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Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale degli articoli 2 e 4 della legge della Regione Umbria 26 maggio 2004, n. 8 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 \u0026#8211; Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 4 agosto 2004, depositato in cancelleria il 7 agosto 2004 ed iscritto al n. 81 del registro ricorsi 2004. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cI\u003e Visto\u003c/I\u003e l\u0027atto di costituzione della Regione Umbria; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cI\u003e udito\u003c/I\u003e nell\u0027udienza pubblica del 4 aprile 2006 il Giudice relatore Annibale Marini; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cI\u003e uditi\u003c/I\u003e l\u0027avvocato dello Stato Massimo Massella Ducci Teri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l\u0027avvocato Fabrizio Figorilli per la Regione Umbria. \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cI\u003eRitenuto in fatto\u003c/I\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 1.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso ritualmente notificato e depositato, ha impugnato gli artt. 2 e 4 della legge della Regione Umbria 26 maggio 2004, n. 8 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 \u0026#8211; Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), per contrasto con l\u0027art. 117, commi secondo, lettere \u003cI\u003el\u003c/I\u003e) e \u003cI\u003es\u003c/I\u003e), e terzo, della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Premette la parte ricorrente che la legge impugnata non indica quale sia la materia sulla quale la Regione ha inteso intervenire ed assume che tale omissione di per s\u0026#233; costituisca un vizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027intera legge. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con specifico riferimento alle singole norme impugnate, rileva quindi l\u0027Avvocatura che l\u0027art. 2 della legge, che individua gli ambiti territoriali in cui la raccolta dei tartufi \u0026#232; libera, incide \u0026#8211; come si desume anche dalla giurisprudenza di questa Corte \u0026#8211; sulla materia della tutela dell\u0027ambiente e dell\u0027ecosistema, di esclusiva competenza statale, ai sensi dell\u0027art. 117, secondo comma, lettera \u003cI\u003es\u003c/I\u003e), della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Ma se anche \u0026#8211; prosegue l\u0027Avvocatura \u0026#8211; la raccolta dei tartufi potesse essere ricondotta ad una delle materie di competenza concorrente di cui all\u0027art. 117, terzo comma, della Costituzione, comunque la legge regionale avrebbe dovuto rispettare i principi fondamentali fissati dalla legge statale. E se \u0026#232; vero che la libert\u0026#224; di raccolta costituisce un principio fondamentale fissato dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo), detto principio non pu\u0026#242; che ritenersi comprensivo anche dei limiti che a tale libert\u0026#224; vengono posti dalla stessa legge statale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Sarebbero proprio tali limiti ad essere invece modificati in maniera significativa dalla norma impugnata, che consente la libera raccolta non solo \u0026#8211; come gi\u0026#224; dispone la legge statale \u0026#8211; nei boschi e nei campi non coltivati, ma anche nei parchi (che trovano la loro disciplina nella legge statale 6 dicembre 1991, n. 394, ed in particolare nell\u0027art. 11), nelle aree naturali protette (disciplinate dagli artt. 22 e seguenti della stessa legge n. 394 del 1991), nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aree demaniali, senza alcuna distinzione tra demanio statale e demanio regionale o sub-regionale, con conseguente violazione della richiamata norma costituzionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Ancora pi\u0026#249; evidente sarebbe poi l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma impugnata se si ritenesse che essa intende disciplinare la libert\u0026#224; di raccolta anche nei confronti dei proprietari dei fondi, in quanto, in tal caso, ne risulterebbe investito il regime della propriet\u0026#224; privata e, di conseguenza, la materia dell\u0027ordinamento civile, di esclusiva competenza statale ai sensi dell\u0027art. 117, secondo comma, lettera \u003cI\u003el\u003c/I\u003e), della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Da analoghi vizi sarebbe affetto anche l\u0027art. 4 della legge regionale, che da un lato incide sulla individuazione delle tartufaie controllate, attraverso la definizione del concetto di presenza diffusa, e dall\u0027altro fissa un limite massimo alla loro estensione, in tal modo derogando ai principi fissati dall\u0027art. 3 della legge statale n. 752 del 1985. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Inoltre, poich\u0026#233; ai sensi del medesimo art. 3 la propriet\u0026#224; dei tartufi prodotti nelle tartufaie controllate non spetta ai proprietari dei terreni ma a coloro che le conducono, anche questa norma \u0026#8211; secondo l\u0027Avvocatura \u0026#8211; verrebbe in definitiva ad interferire nella materia dell\u0027ordinamento civile, riservata allo Stato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 2.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione Umbria, concludendo per il rigetto del ricorso. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Osserva, preliminarmente, la Regione, quanto alla lamentata difficolt\u0026#224; di individuazione della materia cui le norme censurate si riferiscono, che la legge n. 8 del 2004 contiene disposizioni integrative della disciplina dettata dalla precedente legge 28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), \u0026#171;il cui titolo contiene tutti i riferimenti utili ad una precisa ed inequivocabile identificazione della materia in cui si \u0026#232; voluto intervenire\u0026#187;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Per quanto riguarda poi le censure specificamente riferite agli artt. 2 e 4 della legge, deduce, preliminarmente, la resistente la contraddittoriet\u0026#224; ed incoerenza del ricorso, in quanto le disposizioni impugnate sono meramente attuative del principio recato dall\u0027art. 1 della legge, non impugnato, secondo cui \u0026#171;la Regione tutela e valorizza il patrimonio tartuficolo naturale e ne favorisce la ricerca libera ai sensi dell\u0027articolo 2\u0026#187;, e appaiono altres\u0026#236; coerenti con l\u0027art. 6, primo comma, della legge-quadro statale, secondo cui \u0026#171;le regioni provvedono a disciplinare la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno pubblico\u0026#187;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nel merito, la Regione, in primo luogo, assume che la materia in considerazione deve ricondursi alla competenza esclusiva residuale delle Regioni, sia perch\u0026#233; non espressamente ricompresa nell\u0027elencazione di cui ai commi secondo e terzo dell\u0027art. 117 della Costituzione, sia perch\u0026#233; strettamente connessa con materie di esclusiva competenza regionale, quali la tutela del patrimonio agricolo e l\u0027utilizzazione del territorio agro-silvo-pastorale, ovvero concorrente, quale l\u0027alimentazione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Seppure si volesse accedere alla tesi dell\u0027Avvocatura, secondo la quale la materia sarebbe quella della tutela ambientale, dovrebbe comunque tenersi conto della peculiarit\u0026#224; di tale materia, pi\u0026#249; volte sottolineata dalla stessa Corte costituzionale, in quanto l\u0027ambiente \u0026#232; un valore costituzionalmente protetto che, in quanto tale, delinea una materia trasversale, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, anche regionali, spettando allo Stato il solo compito di fissare uno \u003cI\u003estandard\u003c/I\u003e di tutela uniforme sull\u0027intero territorio nazionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Il legislatore umbro \u0026#8211; secondo la Regione \u0026#8211; nell\u0027estendere gli ambiti di raccolta libera, tenuto conto della specificit\u0026#224; del territorio regionale, ha tenuto fermo il riferimento alle aree non coltivate, da considerarsi, in ipotesi, come \u003cI\u003estandard\u003c/I\u003e minimo di tutela della risorsa ambientale, e ci\u0026#242; varrebbe ad escludere la violazione dei principi fondamentali posti dalla legge-quadro del 1985, peraltro anteriore alla riforma del Titolo V della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La Regione Umbria, del resto, anche prima della modifica costituzionale aveva esteso, con l\u0027art. 2 della legge n. 6 del 1994, l\u0027ambito dei luoghi in cui praticare la ricerca libera, senza che l\u0027autorit\u0026#224; statale sollevasse al riguardo alcun dubbio di costituzionalit\u0026#224;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Del tutto infondata \u0026#8211; ad avviso ancora della Regione \u0026#8211; \u0026#232; invece la tesi secondo cui costituirebbe principio fondamentale la limitazione della raccolta libera alle sole aree non coltivate ed ai boschi. Se cos\u0026#236; fosse, la potest\u0026#224; normativa concorrente delle Regioni resterebbe irrilevante, null\u0027altro essendo loro consentito, sul punto, se non riprodurre la norma statale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Per quanto specificamente concerne la lettera \u003cI\u003eb\u003c/I\u003e) dell\u0027art. 2 impugnato, la Regione osserva che la norma va interpretata nel senso che l\u0027estensione della ricerca libera deve essere riferita \u0026#8211; per ci\u0026#242; che riguarda parchi, oasi e aree demaniali \u0026#8211; ai soli ambiti territoriali di competenza regionale, mentre l\u0027inclusione delle zone di ripopolamento e cattura e addestramento cani \u0026#232; legittimata dal fatto che la disciplina di tali aree ricade nella competenza concorrente, se non addirittura residuale, delle Regioni. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Non vi sarebbe lesione alcuna dei principi dettati dalla legge statale n. 394 del 1991 in materia di aree protette, in quanto l\u0027art. 11, comma 3, della legge prevede unicamente divieti nei confronti di attivit\u0026#224; che possono compromettere paesaggi ed ambienti tutelati \u0026#171;con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi \u003cI\u003ehabitat\u003c/I\u003e\u0026#187;, mentre \u0026#232; evidente che il tartufo non rientra in tali categorie, e l\u0027art. 22 della stessa legge, pure richiamato dall\u0027Avvocatura, si riferisce esclusivamente alla materia dei prelievi venatori. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, attuativa della richiamata legge statale, all\u0027art. 15, lettera \u003cI\u003ec\u003c/I\u003e), stabilisce, del resto, che \u0026#171;le attivit\u0026#224; agro-silvo-pastorali e la raccolta delle specie vegetali, quali tartufi, funghi ed asparagi, sono consentite in tutte le zone dell\u0027Area naturale protetta\u0026#187;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Quanto alla lettera \u003cI\u003ec\u003c/I\u003e) del richiamato art. 2, osserva la resistente che, con sentenza n. 328 del 1990, questa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale di una norma (l\u0027art. 6 della legge Regione Umbria 3 novembre 1987, n. 47) del tutto sovrapponibile a quella ora impugnata, in quanto interpretata nel senso di escludere ogni possibile sconfinamento in materie, quali l\u0027ordinamento civile, esclusivamente riservate allo Stato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Destituite di qualsiasi fondamento sarebbero infine, secondo la Regione, anche le censure riferite all\u0027art. 4 della legge n. 8 del 2004, considerato che il legislatore statale non ha indicato i presupposti quantitativi, uniformi su tutto il territorio nazionale, per l\u0027individuazione delle tartufaie, cosicch\u0026#233; la relativa competenza non pu\u0026#242; che spettare all\u0027autorit\u0026#224; regionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 3.\u0026#8211; Nell\u0027imminenza dell\u0027udienza pubblica la Regione Umbria ha depositato una memoria illustrativa, nella quale ribadisce gli argomenti svolti nell\u0027atto di costituzione a sostegno della richiesta di rigetto del ricorso. \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cI\u003eConsiderato in diritto\u003c/I\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 1.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2 e 4 della legge della Regione Umbria 26 maggio 2004, n. 8 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 \u0026#8211; Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), per contrasto con l\u0027art. 117, commi secondo, lettere \u003cI\u003el\u003c/I\u003e) e \u003cI\u003es\u003c/I\u003e), e terzo, della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Secondo l\u0027Avvocatura la legge regionale sarebbe, innanzitutto, illegittima nella sua interezza per la mancata individuazione della materia in cui la Regione ha inteso esercitare la potest\u0026#224; legislativa. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e L\u0027art. 2 della legge, ampliando \u0026#8211; rispetto a quanto previsto dalla legge-quadro statale 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo) \u0026#8211; gli ambiti territoriali in cui la raccolta \u0026#232; libera, inciderebbe nella materia della tutela dell\u0027ambiente, di esclusiva competenza statale, e comunque \u0026#8211; se anche si volesse ricondurre la disciplina regionale ad una delle materie di competenza concorrente \u0026#8211; violerebbe i principi fondamentali dettati dalla richiamata legge-quadro. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e L\u0027art. 4 della medesima legge, indicando limiti minimi di presenza del tartufo per ettaro, ai fini della sussistenza del requisito della presenza diffusa, e limiti massimi di estensione delle tartufaie controllate, derogherebbe, a sua volta, ai principi fondamentali fissati dall\u0027art. 3 della legge statale ed inciderebbe nella materia dell\u0027ordinamento civile, di esclusiva competenza statale, venendo indirettamente ad alterare il regime della propriet\u0026#224; dei tartufi, che \u0026#8211; per quanto riguarda quelli prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate \u0026#8211; non segue la propriet\u0026#224; del fondo ma spetta a coloro che le conducono. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 2.\u0026#8211; Va, in primo luogo, disatteso l\u0027assunto, del tutto privo di motivazione, dell\u0027Avvocatura dello Stato secondo cui la mancata indicazione nella legge regionale della materia nella quale \u0026#232; stata esercitata la potest\u0026#224; legislativa comporterebbe l\u0027incostituzionalit\u0026#224; dell\u0027intera legge. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e L\u0027indicazione richiesta dalla difesa erariale non solo risulta, infatti, priva di qualsiasi base normativa, ma, provenendo dallo stesso legislatore regionale, si risolverebbe in una sorta di autoqualificazione carente in quanto tale di giuridica rilevanza. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 3.\u0026#8211; La questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 2 della legge regionale n. 8 del 2004 \u0026#232; fondata, nei limiti di seguito indicati. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Va, innanzitutto, precisato che la materia nella quale si inserisce la normativa regionale impugnata in tema di raccolta dei tartufi \u0026#232; quella della valorizzazione dei beni ambientali, di competenza concorrente. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Il patrimonio tartuficolo costituisce, infatti, una risorsa ambientale della Regione, suscettibile di razionale sfruttamento, la cui valorizzazione compete perci\u0026#242; alla Regione medesima, ai sensi dell\u0027art. 117, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali dettati dal legislatore statale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Tali principi fondamentali sono allo stato enucleabili dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e in particolare \u0026#8211; per ci\u0026#242; che in questa sede rileva \u0026#8211; dall\u0027art. 3, primo comma, secondo il quale \u0026#171;la raccolta dei tartufi \u0026#232; libera nei boschi e nei terreni non coltivati\u0026#187;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La tesi della Regione \u0026#8211; secondo cui il principio fondamentale desumibile da tale norma sarebbe solamente quello della libert\u0026#224; di raccolta \u0026#8211; non pu\u0026#242; essere condivisa, essendo evidente che, secondo il legislatore statale, coessenziale all\u0027affermazione di tale libert\u0026#224; \u0026#232; la sua limitazione al solo ambito dei boschi e dei terreni non coltivati, nell\u0027ottica di un ragionevole bilanciamento tra le esigenze \u0026#171;di quella parte della popolazione che nella ricerca e raccolta dei tartufi trova un motivo di distensione ed anche di integrazione del proprio reddito\u0026#187; (sentenza n. 328 del 1990) e la necessit\u0026#224; di difendere il patrimonio ambientale dal rischio di danni irreparabili e di tutelare altres\u0026#236; i diritti dei proprietari dei fondi. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La norma impugnata non viola siffatto principio fondamentale per quanto riguarda la lettera \u003cI\u003ea\u003c/I\u003e), in quanto \u0026#171;le sponde e gli argini dei corsi d\u0027acqua classificati pubblici dalla vigente normativa\u0026#187;, lungo i quali viene espressamente consentita la libera raccolta, possono essere senz\u0027altro ricondotti al concetto di terreni non coltivati, per i quali il principio di libera raccolta deriva dalla norma statale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 4.\u0026#8211; A diverse conclusioni deve invece pervenirsi quanto alle lettere \u003cI\u003eb\u003c/I\u003e) e \u003cI\u003ec\u003c/I\u003e) del medesimo art. 2. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e L\u0027art. 2, lettera \u003cI\u003eb\u003c/I\u003e), consente infatti la libera raccolta \u0026#171;nei parchi e nelle oasi, con esclusione delle zone di \u0026#8220;riserva integrale\u0026#8221; come definite dalla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, nonch\u0026#233; nelle aree demaniali, nelle zone di ripopolamento e cattura, zone addestramento cani\u0026#187;, mentre l\u0027art. 2, lettera \u003cI\u003ec\u003c/I\u003e), la prevede anche \u0026#171;nelle Aziende faunistico-venatorie e nelle Aziende agro-turistico-venatorie nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di caccia chiusa, con modalit\u0026#224; di accesso definite dalla Giunta regionale sentite le associazioni ed il legale rappresentante dell\u0027ente gestore o dell\u0027azienda proprietaria\u0026#187;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Si tratta, in entrambi i casi, di un evidente ampliamento dei limiti fissati dalla norma di principio statale, in quanto parchi, oasi, zone di ripopolamento e addestramento cani, aziende faunistico-venatorie e agro-turistico-venatorie costituiscono ambienti territoriali del tutto diversi dai boschi e terreni non coltivati cui fa riferimento l\u0027art. 3, primo comma, della legge n. 752 del 1985. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Ne deriva, perci\u0026#242;, la violazione dell\u0027art. 117, terzo comma, della Costituzione e la conseguente illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma regionale, \u003cI\u003ein parte qua\u003c/I\u003e. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 5.\u0026#8211; \u0026#200; invece infondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 4 della legge regionale n. 8 del 2004, che definisce il requisito della \u0026#8220;presenza diffusa\u0026#8221;, ai fini del riconoscimento delle tartufaie controllate, delle quali stabilisce altres\u0026#236; limiti massimi di superficie. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La legge-quadro n. 752 del 1985, all\u0027art. 3, quinto comma, si limita a definire le tartufaie controllate come \u0026#171;tartufaie naturali migliorate e incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene\u0026#187;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Stante l\u0027evidente genericit\u0026#224; di tale definizione, di per s\u0026#233; insuscettibile di pratica applicazione, non pu\u0026#242; che spettare alle Regioni, in base alle regole di riparto della competenza nelle materie di legislazione concorrente, la normativa di dettaglio diretta alla concreta individuazione dei requisiti per il riconoscimento di tartufaia controllata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Allo stesso modo, in mancanza di qualsiasi enunciazione di principio, nella legge statale, riguardo alla estensione delle suddette tartufaie controllate, non pu\u0026#242; certamente ritenersi precluso alle medesime Regioni di fissare limiti massimi, in relazione alle specifiche caratteristiche del territorio regionale, onde evitare una eccessiva compressione del principio fondamentale della libera raccolta nei boschi e nei terreni non coltivati. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e \u0026#200; appena il caso di osservare, infine, che la norma impugnata, specificando esclusivamente requisiti e limiti delle tartufaie controllate, non incide di per s\u0026#233; sulla spettanza della propriet\u0026#224; dei tartufi, che resta, invece, disciplinata dalle norme di principio dettate dalla legislazione statale ed in particolare dall\u0027art. 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752. Ci\u0026#242; che vale ad escludere la violazione, nella specie, del limite dell\u0027ordinamento civile posto al legislatore regionale dall\u0027art. 117, secondo comma, della Costituzione. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cI\u003e dichiara \u003c/I\u003el\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 2, lettere \u003cI\u003eb\u003c/I\u003e) e \u003cI\u003ec\u003c/I\u003e), della legge della Regione Umbria 26 maggio 2004, n. 8 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 \u0026#8211; Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi); \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cI\u003e dichiara\u003c/I\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 2, lettera \u003cI\u003ea\u003c/I\u003e), e 4 della medesima legge, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all\u0027art. 117, commi secondo, lettere \u003cI\u003el\u003c/I\u003e) e \u003cI\u003es\u003c/I\u003e), e terzo, della Costituzione, con il ricorso in epigrafe. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 2006. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAnnibale MARINI, Presidente e Redattore \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuseppe DI PAOLA, Cancelliere \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria l\u00271 giugno 2006. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: DI PAOLA \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Alimenti e bevande - Norme della Regione Umbria - Disciplina della raccolta, conservazione e commercio dei tartufi.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"30433","titoletto":"SENT. 212/06 A. ALIMENTI E BEVANDE - NORME DELLA REGIONE UMBRIA - DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE, CONSERVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI - RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DENUNCIATA OMESSA INDICAZIONE DELLA MATERIA SU CUI LA REGIONE HA INTESO INTERVENIRE, CON CONSEGUENTE INCOSTITUZIONALITÀ DELL\u0027INTERA LEGGE REGIONALE - REIEZIONE.","testo":"Deve essere disatteso l\u0027assunto, privo di motivazione, secondo cui la mancata indicazione nella legge regionale della materia nella quale è stata esercitata la potestà legislativa comporterebbe l\u0027incostituzionalità dell\u0027intera legge: l\u0027indicazione richiesta dalla difesa erariale non solo risulta, infatti, priva di base normativa, ma, provenendo dallo stesso legislatore regionale, si risolverebbe in una sorta di autoqualificazione carente di giuridica rilevanza.","numero_massima_successivo":"30434","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Umbria","data_legge":"26/05/2004","data_nir":"2004-05-26","numero":"8","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"30434","titoletto":"SENT. 212/06 B. ALIMENTI E BEVANDE - NORME DELLA REGIONE UMBRIA - DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE, CONSERVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI - INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI IN CUI LA RACCOLTA È LIBERA - RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - SUPERAMENTO DEI LIMITI FISSATI DALLA NORMA DI PRINCIPIO STATALE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE \u0027IN PARTE QUA\u0027.","testo":"Illegittimità costituzionale dell\u0027art. 2, lettere \u003cem\u003eb)\u003c/em\u003e e \u003cem\u003ec)\u003c/em\u003e, della legge della Regione Umbria 26 maggio 2004, n. 8, per contrasto con l\u0027art. 117, terzo comma, Cost, in quanto la norma, ampliando, rispetto a quanto previsto nella legge-quadro statale 16 dicembre 1985, n. 752, gli ambiti territoriali in cui è libera la raccolta dei tartufi, supera i limiti fissati dalla norma di principio statale, in materia - valorizzazione dei beni ambientali - di competenza concorrente.","numero_massima_successivo":"30435","numero_massima_precedente":"30433","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Umbria","data_legge":"26/05/2004","data_nir":"2004-05-26","numero":"8","articolo":"2","specificazione_articolo":"lett. b)","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Umbria","data_legge":"26/05/2004","data_nir":"2004-05-26","numero":"8","articolo":"2","specificazione_articolo":"lett. c)","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"16/12/1985","numero":"752","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"30435","titoletto":"SENT. 212/06 C. ALIMENTI E BEVANDE - NORME DELLA REGIONE UMBRIA - DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE, CONSERVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI - INDIVIDUAZIONE, FRA LE ZONE IN CUI LA RACCOLTA È LIBERA, DELLE SPONDE E DEGLI ARGINI DEI CORSI D\u0027ACQUA - DEFINIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DELLE TARTUFAIE CONTROLLATE - RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA STATALE IN MATERIA DI TUTELA DELL\u0027AMBIENTE E DELL\u0027ECOSISTEMA E IN MATERIA DI ORDINAMENTO CIVILE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.","testo":"Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, lettera a), e 4 della legge della Regione Umbria 26 maggio 2004, n. 8, censurati per contrasto con l\u0027art. 117, commi secondo, lettere \u003cem\u003el)\u003c/em\u003e e \u003cem\u003es)\u003c/em\u003e, e terzo, Cost.. L\u0027art. 2, lettera \u003cem\u003ea)\u003c/em\u003e, non supera i limiti fissati dalla norma di principio statale in quanto non amplia, rispetto a quanto previsto nella legge-quadro statale 16 dicembre 1985, n. 752, gli ambiti territoriali in cui è libera la raccolta dei tartufi. L\u0027art. 4, definendo il requisito della \"presenza diffusa\", ai fini del riconoscimento delle tartufaie controllate, e stabilendo limiti massimi di superficie, non contrasta con la legge quadro n. 752 del 1985, che contiene una definizione generica, insuscettibile di pratica applicazione, delle tartufaie controllate e deve, pertanto, essere integrata dalla norma di dettaglio regionale che individua in concreto i requisiti per il riconoscimento.\u003cbr /\u003e\u003cbr /\u003e- V. citata, sentenza n. 328/1990.","numero_massima_precedente":"30434","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Umbria","data_legge":"26/05/2004","data_nir":"2004-05-26","numero":"8","articolo":"2","specificazione_articolo":"lett. a)","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Umbria","data_legge":"26/05/2004","data_nir":"2004-05-26","numero":"8","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. l)","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"16/12/1985","numero":"752","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"18676","autore":"Sciarra M.","titolo":"A proposito della libera raccolta dei tartufi e delle problematiche sottese alla valorizzazione dei beni ambientali: note a margine della sentenza n. 212 del 2006","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza italiana","anno_rivista":"2007","numero_rivista":"7","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1627","note_abstract":"","collocazione":"C.6 - A.57/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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