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S. e la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell\u0026#8217;economia e delle finanze, il Consiglio di Stato nonch\u0026#233; il Segretariato generale della giustizia amministrativa, con ordinanza del 5 maggio 2021, iscritta al n. 119 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti l\u0026#8217;atto di costituzione di S. S. nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 1\u0026#176; dicembre 2021 il Giudice relatore Maria Rosaria San Giorgio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi gli avvocati Daniele Granara e Federico Tedeschini per S. S. e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 1\u0026#176; dicembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 5 maggio 2021, iscritta al n. 119 del registro ordinanze 2021, il Consiglio di Stato, sezione quinta, ha sollevato, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 10, 23, 36, 53 e 97 della Costituzione, in relazione \u0026#8211; per l\u0026#8217;art. 10 \u0026#8211; all\u0026#8217;art. 23, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell\u0026#8217;uomo, adottata dall\u0026#8217;Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l\u0026#8217;equit\u0026#224; e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, dell\u0026#8217;art. 1, commi 471, 473 e 474, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilit\u0026#224; 2014)\u0026#187;, e dell\u0026#8217;art. 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivit\u0026#224; e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il giudice rimettente espone che, con ricorso proposto davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, S. S., magistrato amministrativo, ha impugnato il provvedimento del Segretariato generale della Giustizia amministrativa, con il quale veniva disposto \u0026#8211; a decorrere dalla mensilit\u0026#224; di gennaio 2020 e sino a quella di dicembre del medesimo anno \u0026#8211; il recupero, nel rispetto del limite massimo retributivo vigente, dei maggiori compensi percepiti, pari ad euro 31.481,26, per le funzioni esercitate quale giudice tributario nel triennio 2015-2018.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente ha, pertanto, richiesto l\u0026#8217;accertamento del diritto a percepire il trattamento economico spettante, senza le decurtazioni previste, e il conseguente annullamento \u0026#8211; per violazione di legge ed eccesso di potere e, in subordine, per la paventata illegittimit\u0026#224; costituzionale delle sottese disposizioni di legge \u0026#8211; del provvedimento impugnato, con la condanna dell\u0026#8217;amministrazione alla restituzione delle somme a suo dire illegittimamente trattenute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon sentenza 18 giugno 2020, n. 6668, il TAR ha respinto il ricorso e, avverso tale decisione, il ricorrente ha interposto appello davanti all\u0026#8217;odierno rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il giudice a quo investito del gravame muove dalla premessa che \u0026#8211; a prescindere dalle diverse letture dell\u0026#8217;inciso \u0026#171;nell\u0026#8217;ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 23-ter del d.l. n. 201 del 2011, al fine di individuare, in termini soggettivi, coloro cui si applica il \u0026#8220;tetto retributivo\u0026#8221; o piuttosto, in termini oggettivi, quali tra gli emolumenti corrisposti da una pubblica amministrazione concorrano a formare il \u0026#8220;tetto\u0026#8221; \u0026#8211; \u0026#171;la formulazione onnicomprensiva della norma non consenta, almeno ictu oculi, di escludere dal relativo computo i compensi corrisposti ai membri delle Commissioni tributarie\u0026#187;, pur non apparendo gli stessi qualificabili alla stregua di emolumenti derivanti da \u0026#171;rapporti di lavoro subordinato o autonomo\u0026#187;, perch\u0026#233; afferenti a funzioni la cui investitura \u0026#232; a titolo onorario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; In punto di rilevanza, il Consiglio di Stato osserva che la preclusa corresponsione degli emolumenti superiori al \u0026#8220;tetto\u0026#8221; discende, in modo pressoch\u0026#233; automatico, dall\u0026#8217;applicazione delle censurate disposizioni di legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Sul piano sistematico il Consiglio di Stato deduce che la disciplina del limite massimo alle retribuzioni pubbliche si iscrive in un contesto generale di risorse finanziarie pubbliche limitate, messo in relazione all\u0026#8217;obiettivo politico-economico del contenimento della spesa pubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQueste andrebbero ripartite in modo congruo, il che avverrebbe sganciandole del tutto, raggiunto un certo livello, dall\u0026#8217;effettivit\u0026#224; del sinallagma contrattuale lavorativo del pubblico (ma non del privato) dipendente: dunque, gravando ex lege di gratuit\u0026#224;, e al di fuori di quanto responsabilmente accettato e previsto dal lavoratore all\u0026#8217;atto di costituzione del rapporto lavorativo, le prestazioni del lavoratore pubblico che abbia, nell\u0026#8217;ambito dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa pubblica \u0026#8211; qualunque sia la quantit\u0026#224; o qualit\u0026#224; \u0026#8211;, raggiunto complessivamente l\u0026#8217;imprevisto \u0026#8220;tetto\u0026#8221; lordo, e sempre che non rientri tra le poche eccezioni nominatamente stabilite dalla legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRichiamando la sentenza di questa Corte n. 124 del 2017, il giudice rimettente specifica che si ricade in un regime restrittivo particolare, che concerne i soli lavoratori pubblici e che, pur a parit\u0026#224; di condizioni, li distingue economicamente dai lavoratori privati: per i quali non si impone altrettanto sacrificio remunerativo da \u0026#8220;taglio lineare\u0026#8221;, per il fatto soggettivo che i loro rapporti di lavoro principali sono estranei alla spesa pubblica; e dunque evidenzia la difficile sostenibilit\u0026#224;, a lungo termine, di un siffatto, comunque oggettivamente discriminatorio tra pari lavoratori, \u0026#8220;taglio lineare\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, il giudice rimettente rileva che la riferita disparit\u0026#224; di trattamento assumerebbe, nella specie, tratti nuovi e affatto particolari rispetto a quanto vagliato in passato, non dovendosi solo comparare genericamente diverse o simili prestazioni lavorative, e dunque svolgere una comparazione per categorie soggettive generali, ma dovendosi, invece, comparare specificamente, in concreto, la medesima, oggettiva, prestazione lavorativa, ossia quella di giudice tributario: la quale, malgrado siffatta identit\u0026#224; oggettiva della prestazione, \u0026#232; diversamente remunerata dallo Stato secondo un criterio discretivo meramente soggettivo; cio\u0026#232; in base alla circostanza che sia prestata da un lavoratore privato ovvero da un lavoratore pubblico, che abbia una retribuzione principale pari o prossima al \u0026#8220;tetto\u0026#8221; indicato, il quale perci\u0026#242;, a differenza dell\u0026#8217;altro, che pur svolge la medesima prestazione, di nulla, in pratica, verrebbe ad essere retribuito per quanto supera il \u0026#8220;tetto\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi tratterebbe, conseguentemente, di un\u0026#8217;evidente disparit\u0026#224; di trattamento non di situazioni simili, ma della medesima situazione; e questo varrebbe per tutti i giudici tributari che siano pubblici dipendenti, purch\u0026#233; toccati dal \u0026#8220;tetto\u0026#8221;, rispetto a tutti i giudici tributari che non siano pubblici dipendenti, anche se altrimenti sarebbero stati toccati dal \u0026#8220;tetto\u0026#8221; medesimo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuesta conclusione non sarebbe \u0026#8220;giustificata\u0026#8221; da altro se non che il rapporto di lavoro \u0026#8220;principale\u0026#8221; \u0026#232;, da un lato, di lavoro privato, dall\u0026#8217;altro, di lavoro pubblico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eMa nulla muterebbe con riferimento alle energie e risorse personali e ai tempi messi a disposizione ed utilizzati dai due lavoratori nello svolgere quel pur medesimo lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.1.\u0026#8211; Inoltre, ad avviso del giudice rimettente, ancor meno una tale discriminazione troverebbe giustificazione con riguardo ai doveri inderogabili di solidariet\u0026#224; economica e sociale di cui all\u0026#8217;art. 2 Cost., posti a carico di tutti in relazione alle loro capacit\u0026#224; \u0026#8211; anche economiche ai sensi dell\u0026#8217;art. 53 Cost. \u0026#8211;, ma di cui nella fattispecie evidentemente si farebbe carico il solo dipendente pubblico, mentre il lavoratore privato ne sarebbe espressamente affrancato, anche se, quale cittadino, alla fine ne beneficia, quale che sia il suo livello di reddito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa discriminazione e la disparit\u0026#224; si aggraverebbero alla luce del fatto che nessun riguardo le norme sospettate di illegittimit\u0026#224; costituzionale porrebbero alla complessiva capacit\u0026#224; reddituale da lavoro dei soggetti cos\u0026#236; diversamente trattati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.2.\u0026#8211; Il Consiglio di Stato ritiene, altres\u0026#236;, che l\u0026#8217;applicazione delle norme denunciate interferirebbe non con una prestazione lavorativa secondaria a remunerazione \u0026#8220;fissa\u0026#8221;, ma con una prestazione la cui remunerazione \u0026#232; dalla legge prevista come variabile, in relazione alla quantit\u0026#224; e al livello del lavoro effettuato, ai sensi dell\u0026#8217;art. 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell\u0026#8217;art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;incidenza del quadro normativo denunciato sul riconoscimento degli emolumenti per l\u0026#8217;attivit\u0026#224; espletata di giudice tributario determinerebbe in s\u0026#233; una tendenziale, progressiva imposizione della gratuit\u0026#224; della prestazione lavorativa effettuata in capo a chi \u0026#232; prossimo, o addirittura ha gi\u0026#224; raggiunto, il \u0026#8220;tetto\u0026#8221; retributivo suddetto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuesta situazione genererebbe un\u0026#8217;ulteriore disparit\u0026#224; di trattamento, interna alla categoria dei dipendenti pubblici che svolgono un siffatto servizio ulteriore: a seconda che siano o non siano prossimi al (o abbiano raggiunto il) \u0026#8220;tetto\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDalle indicate comparazioni risulterebbe, pertanto, una gratuit\u0026#224; tendenziale, paradossalmente tanto maggiore quanto maggiore sia l\u0026#8217;impegno lavorativo, complessivo e settoriale, realmente esplicato dal lavoratore a beneficio dell\u0026#8217;amministrazione pubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.3.\u0026#8211; In base a queste premesse, le norme censurate sarebbero lesive sia del principio di ragionevolezza, sia del principio di eguaglianza. Il rimettente lamenta anche il vulnus al principio generale della giusta e \u0026#8211; a parit\u0026#224; di condizioni \u0026#8211; pari retribuzione del lavoro di cui all\u0026#8217;art. 36 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eArgomenta, sul punto, il Consiglio di Stato che si tratterebbe di principi oggi immanenti a ogni ordinamento civile, tanto da concretizzare \u0026#8211; gi\u0026#224; sul piano internazionale \u0026#8211; un riconosciuto diritto fondamentale dell\u0026#8217;uomo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, il \u0026#171;diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro\u0026#187; sarebbe espressamente considerato un diritto dell\u0026#8217;uomo dall\u0026#8217;art. 23, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell\u0026#8217;uomo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi ricadrebbe perci\u0026#242; nella violazione non solo dell\u0026#8217;art. 36 Cost., ma anche \u0026#8211; e prima \u0026#8211; del diritto dell\u0026#8217;uomo a tale parit\u0026#224; di retribuzione, riconosciuto al massimo livello internazionale: del che occorrerebbe tener conto alla luce dell\u0026#8217;art. 10, primo comma, Cost., anche in combinato disposto con l\u0026#8217;art. 2 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.4.\u0026#8211; Inoltre, una tale discriminatoria privazione della proporzionata retribuzione del lavoro andrebbe ponderata anche nel tempo, essendo ormai passati cinque anni dall\u0026#8217;avvio del \u0026#8220;taglio\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il giudice a quo, la distinzione, specie se considerata in un cos\u0026#236; lungo lasso temporale, parrebbe superare il parametro di sostenibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;eccezione e appalesarsi per quello che \u0026#232;, ossia un\u0026#8217;effettiva discriminazione: il che sembrerebbe oltrepassare la soglia stabilita dalla sentenza n. 124 del 2017, che \u0026#8211; riferendosi alla congiuntura economica \u0026#8211; ha richiamato una \u0026#171;tutela sistemica, non frazionata, dei valori costituzionali\u0026#187;, tale per cui \u0026#171;[i]l principio di proporzionalit\u0026#224; della retribuzione alla quantit\u0026#224; e alla qualit\u0026#224; del lavoro svolto deve essere valutato [\u0026#8230;] in un contesto peculiare\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl riferimento al \u0026#171;contesto particolare\u0026#187; indurrebbe a prospettare che il lungo tempo ormai trascorso sarebbe un indice del superamento di un tale limite.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn forza di queste considerazioni, le norme denunciate violerebbero anche l\u0026#8217;art. 36, primo comma, Cost., parametro che applica al lavoro il principio di proporzionalit\u0026#224;, di generale imperativit\u0026#224; e riferibile a tutti i rapporti di lavoro subordinato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl principio prescinderebbe dalle preesistenti condizioni economiche soggettive del lavoratore e sarebbe ancorato all\u0026#8217;oggettivo valore economico proprio del singolo lavoro prestato \u0026#8211; nella specie, nel quantum stabilito dalle norme di legge sulla proporzionale remunerazione dei giudici tributari, quale che sia il loro rapporto di lavoro \u0026#8220;principale\u0026#8221;, pubblico o privato, dipendente o autonomo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe, dunque, collegato al mero fatto dell\u0026#8217;effettiva prestazione personale mediante l\u0026#8217;utilizzazione delle energie lavorative; e non soffrirebbe limitazioni o restrizioni \u0026#8211; e soprattutto discriminazioni \u0026#8211; per la circostanza dell\u0026#8217;afferire a un secondo, volontario, lavoro, qual \u0026#232; il lavoro di giudice tributario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.5.\u0026#8211; Ad avviso del giudice a quo, non rispetterebbe la comune logica assumere che la percezione del \u0026#8220;tetto massimo\u0026#8221; varrebbe ad assicurare l\u0026#8217;adeguata retribuzione di tutte le attivit\u0026#224; lavorative effettivamente svolte, per quanto considerate e confuse in un coacervo contabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOve si aderisse a questa impostazione, non si darebbe rilievo alcuno al pur esistente dispendio aggiuntivo di energie per il lavoro ulteriore svolto: e si assumerebbe \u0026#8211; con una poco ragionevole fictio iuris \u0026#8211; che l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di giudice tributario non direttamente retribuita verrebbe, di fatto, a non comportare questo dispendio di energie e a non generare il diritto alla retribuzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnche da quest\u0026#8217;angolazione il Consiglio di Stato trae un\u0026#8217;ulteriore ragione di contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost., in punto di disparit\u0026#224; di trattamento e di violazione del canone generale di ragionevolezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAspetto decisivo della sospettata illegittimit\u0026#224; costituzionale sarebbe, pertanto, la circostanza che \u0026#8211; lungi dal prevedere un limite massimo di retribuzione per l\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa svolta nell\u0026#8217;interesse dell\u0026#8217;amministrazione, qual \u0026#232; l\u0026#8217;intento dichiarato del legislatore \u0026#8211; l\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;istituto del \u0026#8220;tetto retributivo\u0026#8221; anche ai compensi dei giudici tributari, che ordinariamente svolgano attivit\u0026#224; lavorativa subordinata presso una pubblica amministrazione, in realt\u0026#224; finirebbe per tradursi nell\u0026#8217;imposizione unilaterale, da parte dell\u0026#8217;amministrazione beneficiaria dei relativi servizi, della progressiva gratuit\u0026#224; delle relative prestazioni, man mano che la qualit\u0026#224; e quantit\u0026#224; delle stesse vada aumentando.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSiffatto approdo, oltre a contrastare, nella sua assolutezza, con il gi\u0026#224; richiamato principio di cui all\u0026#8217;art. 36 Cost., contraddirebbe, altres\u0026#236;, il principio di buon andamento dell\u0026#8217;amministrazione di cui all\u0026#8217;art. 97 Cost., valutato tenendo conto dei suoi effetti sul buon andamento della pubblica amministrazione complessivamente intesa, non gi\u0026#224; di singole sue componenti, isolatamente considerate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNella specie, la certezza della decurtazione automatica, in tutto o in parte, del trattamento economico riferito all\u0026#8217;attivit\u0026#224; svolta quale giudice tributario non potrebbe che recare effetti disincentivanti: dunque, dissuadere, in prospettiva, proprio i funzionari pubblici di maggiore esperienza e competenza nel settore giurisdizionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNe deriverebbe, infatti, come naturale conseguenza, il fatale progressivo ritiro dalla giustizia tributaria delle pi\u0026#249; alte professionalit\u0026#224; e l\u0026#8217;abbassamento generale della qualit\u0026#224; e dei tempi di quella risposta di giustizia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.6.\u0026#8211; In questi termini, prosegue il giudice rimettente, l\u0026#8217;aver fatto il legislatore ricorso ad un parametro meramente quantitativo con cui modulare il corrispettivo economico del servizio prestato tra le diverse categorie di soggetti chiamati a svolgere le funzioni di giudice tributario significherebbe, nella sostanza, essersi avvalsi di un parametro che non tiene conto della rilevanza delle professionalit\u0026#224; acquisite.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe cos\u0026#236; leso il principio di responsabilit\u0026#224; personale e lo stesso \u0026#171;principio lavorista\u0026#187; che l\u0026#8217;art. 1 Cost. pone a fondamento della Repubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNegare la \u0026#171;giusta mercede\u0026#187; varrebbe, dunque, a negare il valore stesso del merito acquisito dall\u0026#8217;individuo mediante l\u0026#8217;operosit\u0026#224; attivamente riversata nel lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.7.\u0026#8211; Le circostanze evidenziate inducono, infine, il giudice a quo a dubitare della compatibilit\u0026#224; del regime economico e retributivo dei giudici tributari con il principio della pari capacit\u0026#224; contributiva di cui all\u0026#8217;art. 53 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe invero difficile non cogliere in una tale sottrazione della \u0026#171;giusta mercede\u0026#187; un prelievo di natura tributaria o comunque a questo assimilabile, attesa la pari natura pecuniaria e la pari affluenza del prelievo al bilancio pubblico, quindi alle entrate (o mancate spese) e cos\u0026#236; alla fiscalit\u0026#224; generale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA questo riguardo, secondo il giudice rimettente, si dovrebbe comunque riconoscere che l\u0026#8217;eventuale \u0026#171;temporaneit\u0026#224; dell\u0026#8217;imposizione non costituisce un argomento sufficiente a fornire giustificazione a un\u0026#8217;imposta, che potrebbe comunque risultare disarticolata dai principi costituzionali\u0026#187;, di talch\u0026#233;, a maggior ragione, si dovrebbe considerare che la definitivit\u0026#224; del prelievo fiscale ne rimarcherebbe l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale, ove disancorata dai predetti principi ex artt. 3, 23 e 53 Cost. (\u0026#232; citata la sentenza di questa Corte n. 288 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn aggiunta, la forma occulta di siffatto prelievo contraddirebbe il principio per cui \u0026#171;[n]essuna prestazione personale o patrimoniale pu\u0026#242; essere imposta se non in base alla legge\u0026#187;, di cui all\u0026#8217;art. 23 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con memoria depositata il 17 settembre 2021 si \u0026#232; costituito in giudizio S. S., che ha chiesto di verificare la non applicabilit\u0026#224; del divieto di cumulo stabilito dalle norme censurate al caso di specie o, in subordine, di accogliere la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA tal proposito, la parte contesta la legittimit\u0026#224; della decurtazione, che lo ha interessato in ragione del principio di onnicomprensivit\u0026#224; della retribuzione del trattamento economico dei pubblici dipendenti e del sistema rafforzativo e complementare di tale principio, introdotto dalle disposizioni censurate dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione e riassunto nella fissazione di un limite massimo retributivo, valevole non soltanto per i pubblici dipendenti, ma per chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell\u0026#8217;ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso della parte, in base al dato testuale delle disposizioni censurate, l\u0026#8217;applicazione del \u0026#8220;tetto\u0026#8221; massimo non si potrebbe estendere al diverso caso di un rapporto di servizio onorario, quale quello di giudice tributario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri \u0026#8210; Dipartimento della funzione pubblica 3 agosto 2012, n. 8, sui limiti retributivi, confermerebbe tale lettura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRileva, ancora, il ricorrente nel giudizio principale che, nel caso in esame, il cumulo contestato riguarda lo stipendio di magistrato in servizio e altra retribuzione per un incarico che non rientra tra quelli di lavoro autonomo o dipendente oggetto del divieto, che oltretutto potrebbe beneficiare della deroga di cui all\u0026#8217;ultima parte del comma 489 della legge n. 147 del 2013, secondo cui sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza, prevista negli stessi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa parte, in ultimo, evidenzia che la stessa sentenza di questa Corte n. 124 del 2017 avrebbe ritenuto non implausibile la tesi interpretativa del giudice rimettente, che aveva individuato l\u0026#8217;ambito dei rapporti esclusi dal regime di cumulo facendo leva esclusivamente sulla loro natura temporanea.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con atto depositato il 21 settembre 2021 \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto di dichiarare manifestamente infondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa statale sostiene, anzitutto, che la normativa censurata si inquadrerebbe nell\u0026#8217;ambito delle misure di contenimento dei trattamenti economici nel settore pubblico, gi\u0026#224; avviate con l\u0026#8217;art. 23-ter del d.l. n. 201 del 2011 e applicabili in via generale a tutto il settore pubblico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuesta misura costituirebbe esercizio ragionevole della discrezionalit\u0026#224; legislativa, come gi\u0026#224; affermato dalla sentenza n. 124 del 2017.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eUna volta ammesso che al legislatore \u0026#232; consentito introdurre un \u0026#8220;tetto\u0026#8221; massimo agli emolumenti che un soggetto pu\u0026#242; ricevere dalla pubblica amministrazione, sarebbe precluso ipotizzare qualsiasi disparit\u0026#224; di trattamento tra giudici tributari di provenienza pubblica e quelli provenienti dal settore privato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEssendo la ratio delle disposizioni censurate quella di contenimento e complessiva razionalizzazione della spesa pubblica, in una prospettiva di garanzia degli altri interessi generali coinvolti, in presenza di risorse limitate, ne conseguirebbe che la disciplina non pu\u0026#242; logicamente riguardare gli oneri che sono a carico dei privati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, le riferite considerazioni lasciano emergere la non fondatezza delle questioni anche in riferimento alla dedotta violazione degli artt. 2 e 10, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa erariale puntualizza, poi, che le norme censurate non disciplinano specificamente i compensi dei giudici tributari, mentre i suoi possibili effetti indiretti sul buon andamento della pubblica amministrazione sono stati gi\u0026#224; dichiarati compatibili da questa Corte, con la sentenza n. 124 del 2017, in relazione all\u0026#8217;analoga vicenda dei consiglieri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti di nomina governativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon riferimento al parametro di cui all\u0026#8217;art. 53 Cost., l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato riferisce che le norme che fissano il \u0026#8220;tetto\u0026#8221; non introducono un prelievo tributario eccessivo, selettivo ovvero comunque non connesso ad un\u0026#8217;effettiva capacit\u0026#224; contributiva, ma pi\u0026#249; semplicemente si limitano ad imporre un limite massimo ai compensi a carico della pubblica amministrazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon l\u0026#8217;effetto che vi sarebbe una finalit\u0026#224; (e una natura) non tributaria, ma esclusivamente \u0026#8220;retributiva\u0026#8221; della norma, giustificata da oggettive esigenze finanziarie dello Stato ed estesa a tutti coloro che percepiscono somme dalla pubblica amministrazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDall\u0026#8217;assenza di natura tributaria deriverebbe anche la non fondatezza della questione sotto il profilo dell\u0026#8217;art. 23 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, secondo la difesa dello Stato, non assumerebbe rilievo la circostanza che il \u0026#8220;tetto\u0026#8221; sia in vigore gi\u0026#224; da alcuni anni, poich\u0026#233; la sentenza n. 124 del 2017 avrebbe gi\u0026#224; chiarito che, nell\u0026#8217;esercizio della sua discrezionalit\u0026#224;, il legislatore ben potrebbe, secondo un ragionevole contemperamento dei contrapposti interessi, modificare nel tempo il parametro prescelto, in modo da garantirne la perdurante adeguatezza alla luce del complessivo andamento della spesa pubblica e dell\u0026#8217;economia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; All\u0026#8217;udienza pubblica la parte e il Presidente del Consiglio dei ministri hanno chiesto l\u0026#8217;accoglimento delle conclusioni rispettivamente formulate nella memoria di costituzione e nell\u0026#8217;atto di intervento.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Consiglio di Stato, sezione quinta, dubita, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 10, 23, 36, 53 e 97 della Costituzione, in relazione \u0026#8210; per l\u0026#8217;art. 10 \u0026#8210; all\u0026#8217;art. 23, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell\u0026#8217;uomo, adottata dall\u0026#8217;Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l\u0026#8217;equit\u0026#224; e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, dell\u0026#8217;art. 1, commi 471, 473 e 474, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilit\u0026#224; 2014)\u0026#187;, e dell\u0026#8217;art. 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivit\u0026#224; e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, nella parte in cui prevedono un limite massimo delle retribuzioni e degli emolumenti per i lavoratori pubblici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl combinato disposto delle norme evocate definisce il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva, a carico delle finanze pubbliche, retribuzioni o emolumenti comunque denominati nell\u0026#8217;ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico (cosiddetto personale non contrattualizzato), stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico spettante al primo presidente della Corte di cassazione, pari all\u0026#8217;attualit\u0026#224; ad euro 240.000,00 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tale scopo devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all\u0026#8217;interessato a carico del medesimo o di pi\u0026#249; organismi, anche nel caso di pluralit\u0026#224; di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell\u0026#8217;anno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe risorse rivenienti dall\u0026#8217;applicazione di dette misure di contenimento della spesa pubblica sono annualmente versate al Fondo per l\u0026#8217;ammortamento dei titoli di Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Ai fini della completa ricostruzione del quadro normativo, occorre rilevare che, nelle more del presente giudizio, il parametro cui ragguagliare la soglia del trattamento economico complessivo \u0026#232; parzialmente mutato, con decorrenza dall\u0026#8217;anno 2022. Infatti, l\u0026#8217;art. 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021, n. 310, ed entrata in vigore il 1\u0026#176; gennaio 2022, testualmente stabilisce: \u0026#171;A decorrere dall\u0026#8217;anno 2022, per il personale di cui all\u0026#8217;articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il limite retributivo di cui all\u0026#8217;articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n,. 89, \u0026#232; rideterminato sulla base della percentuale stabilita ai sensi dell\u0026#8217;articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in relazione agli incrementi medi conseguiti nell\u0026#8217;anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati, come calcolati dall\u0026#8217;ISTAT ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 24\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl richiamato art. 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), ai commi 1 e 2, testualmente prevede: \u0026#171;1. A decorrere dal 1 gennaio 1998 gli stipendi, l\u0026#8217;indennit\u0026#224; integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonch\u0026#233; del personale della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall\u0026#8217;ISTAT, conseguiti nell\u0026#8217;anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l\u0026#8217;indennit\u0026#224; integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l\u0026#8217;elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali. [...] 2. La percentuale dell\u0026#8217;adeguamento annuale prevista dal comma 1 \u0026#232; determinata entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. A tal fine, entro il mese di marzo, l\u0026#8217;ISTAT comunica la variazione percentuale di cui al comma 1. Qualora i dati necessari non siano disponibili entro i termini previsti, l\u0026#8217;adeguamento \u0026#232; effettuato nella stessa misura percentuale dell\u0026#8217;anno precedente, salvo successivo conguaglio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; La portata dello ius superveniens richiamato non determina la necessit\u0026#224; di disporre la restituzione degli atti al giudice a quo affinch\u0026#233; sia rinnovato l\u0026#8217;esame della rilevanza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate, la quale persiste in quanto la nuova disposizione non esclude l\u0026#8217;applicazione, medio tempore, della normativa censurata (ex plurimis, sentenze n. 213 del 2021 e n. 257 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Secondo il rimettente, le norme censurate, nella parte in cui stabiliscono il limite massimo del trattamento economico-retributivo spettante al personale pubblico, vigente anche con riferimento allo svolgimento delle funzioni di giudice tributario, violerebbero l\u0026#8217;art. 3 Cost., in ragione dell\u0026#8217;ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento che si determinerebbe tra giudici tributari che siano pubblici dipendenti, interessati dal \u0026#8220;tetto\u0026#8221; retributivo, e giudici tributari che non lo siano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe censure si appuntano anche sull\u0026#8217;ingiustificata e ulteriore disparit\u0026#224; di trattamento \u0026#8211; interna alla categoria dei dipendenti pubblici che svolgano altres\u0026#236; il servizio di giudici tributari \u0026#8211; tra dipendenti pubblici che siano prossimi al (o abbiano raggiunto il) \u0026#8220;tetto\u0026#8221; retributivo e dipendenti pubblici che non rientrino in tale limite, con una tendenziale gratuit\u0026#224; paradossalmente tanto maggiore quanto maggiore sia l\u0026#8217;impegno lavorativo, complessivo e settoriale, realmente profuso dal lavoratore a beneficio dell\u0026#8217;amministrazione pubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl plesso normativo censurato recherebbe vulnus, altres\u0026#236;, agli artt. 2 e 53 Cost., per effetto dell\u0026#8217;indebita discriminazione che si creerebbe tra lavoro pubblico e lavoro privato, con conseguente violazione dei doveri inderogabili di solidariet\u0026#224; economica e sociale e senza tenere adeguatamente conto della complessiva capacit\u0026#224; reddituale da lavoro di soggetti cos\u0026#236; diversamente trattati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna disciplina cos\u0026#236; congegnata lederebbe ancora gli artt. 3 e 36 Cost., in quanto la riferita sostanziale gratuit\u0026#224; delle mansioni di giudice tributario, allorch\u0026#233; la remunerazione spettante per il rapporto di pubblico impiego raggiunga la soglia massima consentita, sarebbe intrinsecamente irragionevole e comunque antitetica rispetto al principio generale della giusta e \u0026#8211; a identit\u0026#224; di condizioni \u0026#8211; pari retribuzione del lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa normativa cos\u0026#236; delineata violerebbe pure l\u0026#8217;art. 97 Cost., per il pregiudizio arrecato al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto la certezza della decurtazione automatica, in tutto o in parte, del trattamento economico riferito all\u0026#8217;attivit\u0026#224; svolta quale giudice tributario implicherebbe effetti disincentivanti, ossia dissuaderebbe dallo svolgimento di detta funzione giudiziaria, in prospettiva, proprio i funzionari pubblici di maggiore esperienza e competenza nel settore giurisdizionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice rimettente denuncia, quindi, la violazione dell\u0026#8217;art. 10, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 23, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell\u0026#8217;uomo, poich\u0026#233; il mancato riconoscimento di una retribuzione corrispondente alla qualit\u0026#224; e quantit\u0026#224; del lavoro prestato comporterebbe l\u0026#8217;incisione del diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro, espressamente considerato un diritto dell\u0026#8217;uomo sul piano internazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUn meccanismo di tal fatta si risolverebbe poi in una lesione dell\u0026#8217;art. 1 Cost., poich\u0026#233; il ricorso ad un parametro meramente quantitativo con il quale modulare il corrispettivo economico del servizio prestato tra le diverse categorie di soggetti chiamati a svolgere le funzioni di giudice tributario sacrificherebbe la rilevanza delle professionalit\u0026#224; acquisite, cos\u0026#236; ledendo il principio del lavoro posto a fondamento della Repubblica, per la negazione del valore stesso del merito acquisito dall\u0026#8217;individuo mediante l\u0026#8217;operosit\u0026#224; attivamente riversata nel lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSarebbe violato, altres\u0026#236;, l\u0026#8217;art. 53 Cost., poich\u0026#233; la sottrazione della \u0026#8220;giusta mercede\u0026#8221; integrerebbe un prelievo di natura tributaria \u0026#8211; o comunque ad esso assimilabile \u0026#8211; eccessivo, selettivo o comunque non connesso ad un\u0026#8217;effettiva capacit\u0026#224; contributiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE conseguentemente sarebbe inciso l\u0026#8217;art. 23 Cost., in quanto la definitivit\u0026#224; del prelievo fiscale cos\u0026#236; operato, per di pi\u0026#249; in forma occulta, contraddirebbe il principio per cui nessuna prestazione personale o patrimoniale pu\u0026#242; essere imposta se non in base alla legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer l\u0026#8217;effetto, il giudice a quo sollecita la caducazione del limite al cumulo tra retribuzioni a carico delle finanze pubbliche previsto dalle disposizioni denunciate (sentenze n. 124 e n. 16 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; In via preliminare, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate non incorrono nei profili di inammissibilit\u0026#224; segnalati dal ricorrente nel procedimento a quo, costituitosi nel presente giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Quest\u0026#8217;ultimo eccepisce, in primis, che la previsione del \u0026#8220;tetto\u0026#8221; non si estenderebbe ai compensi ricevuti nell\u0026#8217;espletamento del servizio di giudice tributario, prestato a titolo onorario e come tale non rientrante nei rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, cui si riferiscono le disposizioni censurate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;assunto non pu\u0026#242; essere condiviso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;esclusione dal perimetro applicativo della disciplina sul trattamento economico onnicomprensivo dei servizi prestati a titolo onorario attiene al profilo della rilevanza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale: se operasse il regime restrittivo invocato dalla parte, infatti, non verrebbe in rilievo la disciplina sul cumulo delle retribuzioni o emolumenti e la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sarebbe irrilevante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTrattandosi di detto requisito preliminare, questa Corte non \u0026#232; chiamata a sindacare la fondatezza delle diverse interpretazioni delle disposizioni censurate che si contendono il campo, ma \u0026#232; tenuta solo a vagliare la plausibilit\u0026#224; della premessa ermeneutica da cui muove l\u0026#8217;ordinanza di rimessione per avvalorare la pertinenza al caso esaminato del dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale espresso (ex plurimis, sentenze n. 207, n. 183, n. 181, n. 59, n. 32, n. 22 e n. 15 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSul punto, il giudice rimettente osserva che la formulazione onnicomprensiva della norma non consentirebbe, almeno ictu oculi, di escludere dal relativo computo i compensi corrisposti ai membri delle Commissioni tributarie, pur non apparendo gli stessi qualificabili alla stregua di emolumenti derivanti da \u0026#171;rapporti di lavoro subordinato o autonomo\u0026#187;, perch\u0026#233; afferenti a funzioni ad investitura onoraria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta conclusione prescinderebbe dalle diverse letture dell\u0026#8217;inciso \u0026#171;nell\u0026#8217;ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 23-ter del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, al fine di individuare, in termini soggettivi, coloro cui si applica il \u0026#8220;tetto retributivo\u0026#8221; o piuttosto, in termini oggettivi, quali tra gli emolumenti corrisposti da una pubblica amministrazione concorrano a formare il \u0026#8220;tetto\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl percorso ricostruttivo compiuto dal giudice a quo \u0026#232; plausibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.1.\u0026#8211; Anzitutto, \u0026#232; ampiamente condiviso che le funzioni esercitate dai giudici tributari sono di natura onoraria, poich\u0026#233; il servizio da essi prestato non ricade nell\u0026#8217;ambito di un\u0026#8217;attivit\u0026#224; professionale svolta in via esclusiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha affermato che i compensi dei componenti delle commissioni tributarie non sono assimilabili alla vera e propria retribuzione, ma consistono in semplici emolumenti, la cui disciplina esula dalla previsione dell\u0026#8217;art. 108 Cost., e la loro misura \u0026#232; inidonea ad incidere sull\u0026#8217;indipendenza del giudice (ordinanza n. 272 del 1999).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella pronuncia innanzi richiamata questa Corte ha, quindi, precisato che le posizioni dei magistrati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali e quelle dei componenti delle commissioni tributarie, che esercitano funzioni onorarie, non sono fra loro raffrontabili ai fini della valutazione del rispetto del principio di eguaglianza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, il compenso per i secondi \u0026#232; previsto per un\u0026#8217;attivit\u0026#224; che essi non esercitano professionalmente, bens\u0026#236;, di massima, in aggiunta ad altre attivit\u0026#224; svolte in via primaria e, quindi, non si impone che agli stessi venga riconosciuto il medesimo trattamento economico di cui beneficiano i primi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMedesime conclusioni sono state prospettate dalla Corte regolatrice, che ha espressamente qualificato il giudice tributario quale giudice onorario (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 21 marzo 2005, n. 6107; sezione tributaria, sentenza 8 luglio 2004, n. 12598; sezione lavoro, sentenza 14 maggio 2004, n. 9251). Nell\u0026#8217;ambito di tale inquadramento, la Corte di legittimit\u0026#224; ha puntualizzato, per un verso, che la natura onoraria dell\u0026#8217;incarico non \u0026#232; assimilabile al rapporto di pubblico impiego (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 4 settembre 2015, n. 17591) e, per altro verso, che il compenso, fisso e aggiuntivo, spettante ai componenti delle commissioni tributarie per l\u0026#8217;attivit\u0026#224; svolta, ricade nella categoria degli emolumenti di natura indennitaria (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 20 settembre 2013, n. 21592).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che i magistrati competenti in materia tributaria sono giudici onorari che continuano a svolgere le originarie professioni, contrariamente a quelli in materia ordinaria, amministrativa e contabile, la cui attivit\u0026#224; si coniuga con l\u0026#8217;esercizio pieno della giurisdizione e non con una carica onoraria (Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 8 marzo 2019, n. 1600).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.2.\u0026#8211; In conseguenza, \u0026#232; del tutto ragionevole la lettura dell\u0026#8217;art. 23-ter del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, resa dal Consiglio di Stato, secondo il quale il campo applicativo del limite retributivo massimo sembra riferito a tutti gli emolumenti posti a carico delle finanze pubbliche (\u0026#171;chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni\u0026#187;), allorch\u0026#233; si tratti di soggetti vincolati da un rapporto di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali (\u0026#171;nell\u0026#8217;ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all\u0026#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all\u0026#8217;articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon \u0026#232;, invece, necessario che tutte le prestazioni ricevute siano riconducibili ad un rapporto di lavoro dipendente o autonomo, sicch\u0026#233; \u0026#8211; una volta instauratosi un siffatto rapporto di lavoro \u0026#8211; concorre ad incidere sulla soglia indicata qualunque ulteriore retribuzione o emolumento percepiti, che siano a carico dello Stato, bench\u0026#233; essi non siano inquadrabili in altro rapporto di lavoro dipendente o autonomo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa componente oggettiva (rapporto di lavoro dipendente o autonomo con amministrazioni statali) si combina con quella soggettiva (emolumenti a carico delle finanze pubbliche), nel senso che, ove sia integrato il requisito oggettivo, sul piano soggettivo qualsiasi prestazione a carico dello Stato incide sulla definizione del trattamento economico annuo onnicomprensivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale scelta interpretativa \u0026#232; corroborata, quanto alla individuazione dei redditi che cadono in questo \u0026#8220;paniere\u0026#8221;, contribuendo ad alimentare, fino al \u0026#8220;tetto\u0026#8221;, il \u0026#8220;trattamento economico omnicomprensivo\u0026#8221;, dalla previsione di cui all\u0026#8217;art. 23-ter, comma 1, ultimo periodo, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, secondo cui \u0026#171;[a]i fini dell\u0026#8217;applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all\u0026#8217;interessato a carico del medesimo o di pi\u0026#249; organismi, anche nel caso di pluralit\u0026#224; di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell\u0026#8217;anno\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCosicch\u0026#233;, come \u0026#232; stato esposto nella sentenza impugnata davanti al giudice rimettente, \u0026#171;cadono nel paniere de quo tutte le somme \u0026#8220;comunque erogate\u0026#8221; dalla stessa amministrazione cui il soggetto \u0026#8220;inciso\u0026#8221; \u0026#232; legato da rapporto di lavoro autonomo/dipendente ovvero da altre amministrazioni, anche in forza dell\u0026#8217;esecuzione di meri \u0026#8220;incarichi\u0026#8221; \u0026#8211; dunque anche quegli incarichi che, eventualmente, determinano un mero rapporto di servizio onorario \u0026#8211; purch\u0026#233;, ovviamente, comportino un esborso a carico della finanza pubblica\u0026#187; (Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda quater, sentenza 18 giugno 2020, n. 6668).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Attiene al profilo della rilevanza anche l\u0026#8217;ulteriore eccezione formulata dalla parte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente nel giudizio principale prospetta che la limitazione del trattamento economico non opererebbe per gli incarichi di natura temporanea, alla stregua dell\u0026#8217;applicazione analogica dell\u0026#8217;art. 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013, secondo cui \u0026#171;[s]ono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSicch\u0026#233;, ad avviso della parte, l\u0026#8217;esclusione degli incarichi a tempo dal divieto di erogazione di trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico erogato da gestioni previdenziali pubbliche, eccedano il tetto massimo di cui al citato art. 23-ter del d.l. n. 201 del 2011, si estenderebbe anche al cumulo tra retribuzioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNeppure questa eccezione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eContrariamente all\u0026#8217;assunto della parte, non pu\u0026#242; trovare applicazione, nel caso in esame, l\u0026#8217;art. 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013, norma che esonera dal divieto di cumulo i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer un verso, il divieto di cumulo in questione non \u0026#232; certamente applicabile al di fuori del rigido perimetro applicativo che la contraddistingue, ossia al cumulo tra trattamenti pensionistici a carico dell\u0026#8217;erario e trattamenti economici omnicomprensivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEd invero, le norme di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013 e all\u0026#8217;art. 23-ter, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, pur avendo una matrice \u0026#8220;unitaria\u0026#8221;, presentano una \u0026#171;particolarit\u0026#224; che le contraddistingue\u0026#187; (sentenza n. 124 del 2017) e che le rende insuscettibili di applicazione estensiva ovvero analogica alla fattispecie in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer altro verso, deve escludersi che la nomina a giudice tributario possa essere equiparata all\u0026#8217;attribuzione di un incarico di natura temporanea, posto che l\u0026#8217;art. 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell\u0026#8217;art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), prevede che \u0026#171;[i] componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall\u0026#8217;incarico, in ogni caso, al compimento del settantacinquesimo anno di et\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe discende che l\u0026#8217;esenzione sancita per i contratti e gli incarichi in corso ha una precisa portata precettiva, circoscritta ai rapporti intrinsecamente temporanei, con l\u0026#8217;effetto che la clausola non deve trovare applicazione a un rapporto di ufficio, tendenzialmente stabile e svincolato da un termine di durata precostituito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale opzione ermeneutica \u0026#232; suffragata dalla puntuale accezione tecnica della locuzione \u0026#171;contratti e incarichi in corso\u0026#187;, che vale a differenziarli rispetto al rapporto d\u0026#8217;ufficio, assistito da particolari garanzie di stabilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa prospettiva, \u0026#171;il concetto di incarico, significativamente accostato al vocabolo \u0026#8220;contratto\u0026#8221;, evocherebbe, anche secondo il significato proprio delle parole (art. 12 delle preleggi), una prospettiva di temporaneit\u0026#224;. La scadenza dell\u0026#8217;incarico, indicata nell\u0026#8217;incarico stesso, differisce dalla durata massima legale di un rapporto di ufficio, determinata in ragione dei limiti d\u0026#8217;et\u0026#224; di volta in volta stabiliti dalla legge\u0026#187; (sentenza n. 124 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Nel merito, lo scrutinio delle censure sollevate dal giudice rimettente non pu\u0026#242; trascurare i rilievi gi\u0026#224; sviluppati da questa Corte con riferimento alle medesime norme oggi sospettate di illegittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Infatti, la citata sentenza n. 124 del 2017, nel respingere le censure rivolte, tra l\u0026#8217;altro, all\u0026#8217;art. 23-ter del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, e all\u0026#8217;art. 13 del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, ha evidenziato che \u0026#171;[l]a disciplina del limite massimo, sia alle retribuzioni nel settore pubblico sia al cumulo tra retribuzioni e pensioni, si iscrive in un contesto di risorse limitate, che devono essere ripartite in maniera congrua e trasparente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe ha desunto che \u0026#171;[i]l limite delle risorse disponibili, immanente al settore pubblico, vincola il legislatore a scelte coerenti, preordinate a bilanciare molteplici valori di rango costituzionale, come la parit\u0026#224; di trattamento (art. 3 Cost.), il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantit\u0026#224; e alla qualit\u0026#224; del lavoro svolto e comunque idonea a garantire un\u0026#8217;esistenza libera e dignitosa (art. 36, primo comma, Cost.), il diritto a un\u0026#8217;adeguata tutela previdenziale (art. 38, secondo comma, Cost.), il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha, dunque, gi\u0026#224; valutato il bilanciamento tra i richiamati valori confliggenti effettuato dal legislatore, escludendo che il limite massimo alle retribuzioni, dettato nel settore pubblico sulla base di criteri non uniformi a quelli relativi al settore privato, ispirati alle leggi di mercato, sia manifestamente irragionevole (si veda anche, con riguardo alla riduzione delle tariffe professionali riguardanti incarichi di natura pubblicistica rispetto a quelle relative ad attivit\u0026#224; libero-professionali, sentenze n. 89 del 2020, n. 178 del 2017 e n. 192 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon senza considerare che la previsione di un tetto alle retribuzioni dei pubblici dipendenti ha, poi, un particolare significato che evidenzia come l\u0026#8217;attivit\u0026#224; delle alte cariche dello Stato vada al di l\u0026#224; di un profilo di mera proporzionalit\u0026#224; del trattamento retributivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eHa inoltre ritenuto che il sacrificio economico imposto dalla previsione di un limite massimo alle retribuzioni e al cumulo tra retribuzioni e pensioni sia \u0026#171;tale da non sacrificare in misura arbitraria e sproporzionata il diritto al lavoro [\u0026#8230;] libero di esplicarsi nelle forme pi\u0026#249; convenienti\u0026#187; (sentenza n.124 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel resto, la soglia retributiva fissata, commisurata alla retribuzione, e, quindi, alle funzioni di una carica di rilievo e prestigio indiscussi, qual \u0026#232; il primo presidente della Corte di cassazione, \u0026#232; da considerare adeguata (vedi, ancora, sentenza n. 124 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8210; Le suesposte argomentazioni danno anzitutto conto della non fondatezza della prima delle questioni sollevate dal Consiglio di Stato, che assume il contrasto delle disposizioni censurate con l\u0026#8217;art. 3 Cost. nella parte in cui esse determinerebbero un\u0026#8217;ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento tra giudici tributari che siano pubblici dipendenti, interessati dal \u0026#8220;tetto\u0026#8221; retributivo, e giudici tributari che non lo siano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Secondo l\u0026#8217;ordinanza di rimessione, poi, l\u0026#8217;introduzione del trattamento economico onnicomprensivo determinerebbe un\u0026#8217;ingiustificata e ulteriore disparit\u0026#224; di trattamento, interna alla categoria dei dipendenti pubblici che svolgano altres\u0026#236; il servizio di giudici tributari, tra coloro che siano prossimi al (o abbiano raggiunto il) \u0026#8220;tetto\u0026#8221; retributivo massimo e coloro che non rientrino in tale limite, con una gratuit\u0026#224; tendenziale paradossalmente tanto maggiore quanto maggiore sia l\u0026#8217;impegno lavorativo, complessivo e settoriale, realmente profuso dal lavoratore a beneficio dell\u0026#8217;amministrazione pubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa comparazione tra categorie di dipendenti pubblici, alla stregua della misura della loro retribuzione, non \u0026#232; pertinente rispetto alla ratio dell\u0026#8217;intervento normativo denunciato, che ha lo scopo di porre un limite ai soli redditi pi\u0026#249; elevati salvaguardando comunque l\u0026#8217;adeguatezza professionale e retributiva della soglia contemplata, che utilizza, quale cifra di riferimento, un elevato livello stipendiale, relativo, come gi\u0026#224; segnalato, ad una figura di indubbio prestigio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon ricorre, dunque, nei confronti dei pubblici dipendenti che non raggiungono il \u0026#8220;tetto\u0026#8221;, una discriminazione irragionevole, essendo coerente sul piano sistematico che il \u0026#8220;tetto\u0026#8221; colpisca le categorie professionali che godono dei trattamenti economici pi\u0026#249; elevati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTanto pi\u0026#249; che l\u0026#8217;introduzione di tale \u0026#8220;tetto\u0026#8221; vale anche a porre rimedio alle differenziazioni fra i trattamenti retributivi delle figure di vertice dell\u0026#8217;amministrazione e concorre agli obiettivi di pi\u0026#249; ampio spettro volti a rendere trasparente la gestione delle risorse pubbliche (ancora una volta, sentenza n. 124 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Il giudice a quo lamenta, poi, che la indebita discriminazione operata tra lavoro pubblico e lavoro privato recherebbe vulnus agli artt. 2 e 53 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, sarebbero violati i doveri inderogabili di solidariet\u0026#224; economica e sociale, posti a carico di tutti in relazione alle rispettive capacit\u0026#224;, anche economiche, non tenendosi, tra l\u0026#8217;altro, adeguatamente conto della \u0026#171;complessiva capacit\u0026#224; reddituale da lavoro dei soggetti cos\u0026#236; diversamente trattati\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNeanche tale questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePremesso che la previsione di un \u0026#8220;tetto\u0026#8221; retributivo mira a realizzare anche un fine di mutualit\u0026#224; intergenerazionale, consentendo un pi\u0026#249; ampio accesso al pubblico impiego, \u0026#232; sufficiente, al riguardo, considerare che nel caso di specie non si tratta di un prelievo di natura tributaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnzitutto, dal ruolo assunto dallo Stato nella vicenda di cui si tratta \u0026#8211; come risulta dalla rubrica legis sia dell\u0026#8217;art. 23-ter del d.l. n. 201 del 2011, come convertito (Disposizioni in materia di trattamenti economici), sia dell\u0026#8217;art. 13 del d.l. n. 66 del 2014, come convertito (Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle societ\u0026#224; partecipate), nonch\u0026#233; dall\u0026#8217;inserimento organico di tali previsioni nei capi delle misure concernenti le riduzioni di spesa e, segnatamente, rispettivamente nel Capo III \u0026#171;Riduzioni di spesa. Costi degli apparati\u0026#187; e nel Capo II \u0026#171;Amministrazione sobria\u0026#187; (e non gi\u0026#224; nei capi relativi al reperimento di nuove entrate) \u0026#8211; si ricava, prima facie, che l\u0026#8217;autorit\u0026#224; statale, legiferando, \u0026#232; intervenuta in veste di \u0026#8220;datore di lavoro\u0026#8221; dei dipendenti pubblici interessati dalla statuizione del \u0026#8220;tetto\u0026#8221; e non come \u0026#8220;ente impositore\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEd ancora, secondo l\u0026#8217;articolata trama normativa su cui si innestano le norme censurate, la fissazione di una soglia retributiva non importa una decurtazione o un prelievo a carico del dipendente pubblico, n\u0026#233; un\u0026#8217;acquisizione di risorse al bilancio dello Stato e, pertanto, \u0026#232; priva degli elementi che connotano indefettibilmente la prestazione tributaria (sentenza n. 234 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il costante orientamento di questa Corte, tali elementi sono individuabili in una disciplina legale diretta, in via prevalente, a determinare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo, che non integri una modifica di un rapporto sinallagmatico, e nella destinazione delle risorse, connesse a un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, a sovvenire a pubbliche spese.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi deve comunque trattare di un prelievo coattivo, finalizzato al concorso alle pubbliche spese e posto a carico di un soggetto passivo in base ad uno specifico indice di capacit\u0026#224; contributiva. Tale indice, inoltre, deve esprimere l\u0026#8217;idoneit\u0026#224; di ciascun soggetto all\u0026#8217;obbligazione tributaria (sentenze n. 263 del 2020, n. 240 del 2019, n. 89 del 2018, n. 269 e n. 236 del 2017, n. 70 del 2015, n. 219 del 2014, n. 154 del 2014, n. 102 del 2008, n. 91 del 1972, n. 97 del 1968, n. 89 del 1966, n. 16 del 1965 e n. 45 del 1964).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvece, le caratteristiche delle misure impugnate divergono dagli elementi distintivi del prelievo tributario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl limite al cumulo disposto dalle norme censurate non implica una decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento retributivo, con acquisizione al bilancio statale del relativo ammontare, essendo stabilito l\u0026#8217;accantonamento in appositi fondi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi ricade, dunque, nella specie, in una regola conformativa delle medesime retribuzioni (sentenza n. 200 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa prospettiva, si deve considerare il vincolo di destinazione che il legislatore imprime alle risorse derivanti dall\u0026#8217;applicazione delle norme censurate, stabilendo che siano destinate annualmente al Fondo per l\u0026#8217;ammortamento dei titoli di Stato (art. 23-ter, comma 4, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, e art. 1, comma 474, della legge n. 147 del 2013), appartenente a una contabilit\u0026#224; speciale di tesoreria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Il Consiglio di Stato dubita, ancora, della compatibilit\u0026#224; delle disposizioni censurate con l\u0026#8217;art. 36 Cost., in quanto la riferita sostanziale gratuit\u0026#224; delle mansioni di giudice tributario allorch\u0026#233; la remunerazione spettante per il rapporto di pubblico impiego raggiunga la soglia massima consentita lederebbe il principio generale della giusta retribuzione del lavoro, anche per effetto del procrastinarsi nel tempo di tale limitazione, idonea a superare la giustificazione, in un contesto peculiare, della deroga al principio di proporzionalit\u0026#224; della retribuzione alla quantit\u0026#224; e qualit\u0026#224; del lavoro svolto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa premesso che, allo scopo di verificare la legittimit\u0026#224; costituzionale delle norme in tema di trattamento economico dei dipendenti, deve farsi riferimento, non gi\u0026#224; alle singole componenti di quel trattamento, ma alla retribuzione nel suo complesso, avuto riguardo \u0026#8211; in sede di giudizio di non conformit\u0026#224; della retribuzione ai requisiti costituzionali di proporzionalit\u0026#224; e sufficienza \u0026#8211; al principio di onnicomprensivit\u0026#224; della retribuzione medesima (sentenze n. 90 del 2019, n. 13 del 2016, n. 178 del 2015, n. 154 del 2014, n. 310 e n. 304 del 2013).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa prospettiva, il parametro evocato, anche in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., non risulta violato, non incidendo le disposizioni in esame sulla struttura della retribuzione del personale del pubblico impiego nel suo complesso, ma introducendo un limite massimo del tutto congruo, ancorato ad un riferimento quantitativo ragguardevole, come tale non idoneo a ledere i livelli essenziali dei diritti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa commisurazione del \u0026#8220;tetto\u0026#8221; alla retribuzione (e dunque alle funzioni) del primo presidente della Corte di cassazione non risulta, come ripetutamente rilevato, inadeguata e tale da violare il diritto al lavoro o svilire l\u0026#8217;apporto professionale delle figure pi\u0026#249; qualificate, garantendo, invece, che il nesso tra retribuzione e quantit\u0026#224; e qualit\u0026#224; del lavoro svolto sia salvaguardato anche con riguardo alle prestazioni pi\u0026#249; elevate (sentenza n. 124 del 2017; nello stesso senso sentenza n. 153 del 2015, sulla estensibilit\u0026#224; del limite retributivo alle autonomie territoriali; sentenze n. 178 del 2015 e n. 310 del 2013, sulle misure aventi valenza generale; sentenze n. 223 del 2012 e n. 1 del 1978, sul rapporto fra trattamento retributivo e autonomia e indipendenza dei magistrati).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto alla circostanza che si sarebbe comunque in presenza di una prestazione lavorativa non retribuita, \u0026#232; dirimente il fatto che si tratta pur sempre di una prestazione frutto di una scelta volontaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl censurato temporaneo \u0026#8220;blocco\u0026#8221; della retribuzione risponde al principio di gradualit\u0026#224; nell\u0026#8217;attuazione dei diritti, di modo che \u0026#232; comunque compatibile con la Costituzione una normativa che cerchi di dare progressiva esecuzione alle disposizioni sui diritti, sulla base delle risorse in concreto disponibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.4.\u0026#8211; Il giudice rimettente sostiene altres\u0026#236; che il plesso normativo in esame arrecherebbe un vulnus al diritto al lavoro, che impone che ad eguale lavoro corrisponda eguale retribuzione, espressamente considerato un diritto dell\u0026#8217;uomo sul piano internazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer le ragioni gi\u0026#224; esposte la questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve essere, in merito, ribadito che la soglia individuata attua un contemperamento non irragionevole dei principi costituzionali \u0026#8211; dei quali il legislatore \u0026#232; chiamato a garantire una tutela sistemica, non frazionata \u0026#8211; e non sacrifica in maniera indebita il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantit\u0026#224; e alla qualit\u0026#224; del lavoro svolto, n\u0026#233; compromette in misura arbitraria e sproporzionata il diritto al lavoro del dipendente pubblico, libero di esplicarsi nelle forme pi\u0026#249; convenienti (sentenza n. 124 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.5.\u0026#8211; La ragionevolezza delle misure contestate, gi\u0026#224; dimostrata in base alle argomentazioni svolte nei paragrafi che precedono, d\u0026#224; conto altres\u0026#236; della infondatezza della censura secondo la quale la previsione di un limite massimo nelle retribuzioni del settore pubblico sarebbe intrinsecamente irragionevole, poich\u0026#233; l\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;istituto del \u0026#8220;tetto retributivo\u0026#8221; anche ai compensi dei giudici tributari, che ordinariamente svolgano attivit\u0026#224; lavorativa subordinata presso una pubblica amministrazione, finirebbe per tradursi nell\u0026#8217;imposizione unilaterale, da parte dell\u0026#8217;amministrazione beneficiaria dei relativi servizi, della progressiva gratuit\u0026#224; delle relative prestazioni, via via che la qualit\u0026#224; e quantit\u0026#224; delle stesse progredisca.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon \u0026#232;, invero, precluso al legislatore dettare un limite massimo alle retribuzioni, a condizione che la scelta, volta a bilanciare i diversi valori coinvolti, non sia manifestamente irragionevole e rispetti requisiti rigorosi che salvaguardino l\u0026#8217;idoneit\u0026#224; del limite fissato a garantire un adeguato e proporzionato contemperamento degli interessi contrapposti, atteso che il fine prioritario della razionalizzazione della spesa deve tener conto delle risorse concretamente disponibili senza svilire il lavoro prestato da chi esprime professionalit\u0026#224; elevate (sentenze n. 124 del 2017 e n. 241 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.6.\u0026#8211; Il giudice rimettente rileva, inoltre, che la previsione sul limite retributivo massimo recherebbe pregiudizio al principio di buon andamento della pubblica amministrazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa certezza della decurtazione automatica, in tutto o in parte, del trattamento economico riferito all\u0026#8217;attivit\u0026#224; svolta quale giudice tributario implicherebbe effetti disincentivanti proprio per i funzionari pubblici di maggiore esperienza e competenza nel settore giurisdizionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl principio del buon andamento della pubblica amministrazione non pu\u0026#242; essere associato alle politiche di incrementi retributivi, i quali non sono legati da un vincolo funzionale all\u0026#8217;efficiente organizzazione dell\u0026#8217;amministrazione (sentenze n. 96 del 2016, n. 154 del 2014, n. 304 del 2013, n. 273 del 1997; ordinanze n. 263 del 2002, n. 368 del 1999 e n. 205 del 1998).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon sussiste, infatti, un rapporto diretto di causa ed effetto tra la previsione della limitazione retributiva e la dissuasione dall\u0026#8217;espletamento di attivit\u0026#224;, la cui retribuzione comporterebbe il superamento del \u0026#8220;tetto\u0026#8221; massimo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE quand\u0026#8217;anche tale effetto dissuasivo si producesse, esso non \u0026#232; automaticamente di pregiudizio al buon andamento della pubblica amministrazione, posto che l\u0026#8217;efficienza della macchina amministrativa non \u0026#232; di per s\u0026#233; scalfita dal fatto che determinate funzioni siano esercitate da personale che non gode del livello retributivo massimo consentito ma dispone comunque di adeguata competenza e professionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa previsione si giustifica, d\u0026#8217;altronde, in ragione del contemperamento di interessi in conflitto e persegue altres\u0026#236;, come gi\u0026#224; chiarito, l\u0026#8217;obiettivo di promuovere il ricambio generazionale nel lavoro pubblico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.7.\u0026#8211; Secondo il rimettente, la previsione in esame, con la sottrazione della \u0026#171;giusta mercede\u0026#187;, integrerebbe un prelievo di natura tributaria non connesso alla capacit\u0026#224; contributiva e imporrebbe una prestazione patrimoniale definitiva e occulta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNeanche tali questioni sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl riguardo \u0026#232; sufficiente rinviare alle argomentazioni gi\u0026#224; svolte al punto 5.2.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Deve, in conclusione, essere dichiarata la non fondatezza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 23-ter, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, dell\u0026#8217;art. 1, commi, 473 e 474, della legge n. 147 del 2013 e dell\u0026#8217;art. 13 del d.l. n. 66 del 2014, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eResta fermo che il legislatore, in un quadro di politiche economiche e sociali in perenne evoluzione, pu\u0026#242; prefigurare soluzioni diverse e modulare in senso pi\u0026#249; duttile il cumulo tra retribuzioni, anche in rapporto alle mutevoli esigenze di riassetto complessivo della spesa, tenuto conto altres\u0026#236; del mutamento del costo della vita, con una valutazione ponderata degli effetti di lungo periodo della disciplina restrittiva oggi sottoposta allo scrutinio di questa Corte (sentenza n. 124 del 2017), come avvenuto, da ultimo, con l\u0026#8217;art. 1, comma 68, della legge n. 234 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l\u0026#8217;equit\u0026#224; e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, dell\u0026#8217;art. 1, commi 471, 473 e 474, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilit\u0026#224; 2014)\u0026#187;, e dell\u0026#8217;art. 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivit\u0026#224; e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, sollevate, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 10, 23, 36, 53 e 97 della Costituzione, in relazione \u0026#8210; per l\u0026#8217;art. 10 \u0026#8210; all\u0026#8217;art. 23, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell\u0026#8217;uomo, adottata dall\u0026#8217;Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, dal Consiglio di Stato, sezione quinta, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1\u0026#176; dicembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMaria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 28 gennaio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Impiego pubblico - Fissazione di un limite massimo [c.d. tetto retributivo] pari alla retribuzione lorda del Primo Presidente della Corte di cassazione - Computazione cumulativa delle somme comunque erogate all\u0027interessato - Prevista applicazione del limite retributivo ai giudici tributari che siano anche dipendenti pubblici - Versamento annuale delle risorse provenienti dall\u0027applicazione delle misure di riduzione dei trattamenti retributivi al fondo per l\u0027ammortamento dei titoli di Stato.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"44593","titoletto":"Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens che non esclude l\u0027applicazione, medio tempore, della norma censurata - Persistenza della rilevanza - Restituzione degli atti al giudice a quo - Esclusione. (Classif. 111011).","testo":"La rilevanza delle questioni sollevate in via incidentale persiste allorquando lo \u003cem\u003eius superveniens\u003c/em\u003e non esclude l\u0027applicazione, \u003cem\u003emedio tempore\u003c/em\u003e, della normativa censurata, con conseguente assenza della necessità di disporre la restituzione degli atti al giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e affinché ne sia rinnovato l\u0027esame. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 213/2021 - mass. 44348; S. 257/2017 - mass. 40301\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44594","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44594","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Motivazione non implausibile del rimettente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare. (Classif. 112003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa Corte costituzionale non è chiamata a sindacare la fondatezza delle diverse interpretazioni delle disposizioni censurate che si contendono il campo, ma è tenuta solo a vagliare la plausibilità della premessa ermeneutica da cui muove l\u0027ordinanza di rimessione per avvalorare la pertinenza al caso esaminato del dubbio di legittimità costituzionale espresso.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, avente ad oggetto l\u0027art. 23-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, come conv., l\u0027art. 1, commi 471, 473 e 474, della legge n. 147 del 2013 e l\u0027art. 13 del d.l. n. 66 del 2014, come conv., non è accolta l\u0027eccezione di inammissibilità, poiché l\u0027interpretazione proposta dal rimettente attiene al profilo della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 207/2021 - mass. 44264; S. 183/2021 - mass. 44160; S. 181/2021 - mass. 44168; S. 59/2021 - mass. 43751; S. 32/2021 - mass. 43580; S. 22/2021 - mass. 43466; S. 15/2021 - mass. 43567 - mass. 43568\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44595","numero_massima_precedente":"44593","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"06/12/2011","data_nir":"2011-12-06","numero":"201","articolo":"23","specificazione_articolo":"ter","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2011-12-06;201~art23"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"22/12/2011","data_nir":"2011-12-22","numero":"214","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-22;214"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/12/2013","data_nir":"2013-12-27","numero":"147","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"471","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/12/2013","data_nir":"2013-12-27","numero":"147","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"473","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/12/2013","data_nir":"2013-12-27","numero":"147","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"474","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"24/04/2014","data_nir":"2014-04-24","numero":"66","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2014-04-24;66~art13"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"23/06/2014","data_nir":"2014-06-23","numero":"89","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-06-23;89"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44595","titoletto":"Giurisdizione tributaria - In genere - Componenti delle commissioni tributarie - Natura delle funzioni e dei relativi compensi - Elementi distintivi rispetto ai magistrati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali - Non raffrontabilità delle due diverse posizioni ai fini della valutazione del rispetto del principio di eguaglianza. (Classif. 124001).","testo":"Le funzioni esercitate dai giudici tributari sono di natura onoraria, poiché il servizio da essi prestato non ricade nell\u0027ambito di un\u0027attività professionale svolta in via esclusiva; né i compensi dei componenti delle commissioni tributarie sono assimilabili a una vera e propria retribuzione, consistendo in semplici emolumenti, la cui disciplina esula dalla previsione dell\u0027art. 108 Cost., e la cui misura è inidonea ad incidere sull\u0027indipendenza del giudice. Pertanto, le due diverse posizioni non sono fra loro raffrontabili ai fini della valutazione del rispetto del principio di eguaglianza. Infatti, il compenso per i giudici tributari è previsto per un\u0027attività che essi non esercitano professionalmente, bensì, di massima, in aggiunta ad altre attività svolte in via primaria e, quindi, non si impone che agli stessi venga riconosciuto il medesimo trattamento economico di cui beneficiano i primi. (\u003cem\u003ePrecedente: O. 272/1999 - mass. 24882\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44596","numero_massima_precedente":"44594","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44596","titoletto":"Impiego pubblico - Trattamento economico - Fissazione di un limite massimo annuo omnicomprensivo (c.d. tetto retributivo), pari alla retribuzione lorda del Primo Presidente della Corte di cassazione - Inclusione delle somme comunque erogate, anche nel caso di più incarichi (nel caso di specie: giudice tributario) - Denunciata violazione dei principi lavorista, di uguaglianza e di ragionevolezza, di capacità contributiva e di buon andamento della pubblica amministrazione, e di quello, anche sovranazionale, di proporzionalità della retribuzione, nonché dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale e della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 131011).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio di Stato, sez. quinta, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 10, 23, 36, 53 e 97 Cost., in relazione, per l\u0027art. 10, all\u0027art. 23, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell\u0027uomo - dell\u0027art. 23-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, come conv., dell\u0027art. 1, commi 471, 473 e 474, della legge n. 147 del 2013 e dell\u0027art. 13 del d.l. n. 66 del 2014, come conv., che fissano un limite massimo annuo omnicomprensivo (c.d. tetto retributivo), pari alla retribuzione lorda del primo presidente della Corte di cassazione, per i lavoratori pubblici. Le norme censurate non irragionevolmente includono, nel predetto limite retributivo, le somme comunque erogate al lavoratore pubblico, anche nel caso di più incarichi come, nel caso di specie, quello di giudice tributario. Per la valutazione della giusta retribuzione del lavoro è necessario infatti fare riferimento alla retribuzione nel suo complesso, in ossequio al principio di onnicomprensività, che nel caso di specie è ancorata ad un riferimento quantitativo ragguardevole. Resta fermo che il legislatore, in un quadro di politiche economiche e sociali in perenne evoluzione, può prefigurare soluzioni diverse e modulare in senso più duttile il cumulo tra retribuzioni, anche in rapporto alle mutevoli esigenze di riassetto complessivo della spesa. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 234/2020 - mass. 43232; S. 89/2020; S. 90/2019 - mass. 42375; S. 178/2017; S. 124/2017 - mass. 40091; S. 13/2016; S. 192/2015; S. 178/2015 - mass. 38535; S. 153/2015 - mass. 38487; S. 154/2014 - mass. 37984; S. 310/2013 - mass. 37562; S. 304/2013 - mass. 37538\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44597","numero_massima_precedente":"44595","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"06/12/2011","data_nir":"2011-12-06","numero":"201","articolo":"23","specificazione_articolo":"ter","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2011-12-06;201~art23"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"22/12/2011","data_nir":"2011-12-22","numero":"214","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-22;214"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/12/2013","data_nir":"2013-12-27","numero":"147","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"471","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/12/2013","data_nir":"2013-12-27","numero":"147","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"473","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/12/2013","data_nir":"2013-12-27","numero":"147","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"474","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"24/04/2014","data_nir":"2014-04-24","numero":"66","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2014-04-24;66~art13"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"23/06/2014","data_nir":"2014-06-23","numero":"89","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-06-23;89"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"10","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"23","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"36","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"53","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"dichiarazione universale dei diritti dell\u0027uomo","data_legge":"","numero":"","articolo":"23","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"44597","titoletto":"Buon andamento e imparzialità della P.A. - In genere - Associabilità alle politiche di incrementi retributivi - Esclusione. (Classif. 039001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl principio del buon andamento della pubblica amministrazione non può essere associato alle politiche di incrementi retributivi, i quali non sono legati da un vincolo funzionale all\u0027efficiente organizzazione dell\u0027amministrazione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 96/2016 - mass. 38843; S. 154/2014 - mass. 37984; S. 304/2013 - mass. 37538; S. 273/1997 - mass. 23456; O. 263/2002 - mass. 27086; O. 368/1999 - mass. 24972; O. 205 del 1998 - mass. 23963\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"44596","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"41668","autore":"","titolo":"Osservazioni a Corte cost. n. 27 del 2022","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"10","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2944","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41457","autore":"d\u0027Ayala Valva F.","titolo":"Le finalità del CNF come fonte dell\u0027obbligo contributivo","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"GT - Rivista di giurisprudenza tributaria","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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