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Giudici: Fernanda       CONTRI, Guido          NEPPI MODONA, Annibale       MARINI, Franco         BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco      AMIRANTE, Ugo              DE SIERVO, Romano           VACCARELLA, Paolo          MADDALENA, Alfio          FINOCCHIARO, Alfonso        QUARANTA, Franco         GALLO,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 19, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l\u0027anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative collegate - legge finanziaria 2004), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 15 giugno 2004, depositato in Cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 62 del registro ricorsi 2004. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cI\u003e    Visto\u003c/I\u003e l\u0027atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cI\u003e    udito\u003c/I\u003e nell\u0027udienza pubblica del 21 giugno 2005 il Giudice relatore Annibale Marini; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cI\u003e    uditi\u003c/I\u003e l\u0027avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri e l\u0027avvocato Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano. \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cI\u003eRitenuto in fatto\u003c/I\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    1.\u0026#8211; Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0027Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, in via principale, di alcune norme della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l\u0027anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative collegate - legge finanziaria 2004), tra cui l\u0027art. 19, comma 4. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    La norma impugnata, \u0026#171;per soddisfare le esigenze di continuit\u0026#224; didattica\u0026#187;, affida alla Giunta provinciale il potere di disciplinare la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato di durata pluriennale con il personale docente delle scuole a carattere statale, in tal modo derogando alla disciplina dettata dall\u0027art. 4 della legge statale 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), che fissa quella annuale come durata massima delle supplenze scolastiche, in attuazione \u0026#8211; ad avviso dell\u0027Avvocatura \u0026#8211; del principio di cui all\u0027art. 97, comma terzo, della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    La norma, secondo il Governo, si porrebbe perci\u0026#242; in contrasto \u0026#171;con l\u0027art. 9 n. 2 dello Statuto d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 [\u0026#8230;], con l\u0027art. 19 comma decimo del medesimo Statuto [\u0026#8230;], con l\u0027art. 12 comma primo del d.P.R. 20 gennaio 1973 n. 116 come modificato dal d.P.R. 4 dicembre 1981 n. 761, con gli artt. 3, 97 commi primo e terzo, 117 comma secondo lettera N e 117 comma terzo (\u0026#8220;istruzione\u0026#8221;) e 119 Cost., nonch\u0026#233; con il sopra citato art. 4  e con l\u0027art. 2 comma 1 lettera DD della legge 23 ottobre 1992 n. 421\u0026#187;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    2.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, concludendo per l\u0027inammissibilit\u0026#224; o l\u0027infondatezza della questione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Deduce in primo luogo la Provincia resistente la genericit\u0026#224; delle censure per mancata specificazione dei parametri: se la Provincia \u0026#232; titolare \u0026#8211; come lo stesso ricorrente riconosce \u0026#8211; di competenza legislativa concorrente in materia di istruzione, il contrasto con disposizioni di legge statale comporterebbe l\u0027incostituzionalit\u0026#224; della disciplina solo in quanto le suddette leggi pongano \u0026#8211; il che nel ricorso non \u0026#232; per\u0026#242; chiarito \u0026#8211; \u0026#171;norme fondamentali di riforma economico-sociale\u0026#187; oppure \u0026#171;principi fondamentali\u0026#187;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Se avesse inteso lamentare la violazione di principi fondamentali, il Governo avrebbe dovuto allora specificare da quale dei 14 commi di cui si compone l\u0027art. 4 della legge n. 124 del 1999 esso ritenga di trarre il principio fondamentale del divieto di supplenze pluriennali, mentre, sotto altro aspetto, risulterebbe inconferente il riferimento all\u0027art. 2, comma 1, lettera \u003cI\u003edd\u003c/I\u003e), della legge n. 421 del 1992, in quanto i principi e criteri direttivi contenuti in una legge delega \u0026#8211; quale \u0026#232; appunto la legge n. 421 del 1992 \u0026#8211; non possono fungere da principi fondamentali intesi come limiti alla competenza legislativa provinciale concorrente. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    La questione sarebbe peraltro inammissibile anche con riferimento ai parametri statutari e costituzionali evocati, sia per l\u0027assoluta indeterminatezza delle censure, prive di qualsiasi specificit\u0026#224;, sia \u0026#8211; per quanto in particolare concerne l\u0027asserita violazione dell\u0027art. 117, commi secondo e terzo, e dell\u0027art. 119 della Costituzione \u0026#8211; per il mancato riferimento all\u0027art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, sul quale solo potrebbe fondarsi, nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, una questione di legittimit\u0026#224; costituzionale per la violazione dei suddetti parametri. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Nel merito, la questione sarebbe comunque \u0026#8211; secondo la Provincia \u0026#8211; non fondata.  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Osserva la resistente che l\u0027art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano), delega alla Provincia le attribuzioni statali in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante (secondo comma) e riconosce alla medesima Provincia potest\u0026#224; legislativa nella suddetta materia, \u0026#171;per la migliore utilizzazione del personale stesso anche al fine di soddisfare le esigenze di continuit\u0026#224; didattica\u0026#187; (terzo comma).  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Non sussisterebbe pertanto dubbio sul fatto che la legge provinciale sia competente a disciplinare anche le supplenze degli insegnanti, ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale docente, non posta in discussione dalla norma impugnata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Dovrebbe, d\u0027altro canto, escludersi la violazione di un principio fondamentale stabilito dalla legge statale con il quale sarebbero vietate le supplenze pluriennali, sia perch\u0026#233; un simile principio non sembrerebbe desumibile dall\u0027art. 4 della legge n. 124 del 1999 sia perch\u0026#233; comunque tale divieto, se esistente, costituirebbe una norma di dettaglio e non certo un principio fondamentale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    In ogni caso, pur ipotizzando l\u0027esistenza di un principio fondamentale che vieta le supplenze pluriennali, tale regola potrebbe riguardare soltanto le supplenze necessarie per la copertura di posti di ruolo vacanti, cui esclusivamente avrebbe riguardo l\u0027art. 4 citato, mentre la legge provinciale impugnata avrebbe una ben pi\u0026#249; ampia portata, riferendosi pi\u0026#249; in generale a contratti di lavoro a tempo determinato di durata pluriennale, non necessariamente limitati, quindi, all\u0027ipotesi di supplenza sulle cattedre vacanti. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    3.\u0026#8211; Nell\u0027imminenza dell\u0027udienza pubblica il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria illustrativa nella quale, ribadendo le conclusioni gi\u0026#224; assunte, sottolinea che l\u0027art. 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 1983, invocato dalla Provincia resistente come fonte della propria competenza legislativa in materia di stato giuridico ed economico del personale statale, non consente l\u0027accrescimento mediante legge provinciale delle attribuzioni amministrative delegate dallo Stato, ma prevede solo la possibilit\u0026#224; per la Provincia di disciplinare con propria legge dette attribuzioni. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    La competenza legislativa provinciale in materia di istruzione manterrebbe perci\u0026#242; carattere solo concorrente, ai sensi dell\u0027art. 9, secondo comma, dello statuto, il che impedirebbe alla Provincia di modificare \u0026#8211; per di pi\u0026#249; mediante atti di Giunta \u0026#8211; la disciplina statale dei rapporti di lavoro dei docenti, prevedendo la stipula di contratti di lavoro di diritto privato di durata triennale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    4.\u0026#8211; Anche la Provincia autonoma di Bolzano ha depositato un\u0027ampia memoria illustrativa a sostegno della richiesta declaratoria di inammissibilit\u0026#224; o infondatezza del ricorso. \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cI\u003eConsiderato in diritto\u003c/I\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    1.\u0026#8211; Rimane riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni, relative a norme diverse, sollevate con il medesimo ricorso introduttivo. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    2.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri solleva questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 19, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l\u0027anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative collegate - legge finanziaria 2004), lamentandone il contrasto con norme statutarie e di attuazione (artt. 9, numero 2, e 19, comma decimo, dello statuto, art. 12, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1981, n. 761), norme costituzionali (artt. 3, 97, commi primo e terzo, 117, commi secondo, lettera \u003cI\u003en\u003c/I\u003e, e terzo, e 119 della Costituzione) e norme di legge statale (art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e art. 2, comma 1, lettera \u003cI\u003edd\u003c/I\u003e, della legge 23 ottobre 1992, n. 421). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Al di l\u0026#224; della copiosa e mera evocazione di parametri, l\u0027unica motivazione del ricorso consiste in un asserito contrasto tra la norma impugnata \u0026#8211; che affida alla Giunta provinciale il potere di disciplinare, mediante propria deliberazione, contratti di lavoro di durata pluriennale con il personale docente delle scuole a carattere statale \u0026#8211; e l\u0027art. 4 della legge statale n. 124 del 1999 \u0026#8211; che prevede esclusivamente l\u0027istituto della supplenza di durata annuale o temporanea \u0026#8211; senza peraltro che sia neppure precisato sotto quale profilo siffatto contrasto tra legge provinciale e legge statale si traduca in un vizio di legittimit\u0026#224; costituzionale della prima. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Ne deriva la sostanziale elusione dell\u0027onere di allegazione gravante sul ricorrente nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale in via principale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    La questione, nei termini in cui \u0026#232; proposta, non pu\u0026#242;, pertanto, che essere dichiarata inammissibile. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e    LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e    riservata a separate pronunce la decisione delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, proposte dal Presidente del Consiglio dei ministri, nei confronti di altre disposizioni della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l\u0027anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative collegate - legge finanziaria 2004), qui non espressamente esaminate, \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cI\u003e    dichiara \u003c/I\u003einammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 19, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1, sollevata \u0026#8211; in riferimento agli artt. 9, numero 2, e 19, comma decimo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all\u0027art. 12, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano), come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1981, n. 761 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige recanti modifiche al d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116), agli artt. 3, 97, commi primo e terzo, 117, commi secondo, lettera \u003cI\u003en\u003c/I\u003e), e terzo, e 119 della Costituzione, all\u0027art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), e all\u0027art. 2, comma 1, lettera \u003cI\u003edd\u003c/I\u003e), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanit\u0026#224;, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) \u0026#8211; dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e    Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2005.  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003ePiero Alberto CAPOTOSTI, Presidente  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAnnibale MARINI, Redattore  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuseppe DI PAOLA, Cancelliere  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 26 luglio 2005.  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: DI PAOLA \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"29699","titoletto":"SENT. 323/05 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO CHE SOLLEVA UNA PLURALITÀ DI QUESTIONI - TRATTAZIONE SEPARATA - RISERVA DI SEPARATE PRONUNCE.","testo":"La decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale, proposte in via principale, nei confronti di altre disposizioni della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1, sollevate con il medesimo ricorso, viene riservata a separate pronunce.","numero_massima_successivo":"29700","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"29700","titoletto":"SENT. 323/05 B. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ISTRUZIONE - PERSONALE DOCENTE DELLE SCUOLE A CARATTERE STATALE - INCARICHI DI SUPPLENZA DI DURATA PLURIENNALE - RICORSO DEL GOVERNO - LAMENTATA DEROGA ALLA DISCIPLINA STATALE CHE FISSA QUALE DURATA MASSIMA DELLE SUPPLENZE QUELLA ANNUALE - CARENZA DI MOTIVAZIONE DEL RICORSO - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.","testo":"E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97, commi primo e terzo, 117, commi secondo, lettera n), e terzo, e 119 della Costituzione, agli artt. 9, numero 2, e 19, comma decimo, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, al d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116, art. 12, comma primo, come modificato dal d.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761; all’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 e all’art. 2, comma 1, lettera dd) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, dell’art. 19, comma 4 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1, il quale, “per soddisfare le esigenze di continuità didattica”, affida alla Giunta provinciale il potere di disciplinare la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato di durata pluriennale con il personale docente delle scuole a carattere statale, derogando alla disciplina dettata dall’art. 4 della legge statale 3 maggio 1999, n. 124, che fissa quella annuale come durata massima delle supplenze scolastiche. Non viene, infatti, precisato sotto quale profilo il contrasto tra legge provinciale e legge statale si traduca in un vizio di legittimità costituzionale della medesima legge provinciale, con conseguente elusione dell’onere di allegazione gravante sul ricorrente.","numero_massima_precedente":"29699","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge provincia Bolzano","data_legge":"08/04/2004","data_nir":"2004-04-08","numero":"1","articolo":"19","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lettera n)","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"119","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Trentino Alto Adige","data_legge":"","numero":"","articolo":"9","specificazione_articolo":"numero 2","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Trentino Alto Adige","data_legge":"","numero":"","articolo":"19","specificazione_articolo":"","comma":"10","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"20/01/1973","numero":"116","articolo":"12","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"modificato","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"04/12/1981","numero":"761","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"03/05/1999","numero":"124","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"23/10/1992","numero":"421","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lettera dd)","nesso":""}]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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