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Giudici : Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242; ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 8, comma 2, della legge della Regione Campania 22 aprile 2003, n. 8 (Realizzazione, organizzazione, funzionamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali Pubbliche e Private \u0026#8211; RR.SS.AA.), promosso dal Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione prima, nel procedimento vertente tra I.S.D. srl e Azienda sanitaria locale di Caserta e altri, con ordinanza del 2 maggio 2022, iscritta al n. 64 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di costituzione di G. srl;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudita nell\u0026#8217;udienza pubblica del 22 febbraio 2023 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito l\u0026#8217;avvocato Eduardo Romano per G. srl;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 22 febbraio 2023.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza depositata il 2 maggio 2022, e iscritta al n. 64 del registro ordinanze 2022, il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione prima, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 8, comma 2, della legge della Regione Campania 22 aprile 2003, n. 8 (Realizzazione, organizzazione, funzionamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali Pubbliche e Private \u0026#8211; RR.SS.AA.), nella parte in cui prevede che il fabbisogno di centri diurni per anziani sia \u0026#171;non superiore ad una [struttura] per ogni distretto sanitario di base\u0026#187;, per violazione degli artt. 3, 32, 41 e 117, terzo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione ai principi fondamentali della materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187; recati dagli artt. 8, comma 4, e 8-ter, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell\u0026#8217;articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; In punto di fatto, il rimettente riferisce che il giudizio principale \u0026#232; stato instaurato su ricorso introduttivo di I.S.D. srl per l\u0026#8217;annullamento della deliberazione del Direttore generale dell\u0026#8217;Azienda sanitaria locale di Caserta, del 14 ottobre 2020, n. 1314, con il relativo allegato (nota del Direttore del Dipartimento di prevenzione dell\u0026#8217;ASL del 4 settembre 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl provvedimento impugnato esprimeva parere non favorevole all\u0026#8217;istanza con cui la parte ricorrente, in data 30 aprile 2018, chiedeva l\u0026#8217;autorizzazione a realizzare una nuova struttura socio-sanitaria per l\u0026#8217;erogazione di prestazioni semiresidenziali in regime ambulatoriale diurno con dotazione di sessanta posti letto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Il giudice a quo riporta che la \u0026#171;Commissione aziendale, istituita ai sensi della Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 7301/2001, rendeva inizialmente parere favorevole\u0026#187; in ordine sia ai requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi, sia al fabbisogno territoriale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi seguito, con nota del 31 gennaio 2020, il Presidente della Commissione regionale contestava al Direttore generale dell\u0026#8217;ASL, nonch\u0026#233; alla Commissione aziendale, presieduta dal Direttore del Dipartimento di prevenzione dell\u0026#8217;ASL, l\u0026#8217;assenza \u0026#171;di un articolato parere dell\u0026#8217;Azienda sanitaria relativamente al fabbisogno e alla localizzazione dell\u0026#8217;istanza\u0026#187; e segnalava la sussistenza di criteri, alla luce della legge reg. Campania n. 8 del 2003 e del decreto del Commissario ad acta per l\u0026#8217;attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale (SSR) campano 31 ottobre 2019, n. 83 (Piano Regionale della Rete di Assistenza Sanitaria Territoriale 2019 \u0026#8211; 2021), che la ASL non avrebbe considerato in vista di \u0026#171;una migliore distribuzione dei servizi, soprattutto diurni, sul territorio aziendale, al fine di garantire la migliore accessibilit\u0026#224; e disponibilit\u0026#224; per la tutela della salute dei pazienti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Direttore generale della ASL accertava, dunque, con il provvedimento n. 1314 del 2020, la \u0026#171;non autorizzabilit\u0026#224; di ulteriori posti rispetto a quelli gi\u0026#224; autorizzati, ai sensi dell\u0026#8217;art. 8, comma 2, legge Regione Campania n. 8/2003\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Il rimettente riporta, di seguito, che detto provvedimento, con il relativo allegato, veniva impugnato e ne veniva chiesto l\u0026#8217;annullamento per violazione e falsa applicazione dell\u0026#8217;art. 8, comma 2, della legge reg. Campania n. 8 del 2003 e del decreto del Commissario ad acta per l\u0026#8217;attuazione del piano di rientro del SSR n. 83 del 2019, nonch\u0026#233; per \u0026#171;falsa applicazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, eccesso di potere per illogicit\u0026#224;, contraddittoriet\u0026#224;, manifesta ingiustizia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon ricorso per motivi aggiunti, la stessa societ\u0026#224; ricorrente impugnava, con argomentazioni \u0026#171;sostanzialmente sovrapponibili\u0026#187; a quelle sopra menzionate, il parere non favorevole reso dalla Commissione dell\u0026#8217;ASL di Caserta, che riteneva esaurito il fabbisogno \u0026#171;per il DS n. 17 nel rispetto della Delibera ASL Caserta n. 1314/2020\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Il rimettente evidenzia l\u0026#8217;immediata lesivit\u0026#224; dei provvedimenti impugnati, alla luce dell\u0026#8217;iter procedimentale delineato dalla disciplina regionale, che richiede, ai fini della verifica di compatibilit\u0026#224; da parte della Regione Campania, il previo parere espresso da una commissione dell\u0026#8217;ASL, nominata dal Direttore generale e presieduta dal responsabile del Dipartimento di prevenzione dell\u0026#8217;ASL.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Cos\u0026#236; esposte le premesse in fatto, il giudice a quo si sofferma sul contenuto dell\u0026#8217;art. 8, comma 2, della legge reg. Campania n. 8 del 2003, il quale, \u0026#171;nel precisare che il fabbisogno non pu\u0026#242; essere superiore ad una struttura per ogni distretto sanitario di base, preclude[rebbe] l\u0026#8217;apertura di pi\u0026#249; centri nello stesso distretto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, secondo il rimettente, la ASL avrebbe ritenuto esaurito il fabbisogno, in ragione di quanto disposto dall\u0026#8217;art. 8, comma 2, della legge reg. Campania n. 8 del 2003.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi conseguenza, il giudice a quo, dopo aver rilevato la sussistenza di una \u0026#171;potenziale questione di incompatibilit\u0026#224; eurounitaria del dato normativo\u0026#187;, solleva dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale, in riferimento a plurimi parametri costituzionali: artt. 3, 32, 41 e 117, terzo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione ai principi fondamentali della materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187; recati dagli artt. 8, comma 4, e 8-ter, comma 4, del d.lgs. n. 502 del 1992.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; In punto di rilevanza, il TAR Campania afferma di non poter risolvere il giudizio principale indipendentemente dalle citate questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eFacendo applicazione della disposizione regionale censurata, il rimettente dovrebbe respingere il ricorso, non potendo essere autorizzato pi\u0026#249; di un operatore economico per ciascun distretto. Viceversa, l\u0026#8217;eventuale accoglimento delle questioni sollevate consentirebbe di valutare diversamente l\u0026#8217;annullabilit\u0026#224; dei provvedimenti impugnati, spiegando un effetto diretto nel giudizio principale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente svolge la sua argomentazione a partire da una disamina del contenuto della norma posta a confronto con il quadro normativo statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 8, comma 2, della legge reg. Campania n. 8 del 2003 \u0026#8211; a detta del giudice a quo \u0026#8211; ostacolerebbe la \u0026#171;possibilit\u0026#224; per un operatore economico di essere autorizzato all\u0026#8217;apertura di una RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) semiresidenziale in regime ambulatoriale diurno, qualora altra struttura sia gi\u0026#224; stata autorizzata nel medesimo distretto base, introducendo un limite, astratto e generale, non previsto dalla legislazione nazionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale previsione regionale si iscriverebbe nella cornice della disciplina statale, che definisce i rapporti fra pubblico e privato \u0026#171;secondo un sistema progressivo, in base al quale i soggetti che intendono erogare prestazioni sanitarie devono essere autorizzati e solo se autorizzati possono chiedere l\u0026#8217;accreditamento istituzionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, il rimettente richiama l\u0026#8217;8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 quale fonte di disciplina dell\u0026#8217;autorizzazione, che \u0026#171;si articola sul duplice versante della realizzazione della struttura e dell\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; sanitaria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;autorizzazione sarebbe \u0026#171;subordinata alla verifica, da parte della Regione interessata, della realizzabilit\u0026#224; della struttura in relazione alla localizzazione territoriale, tenuto conto del fabbisogno complessivo di assistenza che considera anche le prestazioni extra livelli essenziali di assistenza\u0026#187; (\u0026#232; citata la sentenza n. 7 del 2021 di questa Corte), e \u0026#171;al possesso dei requisiti minimi di tipo strutturale, tecnologico e organizzativo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte (sono richiamate le sentenze n. 7 del 2021, n. 106 del 2020 e n. 292 del 2012), il giudice a quo qualifica gli artt. 8, comma 4, e 8-ter, comma 4, del d.lgs. n. 502 del 1992, quali principi fondamentali della legislazione statale nell\u0026#8217;ambito della potest\u0026#224; legislativa concorrente nella materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;, e sottolinea come l\u0026#8217;autorizzazione richieda la sussistenza di \u0026#171;requisiti minimi di sicurezza e qualit\u0026#224; per poter effettuare prestazioni sanitarie\u0026#187;, che \u0026#171;le Regioni [sarebbero] tenute ad osservare \u0026#8220;indipendentemente dal fatto che la struttura intenda o meno chiedere l\u0026#8217;accreditamento\u0026#8221;\u0026#187; (vengono citate le sentenze di questa Corte n. 292 del 2012, nonch\u0026#233; n. 245 e n. 150 del 2010).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, il rimettente motiva il dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale che pone l\u0026#8217;art. 8, comma 2, della legge reg. Campania n. 8 del 2003 anzitutto in riferimento all\u0026#8217;art. 41 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il giudice a quo, la norma regionale penalizzerebbe \u0026#171;l\u0026#8217;iniziativa economica non consentendo, anche per periodi illimitati, agli operatori economici interessati di essere autorizzati a svolgere attivit\u0026#224; di assistenza sanitaria per anziani o adulti non autosufficienti, qualora altra struttura operante nel settore sia gi\u0026#224; stata autorizzata per il medesimo comparto all\u0026#8217;interno dello stesso distretto base dell\u0026#8217;Asl\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi realizzerebbero, dunque, \u0026#171;posizioni di concentramento di potere e di indubbio e irragionevole privilegio in capo alle strutture gi\u0026#224; presenti\u0026#187;, che comporterebbero un vulnus alla libert\u0026#224; di iniziativa economica anche sotto il profilo della concorrenza, con conseguente sacrificio della possibilit\u0026#224; per gli operatori di perseguire \u0026#171;livelli pi\u0026#249; elevati di qualit\u0026#224; della prestazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Il giudice a quo ritiene, inoltre, che la norma censurata contrasti con l\u0026#8217;art. 32 Cost., \u0026#171;in quanto potrebbe non garantire livelli adeguati di prestazione e incidere sul diritto alla salute, specie di soggetti deboli come gli anziani o gli adulti non autosufficienti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.4.\u0026#8211; Di seguito, il rimettente asserisce che la norma regionale censurata v\u0026#236;oli il principio di eguaglianza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., nella misura in cui, vincolando all\u0026#8217;apertura di una sola struttura per distretto base, adotterebbe \u0026#171;una soluzione unica che potrebbe non essere adatta in relazione alle diverse caratteristiche dei singoli distretti base\u0026#187;, tenuto conto che vi sarebbero \u0026#171;spesso notevoli e rilevanti differenze tra i vari distretti della Regione Campania\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA dimostrazione di tale assunto, il giudice a quo ricostruisce il quadro legislativo statale e regionale in materia di distretti sanitari, dal quale desume che la disposizione censurata sia \u0026#171;irragionevole e sproporzionata\u0026#187;, l\u0026#224; dove \u0026#224;ncora \u0026#171;la soddisfazione del fabbisogno, legandolo alla logica una struttura/un distretto base, senza che si possano verificare in concreto le reali esigenze della popolazione ed eventualmente consentire a pi\u0026#249; strutture di farvi fronte\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento sarebbe resa evidente proprio dalla eterogeneit\u0026#224; fra i diversi distretti, venendo \u0026#171;adottata una soluzione unica in relazione a esigenze tanto diverse\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer connesse ragioni, la disposizione regionale porrebbe dubbi, ad avviso del rimettente, anche di compatibilit\u0026#224; con il principio di proporzionalit\u0026#224;, in quanto il legislatore regionale avrebbe \u0026#171;adottato una soluzione eccessivamente limitativa\u0026#187; senza perseguire in maniera congrua \u0026#171;gli obiettivi di adeguata copertura sanitaria e di soddisfazione delle esigenze dei cittadini\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer converso, in base all\u0026#8217;art. 8-ter, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992, il comune, nell\u0026#8217;esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni, dovrebbe acquisire una verifica di compatibilit\u0026#224; del progetto da parte della regione, che sia effettuata \u0026#8211; come dispone espressamente la citata previsione \u0026#8211; \u0026#171;in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l\u0026#8217;accessibilit\u0026#224; ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del rimettente, il legislatore statale avrebbe previsto una verifica sia in relazione al fabbisogno sia alla localizzazione territoriale, che andrebbe sempre \u0026#171;effettuata in concreto e mai in astratto o in via presuntiva\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLo stesso diritto dell\u0026#8217;Unione europea \u0026#8211; aggiunge il rimettente \u0026#8211; (viene richiamata la sentenza della Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea, grande sezione, 10 marzo 2009, in causa C-169/07, Hartlauer Handelsgesellschaft mbH) avrebbe giustificato in materia un meccanismo di programmazione che richiede la previa autorizzazione, in quanto potenzialmente \u0026#171;indispensabile per colmare eventuali lacune nell\u0026#8217;accesso alle cure ambulatoriali e per evitare una duplicazione nell\u0026#8217;apertura delle strutture, in modo che sia garantita un\u0026#8217;assistenza medica che si adatti alle necessit\u0026#224; della popolazione, ricomprenda tutto il territorio e tenga conto delle regioni geograficamente isolate o altrimenti svantaggiate\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTuttavia, secondo la ricostruzione del giudice a quo, il Consiglio di Stato, sulla scorta delle indicazioni provenienti dal giudice europeo, avrebbe ribadito che un regime di previa autorizzazione amministrativa sarebbe giustificato, in deroga a libert\u0026#224; fondamentali garantite dai Trattati e dal diritto dell\u0026#8217;Unione, solo ove \u0026#171;fondato \u0026#8220;su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo, che garantisc[a]no la sua idoneit\u0026#224; a circoscrivere sufficientemente l\u0026#8217;esercizio del potere discrezionale delle autorit\u0026#224; nazionali\u0026#8221; (\u0026#167; 64 della sentenza della Corte di Giustizia, Grande Camera, 10 marzo 2009, C-169/07)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa tale indirizzo giurisprudenziale il rimettente ricava che sarebbe richiesta una valutazione del fabbisogno accurata e attualizzata, preceduta da idonea istruttoria sull\u0026#8217;esistenza di una determinata domanda sanitaria sul territorio e della correlativa offerta da parte di strutture private, non potendosi ammettere un blocco, come quello che sarebbe stato introdotto dalla norma censurata, a tempo indeterminato, all\u0026#8217;accesso di ogni nuovo operatore sul mercato. Tale \u0026#171;blocco\u0026#187; \u0026#8211; secondo il giudice a quo \u0026#8211; violerebbe, dunque, anche \u0026#171;i principi del diritto eurounitario affermati dalla Corte di Giustizia in riferimento alla pur ampia discrezionalit\u0026#224; del legislatore in materia sanitaria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.5.\u0026#8211; Infine, secondo la ricostruzione del rimettente, l\u0026#8217;art. 8, comma 2, della legge reg. Campania n. 8 del 2003 colliderebbe con l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in quanto introdurrebbe un limite all\u0026#8217;accesso di nuove strutture sanitarie, in contrasto con i principi fondamentali dettati dal legislatore statale nella materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCome gi\u0026#224; precisato dal ricorrente nella ricostruzione iniziale relativa al quadro normativo statale, gli artt. 8, comma 4, e 8-ter, comma 4, del d.lgs. n. 502 del 1992, recanti principi fondamentali della materia, detterebbero requisiti minimi di sicurezza e qualit\u0026#224; per poter effettuare prestazioni sanitarie, che non troverebbero corrispondenza nella previsione della possibilit\u0026#224; di autorizzare \u0026#171;una sola struttura per distretto-base\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Con atto depositato il 28 giugno 2022, si \u0026#232; costituita in giudizio la societ\u0026#224; G. srl, controinteressata nel giudizio principale, che ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; e, comunque, la non fondatezza delle questioni sollevate con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, la societ\u0026#224; G. srl ha contestato il difetto di rilevanza, in quanto l\u0026#8217;invocata declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale non risulterebbe \u0026#171;sufficiente ad assicurare al soggetto amministrato [\u0026#8230;] il conseguimento di quel bene della vita o di quella posizione giuridica soggettiva che la stessa ha posto a fondamento della sua impugnativa\u0026#187;. Nel caso specifico, la presenza di altre strutture che erogano il medesimo servizio per cui il ricorrente nel giudizio principale chiede l\u0026#8217;autorizzazione costituirebbe \u0026#171;elemento di preventiva valutazione da parte delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte nel campo sanitario\u0026#187; e verrebbe \u0026#171;delibata in funzione della programmazione del fabbisogno delle singole realt\u0026#224; territoriali di riferimento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla luce di tale valutazione, la difesa della parte eccepisce che i provvedimenti adottati dalle varie amministrazioni coinvolte comproverebbero che \u0026#171;gli aspetti programmatori e quelli correlati con l\u0026#8217;analisi del fabbisogno concreto nell\u0026#8217;ambito del distretto aversano dell\u0026#8217;A.S.L. di Caserta non consentirebbero, egualmente, l\u0026#8217;apertura ex novo di un ulteriore Centro Semiresidenziale in regime Ambulatoriale Diurno\u0026#187;, attestando l\u0026#8217;irrilevanza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; La Regione Campania non \u0026#232; intervenuta in giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; All\u0026#8217;udienza pubblica del 22 febbraio 2023 la difesa di G. srl ha insistito per l\u0026#8217;accoglimento delle conclusioni rassegnate negli scritti difensivi.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza depositata il 2 maggio 2022, e iscritta al n. 64 del registro ordinanze 2022, il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione prima, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 8, comma 2, della legge reg. Campania n. 8 del 2003, nella parte in cui prevede che il fabbisogno di centri diurni per anziani sia \u0026#171;non superiore ad una [struttura] per ogni distretto sanitario di base\u0026#187;, per violazione degli artt. 3, 32, 41 e 117, terzo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione ai principi fondamentali della materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187; recati dagli artt. 8, comma 4, e 8-ter, comma 4, del d.lgs. n. 502 del 1992.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; In punto di fatto, il rimettente riferisce che il giudizio principale \u0026#232; stato instaurato, su ricorso di I.S.D. srl, per l\u0026#8217;annullamento di provvedimenti, che esprimevano pareri non favorevoli all\u0026#8217;istanza presentata dalla parte ricorrente, la quale chiedeva di essere autorizzata a realizzare una nuova struttura socio-sanitaria per l\u0026#8217;erogazione di prestazioni semiresidenziali in regime ambulatoriale diurno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice a quo riporta che i citati pareri motivavano la non sussistenza di un fabbisogno nel distretto, per il quale era stata avanzata l\u0026#8217;istanza di autorizzazione dalla parte ricorrente, facendo applicazione dell\u0026#8217;art. 8, comma 2, della legge reg. Campania n. 8 del 2003, secondo cui \u0026#171;[i]l fabbisogno di centri diurni per anziani \u0026#232; pari ad almeno una struttura per ASL e non superiore ad una per ogni distretto sanitario di base\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Il rimettente, dopo aver rilevato la sussistenza di una \u0026#171;potenziale questione di incompatibilit\u0026#224; eurounitaria del dato normativo\u0026#187;, solleva dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale in riferimento a plurimi parametri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; In contrasto con l\u0026#8217;art. 41 Cost., la disposizione censurata limiterebbe \u0026#8211; a detta del giudice a quo \u0026#8211; l\u0026#8217;iniziativa economica privata di operatori interessati a svolgere attivit\u0026#224; di assistenza sanitaria per anziani o adulti non autosufficienti, inibendo l\u0026#8217;autorizzazione, in presenza di altra struttura operante per il medesimo comparto nell\u0026#8217;ambito dello stesso distretto. Specularmente, a detrimento della concorrenza, verrebbero a determinarsi \u0026#171;posizioni di concentramento di potere e di indubbio e irragionevole privilegio in capo alle strutture gi\u0026#224; presenti\u0026#187;, non giustificate dalle ragioni sottese ai meccanismi autorizzatori nel settore sanitario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCos\u0026#236; operando, la disposizione regionale determinerebbe \u0026#8211; secondo il ricorrente \u0026#8211; anche riverberi negativi sul livello delle prestazioni e, in violazione dell\u0026#8217;art. 32 Cost., andrebbe a ledere il diritto alla salute di soggetti deboli come gli anziani o gli adulti non autosufficienti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl contempo, la previsione di un limite astratto e generale, qual \u0026#232; quello dell\u0026#8217;autorizzazione di una sola struttura per distretto, prospetterebbe una soluzione incapace di adattarsi \u0026#171;alle diverse caratteristiche dei singoli distretti base [\u0026#8230;], senza che si possano verificare in concreto le reali esigenze della popolazione ed eventualmente consentire a pi\u0026#249; strutture di farvi fronte\u0026#187;. Ne deriverebbe un vulnus all\u0026#8217;art. 3 Cost. sotto i profili della ragionevolezza e della proporzionalit\u0026#224; della soluzione adottata dal legislatore regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Infine, il ricorrente denuncia la violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in quanto l\u0026#8217;art. 8, comma 2, della legge reg. Campania n. 8 del 2003 violerebbe i principi fondamentali dettati dal legislatore statale nella materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;, di cui agli artt. 8, comma 4, e 8-ter, comma 4, del d.lgs. n. 502 del 1992. Questi ultimi detterebbero requisiti minimi di sicurezza e qualit\u0026#224; per poter effettuare prestazioni sanitarie, che non troverebbero corrispondenza nella previsione regionale censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Con atto depositato il 28 giugno 2022, si \u0026#232; costituita in giudizio la societ\u0026#224; G. srl, controinteressata nel giudizio principale, che ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; e, comunque, la non fondatezza delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; In via preliminare, \u0026#232; opportuno precisare che, essendo stato proposto il ricorso dinanzi al TAR rimettente anche nei confronti della societ\u0026#224; G. srl, questa, bench\u0026#233; non costituita in quel giudizio nel momento in cui il giudice a quo ha rimesso le odierne questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, \u0026#232; da ritenersi parte del giudizio principale, ai fini del processo costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la giurisprudenza di questa Corte \u0026#171;sono infatti \u0026#8220;parti in causa\u0026#8221;, cui va notificata l\u0026#8217;ordinanza di rimessione, \u0026#8220;tutti i soggetti fra i quali \u0026#232; in corso il giudizio principale\u0026#8221;, \u0026#8220;restando ininfluente se la parte si sia costituita\u0026#8221; (v. ordinanze n. 377 e n. 13 del 2006)\u0026#187; (sentenza n. 270 del 2010).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; In rito, la difesa della parte ha eccepito l\u0026#8217;irrilevanza delle questioni, osservando che, anche ove la Corte dichiarasse l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione censurata, che impedisce la coesistenza di due strutture sanitarie omogenee nello stesso distretto, ci\u0026#242; non sarebbe \u0026#171;sufficiente ad assicurare al soggetto amministrato [\u0026#8230;] il conseguimento di quel bene della vita o di quella posizione giuridica soggettiva che la stessa ha posto a fondamento della sua impugnativa\u0026#187;. Infatti, la presenza di una struttura che eroga il medesimo servizio potrebbe essere valutata dalla Regione come elemento per ravvisare in concreto l\u0026#8217;esaurimento del fabbisogno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate contestano proprio la rigida predeterminazione dell\u0026#8217;esaurimento del fabbisogno, disposta dalla previsione regionale, ostativa a una possibile valutazione in concreto delle condizioni per concedere l\u0026#8217;autorizzazione rispetto alla programmazione regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; si fonda, dunque, da un lato, su uno scenario meramente ipotetico, quello secondo cui l\u0026#8217;amministrazione potrebbe comunque ritenere il fabbisogno esaurito in concreto, e, da un altro lato, su una ricostruzione del requisito della rilevanza non in linea con la giurisprudenza di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome \u0026#232; stato in pi\u0026#249; occasioni osservato (da ultimo, sentenze n. 139 e n. 88 del 2022, n. 172 del 2021), tale requisito attiene all\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; della disposizione censurata nel giudizio a quo, ma non al sicuro conseguimento di un\u0026#8217;utilit\u0026#224; diretta per effetto dell\u0026#8217;applicazione della norma nel processo principale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Prima di passare all\u0026#8217;esame del merito, occorre altres\u0026#236; premettere che il rimettente sostiene che la norma censurata porrebbe \u0026#171;dubbi di compatibilit\u0026#224; con la Costituzione e con il diritto dell\u0026#8217;Unione europea\u0026#187;; e, tuttavia, il giudice non circostanzia in alcun modo questa seconda affermazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, omette di motivare le ragioni specifiche in virt\u0026#249; delle quali la disposizione regionale interferirebbe con qualsivoglia norma dettata dall\u0026#8217;Unione europea e, senza neppure porre la questione in riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost. (sentenza n. 15 del 2023 e ordinanza n. 215 del 2022), non indica alcun elemento idoneo a far ritenere che la controversia principale abbia carattere transfrontaliero. Al contrario, gli indici desumibili dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione e dalla memoria della parte suggeriscono l\u0026#8217;assenza di una tale connotazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel resto, lo stesso rimettente definisce come \u0026#171;potenziale\u0026#187; la \u0026#171;questione di incompatibilit\u0026#224; eurounitaria\u0026#187;, tant\u0026#8217;\u0026#232; che si limita a generici richiami alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea in materia di deroghe alla libert\u0026#224; di stabilimento, nella motivazione della questione posta in riferimento all\u0026#8217;art. 41 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Venendo, dunque, all\u0026#8217;esame nel merito delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 32, 41 e 117, terzo comma, Cost., questa Corte ritiene di dover esaminare la censura relativa all\u0026#8217;art. 41 Cost. nella sua inscindibile connessione con quella concernente l\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRisultano, infatti, ancillari, per come prospettate, le ulteriori questioni poste in riferimento agli artt. 32 e 117, terzo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 8, comma 4, e 8-ter, comma 4, del d.lgs. n. 502 del 1992.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 8 della legge reg. Campania n. 8 del 2003 disciplina il fabbisogno e la dislocazione territoriale delle residenze sanitarie per anziani.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl comma 1, indica il \u0026#171;fabbisogno di posti residenziali di RR.SS.AA. per anziani, nelle more del redigendo piano ospedaliero regionale\u0026#187;; al comma 2, specifica, ai fini della dislocazione territoriale, che il \u0026#171;fabbisogno di centri diurni per anziani\u0026#187; \u0026#232; di \u0026#171;almeno una struttura per ASL\u0026#187; e \u0026#8211; come prevede il frammento di disposizione censurata \u0026#8211; \u0026#171;non superiore a una [struttura] per ogni distretto sanitario di base\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.1.\u0026#8211; La previsione regionale si colloca nel contesto della disciplina che attiene alla autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie, i cui tratti fondamentali sono delineati dal d.lgs. n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell\u0027articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultimo ha \u0026#171;significativamente rimodulato\u0026#187;, nel solco di una logica programmatoria, il sistema sanitario, che configura i rapporti fra pubblico e privato \u0026#171;secondo un sistema progressivo\u0026#187; (sentenza n. 195 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEsso contempla l\u0026#8217;autorizzazione, per poter realizzare strutture sanitarie e per poter esercitare, in regime privatistico, attivit\u0026#224; sanitarie e sociosanitarie; l\u0026#8217;accreditamento, che presuppone l\u0026#8217;autorizzazione e rende il soggetto potenziale erogatore di prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale; e l\u0026#8217;accordo, che consente di effettuare tali prestazioni, nei limiti di spesa ivi previsti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSimile progressione si fonda su una netta autonomia tra il procedimento di autorizzazione e quello di accreditamento, in quanto quest\u0026#8217;ultimo non segue necessariamente il primo, si limita ad avere fra i suoi presupposti l\u0026#8217;autorizzazione e richiede differenti verifiche, incentrate, fra l\u0026#8217;altro, su un diverso parametro di fabbisogno (in tal senso, ancora sentenze n. 195 e n. 7 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSul versante dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; svolta in regime privatistico, l\u0026#8217;art. 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 prevede, in particolare, due distinte e autonome autorizzazioni, che sono necessarie affinch\u0026#233; i soggetti, individuati nel medesimo articolo, possano, rispettivamente, realizzare nuove strutture ed esercitare attivit\u0026#224; sanitarie e sociosanitarie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;autorizzazione all\u0026#8217;esercizio delle attivit\u0026#224; \u0026#232; subordinata, ai sensi dell\u0026#8217;art. 8-ter, comma 4, del d.lgs. n. 502 del 1992, al rispetto di requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi, che vengono specificati dall\u0026#8217;atto di indirizzo e coordinamento emanato d\u0026#8217;intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentito il Consiglio superiore di sanit\u0026#224;, e approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell\u0026#8217;atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l\u0026#8217;esercizio delle attivit\u0026#224; sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto all\u0026#8217;autorizzazione alla realizzazione di strutture \u0026#8211; disciplinata dall\u0026#8217;art. 8-ter, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992 \u0026#8211; essa viene rilasciata dal comune, competente in materia di urbanistica e di edilizia, sul presupposto che la regione abbia verificato la \u0026#171;compatibilit\u0026#224; del progetto [\u0026#8230;] in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa duplice autorizzazione serve, dunque, a filtrare nello specifico settore delle prestazioni sanitarie, l\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;iniziativa economica privata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso dell\u0026#8217;autorizzazione all\u0026#8217;esercizio, il controllo relativo ai requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi opera in via di automatismo ed \u0026#232; direttamente correlato alla tutela della sicurezza dei pazienti e alla protezione del diritto alla salute.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRelativamente, invece, all\u0026#8217;autorizzazione alla realizzazione delle strutture sanitarie, il provvedimento comunale \u0026#232; subordinato a una valutazione discrezionale di compatibilit\u0026#224; del progetto, che risulta finalizzata \u0026#171;anche [\u0026#8230;a] meglio garantire l\u0026#8217;accessibilit\u0026#224; ai servizi e [a] valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.2.\u0026#8211; Proprio a questa disciplina, prevista dall\u0026#8217;art. 8-ter, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992, si collega, specificamente, l\u0026#8217;art. 8, comma 2, della legge reg. Campania n. 8 del 2003.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione censurata determina per legge, ai fini della verifica regionale di compatibilit\u0026#224; del progetto che condiziona il rilascio da parte del comune dell\u0026#8217;autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura, la localizzazione delle residenze diurne per anziani, individuando il fabbisogno delle stesse in una sola struttura per distretto sanitario di base.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSimile automatismo palesa, immediatamente, i tratti di una irragionevole e sproporzionata compressione dell\u0026#8217;iniziativa economica privata, che si pone in aperto contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel correlare il fabbisogno di residenze diurne per anziani alla mera presenza di un\u0026#8217;altra struttura nel medesimo \u0026#171;distretto sanitario di base\u0026#187;, la disposizione regionale prevede un criterio, che risulta irragionevolmente insensibile al fabbisogno effettivo del singolo distretto, il quale pu\u0026#242; significativamente variare in funzione della differente dimensione di tale segmento territoriale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore statale all\u0026#8217;art. 3-quater, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992, come modificato dall\u0026#8217;art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 229 del 1999, assegna alle regioni il compito di determinare l\u0026#8217;articolazione per distretti, limitandosi a stabilire che essi debbano garantire \u0026#171;una popolazione minima di almeno sessantamila abitanti, salvo che la regione, in considerazione delle caratteristiche geomorfologiche del territorio o della bassa densit\u0026#224; della popolazione residente, disponga diversamente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, quanto alla Regione Campania, l\u0026#8217;art. 10, comma 16, della legge della Regione Campania 3 novembre 1994 n. 32 (Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del Servizio sanitario regionale), come sostituito dall\u0026#8217;art. 3, comma 1, della legge della Regione Campania 28 novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo), prevede che \u0026#171;[c]iascun distretto deve, di norma, coincidere con ogni ambito avente una popolazione non inferiore a 50.000 abitanti e non superiore a 120.000 abitanti\u0026#187;, fermo restando che nella \u0026#171;definizione degli ambiti distrettuali va tenuto conto delle aree montuose, delle isole e dei territori a bassa densit\u0026#224; abitativa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe deriva una notevole variabilit\u0026#224; della popolazione potenzialmente afferente a un singolo distretto, sicch\u0026#233; il fabbisogno effettivo di residenze per anziani, pur a fronte di una struttura gi\u0026#224; presente nel territorio, potrebbe risultare in concreto non esaurito, in ragione dell\u0026#8217;elevato numero di abitanti o della consistente popolazione di anziani, ivi residenti, e questo tanto pi\u0026#249; ove la struttura preesistente avesse dimensioni contenute o offrisse limitate tipologie di prestazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla irragionevole limitazione dell\u0026#8217;iniziativa economica privata, che deriva da una disposizione insensibile al fabbisogno effettivo, si unisce il carattere sproporzionato del relativo sacrificio. L\u0026#8217;obiettivo di migliorare l\u0026#8217;accesso ai servizi e di valorizzare nuovi insediamenti \u0026#232;, infatti, perseguito con un criterio di dislocazione territoriale, imposto in via di automatismo, che si dimostra eccessivo, se il distretto per il quale \u0026#232; presentata l\u0026#8217;istanza risulta ancora carente sotto il profilo del fabbisogno concreto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl contempo, una simile limitazione, sproporzionata e irragionevole, operante nel contesto di un meccanismo, qual \u0026#232; quello dell\u0026#8217;autorizzazione che premia la priorit\u0026#224; delle richieste, determina un ingiustificato effetto discriminatorio, che non appare coerente neppure con un regime di concorrenza \u0026#8220;amministrata\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn definitiva, la disposizione regionale censurata, nel determinare in maniera rigida la localizzazione delle strutture sanitarie, attraverso un parametro di fabbisogno associato a un criterio impermeabile a ogni verifica in concreto, limita in maniera irragionevole e sproporzionata, oltre che discriminatoria, l\u0026#8217;iniziativa economica privata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eChiaramente, \u0026#232; appena il caso di precisare che l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione censurata opera nel senso che resta possibile una valutazione in concreto, v\u0026#242;lta a verificare la compatibilit\u0026#224; del progetto in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture gi\u0026#224; presenti, in relazione agli obiettivi di cui all\u0026#8217;art. 8-ter, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992 (sul carattere concreto di tale accertamento la giurisprudenza amministrativa si \u0026#232;, molte volte, pronunciata: Consiglio di Stato, sezione terza, sentenze 23 novembre 2022, n. 10315; 30 settembre 2022, n. 8427; 18 maggio 2022, n. 3917; 15 febbraio 2022, n. 1123; 10 febbraio 2021, n. 1249; sezione sesta, sentenza 17 marzo 2021, n. 2301; sezione terza, sentenze 16 dicembre 2020, n. 8083 e 7 marzo 2019, n. 1589).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9. \u0026#8211; In conclusione, l\u0026#8217;art. 8, comma 2, della legge reg. Campania n. 8 del 2003 \u0026#232; costituzionalmente illegittimo per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost., limitatamente alle parole \u0026#171;e non superiore ad una per ogni distretto sanitario di base\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRestano assorbite le ulteriori censure formulate dal rimettente.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 8, comma 2, della legge della Regione Campania 22 aprile 2003, n. 8 (Realizzazione, organizzazione, funzionamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali Pubbliche e Private \u0026#8211; RR.SS.AA.), limitatamente alle parole \u0026#171;e non superiore ad una per ogni distretto sanitario di base\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eEmanuela NAVARRETTA, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 17 aprile 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Sanit\u0026#224; pubblica - Autorizzazione e accreditamento di strutture sanitarie - Norme della Regione Campania - Fabbisogno e dislocazione territoriale delle RR.SS.AA. [Residenze Sanitarie Assistenziali] - Previsione che il fabbisogno di centri diurni per anziani \u0026#232; pari ad almeno una struttura per ASL e non superiore a una struttura per ogni distretto sanitario di base - Denunciata preclusione all\u0027apertura di pi\u0026#249; centri nello stesso distretto sanitario di base - Contrasto con le regole a tutela della concorrenza - Incidenza sul diritto alla salute in relazione alla potenziale mancata garanzia di livelli adeguati di prestazioni, soprattutto con riguardo a soggetti fragili - Irragionevole applicazione di un criterio presuntivo in mancanza di una verifica in concreto - Introduzione di un limite, astratto e generale, non previsto dalla legislazione nazionale, all\u0027accesso di nuove strutture sanitarie.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"45448","titoletto":"Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Costituzione della parte costituitasi nel giudizio principale successivamente alla rimessione della questione - Ammissibilità. (Classif. 111002).","testo":"La parte non ancora costituita nel giudizio principale al momento in cui il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e rimette le questioni di legittimità costituzionale è comunque da ritenersi parte del giudizio principale, ai fini del processo costituzionale. Sono infatti \"parti in causa\", cui va notificata l\u0027ordinanza di rimessione, tutti i soggetti fra i quali è in corso il giudizio principale, restando ininfluente se la parte si sia costituita. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 270/2010\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"45449","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45449","titoletto":"Sanità pubblica - Autorizzazione e accreditamento di strutture sanitarie - Norme della Regione Campania - Fabbisogno e dislocazione territoriale delle RR.SS.AA. (Residenze Sanitarie Assistenziali) - Previsione che il fabbisogno di centri diurni per anziani sia non superiore a una struttura per ogni distretto sanitario di base - Irragionevolezza e violazione dei principi di proporzionalità e della libera iniziativa economica - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 231002).","testo":"È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 41 Cost., l\u0027art. 8, comma 2, della legge reg. Campania n. 8 del 2003, limitatamente alle parole «e non superiore ad una per ogni distretto sanitario di base». La disposizione censurata dal TAR Campania, nel determinare in maniera rigida la localizzazione delle residenze sanitarie assistenziali, attraverso un parametro di fabbisogno associato a un criterio impermeabile a ogni verifica in concreto, limita in maniera irragionevole e sproporzionata, oltre che discriminatoria, l\u0027iniziativa economica privata. Essa, infatti, determina per legge, ai fini della verifica regionale di compatibilità del progetto che condiziona il rilascio da parte del comune dell\u0027autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura, la localizzazione delle residenze diurne per anziani, individuando il fabbisogno delle stesse in una sola struttura per distretto sanitario di base, con un automatismo irragionevole e sproporzionato. Alla irragionevole limitazione dell\u0027iniziativa economica privata, che deriva da una disposizione insensibile al fabbisogno effettivo, si unisce il carattere sproporzionato del relativo sacrificio, che determina un ingiustificato effetto discriminatorio, non coerente neppure con un regime di concorrenza \"amministrata\". L\u0027illegittimità costituzionale opera nel senso che resta possibile una valutazione in concreto, volta a verificare la compatibilità del progetto in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture già presenti.","numero_massima_precedente":"45448","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Campania","data_legge":"22/04/2003","data_nir":"2003-04-22","numero":"8","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"41","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"43970","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 74/2023","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro amministrativo","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"7-8","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"991","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43760","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 74/2023","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"53","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44619","autore":"Ciaccio V.","titolo":"Recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di concorrenza nel settore sanitario","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.rivistaaic.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44619_2023_74.pdf","nome_file_fisico":"74_2023+1_Ciaccio.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43432","autore":"Faraguna P.","titolo":"La costruzione di tutele dei diritti fondamentali «sempre più integrate». 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