HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2023:126
Request options
[
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 196
    "request_size" => 338
    "total_time" => 1.013363
    "namelookup_time" => 0.00024
    "connect_time" => 0.001121
    "pretransfer_time" => 0.142867
    "size_download" => 46089.0
    "speed_download" => 45481.0
    "starttransfer_time" => 0.973466
    "primary_ip" => "213.82.143.235"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "172.16.57.151"
    "local_port" => 42422
    "http_version" => 2
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 142711
    "connect_time_us" => 1121
    "namelookup_time_us" => 240
    "pretransfer_time_us" => 142867
    "starttransfer_time_us" => 973466
    "total_time_us" => 1013363
    "effective_method" => "POST"
    "capath" => "/etc/ssl/certs"
    "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt"
    "start_time" => 1770637615.5961
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2023:126"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#1014 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 213.82.143.235:443...\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n
      * ALPN: offers h2,http/1.1\n
      *  CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n
      *  CApath: /etc/ssl/certs\n
      * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n
      * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Dec  4 00:00:00 2025 GMT\n
      *  expire date: Jan  4 23:59:59 2027 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * using HTTP/1.x\n
      > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2023:126 HTTP/1.1\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n
      \r\n
      < HTTP/1.1 200 \r\n
      < Cache-Control: no-cache\r\n
      < Pragma: no-cache\r\n
      < Content-Encoding: UTF-8\r\n
      < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < Transfer-Encoding: chunked\r\n
      < Date: Mon, 09 Feb 2026 11:46:56 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/1.1 200 "
    "Cache-Control: no-cache"
    "Pragma: no-cache"
    "Content-Encoding: UTF-8"
    "Content-Type: application/json;charset=UTF-8"
    "Transfer-Encoding: chunked"
    "Date: Mon, 09 Feb 2026 11:46:56 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoPronuncia":{"anno":"2023","numero":"126","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO","presidente_dec":"SCIARRA","redattore":"AMOROSO","relatore":"AMOROSO","tipo_fissaz_dec":"Udienza Pubblica","data_fissaz_dec":"09/05/2023","data_decisione":"10/05/2023","data_deposito":"22/06/2023","pubbl_gazz_uff":"28/06/2023","num_gazz_uff":"26","norme":"Emanazione delle ordinanze del Tribunale ordinario di Lecce, in funzione di giudice dell\u0027esecuzione, 22/01/2019 e 15/12/2021.","atti_registro":"confl. pot. mer. 11/2022","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eSENTENZA N. 126\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2023\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta dai signori:\r\n Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria              de PRETIS, Nicol\u0026#242;             ZANON, Franco             MODUGNO, Augusto Antonio   BARBERA, Giulio             PROSPERETTI, Giovanni           AMOROSO, Francesco         VIGAN\u0026#210;, Luca               ANTONINI, Stefano            PETITTI, Angelo             BUSCEMA, Emanuela          NAVARRETTA, Maria Rosaria     SAN GIORGIO, Marco              D\u0026#8217;ALBERTI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell\u0026#8217;emanazione delle ordinanze del Tribunale ordinario di Lecce, in funzione di giudice dell\u0026#8217;esecuzione, del 22 gennaio 2019 e del 15 dicembre 2021, nell\u0026#8217;ambito del procedimento esecutivo R.G.E. n. 610/2018, instaurato nei confronti dell\u0026#8217;onorevole Eugenio Ozza, nella parte in cui assegnano al creditore procedente, Agenzia delle entrate \u0026#8211; Riscossione della Provincia di Lecce, una somma eccedente quella indicata nell\u0026#8217;art. 15 del regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati, promosso dalla Camera dei deputati con ricorso notificato il 19 dicembre 2022, depositato in cancelleria in pari data, iscritto al n. 11 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022, fase di merito.   \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eUdito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 9 maggio 2023 il Giudice relatore Giovanni Amoroso;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi gli avvocati Marco Cerase e Gaetano Pelella per la Camera dei deputati;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 10 maggio 2023. \r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso iscritto al n. 11 del registro conflitto di attribuzione tra poteri 2022, la Camera dei deputati ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Tribunale ordinario di Lecce, in funzione di giudice dell\u0026#8217;esecuzione, in ragione e per l\u0026#8217;annullamento delle ordinanze emanate dallo stesso, nelle date del 22 gennaio 2019 e del 15 dicembre 2021, nell\u0026#8217;ambito della procedura esecutiva R.G.E. n. 610/2018.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa ricorrente ha rappresentato che l\u0026#8217;indicata procedura di esecuzione forzata \u0026#232; stata incardinata, nelle forme di quella presso terzi, dall\u0026#8217;Agenzia delle entrate \u0026#8211; Riscossione della Provincia di Lecce nei confronti di un parlamentare gi\u0026#224; deputato nella XII e (in parte) nella XIII Legislatura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Camera ha contestato, in particolare, l\u0026#8217;avvenuta assegnazione al creditore, con ordinanza del 22 gennaio 2019, dell\u0026#8217;intero importo dell\u0026#8217;assegno vitalizio spettante al debitore esecutato, sebbene l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato avesse allegato alla dichiarazione positiva della Camera di appartenenza l\u0026#8217;art. 15 del regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati, approvato dall\u0026#8217;Ufficio di presidenza nella riunione del 30 luglio 1997, nel testo modificato con delibera dello stesso Ufficio 9 febbraio 2000, n. 195, applicabile ratione temporis, che estende a detti trattamenti i limiti di pignorabilit\u0026#224; previsti dall\u0026#8217;art. 545 del codice di procedura civile (nella formulazione all\u0026#8217;epoca vigente).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa stessa parte ricorrente ha inoltre riferito che, a seguito dell\u0026#8217;emanazione dell\u0026#8217;art. 152 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all\u0026#8217;economia, nonch\u0026#233; di politiche sociali connesse all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha sospeso fino alla data del 31 agosto 2021 le procedure esecutive anche in ordine alle \u0026#171;indennit\u0026#224; che tengono luogo di pensione\u0026#187;, il parlamentare esecutato, ritenendo che vi sarebbe stato un riconoscimento normativo dell\u0026#8217;equiparabilit\u0026#224; del vitalizio parlamentare a un trattamento previdenziale, aveva proposto opposizione all\u0026#8217;esecuzione contro l\u0026#8217;ordinanza di assegnazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Camera dei deputati ha evidenziato di essere intervenuta volontariamente, ai sensi dell\u0026#8217;art. 105 cod. proc. civ., nella fase incidentale innescata dalla proposizione dell\u0026#8217;opposizione per rappresentare che l\u0026#8217;assegnazione dell\u0026#8217;intero vitalizio in pagamento al creditore procedente ledeva le prerogative parlamentari in quanto non rispettosa del proprio regolamento sugli assegni vitalizi dei deputati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon ordinanza del 15 dicembre 2021, lo stesso Tribunale di Lecce aveva disatteso, per ragioni di rito, l\u0026#8217;istanza di sospensione dell\u0026#8217;esecuzione, concedendo termine per l\u0026#8217;eventuale introduzione del giudizio di merito, senza effettuare alcuna precisazione, anche in via meramente incidentale, sulle deduzioni della Camera.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA fronte dell\u0026#8217;emanazione degli indicati provvedimenti, la Camera dei deputati ha proposto, dunque, ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, affinch\u0026#233; questa Corte dichiari la non spettanza al Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell\u0026#8217;esecuzione, del potere di emanare gli stessi, non applicando \u0026#8211; o disapplicando \u0026#8211; la previsione dettata dal richiamato art. 15 del regolamento sugli assegni vitalizi della Camera dei deputati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon riferimento all\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; del conflitto promosso, la parte ricorrente ha evidenziato che nessun dubbio poteva sussistere sotto il profilo soggettivo, sia quanto alla legittimazione della Camera dei deputati a essere parte dei conflitti tra poteri, sia quanto alla legittimazione passiva del Tribunale di Lecce, e ci\u0026#242; a prescindere dalla proponibilit\u0026#224; di eventuali mezzi di gravame contro i provvedimenti che avevano originato lo stesso, nella misura in cui avevano interferito con la propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita dall\u0026#8217;art. 64, primo comma, della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDonde, la Camera dei deputati ha sottolineato il proprio interesse a promuovere il conflitto allo scopo di ristabilire il rispetto delle proprie competenze costituzionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDal punto di vista oggettivo e nel merito, la ricorrente ha rappresentato che a fondamento del conflitto promosso non vi \u0026#232; una vindicatio potestatis, ma un\u0026#8217;interferenza nella propria autonomia regolamentare da parte del Tribunale di Lecce, compiuta mediante la reiterata determinazione giudiziale espressa dai provvedimenti impugnati che aveva condotto alla disapplicazione dell\u0026#8217;unica fonte del diritto costituzionalmente titolata a regolare la questione, ossia il regolamento parlamentare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNella prospettazione della parte ricorrente sarebbe stato cos\u0026#236; menomato il potere attribuito dall\u0026#8217;art. 64, primo comma, Cost. a ciascuna Camera di emanare i propri regolamenti che costituiscono, come pi\u0026#249; volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale, una fonte dotata di una sfera di competenza riservata e distinta da quella della legge ordinaria, che non pu\u0026#242; intervenire nella materia (sentenza n. 120 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDalla potest\u0026#224; regolamentare generale deriva, poi, tenendo conto delle attribuzioni demandate agli stessi dall\u0026#8217;art. 63 Cost., anche il potere degli Uffici di presidenza di adottare i regolamenti cosiddetti minori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con ordinanza n. 250 del 2022, questa Corte ha dichiarato l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; del conflitto e disposto la notifica degli atti anche al Senato della Repubblica, in quanto organo costituzionale che si pone in identica posizione rispetto a quella della Camera dei deputati con riguardo alle questioni di principio da trattare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; La Camera ricorrente ha dato prova di avere eseguito le notifiche sia nei confronti del Tribunale di Lecce che del Senato della Repubblica e si \u0026#232; costituita nella fase di merito in data 19 dicembre 2022, riproponendo il ricorso introduttivo del conflitto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; In data 17 aprile 2023, la Camera dei deputati ha depositato memoria nella quale ha evidenziato che i provvedimenti all\u0026#8217;origine del ricorso hanno violato le proprie prerogative sotto due aspetti. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn primo luogo, con le ordinanze emanate il Tribunale di Lecce avrebbe vanificato indebitamente l\u0026#8217;efficacia del regolamento parlamentare sugli assegni vitalizi. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, nel rigettare l\u0026#8217;opposizione all\u0026#8217;esecuzione proposta dal parlamentare esecutato, senza motivare in modo alcuno sull\u0026#8217;intervento adesivo della Camera, sarebbe venuto meno al dovere di leale collaborazione tra poteri dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon la stessa memoria, la ricorrente ha rappresentato, inoltre, che, in data 16 marzo 2023, in un\u0026#8217;altra procedura esecutiva a carico dello stesso parlamentare, il medesimo Tribunale ha applicato, al contrario di quanto avvenuto in quella i cui provvedimenti hanno determinato il conflitto in esame, la disposizione contenuta nel regolamento della Camera sugli assegni vitalizi ritenendo pignorabile il trattamento del debitore nella misura di un quinto.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso iscritto al n. 11 reg. confl. pot. 2022, la Camera dei deputati ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell\u0026#8217;esecuzione, in ragione e per l\u0026#8217;annullamento delle ordinanze emanate dallo stesso, nelle date del 22 gennaio 2019 e del 15 dicembre 2021, nell\u0026#8217;ambito della procedura esecutiva R.G.E. n. 610/2018.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa ricorrente ha premesso che la procedura \u0026#232; stata promossa dall\u0026#8217;Agenzia delle entrate - Riscossione della Provincia di Lecce per un credito erariale nei confronti di un parlamentare gi\u0026#224; deputato nella XII e (in parte) nella XIII Legislatura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa ragione del conflitto risiede nell\u0026#8217;assegnazione al creditore, con ordinanza del 22 gennaio 2019, dell\u0026#8217;intero importo dell\u0026#8217;assegno vitalizio spettante al debitore esecutato, per effetto della mancata applicazione dell\u0026#8217;art. 15 del regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati, applicabile ratione temporis, che estende a detti trattamenti i limiti di pignorabilit\u0026#224; previsti dall\u0026#8217;art. 545 cod. proc. civ. (nella formulazione all\u0026#8217;epoca vigente).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Camera dei deputati ha evidenziato, inoltre, che, dopo l\u0026#8217;emanazione dell\u0026#8217;art. 152 del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, che ha sospeso fino alla data del 31 agosto 2021 le procedure esecutive anche in ordine alle \u0026#171;indennit\u0026#224; che tengono luogo di pensione\u0026#187;, il parlamentare, ritenendo che vi sarebbe stato un riconoscimento normativo dell\u0026#8217;equiparabilit\u0026#224; del vitalizio parlamentare a un trattamento previdenziale, aveva proposto opposizione all\u0026#8217;esecuzione contro l\u0026#8217;ordinanza di assegnazione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa ricorrente era intervenuta volontariamente ad adiuvandum, ai sensi dell\u0026#8217;art. 105 cod. proc. civ., nella fase sommaria della predetta opposizione. Con ordinanza del 15 dicembre 2021, il Tribunale aveva disatteso, per ragioni di rito, l\u0026#8217;istanza di sospensione dell\u0026#8217;esecuzione, concedendo un termine per l\u0026#8217;eventuale introduzione del giudizio di merito, senza svolgere alcuna precisazione, anche in via meramente incidentale, sulle deduzioni della Camera.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA fronte dell\u0026#8217;emanazione degli indicati provvedimenti, la Camera dei deputati ha promosso dunque ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, affinch\u0026#233; questa Corte dichiari la non spettanza al Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell\u0026#8217;esecuzione, del potere di emanare gli stessi, non applicando la previsione dettata dal richiamato art. 15 del regolamento sugli assegni vitalizi della stessa Camera dei deputati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, la ricorrente ha premesso che a fondamento del conflitto promosso non vi \u0026#232; una vindicatio potestatis, essendo, invece, denunciata un\u0026#8217;interferenza nella propria autonomia regolamentare da parte del Tribunale di Lecce, posta in essere attraverso i provvedimenti impugnati con la disapplicazione dell\u0026#8217;unica fonte del diritto costituzionalmente titolata a regolare la questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella prospettazione della parte ricorrente sarebbe stato cos\u0026#236; menomato il potere, attribuito dall\u0026#8217;art. 64, primo comma, Cost. a ciascuna Camera, di emanare i propri regolamenti che costituiscono, come pi\u0026#249; volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale, una fonte dotata di una sfera di competenza riservata e distinta da quella della legge ordinaria (sentenza n. 120 del 2014). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDalla potest\u0026#224; regolamentare generale deriva, poi, tenendo conto delle attribuzioni demandate agli stessi dall\u0026#8217;art. 63, primo comma, Cost., anche il potere degli Uffici di presidenza di adottare i regolamenti cosiddetti minori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Con ordinanza n. 250 del 2022, questa Corte ha dichiarato l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; del conflitto promosso, in ragione della legittimazione delle parti e del tono costituzionale dello stesso, disponendo la notifica degli atti non solo al giudice dell\u0026#8217;esecuzione del Tribunale di Lecce, ma anche nei confronti del Senato della Repubblica, ponendosi, rispetto al regolamento sui trattamenti vitalizi degli ex senatori, questioni di carattere analogo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Nella fase di merito, la parte ricorrente ha dimostrato di aver effettuato le notifiche disposte dall\u0026#8217;ordinanza dichiarativa dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; del conflitto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn detta fase si \u0026#232;, comunque, costituita la sola Camera dei deputati in data 19 dicembre 2022. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSuccessivamente, la stessa, in data 17 aprile 2023, ha depositato memoria nella quale pone in evidenza che, attraverso i provvedimenti all\u0026#8217;origine del conflitto, il Tribunale di Lecce avrebbe violato le proprie prerogative, sancite dall\u0026#8217;art. 64, primo comma, Cost., sotto due aspetti: per un verso, la disapplicazione dell\u0026#8217;art. 15 del proprio regolamento sugli assegni vitalizi del 1997 avrebbe vanificato indebitamente l\u0026#8217;efficacia dello stesso, pur essendo l\u0026#8217;unica fonte del diritto competente a disciplinare la materia e, per un altro, nel rigettare nella fase sommaria l\u0026#8217;opposizione all\u0026#8217;esecuzione proposta dall\u0026#8217;ex parlamentare, senza alcuna motivazione sulle ragioni sottese all\u0026#8217;intervento adesivo della Camera, sarebbe stato violato il principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon la stessa memoria, la ricorrente ha rappresentato e documentato, inoltre, che, in data 16 marzo 2023, in un\u0026#8217;altra espropriazione presso terzi in danno dell\u0026#8217;ex parlamentare, il medesimo Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell\u0026#8217;esecuzione, ha applicato, al contrario di quanto avvenuto nei provvedimenti che hanno determinato il conflitto in esame, la richiamata disposizione contenuta nel regolamento della Camera \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003esugli assegni vitalizi, ritenendo pignorabile il trattamento percepito dall\u0026#8217;ex parlamentare limitatamente alla misura di un quinto. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Va innanzi tutto confermata l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; del conflitto, gi\u0026#224; ritenuta da questa Corte con ordinanza n. 250 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe sussistono i presupposti soggettivi, con riferimento sia alla Camera dei deputati, quanto al potere legislativo, sia al giudice ordinario, quale titolare del potere giurisdizionale diffuso nell\u0026#8217;ordine giudiziario. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, nessun dubbio sussiste sulla legittimazione della Camera, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volont\u0026#224; in ordine all\u0026#8217;esercizio del potere regolamentare di cui all\u0026#8217;art. 64, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnalogamente, \u0026#232; pacifica la legittimazione passiva del Tribunale di Lecce, trattandosi di organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente la volont\u0026#224; del potere cui appartiene nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni attribuitegli (ex plurimis, sentenze n. 110 del 2021, n. 133 del 2018 e n. 241 del 2011; ordinanza n. 148 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eParimenti, ricorre il presupposto oggettivo costituito dalla menomazione del potere regolamentare della Camera che ha disciplinato il vitalizio dei parlamentari, richiamando \u0026#8211; nell\u0026#8217;art. 15 del citato regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati \u0026#8211; il limite della pignorabilit\u0026#224; dei crediti previdenziali previsto dall\u0026#8217;art. 545 cod. proc. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, il giudice dell\u0026#8217;esecuzione ha ignorato del tutto tale normativa di fonte interna, non applicandola affatto o implicitamente disapplicandola. Nell\u0026#8217;uno e nell\u0026#8217;altro caso il giudice \u0026#8211; negando che il credito avente ad oggetto il vitalizio avesse lo stesso limite di pignorabilit\u0026#224; previsto in generale per i crediti previdenziali \u0026#8211; ha disconosciuto il potere regolamentare della Camera di attribuire tale natura al vitalizio con il conseguente limite alla pignorabilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Nel merito, il ricorso per conflitto \u0026#232; fondato e va accolto. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Occorre premettere che la Camera dei deputati non prospetta, con il ricorso per conflitto tra poteri, un error in iudicando del Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell\u0026#8217;esecuzione, nell\u0026#8217;interpretazione della citata disposizione del codice di rito (art. 545 cod. proc. civ.); questione che non \u0026#232; demandata a questa Corte e che va fatta valere attraverso i mezzi di impugnazione contro il provvedimento ritenuto illegittimo (ex multis, sentenze n. 290, n. 222, n. 150 e n. 2 del 2007; ordinanza n. 39 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice non ha \u0026#8220;interpretato\u0026#8221; la norma regolamentare, ma l\u0026#8217;ha ignorata ancorch\u0026#233; la Camera, nel rendere la dichiarazione di terzo ai sensi dell\u0026#8217;art. 543 cod. proc. civ., avesse richiamato l\u0026#8217;art. 15 del menzionato regolamento, producendone copia e avvertendo che l\u0026#8217;assegnazione del credito sarebbe potuta avvenire nei limiti consentiti da tale disposizione, che richiamava quelli di cui all\u0026#8217;art. 545 cod. proc. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa ricorrente contesta proprio la mancata applicazione, nella procedura esecutiva riguardante un ex parlamentare, della sola norma, vigente ratione temporis, che prevede un limite di pignorabilit\u0026#224; anche per i trattamenti vitalizi dei deputati, ossia dell\u0026#8217;art. 15 del citato regolamento sugli assegni vitalizi che a tal fine rinvia all\u0026#8217;art. 545 cod. proc. civ., riproducendone, poi, il testo nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell\u0026#8217;amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 132.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa non applicazione della previsione regolamentare \u0026#232; denunciata dalla ricorrente quale menomazione della sua autonomia normativa sancita dall\u0026#8217;art. 64, primo comma, Cost., autonomia che \u0026#232; connotato essenziale ai fini del riconoscimento della \u0026#171;posizione di \u0026#8220;assoluta indipendenza\u0026#8221; del Parlamento\u0026#187; (sentenza n. 231 del 1975) e dunque del libero ed efficiente svolgimento delle funzioni dello stesso (sentenza n. 262 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, i provvedimenti che hanno dato origine al conflitto devono essere riguardati nell\u0026#8217;ambito dei limiti che il potere giudiziario incontra nell\u0026#8217;ordinamento a garanzia delle attribuzioni costituzionali delle Camere (ex multis, sentenze n. 52 del 2016 e n. 129 del 1981; ordinanze n. 225 del 2017 e n. 334 del 2008).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Il conflitto ha ad oggetto, dunque, la legittimit\u0026#224; di provvedimenti giudiziari che, secondo quanto prospettato dalla ricorrente, non hanno applicato le disposizioni espresse dall\u0026#8217;art. 15 del regolamento della Camera in materia (vigente ratione temporis) sui limiti di pignorabilit\u0026#224; dei trattamenti vitalizi in una procedura esecutiva promossa nei confronti di un ex deputato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; noto che con l\u0026#8217;espressione \u0026#8220;assegno vitalizio\u0026#8221; si intende il trattamento mensile corrisposto, al raggiungimento di una determinata et\u0026#224;, al parlamentare cessato dal mandato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;istituto degli assegni vitalizi in favore degli ex parlamentari \u0026#232; riconducibile alla normativa di \u0026#8220;diritto singolare\u0026#8221; che si riferisce al Parlamento e ai suoi membri a presidio della peculiare posizione di autonomia riconosciuta dalla Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome questa Corte ha di recente puntualizzato, nell\u0026#8217;ambito dell\u0026#8217;autonomia regolamentare attribuita alle Camere dall\u0026#8217;art. 64, primo comma, Cost., \u0026#232; ricompreso il potere di disciplinare, con propri regolamenti, anche cosiddetti \u0026#8220;minori\u0026#8221; (in quanto promananti dagli Uffici di presidenza delle Camere), alla stregua di quanto del resto \u0026#232; sino ad oggi avvenuto, i cosiddetti vitalizi dei deputati, pur essendo anche possibile una disciplina di tali trattamenti da parte della legge (sentenza n. 237 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; stato al contempo evidenziato che i trattamenti vitalizi costituiscono la proiezione, dopo la cessazione del mandato elettivo, dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; percepita durante la carriera dal parlamentare e, di qui, rivestono la medesima funzione, costituzionalmente rilevante, di assicurare a tutti l\u0026#8217;accesso alle cariche elettive e l\u0026#8217;esecuzione indipendente delle relative funzioni, scongiurando il rischio che lo svolgimento del munus parlamentare, che talvolta \u0026#171;si dispiega in un significativo arco temporale della vita lavorativa dell\u0026#8217;eletto, possa rimanere sprovvisto di adeguata protezione previdenziale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Centrale ai fini della risoluzione del conflitto promosso \u0026#232; proprio la considerazione della funzione previdenziale dei vitalizi parlamentari (ancora, sentenza n. 237 del 2022), pur se in origine non potevano essere assimilati a trattamenti pensionistici in senso stretto (ex aliis, sentenze n. 182 e n. 136 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDetta funzione dell\u0026#8217;assegno vitalizio comporta, infatti, che al potere delle Camere di disciplinare lo stesso con propri regolamenti si accompagni, nell\u0026#8217;esplicazione della tutela espressa dall\u0026#8217;art. 38, secondo comma, Cost., anche quello di dettare disposizioni che riconoscano tale natura previdenziale e da essa facciano conseguire i limiti di pignorabilit\u0026#224; negli stessi termini previsti dall\u0026#8217;ordinamento giuridico statuale per i crediti di tale natura (quelli di cui all\u0026#8217;art. 545 cod. proc. civ.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDalla giurisprudenza costituzionale \u0026#232; stato pi\u0026#249; volte ribadito, infatti, che deve essere assicurato a ciascuno, raggiunta l\u0026#8217;et\u0026#224; nella quale cessa l\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa, un \u0026#171;minimo vitale\u0026#187; che, in deroga al principio della generale responsabilit\u0026#224; del debitore sancito dall\u0026#8217;art. 2740 del codice civile, non pu\u0026#242; essere oggetto di esecuzione coattiva da parte dei creditori (sentenze n. 12 del 2019, n. 85 del 2015 e n. 506 del 2002). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta, in sostanza, di un limite coessenziale alla funzione svolta dai trattamenti previdenziali ai sensi dell\u0026#8217;art. 38 Cost., che costituisce argine invalicabile alle azioni esecutive di soggetti terzi sui trattamenti di natura previdenziale (sentenza n. 85 del 2015), nell\u0026#8217;ambito di un bilanciamento con il diritto alla tutela giurisdizionale in executivis.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Solo in questi limiti l\u0026#8217;art. 15 del richiamato regolamento della Camera dei deputati pu\u0026#242; incidere sul diritto dei creditori a soddisfarsi, in sede esecutiva, sul vitalizio dell\u0026#8217;ex deputato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn generale, l\u0026#8217;autonomia regolamentare della Camera non pu\u0026#242; spingersi fino a comprimere le situazioni soggettive di terzi nel processo esecutivo, qual sarebbe, in ipotesi, la limitazione della responsabilit\u0026#224; patrimoniale del debitore (art. 2740 cod. civ.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMa, nella fattispecie in esame, la norma regolamentare si limita a disciplinare il vitalizio assegnando ad esso una funzione previdenziale \u0026#8211; ci\u0026#242; che di per s\u0026#233; non tocca alcuna situazione giuridica di terzi \u0026#8211; e, quale proiezione di quest\u0026#8217;ultima, richiama, come applicabile nel processo esecutivo, l\u0026#8217;art. 545 cod. proc. civ.; disposizione questa che prevede, come regola di carattere generale, un limite alla pignorabilit\u0026#224; dei crediti di tale natura (previdenziale, appunto). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa posizione giuridica dei terzi creditori procedenti in executivis non \u0026#232; alterata dalla circostanza che il credito pignorato sia un vitalizio di un parlamentare; il limite alla pignorabilit\u0026#224; \u0026#232; lo stesso che l\u0026#8217;ordinamento giuridico (art. 545 cod. proc. civ.) fa discendere dalla natura previdenziale del credito. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma regolamentare citata non introduce \u0026#8211; e non potrebbe farlo \u0026#8211; una regola di privilegio, quale sarebbe in ipotesi l\u0026#8217;impignorabilit\u0026#224; assoluta (come previsto \u0026#8211; ma dalla legge \u0026#8211; per l\u0026#8217;indennit\u0026#224; parlamentare). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon reca dunque alcun limite ulteriore alla pignorabilit\u0026#224; del vitalizio che non sia quello derivante dalla sua natura previdenziale; natura che \u0026#232; attestata dalla norma stessa, coerentemente con i tratti essenziali dell\u0026#8217;istituto, e che il giudice dell\u0026#8217;esecuzione non pu\u0026#242; disconoscere, non applicando quest\u0026#8217;ultima e quindi considerando il credito per il vitalizio come di natura non previdenziale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;indicato art. 15 del regolamento della Camera costituisce una previsione naturaliter correlata alla possibilit\u0026#224; delle Camere di disciplinare, con propri regolamenti, i trattamenti vitalizi e di attribuire loro natura previdenziale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; In conclusione, l\u0026#8217;ordinanza del 22 gennaio 2019 \u0026#8211; con la quale, nell\u0026#8217;ambito della menzionata procedura esecutiva, il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell\u0026#8217;esecuzione, ha disposto l\u0026#8217;assegnazione integrale in favore del creditore procedente del trattamento vitalizio dell\u0026#8217;ex parlamentare esecutato, non applicando l\u0026#8217;art. 15 del regolamento sugli assegni vitalizi della Camera dei deputati del 1997, come modificato con delibera dell\u0026#8217;Ufficio di presidenza 9 febbraio 2000, n. 195 \u0026#8211; ha determinato un\u0026#8217;illegittima menomazione nel potere regolamentare riconosciuto alla ricorrente dall\u0026#8217;art. 64, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorso per conflitto tra poteri dello Stato va quindi accolto e deve essere dichiarato che non spettava al Tribunale di Lecce non applicare l\u0026#8217;art. 15 del regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati, approvato dall\u0026#8217;Ufficio di presidenza della Camera nella riunione del 30 luglio 1997, nel testo modificato con delibera dello stesso Ufficio 9 febbraio 2000, n. 195; per l\u0026#8217;effetto, deve essere disposto l\u0026#8217;annullamento della citata ordinanza limitatamente all\u0026#8217;assegnazione del vitalizio in misura eccedente quanto previsto dall\u0026#8217;art. 15 del citato regolamento, nella parte in cui esso richiama i limiti di pignorabilit\u0026#224; dei crediti di natura previdenziale stabiliti dall\u0026#8217;art. 545 cod. proc. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa successiva ordinanza del 15 dicembre 2021, invece, con cui \u0026#232; stata rigettata l\u0026#8217;istanza di sospensione del procedimento esecutivo, non ha alcuna autonoma rilevanza ai fini della decisione del conflitto promosso, trattandosi di una pronuncia determinata da ragioni esclusivamente processuali, estranee all\u0026#8217;esercizio del potere regolamentare della Camera.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara che non spettava al Tribunale ordinario di Lecce, in funzione di giudice dell\u0026#8217;esecuzione, non applicare l\u0026#8217;art. 15 del regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati, approvato dall\u0026#8217;Ufficio di presidenza nella riunione del 30 luglio 1997, nel testo modificato con delibera dello stesso Ufficio 9 febbraio 2000, n. 195;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) annulla, per l\u0026#8217;effetto, l\u0026#8217;ordinanza di assegnazione del vitalizio emanata dal Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell\u0026#8217;esecuzione, in data 22 gennaio 2019, nell\u0026#8217;ambito della procedura esecutiva R.G.E. n. 610/2018, limitatamente all\u0026#8217;assegnazione del vitalizio in misura eccedente quanto previsto dall\u0026#8217;art. 15 del regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati, nella parte in cui esso richiama i limiti di pignorabilit\u0026#224; dei crediti di natura previdenziale stabiliti dall\u0026#8217;art. 545 del codice di procedura civile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 22 giugno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Regolamenti parlamentari - Regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati - Procedimento esecutivo n. 610/2018 R.G.E. nei confronti dell\u0027on. Ozza, deputato cessato dal mandato, titolare di assegno vitalizio - Ordinanze del Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell\u0027esecuzione, del 22 gennaio 2019 e del 15 dicembre 2021 - Assegnazione al creditore procedente e al creditore intervenuto tardivo, successivamente alla soddisfazione del credito vantato dal creditore procedente, dell\u0027importo corrispondente agli assegni vitalizi mensili spettanti al debitore esecutato - Assegnazione di una somma eccedente quella indicata nell\u0027art. 15 del Regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati e nell\u0027art. 545 codice di procedura civile.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45700","titoletto":"Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Oggetto del conflitto - Provvedimenti giurisdizionali - Condizione - Prospettazione relativa al superamento di limiti imposti al potere giudiziario a garanzia delle attribuzioni costituzionali delle Camere - Inammissibilità del conflitto volto a contestare un eventuale  error in iudicando . (Classif. 114006).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eI provvedimenti giurisdizionali che danno origine a un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato devono essere riguardati nell’ambito dei limiti che il potere giudiziario incontra nell’ordinamento a garanzia delle attribuzioni costituzionali delle Camere. (\u003cem\u003eO. 225/2017; S. 52/2016; O. 334/2008; S. 129/1981\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa prospettazione di un eventuale \u003cem\u003eerror in iudicando\u003c/em\u003e da parte del giudice nell’interpretare una data disposizione non può essere demandata alla Corte costituzionale in sede di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ma va fatta valere attraverso i mezzi di impugnazione contro il provvedimento ritenuto illegittimo. (Precedenti: \u003cem\u003eO. 39/2019 - mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e42191; S. 290/2007; S. 222/2007 – mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e31428; S. 150/2007; S. 2/2007 – mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e30944\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45701","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45701","titoletto":"Parlamento - Regolamenti parlamentari - Fonte a competenza riservata - Autonomia normativa quale connotato essenziale dell\u0027indipendenza dell\u0027organo. (Classif. 172011).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eI regolamenti parlamentari costituiscono una fonte dotata di una sfera di competenza riservata e distinta da quella della legge ordinaria. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 120/2014-mass. 37920\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’autonomia normativa sancita dall’art. 64, primo comma, Cost., è connotato essenziale ai fini del riconoscimento della posizione di assoluta indipendenza del Parlamento e, dunque, del libero ed efficiente svolgimento delle funzioni dello stesso. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 262/2017 – mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e40994; S. 231/1975 – mass. 8073\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45702","numero_massima_precedente":"45700","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45702","titoletto":"Previdenza - In genere - Trattamenti previdenziali - Strumento per assicurare, dopo l\u0027attività lavorativa, il minimo vitale - Conseguente limite alla possibilità dei creditori di aggredire i trattamenti previdenziali del debitore - Assimilazione a essi dei trattamenti vitalizi, quali misure che assicurano l\u0027accesso alle cariche elettive. (Classif. 190001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eRaggiunta l’età nella quale cessa l’attività lavorativa, a ciascuno deve essere assicurato un minimo vitale che, in deroga al principio della generale responsabilità del debitore, non può essere oggetto di esecuzione coattiva da parte dei creditori; si tratta di un limite coessenziale alla funzione svolta dai trattamenti previdenziali ai sensi dell’art. 38 Cost., argine invalicabile alle azioni esecutive di soggetti terzi sui trattamenti di natura previdenziale nell’ambito di un bilanciamento con il diritto alla tutela giurisdizionale \u003cem\u003ein executivis\u003c/em\u003e. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 12/2019; S. 85/2015 – mass. 38375; S. 506/2002 – mass. 27466\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eI trattamenti vitalizi rivestono la funzione, costituzionalmente rilevante, di assicurare a tutti l’accesso alle cariche elettive e l’esecuzione indipendente delle relative funzioni, scongiurando il rischio che lo svolgimento del \u003cem\u003emunus\u003c/em\u003e parlamentare possa rimanere sprovvisto di adeguata protezione previdenziale. I vitalizi parlamentari, pertanto, pur se in origine non potevano essere assimilati a trattamenti pensionistici in senso stretto, svolgono una funzione previdenziale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 237/2022 – mass. 45147; S. 182/2022 – mass. 44952; S. 136/202\u003c/em\u003e2).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45703","numero_massima_precedente":"45701","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"38","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45703","titoletto":"Parlamento - Regolamenti parlamentari - Regolamenti c.d. minori - Disciplina dei trattamenti vitalizi, incluso il riconoscimento della loro natura previdenziale e il limite di pignorabilità - Riconducibilità all\u0027autonomia normativa delle Camere - Necessità che il giudice dell\u0027esecuzione applichi dette norme regolamentari (nel caso di specie: dichiarazione che non spettava al Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell\u0027esecuzione, non applicare l\u0027art. 15 del regolamento parlamentare per gli assegni vitalizi dei deputati che prevede un limite alla pignorabilità dei vitalizi nonché annullamento dell\u0027ordinanza che assegna integralmente al creditore procedente il vitalizio dell\u0027ex parlamentare esecutato). (Classif. 172011).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eNell’ambito dell’autonomia regolamentare attribuita alle Camere dall’art. 64, primo comma, Cost., è ricompreso il potere di disciplinare, con propri regolamenti, anche c.d. “minori” (in quanto promananti dagli Uffici di presidenza delle Camere) i vitalizi dei deputati, pur essendo anche possibile una disciplina di tali trattamenti da parte della legge. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 237/2022 – mass. 45147\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato che non spettava al Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, non applicare, nella procedura esecutiva riguardante un ex parlamentare, l’art. 15 del regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati che, nel testo vigente \u003cem\u003eratione temporis\u003c/em\u003e stabiliva, richiamando l’art. 545 cod. proc. civ., un limite di pignorabilità per i trattamenti vitalizi dei deputati; per l’effetto, è disposto l’annullamento dell’ordinanza con cui detto giudice ha disposto l’assegnazione integrale in favore del creditore procedente del trattamento vitalizio dell’ex parlamentare esecutato, limitatamente alla misura eccedente a quanto previsto dall’art. 15. L’ordinanza ha determinato un’illegittima menomazione del potere regolamentare riconosciuto alla ricorrente dall’art. 64, primo comma, Cost., dal momento che la norma regolamentare non applicata dal giudice costituiva una previsione \u003cem\u003enaturaliter\u003c/em\u003e correlata alla possibilità delle Camere di disciplinare, con propri regolamenti, i trattamenti vitalizi e di attribuire loro natura previdenziale).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45702","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"","data_legge":"22/01/2019","data_nir":"2019-01-22","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"","data_legge":"15/12/2021","data_nir":"2021-12-15","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"64","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"44053","autore":"Gianfrancesco E.","titolo":"Trattamenti economici post mandato dei parlamentari e conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.associazionedeicostituzionalisti.osservatorio.it","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44052_2023_126.pdf","nome_file_fisico":"126_2023+1_Gianfrancesco.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43194","autore":"Guiglia R.","titolo":"La Corte costituzionale sui vitalizi dei parlamentari. Una cronaca ragionata delle sentenze n. 126 del 2023 e n. 237 del 2022","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.nomos-leattualitaneldiritto.it","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"43194_2023_126.pdf","nome_file_fisico":"126-2023 e 237-2022_Guiglia.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43474","autore":"Sobrino G.","titolo":"Natura previdenziale dei vitalizi parlamentari ed autonomia regolamentare delle Camere: la Corte decide un conflitto peculiare","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
  ]
]