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Legge di stabilit\u0026#224; regionale\u0026#8221;. Disposizioni varie\u0026#187;, e dell\u0026#8217;art. 1, comma 3, della legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2016, n. 28\u0026#160;(Autorizzazione all\u0026#8217;esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l\u0026#8217;anno 2017. Disposizioni finanziarie), promosso dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale d\u0026#8217;appello per la Regione Siciliana, nel procedimento instaurato da P. D.M. contro il Fondo pensioni Sicilia, con ordinanza del 23 ottobre 2018, iscritta al n. 30 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti l\u0026#8217;atto di costituzione di P. D.M., nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente della Giunta regionale della Sicilia; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 20 ottobre 2020 il Giudice relatore Silvana Sciarra;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi gli avvocati Francesco Castaldi e Anna Maria Crosta per P. D.M. e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 21 ottobre 2020.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 23 ottobre 2018, iscritta al n. 30 del registro ordinanze 2019, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale d\u0026#8217;appello per la Regione Siciliana, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, 38, secondo comma, e 53 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 13, comma 2, della legge della Regione Siciliana 11 giugno 2014, n. 13, recante \u0026#171;Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 \u0026#8220;Disposizioni programmatiche e correttive per l\u0026#8217;anno 2014. Legge di stabilit\u0026#224; regionale\u0026#8221;. Disposizioni varie\u0026#187;, e dell\u0026#8217;art. 1, comma 3, della legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2016, n. 28 (Autorizzazione all\u0026#8217;esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l\u0026#8217;anno 2017. Disposizioni finanziarie). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe disposizioni citate fissano, per i trattamenti onnicomprensivi di pensione a carico dell\u0026#8217;amministrazione regionale e del Fondo pensioni Sicilia, un limite massimo di 160.000,00 euro annui. Tale misura, originariamente applicabile per il periodo dal 1\u0026#176; luglio 2014 al 31 dicembre 2016, \u0026#232; stata poi prorogata per il triennio 2017-2019, in virt\u0026#249; della seconda disposizione censurata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente espone di dovere decidere sul ricorso proposto da un dirigente della Regione Siciliana, titolare di un trattamento di pensione che \u0026#232; stato decurtato per effetto della disciplina impugnata. Il ricorrente nel giudizio principale ha chiesto la condanna del Fondo pensioni Sicilia a erogare l\u0026#8217;originario importo della pensione e a restituirgli, con gli accessori di legge, le somme indebitamente trattenute. La domanda, respinta dal giudice di primo grado, \u0026#232; stata riproposta in appello. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Corte rimettente reputa rilevanti le eccezioni di illegittimit\u0026#224; costituzionale formulate nel ricorso, in quanto la fondatezza delle domande non potrebbe essere valutata \u0026#171;a prescindere dalla risoluzione della problematica concernente la legittimit\u0026#224; costituzionale\u0026#187; della disciplina in esame. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Tali eccezioni, oltre che rilevanti, sarebbero non manifestamente infondate. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente, a tale riguardo, ripercorre le pronunce di questa Corte in tema di \u0026#8220;tetto\u0026#8221; retributivo nel comparto pubblico (sentenza n. 124 del 2017), di contributo di perequazione sulle pensioni di elevato ammontare (sentenza n. 116 del 2013) e di contributo di solidariet\u0026#224; sulle pensioni, imposto per finalit\u0026#224; solidaristiche endo-previdenziali dall\u0026#8217;art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilit\u0026#224; 2014)\u0026#187; (sentenza n. 173 del 2016). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disciplina regionale, esaminata alla luce di tali pronunce, introdurrebbe un prelievo forzoso, che non si conformerebbe ai princ\u0026#236;pi di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalit\u0026#224;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.1.\u0026#8211; Il giudice a quo muove dal presupposto che la misura in esame abbia natura tributaria, in quanto si attua \u0026#171;mediante un atto autoritativo di carattere ablatorio, con dichiarata destinazione del relativo gettito al conseguimento di generici risparmi di spesa ed al soddisfacimento di, non meglio precisate, esigenze di riequilibrio del bilancio regionale\u0026#187;. Le disposizioni in esame perseguirebbero \u0026#171;generici obiettivi di riequilibrio finanziario, senza, peraltro, arrecare alcun concreto vantaggio al sistema previdenziale vigente per gli ex dipendenti regionali\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe disposizioni censurate, nell\u0026#8217;imporre un prelievo tributario a carico di \u0026#171;una ristrettissima cerchia di pensionati regionali\u0026#187;, beneficiari di trattamenti previdenziali elevati, contrasterebbero con i \u0026#171;fondamentali principii di ragionevolezza e di eguaglianza\u0026#187; (art. 3 Cost.) e con gli inderogabili princ\u0026#236;pi \u0026#171;di universalit\u0026#224; dell\u0026#8217;imposizione, di correlazione del prelievo con la capacit\u0026#224; contributiva e di progressivit\u0026#224;, sanciti dall\u0026#8217;art. 53 della Costituzione\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.2.\u0026#8211; Il rimettente assume, inoltre, che le previsioni censurate non attuino \u0026#171;alcun ponderato bilanciamento dei molteplici valori di rango costituzionale in gioco\u0026#187; e perci\u0026#242; siano lesive, anche sotto tale profilo, del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl prelievo in esame non rappresenterebbe una misura straordinaria, una tantum e agevolmente sostenibile, poich\u0026#233; si estenderebbe per un apprezzabile arco temporale (cinque anni e sei mesi) e vanificherebbe, in mancanza di specifiche e inderogabili esigenze, il ragionevole affidamento nella sicurezza giuridica e nella stabilit\u0026#224; del trattamento di quiescenza. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.3.\u0026#8211; L\u0026#8217;imposizione di un \u0026#8220;tetto\u0026#8221; pensionistico a carico dei soli pensionati siciliani determinerebbe anche un \u0026#171;irrazionale effetto discriminatorio\u0026#187;, in contrasto con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.). Non sarebbe prevista alcuna misura comparabile a carico \u0026#171;degli altri pensionati italiani, sia del settore pubblico che di quello privato\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.4.\u0026#8211; Le previsioni censurate si porrebbero altres\u0026#236; in contrasto con i princ\u0026#236;pi di proporzionalit\u0026#224; e di adeguatezza del trattamento di quiescenza (artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.), che deve essere commisurato alla quantit\u0026#224; e alla qualit\u0026#224; del lavoro svolto. La disciplina regionale, difatti, determinerebbe un irragionevole \u0026#8220;livellamento\u0026#8221; di tutte le pensioni di importo superiore a 160.000,00 euro annui, senza alcuna considerazione dei differenti importi originari di ciascun trattamento previdenziale, legati alla diversit\u0026#224; delle funzioni ricoperte, delle \u0026#171;anzianit\u0026#224; vantate\u0026#187; e dei contributi versati. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita la parte ricorrente nel giudizio principale e ha chiesto di accogliere le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate dal rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa parte ravvisa una natura tributaria nel prelievo imposto dalle disposizioni censurate, al fine di conseguire \u0026#171;meri risparmi in favore del bilancio regionale\u0026#187;. La riduzione del trattamento pensionistico si tradurrebbe in una \u0026#171;irretrattabile ablazione a vantaggio del bilancio della Regione\u0026#187;, priva di ogni finalit\u0026#224; solidaristica o perequativa interna al sistema previdenziale. Si tratterebbe di una imposta speciale a carico dei soli pensionati, lesiva del \u0026#171;principio di parit\u0026#224; di prelievo a parit\u0026#224; di presupposto d\u0026#8217;imposta economicamente rilevante\u0026#187; (artt. 3 e 53 Cost.). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl prelievo, destinato a concorrere con quello a favore dell\u0026#8217;erario statale e con il contributo di solidariet\u0026#224; previsto dall\u0026#8217;art. 22 della legge della Regione Siciliana 12 agosto 2014, n. 21, recante \u0026#171;Assestamento del bilancio della Regione per l\u0026#8217;anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 \u0026#8220;Disposizioni programmatiche e correttive per l\u0026#8217;anno 2014. Legge di stabilit\u0026#224; regionale\u0026#8221;. Disposizioni varie\u0026#187;, si sarebbe oramai trasformato in uno strumento ordinario e non sarebbe pi\u0026#249; preordinato a soddisfare soltanto \u0026#171;specifiche e comprovate esigenze straordinarie e contingenti\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl livellamento irragionevole dei trattamenti pensionistici allo stesso valore di 160.000,00 euro annui violerebbe il \u0026#171;principio di proporzionalit\u0026#224; e di adeguatezza delle pensioni\u0026#187; e frustrerebbe il legittimo affidamento del lavoratore per il tempo successivo alla cessazione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente della Giunta regionale della Sicilia e ha chiesto di dichiarare le questioni inammissibili o comunque infondate. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; In linea preliminare, l\u0026#8217;interveniente ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni per l\u0026#8217;insufficiente descrizione della fattispecie concreta. Il giudice a quo non avrebbe specificato l\u0026#8217;ammontare della decurtazione e non avrebbe dato conto della normativa che disciplina il collocamento in quiescenza. Tali lacune impedirebbero di valutare la rilevanza delle questioni sollevate. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Nel merito, le questioni non sarebbero fondate. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl \u0026#8220;tetto\u0026#8221; di 160.000,00 euro annui si applicherebbe a tutti i trattamenti pensionistici della Regione Siciliana e perseguirebbe finalit\u0026#224; di contenimento e complessiva razionalizzazione della spesa, in un contesto di risorse limitate. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe disposizioni censurate inciderebbero soltanto sulle pensioni della gestione \u0026#8220;contratto 1\u0026#8221;, i cui oneri graverebbero sulla Regione Siciliana. Dall\u0026#8217;attribuzione delle risorse al bilancio regionale non si potrebbero evincere argomenti decisivi a favore del carattere tributario della misura, poich\u0026#233; \u0026#232; la stessa Regione, mediante il Fondo pensioni Sicilia, a erogare i trattamenti previdenziali. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;imposizione di un \u0026#8220;tetto\u0026#8221; sarebbe giustificata dalle condizioni strutturali di disequilibrio della gestione \u0026#8220;contratto 1\u0026#8221;, relativa a trattamenti computati secondo il metodo retributivo e secondo una base di calcolo particolarmente favorevole, e sarebbe circoscritta a un periodo di tempo limitato. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnche per queste ragioni, non sussisterebbe la lesione dei princ\u0026#236;pi costituzionali evocati. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Nella memoria illustrativa depositata in vista dell\u0026#8217;udienza, la parte ha ribadito le conclusioni gi\u0026#224; rassegnate. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto alle eccezioni di inammissibilit\u0026#224; formulate nell\u0026#8217;atto di intervento, la parte ha replicato che la motivazione in ordine alla rilevanza delle questioni \u0026#232; analitica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, le censure sarebbero fondate. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel caso di specie, non si riscontrerebbe una situazione finanziaria di tale gravit\u0026#224; da legittimare una \u0026#171;compressione cos\u0026#236; fortemente incisiva\u0026#187; dei diritti dei pensionati, che si risolverebbe nella \u0026#171;imposizione con effetto retroattivo di un tetto su pensioni gi\u0026#224; in godimento\u0026#187;. Peraltro, per il periodo dal 1\u0026#176; gennaio 2019 al 31 dicembre 2023, il trattamento previdenziale sarebbe ridotto anche per effetto dell\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;art. 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), concernente le pensioni che superino l\u0026#8217;importo di 100.000,00 euro annui. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; All\u0026#8217;udienza del 20 ottobre 2020, la parte costituita e l\u0026#8217;interveniente hanno ribadito le conclusioni formulate negli scritti difensivi. \r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 30 del 2019), la Corte dei conti, sezione giurisdizionale d\u0026#8217;appello per la Regione Siciliana, dubita, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, 38, secondo comma, e 53 della Costituzione, della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 13, comma 2, della legge della Regione Siciliana 11 giugno 2014, n. 13, recante \u0026#171;Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 \u0026#8220;Disposizioni programmatiche e correttive per l\u0026#8217;anno 2014. Legge di stabilit\u0026#224; regionale\u0026#8221;. Disposizioni varie\u0026#187;, e dell\u0026#8217;art. 1, comma 3, della legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2016, n. 28 (Autorizzazione all\u0026#8217;esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l\u0026#8217;anno 2017. Disposizioni finanziarie). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon la prima delle disposizioni censurate, il legislatore siciliano stabilisce che, dal 1\u0026#176; luglio 2014 al 31 dicembre 2016, \u0026#171;i trattamenti onnicomprensivi di pensione, compresi quelli in godimento, in tutto o in parte a carico dell\u0026#8217;Amministrazione regionale e del Fondo pensioni Sicilia\u0026#187; non possano superare \u0026#171;il tetto di 160 migliaia di euro annui\u0026#187;. La previsione citata persegue l\u0026#8217;obiettivo di \u0026#171;conseguire risparmi di spesa attraverso la razionalizzazione della spesa pubblica regionale\u0026#187; e di salvaguardare gli \u0026#171;equilibri di bilancio\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 1, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 28 del 2016 conferma tale misura anche per il triennio 2017-2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe disposizioni censurate si correlano al particolare sistema previdenziale previsto per il personale della Regione Siciliana. Tale sistema si compone di due gestioni. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla prima, denominata \u0026#8220;contratto 1\u0026#8221; e imperniata sul sistema finanziario a ripartizione, appartengono i dipendenti in servizio o gi\u0026#224; in quiescenza alla data dell\u0026#8217;11 maggio 1986, data di entrata in vigore della legge della Regione Siciliana 9 maggio 1986, n. 21, recante \u0026#171;Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, recante \u0026#8220;Nuove norme per il personale dell\u0026#8217;Amministrazione regionale\u0026#8221; e altre norme per il personale comandato, dell\u0026#8217;occupazione giovanile e i precari delle unit\u0026#224; sanitarie locali\u0026#187; (art. 10, secondo comma, della citata legge regionale). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questo caso, gli oneri dei trattamenti di quiescenza gravano sul bilancio della Regione, che provvede al pagamento mediante \u0026#171;il Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di buonuscita del personale regionale\u0026#187; (da ora: Fondo pensioni Sicilia), avente \u0026#171;natura giuridica di ente pubblico non economico\u0026#187; (art. 15, commi 2 e 8, della legge della Regione Siciliana 14 maggio 2009, n. 6, recante \u0026#171;Disposizioni programmatiche e correttive per l\u0026#8217;anno 2009\u0026#187;). La Regione assegna al Fondo pensioni Sicilia \u0026#171;appositi trasferimenti\u0026#187;, per rendere possibile l\u0026#8217;erogazione dei trattamenti pensionistici. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAttorno alla gestione \u0026#8220;contratto 2\u0026#8221;, ispirata al sistema finanziario a capitalizzazione, gravita invece il personale della Regione Siciliana assunto in data successiva all\u0026#8217;11 maggio 1986 (art. 10, primo comma, della legge reg. Siciliana n. 21 del 1986). Il Fondo pensioni Sicilia sostiene gli oneri connessi all\u0026#8217;erogazione delle prestazioni pensionistiche e si giova, a tale scopo, del trasferimento dei contributi previdenziali previsti a carico dell\u0026#8217;amministrazione e di ciascun dipendente (art. 15, comma 9, della legge reg. Siciliana n. 6 del 2009). La Regione Siciliana si limita ad accollarsi le spese del funzionamento degli organi del Fondo pensioni Sicilia. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDal dettato normativo indicato emerge la particolare natura del Fondo, da intendersi quale struttura operativa di collegamento fra le diverse gestioni dei trattamenti previdenziali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sono sorte nel giudizio promosso da un dirigente della Regione Siciliana collocato in quiescenza, appartenente alla gestione \u0026#8220;contratto 1\u0026#8221;, che ha chiesto il ripristino dell\u0026#8217;originario importo della pensione e la cessazione delle trattenute effettuate in virt\u0026#249; delle disposizioni in esame. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il giudice a quo denuncia, in primo luogo, il contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., sul presupposto che l\u0026#8217;imposizione di un \u0026#8220;tetto\u0026#8221; pensionistico configuri un prelievo tributario, destinato a sovvenire pubbliche spese e svincolato dalla modificazione di un rapporto sinallagmatico tra le parti. Il rimettente rileva che le previsioni in esame mirano a produrre meri risparmi di spesa e non perseguono una finalit\u0026#224; solidaristica o perequativa interna al sistema previdenziale, che varrebbe a smentirne la natura tributaria, nei termini precisati dalla sentenza di questa Corte n. 173 del 2016. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disciplina regionale censurata, nell\u0026#8217;introdurre una rilevante decurtazione delle pensioni di elevato ammontare, \u0026#171;in godimento di una ristretta cerchia di ex dirigenti regionali\u0026#187;, realizzerebbe uno speciale intervento impositivo, \u0026#171;irragionevole e discriminatorio\u0026#187;, lesivo dei princ\u0026#236;pi di ragionevolezza e di eguaglianza (art. 3 Cost.) e di \u0026#171;quelli di universalit\u0026#224; dell\u0026#8217;imposizione, di correlazione del prelievo con la capacit\u0026#224; contributiva e di progressivit\u0026#224;\u0026#187;, enunciati in termini inderogabili dall\u0026#8217;art. 53 Cost. e ribaditi dalle pronunce di questa Corte (si richiama la sentenza n. 116 del 2013).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 3 Cost. sarebbe violato anche sotto un ulteriore profilo. L\u0026#8217;imposizione di un tetto pensionistico di 160.000,00 euro non rappresenterebbe un \u0026#171;ponderato bilanciamento dei molteplici valori di rango costituzionale in gioco\u0026#187; e non sarebbe coerente con le indicazioni enunciate a tale riguardo da questa Corte (si menziona la sentenza n. 124 del 2017). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl prelievo disposto dal legislatore regionale, destinato a protrarsi per cinque anni e mezzo, non costituirebbe \u0026#171;una misura eccezionale, adottata \u0026#8220;una tantum\u0026#8221; per sopperire a specifiche e comprovate esigenze straordinarie e contingenti\u0026#187;. Il prelievo in esame avrebbe in tal modo vanificato l\u0026#8217;affidamento che il pensionato avrebbe potuto ragionevolmente riporre nella \u0026#171;stabilit\u0026#224; del proprio trattamento di quiescenza\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Il rimettente ravvisa, inoltre, il contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost., sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza. L\u0026#8217;introduzione del tetto pensionistico non troverebbe riscontro nei confronti degli altri pensionati italiani, sia del settore pubblico sia di quello privato, e sarebbe, pertanto, discriminatorio a danno dei pensionati della Regione Siciliana. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Il prelievo in esame violerebbe anche il principio di proporzionalit\u0026#224; del trattamento di quiescenza rispetto alla quantit\u0026#224; e alla qualit\u0026#224; del lavoro prestato e quello di adeguatezza (artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.). Il legislatore regionale appiattirebbe sull\u0026#8217;unico valore di 160.000,00 euro annui tutti i trattamenti previdenziali di importo superiore, senza tener conto dei \u0026#171;loro differenti importi originari\u0026#187;, legati alla \u0026#171;diversit\u0026#224; delle funzioni svolte dai singoli soggetti interessati\u0026#187;, alla diversa anzianit\u0026#224; e al diverso importo dei contributi versati. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Occorre esaminare, preliminarmente, le eccezioni di inammissibilit\u0026#224; formulate nell\u0026#8217;atto di intervento del Presidente della Giunta regionale della Sicilia. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente non avrebbe descritto in modo adeguato la fattispecie concreta e, in particolare, non avrebbe dato conto della posizione previdenziale della parte appellante e del preciso importo della decurtazione applicata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe eccezioni non sono fondate. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Per quel che attiene al primo profilo, il giudice a quo ha ricostruito in maniera particolareggiata gli snodi essenziali della controversia. La Corte dei conti argomenta che il ricorrente appartiene alla \u0026#171;schiera degli ex dipendenti regionali rientranti nell\u0026#8217;ambito del cosiddetto \u0026#8220;contratto 1\u0026#8221;, le cui pensioni vengono materialmente pagate dal Fondo Pensioni Sicilia, con l\u0026#8217;utilizzo di fondi integralmente provenienti dal bilancio della Regione Siciliana\u0026#187;. La motivazione, dunque, non \u0026#232; lacunosa. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Quanto all\u0026#8217;omessa precisazione circa l\u0026#8217;importo della trattenuta, si deve osservare che questo dato \u0026#232; ininfluente nel vagliare la rilevanza delle questioni sollevate. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente puntualizza che la parte appellante beneficia di una pensione di importo superiore ai 160.000,00 euro annui e che l\u0026#8217;originario ammontare \u0026#232; stato ridotto in applicazione delle disposizioni censurate. Tale aspetto non \u0026#232; controverso ed \u0026#232; sufficiente a radicare la rilevanza delle questioni, che presuppone la necessit\u0026#224; di applicare la disciplina in esame nella definizione del giudizio (sentenza n. 174 del 2016, punto 2.1. del Considerato in diritto). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Le questioni, pertanto, possono essere scrutinate nel merito. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEsse non sono fondate, in tutti i molteplici profili in cui si articolano. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Il rimettente muove dal presupposto che la riduzione del trattamento pensionistico si configuri come un tributo, destinato a gravare su una limitata platea di soggetti, in contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale presupposto non \u0026#232; fondato, n\u0026#233; lo sono le censure che ne rappresentano il coerente sviluppo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; La prestazione tributaria annovera \u0026#8211; tra i suoi requisiti indefettibili \u0026#8211; una disciplina legale \u0026#171;finalizzata in via prevalente a provocare una decurtazione patrimoniale del soggetto passivo, svincolata da ogni modificazione del rapporto sinallagmatico\u0026#187; (sentenza n. 178 del 2015, punto 9.1. del Considerato in diritto). Le risorse derivanti dal prelievo, connesse a un presupposto economicamente rilevante, rivelatore della capacit\u0026#224; contributiva, devono essere poi destinate \u0026#171;a sovvenire pubbliche spese\u0026#187; (fra le molte, sentenze n. 240 del 2019, punto 5.1. del Considerato in diritto, e n. 89 del 2018, punto 7.1. del Considerato in diritto). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon specifico riguardo al prelievo sulle pensioni, questa Corte ha osservato che, se destinato a un circuito di solidariet\u0026#224; interna al sistema previdenziale, esso si colloca fra le prestazioni patrimoniali imposte per legge (art. 23 Cost.). In tal caso, il prelievo si sottrae \u0026#171;al principio di universalit\u0026#224; dell\u0026#8217;imposizione tributaria, di cui all\u0026#8217;art. 53 Cost., potendo trovare un\u0026#8217;autonoma giustificazione nei principi solidaristici sanciti dall\u0026#8217;art. 2 Cost.\u0026#187; (sentenza n. 234 del 2020, punto 16.1. del Considerato in diritto; nello stesso senso, la sentenza n. 173 del 2016, punti 9. e 10. del Considerato in diritto). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Nella fattispecie sottoposta al vaglio di questa Corte \u0026#8211; che riguarda una misura in verit\u0026#224; peculiare \u0026#8211; non ricorrono gli elementi costitutivi della prestazione tributaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon si tratta di prelievo destinato a incidere sul trattamento pensionistico di volta in volta erogato, n\u0026#233; di decurtazione finalizzata a sovvenire pubbliche spese. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon si pu\u0026#242;, pertanto, fare riferimento a quanto sostenuto da questa Corte nella sentenza n. 116 del 2013, in tema di contributo di perequazione a carico delle pensioni di pi\u0026#249; elevato ammontare, qualificato come tributo in ragione delle finalit\u0026#224; espressamente perseguite (art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante \u0026#171;Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria\u0026#187; convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa fissazione di un limite ai trattamenti previdenziali differisce anche dal contributo di solidariet\u0026#224; sulle pensioni (sentenza n. 173 del 2016), regolato dall\u0026#8217;art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilit\u0026#224; 2014)\u0026#187;, e dal prelievo sulle pensioni di pi\u0026#249; cospicuo importo, introdotto dall\u0026#8217;art. 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), scrutinato di recente da questa Corte (sentenza n. 234 del 2020). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disciplina censurata non introduce un prelievo o un contributo straordinario sulle pensioni, volto a far fronte a pubbliche spese (sentenza n. 116 del 2013), n\u0026#233; \u0026#232; improntata a finalit\u0026#224; solidaristiche o perequative interne al circuito previdenziale (sentenze n. 234 del 2020 e n. 173 del 2016). Tale disciplina deve essere peraltro valutata nel contesto dell\u0026#8217;intervento disposto dalla Regione Siciliana prima per due anni e sei mesi e poi per un ulteriore triennio, al fine di contenere le spese su di essa gravanti sia per le retribuzioni del proprio personale, sia per la spesa previdenziale. Il limite di 160.000,00 euro, infatti, accomuna, da questo punto di vista, la spesa della Regione per il personale e la spesa previdenziale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa normativa in esame si prefigge, piuttosto, di determinare, per un preciso arco temporale, l\u0026#8217;importo massimo dei trattamenti pensionistici che gravano sul bilancio della Regione, originariamente commisurati a criteri particolarmente favorevoli. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe caratteristiche evidenti della misura in questione sono dunque di razionalizzazione della spesa previdenziale e di complessivo riequilibrio del sistema e valgono a differenziarla \u0026#8211; dal punto di vista tanto strutturale quanto finalistico \u0026#8211; dalla logica che permea sia l\u0026#8217;imposizione tributaria (sentenza n. 240 del 2019, il citato punto 5.1.) sia quella delle prestazioni patrimoniali disciplinate dall\u0026#8217;art. 23 Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disciplina regionale deve essere ricondotta alle modificazioni sfavorevoli che il legislatore, per la tutela di interessi costituzionalmente rilevanti, pu\u0026#242; introdurre con riguardo al rapporto previdenziale, senza spingersi a sacrificare il nucleo intangibile dei diritti tutelati dagli artt. 36 e 38 Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; in questa prospettiva che si deve ora svolgere il sindacato di questa Corte. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Il rimettente denuncia la violazione dei princ\u0026#236;pi di proporzionalit\u0026#224; e di adeguatezza del trattamento di quiescenza, sanciti dagli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. L\u0026#8217;assetto delineato dal legislatore, proprio perch\u0026#233; non sorretto da un ragionevole bilanciamento, sarebbe lesivo del principio di eguaglianza e violerebbe l\u0026#8217;affidamento dei pensionati siciliani. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe censure, tra loro connesse, non sono fondate. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Innanzitutto, \u0026#232; utile ripercorrere nei loro tratti salienti \u0026#8211; in modo da precisarne la portata \u0026#8211; le pronunce di questa Corte, che lo stesso rimettente ha richiamato a fondamento delle censure. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Quanto al limite posto dal legislatore regionale all\u0026#8217;importo massimo dei trattamenti di quiescenza, si devono ribadire le considerazioni gi\u0026#224; svolte in riferimento al \u0026#8220;tetto\u0026#8221; stabilito a livello nazionale per le retribuzioni nel settore pubblico (art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante \u0026#171;Disposizioni urgenti per la crescita, l\u0026#8217;equit\u0026#224; e il consolidamento dei conti pubblici\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, e art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante \u0026#171;Misure urgenti per la competitivit\u0026#224; e la giustizia sociale\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89) e al cumulo tra pensioni e retribuzioni a carico delle finanze pubbliche (art. 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel dichiarare non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate con riguardo alla normativa citata, questa Corte ne ha valorizzato la finalit\u0026#224; generale. Per porre rimedio a disparit\u0026#224; di trattamento prive di una giustificazione plausibile, il legislatore in quella circostanza ha ancorato a un parametro non inadeguato il contemperamento non irragionevole tra i diversi interessi di risalto costituzionale, in un \u0026#224;mbito contraddistinto dall\u0026#8217;esiguit\u0026#224; delle risorse disponibili. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Nel caso ora in esame vengono in rilievo sia l\u0026#8217;esigenza di una ripartizione razionale e trasparente di risorse pubbliche limitate, sia la tutela di diritti previdenziali, presidiata dagli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa garanzia dell\u0026#8217;art. 38 Cost. \u0026#8211; come questa Corte ha precisato \u0026#8211; \u0026#232; connessa all\u0026#8217;art. 36 Cost., e dunque alla proporzionalit\u0026#224; alla quantit\u0026#224; e alla qualit\u0026#224; del lavoro prestato, \u0026#171;ma non in modo indefettibile e strettamente proporzionale\u0026#187; (sentenza n. 173 del 2016, punto 11.1. del Considerato in diritto e, da ultimo, sentenza n. 234 del 2020, punto 15.2. del Considerato in diritto). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSpetta all\u0026#8217;apprezzamento discrezionale del legislatore apportare correttivi che, giustificati da \u0026#171;esigenze meritevoli di considerazione\u0026#187;, non intacchino i criteri di proporzionalit\u0026#224; e adeguatezza \u0026#171;con riferimento alla disciplina complessiva del trattamento pensionistico\u0026#187; (sentenza n. 208 del 2014, punto 4.2. del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePoich\u0026#233; sono molteplici le variabili sottese a tale bilanciamento, si impone, \u0026#171;con riguardo alla proporzionalit\u0026#224; e all\u0026#8217;adeguatezza del trattamento di quiescenza, una valutazione globale e complessiva, che non si esaurisca nella parziale considerazione delle singole componenti\u0026#187; (sentenza n. 259 del 2017, punto 3.1. del Considerato in diritto). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte \u0026#232; dunque chiamata a valutare tutti gli indici rivelatori di un eventuale sacrificio sproporzionato. Nel sindacato di legittimit\u0026#224; costituzionale, oltre alla carenza di giustificazione delle misure adottate, \u0026#171;rivestono rilievo cruciale l\u0026#8217;arco temporale delle misure restrittive, l\u0026#8217;incidenza sul nucleo essenziale dei diritti coinvolti, la portata generale degli interventi, la pluralit\u0026#224; di variabili e la complessit\u0026#224; delle implicazioni, che possono anche precludere una stima ponderata e credibile dei risparmi\u0026#187; (sentenza n. 20 del 2018, punto 3.2.1. del Considerato in diritto). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; I criteri ora richiamati servono a tracciare il percorso che conduce alla disamina del complesso contesto in cui le disposizioni censurate si collocano, per apprezzarne a fondo la peculiarit\u0026#224;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; La disciplina oggi sottoposta al sindacato di questa Corte si raccorda al particolare sistema previdenziale previsto per i dipendenti della Regione Siciliana.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome si desume dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione, suffragata dagli elementi forniti dallo stesso Fondo pensioni Sicilia, l\u0026#8217;art. 13, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2014 \u0026#171;ha, fin qui, trovato concreta applicazione esclusivamente nei confronti di una particolare categoria di pensionati regionali che fruiscono, nel loro trattamento di quiescenza, dell\u0026#8217;applicazione delle norme della legge regionale n. 2/1962 e successive modifiche ed integrazioni\u0026#187; (nota n. 7835 del 2 marzo 2016). Alle disposizioni censurate, dunque, sono assoggettati in larga parte alcuni dirigenti che hanno ricoperto incarichi di vertice nell\u0026#8217;amministrazione regionale e ricadono nell\u0026#8217;\u0026#224;mbito applicativo della gestione \u0026#8220;contratto 1\u0026#8221;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.\u0026#8211; Le misure di risparmio, introdotte con la legge reg. Siciliana n. 13 del 2014, traggono origine da notevoli criticit\u0026#224; del sistema previdenziale siciliano e incidono in misura preponderante sulla gestione \u0026#8220;contratto 1\u0026#8221;, alimentata con le risorse della Regione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe condizioni strutturali di disequilibrio in tale gestione sono state segnalate dalla Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione Siciliana in sede di controllo, sin dal 2014 e sono state ribadite anche nelle relazioni sugli esercizi 2017 e 2018 riferite al predetto Fondo, che hanno posto in risalto la particolare gravosit\u0026#224; per il bilancio regionale degli oneri inerenti alla gestione citata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;intervento del legislatore regionale mira a garantire la sostenibilit\u0026#224; del sistema previdenziale regionale, \u0026#171;anch\u0026#8217;esso espressione dell\u0026#8217;art. 38 Cost., quale norma ispirata dal presupposto per cui detta sostenibilit\u0026#224; (ossia l\u0026#8217;equilibrio tra spesa previdenziale ed entrate a copertura della stessa) venga assicurata anzitutto all\u0026#8217;interno dello stesso sistema\u0026#187; (sentenza n. 235 del 2020, punto 4.7. del Considerato in diritto). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl fine di conseguire un tale obiettivo, la disciplina censurata si applica con valenza generale a tutti i trattamenti pensionistici a carico dell\u0026#8217;amministrazione regionale e del Fondo pensioni Sicilia. Essa, peraltro, \u0026#232; parte integrante di un pi\u0026#249; ampio disegno di razionalizzazione, che contempla altre misure di contenimento della spesa pubblica regionale, come l\u0026#8217;imposizione di un limite alle retribuzioni dei dipendenti regionali (art. 13, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2014), e trova il suo necessario compimento nel percorso di progressiva armonizzazione del sistema previdenziale siciliano con la normativa statale (artt. 51 e 52 della legge della Regione Siciliana 7 maggio 2015, n. 9, recante \u0026#171;Disposizioni programmatiche e correttive per l\u0026#8217;anno 2015. Legge di stabilit\u0026#224; regionale\u0026#187;). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn sostanza, il sacrificio indotto dalle disposizioni censurate, nell\u0026#8217;intervenire su trattamenti pensionistici inizialmente determinati secondo regole di particolare favore (Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione Siciliana in sede di controllo, decisione n. 2 del 2014), si propone una finalit\u0026#224; di complessivo riequilibrio. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Inquadrate in questa pi\u0026#249; articolata prospettiva, si rivelano infondate le censure di arbitraria disparit\u0026#224; di trattamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl sistema previdenziale applicabile ai dipendenti della Regione Siciliana, pur se in via di tendenziale e ancora incompiuta assimilazione al regime statale, \u0026#232; contraddistinto da rilevanti particolarit\u0026#224;, tali da non renderlo comparabile all\u0026#8217;eterogeneo apparato di tutela previsto per gli altri pensionati del settore pubblico o privato. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, le condizioni di criticit\u0026#224; prima richiamate giustificano il trattamento pi\u0026#249; rigoroso che, per un arco temporale limitato, \u0026#232; indirizzato al personale regionale in pensione e la conseguente diversit\u0026#224; di disciplina censurata dal giudice a quo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; L\u0026#8217;esigenza di preservare la sostenibilit\u0026#224; del sistema previdenziale regionale, in un\u0026#8217;ottica di pi\u0026#249; ampia razionalizzazione della spesa, e le finalit\u0026#224; di complessivo riequilibrio, sottese alle limitazioni in esame, destituiscono altres\u0026#236; di fondamento le censure riguardanti l\u0026#8217;irragionevolezza dell\u0026#8217;assetto normativo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI vincoli posti all\u0026#8217;ammontare dei trattamenti pensionistici sono avvalorati da una giustificazione appropriata e calibrati in modo tale da non infrangere il canone di proporzionalit\u0026#224;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.1.\u0026#8211; Le disposizioni impugnate investono i soli trattamenti pensionistici di importo pi\u0026#249; ragguardevole. Nell\u0026#8217;imporre il limite invalicabile di 160.000,00 euro annui, che corrisponde a un parametro non esiguo, il legislatore regionale non ha irragionevolmente compresso l\u0026#8217;adeguatezza e la proporzionalit\u0026#224; di trattamenti pensionistici caratterizzati da un elevato ammontare. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.2.\u0026#8211; Anche l\u0026#8217;arco temporale segna la specificit\u0026#224; dell\u0026#8217;odierna vicenda. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;imposizione di un limite ai trattamenti pensionistici, pur protraendosi per un tempo apprezzabile, presenta comunque una durata definita e non \u0026#232; stata reiterata sine die. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta delimitazione nel tempo non \u0026#232; arbitraria, poich\u0026#233; fa riscontro all\u0026#8217;acuirsi delle criticit\u0026#224; della gestione previdenziale regionale, costanti lungo tutto il periodo di vigenza delle restrizioni censurate. Dalle considerazioni svolte dalla Corte dei conti in sede di controllo emerge, infatti, con chiarezza il permanere delle condizioni di squilibrio in concomitanza con l\u0026#8217;intera applicazione delle misure relative al \u0026#8220;tetto\u0026#8221; pensionistico. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.3.\u0026#8211; Non si pu\u0026#242;, in conclusione, ritenere irragionevole il bilanciamento attuato dal legislatore siciliano. Il sacrificio imposto ai pensionati dell\u0026#8217;amministrazione regionale, destinatari di un trattamento complessivamente favorevole, risulta sostenibile e rispettoso delle garanzie di proporzionalit\u0026#224; e di adeguatezza sancite dagli artt. 36 e 38 Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; Per le medesime ragioni, si deve escludere la lesione dell\u0026#8217;affidamento dei titolari delle pensioni in esame. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.1.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;\u0026#224;mbito dei rapporti di durata, non sorge un affidamento meritevole di tutela nell\u0026#8217;immutabilit\u0026#224; della relativa disciplina (sentenza n. 127 del 2015, punto 8.1. del Considerato in diritto). Ben pu\u0026#242;, infatti, il legislatore introdurre modificazioni in senso sfavorevole, anche con riguardo a diritti soggettivi perfetti, a condizione che l\u0026#8217;intervento attuato \u0026#171;trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non trasmodi in un regolamento irrazionale lesivo del legittimo affidamento dei cittadini\u0026#187; (sentenza n. 234 del 2020, punto 17.3.1. del Considerato in diritto). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte, d\u0026#8217;altronde, sin da epoca risalente, ha ribadito che sono precluse quelle modificazioni che peggiorino, \u0026#171;senza un\u0026#8217;inderogabile esigenza, in misura notevole e in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente, irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attivit\u0026#224;\u0026#187; (sentenza n. 349 del 1985, punto 5. del Considerato in diritto). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.2.\u0026#8211; Nel caso di specie, la disciplina censurata non soltanto \u0026#232; assistita da una congrua giustificazione, legata alla salvaguardia dell\u0026#8217;equilibrio del sistema previdenziale regionale e della razionalit\u0026#224; e dell\u0026#8217;efficienza della gestione demandata al Fondo pensioni Sicilia, ma non implica neppure una riduzione sproporzionata e definitiva del trattamento pensionistico. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon si pu\u0026#242; ritenere, pertanto, che una misura cos\u0026#236; congegnata abbia leso in maniera arbitraria un affidamento meritevole di tutela. \r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 13, comma 2, della legge della Regione Siciliana 11 giugno 2014, n. 13, recante \u0026#171;Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 \u0026#8220;Disposizioni programmatiche e correttive per l\u0026#8217;anno 2014. Legge di stabilit\u0026#224; regionale\u0026#8221;. Disposizioni varie\u0026#187;, e dell\u0026#8217;art. 1, comma 3, della legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2016, n. 28 (Autorizzazione all\u0026#8217;esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l\u0026#8217;anno 2017. Disposizioni finanziarie), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, 38, secondo comma, e 53 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale d\u0026#8217;appello per la Regione Siciliana, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2020. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMario Rosario MORELLI, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilomena PERRONE, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 4 dicembre 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Filomena PERRONE\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Previdenza e assistenza - Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Misure per il conseguimento di risparmi di spesa - Previsione, per il periodo dal 1\u0026#176; luglio 2014 al 31 dicembre 2016, dell\u0027applicazione ai trattamenti pensionistici, in tutto o in parte a carico dell\u0027Amministrazione regionale e del Fondo pensioni Sicilia, di un limite massimo di 160.000 euro - Proroga della misura per il triennio 2017-2019.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"43282","titoletto":"Prospettazione della questione incidentale - Adeguata descrizione della fattispecie concreta ai fini della rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"Non è accolta l\u0027eccezione di inammissibilità, per inadeguata descrizione della fattispecie concreta, nel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 13, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2014 e dell\u0027art. 1, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 28 del 2016. Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ha ricostruito in maniera particolareggiata gli snodi essenziali della controversia, puntualizzando gli aspetti sufficienti a radicare la rilevanza delle questioni, che presuppone la necessità di applicare la disciplina in esame nella definizione del giudizio. (\u003cem\u003ePrecedente citato: sentenza n. 174 del 2016\u003c/em\u003e)\u003cem\u003e.\u003c/em\u003e","numero_massima_successivo":"43283","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"11/06/2014","data_nir":"2014-06-11","numero":"13","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"29/12/2016","data_nir":"2016-12-29","numero":"28","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43283","titoletto":"Previdenza - Norme della Regione Siciliana - Trattamenti pensionistici erogati dal fondo pensioni Sicilia - Limite massimo, nel triennio 2014-2016, di 160.000 euro - Proroga al triennio 2017-2019 - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, di universalità dell\u0027imposizione, di capacità contributiva e di progressività dei tributi, di proporzionalità e adeguatezza del trattamento di quiescenza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte dei conti, sez. giur. d\u0027appello per la Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, 38, secondo comma, e 53 Cost. - dell\u0027art. 13, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2014 e dell\u0027art. 1, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 28 del 2016 i quali, rispettivamente, stabiliscono che, dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2016, i trattamenti onnicomprensivi di pensione, compresi quelli in godimento, in tutto o in parte a carico dell\u0027Amministrazione regionale e del Fondo pensioni Sicilia, non possono superare il tetto di 160.000 euro annui e confermano tale misura anche per il triennio 2017-2019. La disciplina censurata deve essere ricondotta alle modificazioni sfavorevoli che il legislatore, per la tutela di interessi costituzionalmente rilevanti, può introdurre con riguardo al rapporto previdenziale. La misura in questione, infatti, razionalizza la spesa previdenziale e riequilibra complessivamente il sistema, così da differenziarsi - nella struttura e nelle finalità - dalla logica sia dell\u0027imposizione tributaria che delle prestazioni patrimoniali disciplinate dall\u0027art. 23 Cost. I vincoli posti all\u0027ammontare dei trattamenti pensionistici sono inoltre calibrati in modo tale da non infrangere il canone di proporzionalità, investendo i soli trattamenti pensionistici di importo più ragguardevole. L\u0027imposizione di un limite, pur protraendosi per un tempo apprezzabile, presenta comunque una durata definita, che non è stata reiterata \u003cem\u003esine die\u003c/em\u003e, e comunque non è arbitraria, poiché fa riscontro all\u0027acuirsi delle criticità della gestione previdenziale regionale. Né il sistema previdenziale applicabile ai dipendenti della Regione Siciliana comporta un\u0027arbitraria disparità di trattamento, in quanto, pur se in via di tendenziale e ancora incompiuta assimilazione al regime statale, esso è contraddistinto da rilevanti particolarità, tali da non renderlo comparabile all\u0027eterogeneo apparato di tutela previsto per gli altri pensionati del settore pubblico o privato. Si deve anche escludere la lesione dell\u0027affidamento dei titolari delle pensioni in esame, in quanto la disciplina censurata è assistita da una congrua giustificazione, e non implica una riduzione sproporzionata e definitiva del trattamento pensionistico. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 234 del 2020, n. 240 del 2019, n. 20 del 2018, n. 259 del 2017, n. 173 del 2016, n. 208 del 2014 e n. 116 del 2013\u003c/em\u003e)\u003cem\u003e.\u003c/em\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSecondo la giurisprudenza costituzionale, la prestazione tributaria annovera - tra i suoi requisiti indefettibili - una disciplina legale finalizzata in via prevalente a provocare una decurtazione patrimoniale del soggetto passivo, svincolata da ogni modificazione del rapporto sinallagmatico. Le risorse derivanti dal prelievo, connesse a un presupposto economicamente rilevante, rivelatore della capacità contributiva, devono essere poi destinate a sovvenire pubbliche spese. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 240 del 2019, n. 89 del 2018 e n. 178 del 2015\u003c/em\u003e)\u003cem\u003e.\u003c/em\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl prelievo sulle pensioni, se destinato a un circuito di solidarietà interna al sistema previdenziale, si colloca fra le prestazioni patrimoniali imposte per legge (art. 23 Cost.). In tal caso, esso si sottrae al principio di universalità dell\u0027imposizione tributaria, di cui all\u0027art. 53 Cost., potendo trovare un\u0027autonoma giustificazione nei principi solidaristici sanciti dall\u0027art. 2 Cost. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 234 del 2020 e n. 173 del 2016\u003c/em\u003e)\u003cem\u003e.\u003c/em\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSecondo la giurisprudenza costituzionale, la garanzia del trattamento pensionistico di cui all\u0027art. 38 Cost. è connessa all\u0027art. 36 Cost., e dunque alla proporzionalità, alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, ma non in modo indefettibile e strettamente proporzionale. Spetta all\u0027apprezzamento discrezionale del legislatore apportare correttivi giustificati, che non intacchino i criteri di proporzionalità e adeguatezza con riferimento alla disciplina complessiva. Quanto al sindacato di legittimità costituzionale, oltre alla carenza di giustificazione delle misure adottate, rivestono rilievo l\u0027arco temporale delle misure restrittive, l\u0027incidenza sul nucleo essenziale dei diritti coinvolti, la portata generale degli interventi, la pluralità di variabili e la complessità delle implicazioni, che possono anche precludere una stima ponderata e credibile dei risparmi. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 235 del 2020, n. 234 del 2020, n. 20 del 2018, n. 259 del 2017, n. 173 del 2016 e n. 208 del 2014\u003c/em\u003e)\u003cem\u003e.\u003c/em\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSecondo la giurisprudenza costituzionale, nell\u0027àmbito dei rapporti di durata, non sorge un affidamento meritevole di tutela nell\u0027immutabilità della relativa disciplina. Ben può, infatti, il legislatore introdurre modificazioni in senso sfavorevole, anche con riguardo a diritti soggettivi perfetti, a condizione che l\u0027intervento attuato trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non trasmodi in un regolamento irrazionale lesivo del legittimo affidamento dei cittadini. Sono precluse quelle modificazioni che peggiorino, senza un\u0027inderogabile esigenza, in misura notevole e in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente, irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 234 del 2020, n. 127 del 2015 e n. 349 del 1985\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"43282","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"11/06/2014","data_nir":"2014-06-11","numero":"13","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"29/12/2016","data_nir":"2016-12-29","numero":"28","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"36","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"38","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"53","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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