GET https://cortecostituzionale.strategiedigitali.net/scheda-pronuncia/1957/42

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DE NICOLA - Rel. AZZARITI -                     \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e     composta  dai  signori:  Avv.  ENRICO DE NICOLA, Presidente - Dott.  \r\n GAETANO AZZARITI - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof.  TOMASO PERASSI -  Prof.  \r\n GASPARE  AMBROSINI  - Prof.  ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI -  \r\n Prof.  FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. G1USEPPE CASTELLI  AVOLIO  -  \r\n Prof.  ANTONINO  PAPALDO  -  Prof.    NICOLA  JAEGER  -  Prof. GIOVANNI  \r\n CASSANDRO - Prof.  BIAGIO PETROCELLI, Giudici,                           \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e     ha pronunziato la seguente                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 2 della legge  \r\n regionale siciliana 1  agosto 1953, n. 44, proposto con le 22  seguenti  \r\n ordinanze,  tutte  pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  \r\n n. 273 del 27 ottobre 1956 e nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione  \r\n siciliana n. 70 del 30 ottobre 1956 ed iscritte ai nn. da 269 a 290 del  \r\n Reg. ord. 1956:                                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     1.  -  Ordinanza  23  febbraio  1956  della Commissione provinciale  \r\n imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco  \r\n di Sicilia di Agrigento e Amico Gaetano contro l\u0027Ufficio  del  Registro  \r\n di Agrigento;                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     2.  -  Ordinanza  23  febbraio  1956  della Commissione provinciale  \r\n imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco  \r\n di Sicilia  di  Agrigento  e  Capraro  Calogero  contro  l\u0027Ufficio  del  \r\n Registro di Agrigento;                                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     3.  -  Ordinanza  23  febbraio  1956  della Commissione provinciale  \r\n imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco  \r\n di Sicilia  di  Agrigento  e  Contino  Giuseppe  contro  l\u0027Ufficio  del  \r\n Registro di Agrigento;                                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     4.  -  Ordinanza  23  febbraio  1956  della Commissione provinciale  \r\n imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco  \r\n di Sicilia di Agrigento e Costa Calogero contro l\u0027Ufficio del  Registro  \r\n di Agrigento;                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     5.  -  Ordinanza  23  febbraio  1956  della Commissione provinciale  \r\n imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco  \r\n di Sicilia di Agrigento e Costa  Calogero contro l\u0027Ufficio del Registro  \r\n di Agrigento;                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     6. - Ordinanza  23  febbraio  1956  della  Commissione  provinciale  \r\n imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco  \r\n di  Sicilia di Agrigento e Gagliano Paolo contro l\u0027Ufficio del Registro  \r\n di Agrigento;                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     7.  -  Ordinanza  23  febbraio  1956  della Commissione provinciale  \r\n imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco  \r\n di Sicilia di Agrigento e Greca Salvatore contro l\u0027Ufficio del Registro  \r\n di Agrigento; 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                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     17.  -  Ordinanza  23  febbraio  1956 della Commissione provinciale  \r\n imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco  \r\n di Sicilia di  Agrigento  e  Pantalena  Alfonso  contro  l\u0027Ufficio  del  \r\n Registro di Agrigento;                                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     18.  -  Ordinanza  23  febbraio  1956 della Commissione provinciale  \r\n imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco  \r\n di Sicilia di Agrigento e Parisi Gaetano contro l\u0027Ufficio del  Registro  \r\n di Agrigento;                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e    19.  -  Ordinanza  23  febbraio  1956  della Commissione provinciale  \r\n imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco  \r\n di Sicilia di Agrigento  e  Sciascia  Guglielmo  contro  l\u0027Ufficio  del  \r\n Registro di Agrigento;                                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     20.  -  Ordinanza  23  febbraio  1956 della Commissione provinciale  \r\n imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco  \r\n di Sicilia di Agrigento e Spitali Alfonso contro l\u0027Ufficio del Registro  \r\n di Agrigento;                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     21.  -  Ordinanza  23  febbraio  1956 della Commissione provinciale  \r\n imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco  \r\n di Sicilia di Agrigento e Spitali Alfonso contro l\u0027Ufficio del Registro  \r\n di Agrigento;                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     22. - Ordinanza 23  febbraio  1956  della  Commissione  provinciale  \r\n imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco  \r\n di Sicilia di Agrigento e Zambuto Filippo contro l\u0027Ufficio del Registro  \r\n di Agrigento.                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     Udita  nell\u0027udienza  pubblica del 23 febbraio 1957 la relazione del  \r\n Giudice Gaetano Azzariti;                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     uditi il sost. avv. gen. dello Stato Achille Salerni, il  difensore  \r\n della  Regione  siciliana avv. Pietro Virga e il difensore del Banco di  \r\n Sicilia avv. Camillo Ausiello Orlando.                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto:                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La questione di legittimit\u0026#224; costituzionale,  rimessa  al  giudizio  \r\n della  Corte  con le 22 ordinanze sopra elencate, \u0026#232; sorta in occasione  \r\n di   contestazioni   sull\u0027ammontare   dell\u0027imposta   di   registro   da  \r\n corrispondere per alcuni contratti stipulati dal Banco di Sicilia, sede  \r\n di  Agrigento,  durante  gli  anni  1951  e 1952, al fine di finanziare  \r\n lavori per la  esecuzione  di  opere  pubbliche  nel  territorio  della  \r\n Regione  siciliana.  Contenuto  di  tali  contratti  \u0026#232;, da un lato, la  \r\n concessione da parte del Banco di una apertura di credito  rotativo  in  \r\n conto corrente, utilizzabile in relazione all\u0027avanzamento dei lavori da  \r\n eseguire,  e,  dall\u0027altro  lato, la cessione pro solvendo in favore del  \r\n Banco  del  credito  che  l\u0027altro  contraente,  assuntore  della  opera  \r\n pubblica,  avrebbe  maturato verso l\u0027amministrazione appaltante. In tal  \r\n modo il Banco, al momento dell\u0027incasso di ogni singolo  mandato  emesso  \r\n dall\u0027amministrazione  stessa  nel  corso e alla fine dei lavori, poteva  \r\n trattenere l\u0027importo delle somme anticipate e dei relativi interessi.    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     In  tutti  questi  contratti  si  fa  richiamo  alle   disposizioni  \r\n contenute   nel   D.L.   19   dicembre  1936,  n.  2170,  e  successivi  \r\n provvedimenti legislativi di proroga, le quali disposizioni concedevano  \r\n agevolazioni tributarie per gli atti di finanziamento con operazioni di  \r\n cessione di credito;  e  i  contratti  furono  infatti  tempestivamente  \r\n registrati  presso  l\u0027Ufficio  del  Registro di Agrigento nel corso dei  \r\n detti anni 1951 e 1952 col pagamento della imposta  ridotta  consentita  \r\n dalle dette disposizioni legislative.                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Se  non  che,  successivamente,  l\u0027Ispettore  compartimentale delle  \r\n imposte, in sede di verifica delle percezioni, ritenne che non  fossero  \r\n applicabili  le  agevolazioni  previste nel menzionato decreto legge 19  \r\n dicembre 1936, perch\u0026#233; nei contratti vi era una clausola -  usuale  nei  \r\n normali  contratti delle banche - dalla quale risultava che la cessione  \r\n di  credito  a  favore  del  Banco  doveva  garantire   non   solo   le  \r\n anticipazioni  per  il  finanziamento  dei  lavori  relativi  all\u0027opera  \r\n pubblica, ma altres\u0026#236; \"qualsiasi altro credito diretto o indiretto  del  \r\n Banco verso la persona del cedente\", anche se non liquido ed esigibile,  \r\n sorto  anteriormente  o posteriormente all\u0027operazione di finanziamento.  \r\n In conseguenza di ci\u0026#242;, si proced\u0026#233;  a liquidazione della imposta  nella  \r\n misura  ordinaria  e,  tenuto  conto  di  quanto era stato gi\u0026#224; pagato,  \r\n l\u0027Ufficio del Registro  di  Agrigento  notific\u0026#242;,  per  la  differenza,  \r\n ingiunzione di pagamento per imposta suppletiva di registro.             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Alla  ingiunzione  fecero  opposizione  tanto  il  Banco di Sicilia  \r\n quanto  i  diversi  appaltatori  che  avevano  con  esso   contrattato,  \r\n proponendo distinti ricorsi alla Commissione provinciale per le imposte  \r\n di   Agrigento.   Gli  interessati  contestarono  la  legittimit\u0026#224;  del  \r\n supplemento di imposta richiesta dall\u0027Ufficio del Registro ed esposero,  \r\n tra l\u0027altro, che, essendo intervenuta la  legge  regionale  1    agosto  \r\n 1953,  n.  44, essi, in conformit\u0026#224; dell\u0027art. 2 di tale legge, avevano,  \r\n entro 60 giorni  dall\u0027entrata  in  vigore  della  legge,  provveduto  a  \r\n stipulare   appositi   atti   aggiuntivi  regolarmente  registrati  per  \r\n precisare che i  finanziamenti  accordati  dal  Banco  di  Sicilia  con  \r\n cessione  pro  solvendo da parte dell\u0027altro contraente erano destinati,  \r\n per  l\u0027intero  ammontare,  esclusivamente  a  garanzia  e  a   soddisfo  \r\n dell\u0027apertura  di  credito  concessa  per  la esecuzione dei lavori per  \r\n l\u0027opera pubblica indicata nei contratti, con esclusione di ogni altra e  \r\n diversa operazione di credito.                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nella seduta del 23 febbraio 1956 la Commissione provinciale  prese  \r\n in esame i ricorsi proposti e pronunzi\u0026#242; 22 ordinanze, tutte identiche,  \r\n nelle  quali,  premesso  che,  secondo  l\u0027insegnamento  della  Corte di  \r\n cassazione,  l\u0027aliquota  ridotta  dell\u0027imposta  di  registro   non   \u0026#232;  \r\n applicabile  quando  vi sia collegamento, sia pure soltanto potenziale,  \r\n tra la cessione e negozi giuridici diversi dal finanziamento dei lavori  \r\n appaltati, intercorrenti tra cedente e cessionario, e posto  in  chiaro  \r\n di  conseguenza  che  i  contratti stipulati dal Banco di Sicilia con i  \r\n diversi appaltatori, nel loro testo  originario,  erano  soggetti  alla  \r\n normale  aliquota  della  imposta  di registro, aggiungeva che rimaneva  \r\n per\u0026#242; da esaminare se l\u0027aliquota ridotta fosse divenuta applicabile  in  \r\n seguito  alle successive scritture che furono stipulate tra le parti in  \r\n riferimento alla legge della Regione siciliana 1  agosto 1953,  n.  44.  \r\n Ma in ordine all\u0027art. 2 di questa legge, la Commissione assume che esso  \r\n ha   il   carattere  di  una  vera  e  propria  deroga,  con  efficacia  \r\n retroattiva, al regime fiscale gi\u0026#224; in  vigore  e  si  risolve  in  una  \r\n sanatoria  per  quei  contratti  che  avevano  fruito  di  un beneficio  \r\n tributario ad essi non applicabile  per  difetto  delle  condizioni  di  \r\n legge;   e   poich\u0026#233;  l\u0027Ufficio  del  Registro  aveva  dedotto  che  le  \r\n disposizioni   adottate in  sede  regionale  non  possono  derogare  la  \r\n disciplina  nazionale,  la  Commissione,  sviluppando  tale rilievo, ha  \r\n ritenuto che non \u0026#232; manifestamente infondato il dubbio sulla  efficacia  \r\n del  detto  dell\u0027art.  2  di  fronte  al  disposto  dell\u0027art. 119 della  \r\n Costituzione e degli artt. 14, 15 e 36 dello Statuto siciliano, essendo  \r\n vivamente controversi e l\u0027esistenza di  una  potest\u0026#224;  normativa  della  \r\n Regione in materia tributaria e l\u0027estensione di una simile potest\u0026#224; e i  \r\n limiti   che   essa   incontra  nella  legislazione  statale.  Perci\u0026#242;,  \r\n considerando che la controversia sottoposta al proprio esame non poteva  \r\n essere  decisa  indipendentemente  dal  giudizio   sulla   legittimit\u0026#224;  \r\n costituzionale  dell\u0027art.  2  della  legge  regionale,  la  Commissione  \r\n deliber\u0026#242; di rimettere gli atti  alla  Corte  costituzionale  per  tale  \r\n giudizio,  sospendendo ogni decisione sui ricorsi dei contribuenti sino  \r\n all\u0027esito del giudizio medesimo.                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Le 22 ordinanze aventi  tutte  la  data  23  febbraio  1956,  copie  \r\n autentiche  delle  quali  furono  rilasciate  il  16  agosto successivo  \r\n vennero notificate il 20 dello stesso  mese  a  tutti  i  ricorrenti  e  \r\n all\u0027Ufficio  del  Registro  di  Agrigento  e, precedentemente, cio\u0026#232; il  \r\n giorno 18, al Presidente della Giunta regionale  siciliana  nonch\u0026#233;  al  \r\n Presidente dell\u0027Assemblea regionale siciliana.                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Il  Banco  di  Sicilia,  il  quale  aveva avuto comunicazione delle  \r\n ordinanze prima ancora della notificazione, il giorno 29  luglio  1956,  \r\n si  affrett\u0026#242; a costituirsi in giudizio davanti la Corte costituzionale  \r\n rappresentato e  difeso  dagli  avvocati  Camillo  Ausiello  Orlando  e  \r\n Gaetano Armao, i quali depositarono in cancelleria le loro deduzioni in  \r\n data 12 agosto 1956.                                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Si  \u0026#232;  costituita poi l\u0027Amministrazione delle finanze dello Stato,  \r\n rappresentata e difesa  dall\u0027Avvocatura  generale  dello  Stato,  dalla  \r\n quale  in  data  9  settembre  1956  sono  state  presentate  deduzioni  \r\n nell\u0027interesse dell\u0027Amministrazione stessa in  persona  dell\u0027Intendente  \r\n di  finanza  pro - tempore di Agrigento, e, per quanto possa occorrere,  \r\n del Ministro pro - tempore delle finanze nonch\u0026#233; del Procuratore pro  -  \r\n tempore del Registro di Agrigento.  \u0026#200; intervenuto pure nel giudizio il  \r\n Presidente  della  Regione  siciliana  rappresentato e difeso dall\u0027avv.  \r\n Pietro Virga con deposito delle deduzioni nella cancelleria della Corte  \r\n il 9 settembre 1956.                                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Tanto il Banco di Sicilia quanto la Regione siciliana  deducono  in  \r\n via  pregiudiziale  che  la  Commissione  provinciale delle imposte non  \r\n poteva sollevare  la  questione  di  legittimit\u0026#224;  costituzionale,  non  \r\n essendo  essa    una  \"autorit\u0026#224;  giurisdizionale\" alla quale soltanto,  \r\n giusta l\u0027art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.  87,  \u0026#232;  consentito  di  \r\n sollevare  tali  questioni  nel  corso  di  un giudizio. La Commissione  \r\n suddetta avrebbe carattere di organo amministrativo al quale  la  legge  \r\n affida  la  \"risoluzione  in  via amministrativa\" e non giurisdizionale  \r\n delle controversie tributarie ad essa devolute.                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     La  Regione  siciliana  deduce  inoltre  la   irricevibilit\u0026#224;   per  \r\n decorrenza  dei  termini  perch\u0026#233;,  mentre la legge n. 87 dell\u002711 marzo  \r\n 1953 prescrive che l\u0027autorit\u0026#224; giurisdizionale deve disporre \"immediata  \r\n trasmissione\" degli atti  alla  Corte  costituzionale,  la  Commissione  \r\n provinciale  ha  atteso  dal  febbraio  all\u0027agosto  per effettuare tale  \r\n trasmissione e notificare la propria ordinanza agli interessati.         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Sostiene ancora la difesa della Regione la  inammissibilit\u0026#224;  della  \r\n questione per irrilevanza, perch\u0026#233; la controversia sottoposta all\u0027esame  \r\n della  Commissione  provinciale  poteva  essere risoluta sulla base del  \r\n semplice combinato disposto di due  leggi  statali  (D.L.  19  dicembre  \r\n 1936,  n.  2170,  e  art.  5  della legge 4 aprile 1953, n. 261), senza  \r\n bisogno di fare ricorso alla legge regionale 1  agosto 1953, n. 44,  la  \r\n quale  deve  essere  considerata  semplicemente  interpretativa  e  non  \r\n innovativa delle norme contenute nelle leggi nazionali, che essa, sotto  \r\n l\u0027aspetto sostanziale, si limita a riprodurre.                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Concordano poi Banco di Sicilia e Regione siciliana  nel  ritenere,  \r\n in  merito,  l\u0027infondatezza  della questione, perch\u0026#233; l\u0027art.   36 dello  \r\n Statuto  regionale   siciliano   conferisce   alla   Regione   potest\u0026#224;  \r\n legislativa  in  materia  tributaria e perch\u0026#233;, sebbene in via generale  \r\n siano  da  considerare   possibili   norme   regionali   di   carattere  \r\n retroattivo,  le    disposizioni dettate nella legge 1  agosto 1953, n.  \r\n 44, non hanno tale carattere.                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Concludono  perci\u0026#242;  col  chiedere  che  la   Corte   dichiari   la  \r\n inammissibilit\u0026#224;  o  la  irricevibilit\u0026#224;  della  questione  proposta e,  \r\n subordinatamente,  la  costituzionalit\u0026#224;  dell\u0027art.   2   della   legge  \r\n impugnata.                                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Sostiene   invece  l\u0027Avvocatura  dello  Stato  che  le  Commissioni  \r\n tributarie sono organi speciali di giurisdizione e, come tali,  possono  \r\n sollevare, anche di ufficio, ai sensi dell\u0027art. 23 della legge 11 marzo  \r\n 1953,  n.  87,  questioni  di  legittimit\u0026#224; costituzionale delle leggi,  \r\n comprese quelle regionali siciliane.                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Dubita,   peraltro,   che  il  giudizio  relativo  all\u0027accertamento  \r\n tributario a quo non potessse  essere  deciso  indipendentemente  dalla  \r\n questione  di  legittimit\u0026#224;  costituzionale,  in  quanto  \u0026#232;  principio  \r\n accolto dalla Corte di cassazione e dal Consiglio di Stato che nel caso  \r\n di conflitto tra legge nazionale e legge regionale, deve  prevalere  la  \r\n prima,   fino   a  quando  non  venga  in  sede  competente  dichiarata  \r\n costituzionalmente illegittima.                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Sicch\u0026#233; la Commissione avrebbe  dovuto  risolvere  la  controversia  \r\n applicando  la  legge  nazionale  4  aprile  1953,  n.    261,  che  ha  \r\n disciplinato in modo permanente ed organico il  trattamento  tributario  \r\n degli  atti  relativi  ad  anticipazioni,  finanziamenti  e cessioni di  \r\n credito.                                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Osserva poi l\u0027Avvocatura che all\u0027ammissibilit\u0026#224; in via  incidentale  \r\n della  questione di legittimit\u0026#224; costituzionale della legge siciliana 1  \r\n agosto 1953, n. 44, non \u0026#232; comunque di ostacolo la mancata impugnazione  \r\n in via principale di tale legge da parte del Commissario  del  Governo,  \r\n il  quale  non  ne  avrebbe  avuta  tempestiva  notizia,  e, in merito,  \r\n sostiene che la legge \u0026#232; evidentemente incostituzionale sia per carenza  \r\n di potest\u0026#224; legislativa della Regione in materia di  tributi  erariali,  \r\n sia   per   assoluto   contrasto   con  il  principio  contenuto  nella  \r\n legislazione tributaria italiana, avendo attribuito rilevanza giuridica  \r\n ad atti aggiuntivi stipulati al  fine  di  conseguire  agevolazioni  od  \r\n esenzioni  tributarie in materia formante oggetto di imposta erariale e  \r\n non gi\u0026#224; di tributi locali.                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Conclude perci\u0026#242; l\u0027Avvocatura col chiedere che la Corte dichiari la  \r\n incostituzionalit\u0026#224; dell\u0027art. 2 della detta legge  perch\u0026#233;,  in  aperta  \r\n violazione dell\u0027art. 119 della Costituzione in relazione agli artt. 14,  \r\n 15  e  36  dello  Statuto  regionale  siciliano approvato con D.L.L. 15  \r\n maggio 1946, n. 445, deroga, e per giunta con efficacia retroattiva, al  \r\n vigente sistema tributario e, in particolare, all\u0027art. 8 del T.U. delle  \r\n leggi di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, all\u0027art.  1  del  D.L.  19  \r\n dicembre  1936, n. 2170, e alle disposizioni dell\u0027altra legge nazionale  \r\n 4 aprile 1953, n. 261.                                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nelle memorie depositate dalle parti in data 30 e 31  gennaio  1957  \r\n sono  sviluppate  le  opposte tesi difensive; e nella discussione orale  \r\n nella pubblica udienza del 13 febbraio 1957 il sost.  avv.  gen.  dello  \r\n Stato  Achille  Salerni,  da  un  lato,  e  i  difensori  della Regione  \r\n siciliana, avv. Pietro Virga, e del  Banco  di  Sicilia,  avv.  Camillo  \r\n Ausiello Orlando, dall\u0027altro, hanno insistito sulle tesi medesime.       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto:                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     In ordine alle eccezioni di inammissibilit\u0026#224; ed irricevibilit\u0026#224; del  \r\n ricorso  sollevate dalla Regione, la difesa di questa nella discussione  \r\n orale ha dichiarato di rinunziarvi perch\u0026#233; interesse della  Regione  \u0026#232;  \r\n di  ottenere  una  decisione  definitiva  di  merito  che  risolva ogni  \r\n questione sulla propria competenza legislativa.   Anche la  difesa  del  \r\n Banco   di   Sicilia   si   \u0026#232;   associata   alla  dichiarazione  fatta  \r\n nell\u0027interesse  della  Regione.  Le  dette  eccezioni  del  resto   non  \r\n sarebbero state accoglibili:                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     1) perch\u0026#233; questa Corte ha avuto gi\u0026#224; occasione di pronunziarsi sul  \r\n carattere   giurisdizionale  e  non  amministrativo  delle  Commissioni  \r\n tributarie (sentenza n. 12 del 18 gennaio 1957);                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     2)  perch\u0026#233;  nessun  termine perentorio \u0026#232; stabilito nella legge 11  \r\n marzo  1953,  n.  87,  per  la  trasmissione  degli  atti  alla   Corte  \r\n costituzionale  e  quindi non potrebbe essere motivo di irricevibilit\u0026#224;  \r\n l\u0027eccessivo ritardo col quale la Commissione avrebbe nel caso  presente  \r\n trasmesso  gli  atti  dopo  la  pronunzia delle ordinanze, le quali del  \r\n resto - \u0026#232; bene notarlo - hanno la data  della  seduta  nella  quale  i  \r\n ricorsi  furono  discussi (23 febbraio 1956) non quella necessariamente  \r\n posteriore nella quale il testo delle ordinanze medesime  pot\u0026#233;  essere  \r\n effettivamente redatto dalla Commissione;                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     3)  perch\u0026#233;  infine  la  Commissione  delle imposte di Agrigento ha  \r\n ampiamente motivato sulla rilevanza della questione di legittimit\u0026#224; per  \r\n la decisione delle  controversie  sottoposte  al  suo  giudizio  e  non  \r\n potrebbe  la  Corte  rifare  per  suo  conto  l\u0027esame  della  rilevanza  \r\n medesima.                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Nel  merito,  \u0026#232;  innanzi  tutto  da  rilevare  che  la   questione  \r\n principale  ampiamente  discussa  dalla  difesa  dello  Stato, circa la  \r\n potest\u0026#224; legislativa della Regione  siciliana  in  materia  di  tributi  \r\n erariali, \u0026#232; stata gi\u0026#224; esaminata e decisa da questa Corte con sentenza  \r\n n.  9 del 17 - gennaio 1957, la quale ha riconosciuto che tale potest\u0026#224;  \r\n legislativa sussiste. Ma, come gi\u0026#224; aveva ritenuto l\u0027Alta Corte per  la  \r\n Regione siciliana con numerose pronunzie, non si tratta di una potest\u0026#224;  \r\n di  legiferare in via esclusiva nei termini indicati nell\u0027art. 14 dello  \r\n Statuto per alcune determinate materie, estranee a quella di cui ora si  \r\n discute. La legislazione regionale nella materia dei  tributi  erariali  \r\n non   pu\u0026#242;   avere  che  carattere  concorrente  o  sussidiario  e,  in  \r\n conseguenza, \u0026#232; soggetta non solo ai limiti fissati nell\u0027art.  17 dello  \r\n Statuto in via generale per la legislazione concorrente, ma altres\u0026#236;  a  \r\n quei  limiti  particolari derivanti dalle caratteristiche proprie della  \r\n materia tributaria, tra i quali vi \u0026#232; specialmente quello del  rispetto  \r\n dei  principi  fondamentali della legislazione statale per ogni singolo  \r\n tributo.                                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Occorre perci\u0026#242; esaminare - ed  \u0026#232;  questa  l\u0027unica  questione  che  \r\n interesssa  la  controversia  da  decidere - se la disposizione dettata  \r\n nell\u0027art. 2 della legge regionale siciliana 1  agosto 1953, n  44,  sia  \r\n contenuta  entro i limiti della potest\u0026#224; normativa della Regione ovvero  \r\n ecceda tali limiti.                                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La difesa dello Stato assume che la detta  disposizione,  col  dare  \r\n rilevanza   giuridica   ad   atti  aggiuntivi  al  fine  di  conseguire  \r\n agevolazioni tributarie in materia formante oggetto di imposta erariale  \r\n sarebbe in assoluto  contrasto  con  un  principio  fondamentale  della  \r\n legislazione  tributaria  statale, quale si ricava dall\u0027art. 8 del T.U.  \r\n delle leggi di registro 30 dicembre 1923, n.  3269,  secondo  il  quale  \r\n l\u0027imposta di registro deve essere applicata secondo l\u0027intrinseca natura  \r\n e gli effetti degli atti e dei trasferimenti.                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Il  principio  fondamentale,  che  la  difesa  dello Stato richiama  \r\n esiste realmente. Nessun dubbio pu\u0026#242; esservi in proposito. Non solo  il  \r\n menzionato  art.  8,  ma  tutta  la  legge  del registro \u0026#232; ispirata al  \r\n principio  che  l\u0027imposta  \u0026#232;  determinata  dal   contenuto   dell\u0027atto  \r\n sottoposto  a  registrazione e che atti o eventi successivi non possono  \r\n avere  alcuna  rilevanza.  \u0026#200;  questa  la  base  stessa   del   sistema  \r\n dell\u0027imposta  di  registro.  Una  legge  regionale  che violasse questo  \r\n principio  fondamentale  ed  ammettesse  successive  dichiarazioni   di  \r\n volont\u0026#224;  per  modificare  ci\u0026#242; che fu stabilito nell\u0027atto originario e  \r\n consentire   corrispondenti   revisioni   della   tassazione   dovrebbe  \r\n sicuramente essere dichiarata costituzionalmente illegittima.            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Ma  la  Corte  non  ritiene  che,  nel  caso in esame, ricorra tale  \r\n ipotesi.  La  previsione  di  \"appositi  atti  aggiuntivi\"  fatta   nel  \r\n menzionato   art.   2  della  legge  regionale  1    agosto  1953  pu\u0026#242;  \r\n indubbiamente dare  l\u0027impressione  che  il  principio  fondamentale  su  \r\n indicato  sia  stato obliato; ma l\u0027esame della disposizione impugnata e  \r\n della intera legge convince che  un  contrasto  sostanziale  col  detto  \r\n principio non vi \u0026#232;.                                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Deve  innanzi  tutto  essere  considerato  il  carattere  puramente  \r\n temporaneo della legge 1  agosto 1953 e il  campo  di  applicazione  di  \r\n essa che \u0026#232; molto limitato. Essa infatti si ricollega ad una precedente  \r\n legge  regionale  22  agosto  1952,  n.  49,  espresamente richiamata e  \r\n confermata, con la quale furono concesse ex novo,  fino  al  30  giugno  \r\n 1954,  particolari  agevolazioni  tributarie,  analoghe a quelle che in  \r\n precedenza erano state accordate anche con leggi statali, agli atti  di  \r\n finanziamento  per la esecuzione di opere pubbliche in correlazione con  \r\n operazioni di cessione di credito, e si riferisce unicamente  a  quegli  \r\n stessi  atti che sono contemplati nella detta legge del 1952. Per tutti  \r\n gli altri atti posteriori al 30 giugno 1954 n\u0026#233; l\u0027una n\u0026#233; l\u0027altra delle  \r\n due leggi regionali hanno possibilit\u0026#224; di  applicazione,  rimanendo  la  \r\n materia,  anche  nel  territorio  della Regione siciliana, disciplinata  \r\n esclusivamente dalle norme dettate con la legge generale dello Stato  4  \r\n aprile 1953, n. 261.                                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     \u0026#200;  opportuno  qui  ricordare che la legge regionale 22 agosto 1952  \r\n non fu mai impugnata dallo Stato, il quale non ha nemmeno impugnato  la  \r\n legge  regionale  1    agosto  1953,  n.  44,  come del pari non fu mai  \r\n impugnata dalla Regione la legge statale 4 aprile 1953, n. 261,  e  che  \r\n nelle ventidue ordinanze della Commissione provinciale delle imposte di  \r\n Agrigento  nessuna  questione  \u0026#232;  stata sollevata n\u0026#233; sulla perdurante  \r\n efficacia fino al 30 giugno 1954 della legge regionale 22 agosto  1952,  \r\n n\u0026#233;  sulla eventuale prevalenza della legge stalale 4 aprile 1953 sulla  \r\n legge regionale.  Di  tutto  ci\u0026#242;  questa  Corte  non  potrebbe  quindi  \r\n occuparsi perch\u0026#233; estraneo al giudizio odierno.                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Passando  poi  all\u0027esame  concreto della disposizione dell\u0027art.   2  \r\n della legge 1  agosto 1953, si deve considerare che  essa  \u0026#232;  connessa  \r\n strettamente  con  l\u0027art.  1,  in  ordine al quale nessuna questione di  \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#232; stata  sollevata.  Questo  articolo  del  \r\n resto,  a  somiglianza  di  quanto  fu  stabilito nella legge statale 4  \r\n aprile 1953, n. 261,  e  ripetendo  letteralmente  la  disposizione  di  \r\n questo,    precisa  le indicazioni particolari che occorre inserire nei  \r\n contratti di finanziamento  con  cessione  di  credito  allo  scopo  di  \r\n rendere ad essi applicabili senza contestazioni le agevolazioni fiscali  \r\n concesse con la precedente legge regionale 22 agosto 1952.               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Dopo  che l\u0027art. 1 aveva cos\u0026#236; provveduto per i contratti futuri da  \r\n stipulare in base alla detta legge  del  1952,  il  successivo  art.  2  \r\n prende  in  considerazione  i contratti gi\u0026#224; stipulati, disponendo che,  \r\n quando in essi  quelle  indicazioni  mancassero,  o  fossero  vaghe,  e  \r\n indeterminate,  le medesime potevano essere precisate con apposito atto  \r\n aggiuntivo;  ma  ci\u0026#242;  unicamente  per  quei   contratti   che   furono  \r\n regolarmente  registrati  in  tempo  debito  con  l\u0027applicazione  delle  \r\n agevolazioni fiscali consentite dalla legge del 1952. \u0026#200;  espressamente  \r\n dichiarato  che  non  compete  alcun  rimborso  per le imposte comunque  \r\n pagate con l\u0027aliquota normale.                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     \u0026#200;  chiaro pertanto che l\u0027\"atto aggiuntivo\" consentito dall\u0027art.  2  \r\n non pu\u0026#242; contenere  una  nuova  manifestazione  di  volont\u0026#224;  la  quale  \r\n modifichi  comunque  il contenuto dell\u0027atto originario, quale fu voluto  \r\n dalle parti e riconosciuto all\u0027atto della  registrazione  dagli  uffici  \r\n finanziari;  ma  \u0026#232;  ammesso  soltanto  per  confermare  e precisare la  \r\n stipulazione  precedente,  eliminando  unicamente  i  dubbi  che,  dopo  \r\n avvenuta  la registrazione dell\u0027atto, qualche clausola generica potesse  \r\n far sorgere sul reale contenuto di essa in  difformit\u0026#224;  di  quanto  fu  \r\n effettivamente voluto dalle parti.                                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     In  questo  stato  di  cose,  non  \u0026#232;  da parlare di violazione del  \r\n principio fondamentale  secondo  il  quale  l\u0027imposta  di  registro  \u0026#232;  \r\n vincolata  alla  pattuizione  originaria,  perch\u0026#233;  questa,  come si \u0026#232;  \r\n detto, in nessun modo l\u0027art. 2 consente di modificare.                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Si potrebbe, d\u0027altro  canto,  anche  aggiungere  che  il  carattere  \r\n contingente  e  sotto  alcuni  aspetti  eccezionale  della  norma trova  \r\n spiegazione in una situazione particolarissima che si era  creata,  per  \r\n effetto della quale quasi tutti gli appaltatori finanziati dal Banco di  \r\n Sicilia,  dopo  di  avere  ultimati  i  lavori per l\u0027opera pubblica, si  \r\n trovarono inattesamente esposti a richieste di gravosi  supplementi  di  \r\n imposta  di  registro,  i  quali  avrebbero  completamente annullate le  \r\n agevolazioni tributarie ad essi concesse dalla legge e  loro  accordate  \r\n effettivamenee all\u0027atto della registrazione del contratto. In questo il  \r\n Banco  aveva  creduto  di  inserire,  fra  le altre, anche una clausola  \r\n generica, quasi di stile negli ordinari contratti con banche, la  quale  \r\n poteva  fare  apparire  che la cessione di credito fatta a garanzia del  \r\n finanziamento per esecuzione  di  opere  pubbliche  valesse  anche  per  \r\n garantire  altri  eventuali crediti derivanti da indeterminati rapporti  \r\n giuridici mai esistiti nell\u0027intenzione dei contraenti n\u0026#233; da essi posti  \r\n mai in essere. Che questa fosse una situazione preoccupante  anche  per  \r\n la   Regione   nell\u0027interesse   generale  dell\u0027esecuzione  delle  opere  \r\n pubbliche nel proprio territorio non pu\u0026#242; essere negato.                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     L\u0027art.  2  della  legge  regionale  adunque  non  volle   concedere  \r\n qualsiasi  nuova  agevolazione  tributaria,  non  riapr\u0026#236;  termini, n\u0026#233;  \r\n ammise rimborsi di imposte pagate, ma  volle  solo  assicurare  che  la  \r\n precedente legge del 1952 avesse la sua retta applicazione, in modo che  \r\n le  agevolazioni  tributarie fossero effettivamente godute da coloro ai  \r\n quali spettavano e ne rimanessero esclusi quelli  ai  quali  non  erano  \r\n dovute.                                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Per  tutte  queste  considerazioni  la  Corte non ritiene che nella  \r\n particolare  fattispecie  concreta  sottoposta  al  suo  esame  sia  da  \r\n dichiarare   la   illegittimit\u0026#224;   costituzionale   dell\u0027art.  2  della  \r\n sopracitata legge regionale, riaffermando peraltro nettamente quanto fu  \r\n gi\u0026#224; esposto nella precedente sentenza del 17 gennaio 1957, n. 9: cio\u0026#232;  \r\n che la potest\u0026#224; normativa della Regione siciliana in materia di tributi  \r\n erariali, oltre agli altri limiti di carattere generale indicati  nella  \r\n sentenza  medesima,  \u0026#232;  soggetta  anche  pi\u0026#249;  specificamente a quello  \r\n derivante dalla necessit\u0026#224; che la legislazione  regionale  si  uniformi  \r\n all\u0027indirizzo e ai principi fondamentali della legislazione statale per  \r\n ogni singolo tributo.                                                    \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                            per questi motivi                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                        LA CORTE  COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     respinte  le  eccezioni  di  irricevibilit\u0026#224;  e di inammissibilit\u0026#224;  \r\n proposte dalla Regione siciliana e dal Banco di Sicilia;                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     dichiara  non  fondata  la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale  \r\n della norma contenuta nell\u0027art. 2 della  legge  regionale  siciliana  1  \r\n agosto  1953,  n.  44,  sollevata con 22 ordinanze del 23 febbraio 1956  \r\n dalla  Commissione  provinciale  delle   imposte   di   Agrigento,   in  \r\n riferimento  alle  norme contenute negli artt. 119 della Costituzione e  \r\n 14, 15 e 36 dello Statuto speciale per la Sicilia.                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     Cos\u0026#236; deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,  \r\n Palazzo della Consulta, il 1  marzo 1957.                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e                                   ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -  \r\n                                   GIUSEPPE  CAPPI  -  TOMASO  PERASSI -  \r\n                                   GASPARE    AMBROSINI    -     ERNESTO  \r\n                                   BATTAGLINI    -   MARIO   COSATTI   -  \r\n                                   FRANCESCO   PANTALEO    GABRIELI    -  \r\n                                   GIUSEPPE  CASTELLI  AVOLIO - ANTONINO  \r\n                                   PAPALDO - NICOLA  JAEGER  -  GIOVANNI  \r\n                                   CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI          \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"274","titoletto":"SENT.  42/57 A. GIURISDIZIONI SPECIALI - COMMISSIONI TRIBUTARIE - NATURA  -  ORGANI  DI GIURISDIZIONE SPECIALE.","testo":"Le   Commissioni  tributarie  -  benche\u0027  comunemente  denominate amministrative   per   ragioni   storiche    e   tradizionali   - costituiscono  organi  di giurisdizione speciale.   Esse  infatti sono  chiamate  a  giudicare in materia  di  diritti  soggettivi, definendo,  nel  contrasto  tra  il Fisco e  il  contribuente  la volonta\u0027  della legge che nel caso concreto deve essere  attuata; alle  loro  pronuncie  pervengono  attraverso  l\u0027applicazione  di formali  disposizioni  di  procedura, poste dalla  legge  per  la regolarita\u0027  dei loro giudizi ed anche a tutela dei diritti delle parti  contendenti;  le loro pronuncie, come quelle di  qualsiasi altro  organo di giurisdizione speciale, acquistano, nel caso  di mancanza  di impugnativa, valore definitivo e forza di  giudicato formale.  Conforme: sent. n. 12 del 18 gennaio 1957.","numero_massima_successivo":"275","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"01/08/1953","numero":"44","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"101","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"102","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"275","titoletto":"SENT.  42/57  B.  GIUDIZIO  DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE  - RITARDO NELLA TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE - MOTIVO  DI IRRICEVIBILITA\u0027 - ESCLUSIONE.","testo":"Nessun termine perentorio e\u0027 stabilito dalla legge 11 marzo 1953, n. 87,  per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Pertanto  non  puo\u0027  essere motivo di irricevibilita\u0027 l\u0027eccessivo ritardo  col  quale il giudice rimettente trasmette gli atti alla Corte dopo la pronuncia dell\u0027ordinanza.","numero_massima_successivo":"276","numero_massima_precedente":"274","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"01/08/1953","numero":"44","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"134","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"23","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"276","titoletto":"SENT.  42/57  C.  GIUDIZIO  DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE  - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RIESAME DA PARTE DELLA CORTE  COSTITUZIONALE  -  PRECLUSIONE.","testo":"La  Corte  costituzionale,  per  la  decisione delle controversie sottoposte  al  suo  giudizio,  non  puo\u0027 rinnovare per suo conto l\u0027esame della rilevanza della questione di legittimita\u0027 che le e\u0027 stata rimessa.","numero_massima_successivo":"277","numero_massima_precedente":"275","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"01/08/1953","numero":"44","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"134","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"23","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"277","titoletto":"SENT.  42/57  D. REGIONE SICILIA - TRIBUTI IN GENERE - COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE.","testo":"La  potesta\u0027  legislativa  della  Regione siciliana in materia di tributi erariali, non essendo prevista dall\u0027art. 14 dello Statuto -  che  riconosce  alla  Regione la potesta\u0027 di legiferare in via esclusiva  per  alcune  determinate  materie - non puo\u0027 avere che carattere   concorrente   o  sussidiario.  In  conseguenza,  tale potesta\u0027  e\u0027  soggetta  non  solo  ai limiti fissati nell\u0027art. 17 dello Statuto in via generale per la legislazione concorrente, ma altresi\u0027    a    quei    limiti   particolari   derivanti   dalle caratteristiche  proprie della materia tributaria, tra i quali il rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale per ogni singolo tributo.  Cfr.: 9/57 C.","numero_massima_successivo":"278","numero_massima_precedente":"276","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"01/08/1953","numero":"44","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"0","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"0","articolo":"17","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"0","articolo":"39","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"0","articolo":"36","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"0","articolo":"40","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"119","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"278","titoletto":"SENT.  42/57  E.  TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE E TASSE - LEGGE SUL REGISTRO - PRINCIPIO FONDAMENTALE. REGIONE  SICILIA  -  COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE - TRIBUTI ERARIALI  -  ART.  2 LEGGE REG. SICILIANA  1 AGOSTO 1953, N. 44 - FINALITA\u0027. REGIONE  SICILIA  -  COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE - TRIBUTI ERARIALI  -  ART.  2 LEGGE REG. SICILIANA  1 AGOSTO 1953, N. 44 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO FONDAMENTALE DELL\u0027ART. 8 DELLA LEGGE SUL REGISTRO   -   INSUSSISTENZA   -  ESCLUSIONE   DI  ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"E\u0027  principio  fondamentale  della legislazione statale - come si desume  dall\u0027intera  legge  del  registro  approvata  con R.D. 30 dicembre  1923,  n.  3269  -  che  l\u0027imposta  e\u0027  determinata dal contenuto  dell\u0027atto  sottoposto  a  registrazione  e  che atti o eventi successivi non possono avere alcuna rilevanza. L\u0027art.  2 della legge regionale siciliana  1 agosto 1953, n. 44 - che prevede l\u0027atto aggiuntivo ai contratti gia\u0027 stipulati in base alla  legge  regionale 22 agosto 1952, n. 49, e ha per oggetto il finanziamento per l\u0027esecuzione di opere pubbliche in correlazione con  operazioni  di cessione di credito - non viola il su esposto principio,  perche\u0027 non consente nuove manifestazioni di volonta\u0027 che  modifichino  il  contenuto  dell\u0027atto  originario,  quale fu voluto  dalle  parti  e riconosciuto all\u0027atto della registrazione degli  uffici  finanziari,  ma ammette soltanto l\u0027eliminazione di clausole  generiche  atte  a  ingenerare  dubbi  sul  loro  reale contenuto,  in  difformita\u0027  di  quanto  effettivamente fu voluto dalle parti. E\u0027 pertanto infondata la questione di legittimita\u0027 costituzionale sollevata al riguardo.","numero_massima_precedente":"277","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"01/08/1953","numero":"44","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"30/12/1923","numero":"3269","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;3269~art8"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"0","articolo":"17","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"0","articolo":"36","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"243","autore":"BUSCEMA S.","titolo":"LA POTESTA\u0027 TRIBUTARIA DELLA REGIONE  SICILIANA NELLA GIURISPRUDENZA  DELLA CORTE COSTITUZIONALE","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Diritto e pratica tributaria","anno_rivista":"1958","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"421","note_abstract":"","collocazione":"A.55","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"244","autore":"MICHELI G.A.","titolo":"IN TEMA DI IMPOSTE DI REGISTRO SULLE CESSIONI DI CREDITO A GARANZIA DI FINANZIAMENTI BANCARI E LEGGE REGIONALE SICILIANA","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze","anno_rivista":"1957","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"193","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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