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S., L. C., e altri, con ordinanza del 23 giugno 2023, iscritta al n. 120 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023, la cui trattazione \u0026#232; stata fissata per l\u0026#8217;adunanza in camera di consiglio del 19 marzo 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eU\u003c/em\u003e\u003cem\u003edita\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003enella camera di consiglio del 20 marzo 2024 la Giudice relatrice Maria Rosaria San Giorgio;\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato \u003c/em\u003enella camera di consiglio del 20 marzo 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 23 giugno 2023, iscritta al n. 120 del registro ordinanze 2023, la Corte di cassazione, sezione prima civile, ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 51 della Costituzione, dell\u0026#8217;art. 78, terzo comma, del codice civile, \u0026#171;implicitamente richiamato dall\u0026#8217;art. 64, comma 4, T.U.E.L., nella parte in cui stabilisce che \u0026#8220;l\u0026#8217;affinit\u0026#224; non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio \u0026#232; dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all\u0026#8217;art. 87, n. 4\u0026#8221;, cos\u0026#236; prevedendo che il vincolo di affinit\u0026#224; permanga per il parente del coniuge divorziato, malgrado il rapporto di coniugio da cui tale vincolo \u0026#232; stato determinato sia ormai sciolto, e impedendo la partecipazione di quest\u0026#8217;ultimo alla giunta municipale a seguito di designazione ad opera dell\u0026#8217;ex coniuge di un parente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; La Corte rimettente premette in punto di fatto che il giudizio principale era stato promosso da due consiglieri del Comune di C., per la dichiarazione di incompatibilit\u0026#224; di A. S. a far parte della Giunta municipale ed a rivestire la carica di vicesindaco ed assessore del medesimo Comune, in ragione del vincolo di affinit\u0026#224; con il sindaco, con la cui sorella egli aveva contratto matrimonio, per poi divorziare prima della nomina (ma, in altri passaggi dell\u0026#8217;ordinanza, si riferisce invece che il nominato sarebbe il fratello della ex moglie del sindaco).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Tribunale ordinario di Avellino aveva respinto il ricorso con ordinanza del 16 giugno 2020. La Corte d\u0026#8217;appello di Napoli, investita dell\u0026#8217;impugnazione, in riforma della prima decisione, aveva dichiarato l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; ai sensi dell\u0026#8217;art. 64, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull\u0026#8217;ordinamento degli enti locali).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la Corte territoriale, la chiara dizione letterale dell\u0026#8217;art. 78, terzo comma, cod. civ. ricostruisce il legame di affinit\u0026#224; quale relazione che, instaurata in seguito ad un valido matrimonio, non cessa con la fine del vincolo coniugale, ma soltanto nel caso in cui venga accertata l\u0026#8217;invalidit\u0026#224; dell\u0026#8217;atto matrimoniale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa norma non \u0026#232; stata modificata dalla legge 1\u0026#176; dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), introduttiva del divorzio, e neppure da successive disposizioni, a dimostrazione del fatto che il rapporto di affinit\u0026#224; non viene meno in seguito alla cessazione del matrimonio da cui \u0026#232; scaturito, n\u0026#233; in caso di morte di uno dei due coniugi, n\u0026#233; nella ipotesi di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ipotesi in cui il vincolo coniugale cessa con efficacia \u003cem\u003eex nunc\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Corte territoriale aveva ritenuto, inoltre, la manifesta infondatezza della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 78 cod. civ., in riferimento agli artt. 2, 3 e 51 Cost., davanti ad essa sollevata, perch\u0026#233; mal posta, in quanto l\u0026#8217;accesso alle cariche elettive ed agli uffici pubblici non era direttamente inciso dalla norma sospettata di illegittimit\u0026#224; costituzionale, che conteneva la mera definizione del rapporto di affinit\u0026#224;, ma, piuttosto, dall\u0026#8217;art. 64 t.u. enti locali citato, che richiamava la prima senza eccezioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; La Corte di cassazione rimarca quindi che nel giudizio di legittimit\u0026#224; il ricorso introduttivo era stato affidato a due motivi. Veniva anzitutto censurata la pronuncia di appello per violazione di legge, ai sensi dell\u0026#8217;art. 360, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nella parte in cui il giudice di merito, nel ritenere fondata la proposta impugnativa, aveva dato della norma in applicazione una interpretazione strettamente letterale e non logico-sistematica attraverso un suo adeguamento alla legge sul divorzio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNella diversa prospettiva, mancata nel provvedimento d\u0026#8217;appello e oggetto del ricorso per cassazione, il divorzio condivide con la nullit\u0026#224; l\u0026#8217;evidenza che i legami di affinit\u0026#224; che si sono costituiti tra ciascun coniuge e la famiglia dell\u0026#8217;altro devono cessare, \u003cem\u003ede facto\u003c/em\u003e e \u003cem\u003ede iure\u003c/em\u003e, in entrambi i casi, con l\u0026#8217;adozione delle rispettive pronunce.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi tanto vi sarebbe conferma, secondo il ricorrente, sia nei contenuti dell\u0026#8217;art. 87, primo comma, numero 4), cod. civ., laddove si prevede, in deroga al principio generale di cessazione del vincolo di affinit\u0026#224; in caso di divorzio, che per le ipotesi di affinit\u0026#224; in linea retta l\u0026#8217;impedimento al matrimonio permanga nei casi di nullit\u0026#224; e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; sia, con ragionamento \u003cem\u003ea contrario\u003c/em\u003e, dall\u0026#8217;art. 87, primo comma, numero 5), cod. civ., che, dettato sull\u0026#8217;impedimento matrimoniale tra affini in linea collaterale, non prevede, a conferma della regola generale, la permanenza dell\u0026#8217;impedimento dopo la pronuncia di divorzio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon il secondo motivo di ricorso, si denunciava l\u0026#8217;errore di valutazione commesso dalla Corte d\u0026#8217;appello nel ritenere manifestamente infondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevata dall\u0026#8217;appellato, poi ricorrente per cassazione, che intendeva contestare non l\u0026#8217;art. 64 t.u. enti locali, norma volta a tutelare l\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; della pubblica amministrazione, ma l\u0026#8217;art. 78, terzo comma, cod. civ., ove interpretato nel senso di escludere che il divorzio costituisca causa di cessazione del rapporto di affinit\u0026#224;, risultando cos\u0026#236; norma discriminatoria quanto alla partecipazione agli uffici pubblici ed alle cariche elettive, in ragione della condizione personale dell\u0026#8217;interessato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, nella rimarcata rilevanza che il sollevato incidente riveste rispetto al giudizio in corso, per la diretta conseguenza sull\u0026#8217;esito dello stesso che avrebbe il riconoscimento della persistenza del rapporto di affinit\u0026#224; tra sindaco e coniuge divorziato della parente del primo, la Corte di cassazione dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 64, comma 4, t.u. enti locali \u0026#171;cos\u0026#236; come integrato dall\u0026#8217;art. 78, comma 3, cod. civ.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.1.\u0026#8211; Osserva il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eche detto art. 64, comma 4, t.u. enti locali \u0026#8211; nel prevedere che il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini entro il terzo grado del sindaco e del presidente della Giunta provinciale non possono far parte della rispettiva Giunta n\u0026#233; essere nominati rappresentanti del comune e della provincia \u0026#8211; mira ad evitare il rischio di commistione tra gli interessi pubblici dell\u0026#8217;ente territoriale che il sindaco ha l\u0026#8217;obbligo di garantire e gli interessi privati dei suoi prossimi congiunti, cos\u0026#236; assicurando obiettivit\u0026#224; ed equanimit\u0026#224; delle scelte amministrative discrezionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePrecisa il Collegio rimettente che l\u0026#8217;assenza di ogni ulteriore specifica indicazione contenuta nell\u0026#8217;art. 64 citato vale a richiamare, per implicito, le regole generali previste dall\u0026#8217;art. 78 cod. civ., il cui terzo comma, rimasto inalterato nel tempo, nel disciplinare la cessazione del rapporto di affinit\u0026#224; in conseguenza di eventi che incidono sul vincolo matrimoniale da cui il primo deriva, non tiene conto della legge n. 898 del 1970.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTanto darebbe giustificazione dell\u0026#8217;evidenza che la norma provveda a disciplinare le due sole diverse ipotesi della morte del coniuge al cui verificarsi il vincolo di affinit\u0026#224; non cessa, e della nullit\u0026#224; del matrimonio rispetto al quale la norma prevede, invece, che il legame derivato venga meno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon solo \u0026#8211; osserva il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u0026#8211; il legislatore non ha mai modificato la norma del codice civile ma, anzi, si \u0026#232; trovato ad introdurre una norma nel t.u. enti locali, l\u0026#8217;art. 64 citato, nella versione novellata dall\u0026#8217;art. 7, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali. Proroga di termini di deleghe legislative), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2004, n. 140, che, seppure adottato a distanza di molti anni dalla entrata in vigore della legge sul divorzio, non considera le conseguenze della dissoluzione del vincolo matrimoniale, di cui pure l\u0026#8217;affinit\u0026#224; dovrebbe subire gli effetti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.2.\u0026#8211; Nella indicata cornice normativa, la Corte di cassazione solleva l\u0026#8217;illustrata questione di legittimit\u0026#224; costituzionale nella dedotta incoerenza con l\u0026#8217;assetto costituzionale della persistenza del legame di affinit\u0026#224; oltre la pronuncia di scioglimento o cessazione degli effetti del rapporto di coniugio da cui il primo deriva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl diverso trattamento riservato alla dichiarazione di nullit\u0026#224; del matrimonio rispetto al suo scioglimento finisce, secondo il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, per regolare in maniera ingiustificatamente dissimile, in violazione del principio di uguaglianza formale previsto dall\u0026#8217;art. 3 Cost., due situazioni omogenee.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;\u0026#171;evidente vicinanza sotto il profilo effettuale\u0026#187; della declaratoria di nullit\u0026#224; del matrimonio e della pronuncia di divorzio, contrassegnate, entrambe, da \u0026#171;un\u0026#8217;iniziativa giudiziale funzionale alla demolizione del vincolo matrimoniale\u0026#187; e dalla condivisa natura di atto contrario al protrarsi della vita coniugale \u0026#8211; pur nella loro distinta incidenza sul \u0026#8220;matrimonio-rapporto\u0026#8221; e sul \u0026#8220;matrimonio-negozio\u0026#8221;\u0026#8211; sostiene per la rimettente il dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale relativo alla ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento, la quale si tradurrebbe, altres\u0026#236;, in violazione degli artt. 2 e 51 Cost. Il combinato disposto delle norme censurate impedirebbe, infatti, all\u0026#8217;affine, il cui rapporto sia determinato da un vincolo matrimoniale ormai cessato, di esercitare il proprio diritto di accedere ad un ufficio pubblico in condizioni di uguaglianza, con conseguente violazione del diritto inviolabile di elettorato passivo (artt. 2 e 51 Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRicorda la Corte rimettente che il diritto in questione pu\u0026#242; subire restrizioni soltanto nei limiti strettamente necessari alla tutela di un altro interesse costituzionalmente protetto, secondo necessit\u0026#224; e ragionevole proporzionalit\u0026#224; (si cita la sentenza di questa Corte n. 141 del 1996), per categorie analoghe dove non \u0026#232; possibile dubitare per l\u0026#8217;una e non per l\u0026#8217;altra \u0026#171;dell\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; di soggetti che si trovino in situazioni sostanzialmente identiche\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.3.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;operata disamina il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ritiene infine violato anche il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), nella non corrispondenza alla realt\u0026#224; sociale di una categoria di \u0026#171;\u0026#8220;affini del divorziato\u0026#8221;\u0026#187; destinata ad affermarsi in modo indissolubile pur originando da un rapporto, qual \u0026#232; quello matrimoniale, che secondo l\u0026#8217;ordinamento ha natura dissolubile, in tal modo perpetuando, \u0026#171;senza senso\u0026#187;, un legame che trova significato, proprio ed invece, quale proiezione sociale della relazione originaria, con la conseguenza che tutti gli effetti, attributivi e preclusivi, rimangono per i parenti ma non per i coniugi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl sindaco di un\u0026#8217;amministrazione comunale potrebbe cos\u0026#236; nominare in Giunta l\u0026#8217;ex coniuge, ma non il parente di questo, che pur si trovi a derivare il legame di affinit\u0026#224; dal matrimonio ormai cessato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Ritiene, infine, la Corte rimettente di non poter risolvere la questione attraverso \u0026#171;un\u0026#8217;operazione interpretativa costituzionalmente orientata della normativa da applicare e, nello specifico, dell\u0026#8217;art. 78, comma 3, cod. civ., a cui l\u0026#8217;art. 64, comma 4, T.U.E.L. fa implicito richiamo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSosterrebbero l\u0026#8217;assunto le opposte tesi affermate dal tribunale e dalla corte di merito, che si porrebbero in speculare corrispondenza alle teorie con cui si sono confrontate dottrina e giurisprudenza per stabilire a quale delle due ipotesi, morte del coniuge o nullit\u0026#224; del matrimonio, debba essere avvicinata, per analogia, la fattispecie del divorzio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa rimettente ricorda la sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 7 giugno 1978, n. 2848, con cui si ritenne che il divorzio dovesse accostarsi alla morte, operando entrambi gli istituti con effetto \u003cem\u003eex nunc\u003c/em\u003e sul vincolo matrimoniale, per poi richiamare, in senso contrario, la giurisprudenza di merito (sono menzionati i provvedimenti del Tribunale ordinario di Grosseto 9 ottobre 2003 e del Tribunale ordinario di Milano, sezione nona civile, 19 luglio 2019, [\u003cem\u003erect\u003c/em\u003e\u003cem\u003ee\u003c/em\u003e:\u003cem\u003e \u003c/em\u003e2017]), che ha invece avvicinato il divorzio alla dichiarazione di nullit\u0026#224; del matrimonio, nella rimarcata comune volont\u0026#224; dei coniugi di disgregare il vincolo matrimoniale, ritenendo da ci\u0026#242; doversi \u0026#171;arguire che l\u0026#8217;affinit\u0026#224; cessa con il venir meno del matrimonio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e denuncia quindi la natura creativa dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di aggiornamento della norma cui l\u0026#8217;interprete sarebbe chiamato nell\u0026#8217;assecondare il ragionamento analogico ad integrazione della individuata lacuna normativa, per una finalit\u0026#224; estranea ai compiti di nomofilachia attribuiti alla Corte di cassazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Non vi \u0026#232; stata costituzione di parte n\u0026#233; \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; La Corte di cassazione, sezione prima civile, dubita, in riferimento agli artt. 2, 3 e 51 Cost., della legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#171;dell\u0026#8217;art. 78, terzo comma, cod. civ., implicitamente richiamato dall\u0026#8217;art. 64, comma 4, T.U.E.L., nella parte in cui stabilisce che \u0026#8220;l\u0026#8217;affinit\u0026#224; non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio \u0026#232; dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all\u0026#8217;art. 87, n. 4\u0026#8221;, cos\u0026#236; prevedendo che il vincolo di affinit\u0026#224; permanga per il parente del coniuge divorziato, malgrado il rapporto di coniugio da cui tale vincolo \u0026#232; stato determinato sia oramai sciolto, e impedendo la partecipazione di quest\u0026#8217;ultimo alla giunta municipale a seguito di designazione ad opera dell\u0026#8217;ex coniuge di un parente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; La questione \u0026#232; stata sollevata nel corso del giudizio instaurato sul ricorso proposto dall\u0026#8217;ex coniuge divorziato della sorella del sindaco del Comune di C. \u0026#8211; entrato a far parte della Giunta municipale su designazione del sindaco stesso, che lo aveva altres\u0026#236; nominato in sua rappresentanza quale vicesindaco \u0026#8211; nei confronti della decisione della Corte d\u0026#8217;appello di Napoli che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accertato l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; allo svolgimento dell\u0026#8217;ufficio indicato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Secondo la Corte rimettente, l\u0026#8217;art. 64, comma 4, t.u. enti locali e l\u0026#8217;art. 78, terzo comma, cod. civ., quest\u0026#8217;ultimo richiamato per implicito dalla prima norma, non varrebbero a disciplinare gli effetti della pronuncia di divorzio sul legame di affinit\u0026#224;. Il legislatore, infatti, non ha provveduto a modificare, all\u0026#8217;esito dell\u0026#8217;introduzione della legge n. 898 del 1970, la regolamentazione dell\u0026#8217;art. 78 citato che, quale norma generale, disciplina gli effetti che la morte del coniuge e la dichiarazione di nullit\u0026#224; del vincolo coniugale da cui deriva il rapporto di affinit\u0026#224; producono su quest\u0026#8217;ultimo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e deduce, a sostegno dei parametri nella cui violazione si invera il formulato dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale, l\u0026#8217;ingiustificata disparit\u0026#224; tra il trattamento riservato agli affini nei casi in cui il rapporto matrimoniale si sia sciolto o sia cessato all\u0026#8217;esito della pronuncia di divorzio rispetto a quello riconosciuto agli affini stessi il cui presupposto vincolo matrimoniale sia venuto meno, invece, in seguito alla sentenza di nullit\u0026#224; del matrimonio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa nullit\u0026#224; ed il divorzio godono, infatti, per la Corte rimettente, della comune natura di \u0026#171;atto contrastante con la fonte del rapporto di affinit\u0026#224;\u0026#187;, e si fondano entrambi \u0026#171;su un interesse contrario al protrarsi della vita coniugale\u0026#187;. Ma, mentre in caso di nullit\u0026#224; \u0026#171;il venir meno del vincolo coniugale comporta la cessazione del rapporto di affinit\u0026#224; e abilita l\u0026#8217;(ormai ex) affine a ricoprire la carica pubblica\u0026#187;, l\u0026#8217;accesso a detta carica \u0026#232; \u0026#171;precluso all\u0026#8217;affine del divorziato, il cui vincolo permane, bench\u0026#233; il rapporto coniugale da cui deriva sia parimenti venuto meno\u0026#187;, in contrasto con il principio di eguaglianza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; La Corte rimettente denuncia, ancora, la violazione degli artt. 2 e 51 Cost., per il \u003cem\u003evulnus \u003c/em\u003eal diritto di accesso ad un ufficio pubblico in condizioni di eguaglianza, nonostante il diritto di elettorato passivo risulti tra quelli inviolabili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Esclude, infine, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e la praticabilit\u0026#224; di una interpretazione costituzionalmente orientata, che, anzich\u0026#233; individuare la disciplina \u0026#171;per la fattispecie non prevista\u0026#187;, condurrebbe l\u0026#8217;interprete, in via di analogia, ad \u0026#171;aggiornare\u0026#187; i contenuti della norma.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; \u0026#200; necessario, in via preliminare, un breve riepilogo del contesto normativo all\u0026#8217;interno del quale viene sollevato il dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 78 cod. civ., inserito nel Titolo V (Della parentela e dell\u0026#8217;affinit\u0026#224;) del Libro I del codice civile e rubricato \u0026#171;Affinit\u0026#224;\u0026#187;, ai primi due commi, stabilisce che \u0026#171;[l]\u0026#8217;affinit\u0026#224; \u0026#232; il vincolo tra un coniuge e i parenti dell\u0026#8217;altro coniuge\u0026#187; e che \u0026#171;[n]ella linea e nel grado in cui taluno \u0026#232; parente d\u0026#8217;uno dei coniugi, egli \u0026#232; affine dell\u0026#8217;altro coniuge\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl terzo comma, la medesima disposizione stabilisce che \u0026#171;[l]\u0026#8217;affinit\u0026#224; non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati\u0026#187; e, ancora, che quel legame invece \u0026#171;[c]essa se il matrimonio \u0026#232; dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all\u0026#8217;art. 87, n. 4\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRispetto agli eventi della \u0026#171;morte, anche senza prole, del coniuge\u0026#187; e della dichiarazione di nullit\u0026#224; del matrimonio, la norma provvede a fissare le sorti della relazione di affinit\u0026#224; che dal vincolo coniugale discende, secondo un regime che conosce una regola generale e le sue eccezioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe alla morte si accompagna la permanenza del vincolo di affinit\u0026#224;, altrettanto non avviene nel caso di dichiarazione di nullit\u0026#224; del matrimonio, in cui il vizio genetico dell\u0026#8217;atto comporta la retroattivit\u0026#224; dello stesso, salve, sempre, nell\u0026#8217;uno e nell\u0026#8217;altro caso, specifiche deroghe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Il terzo comma dell\u0026#8217;art. 78 cod. civ. non disciplina, tuttavia, la sorte del rapporto di affinit\u0026#224; nelle ipotesi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 149 cod. civ., rubricato \u0026#171;Scioglimento del matrimonio\u0026#187; nella sua originaria dizione prevedeva che il matrimonio si sciogliesse \u0026#171;con la morte di uno dei coniugi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTanto avveniva per una indissolubilit\u0026#224; del vincolo disposta dal codice civile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon la legge n. 898 del 1970, il legislatore non ha regolamentato in modo organico le ricadute che l\u0026#8217;introduzione dell\u0026#8217;istituto del divorzio avrebbe avuto all\u0026#8217;interno del diritto di famiglia. \u0026#200; solo con la successiva legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia) che sono state apportate le relative modifiche del sistema, seppure per puntuali e circoscritti interventi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; \u0026#200; in siffatto contesto che il legislatore ha inserito all\u0026#8217;interno dell\u0026#8217;art. 149 cod. civ. la previsione per la quale il matrimonio si scioglie, oltre che con la morte di uno dei coniugi, anche \u0026#171;negli altri casi previsti dalla legge\u0026#187; e, ancora, quella secondo cui \u0026#171;[g]li effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell\u0026#8217;art. 82 o dell\u0026#8217;art. 83, e regolarmente trascritto\u0026#187; cessano, oltre che alla morte di uno dei coniugi, anche \u0026#171;negli altri casi previsti dalla legge\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl divorzio, con la modifica introdotta dall\u0026#8217;art. 5 della legge n. 151 del 1975 nell\u0026#8217;art. 87, primo comma, numero 4), cod. civ., determina la permanenza dell\u0026#8217;impedimento a contrarre nuovo matrimonio derivante dal rapporto di affinit\u0026#224; in linea retta, in caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del presupposto vincolo coniugale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; N\u0026#233; l\u0026#8217;art. 78 cod. civ., al terzo comma, \u0026#232; stato aggiornato a seguito dell\u0026#8217;introduzione del divorzio nell\u0026#8217;ordinamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione in questione non contiene, infatti, nei suoi immutati contenuti una regola d\u0026#8217;indole generale, idonea a dare conto del (e disciplinare il) rapporto tra divorzio e vincolo di affinit\u0026#224;, potendo piuttosto ad essa attribuirsi, nel serbato silenzio sul punto, la natura di mera norma di riferimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGli eventi, espressamente previsti, della morte del coniuge e della dichiarazione di nullit\u0026#224; del matrimonio, testualmente non riferibili al divorzio, possono bens\u0026#236; valere quali categorie di orientamento e confronto tra norme per quell\u0026#8217;analogia \u003cem\u003elegis \u003c/em\u003e(art. 12, secondo comma, delle disposizioni preliminari al codice civile) che consente all\u0026#8217;interprete di individuare la regola applicabile accostando, quanto agli effetti e nella identit\u0026#224; di \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e, la fattispecie da disciplinare a quella gi\u0026#224; disciplinata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; In tali termini hanno operato dottrina e giurisprudenza, che, per supplire alle incertezze e mancanze del legislatore nel dettare la regolamentazione dello scioglimento e della cessazione degli effetti del matrimonio rispetto al vincolo di affinit\u0026#224;, hanno accostato il divorzio ora alla morte dell\u0026#8217;altro coniuge, ora alla dichiarazione di nullit\u0026#224; del matrimonio, salve le rispettive deroghe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi \u0026#232; cos\u0026#236; rimarcata, da una parte, nella comune operativit\u0026#224; \u003cem\u003eex nunc\u003c/em\u003e del divorzio e degli effetti della morte (secondo prospettiva e soluzione adottata nell\u0026#8217;unico precedente in termini della giurisprudenza di legittimit\u0026#224;: Cass., sentenza n. 2848 del 1978), la salvaguardia della realt\u0026#224; storica e giuridica del matrimonio \u0026#8211; nell\u0026#8217;affermata tassativit\u0026#224; della diversa previsione della cessazione dell\u0026#8217;affinit\u0026#224; all\u0026#8217;esito della dichiarazione di nullit\u0026#224; del matrimonio \u0026#8211; e, dall\u0026#8217;altra, nell\u0026#8217;accostare il divorzio a quest\u0026#8217;ultima, la condivisa volont\u0026#224; dei coniugi di disgregare la relativa comunione, per un esito mediato, in entrambe le ipotesi, dalla pronuncia del giudice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Nel delineato contesto, si rende necessario procedere, ancora in via preliminare, alla corretta individuazione del perimetro normativo all\u0026#8217;interno del quale si colloca il sollevato dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Il d.lgs. n. 267 del 2000, nell\u0026#8217;art. 64, rubricato \u0026#171;Incompatibilit\u0026#224; tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta\u0026#187;, al comma 4, cos\u0026#236; sostituito dall\u0026#8217;art. 7, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e)-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del d.l. n. 80 del 2004, come convertito, prevede che \u0026#171;[i]l coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della Giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva Giunta n\u0026#233; essere nominati rappresentanti del comune e della provincia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la prospettazione del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, l\u0026#8217;art. 78, terzo comma, cod. civ. e l\u0026#8217;art. 64, comma 4, t.u. enti locali definiscono, rispettivamente, la regola generale e quella specifica, derivata in via applicativa dalla prima, secondo cui si declina, in termini di permanenza o cessazione, il rapporto di affinit\u0026#224;, in caso di scioglimento o cessazione degli effetti del vincolo matrimoniale da cui esso deriva, nella materia delle incompatibilit\u0026#224; alle nomine politiche negli enti locali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Nella specie, peraltro, lo scrutinio di costituzionalit\u0026#224; va condotto in modo tale da riallineare la parte dispositiva dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione ai pi\u0026#249; articolati contenuti della motivazione, in cui il sospetto di illegittimit\u0026#224; costituzionale viene riguardato come incidente non gi\u0026#224; sull\u0026#8217;art. 78, terzo comma, cod. civ., ma sull\u0026#8217;art. 64, comma 4, t.u. enti locali, quale specifica declinazione di una regola che non vive se non nei singoli, e differenti, contesti di riferimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta, peraltro, di una operazione che non costituisce un \u003cem\u003enovum\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003enella giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 176 del 1992).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.\u0026#8211; Del resto, ai differenti ambiti di riferimento, all\u0026#8217;interno dei quali la relazione di affinit\u0026#224; svolge il proprio ruolo, di volta in volta, di attribuzione o limitazione del diritto, corrisponde un bilanciamento operato dal legislatore tra la condizione di affine e le correlate posizioni di favore o sfavore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eBasti pensare, a titolo esemplificativo, alla materia degli impedimenti al matrimonio, in cui il codice civile distingue tra affinit\u0026#224; in linea retta e collaterale (art. 87, primo comma, per le ipotesi, rispettivamente, di cui ai numeri 4 e 5 cod. civ.), per poi prevedere, espressamente solo nella prima ipotesi, la persistenza del divieto anche nel caso in cui l\u0026#8217;affinit\u0026#224; derivi da matrimonio dichiarato nullo, o sciolto, o per il quale sia stata pronunciata la cessazione degli effetti civili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Definita nel senso chiarito, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#232; fondata, in riferimento a tutti i parametri evocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; Come costantemente affermato da questa Corte, l\u0026#8217;art. 51 Cost. va ricondotto \u0026#171;alla sfera dei diritti inviolabili sanciti dall\u0026#8217;art. 2 della Costituzione\u0026#187; (sentenza n. 141 del 1996 punto 3 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e) quale \u0026#171;aspetto essenziale della partecipazione dei cittadini alla vita democratica\u0026#187; (sentenza n. 141 citata, punto 5 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e) e \u0026#171;svolge il ruolo di garanzia generale di un diritto politico fondamentale, riconosciuto ad ogni cittadino\u0026#187; (sentenza n. 60 del 2023, punto 7 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e che richiama la sentenza n. 277 del 2011 ed i precedenti di cui alle sentenze n. 25 del 2008, n. 288 del 2007 e n. 539 del 1990).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.\u0026#8211; In questo contesto si \u0026#232; ancora precisato che \u0026#171;le restrizioni del contenuto di un diritto inviolabile sono ammissibili solo nei limiti indispensabili alla tutela di altri interessi di rango costituzionale, e ci\u0026#242; in base alla regola della necessariet\u0026#224; e della ragionevole proporzionalit\u0026#224; di tale limitazione\u0026#187; (ancora sentenza n. 141 citata, punto 3 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDove il diritto all\u0026#8217;elettorato passivo vada coniugato con gli interessi costituzionali protetti dall\u0026#8217;art. 97, secondo comma, Cost., che affida al legislatore il compito di organizzare i pubblici uffici in modo che siano garantiti il buon andamento e l\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; dell\u0026#8217;amministrazione, le cause di incompatibilit\u0026#224; alla carica, che del diritto all\u0026#8217;elettorato passivo integrano una delle declinazioni, sono costituzionalmente legittime in quanto non introducano differenze nel trattamento tra categorie omogenee di soggetti che siano manifestamente irragionevoli e sproporzionate al fine perseguito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.3.\u0026#8211; \u0026#200; di chiara comprensione che limitare, nelle ipotesi in esame, l\u0026#8217;accesso ad un ufficio pubblico politico, qual \u0026#232; la partecipazione, quale componente, alla Giunta di un comune, ed alla nomina ad un ufficio di rappresentanza della municipalit\u0026#224;, qual \u0026#232; la nomina a vice sindaco, con conseguente affermazione della relativa causa di incompatibilit\u0026#224;, nel bilanciamento tra la cura dell\u0026#8217;imparziale agire della pubblica amministrazione e la tutela del diritto inviolabile all\u0026#8217;elettorato, si ponga in contrasto con i canoni di proporzione e ragionevolezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa manifesta irragionevolezza di tale disciplina emerge dall\u0026#8217;essere la stessa, nella sua permanente affermazione, del tutto sganciata dalle sorti del rapporto di riferimento, e dalla differenza rispetto alla situazione dell\u0026#8217;ex coniuge del sindaco, per il quale la incompatibilit\u0026#224; non sussiste.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Va quindi dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 64, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, nella parte in cui prevede che non possono far parte della giunta, n\u0026#233; essere nominati rappresentanti del comune e della provincia, gli affini entro il terzo grado del sindaco o del presidente della giunta provinciale, anche quando l\u0026#8217;affinit\u0026#224; deriva da un matrimonio rispetto al quale il giudice abbia pronunciato, con sentenza passata in giudicato, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili per una delle cause previste dall\u0026#8217;art. 3 della legge n. 898 del 1970.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 64, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull\u0026#8217;ordinamento degli enti locali), nella parte in cui prevede che non possono far parte della giunta, n\u0026#233; essere nominati rappresentanti del comune e della provincia, gli affini entro il terzo grado del sindaco o del presidente della giunta provinciale, anche quando l\u0026#8217;affinit\u0026#224; deriva da un matrimonio rispetto al quale il giudice abbia pronunciato, con sentenza passata in giudicato, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili per una delle cause previste dall\u0026#8217;art. 3 della legge 1\u0026#176; dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMaria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 18 giugno 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20240618123703.pdf","oggetto":"Matrimonio - Divorzio - Previsione che l\u0026#8217;affinit\u0026#224; non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati - Prevista cessazione se il matrimonio \u0026#232; dichiarato nullo, salvo gli effetti di cui all\u0026#8217;art. 87, n. 4), del codice civile - Denunciata disciplina che comporta una disparit\u0026#224; di trattamento tra chi abbia visto cessare gli effetti civili del matrimonio per una sentenza di annullamento e chi, invece, abbia ottenuto gli stessi effetti in virt\u0026#249; di una sentenza di divorzio - Previsione che discrimina in base alla condizione personale del soggetto interessato - Violazione del principio di eguaglianza formale attesa la ingiustificata regolazione dissimile di situazioni analoghe - Normativa che impedisce all\u0026#8217;affine, il cui rapporto sia determinato da un vincolo matrimoniale oramai sciolto o cessato, di esercitare il proprio diritto di accedere a un ufficio pubblico in condizioni di eguaglianza - Lesione del diritto inviolabile all\u0026#8217;elettorato passivo.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"46214","titoletto":"Giudizio costituzionale - Thema decidendum - Individuazione - Possibilità, per la Corte costituzionale di riallineare il dispositivo dell\u0027ordinanza di rimessione alla motivazione. (Classif. 111007).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLo scrutinio di costituzionalità della Corte costituzionale va condotto in modo tale da riallineare la parte dispositiva dell\u0027ordinanza di rimessione ai più articolati contenuti della motivazione. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 176/1992\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46215","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46215","titoletto":"Diritti inviolabili o fondamentali - Tutela - Possibili restrizioni a tutela di interessi di pari rango, secondo criteri di necessarietà e di ragionevole proporzionalità - In particolare: possibilità di limitare il diritto all\u0027elettorato passivo per assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione, salvaguardando la ragionevolezza e la proporzionalità delle limitazioni (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione che prevede l\u0027incompatibilità, per gli affini entro il terzo grado del sindaco, o del presidente della giunta provinciale, a far parte della relativa giunta, e a essere nominati rappresentanti del comune o della provincia, anche laddove\u{A0}l\u0027affinità derivi da un matrimonio rispetto al quale il giudice abbia pronunciato, con sentenza passata in giudicato, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili). (Classif. 081004).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLe restrizioni del contenuto di un diritto inviolabile sono ammissibili solo nei limiti indispensabili alla tutela di altri interessi di rango costituzionale, e ciò in base alla regola della necessarietà e della ragionevole proporzionalità di tale limitazione. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 141/1996 - mass. 22377\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL\u0027art. 51 Cost. va ricondotto alla sfera dei diritti inviolabili sanciti dall\u0027art. 2 della Costituzione quale aspetto essenziale della partecipazione dei cittadini alla vita democratica e svolge il ruolo di garanzia generale di un diritto politico fondamentale, riconosciuto ad ogni cittadino. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 60/2023 - mass. 45490; S. 277/2011; S. 25/2008; S. 288/2007; S. 141/1996 - mass. 22377; S. 539/1990 - mass. 16699\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eDove il diritto all\u0027elettorato passivo vada coniugato con gli interessi costituzionali protetti dall\u0027art. 97, secondo comma, Cost., che affida al legislatore il compito di organizzare i pubblici uffici in modo che siano garantiti il buon andamento e l\u0027imparzialità dell\u0027amministrazione, le cause di incompatibilità alla carica, che del diritto all\u0027elettorato passivo integrano una delle declinazioni, sono costituzionalmente legittime in quanto non introducano differenze nel trattamento tra categorie omogenee di soggetti che siano manifestamente irragionevoli e sproporzionate al fine perseguito.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3 e 51 Cost., l\u0027art. 64, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, nella parte in cui prevede che non possono far parte della giunta, né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia, gli affini entro il terzo grado del sindaco o del presidente della giunta provinciale, anche quando l\u0027affinità deriva da un matrimonio rispetto al quale il giudice abbia pronunciato, con sentenza passata in giudicato, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili per una delle cause previste dall\u0027art. 3 della legge n. 898 del 1970. La disposizione censurata dalla Corte di cassazione, sez. prima civile, limitando, nelle ipotesi indicate, l\u0027accesso ad un ufficio pubblico politico – qual è la partecipazione, quale componente, alla Giunta di un comune –, ed alla nomina ad un ufficio di rappresentanza della municipalità – qual è la nomina a vice sindaco, con conseguente affermazione della relativa causa di incompatibilità –, nel bilanciamento tra la cura dell\u0027imparziale agire della pubblica amministrazione e la tutela del diritto inviolabile all\u0027elettorato, contrasta con i canoni di proporzione e ragionevolezza. La manifesta irragionevolezza di tale disciplina emerge dall\u0027essere la stessa, nella sua permanente affermazione, del tutto sganciata dalle sorti del rapporto di riferimento – il vincolo coniugale da cui origina la relazione di affinità – e dalla differenza rispetto alla situazione dell\u0027ex coniuge del sindaco, per il quale la incompatibilità non sussiste).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46214","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"18/08/2000","data_nir":"2000-08-18","numero":"267","articolo":"64","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art64"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"51","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"45277","autore":"Astone F.","titolo":"Affinità e divorzio: l\u0027insostenibilità di una disciplina generale e astratta","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1597","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45412","autore":"Cristiani F.","titolo":"Affinità e divorzio: la Corte Costituzionale non interviene sull’art. 78 del codice civile | In-law relationships and divorce: the Constitutional Court does not intervene on Article 78 of the Civil Code","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.accademiaassociazionecivilisti.it/","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"771","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45411_2024_107.pdf","nome_file_fisico":"107_2024_Cristiani.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"45061","autore":"Moglia F.M.","titolo":"La sorte del vincolo di affinità a seguito della pronunzia di divorzio","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Famiglia e diritto","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"12","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1090","note_abstract":"","collocazione":"C.120 - A.435","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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