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D. e Metlife Europe D.A.C. e Rappresentanza Generale per l\u0026#8217;Italia, con ordinanza dell\u0026#8217;11 gennaio 2023, iscritta al n. 25 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione di E. D., nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 24 ottobre 2023 il Giudice relatore Giovanni Amoroso;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato Vittorio Fasce per E. D. e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Giustina Noviello per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 24 ottobre 2023.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza in data 14 dicembre 2022, iscritta nel relativo registro al n. 25 dell\u0026#8217;anno 2023, il Tribunale ordinario di Roma, sezione tredicesima civile, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 669-\u003cem\u003equaterdecies\u003c/em\u003e e 695 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la reclamabilit\u0026#224; del provvedimento di diniego dell\u0026#8217;istanza di nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite ai sensi dell\u0026#8217;art. 696-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ecod. proc. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Tribunale rimettente riferisce che era stato proposto dinanzi a s\u0026#233; reclamo contro l\u0026#8217;ordinanza del giudice monocratico che aveva disatteso un ricorso \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 696-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. civ., proposto per la nomina di un consulente tecnico per l\u0026#8217;accertamento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale, sull\u0026#8217;assunto in base al quale la transazione intercorsa con la compagnia assicurativa non avrebbe tenuto conto dei danni neurologici che si erano manifestati in un momento successivo all\u0026#8217;accordo. Il giudice adito aveva dichiarato il ricorso inammissibile perch\u0026#233; il danneggiato non avrebbe indicato la data di insorgenza della patologia sopravvenuta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA fronte della proposizione del reclamo di cui all\u0026#8217;art. 669-\u003cem\u003eterdecies\u003c/em\u003e cod. proc. civ. contro tale provvedimento, la compagnia assicurativa, come riferito dal medesimo Tribunale rimettente, ne aveva eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224;, sia per la differente natura dello stesso rispetto ai procedimenti cautelari, sia in quanto, nella fattispecie concreta, la parte istante non aveva neppure allegato la sussistenza di un \u003cem\u003epericulum in mora\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; premesso, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e evidenzia in primo luogo che l\u0026#8217;art. 696-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. civ., laddove stabilisce che la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite pu\u0026#242; essere richiesta \u0026#171;anche\u0026#187; al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell\u0026#8217;art. 696 cod. proc. civ., non pu\u0026#242; essere inteso \u0026#8211; come pure sarebbe possibile in forza della formulazione letterale \u0026#8211; nel senso che il relativo espletamento \u0026#232; possibile pur in presenza di condizioni di urgenza, in quanto, in tale ipotesi, la parte interessata pu\u0026#242; ricorrere allo strumento tipico dell\u0026#8217;accertamento tecnico preventivo, come peraltro confermato da alcune pronunce della Corte di cassazione (\u0026#232;, in particolare, citata Corte di cassazione, sezione sesta civile, sottosezione terza, ordinanza 28 febbraio 2020, n. 5463).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa stessa ordinanza di rimessione rileva, inoltre, che questa Corte, con la sentenza n. 87 del 2021, ha ritenuto applicabile alla consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, tra le norme del procedimento cautelare cosiddetto uniforme, il solo art. 669-\u003cem\u003esepties\u003c/em\u003e (relativo alla decisione delle spese e al regime del provvedimento di rigetto), stante l\u0026#8217;espresso rinvio ai provvedimenti di istruzione preventiva da parte dell\u0026#8217;art. 669-\u003cem\u003equaterdecies\u003c/em\u003e cod. proc. civ. Ne deriverebbe, secondo l\u0026#8217;impostazione del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, che non sarebbero estensibili i principi espressi dalla precedente sentenza n. 144 del 2008, la quale ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 669-\u003cem\u003equaterdecies\u003c/em\u003e e 695 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedono la reclamabilit\u0026#224; del provvedimento di rigetto dell\u0026#8217;istanza per l\u0026#8217;assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli artt. 692 e 696 dello stesso codice, riconducendo questi ultimi al novero delle misure cautelari fondate sul presupposto del \u003cem\u003epericulum in mora\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLo stesso Collegio rimettente non trascura di rappresentare, tuttavia, che la Corte di cassazione, con due decisioni del 2019 e del 2022 (in particolare, sezione terza civile, sentenza 26 settembre 2019, n. 23976 e sezione sesta civile, sottosezione terza, ordinanza 29 settembre 2022, n. 28326), ha affermato che, invece, il provvedimento di diniego del ricorso per accertamento tecnico preventivo ai fini della composizione della lite ha natura latamente cautelare ed \u0026#232; per questo suscettibile di reclamo ai sensi dell\u0026#8217;art. 669-\u003cem\u003eterdecies\u003c/em\u003e cod. proc. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, il Tribunale di Roma sottolinea, in punto di rilevanza, che la proposizione dell\u0026#8217;incidente di legittimit\u0026#224; costituzionale si rende necessaria allo scopo di decidere sull\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; del reclamo sollevata dalla compagnia assicurativa resistente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn punto di non manifesta infondatezza, il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003esottolinea che la pi\u0026#249; recente interpretazione della giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, nella misura in cui consente la reclamabilit\u0026#224; delle decisioni di diniego rispetto all\u0026#8217;espletamento della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, non pu\u0026#242; essere condivisa poich\u0026#233;, in presenza di un \u003cem\u003epericulum in mora\u003c/em\u003e, non \u0026#232; possibile proporre ricorso \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 696-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. civ., essendo possibile richiedere un accertamento tecnico preventivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer altro verso, lo stesso giudice rimettente rileva che, tuttavia, la conseguente inammissibilit\u0026#224; del rimedio cautelare che dovrebbe desumersi da tale presupposto interpretativo determina un problema di legittimit\u0026#224; costituzionale del combinato disposto degli artt. 695 e 669-\u003cem\u003eterdecies\u003c/em\u003e cod. proc. civ.  rispetto ai parametri tanto dell\u0026#8217;art. 3 Cost., atteso che detta esclusione comporta un\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento rispetto ai provvedimenti cautelari e all\u0026#8217;accertamento tecnico preventivo di cui all\u0026#8217;art. 696 cod. proc. civ., quanto dell\u0026#8217;art. 24 Cost., stante la funzionalit\u0026#224; dell\u0026#8217;assoluzione dell\u0026#8217;onere della prova all\u0026#8217;effettivit\u0026#224; della tutela giurisdizionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; In data 28 marzo 2023 si \u0026#232; costituito in giudizio E. D., aderendo alle argomentazioni dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione in ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate e osservando che la pi\u0026#249; recente giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, nell\u0026#8217;ammettere il reclamo contro i provvedimenti di diniego a fronte del ricorso di cui all\u0026#8217;art. 696-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. civ., avrebbe reso una statuizione consentita, piuttosto, nel nostro ordinamento solo a questa Corte, non risolvendosi in una mera attivit\u0026#224; interpretativa delle disposizioni normative.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con atto depositato il 4 aprile 2023 \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, eccependo, innanzi tutto, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni per carenza di motivazione sulla possibilit\u0026#224; di un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata delle norme per come ritraibile da alcune delle pronunce della Corte di cassazione, richiamate dalla medesima ordinanza di rimessione, che hanno ritenuto ammissibile il rimedio del reclamo \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 669-\u003cem\u003eterdecies\u003c/em\u003e cod. proc. civ. contro il provvedimento con il quale \u0026#232; stato denegato l\u0026#8217;accesso alla consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa dello Stato deduce, in secondo luogo, sempre in via pregiudiziale, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate rispetto al parametro di cui all\u0026#8217;art. 24 Cost. per carente motivazione, non essendo evidenziata nell\u0026#8217;atto di promovimento alcuna ragione per la quale sussisterebbe una violazione del diritto di agire in giudizio o del diritto di difesa, poich\u0026#233; la domanda potrebbe essere sempre riproposta, in quanto non si tratta di provvedimenti cautelari e, con riferimento ai procedimenti di responsabilit\u0026#224; sanitaria, potrebbe essere introdotto in via alternativa un procedimento di mediazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, l\u0026#8217;Avvocatura generale evidenzia la non fondatezza di entrambe le questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSotto un primo profilo, la difesa dello Stato rileva che, a differenza di quanto assunto dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, l\u0026#8217;art. 696-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. civ. potrebbe essere utilizzato dalla parte anche quando vi \u0026#232; urgenza di assumere la consulenza tecnica poich\u0026#233;, per un verso, sarebbe illogico escludere uno strumento deflattivo e conciliativo ove sussista un \u003cem\u003epericulum in mora\u003c/em\u003e e, per un altro, ci\u0026#242; sarebbe coerente con la collocazione sistematica dell\u0026#8217;istituto nell\u0026#8217;ambito dei provvedimenti di istruzione preventiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer altro verso, la stessa Avvocatura generale dello Stato sottolinea che, anche a voler concordare con l\u0026#8217;impostazione del giudice rimettente per la quale la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite non potrebbe essere annoverata nell\u0026#8217;ambito dei provvedimenti cautelari, le questioni sollevate non sarebbero fondate sotto entrambi i parametri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSegnatamente, in primo luogo, la diversa natura dei provvedimenti giustificherebbe, \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 3 Cost., la possibilit\u0026#224; di proporre il rimedio del reclamo di cui all\u0026#8217;art. 669-\u003cem\u003eterdecies\u003c/em\u003e cod. proc. civ. solo per quelli aventi natura cautelare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon riferimento all\u0026#8217;art. 24 Cost., poi, non si renderebbe necessario per la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite il rimedio del reclamo cautelare per assicurare il diritto alla prova della parte poich\u0026#233;, non trovando di conseguenza applicazione neppure l\u0026#8217;art. 669-\u003cem\u003esepties\u003c/em\u003e cod. proc. civ., la domanda potrebbe essere riproposta senza alcuna limitazione.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza in data 14 dicembre 2022, iscritta nel relativo registro al n. 25 dell\u0026#8217;anno 2023, il Tribunale di Roma, sezione tredicesima civile, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 669-\u003cem\u003equaterdecies\u003c/em\u003e e 695 cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevedono la reclamabilit\u0026#224; del provvedimento di diniego dell\u0026#8217;istanza di nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite ai sensi dell\u0026#8217;art. 696-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ecod. proc. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Tribunale rimettente rileva che l\u0026#8217;art. 696-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. civ., laddove stabilisce che la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite pu\u0026#242; essere richiesta \u0026#171;anche\u0026#187; al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell\u0026#8217;art. 696 cod. proc. civ., non pu\u0026#242; essere intesa \u0026#8211; come pure sarebbe possibile in forza della formulazione letterale \u0026#8211; nel senso che il relativo espletamento \u0026#232; possibile pur in presenza di condizioni di urgenza, in quanto in tale ipotesi la parte interessata pu\u0026#242; ricorrere allo strumento tipico dell\u0026#8217;accertamento tecnico preventivo, come peraltro confermato da alcune pronunce della Corte di cassazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; sarebbero estensibili i principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 144 del 2008, che ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 669-\u003cem\u003equaterdecies\u003c/em\u003e e 695 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedono la reclamabilit\u0026#224; del provvedimento di rigetto dell\u0026#8217;istanza per l\u0026#8217;assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli artt. 692 e 696 dello stesso codice, riconducendo questi ultimi al novero delle misure cautelari fondate sul presupposto del \u003cem\u003epericulum in mora\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; vero che la Corte di cassazione, con due decisioni del 2019 e del 2022 (in particolare, sentenza n. 23976 del 2019 e ordinanza n. 28326 del 2022), ha affermato che, invece, il provvedimento di diniego del ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo per la composizione della lite \u0026#232; reclamabile ai sensi dell\u0026#8217;art. 669-\u003cem\u003eterdecies\u003c/em\u003e cod. proc. civ., perch\u0026#233; ha natura latamente cautelare e trova per lo stesso applicazione il procedimento contemplato per i provvedimenti di istruzione preventiva, inclusa la previsione di cui al medesimo art. 695 cod. proc. civ., come emendato dalla declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale \u003cem\u003ein parte qua\u003c/em\u003e ad opera della citata sentenza n. 144 del 2008.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMa \u0026#8211; secondo il Tribunale rimettente \u0026#8211; non pu\u0026#242; essere condivisa questa interpretazione della giurisprudenza di legittimit\u0026#224; poich\u0026#233;, in presenza di un \u003cem\u003epericulum in mora\u003c/em\u003e, non \u0026#232; possibile proporre ricorso \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 696-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. civ., essendo consentito richiedere un accertamento tecnico preventivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, lo stesso giudice rimettente rileva che la conseguente inammissibilit\u0026#224; del rimedio del reclamo cautelare pone un problema di legittimit\u0026#224; costituzionale del combinato disposto degli artt. 695 e 669-\u003cem\u003eterdecies\u003c/em\u003e cod. proc. civ. rispetto ai parametri tanto dell\u0026#8217;art. 3 Cost., atteso che detta esclusione comporta un\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento rispetto ai provvedimenti cautelari e all\u0026#8217;accertamento tecnico preventivo di cui all\u0026#8217;art. 696 cod. proc. civ., quanto dell\u0026#8217;art. 24 Cost., stante la funzionalit\u0026#224; all\u0026#8217;effettivit\u0026#224; della tutela giurisdizionale dell\u0026#8217;assoluzione dell\u0026#8217;onere della prova.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; In via preliminare, va rigettata l\u0026#8217;eccezione dell\u0026#8217;Avvocatura generale di inammissibilit\u0026#224; delle questioni per carenza di motivazione sulla possibilit\u0026#224; di un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; noto che questa Corte, a partire quanto meno dalle sentenze n. 83 e n. 42 del 2017 (e nella stessa ottica gi\u0026#224; la sentenza n. 221 del 2019), ha rivisto l\u0026#8217;orientamento, risalente alla sentenza n. 456 del 1989, secondo cui quando \u0026#171;il dubbio di compatibilit\u0026#224; con i principi costituzionali cada su una norma ricavata per interpretazione da un testo di legge \u0026#232; indispensabile che il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e prospetti [\u0026#8230;] l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di una lettura adeguata ai detti principi\u0026#187;. Infatti si \u0026#232; affermato che a fronte \u0026#171;di adeguata motivazione circa l\u0026#8217;impedimento ad un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente compatibile, dovuto specificamente al \u0026#8220;tenore letterale della disposizione\u0026#8221; [\u0026#8230;] \u0026#8220;la possibilit\u0026#224; di un\u0026#8217;ulteriore interpretazione alternativa, che il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e non ha ritenuto di fare propria, non riveste alcun significativo rilievo ai fini del rispetto delle regole del processo costituzionale, in quanto la verifica dell\u0026#8217;esistenza e della legittimit\u0026#224; di tale ulteriore interpretazione \u0026#232; questione che attiene al merito della controversia, e non alla sua ammissibilit\u0026#224;\u0026#8221;\u0026#187; (sentenza n. 42 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn seguito \u0026#232; stato pi\u0026#249; volte ribadito che il \u0026#171;tenore letterale della disposizione\u0026#187; assolve il giudice rimettente dall\u0026#8217;onere di sperimentare l\u0026#8217;interpretazione conforme (da ultimo, sentenza n. 178 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa quindi ribadito l\u0026#8217;orientamento, ormai costante, di questa Corte secondo cui l\u0026#8217;onere di interpretazione conforme viene meno, lasciando il passo all\u0026#8217;incidente di costituzionalit\u0026#224;, allorch\u0026#233; il giudice rimettente sostenga, come nel caso di specie, che il tenore letterale della disposizione, in quanto inequivoco, non consente tale interpretazione (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 104 del 2023, n. 18 del 2022, n. 59 e n. 32 del 2021, n. 32 del 2020, n. 221 e n. 141 del 2019, n. 268 e n. 83 del 2017, n. 241 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella fattispecie in esame si ha che nel procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all\u0026#8217;art. 696-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ecod. proc. civ., il giudice procede a norma del terzo comma dell\u0026#8217;art. 696 cod. proc. civ., il quale richiama le forme stabilite nei precedenti artt. 694 e 695. Quest\u0026#8217;ultima disposizione stabilisce che il giudice provvede con \u0026#171;ordinanza non impugnabile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione oggetto dell\u0026#8217;odierno incidente di costituzionalit\u0026#224; (l\u0026#8217;art. 695 cod. proc. civ., censurato unitamente all\u0026#8217;art. 669-\u003cem\u003equaterdecies\u003c/em\u003e cod. proc. civ.) ha quindi un univoco tenore letterale che esclude, in via generale, la impugnabilit\u0026#224; e quindi la reclamabilit\u0026#224; dei provvedimenti; reclamabilit\u0026#224; che ora \u0026#232;, invece, possibile affermare, ma con riferimento al provvedimento di rigetto dell\u0026#8217;istanza per l\u0026#8217;assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli artt. 692 e 696 cod. proc. civ., proprio perch\u0026#233; la disposizione \u0026#232; stata dichiarata costituzionalmente illegittima in tali termini (sentenza n. 144 del 2008).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi contro, rimane ancora non reclamabile il provvedimento di rigetto dell\u0026#8217;istanza per l\u0026#8217;espletamento di una consulenza tecnica preventiva ai sensi dell\u0026#8217;art. 696-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn presenza di questo dato testuale \u0026#232; certamente plausibile la motivazione del Tribunale rimettente che ha diffusamente argomentato in ordine alla non praticabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;interpretazione conforme, discostandosi da una giurisprudenza di legittimit\u0026#224; di segno opposto, la quale per\u0026#242; \u0026#8211; come si dir\u0026#224; \u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, punti da 5 a 7 \u0026#8211; non pu\u0026#242; qualificarsi come \u0026#8220;diritto vivente\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi qui l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224;, sotto questo profilo, delle sollevate questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; \u0026#200; parimenti non fondata l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; sollevata dalla stessa difesa dello Stato rispetto all\u0026#8217;evocazione del parametro di cui all\u0026#8217;art. 24 Cost., in quanto non sarebbe stata evidenziata, nell\u0026#8217;atto di promovimento, alcuna ragione per la quale sussisterebbe una violazione del diritto di agire in giudizio o del diritto di difesa, potendo la domanda essere sempre riproposta, e, con riferimento ai procedimenti di responsabilit\u0026#224; sanitaria, potrebbe essere introdotto in via alternativa un procedimento di mediazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; vero che nella giurisprudenza di questa Corte \u0026#232; stato pi\u0026#249; volte ribadito che ai fini dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle questioni non \u0026#232; sufficiente la mera indicazione delle norme da raffrontare, dovendo l\u0026#8217;ordinanza di rimessione fornire elementi che consentano di valutare come la norma censurata possa incidere sui parametri costituzionali evocati, in quanto devono essere allegati argomenti a sostegno degli effetti pregiudizievoli di tale incidenza (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 194 del 2023, n. 118 del 2022, n. 213 e n. 178 del 2021, n. 126 del 2018 e n. 70 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, l\u0026#8217;eccezione dell\u0026#8217;Avvocatura non pone in discussione tale profilo argomentativo dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, bens\u0026#236; evidenzia una questione che attiene, piuttosto, al merito, ossia alla possibilit\u0026#224; di ritenere sussistente un \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e all\u0026#8217;art. 24 Cost. a fronte della dedotta facolt\u0026#224; che avrebbe la parte, che si vede negare l\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;istituto di cui all\u0026#8217;art. 696-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. civ., di riproporre la relativa istanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Passando al merito della questione, \u0026#232; opportuno premettere una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento nel quale si collocano le questioni sollevate dal Tribunale di Roma.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon l\u0026#8217;art. 696-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. civ. \u0026#232; stato introdotto nel nostro ordinamento \u0026#8211; nell\u0026#8217;ambito delle riforme varate in sede di conversione del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell\u0026#8217;ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale) nella legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell\u0026#8217;ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonch\u0026#233; per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali) \u0026#8211; l\u0026#8217;istituto della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore ha considerato \u0026#8211; nel legittimare la proposizione di un ricorso che consente alla parte interessata, anche in assenza di un \u003cem\u003epericulum in mora\u003c/em\u003e, di richiedere la nomina di un consulente tecnico prima ed anzi al fine di prevenire la lite \u0026#8211; l\u0026#8217;esperienza giuridica di altri ordinamenti europei e, in particolare, di quello tedesco, nel quale il secondo comma del paragrafo 485 del Zivilprozessordnung contempla il procedimento di istruzione probatoria indipendente (\u003cem\u003eselbst\u0026#228;ndiges Beweisverfahren\u003c/em\u003e), disposto mediante la nomina di un consulente tecnico in ogni caso in cui ci\u0026#242; corrisponda all\u0026#8217;interesse dell\u0026#8217;istante, anche se non sussiste un rischio di dispersione del mezzo di prova, se ci\u0026#242; \u0026#232; funzionale ad evitare il processo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel nostro sistema, l\u0026#8217;art. 696-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ecod. proc. civ. consente di richiedere al giudice, analogamente, anche in mancanza del presupposto dell\u0026#8217;urgenza, \u0026#8211; come si desume dalla previsione per la quale si pu\u0026#242; instare per lo stesso \u0026#171;anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell\u0026#8217;articolo 696\u0026#187; \u0026#8211; l\u0026#8217;espletamento di una consulenza tecnica \u003cem\u003eante causam \u003c/em\u003e\u0026#171;ai fini dell\u0026#8217;accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma, inoltre, assegna al consulente il compito di tentare, prima del deposito della propria relazione, di conciliare le parti e precisa che, ove queste pervengano a una soluzione transattiva, l\u0026#8217;accordo \u0026#232; trasfuso e formalizzato in un verbale (esente da imposta di registro) al quale il giudice, con proprio decreto, attribuisce efficacia di titolo esecutivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQualora, invece, la conciliazione non riesca, ciascuna parte potr\u0026#224; chiedere che l\u0026#8217;elaborato peritale sia acquisito agli atti del successivo giudizio di merito, previo vaglio di ammissibilit\u0026#224; e rilevanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon la consulenza tecnica conciliativa\u003cem\u003e \u003c/em\u003eil legislatore ha in sostanza offerto alle parti la possibilit\u0026#224; di ottenere, in via preventiva rispetto all\u0026#8217;instaurazione del processo, una valutazione tecnica in ordine all\u0026#8217;esistenza del fatto e all\u0026#8217;entit\u0026#224; del danno, nell\u0026#8217;auspicio che, proprio sulla scorta di tale valutazione, le parti possano trovare un accordo \u0026#8211; al quale il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo \u0026#8211; che renda superflua l\u0026#8217;instaurazione del giudizio contenzioso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella delineata prospettiva, questa Corte ha osservato che il previo svolgimento dinanzi all\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria del procedimento di cui all\u0026#8217;art. 696-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. civ. \u0026#232; finalizzato non solo alla definizione in via conciliativa della controversia, ma anche ad anticipare un segmento istruttorio fondamentale per la risoluzione di alcune cause caratterizzate \u0026#8211; come quelle in tema di responsabilit\u0026#224; sanitaria \u0026#8211; da questioni soprattutto tecniche\u0026#187; (sentenza n. 87 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSul piano processuale, va considerato che il legislatore ha scelto di collocare l\u0026#8217;art. 696-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. civ. nella stessa Sezione IV del codice di procedura civile relativa ai \u0026#171;Procedimenti di istruzione preventiva\u0026#187; nell\u0026#8217;ambito dei \u0026#171;Procedimenti cautelari\u0026#187; di cui al Capo III del Titolo I del Libro IV del codice di rito, e ha stabilito, cos\u0026#236; mostrando l\u0026#8217;intento di assoggettarlo alla medesima disciplina, che il procedimento applicabile, pur con riserva di concreta compatibilit\u0026#224;, \u0026#232; quello previsto dal terzo comma dell\u0026#8217;art. 696 cod. proc. civ. per l\u0026#8217;accertamento tecnico preventivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA sua volta questa disposizione rinvia, a tal fine, all\u0026#8217;art. 695 cod. proc. civ., norma che, come gi\u0026#224; evidenziato, stabilisce che la decisione sul ricorso \u0026#232; assunta con ordinanza non impugnabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi \u0026#232; altres\u0026#236; gi\u0026#224; ricordato che l\u0026#8217;art. 695 cod. proc. civ. \u0026#232; stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, unitamente all\u0026#8217;art. 669-\u003cem\u003equaterdecies \u003c/em\u003ecod. proc. civ., nella parte in cui non contempla la reclamabilit\u0026#224; del provvedimento di rigetto dell\u0026#8217;istanza per l\u0026#8217;assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli artt. 692 e 696 del medesimo codice (sentenza n. 144 del 2008).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Occorre, inoltre, considerare che la Corte di cassazione, nel decidere su alcuni ricorsi, proposti ai sensi dell\u0026#8217;art. 111, settimo comma, Cost. contro provvedimenti di diniego dell\u0026#8217;istanza di nomina di un consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 696-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. civ., li ha ritenuti inammissibili essendo i provvedimenti impugnati privi del requisito della definitivit\u0026#224;. Ha, inoltre, ritenuto che, nella specie, avrebbe potuto essere proposto, invece, il rimedio del reclamo, stante l\u0026#8217;analoga natura cautelare (almeno in senso lato) di detti provvedimenti, come ritraibile anche dalla collocazione sistematica e dall\u0026#8217;applicabilit\u0026#224;, quanto al procedimento, delle disposizioni sull\u0026#8217;accertamento tecnico preventivo e, di qui, dell\u0026#8217;art. 695 cod. proc. civ., che, come evidenziato, \u0026#232; stato dichiarato illegittimo laddove non contemplava il reclamo cautelare contro i provvedimenti di rigetto delle istanze volte all\u0026#8217;assunzione della prova testimoniale e dell\u0026#8217;accertamento tecnico preventivo (Cass. n. 23976 del 2019; Corte di cassazione, sezione terza civile, ordinanza 21 novembre 2022, n. 34202).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, non pu\u0026#242; riconoscersi, in questa giurisprudenza, una situazione di diritto vivente, pur se essa perviene ad una soluzione interpretativa che \u0026#232; in sintonia con quello che sar\u0026#224; l\u0026#8217;esito del presente scrutinio di costituzionalit\u0026#224;, in quanto, nella sostanza, lo anticipa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; In riferimento a tali pronunce occorre innanzi tutto ribadire che ricade nel sindacato di questa Corte accertare la compatibilit\u0026#224; costituzionale della norma in forza del significato ad essa attribuito da una giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione. Si \u0026#232; affermato che \u0026#171;la Corte deve prendere le mosse dagli orientamenti della Corte di Cassazione\u0026#187;, alla quale \u0026#171;compete la nomofilachia\u0026#187;, e sulla base di questi operare il controllo di costituzionalit\u0026#224; \u0026#171;poich\u0026#233; il diritto \u0026#8220;vivente\u0026#8221; non \u0026#232; sempre conforme ai dettami della Carta Costituzionale\u0026#187; (sentenza n. 167 del 1984). \u0026#171;In presenza di tale \u0026#8220;diritto vivente\u0026#8221;, questa Corte non ha la possibilit\u0026#224; di proporre differenti soluzioni interpretative (v. sentenza n. 299 del 2005), ma deve limitarsi a stabilire se lo stesso sia o meno conforme ai principi costituzionali\u0026#187; (sentenza n. 266 del 2006).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVi \u0026#232; pertanto che, quando sussiste una situazione di diritto vivente, questa Corte recepisce la norma cos\u0026#236; interpretata quale oggetto dello scrutinio ad essa riservato (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 243, n. 20 e n. 13 del 2022, n. 33 e n. 1 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Sennonch\u0026#233; compete a questa Corte verificare se decisioni, pur rese dalla Corte di cassazione, possano o meno ritenersi espressive di quella consolidata interpretazione della legge che rende la norma, che ne \u0026#232; stata ritratta, vero e proprio \u0026#8220;diritto vivente\u0026#8221; nell\u0026#8217;ambito e ai fini del giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale, atteso che la \u0026#8220;vivenza\u0026#8221; della norma costituisce \u0026#171;una vicenda per definizione aperta\u0026#187; (sentenza n. 242 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa prospettiva, va considerato che un\u0026#8217;interpretazione consolidata da parte della Corte di cassazione, rilevante per la formazione del \u0026#8220;diritto vivente\u0026#8221;, pu\u0026#242; sussistere in relazione a quella parte della pronuncia nella quale si esprime effettivamente la \u003cem\u003eratio decidendi\u003c/em\u003e rispetto alla questione di diritto rimessa all\u0026#8217;attenzione del giudice di legittimit\u0026#224;, e non anche ad eventuali \u003cem\u003eobiter dicta\u003c/em\u003e, anche se volti, in qualche misura, a rafforzare la motivazione della decisione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon pu\u0026#242;, quindi, ritenersi che le richiamate decisioni della Corte di cassazione, nella parte in cui fanno riferimento alla possibilit\u0026#224; di proporre reclamo cautelare contro il provvedimento di diniego del giudice adito con ricorso per la nomina di un consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite, siano suscettibili di essere considerate \u003cem\u003ein parte qua\u003c/em\u003e espressione di \u0026#8220;diritto vivente\u0026#8221;, in quanto le medesime sono state solo volte a corroborare, con argomento in realt\u0026#224; \u003cem\u003ead abundantiam\u003c/em\u003e, l\u0026#8217;orientamento assunto sulla diversa questione rispetto alla quale la Corte di legittimit\u0026#224; era effettivamente chiamata a decidere, ossia quella della proponibilit\u0026#224; \u0026#8211; nella specie esclusa \u0026#8211; del ricorso straordinario per cassazione \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 111, settimo comma, Cost., nei confronti di tale provvedimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel resto, questa Corte ha puntualizzato, con una recente decisione, che risulta difficilmente ipotizzabile un diritto vivente in relazione ai provvedimenti cautelari, essendo precluso, rispetto ad essi, l\u0026#8217;accesso al giudizio di legittimit\u0026#224; anche attraverso lo strumento del ricorso straordinario per cassazione (sentenza n. 54 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA ci\u0026#242; si aggiunge \u0026#8211; come ha sottolineato anche la difesa della parte privata \u0026#8211; che la giurisprudenza di merito non ha assunto posizioni univoche in ordine alla reclamabilit\u0026#224; del provvedimento di rigetto della richiesta di consulenza tecnica preventiva \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 696-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ecod. proc. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;incertezza \u0026#232; poi aggravata dalla considerazione che n\u0026#233; il provvedimento che ammette il reclamo, n\u0026#233; quello che, invece, lo ritiene inammissibile sono ricorribili per cassazione e ci\u0026#242; determina \u0026#8211; salva l\u0026#8217;ipotesi del ricorso per cassazione nell\u0026#8217;interesse della legge, proposto dal procuratore generale, eccezionalmente ammissibile anche \u0026#171;quando il provvedimento non \u0026#232; ricorribile in cassazione\u0026#187; (art. 363, primo comma, cod. proc. civ.) \u0026#8211; il protrarsi dell\u0026#8217;incertezza nel tempo, con disorientamento degli operatori del diritto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Vi \u0026#232;, dunque, che il provvedimento con il quale il giudice denega, per ragioni di merito o di rito, la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite non \u0026#232; impugnabile, a ci\u0026#242; ostando in modo inequivoco il tenore letterale dell\u0026#8217;art. 695 cod. proc. civ.; norma questa che stabilisce che il giudice \u0026#171;provvede con ordinanza non impugnabile\u0026#187; e che, come gi\u0026#224; rilevato, trova applicazione anche per l\u0026#8217;istituto in esame, in quanto richiamata per l\u0026#8217;accertamento tecnico preventivo dall\u0026#8217;art. 696, terzo comma, cod. proc. civ., e, per il tramite di questo, anche dall\u0026#8217;art. 696-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; a una diversa conclusione si pu\u0026#242; pervenire in forza della declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale della predetta norma, unitamente all\u0026#8217;art. 669-\u003cem\u003equaterdecies\u003c/em\u003e cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede il rimedio del reclamo cautelare, poich\u0026#233; la portata dell\u0026#8217;addizione \u0026#232; stata limitata dalla sentenza n. 144 del 2008 ai ricorsi proposti ai sensi degli artt. 692 e 696 cod. proc. civ., che riguardano, rispettivamente, l\u0026#8217;assunzione preventiva di testimoni e l\u0026#8217;accertamento tecnico preventivo, e ci\u0026#242; sebbene l\u0026#8217;istituto della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite all\u0026#8217;epoca fosse stato gi\u0026#224; introdotto nel nostro ordinamento dalla richiamata legge n. 80 del 2005.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Ci\u0026#242; posto, le questioni sollevate dal Tribunale di Roma sono fondate in riferimento ad entrambi i parametri costituzionali evocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; Il diritto di agire in giudizio \u0026#232; sancito dall\u0026#8217;art. 24 Cost. come diritto inviolabile e quindi fondamentale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eContro le sentenze \u0026#8211; ossia i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo \u0026#8211; \u0026#232; generalizzato, in quanto \u0026#171;sempre ammesso\u0026#187;, il ricorso per cassazione per violazione di legge (art. 111, settimo comma, Cost.), salva la limitazione ai soli motivi inerenti alla giurisdizione quanto alle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa nozione di sentenza, proprio ai fini della delimitazione dell\u0026#8217;ambito applicativo della predetta garanzia, \u0026#232; da lungo tempo intesa nel diritto vivente (fin da Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 30 luglio 1953, n. 2593), in senso sostanziale, ossia ricomprendendovi tutti i provvedimenti che, pur non avendo la veste formale della sentenza, sono decisori e definitivi, ossia incidono sui diritti soggettivi coinvolti con quella peculiare efficacia corrispondente al giudicato, pur talvolta allo stato degli atti (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 24 luglio 2023, n. 22048), alla stregua di quanto peraltro ricordato nella recente giurisprudenza di questa stessa Corte (sentenza n. 89 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvece, contro le ordinanze \u0026#8211; e tale \u0026#232; quella pronunciata nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, oggetto del reclamo della cui ammissibilit\u0026#224;, o no, si dibatte \u0026#8211; pu\u0026#242; essere previsto un mezzo di impugnazione (il reclamo) non in via generale, stante che esse, peraltro di norma modificabili e revocabili dal giudice che le ha pronunciate, comunque \u0026#171;non possono mai pregiudicare la decisione della causa\u0026#187; (art. 177, primo comma, cod. proc. civ.); decisione che poi chiama in campo la suddetta garanzia del ricorso straordinario di cui al settimo comma dell\u0026#8217;art. 111 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMa, in attesa della decisione della causa, il riconoscimento della facolt\u0026#224; di impugnazione, mediante reclamo, del provvedimento del giudice, pur non definitivo n\u0026#233; decisorio, pu\u0026#242; talora costituire necessaria implicazione della garanzia costituzionale del diritto di agire in giudizio per la tutela di un diritto o di un interesse legittimo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl reclamo \u0026#232; previsto, in via generale, nei procedimenti adottati in camera di consiglio di cui all\u0026#8217;art. 739, primo comma, cod. proc. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa logica \u0026#232; introdotto, in via generale, il reclamo contro i provvedimenti cautelari di cui all\u0026#8217;art. 669-\u003cem\u003eterdecies \u003c/em\u003ecod. proc. civ. (all\u0026#8217;inizio solo limitatamente ai provvedimenti di accoglimento), che testualmente trova applicazione nei confronti dei provvedimenti cautelari di sequestro, di denuncia di nuova opera e di danno temuto, e nei confronti dei provvedimenti d\u0026#8217;urgenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi sensi di questa medesima disposizione \u0026#232; reclamabile \u0026#8211; come espressamente previsto dall\u0026#8217;art. 23, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), del gi\u0026#224; richiamato d.l. n. 35 del 2005, come convertito \u0026#8211; anche l\u0026#8217;ordinanza che accoglie o respinge la domanda di reintegrazione e di manutenzione nel possesso (art. 703 cod. proc. civ.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMette conto notare, sotto tale profilo, che l\u0026#8217;estensione dell\u0026#8217;area della reclamabilit\u0026#224; di provvedimenti non ricorribili per cassazione ha registrato un significativo ampliamento nella recente riforma processuale, di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonch\u0026#233; in materia di esecuzione forzata), che all\u0026#8217;art. 3, comma 13, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), ha previsto il rimedio del reclamo di cui all\u0026#8217;art. 669-\u003cem\u003eterdecies\u003c/em\u003e cod. proc. civ. avverso provvedimenti finanche privi di natura cautelare, come le ordinanze anticipatorie di accoglimento e di rigetto della domanda rese nel corso del giudizio ordinario di cognizione pronunciate ai sensi degli artt. 183-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 183-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e cod. proc. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel complesso, quindi, vi \u0026#232; un\u0026#8217;area di tendenziale reclamabilit\u0026#224; di provvedimenti che, in quanto non definitivi n\u0026#233; decisori, si sottraggono alla ricorribilit\u0026#224; per cassazione di cui al settimo comma dell\u0026#8217;art. 111 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; Invece, ai procedimenti di istruzione preventiva (articoli da 692 a 699), pur appartenendo essi al \u003cem\u003egenus \u003c/em\u003edei procedimenti cautelari (di cui alla Sezione IV del Capo III del Libro Quarto del codice di rito), non si applicano \u0026#8211; per espresso disposto dell\u0026#8217;art. 669-\u003cem\u003equaterdecies \u003c/em\u003ecod. proc. civ., prima della gi\u0026#224; richiamata sentenza n. 144 del 2008 \u0026#8211; le disposizioni comuni di cui alla Sezione I (salvo l\u0026#8217;art. 669-\u003cem\u003esepties\u003c/em\u003e cod. proc. civ.: sentenza n. 87 del 2021) e quindi neppure quella che consente il reclamo avverso i provvedimenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, non era reclamabile il provvedimento di diniego emesso a seguito di richiesta di assunzione di testimoni (art. 662 cod. proc. civ.) o di accertamento tecnico o di ispezione giudiziale (art. 669 cod. proc. civ.). Si riteneva, da parte del legislatore che ha introdotto il procedimento cautelare uniforme, che siffatto provvedimento non fosse particolarmente pregiudizievole perch\u0026#233;, in caso di diniego, la domanda, diretta a soddisfare anticipatamente il diritto alla prova, poteva essere riproposta e comunque, anche in caso di accoglimento, la contestazione della prova avrebbe trovato sicura garanzia nel contraddittorio del giudizio di merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.\u0026#8211; Tale apparato di garanzie \u0026#8211; costituito dal complesso delle fattispecie di reclamabilit\u0026#224; (ad altro giudice di merito) di provvedimenti non ricorribili (in cassazione) \u0026#8211; \u0026#232; risultato non di meno affetto da lacune comportanti una lesione del diritto alla tutela giurisdizionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte, con sentenza n. 253 del 1994 ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 669-\u003cem\u003eterdecies \u003c/em\u003ecod. proc. civ., nella parte in cui non ammetteva il reclamo anche avverso l\u0026#8217;ordinanza con cui fosse stata rigettata la domanda di provvedimento cautelare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePi\u0026#249; recentemente, proprio con riferimento ai procedimenti di istruzione preventiva, questa Corte, con la gi\u0026#224; richiamata sentenza n. 144 del 2008, ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 669-\u003cem\u003equaterdecies\u003c/em\u003e e 695 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedono la reclamabilit\u0026#224; del provvedimento di rigetto dell\u0026#8217;istanza per l\u0026#8217;assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli artt. 692 e 696 cod. proc. civ., ossia rispettivamente l\u0026#8217;audizione di testimoni, l\u0026#8217;accertamento tecnico e l\u0026#8217;ispezione giudiziale, mirati tutti ad assicurare elementi di prova \u003cem\u003eante causam \u003c/em\u003ein riferimento ad una lite che pu\u0026#242; insorgere. Ed ha osservato, in particolare, che tale normativa \u0026#171;fa parte della tutela cautelare, della quale condivide la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e ispiratrice che \u0026#232; quella di evitare che la durata del processo si risolva in un pregiudizio della parte che dovrebbe veder riconosciute le proprie ragioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa matrice comune dei procedimenti cautelari \u0026#232; al fondo anche della dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 669-\u003cem\u003equaterdecies\u003c/em\u003e cod. proc. civ., nella parte in cui, escludendo l\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;art. 669-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e cod. proc. civ. ai provvedimenti di accertamento tecnico e ispezione giudiziale, impedisce, in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza di giudizio arbitrale, la proposizione della domanda di accertamento tecnico preventivo al giudice che sarebbe competente a conoscere del merito (sentenza n. 26 del 2010).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.\u0026#8211; I procedimenti di istruzione preventiva sono stati arricchiti, come gi\u0026#224; sopra ricordato, di una nuova fattispecie \u0026#8211; la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite \u0026#8211; anch\u0026#8217;essa collocata nel Capo III dei procedimenti cautelari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRispetto agli altri procedimenti di istruzione preventiva vi \u0026#232; che, nel procedimento di cui all\u0026#8217;art. 696-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. civ.,\u003cem\u003e \u003c/em\u003enon necessariamente devono sussistere ragioni d\u0026#8217;urgenza. Ma ci\u0026#242; che maggiormente rileva \u0026#232; che tale procedimento \u0026#232; connotato dal perseguimento di una ancora pi\u0026#249; mirata esigenza qualificata dall\u0026#8217;essere il procedimento finalizzato alla composizione della lite. Il chiaro \u003cem\u003efavor\u003c/em\u003e emerge dalla previsione secondo cui il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale di conciliazione ai fini dell\u0026#8217;espropriazione e dell\u0026#8217;esecuzione in forma specifica e per l\u0026#8217;iscrizione di ipoteca giudiziale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta quindi di un procedimento di istruzione preventiva che risponde anche alle finalit\u0026#224; proprie dei rimedi di \u003cem\u003eAlternative dispute resolution\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e(ADR), riconducibili alle procedure di mediazione, di negoziazione assistita, di trasferimento della lite alla sede arbitrale. L\u0026#8217;\u0026#171;istituto della conciliazione giudiziale, infatti, offre la possibilit\u0026#224; di una risoluzione conveniente e rapida delle controversie nel processo, analoga a quella realizzata in sede extragiudiziaria dalla \u003cem\u003eAlternative Dispute Resolution\u003c/em\u003e \u0026#8211; ADR\u0026#187; (sentenza n. 110 del 2013).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha gi\u0026#224; sottolineato \u0026#171;la consapevolezza, sempre pi\u0026#249; avvertita, che, a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera\u0026#187; (sentenza n. 77 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;istituto in esame ha poi assunto ancor pi\u0026#249; rilievo quando il legislatore (art. 8, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 2017, n. 24, recante \u0026#171;Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonch\u0026#233; in materia di responsabilit\u0026#224; professionale degli esercenti le professioni sanitarie\u0026#187;) ha prescritto che colui il quale intenda esercitare un\u0026#8217;azione, innanzi al giudice civile, relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilit\u0026#224; sanitaria \u0026#232; tenuto preliminarmente a proporre ricorso proprio ai sensi dell\u0026#8217;art. 696-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. civ., quale condizione di procedibilit\u0026#224; della domanda di risarcimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl provvedimento del giudice, che rigetta (o dichiara inammissibile) la richiesta di espletamento di una consulenza tecnica ai sensi dell\u0026#8217;art. 696-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ecod. proc. civ., priva definitivamente la parte di una importante facolt\u0026#224; processuale diretta alla possibile composizione della lite, arrecando al diritto di agire in giudizio (art. 24, primo comma, Cost.) una compromissione anche maggiore del rigetto di un accertamento tecnico ai sensi dell\u0026#8217;art. 696 cod. proc. civ.; provvedimento, quest\u0026#8217;ultimo, ormai reclamabile a seguito della richiamata pronuncia di illegittimit\u0026#224; costituzionale (sentenza n. 144 del 2008).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e14.\u0026#8211; La previsione, dunque, della possibilit\u0026#224; di proporre una domanda di fronte a un giudice senza poter contestare dinanzi a un giudice diverso le ragioni che hanno condotto a un provvedimento di diniego si pone in contrasto con il diritto di agire e difendersi in giudizio (art. 24, primo e secondo comma, Cost.) e con il canone di ragionevolezza (art. 3, primo comma, Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eFermo restando che nel nostro ordinamento il doppio grado di giudizio non \u0026#232; costituzionalmente prescritto nel processo civile (\u003cem\u003eex multis\u003c/em\u003e, sentenza n. 58 del 2020), a venire in rilievo \u0026#232; la compatibilit\u0026#224; costituzionale della mancata previsione di qualsivoglia strumento di controllo avverso un provvedimento, quale \u0026#232; il diniego di nomina del consulente tecnico a fronte del ricorso di cui all\u0026#8217;art. 696-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ecod. proc. civ., avverso il quale non \u0026#232; ammesso il ricorso straordinario per cassazione poich\u0026#233; esso non decide su un diritto soggettivo o su uno \u003cem\u003estatus \u003c/em\u003enel senso dinanzi indicato e che, tuttavia, incide sulla tutela dell\u0026#8217;interesse giuridico del ricorrente ad accedere alla definizione concordata di una possibile controversia, previa risoluzione, con l\u0026#8217;ausilio del consulente nominato dal giudice, delle questioni tecniche in fatto controverse tra le parti (sentenza n. 87 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesto interesse della parte, inoltre, come attestato dalla previsione dell\u0026#8217;istituto in esame quale condizione di procedibilit\u0026#224; della domanda giudiziale nelle controversie in tema di responsabilit\u0026#224; sanitaria (sentenza n. 87 del 2021), \u0026#232; coerente con quello generale dell\u0026#8217;ordinamento, rilevante anche sul piano costituzionale, alla ragionevole durata dei processi (\u003cem\u003eex aliis\u003c/em\u003e, sentenza n. 173 del 2022), risultato al quale si pu\u0026#242; pervenire soprattutto mediante una riduzione del numero delle cause demandate alla decisione degli uffici giudiziari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eProprio alla luce di tale dato, del resto, la recente riforma realizzata dal d.lgs. n. 149 del 2022 ha ampliato e reso pi\u0026#249; vantaggioso, anche prevedendo risparmi di imposta, il ricorso a mezzi di risoluzione alternativa delle controversie, come la negoziazione assistita e la mediazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa qui discende, pertanto, che la perdita del diritto della parte ricorrente alla \u003cem\u003echance \u003c/em\u003edi svolgere, mediante la nomina di un consulente ai sensi dell\u0026#8217;art. 696-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ecod. proc. civ., un approfondimento tecnico nell\u0026#8217;ambito di un procedimento mirato ad evitare l\u0026#8217;instaurazione di un lungo e dispendioso giudizio contenzioso, deve essere presidiato da uno strumento di gravame, quale \u0026#232; il reclamo del provvedimento di rigetto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVi \u0026#232; quindi che il diritto della parte istante a contestare le statuizioni di provvedimenti di rigetto inidonei alla formazione del giudicato, e che tuttavia determinano a carico della stessa un pregiudizio a diritti \u0026#8211; sostanziali o processuali \u0026#8211; del medesimo, costituisce una componente essenziale ed insopprimibile del diritto di difesa, in quanto si tratta di misure che non sono sottoposte ad alcuna ulteriore forma di controllo, neppure in sede di legittimit\u0026#224; (sentenza n. 89 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn simili casi, la compressione della tutela giurisdizionale, in assenza di un reclamo dinanzi ad altro giudice contro un provvedimento di diniego, diventa non tollerabile al punto da trasmodare in violazione dell\u0026#8217;art. 24 Cost. (sentenza n. 493 del 2002).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; ha rilievo la circostanza che il ricorso potrebbe essere riproposto a fronte dell\u0026#8217;ordinanza di rigetto, avendo gi\u0026#224; in pi\u0026#249; occasioni questa Corte sottolineato che non vi \u0026#232; equivalenza, quanto a qualit\u0026#224; della tutela giurisdizionale, tra riproponibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;istanza al medesimo giudice che gi\u0026#224; l\u0026#8217;abbia respinta e reclamabilit\u0026#224; davanti ad un altro giudice (sentenze n. 493 del 2002 e n. 253 del 1994).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e15.\u0026#8211; Va infine considerato che il legislatore ha scelto di collocare l\u0026#8217;istituto della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 696-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ecod. proc. civ., nella Sezione IV, del Capo III, del Titolo I, del Libro IV del codice di procedura civile dedicata ai provvedimenti di istruzione preventiva, precisando che la relativa disciplina processuale \u0026#232; modellata su quella dell\u0026#8217;accertamento tecnico preventivo per la quale, a propria volta, l\u0026#8217;art. 696, terzo comma, rinvia all\u0026#8217;art. 695 cod. proc. civ.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima norma, tuttavia, in combinato disposto con l\u0026#8217;art. 669-\u003cem\u003equaterdecies\u003c/em\u003e cod. proc. civ., come pi\u0026#249; volte evidenziato, \u0026#232; stata da tempo dichiarata costituzionalmente illegittima proprio nella parte in cui non contempla il rimedio del reclamo cautelare contro gli altri provvedimenti di diniego emessi a fronte di un ricorso in tema di istruzione preventiva, ovvero l\u0026#8217;assunzione di testimoni e l\u0026#8217;accertamento tecnico preventivo (sentenza n. 144 del 2008).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTalch\u0026#233; la mancata previsione del medesimo strumento di controllo anche nei confronti della misura con la quale il giudice disattenda il ricorso della parte volto alla nomina di un consulente tecnico \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 696-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ecod. proc. civ. si traduce, sul piano dell\u0026#8217;art. 3 Cost., in una diseguaglianza nei mezzi di tutela contemplati per provvedimenti che, per scelta \u003cem\u003eex ante\u003c/em\u003e del legislatore, sono tutti ricondotti nel pi\u0026#249; ampio genere dell\u0026#8217;istruzione preventiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e16.\u0026#8211; Tale comparazione orienta la \u003cem\u003ereductio ad legitimitatem \u003c/em\u003edelle norme censurate, individuata, nel verso prospettato dal Tribunale rimettente, nella proponibilit\u0026#224; del reclamo di cui all\u0026#8217;art. 669-\u003cem\u003eterdecies\u003c/em\u003e cod. proc. civ. avverso il provvedimento di rigetto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha gi\u0026#224; riconosciuto, evidenziandone il carattere espansivo (sentenza n. 26 del 2010), che le norme sul procedimento cautelare uniforme esprimono principi generali dell\u0026#8217;ordinamento, ai quali occorre fare riferimento per colmare le eventuali lacune della disciplina di procedimenti ispirati alla medesima \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn una prospettiva di \u0026#8220;equivalenza\u0026#8221; delle garanzie \u0026#8211; ossia di identit\u0026#224; del rimedio impugnatorio a fronte di provvedimenti di analogo contenuto sul piano effettuale \u0026#8211; il duttile rimedio del reclamo contemplato dall\u0026#8217;art. 669-\u003cem\u003eterdecies\u003c/em\u003e cod. proc. civ. si presta ad essere esteso, negli stessi termini, anche a provvedimenti privi di natura d\u0026#8217;urgenza, ma altrettanto meritevoli di tutela sotto il profilo tanto sostanziale che processuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa pertanto dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 669-\u003cem\u003equaterdecies\u003c/em\u003e e 695 cod. proc. civ., nella parte in cui non consentono di utilizzare lo strumento del reclamo, previsto dall\u0026#8217;art. 669-\u003cem\u003eterdecies \u003c/em\u003ecod. proc. civ., avverso il provvedimento che rigetta (anche per ragioni di inammissibilit\u0026#224;) il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite di cui all\u0026#8217;art. 696-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del medesimo codice.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 669-\u003cem\u003equaterdecies\u003c/em\u003e e 695 del codice di procedura civile, nella parte in cui non consentono di proporre il reclamo, previsto dall\u0026#8217;art. 669-\u003cem\u003eterdecies\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003ecod. proc. civ., avverso il provvedimento che rigetta il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite, di cui all\u0026#8217;art. 696-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003edel medesimo codice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eValeria EMMA, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 10 novembre 2023\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Valeria EMMA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Processo civile - Procedimento cautelare uniforme - Procedimenti di istruzione preventiva - Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite - Provvedimento di rigetto dell\u0027istanza - Possibilit\u0026#224; di proporre reclamo avverso l\u0027ordinanza di rigetto.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45815","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Interpretazione della norma censurata - Interpretazione conforme - Esclusione da parte del rimettente sulla base del tenore letterale della disposizione - Ammissibilità della questione. (Classif. 112006).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL’orientamento della giurisprudenza costituzionale, risalente alla sentenza n. 456 del 1989 – secondo cui quando il dubbio di compatibilità con i principi costituzionali cada su una norma ricavata per interpretazione da un testo di legge è indispensabile che il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e prospetti l’impossibilità di una lettura adeguata ai detti principi – è successivamente mutato, a partire quanto meno dal 2017, nel senso che a fronte di adeguata motivazione circa l’impedimento ad un’interpretazione costituzionalmente compatibile, dovuto specificamente al tenore letterale della disposizione, la possibilità di un’ulteriore interpretazione alternativa, che il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e non ha ritenuto di fare propria, non riveste alcun significativo rilievo ai fini del rispetto delle regole del processo costituzionale, in quanto la verifica dell’esistenza e della legittimità di tale ulteriore interpretazione è questione che attiene al merito della controversia, e non alla sua ammissibilità; per cui il tenore letterale della disposizione assolve il rimettente dall’onere di sperimentare l’interpretazione conforme. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 178/2023; S. 104/2023 - mass. 45568; S. 18/2022 - mass. 44598; S. 59/2021 - mass. 43572; S. 32/2021 - mass. 43582; S. 32/2020 - mass. 42282; S. 221/2019 - mass. 41561; S. 141/2019 - mass. 41816; S. 268/2017 - mass. 40634; S. 83/2017 - mass. 39977; S. 241/2016 - mass. 39150\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45816","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45816","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secondo il diritto vivente - Definizione - Competenza riservata alla funzione di nomofilachia della Cassazione - Formazione di diritto vivente in relazione ai provvedimenti cautelari - Tendenziale esclusione - Possibile difformità del diritto vivente definito dalla Cassazione con la Carta costituzionale - Conseguente necessità di una pronuncia costituzionale. (Classif. 112006).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eRicade nel sindacato della Corte costituzionale accertare la compatibilità costituzionale della norma in forza del significato ad essa attribuito da una giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione. Se, infatti, a quest’ultima compete la nomofilachia, il diritto vivente – atteso che la “vivenza” della norma costituisce una vicenda per definizione aperta – non è sempre conforme ai dettami della Carta Costituzionale; in presenza di tale diritto vivente, la Corte non ha la possibilità di proporre differenti soluzioni interpretative, ma deve limitarsi a stabilire se lo stesso sia o meno conforme ai principi costituzionali. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 243/2022; S. 20/2022 - mass. 44656; S. 13/2022; S. 33/2021 - mass. 43634; S. 1/2021 - mass. 43155; S. 266/2006 - mass. 30580; S. 167/1984 - mass. 11482\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ difficilmente ipotizzabile un diritto vivente in relazione ai provvedimenti cautelari, essendo precluso, rispetto ad essi, l’accesso al giudizio di legittimità anche attraverso lo strumento del ricorso straordinario per cassazione. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 54/2023 - mass. 45420\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45817","numero_massima_precedente":"45815","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45817","titoletto":"Processo civile - In genere - Sentenza - Definizione - Ricomprensione di tutti i provvedimenti decisori e definitivi. (Classif. 197001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa nozione di sentenza va intesa in senso sostanziale, ossia ricomprendendovi tutti i provvedimenti che, pur non avendo la veste formale della sentenza, sono decisori e definitivi, ossia incidono sui diritti soggettivi coinvolti con quella peculiare efficacia corrispondente al giudicato, pur talvolta allo stato degli atti. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 89/2021 - mass. 43863\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45818","numero_massima_precedente":"45816","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45818","titoletto":"Processo civile - In genere - Procedimento cautelare uniforme - Disciplina - Espressione dei principi generali dell\u0027ordinamento - Conseguente estensione ai procedimenti ispirati dalla medesima ratio. (Classif. 197001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLe norme sul procedimento cautelare uniforme esprimono principi generali dell’ordinamento, ai quali occorre fare riferimento per colmare le eventuali lacune della disciplina di procedimenti ispirati alla medesima \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 26/2010 - mass. 34295\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45819","numero_massima_precedente":"45817","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45819","titoletto":"Processo civile - Consulente tecnico - Richiesta di utilizzo nei procedimenti di istruzione preventiva ai fini della composizione della lite - Reclamabilità dell\u0027ordinanza di rigetto dell\u0027istanza - Omessa previsione - Disparità di trattamento e violazione del diritto di azione e di difesa - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 197006).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., gli artt. 669-\u003cem\u003equaterdecies\u003c/em\u003e e 695 cod. proc. civ., nella parte in cui non consentono di proporre il reclamo, previsto dall’art. 669-\u003cem\u003eterdecies\u003c/em\u003e cod. proc. civ., avverso il provvedimento che rigetta il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite, di cui all’art. 696-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del medesimo codice. La norma censurata dal Tribunale di Roma, sez. tredicesima civile, ha un univoco tenore letterale che esclude, in via generale e come motivato plausibilmente dal rimettente, la reclamabilità dei provvedimenti di rigetto dell’istanza per l’espletamento di una consulenza tecnica preventiva; reclamabilità che è invece possibile con riferimento al provvedimento di rigetto dell’istanza per l’assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli artt. 692 e 696 cod. proc. civ. Dunque, il provvedimento con il quale il giudice denega, per ragioni di merito o di rito, la nomina del consulente indicato, poiché non impugnabile, priva definitivamente la parte di una importante facoltà processuale diretta alla possibile composizione della lite, compromettendo il diritto di agire in giudizio. Tale previsione contrasta anche con il canone di ragionevolezza, incidendo sulla tutela dell’interesse giuridico del ricorrente ad accedere alla definizione concordata di una possibile controversia, interesse coerente con quello generale dell’ordinamento, rilevante anche sul piano costituzionale, alla ragionevole durata dei processi. Al contrario, la perdita del diritto della parte ricorrente alla \u003cem\u003echance\u003c/em\u003e di svolgere un approfondimento tecnico nell’ambito di un procedimento mirato ad evitare l’instaurazione di un lungo e dispendioso giudizio contenzioso deve essere presidiata da uno strumento di gravame. Né ha rilievo la circostanza che il ricorso potrebbe essere riproposto a fronte dell’ordinanza di rigetto, non essendovi equivalenza, quanto a qualità della tutela giurisdizionale, tra riproponibilità dell’istanza al medesimo giudice che già l’abbia respinta e reclamabilità davanti ad un altro giudice. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 173/2022; S. 89/2021 - mass. 43863; S. 87/2021 - mass. 43844; S. 58/2020 - mass. 42158; S. 110/2013 - mass. 37100; S. 26/2010 - mass. 34295; S. 144/2008 - mass. 32411; S. 493/2002 - mass. 27424; S. 253/1994 - mass. 20735\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45818","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura civile","data_legge":"","numero":"","articolo":"695","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"codice di procedura civile","data_legge":"","numero":"","articolo":"669","specificazione_articolo":"quaterdecies","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"44822","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 202/2023","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"9","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2283","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44521","autore":"Amoroso G.","titolo":"Diritto vivente e nomofilachia","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44987","autore":"Aquilini R.","titolo":"Considerazioni sulla reclamabilità dell\u0027ordinanza di rigetto del ricorso per accertamento tecnico preventivo ai fini conciliativi","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Responsabilità civile e previdenza","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1148","note_abstract":"","collocazione":"A.50","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44489","autore":"Biondi F.","titolo":"Un recupero (quasi totale) della dottrina del diritto vivente. La Corte e la certezza del diritto","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44490","autore":"Casavecchia G.","titolo":"Attenuazione dell\u0027auto-limite del diritto vivente","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44706","autore":"Galanti L.","titolo":"Una nuova estensione del reclamo cautelare: il rigetto del ricorso ex art. 696-bis c.p.c.","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza italiana","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"7","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1570","note_abstract":"","collocazione":"C.6 - A.57/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44995","autore":"Licci P.","titolo":"L’estensione del reclamo cautelare alla consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista trimestrale di diritto e procedura civile","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1435","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44765","autore":"Perago C. L.","titolo":"L\u0027opzione ricostruttiva della Corte costituzionale in tema di consulenza tecnica preventiva","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"9","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2301","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44316","autore":"Romano A.A.","titolo":"Reclamabile l\u0027ordinanza di rigetto ex art. 696-bis c.p.c.","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza italiana","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.6 - A.57/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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