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Molise n. 13 del 2022 dispone che \u0026#171;1. Ai fini dell\u0026#8217;attuazione dell\u0026#8217;articolo 1, comma 268, lettera b) e c), della legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) e successive modificazioni, gli enti del Servizio sanitario regionale procedono preliminarmente, entro il 31 dicembre 2022, ad una ricognizione dei fabbisogni del personale, anche nel periodo pandemico, ed applicano il CCNL dell\u0026#8217;ambito sanitario aggiornando, anche in deroga, il piano triennale di fabbisogno del personale, applicando le previsioni di legge anche al personale contrattualizzato a qualunque titolo del ruolo sanitario, tecnico ed amministrativo, selezionato attraverso prove selettive per titoli e/o colloquio, e che abbia maturato o che maturer\u0026#224; alla data del 31 dicembre 2022 i 18 mesi previsti dalla legge n. 234/2021\u0026#187;; l\u0026#8217;art. 2 disciplina invece l\u0026#8217;entrata in vigore della legge regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePremette il ricorrente che, in tema di stabilizzazione del personale sanitario, il legislatore statale \u0026#232; intervenuto con l\u0026#8217;art. 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), ai sensi del quale \u0026#171;[a]l fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d\u0026#8217;attesa e di consentire la valorizzazione della professionalit\u0026#224; acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l\u0026#8217;emergenza da COVID-19\u0026#187;, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti dall\u0026#8217;art. 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, possono:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; assumere a tempo indeterminato \u0026#171;in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni\u0026#187;, il personale del \u0026#171;ruolo sanitario\u0026#187; e del \u0026#171;ruolo sociosanitario\u0026#187;, che sia stato reclutato a \u0026#171;tempo determinato\u0026#187; mediante procedure concorsuali e che abbiano maturato \u0026#171;al 30 giugno 2022\u0026#187; almeno diciotto mesi di servizio (anche non continuativi), di cui almeno sei nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022 (lettera b del comma 268); \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; avviare, sempre in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare nell\u0026#8217;assolvimento delle funzioni relative ai servizi appaltati all\u0026#8217;esterno e successivamente reinternalizzati, prevedendo la valorizzazione anche attraverso una riserva di posti non superiore al cinquanta per cento di quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie, che abbia garantito assistenza ai pazienti in tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e con almeno tre anni di servizio (lettera c del comma 268). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Afferma anzitutto la difesa erariale che la legge regionale impugnata, laddove prevede l\u0026#8217;assunzione a tempo indeterminato di personale contrattualizzato \u0026#171;a qualunque titolo\u0026#187;, anche in deroga ai piani triennali dei fabbisogni, a favore di personale appartenente non solo ai ruoli sanitari e socio-sanitari, ma anche al ruolo tecnico-amministrativo, nonch\u0026#233; in deroga ai requisiti di anzianit\u0026#224; previsti dall\u0026#8217;art. 1, comma 268, lettera b), della legge n. 234 del 2021, si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che assegna allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn proposito, il Presidente del Consiglio dei ministri ricorda che, in una recente pronuncia su una normativa analoga della Regione Siciliana, questa Corte avrebbe affermato che la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187; ricorre con riferimento agli interventi legislativi che dettano misure relative ai rapporti lavorativi gi\u0026#224; in essere, mentre rientrano nella competenza legislativa residuale regionale i profili pubblicistico-organizzativi dell\u0026#8217;impiego pubblico regionale (\u0026#232; citata la sentenza n. 194 del 2020). Con questa pronuncia \u0026#232; stata dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della disciplina regionale allora scrutinata, perch\u0026#233;, consentendo la trasformazione di contratti precari di lavoratori in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, aveva inciso sulla regolamentazione del rapporto precario gi\u0026#224; in atto e, in particolare, sugli aspetti connessi alla durata del rapporto e aveva determinato, al contempo, la costituzione di altro rapporto giuridico, ovvero quello di lavoro a tempo indeterminato, destinato a sorgere proprio per effetto della stabilizzazione (\u0026#232; citata la sentenza di questa Corte n. 51 del 2012). Sarebbe dunque precluso al legislatore regionale di introdurre forme di stabilizzazione del personale precario non sussumibili in quelle stabilite a livello nazionale dallo Stato. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il Presidente del Consiglio dei ministri le disposizioni regionali impugnate sarebbero altres\u0026#236; lesive dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., poich\u0026#233; le norme sulla stabilizzazione del personale sanitario (art. 1, comma 268, lettere b e c, della legge n. 234 del 2021) rappresenterebbero principi fissati dal legislatore statale nella materia \u0026#171;coordinamento della finanza pubblica\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eViene in proposito richiamata la giurisprudenza costituzionale che avrebbe ricondotto le norme che stabiliscono vincoli e limiti al reclutamento del personale alla competenza statale di fissare principi di contenimento della spesa pubblica, nell\u0026#8217;esercizio della competenza concorrente \u0026#171;coordinamento della finanza pubblica\u0026#187; di cui al terzo comma dell\u0026#8217;art. 117 Cost. (sono citate le sentenze n. 251 del 2020 e n. 1 del 2018). La normativa impugnata violerebbe anche l\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost., poich\u0026#233; avrebbe dovuto prevedere espressamente i mezzi finanziari per far fronte agli oneri derivanti dalla medesima legge regionale, ovvero indicare specifici elementi idonei a dimostrare una eventuale invarianza della spesa per il bilancio regionale (\u0026#232; citata ancora la sentenza n. 251 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva poi il ricorrente che l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. sarebbe violato anche in relazione all\u0026#8217;art. 2, commi 80 e 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)\u0026#187;, poich\u0026#233; le disposizioni impugnate, nel prevedere nuove assunzioni del personale, si porrebbero in contrasto con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica stabiliti con il piano di rientro, di cui all\u0026#8217;accordo sottoscritto il 27 marzo 2007 fra il Presidente della Regione Molise e i Ministri della salute e dell\u0026#8217;economia e delle finanze, recepito con la delibera della Giunta regionale 30 marzo 2007, n. 362. A fronte della mancata conclusione della procedura di rientro nei termini previsti, la Regione sarebbe ancora impegnata e vincolata all\u0026#8217;osservanza delle misure previste dai programmi operativi succedutisi nel tempo, da ultimo adottati con il \u0026#171;quadro economico e programmatico complessivo per il triennio 2022-2024\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il ricorrente deduce analoga lesione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. da parte dell\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Molise n. 13 del 2022, l\u0026#224; dove prevede la possibilit\u0026#224; di avviare procedure selettive del personale in deroga alle condizioni stabilite dall\u0026#8217;art. 1, comma 268, lettera c), della legge n. 234 del 2021, ossia in deroga ai piani triennali dei fabbisogni, estendendo tali procedure anche al personale tecnico-amministrativo, senza rispettare i requisiti di anzianit\u0026#224; di servizio stabiliti dal legislatore statale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, infine, ritiene che le disposizioni impugnate si pongano in contrasto con i poteri che la Costituzione attribuisce al commissario ad acta per l\u0026#8217;attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari, violando cos\u0026#236; anche l\u0026#8217;art. 120, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRappresenta il ricorrente che, con d.P.C.m. del 5 agosto 2021, sarebbe stato nominato un commissario ad acta, su proposta del Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze, per l\u0026#8217;attuazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Molise, ai sensi dell\u0026#8217;art. 4, comma 2, del decreto-legge 1\u0026#176; ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l\u0026#8217;equit\u0026#224; sociale), convertito, con modificazioni, in legge 29 novembre 2007, n. 222. Il richiamato d.P.C.m. attribuirebbe al predetto commissario la competenza di attuare le azioni e gli interventi concernenti la riduzione della spesa per il personale, in coerenza con l\u0026#8217;effettivo fabbisogno e in applicazione della vigente normativa in materia. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa erariale sostiene altres\u0026#236; che il divieto di interferenza con le funzioni commissariali si tradurrebbe in un \u0026#171;effetto interdittivo di qualsiasi disposizione incompatibile con gli impegni assunti ai fini del risanamento economico-finanziario del disavanzo sanitario regionale\u0026#187; (\u0026#232; citata la sentenza di questa Corte n. 106 del 2017, che richiama la sentenza n. 51 del 2013), posto che l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale sussisterebbe anche a fronte di una interferenza \u0026#171;meramente potenziale e, dunque, a prescindere dal verificarsi di un contrasto diretto con i poteri del commissario incaricato di attuare il piano di rientro\u0026#187; (sono citate le sentenze di questa Corte n. 14 del 2017 e n. 110 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione Molise sostenendo la non fondatezza del ricorso indicato in epigrafe, per le seguenti ragioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Afferma anzitutto la difesa regionale che la norma interposta evocata dal ricorrente debba interpretarsi nel senso di consentire che \u0026#171;la valorizzazione [del personale sanitario] possa estendersi anche ad altre categorie di personale, indipendentemente dal titolo di assunzione (contratti di lavoro subordinato o contratto di altra natura), dal profilo (sanitario, socio-sanitario o altro), dalle percentuali di posti disponibili e dal termine entro cui effettuare il procedimento\u0026#187;. Tale ricostruzione ermeneutica sarebbe coerente con quanto riportato nel dossier del 25 gennaio 2022 sulla legge di bilancio 2022, volume II, art. 1, commi da 217 a 526, del Servizio studi del Senato della Repubblica e del Servizio studi, Dipartimento bilancio, della Camera dei deputati, in cui emergerebbe che \u0026#171;[n]on appare chiaro se quest\u0026#8217;ultima norma faccia espresso riferimento alle medesime categorie di personale e al medesimo requisito di anzianit\u0026#224; di servizio contemplati dalla norma precedente [\u0026#8230;]. La norma non chiarisce se le prove selettive siano riservate al personale in oggetto e la congruit\u0026#224; di tale previsione, tenendo anche conto che la stessa non pone limiti percentuali rispetto al totale dei posti disponibili\u0026#187; (\u0026#232; citato il dossier, pagg. 558 e seguenti).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;interpretazione della norma statale interposta fornita dal legislatore molisano sarebbe altres\u0026#236; conforme al dettato costituzionale, che non ammetterebbe discriminazioni tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, posto che il lavoro \u0026#232; tutelato \u0026#171;in tutte le sue forme ed applicazioni\u0026#187; (art. 35 Cost.), senza distinzioni, ai sensi dell\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn punto di fatto, sostiene la Regione che durante i primi mesi dell\u0026#8217;emergenza pandemica l\u0026#8217;Azienda sanitaria regionale del Molise avrebbe assunto personale di operatore socio-sanitario (OSS) e infermieristico con contratti a partita IVA, mentre solo in un secondo momento avrebbe utilizzato la \u0026#171;tipologia di contratto di lavoro a tempo determinato\u0026#187;. In conseguenza di tale scelta, il personale inizialmente assunto in Molise in ragione dell\u0026#8217;emergenza sanitaria da COVID-19 non avrebbe potuto maturare il requisito dei diciotto mesi di anzianit\u0026#224; entro il 30 giugno 2022, cos\u0026#236; come richiesto dall\u0026#8217;art. 1, comma 268, lettera b), della legge n. 234 del 2021, ma solo entro il 31 dicembre 2022. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn applicazione della normativa statale evocata a parametro interposto, pertanto, il personale assunto originariamente dalla Regione Molise sarebbe illegittimamente discriminato, rispetto a quello assunto in tutto il resto d\u0026#8217;Italia, pur avendo svolto identiche prestazioni rispetto ai lavoratori reclutati con contratto a tempo determinato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Rappresenta poi la difesa regionale che, qualora questa Corte dovesse escludere la possibilit\u0026#224; di interpretare la norma statale nel senso e nei termini di cui alla legge regionale impugnata, dovrebbe autorimettere questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 268, lettera b), della legge n. 234 del 2021, l\u0026#224; dove interpretato nel senso di escludere dalla stabilizzazione i lavoratori con contratto diverso da quello di lavoro subordinato \u0026#8211; \u0026#171;previamente selezionato attraverso prove selettive per titoli e/o colloquio\u0026#187; \u0026#8211; appartenenti al profilo anche tecnico e amministrativo e che abbiano maturato la richiesta anzianit\u0026#224; fino al termine del 31 dicembre 2022, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn punto di rilevanza, la Regione Molise ritiene che la prospettata questione incidentale sulla norma statale assuma carattere pregiudiziale e strumentale per definire il ricorso in via principale, posto che una eventuale declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma interposta farebbe \u0026#171;venire meno il parametro intermedio cui \u0026#232; ancorata l\u0026#8217;impugnazione della Presidenza del Consiglio, con la conseguenza che la legge regionale del Molise n. 13 del 2022 risult[erebbe] legittima\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn punto di non manifesta infondatezza, la difesa regionale rappresenta che la norma statale discriminerebbe irragionevolmente sia fra lavoratori subordinati e lavoratori con altra tipologia contrattuale, sia tra profili professionali (sanitari e socio-sanitari, da un lato, e tecnico-amministrativi, dall\u0026#8217;altro); nonch\u0026#233; tra lavoratori che abbiano prestato servizio ad una certa data e lavoratori che abbiano maturato l\u0026#8217;anzianit\u0026#224; in mesi successivi, nonostante tutti abbiano contribuito, con il loro lavoro, al contenimento della fase pandemica e pertanto tutti risultino equamente meritevoli di valorizzazione, in accordo al senso e alla ratio della stessa norma statale censurata (id est, consentire la valorizzazione della professionalit\u0026#224; acquisita dal personale che ha prestato servizio durante l\u0026#8217;emergenza da COVID-19). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;irragionevole discriminazione si tradurrebbe dunque, in una violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., il quale sancisce l\u0026#8217;uguaglianza dei cittadini \u0026#171;senza distinzioni, tra l\u0026#8217;altro, di \u0026#8220;condizioni personali e sociali\u0026#8221;\u0026#187;, nonch\u0026#233; dell\u0026#8217;art. 35, primo comma, Cost., ai sensi del quale \u0026#171;[l]a Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con memoria depositata nei termini, il Presidente del Consiglio dei ministri ha ribadito le censure formulate nel ricorso, soffermandosi in particolare sull\u0026#8217;incremento della spesa pubblica determinata dalla legge regionale impugnata e sulla mancata quantificazione degli oneri finanziari da essa derivanti. Tali norme \u0026#8211; sia nella parte in cui disciplinano la stabilizzazione del personale precario, sia nella parte in cui consentono l\u0026#8217;espletamento di procedure selettive per il reclutamento di dipendenti da destinare ai \u0026#8220;servizi reinternalizzati\u0026#8221; \u0026#8211; oltre a determinare la lesione degli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost., pregiudicherebbero la stessa attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari approvato dalla stessa Regione Molise, interferendo altres\u0026#236; con i poteri del commissario ad acta, dal che la lesione anche dell\u0026#8217;art. 120 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Anche la Regione resistente ha depositato memoria nei termini, osservando che \u0026#8211; per effetto dell\u0026#8217;art. 4, comma 9-quinquiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 2023, n. 14 \u0026#8211; il legislatore statale avrebbe allungato i termini per il conseguimento dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 268 dell\u0026#8217;art. 1 della legge n. 234 del 2021, portandoli al 31 dicembre 2024, rispetto all\u0026#8217;originaria scadenza del 30 giugno 2022. Tale sopravvenienza normativa farebbe venire meno la censura governativa relativa alla deroga ai termini per il conseguimento dell\u0026#8217;anzianit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto alle censure sulla carenza di quantificazione finanziaria e sull\u0026#8217;interferenza con le attribuzioni del commissario ad acta, la difesa regionale rappresenta che la disposizione impugnata non avrebbe carattere precettivo, ma sarebbe meramente programmatica, poich\u0026#233; non suscettibile di immediata attuazione. La disposizione regionale, sostiene la Regione, recherebbe una norma che \u0026#171;consente agli Enti del Servizio sanitario regionale di dare attuazione all\u0026#8217;art. 1, comma 268, lettere b) e c) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, unicamente previa la ricognizione dei fabbisogni del personale anche aggiornando, eventualmente in deroga, il piano triennale di fabbisogno del personale, ma pur sempre ferma restando la capacit\u0026#224; di spesa\u0026#187;, sulla quale inciderebbero comunque le decisioni del commissario ad acta. Cos\u0026#236; ricostruita, la norma regionale non avrebbe alcuna capacit\u0026#224; di determinare un effetto peggiorativo della spesa sanitaria, tale da violare i principi evocati dal ricorrente in materia di contabilit\u0026#224; pubblica.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso indicato in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato la legge reg. Molise n. 13 del 2022, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, 117, commi secondo, lettera l), e terzo, e 120, secondo comma, Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 1 della predetta legge regionale dispone che \u0026#171;1. Ai fini dell\u0026#8217;attuazione dell\u0026#8217;articolo 1, comma 268, lettera b) e c), della legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) e successive modificazioni, gli enti del Servizio sanitario regionale procedono preliminarmente, entro il 31 dicembre 2022, ad una ricognizione dei fabbisogni del personale, anche nel periodo pandemico, ed applicano il CCNL dell\u0026#8217;ambito sanitario aggiornando, anche in deroga, il piano triennale di fabbisogno del personale, applicando le previsioni di legge anche al personale contrattualizzato a qualunque titolo del ruolo sanitario, tecnico ed amministrativo, selezionato attraverso prove selettive per titoli e/o colloquio, e che abbia maturato o che maturer\u0026#224; alla data del 31 dicembre 2022 i 18 mesi previsti dalla legge n. 234/2021\u0026#187;; l\u0026#8217;art. 2 disciplina invece l\u0026#8217;entrata in vigore della legge regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Presidente del Consiglio dei ministri muove nei confronti dell\u0026#8217;art. 1 della legge regionale in esame quattro specifiche censure, contestandolo nella parte in cui prevede, ai fini dell\u0026#8217;attuazione della procedura di stabilizzazione prevista dall\u0026#8217;art. 1, comma 268, lettera b), della legge n. 234 del 2021: i) la possibilit\u0026#224; di derogare al piano triennale dei fabbisogni del personale; ii) la possibilit\u0026#224; di stabilizzare personale contrattualizzato con qualunque forma di contratto flessibile; iii) l\u0026#8217;ampliamento dell\u0026#8217;ambito soggettivo di applicazione anche al personale dei ruoli tecnico e amministrativo; iv) l\u0026#8217;estensione al 31 dicembre 2022 della finestra temporale utile ai fini della maturazione dei diciotto mesi di servizio (prevista, nel testo originario della normativa statale, al 30 giugno 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer tali motivi la legge regionale impugnata, derogando ai criteri previsti dall\u0026#8217;art. 1, comma 268, lettera b), della legge n. 234 del 2021 \u0026#8211; da considerarsi come disposizione interposta \u0026#8211; si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che assegna allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile, in quanto la normativa molisana impugnata introdurrebbe una forma di stabilizzazione avulsa dal citato quadro normativo statale. La medesima disposizione regionale sarebbe altres\u0026#236; in contrasto con l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., poich\u0026#233; la normativa statale in materia di stabilizzazione del personale sanitario (art. 1, comma 268, lettere b e c, della legge n. 234 del 2021) esprimerebbe al contempo principi fissati dal legislatore statale nella materia \u0026#171;coordinamento della finanza pubblica\u0026#187;. Tale disposizione regionale determinerebbe altres\u0026#236; la violazione dell\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost., poich\u0026#233; avrebbe dovuto prevedere espressamente i mezzi finanziari per far fronte agli oneri derivanti dalla medesima legge regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOsserva poi il ricorrente che l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. sarebbe violato anche in relazione all\u0026#8217;art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, in quanto le disposizioni regionali impugnate, nel prevedere nuove assunzioni del personale, si porrebbero in contrasto con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica stabiliti dal piano di rientro, di cui all\u0026#8217;accordo sottoscritto il 27 marzo 2007 fra il Presidente della Regione Molise e i Ministri della salute e dell\u0026#8217;economia e delle finanze, recepito con la delibera della Giunta regionale 30 marzo 2007, n. 362. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl suddetto piano di rientro non si \u0026#232; concluso nei termini previsti e la Regione sarebbe ancora vincolata alla sua osservanza nonch\u0026#233; all\u0026#8217;adozione delle misure di contenimento della spesa, ai sensi del vigente \u0026#171;Quadro economico e programmatico complessivo per il triennio 2022-2024\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, inoltre, deduce la lesione dell\u0026#8217;art. 120, secondo comma, Cost., poich\u0026#233; le norme regionali impugnate interferirebbero con i poteri che la Costituzione attribuisce al commissario ad acta per l\u0026#8217;attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente, infine, lamenta la lesione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. da parte dell\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Molise n. 13 del 2022, anche l\u0026#224; dove prevede la possibilit\u0026#224; di avviare procedure selettive del personale, in deroga alle condizioni stabilite dall\u0026#8217;art. 1, comma 268, lettera c), della legge n. 234 del 2021, ossia in deroga ai piani triennali dei fabbisogni, estendendo tali procedure anche al personale tecnico-amministrativo, senza rispettare i requisiti di anzianit\u0026#224; di servizio stabiliti dal legislatore statale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Preliminarmente all\u0026#8217;esame del merito deve circoscriversi il thema decidendum in quanto, bench\u0026#233; il ricorso impugni l\u0026#8217;intera legge reg. Molise n. 13 del 2022, le censure si appuntano esclusivamente sull\u0026#8217;art. 1, nella parte in cui deroga alle disposizioni statali che dettano i criteri per la stabilizzazione del personale e per l\u0026#8217;avvio di procedure selettive riservate. Pertanto, l\u0026#8217;esame di questa Corte deve limitarsi alla parte dell\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Molise n. 13 del 2022, l\u0026#224; dove deroga alle condizioni stabilite dalle lettere b) e c) del comma 268 dell\u0026#8217;art. 1 della legge n. 234 del 2021, che rimettono a ciascuna regione il compito di definire i \u0026#171;criteri di priorit\u0026#224;\u0026#187; da seguire per realizzare la procedura di stabilizzazione ivi prevista.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Sempre in via preliminare va precisato che la disposizione statale interposta (art. 1, comma 268, lettera b, della legge n. 234 del 2021) \u0026#232; stata ripetutamente modificata dopo il promovimento delle odierne questioni e che nel presente giudizio rilevano le sole modifiche concernenti i profili di denunciato contrasto tra la disposizione regionale impugnata e quella interposta (in questo senso, sentenza n. 76 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore statale \u0026#232; intervenuto sulla disposizione di cui alla lettera b) del citato comma 268, dapprima con l\u0026#8217;art. 20-ter del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all\u0026#8217;emergenza da COVID-19, nonch\u0026#233; per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2022, n. 25, sostituendo l\u0026#8217;originaria formula (utilizzata per individuare i destinatari della procedura di stabilizzazione) \u0026#171;il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari\u0026#187; con la seguente: \u0026#171;il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSuccessivamente, \u0026#232; intervenuto con l\u0026#8217;art. 1, comma 528, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), sostituendo le parole \u0026#171;che abbiano maturato al 30 giugno 2022\u0026#187; con quelle \u0026#171;che abbiano maturato al 31 dicembre 2023\u0026#187;, consentendo quindi che il requisito dei diciotto mesi di servizio fosse maturato entro quest\u0026#8217;ultima data.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA seguito delle anzidette modifiche, la disposizione statale interposta \u0026#8211; limitatamente alla lettera b) del comma 268 \u0026#8211; prevede che, \u0026#171;[a]l fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d\u0026#8217;attesa e di consentire la valorizzazione della professionalit\u0026#224; acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l\u0026#8217;emergenza da COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi [\u0026#8230;]: [\u0026#8230;] b) ferma restando l\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1\u0026#176; luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2024 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni del personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non pi\u0026#249; in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all\u0026#8217;articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 31 dicembre 2023 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, secondo criteri di priorit\u0026#224; definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, \u0026#232; intervenuto l\u0026#8217;art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 2023, n. 14, che ha apportato significative innovazioni sulla disciplina statale interposta in quanto rivolte ad estendere l\u0026#8217;ambito di applicazione della stabilizzazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePi\u0026#249; precisamente, il suo comma 9-quinquiesdecies ha ulteriormente allungato i termini per conseguire i requisiti ai fini della stabilizzazione, portandoli al 31 dicembre 2024, \u0026#171;[a]llo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonch\u0026#233; per garantire continuit\u0026#224; nell\u0026#8217;erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale [\u0026#8230;]\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, il successivo comma 9-septiesdecies, pur senza modificare la norma statale interposta (art. 1, comma 268, lettera b, della legge n. 234 del 2021), ha esteso l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; di quest\u0026#8217;ultima, \u0026#171;previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni del personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario e amministrativo reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile, anche qualora non pi\u0026#249; in servizio, nei limiti di spesa di cui all\u0026#8217;articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Ai fini dell\u0026#8217;esame del merito, \u0026#232; necessaria una breve ricostruzione del contesto normativo di riferimento. La disposizione statale di cui alla lettera b) del comma 268 dell\u0026#8217;art. 1 della legge n. 234 del 2021, nel limitare le stabilizzazioni solo ai lavoratori precedentemente reclutati mediante contratti a tempo determinato, introduce un limite in materia di ordinamento civile, in conformit\u0026#224; a quanto stabilito dall\u0026#8217;art. 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante \u0026#171;Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche\u0026#187;, il quale consente, sino al 31 dicembre 2023, l\u0026#8217;assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale, che possegga i seguenti requisiti: a) risulti in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a tempo determinato presso l\u0026#8217;amministrazione che deve procedere all\u0026#8217;assunzione; b) sia stato assunto a tempo determinato attingendo a una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita a una procedura concorsuale \u0026#8211; ordinaria, per esami o per titoli, ovvero anche prevista in una normativa di legge \u0026#8211; in relazione alle medesime attivit\u0026#224; svolte intese come mansioni dell\u0026#8217;area o categoria professionale di appartenenza, procedura anche espletata da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all\u0026#8217;assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze della stessa amministrazione che procede all\u0026#8217;assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte, nel decidere una questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017, ha gi\u0026#224; avuto modo di chiarire che \u0026#171;[d]alle procedure di \u0026#8220;stabilizzazione\u0026#8221; previste dall\u0026#8217;art. 20 sono esclusi, per effetto della norma di chiusura contenuta nel censurato comma 9, ultimo periodo, del medesimo articolo, i lavoratori utilizzati mediante contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni. Tale esclusione, per\u0026#242;, non \u0026#232; irragionevole, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost. La prescrizione, contenuta nella disposizione censurata, dell\u0026#8217;instaurazione di un rapporto di lavoro a seguito di concorso pubblico, prevista con riferimento alla fattispecie del contratto a termine, non \u0026#232; ipotizzabile anche per la parallela fattispecie del contratto di somministrazione a tempo determinato, poich\u0026#233; quest\u0026#8217;ultimo non comporta l\u0026#8217;instaurazione di un rapporto di lavoro diretto tra lavoratore somministrato ed ente utilizzatore\u0026#187; (sentenza n. 250 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disciplina sulla stabilizzazione del personale della pubblica amministrazione introduce, dunque, una deroga temporanea al principio del pubblico concorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTrattandosi di disposizioni derogatorie al predetto principio, questa Corte ha chiarito che esse comportano \u0026#171;\u0026#8220;un giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse e confliggenti, in primo luogo quelle che sorreggono la norma generale e quelle che viceversa sorreggono la norma derogatoria: un giudizio che [\u0026#8230;] appartiene primariamente al legislatore\u0026#8221; (sentenza n. 140 del 2009). Tale giudizio \u0026#232;, pertanto, suscettibile di censure di legittimit\u0026#224; costituzionale solo nei casi di manifesta irragionevolezza\u0026#187; (sentenza n. 207 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 1, comma 268, lettera b), della legge n. 234 del 2021, nel delimitare la possibilit\u0026#224; di stabilizzare solo i lavoratori preliminarmente reclutati con contratto a tempo determinato (e che abbiano superato un concorso), non comporta una irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento, poich\u0026#233; difetta la condizione di sostanziale identit\u0026#224; delle situazioni messe a confronto. Nella fattispecie dei lavoratori assunti con contratti di lavoro a tempo determinato, infatti, a differenza di quanto avviene nell\u0026#8217;ipotesi di lavoratori reclutati con altre forme contrattuali flessibili, il lavoratore viene inserito, mediante procedure selettive, nell\u0026#8217;organizzazione dell\u0026#8217;ente. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa scelta operata dal legislatore statale con la lettera b) del comma 268 dell\u0026#8217;art. 1 della legge n. 234 del 2021 \u0026#8211; di introdurre una procedura di stabilizzazione in deroga alla regola del pubblico concorso \u0026#8211; rispetta le condizioni stabilite dalla norma di cui al comma 1 dell\u0026#8217;art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017 e pertanto supera il vaglio di non manifesta irragionevolezza. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Ci\u0026#242; chiarito, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Molise n. 13 del 2022, limitatamente ai profili sopra indicati, sono fondate per violazione dell\u0026#8217;art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 1, comma 268, lettera b), della legge n. 234 del 2021. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Quanto all\u0026#8217;ambito materiale inciso, esso deve essere individuato tenendo conto dello specifico contenuto delle norme impugnate della disposizione regionale in esame, le quali \u0026#8211; come detto \u0026#8211; attengono alla possibilit\u0026#224; di derogare al piano triennale dei fabbisogni del personale (a fronte della coerenza con siffatto piano che si desume dalla norma interposta), all\u0026#8217;ampliamento dell\u0026#8217;ambito soggettivo di applicazione della procedura di stabilizzazione (tale da ricomprendere anche il personale del ruolo tecnico e amministrativo e previamente reclutato con qualunque forma contrattuale) e, infine, all\u0026#8217;estensione al 31 dicembre 2022 della finestra temporale utile ai fini della maturazione dei diciotto mesi di servizio (prevista nel testo originario della normativa statale al 30 giugno 2022). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn proposito, questa Corte ha rilevato che \u0026#171;deve ritenersi integrata la violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., quando la disciplina regionale, consentendo la trasformazione di contratti precari di lavoratori in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, incide sulla regolamentazione del rapporto precario gi\u0026#224; in atto e, in particolare, sugli aspetti connessi alla durata del rapporto, e determina, al contempo, la costituzione di altro rapporto giuridico, ovvero il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, destinato a sorgere proprio per effetto della stabilizzazione (sentenza n. 51 del 2012)\u0026#187; (sentenza n. 194 del 2020). \u0026#200; stata dunque dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale di disposizioni regionali che intervenivano su rapporti di lavoro a tempo determinato gi\u0026#224; in essere e incidevano sul profilo della durata, trasformandoli in nuovi rapporti a tempo indeterminato per effetto della norma censurata (ex plurimis, sentenza n. 195 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta, pi\u0026#249; in generale, di limiti introdotti dal legislatore statale al fine di porre un argine al rischio di un\u0026#8217;indiscriminata stabilizzazione di personale cosiddetto precario dei ruoli sanitario e socio-sanitario, in modo da contemperare l\u0026#8217;indiscutibile necessit\u0026#224; di \u0026#171;rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d\u0026#8217;attesa e di consentire la valorizzazione della professionalit\u0026#224; acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l\u0026#8217;emergenza da COVID-19\u0026#187; con l\u0026#8217;esigenza di contenere la spesa per il personale delle strutture del servizio sanitario regionale, nel rispetto altres\u0026#236; del gi\u0026#224; richiamato principio in materia di pubblico concorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl punto di equilibrio fra queste opposte esigenze \u0026#232; stato individuato dal legislatore statale tramite la fissazione di quattro criteri: 1) la coerenza con il piano triennale dei fabbisogni del personale; 2) un limite formale (solo lavoratori precedentemente reclutati con contratti a tempo determinato); 3) un limite soggettivo (i ruoli sanitario e socio-sanitario); e 4) un limite temporale (quest\u0026#8217;ultimo, peraltro, oggetto di successive modifiche) (in questo senso, sentenza n. 76 del 2023). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi si trova, dunque, di fronte a norme che intervengono in ambiti di competenza legislativa esclusiva statale (ordinamento civile) e concorrente (coordinamento della finanza pubblica), in quanto quelle recate dall\u0026#8217;art. 1, comma 268, lettera b), della legge n. 234 del 2021 sono previsioni che intervengono nell\u0026#8217;esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187; e sono rivolte al contempo a contenere la spesa pubblica per il personale dei ruoli anzidetti entro limiti ragionevoli, in quanto tali espressive di principi fondamentali nella materia \u0026#171;coordinamento della finanza pubblica\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer questa ragione, il legislatore regionale non pu\u0026#242; incidere sugli anzidetti profili, essendogli consentito soltanto di dare attuazione alla procedura prevista dalla normativa statale nel rispetto dei limiti ivi indicati. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve essere pertanto dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Molise n. 13 del 2022, nella parte in cui prevede che la procedura di stabilizzazione ivi delineata possa avvenire \u0026#171;anche in deroga\u0026#187;, anzich\u0026#233; \u0026#171;in coerenza\u0026#187; con il piano triennale di fabbisogno del personale; nella parte in cui consente la stabilizzazione di personale \u0026#171;contrattualizzato a qualunque titolo\u0026#187;, anzich\u0026#233; reclutato \u0026#171;con contratti a tempo determinato\u0026#187;; nella parte in cui consente la stabilizzazione di personale diverso da quello sanitario e socio-sanitario, e quindi limitatamente alle parole \u0026#171;tecnico ed amministrativo\u0026#187;; e, infine, nella parte in cui prevede che i diciotto mesi di servizio debbano essere maturati alla data del 31 dicembre 2022, anzich\u0026#233; nel diverso termine previsto dalla normativa statale vigente ratione temporis.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel resto, le disposizioni regionali impugnate non hanno trovato attuazione, posto che le uniche stabilizzazioni intervenute medio tempore nella Regione rispettano i criteri stabiliti dall\u0026#8217;art. 1, comma 268, lettera b), della legge n. 234 del 2021. La Regione pu\u0026#242; quindi provvedere alla stabilizzazione del personale tenendo conto della sopravvenuta normativa statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Sono altres\u0026#236; fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Molise n. 13 del 2022 promosse in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 1, comma 268, lettera c), della legge n. 234 del 2021. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa legge regionale in esame all\u0026#8217;art. 1 prevede di avviare procedure selettive in deroga a quanto stabilito dalla norma statale interposta di cui alla lettera c) del comma 268, precisamente, al piano triennale di fabbisogno del personale, ai termini per calcolare l\u0026#8217;anzianit\u0026#224; nonch\u0026#233; ai ruoli cui riservare le menzionate procedure selettive. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome gi\u0026#224; ricordato (punto 5.1.), i criteri introdotti dal legislatore statale per avviare procedure selettive riservate al personale sanitario e socio-sanitario sono volti a contemperare l\u0026#8217;indiscutibile necessit\u0026#224; di \u0026#171;rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d\u0026#8217;attesa e di consentire la valorizzazione della professionalit\u0026#224; acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l\u0026#8217;emergenza da COVID-19\u0026#187; con l\u0026#8217;altrettanto pressante esigenza di contenere la spesa per il personale delle strutture del servizio sanitario regionale, nel rispetto dei principi posti in materia di pubblico concorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore regionale, nell\u0026#8217;avviare procedure selettive riservate deve, dunque, attenersi ai criteri stabiliti dallo Stato nell\u0026#8217;esercizio della competenza legislativa a dettare principi di coordinamento della finanza pubblica. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, l\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Molise n. 13 del 2022 \u0026#232; costituzionalmente illegittimo: nella parte in cui prevede di avviare le procedure selettive riservate, \u0026#171;in deroga\u0026#187;, anzich\u0026#233; \u0026#171;in coerenza\u0026#187; con il piano triennale di fabbisogno del personale; nella parte in cui consente la stabilizzazione di personale diverso da quello sanitario e socio-sanitario, quindi limitatamente alle parole \u0026#171;tecnico e amministrativo\u0026#187;; infine, nella parte in cui prevede che i diciotto mesi di servizio debbano essere maturati alla data del 31 dicembre 2022, anzich\u0026#233; nel diverso termine previsto dalla normativa statale vigente ratione temporis. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Restano assorbite le ulteriori censure proposte nei confronti della medesima disposizione regionale.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1 della legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n. 13 (Stabilizzazione del personale sanitario precario, in attuazione della legge 30 dicembre 2021, n. 234), nella parte in cui prevede che la procedura di stabilizzazione ivi delineata possa avvenire \u0026#171;anche in deroga\u0026#187;, anzich\u0026#233; \u0026#171;in coerenza\u0026#187; con il piano triennale di fabbisogno del personale; nella parte in cui consente la stabilizzazione di personale anche al personale \u0026#171;contrattualizzato a qualunque titolo\u0026#187;, anzich\u0026#233; del personale che sia stato reclutato \u0026#171;con contratti a tempo determinato\u0026#187;, diverso da quello sanitario e socio-sanitario, e quindi limitatamente alle parole \u0026#171;tecnico ed amministrativo\u0026#187;; infine, nella parte in cui prevede che i diciotto mesi di servizio debbano essere maturati alla data del 31 dicembre 2022, anzich\u0026#233; nel diverso termine previsto dalla normativa statale vigente ratione temporis;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Molise n. 13 del 2022, nella parte in cui prevede di avviare procedure selettive riservate, \u0026#171;in deroga\u0026#187;, anzich\u0026#233; \u0026#171;in coerenza\u0026#187; con il piano triennale di fabbisogno del personale; nella parte in cui consente la stabilizzazione di personale diverso da quello sanitario e socio-sanitario, quindi limitatamente alle parole \u0026#171;tecnico e amministrativo\u0026#187;; infine, nella parte in cui prevede che i diciotto mesi di servizio debbano essere maturati alla data del 31 dicembre 2022, anzich\u0026#233; nel diverso termine previsto dalla normativa statale vigente ratione temporis.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAngelo BUSCEMA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 18 maggio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Impiego pubblico - Stabilizzazione di personale precario - Norme della Regione Molise - Assunzioni a tempo indeterminato e procedure selettive - Previsione che, a tal fine, gli enti del Servizio Sanitario Regionale procedono preliminarmente, entro il 31 dicembre 2022, a una ricognizione dei fabbisogni del personale, anche nel periodo pandemico - Applicazione del CCNL dell\u0027ambito sanitario, aggiornando, anche in deroga, il piano triennale del fabbisogno del personale - Applicazione delle previsioni di legge sulle procedure di reclutamento anche al personale contrattualizzato a qualunque titolo del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo, selezionato attraverso prove selettive per titoli e/o colloquio, e che abbia maturato o che maturer\u0026#224;, alla data del 31 dicembre 2022, i 18 mesi previsti dalla legge n. 234/2021.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45534","titoletto":"Impiego pubblico - Concorso pubblico - Deroghe (c.d. stabilizzazione del personale precario) - Condizioni - Ragionevole bilanciamento tra ragioni confliggenti - Possibile controllo da parte della Corte costituzionale. (Classif. 131004).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa disciplina sulla stabilizzazione del personale della pubblica amministrazione introduce una deroga temporanea al principio del pubblico concorso, che comporta un giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse e confliggenti, in primo luogo quelle che sorreggono la norma generale e quelle che viceversa sorreggono la norma derogatoria: un giudizio che appartiene primariamente al legislatore, suscettibile di censure di legittimità costituzionale solo nei casi di manifesta irragionevolezza.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45535","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45535","titoletto":"Impiego pubblico - Stabilizzazione di personale precario - Norme della Regione Molise - Possibilità che la procedura di stabilizzazione nel settore sanitario possa avvenire «anche in deroga», anziché «in coerenza» con il piano triennale di fabbisogno di personale - Possibilità che sia stabilizzato il personale «contrattualizzato a qualunque titolo», anziché «con contratti a tempo determinato» - Possibilità che sia stabilizzato anche il personale tecnico ed amministrativo oltre a quello sanitario e socio-sanitario - Estensione del periodo utile ai fini della maturazione dei diciotto mesi di servizio utili alla stabilizzazione - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 131010).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 117, commi secondo, lett. \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), e terzo, Cost., in relazione all\u0027art. 1, comma 268, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge n. 234 del 2021, l\u0027art. 1 della legge reg. Molise n. 13 del 2022, nella parte in cui prevede che la procedura di stabilizzazione del personale del Servizio sanitario regionale possa avvenire «anche in deroga», anziché «in coerenza» con il piano triennale di fabbisogno del personale; nella parte in cui consente la stabilizzazione di personale «contrattualizzato a qualunque titolo», anziché di quello che sia stato reclutato «con contratti a tempo determinato», diverso da quello sanitario e socio-sanitario, e quindi limitatamente alle parole «tecnico ed amministrativo»; infine, nella parte in cui prevede che i 18 mesi di servizio debbano essere maturati alla data del 31 dicembre 2022, anziché nel diverso termine previsto dalla normativa statale vigente \u003cem\u003eratione temporis\u003c/em\u003e. La legge regionale impugnata dal Governo interviene in ambiti di competenza legislativa esclusiva statale (ordinamento civile) e concorrente (coordinamento della finanza pubblica), mentre al legislatore regionale è consentito soltanto di dare attuazione alla procedura prevista dalla normativa statale nel rispetto dei limiti ivi indicati. Al contrario, nel caso in esame si introduce una forma di stabilizzazione non consentita, attraverso la trasformazione di contratti precari di lavoratori in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, così incidendo sul rapporto precario già in atto e, in particolare, sugli aspetti connessi alla sua durata. Tutto ciò in violazione dei limiti introdotti dal legislatore statale al fine di porre un argine al rischio di un\u0027indiscriminata stabilizzazione di personale c.d. precario dei ruoli sanitario e socio-sanitario, in modo da contemperare l\u0027indiscutibile necessità di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d\u0027attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l\u0027emergenza da COVID-19 con l\u0027esigenza di contenere la spesa per il personale delle strutture del servizio sanitario regionale, nel rispetto altresì del principio in materia di pubblico concorso. Tenuto conto che le disposizioni regionali impugnate non hanno trovato attuazione, la Regione può quindi provvedere alla stabilizzazione del personale tenendo conto della sopravvenuta normativa statale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 76/2023 - mass. 45476; S. 250/2021 - mass. 44429; S. 195/2021 - mass. 44305; S. 194/2020 - mass. 43033\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45536","numero_massima_precedente":"45534","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Molise","data_legge":"04/08/2022","data_nir":"2022-08-04","numero":"13","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. l)","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"30/12/2021","numero":"234","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"268","specificazione_comma":"lett. b)","nesso":""}]},{"numero_massima":"45536","titoletto":"Impiego pubblico - Assunzioni a tempo indeterminato - Avviamento delle procedure selettive riservate nel settore sanitario - Norme della Regione Molise - Possibilità che le procedure siano avviate «anche in deroga», anziché «in coerenza» con il piano triennale di fabbisogno di personale - Possibilità che sia stabilizzato anche il personale tecnico ed amministrativo oltre a quello sanitario e socio-sanitario - Estensione del periodo utile ai fini della maturazione dei diciotto mesi di servizio utili alla stabilizzazione - Violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 131003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 117, terzo comma , Cost., in relazione all\u0027art. 1, comma 268, lett. \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge n. 234 del 2021, l\u0027art. 1 della legge reg. Molise n. 13 del 2022, nella parte in cui prevede di avviare procedure selettive riservate per l\u0027assunzione di personale del Servizio sanitario regionale, «in deroga», anziché «in coerenza» con il piano triennale di fabbisogno del personale; nella parte in cui consente la stabilizzazione di personale diverso da quello sanitario e socio-sanitario, quindi limitatamente alle parole «tecnico e amministrativo»; infine, nella parte in cui prevede che i diciotto mesi di servizio debbano essere maturati alla data del 31 dicembre 2022, anziché nel diverso termine previsto dalla normativa statale vigente \u003cem\u003eratione temporis\u003c/em\u003e. La legge regionale impugnata dal Governo prevede di avviare procedure selettive in deroga al piano triennale di fabbisogno del personale, ai termini per calcolare l\u0027anzianità e ai ruoli cui riservare le menzionate procedure selettive. In tal modo, sono violati i criteri introdotti dal legislatore, volti a contemperare l\u0027indiscutibile necessità di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d\u0027attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l\u0027emergenza da COVID-19 con l\u0027altrettanto pressante esigenza di contenere la spesa per il personale delle strutture del servizio sanitario regionale, nel rispetto dei principi posti in materia di pubblico concorso. Il legislatore regionale, nell\u0027avviare procedure selettive riservate deve, dunque, attenersi ai criteri stabiliti dallo Stato nell\u0027esercizio della competenza legislativa a dettare principi di coordinamento della finanza pubblica.\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45535","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Molise","data_legge":"04/08/2022","data_nir":"2022-08-04","numero":"13","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"30/12/2021","numero":"234","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"268","specificazione_comma":"lett. c)","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"43907","autore":"Minna C.","titolo":"La stabilizzazione dei precari nel settore pubblico. I lavoratori somministrati restano esclusi","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"11","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"Pubblicata anche in RGL online n. 11/2023","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43331","autore":"Paruzzo F.","titolo":"Stabilizzazione del personale precario in sanità. Tra centralismo e autonomia","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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