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F. e l\u0026#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con ordinanza del 25 ottobre 2023, iscritta al n. 161 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti \u003c/em\u003egli atti di costituzione di L. F. e dell\u0026#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto d\u0026#8217;intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudita\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 21 maggio 2024 la Giudice relatrice Antonella Sciarrone Alibrandi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e gli avvocati Maria Paola Gentili e Maurizio Santori per L. F., Sergio Preden per l\u0026#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Pietro Garofoli per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato \u003c/em\u003enella camera di consiglio del 21 maggio 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 25 ottobre 2023 (reg. ord. n. 161 del 2023), il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#171;del combinato disposto\u0026#187; degli artt. 1, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) e 1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilit\u0026#224; 2015)\u0026#187;, nella parte in cui \u0026#171;non prevede il diritto del pensionato alla neutralizzazione del periodo oggetto di riscatto del corso di studi universitari, allorch\u0026#233; i 18 anni di contribuzione al 31.12.1995, con conseguente liquidazione del trattamento pensionistico con il sistema retributivo, siano stati raggiunti solo per effetto del suddetto riscatto e dall\u0026#8217;applicazione del sistema retributivo in luogo del sistema misto, che avrebbe appunto operato in assenza del riscatto, derivi un depauperamento del trattamento pensionistico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il rimettente \u0026#232; chiamato a decidere su una domanda di riliquidazione di un trattamento pensionistico, previa \u0026#8220;neutralizzazione\u0026#8221; della contribuzione da riscatto del periodo di studi universitari, accreditata a richiesta del ricorrente nel giudizio principale. Riferisce il rimettente, in particolare, che il riscatto venne operato nel 1996 allo scopo di incrementare l\u0026#8217;anzianit\u0026#224; contributiva anteriore alla data del 31 dicembre 1995, fino ai diciotto anni richiesti dall\u0026#8217;art. 1, comma 13, della legge n. 335 del 1995 per il computo della futura pensione con il sistema interamente retributivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSempre in punto di fatto, risulta che l\u0026#8217;interessato ha svolto attivit\u0026#224; lavorativa anche dopo l\u0026#8217;entrata in vigore dell\u0026#8217;art. 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l\u0026#8217;equit\u0026#224; e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha previsto \u0026#8211; anche per quanti fossero in possesso del suddetto requisito di anzianit\u0026#224; contributiva \u0026#8211; l\u0026#8217;applicazione del metodo di calcolo contributivo in riferimento alle quote di pensione relative all\u0026#8217;anzianit\u0026#224; maturata successivamente al 1\u0026#176; gennaio 2012.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl lavoratore avrebbe infine presentato, in data 13 settembre 2019, domanda di pensionamento nell\u0026#8217;ambito del sistema definito \u0026#8220;pensione quota 100\u0026#8221;, ai sensi dell\u0026#8217;art. 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, che ha consentito, in via sperimentale per il triennio 2019-2021, il conseguimento del diritto alla pensione \u0026#171;al raggiungimento di un\u0026#8217;et\u0026#224; anagrafica di almeno 62 anni e di un\u0026#8217;anzianit\u0026#224; contributiva minima di 38 anni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEvidenzia ancora il rimettente che il lavoratore, anche al netto delle 145 settimane di anzianit\u0026#224; contributiva riscattate, alla data di presentazione della domanda di pensionamento gi\u0026#224; vantava 64 anni di et\u0026#224; e un\u0026#8217;anzianit\u0026#224; contributiva pari a 38 anni e 51 settimane, sicch\u0026#233; il periodo riscattato sarebbe stato ininfluente ai fini dell\u0026#8217;accesso al trattamento anticipato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon il provvedimento impugnato nel giudizio principale, l\u0026#8217;INPS liquidava la pensione \u0026#8211; per un importo di euro 9.220,94 mensili \u0026#8211; in base alle previsioni di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 707, della legge n. 190 del 2014, che ha aggiunto un ulteriore periodo all\u0026#8217;art. 24, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, in forza del quale, in ogni caso, l\u0026#8217;importo complessivo del trattamento pensionistico non pu\u0026#242; eccedere quello che sarebbe stato liquidato in applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo d.l. n. 201 del 2011, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente ha contestato tale liquidazione, dopo avere invano chiesto all\u0026#8217;istituto previdenziale la neutralizzazione della contribuzione da riscatto, in modo da rendere applicabile l\u0026#8217;art. 1, comma 12, della legge n. 335 del 1995, che, per i lavoratori privi di diciotto anni di anzianit\u0026#224; contributiva alla data del 31 dicembre 1995, prevede l\u0026#8217;adozione del sistema di calcolo misto, ossia in parte con il metodo retributivo e in parte con il metodo contributivo, rispettivamente per le anzianit\u0026#224; acquisite anteriormente e successivamente alla data innanzi indicata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa richiesta conseguiva alla constatazione che, se gli anni di laurea non fossero stati riscattati, il sistema misto di computo della pensione avrebbe restituito un risultato migliore in termini di trattamento complessivo (per la precisione, un importo mensile non inferiore a euro 11.427,94).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; In punto di rilevanza, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e esclude la possibilit\u0026#224; di applicare il \u0026#171;principio della neutralizzazione in via meramente interpretativa\u0026#187;, alla luce di quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 224 del 2022, che avrebbe imposto interventi puntuali sulla normativa, in considerazione della specificit\u0026#224; delle situazioni coinvolte. Solo l\u0026#8217;accoglimento delle questioni sollevate, in altre parole, potrebbe consentire l\u0026#8217;applicazione del sistema \u0026#8220;misto\u0026#8221; di calcolo del trattamento pensionistico, che, nel caso di specie, risulterebbe effettivamente pi\u0026#249; vantaggioso, con conseguente accoglimento della domanda spiegata dal ricorrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, la disciplina dettata dalle due disposizioni censurate sarebbe lesiva degli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui non prevede il diritto del pensionato alla neutralizzazione del periodo oggetto di riscatto, allorch\u0026#233; il requisito dell\u0026#8217;anzianit\u0026#224; contributiva, pari a diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, sia stato raggiunto solo per effetto del suddetto riscatto e dalla conseguente applicazione del sistema retributivo in luogo del sistema misto derivi un depauperamento del trattamento pensionistico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente, in particolare, richiama il principio enunciato nella sentenza n. 224 del 2022 di questa Corte, secondo cui la contribuzione aggiuntiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo, se vale a incrementare la prestazione pensionistica, non potrebbe per\u0026#242; compromettere il livello gi\u0026#224; maturato, dovendo altrimenti essere esclusa dal computo della base pensionabile, indipendentemente dalla natura dei contributi coinvolti (siano essi obbligatori, volontari o figurativi).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, se non fosse consentita la neutralizzazione della contribuzione da riscatto, quando essa risulti, come nel caso di specie, del tutto ininfluente ai fini della maturazione del diritto alla pensione e, al contempo, \u0026#8220;nociva\u0026#8221; ai fini del computo di quest\u0026#8217;ultima, verrebbe tradita la funzione stessa del riscatto del corso di studi universitari, ravvisabile, a parere del rimettente, nel conseguimento, a fronte di \u0026#171;un consistente onere economico\u0026#187;, anche dell\u0026#8217;incremento del trattamento pensionistico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn definitiva, sarebbe irragionevole che, per effetto del riscatto, si determinasse la diminuzione del \u003cem\u003equantum\u003c/em\u003e di trattamento pensionistico rispetto a quello che sarebbe spettato ove esso non fosse stato esercitato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituito il ricorrente nel giudizio principale, ricostruendo la propria \u0026#8220;storia lavorativa\u0026#8221; e le fasi amministrative che hanno preceduto l\u0026#8217;instaurazione della controversia previdenziale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDopo aver precisato che il fine della domanda giudiziale proposta non \u0026#232; quello di ottenere la revoca del riscatto (n\u0026#233; la restituzione delle somme per esso versate), ha affermato che il principio della \u0026#8220;neutralizzazione\u0026#8221;, riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte, non sarebbe \u0026#171;affatto limitato ad alcune particolari ipotesi (come quella della contribuzione volontaria versata dopo la maturazione del diritto a pensione)\u0026#187;, ma, al contrario, si applicherebbe \u0026#171;ogniqualvolta alcuni periodi assicurativi non rilevanti ai fini dell\u0026#8217;\u003cem\u003ean\u003c/em\u003e del trattamento pensionistico abbiano l\u0026#8217;effetto di compromettere il livello del trattamento pensionistico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDiversamente opinando, oltre ai parametri evocati dal rimettente, si registrerebbe anche una violazione degli artt. 35 e 36 Cost., oltre che del principio del legittimo affidamento \u0026#8211; ritenuto presidiato dall\u0026#8217;art. 2 Cost. \u0026#8211; maturato in ordine al \u003cem\u003equantum\u003c/em\u003e della pensione auspicato al momento della richiesta di riscatto del periodo degli studi universitari, operazione che il ricorrente si aspettava \u0026#171;fosse quanto meno non pregiudizievole\u0026#187; per il suo trattamento pensionistico, come invece accaduto per effetto dello \u003cem\u003eius superveniens\u003c/em\u003e costituito dall\u0026#8217;art. 1, comma 707, della legge n. 190 del 2014.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer la parte costituita, se \u0026#232; vero che il vantaggio connesso all\u0026#8217;istituto del riscatto \u0026#232; caratterizzato da una certa aleatoriet\u0026#224;, quest\u0026#8217;ultima dovrebbe incidere esclusivamente sull\u0026#8217;incertezza della controprestazione e sulla sua misura, ma non potrebbe \u0026#171;estendersi fino a consentire addirittura uno svantaggio per l\u0026#8217;assicurato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer i medesimi motivi, la parte ha prospettato a questa Corte anche l\u0026#8217;opportunit\u0026#224; di scrutinare la legittimit\u0026#224; costituzionale delle medesime disposizioni censurate dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, ma nella parte in cui non escludono \u0026#171;l\u0026#8217;applicazione del doppio calcolo di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 707, L. n. 190/2014\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituito anche l\u0026#8217;INPS, il quale ha preliminarmente precisato, in fatto, che la pensione del ricorrente nel giudizio principale \u0026#232; stata liquidata interamente con il sistema retributivo, pure per la quota corrispondente all\u0026#8217;anzianit\u0026#224; maturata a decorrere dal 1\u0026#176; gennaio 2012, nel rispetto della clausola di salvaguardia introdotta dall\u0026#8217;art. 1, comma 707, della legge n. 190 del 2014.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; premesso, l\u0026#8217;INPS ha, in primo luogo, eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 38 Cost., per essersi il rimettente limitato a evocare tale parametro senza addurre alcuna argomentazione a sostegno della censura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ogni caso, tutte le questioni sarebbero non fondate, dal momento che il principio della neutralizzazione potrebbe riguardare solo la contribuzione che, a qualsiasi titolo, sia stata accreditata in riferimento a retribuzioni percepite dopo la maturazione del diritto alla pensione e prese in considerazione dalla normativa di settore come base di computo del trattamento pensionistico, limitatamente ai casi in cui \u0026#8211; contrariamente alla presunzione legislativa secondo cui nell\u0026#8217;ultimo periodo di vita lavorativa normalmente si raggiungono livelli retributivi maggiori \u0026#8211; tale contribuzione abbia determinato l\u0026#8217;effetto di ridurre la misura del trattamento virtualmente gi\u0026#224; conseguito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel caso di specie, invece, la contribuzione da riscatto non sarebbe stata acquisita dopo il perfezionamento del requisito di accesso a pensione, ma in un periodo evidentemente antecedente, sicch\u0026#233; essa non potrebbe avere determinato alcuna riduzione della prestazione gi\u0026#224; virtualmente maturata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, per l\u0026#8217;istituto previdenziale verrebbe in rilievo una contribuzione collocata all\u0026#8217;esordio del periodo di assicurazione, in quanto tale irrilevante ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile nell\u0026#8217;ambito del sistema retributivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAncora, l\u0026#8217;ordinanza di rimessione non si sarebbe confrontata con la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; secondo la quale la finalit\u0026#224; propria del riscatto sarebbe esclusivamente quella di incrementare l\u0026#8217;anzianit\u0026#224; contributiva, rimanendo solo ipotetico il conseguente aumento del trattamento pensionistico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, non sarebbe ipotizzabile neppure la prospettata (dalla parte privata) lesione dell\u0026#8217;affidamento dell\u0026#8217;assicurato, dal momento che il versamento degli oneri da riscatto sarebbe stato effettuato dal ricorrente proprio con la specifica finalit\u0026#224; di raggiungere l\u0026#8217;anzianit\u0026#224; contributiva necessaria per l\u0026#8217;applicazione del sistema di calcolo retributivo, ossia in vista di un obiettivo puntualmente raggiunto. Il lamentato pregiudizio pensionistico sarebbe dipeso, piuttosto, da un\u0026#8217;errata valutazione dell\u0026#8217;assicurato operata nel momento in cui ha scelto di avvalersi della misura sperimentale di accesso alla pensione anticipata, limitata al triennio 2019-2021 e disciplinata dall\u0026#8217;art. 14 del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, in assenza della quale il ricorrente non avrebbe raggiunto il diritto alla pensione alla data in cui ha avuto accesso al trattamento, neppure avvalendosi della contribuzione da riscatto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Nel giudizio \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;interveniente, ricostruiti la parabola argomentativa del rimettente e il contesto normativo di riferimento, ha chiesto di dichiarare inammissibili o non fondate tutte le questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer l\u0026#8217;Avvocatura, la domanda avanzata nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e sarebbe \u0026#171;diretta unicamente a massimizzare il trattamento pensionistico\u0026#187; e, ove accolta, non soltanto intaccherebbe le scelte di politica economica operate dal legislatore per garantire il rispetto dei principi di stabilit\u0026#224; e sostenibilit\u0026#224; della finanza pubblica, ma consentirebbe \u0026#8211; a suo parere inammissibilmente \u0026#8211; di operare la \u0026#171;scelta del sistema pensionistico pi\u0026#249; conveniente, in un dato momento storico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;interveniente reputa non conferente il richiamo alla sentenza n. 224 del 2022 di questa Corte, dal momento che l\u0026#8217;interessato, invocando la neutralizzazione dei contributi da riscatto del corso di studi universitari, mirerebbe non tanto a elidere gli effetti deteriori della contribuzione aggiuntiva (quella, cio\u0026#232;, eccedente la contribuzione necessaria all\u0026#8217;accesso al trattamento pensionistico prescelto), quanto piuttosto a ottenere l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; di un diverso regime pensionistico (quello misto) in luogo di quello (interamente retributivo) originariamente prescelto, una volta che quest\u0026#8217;ultimo sia divenuto meno conveniente per effetto della novella del 2014.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRitiene l\u0026#8217;interveniente, tuttavia, che solo il legislatore potrebbe disporre, nell\u0026#8217;ambito della sua discrezionalit\u0026#224; e nei limiti della ragionevolezza (che nella specie, sarebbe stata rispettata), il regime pensionistico applicabile alle diverse fattispecie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; Con memorie depositate in vista dell\u0026#8217;udienza, la parte privata e l\u0026#8217;INPS hanno ulteriormente illustrato gli argomenti addotti nei rispettivi atti di costituzione.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., \u0026#171;del combinato disposto\u0026#187; degli artt. 1, comma 13, della legge n. 335 del 1995 e 1, comma 707, della legge n. 190 del 2014, nella parte in cui essi non prevedono \u0026#171;il diritto del pensionato alla neutralizzazione del periodo oggetto di riscatto del corso di studi universitari, allorch\u0026#233; i 18 anni di contribuzione al 31.12.1995, con conseguente liquidazione del trattamento pensionistico con il sistema retributivo, siano stati raggiunti solo per effetto del suddetto riscatto e dall\u0026#8217;applicazione del sistema retributivo in luogo del sistema misto, che avrebbe appunto operato in assenza del riscatto, derivi un depauperamento del trattamento pensionistico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Nel giudizio principale \u0026#232; avanzata domanda volta a \u0026#8220;neutralizzare\u0026#8221; \u0026#8211; ossia a considerare come non versate ai fini del computo del trattamento pensionistico \u0026#8211; le somme corrisposte dal ricorrente per il riscatto del periodo di studi universitari, con conseguente riliquidazione della pensione percepita dal medesimo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultimo, nel 1996, ha operato il riscatto allo scopo di acquisire \u0026#8211; alla data del 31 dicembre 1995 \u0026#8211; diciotto anni di anzianit\u0026#224; contributiva, cos\u0026#236; garantendosi, secondo quanto previsto dall\u0026#8217;art. 1, comma 13, della legge n. 335 del 1995, il computo del proprio trattamento pensionistico con il metodo retributivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa domanda di pensione risulta presentata in data 13 settembre 2019, grazie alla previsione dell\u0026#8217;art. 14 del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, che ha consentito, per il solo triennio 2019-2021, di anticipare il pensionamento \u0026#171;al raggiungimento di un\u0026#8217;et\u0026#224; anagrafica di almeno 62 anni e di un\u0026#8217;anzianit\u0026#224; contributiva minima di 38 anni\u0026#187; (cosiddetta \u0026#8220;pensione quota 100\u0026#8221;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;accogliere la domanda, l\u0026#8217;INPS, in forza della modifica che l\u0026#8217;art. 1, comma 707, della legge n. 190 del 2014 ha apportato all\u0026#8217;art. 24, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, ha liquidato la pensione anticipata (per un importo di euro 9.220,94 mensili) con il sistema interamente retributivo, escludendo quindi il computo contributivo anche per il periodo successivo al 1\u0026#176; gennaio 2012.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente nel giudizio principale evidenzia che, se non avesse operato il riscatto e, di conseguenza, avesse trovato applicazione il sistema \u0026#8220;misto\u0026#8221; di calcolo della pensione previsto dall\u0026#8217;art. 1, comma 12, della legge n. 335 del 1995 \u0026#8211; retributivo per l\u0026#8217;anzianit\u0026#224; (a quel punto, inferiore ai diciotto anni) maturata fino al 31 dicembre 1995, e contributivo per quella successiva \u0026#8211;, l\u0026#8217;importo finale del rateo sarebbe stato migliore (per la precisione, non inferiore alla somma di euro 11.427,94).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi qui, la pretesa a ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico, previa neutralizzazione del periodo assicurativo oggetto di riscatto, ininfluente ai fini dell\u0026#8217;accesso alla \u0026#8220;pensione quota 100\u0026#8221; e rivelatosi \u0026#8220;nocivo\u0026#8221; ai fini del calcolo dell\u0026#8217;importo spettante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; In punto di rilevanza delle questioni sollevate, il Tribunale di Roma scarta la possibilit\u0026#224; di una interpretazione costituzionalmente orientata, ritenendo che solo l\u0026#8217;accoglimento delle questioni sollevate, per effetto della neutralizzazione della contribuzione da riscatto, potrebbe consentire l\u0026#8217;applicazione, ai fini del ricalcolo del trattamento, del sistema \u0026#8220;misto\u0026#8221; previsto dall\u0026#8217;art. 1, comma 12, della legge n. 335 del 1995.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, essendo incontestato tra le parti in causa che proprio (e solo) la contribuzione versata per il riscatto abbia comportato per il ricorrente un depauperamento del trattamento pensionistico rispetto a quello che sarebbe stato altrimenti calcolato con il sistema misto \u003cem\u003eex lege\u003c/em\u003e n. 335 del 1995, il rimettente invoca l\u0026#8217;applicazione del principio di neutralizzazione. Si tratterebbe, infatti, di una contribuzione aggiuntiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo, che potrebbe valere solo a incrementare la prestazione pensionistica e non a compromettere il livello gi\u0026#224; maturato, dovendo in tal caso essere esclusa dal computo della base pensionabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa neutralizzazione si imporrebbe anche al fine di non contraddire la funzione stessa del riscatto, consistente, a parere del rimettente, nell\u0026#8217;incrementare il trattamento pensionistico, a fronte di \u0026#171;un consistente onere economico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSarebbe altrimenti irragionevole che, per effetto del riscatto \u0026#171;e finanche del pagamento di un onere economico\u0026#187;, si determinasse una diminuzione del \u003cem\u003equantum\u003c/em\u003e di pensione altrimenti spettante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Prima di affrontare il merito delle censure, deve essere precisamente definito il \u003cem\u003ethema decidendum\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; In primo luogo, occorre evidenziare che il rimettente censura \u0026#8211; oltre all\u0026#8217;art. 1, comma 13, della legge n. 335 del 1995 \u0026#8211; anche l\u0026#8217;art. 1, comma 707, della legge n. 190 del 2014, che ha aggiunto un ultimo periodo all\u0026#8217;art. 24, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVi \u0026#232; da ritenere, tuttavia, che il reale oggetto delle doglianze abbia a che fare proprio con l\u0026#8217;ultimo periodo dell\u0026#8217;appena citato art. 24, comma 2, tanto pi\u0026#249; che il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e non auspica una pronuncia ablativa dell\u0026#8217;art. 1, comma 707, quanto piuttosto una pronuncia \u0026#8220;additiva\u0026#8221; rispetto alla previsione di legge introdotta dalla disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl di l\u0026#224; della portata letterale del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e formulato dal rimettente (sentenza n. 18 del 2023), la seconda disposizione oggetto del giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale va, quindi, individuata nell\u0026#8217;ultimo periodo del comma 2 dell\u0026#8217;art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Ancora, nel costituirsi in giudizio, la parte privata ha prospettato anche la violazione degli artt. 35 e 36 Cost., oltre che del principio del legittimo affidamento \u0026#8211; ritenuto presidiato dall\u0026#8217;art. 2 Cost. \u0026#8211; circa il \u003cem\u003equantum\u003c/em\u003e della pensione auspicato al momento della richiesta di riscatto degli anni di laurea.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, ha sollecitato questa Corte a scrutinare la legittimit\u0026#224; costituzionale delle medesime disposizioni censurate dal rimettente, ma anche nella parte in cui non escludono \u0026#171;l\u0026#8217;applicazione del doppio calcolo di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 707, L. n. 190/2014\u0026#187; e, dunque, nella parte in cui impongono la scelta del trattamento di minor favore tra le due prestazioni scaturenti dall\u0026#8217;applicazione delle regole vigenti, rispettivamente, prima e dopo l\u0026#8217;entrata in vigore del d.l. n. 201 del 2011, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta di questioni o profili diversi da quelli prospettati dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e e che, dunque, non devono essere vagliati da questa Corte, giacch\u0026#233; nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale in via incidentale non possono essere presi in esame questioni o profili di costituzionalit\u0026#224; dedotti solo dalle parti e diretti quindi ad ampliare o modificare il contenuto dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 50 del 2024, n. 215, n. 184 e n. 161 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Sempre in via preliminare, l\u0026#8217;INPS ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 38 Cost., per inadeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione deve essere accolta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente non ha illustrato i motivi per i quali la normativa sospettata d\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale sarebbe lesiva del principio di adeguatezza delle prestazioni previdenziali, anche perch\u0026#233; ha omesso di confrontarsi con la giurisprudenza costituzionale secondo cui la garanzia dell\u0026#8217;art. 38 Cost. \u0026#232; connessa all\u0026#8217;art. 36 Cost., e dunque alla proporzionalit\u0026#224;, alla quantit\u0026#224; e alla qualit\u0026#224; del lavoro prestato, \u0026#171;ma non in modo indefettibile e strettamente proporzionale\u0026#187; (sentenze n. 263 e n. 234 del 2020 e n. 173 del 2016). Il sistema della previdenza obbligatoria, infatti, \u0026#232; ispirato a un criterio solidaristico (sentenza n. 167 del 2020), in forza del quale tra pensioni e retribuzioni e tra pensioni e ammontare della contribuzione versata non \u0026#232; delineato un rapporto di perfetta corrispondenza, bens\u0026#236; una tendenziale correlazione, in grado di salvaguardare l\u0026#8217;idoneit\u0026#224; del trattamento previdenziale al soddisfacimento delle esigenze di vita (sentenza n. 104 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;ordinanza di rimessione \u0026#232; del tutto carente nella ponderazione (necessaria) di tali profili e questo ridonda in un vizio di inadeguata motivazione in punto di non manifesta infondatezza, mancando una sufficiente illustrazione delle ragioni per le quali la normativa censurata integrerebbe la violazione del parametro costituzionale evocato (tra le ultime, sentenza n. 3 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Per la comprensione dei termini della residua questione oggetto di scrutinio \u0026#232; opportuno un sintetico inquadramento del contesto normativo di riferimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; Innanzitutto, va fatto cenno alla distinzione tra i due principali meccanismi \u0026#8211; retributivo e contributivo \u0026#8211; di computo dei trattamenti pensionistici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;ambito del primo, divenuto ormai residuale (per quanto si dir\u0026#224; appresso), la base di calcolo \u0026#232; costituita dalla media delle retribuzioni percepite in un periodo di riferimento predeterminato dalla legge (cosiddetta retribuzione pensionabile), generalmente collocato in una fase \u0026#8211; pi\u0026#249; o meno ampia, a seconda della disciplina di riferimento \u0026#8211; anteriore alla data del pensionamento. Per ciascun anno di anzianit\u0026#224; contributiva (per la cui determinazione si tiene conto non soltanto dei periodi di contribuzione obbligatoria, ma anche di quelli di contribuzione figurativa, volontaria e da riscatto), e fino a un massimo di quaranta anni, si attribuisce la cosiddetta aliquota di rendimento che, nell\u0026#8217;assicurazione generale obbligatoria (AGO), \u0026#232; pari al due per cento della retribuzione pensionabile. Tale sistema, almeno alle origini, mirava a conservare, in linea tendenziale, il tenore di vita acquisito nella fase finale del periodo lavorativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl sistema contributivo, invece, \u0026#232; ispirato a una logica di piena corrispettivit\u0026#224; tra contribuzione versata e prestazione pensionistica: quest\u0026#8217;ultima viene determinata in base alla totalit\u0026#224; della contribuzione corrisposta nel corso della vita lavorativa, rivalutata periodicamente (il cosiddetto montante contributivo individuale), e in rapporto alla speranza di vita media residua (calcolata sulla base di criteri statistico-attuariali via via aggiornati nel tempo), mediante l\u0026#8217;applicazione di un coefficiente di trasformazione che tiene conto dell\u0026#8217;et\u0026#224; del singolo pensionando.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, assume rilievo centrale l\u0026#8217;impianto disegnato dalla legge n. 335 del 1995, nella parte in cui ha fissato i sistemi di computo del trattamento pensionistico, introducendo distinzioni tra i lavoratori sulla base dell\u0026#8217;anzianit\u0026#224; contributiva dai medesimi maturata al 31 dicembre 1995.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn via di sintesi, per quanti, a tale data, siano in possesso di anzianit\u0026#224; contributiva inferiore a diciotto anni, l\u0026#8217;art. 1, comma 12, ha previsto l\u0026#8217;applicazione del sistema cosiddetto misto, che si articola in due quote di pensione: una corrispondente all\u0026#8217;anzianit\u0026#224; acquisita anteriormente al 31 dicembre 1995 e calcolata secondo il sistema retributivo; l\u0026#8217;altra corrispondente all\u0026#8217;anzianit\u0026#224; successiva e conteggiata secondo il sistema contributivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvece, per i lavoratori che, alla medesima data, possano vantare anzianit\u0026#224; contributiva pari o superiore a diciotto anni, l\u0026#8217;art. 1, comma 13, ha previsto che la pensione sia interamente liquidata in base al sistema retributivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInteramente soggetto al solo sistema contributivo, infine, \u0026#232; il calcolo della pensione per i lavoratori che si siano iscritti a una gestione pensionistica solo successivamente al 31 dicembre 1995.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.3.\u0026#8211; Sull\u0026#8217;appena descritto assetto normativo \u0026#232; venuto a incidere il d.l. n. 201 del 2011, come convertito, il cui art. 24, al comma 2, ha in sostanza abolito il sistema interamente retributivo, prevedendo\u003cem\u003e,\u003c/em\u003e a far tempo dal 1\u0026#176; gennaio 2012, l\u0026#8217;estensione \u003cem\u003epro-\u003c/em\u003e\u003cem\u003erata\u003c/em\u003e del sistema di calcolo contributivo anche ai lavoratori che la riforma del 1995 aveva lasciato interamente nel sistema pensionistico retributivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl citato art. 24, comma 2, \u0026#232; stato in seguito modificato dall\u0026#8217;art. 1, comma 707, della legge n. 190 del 2014, che vi ha aggiunto un ultimo periodo, contenente una \u0026#8220;clausola di salvaguardia\u0026#8221; dei saldi di finanza pubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale ulteriore disposizione, infatti, nell\u0026#8217;affermare che l\u0026#8217;importo complessivo del trattamento pensionistico non pu\u0026#242; eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l\u0026#8217;applicazione delle regole di calcolo in essere prima dell\u0026#8217;entrata in vigore del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, impone all\u0026#8217;istituto previdenziale di effettuare un \u0026#8220;doppio calcolo\u0026#8221;: uno, con le regole vigenti prima del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, e uno con quelle introdotte da quest\u0026#8217;ultimo. All\u0026#8217;esito di tale verifica, si proceder\u0026#224; ad applicare la nuova disciplina solo se, in tal modo, il risultato sia pari o inferiore a quello ottenuto in base alle regole previgenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.4.\u0026#8211; Per completare le essenziali coordinate normative di riferimento, qualche parola va spesa, infine, circa la possibilit\u0026#224; di versare contributi previdenziali anche con riguardo a periodi rispetto ai quali non sarebbe configurabile alcun obbligo contributivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta della categoria di contribuzione definita \u0026#8220;da riscatto\u0026#8221; e consistente nel versamento di somme da parte del soggetto interessato, per importi determinati in base alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, a seconda della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl versamento di tali somme costituisce una facolt\u0026#224; dell\u0026#8217;interessato che, con specifico riferimento al riscatto del corso di laurea, \u0026#232; stata inizialmente prevista dall\u0026#8217;art. 2-\u003cem\u003enovies\u003c/em\u003e del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali e assistenziali), convertito, con modificazioni, in legge 16 aprile 1974, n. 114, e poi rimodellata dall\u0026#8217;art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega conferita dall\u0026#8217;articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici), che ha anche individuato i corsi di studio interessati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Cos\u0026#236; tratteggiato il quadro normativo entro il quale l\u0026#8217;ordinanza di rimessione si colloca, si pu\u0026#242; ora entrare nel merito della questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., con la quale il rimettente invoca un intervento di questa Corte che consenta di applicare il principio di neutralizzazione anche ai contributi da riscatto degli anni di laurea versati dal ricorrente nel giudizio principale e rivelatisi, in base a una valutazione \u003cem\u003eex post\u003c/em\u003e, \u0026#8220;nocivi\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;approccio del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e risulta metodologicamente corretto, nella parte in cui ha sollecitato una pronuncia additiva, senza provvedere a un\u0026#8217;applicazione diretta del principio di neutralizzazione. Questa Corte, infatti, ha ripetutamente riservato a se stessa (da ultimo, sentenza n. 224 del 2022) la valutazione delle fattispecie di volta in volta scrutinate, per la rilevata necessit\u0026#224; di modulare la portata della neutralizzazione sulla specificit\u0026#224; delle situazioni coinvolte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; La questione sollevata, tuttavia, si rivela non fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.1.\u0026#8211; Nella giurisprudenza di questa Corte, il principio di neutralizzazione \u0026#232; stato applicato, nell\u0026#8217;ambito del sistema di computo retributivo del trattamento pensionistico, alla contribuzione accreditata successivamente alla maturazione del diritto alla pensione e sempre con riferimento alla sola retribuzione pensionabile, normalmente percepita nell\u0026#8217;ultimo arco temporale \u0026#8211; pi\u0026#249; o meno ampio \u0026#8211; antecedente alla data del pensionamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;esclusione dal computo della base pensionabile di tali contributi assolve alla funzione di evitare che \u0026#8211; ove in tale ultimo periodo lavorativo si siano registrate retribuzioni inferiori rispetto a quelle precedenti e, comunque, non necessarie alla maturazione del diritto alla pensione \u0026#8211; il risultato sia pregiudizievole per il pensionando (tra le tante, sul punto, sentenza n. 173 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi \u0026#232; detto, in particolare, che \u0026#171;[i]l legislatore ogniqualvolta individui la retribuzione pensionabile sulla base delle ultime retribuzioni, lo fa per favorire il lavoratore, presumendo che nell\u0026#8217;ultimo periodo di vita lavorativa questi raggiunga livelli retributivi maggiori, sicch\u0026#233; \u0026#232; irragionevole che, per effetto di un intervenuto decremento retributivo, quel meccanismo di calcolo porti a un risultato antitetico al suo fine, ossia alla riduzione della pensione potenzialmente gi\u0026#224; maturata (in particolare, sentenze n. 82 del 2017 e n. 264 del 1994). Infatti, \u0026#8220;a maggior lavoro e a maggior apporto contributivo [non pu\u0026#242;] corrispond[ere] una riduzione della pensione\u0026#8221; acquisita per effetto della precedente contribuzione (ancora sentenza n. 264 del 1994)\u0026#187; (sentenza n. 198 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi recente, la sentenza n. 82 del 2017 ha riassunto la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;istituto, che mira a censurare \u0026#171;l\u0026#8217;irragionevolezza di un meccanismo di determinazione della retribuzione pensionabile, che, pur preordinato a \u0026#8220;garantire al lavoratore una pi\u0026#249; favorevole base di calcolo per la liquidazione della pensione\u0026#8221;, correlata all\u0026#8217;ultimo scorcio della vita lavorativa, sia foriero di risultati antitetici\u0026#187;, incidendo in senso riduttivo sulla pensione virtualmente gi\u0026#224; acquisita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn generale, quindi, il principio \u0026#232; stato applicato rispetto alla contribuzione \u0026#8220;aggiuntiva\u0026#8221;, ossia successiva all\u0026#8217;accredito dei contributi minimi necessari al conseguimento del diritto a pensione, a prescindere dalla natura dei contributi, siano essi obbligatori, volontari o figurativi: se tale contribuzione, infatti, pu\u0026#242; valere a incrementare la prestazione pensionistica, non pu\u0026#242; compromettere il livello gi\u0026#224; maturato (sentenza n. 433 del 1999).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.2.\u0026#8211; Nel caso all\u0026#8217;odierno esame, la situazione appare sostanzialmente diversa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa richiesta di neutralizzazione coinvolge contribuzione da riscatto che \u0026#232; stata versata in esordio dell\u0026#8217;anzianit\u0026#224; lavorativa e che, dunque, si colloca al di fuori del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile in base al sistema di computo retributivo applicabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuel che pi\u0026#249; conta, inoltre, \u0026#232; che il principio di neutralizzazione viene oggi invocato per ottenere il risultato del \u0026#8220;passaggio\u0026#8221; da un sistema di calcolo a un altro: nella specie, dal sistema retributivo, entro il quale \u0026#232; stato elaborato e costantemente applicato il principio (sentenza n. 198 del 2023), al sistema misto disciplinato dall\u0026#8217;art. 1, comma 12, della legge n. 335 del 1995.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn sostanza, il rimettente chiede a questa Corte di applicare il principio di neutralizzazione ai contributi riscattati, ma non allo scopo \u0026#8211; come nei precedenti giurisprudenziali innanzi citati \u0026#8211; di eliminare gli effetti nocivi che il computo di essi, in tesi, abbia prodotto all\u0026#8217;interno del sistema di calcolo retributivo, quanto, piuttosto, per transitare a un sistema di calcolo diverso, quello cosiddetto misto, che si sarebbe applicato ove il riscatto non fosse stato, a suo tempo, operato e che, secondo una valutazione compiuta \u003cem\u003eex post\u003c/em\u003e, risulta pi\u0026#249; conveniente per l\u0026#8217;assicurato, contrariamente alle aspettative originarie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna tale richiesta si pone, per\u0026#242;, al di fuori del perimetro applicativo del principio di neutralizzazione elaborato dalla giurisprudenza costituzionale, che, come si \u0026#232; rammentato, opera esclusivamente all\u0026#8217;interno del sistema retributivo. Solo rispetto a tale criterio di computo, del resto, ha senso temperare la rigidit\u0026#224; del legislatore nell\u0026#8217;individuare il periodo su cui determinare la retribuzione pensionabile con la regola della immodificabilit\u0026#224; \u003cem\u003ein peius\u003c/em\u003e della prestazione pensionistica gi\u0026#224; in precedenza virtualmente acquisita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, a ben vedere, attraverso la neutralizzazione richiesta, non intende elidere gli effetti nocivi che la contribuzione da riscatto ha determinato nell\u0026#8217;ambito del sistema retributivo, bens\u0026#236; \u0026#8220;fuoriuscire\u0026#8221; da quel sistema, rivelatosi (contrariamente alle aspettative) meno conveniente e al quale aveva avuto accesso esercitando, liberamente, la facolt\u0026#224; di riscattare un periodo non coperto da contribuzione obbligatoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; si risolve in una sostanziale pretesa di scelta del sistema di computo del trattamento pensionistico in base a una valutazione \u003cem\u003eex post\u003c/em\u003e, ossia effettuata nel momento del pensionamento, che si pone in contrasto con il principio di certezza del diritto che deve pur sempre presidiare il sistema previdenziale, come gi\u0026#224; affermato da questa Corte nella sentenza n. 82 del 2017.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn quest\u0026#8217;ultima decisione, del resto, si \u0026#232; aggiunto (riprendendo spunti gi\u0026#224; rinvenibili nella sentenza n. 388 del 1995) che il principio di neutralizzazione serve a evitare la compromissione della misura della prestazione potenzialmente maturata, \u0026#171;soprattutto quando sia pi\u0026#249; esigua per fattori indipendenti dalle scelte del lavoratore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso di specie, invece, il risultato asseritamente meno favorevole rispetto a quello atteso nasce da un\u0026#8217;opzione del lavoratore, che, riscattando gli anni di laurea, ha scelto liberamente il sistema retributivo in luogo di quello misto, in quanto il primo era considerato, all\u0026#8217;epoca, generalmente pi\u0026#249; favorevole per il pensionato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.3.\u0026#8211; Non va altres\u0026#236; sottaciuto, a sostegno della declaratoria di non fondatezza della questione sollevata, che non \u0026#232; condivisibile il presupposto interpretativo da cui muove il Tribunale rimettente, con riferimento alla funzione svolta dal riscatto degli anni di laurea.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il rimettente, infatti, tale riscatto sarebbe destinato a far confluire nella posizione assicurativa del riscattante contributi previdenziali aggiuntivi, in modo da incrementare l\u0026#8217;anzianit\u0026#224; contributiva utile a fini pensionistici, non solo ai fini dell\u0026#8217;\u003cem\u003ean\u003c/em\u003e del diritto alla pensione, ma anche ai fini del \u003cem\u003equantum \u003c/em\u003edel trattamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn realt\u0026#224;, come riconosce lo stesso ricorrente nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; ha chiarito che l\u0026#8217;effetto del riscatto \u0026#232; soltanto quello di incrementare l\u0026#8217;anzianit\u0026#224; contributiva (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 19 agosto 1999, n. 8750 e 11 novembre 2002, n. 15814), sicch\u0026#233; l\u0026#8217;opzione si atteggia come una sorta di negozio aleatorio che pu\u0026#242; non sortire i positivi effetti sperati (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 16 maggio 1998, n. 4945).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAncora pi\u0026#249; nettamente, la Corte di cassazione ha chiarito che l\u0026#8217;argomento secondo cui il riscatto \u0026#232; un beneficio a favore del dipendente \u0026#8211; sicch\u0026#233; non potrebbe mai operare \u003cem\u003econtr\u003c/em\u003e\u003cem\u003ea se\u003c/em\u003e \u0026#8211; non \u0026#232; condivisibile, laddove si consideri che l\u0026#8217;interesse che la legge intende tutelare accordando la suddetta facolt\u0026#224; \u0026#232;, appunto, solo quello all\u0026#8217;incremento dell\u0026#8217;anzianit\u0026#224; contributiva e che tale interesse risulta soddisfatto dalla determinazione dell\u0026#8217;amministrazione di ammettere il riscatto richiesto (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 28 settembre 2007, n. 20378), come appunto avvenuto nel caso di specie. Il ricorrente nel giudizio principale, in effetti, aveva operato il riscatto proprio per rimanere nell\u0026#8217;ambito del sistema retributivo e, come aveva all\u0026#8217;epoca auspicato, quel sistema gli \u0026#232; stato applicato al momento della liquidazione del trattamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altronde, questa stessa Corte (ordinanza n. 209 del 1991) ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale di disposizioni che non ammettevano la possibilit\u0026#224; di revocare il riscatto di periodi di servizio o di studio, rinunciando all\u0026#8217;anzianit\u0026#224; contributiva derivante dall\u0026#8217;esercizio del relativo diritto, al fine di potersi giovare della facolt\u0026#224; di optare per il mantenimento in servizio sino al limite dei settanta anni di et\u0026#224;, con ci\u0026#242; dimostrando che l\u0026#8217;esercizio della facolt\u0026#224; di riscatto pu\u0026#242; anche non assecondare, per vicende successive, i concreti interessi del riscattante, senza che ci\u0026#242; assurga a vizio d\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale delle norme che quegli effetti prevedono.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1)\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#171;del combinato disposto\u0026#187; degli artt. 1, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) e 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l\u0026#8217;equit\u0026#224; e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 38 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2)\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003enon fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#171;del combinato disposto\u0026#187; degli artt. 1, comma 13, della legge n. 335 del 1995 e 24, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAntonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 27 giugno 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20240627122836.pdf","oggetto":"Previdenza - Pensioni - Sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di accesso - Periodo oggetto di riscatto del corso di studi universitari - Disciplina che non prevede il diritto del pensionato alla relativa neutralizzazione, allorch\u0026#233; i diciotto anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, con conseguente liquidazione del trattamento pensionistico con il sistema retributivo, siano stati raggiunti solo per effetto di tale riscatto e qualora dall\u0026#8217;applicazione del medesimo sistema, in luogo del sistema misto, che opererebbe in assenza del riscatto, derivi un depauperamento del trattamento pensionistico - Denunciata disciplina che, per effetto del riscatto e finanche del pagamento di un onere economico, determina per il riscattante un trattamento pensionistico inferiore rispetto a quanto avrebbe avuto ove tale riscatto non fosse stato esercitato.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"46245","titoletto":"Giudizio costituzionale - Thema decidendum - Ricognizione dell\u0027oggetto del giudizio da parte della Corte costituzionale, laddove non coincida con il petitum formulato dal rimettente - Possibile ampliamento del thema decidendum contenuto nell\u0027ordinanza di rimessione su richiesta delle parti - Esclusione. (Classif. 111007).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa Corte costituzionale può individuare l’oggetto della questione da scrutinare, là dove lo stesso non coincida con la portata letterale del \u003cem\u003epetitum \u003c/em\u003eformulato dal rimettente. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 18/2023 - mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e45347\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eNel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale non possono essere presi in esame questioni o profili di costituzionalità dedotti solo dalle parti e diretti quindi ad ampliare o modificare il contenuto dell’ordinanza di rimessione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 50/2024; S. 215/2023; S. 184/2023; S. 161/2023 – mass. 45733\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46246","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46246","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Sufficiente illustrazione delle ragioni per cui la disposizione censurata viola i parametri evocati - Necessità (nel caso di specie: inammissibilità della questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la disposizione che non prevede l\u0027applicazione del principio di neutralizzazione nel caso in cui i diciotto anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, con liquidazione del trattamento pensionistico con il sistema retributivo, siano stati raggiunti solo per effetto del riscatto del corso di studi universitari e dall\u0027applicazione di tale sistema, in luogo di quello misto, che avrebbe operato in assenza del riscatto, sia derivato un depauperamento del trattamento pensionistico). (Classif. 112003).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’ordinanza di rimessione deve contenere una sufficiente illustrazione delle ragioni per le quali la normativa censurata integrerebbe la violazione del parametro costituzionale evocato. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 3/2024 - mass. 45936\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per inadeguata motivazione in punto di non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all’art. 38 Cost., del combinato disposto degli artt. 1, comma 13, della legge n. 335 del 1995 e 24, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come conv., nella parte in cui non prevedono l’applicazione del principio di neutralizzazione nel caso in cui i diciotto anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, con liquidazione del trattamento pensionistico con il sistema retributivo, siano stati raggiunti solo per effetto del riscatto del corso di studi universitari, e dall’applicazione di tale sistema – in luogo di quello misto, che avrebbe operato in assenza del riscatto – sia derivato un depauperamento del trattamento pensionistico. Il rimettente non ha illustrato i motivi per i quali la normativa sospettata d’illegittimità costituzionale sarebbe lesiva del principio di adeguatezza delle prestazioni previdenziali, anche perché ha omesso di confrontarsi con la giurisprudenza costituzionale secondo cui la garanzia dell’art. 38 Cost. è connessa all’art. 36 Cost., e dunque alla proporzionalità, alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, ma non in modo indefettibile e strettamente proporzionale).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46247","numero_massima_precedente":"46245","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"08/08/1995","data_nir":"1995-08-08","numero":"335","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"13","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-08-08;335~art1"},{"denominazione_legge":"","data_legge":"06/12/2011","data_nir":"2011-12-06","numero":"201","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"22/12/2011","data_nir":"2011-12-22","numero":"214","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-22;214~art24"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"38","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46247","titoletto":"Previdenza - In genere - Contribuzione \"aggiuntiva\", successiva alla maturazione del diritto alla pensione - Necessità che essa possa solo incrementarne la misura e mai ridurla (principio di neutralizzazione) - Ratio - Assicurare un risultato non pregiudizievole per il pensionando - Espressione del principio della certezza del diritto - Ambito di applicazione - Sistema retributivo, con esclusione della contribuzione da riscatto (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la disposizione che non prevede l\u0027applicazione del principio di neutralizzazione nel caso in cui i diciotto anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, con liquidazione del trattamento pensionistico con il sistema retributivo, siano stati raggiunti solo per effetto del riscatto del corso di studi universitari e dall\u0027applicazione di tale sistema, in luogo di quello misto che avrebbe operato in assenza del riscatto, sia derivato un depauperamento del trattamento pensionistico). (Classif. 190001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl principio di neutralizzazione viene applicato, nell’ambito del sistema di computo retributivo del trattamento pensionistico, alla contribuzione accreditata successivamente alla maturazione del diritto alla pensione e sempre con riferimento alla sola retribuzione pensionabile, normalmente percepita nell’ultimo arco temporale – più o meno ampio – antecedente alla data del pensionamento. L’esclusione, per mezzo di tale principio, dal computo della base pensionabile di tali contributi assolve alla funzione di evitare che – ove in tale ultimo periodo lavorativo si siano registrate retribuzioni inferiori rispetto a quelle precedenti e, comunque, non necessarie alla maturazione del diritto alla pensione – il risultato sia pregiudizievole per il pensionando. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 173/2018 - mass. 40166\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl legislatore ogniqualvolta individui la retribuzione pensionabile sulla base delle ultime retribuzioni, lo fa per favorire il lavoratore, presumendo che nell’ultimo periodo di vita lavorativa questi raggiunga livelli retributivi maggiori, sicché è irragionevole che, per effetto di un intervenuto decremento retributivo, quel meccanismo di calcolo porti a un risultato antitetico al suo fine, ossia alla riduzione della pensione potenzialmente già maturata: a maggior lavoro e a maggior apporto contributivo non può, infatti, corrispondere una riduzione della pensione acquisita per effetto della precedente contribuzione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 198/2023 - mass. 45834; S. 82/2017 - mass. 40006; S. 264/1994 - mass. 20858\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl principio di neutralizzazione è applicato rispetto alla contribuzione “aggiuntiva”, ossia successiva all’accredito dei contributi minimi necessari al conseguimento del diritto a pensione, a prescindere dalla natura dei contributi, siano essi obbligatori, volontari o figurativi: se tale contribuzione, infatti, può valere a incrementare la prestazione pensionistica non può compromettere il livello già maturato. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 433/1999 – mass. 25040\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl principio di neutralizzazione serve a evitare la compromissione della misura della prestazione potenzialmente maturata, soprattutto quando sia più esigua per fattori indipendenti dalle scelte del lavoratore. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 388/1995 – mass. 22447\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl principio di certezza del diritto deve sempre presidiare il sistema previdenziale. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 82/2017 – mass. 40006\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’esercizio della facoltà di riscatto può anche non assecondare, per vicende successive, i concreti interessi del riscattante, senza che ciò assurga a vizio d’illegittimità costituzionale delle norme che quegli effetti prevedono. (\u003cem\u003ePrecedente: O. 209/1991 - mass. 17246\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all’art. 3 Cost., del combinato disposto degli artt. 1, comma 13, della legge n. 335 del 1995 e 24, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come conv., nella parte in cui in cui non prevedono l’applicazione del principio di neutralizzazione nel caso in cui i diciotto anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, con liquidazione del trattamento pensionistico con il sistema retributivo, siano stati raggiunti solo per effetto del riscatto del corso di studi universitari, e dall’applicazione di tale sistema – in luogo di quello misto, che avrebbe operato in assenza del riscatto – sia derivato un depauperamento del trattamento pensionistico. Nonostante l’approccio del giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003erisulti metodologicamente corretto – sollecitando lo stesso una pronuncia additiva, senza provvedere a un’applicazione diretta del principio di neutralizzazione – la richiesta di neutralizzazione si pone al di fuori del perimetro applicativo di tale principio, che opera esclusivamente all’interno del sistema retributivo. Essa, infatti, coinvolge una contribuzione da riscatto, versata in esordio dell’anzianità lavorativa e che si colloca, dunque, al di fuori del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile in base al sistema di computo retributivo applicabile; ma soprattutto, il principio viene invocato non allo scopo di eliminare gli effetti nocivi che il computo di taluni contributi abbia prodotto all’interno del sistema retributivo, ma per ottenere il risultato del “passaggio” da quest’ultimo al sistema misto, il quale si sarebbe applicato, ove il riscatto non fosse stato operato e che, secondo una valutazione \u003cem\u003eex post\u003c/em\u003e, sarebbe stato conveniente per l’assicurato, contrariamente alle aspettative originarie. Tale richiesta si risolve pertanto in una pretesa di scelta del sistema di computo del trattamento pensionistico in base a una valutazione effettuata \u003cem\u003eex post\u003c/em\u003e nel momento del pensionamento, in contrasto con il principio della certezza del diritto). (\u003cem\u003ePrecedente: S. 224/2022 - mass. 45161\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46246","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"08/08/1995","data_nir":"1995-08-08","numero":"335","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"13","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-08-08;335~art1"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"06/12/2011","data_nir":"2011-12-06","numero":"201","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2011-12-06;201~art24"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"22/12/2011","data_nir":"2011-12-22","numero":"214","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-22;214"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"44819","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 112/2024","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"9","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2214","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45445","autore":"Ciaccio V.","titolo":"Il (ragionevole) divieto di neutralizzare i contributi universitari riscattati e le sue (irragionevoli) conseguenze nella sentenza n. 112/2024 della Corte costituzionale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista del diritto della sicurezza sociale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"711","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44758","autore":"Ferrari M.","titolo":"Sulla quantificazione \"aleatoria\" della domanda di riscatto della laurea a fini previdenziali","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"9","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2222","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45302","autore":"Pessi A.","titolo":"I nuovi confini dell’istituto della neutralizzazione","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"La nuova giurisprudenza civile commentata","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1376","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44557","autore":"Razzano M.C.","titolo":"Il riscatto universitario non è “neutralizzabile”","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista della Corte dei conti","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45696","autore":"Squeglia M.","titolo":"Conferme e puntualizzazioni della Corte costituzionale sul principio della neutralizzazione della contribuzione versata","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto del lavoro","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"4","parte_rivista":"II","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"642","note_abstract":"","collocazione":"C.143 - A.53","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45446","autore":"Vianello R.","titolo":"Il principio di neutralizzazione della contribuzione «svantaggiosa». 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