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IV-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, n. 6-A), promosso dalla Corte d\u0026#8217;appello di Ancona, seconda sezione civile, con ricorso depositato in cancelleria il 26 marzo 2025 e iscritto al n. 3 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2025, fase di ammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eU\u003c/em\u003e\u003cem\u003edit\u003c/em\u003e\u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003enella camera di consiglio del 6 ottobre 2025 la Giudice relatrice Antonella Sciarrone Alibrandi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato \u003c/em\u003enella camera di consiglio del 6 ottobre 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR/\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto\u003c/em\u003e che, con ricorso depositato il 26 marzo 2025 (reg. confl. pot. n. 3 del 2025), la Corte d\u0026#8217;appello di Ancona, seconda sezione civile, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in riferimento alla deliberazione dell\u0026#8217;8 maggio 2024 della Camera dei deputati (doc. IV-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, n. 6-A), con la quale si \u0026#232; affermato che le dichiarazioni rese dall\u0026#8217;allora deputato Vittorio Sgarbi, nel \u003cem\u003epost\u003c/em\u003e pubblicato sulla propria pagina \u003cem\u003eFacebook\u003c/em\u003e del 6 maggio 2019, costituissero opinioni espresse nell\u0026#8217;esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, della Costituzione, come tali insindacabili;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la ricorrente espone di essere investita del giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Macerata del 6 aprile 2021 che \u0026#8211; pronunciando sulla domanda risarcitoria proposta da Vittorio Sgarbi nei confronti di Alex Marini, all\u0026#8217;epoca consigliere della Provincia autonoma di Trento, (per le dichiarazioni da questo rese in occasione della nomina del primo quale presidente del Mart - Museo di arte moderna contemporanea di Trento e Rovereto, asseritamente diffamatorie e lesive dell\u0026#8217;onore e reputazione dell\u0026#8217;attore), nonch\u0026#233; sulla domanda riconvenzionale del convenuto (per le dichiarazioni rese da quest\u0026#8217;ultimo in relazione alla medesima vicenda e ritenute parimenti offensive) \u0026#8211; ha respinto la domanda della parte attrice e accolto quella riconvenzionale, condannando l\u0026#8217;ex deputato al pagamento di una somma a titolo di risarcimento in favore di Alex Marini;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la ricorrente riferisce che la Camera dei deputati, nella seduta dell\u0026#8217;8 maggio 2024, ha approvato la proposta, formulata dalla Giunta per le autorizzazioni, di insindacabilit\u0026#224; delle opinioni espresse da Vittorio Sgarbi, all\u0026#8217;epoca dei fatti deputato (doc. IV-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, n. 6-A);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, a avviso della Corte d\u0026#8217;appello di Ancona, la deliberazione della Camera dei deputati rileverebbe \u0026#171;un non corretto esercizio delle attribuzioni riservate a detto organo istituzionale in ordine al potere di valutare la condotta addebitata al Dott. Sgarbi\u0026#187;, in quanto le opinioni manifestate nel \u003cem\u003epost\u003c/em\u003e \u0026#8211; riportate integralmente nel ricorso \u0026#8211; non sarebbero riconducibili ad un contrasto tra soggetti politici n\u0026#233; ad attivit\u0026#224; di critica e denuncia politica, come invece richiesto dalla consolidata giurisprudenza costituzionale in materia di insindacabilit\u0026#224; ex art. 68, primo comma, Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo la ricorrente, le dichiarazioni di Vittorio Sgarbi sarebbero piuttosto espressione dell\u0026#8217;esercizio del diritto di cronaca e di critica ai sensi dell\u0026#8217;art. 21 Cost., \u0026#171;la sussistenza dei cui limiti \u0026#232; tuttavia demandata all\u0026#8217;esclusivo accertamento da parte dell\u0026#8217;Autorit\u0026#224; giudiziaria\u0026#187;, precluso nella specie dalla Camera dei deputati con la deliberazione in questione \u0026#171;in violazione degli artt. 68 e 102 della Costituzione\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, dunque, la Corte d\u0026#8217;appello di Ancona ritiene di dover promuovere il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato per mancanza del presupposto del nesso funzionale, necessario invece ai fini della delibera di insindacabilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e che, con il ricorso indicato in epigrafe, la Corte d\u0026#8217;appello di Ancona, seconda sezione civile, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla insindacabilit\u0026#224; delle opinioni espresse dall\u0026#8217;allora deputato Vittorio Sgarbi nei riguardi di Alex Marini, all\u0026#8217;epoca consigliere della Provincia autonoma di Trento, in un \u003cem\u003epost\u003c/em\u003e pubblicato sulla pagina \u003cem\u003eFacebook\u003c/em\u003e del 6 maggio 2019, come deliberata nella seduta dell\u0026#8217;8 maggio 2024 (doc. IV-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, n. 6-A);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche nella presente fase del giudizio, questa Corte \u0026#232; chiamata a deliberare, in camera di consiglio e senza contraddittorio, sulla sola sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo prescritti dall\u0026#8217;art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ossia a decidere se il conflitto sia insorto tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volont\u0026#224; del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i predetti poteri da norme costituzionali, restando impregiudicata ogni ulteriore questione, anche in punto di ammissibilit\u0026#224;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, quanto al requisito soggettivo, deve essere riconosciuta la legittimazione attiva della Corte d\u0026#8217;appello di Ancona a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo giurisdizionale, collocato in una posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare in via definitiva, per il procedimento di cui \u0026#232; investito, la volont\u0026#224; del potere cui appartiene (ordinanze n. 140 del 2025, n. 34 del 2024, n. 204, n. 175, n. 154, n. 34 e n. 1 del 2023);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione passiva della Camera dei deputati a essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in maniera definitiva la propria volont\u0026#224; in ordine all\u0026#8217;applicazione delle prerogative di cui all\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost. (ancora, ordinanze n. 140 del 2025, n. 34 del 2024, n. 175, n. 34 e n. 1 del 2023);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, quanto al profilo oggettivo, la ricorrente lamenta che la deliberazione della Camera dei deputati dell\u0026#8217;8 maggio 2024 ha determinato una lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantite, in conseguenza dell\u0026#8217;esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere di dichiarare l\u0026#8217;insindacabilit\u0026#224; delle opinioni espresse da un suo componente ai sensi dell\u0026#8217;art. 68, primo comma, Cost. (da ultimo, ordinanza n. 140 del 2025);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto, esiste la materia del conflitto, la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ai sensi dell\u0026#8217;art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, si rende opportuna la notificazione anche al Senato della Repubblica, stante l\u0026#8217;identit\u0026#224; della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, ordinanze n. 179 del 2023, n. 250 del 2022 e n. 91 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1)\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e ammissibile, ai sensi dell\u0026#8217;art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, promosso dalla Corte d\u0026#8217;appello di Ancona, seconda sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edispone\u003c/em\u003e:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003ea) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Corte d\u0026#8217;appello di Ancona;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eb) che il ricorso e la presente ordinanza siano notificati, a cura della ricorrente, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, in persona dei rispettivi Presidenti, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell\u0026#8217;avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall\u0026#8217;art. 26, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAntonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 28 novembre 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Parlamento - Immunit\u0026#224; parlamentari - Domanda risarcitoria proposta, in via riconvenzionale, in un giudizio civile, nei confronti dell\u0026#8217;on. Vittorio Sgarbi, deputato all\u0026#8217;epoca dei fatti, per dichiarazioni, rese extra moenia, asseritamente diffamatorie, lesive dell\u0026#8217;onore e della reputazione di Marini Alex, all\u0027epoca consigliere della Provincia autonoma di Trento - Deliberazione della Camera dei deputati di insindacabilit\u0026#224; delle opinioni espresse dal deputato nell\u0027esercizio delle sue funzioni - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia (contenute in un post pubblicato su Facebook il 6 maggio 2019) e l\u0027esercizio della funzione parlamentare - Menomazione della funzione giurisdizionale - Richiesta alla Corte costituzionale di dichiarare la non spettanza alla Camera dei deputati del potere di qualificare come insindacabili le opinioni espresse dall\u0026#8217;on. Sgarbi, deputato all\u0026#8217;epoca dei fatti, nel post pubblicato sulla sua pagina Facebook il 6 maggio 2019, in quanto esercitato al di fuori delle ipotesi previste dall\u0026#8217;art. 68, primo comma, della Costituzione.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"47074","titoletto":"Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato –\u{A0}Fase di ammissibilità –\u{A0}Soggetti legittimati –\u{A0}Legittimazione attiva della Corte di Appello – Legittimazione passiva della Camera dei deputati – Sussistenza (nel caso di specie: ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Corte di Appello di Ancona, seconda sez. civ., nei confronti della Camera dei deputati, in riferimento alla deliberazione di insindacabilità, ai sensi dell\u0027art. 68, primo comma, Cost., delle dichiarazioni espresse da Vittorio Sgarbi, deputato all’epoca dei fatti). (Classif. 114002).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eVa riconosciuta la legittimazione attiva della Corte di Appello a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare, in via definitiva, nell’esercizio delle funzioni attribuitegli, la volontà del potere cui appartiene\u003cspan style\u003d\"color: rgb(102, 102, 102);\"\u003e \u003c/span\u003e\u003cem\u003e(Precedenti: O. 140/2025 - mass. 46819; O. 34/2024 - mass. 46021; O. 154/2023 - mass. 45694; O. 34/2023 - mass. 45357).\u003c/em\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa Camera dei deputati è legittimata passiva ad essere parte del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all’applicazione dell’art. 68, primo comma, Cost. \u003cem\u003e(Precedenti: O. 204/2023 - mass. 45848; O. 154/2023 - mass. 45694).\u003c/em\u003e \u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Corte di Appello di Ancona, seconda sez. civ., in riferimento alla deliberazione dell’8 maggio 2024 della Camera dei deputati – doc. IV-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, n. 6-A – , con la quale si è affermato che le dichiarazioni rese dall’allora deputato Vittorio Sgarbi, nel \u003cem\u003epost\u003c/em\u003e pubblicato sulla propria pagina \u003cem\u003eFacebook\u003c/em\u003e del 6 maggio 2019,\u003cspan style\u003d\"color: rgb(102, 102, 102);\"\u003e \u003c/span\u003enei confronti di Alex Marini, all’epoca consigliere della Provincia autonoma di Trento, costituissero opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., come tali insindacabili. Quanto al requisito soggettivo, deve essere riconosciuta la legittimazione attiva della Corte di Appello a promuovere conflitto e quella della Camera dei deputati a esserne parte. Quanto al profilo oggettivo, la ricorrente lamenta una lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantite, in conseguenza dell’esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere della Camera dei deputati di dichiarare l’insindacabilità delle opinioni espresse da un suo componente).    \u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"47075","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"","data_legge":"08/05/2024","data_nir":"2024-05-08","numero":"approvazione del doc. 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(Classif. 111002).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eNel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, stante l’identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni da trattare, va disposta la notificazione anche all’altra Camera del ricorso per conflitto dichiarato ammissibile. (\u003cem\u003ePrecedenti: O. 250/2022 - mass. 45221; O. 91/2016 - mass. 38838; O. 137/2015 - mass. 38564\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Corte di Appello di Ancona, seconda sez. civ., in riferimento alla deliberazione dell’8 maggio 2024 della Camera dei deputati - doc. IV-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, n. 6-A , va disposta la notificazione del ricorso e dell’ordinanza di ammissibilità del ricorso anche al Senato della Repubblica, stante, ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, l’identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare) \u003cem\u003e(Precedenti: O. 179/2023 - mass. 45768; O. 250/2022 - mass. 45221; O. 91/2016 - mass. 38838; O. 137/2015 - mass. 38464).\u003c/em\u003e\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"47074","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"","data_legge":"08/05/2024","data_nir":"2024-05-08","numero":"approvazione del doc. 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