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C. e l\u0026#8217;Agenzia delle entrate \u0026#8211; Riscossione, con ordinanza del 1\u0026#176; giugno 2023, iscritta al n. 135 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione di C. C.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 5 marzo 2024 il Giudice relatore Luca Antonini;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato Giovanni Battista Conte per C. C.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 5 marzo 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR/\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eR\u003c/em\u003e\u003cem\u003eitenuto \u003c/em\u003eche, con ordinanza del 1\u0026#176; giugno 2023, iscritta al n. 135 del registro ordinanze 2023, il Giudice di pace di Milano, sezione prima civile, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 12, comma 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come aggiunto dall\u0026#8217;art. 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la norma prevede che \u0026#171;[l]\u0026#8217;estratto di ruolo non \u0026#232; impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall\u0026#8217;iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell\u0026#8217;articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all\u0026#8217;articolo 1, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all\u0026#8217;articolo 48-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche in punto di fatto il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e riferisce che dette questioni sono sorte nel corso di un giudizio di opposizione all\u0026#8217;esecuzione promosso ai sensi dell\u0026#8217;art. 615 del codice di procedura civile, con atto di citazione con il quale il contribuente assumeva di avere appreso, consultando l\u0026#8217;estratto di ruolo, dell\u0026#8217;esistenza di quattro cartelle di pagamento non pagate a proprio carico, con indicate le relative date di notifica, ma in realt\u0026#224; \u0026#171;mai giunte alla sua conoscenza o comunque affette da vizi insanabili\u0026#187;, aventi ad oggetto sanzioni \u0026#171;per Violazioni del Codice della Strada\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche in punto di rilevanza il rimettente ritiene, in particolare, che \u0026#171;la questione assuma grande rilievo sia per il cospicuo contenzioso pendente [\u0026#8230;] sia per le perplessit\u0026#224; che sorgono alla luce della soluzione suggerita dalla Suprema Corte a SS.UU. in ordine all\u0026#8217;efficacia retroattiva di una norma emanata a mezzo decretazione d\u0026#8217;urgenza\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eritiene, in primo luogo, che vi sarebbe il contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost. per violazione del principio di uguaglianza, in quanto la tipizzazione disposta dalla norma censurata delle fattispecie per le quali \u0026#232; stata ammessa l\u0026#8217;impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento sarebbe \u0026#171;alquanto riduttiv[a] e discriminerebbe tutti i contribuenti che non operano con la pubblica amministrazione ma che dalla iscrizione a ruolo del debito erariale subiscono un pregiudizio\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche vi sarebbe inoltre violazione dell\u0026#8217;art. 24 Cost. per lesione del diritto di difesa, in quanto la nuova disciplina, per un verso, \u0026#171;attenendosi al dettato normativo, precluderebbe al contribuente la possibilit\u0026#224; di poter liberamente adire la Giustizia in presenza di errori da parte dell\u0026#8217;Amministrazione Finanziaria\u0026#187;, posticipandola \u0026#171;ad un momento successivo al sorgere dell\u0026#8217;interesse ad agire e perci\u0026#242; ad un momento in cui \u0026#232; possibile che alcuni effetti lesivi dell\u0026#8217;atto poss[ano] gi\u0026#224; essersi prodotti\u0026#187;; dall\u0026#8217;altro negherebbe \u0026#171;il diritto di tutti \u0026#8220;ad un equo processo\u0026#8221; riservandolo solo a coloro che intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eprospetta anche la violazione dell\u0026#8217;art. 77, commi primo e secondo, Cost. in quanto, da un lato, la norma censurata sarebbe stata \u0026#171;promulgata in assenza del requisito di specifica necessit\u0026#224; e urgenza\u0026#187;, e, dall\u0026#8217;altro, \u0026#171;[n]ella fattispecie \u003cem\u003ede qua\u003c/em\u003e il Governo, senza delegazione delle Camere, ha emanato il D.L. 146/2021 senza alcuna legge delega\u0026#187; sebbene la norma censurata \u0026#171;disciplin[i] una materia, quale quella della giustizia e dell\u0026#8217;accesso alla stessa, che \u0026#232; riservata al potere normativo del Parlamento\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, inoltre, secondo il rimettente vi sarebbe la violazione degli artt. 111 e 113 Cost., in quanto la norma censurata avrebbe \u0026#171;introdotto nell\u0026#8217;ordinamento una utilit\u0026#224; solo ed esclusivamente a favore della P.A.\u0026#187;, precludendo \u0026#171;il diritto di difesa del contribuente, restringendolo a soli tre casi tassativi sempre ad esclusivo appannaggio della P.A.\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infine, secondo il rimettente la norma censurata si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 117 Cost., in quanto \u0026#171;sorgono dubbi in ordine alla adozione di misure urgenti di giustizia tributaria in assenza di legge delega a mezzo di Decreto Legge\u0026#187;, sicch\u0026#233; \u0026#171;il comma 4-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003eaggiunto all\u0026#8217;articolo 12 del citato D.P.R. 602/1973 appare illegittimo per essere stato introdotto incostituzionalmente a mezzo decretazione d\u0026#8217;urgenza\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche con atto depositato il 30 ottobre 2023 si \u0026#232; costituito in giudizio C. C., parte nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, che ha argomentato sulla rilevanza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale e ne ha chiesto l\u0026#8217;accoglimento, evidenziando che la sentenza di questa Corte n. 190 del 2023 avrebbe \u0026#171;espressamente riconosciuto l\u0026#8217;esistenza di un \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e che discende dalla disposizione impugnata\u0026#187; attinente alla tutela giurisdizionale del contribuente e che si sarebbe aggravata nel corso del tempo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche pertanto questa Corte sarebbe tenuta a \u0026#171;(nuovamente) intervenire in materia\u0026#187;, adottando, questa volta, \u0026#171;una sentenza additiva di principio\u0026#187;, poich\u0026#233; l\u0026#8217;invito rivolto al legislatore di porre rimedio al riscontrato \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e non ha avuto alcun seguito e, pertanto, \u0026#171;l\u0026#8217;inerzia del legislatore [\u0026#8230;] impone un nuovo intervento in materia del giudice costituzionale\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la parte ha depositato memoria con la quale ha ribadito le argomentazioni difensive contenute nell\u0026#8217;atto di costituzione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il Presidente del Consiglio dei ministri non \u0026#232; intervenuto in giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e che il rimettente evidenzia che le questioni, sollevate sull\u0026#8217;art. 12, comma 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.P.R. n. 602 del 1973, come aggiunto dall\u0026#8217;art. 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.l. n. 146 del 2021, come convertito, in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 Cost., sono sorte nel corso di un giudizio di opposizione all\u0026#8217;esecuzione promosso ai sensi dell\u0026#8217;art. 615 cod. proc. civ., con atto di citazione con il quale il contribuente assumeva di avere appreso, consultando l\u0026#8217;estratto di ruolo, dell\u0026#8217;esistenza di quattro cartelle di pagamento non pagate a proprio carico, con indicate le relative date di notifica;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, motivando sulla rilevanza, l\u0026#8217;ordinanza di rimessione, analogamente a quella iscritta al n. 95 del reg. ord. 2023, le cui questioni sono state dichiarate inammissibili da questa Corte con la sentenza n. 190 del 2023, si \u0026#232; limitata ad allegare, in modo del tutto generico e avulso dai fatti di causa, che \u0026#171;la questione assum[e] grande rilievo sia per il cospicuo contenzioso pendente [...] sia per le perplessit\u0026#224; che sorgono alla luce della soluzione suggerita dalla Suprema Corte a SS.UU. in ordine all\u0026#8217;efficacia retroattiva di una norma emanata a mezzo decretazione d\u0026#8217;urgenza\u0026#187;, senza fornire alcun chiarimento sull\u0026#8217;effettiva validit\u0026#224; o meno delle notifiche effettuate dall\u0026#8217;Agenzia delle entrate \u0026#8211; Riscossione (ADER);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;unico riferimento alle notifiche risulta, peraltro, contraddittorio, in quanto, da un lato, si richiamano le difese del contribuente in ordine all\u0026#8217;esistenza delle quattro cartelle esattoriali \u0026#171;mai giunte alla sua conoscenza o comunque affette da vizi insanabili\u0026#187;, aventi ad oggetto sanzioni \u0026#171;per Violazioni del Codice della Strada\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, tuttavia, dall\u0026#8217;altro, si riporta l\u0026#8217;argomentazione difensiva dell\u0026#8217;ADER che ha assunto \u0026#171;di aver regolarmente notificato le prefate cartelle esattoriali\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente avrebbe dovuto indicare le concrete modalit\u0026#224; utilizzate per la notificazione delle suddette cartelle, chiarendo se le stesse fossero state o meno regolarmente effettuate;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche difatti l\u0026#8217;accertata eventuale validit\u0026#224; delle notifiche degli atti impositivi avrebbe comportato l\u0026#8217;irrilevanza delle questioni sollevate;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche una tale descrizione della fattispecie concreta, del tutto insufficiente, rende impossibile verificare se la norma denunciata debba essere effettivamente applicata per definire il giudizio principale e se le ragioni esposte a sostegno dei dubbi di illegittimit\u0026#224; costituzionale abbiano una qualche attinenza con il caso concreto oggetto del medesimo giudizio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tale insufficiente descrizione si traduce in un\u0026#8217;incolmabile lacuna della motivazione sulla rilevanza delle questioni (ex plurimis, sentenze n. 28 del 2022, n. 114 del 2021 e n. 254 del 2020);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in ogni caso, questa Corte, nella richiamata sentenza n. 190 del 2023, ha precisato che il \u0026#171;rimedio alla situazione che si \u0026#232; prodotta per effetto della norma censurata coinvolge per\u0026#242; profili rimessi \u0026#8211; quanto alle forme e alle modalit\u0026#224; \u0026#8211; alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore e non spetta, almeno in prima battuta, a questa Corte\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche in relazione alla \u0026#171;indefettibile esigenza di superare, in definitiva, la grave vulnerabilit\u0026#224; ed inefficienza, anche con riferimento al sistema delle notifiche, che ancora affligge il sistema italiano della riscossione\u0026#187;, la citata sentenza ha, altres\u0026#236;, formulato \u0026#171;il pressante auspicio\u0026#187;, che non pu\u0026#242; che essere ribadito in questa sede, \u0026#171;che il Governo dia efficace attuazione ai princ\u0026#236;pi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione contenuti nella delega conferitagli dall\u0026#8217;art. 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma fiscale)\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto, le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 Cost. devono essere dichiarate manifestamente inammissibili.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e la manifesta inammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 12, comma 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come aggiunto all\u0026#8217;art. 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 della Costituzione, dal Giudice di pace di Milano, sezione prima civile, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eLuca ANTONINI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 9 maggio 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Tributi - Riscossione - Previsione che esclude l\u0027immediata impugnabilit\u0026#224; del ruolo/cartella di pagamento, limitandola alle sole ipotesi in cui l\u0027iscrizione a ruolo determini, per il debitore che agisce in giudizio, un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto ovvero per la riscossione di somme dovute a suo favore dai soggetti pubblici di cui all\u0026#8217;art. 1, c. 1, lett. a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze n. 40 del 2008, oppure per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione - Previsione la quale, per tali ipotesi, richiede che il ricorrente/presunto debitore debba dimostrare l\u0027attualit\u0026#224; dei medesimi pregiudizi - Denunciate previsioni il cui ambito \u0026#232; riduttivo e discriminatorio verso tutti i contribuenti che non operano con la pubblica amministrazione, ma che subiscono un pregiudizio dalla iscrizione a ruolo del debito erariale - Disciplina che preclude al contribuente la possibilit\u0026#224; di adire liberamente la giustizia in presenza di errori da parte dell\u0026#8217;amministrazione finanziaria - Prescrizioni che negano il diritto di tutti a un equo processo, riservandolo solo a coloro che intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione - Disparit\u0026#224; di trattamento tra un\u0026#8217;impresa ammessa alla tutela preventiva per partecipare a una gara d\u0026#8217;appalto e una persona fisica, potenziale destinataria di un pignoramento del conto corrente e/o di un preavviso di ipoteca, alla quale \u0026#232; preclusa l\u0026#8217;azione giudiziaria anticipata - Posticipazione della possibilit\u0026#224; di accesso alla tutela giurisdizionale a un momento successivo al sorgere dell\u0026#8217;interesse ad agire, quando alcuni effetti lesivi dell\u0026#8217;atto potrebbero essersi gi\u0026#224; prodotti - Lesione del diritto di difesa del contribuente - Violazione del principio di uguaglianza - Previsione carente dei requisiti della straordinaria necessit\u0026#224; e urgenza - Disposizione che disciplina una materia, vale a dire quella della giustizia e del relativo accesso alla stessa, la quale \u0026#232; riservata al potere normativo del Parlamento, configurando un caso manifesto di eccesso nell\u0026#8217;esercizio del potere di decretazione d\u0026#8217;urgenza - Introduzione nel nostro ordinamento di una utilit\u0026#224; a favore esclusivamente della pubblica amministrazione, precludendo il diritto di difesa del contribuente, ristretto a soli tre casi tassativi - Lesione del principio del giusto processo - Violazione della tutela giurisdizionale avverso gli atti della pubblica amministrazione - Adozione di misure urgenti in materia di giustizia tributaria a mezzo di un decreto-legge, in assenza di una legge delega - Lesione della potest\u0026#224; legislativa dello Stato e delle Regioni esercitata nel rispetto della Costituzione, nonch\u0026#233; dei vincoli comunitari derivanti dall\u0026#8217;ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali - Efficacia retroattiva della norma, introdotta non legislativamente, ma dalla pronuncia n. 26283/2022 della Corte di Cassazione, priva di giustificazione che lede la parit\u0026#224; delle parti processuali.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46152","titoletto":"Tributi - Riscossione - Diretta impugnabilità del ruolo e della cartella, invalidamente notificata - Esclusione, in via generale - Possibilità ammessa nelle sole ipotesi espressamente previste - Denunciata violazione di plurimi parametri costituzionali - Insufficiente descrizione della fattispecie concreta e difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni - Rinnovato pressante auspicio di una revisione del sistema nazionale di riscossione, in attuazione della delega conferita al Governo. (Classif. 255037).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata la manifesta inammissibilità, per insufficiente descrizione della fattispecie concreta e conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Giudice di pace di Milano, sez. prima civ., in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 Cost. – dell’art. 12, comma 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.P.R. n. 602 del 1973, aggiunto dall’art. 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.l. n. 146 del 2021, come conv., il quale prevede che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Il rimettente ha omesso di indicare le concrete modalità utilizzate per la notificazione delle cartelle esattoriali (aventi ad oggetto, nella specie, sanzioni per violazioni del codice della strada) e se le notificazioni fossero state o meno regolarmente effettuate, così impedendo la verifica dell’effettiva applicabilità della disposizione censurata nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e. Va peraltro ribadito «il pressante auspicio», già formulato nella sentenza n. 190 del 2023, che il Governo dia attuazione alla delega conferitagli con la legge n. 111 del 2023, anche al fine di superare la grave vulnerabilità ed inefficienza del sistema delle notifiche. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 190/2023 - mass. 45782, 45784; S. 28/2022 - mass. 44614; S. 114/2021- mass. 43914; S. 254/2020 - mass. 43014\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"29/09/1973","data_nir":"1973-09-29","numero":"602","articolo":"12","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"bis","nesso":"aggiunto dall\u0027","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:1973-09-29;602~art12"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"21/10/2021","data_nir":"2021-10-21","numero":"146","articolo":"3","specificazione_articolo":"bis","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2021-10-21;146~art3"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"17/12/2021","data_nir":"2021-12-17","numero":"215","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-17;215"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"77","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"77","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"111","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"113","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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