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Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 8, comma 6, 9, comma 1, lettere f), g) e h), 25, comma 5, 26, comma 1, lettere g), h), i), e comma 2 (recte: art. 26, comma 1, lettera j), della legge della Regione Puglia 21 settembre 2020, n. 30 (Istituzione dei parchi naturali regionali \u0026#171;Costa Ripagnola\u0026#187; e \u0026#171;Mar Piccolo\u0026#187;), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 20-27 novembre 2020, depositato in cancelleria il 24 novembre 2020, iscritto al n. 98 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eUdito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 10 novembre 2021 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito l\u0026#8217;avvocato dello Stato Ettore Figliolia per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 10 novembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso notificato il 20-27 novembre 2020 (reg. ric. n. 98 del 2020), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 8, comma 6, 9, comma 1, lettere f), g) e h), 25, comma 5 e 26, comma 1, lettere g), h), i), e comma 2 (recte: art. 26, comma 1, lettera j), della legge della Regione Puglia 21 settembre 2020, n. 30 (Istituzione dei parchi naturali regionali \u0026#171;Costa Ripagnola\u0026#187; e \u0026#171;Mar Piccolo\u0026#187;) in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa legge regionale impugnata istituisce i parchi naturali regionali \u0026#171;Costa Ripagnola\u0026#187; (disciplinato dal Capo I) e \u0026#171;Mar Piccolo\u0026#187; (disciplinato dal Capo II) ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e della legge della Regione Puglia 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l\u0026#8217;istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente ritiene che ci\u0026#242; sia avvenuto:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e- quanto agli artt. 8, comma 6, 9, comma 1, lettere f), g) e h), 25, comma 5, e 26, comma 1, lettere g), h) e i), in violazione dell\u0026#8217;art. 145, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), che sancisce il principio della cogente prevalenza dei piani paesaggistici sulla pianificazione delle aree naturali protette, comprendenti i parchi naturali regionali;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e- quanto all\u0026#8217;art. 26, comma 1, lettera j), in violazione degli articoli da 239 a 253 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che disciplinano la bonifica dei siti inquinati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato premette che i territori dei parchi \u0026#171;Costa Ripagnola\u0026#187; e \u0026#171;Mar Piccolo\u0026#187;, gi\u0026#224; dichiarati di notevole interesse pubblico con decreti ministeriali del 23 dicembre 1982 e 1\u0026#176;agosto 1985, risultano attualmente disciplinati dal Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) della Regione Puglia, approvato nel 2015.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; La prima disposizione oggetto delle censure del ricorrente, come detto per violazione dell\u0026#8217;art. 145, comma 3, cod. beni culturali, \u0026#232; l\u0026#8217;indicato art. 8, comma 6, in tema di misure di salvaguardia del parco \u0026#171;Costa Ripagnola\u0026#187;, ai sensi del quale, fatte salve le previsioni del codice dei beni culturali e del paesaggio e quelle contenute nel PPTR, l\u0026#8217;ente di gestione pu\u0026#242; concedere, fino all\u0026#8217;approvazione del piano per il parco e limitatamente alle zone 2 e 3 di cui all\u0026#8217;art. 3, motivate deroghe ai divieti \u0026#8211; elencati al comma 5 \u0026#8211; di realizzare nuove costruzioni, nuove strade e mutamenti nella destinazione dei terreni; le deroghe sono ammesse per la realizzazione di opere pubbliche, di pubblica utilit\u0026#224; e di pubblico interesse se sussistono rilevanti motivi di interesse pubblico e, comunque, nel rispetto delle finalit\u0026#224; istitutive del parco.\u0026#160;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione impugnata violerebbe il principio di sovraordinazione dei piani paesaggistici rispetto a tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale sancito dal citato art. 145, comma 3, cod. beni culturali in quanto, nonostante il richiamo in essa contenuta al codice dei beni culturali e del paesaggio e al PPTR, nella sostanza consentirebbe all\u0026#8217;ente gestore, in via transitoria, di realizzare opere pubbliche, di pubblica utilit\u0026#224; e di pubblico interesse in contrasto con le previsioni del PPTR, in particolare con gli artt. 95 e 37 delle Norme tecniche di attuazione (NTA). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, l\u0026#8217;art. 95 NTA ammette \u0026#8211; in deroga alle misure di salvaguardia previste dallo stesso PPTR \u0026#8211; la sola realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilit\u0026#224; (non quindi quelle genericamente di interesse pubblico), unicamente se compatibili con gli obbiettivi di qualit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 37 NTA e se difettano alternative localizzative e/o progettuali, nonch\u0026#233; attribuisce alla Regione (e non all\u0026#8217;ente gestore) la competenza ad adottare il provvedimento di deroga.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Il ricorrente censura con argomentazioni analoghe l\u0026#8217;art. 25, comma 5, della legge reg. Puglia n. 30 del 2020 che, in relazione al parco \u0026#171;Mar Piccolo\u0026#187;, riproduce in termini identici l\u0026#8217;art. 8, comma 6, test\u0026#233; riportato con riguardo al parco \u0026#171;Costa Ripagnola\u0026#187;, con l\u0026#8217;unica differenza di ammettere deroghe ai divieti di nuove costruzioni solo per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilit\u0026#224; e non per quelle genericamente di interesse pubblico. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Sarebbe coinvolto nella dedotta illegittimit\u0026#224; costituzionale, per violazione dell\u0026#8217;art. 145, comma 3, cod. beni culturali, anche l\u0026#8217;art. 9, comma 1, lettere f), g) e h) della legge regionale impugnata, rubricato \u0026#171;Regime autorizzativo\u0026#187;, che consente \u0026#8211; fino all\u0026#8217;approvazione del piano per il parco \u0026#171;Costa Ripagnola\u0026#187; \u0026#8211; determinate attivit\u0026#224; ed interventi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione oggetto di censura, pur facendo formalmente salvi \u0026#171;eventuali vincoli maggiormente restrittivi\u0026#187;, ammetterebbe alle lettere indicate la realizzazione di interventi edilizi in tutto il territorio del parco in contrasto con la disciplina d\u0026#8217;uso contenuta nel PPTR. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, la lettera g) consente \u0026#171;limitatamente alla zona 3 di cui all\u0026#8217;articolo 3 e ai fabbricati di recente edificazione, non aventi valore storico-documentale, legittimamente autorizzati alla data di entrata in vigore del parco ricadenti in zona 2 e zona 1 di cui all\u0026#8217;articolo 3, la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all\u0026#8217;articolo 3, comma 1, lettera d), del d.p.r. 380/2001 e gli interventi di nuova costruzione di cui all\u0026#8217;articolo 3, comma 1, lettera e), del d.p.r. 380/2001\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il ricorrente, tale previsione consentirebbe la realizzazione, nelle zone 1 e 2 del parco \u0026#171;Costa Ripagnola\u0026#187; (cio\u0026#232; quelle sottoposte a maggior grado di tutela ai sensi dell\u0026#8217;art. 3 della legge regionale in esame) interventi di ristrutturazione dei fabbricati esistenti e legittimi, privi di valore storico-documentale e, nelle zone 3, anche gli interventi di nuova costruzione, tra i quali sono compresi la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati e l\u0026#8217;ampliamento di quelli esistenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale disciplina sarebbe in contrasto con la norma di tutela della fascia costiera contenuta nella scheda PAE 008 relativa al parco \u0026#171;Costa Ripagnola\u0026#187;, parte integrante del PPTR, secondo cui entro 300 metri dalla costa non \u0026#232; consentita la realizzazione di qualsivoglia opera edilizia, salvo la trasformazione di manufatti legittimamente preesistenti (esclusa la demolizione e ricostruzione di manufatti di particolare valore storico e identitario) per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20 per cento, a condizione che gli interventi:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e- siano finalizzati all\u0026#8217;adeguamento strutturale o funzionale, all\u0026#8217;efficientamento energetico e alla sostenibilit\u0026#224; ecologica degli immobili;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e- comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e- non interrompano la continuit\u0026#224; naturalistica della fascia costiera, assicurando nel contempo l\u0026#8217;incremento della superficie permeabile e la rimozione degli clementi artificiali che compromettono visibilit\u0026#224;, fruibilit\u0026#224; e accessibilit\u0026#224; del mare nonch\u0026#233; percorribilit\u0026#224; longitudinale della costa;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e- garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino, di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l\u0026#8217;inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l\u0026#8217;uso di tecnologie eco-compatibili;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e- promuovano attivit\u0026#224; che consentono la produzione di forme e valori paesaggistici di contesto (agricoltura, allevamento. ecc.) e fruizione pubblica (accessibilit\u0026#224; ecc.) del bene paesaggio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.\u0026#8211; Analogamente viziato sarebbe l\u0026#8217;art. 26, comma 1, lettere g), h) e i), della legge regionale impugnata, che alle lettere indicate ammetterebbe con riguardo al parco \u0026#171;Mar Piccolo\u0026#187; interventi edilizi in contrasto con la disciplina d\u0026#8217;uso contenuta nel PPTR ed in particolare con la norma di tutela della fascia costiera contenuta nella scheda PAE 140, identica alla scheda PAE 008 concernente il parco \u0026#171;Costa Ripagnola\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.5.\u0026#8211; In definitiva, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, con le disposizioni impugnate sin qui richiamate, la Regione Puglia avrebbe disciplinato unilateralmente, in modo diverso e meno restrittivo rispetto alla disciplina d\u0026#8217;uso dettata dal PPTR vigente, adottato d\u0026#8217;intesa con lo Stato, beni paesaggisticamente vincolati, richiamando solo formalmente il rispetto della disciplina contenuta nel PPTR che verrebbe svuotata dei suoi contenuti essenziali di tutela, nonostante l\u0026#8217;art. 145, comma 3, cod. beni culturali le attribuisca assoluta e cogente prevalenza rispetto a tutti gli altri strumenti di pianificazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSul punto, il ricorrente rileva come per costante giurisprudenza costituzionale non possa ritenersi ammissibile che una disposizione di legge regionale limiti o alteri, in qualsiasi forma, il principio di prevalenza gerarchica del piano paesaggistico sancito dall\u0026#8217;art. 145 cod. beni culturali, che assurge a valore imprescindibile e non derogabile in quanto espressione di metodologia uniforme sull\u0026#8217;intero territorio nazionale nella tutela dei beni culturali e paesaggistici (\u0026#232; citata la sentenza n. 210 del 2016); al legislatore regionale sarebbe quindi riconosciuta la facolt\u0026#224; di disciplinare le aree vincolate solo con previsioni aggiuntive di tipo restrittivo, volte a tutelare in modo ancora pi\u0026#249; pregnante il paesaggio e l\u0026#8217;ambiente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.6.\u0026#8211; Da ultimo, il ricorrente impugna, per mero errore materiale, l\u0026#8217;art. 26, comma 2, in realt\u0026#224; da intendersi riferito all\u0026#8217;art. 26, comma 1, lettera j), della legge reg. Puglia n. 30 del 2020 concernente il solo parco \u0026#171;Mar Piccolo\u0026#187;, per violazione degli articoli da 239 a 253 cod. ambiente, contenenti la disciplina della bonifica dei siti inquinanti, che rientrerebbe nella competenza legislativa statale esclusiva di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAi sensi della disposizione oggetto di censura, \u0026#171;[f]ermi restando eventuali vincoli maggiormente restrittivi\u0026#187; e fino all\u0026#8217;approvazione del piano per il parco, sono consentiti: \u0026#171;j) gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale definiti nell\u0026#8217;ambito della procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica del Sito di interesse nazionale di cui al decreto del Ministero dell\u0026#8217;Ambiente 10 gennaio 2010 (Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Taranto) e finalizzati a minimizzare e ricondurre ad accettabilit\u0026#224; il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il ricorrente un\u0026#8217;interpretazione \u0026#171;rigorosa\u0026#187; della disposizione potrebbe portare a ritenere non consentiti gli interventi diversi da quelli in essa specificamente menzionati, tra cui le misure d\u0026#8217;emergenza. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl contrario, un\u0026#8217;interpretazione \u0026#171;sistematica\u0026#187; della norma condurrebbe all\u0026#8217;opposta soluzione di includere tra gli interventi ammessi anche le ulteriori misure previste dalle norme invocate del codice dell\u0026#8217;ambiente, contenute nella Parte quarta, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006, rubricato \u0026#171;Bonifica di siti contaminati\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;eventuale adesione, dunque, alla prima delle due opzioni interpretative, ritenuta maggiormente \u0026#171;rigorosa\u0026#187;, farebbe emergere profili di illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione regionale per violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che attribuisce alla competenza legislativa esclusiva statale la materia della \u0026#171;tutela dell\u0026#8217;ambiente\u0026#187;, in cui sarebbe ricompresa la disciplina dei rifiuti e della bonifica dei siti inquinati per giurisprudenza costante della Corte Costituzionale (\u0026#232; citata la sentenza di questa Corte n. 180 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Ai sensi dell\u0026#8217;art. 4-ter delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale sono state depositate due opinioni scritte, a titolo di amici curiae. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon decreto presidenziale del 20 settembre 2021, \u0026#232; stata ammessa \u0026#8211; perch\u0026#233; conforme ai criteri previsti al citato art. 4-ter \u0026#8211; esclusivamente la opinione scritta presentata dall\u0026#8217;associazione \u0026#171;Italia Nostra Onlus\u0026#187; a sostegno della fondatezza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale in esame, in cui viene ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con il ricorso indicato in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 8, comma 6, 9, comma 1, lettere f), g) e h), 25, comma 5, e 26, comma 1, lettere g), h), i), e comma 2 (recte: art. 26, comma 1, lettera j) della legge della Regione Puglia 21 settembre 2020, n. 30 (Istituzione dei parchi naturali regionali \u0026#171;Costa Ripagnola\u0026#187; e \u0026#171;Mar Piccolo\u0026#187;), in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa legge regionale impugnata istituisce i parchi naturali regionali \u0026#171;Costa Ripagnola\u0026#187; e \u0026#171;Mar Piccolo\u0026#187; ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e della legge della Regione Puglia 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l\u0026#8217;istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente ritiene che ci\u0026#242; sia avvenuto:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e- quanto agli artt. 8, comma 6, 9, comma 1, lettere f), g) e h), 25, comma 5, e 26, comma 1, lettere g), h) e i), in violazione dell\u0026#8217;art. 145, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), che sancisce il principio della cogente prevalenza dei piani paesaggistici sulla pianificazione delle aree naturali protette, comprendenti i parchi naturali regionali;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e- quanto all\u0026#8217;art. 26, comma 1, lettera j), in violazione degli articoli da 239 a 253 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che disciplinano la bonifica dei siti inquinati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa materia della tutela dell\u0026#8217;ambiente e dell\u0026#8217;ecosistema viene quindi evocata con riguardo sia alla disciplina delle aree naturali protette che a quella della bonifica dei siti inquinati, ripetutamente ricondotte da questa Corte all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (da ultimo, rispettivamente: sentenze n. 158 del 2021 e n. 276 del 2020; sentenze n. 231 e n. 28 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; da premettere che l\u0026#8217;intero territorio della Regione Puglia \u0026#232; coperto dal piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), approvato con delibera della Giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 176, e tuttora vigente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, i territori dei parchi naturali regionali \u0026#171;Costa Ripagnola\u0026#187; e \u0026#171;Mar Piccolo\u0026#187; \u0026#8211; in quanto beni paesaggistici ai sensi dell\u0026#8217;art. 134, lettere a) e b), cod. beni culturali, trattandosi rispettivamente di aree dichiarate di notevole interesse pubblico (lettera a) con decreti ministeriali del 1\u0026#176; agosto 1985 e di aree tutelate per legge (lettera b) \u0026#8211; sono assoggettati alla disciplina d\u0026#8217;uso contenuta nel PPTR.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTutte le disposizioni impugnate dettano un regime transitorio del territorio dei parchi \u0026#171;Costa Ripagnola\u0026#187; e \u0026#171;Mar Piccolo\u0026#187; (suddivisi in zone 1, 2 e 3 a tutela decrescente, valide sino all\u0026#8217;approvazione del rispettivo piano per il parco) e contengono una clausola di salvezza in relazione a vincoli maggiormente restrittivi eventualmente previsti dal PPTR.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlcune delle disposizioni impugnate per violazione dell\u0026#8217;art. 145, comma 3, cod. beni culturali \u0026#8211; di seguito esaminate singolarmente \u0026#8211; introducono per\u0026#242; delle deroghe alla disciplina d\u0026#8217;uso dettata dal PPTR.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; In tema di misure di salvaguardia del parco \u0026#171;Costa Ripagnola\u0026#187;, l\u0026#8217;art. 8, comma 6, della legge regionale impugnata dispone che, fatte salve le previsioni del codice dei beni culturali e del paesaggio e quelle contenute nel PPTR, l\u0026#8217;ente gestore del parco (d\u0026#8217;intesa con l\u0026#8217;Ufficio parchi e riserve naturali dell\u0026#8217;Assessorato regionale all\u0026#8217;ambiente) pu\u0026#242; concedere, fino all\u0026#8217;approvazione del piano per il parco e limitatamente alle zone 2 e 3, motivate deroghe ai divieti \u0026#8211; previsti dal comma 5 \u0026#8211; di realizzare nuove costruzioni, nuove strade e mutamenti nella destinazione dei terreni; le deroghe sono ammesse per la realizzazione di opere pubbliche, di pubblica utilit\u0026#224; e di pubblico interesse se sussistono rilevanti motivi di interesse pubblico e, comunque, nel rispetto delle finalit\u0026#224; istitutive del parco.\u0026#160;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il ricorrente la disposizione impugnata violerebbe il principio della sovraordinazione dei piani paesaggistici rispetto a tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale, sancito dal citato art. 145, comma 3, cod. beni culturali, in quanto \u0026#8211; nonostante il richiamo in essa contenuto al codice dei beni culturali e del paesaggio e al PPTR \u0026#8211; \u0026#171;nella sostanza\u0026#187; consente all\u0026#8217;ente gestore del parco, in via transitoria, di derogare con propri provvedimenti alla disciplina d\u0026#8217;uso contenuta nel PPTR.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, tali deroghe permetterebbero di realizzare opere pubbliche, di pubblica utilit\u0026#224; e di pubblico interesse in violazione delle previsioni di cui agli artt. 37 e 95 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del PPTR. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePrecipuamente, l\u0026#8217;art. 95 NTA ammette \u0026#8211; in deroga alle misure di salvaguardia previste dallo stesso PPTR \u0026#8211; la sola realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilit\u0026#224; (non quindi quelle genericamente definite di interesse pubblico) unicamente se compatibili con gli specifici obbiettivi di qualit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 37 NTA e in difetto di alternative localizzative e/o progettuali, nonch\u0026#233; attribuisce alla Regione (e non all\u0026#8217;ente gestore del parco) la competenza ad adottare il provvedimento di deroga.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; La questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer costante giurisprudenza costituzionale (da ultimo, sentenze n. 276 e n. 134 del 2020, e n. 68 del 2018) il principio della prevalenza del piano paesaggistico rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione territoriale, inclusi quelli relativi alle aree protette, sancito dall\u0026#8217;art. 145, comma 3, cod. beni culturali, integra una regola di tutela primaria del paesaggio in nessun modo derogabile ad opera della legislazione regionale che, nella cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali, deve rispettare gli standard minimi uniformi di tutela previsti dalla normativa statale, potendo al limite introdurre un surplus di tutela e non un regime peggiorativo (ex plurimis, sentenze n. 141 del 2021 e n. 215 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel resto, questa Corte ha di recente ribadito che il principio di prevalenza della tutela paesaggistica deve essere declinato nel senso che al legislatore regionale \u0026#232; impedito adottare normative che deroghino o contrastino specificatamente con norme di tutela paesaggistica che pongono obblighi o divieti, ossia con previsioni di tutela in senso stretto (sentenze n. 101, n. 74, n. 54 e n. 29 del 2021). A queste ultime appare certamente riconducibile l\u0026#8217;art. 145, comma 3, cod. beni culturali, in quanto \u0026#171;espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme nel rispetto della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici sull\u0026#8217;intero territorio nazionale\u0026#187; (sentenza n. 182 del 2006).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione oggetto di censura non rispetta la gerarchia dei piani fissata dal legislatore nazionale, in quanto disciplina unilateralmente in modo diverso e meno restrittivo rispetto al PPTR vigente, adottato d\u0026#8217;intesa con lo Stato, beni paesaggisticamente vincolati (il parco \u0026#171;Costa Ripagnola\u0026#187;), richiamando solo formalmente il rispetto delle disposizioni contenute nel PPTR, che tuttavia vengono svuotate dei loro essenziali contenuti di tutela.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, la disposizione impugnata consente \u0026#8211; in virt\u0026#249; di provvedimento di deroga emesso dall\u0026#8217;ente gestore del parco \u0026#8211; la realizzazione di opere pubbliche, di pubblica utilit\u0026#224; e di pubblico interesse se sussistono rilevanti motivi di interesse pubblico, mentre le NTA del PPTR prevedono \u0026#8211; in virt\u0026#249; di un provvedimento della Regione \u0026#8211; esclusivamente la realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilit\u0026#224; solo se compatibili con gli specifici obbiettivi di qualit\u0026#224; dettati dalle medesime NTA e in difetto di alternative localizzative e/o progettuali.\u0026#160;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; proprio detto profilo di competenza ad integrare un evidente contrasto tra disposizione impugnata e norma paesaggistica, poich\u0026#233; il provvedimento di deroga adottato dall\u0026#8217;ente parco assurge non a titolo aggiuntivo, bens\u0026#236; sostitutivo di quello regionale, salvi naturalmente gli ulteriori titoli edilizi e paesaggistici del caso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA fronte delle evidenziate difformit\u0026#224; di disciplina, deve dunque ritenersi che la clausola di salvezza contenuta nella disposizione impugnata con riguardo al piano paesaggistico e al codice dei beni culturali e del paesaggio costituisca una mera clausola di stile, priva di reale portata precettiva e in nessun modo in grado di elidere il sostanziale svuotamento della disciplina d\u0026#8217;uso di cui al PPTR.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn conclusione, introducendo un regime peggiorativo del bene paesaggistico, la disposizione impugnata si pone in contrasto con il parametro interposto invocato (art. 145, comma 3, cod. beni culturali), con conseguente invasione della sfera di competenza esclusiva statale di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Il ricorrente censura con argomentazioni analoghe l\u0026#8217;art. 25, comma 5, della legge regionale impugnata che, in relazione al parco \u0026#171;Mar Piccolo\u0026#187;, riproduce in termini identici l\u0026#8217;art. 8, comma 6, test\u0026#233; esaminato con riguardo al parco \u0026#171;Costa Ripagnola\u0026#187;, con l\u0026#8217;unica differenza di ammettere deroghe ai divieti di nuove costruzioni solo per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilit\u0026#224; e non per quelle genericamente di interesse pubblico. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; La questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNonostante siano suscettibili di essere autorizzate solo opere pubbliche e di pubblica utilit\u0026#224; analogamente a quanto previsto dall\u0026#8217;art. 95 NTA, permangono le differenze gi\u0026#224; evidenziate tra disposizione impugnata e normativa paesaggistica con riguardo sia all\u0026#8217;organo decisorio (l\u0026#8217;ente gestore del parco in luogo della Regione), sia alle condizioni previste per l\u0026#8217;adozione del provvedimento di deroga, assai pi\u0026#249; stringenti nel caso del PPTR (compatibilit\u0026#224; con gli obbiettivi di qualit\u0026#224; previsti dalle NTA e difetto di alternative localizzative e/o progettuali).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; \u0026#200; altres\u0026#236; censurato l\u0026#8217;art. 9, comma 1, lettere f), g) e h), della legge regionale impugnata (rubricato \u0026#171;Regime autorizzativo\u0026#187;) che ammette, fino all\u0026#8217;approvazione del piano per il parco \u0026#171;Costa Ripagnola\u0026#187; e salvi eventuali vincoli maggiormente restrittivi, la realizzazione di determinati interventi edilizi, che secondo il ricorrente sarebbero in contrasto con la disciplina d\u0026#8217;uso della fascia costiera contenuta nel PPTR, con conseguente violazione del parametro interposto di cui all\u0026#8217;art. 145, comma 3, cod. beni culturali. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; In particolare, la lettera g) consente \u0026#171;limitatamente alla zona 3 di cui all\u0026#8217;articolo 3 e ai fabbricati di recente edificazione, non aventi valore storico-documentale, legittimamente autorizzati alla data di entrata in vigore del parco ricadenti in zona 2 e zona 1 di cui all\u0026#8217;articolo 3, la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all\u0026#8217;articolo 3, comma 1, lettera d), del d.p.r. 380/2001 e gli interventi di nuova costruzione di cui all\u0026#8217;articolo 3, comma 1, lettera e), del d.p.r. 380/2001\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNelle zone 1 e 2 del parco \u0026#171;Costa Ripagnola\u0026#187; \u0026#232; quindi ammessa la realizzazione di interventi di ristrutturazione dei fabbricati esistenti e legittimi, privi di valore storico-documentale, e nella zona 3 anche la realizzazione degli interventi di nuova costruzione, tra i quali sono compresi la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati e l\u0026#8217;ampliamento di quelli esistenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il ricorrente tale disciplina sarebbe in contrasto con la norma di tutela della fascia costiera contenuta nella scheda PAE 008 (Scheda di identificazione e di definizione delle specifiche prescrizioni d\u0026#8217;uso degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico) relativa al parco \u0026#171;Costa Ripagnola\u0026#187;, parte integrante del PPTR.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; La questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, la scheda PAE 008 prevede che entro 300 metri dalla costa \u0026#232; vietata la realizzazione di qualsivoglia opera edilizia, salvo la trasformazione di manufatti legittimamente preesistenti \u0026#8211; esclusa la demolizione e ricostruzione di manufatti di particolare valore storico e identitario \u0026#8211; per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20 per cento, purch\u0026#233; vengano rispettate ulteriori condizioni, ovvero che tali interventi: \u0026#171;siano finalizzati all\u0026#8217;adeguamento strutturale o funzionale, all\u0026#8217;efficientamento energetico e alla sostenibilit\u0026#224; ecologica degli immobili; - comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi; - non interrompano la continuit\u0026#224; naturalistica della fascia costiera, assicurando nel contempo l\u0026#8217;incremento della superficie permeabile e la rimozione degli clementi artificiali che compromettono visibilit\u0026#224;, fruibilit\u0026#224; e accessibilit\u0026#224; del mare nonch\u0026#233; percorribilit\u0026#224; longitudinale della costa; - garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino, di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l\u0026#8217;inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l\u0026#8217;uso di tecnologie eco-compatibili; - promuovano attivit\u0026#224; che consentono la produzione di forme e valori paesaggistici di contesto (agricoltura, allevamento ecc.) e fruizione pubblica (accessibilit\u0026#224; ecc.) del bene paesaggio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione impugnata, invece, consente in zona 3 la realizzazione di interventi di nuova costruzione e, nell\u0026#8217;intero territorio del parco (zone 1, 2 e 3), interventi di ristrutturazione dei fabbricati esistenti e legittimi, privi di valore storico-documentale, senza alcun vincolo di volumetria e senza il rispetto delle ulteriori condizioni elencate dalla scheda PAE 008.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi conseguenza, in ragione delle manifeste difformit\u0026#224; test\u0026#233; evidenziate tra disciplina d\u0026#8217;uso dettata dal PPTR e disposizione oggetto di censura, la clausola di salvezza in quest\u0026#8217;ultima contenuta con riguardo a \u0026#171;eventuali vincoli maggiormente restrittivi\u0026#187; assurge ancora una volta a mera clausola di stile, priva di reale portata precettiva e in alcun modo in grado di elidere il sostanziale svuotamento del contenuto della norma di tutela paesaggistica statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn conclusione, la disposizione impugnata si pone in contrasto con il principio di sovraordinazione della pianificazione paesaggistica, introducendo un trattamento peggiorativo del bene paesaggistico parco \u0026#171;Costa Ripagnola\u0026#187;, con conseguente invasione della sfera di competenza esclusiva statale di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 9, comma 1, lettera f), della legge regionale impugnata ammette \u0026#171;limitatamente alla zona 2 di cui all\u0026#8217;articolo 3, la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all\u0026#8217;articolo 3, comma 1, lettera d) del d.p.r. 380/2001\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; La questione prospettata dal Governo nei termini gi\u0026#224; indicati in precedenza \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvero, anche tale disposizione consente interventi di ristrutturazione vietati dal PPTR, non escludendo la demolizione e ricostruzione di manufatti di particolare valore storico e identitario, eccezione prevista dalla scheda PAE 008, e non prescrivendo il rispetto dei limiti di volumetria e delle ulteriori condizioni elencate nella scheda in questione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 9, comma 1, lettera h), della legge regionale impugnata ammette con riguardo alle zone 2 e 3 e con riguardo alla zona 1 limitatamente ai fabbricati di recente edificazione, non aventi valore storico-documentale, la realizzazione di interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro superficie utile, nonch\u0026#233; la realizzazione di interventi di adeguamento tecnologico e/o igienico-sanitario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.1.\u0026#8211; La questione \u0026#232; fondata nei limiti di seguito precisati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto alla prima previsione (interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro superficie utile) la censura \u0026#232; fondata, in quanto la disposizione impugnata non prescrive il rispetto dei limiti di volumetria e delle ulteriori condizioni elencate dalla scheda PAE 008 per la trasformazione di manufatti legittimamente esistenti, oltre a non escludere per le zone 2 e 3 la demolizione e ricostruzione di manufatti di particolare valore storico e identitario (eccezione prevista dalla scheda PAE 008).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDiversamente, gli interventi di adeguamento tecnologico e/o igienico-sanitario non risultano vietati dalla scheda PAE invocata, che per sua espressa previsione \u0026#8211; oltre agli interventi di trasformazione di manufatti legittimamente esistenti alle condizioni gi\u0026#224; descritte \u0026#8211; consente tutti quegli interventi da essa non esplicitamente vietati, elencati al punto 2 della scheda; non rientrando in tale elenco, gli interventi considerati devono ritenersi conformi alle previsioni del PPTR.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; pertanto necessario dichiarare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 9, comma 1, lettera h), della legge reg. Puglia n. 30 del 2020, limitatamente all\u0026#8217;inciso \u0026#171;la realizzazione di interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici esistenti nella misura del 15 per cento della loro superficie utile e\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 26, comma 1, lettere g), h) e i), della legge regionale impugnata (rubricato \u0026#171;Regime autorizzativo\u0026#187;) ammette, fino all\u0026#8217;approvazione del piano per il parco \u0026#171;Mar Piccolo\u0026#187; e salvi eventuali vincoli maggiormente restrittivi, la realizzazione di determinati interventi edilizi, che secondo il ricorrente sarebbero in contrasto con la disciplina d\u0026#8217;uso della fascia costiera contenuta nel PPTR di cui alla scheda PAE 140, identica per contenuto alla scheda PAE 008 gi\u0026#224; esaminata con riguardo al parco \u0026#171;Costa Ripagnola\u0026#187;, con conseguente violazione del parametro interposto di cui all\u0026#8217;art. 145, comma 3, cod. beni culturali. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; In particolare, la lettera h) consente limitatamente alla zona 3 \u0026#171;la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all\u0026#8217;articolo 3, comma 1, lettera d) del d.p.r. 380/2001\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.1.\u0026#8211; La questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvero, la disposizione impugnata ammette gli interventi di ristrutturazione indicati senza escludere la demolizione e ricostruzione di manufatti di particolare valore storico e identitario, eccezione prevista dalla scheda PAE 140, e senza prescrivere il rispetto dei limiti di volumetria e delle ulteriori condizioni elencate dalla scheda considerata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 26, comma 1, lettera g), impugnato prevede \u0026#171;sull\u0026#8217;intero territorio del parco, la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui all\u0026#8217;articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) del d.p.r. 380/2001\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.1.\u0026#8211; La questione non \u0026#232; fondata, nei termini di seguito precisati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione impugnata deve essere intesa come riferita ai soli interventi non vietati dalla scheda PAE 140, che per sua espressa previsione \u0026#8211; oltre a quelli di trasformazione di manufatti legittimamente esistenti alle condizioni gi\u0026#224; descritte \u0026#8211; consente tutti quelli da essa non esplicitamente vietati, elencati al punto 2 della scheda.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 26, comma 1, lettera i), della legge regionale impugnata ammette \u0026#171;limitatamente alle zone 2 e 3, la realizzazione di interventi di adeguamento di tipo tecnologico e igienico-sanitario connessi all\u0026#8217;applicazione delle normative vigenti in materia agro-zootecnica, nonch\u0026#233; di interventi necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico-sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.1.\u0026#8211; La questione non \u0026#232; fondata, nei termini precisati al punto 11.1.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.\u0026#8211; Da ultimo, viene impugnato, per mero errore materiale, l\u0026#8217;art. 26, comma 2, in realt\u0026#224; da intendersi riferito all\u0026#8217;art. 26, comma 1, lettera j) della legge reg. Puglia n. 30 del 2020, concernente il solo parco \u0026#171;Mar Piccolo\u0026#187;, per violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione agli articoli da 239 a 253 cod. ambiente in tema di bonifica dei siti inquinati. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi sensi della disposizione oggetto di censura, fino all\u0026#8217;approvazione del piano per il parco e fermi restando eventuali vincoli maggiormente restrittivi, sono consentiti: \u0026#171;j) gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale definiti nell\u0026#8217;ambito della procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica del Sito di interesse nazionale di cui al decreto del Ministero dell\u0026#8217;Ambiente 10 gennaio 2000 (Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Taranto) e finalizzati a minimizzare e ricondurre ad accettabilit\u0026#224; il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito\u0026#187; (il parco \u0026#171;Mar Piccolo\u0026#187; rientra nel territorio del sito di bonifica di interesse nazionale indicato).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il Presidente del Consiglio dei ministri un\u0026#8217;interpretazione \u0026#171;rigorosa\u0026#187; della disposizione potrebbe indurre a ritenere non consentiti gli interventi diversi da quelli in essa specificamente menzionati, tra cui le misure d\u0026#8217;emergenza. Al contrario, un\u0026#8217;interpretazione \u0026#171;sistematica\u0026#187; della norma condurrebbe all\u0026#8217;opposta soluzione di includere tra gli interventi ammessi anche le ulteriori misure e procedure previste dalle norme invocate del codice dell\u0026#8217;ambiente, contenute nel Titolo V della Parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006, rubricato \u0026#171;Bonifica di siti contaminati\u0026#187; (articoli da 239 a 253).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eventuale adesione, dunque, alla prima delle due opzioni interpretative, ritenuta maggiormente \u0026#171;rigorosa\u0026#187;, farebbe emergere profili di illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione regionale per violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che attribuisce alla competenza legislativa esclusiva statale la materia \u0026#171;tutela dell\u0026#8217;ambiente\u0026#187;, in cui \u0026#232; ricompresa la disciplina dei rifiuti e della bonifica dei siti inquinati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.1.\u0026#8211; La questione non \u0026#232; fondata, nei termini di seguito precisati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tema di bonifica dei siti inquinati \u0026#8211; la cui disciplina rientra nella materia di competenza esclusiva statale della \u0026#171;tutela dell\u0026#8217;ambiente\u0026#187; (da ultimo, sentenze n. 231 e n. 28 del 2019) \u0026#8211; la legislazione regionale pu\u0026#242; introdurre solo norme idonee a realizzare un innalzamento dei livelli di tutela ambientale o comunque non derogatorie in senso peggiorativo rispetto a quelle contenute nel codice dell\u0026#8217;ambiente (sentenze n. 215 del 2018, n. 247 del 2009 e n. 214 del 2008).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl riguardo, va rimarcato che la disposizione impugnata \u0026#232; immune da effetti peggiorativi, anzi nemmeno introduce una disciplina attinente ai livelli di tutela ambientale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesto perch\u0026#233; la medesima si limita a richiamare, quale disciplina transitoria, quelle misure ed interventi definiti nell\u0026#8217;ambito della procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica del sito di interesse nazionale di Taranto (procedura oggetto di disciplina assai stratificata, che non si esaurisce negli articoli del codice dell\u0026#8217;ambiente dedotti dal ricorrente quali parametri interposti), senza contenere alcun riferimento a specifiche norme del codice di settore e senza introdurre espresse deroghe alle medesime.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi conseguenza, l\u0026#8217;eventuale omessa menzione di alcune delle misure e/o procedure previste dal codice dell\u0026#8217;ambiente non pu\u0026#242; certo escluderne l\u0026#8217;applicazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale conclusione \u0026#232; avallata da una interpretazione sistematica della norma oggetto di censura, interpretazione peraltro indicata come plausibile dallo stesso ricorrente, che deve tener conto della disciplina vigente in cui la medesima si inserisce ed escludere quei significati che renderebbero il testo incoerente con il sistema. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTra gli interventi ammessi vanno dunque incluse le ulteriori misure e procedure disciplinate dal codice dell\u0026#8217;ambiente e dalla legislazione di settore, anche se non espressamente menzionate dalla norma impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn definitiva, l\u0026#8217;art. 26, comma 1, lettera j) della legge reg. Puglia n. 30 del 2020 non deroga alle disposizioni del codice dell\u0026#8217;ambiente invocate dal ricorrente, n\u0026#233; \u0026#8211; trattandosi di mera norma di rinvio \u0026#8211; introduce una disciplina riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 8, comma 6, della legge della Regione Puglia 21 settembre 2020, n. 30 (Istituzione dei parchi naturali regionali \u0026#171;Costa Ripagnola\u0026#187; e \u0026#171;Mar Piccolo\u0026#187;);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 9, comma 1, lettere f) e g), della legge reg. Puglia n. 30 del 2020;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 9, comma 1, lettera h), della legge reg. Puglia n. 30 del 2020, limitatamente alle parole \u0026#171;la realizzazione di interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici esistenti nella misura del 15 per cento della loro superficie utile e\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e4) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 25, comma 5, della legge reg. Puglia n. 30 del 2020;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e5) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 26, comma 1, lettera h), della legge reg. Puglia n. 30 del 2020;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e6) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 26, comma 1, lettere g), i) e j), della legge reg. Puglia n. 30 del 2020, promosse, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 23 dicembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Ambiente - Norme della Regione Puglia - Istituzione del parco naturale regionale \"Costa Ripagnola\" - Misure di salvaguardia - Possibilit\u0026#224; per l\u0027ente di gestione, ove istituito e operante, oppure per il soggetto a cui \u0026#232; affidata la gestione provvisoria, limitatamente alle zone 2 e 3 di cui all\u0027art. 3 della legge regionale n. 30 del 2020, di concedere, fino all\u0027approvazione del piano del parco, deroghe ai divieti previsti per la realizzazione di opere pubbliche, di pubblica utilit\u0026#224; e di pubblico interesse.\r\nRegime autorizzativo - Istituzione del parco naturale regionale \"Mar Piccolo\" - Possibilit\u0026#224;, fino all\u0027approvazione del piano del parco, per l\u0027ente di gestione, ove istituito e operante, oppure per il soggetto a cui \u0026#232; affidata la gestione provvisoria limitatamente alle zone 2 e 3 di cui all\u0027art. 20 della legge regionale n. 30 del 2020, di concedere, per rilevanti motivi di interesse pubblico e, comunque, nel rispetto delle finalit\u0026#224; istitutive del parco, deroghe ai divieti previsti, per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilit\u0026#224;.\r\nRegime autorizzativo - Previsione che fino all\u0027approvazione del piano per il parco sono consentiti determinati interventi edilizi nelle diverse zone del parco.\r\nIstituzione del parco naturale regionale \"Mar Piccolo\" - - Previsione che fino all\u0027approvazione del piano per il parco sono consentiti determinati interventi edilizi nelle diverse zone del parco.\r\nPrevisione che, fermi restando eventuali vincoli maggiormente restrittivi, fino all\u0027approvazione del piano per il parco, sono consentiti gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale definiti nell\u0027ambito della procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica del sito di interesse nazionale di cui al decreto del Ministero dell\u0027ambiente del 10 gennaio 2000.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44411","titoletto":"Ambiente - In genere - Riconducibilità alla competenza esclusiva dello Stato della disciplina in materia di aree naturali protette e di bonifica dei siti inquinati - Prevalenza del piano paesaggistico sugli strumenti di pianificazione territoriale - Possibile intervento del legislatore regionale - Limite - Divieto di deroga in peius della tutela ambientale. (Classif. 010001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa disciplina delle aree naturali protette e quella della bonifica dei siti inquinati va ricondotta alla materia della tutela dell\u0027ambiente e dell\u0027ecosistema. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 158/2021 - mass.\u003c/em\u003e\u003cem\u003e 44131\u003c/em\u003e\u003cem\u003e; S. 276/2020 - mass.\u003c/em\u003e\u003cem\u003e 42924\u003c/em\u003e\u003cem\u003e; S. 231/2019 - mass.\u003c/em\u003e\u003cem\u003e 40825;\u003c/em\u003e\u003cem\u003e S. 215/2018\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003e- mass.\u003c/em\u003e\u003cem\u003e 40908\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl principio della prevalenza del piano paesaggistico rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione territoriale, inclusi quelli relativi alle aree protette, sancito dall\u0027art. 145, comma 3, cod. beni culturali, integra una regola di tutela primaria del paesaggio in nessun modo derogabile ad opera della legislazione regionale che, nella cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali, deve rispettare gli standard minimi uniformi di tutela previsti dalla normativa statale, potendo al limite introdurre un surplus di tutela e non un regime peggiorativo. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 141/2021\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003e- mass.\u003c/em\u003e\u003cem\u003e 44016;\u003c/em\u003e\u003cem\u003e S. 276/2020;\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003e- mass.\u003c/em\u003e\u003cem\u003e 42924;\u003c/em\u003e\u003cem\u003e S. 134/2020\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003e- mass.\u003c/em\u003e\u003cem\u003e 43392\u003c/em\u003e\u003cem\u003e; S. 68/2018\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003e- mass.\u003c/em\u003e\u003cem\u003e 41436\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl principio di prevalenza della tutela paesaggistica deve essere declinato nel senso che al legislatore regionale è impedito adottare normative che deroghino o contrastino specificatamente con norme di tutela paesaggistica che pongono obblighi o divieti, ossia con previsioni di tutela in senso stretto. A queste ultime appare certamente riconducibile l\u0027art. 145, comma 3, cod. beni culturali, in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme nel rispetto della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici sull\u0027intero territorio nazionale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 101/2021\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003e- mass.\u003c/em\u003e\u003cem\u003e 43851\u003c/em\u003e\u003cem\u003e; S. 74/2021\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003e- mass.\u003c/em\u003e\u003cem\u003e 43834\u003c/em\u003e\u003cem\u003e; S. 54/2021\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003e- mass.\u003c/em\u003e\u003cem\u003e 43731\u003c/em\u003e\u003cem\u003e; S. 29/2021\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003e- mass.\u003c/em\u003e\u003cem\u003e 43606\u003c/em\u003e\u003cem\u003e; S. 182/2006\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003e- mass.\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003e30386\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003eIn tema di bonifica dei siti inquinati - la cui disciplina rientra nella materia di competenza esclusiva statale della tutela dell\u0027ambiente - la legislazione regionale può introdurre solo norme idonee a realizzare un innalzamento dei livelli di tutela ambientale o comunque non derogatorie in senso peggiorativo rispetto a quelle contenute nel codice dell\u0027ambiente. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 231/2019\u003c/em\u003e\u003cem\u003e - mass. 40825; S. 215/2018 - mass. 40908; S. 247/2009\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44412","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"22/01/2004","numero":"42","articolo":"145","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"44412","titoletto":"Ambiente - Aree protette, parchi e riserve naturali - Norme della Regione Puglia - Istituzione del parco naturale regionale \"Costa Ripagnola\" - Misure di salvaguardia - Possibilità di concedere, nelle zone 2 e 3 e fino all\u0027approvazione del piano del parco, parziali deroghe ai divieti previsti per la realizzazione di opere pubbliche, di pubblica utilità e di pubblico interesse - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio - Illegittimità costituzionale. (Classif. 010002).","testo":"È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., l\u0027art. 8, comma 6, della legge reg. Puglia n. 30 del 2020, il quale dispone che, fatte salve le previsioni del codice dei beni culturali e del paesaggio e quelle contenute nel PPTR, l\u0027ente gestore dell\u0027istituito parco naturale regionale \"Costa Ripagnola\" (d\u0027intesa con l\u0027Ufficio parchi e riserve naturali dell\u0027Assessorato regionale all\u0027ambiente) può concedere, fino all\u0027approvazione del piano per il parco e limitatamente alle zone 2 e 3, motivate deroghe ai divieti di realizzare nuove costruzioni, nuove strade e mutamenti nella destinazione dei terreni, a favore di opere pubbliche, di pubblica utilità e di pubblico interesse, se sussistono rilevanti motivi di interesse pubblico e, comunque, nel rispetto delle finalità istitutive del parco. La disposizione impugnata dal Governo introduce un regime peggiorativo del bene paesaggistico, in contrasto con il parametro interposto invocato (art. 145, comma 3, cod. beni culturali), perché non rispetta la gerarchia dei piani fissata dal legislatore nazionale, in quanto disciplina unilateralmente in modo diverso e meno restrittivo rispetto al PPTR vigente, adottato d\u0027intesa con lo Stato, beni paesaggisticamente vincolati, richiamando solo formalmente il rispetto delle disposizioni contenute nel PPTR, che tuttavia vengono svuotate dei loro essenziali contenuti di tutela.","numero_massima_successivo":"44413","numero_massima_precedente":"44411","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"21/09/2020","data_nir":"2020-09-21","numero":"30","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"6","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44413","titoletto":"Ambiente - Aree protette, parchi e riserve naturali - Norme della Regione Puglia - Istituzione del parco naturale regionale \"Costa Ripagnola\" - Possibili autorizzazioni a determinati interventi di ristrutturazione edilizia nelle zone 1 e 2 e a nuove edificazioni nella zona 3, fino all\u0027approvazione del piano per il parco - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio - Illegittimità costituzionale. (Classif. 010002).","testo":"È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., l\u0027art. 9, comma 1, lett. \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e), della legge reg. Puglia n. 30 del 2020, che ammette, fino all\u0027approvazione del piano per il parco «Costa Ripagnola» e salvi eventuali vincoli maggiormente restrittivi, la realizzazione di determinati interventi edilizi. In particolare, la prima disposizione ammette limitatamente alla zona 2 dell\u0027istituito parco naturale regionale «Costa Ripagnola», la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia, mente la seconda consente, nelle zone 1 e 2, la realizzazione di interventi di ristrutturazione dei fabbricati esistenti e legittimi, privi di valore storico-documentale, e nella zona 3 anche la realizzazione degli interventi di nuova costruzione, tra i quali sono compresi la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati e l\u0027ampliamento di quelli esistenti. Entrambe le disposizioni impugnate dal Governo violano la normativa di tutela della fascia costiera contenuta nella scheda PAE 008, parte integrante del PPTR, in contrasto con il principio di sovraordinazione della pianificazione paesaggistica, introducendo un trattamento peggiorativo del bene paesaggistico parco «Costa Ripagnola».","numero_massima_successivo":"44414","numero_massima_precedente":"44412","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"21/09/2020","data_nir":"2020-09-21","numero":"30","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. f)","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"21/09/2020","data_nir":"2020-09-21","numero":"30","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. g)","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44414","titoletto":"Ambiente - Aree protette, parchi e riserve naturali - Norme della Regione Puglia - Istituzione del parco naturale regionale \"Costa Ripagnola\" - Possibili autorizzazioni a determinati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro superficie utile - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 010002).","testo":"È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., l\u0027art. 9, comma 1, lett. \u003cem\u003eh\u003c/em\u003e), della legge reg. Puglia n. 30 del 2020, limitatamente alle parole «la realizzazione di interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici esistenti nella misura del 15 per cento della loro superficie utile e». La disposizione impugnata dal Governo ammette con riguardo alle zone 2 e 3 e con riguardo alla zona 1 dell\u0027istituito parco naturale regionale \"Costa Ripagnola\", limitatamente ai fabbricati di recente edificazione, non aventi valore storico-documentale, la realizzazione di interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro superficie utile, nonché la realizzazione di interventi di adeguamento tecnologico e/o igienico-sanitario. In tal modo essa non prescrive il rispetto dei limiti di volumetria e delle ulteriori condizioni elencate dalla scheda PAE 008 per la trasformazione di manufatti legittimamente esistenti, oltre a non escludere per le zone 2 e 3 la demolizione e ricostruzione di manufatti di particolare valore storico e identitario (eccezione prevista dalla scheda PAE 008).","numero_massima_successivo":"44415","numero_massima_precedente":"44413","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"21/09/2020","data_nir":"2020-09-21","numero":"30","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. h)","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44415","titoletto":"Ambiente - Aree protette, parchi e riserve naturali - Norme della Regione Puglia - Istituzione del parco naturale regionale \"Mar Piccolo\" - Misure di salvaguardia - Possibilità di concedere, nelle zone 2 e 3 e fino all\u0027approvazione del piano del parco, parziali deroghe ai divieti previsti per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio - Illegittimità costituzionale. (Classif. 010002).","testo":"È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., l\u0027art. 26, comma 1, lett. \u003cem\u003eh\u003c/em\u003e), della legge reg. Puglia n. 30 del 2020, che consente nell\u0027istituito parco naturale regionale \"Mar Piccolo\", limitatamente alla zona 3, la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia. La disposizione impugnata dal Governo ammette gli interventi di ristrutturazione indicati senza escludere la demolizione e ricostruzione di manufatti di particolare valore storico e identitario, eccezione prevista dalla scheda PAE 140, e senza prescrivere il rispetto dei limiti di volumetria e delle ulteriori condizioni elencate dalla scheda considerata, parte integrante del PPTR.","numero_massima_successivo":"44416","numero_massima_precedente":"44414","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"21/09/2020","data_nir":"2020-09-21","numero":"30","articolo":"26","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. h)","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44416","titoletto":"Ambiente - Aree protette, parchi e riserve naturali - Norme della Regione Puglia - Istituzione del parco naturale regionale \"Mar Piccolo\" - Possibili autorizzazioni a determinati interventi di ristrutturazione edilizia a nuove edificazioni nella zona 3, fino all\u0027approvazione del piano per il parco - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio - Illegittimità costituzionale. (Classif. 010002).","testo":"È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., l\u0027art. 25, comma 5, della legge reg. Puglia n. 30 del 2020 che, in relazione all\u0027istituito parco naturale regionale «Mar Piccolo», riproduce in termini [pressoché] identici l\u0027art. 8, comma 6, riferito all\u0027istituito parco naturale regionale «Costa Ripagnola», ammettendo deroghe ai divieti di nuove costruzioni per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità nella zona 3 e fino all\u0027approvazione del piano per il parco. Nonostante siano suscettibili di essere autorizzate solo opere pubbliche e di pubblica utilità analogamente a quanto previsto dall\u0027art. 95 NTA, permangono le differenze tra disposizione impugnata dal Governo e la normativa paesaggistica con riguardo sia all\u0027organo decisorio, sia alle condizioni previste per l\u0027adozione del provvedimento di deroga, assai più stringenti nel caso del PPTR.","numero_massima_successivo":"44417","numero_massima_precedente":"44415","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"21/09/2020","data_nir":"2020-09-21","numero":"30","articolo":"25","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44417","titoletto":"Ambiente - Aree protette, parchi e riserve naturali - Norme della Regione Puglia - Istituzione del parco naturale regionale \"Mar Piccolo\" - Possibili autorizzazioni a determinati interventi, sull\u0027intero territorio del parco, di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di bonifica - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio - Insussistenza - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 010002).","testo":"Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell\u0027art. 26, comma 1, lett. \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e), \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ej\u003c/em\u003e), della legge reg. Puglia n. 30 del 2020, promosse dal Governo in riferimento all\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost. che, all\u0027interno dell\u0027istituito parco naturale regionale \"Mar Piccolo\", rispettivamente prevedono la possibilità di realizzare: interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo; interventi, limitatamente alle zone 2 e 3, di adeguamento di tipo tecnologico e igienico-sanitario connessi all\u0027applicazione delle normative vigenti in materia agro-zootecnica, nonché di interventi necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico-sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche; interventi di bonifica o di messa in sicurezza e di riparazione e di ripristino ambientale nell\u0027ambito della procedura di bonifica del Sito di interesse nazionale di Taranto. Quanto alle prime due disposizioni, esse devono essere intese come riferite ai soli interventi non vietati dalla scheda PAE 140. Quanto alla terza disposizione, essa è immune da effetti peggiorativi della tutela prevista dalla normativa statale. Benché, infatti, la disciplina transitoria non contenga alcun riferimento a specifiche norme del codice di settore, essa non introduce espresse deroghe alle medesime.","numero_massima_precedente":"44416","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"21/09/2020","data_nir":"2020-09-21","numero":"30","articolo":"26","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. g)","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"21/09/2020","data_nir":"2020-09-21","numero":"30","articolo":"26","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. i)","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"21/09/2020","data_nir":"2020-09-21","numero":"30","articolo":"26","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. j)","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"44695","autore":"Ligresti A. 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Recenti novità giurisprudenziali","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.amministrazioneincammino.luiss.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44695_2021_251.pdf","nome_file_fisico":"19_2024+altre_LIGRESTI.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41091","autore":"Perchinunno F.","titolo":"Il principio di \"prevalenza del piano paesaggistico\" nel recente approdo della Consulta","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.ambientediritto.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"41091_2021_251.pdf","nome_file_fisico":"251-2021_Perchinunno.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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