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Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998, alla legge regionale n. 13 del 2006, alla legge regionale n. 36 del 2013 e alla legge regionale n. 37 del 2016), e dell\u0026#8217;art. 1 della legge della Regione Sardegna 20 dicembre 2018, n. 47 (Attuazione dell\u0026#8217;articolo 2, comma 40, della legge regionale n. 3 del 2009 e provvedimenti per garantire il servizio di assistenza zootecnica alle imprese), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna nel procedimento vertente tra P. C. e altri e Laore Sardegna e altri, con ordinanza del 21 dicembre 2020, iscritta al n. 34 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 5 ottobre 2021 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito l\u0026#8217;avvocato Mattia Pani per la Regione autonoma Sardegna, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 6 ottobre 2021.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, con ordinanza del 21 dicembre 2020 (reg. ord. n. 34 del 2021), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 40, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), dell\u0026#8217;art. 4 della legge della Regione Sardegna 22 dicembre 2016, n. 37 (Norme per il superamento del precariato nel sistema Regione e altre disposizioni in materia di personale), dell\u0026#8217;art. 9 della legge della Regione Sardegna 18 giugno 2018, n. 21 (Misure urgenti per il reclutamento di personale nel sistema Regione. 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C. e altri \u0026#8211; dipendenti attualmente in servizio presso l\u0026#8217;Agenzia per l\u0026#8217;attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale della Regione Sardegna (Laore) \u0026#8211; avverso la detta Agenzia e altri, al fine di ottenere l\u0026#8217;annullamento della determinazione del Commissario straordinario 11 ottobre 2019, n. 161, nonch\u0026#233; di tutti gli atti allegati e connessi alla medesima, relativi al concorso per soli titoli per l\u0026#8217;inquadramento nella detta Agenzia del personale dell\u0026#8217;Associazione regionale allevatori della Sardegna (ARAS), ente di diritto privato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePi\u0026#249; precisamente, i ricorrenti sostengono che \u0026#171;gli atti impugnati, e la relativa disciplina legislativa e normativa di riferimento\u0026#187; debbano ritenersi \u0026#171;illegittimi e gravemente pregiudizievoli dei loro interessi\u0026#187; per cui, deducendo come motivi del ricorso, l\u0026#8217;eccesso di potere e la violazione e falsa applicazione degli artt. 51, primo comma, e 97, commi primo e terzo, Cost., chiedono l\u0026#8217;annullamento di tali atti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Sotto il profilo della rilevanza della questione, il giudice a quo ritiene che il previo accertamento della eventuale illegittimit\u0026#224; costituzionale delle norme censurate costituisca necessario presupposto per la definizione del giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del TAR Sardegna, infatti, i ricorrenti non trarrebbero alcuna utilit\u0026#224; dall\u0026#8217;eventuale accoglimento delle censure \u0026#171;che riguardano le modalit\u0026#224; con cui \u0026#232; stato redatto il bando, le sue clausole, le modalit\u0026#224; di valutazione dei titoli\u0026#187;, avendo interesse solo alla caducazione dell\u0026#8217;intera procedura di reclutamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer questa ragione, la decisione, ad avviso del rimettente, non pu\u0026#242; prescindere dalla valutazione circa la legittimit\u0026#224; costituzionale delle norme censurate, in quanto solo dall\u0026#8217;eventuale annullamento di queste potrebbe derivare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; degli atti amministrativi impugnati e, quindi, l\u0026#8217;integrale accoglimento del ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; La non manifesta infondatezza della questione \u0026#232; argomentata dal giudice a quo evidenziando che il concorso pubblico costituisce la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, quale procedura strumentale al canone di efficienza dell\u0026#8217;amministrazione, e che tale principio, nonostante sia stato formulato per lo pi\u0026#249; con riferimento a procedure riservate a soggetti gi\u0026#224; appartenenti all\u0026#8217;amministrazione, \u0026#232; stato ritenuto, a maggior ragione, applicabile dalla giurisprudenza costituzionale anche quando la riserva integrale dei posti operi nei confronti di personale dipendente da enti di diritto privato (sentenze n. 299 e n. 72 del 2011, e n. 267 del 2010).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, nel caso in esame, le disposizioni censurate, esentando l\u0026#8217;agenzia Laore, ente pubblico regionale, da ogni forma di selezione concorsuale pubblica nell\u0026#8217;assunzione del personale proveniente dall\u0026#8217;ARAS, contrasterebbero, ad avviso del giudice a quo, con gli artt. 3, 51 e 97 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con atto depositato il 12 aprile 2021 si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione autonoma Sardegna, rappresentando che, successivamente alla proposizione dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, la stessa ha approvato la legge della Regione Sardegna 28 dicembre 2020, n. 34 (Modifiche all\u0026#8217;articolo 1 della legge regionale n. 47 del 2018 in materia di assistenza tecnica agli imprenditori zootecnici), che ha integralmente modificato il procedimento di inquadramento in Laore del personale di ARAS, gi\u0026#224; disciplinato dalle norme oggetto della odierna questione di legittimit\u0026#224; costituzionale; queste ultime sarebbero, quindi, \u0026#171;rimaste integralmente prive di effettiva esecuzione\u0026#187;, nonch\u0026#233; \u0026#171;superate dalla successiva disposizione di legge che, in ordine alla questione controversa, introduce una nuova e sostitutiva regolamentazione del procedimento concorsuale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla luce delle sopravvenute modiche normative, la difesa regionale, evidenziando che \u0026#171;i bandi di concorso adottati in esecuzione delle leggi regionali interessate dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione sono venuti meno per via dell\u0026#8217;approvazione della nuova legge regionale 34/2020 cui hanno fatto seguito nuovi e autonomi bandi di concorso\u0026#187;, chiede che la Corte costituzionale dichiari \u0026#171;la cessazione della materia del contendere\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 34 del 2021), il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 40, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), dell\u0026#8217;art. 4 della legge della Regione Sardegna 22 dicembre 2016, n. 37 (Norme per il superamento del precariato nel sistema Regione e altre disposizioni in materia di personale), dell\u0026#8217;art. 9 della legge della Regione Sardegna 18 giugno 2018, n. 21 (Misure urgenti per il reclutamento di personale nel sistema Regione. Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998, alla legge regionale n. 13 del 2006, alla legge regionale n. 36 del 2013 e alla legge regionale n. 37 del 2016), e dell\u0026#8217;art. 1 della legge della Regione Sardegna 20 dicembre 2018, n. 47 (Attuazione dell\u0026#8217;articolo 2, comma 40, della legge regionale n. 3 del 2009 e provvedimenti per garantire il servizio di assistenza zootecnica alle imprese).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe questioni in esame sono state sollevate nell\u0026#8217;ambito di un giudizio promosso da alcuni dipendenti in servizio presso l\u0026#8217;Agenzia per l\u0026#8217;attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale della Regione Sardegna (Laore) avverso la stessa Agenzia e la Regione Sardegna, onde ottenere l\u0026#8217;annullamento della determinazione del Commissario straordinario 11 ottobre 2019, n. 161 e di tutti gli atti allegati e connessi alla medesima, relativi al concorso, riservato e per soli titoli, per l\u0026#8217;inquadramento nella detta agenzia del personale dell\u0026#8217;Associazione regionale allevatori della Sardegna (ARAS) in servizio alla data del 31 dicembre 2006, che abbia prestato la propria attivit\u0026#224; lavorativa nei servizi di assistenza tecnica a favore degli allevatori della Sardegna, ivi compresa l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di laboratorio e di amministrazione, finanziati con risorse regionali o statali, per almeno tre anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Il TAR rimettente ritiene le questioni rilevanti e non manifestamente infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn ordine alla rilevanza, il giudice a quo evidenzia che i ricorrenti non trarrebbero alcuna utilit\u0026#224; dall\u0026#8217;eventuale accoglimento delle censure \u0026#171;che riguardano le modalit\u0026#224; con cui \u0026#232; stato redatto il bando, le sue clausole, le modalit\u0026#224; di valutazione dei titoli\u0026#187;, avendo interesse solo alla caducazione dell\u0026#8217;intera procedura di reclutamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer queste ragioni, la decisione, ad avviso del rimettente, non pu\u0026#242; prescindere dalla valutazione circa la legittimit\u0026#224; costituzionale delle norme censurate, in quanto solo dall\u0026#8217;eventuale annullamento di queste potrebbe derivare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; degli atti amministrativi impugnati e, quindi, l\u0026#8217;accoglimento del ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA sostegno della non manifesta infondatezza, il TAR Sardegna, richiamata la giurisprudenza costituzionale che riconosce nel concorso pubblico la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, quale procedura strumentale al canone di efficienza dell\u0026#8217;amministrazione, rileva che tale principio, nonostante sia stato formulato per lo pi\u0026#249; con riferimento a procedure riservate a soggetti gi\u0026#224; appartenenti all\u0026#8217;amministrazione, \u0026#232; stato ritenuto applicabile dalla giurisprudenza costituzionale anche quando la riserva integrale dei posti operi nei confronti di personale dipendente da enti di diritto privato (sono citate le sentenze n. 299 e n. 72 del 2011, e n. 267 del 2010).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza di rimessione vengono testualmente censurati, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., gli artt. 2, comma 40, della legge reg. Sardegna n. 3 del 2009, 4 della legge reg. Sardegna n. 37 del 2016, 9 della legge reg. Sardegna n. 21 del 2018 e 1 della legge reg. Sardegna n. 47 del 2018.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; ancorch\u0026#233; le questioni sollevate risultino, sulla base delle censure proposte dal rimettente, essenzialmente incentrate su quanto disposto dall\u0026#8217;art. 2, comma 40, della legge reg. Sardegna n. 3 del 2009, ai sensi del quale \u0026#171;[l]\u0026#8217;Agenzia LAORE Sardegna \u0026#232; autorizzata a inquadrare, attraverso prove selettive concorsuali per soli titoli, il personale dipendente dell\u0026#8217;Associazione regionale allevatori in servizio alla data del 31 dicembre 2006, che abbia prestato la propria attivit\u0026#224; lavorativa nei servizi di assistenza tecnica a favore degli allevatori della Sardegna, ivi compresa l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di laboratorio e di amministrazione, finanziati con risorse regionali o statali, per almeno tre anni, riconoscendo nel passaggio l\u0026#8217;anzianit\u0026#224; di servizio e, a tal fine, la Giunta regionale, in attuazione della legge della Regione Sardegna 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna), articolo 28, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modifiche della pianta organica della stessa Agenzia. Alla relativa spesa si fa fronte con le risorse previste nell\u0026#8217;UPB S06.04.009\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Preliminarmente, va dichiarata la manifesta inammissibilit\u0026#224; per assoluto difetto di motivazione delle censure formulate in relazione agli artt. 4 della legge reg. Sardegna n. 37 del 2016 e 9 della legge reg. Sardegna n. 21 del 2018.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa prima di dette disposizioni prevede che \u0026#171;[e]sclusivamente per le finalit\u0026#224; di cui alla presente legge volte al superamento del precariato, fatto salvo quanto previsto dall\u0026#8217;articolo 2, le amministrazioni del sistema Regione, contestualmente all\u0026#8217;approvazione del piano pluriennale di cui all\u0026#8217;articolo 3, provvedono, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 4 del decreto legge n. 101 del 2013 e dell\u0026#8217;articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilit\u0026#224; 2015), e successive modifiche ed integrazioni, e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, al rinnovo o alla proroga, fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, dei contratti di lavoro a temine interessati dalle procedure di cui alla presente legge e individuati con le modalit\u0026#224; previste dall\u0026#8217;articolo 3, comma 4, lettera a)\u0026#187;; mentre la seconda disposizione indicata prevede che \u0026#171;[i]l termine del 31 dicembre 2018 previsto dall\u0026#8217;articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2016, n. 37 (Norme per il superamento del precariato nel sistema Regione e altre disposizioni in materia di personale) \u0026#232; prorogato al 31 dicembre 2020\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta di disposizioni volte, evidentemente, al superamento del precariato nella pubblica amministrazione, che stabiliscono il rinnovo o la proroga, fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione, dei contratti di lavoro a termine di dipendenti pubblici e che, come tali, risultano del tutto estranee alla questione dell\u0026#8217;inquadramento nella pubblica amministrazione regionale, senza pubblico concorso, del personale proveniente dall\u0026#8217;ARAS, ente di diritto privato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali censure devono, pertanto, ritenersi manifestamente inammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Con riferimento, poi, all\u0026#8217;esatta delimitazione del thema decidendum va rilevato che le motivazioni e le conclusioni dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione si rivolgono, indistintamente, all\u0026#8217;intero art. 1 della legge reg. Sardegna n. 47 del 2018, che detta, in generale, disposizioni in materia di assistenza agli imprenditori zootecnici, senza per\u0026#242; precisare quale sia la disposizione/norma sospettata di illegittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa valutazione delle specifiche censure contenute nell\u0026#8217;ordinanza rende, per\u0026#242;, evidente che il giudice a quo ha inteso denunciare, oltre che l\u0026#8217;art. 2, comma 40, della legge reg. Sardegna n. 3 del 2009, esclusivamente il comma 2 del citato art. 1 della legge reg. Sardegna n. 47 del 2018, che, disciplinando i compiti dell\u0026#8217;Agenzia Laore, a quello rinvia, limitatamente dunque alla parte finale in cui stabilisce \u0026#171;e svolge le corrispondenti funzioni mediante l\u0026#8217;attuazione dell\u0026#8217;articolo 2, comma 40, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), nei limiti di spesa previsti dalla medesima norma\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome gi\u0026#224; rilevato, infatti, l\u0026#8217;art. 2, comma 40, della legge reg. Sardegna n. 3 del 2009 rappresenta la disposizione che ha imposto alla Regione autonoma Sardegna di procedere all\u0026#8217;inquadramento nei ruoli dell\u0026#8217;agenzia Laore Sardegna, attraverso prove selettive concorsuali per soli titoli, del personale dipendente dell\u0026#8217;ARAS in servizio alla data del 31 dicembre 2006.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale norma \u0026#232;, per\u0026#242;, rimasta priva di attuazione sino a che l\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Sardegna n. 47 del 2018, segnatamente la parte finale del suo comma 2, non l\u0026#8217;ha specificamente richiamata, disponendo che le venisse data attuazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Successivamente alla pubblicazione dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, la Regione autonoma Sardegna ha approvato la legge della Regione Sardegna 28 dicembre 2020, n. 34 (Modifiche all\u0026#8217;articolo 1 della legge regionale n. 47 del 2018 in materia di assistenza tecnica agli imprenditori zootecnici), che ha modificato il procedimento di inquadramento in Laore del personale di ARAS, gi\u0026#224; disciplinato dalle norme oggetto della odierna questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, abrogando il comma 40 dell\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Sardegna n. 3 del 2009 e modificando il testo dell\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Sardegna n. 47 del 2018, eliminando da esso ogni riferimento all\u0026#8217;indicato art. 2, comma 40, e inserendo un comma 2-bis, per cui l\u0026#8217;Agenzia Laore, \u0026#171;sulla base della programmazione triennale del fabbisogno \u0026#232; autorizzata ad assumere, tramite concorso pubblico per titoli e colloquio, il personale necessario\u0026#187; allo svolgimento delle proprie funzioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha avuto modo di precisare, gi\u0026#224; in altre occasioni, che, ove un determinato atto amministrativo sia stato adottato sulla base di una norma poi abrogata, la legittimit\u0026#224; dell\u0026#8217;atto deve essere, comunque, esaminata, in virt\u0026#249; del principio tempus regit actum, \u0026#171;con riguardo alla situazione di fatto e di diritto\u0026#187; esistente al momento della sua adozione (ex plurimis, sentenze n. 170 e n. 7 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso in esame, quindi, poich\u0026#233; la procedura oggetto di impugnazione \u0026#232; stata bandita nella vigenza delle norme censurate, \u0026#232; alla luce di queste che il TAR Sardegna \u0026#232; chiamato a svolgere il proprio sindacato giurisdizionale e, perci\u0026#242;, la sollevata questione \u0026#232; rilevante nel giudizio in corso, n\u0026#233; si pone l\u0026#8217;esigenza di restituire gli atti per una rivalutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNeppure, sotto altro profilo, tale ius superveniens pu\u0026#242; comportare la cessazione della materia del contendere, come, invece, richiesto dalla Regione autonoma Sardegna nella sua memoria di costituzione in giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale conseguenza si pu\u0026#242;, infatti, determinare solo nei casi di giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale introdotto con ricorso in via principale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Nel merito, le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost. sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, \u0026#171;la facolt\u0026#224; del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell\u0026#8217;amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle\u0026#187; (sentenza n. 40 del 2018 e n. 110 del 2017; nello stesso senso, sentenze n. 7 del 2015 e n. 134 del 2014) e, comunque, sempre che siano previsti \u0026#171;adeguati accorgimenti per assicurare [...] che il personale assunto abbia la professionalit\u0026#224; necessaria allo svolgimento dell\u0026#8217;incarico\u0026#187; (sentenza n. 225 del 2010).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, secondo la stessa sentenza, \u0026#171;la necessit\u0026#224; del concorso per le assunzioni a tempo indeterminato discende non solo dal rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all\u0026#8217;art. 97 Cost., ma anche dalla necessit\u0026#224; di consentire a tutti i cittadini l\u0026#8217;accesso alle funzioni pubbliche, in base all\u0026#8217;art. 51 Cost.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGi\u0026#224; in passato questa Corte ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale del mancato ricorso a una tale \u0026#171;forma generale ed ordinaria di reclutamento per le amministrazioni pubbliche\u0026#187; (sentenza n. 40 del 2018), in relazione a norme regionali di generale e automatico reinquadramento del personale di enti di diritto privato (come le societ\u0026#224; a partecipazione regionale) nei ruoli delle Regioni, senza il previo espletamento di alcuna procedura selettiva di tipo concorsuale (ex multis, sentenza n. 225 del 2010).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUn simile trasferimento automatico finirebbe, infatti, per risolversi in un privilegio indebito per i soggetti beneficiari di una procedura come quella descritta, in violazione dell\u0026#8217;art. 97 Cost. e, di conseguenza, degli artt. 3 e 51 Cost. (ex multis, sentenze n. 227 del 2013 e n. 62 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche nel caso di trasferimento di funzioni da soggetti privati ad enti pubblici, come nel caso in esame, deve ritenersi che \u0026#171;l\u0026#8217;automatico trasferimento dei lavoratori presuppone un passaggio di status \u0026#8211; da dipendenti privati a dipendenti pubblici (ancorch\u0026#233; in regime di lavoro privatizzato) \u0026#8211; che [\u0026#8230;] non pu\u0026#242; avvenire in assenza di una prova concorsuale aperta al pubblico\u0026#187; (sentenza n. 167 del 2013).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe ne deve concludere che il generale ed automatico transito del personale di un ente di diritto privato nell\u0026#8217;organico di un soggetto pubblico regionale non possa essere realizzato senza il previo espletamento di una procedura selettiva non riservata, ma aperta al pubblico, in quanto, altrimenti, si avrebbe una palese ed ingiustificata deroga al principio del concorso pubblico, al quale debbono conformarsi \u0026#8722; come pi\u0026#249; volte affermato da questa Corte \u0026#8211; le procedure di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni (ex multis, sentenza n. 190 del 2005).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.\u0026#8722; Nel caso in esame, le norme regionali censurate vengono a vincolare, invece, l\u0026#8217;amministrazione a bandire una procedura che si risolve in una riserva integrale dei posti messi a concorso a favore dei dipendenti di un ente privato, l\u0026#8217;ARAS, per i quali viene prevista, per di pi\u0026#249;, l\u0026#8217;entrata in servizio nella pubblica amministrazione con la sola valutazione dei titoli e con l\u0026#8217;anzianit\u0026#224; pregressa gi\u0026#224; maturata presso il precedente datore di lavoro privato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, le norme regionali qui esaminate nella versione vigente precedentemente alle modifiche introdotte dalla legge reg. Sardegna n. 34 del 2020, non soddisfano le condizioni che possono, in alcuni limitati casi, giustificare la deroga al principio del pubblico concorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.3.\u0026#8211; Va, quindi, dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., dell\u0026#8217;art. 2, comma 40, della legge reg. Sardegna n. 3 del 2009 e dell\u0026#8217;art. 1, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 47 del 2018, nella versione vigente precedentemente alla sostituzione operata dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 34 del 2020, limitatamente alla parte in cui stabilisce \u0026#171;e svolge le corrispondenti funzioni mediante l\u0026#8217;attuazione dell\u0026#8217;articolo 2, comma 40, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), nei limiti di spesa previsti dalla medesima norma\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 40, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 2, della legge della Regione Sardegna 20 dicembre 2018, n. 47 (Attuazione dell\u0026#8217;articolo 2, comma 40, della legge regionale n. 3 del 2009 e provvedimenti per garantire il servizio di assistenza zootecnica alle imprese), nella versione vigente precedentemente alla sostituzione operata dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera a), della legge della Regione Sardegna 28 dicembre 2020, n. 34 (Modifiche all\u0026#8217;articolo 1 della legge regionale n. 47 del 2018 in materia di assistenza tecnica agli imprenditori zootecnici), limitatamente alla parte in cui stabilisce \u0026#171;e svolge le corrispondenti funzioni mediante l\u0026#8217;attuazione dell\u0026#8217;articolo 2, comma 40, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), nei limiti di spesa previsti dalla medesima norma\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) dichiara la manifesta inammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4 della legge della Regione Sardegna 22 dicembre 2016, n. 37 (Norme per il superamento del precariato nel sistema Regione e altre disposizioni in materia di personale) e dell\u0026#8217;art. 9 della legge della Regione Sardegna 18 giugno 2018, n. 21 (Misure urgenti per il reclutamento di personale nel sistema Regione. Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998, alla legge regionale n. 13 del 2006, alla legge regionale n. 36 del 2013 e alla legge regionale n. 37 del 2016), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiulio PROSPERETTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 2 dicembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma Sardegna - Previsione che l\u0027Agenzia regionale per l\u0027attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rurale [LAORE] \u0026#232; autorizzata a inquadrare, attraverso prove selettive concorsuali per soli titoli, il personale dipendente dell\u0027Associazione regionale allevatori [ARAS] - Proroga al 31 dicembre 2018 e, successivamente, al 31 dicembre 2020 dei contratti di lavoro a termine interessati dalle procedure di stabilizzazione.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44390","titoletto":"Impiego pubblico - Stabilizzazione di personale precario -  Norme della Regione autonoma Sardegna - Rinnovo o proroga dei contratti di lavoro a termine, fino alla conclusione della stabilizzazione - Denunciata violazione dei principi del concorso pubblico e del buon andamento dell\u0027amministrazione - Difetto assoluto di motivazione - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 131010).","testo":"Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per assoluto difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Sardegna in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost. - degli artt. 4 della legge reg. Sardegna n. 37 del 2016 e 9 della legge reg. Sardegna n. 21 del 2018, che stabiliscono il rinnovo o la proroga, fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione (e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, poi prorogato al 2020), dei contratti di lavoro a termine di dipendenti pubblici dell\u0027amministrazione regionale. Dette norme, volte al fine del superamento del precariato nella pubblica amministrazione, risultano estranee alla questione sorta nel giudizio principale.","numero_massima_successivo":"44391","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"22/12/2016","data_nir":"2016-12-22","numero":"37","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"18/06/2018","data_nir":"2018-06-18","numero":"21","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"51","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44391","titoletto":"Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens modificativo della norma censurata - Applicazione del principio tempus regit actum - Perdurante rilevanza della questione avente ad oggetto un atto amministrativo adottato sulla base della disposizione modificata - Possibile restituzione degli atti al rimettente - Esclusione. (Classif. 111011).","testo":"Ove un determinato atto amministrativo sia stato adottato sulla base di una norma poi abrogata, la sua legittimità deve essere comunque esaminata, in virtù del principio \u003cem\u003etempus regit actum\u003c/em\u003e, con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione, senza necessità di restituire gli atti al rimettente. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 170/2019 - mass. 40707; S. 7/2019 - mass.\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003e40304\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44392","numero_massima_precedente":"44390","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44392","titoletto":"Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Cessazione della materia del contendere - Ambito di applicazione dell\u0027istituto - Giudizio incidentale - Esclusione. (Classif. 111011).","testo":"Lo \u003cem\u003eius superveniens\u003c/em\u003e in un giudizio incidentale non può comportare la cessazione della materia del contendere, in quanto detta conseguenza si può determinare solo nei casi di un giudizio di legittimità costituzionale introdotto con ricorso in via principale.","numero_massima_successivo":"44393","numero_massima_precedente":"44391","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44393","titoletto":"Impiego pubblico - Concorso pubblico - Principio generale per le assunzioni a tempo indeterminato - Eccezionalità delle possibili deroghe - Conseguente illegittimità costituzionale, per violazione dei principi del concorso pubblico e del buon andamento dell\u0027amministrazione, delle disposizioni in contrasto (nel caso di specie: norme della Regione autonoma Sardegna per il reinquadramento del personale dell\u0027Associazione regionale allevatori ARAS, ente di diritto privato, nell\u0027Agenzia LAORE Sardegna, mediante prove selettive concorsuali per soli titoli con riserva integrale dei posti e mantenimento dell\u0027anzianità pregressa maturata). (Classif. 131004).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa necessità del concorso pubblico - forma generale ed ordinaria di reclutamento per le amministrazioni pubbliche - per le assunzioni a tempo indeterminato discende non solo dal rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all\u0027art. 97 Cost., ma anche dalla necessità di consentire a tutti i cittadini l\u0027accesso alle funzioni pubbliche, in base all\u0027art. 51 Cost. La facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell\u0027amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle e, comunque, sempre che siano previsti adeguati accorgimenti per assicurare che il personale assunto abbia la professionalità necessaria allo svolgimento dell\u0027incarico. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 40/2018 - mass.40304; S. 110/2017 -mass. 40017; S. 7/2015 - mass. 38220; S. 134/2014 - mass. 37940; S. 225/2010 - mass. 34771\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl generale ed automatico transito del personale di un ente di diritto privato nell\u0027organico di un soggetto pubblico regionale non può essere realizzato senza il previo espletamento di una procedura selettiva non riservata, ma aperta al pubblico, in quanto, altrimenti, si avrebbe una palese ed ingiustificata deroga al principio del concorso pubblico e un privilegio indebito per i soggetti beneficiari, in violazione dell\u0027art. 97 Cost. e, di conseguenza, degli artt. 3 e 51 Cost. (\u003cem\u003ePrecedente: S.167/2013 - mass. 37186\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., l\u0027art. 2, comma 40, della legge reg. Sardegna n. 3 del 2009 e l\u0027art. 1, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 47 del 2018, nella versione vigente precedentemente alla sostituzione operata dall\u0027art. 1, comma 1, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e, della legge reg. Sardegna n. 34 del 2020, limitatamente alla parte in cui stabilisce «e svolge le corrispondenti funzioni mediante l\u0027attuazione dell\u0027articolo 2, comma 40, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), nei limiti di spesa previsti dalla medesima norma». Dette disposizioni - vincolando l\u0027amministrazione a bandire una procedura che si risolve in una riserva integrale dei posti messi a concorso a favore dei dipendenti di un ente privato, l\u0027ARAS, per i quali viene prevista l\u0027entrata in servizio nella pubblica amministrazione con la sola valutazione dei titoli e con l\u0027anzianità pregressa già maturata presso il precedente datore di lavoro privato - non soddisfano le condizioni che possono, in alcuni limitati casi, giustificare la deroga al principio del pubblico concorso. \u003cem\u003ePrecedenti: S. 227/2013 - mass. 37337; S. 62/2012 - mass. 36159; S. 190/2005 - mass. 29391\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"44392","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"07/08/2009","data_nir":"2009-08-07","numero":"3","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"40","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"20/12/2018","data_nir":"2018-12-20","numero":"47","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"51","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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