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Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242; ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1 della legge della Regione Calabria 16 dicembre 2019, n. 62 (Modifiche alla legge regionale n. 21/2010), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 13-18 febbraio 2020, depositato in cancelleria il 19 febbraio 2020, iscritto al n. 20 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2020. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eUdito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 23 marzo 2021 il Giudice relatore Silvana Sciarra;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito l\u0026#8217;avvocato dello Stato Fabio Tortora per il Presidente dei Consiglio dei ministri, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 16 marzo 2021;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 23 marzo 2021.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso iscritto al n. 20 del reg. ric. 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1 della legge della Regione Calabria 16 dicembre 2019, n. 62 (Modifiche alla legge regionale n. 21/2010), in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera h), e 118, terzo comma, della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione impugnata sostituisce il comma 1 dell\u0026#8217;art. 6 della legge della Regione Calabria 11 agosto 2010, n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; edilizia finalizzata al miglioramento della quantit\u0026#224; del patrimonio edilizio residenziale), nei termini seguenti: \u0026#171;Gli interventi previsti negli articoli 4 e 5 nonch\u0026#233; nel presente articolo possono essere realizzati su immobili esistenti alla data del 31 dicembre 2018, ivi comprese le unit\u0026#224; collabenti regolarmente accatastati presso le rispettive agenzie del territorio oppure per i quali, al momento della richiesta dell\u0026#8217;intervento, sia in corso la procedura di accatastamento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente sottolinea che il nuovo testo \u0026#8211; \u0026#171;[i]n disparte la circostanza che le modifiche apportate alla disposizione in commento si sono succedute in un breve lasso di tempo, potendo, cos\u0026#236;, condurre a distorsioni applicative\u0026#187; \u0026#8211; ha comportato, rispetto alla formulazione previgente, \u0026#171;la soppressione del riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni\u0026#187;, approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle \u0026#171;Norme tecniche per le costruzioni\u0026#187;). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe norme tecniche per le costruzioni, in quanto afferenti ad aspetti correlati alla \u0026#8220;sicurezza\u0026#8221; delle costruzioni, dovrebbero trovare applicazione uniforme sull\u0026#8217;intero territorio nazionale. La soppressione del previgente richiamo costituirebbe indice della \u0026#171;volont\u0026#224; del legislatore regionale [...] di consentire la realizzabilit\u0026#224; degli interventi a prescindere dal rispetto del predetto decreto\u0026#187;, con conseguente invasione della materia della \u0026#171;sicurezza\u0026#187;, rimessa alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, \u0026#171;anche con riguardo alle possibili forme di coordinamento con le Regioni (art. 117, secondo comma, lettera h) e 118, terzo comma della Costituzione)\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePrecisa il ricorrente che la materia della \u0026#171;sicurezza\u0026#187; non si esaurisce nell\u0026#8217;adozione di misure relative alla prevenzione e repressione dei reati ma, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, comprenderebbe la tutela dell\u0026#8217;interesse generale all\u0026#8217;incolumit\u0026#224; delle persone, finendo quindi per estendersi anche alla \u0026#171;disciplina che attenga a profili di sicurezza delle costruzioni, collegati ad aspetti di pubblica incolumit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDel resto, aggiunge il ricorrente, \u0026#171;il potere di riconoscere le ragioni particolari che impediscono il rispetto delle norme tecniche\u0026#187; risulta \u0026#171;affidato al Ministro per le infrastrutture e trasporti\u0026#187;, ai sensi di quanto prevede l\u0026#8217;art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; La Regione Calabria non si \u0026#232; costituita in giudizio.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 20 del 2020), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1 della legge della Regione Calabria 16 dicembre 2019, n. 62 (Modifiche alla legge regionale n. 21/2010), per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera h), e 118, terzo comma, della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione impugnata, nel sostituire il previgente art. 6, comma 1, della legge della Regione Calabria 11 agosto 2010, n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; edilizia finalizzata al miglioramento della quantit\u0026#224; del patrimonio edilizio residenziale), quest\u0026#8217;ultimo introdotto dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera c), della legge della Regione Calabria 16 ottobre 2019, n. 36 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 21/2010), ha stabilito che gli interventi straordinari di ampliamento, di variazione di destinazione d\u0026#8217;uso e di variazione del numero di unit\u0026#224; immobiliari (previsti dall\u0026#8217;art. 4 della stessa legge regionale n. 21 del 2010), gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali e non residenziali con aumento di volumetria (di cui all\u0026#8217;art. 5 della stessa legge regionale), nonch\u0026#233; gli ulteriori interventi in deroga agli strumenti urbanistici, previsti dallo stesso art. 6 della legge regionale n. 21 del 2010, \u0026#171;possono essere realizzati su immobili esistenti alla data del 31 dicembre 2018, ivi comprese le unit\u0026#224; collabenti regolarmente accatastati presso le rispettive agenzie del territorio oppure per i quali, al momento della richiesta dell\u0026#8217;intervento, sia in corso la procedura di accatastamento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella precedente versione della norma, erano consentiti i medesimi interventi sugli \u0026#171;immobili esistenti\u0026#187;, con la precisazione che fossero \u0026#171;definiti tali dal Capitolo 8 delle Norme tecniche per le costruzioni approvate con D.M. 17 gennaio 2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Aggiornamento delle \u0026#8220;Norme tecniche per le costruzioni\u0026#8221;)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri ha eliminato il richiamo alle norme tecniche, approvate con decreto del Ministro per le infrastrutture e i trasporti 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle \u0026#171;Norme tecniche per le costruzioni\u0026#187;), che, al capitolo 8, capoverso, definiscono \u0026#171;costruzione esistente\u0026#187; quella \u0026#171;che abbia, alla data della redazione della valutazione di sicurezza e/o del progetto d\u0026#8217;intervento, la struttura completamente realizzata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il ricorrente la norma impugnata sarebbe da ascrivere alla materia della \u0026#171;sicurezza\u0026#187; (art. 117, secondo comma, lettera h, Cost.), rimessa alla competenza esclusiva del legislatore statale, \u0026#171;anche con riguardo alle possibili forme di coordinamento con le Regioni\u0026#187; (ai sensi dell\u0026#8217;art. 118, terzo comma, Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Dopo la proposizione del ricorso, il testo dell\u0026#8217;art. 6, comma 1, della legge reg. Calabria n. 21 del 2010 \u0026#232; stato modificato dall\u0026#8217;art. 4, comma 1, della legge della Regione Calabria 2 luglio 2020, n. 10, recante \u0026#171;Modifiche e integrazioni al Piano Casa (legge regionale 11 agosto 2010, n. 21)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale ius superveniens forma oggetto di altro e successivo ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, iscritto al n. 72 del reg. ric. 2020, non ancora venuto in decisione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima modifica ha inciso unicamente sulla data \u0026#8211; ora indicata al 31 dicembre 2019 \u0026#8211; rilevante ai fini della realizzazione degli interventi in deroga. Essa, pertanto, non \u0026#232; satisfattiva delle pretese avanzate dal ricorrente. Non pu\u0026#242;, dunque, dirsi cessata la materia del contendere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; ricorrono i presupposti per trasferire lo scrutinio di questa Corte sulla nuova disposizione, dal momento che essa \u0026#232; stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri con un distinto ricorso (da ultimo, sentenza n. 36 del 2021, punto 6.1. del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Le questioni sono inammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha affermato che le norme tecniche per le costruzioni \u0026#8211; aggiornate con d.m. 17 gennaio 2018, sulla base della previsione di cui all\u0026#8217;art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)\u0026#187; \u0026#8211; sono vincolanti per le Regioni in quanto garantiscono, \u0026#171;per ragioni di sussidiariet\u0026#224; e di adeguatezza, un regime unico, valido per tutto il territorio nazionale, in un settore nel quale entrano in gioco valutazioni altamente tecniche\u0026#187; (sentenza n. 282 del 2016, punto 6.2. del Considerato in diritto; analogamente, sentenza n. 125 del 2017, punto 4.3.2. del Considerato in diritto). Anche la Regione Calabria non pu\u0026#242; sottrarsi all\u0026#8217;obbligo di osservare e applicare tali norme tecniche per le costruzioni, come, del resto, si evince da una recente decisione di questa Corte (sentenza n. 264 del 2019, punto 6.4. del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Dall\u0026#8217;assenza, nella disposizione impugnata, di un riferimento alle norme tecniche, il ricorrente fa discendere la \u0026#171;volont\u0026#224; del legislatore regionale\u0026#187; di consentire, nel territorio calabrese, la realizzabilit\u0026#224; degli interventi senza il rispetto di quelle norme, in violazione della competenza legislativa dello Stato nella materia della \u0026#171;sicurezza\u0026#187;. A tale riguardo, non illustra le ragioni per cui la mera soppressione del riferimento alla definizione statale di \u0026#171;costruzione esistente\u0026#187; possa tradursi, di per s\u0026#233;, in un generalizzato vulnus ai criteri generali di sicurezza, stabiliti dal d.m. 17 gennaio 2018 per la costruzione dei manufatti edilizi. La legge reg. Calabria n. 21 del 2010, peraltro, richiama, in diverse sue disposizioni, le \u0026#171;vigenti normative tecniche sulle costruzioni\u0026#187; (si vedano, in particolare, gli artt. 2, comma 3, 4, comma 3, e 5, comma 4), ma di questa ricognizione il ricorrente non d\u0026#224; conto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAltrettanto assertivi e generici appaiono gli argomenti offerti a sostegno della violazione, con la disposizione impugnata, dell\u0026#8217;art. 118, terzo comma, Cost., in riferimento alle \u0026#171;possibili forme di coordinamento\u0026#187; tra Stato e Regioni nella materia della \u0026#171;sicurezza\u0026#187;. Le censure del ricorrente, proprio perch\u0026#233; generiche, non superano il vaglio di ammissibilit\u0026#224; che, nei ricorsi in via principale, richiede una motivazione adeguata e non meramente apodittica (da ultimo, sentenze n. 279 e n. 143 del 2020). Questa esigenza si pone, come questa Corte ha costantemente ribadito, \u0026#171;in termini ancora pi\u0026#249; rigorosi nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale\u0026#187; (sentenza n. 36 del 2021, punto 3.1. del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa tutto ci\u0026#242; deriva l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1 della legge della Regione Calabria 16 dicembre 2019, n. 62 (Modifiche alla legge regionale n. 21/2010), promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera h), e 118, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 21 aprile 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Calabria - Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2010, recante misure straordinarie a sostegno dell\u0027attivit\u0026#224; edilizia finalizzata al miglioramento della qualit\u0026#224; del patrimonio edilizio residenziale - Possibilit\u0026#224; di realizzare gli interventi straordinari, di straordinaria demolizione e ricostruzione, nonch\u0026#233; quelli ulteriormente previsti su immobili esistenti alla data del 31 dicembre 2018.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"43774","titoletto":"Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Ius superveniens non satisfattivo e oggetto di successivo distinto ricorso - Possibilità di trasferimento della questione sulla nuova disposizione e di dichiarazione della cessazione della materia del contendere - Esclusione.","testo":"Nel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 1 della legge reg. Calabria n. 62 del 2019, che sostituisce l\u0027art. 6, comma 1, della legge reg. Calabria n. 21 del 2010, la sopravvenuta modifica di quest\u0027ultima norma per opera dell\u0027art. 4, comma 1, della legge reg. Calabria n. 10 del 2020 non impone di trasferire lo scrutinio sulla nuova disposizione, né di dichiarare la cessazione della materia del contendere. Lo \u003cem\u003eius superveniens\u003c/em\u003e forma oggetto di altro e successivo ricorso presentato dal Governo, non ancora venuto in decisione, e la modifica non è satisfattiva delle pretese avanzate dal ricorrente. (\u003cem\u003ePrecedente citato: sentenza n. 36 del 2021\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"43775","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Calabria","data_legge":"16/12/2019","data_nir":"2019-12-16","numero":"62","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"sostitutivo dell\u0027"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Calabria","data_legge":"11/08/2010","data_nir":"2010-08-11","numero":"21","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43775","titoletto":"Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Calabria - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici su immobili esistenti alla data del 31 dicembre 2018 - Rinvio, ai fini della definizione di \"immobile esistente\", alle norme tecniche definite con d.m. 17 gennaio 2018 - Omessa espressa previsione, mediante novella introdotta dalla norma impugnata - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale nella materia della sicurezza, nonché delle forme statali di coordinamento tra Stato e Regioni nella materia dell\u0027ordine pubblico e della sicurezza - Motivazione carente e generica - Inammissibilità delle questioni.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate inammissibili, per carenza e genericità della motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003eh\u003c/em\u003e), e 118, terzo comma, Cost. - dell\u0027art. 1 della legge reg. Calabria n. 62 del 2019 che, nel sostituire l\u0027art. 6, comma 1, della legge reg. Calabria n. 21 del 2010 in materia di interventi in deroga agli strumenti urbanistici su immobili esistenti alla data del 31 dicembre 2018, ai fini della definizione di \"immobile esistente\" omette di riprodurre il rinvio - contenuto nella precedente versione della norma, introdotta dall\u0027art. 1, comma 1, lett. \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge reg. Calabria n. 36 del 2019 - alle norme tecniche approvate con d.m. 17 gennaio 2018. Il ricorrente non illustra le ragioni per cui la mera soppressione del riferimento alla definizione statale di «costruzione esistente» possa tradursi, di per sé, in un generalizzato \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e ai criteri generali di sicurezza, stabiliti dal suddetto d.m., peraltro richiamato in diverse altre disposizioni della legge reg. Calabria n. 21 del 2010.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLe norme tecniche per le costruzioni - aggiornate con d.m. 17 gennaio 2018 sulla base della previsione di cui all\u0027art. 52 del d.P.R. n. 380 del 2001 - sono vincolanti per le Regioni in quanto garantiscono, per ragioni di sussidiarietà e di adeguatezza, un regime unico, valido per tutto il territorio nazionale, in un settore nel quale entrano in gioco valutazioni altamente tecniche. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 264 del 2019, n. 125 del 2017 e n. 282 del 2016\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNei ricorsi in via principale, ancor più che nei giudizi instaurati in via incidentale, è richiesta una motivazione adeguata e non meramente apodittica. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 36 del 2021, n. 279 del 2020 e n. 143 del 2020\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"43774","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Calabria","data_legge":"16/12/2019","data_nir":"2019-12-16","numero":"62","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"sostitutivo dell\u0027"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Calabria","data_legge":"11/08/2010","data_nir":"2010-08-11","numero":"21","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. h)","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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