. 151 del 1986). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale logica, dal lato della Regione, opera sul piano procedimentale per addizione, e mai per sottrazione, nel senso che la competenza regionale pu\u0026#242; essere spesa al solo fine di arricchire il catalogo dei beni paesaggistici, in virt\u0026#249; della conoscenza che ne abbia l\u0026#8217;autorit\u0026#224; pi\u0026#249; vicina al territorio ove essi sorgono, e non gi\u0026#224; di alleggerirlo in forza di considerazioni confliggenti con quelle assunte dallo Stato, o comunque mosse dalla volont\u0026#224; di affermare la prevalenza di interessi opposti, facenti capo all\u0026#8217;autonomia regionale, come accade nel settore del governo del territorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer questa ragione, \u0026#232; conforme al riparto costituzionale delle competenze che il piano paesaggistico regionale \u0026#8211; ove non sia la sede di diversi apprezzamenti legati anche alla dimensione urbanistica del territorio \u0026#8211; \u0026#232; tenuto a recepire le scelte di tutela paesaggistica, senza capacit\u0026#224; di alterarle neppur sul piano delle prescrizioni d\u0026#8217;uso. Altrimenti, esso potrebbe divenire l\u0026#8217;occasione per ridurre lo standard di tutela dell\u0026#8217;ambiente in forza di interessi divergenti, anzich\u0026#233; la sede deputata a collocare armonicamente siffatti interessi sub valenti nella cornice gi\u0026#224; intagliata secondo la preminente prospettiva della conservazione del paesaggio. L\u0026#8217;occasione, vale a dire, per degradare \u0026#171;la tutela paesaggistica \u0026#8211; che \u0026#232; prevalente \u0026#8211; in una tutela meramente urbanistica\u0026#187; (sentenza n. 437 del 2008).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, il principio di elaborazione congiunta del piano paesaggistico, ovvero di un atto di competenza della Regione, non significa che in difetto del consenso di quest\u0026#8217;ultima lo Stato non possa vincolare alcun bene. Al contrario, esso indica che un\u0026#8217;attivit\u0026#224; propria della Regione (e, alla quale, pertanto, va da s\u0026#233; che essa partecipi), ove confluiscano apprezzamenti attinenti sia al paesaggio, sia al governo del territorio, non possa essere esercitata unilateralmente, estromettendo l\u0026#8217;autorit\u0026#224; centrale dal processo decisionale (sentenze n. 240 del 2020; n. 86 del 2019; n. 178 del 2018; n. 68 del 2018; n. 64 del 2015; n. 211 del 2013 e n. 437 del 2008).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.4.\u0026#8211; Il secondo corollario, gi\u0026#224; ben presente nella giurisprudenza costituzionale, consiste infatti nella \u0026#8220;prevalenza\u0026#8221; assiomatica della tutela dell\u0026#8217;ambiente sugli interessi urbanistico-edilizi (sentenza n. 11 del 2016), quando, naturalmente, la dichiarazione di notevole interesse pubblico sia stata legittimamente adottata con riferimento alle categorie di beni elencate dall\u0026#8217;art. 136 cod. beni culturali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon spetta perci\u0026#242; alla Regione opporre alla scelta di tutela conservativa compiuta dallo Stato l\u0026#8217;esigenza di alterare il bene paesaggistico nell\u0026#8217;ottica dello sviluppo del territorio e dell\u0026#8217;incentivo alle attivit\u0026#224; economiche che vi si svolgono, mentre un profilo di intervento dinamico, che coinvolge la Regione, pu\u0026#242; legittimamente articolarsi in attivit\u0026#224; finalizzate alla promozione e al sostegno della conoscenza, fruizione e conservazione del patrimonio culturale (sentenze n. 138 del 2020 e n. 71 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSotto tale aspetto, \u0026#232; del tutto connaturato alla finalit\u0026#224; di conservazione del paesaggio che la dichiarazione di notevole interesse pubblico non si limiti a rilevare il valore paesaggistico di un bene, ma si accompagni a prescrizioni intese a regolamentarne l\u0026#8217;uso, fino alla possibilit\u0026#224; di vietarlo del tutto, come questa Corte ha recentemente sottolineato (sentenze n. 246 del 2018 e n. 172 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon ci\u0026#242;, in linea di principio, la dichiarazione non si sovrappone alla disciplina urbanistica ed edilizia di competenza regionale e locale, ma piuttosto specifica se e in quale misura quest\u0026#8217;ultima possa esercitarsi, in forma compatibile con la vocazione alla conservazione del pregio paesaggistico propria dell\u0026#8217;immobile o dell\u0026#8217;area vincolata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa circostanza che larga parte del territorio interessato dalla dichiarazione sia gi\u0026#224; tutelata per legge ai sensi dell\u0026#8217;art. 142 cod. beni culturali non toglie, perci\u0026#242;, che la dichiarazione di notevole interesse pubblico possa sopraggiungere, proprio al fine di arricchire con maggiori dettagli lo specifico grado di protezione di cui i beni inseriti nell\u0026#8217;area debbono godere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; Sulla base di queste premesse, appare chiaro che spettava allo Stato adottare il decreto oggetto di conflitto, poich\u0026#233; esso corrisponde all\u0026#8217;esercizio di un\u0026#8217;attribuzione costituzionale declinata dalla legge con l\u0026#8217;art. 138, comma 3, cod. beni culturali, insuscettibile, nel caso concreto, di pregiudicare le competenze della Regione Veneto in tema di valorizzazione dei beni culturali e di governo del territorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.1.\u0026#8211; In senso opposto, non vale obiettare che, alla data di adozione dell\u0026#8217;atto oggetto di conflitto, era da lungo tempo in corso il procedimento per approvare congiuntamente il piano paesaggistico regionale, sicch\u0026#233; imporre il vincolo al di fuori di tale sede violerebbe il principio di leale collaborazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDifatti, si \u0026#232; gi\u0026#224; osservato che, in base alla logica incrementale della tutela paesaggistica, \u0026#232; ininfluente sulla preliminare dichiarazione di notevole interesse pubblico la circostanza che Stato e Regione non concordino, eventualmente, sull\u0026#8217;introduzione in sede di pianificazione di un nuovo vincolo ai sensi dell\u0026#8217;art. 143, comma 1, lettera d), cod. beni culturali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl piano \u0026#232; infatti tenuto a recepire i vincoli gi\u0026#224; formatisi, proprio perch\u0026#233; nel disegno costituzionale, poi attuato dal legislatore ordinario, non compete alla Regione paralizzare le scelte di tutela compiute dai competenti organi statali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe consegue che l\u0026#8217;imposizione del vincolo \u0026#232; stata disposta \u0026#8220;nelle more della redazione del piano paesaggistico\u0026#8221; non perch\u0026#233; quest\u0026#8217;ultimo sia destinato ad incidere su tale scelta, ma, pi\u0026#249; semplicemente, perch\u0026#233; la finalit\u0026#224; di conservazione non \u0026#232; stata di fatto ancora perseguita dallo Stato in occasione dell\u0026#8217;approvazione dello strumento di pianificazione, fermo restando che \u0026#232; rimessa alla discrezionalit\u0026#224; dell\u0026#8217;organo statale competente optare per tale soluzione, ovvero procedere unilateralmente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn quest\u0026#8217;ultimo caso, poi, non \u0026#232; affatto necessario, come invece sostiene la ricorrente, che vi siano ragioni di urgenza. L\u0026#8217;art. 138, comma 3, cod. beni culturali riflette, come si \u0026#232; visto, l\u0026#8217;esercizio di una competenza costituzionale propria dello Stato, che quest\u0026#8217;ultimo, secondo la logica incrementale delle tutele, pu\u0026#242; esercitare senza alcun condizionamento legato a fattori temporali o contingenti, ovvero alla sfera di competenza regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; Il ricorso \u0026#232; perci\u0026#242; privo di fondamento.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara che spettava allo Stato, e per esso al Direttore generale della direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero per i beni e le attivit\u0026#224; culturali e per il turismo, adottare il decreto 5 dicembre 2019, n. 1676, recante \u0026#171;Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell\u0026#8217;area alpina compresa tra il Comelico e la Val d\u0026#8217;Ansiei, Comuni di Auronzo di Cadore, Danta di Cadore, Santo Stefano di Cadore, San Pietro di Cadore, San Nicol\u0026#242; di Comelico e Comelico Superiore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilomena PERRONE, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 22 luglio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Filomena PERRONE\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20210722120535.pdf","oggetto":"Paesaggio - Decreto del Ministero per i beni e le attivit\u0026#224; culturali e per il turismo del 5 dicembre 2019, recante \"Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell\u0027area alpina compresa tra il Comelico e la Val d\u0027Ansiei, Comuni di Auronzo di Cadore, Danta di Cadore, Santo Stefano di Cadore, San Pietro di Cadore, San Nicol\u0026#242; di Comelico e Comelico Superiore - Previsione che nelle aree predette vige la disciplina, insuscettibile di rimozione e immodificabile, nonch\u0026#233; parte integrante del Piano paesaggistico, intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44162","titoletto":"Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti - Impugnazione di provvedimento - Pendenza, dinanzi al giudice amministrativo, di un giudizio avente ad oggetto il medesimo provvedimento - Idoneità ad innescare il conflitto - Ammissibilità del ricorso.","testo":"Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti, promosso dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Direttore generale della direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo del 5 dicembre 2019, n. 1676, la circostanza che tale provvedimento sia stato impugnato innanzi al TAR Veneto non incide sull\u0027ammissibilità del ricorso. (\u003cem\u003ePrecedente citato: sentenza n. 17 del 2020\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44163","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"","data_legge":"05/12/2019","data_nir":"2019-12-05","numero":"1676","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44163","titoletto":"Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti - Mancata corrispondenza tra la delibera della Giunta regionale di autorizzazione a promuovere il conflitto e il ricorso - Inammissibilità del ricorso, nella parte in cui eccede la delibera.","testo":"Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti, promosso dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Direttore generale della direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo del 5 dicembre 2019, n. 1676, sono dichiarati inammissibili i profili del conflitto che non trovano corrispondenza, quanto ai parametri costituzionali indicati e ai motivi di censura che ne sono tratti, nella delibera con cui la Giunta regionale ha autorizzato la proposizione del ricorso. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 252 del 2013 e n. 311 del 2008\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44164","numero_massima_precedente":"44162","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"","data_legge":"05/12/2019","data_nir":"2019-12-05","numero":"1676","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44164","titoletto":"Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti - Censure volte a denunciare un profilo di violazione di legge - Omessa deduzione della menomazione di attribuzioni costituzionali della Regione ricorrente - Censure ad esse assolutamente estranee - Inammissibilità del ricorso.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti, promosso dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Direttore generale della direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo del 5 dicembre 2019, n. 1676, sono inammissibili le censure con cui la ricorrente si limita a denunciare un profilo di violazione di legge, anziché a dedurre la menomazione delle proprie attribuzioni costituzionali, nonché quelle ad esse assolutamente estranee. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 17 del 2020, n. 259 del 2019, n. 255 del 2019, n. 224 del 2019, n. 10 del 2017 e n. 219 del 2015\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSecondo la giurisprudenza costituzionale, la figura dei conflitti di attribuzione non si restringe alla sola ipotesi di contestazione circa l\u0027appartenenza del medesimo potere, che ciascuno dei soggetti contendenti rivendichi per sé, ma si estende a comprendere ogni ipotesi in cui dall\u0027illegittimo esercizio di un potere altrui consegua la menomazione di una sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate all\u0027altro soggetto. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 259 del 2019 e n. 334 del 1998\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44165","numero_massima_precedente":"44163","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"","data_legge":"05/12/2019","data_nir":"2019-12-05","numero":"1676","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44165","titoletto":"Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti - Omessa impugnazione della disciplina primaria di cui l\u0027atto oggetto di conflitto è applicativo entro il termine di decadenza concesso per proporre questioni di legittimità costituzionale in via principale - Inammissibilità del ricorso.","testo":"In sede di conflitto tra enti sussiste il divieto processuale di porre in discussione la legittimità costituzionale della disciplina primaria di cui l\u0027atto oggetto di conflitto è applicativo, non a suo tempo impugnata nel termine di decadenza concesso per proporre questioni di legittimità costituzionale in via principale. La garanzia della certezza del diritto verrebbe infatti meno se, con la possibilità di sollevare conflitti di attribuzione per atti meramente esecutivi o applicativi, restasse aperta indefinitamente nel tempo la possibilità della impugnativa delle leggi da parte di soggetti che hanno omesso di proporla in via diretta, nei termini stabiliti dalle norme che regolano l\u0027azione dei soggetti e degli organi costituzionali al fine di assicurare il rispetto della Costituzione e l\u0027unità dell\u0027ordinamento giuridico positivo. (Nella specie è inammissibile il conflitto di attribuzione tra enti, promosso dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Direttore generale della direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo del 5 dicembre 2019, n. 1676, nella parte in cui tale provvedimento è meramente riproduttivo dell\u0027art. 140, comma 2, cod. beni culturali). (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 149 del 2009, n. 375 del 2008, n. 334 del 2000 e n. 140 del 1970\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44166","numero_massima_precedente":"44164","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"","data_legge":"05/12/2019","data_nir":"2019-12-05","numero":"1676","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"22/01/2004","numero":"42","articolo":"140","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"44166","titoletto":"Paesaggio - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell\u0027area del Comelico - Relativa disciplina - Adozione con decreto del Direttore generale della direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Veneto - Lamentata irragionevolezza, violazione delle competenze legislative e amministrative in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, governo del territorio, turismo e agricoltura, nonché del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Spettanza allo Stato, e per esso alla richiamata direzione ministeriale, del potere esercitato.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato che spettava allo Stato, e per esso al Direttore generale della direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottare il decreto 5 dicembre 2019, n. 1676, recante «Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell\u0027area alpina compresa tra il Comelico e la Val d\u0027Ansiei, Comuni di Auronzo di Cadore, Danta di Cadore, Santo Stefano di Cadore, San Pietro di Cadore, San Nicolò di Comelico e Comelico Superiore». La dichiarazione di notevole interesse pubblico dell\u0027area del Comelico rientra tra le competenze costituzionali dello Stato nei confronti della Regione, ai sensi dell\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., e corrisponde all\u0027esercizio di un\u0027attribuzione declinata dalla legge con l\u0027art. 138, comma 3, cod. beni culturali. La tutela di questi beni risponde infatti ad una logica incrementale, che consente alle Regioni di allargare l\u0027ambito dei beni paesaggistici ma non di ridurlo, neppure per mezzo dei piani paesaggistici di competenza regionale, da redigere d\u0027intesa con lo Stato. Essa presuppone una \"prevalenza\" assiomatica della tutela dell\u0027ambiente sugli interessi urbanistico-edilizi, anche se la dichiarazione non si sovrappone alla disciplina urbanistica ed edilizia di competenza regionale e locale, ma piuttosto specifica se e in quale misura quest\u0027ultima possa esercitarsi, in forma compatibile con la vocazione alla conservazione del pregio paesaggistico propria dell\u0027immobile o dell\u0027area vincolata. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 240 del 2020, n. 138 del 2020, n. 71 del 2020, n. 86 del 2019, n. 246 del 2018, n. 178 del 2018, n. 172 del 2018, n. 68 del 2018, n. 11 del 2016, n. 140 del 2015, n. 64 del 2015, n. 211 del 2013, n. 437 del 2008, n. 367 del 2007, n. 183 del 2006, n. 334 del 1998, n. 641 del 1987, n. 151 del 1986 e n. 56 del 1968\u003c/em\u003e). \u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene [quale il territorio] complesso ed unitario, considerato un valore primario ed assoluto, e rientrando nella competenza esclusiva dello Stato, precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali. In sostanza, vengono a trovarsi di fronte due tipi di interessi pubblici diversi: quello alla conservazione del paesaggio, affidato allo Stato, e quello alla fruizione del territorio, affidato anche alle Regioni. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 66 del 2018, n. 11 del 2016, n. 309 del 2011, n. 101 del 2010, n. 226 del 2009, n. 180 del 2008, n. 378 del 2007 e n. 367 del 2007\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"44165","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"","data_legge":"05/12/2019","data_nir":"2019-12-05","numero":"1676","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett.. s)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"22/01/2004","numero":"42","articolo":"138","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"40005","autore":"Fonzi A.","titolo":"L\u0027ambiente nella giurisprudenza costituzionale. Brevi riflessioni a margine della sentenza n. 164 del 2021 della Corte costituzionale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.federalismi.it","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"27","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"40005_2021_164.pdf","nome_file_fisico":"164-2021+altre_Fonzi.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"40006","autore":"Fonzi A.","titolo":"L\u0027ambiente nella giurisprudenza costituzionale. 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