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AMBROSINI - Rel. JAEGER \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. \r\n ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - \r\n Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. GIUSEPPE BRANCA \r\n - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE \r\n CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZ\u0026#204; - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI \r\n - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici, \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \r\n \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027articolo unico del \r\n D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in cui rende obbligatorio \r\n erga omnes l\u0027art. 30 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 \r\n luglio 1959, promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1965 dal \r\n Pretore di Cavalese nel procedimento penale a carico di Rossi Domenico, \r\n iscritta al n. 213 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella \r\n Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 326 del 31 dicembre 1965. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Visto l\u0027atto di intervento del Presidente del Consiglio dei \r\n Ministri; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e udita nell\u0027udienza pubblica del 1 febbraio 1967 la relazione del \r\n Giudice Nicola Jaeger; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, \r\n per il Presidente del Consiglio dei Ministri. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con verbale in data 20 agosto 1965 l\u0027ispettore Pietro Candela, \r\n addetto all\u0027Ispettorato del lavoro di Trento, elevava una \r\n contravvenzione a certo Domenico Rossi, titolare di una impresa \r\n edilizia di Pozza di Fassa, avendo accertato che tale imprenditore non \r\n aveva corrisposto a diversi lavoratori da lui dipendenti le \r\n retribuzioni loro spettanti entro il termine di quindici giorni dalla \r\n scadenza; per uno di essi, Giovanni Battista Pederiva, il ritardo \r\n sarebbe stato - a quanto si legge nel verbale - addirittura di circa 9 \r\n mesi, essendo cessato il rapporto di lavoro fin dal 30 novembre 1964. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027ispettore riferiva di essersi recato presso il cantiere della \r\n ditta e di avere accertato che essa \u0026#232; soggetta alla osservanza delle \r\n disposizioni sul trattamento economico e normativo degli operai \r\n dipendenti dalle imprese esercenti attivit\u0026#224; edilizia, contenute nel \r\n contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 24 luglio 1959 ed \r\n esteso erga omnes con D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032. La ditta stessa \r\n infatti esercita attivit\u0026#224; di costruzioni edili o non risulta iscritta \r\n all\u0027albo delle imprese artigiane. Si fa presente inoltre che, a norma \r\n dell\u0027art. 30 del contratto collettivo citato, essa avrebbe dovuto \r\n provvedere a liquidare le retribuzioni non oltre i quindici giorni \r\n dalla scadenza dei periodi di paga cui esse si riferivano. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Dal verbale risulta infine che la ditta stessa, diffidata \r\n formalmente a liquidare le somme dovute e ad esibire la relativa \r\n documentazione, non dette alcun riscontro alla diffida ricevuta. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con ordinanza emessa il 26 ottobre 1965 il Pretore di Cavalese \r\n sospendeva il giudizio, sollevando d\u0027ufficio la questione della \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027articolo unico del D.P.R. 14 luglio \r\n 1960, n. 1032, per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes l\u0027art. \r\n 30 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, in \r\n relazione all\u0027art. 76 della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Si osserva nella ordinanza che il fatto attribuito all\u0027imputato \r\n consiste nel non avere pagato ai suoi dipendenti la retribuzione \r\n pattuita entro il termine previsto dall\u0027art. 30 del contratto \r\n collettivo suddetto; che per una persona non iscritta alla associazione \r\n dei datori di lavoro che stipul\u0026#242; con la categoria dei lavoratori il \r\n contratto collettivo, il ritardo nel pagamento o il mancato pagamento \r\n della retribuzione sembra costituire inadempimento di una obbligazione \r\n civile prevista dall\u0027art. 2099 del Codice civile, piuttosto che \r\n violazione dei minimi inderogabili del trattamento economico pattuito \r\n con i suoi dipendenti; che il prestatore di lavoro pu\u0026#242; far valere il \r\n suo diritto alla retribuzione citando in giudizio l\u0027obbligato davanti \r\n al competente giudice civile; che, pertanto, il termine entro il quale \r\n deve essere soddisfatta l\u0027obbligazione non sembra corrispondere alla \r\n specifica finalit\u0026#224; che la legge intendeva raggiungere ed assicurare, \r\n cos\u0026#236; che la norma in questione avrebbe ecceduto i limiti della delega \r\n contenuta nell\u0027art. 1 della legge n. 741 del 1959, nella parte che \r\n rende obbligatorio erga omnes l\u0027art. 30 del contratto collettivo \r\n nazionale di lavoro. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027ordinanza \u0026#232; stata regolarmente comunicata, notificata e \r\n pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (n. 326 del 31 dicembre 1965). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u0026#200; intervenuto in giudizio solo il Presidente del Consiglio dei \r\n Ministri, rappresentato e difeso dall\u0027Avvocatura Generale dello Stato, \r\n che ha sostenuto decisamente la tesi della evidente infondatezza della \r\n questione proposta, richiamando in particolare la giurisprudenza della \r\n Corte costituzionale sull\u0027argomento. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Alla udienza del 1 febbraio 1967 \u0026#232; intervenuto il rappresentante \r\n della Avvocatura generale dello Stato, che ha ribadito gli argomenti e \r\n le conclusioni esposti nell\u0027atto di intervento. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La Corte non ritiene fondata la questione di legittimit\u0026#224; \r\n costituzionale sollevata dal Pretore di Cavalese, n\u0026#233; pu\u0026#242; considerare \r\n validi gli argomenti addotti nella motivazione dell\u0027ordinanza, con la \r\n quale la questione di legittimit\u0026#224; \u0026#232; stata proposta. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La menzione del fatto che l\u0027imputato Domenico Rossi non fosse \r\n iscritto all\u0027Associazione costruttori edili non \u0026#232; rilevante, \r\n trattandosi di contratto collettivo esteso erga omnes, n\u0026#233; pu\u0026#242; \r\n giustificare - non soltanto in sede di processo civile, ma anche ed \r\n ancor pi\u0026#249; in sede penale - l\u0027enorme ritardo (circa nove mesi in uno \r\n dei casi riferiti nella esposizione del fatto) nel pagamento dei \r\n salari, che soprattutto nei riguardi di semplici operai hanno precipuo \r\n carattere alimentare e perci\u0026#242; devono essere corrisposti entro breve \r\n tempo dalla prestazione del lavoro (precisamente entro quindici giorni \r\n dalla scadenza, a norma del contratto collettivo nazionale di lavoro \r\n esteso erga omnes con il D.P.R. n. 1032 del 1960). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e N\u0026#233; la Corte pu\u0026#242; considerare accettabile la tesi, esposta nella \r\n ordinanza di rimessione, che la disposizione in esame non corrisponda \r\n \"alla specifica finalit\u0026#224; che la legge intendeva raggiungere ed \r\n assicurare, cos\u0026#236; che la norma in questione avrebbe ecceduto i limiti \r\n della delega\", essendo noto ed ovvio che i contratti collettivi hanno \r\n sempre avuto, fin dalla loro origine, anzitutto il fine di garantire ai \r\n lavoratori subordinati un trattamento economico minimo, non esposto \r\n alle falcidie, che avrebbero facilmente potuto essere provocate dalla \r\n concorrenza fra gli stessi lavoratori. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Si pu\u0026#242; convenire con la tesi sostenuta nell\u0027ordinanza, che il \r\n mancato o ritardato pagamento della retribuzione costituisca - anche - \r\n inadempimento di una obbligazione civile, prevista dall\u0027art. 2099 del \r\n Codice civile; ma si deve subito aggiungere che il legislatore ha \r\n ritenuto opportuno, ed anzi necessario, rafforzare le garanzie a favore \r\n della parte pi\u0026#249; debole e bisognosa, introducendo, accanto all\u0027azione \r\n civile - che richiede spesso molto tempo e non poche spese prima che si \r\n pervenga alla sentenza definitiva ed al possesso del titolo esecutivo - \r\n la previsione di una sanzione penale, pi\u0026#249; pronta ed assai pi\u0026#249; \r\n efficace. N\u0026#233; occorre dire che la previsione e la scelta della \r\n sanzione, anche penale, nonch\u0026#233; del tipo e della misura di essa, \r\n rientra pienamente nei poteri del legislatore. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e D\u0027altra parte, la tesi che l\u0027esercizio dell\u0027azione civile da parte \r\n di un lavoratore subordinato, al fine di ottenere il pagamento di una \r\n retribuzione non percepita da molti mesi, e che - come si \u0026#232; osservato \r\n - ha carattere alimentare, sia la soluzione pi\u0026#249; adeguata alle \r\n situazioni previste, non sembra davvero convalidata dalla esperienza, a \r\n tutti nota, della lentezza e della durata dei procedimenti, nei loro \r\n diversi gradi, n\u0026#233; potrebbe comunque essere presa in considerazione in \r\n questa sede. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \r\n dell\u0027articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in \r\n cui rende obbligatorio erga omnes l\u0027art. 30 del contratto collettivo \r\n nazionale di lavoro 24 luglio 1959, in relazione all\u0027articolo 76 della \r\n Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1967. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO \r\n - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO \r\n - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - \r\n GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - \r\n COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE \r\n CHIARELLI - GIUSEPPE VERZ\u0026#204; - \r\n GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - \r\n FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI \r\n OGGIONI. \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"4597","titoletto":"SENT. 54/67. LAVORO CONTRATTI COLLETTIVI - D.P.R. 14 LUGLIO 1960, N. 1032, ART. 30 CONTRATTO COLLETTIVO 24 LUGLIO 1959 - TERMINE DI 15 GIORNI PER LA CORRESPONSIONE DEL SALDO DI PAGA - SANZIONE PENALE PER L\u0027INOSSERVANZA DEL TERMINE - VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA DELEGA - ESCLUSIONE.","testo":"La norma contenuta nell\u0027art. 30 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, reso obbligatorio erga omnes dall\u0027articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032 non eccede dai limiti della delega nella parte in cui dispone che la corresponsione del saldo della paga deve essere effettuata non oltre 15 giorni dalla scadenza del periodo cui la paga si riferisce. Rientra, d\u0027altro canto, nel potere del legislatore di rafforzare le garanzie a favore della parte piu\u0027 debole e bisognosa, introducendo accanto all\u0027azione civile la previsione di una sanzione penale, piu\u0027 pronta ed efficace.","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"14/07/1960","numero":"1032","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;1032~art0"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"1643","autore":"SERMONTI A.","titolo":"RITARDO NEL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE E ART. 8 DELLA LEGGE N. 741 DEL 1959.","descrizione":"","titolo_rivista":"Massimario di giurisprudenza del lavoro","anno_rivista":"1967","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"125","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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