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Calabria n. 18 del 2017 e osserva che con tale disposizione il legislatore regionale ha scelto i tempi, le modalit\u0026#224; e i limiti di subentro dell\u0026#8217;Autorit\u0026#224; idrica della Calabria (AIC) nei rapporti giuridici, attivi e passivi, delle autorit\u0026#224; d\u0026#8217;ambito territoriali ottimali (ATO). In particolare, la disposizione avrebbe chiarito \u0026#171;oltre ogni dubbio\u0026#187; che il precedente \u0026#171;subentro ponte\u0026#187; della Regione in tali rapporti giuridici, previsto dall\u0026#8217;art. 47, comma 1, della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2010, n. 34, recante \u0026#171;Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l\u0026#8217;anno 2011). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002\u0026#187;, era subordinato a una ricognizione da effettuare con delibera della giunta regionale, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 3 dello stesso art. 47.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione fa presente di aver esposto questa tesi con ricorso innanzi alla Corte di cassazione avverso la sentenza 8 febbraio 2017, n. 185 della Corte d\u0026#8217;appello di Catanzaro, che non aveva accolto la tesi regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa ricorrente sostiene che la Corte di cassazione, nel confermare sul punto la sentenza di appello, avrebbe disapplicato totalmente \u0026#171;la norma regionale del 2017\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Cos\u0026#236; esposti i fatti che hanno condotto all\u0026#8217;adozione dell\u0026#8217;indicata ordinanza della Corte di cassazione, ritenuta lesiva della sfera di attribuzioni legislative che le spettano, la Regione fa presente che non intende contestare un errore di giudizio, n\u0026#233; il modo con il quale il potere giurisdizionale \u0026#232; stato esercitato, ma esclusivamente \u0026#171;la sussistenza di un potere giurisdizionale che consentisse la disapplicazione/mancata applicazione di norma regionale\u0026#187;. Sostiene, quindi, che vi sarebbero le condizioni per la proposizione di un conflitto su atti di natura giurisdizionale, venendo in rilievo, \u0026#171;da un lato, la radicale insussistenza del potere giurisdizionale che la Corte di Cassazione ha preteso di affermare ed esercitare in concreto, disapplicando/non applicando specifica previsione legislativa regionale; dall\u0026#8217;altro, la conseguente palese interferenza che da una simile statuizione deriva nei confronti delle attribuzioni costituzionalmente spettanti alla Regione ricorrente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Corte di cassazione, aggiunge la Regione Calabria, \u0026#171;non avendo il potere di disapplicare/non applicare tale previsione normativa\u0026#187;, avrebbe esercitato un potere che ad essa non compete, in quanto non riconducibile alla giurisdizione. La denunciata disapplicazione inciderebbe sulla competenza legislativa garantita alle regioni dall\u0026#8217;art. 117 Cost., nonch\u0026#233; sul principio di cui all\u0026#8217;art. 101, secondo comma, Cost., secondo il quale il giudice \u0026#232; soggetto soltanto alla legge e non pu\u0026#242;, pertanto, rifiutarsi di applicarla.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa statale, in primo luogo, ripercorre in sintesi lo svolgimento del giudizio civile da cui ha avuto origine il conflitto, avviato il 20 maggio 2005 da Smeco srl che, in forza di un contratto di appalto del 28 settembre 2000, stipulato con il Commissario delegato per l\u0026#8217;emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria, aveva gestito il servizio integrato di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e degli impianti di sollevamento delle reti fognarie in alcune aree della Regione Calabria. Smeco srl conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale ordinario di Catanzaro, l\u0026#8217;Ufficio del suddetto Commissario e l\u0026#8217;Ente d\u0026#8217;ambito territoriale ottimale n. 1 della Calabria (\u0026#171;ATO 1\u0026#187;), chiedendo, tra l\u0026#8217;altro, il pagamento di talune somme. Il 22 dicembre 2011, Smeco srl notificava alla Regione Calabria un atto di citazione in riassunzione del processo in discorso, estendendo nei suoi confronti le domande gi\u0026#224; formulate contro l\u0026#8217;Ufficio del Commissario e l\u0026#8217;ATO 1. Ci\u0026#242; in quanto, nelle more del giudizio, era intervenuto l\u0026#8217;art. 47, comma 1, della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, che aveva stabilito \u0026#8211; in attuazione dell\u0026#8217;art. 2, comma 186-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)\u0026#187;, che ha soppresso le autorit\u0026#224; d\u0026#8217;ambito territoriali \u0026#8211; che le funzioni di dette autorit\u0026#224;, a decorrere dal 1\u0026#176; luglio 2011, fossero esercitate \u0026#171;senza necessit\u0026#224; di atti amministrativi di conferimento\u0026#187; dalla Regione Calabria. La sentenza del Tribunale di Catanzaro del 21 febbraio 2013, confermata dalla Corte d\u0026#8217;appello di Catanzaro con la sentenza n. 185 del 2017, dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell\u0026#8217;Ufficio del Commissario delegato e condannava, in solido, la Regione Calabria e l\u0026#8217;ATO 1 al pagamento delle somme richieste da Smeco srl.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAggiunge la difesa statale che la Regione Calabria, nel ricorrere innanzi alla Corte di cassazione, aveva sostenuto, tra l\u0026#8217;altro, che, come si evincerebbe anche dalla disciplina introdotta dalla legge reg. Calabria n. 18 del 2017, il subentro della Regione nei rapporti giuridici attivi e passivi di una ATO doveva intendersi subordinato al previo \u0026#8220;filtro\u0026#8221; di un atto amministrativo, ossia di una delibera di individuazione di detti rapporti, non intervenuta quanto a quelli oggetto di giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Corte di cassazione confermava, sul punto, l\u0026#8217;esito dei giudizi di merito, affermando in particolare che \u0026#171;[l]a normativa statale, in principalit\u0026#224;, ma anche quella regionale sono chiare [\u0026#8230;] nel disporre il subentro della Regione in tutti i rapporti gi\u0026#224; facenti capo all\u0026#8217;ATO e nell\u0026#8217;escludere il permanere di una qualsiasi ulteriore competenza di quest\u0026#8217;ultimo, trattandosi di ipotesi di successione a titolo universale. L\u0026#8217;individuazione dei rapporti \u0026#8211; dal momento che il subentro nelle intere funzioni di autorit\u0026#224; d\u0026#8217;ambito avviene senza alcun atto amministrativo di conferimento \u0026#8211; ha, pertanto, un carattere di mera ricognizione ed elencazione, soprattutto a beneficio e tutela dei terzi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura generale illustra, quindi, le principali disposizioni della legge reg. Calabria n. 18 del 2017 (quasi interamente abrogata dall\u0026#8217;art. 19, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e, della legge della Regione Calabria 20 aprile 2022, n. 10, recante \u0026#171;Organizzazione dei servizi pubblici locali dell\u0026#8217;ambiente\u0026#187;), che ha disciplinato l\u0026#8217;organizzazione del servizio idrico integrato, istituendo l\u0026#8217;AIC. La difesa statale sostiene che nessuna delle disposizioni della legge reg. Calabria n. 18 del 2017 avrebbe rimesso alla Giunta regionale l\u0026#8217;individuazione degli specifici rapporti giuridici facenti capo alle ATO, nei quali la Regione Calabria avrebbe dovuto succedere. Evidenzia, in proposito, l\u0026#8217;incoerenza della ricorrente \u0026#171;nel lamentare la disapplicazione di una legge regionale, la n. 18 del 2017, che ha abrogato (all\u0026#8217;evidenza \u003cem\u003epro futuro\u003c/em\u003e) proprio quella disciplina \u0026#8211; nello specifico contenuta nel comma 1 dell\u0026#8217;art. 47 della legge regionale n. 34 del 2010 \u0026#8211; su cui si \u0026#232; fondata, nel giudizio civile, la tesi della necessaria subordinazione del subentro alla delibera della Giunta regionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Presidente del Consiglio dei ministri richiama, poi, la giurisprudenza costituzionale riguardante i conflitti di attribuzione aventi a oggetto gli atti giurisdizionali ed eccepisce l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; del ricorso, in quanto la Regione si limiterebbe a censurare presunti \u003cem\u003eerrores\u003c/em\u003e\u003cem\u003e in iudicando\u003c/em\u003e nei quali sarebbe incorsa l\u0026#8217;ordinanza della Corte di cassazione, prospettando un percorso logico-giuridico alternativo al fine di riformarla. La Corte di cassazione non avrebbe disapplicato la legge reg. Calabria n. 18 del 2017, oltrepassando i limiti del proprio potere giurisdizionale, bens\u0026#236; avrebbe interpretato la normativa statale e regionale vigente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, la difesa statale fa presente che nel ricorso innanzi alla Corte di cassazione la Regione non aveva lamentato la violazione e falsa applicazione della legge reg. Calabria n. 18 del 2017, ma aveva evocato quanto in essa disposto \u0026#171;in funzione meramente interpretativa della disciplina previgente\u0026#187;, vale a dire della legge reg. Calabria n. 34 del 2010. Correttamente, peraltro, secondo la difesa statale, la Corte di cassazione non aveva posto a fondamento della sua decisione la legge reg. Calabria n. 18 del 2017, non essendo questa applicabile \u003cem\u003eratione temporis\u003c/em\u003e ai fatti di causa. In ogni caso il tenore letterale dell\u0026#8217;art. 19, comma 2, della legge reg. Calabria n. 18 del 2017, di cui la ricorrente lamenta la disapplicazione, non indurrebbe a ritenere che fosse necessaria una delibera della Giunta regionale per individuare i rapporti giuridici oggetto di successione tra ATO e Regione Calabria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; In vista dell\u0026#8217;udienza, la ricorrente ha presentato una memoria difensiva, replicando \u0026#8211; quanto alla eccezione di inammissibilit\u0026#224; sollevata dalla difesa statale \u0026#8211; che la Regione non intende contestare l\u0026#8217;attivit\u0026#224; interpretativa della Corte di cassazione in relazione alla legge reg. Calabria n. 34 del 2010, ma \u0026#171;l\u0026#8217;assenza di qualsivoglia interpretazione\u0026#187; della legge reg. Calabria n. 18 del 2017, in conseguenza della sua disapplicazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, la ricorrente ribadisce che, in base al tenore testuale dell\u0026#8217;art. 19, comma 2, della legge reg. Calabria n. 18 del 2017, il subentro della Regione doveva ritenersi limitato ai rapporti giuridici attivi e passivi indicati in una delibera della Giunta regionale, da assumere all\u0026#8217;esito di idonea ricognizione ai sensi dell\u0026#8217;art. 47, comma 3, della legge reg. Calabria n. 34 del 2010 (disposizione, questa, non abrogata dalla legge reg. Calabria n. 18 del 2017). Ritiene, inoltre, che la difesa statale avrebbe tentato di integrare la motivazione della ordinanza della Corte di cassazione mentre, nel caso in esame, da tale motivazione emergerebbe \u0026#171;solo la disapplicazione/non applicazione dell\u0026#8217;art. 19 della L.R. 18/17\u0026#187;. Da ultimo, la Regione sostiene che anche un passaggio della motivazione della sentenza della Corte d\u0026#8217;appello di Catanzaro confermerebbe, in punto di fatto, che sin dal 2010 era demandata alla delibera della Giunta regionale l\u0026#8217;individuazione dei rapporti oggetto di subentro. Il che, quindi, ribadirebbe l\u0026#8217;erroneit\u0026#224; della lettura data dalla difesa erariale all\u0026#8217;art. 19 della legge reg. Calabria n. 18 del 2017.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8210; La Regione Calabria ha proposto conflitto di attribuzione fra enti, in relazione all\u0026#8217;ordinanza della Corte di cassazione, prima sezione civile, n. 15159 del 2024 chiedendo che si dichiari che non spetta allo Stato e, per esso, al giudice ordinario, il potere di disapplicare leggi regionali e, nello specifico, la legge reg. Calabria n. 18 del 2017, in materia di servizio idrico integrato. La ricorrente lamenta la lesione delle proprie funzioni legislative riconosciute dagli artt. 101, 102, 117, 121 e 134 Cost., nonch\u0026#233; dall\u0026#8217;art. 16 dello statuto regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa denunciata disapplicazione inciderebbe sulla competenza legislativa garantita alle regioni dall\u0026#8217;art. 117 Cost., nonch\u0026#233; sul principio di cui all\u0026#8217;art. 101, secondo comma, Cost., secondo il quale il giudice \u0026#232; soggetto soltanto alla legge e non pu\u0026#242;, pertanto, rifiutarsi di applicarla.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; In via preliminare, va affrontata l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; del ricorso, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in ragione dell\u0026#8217;uso improprio dello strumento del conflitto tra enti. Secondo la difesa dello Stato, la Regione Calabria avrebbe censurato non gi\u0026#224; una carenza di giurisdizione, bens\u0026#236; asseriti \u003cem\u003eerrores\u003c/em\u003e\u003cem\u003e in iudicando\u003c/em\u003e in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione con l\u0026#8217;ordinanza impugnata e, segnatamente, l\u0026#8217;attivit\u0026#224; interpretativa da questa svolta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non pu\u0026#242; essere accolta, in quanto la Regione Calabria incentra le sue censure sulla presunta disapplicazione dell\u0026#8217;art. 19 della legge reg. Calabria n. 18 del 2017 da parte della Corte di cassazione: ci\u0026#242; che comporterebbe, nella prospettazione della ricorrente, una lesione della sua potest\u0026#224; legislativa e, dunque, delle sue attribuzioni costituzionalmente garantite.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Passando al merito del conflitto, ai fini di una migliore comprensione dell\u0026#8217;oggetto del conflitto \u0026#232; utile una breve ricostruzione della disciplina riguardante il trasferimento delle funzioni delle ATO che operavano nella Regione Calabria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 2, comma 186-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, della legge n. 191 del 2009 ha disposto, a livello nazionale, la soppressione delle ATO decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge, nonch\u0026#233; la nullit\u0026#224; di ogni atto da esse compiuto oltre tale termine. La legge statale ha anche previsto che, nel termine di un anno, \u0026#171;le regioni attribuiscono con legge le funzioni gi\u0026#224; esercitate dalle Autorit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 47, comma 1, della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, in espressa attuazione della citata disciplina statale, ha previsto che le funzioni delle ATO fossero \u0026#171;esercitate, senza necessit\u0026#224; di atti amministrativi di conferimento, dalla Regione Calabria, che subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi individuati con deliberazione della Giunta regionale sulla base della situazione economica e finanziaria delle attuali Autorit\u0026#224; d\u0026#8217;Ambito\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 3 del medesimo art. 47 ha stabilito, tra l\u0026#8217;altro, che le amministrazioni provinciali, con il supporto di un commissario liquidatore, procedessero all\u0026#8217;elaborazione di un \u0026#171;piano di ricognizione\u0026#187; della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria delle ATO. Il successivo comma 4 ha imposto alla giunta regionale, sulla base del piano di ricognizione di cui al comma 3, di fornire \u0026#171;senza ritardo al Dipartimento \u0026#8220;Infrastrutture e Lavori pubblici\u0026#8221; appropriate linee d\u0026#8217;indirizzo per l\u0026#8217;organizzazione della gestione del servizio idrico integrato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa legge reg. Calabria n. 18 del 2017 ha, poi, istituito l\u0026#8217;AIC, ente pubblico non economico che, ai sensi dell\u0026#8217;art. 19, comma 1, di tale legge regionale, dalla data di effettivo insediamento degli organi, subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, alle ATO soppresse. Per il successivo comma 2, \u0026#171;[a] seguito della ricognizione effettuata in ottemperanza a quanto previsto dall\u0026#8217;articolo 47, comma 3, della L.R. n. 34/2010, con delibera di Giunta regionale, su proposta del dipartimento competente in materia di servizio idrico, \u0026#232; compiutamente disciplinata la successione nei rapporti giuridici attivi e passivi dei soppressi enti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 24 della legge reg. Calabria n. 18 del 2017 ha altres\u0026#236; abrogato, a decorrere dall\u0026#8217;entrata in vigore della medesima legge regionale, alcune disposizioni, tra cui, con il comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), i primi due commi dell\u0026#8217;art. 47 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa ultimo, la legge reg. Calabria n. 10 del 2022 ha previsto il trasferimento all\u0026#8217;Autorit\u0026#224; rifiuti e risorse idriche della Calabria delle funzioni gi\u0026#224; svolte dall\u0026#8217;AIC e ha abrogato varie disposizioni della legge reg. Calabria n. 18 del 2017, compresi gli artt. 19 e 24.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;ambito di tale quadro normativo, la Regione Calabria ha proposto l\u0026#8217;odierno conflitto, sostenendo che la Corte di cassazione non avrebbe potuto disapplicare l\u0026#8217;art. 19 della legge reg. Calabria n. 18 del 2017. Aggiunge di avere espressamente richiamato nel ricorso per cassazione tale articolo, perch\u0026#233; esso confermerebbe la necessit\u0026#224; di una delibera di giunta regionale per il subentro nei rapporti giuridici delle ATO.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Cos\u0026#236; chiarito il senso delle contestazioni della ricorrente, va in primo luogo rilevato che le censure mosse nel ricorso in riferimento agli artt. 102, 121 e 134 Cost., nonch\u0026#233; all\u0026#8217;art. 16 dello statuto della Regione Calabria vanno ritenute inammissibili, in quanto tali parametri vengono evocati senza alcuna motivazione specifica a supporto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Residuano, dunque, le censure riguardanti l\u0026#8217;interferenza nel potere legislativo della Regione Calabria (art. 117 Cost.) e l\u0026#8217;esercizio da parte della Corte di cassazione di un potere estraneo all\u0026#8217;esercizio della funzione giurisdizionale, a causa della asserita disapplicazione dell\u0026#8217;art. 19 della legge reg. Calabria n. 18 del 2017 (art. 101, secondo comma, Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali censure non sono fondate, per la dirimente ragione che l\u0026#8217;art. 19 non era applicabile, \u003cem\u003eratione temporis\u003c/em\u003e, alla fattispecie dedotta in giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, la Corte di cassazione era stata chiamata a decidere se fosse o meno corretta l\u0026#8217;interpretazione, fornita dalla Corte d\u0026#8217;appello di Catanzaro, dell\u0026#8217;art. 47 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010. Il giudice di appello aveva sostenuto che l\u0026#8217;art. 47 prevedesse l\u0026#8217;immediato subentro della Regione Calabria nei rapporti giuridici delle ATO, senza necessit\u0026#224; del \u0026#8220;filtro\u0026#8221; di una delibera della giunta regionale. Il giudice di legittimit\u0026#224;, nel confermare la decisione d\u0026#8217;appello, ha espressamente statuito che, poich\u0026#233; il subentro nelle funzioni di autorit\u0026#224; d\u0026#8217;ambito avviene \u0026#171;senza alcun atto amministrativo di conferimento\u0026#187;, l\u0026#8217;individuazione, con delibera della giunta regionale, dei rapporti ricadenti in detto subentro ha \u0026#171;un carattere di mera ricognizione ed elencazione, soprattutto a beneficio e tutela dei terzi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDunque, il \u003cem\u003ethema\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edecidendum\u003c/em\u003e sottoposto alla Corte di cassazione consisteva nello stabilire se la Regione Calabria fosse soggetto passivo del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, in quanto subentrata all\u0026#8217;ATO 1 in attuazione dell\u0026#8217;art. 47 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, l\u0026#8217;unico applicabile alla controversia. Rispetto a tale questione, \u0026#232; inconferente il richiamo operato dalla Regione all\u0026#8217;art. 19 della legge reg. Calabria n. 18 del 2017 che, peraltro, non \u0026#232; una norma di interpretazione autentica dell\u0026#8217;art. 47 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, ma ha unicamente regolato, \u003cem\u003epro futuro\u003c/em\u003e, il subentro dell\u0026#8217;istituenda AIC alle soppresse ATO.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn conclusione, la Corte di cassazione, con l\u0026#8217;impugnata ordinanza n. 15159 del 2024, non ha disapplicato alcuna disposizione regionale, ma si \u0026#232; limitata a interpretare la normativa applicabile alla vicenda controversa, vale a dire l\u0026#8217;art. 47 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010. Ne discende che la Corte di cassazione non ha esercitato un potere estraneo a quello giurisdizionale e che, quindi, non vi \u0026#232; stata alcuna interferenza dello Stato e, per esso, del giudice ordinario, nella potest\u0026#224; legislativa spettante alla Regione Calabria.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e che spettava allo Stato e, per esso, alla Corte di cassazione, prima sezione civile, adottare l\u0026#8217;ordinanza 30 maggio 2024, n. 15159, con la quale, nell\u0026#8217;esercizio della funzione giurisdizionale, ha interpretato l\u0026#8217;art. 47 della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2010, n. 34, recante \u0026#171;Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l\u0026#8217;anno 2011). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMarco D\u0027ALBERTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eValeria EMMA, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 7 marzo 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Valeria EMMA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Acque e acquedotti - Servizio idrico integrato - Ordinanza della Corte di cassazione n. 15159 del 30 maggio 2024, il cui \"effetto finale\", asseritamente, \"\u0026#232; quello della disapplicazione/sostanziale non applicazione\" della legge regionale n. 18 del 2017, approvata dal Consiglio regionale della Regione Calabria, e segnatamente della previsione legislativa relativa al subentro dell\u0027Autorit\u0026#224; Idrica della Calabria alle Autorit\u0026#224; d\u0027ambito territoriale ottimale soppresse.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46647","titoletto":"Acque – Servizio idrico integrato – Soppressione delle Autorità d’ambito territoriale ottimale (ATO) – Ordinanza della Corte di cassazione n. 15159 del 2024, che interpreta la normativa regionale – Conseguente subentro della Regione Calabria nei rapporti giuridici pregressi, senza necessità di un previo provvedimento amministrativo – Conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Calabria nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri – Lamentata carenza assoluta del potere giurisdizionale e del principio di soggezione del giudice soltanto alla legge, interferenza nell’attività legislativa regionale e nelle competenze statutarie – Attività giurisdizionale limitata all’interpretazione della norma applicabile ratione temporis – Spettanza allo Stato e, per esso, alla Corte di Cassazione, di adottare l’indicata ordinanza. (Classif. 005006).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato che spettava allo Stato e, per esso, alla Corte di cassazione, prima sez. civ., adottare l’ordinanza n. 15159 del 2024, con la quale ha statuito che l’art. 47 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010 dispone l’immediato subentro della Regione Calabria nei rapporti giuridici, attivi e passivi, delle ATO senza necessità di una previa delibera di conferimento da parte della Giunta regionale. La Corte di cassazione non ha disapplicato alcuna disposizione, limitandosi a interpretare la norma divisata senza esercitare alcun potere estraneo a quello giurisdizionale e senza causare interferenze nella potestà legislativa della Regione: il richiamo all’art. 19 della legge reg. Calabria n. 18 del 2017, di cui la ricorrente lamenta la disapplicazione, è del tutto inconferente, per la dirimente ragione che tale norma non era applicabile, \u003cem\u003eratione temporis\u003c/em\u003e, alla fattispecie dedotta in giudizio, né costituiva un’interpretazione autentica, limitandosi a regolare, \u003cem\u003epro futuro\u003c/em\u003e, il subentro alle soppresse ATO di una istituenda autorità regionale.\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"","data_legge":"30/05/2024","data_nir":"2024-05-30","numero":"15159","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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