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Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale degli articoli 4, comma 1, 5 e 11, comma 2, della legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 15 (Razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 7 ottobre 2002, depositato in cancelleria il 15 successivo ed iscritto al n. 73 del registro ricorsi 2002. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003cI\u003eVisto\u003c/I\u003e l\u0027atto di costituzione della Regione Marche; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003cI\u003eudito\u003c/I\u003e nell\u0027udienza pubblica dell\u002711 novembre 2003 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003cI\u003euditi\u003c/I\u003e l\u0027Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri e l\u0027Avvocato Stefano Grassi per la Regione Marche. \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 1. - Con ricorso notificato il 7 ottobre 2002 e depositato il successivo 15 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli articoli 4, comma 1, 5 e 11, comma 2, della legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 15 (Razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 2. - Il ricorrente, rappresentato dall\u0027Avvocatura generale dello Stato, osserva preliminarmente che gli impianti di distribuzione dei carburanti liquidi e gassosi per autotrazione sono oggetto di numerose discipline (tributarie, di sicurezza, ambientali, commerciali, civilistiche, amministrative, in tema di \u0026#171;scorte petrolifere\u0026#187;), attinenti a diversi parametri costituzionali, come quelli dell\u0027art. 117, secondo comma, lettere \u003cI\u003ee\u003c/I\u003e) (\u0026#171;sistema tributario\u0026#187;), \u003cI\u003eh\u003c/I\u003e) (\u0026#171;sicurezza\u0026#187;), \u003cI\u003el\u003c/I\u003e) (\u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;) e \u003cI\u003es\u003c/I\u003e) (\u0026#171;tutela dell\u0027ambiente, dell\u0027ecosistema\u0026#187;); in questo quadro, il ricorrente richiama altres\u0026#236; la disposizione dell\u0027art. 18, comma 1, lettere \u003cI\u003ed\u003c/I\u003e) e \u003cI\u003ef\u003c/I\u003e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59); in particolare, la normativa regionale contro la quale il ricorso \u0026#232; promosso attiene alla disciplina amministrativa, e si ricollega alla delega di funzioni amministrative, nel settore dei distributori di carburante in questione, disposta a favore delle Regioni con l\u0027art. 52, primo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all\u0027art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Questa materia, prosegue il ricorrente, \u0026#232; rimasta affidata alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni, nel nuovo testo dell\u0027art. 117 della Costituzione, rientrando essa nella disciplina dell\u0027\u0026#171;energia\u0026#187; nonch\u0026#233;, \u0026#171;marginalmente\u0026#187;, in quella della \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Di conseguenza, secondo il ricorrente, la legislazione regionale in questo settore deve attenersi ai principi fondamentali posti dalla legislazione statale, e specificamente dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante \u0026#171;Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell\u0027articolo 4, comma 4, lettera \u003cI\u003ec\u003c/I\u003e), della legge 15 marzo 1997, n. 59\u0026#187;, e dal decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 febbraio 1998, n. 32, concernente la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell\u0027articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), oltre che \u0026#171;in testi normativi anteriori\u0026#187;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Poste le suddette premesse, il ricorrente formula specifiche censure riguardanti le tre indicate disposizioni della legge regionale n. 15 del 2002. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 2.1. - Quanto all\u0027art. 4, comma 1, della legge regionale, che dispone la realizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti \u0026#171;nel rispetto delle prescrizioni della presente legge e del regolamento di cui all\u0027art. 2 [della legge medesima]\u0026#187;, il ricorrente lamenta l\u0027omessa considerazione, da parte della disposizione regionale, delle \u0026#171;non poche e non trascurabili\u0026#187; norme statali che riguardano la localizzazione e la costruzione degli impianti in parola; norme che, del resto, il richiamato art. 2 della legge regionale non menziona n\u0026#233; potrebbe menzionare, in quanto non attinenti all\u0027attuazione della legge regionale medesima. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Un \u0026#171;accenno\u0026#187; agli interessi pubblici coinvolti, conclude sul punto il ricorso, si rintraccerebbe solo nell\u0027art. 5, secondo periodo, e nell\u0027art. 11, comma 3, ma soltanto in connessione, rispettivamente, con gli aspetti della \u0026#171;autorizzazione provvisoria\u0026#187; e dei \u0026#171;controlli\u0026#187;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 2.2. - Con riferimento all\u0027art. 5, relativo alla gi\u0026#224; accennata autorizzazione - rilasciata, sulla base di una domanda dell\u0027interessato, in caso di ristrutturazione totale o parziale dell\u0027impianto - all\u0027esercizio provvisorio dell\u0027impianto di distribuzione dei carburanti, il ricorrente censura l\u0027affidamento, che in esso sarebbe previsto, a un soggetto privato (il \u0026#171;tecnico abilitato\u0026#187;) di compiti che attengono ad \u0026#171;aspetti\u0026#187; non riconducibili alle competenze legislative regionali. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 2.3. - Per ci\u0026#242; che concerne, infine, l\u0027art. 11, comma 2, della legge regionale, nel ricorso si premette una ricostruzione del vigente testo costituzionale secondo la quale la disciplina del potere di sostituirsi a organi degli enti locali, con la definizione delle correlative procedure, e nel rispetto dei principi di sussidiariet\u0026#224; e di leale collaborazione, non potrebbe essere stabilita altrimenti che con legge dello Stato: a questa conclusione condurrebbero (\u003cI\u003ea\u003c/I\u003e) la \u0026#171;continuit\u0026#224; testuale\u0026#187; dei due periodi dell\u0027unitario secondo comma dell\u0027art. 120 della Costituzione, che concerne il potere sostitutivo del Governo e i relativi casi di esercizio, (\u003cI\u003eb\u003c/I\u003e) le \u0026#171;solenni disposizioni\u0026#187; contenute nell\u0027art. 114, commi primo e secondo, della Costituzione (con la garanzia dell\u0027autonomia degli enti territoriali), (\u003cI\u003ec\u003c/I\u003e) l\u0027assegnazione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato della materia relativa agli \u0026#171;organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citt\u0026#224; metropolitane\u0026#187; [art. 117, secondo comma, lettera \u003cI\u003ep\u003c/I\u003e), della Costituzione], (\u003cI\u003ed\u003c/I\u003e) la \u0026#171;cogente esigenza\u0026#187; di una disciplina unitaria - o perlomeno fortemente coordinata - delle modalit\u0026#224; di esercizio dei poteri sostitutivi, a iniziare dall\u0027individuazione dell\u0027organo chiamato a disporre l\u0027intervento sostitutivo. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Pertanto, l\u0027espressione contenuta nell\u0027art. 120, secondo comma, della Costituzione, secondo cui la \u0026#171;legge\u0026#187; definisce le citate procedure di esercizio dei poteri sostitutivi, dovrebbe intendersi alla stregua di una riserva alla fonte legislativa statale; in questo stesso senso, il ricorrente richiama le norme attuative della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e A questo schema non si conformerebbe l\u0027impugnata disposizione regionale dell\u0027art. 11, comma 2, l\u0026#224; dove essa attribuisce al Presidente della Giunta regionale il potere di \u0026#171;adottare, nell\u0027esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al comma 1 e previa diffida, i provvedimenti, anche di carattere sostitutivo, idonei ad assicurare il rispetto dei termini e delle norme violate\u0026#187;; donde la lesione dei parametri sopra enucleati. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Infine, nel ricorso si critica una certa \u0026#171;oscurit\u0026#224;\u0026#187; che sarebbe propria della disposizione, in quanto, da un lato, essa collegherebbe l\u0027eventuale intervento sostitutivo alle funzioni di vigilanza \u0026#171;sull\u0027applicazione della presente legge\u0026#187; (cos\u0026#236; nel comma 1 richiamato), mentre, dall\u0027altro, accennerebbe alla violazione delle \u0026#171;prescrizioni vincolanti\u0026#187; previste \u0026#171;dalle leggi\u0026#187;, al plurale, senza adeguatamente considerare, dunque, che tali prescrizioni possono essere contenute in disposizioni legislative statali. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 3. - Nel giudizio cos\u0026#236; promosso si \u0026#232; costituita la Regione Marche, che, previa sintesi della complessiva disciplina posta con la legge regionale n. 15 del 2002, diretta alla \u0026#171;razionalizzazione e all\u0027ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione, al fine di migliorare l\u0027efficienza complessiva del sistema distributivo, favorire il contenimento dei prezzi e incrementare, anche qualitativamente, i servizi resi all\u0027utenza\u0026#187;, secondo le finalit\u0026#224; della legge definite nel suo art. 1, ha concluso per l\u0027infondatezza di tutte le censure sollevate con il ricorso statale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 3.1. - Quanto all\u0027art. 4, comma 1, l\u0027infondatezza della questione sollevata deriverebbe dal fatto che il mancato richiamo delle disposizioni statali di principio, in particolare dei decreti legislativi n. 32 del 1998 e n. 346 del 1999, non potrebbe assumere il significato di escludere o di ridurre l\u0027ambito della loro applicabilit\u0026#224;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 3.2. - Circa la censura mossa all\u0027art. 5, l\u0027indicazione comprensiva di tutti gli aspetti (fiscali, sanitari, ambientali, di sicurezza, etc.) coinvolti nel rilascio dell\u0027autorizzazione all\u0027esercizio provvisorio non si trasformerebbe in una disciplina ricadente nei rispettivi ambiti materiali, ma varrebbe solo come definizione del contenuto della domanda di autorizzazione da presentare al Comune competente; senza considerare che, comunque, le materie in discorso non sarebbero estranee alle competenze - quantomeno di natura concorrente - della Regione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 3.3. - Quanto, infine, all\u0027art. 11, comma 2, la norma regionale atterrebbe all\u0027esercizio del potere sostitutivo da parte della Regione, mentre le disposizioni costituzionali fatte valere dal ricorrente riguarderebbero la disciplina e l\u0027esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato: l\u0027estraneit\u0026#224; reciproca degli ambiti priverebbe, dunque, di fondamento l\u0027asserita violazione della sfera di competenza statale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 4. - Nell\u0027imminenza dell\u0027udienza di trattazione, l\u0027Avvocatura generale dello Stato, per il ricorrente, ha depositato una memoria in cui si sviluppano ulteriormente alcuni degli argomenti gi\u0026#224; dedotti nel ricorso. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In particolare, quanto alla previsione di un potere sostitutivo regionale, la tesi della possibile \u0026#171;compresenza\u0026#187; di poteri sostitutivi dello Stato e delle Regioni, addotta dalla resistente, a parte i rilevanti inconvenienti che potrebbe far insorgere in caso di esercizio concorrente di tali poteri, sarebbe contraddetta dall\u0027assenza di una qualsiasi previsione costituzionale che, al pari di quanto per lo Stato fa l\u0027art. 120, secondo comma, della Costituzione, attribuisca un potere sostitutivo alle Regioni: se, nel procedere alla revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, si \u0026#232; ritenuto necessario porre una espressa disposizione costituzionale, indicando l\u0027organo competente e dettando limiti e modalit\u0026#224; dell\u0027esercizio del potere, sarebbe \u0026#171;irrazionale e a-sistematico\u0026#187;, ad avviso del ricorrente, ritenere che per l\u0027intervento sostitutivo da parte delle Regioni non occorra alcuna \u0026#171;copertura\u0026#187; costituzionale, con l\u0027effetto di rendere il legislatore regionale, al contrario di quello statale, sostanzialmente libero di attribuire poteri sostitutivi a organi e soggetti indeterminati. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u0026#171;Sia dicendo (nell\u0027art. 120 Cost.) sia tacendo\u0026#187;, la Costituzione stabilirebbe dunque una sorta di riserva in capo allo Stato del potere in questione; e ci\u0026#242; sarebbe confermato dalla legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l\u0027adeguamento dell\u0027ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), che, all\u0027art. 8, farebbe salve soltanto le competenze delle Regioni ad autonomia differenziata (comma 3), assegnando a Regioni ed enti locali una mera facolt\u0026#224; di \u0026#171;iniziativa\u0026#187; (commi 1 e 4). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e D\u0027altra parte, a bilanciare l\u0027accennata riserva statale, varrebbe il principio di sussidiariet\u0026#224;, in virt\u0026#249; del quale non ogni sostituzione si tradurrebbe in avocazione allo Stato: proprio secondo l\u0027art. 120, l\u0027intervento sostitutivo si collocherebbe nel quadro del principio di leale collaborazione, giacch\u0026#233; esso non si porrebbe alla stregua di un intervento di natura sanzionatoria, ma sarebbe espressione di sostegno e ausilio, in vista del perseguimento di finalit\u0026#224; comuni a tutti gli enti menzionati nell\u0027art. 114 della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La disciplina dell\u0027art. 120, nella quale la sostituzione concernerebbe non l\u0027ente ma l\u0027organo (e in cui l\u0027atto adottato in via sostitutiva resterebbe un atto imputabile all\u0027ente, per il tramite dell\u0027\u0026#171;organo straordinario\u0026#187; di esso che sarebbe il soggetto che si sostituisce), ammetterebbe la sostituzione del Governo non solo nei casi di inerzia dell\u0027organo ordinariamente competente, ma anche quando quest\u0027ultimo agisse - ma non \u0026#171;nel rispetto\u0026#187; delle esigenze costituzionali - ovvero perfino quando lo richiedesse semplicemente la tutela dei valori indicati nella norma. Si tratterebbe, in definitiva, di una nozione di intervento sostitutivo assai pi\u0026#249; ampia di quella che \u0026#232; utilizzata nel campo dell\u0027azione amministrativa. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Si aggiunge che la disciplina costituzionale potrebbe anche condurre a una delimitazione della stessa nozione di intervento sostitutivo, dalla quale potrebbero essere esclusi i casi di competenze amministrative attribuite in via ordinaria (ed eventualmente anche da leggi regionali) a pi\u0026#249; enti, in una sequenza procedimentale articolata in pi\u0026#249; momenti tra loro collegati, e ci\u0026#242; indipendentemente dalla tipologia dei casi che valgono quali presupposti per l\u0027attivazione del collegamento procedimentale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In questa prospettiva, l\u0027impugnato art. 11 della legge regionale considererebbe due casi: (\u003cI\u003ea\u003c/I\u003e) il mancato rispetto di termini per l\u0027esercizio di funzioni amministrative, cio\u0026#232; una inerzia perdurante anche dopo la diffida, e (\u003cI\u003eb\u003c/I\u003e) l\u0027adozione di atti in violazione di \u0026#171;prescrizioni vincolanti\u0026#187;, cio\u0026#232; il mancato annullamento, dopo la diffida, di atti illegittimi. Mentre il primo caso rientrerebbe nella nozione tradizionale di intervento sostitutivo, il secondo sembrerebbe piuttosto configurare una sorta di potere di riesame da parte di un altro ente (in tal modo implicitamente \u0026#171;sovraordinato\u0026#187;). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Le considerazioni svolte sarebbero tali da corrispondere all\u0027esigenza \u0026#171;di evitare sia una eccessiva estensione sia una banalizzazione della categoria giuridica dell\u0027intervento sostitutivo\u0026#187;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 5. - Nel depositare anch\u0027essa una memoria, la Regione Marche ha ribadito la contestazione dei singoli profili di censura prospettati nel ricorso statale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 5.1. - Quanto all\u0027art. 4, comma 1, della legge regionale n. 15 del 2002, si rileva che la sua legittimit\u0026#224; potrebbe essere colta alla luce del complessivo percorso normativo nel settore della distribuzione di carburante, da (\u003cI\u003ea\u003c/I\u003e) l\u0027iniziale assetto - nel quale la disciplina non costituiva materia di legislazione concorrente \u003cI\u003eex\u003c/I\u003e art. 117 della Costituzione, cosicch\u0026#233; le normative regionali si giustificavano in base all\u0027art. 118, secondo comma, della Costituzione, nel quadro di una legislazione statale che qualificava la materia come servizio pubblico, da esercitare in regime di concessione (art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con legge 18 dicembre 1970, n. 103) -, passando attraverso (\u003cI\u003eb\u003c/I\u003e) la delega di funzioni amministrative a norma del d.P.R. n. 616 del 1977 - nel quadro di indirizzi posti dal Governo, in particolare con il d.P.C.m. dell\u002711 settembre 1989, e in regime di autorizzazione, ora affidato alla potest\u0026#224; dei Comuni, secondo una ripartizione di competenze tra quella di programmazione (Regioni) e quella di concreta gestione (Comuni) che la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 159 del 2001) avrebbe riconosciuto conforme al disegno costituzionale -, fino a (\u003cI\u003ec\u003c/I\u003e) il pi\u0026#249; recente quadro improntato alla liberalizzazione, quale delineato dal decreto legislativo n. 32 del 1998, emanato secondo le direttive di razionalizzazione e di efficienza commerciale poste dalla legge di delega (art. 4 della legge n. 59 del 1997), e nel quale rimane ferma la potest\u0026#224; di \u0026#171;indirizzo programmatico\u0026#187; affidata alle Regioni (art. 1 del decreto legislativo n. 32), che conseguentemente sono titolari di poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni inadempienti rispetto agli obblighi di localizzazione loro assegnati (art. 2 del decreto legislativo citato). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Su quest\u0027ultimo contesto normativo, poi, sono intervenuti dapprima il decreto legislativo n. 112 del 1998, che con l\u0027art. 41 ha \u0026#171;trasferito\u0026#187; alle Regioni le competenze gi\u0026#224; \u0026#171;delegate\u0026#187; in base al d.P.R. n. 616 del 1977, e poi la legge 5 marzo 2001, n. 57, il cui art. 19, in particolare, ha previsto l\u0027adozione con decreto ministeriale di un Piano nazionale recante le linee-guida per l\u0027ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti. In coerenza con questo piano - adottato con decreto ministeriale del 31 ottobre 2001 - \u0026#232; previsto che le Regioni, svolgendo i poteri di programmazione di cui dispongono, redigano piani regionali, nel rispetto di criteri prestabiliti dalla legge. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Prosegue la difesa della Regione Marche osservando che, con la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, la \u0026#171;distribuzione locale dei carburanti\u0026#187;, non riservata allo Stato n\u0026#233; compresa nell\u0027elenco delle materie di legislazione concorrente, rientrerebbe nella competenza c.d. \u0026#171;residuale\u0026#187; delle Regioni, pur presentando interferenze e connessioni con quella della \u0026#171;produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell\u0027energia\u0026#187;, prevista, quale competenza concorrente, nel terzo comma del nuovo art. 117 della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Tutto ci\u0026#242; posto, la resistente ribadisce che l\u0027impugnato art. 4, comma 1, della legge regionale n. 15 del 2002 non si presterebbe alle censure governative, e ci\u0026#242; sia considerando la materia di competenza residuale della Regione, sia considerandola di competenza concorrente: in ogni caso, infatti, il mancato richiamo delle norme statali di cui ai decreti legislativi n. 32 del 1998 e n. 346 del 1999 non avrebbe affatto il significato di escludere o limitare l\u0027applicabilit\u0026#224; della disciplina posta dallo Stato; al contrario, l\u0027art. 4 censurato stabilirebbe il rispetto delle prescrizioni della \u0026#171;presente legge\u0026#187; e tra esse sarebbe da far rientrare anche quella posta nel comma 3 dell\u0027art. 3 della legge regionale, che stabilisce appunto il \u0026#171;rispetto delle norme di cui al d.lgs. n. 32 del 1998\u0026#187;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 5.2. - Circa l\u0027impugnato art. 5 della legge regionale, nella memoria si riprendono le argomentazioni gi\u0026#224; dedotte, operandosi anche il richiamo a una serie di atti normativi di altre Regioni, che presenterebbero contenuti analoghi a quelli della norma impugnata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 5.3. - Sulla censura concernente l\u0027art. 11, comma 2, infine, la Regione, nel ribadire le osservazioni gi\u0026#224; formulate nell\u0027atto di costituzione, rileva che, da ultimo, l\u0027art. 8 della legge n. 131 del 2003, attuando l\u0027art. 120 della Costituzione, avrebbe posto regole di esercizio del potere sostitutivo che confermerebbero come la norma della Costituzione riguardi soltanto la sostituzione del Governo in rapporto a provvedimenti regionali (cos\u0026#236; nel comma 1, che prescrive la partecipazione del Presidente della Regione alle riunioni del Consiglio dei ministri), senza disporre alcunch\u0026#233; sui poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali. La generica prescrizione del comma 3 del citato art. 8, che impone di tenere conto dei principi di sussidiariet\u0026#224; e di leale collaborazione nell\u0027esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali, costituirebbe d\u0027altra parte un principio fondamentale che le Regioni sarebbero tenute a rispettare nel disciplinare l\u0027esercizio dei poteri sostitutivi nelle materie di loro competenza. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La resistente conclude osservando che la normativa impugnata sarebbe conforme agli enunciati della pi\u0026#249; recente giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 313 del 2003), quanto a presupposti e moduli procedimentali della sostituzione. \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri solleva questione di legittimit\u0026#224; costituzionale degli articoli 4, comma 1, 5 e 11, comma 2, della legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 15 (Razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La legge regionale, ad avviso del ricorrente, interverrebbe su una materia, quella degli impianti di distribuzione dei carburanti liquidi e gassosi per autotrazione, che sarebbe oggetto di numerose discipline, connesse a settori di competenza esclusiva statale [art. 117, secondo comma, lettere \u003cI\u003ee\u003c/I\u003e) (\u0026#171;sistema tributario\u0026#187;), \u003cI\u003eh\u003c/I\u003e) (\u0026#171;sicurezza\u0026#187;), \u003cI\u003el\u003c/I\u003e) (\u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;) e \u003cI\u003es\u003c/I\u003e) (\u0026#171;tutela dell\u0027ambiente, dell\u0027ecosistema\u0026#187;), della Costituzione], e che sarebbe comunque rimasta affidata, nel nuovo testo dell\u0027art. 117 della Costituzione, alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni, rientrando essa nella disciplina dell\u0027\u0026#171;energia\u0026#187; nonch\u0026#233;, \u0026#171;marginalmente\u0026#187;, in quella della \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 1.1. - Con riferimento all\u0027art. 4, comma 1, della legge regionale, che dispone la realizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti \u0026#171;nel rispetto delle prescrizioni della presente legge e del regolamento di cui all\u0027art. 2 [della legge medesima]\u0026#187;, il ricorrente lamenta l\u0027omessa considerazione, da parte della disposizione regionale, delle \u0026#171;non poche e non trascurabili\u0026#187; norme statali che riguardano la localizzazione e la costruzione degli impianti in parola. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 1.2. - Circa l\u0027art. 5 della legge, relativo alla autorizzazione all\u0027esercizio provvisorio dell\u0027impianto di distribuzione dei carburanti, si censura l\u0027affidamento, in esso previsto, a un soggetto privato (il \u0026#171;tecnico abilitato\u0026#187;) di compiti che attengono ad \u0026#171;aspetti\u0026#187; non riconducibili alle competenze legislative regionali. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 1.3. - Quanto, infine, all\u0027art. 11, comma 2, l\u0027attribuzione al Presidente della Giunta regionale del potere di \u0026#171;adottare, nell\u0027esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al comma 1 e previa diffida, i provvedimenti, anche di carattere sostitutivo, idonei ad assicurare il rispetto dei termini e delle norme violate\u0026#187;, si porrebbe in contrasto con gli articoli 114, commi primo e secondo, 117, comma secondo, lettera \u003cI\u003ep\u003c/I\u003e), e 120, comma secondo, della Costituzione, giacch\u0026#233; la disciplina degli interventi sostitutivi sarebbe riservata alla legge dello Stato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e A suffragio di tale conclusione si adducono (\u003cI\u003ea\u003c/I\u003e) la \u0026#171;continuit\u0026#224; testuale\u0026#187; dei due periodi dell\u0027unitario secondo comma dell\u0027art. 120 della Costituzione, che concerne il potere sostitutivo del Governo e i relativi casi di esercizio, (\u003cI\u003eb\u003c/I\u003e) le \u0026#171;solenni disposizioni\u0026#187; contenute nell\u0027art. 114, commi primo e secondo, della Costituzione (con la garanzia dell\u0027autonomia degli enti territoriali), (\u003cI\u003ec\u003c/I\u003e) l\u0027assegnazione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato della materia relativa agli \u0026#171;organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citt\u0026#224; metropolitane\u0026#187; [art. 117, secondo comma, lettera \u003cI\u003ep\u003c/I\u003e), della Costituzione], (\u003cI\u003ed\u003c/I\u003e) la \u0026#171;cogente esigenza\u0026#187; di una disciplina unitaria - o perlomeno fortemente coordinata - delle modalit\u0026#224; di esercizio dei poteri sostitutivi, a iniziare dall\u0027individuazione dell\u0027organo chiamato a disporre l\u0027intervento sostitutivo. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Dello stesso art. 11, comma 2, il ricorrente lamenta, altres\u0026#236;, una certa \u0026#171;oscurit\u0026#224;\u0026#187;, in quanto da un lato esso collegherebbe l\u0027eventuale intervento sostitutivo alle funzioni di vigilanza \u0026#171;sull\u0027applicazione della presente legge\u0026#187; (cos\u0026#236; nel comma 1 dell\u0027articolo, che viene richiamato), mentre, dall\u0027altro, accennerebbe alla violazione delle \u0026#171;prescrizioni vincolanti\u0026#187; previste \u0026#171;dalle leggi\u0026#187;, al plurale, senza adeguatamente considerare, dunque, che tali prescrizioni possono essere contenute in disposizioni legislative statali. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 2. - La questione relativa all\u0027art. 4, comma 1, della legge della Regione Marche n. 15 del 2002, nella parte in cui omette di considerare la normativa statale in materia tra le disposizioni il cui rispetto si impone nella realizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti, non \u0026#232; fondata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La disposizione impugnata, nell\u0027operare un rinvio alle prescrizioni contenute nella \u0026#171;presente legge\u0026#187; (oltre che nel suo regolamento di attuazione), non pu\u0026#242; condurre a circoscrivere il novero delle fonti normative cui la realizzazione degli impianti deve conformarsi. L\u0027assenza di un espresso riferimento alla legislazione statale vigente in materia, quindi, non pu\u0026#242; in alcun modo escludere la necessit\u0026#224; di conformarsi a tutte le previsioni legislative che incidono sulla realizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e D\u0027altra parte, se anche, in ipotesi, si volesse accedere a una lettura restrittiva, il rinvio operato dall\u0027art. 4, comma 1, alle disposizioni della legge regionale non potrebbe non leggersi nel senso che esso richiami \u003cI\u003etutte\u003c/I\u003e le prescrizioni contenute nella legge, e, tra queste, evidentemente anche l\u0027art. 13, comma 6, il quale stabilisce espressamente che, per quanto dalla legge non previsto, trovano applicazione le norme di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante \u0026#171;Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell\u0027articolo 4, comma 4, lettera \u003cI\u003ec\u003c/I\u003e), della legge 15 marzo 1997, n. 59\u0026#187;, e successive modificazioni. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 3. - Manifestamente infondata \u0026#232; la censura mossa nei confronti dell\u0027art. 5 della legge della Regione Marche n. 15 del 2002, secondo cui la domanda di rilascio dell\u0027autorizzazione all\u0027esercizio provvisorio di un impianto temporaneo deve essere presentata al Comune dall\u0027interessato unitamente a una perizia giurata, redatta da un ingegnere o tecnico abilitato, attestante il rispetto della normativa vigente, \u0026#171;in particolare in ordine agli aspetti fiscali, sanitari, ambientali, di sicurezza antincendio, urbanistici, di tutela dei beni storici o artistici\u0026#187;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, con l\u0027indicazione dei profili che nella perizia giurata debbono essere presi in considerazione, la disposizione impugnata non incide sulla disciplina di materie (asseritamente) non di competenza legislativa regionale, ma si limita a precisare i presupposti per il rilascio dell\u0027autorizzazione all\u0027esercizio di una attivit\u0026#224; ricadente in un settore di competenza regionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 4. - La questione avente a oggetto l\u0027art. 11, comma 2, della legge della Regione Marche n. 15 del 2002, che attribuisce al Presidente della Giunta regionale il potere di adottare provvedimenti, \u0026#171;anche di carattere sostitutivo\u0026#187;, idonei ad assicurare il rispetto delle prescrizioni legislative e regolamentari e dei termini previsti per l\u0027esercizio delle funzioni amministrative disciplinate dalla legge, non \u0026#232; fondata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 4.1. - Come questa Corte ha gi\u0026#224; pi\u0026#249; ampiamente argomentato (cfr. sentenze numeri 43, 69, 70, 71, 72, 73 e 112 del 2004), con l\u0027avvenuta riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, i mutati criteri di riparto delle funzioni amministrative si sono articolati, per un verso, nell\u0027attribuzione generale delle stesse all\u0027ente comunale e, per l\u0027altro, nella flessibilit\u0026#224; assicurata al sistema dalla clausola in base alla quale si prevede, al fine di \u0026#171;assicurarne l\u0027esercizio unitario\u0026#187;, il conferimento di funzioni amministrative a Province, Citt\u0026#224; metropolitane, Regioni e Stato, \u0026#171;sulla base dei principi di sussidiariet\u0026#224;, differenziazione ed adeguatezza\u0026#187; (art. 118, primo comma, della Costituzione). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Sulla scorta della compenetrazione tra questi due criteri, la concreta allocazione delle funzioni amministrative ai vari livelli di governo non pu\u0026#242; prescindere da un intervento legislativo (statale o regionale, a seconda della ripartizione della competenza legislativa in materia), che deve, di volta in volta, manifestare la prevalenza del criterio generale di allocazione al livello comunale ovvero la necessaria preminente considerazione di esigenze unitarie che impongono una allocazione diversa: in questo contesto, il nuovo art. 118, secondo comma, della Costituzione, stabilisce che i Comuni (oltre che le Province e le Citt\u0026#224; metropolitane) sono titolari sia di \u0026#171;funzioni amministrative proprie\u0026#187; sia di funzioni \u0026#171;conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze\u0026#187;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e In tale quadro, la previsione della sostituzione di un livello di governo a un altro per il compimento di specifici atti o attivit\u0026#224;, considerati dalla legge necessari per il perseguimento degli interessi unitari coinvolti, pregiudicati dall\u0027inerzia dell\u0027ente ordinariamente competente, vale a inserire un elemento di flessibilit\u0026#224; tale da preservare la normale distribuzione delle competenze che il principio di sussidiariet\u0026#224; implica. In assenza, infatti, si renderebbe necessario collocare la competenza, in via normale, al livello di governo pi\u0026#249; comprensivo, con evidente sproporzione del fine rispetto ai mezzi e con altrettanto evidente lesione del principio di sussidiariet\u0026#224;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Alla luce delle finalit\u0026#224; espressamente indicate nella norma costituzionale, il potere attribuito dall\u0027art. 120, secondo comma, della Costituzione non pu\u0026#242; non configurarsi alla stregua di un potere sostitutivo \u003cI\u003estraordinario\u003c/I\u003e, esercitabile cio\u0026#232; soltanto in presenza di emergenze istituzionali di particolare gravit\u0026#224;, allorch\u0026#233; si ravvisino rischi di compromissione di interessi essenziali di portata pi\u0026#249; generale. D\u0027altro canto, nulla, nella disposizione citata, lascia pensare che si sia inteso con essa smentire la consolidata tradizione legislativa che ha ammesso pacificamente interventi sostitutivi operati da enti diversi dallo Stato e da organi diversi dal Governo. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e L\u0027art. 120, secondo comma, della Costituzione non preclude, dunque, in linea di principio, la possibilit\u0026#224; che la legge regionale, intervenendo in materie di propria competenza, e nel disciplinare l\u0027esercizio di funzioni amministrative di competenza degli enti locali, preveda anche poteri sostitutivi in capo a organi regionali nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dell\u0027ente ordinariamente competente. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Nel prevedere ipotesi di interventi sostitutivi, da configurarsi come eccezionali rispetto al normale esercizio delle funzioni, la legge regionale non pu\u0026#242; per\u0026#242; prescindere dal rispetto di condizioni e limiti. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Al riguardo, \u0026#232; stato chiarito (cfr., in particolare, sentenze numeri 313 del 2003; 43, 69, 70, 71, 72, 73 e 112 del 2004) che (\u003cI\u003ea\u003c/I\u003e) le ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi debbono essere previste e disciplinate dalla legge (cfr. sentenza n. 338 del 1989), la quale deve definirne i presupposti sostanziali e procedurali; (\u003cI\u003eb\u003c/I\u003e) la sostituzione pu\u0026#242; essere prevista esclusivamente per il compimento di atti o attivit\u0026#224; \u0026#171;prive di discrezionalit\u0026#224; nell\u0027\u003cI\u003ean\u003c/I\u003e (anche se non necessariamente nel \u003cI\u003equid\u003c/I\u003e o nel \u003cI\u003equomodo\u003c/I\u003e)\u0026#187; (sentenza n. 177 del 1988), la cui obbligatoriet\u0026#224; sia il riflesso degli interessi unitari alla cui salvaguardia provvede l\u0027intervento sostitutivo; (\u003cI\u003ec\u003c/I\u003e) l\u0027esercizio del potere sostitutivo deve essere affidato a un organo di governo della Regione o deve comunque svolgersi sulla base di una decisione di questo (cfr. sentenze n. 313 del 2003, n. 342 del 1994, n. 460 del 1989), stante l\u0027attitudine dell\u0027intervento a incidere sull\u0027autonomia costituzionale dell\u0027ente sostituito; infine, (\u003cI\u003ed\u003c/I\u003e) la legge deve predisporre, in conformit\u0026#224; al principio di leale cooperazione, congrue garanzie procedurali per l\u0027esercizio del potere sostitutivo, prevedendo, in particolare, un procedimento in cui l\u0027ente sostituito sia messo in grado di interloquire con gli organi deputati alla sostituzione e di evitare la sostituzione stessa attraverso un autonomo adempimento (cfr. sentenze n. 419 del 1995 e n. 153 del 1986; ordinanza n. 53 del 2003). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 4.2. - L\u0027art. 11, comma 2, della legge della Regione Marche n. 15 del 2002 non contrasta con alcuno dei limiti e delle condizioni sopra enunciati. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Oggetto della legge, in cui la previsione di interventi sostitutivi si inserisce, \u0026#232; la razionalizzazione e l\u0027ammodernamento della rete di carburanti per uso di autotrazione, materia che, per quanto asseritamente connessa ad altre di competenza esclusiva statale, come riconosciuto dallo stesso ricorrente appartiene al novero di quelle di competenza concorrente. La previsione, nella specie, di un potere sostitutivo da parte di organi regionali nei confronti degli enti comunali si conforma, pertanto, a \u0026#171;l\u0027ordine delle competenze rispettivamente [\u0026#8230;] fissato dalla Costituzione\u0026#187; (sentenza n. 313 del 2003). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Inoltre, la disposizione impugnata contiene una compiuta definizione dei presupposti sostanziali e procedurali che legittimano l\u0027esercizio del potere sostitutivo, offrendo a esso una sicura base legislativa. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Circa la natura dei presupposti sostanziali, la disposizione prevede che all\u0027intervento sostitutivo si faccia luogo \u0026#171;in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l\u0027esercizio delle funzioni amministrative di cui alla [\u0026#8230;] legge o in caso di adozione di atti in violazione delle prescrizioni vincolanti previste dalle leggi o dal regolamento\u0026#187; di attuazione di cui all\u0027art. 2. Tale riferimento, peraltro, \u0026#232; di per s\u0026#233; univoco nell\u0027individuare - attraverso un sintetico richiamo alle fonti legislative e regolamentari regionali e alle fonti legislative statali - le fattispecie suscettibili di sostituzione regionale, e da ci\u0026#242; discende l\u0027infondatezza della doglianza circa una asserita \u0026#171;oscurit\u0026#224;\u0026#187; della disposizione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Conforme ai requisiti prescritti \u0026#232; altres\u0026#236; l\u0027attribuzione del potere sostitutivo a un organo di governo, quale sicuramente \u0026#232; il Presidente della Giunta regionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Le modalit\u0026#224; di esercizio del potere sostitutivo, attivabile soltanto \u0026#171;previa diffida\u0026#187;, soddisfano, infine, il necessario rispetto del principio di leale cooperazione, dovendo intendersi la formulazione legislativa nel senso che sar\u0026#224; cura dell\u0027organo regionale anteporre, all\u0027intervento sostitutivo, un congruo lasso di tempo a far data dalla diffida, onde consentire il coinvolgimento del Comune inadempiente e, eventualmente, l\u0027autonomo adempimento. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e a) \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 4, comma 1, della legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 15 (Razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione), sollevata, in riferimento all\u0027art. 117, secondo comma, lettere \u003cI\u003ee\u003c/I\u003e), \u003cI\u003eh\u003c/I\u003e), \u003cI\u003el\u003c/I\u003e) e \u003cI\u003es\u003c/I\u003e), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e b) \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e la manifesta infondatezza della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 5 della predetta legge della Regione Marche n. 15 del 2002, sollevata, in riferimento all\u0027art. 117, secondo comma, lettere \u003cI\u003ee\u003c/I\u003e), \u003cI\u003eh\u003c/I\u003e), \u003cI\u003el\u003c/I\u003e) e \u003cI\u003es\u003c/I\u003e), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e c) \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 11, comma 2, della predetta legge della Regione Marche n. 15 del 2002, sollevata, in riferimento agli articoli 114, primo e secondo comma, 117, secondo comma, lettera \u003cI\u003ep\u003c/I\u003e), e 120, secondo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2004. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGustavo ZAGREBELSKY, Presidente e Redattore \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuseppe DI PAOLA, Cancelliere \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria l\u002711 giugno 2004. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: DI PAOLA \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"28518","titoletto":"Regione marche - Carburanti - Impianti di distribuzione - Localizzazione e costruzione - Ricorso del governo - Asserita incidenza in settori di competenza esclusiva statale, omessa considerazione delle norme statali in materia - Non fondatezza della questione.","testo":"L\u0027assenza di un espresso riferimento, all\u0027interno di una disposizione legislativa regionale, alla legislazione statale vigente non può in alcun modo escludere la necessità di conformarsi a tutte le previsioni legislative (statali e regionali) in materia; non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all\u0027art. 117, secondo comma, lettere e), h), l) e s), e terzo comma, della Costituzione, dell\u0027art. 4, comma 1, della legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 15, il quale dispone la razionalizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti senza esplicitamente considerare, tra le prescrizioni da rispettare, le norme statali che riguardano la localizzazione e la costruzione degli impianti.","numero_massima_successivo":"28519","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Marche","data_legge":"24/07/2002","data_nir":"2002-07-24","numero":"15","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lettera e)","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lettera h)","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lettera l)","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lettera s)","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"28519","titoletto":"Regione marche - Carburanti - Impianti di distribuzione - Autorizzazione all’esercizio provvisorio - Previsione di perizia giurata attestante il rispetto della normativa fiscale, sanitaria, ambientale, di sicurezza antincendio, urbanistica, di tutela dei beni storici o artistici - Ricorso del governo - Asserita incidenza in materie di competenza esclusiva statale, omessa considerazione delle norme statali - Manifesta infondatezza della questione.","testo":"Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all\u0027art. 117, secondo comma, lettere e), h), l) e s), e terzo comma, della Costituzione, dell\u0027art. 5 della legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 15, secondo il quale la domanda di autorizzazione all\u0027esercizio provvisorio di un impianto temporaneo deve essere presentata al Comune dall\u0027interessato unitamente ad una perizia giurata attestante il rispetto della normativa vigente, in quanto la disposizione impugnata non incide sulla disciplina di materie di competenza non regionale, ma si limita a precisare i presupposti per il rilascio dell\u0027autorizzazione.","numero_massima_successivo":"28520","numero_massima_precedente":"28518","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Marche","data_legge":"24/07/2002","data_nir":"2002-07-24","numero":"15","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lettera e)","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lettera h)","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lettera l)","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lettera s)","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"28520","titoletto":"Regione marche - Carburanti - Impianti di distribuzione - Attribuzione al presidente della giunta di poteri sostitutivi nei confronti dei comuni - Ricorso del governo - Asserita lesione della competenza esclusiva statale nella materia relativa agli “organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane”, lesione della riserva statale nella disciplina degli interventi sostitutivi - Non fondatezza della questione.","testo":"L\u0027art. 120, secondo comma, della Costituzione non preclude, in linea di principio, la possibilità che la legge regionale, intervenendo in materie di propria competenza, e nel disciplinare l\u0027esercizio di funzioni amministrative di competenza degli enti locali, preveda anche poteri sostitutivi in capo ad organi regionali nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dell\u0027ente ordinariamente competente, tenendo conto che a) le ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi debbono essere previste e disciplinate dalla legge, la quale deve definirne i presupposti sostanziali e procedurali, b) la sostituzione può essere prevista esclusivamente per il compimento di atti o attività prive di discrezionalità nell\u0027an, la cui obbligatorietà sia il riflesso degli interessi unitari alla cui salvaguardia provvede l\u0027intervento sostitutivo, c) l\u0027esercizio del potere sostitutivo deve essere affidato a un organo di governo della Regione o deve comunque svolgersi sulla base di una decisione di questo, stante l\u0027attitudine dell\u0027intervento a incidere sull\u0027autonomia costituzionale dell\u0027ente sostituito, d) la legge deve predisporre, in conformità al principio di leale cooperazione, congrue garanzie procedurali per l\u0027esercizio del potere sostitutivo, prevedendo, in particolare, un procedimento in cui l\u0027ente sostituito sia messo in grado di interloquire con gli organi deputati alla sostituzione e di evitare la sostituzione stessa attraverso un autonomo adempimento. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 114, primo e secondo comma, 117, secondo comma, lettera p), e 120, secondo comma, della Costituzione, dell\u0027art. 11, comma 2, della legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 15, il quale attribuisce al Presidente della Giunta regionale il potere di adottare provvedimenti, «anche di carattere sostitutivo», idonei ad assicurare il rispetto delle prescrizioni legislative e regolamentari per l\u0027esercizio delle funzioni amministrative disciplinate dalla legge.\r\n\r\n- Sul potere sostitutivo regionale, citate le sentenze n. 43, n. 69, n. 70, n. 71, n. 72, n. 73 e n. 112/2004.\r\n\r\n- Con riferimento ai principi che il potere sostitutivo generale deve rispettare, citate le sentenze n. 338/1989, n. 177/1988, n. 313/ 2003, n. 342/1994 e n. 460/1989, n. 416/1995, e l\u0027ordinanza n. 53/2003.","numero_massima_precedente":"28519","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Marche","data_legge":"24/07/2002","data_nir":"2002-07-24","numero":"15","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"114","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"114","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lettera p)","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"120","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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