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S., detenuto presso la Casa circondariale di Terni in esecuzione della pena di quattro anni, dieci mesi e tre giorni di reclusione, determinata con ordine di esecuzione della Procura generale della Corte d\u0026#8217;appello di Napoli emesso il 4 settembre 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e precisa che il citato provvedimento:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; indica come data d\u0026#8217;inizio dell\u0026#8217;espiazione della pena il 22 marzo 2023;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; fissa come termine di fine pena il 10 dicembre 2027, tenuto conto delle riduzioni gi\u0026#224; riconosciute all\u0026#8217;interessato, a titolo di liberazione anticipata e per i periodi antecedenti al 24 novembre 2023, da diversi uffici di sorveglianza;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; ai sensi del comma 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 656 del codice di procedura penale, introdotto dal d.l. n. 92 del 2024, come convertito, indica le detrazioni di pena ulteriormente fruibili a titolo di liberazione anticipata in caso di partecipazione del condannato al percorso rieducativo, le quali condurrebbero a rideterminare il fine pena all\u0026#8217;8 dicembre 2026.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; In punto di rilevanza delle questioni, il rimettente rammenta che l\u0026#8217;art. 5 del d.l. n. 92 del 2024, come convertito, ha modificato il procedimento per la concessione della liberazione anticipata, stabilendo, da un lato, che l\u0026#8217;accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della detrazione di pena sia di regola effettuato d\u0026#8217;ufficio dal magistrato di sorveglianza, nei casi previsti dai commi 1 e 2 del novellato art. 69-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit., e dall\u0026#8217;altro, che il condannato possa formulare istanza di liberazione anticipata solo quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, da indicare, a pena di inammissibilit\u0026#224;, nell\u0026#8217;istanza medesima (comma 3).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla luce della novella legislativa \u0026#8211; applicabile nel caso in esame, in forza del principio \u003cem\u003etempus \u003c/em\u003e\u003cem\u003eregit\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eactum\u003c/em\u003e che governa le modifiche normative di natura processuale \u0026#8211; le istanze sarebbero inammissibili. L\u0026#8217;interessato non si trova, infatti, nelle situazioni previste dai commi 1 e 2 dell\u0026#8217;art. 69-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, n\u0026#233; ha indicato lo \u0026#171;specifico interesse\u0026#187; ora richiesto dal comma 3 di tale articolo. Solo l\u0026#8217;accoglimento delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale consentirebbe al giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e di valutare il merito delle istanze, valorizzando le relazioni acquisite, che attesterebbero il percorso trattamentale positivo dell\u0026#8217;istante, in ragione della condotta corretta serbata, della partecipazione a corsi scolastici e dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa intramuraria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente dubita della compatibilit\u0026#224; della nuova disciplina con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. sulla base di articolati argomenti, che possono essere cos\u0026#236; sintetizzati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.1.\u0026#8211; Anzitutto, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e osserva che la riforma operata dal d.l. n. 92 del 2024, come convertito, \u0026#171;vira da un regime di concessione della liberazione anticipata in cui l\u0026#8217;istanza di parte costituiva la regola, ad una residualit\u0026#224; di tale opzione\u0026#187;, atteso che la valutazione sulla computabilit\u0026#224; delle detrazioni di pena avviene \u003cem\u003eex officio\u003c/em\u003e e solo in occasione del vaglio di un\u0026#8217;istanza di misura alternativa o di altro beneficio penitenziario per i quali la liberazione anticipata incida sul \u003cem\u003equantum\u003c/em\u003e di pena gi\u0026#224; espiata, e pertanto sulla concedibilit\u0026#224; del beneficio richiesto, oppure in prossimit\u0026#224; del fine pena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePoich\u0026#233; soltanto in tali occasioni il magistrato di sorveglianza sarebbe chiamato, d\u0026#8217;ufficio, a valutare se l\u0026#8217;interessato abbia partecipato al percorso rieducativo, questi, non potendo pi\u0026#249; chiedere periodicamente un riscontro circa la correttezza della propria condotta al fine della liberazione anticipata, resterebbe per lunghi periodi in una \u0026#171;condizione di attesa\u0026#187;, perdendo \u0026#171;quella relazione dialogica [\u0026#8230;] con il magistrato di sorveglianza, in grado sia di fargli percepire immediatamente il premio di una condotta partecipativa rispetto alle regole del trattamento, sia l\u0026#8217;eventuale gravit\u0026#224;, al contrario, di comportamenti involutivi intervenuti, mediante la sanzione del rigetto dell\u0026#8217;istanza\u0026#187; di liberazione anticipata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, la possibilit\u0026#224; per il condannato di sollecitare il vaglio giudiziale sulla propria condotta, in momenti diversi da quelli in cui interviene la valutazione officiosa, resterebbe \u0026#171;confinata in un perimetro assai ristretto\u0026#187;, poich\u0026#233; presidiata dalla necessit\u0026#224; di indicare un interesse specifico; interesse che, alla stregua della relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione del d.l. n. 92 del 2024, si identificherebbe essenzialmente in quello a ottenere lo \u0026#8220;scioglimento\u0026#8221; del cumulo delle pene. Ci\u0026#242; in netta discontinuit\u0026#224; rispetto al sistema precedente, in cui il condannato era titolare del \u0026#171;diritto a richiedere la liberazione anticipata non appena avesse maturato un semestre di pena eseguito, senza dover esplicitare alcun interesse diverso da quello \u003cem\u003ein\u003c/em\u003e \u003cem\u003ere \u003c/em\u003e\u003cem\u003eipsa\u003c/em\u003e a conoscere la valutazione relativa al comportamento tenuto e ad apprendere, in via definitiva, quale riduzione di pena ci\u0026#242; gli avesse garantito\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.2.\u0026#8211; Il nuovo assetto procedimentale non solo sarebbe foriero di difficolt\u0026#224; di ordine pratico, in ragione della concentrazione delle valutazioni sulla liberazione anticipata in momenti prefissati e del conseguente rischio dell\u0026#8217;accumularsi di ritardi pregiudizievoli per le persone condannate, al limite costrette a rimanere in carcere \u0026#171;anche ben oltre il \u0026#8220;fine pena virtuale\u0026#8221;\u0026#187;; ma risulterebbe anche contrario alla finalit\u0026#224; rieducativa della pena di cui all\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost., poich\u0026#233; produrrebbe la \u0026#171;sostanziale vanificazione dell\u0026#8217;effetto psicologico di rafforzamento dei propositi rieducativi, che le periodiche valutazioni della partecipazione al trattamento hanno sin qui prodotto sulle persone detenute, quale sprone ad una condotta conforme alle regole ed improntata, ben prima e al di l\u0026#224; della concedibilit\u0026#224; di misure alternative, alla risocializzazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.3.\u0026#8211; Il vigente assetto normativo sarebbe, inoltre, irragionevole e dunque contrario all\u0026#8217;art. 3 Cost., nella misura in cui mantiene \u0026#171;un metro di giudizio semestrale delle condotte del condannato\u0026#187; senza per\u0026#242; farne pi\u0026#249; derivare, se non in presenza di uno specifico interesse, il diritto a conoscere, trascorso ciascun semestre, se tali condotte costituiscano \u0026#171;una esecuzione penale partecipativa rispetto al trattamento, o al contrario non meritevole di tale positivo giudizio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.4.\u0026#8211; L\u0026#8217;irragionevolezza sarebbe ancor pi\u0026#249; evidente nel caso di specie, in cui il condannato ha gi\u0026#224; ottenuto in precedenza detrazioni di pena a titolo di liberazione anticipata, sulla base di istanze formulate in termini identici a quelle che invece, ora, dovrebbero ritenersi inammissibili, anche se riferibili a periodi antecedenti l\u0026#8217;entrata in vigore del d.l. n. 92 del 2024, come convertito. L\u0026#8217;interessato subirebbe dunque incolpevolmente \u0026#171;una regressione trattamentale, perdendo il diritto, vantato sino all\u0026#8217;entrata in vigore del nuovo art. 69-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit., di conoscere con esattezza il proprio fine pena\u0026#187; al compiersi di ciascun semestre di detenzione, al fine di \u0026#171;inizia[re] [\u0026#8230;] a programmare concretamente il suo rientro in societ\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl disconoscimento del percorso rieducativo effettivamente compiuto dal condannato che abbia gi\u0026#224; raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio si porrebbe in contrasto \u0026#171;\u0026#8211; se non con l\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost. \u0026#8211; con il principio di eguaglianza e di finalismo rieducativo della pena (artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.)\u0026#187; (\u0026#232; citata la sentenza n. 32 del 2020 di questa Corte), essendo \u0026#171;radicalmente differente poter contare su una valutazione che giunge, a richiesta, semestre dopo semestre, rispetto all\u0026#8217;attesa, nell\u0026#8217;incertezza della effettiva concessione, rimessa ad una fase posticipata, in ipotesi anche di anni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.5.\u0026#8211; La novella recata dal d.l. n. 92 del 2024, come convertito, si risolverebbe dunque in \u0026#171;un grave \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e al senso stesso della liberazione anticipata come cartina di tornasole, non a caso opportunamente semestralizzata dal legislatore, del comportamento tenuto dalla persona condannata nel tempo, vero e proprio congegno dialogico che, mediante le istanze di parte, consente all\u0026#8217;interessato di ricevere cadenzate, periodiche, risposte, che siano di orientamento al proprio comportamento, e che permettono al magistrato di sorveglianza di valutare le evoluzioni personologiche del condannato con una periodicit\u0026#224; prossima agli accadimenti positivi e negativi che caratterizzano la vita penitenziaria dell\u0026#8217;interessato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente richiama in proposito le considerazioni della sentenza n. 276 del 1990 di questa Corte, secondo cui la cadenza semestrale della valutazione per la concessione della liberazione anticipata sarebbe \u0026#171;il punto di forza dello strumento rieducativo\u0026#187;, rappresentando \u0026#171;una sollecitazione che impegna le energie volitive del condannato alla prospettiva di un premio da cogliere in breve lasso di tempo, purch\u0026#233; in quel tempo egli riesca a dare adesione all\u0026#8217;azione rieducativa\u0026#187;; sollecitazione suscettibile di condurre gradualmente allo \u0026#171;sviluppo di un diverso modo di essere, conseguente alla soddisfazione per i risultati raggiunti e alla fiducia acquisita nelle forze del proprio impegno\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, la stringente limitazione alla possibilit\u0026#224; di presentare, semestre per semestre, l\u0026#8217;istanza di liberazione anticipata comprometterebbe la finalit\u0026#224; rieducativa dell\u0026#8217;istituto, \u0026#171;inibendo quel percorso di progressiva maturazione personale, che la Corte Costituzionale considerava il cuore stesso del beneficio, postergando fino ad un consuntivo finale, deprivato della sua valenza educativa, ogni confronto con i propri comportamenti, come ad uno studente cui fosse concesso di conoscere l\u0026#8217;esito del suo percorso di studio solo alla fine, interdicendogli anche per anni l\u0026#8217;accesso ad un confronto con l\u0026#8217;istituzione scolastica circa l\u0026#8217;adesione mostrata, periodo per periodo, ed impedendogli al contempo anche di riorientare, ove necessario, le sue condotte in termini positivi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale compromissione sarebbe particolarmente significativa nel contesto attuale, segnato dal diffuso sovraffollamento carcerario e dalla conseguente difficolt\u0026#224; di attivare percorsi risocializzanti individualizzati; contesto in cui \u0026#171;poter scandire mediante le valutazioni periodiche della condotta partecipativa, il tempo immobile della detenzione, costituisce un incentivo, e a volte il solo incentivo, residuo, in grado di rinforzare i propositi del condannato di procedere nel suo cammino rieducativo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.6.\u0026#8211; Inoltre, a fronte della limitata possibilit\u0026#224; che il magistrato di sorveglianza valuti \u003cem\u003eex officio\u003c/em\u003e la concessione della liberazione anticipata prima dell\u0026#8217;approssimarsi del fine pena, la necessit\u0026#224; che l\u0026#8217;interessato alleghi uno specifico interesse per sollecitare il vaglio giudiziale esibirebbe \u0026#171;ulteriori profili di contrariet\u0026#224; alla finalit\u0026#224; rieducativa della pena e di irragionevolezza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAi termini dell\u0026#8217;art. 69-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, ordin. penit., infatti, la valutazione officiosa del magistrato di sorveglianza sulla concessione della liberazione anticipata avverrebbe non in occasione di qualsivoglia istanza di misura alternativa o altro beneficio penitenziario, ma soltanto nella misura in cui la detrazione sia rilevante per determinare il \u003cem\u003equantum \u003c/em\u003edi pena espiata necessario per accedere al beneficio di volta in volta richiesto. In questo modo, ogni qualvolta tale rilevanza difetti, e non sia mai stata presentata, per mancanza di uno specifico interesse, un\u0026#8217;istanza di liberazione anticipata, la magistratura di sorveglianza dovrebbe vagliare la concedibilit\u0026#224; della misura alternativa senza che sia mai stata adottata una decisione sulla liberazione anticipata. E tuttavia, la misura della pena residua calcolata al netto delle detrazioni a titolo di liberazione anticipata inciderebbe significativamente sulla valutazione giudiziale circa \u0026#171;il significato e la credibilit\u0026#224; di un programma di misura alternativa\u0026#187; e sul calcolo dei tempi di osservazione intramuraria aggiuntiva disponibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn definitiva, l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di \u0026#171;cumulare semestre dopo semestre\u0026#187; le valutazioni giudiziali sulla concedibilit\u0026#224; della liberazione anticipata, \u0026#171;veri e propri mattoni fondativi di un pi\u0026#249; ampio edificio rieducativo\u0026#187;, renderebbe in concreto pi\u0026#249; difficile per il condannato l\u0026#8217;accesso a misure alternative alla pena detentiva, sia perch\u0026#233; egli sarebbe privato di un \u0026#171;pregnante strumento pedagogico-propulsivo\u0026#187;, sia perch\u0026#233; il tribunale di sorveglianza potrebbe valutare la concedibilit\u0026#224; della misura alternativa sulla base di un \u003cem\u003equantum\u003c/em\u003e di pena ancora da espiare, pi\u0026#249; alto di quello che risulterebbe se fossero state gi\u0026#224; concesse periodicamente le detrazioni a titolo di liberazione anticipata. Il condannato si vedrebbe \u0026#171;inibita una ricostruzione certa, e non soltanto sperata, del suo fine pena reale\u0026#187;, e non potrebbe dunque \u0026#171;programmare in modo realistico le tappe del suo percorso risocializzante\u0026#187;, anche nel predisporre un programma di misura alternativa da sottoporre al vaglio del tribunale di sorveglianza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.7.\u0026#8211; La pur comprensibile finalit\u0026#224; deflattiva sottesa al d.l. n. 92 del 2024, come convertito, inciderebbe gravemente sulla costruzione del percorso rieducativo del condannato, aggiungendo \u0026#171;elementi di incertezza alla quotidianit\u0026#224; della detenzione, che si traducono in un \u003cem\u003esurplus\u003c/em\u003e di afflittivit\u0026#224;\u0026#187;, contrario all\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost. anche sotto il profilo dell\u0026#8217;umanit\u0026#224; della pena, poich\u0026#233;, irragionevolmente, la liberazione anticipata si trasformerebbe in \u0026#171;un esibito (ma solo sperato) premio per la condotta partecipativa, che [\u0026#8230;] matura semestre dopo semestre, ma che l\u0026#8217;interessato non pu\u0026#242; esigere a domanda, ma solo in particolari circostanze e dopo lunghe attese\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso all\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate \u0026#171;in modo manifesto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Pur evocando la violazione di parametri costituzionali, il rimettente solleciterebbe, in sostanza, un sindacato di questa Corte sull\u0026#8217;opportunit\u0026#224; delle scelte del legislatore, cui invece compete \u0026#171;[la] pi\u0026#249; ampia discrezionalit\u0026#224; [\u0026#8230;] in materia di politica criminale e diritto penale\u0026#187;, salvo il limite della non manifesta arbitrariet\u0026#224;. Quest\u0026#8217;ultimo non sarebbe nella specie valicato, poich\u0026#233; l\u0026#8217;opzione di subordinare l\u0026#8217;istanza di liberazione anticipata a uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2 dell\u0026#8217;art. 69-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit., sarebbe frutto di \u0026#171;una valutazione [\u0026#8230;] ragionata e ragionevole\u0026#187; del Parlamento. L\u0026#8217;istituto della liberazione anticipata, peraltro, non sarebbe costituzionalmente imposto, n\u0026#233; la Costituzione prescriverebbe alcunch\u0026#233; in ordine alle modalit\u0026#224; procedurali della relativa istanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Neppure sussisterebbe il lamentato contrasto con l\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost. L\u0026#8217;introduzione del requisito dello specifico interesse non creerebbe infatti uno sbarramento assoluto alla possibilit\u0026#224; che il condannato formuli istanza di liberazione anticipata, ad esempio \u0026#8211; come illustrato nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione del d.l. n. 92 del 2024 \u0026#8211; per ottenere il cosiddetto scioglimento del cumulo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInconferente sarebbe il richiamo alla sentenza n. 276 del 1990 di questa Corte, i cui assunti non sarebbero pi\u0026#249; coerenti con l\u0026#8217;attuale \u0026#171;cultura penitenziaria\u0026#187;, che ha \u0026#171;progressivamente attualizzato le dinamiche del rapporto condannato-Magistrato di sorveglianza a vantaggio del primo, emancipatosi dal necessario ed ineludibile controllo del secondo sulla correttezza ed efficacia del proprio comportamento, rendendolo consapevole dei vantaggi che una condotta conforme ai programmi rieducativi pu\u0026#242; dispiegare sulla concessione dei benefici penitenziari e sullo stesso \u003cem\u003equantum\u003c/em\u003e di pena da scontare\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa funzione rieducativa della pena potrebbe esplicarsi a prescindere dall\u0026#8217;\u0026#171;incontro semestral[e]\u0026#187; del condannato con il magistrato di sorveglianza in occasione dell\u0026#8217;istanza di liberazione anticipata, potendo giovarsi di \u0026#171;altri e diversi strumenti ed occasioni di confronto e di controllo dell\u0026#8217;andamento del percorso rieducativo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ogni caso, la riforma non si porrebbe in contrasto con i principi affermati nella sentenza n. 276 del 1990, perch\u0026#233; la valutazione sulla concessione della liberazione anticipata, pur potendo avvenire nel momento finale dell\u0026#8217;espiazione della pena, andrebbe sempre riferita a ciascun singolo semestre.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOccorrerebbe poi considerare che l\u0026#8217;art. 5 del d.l. n. 92 del 2024, come convertito, ha altres\u0026#236; introdotto nell\u0026#8217;art. 656 cod. proc. pen. il comma 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, secondo cui l\u0026#8217;ordine di esecuzione deve indicare la pena da espiare computando le detrazioni previste dall\u0026#8217;art. 54 ordin. penit. e specificare che queste ultime non saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all\u0026#8217;opera di rieducazione. Tale novit\u0026#224; normativa scongiurerebbe il rischio, prospettato dal rimettente, di compromissione della finalit\u0026#224; rieducativa perseguita dalla liberazione anticipata, poich\u0026#233; il condannato sarebbe reso \u0026#171;perfettamente edotto dell\u0026#8217;effettivo fine pena ove lo stesso segua il percorso rieducativo di reinserimento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Parimenti infondate sarebbero le censure di violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disciplina censurata sarebbe pacificamente ispirata da una finalit\u0026#224; deflattiva, e non travalicherebbe il limite della manifesta irragionevolezza o arbitrariet\u0026#224;, sottraendosi dunque al sindacato di questa Corte. Si tratterebbe, anzi, di un\u0026#8217;opzione legislativa \u0026#171;ragionevole e legittima\u0026#187;, che tutela e valorizza tuttora l\u0026#8217;interesse alla rieducazione del condannato, introducendo solamente una diversa regolamentazione procedurale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima sarebbe connotata da \u0026#171;intrinseca ragionevolezza\u0026#187;, poich\u0026#233; consentirebbe al magistrato di sorveglianza di \u0026#171;valorizzare tutte quelle situazioni eterogenee in cui il provvedimento possa rivestire una qualche utilit\u0026#224; per il detenuto\u0026#187;, al contempo evitando che \u0026#171;istanze reiterate nel tempo a scadenza semestrale prefissata, ma prive di immediata utilit\u0026#224; concreta, finiscano per pregiudicare l\u0026#8217;efficienza della giurisdizione, ingolfando i ruoli dei Giudici della sorveglianza\u0026#187; (\u0026#232; richiamata la sentenza n. 77 del 2018 di questa Corte sul carattere non illimitato della risorsa della giurisdizione).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con ordinanza del 10 marzo 2025, iscritta al n. 75 reg. ord. del 2025, il Magistrato di sorveglianza di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27 [terzo comma] e 111, settimo [\u003cem\u003erecte\u003c/em\u003e: sesto] comma, Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 69-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge n. 354 del 1975, come sostituito dall\u0026#8217;art. 5, comma 3, del d.l. n. 92 del 2024, come convertito, \u0026#171;nella parte in cui si subordina la richiesta del beneficio della liberazione anticipata alla possibilit\u0026#224; di rientrare nei limiti di pena per accedere a misure alternative (90 giorni anteriori) o di ottenere nello stesso termine la scarcerazione ovvero nella parte in cui si impone al detenuto, per la valutazione della richiesta, di indicare le ragioni specifiche per le quali si richieda il beneficio stesso\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Il rimettente \u0026#232; investito dell\u0026#8217;istanza di liberazione anticipata formulata, per il periodo compreso tra il 18 gennaio 2024 e il 18 gennaio 2025, da N. S., detenuto presso la Casa circondariale di Napoli Secondigliano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRileva il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e che l\u0026#8217;interessato non si trova in alcuna delle condizioni previste dal novellato art. 69-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit., perch\u0026#233; non pu\u0026#242; avere accesso, nei novanta giorni, a misure alternative alla detenzione o alla scarcerazione (essendo il termine finale di espiazione della pena fissato al 24 ottobre 2040), n\u0026#233; ha allegato un interesse specifico a sostegno della propria istanza di liberazione anticipata. Quest\u0026#8217;ultima dovrebbe, dunque, essere dichiarata inammissibile, \u0026#171;con grave pregiudizio per il trattamento rieducativo del detenuto\u0026#187;. Di qui la rilevanza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente osserva quanto segue.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.1.\u0026#8211; Anzitutto il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e rammenta che, nel vigente ordinamento costituzionale, la pena ha assunto una precipua connotazione di recupero sociale, secondo l\u0026#8217;imperativo espresso dall\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost. (\u0026#232; citata la sentenza n. 313 del 1990 di questa Corte). Dal canto suo, la Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo ha valorizzato la rieducazione come fondamentale funzione della pena negli Stati europei e il diritto del detenuto alla risocializzazione, quale aspetto della tutela della dignit\u0026#224; umana (sono richiamate le sentenze della grande camera 9 luglio 2013, Vinters e altri contro Regno Unito e 26 aprile 2016, Murray contro Paesi Bassi). La liberazione anticipata parteciperebbe a tale obiettivo e costituirebbe \u0026#171;un istituto tipicamente volto alla progressione trattamentale, in funzione della rieducazione del detenuto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRipercorrendo le motivazioni della sentenza n. 276 del 1990 di questa Corte, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e osserva che la liberazione anticipata \u0026#232; stata inserita nell\u0026#8217;ordinamento penitenziario con l\u0026#8217;intento di sollecitare l\u0026#8217;adesione del detenuto al progetto rieducativo e che la parametrazione delle detrazioni di pena su un arco di tempo semestrale \u0026#232; funzionale a tale obiettivo, fornendo un incentivo a breve termine all\u0026#8217;adozione di condotte partecipative. Al contrario, la prospettiva di ottenere \u0026#171;un beneficio disancorato dalla percezione immediata e posto temporalmente a chiusura del percorso di reclusione, a distanza anche di molti anni dal fatto\u0026#187;, disincentiverebbe l\u0026#8217;adesione del condannato al percorso trattamentale, \u0026#171;vanificando, nel divenire quotidiano, la rieducazione, costituzionalmente imposta\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa riforma operata con il d.l. n. 92 del 2024, come convertito, spezzerebbe la logica sinallagmatica sottesa alla liberazione anticipata e funzionale alla realizzazione della finalit\u0026#224; rieducativa, cos\u0026#236; \u0026#171;discosta[ndo] la partecipazione quotidiana alle attivit\u0026#224; carcerarie dal premio che il detenuto aspetta, in immediato, di ricevere per il singolo semestre di riferimento\u0026#187; e creando \u0026#171;uno scarto tra condotta adesiva all\u0026#8217;opera di rieducazione e beneficio da riconoscere con imputazione semestralizzata\u0026#187;, con pregiudizio alla progressione trattamentale e rischio di \u0026#171;un ridimensionamento importante degli atteggiamenti adesivi dei detenuti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.2.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;economia del novellato art. 69-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit., l\u0026#8217;istanza di liberazione anticipata potrebbe essere proposta solo nei novanta giorni precedenti alla richiesta di una misura alternativa alla detenzione, sicch\u0026#233; l\u0026#8217;istituto rileverebbe solo \u0026#171;in chiave \u0026#8220;algebrica\u0026#8221;\u0026#187;, ossia in quanto \u0026#171;strumentale ad abbreviare la pena, per ottenere una misura alternativa\u0026#187;. La liberazione anticipata assumerebbe, dunque, una \u0026#171;funzione servente\u0026#187; rispetto alle misure alternative alla detenzione, allontanandosi dal suo scopo primario, ossia la rieducazione del detenuto, in attuazione del precetto di cui all\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDifferendo la decisione sulla liberazione anticipata al novantesimo giorno precedente al maturare dei presupposti per l\u0026#8217;accesso a una misura alternativa alla detenzione, o alla scarcerazione, la disposizione censurata inciderebbe irrimediabilmente sulla finalit\u0026#224; rieducativa dell\u0026#8217;istituto, precludendo al detenuto di avere contezza, nel corso dell\u0026#8217;esecuzione della pena, della valutazione del magistrato di sorveglianza circa l\u0026#8217;effettivit\u0026#224; dell\u0026#8217;adesione al percorso di recupero e risocializzazione. D\u0026#8217;altro canto, postergare il momento del vaglio giudiziale sulla liberazione anticipata creerebbe \u0026#171;una oggettiva difficolt\u0026#224;, a distanza di tempo, di riuscire a disporre di elementi concreti che possano ancorare i fatti e i comportamenti tenuti all\u0026#8217;atteggiarsi della specifica congiuntura temporale in cui essi si sono concretizzati\u0026#187;, rendendo cos\u0026#236; \u0026#171;difficile o impossibile un giudizio realistico ed effettivo sulla piena adesione al trattamento proposto, in ragione della collocazione temporale di semestri, ormai lontani nel tempo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn definitiva, la novella recata dal d.l. n. 92 del 2024, come convertito, si porrebbe \u0026#171;in aperto contrasto con l\u0026#8217;intento di incentivare una condotta partecipativa\u0026#187;, cos\u0026#236; violando l\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost., e misconoscendo il diritto del detenuto di \u0026#171;scegliere il momento\u0026#187; in cui chiedere al magistrato un vaglio sulla condotta tenuta nel semestre di riferimento, in modo da instaurare \u0026#171;un rapporto valutativo diretto sul suo agire intramurario\u0026#187;, utile ad orientare il proprio comportamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.3.\u0026#8211; La disciplina censurata sarebbe altres\u0026#236; contraria al canone di ragionevolezza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., poich\u0026#233;, istituendo un \u0026#171;collegamento strutturale\u0026#187; tra la liberazione anticipata e la possibilit\u0026#224; di fruire di misure alternative alla detenzione, comprimerebbe la funzione rieducativa dell\u0026#8217;istituto e priverebbe il detenuto della possibilit\u0026#224; di fruire di uno stimolo \u0026#8211; quello a vedersi la pena ridotta a fronte della partecipazione all\u0026#8217;opera di rieducazione \u0026#8211; che costituisce \u0026#171;il vero motore esecutivo della rieducazione quotidiana\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; tale irragionevolezza sarebbe elisa dalla possibilit\u0026#224; di presentare istanza di liberazione anticipata indicando uno \u0026#171;specifico interesse\u0026#187;, ai sensi del comma 3 del censurato art. 69-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, poich\u0026#233; tale ipotesi si ridurrebbe al caso in cui il detenuto richieda lo \u0026#171;scioglimento del cumulo\u0026#187; delle pene, e dunque presupporrebbe l\u0026#8217;avvenuta espiazione della frazione di pena inerente al delitto cosiddetto ostativo risultando, ancora una volta, semplicemente funzionale all\u0026#8217;accesso a una misura alternativa alla detenzione o alla scarcerazione nei novanta giorni successivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn realt\u0026#224;, sussisterebbe un \u0026#171;collegamento forte\u0026#187; tra il diritto al reinserimento sociale e il principio di eguaglianza sostanziale di cui all\u0026#8217;art. 3, secondo comma, Cost., essendo compito della Repubblica configurare l\u0026#8217;esecuzione della pena in modo idoneo alla rieducazione \u0026#8211; e, dunque al reinserimento sociale \u0026#8211; di coloro che pongano in essere condotte criminose in condizioni di disagio economico e sociale. Le strutture di esecuzione della pena costituirebbero d\u0026#8217;altra parte formazioni sociali ai sensi dell\u0026#8217;art. 2 Cost., all\u0026#8217;interno delle quali la garanzia dei diritti inviolabili dovrebbe essere funzionale a consentire \u0026#171;forme di realizzazione della personalit\u0026#224; \u0026#8220;paritarie\u0026#8221; rispetto alle persone libere\u0026#187;, senza che la detenzione si carichi di un \u003cem\u003esurplus\u003c/em\u003e afflittivo non necessario rispetto all\u0026#8217;esecuzione della pena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa rieducazione \u0026#8211; come prescritto dall\u0026#8217;art. 1 ordin. penit. e dall\u0026#8217;art. 1 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull\u0026#8217;ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libert\u0026#224;) \u0026#8211; dovrebbe tendere al reinserimento sociale del detenuto, attraverso un processo da avviare fin dalle fasi iniziali dell\u0026#8217;esecuzione penale, e non soltanto immediatamente prima del \u0026#8220;fine pena\u0026#8221;, cos\u0026#236; che l\u0026#8217;interessato possa gradualmente assumere consapevolezza dei valori fondamentali della convivenza sociale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.4.\u0026#8211; La nuova formulazione dell\u0026#8217;art. 69-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e sarebbe, infine, problematica anche \u0026#171;alla luce [\u0026#8230;] di quanto indicato dall\u0026#8217;art. 111 [sesto comma] Cost.\u0026#187;, che stabilisce l\u0026#8217;obbligo di motivazione di ogni provvedimento giurisdizionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eE invero, essendo la motivazione \u0026#171;la cartina di tornasole della concreta conoscenza giudiziaria\u0026#187;, non sarebbe possibile motivare correttamente il provvedimento sulla liberazione anticipata, che intervenga all\u0026#8217;approssimarsi del termine per la richiesta di misure alternative alla detenzione o della scarcerazione, essendo difficile raccogliere dati e informazioni attendibili a distanza di anni dai periodi oggetto di valutazione; con pregiudizio sulla qualit\u0026#224; della decisione giurisdizionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Anche in questo giudizio, \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, eccependo l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; e, comunque, sostenendo l\u0026#8217;infondatezza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Quanto ai profili di rito, inammissibile sarebbe la censura riferita all\u0026#8217;art. 111, sesto comma, Cost., poich\u0026#233; tale parametro costituzionale, pur evocato nella motivazione dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, non sarebbe indicato nel dispositivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eParimenti viziata da inammissibilit\u0026#224; sarebbe la doglianza riferita all\u0026#8217;art. 3 Cost., non avendo il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e individuato un \u003cem\u003etertium\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecomparationis\u003c/em\u003e, ossia un \u0026#171;detenuto [\u0026#8230;] irragionevolmente discriminato dalla nuova disciplina\u0026#187;; disciplina che, invece, non precluderebbe ad alcuna persona privata dalla libert\u0026#224; personale di formulare al magistrato di sorveglianza una motivata istanza di liberazione anticipata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato eccepisce la mancata sperimentazione di un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, osservando che la nozione di \u0026#171;specifico interesse\u0026#187; che deve sorreggere l\u0026#8217;istanza di liberazione anticipata sarebbe sufficientemente ampia da consentire al magistrato di sorveglianza di valorizzare \u0026#171;tutte quelle situazioni in cui il provvedimento pu\u0026#242; rivestire una qualche utilit\u0026#224; per il detenuto, anche nell\u0026#8217;ambito del suo percorso trattamentale\u0026#187;, senza che sia necessaria alcuna \u0026#171;valutazione di fondatezza/congruit\u0026#224; dell\u0026#8217;interesse\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Nel merito, le censure del rimettente sarebbero, comunque, infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.1.\u0026#8211; La novella all\u0026#8217;art. 69-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit. recata dall\u0026#8217;art. 5 del d.l. n. 92 del 2024, come convertito, sarebbe ispirata sia da esigenze deflattive \u0026#8211; mirando ad \u0026#171;alleggerire la Magistratura di sorveglianza da un numero eccessivo di istanze prive di alcuna utilit\u0026#224; pratica per il detenuto\u0026#187; \u0026#8211; sia dalla volont\u0026#224; di dare \u0026#171;certezza all\u0026#8217;interessato sui tempi di trattazione delle istanze\u0026#187;. Il tutto in un\u0026#8217;ottica di razionalizzazione procedimentale, volta a garantire \u0026#171;tempi pi\u0026#249; certi e contenuti e una gestione ordinata delle domande sia da parte dell\u0026#8217;Amministrazione penitenziaria che da parte degli Uffici giudiziari\u0026#187;. La modifica normativa sarebbe altres\u0026#236; suscettibile di determinare \u0026#171;una rivalutazione della effettiva scansione dell\u0026#8217;osservazione scientifica della personalit\u0026#224; del detenuto, sotto forma di una verifica costante della sottoposizione al trattamento custodiale e della correlativa documentazione del percorso rieducativo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 69-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge n. 354 del 1975 andrebbe letto alla luce delle coeve modifiche apportate all\u0026#8217;art. 656 cod. proc. pen., in forza delle quali l\u0026#8217;ordine di esecuzione deve ora indicare le detrazioni di pena a titolo di liberazione anticipata, cos\u0026#236; da rendere il destinatario edotto del possibile sconto premiale connesso alla partecipazione all\u0026#8217;opera di rieducazione. Sarebbe cos\u0026#236; scongiurato il rischio, paventato dal rimettente, che la postergazione della decisione sulla liberazione anticipata disincentivi il detenuto a serbare una condotta partecipativa al trattamento e vanifichi cos\u0026#236; il contenuto rieducativo del beneficio. L\u0026#8217;intervento riformatore rimarrebbe, cos\u0026#236;, fedele ai dettami della sentenza n. 276 del 1990, secondo cui la valutazione sulla liberazione anticipata, ove pure avvenga nel momento finale dell\u0026#8217;espiazione della pena, va riferita ai singoli semestri nei quali il trattamento si \u0026#232; articolato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA fronte dell\u0026#8217;attribuzione al pubblico ministero di \u0026#171;incisivi poteri di intervento officioso\u0026#187;, e dell\u0026#8217;espresso ammonimento contenuto nell\u0026#8217;ordine di esecuzione circa i benefici dell\u0026#8217;adesione alla proposta trattamentale, l\u0026#8217;interesse del detenuto ad \u0026#171;avere cognizione costante e reiterata della liberazione anticipata, secondo scansioni e tempi assai ravvicinati, oltre che decisi dall\u0026#8217;interessato\u0026#187; dovrebbe considerarsi recessivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.3.\u0026#8211; Il comma 3 dell\u0026#8217;art. 69-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit. consentirebbe poi al detenuto di formulare istanza di liberazione anticipata, in presenza di uno specifico interesse, sicch\u0026#233; il magistrato di sorveglianza potrebbe comunque esaminare le istanze che rivestano un\u0026#8217;utilit\u0026#224; per l\u0026#8217;interessato, al contempo dichiarando inammissibili quelle inutili e solo destinate ad aggravare il carico di lavoro dell\u0026#8217;ufficio giudiziario, con pregiudizio per l\u0026#8217;efficienza della giurisdizione, risorsa non illimitata (\u0026#232; citata la sentenza n. 77 del 2018 di questa Corte).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa nuova formulazione dell\u0026#8217;art. 69-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit. costituirebbe, in definitiva, \u0026#171;legittimo esercizio\u0026#187; della discrezionalit\u0026#224; del legislatore, e non paleserebbe profili di contrariet\u0026#224; agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.4.\u0026#8211; Neppure sarebbe leso l\u0026#8217;art. 111, sesto comma, Cost., poich\u0026#233; l\u0026#8217;obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali non potrebbe ritenersi violato per la semplice circostanza che l\u0026#8217;accertamento da svolgere riguardi fatti pi\u0026#249; o meno risalenti nel tempo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente ometterebbe poi di valorizzare l\u0026#8217;art. 13 ordin. penit., che prescrive l\u0026#8217;osservazione scientifica della personalit\u0026#224; del detenuto o internato allo scopo, tra l\u0026#8217;altro, di proporre un idoneo programma di reinserimento e l\u0026#8217;inserimento, nella cartella personale dell\u0026#8217;interessato, delle \u0026#171;indicazioni generali e particolari del trattamento\u0026#187; e dei suoi sviluppi e risultati; l\u0026#8217;art. 63 ordin. penit., secondo cui i centri preposti debbono inserire le risultanze dell\u0026#8217;osservazione nella cartella personale del detenuto o internato; l\u0026#8217;art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 230 del 2000, in base al quale, allo scadere di ogni semestre di custodia cautelare e di pena detentiva, \u0026#232; annotato il giudizio espresso dalla direzione sulla partecipazione del condannato all\u0026#8217;opera di rieducazione, con particolare riferimento all\u0026#8217;impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunit\u0026#224; offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunit\u0026#224; esterna. Tali elementi informativi sarebbero a disposizione del magistrato di sorveglianza che debba esprimersi sulla liberazione anticipata, sicch\u0026#233; non potrebbe paventarsi alcun \u003cem\u003edeficit\u003c/em\u003e conoscitivo derivante dalla postergazione del vaglio giudiziale sulla concessione di tale beneficio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Nelle memorie illustrative, di analogo tenore, l\u0026#8217;Avvocatura ha rappresentato che il Consiglio dei ministri, nella seduta del 18 settembre 2025, ha approvato uno schema di decreto di modifica del d.P.R. n. 230 del 2000, finalizzato a dare attuazione, tra l\u0026#8217;altro, all\u0026#8217;art. 5 del d.l. n. 92 del 2024, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDei contenuti che qui rilevano di tale decreto, pubblicato nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e ed entrato in vigore nelle more del deposito della presente sentenza, si dar\u0026#224; conto \u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, al punto 4.5. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 73 reg. ord. del 2025, il Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 69-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 3, ordin. penit., come sostituito dall\u0026#8217;art. 5, comma 3, del d.l. n. 92 del 2024, come convertito, censurandolo \u0026#171;nella parte in cui prevede che il condannato possa formulare istanza di liberazione anticipata soltanto quando abbia espressamente indicato, a pena di inammissibilit\u0026#224;, nell\u0026#8217;istanza relativa, di avere uno specifico interesse ad ottenere il beneficio, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2\u0026#187; del medesimo articolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 75 reg. ord. del 2025, il Magistrato di sorveglianza di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 111, sesto comma, Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale aventi a oggetto l\u0026#8217;intero art. 69-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge n. 354 del 1975, come sostituito dall\u0026#8217;art. 5, comma 3, del d.l. n. 92 del 2024, come convertito, \u0026#171;nella parte in cui si subordina la richiesta del beneficio della liberazione anticipata alla possibilit\u0026#224; di rientrare, nei limiti di pena per accedere a misure alternative (90 giorni anteriori) o di ottenere nello stesso termine la scarcerazione ovvero nella parte in cui si impone al detenuto, per la valutazione della richiesta, di indicare le ragioni specifiche per le quali si richieda il beneficio stesso\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Le due ordinanze di rimessione sollevano questioni in larga parte sovrapponibili, sicch\u0026#233; i relativi giudizi meritano di essere riuniti ai fini della decisione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNonostante la diversa individuazione del bersaglio delle censure nei dispositivi delle rispettive ordinanze (il solo comma 3 per il Magistrato di sorveglianza di Spoleto, l\u0026#8217;intero art. 69-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e per il Magistrato di sorveglianza di Napoli), entrambi i rimettenti si dolgono in sostanza della necessit\u0026#224; per il condannato, ai sensi del comma 3 del novellato art. 69-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit., di allegare uno specifico interesse per proporre istanza di liberazione anticipata, diverso da quello connesso al computo della misura della pena espiata ai fini dell\u0026#8217;accesso a misure alternative o altri benefici, ovvero alla determinazione del termine di conclusione della pena in prossimit\u0026#224; di essa \u0026#8211; interessi, questi ultimi, di cui il magistrato di sorveglianza \u0026#232; tenuto a farsi carico d\u0026#8217;ufficio, nelle scansioni temporali indicate dai commi 1 e 2.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe consegue che le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale in esame debbono essere considerate circoscritte, appunto, al testo oggi vigente dell\u0026#8217;art. 69-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 3, ordin. penit.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Ai fini di una migliore comprensione delle questioni, \u0026#232; opportuna una sintetica ricostruzione del quadro normativo in cui la disciplina censurata si inserisce.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Ai sensi dell\u0026#8217;art. 54, comma 1, ordin. penit. (\u0026#171;Liberazione anticipata\u0026#187;), \u0026#171;[a]l condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all\u0026#8217;opera di rieducazione \u0026#232; concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo pi\u0026#249; efficace reinserimento nella societ\u0026#224;, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale detrazione di pena \u0026#232; funzionale non solo ad abbreviare il periodo di detenzione che il condannato deve scontare, ma anche \u0026#8211; come si evince dal comma 4 dell\u0026#8217;art. 54 ordin. penit. \u0026#8211; ad abbreviare la misura di pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semilibert\u0026#224; e della liberazione condizionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; In base al testo originario dell\u0026#8217;art. 69-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit. \u0026#8211; come introdotto dall\u0026#8217;art. 1, comma 2, della legge 19 dicembre 2002, n. 277 (Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di liberazione anticipata) \u0026#8211; la liberazione anticipata veniva concessa o negata dal magistrato di sorveglianza \u003cem\u003esu istanza del condannato\u003c/em\u003e. Tale istanza poteva essere presentata in qualunque momento il condannato lo ritenesse opportuno: ossia dopo la maturazione di ciascun semestre, ovvero con cadenze pi\u0026#249; diradate; se del caso, anche in prossimit\u0026#224; del fine pena o della maturazione dei termini per accedere a uno dei benefici menzionati dall\u0026#8217;art. 54, comma 4, ordin. penit.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl nuovo testo dell\u0026#8217;art. 69-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit., integralmente sostituito dall\u0026#8217;art. 5, comma 3, del d.l. n. 92 del 2024, come convertito, contempla invece \u0026#8211; come regola generale \u0026#8211; un meccanismo di accertamento \u003cem\u003ed\u0026#8217;ufficio\u003c/em\u003e della sussistenza dei presupposti della liberazione anticipata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 1 prevede, pi\u0026#249; in particolare, che tale accertamento venga effettuato dal magistrato di sorveglianza \u0026#171;[i]n occasione di ogni istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi, rispetto ai quali nel computo della misura della pena espiata \u0026#232; rilevante la liberazione anticipata ai sensi dell\u0026#8217;articolo 54, comma 4\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tal modo, la concessione della liberazione anticipata \u0026#8211; e l\u0026#8217;accertamento dei relativi presupposti \u0026#8211; diviene un adempimento d\u0026#8217;ufficio pregiudiziale rispetto alla valutazione dell\u0026#8217;istanza del detenuto di accedere a qualsiasi misura o beneficio rispetto al quale sia rilevante l\u0026#8217;espiazione di una quota di pena. Tale istanza, peraltro, pu\u0026#242; essere presentata, ai sensi del secondo periodo del comma 1, non prima dei novanta giorni precedenti la data in cui il condannato potrebbe accedere alla misura o al beneficio, laddove gli siano riconosciute le detrazioni di pena a titolo di liberazione anticipata per ciascun semestre scontato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 2 del nuovo testo dell\u0026#8217;art. 69-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e stabilisce poi l\u0026#8217;obbligo del magistrato di sorveglianza di procedere all\u0026#8217;accertamento \u0026#8211; ancora d\u0026#8217;ufficio \u0026#8211; della sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata, ove non siano gi\u0026#224; stati oggetto di valutazione in occasione delle istanze di cui al comma 1, \u0026#171;[n]el termine di novanta giorni antecedente al maturare del termine di conclusione della pena da espiare\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna residuale ipotesi di concessione della liberazione anticipata su istanza dello stesso condannato \u0026#232; prevista, infine, dal nuovo comma 3, l\u0026#8217;unico a essere in effetti censurato dai rimettenti (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, 3). Esso prevede la facolt\u0026#224; del condannato di formulare la relativa istanza \u0026#171;quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilit\u0026#224;, nell\u0026#8217;istanza medesima\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; La relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del d.l. n. 92 del 2024 (A.S. 1183 - XIX Legislatura), presentata in Senato, chiarisce che le modifiche previste dall\u0026#8217;art. 5 di tale decreto-legge rispondono \u0026#171;in via principale all\u0026#8217;esigenza di semplificare il procedimento per il riconoscimento della liberazione anticipata, sia per sgravare gli uffici di sorveglianza da una serie di incombenze, sia per dare maggiore certezza ai detenuti circa il maturare, nel corso dell\u0026#8217;esecuzione della pena, del beneficio sia, infine, per evitare il rischio che il riconoscimento sopravvenga a troppa distanza dall\u0026#8217;insorgere dei suoi presupposti, con effetti negativi sull\u0026#8217;accesso ad altri benefici penitenziari e sulla individuazione del termine finale della pena\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, la novella dell\u0026#8217;art. 69-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e \u0026#232; stata cos\u0026#236; illustrata: \u0026#171;la verifica dell\u0026#8217;effettiva sussistenza del diritto alla detrazione, ossia della effettiva, positiva, partecipazione all\u0026#8217;opera di rieducazione, viene spostata nei momenti nei quali la detrazione effettivamente rileva nella concreta vita del detenuto [\u0026#8230;]. I momenti rilevanti sono costituiti, in via principale [\u0026#8230;], dall\u0026#8217;approssimarsi del termine di conclusione della pena da espiare, come individuato computando le detrazioni previste dall\u0026#8217;articolo 54\u0026#187; (art. 69-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1), salve le deroghe rappresentate dalla presentazione da parte del detenuto di istanze di accesso a misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi (comma 2) ovvero nel caso in cui il detenuto faccia richiesta della liberazione anticipata \u0026#171;per \u0026#8220;uno specifico interesse\u0026#8221;, diverso da quelli relativi al fine pena o all\u0026#8217;accesso ai benefici penitenziari\u0026#187; (comma 3). Tale specifico interesse \u0026#8211; prosegue la relazione \u0026#8211; \u0026#171;deve essere indicato, a pena di inammissibilit\u0026#224;, nell\u0026#8217;istanza medesima, proprio in ragione del fatto che si tratta di una ipotesi residuale, che ha la propria ragion d\u0026#8217;essere solo ove l\u0026#8217;interesse non sia gi\u0026#224; tutelato dalle previsioni che si sono viste. Un caso emblematico \u0026#232; sicuramente quello relativo all\u0026#8217;interesse al cosiddetto \u0026#8220;scioglimento del cumulo\u0026#8221;: ossia l\u0026#8217;interesse ad accertare che, computando le detrazioni previste dall\u0026#8217;articolo 54, la pena relativa ad un reato preclusivo all\u0026#8217;applicazione di determinati istituti (diversi da quelli di cui al comma l) \u0026#232; decorsa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8211; La modifica normativa censurata dai rimettenti \u0026#232; affiancata da ulteriori disposizioni, di cui pure conviene dare brevemente conto, nei limiti di interesse ai fini del presente giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl comma 1 dell\u0026#8217;art. 5 del d.l. n. 92 del 2024, come convertito, ha inserito tre commi nell\u0026#8217;art. 656 cod. proc. pen. Tra le nuove disposizioni merita qui di essere evidenziata, per la sua connessione con il riformato art. 69-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit., il comma 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 656 cod. proc. pen., ai termini del quale \u0026#171;[n]ell\u0026#8217;ordine di esecuzione la pena da espiare \u0026#232; indicata computando le detrazioni\u0026#187; a titolo di liberazione anticipata, \u0026#171;in modo tale che siano specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena da espiare senza le detrazioni. Nell\u0026#8217;ordine di esecuzione \u0026#232; [altres\u0026#236;] dato avviso al destinatario che [tali detrazioni] non saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all\u0026#8217;opera di rieducazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella citata relazione illustrativa si legge che \u0026#171;[q]uesta previsione ha il duplice scopo di stabilizzare fin dall\u0026#8217;inizio (nell\u0026#8217;ordine di esecuzione della pena) i semestri di interesse e il relativo conteggio delle riduzioni premiali, ma anche di promuovere l\u0026#8217;adesione al programma rieducativo da parte del detenuto, il quale ha modo di vedere gi\u0026#224; conteggiate tutte le detrazioni, ma, al contempo, \u0026#232; avvisato del fatto che, perch\u0026#233; divengano effettive, dovr\u0026#224; partecipare all\u0026#8217;opera di rieducazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, il comma 4 dell\u0026#8217;art. 5 del d.l. n. 92 del 2024, come convertito, ha rinviato a un regolamento governativo le modifiche al d.P.R. n. 230 del 2000 necessarie ad assicurare il coordinamento con la nuova disciplina, e in particolare a consentire al magistrato di sorveglianza di effettuare tempestivamente le valutazioni relative alla liberazione anticipata, da effettuarsi ora \u0026#8211; di regola \u0026#8211; d\u0026#8217;ufficio, alla scadenza dei termini indicati dai commi 1 e 2 del novellato art. 69-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, ordin. penit.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.5.\u0026#8211; Il 25 novembre 2025 il regolamento in questione \u0026#232; stato pubblicato nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e (d.P.R. 3 ottobre 2025, n. 176, intitolato \u0026#171;Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di procedimento per la concessione della liberazione anticipata e di corrispondenza telefonica dei detenuti e degli internati\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl regolamento modifica, per ci\u0026#242; che qui rileva, l\u0026#8217;art. 26 reg. ordin. penit., che disciplina la cartella personale del detenuto o internato. In particolare, dopo il comma 5 \u0026#8211; il quale prevede che allo scadere di ogni semestre di custodia cautelare e di pena detentiva, nella cartella personale di ciascun detenuto (e, oggi, anche di ciascun soggetto in esecuzione penale esterna) \u0026#232; annotato il giudizio espresso dalla direzione sugli indici attestanti la partecipazione del condannato all\u0026#8217;opera di rieducazione \u0026#8211; \u0026#232; stato inserito un nuovo comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, a tenore del quale \u0026#171;[q]uando il giudizio espresso \u0026#232; negativo lo stesso \u0026#232; comunicato all\u0026#8217;interessato\u0026#187; (art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e, numero 5, del d.P.R. n. 176 del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tale innovazione si ricollega direttamente una modifica dell\u0026#8217;art. 103 reg. ordin. penit., che detta disposizioni in materia di riduzioni di pena per la liberazione anticipata. Il nuovo comma 1-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 103 reg. ordin. penit. dispone, infatti, che \u0026#171;[n]ei casi di cui all\u0026#8217;articolo 26, comma 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e\u0026#187; (e dunque nei casi di giudizio negativo sulla partecipazione all\u0026#8217;opera di rieducazione), \u0026#171;l\u0026#8217;interessato \u0026#232; legittimato a proporre istanza al magistrato di sorveglianza ai sensi dell\u0026#8217;articolo 69-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 3, della legge. In questo caso, l\u0026#8217;istanza deve essere proposta nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del giudizio\u0026#187; (art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e, numero 3, del d.P.R. n. 176 del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome emerge dal parere del Consiglio di Stato del 1\u0026#176; settembre 2025, sullo schema di regolamento prodotto dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, la relazione illustrativa a tale atto chiarisce che l\u0026#8217;intervento concernente gli artt. 26, comma 5-\u003cem\u003ebis,\u003c/em\u003e e 103, comma 1-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, reg. ordin. penit. \u0026#171;ha lo scopo di superare i dubbi sollevati, anche con una questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, circa il fatto che il detenuto (rispetto al passato in cui sceglieva lui i tempi in cui chiedere la liberazione anticipata) pu\u0026#242; non avere contezza, durante l\u0026#8217;esecuzione della pena, della valutazione che \u0026#232; data della sua partecipazione al percorso trattamentale rieducativo. In questo modo, invece, siccome gi\u0026#224; la legge prevede che l\u0026#8217;istanza possa essere effettuata quando il condannato ha un interesse qualificato alla pronuncia, detto interesse \u0026#232; specificamente ravvisato nel fatto che sul suo percorso trattamentale rieducativo l\u0026#8217;amministrazione ha dato un giudizio negativo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Tutto ci\u0026#242; premesso, occorre anzitutto valutare i profili di ammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha sollevato varie eccezioni di inammissibilit\u0026#224; concernenti le sole questioni sollevate con l\u0026#8217;ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Napoli, iscritta al n. 75 reg. ord. del 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNessuna di tali eccezioni \u0026#232; per\u0026#242; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; In primo luogo, la difesa statale eccepisce l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 111, sesto comma, Cost., giacch\u0026#233; tale parametro costituzionale, se pure evocato nella parte motiva dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, non risulta menzionato nel dispositivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione \u0026#232; infondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa costante giurisprudenza di questa Corte ritiene che l\u0026#8217;individuazione dei parametri della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale debba essere effettuata sulla base di una \u0026#171;lettura combinata di motivazione e dispositivo dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione\u0026#187; (sentenza n. 94 del 2025, punto 6 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), e che \u0026#171;le discrepanze tra la motivazione e il dispositivo [\u0026#8230;] possono essere risolte tramite l\u0026#8217;impiego degli ordinari criteri ermeneutici, quando dalla lettura coordinata delle due parti dell\u0026#8217;atto emerga l\u0026#8217;effettiva volont\u0026#224; del rimettente\u0026#187; (sentenza n. 115 del 2025, punto 4.3.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, e in senso conforme i numerosi precedenti ivi citati).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;ordinanza di rimessione ora all\u0026#8217;esame compie un puntuale richiamo all\u0026#8217;obbligo di motivazione di ogni provvedimento giurisdizionale sancito dall\u0026#8217;art. 111, sesto comma, Cost., argomentando in merito alla difficolt\u0026#224; di fornire puntuale motivazione del provvedimento sulla liberazione anticipata a distanza di anni dai periodi oggetto di valutazione. Tanto basta perch\u0026#233; la questione possa ritenersi ritualmente proposta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; In secondo luogo, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato eccepisce l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della doglianza riferita all\u0026#8217;art. 3 Cost., per non avere il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e individuato un \u003cem\u003etertium\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecomparationis\u003c/em\u003e, ossia un \u0026#171;detenuto [\u0026#8230;] irragionevolmente discriminato dalla nuova disciplina\u0026#187;, la quale in effetti non precluderebbe ad alcuna persona privata dalla libert\u0026#224; personale di formulare al magistrato di sorveglianza una motivata istanza di liberazione anticipata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche questa eccezione \u0026#232; infondata, dal momento che il rimettente invoca l\u0026#8217;art. 3 Cost. non gi\u0026#224; sotto il profilo della irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento tra due situazioni analoghe, ma sotto il diverso profilo della irragionevolezza intrinseca della nuova disciplina rispetto agli scopi dell\u0026#8217;istituto della liberazione anticipata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato eccepisce, infine, la mancata sperimentazione da parte del rimettente di un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, osservando che la nozione di \u0026#171;specifico interesse\u0026#187; che deve sorreggere l\u0026#8217;istanza di liberazione anticipata sarebbe sufficientemente ampia da consentire al magistrato di sorveglianza di valorizzare \u0026#171;tutte quelle situazioni in cui il provvedimento pu\u0026#242; rivestire una qualche utilit\u0026#224; per il detenuto, anche nell\u0026#8217;ambito del suo percorso trattamentale\u0026#187;, senza che sia necessaria alcuna \u0026#171;valutazione di fondatezza/ congruit\u0026#224; dell\u0026#8217;interesse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNemmeno questa eccezione pu\u0026#242; essere accolta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn via generale, merita ribadire che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, \u0026#171;quando il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e abbia consapevolmente reputato che il tenore della disposizione censurata impone una determinata interpretazione e ne impedisce altre, eventualmente conformi a Costituzione, la verifica delle relative soluzioni ermeneutiche non attiene al piano dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224;, ed \u0026#232; piuttosto una valutazione che riguarda il merito delle questioni\u0026#187; (sentenza n. 150 del 2022, punto 3 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, da ultimo richiamata dalla sentenza n. 141 del 2025, punto 4.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, e ulteriori precedenti in senso conforme ivi richiamati).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso ora all\u0026#8217;esame, peraltro, l\u0026#8217;intero impianto logico dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione \u0026#232; volto a censurare la scelta legislativa di rendere soltanto residuale la possibilit\u0026#224; per il detenuto di formulare l\u0026#8217;istanza di liberazione anticipata, e in particolare di precludergli, in tal modo, la possibilit\u0026#224; di ottenere il relativo provvedimento semestre per semestre, cos\u0026#236; da avere la costante contezza dello \u0026#8220;stato di avanzamento\u0026#8221; del suo percorso trattamentale. Il rimettente auspica, dunque, una pronuncia di questa Corte che assicuri un risultato opposto all\u0026#8217;obiettivo perseguito dal legislatore, puntualmente indicato nella relazione al disegno di legge di conversione del d.l. n. 92 del 2024 (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, 4.3) e che trova espressione nel chiaro dettato della nuova disposizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGiungere a un tale risultato in via ermeneutica equivarrebbe, pertanto, a compiere non gi\u0026#224; una interpretazione costituzionalmente conforme, ma una interpretazione \u003cem\u003econtra \u003c/em\u003e\u003cem\u003elegem\u003c/em\u003e, senz\u0026#8217;altro preclusa al giudice; il quale \u0026#232; invece tenuto \u0026#8211; ove ritenga che dalla disposizione non possano evincersi significati compatibili con i principi costituzionali \u0026#8211; a sollevare incidente di legittimit\u0026#224; costituzionale (sul punto, da ultimo, sentenza n. 142 del 2025, punto 9.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, ove si sottolinea \u0026#8211; sulla scorta di altri precedenti ivi citati \u0026#8211; che \u0026#171;il dato testuale configura un limite invalicabile in presenza del quale il tentativo di interpretazione conforme cede il passo necessariamente al sindacato di legittimit\u0026#224; costituzionale\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; che, per l\u0026#8217;appunto, ha fatto il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Nel merito, le questioni sono fondate, in riferimento a tutti i parametri evocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Le articolate ordinanze di rimessione, di cui si \u0026#232; dato conto analiticamente nel \u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e, ruotano attorno all\u0026#8217;argomento centrale secondo cui la nuova disciplina dell\u0026#8217;art. 69-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 3, ordin. penit. comprometterebbe gravemente la funzionalit\u0026#224; dell\u0026#8217;istituto della liberazione anticipata a promuovere il processo di rieducazione del condannato, ponendosi cos\u0026#236; in contraddizione con la finalit\u0026#224; stessa dell\u0026#8217;istituto. Con conseguente \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e agli artt. 27, terzo comma, e 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl solo Magistrato di sorveglianza di Napoli ritiene, inoltre, che la disposizione censurata violi l\u0026#8217;art. 111, sesto comma, Cost., rendendo difficile \u0026#8211; in ragione del lasso temporale, che potrebbe essere in concreto assai esteso, tra il semestre oggetto di valutazione e il momento del giudizio \u0026#8211; l\u0026#8217;adempimento dell\u0026#8217;obbligo costituzionale di motivazione del relativo provvedimento giurisdizionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato oppone a tale prospettazione essenzialmente tre argomenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnzitutto, la scelta del legislatore rientrerebbe in un suo ambito di discrezionalit\u0026#224;, non censurabile al metro di valutazioni \u0026#8211; in definitiva \u0026#8211; di mera opportunit\u0026#224;, come sarebbero quelle operate dalle ordinanze di rimessione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn secondo luogo, la difesa statale sottolinea come la disciplina censurata conservi il principio della valutazione riferita ai singoli semestri di pena, spostando semplicemente l\u0026#8217;accertamento dei presupposti della liberazione anticipata in un tempo prossimo a quello in cui le detrazioni di pena divengono concretamente utili per il condannato: ossia nell\u0026#8217;imminenza del fine pena, ovvero della possibilit\u0026#224; di accesso a una misura alternativa o a un beneficio penitenziario che presupponga l\u0026#8217;espiazione di una quota della pena, sulla quale possano effettuarsi le detrazioni. Un tale spostamento non muterebbe la sostanza del beneficio in esame e la sua logica in senso lato premiale, ma risulterebbe al contempo funzionale ad alleggerire il carico di lavoro della magistratura di sorveglianza, consentendole cos\u0026#236; di rispondere pi\u0026#249; sollecitamente alle istanze degli stessi detenuti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato sottolinea come il nuovo comma 10-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 656 cod. proc. pen., introdotto dall\u0026#8217;art. 5, comma 1, del d.l. n. 92 del 2024, come convertito (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, 4.4.), disponga oggi che l\u0026#8217;ordine di esecuzione della pena indichi espressamente, accanto alla pena da espiare in forza della sentenza di condanna, anche le detrazioni che il condannato potr\u0026#224; ottenere a titolo di liberazione anticipata, dando specifico avviso al destinatario che tali detrazioni non saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena egli non abbia partecipato all\u0026#8217;opera di rieducazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.\u0026#8211; Al riguardo, questa Corte osserva che la pur ampia discrezionalit\u0026#224; del legislatore nella configurazione delle regole processuali, anche nella materia penitenziaria, non pu\u0026#242; autorizzare un \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e al principio della finalit\u0026#224; rieducativa delle pene \u0026#8211; l\u0026#8217;unica finalit\u0026#224; espressamente menzionata dalla Costituzione, ancorch\u0026#233; non in funzione escludente le altre cui le pene assolvono.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa tensione delle pene verso l\u0026#8217;obiettivo della rieducazione del condannato \u0026#232; oggetto di un preciso dovere (\u0026#171;[l]e pene [\u0026#8230;] \u003cem\u003edevono\u003c/em\u003e tendere alla rieducazione del condannato\u0026#187;), che l\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost. pone a carico di tutte le istituzioni e i poteri che esercitano la potest\u0026#224; punitiva nell\u0026#8217;ordinamento italiano, a cominciare dal legislatore. La rieducazione \u0026#8211; che la sentenza n. 179 del 2017 ha definito come espressione di sintesi che include gli obiettivi di \u0026#171;recupero, riparazione, riconciliazione e reinserimento sociale\u0026#187; (punto 4.4. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e) \u0026#8211; indica \u0026#171;una delle qualit\u0026#224; essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l\u0026#8217;accompagnano da quando nasce, nell\u0026#8217;astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue\u0026#187; (sentenza n. 313 del 1990, punto 8 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e). Tale finalit\u0026#224; non pu\u0026#242; essere sacrificata a vantaggio di alcun\u0026#8217;altra, seppur legittima, finalit\u0026#224; della pena (sentenza n. 139 del 2025, punto 9.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, nonch\u0026#233;, in precedenza, sentenza n. 149 del 2018, punto 7 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, e ivi ulteriori riferimenti).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa liberazione anticipata \u0026#232; istituto chiave nel perseguimento di tale finalit\u0026#224;, costituzionalmente necessaria, della pena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGi\u0026#224; con la sentenza n. 274 del 1983, nel dichiarare costituzionalmente illegittima l\u0026#8217;esclusione dei condannati all\u0026#8217;ergastolo dalla liberazione anticipata (ai fini, quanto meno, dell\u0026#8217;anticipato accesso alla liberazione condizionale), questa Corte ha posto in luce la funzionalit\u0026#224; dell\u0026#8217;istituto a promuovere la finalit\u0026#224; rieducativa della pena (punto 4 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e). La successiva sentenza n. 276 del 1990 ha ulteriormente rimarcato che la liberazione anticipata \u0026#232; finalizzata a \u0026#171;sollecitare l\u0026#8217;adesione e la partecipazione all\u0026#8217;azione di rieducazione dei soggetti sottoposti a trattamento\u0026#187;, attraverso il riconoscimento del diritto alla detrazione di una quota di pena per ogni semestre espiato, \u0026#171;durante il quale il detenuto abbia dato prova di volere concretamente partecipare all\u0026#8217;opera di rieducazione\u0026#187;. La logica di quel meccanismo implica \u0026#8211; ha proseguito la sentenza \u0026#8211; la \u0026#171;prospettiva di un premio da cogliere in [un] breve lasso di tempo, purch\u0026#233; in quel tempo egli riesca a dare adesione all\u0026#8217;azione rieducativa\u0026#187; (punto 3 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAncora, la sentenza n. 17 del 2021 ha posto in luce \u0026#171;l\u0026#8217;importanza d\u0026#8217;una tempestiva valutazione del comportamento tenuto dal condannato, fin dai periodi iniziali della sua detenzione, affinch\u0026#233; si consolidino stabili atteggiamenti di partecipazione all\u0026#8217;offerta rieducativa, in termini di vera e propria abitudine, immediatamente produttiva di effetti favorevoli\u0026#187; (punto 2 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; sul \u0026#171;potente stimolo\u0026#187; all\u0026#8217;opera rieducativa rappresentato dalle riduzioni di pena semestrali a titolo di liberazione anticipata, si veda anche, di nuovo, la sentenza n. 149 del 2018, punto 6 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.4.\u0026#8211; Alla luce di tali precedenti, osserva questa Corte che l\u0026#8217;attuale meccanismo di valutazione globale dei presupposti della liberazione anticipata relativi a ciascun semestre in una fase avanzata dell\u0026#8217;espiazione della pena, in prossimit\u0026#224; del momento in cui il condannato pu\u0026#242; immediatamente fruire delle riduzioni di pena (rispetto all\u0026#8217;anticipazione del fine pena o dell\u0026#8217;accesso a misure alternative e benefici), fa venir meno il riscontro periodico sulla qualit\u0026#224; del concreto percorso trattamentale individuale, che era stato sin qui assicurato dalla possibilit\u0026#224; di una valutazione frazionata dei presupposti della liberazione anticipata, semestre per semestre, sollecitata da una istanza del detenuto. Tale riscontro, se positivo, assicurava immediatamente a quest\u0026#8217;ultimo il diritto alla riduzione di pena: una riduzione, invero, di cui avrebbe usufruito soltanto in futuro, ma sulla quale \u003cem\u003esin da subito\u003c/em\u003e poteva fare affidamento certo (salva soltanto l\u0026#8217;eccezionale possibilit\u0026#224; di una revoca, alle stringenti condizioni previste dall\u0026#8217;art. 54, comma 3, ordin. penit., come inciso dalla sentenza n. 186 del 1995).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome si \u0026#232; osservato durante i lavori preparatori della riforma, il riconoscimento della detrazione per ciascun semestre da parte del magistrato di sorveglianza \u0026#171;rassicura il detenuto perch\u0026#233; gli fornisce una prospettiva concreta e periodicamente aggiornata rispetto al suo fine pena, e, in tal modo aiuta a stemperare le tensioni che la carcerazione produce; ci\u0026#242; che giova anche alla sicurezza ed alla qualit\u0026#224; della vita all\u0026#8217;interno degli istituti di pena\u0026#187; (testo della relazione presentata dalla Presidente del Tribunale di sorveglianza di Cagliari alla Commissione giustizia del Senato nella seduta del 10 luglio 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn effetti, il meccanismo di riscontro frazionato circa l\u0026#8217;esito positivo delle istanze di liberazione anticipata ha, sino al recente passato, costituito per il detenuto uno stimolo importante a proseguire sul cammino di cambiamento intrapreso, attraverso la progressiva anticipazione, che in tal modo gli si prospettava, del fine pena e del termine per l\u0026#8217;accesso ai benefici. Ci\u0026#242; in piena consonanza con quei caratteri di progressivit\u0026#224; e flessibilit\u0026#224; della pena che derivano dallo stesso principio rieducativo, e che si declinano in una duplice speculare responsabilit\u0026#224;: quella del condannato, chiamato a \u0026#171;intraprendere un cammino di revisione critica del proprio passato e di ricostruzione della propria personalit\u0026#224;, in linea con le esigenze minime di rispetto dei valori fondamentali su cui si fonda la convivenza civile\u0026#187;; e quella correlativa del sistema penale nello stimolare il condannato a intraprendere e proseguire tale cammino, avvicinandolo gradualmente ai benefici finalizzati a promuovere il suo progressivo reinserimento nella societ\u0026#224; (sentenza n. 149 del 2018, punti 5 e 7 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, e ivi per ulteriori riferimenti).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, come sottolineano i rimettenti, anche l\u0026#8217;eventuale diniego della liberazione anticipata con riferimento a un singolo semestre non segnava un irreparabile fallimento del percorso trattamentale, ma costituiva esso stesso stimolo per il condannato a modificare al pi\u0026#249; presto il proprio comportamento, s\u0026#236; da ottenere la riduzione di pena alla successiva scadenza semestrale. Il tutto nell\u0026#8217;ambito di un cammino in cui il condannato dovrebbe idealmente essere aiutato \u0026#8211; attraverso un costante dialogo con il magistrato di sorveglianza e il personale dell\u0026#8217;amministrazione penitenziaria, nonch\u0026#233; con i volontari che quotidianamente dedicano il loro impegno alle carceri italiane \u0026#8211; a ritrovare in se stesso le risorse personali indispensabili per realizzare quel processo di cambiamento cui mira, in definitiva, l\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disciplina qui censurata ha cancellato tutti questi riscontri periodici, lasciando il condannato nell\u0026#8217;incertezza circa la meritevolezza del percorso nel frattempo compiuto, o viceversa la sua inadeguatezza rispetto alle aspettative dell\u0026#8217;ordinamento. E ci\u0026#242; sino al momento in cui i potenziali premi diventino in concreto fruibili in termini di riduzioni della pena da espiare: un momento \u0026#8211; per\u0026#242; \u0026#8211; in cui il condannato non \u0026#232; pi\u0026#249; in grado di correggere efficacemente il proprio comportamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.5.\u0026#8211; Lo scopo perseguito dal legislatore, su cui insiste nelle proprie difese l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, di alleggerire il carico di lavoro della magistratura di sorveglianza \u0026#232; invero apprezzabile, stanti i noti gravissimi ritardi nella definizione delle cause pendenti: a cominciare da quelle concernenti l\u0026#8217;enorme numero dei cosiddetti \u0026#8220;liberi sospesi\u0026#8221; \u0026#8211; e cio\u0026#232; condannati a pene detentive non superiori a quattro anni, che restano anche per anni in attesa delle determinazioni del tribunale di sorveglianza sulla propria istanza di misura alternativa alla detenzione \u0026#8211;, su cui questa Corte ha gi\u0026#224; avuto modo di richiamare l\u0026#8217;urgente attenzione del legislatore (sentenza n. 84 del 2024, punto 3.3.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE tuttavia, un tale interesse alla sollecita definizione dei giudizi pendenti, esso stesso di rilievo costituzionale (art. 111, secondo comma, Cost.), non pu\u0026#242; essere perseguito con modalit\u0026#224; che determinano \u0026#8211; come nel caso oggi all\u0026#8217;esame \u0026#8211; grave pregiudizio alla finalit\u0026#224; rieducativa della pena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.6.\u0026#8211; Questa Corte ritiene dunque che la disciplina censurata \u0026#8211; precludendo al condannato di formulare istanza di liberazione anticipata in assenza di uno \u0026#171;specifico interesse\u0026#187; diverso da quello alla determinazione del fine pena e del termine di accesso a misure alternative o a benefici penitenziari \u0026#8211; violi il principio della finalit\u0026#224; rieducativa della pena di cui all\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost., e risulti distonica rispetto alla stessa finalit\u0026#224; dell\u0026#8217;istituto della liberazione anticipata, pensata dal legislatore dell\u0026#8217;ordinamento penitenziario come strumento atto a favorire quella finalit\u0026#224; costituzionale, integrandosi altres\u0026#236; con il principio del \u0026#8220;minimo sacrificio necessario\u0026#8221; della libert\u0026#224; personale, che la costante giurisprudenza di questa Corte deduce dal particolare rilievo costituzionale della libert\u0026#224; personale (sentenza n. 139 del 2025, punto 9.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, e ivi ulteriori riferimenti)\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; determina, altres\u0026#236;, un\u0026#8217;evidente incongruit\u0026#224; della disciplina rispetto alla sua finalit\u0026#224;: il che integra un\u0026#8217;ipotesi di irrazionalit\u0026#224; \u003cem\u003eintra \u003c/em\u003e\u003cem\u003elegem\u003c/em\u003e, riconducibile al novero dei vizi di irragionevolezza ex\u003cem\u003e \u003c/em\u003eart. 3 Cost. (sentenze n. 38 del 2025, punto n. 4.3.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 95 del 2024, punto 8 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 197 del 2023, punto 5.5.4. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 223 del 2022, punto 12 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 195 del 2022, punto 8 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome ritenuto dal Magistrato di sorveglianza di Napoli, inoltre, la disciplina censurata risulta distonica anche rispetto all\u0026#8217;art. 111, sesto comma, Cost., rendendo arduo per il giudice l\u0026#8217;adempimento del suo dovere costituzionale di motivare il provvedimento che riconosca o neghi le detrazioni di pena a titolo di liberazione anticipata a distanza, in ipotesi, di molti anni dal semestre cui ciascuna di esse si riferisce, sulla base di relazioni rispetto alle quali diviene in pratica assai difficile chiedere chiarimenti alle amministrazioni penitenziarie presso le quali il condannato \u0026#232; stato in carico. Con la correlata difficolt\u0026#224; per il condannato stesso di esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa, stante la difficolt\u0026#224; di produrre prove della propria partecipazione all\u0026#8217;opera di rieducazione a distanza di anni dai semestri in valutazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.7.\u0026#8211; Resta, a questo punto, da vagliare se e in che misura le altre innovazioni normative operate con il d.l. n. 92 del 2024, come convertito, e poi con il d.P.R. n. 176 del 2025, sortiscano l\u0026#8217;effetto di elidere i vizi di illegittimit\u0026#224; costituzionale sin qui posti in luce.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.7.1.\u0026#8211; Prendendo le mosse dagli interventi sull\u0026#8217;art. 656 cod. proc. pen., essi sono compendiabili nell\u0026#8217;espressa indicazione, nell\u0026#8217;ordine di esecuzione della pena, delle detrazioni di pena a titolo di liberazione anticipata di cui il condannato potr\u0026#224; fruire, accompagnata dall\u0026#8217;avvertimento che tali detrazioni non saranno riconosciute in caso di mancata partecipazione all\u0026#8217;opera di rieducazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRitiene questa Corte che l\u0026#8217;obbligo di fornire sin dall\u0026#8217;inizio al condannato queste informazioni, peraltro gi\u0026#224; desumibili dalla mera lettura del dettato normativo, non valga a compensare il venir meno di quella verifica periodica che era garantita dalla possibilit\u0026#224; di ottenere, per l\u0026#8217;intero corso dell\u0026#8217;esecuzione della pena, un riscontro puntuale sull\u0026#8217;andamento del percorso trattamentale, assicurato dalla valutazione idealmente espressa dal magistrato di sorveglianza al termine di ogni semestre. Solo tale valutazione individualizzata \u0026#232;, infatti, idonea a segnalare le specifiche criticit\u0026#224; riscontrate nel semestre, e a consentire allo stesso condannato \u0026#8211; anche grazie ai colloqui con il magistrato e con l\u0026#8217;amministrazione penitenziaria \u0026#8211; di superare tali criticit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.7.2.\u0026#8211; Necessariamente pi\u0026#249; articolato \u0026#232;, invece, il discorso concernente l\u0026#8217;impatto sulle odierne questioni del \u003cem\u003enovum\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003erappresentato dalle modifiche al regolamento penitenziario, e in particolare dal combinato disposto dei nuovi commi 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 26 e 1-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 103, di cui si \u0026#232; dato conto poc\u0026#8217;anzi (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, 4.5.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer effetto di tali modifiche, al condannato deve essere ora comunicato il giudizio negativo espresso dalla direzione del carcere sulla sua partecipazione all\u0026#8217;opera di rieducazione in relazione a ciascun semestre. In tal caso, il condannato si considera titolare di uno \u0026#171;specifico interesse\u0026#187; ai sensi del censurato art. 69-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 3, ordin. penit., che lo legittima a formulare, nei trenta giorni successivi, istanza di liberazione anticipata in relazione \u0026#8211; evidentemente \u0026#8211; allo specifico semestre in relazione al quale \u0026#232; stato espresso il giudizio negativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUn tale meccanismo certamente attenua i profili di frizione con la finalit\u0026#224; rieducativa della pena, di irragionevolezza intrinseca e di contrasto con i principi del \u0026#8220;giusto processo\u0026#8221; nella fase esecutiva della pena sin qui evidenziati, consentendo al condannato di sollecitare immediatamente una verifica giurisdizionale, alla luce delle proprie deduzioni difensive, rilevante al fine dell\u0026#8217;accertamento dei presupposti della liberazione anticipata in relazione al singolo semestre.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, un meccanismo cos\u0026#236; congegnato continua a presentare gravi incongruenze, che finiscono per lasciare il detenuto, il quale non abbia ricevuto una inequivoca valutazione negativa da parte dell\u0026#8217;amministrazione, nell\u0026#8217;incertezza circa il proprio fine pena reale (e i termini per accedere a misure alternative e benefici). Al riguardo, non pu\u0026#242; infatti trascurarsi che la valutazione circa la sussistenza dei presupposti della liberazione anticipata spetta, in base alla legge, al solo magistrato di sorveglianza: il quale, certo, dovr\u0026#224; considerare con attenzione il giudizio comunicatogli dall\u0026#8217;amministrazione penitenziaria, nell\u0026#8217;ambito per\u0026#242; di una valutazione che egli dovr\u0026#224; compiere in autonomia, sulla base di parametri anche ulteriori rispetto alle periodiche relazioni dell\u0026#8217;amministrazione penitenziaria. La giurisprudenza di legittimit\u0026#224; \u0026#232; infatti costante nel sottolineare la necessit\u0026#224; di tenere in considerazione, nella valutazione della partecipazione del condannato all\u0026#8217;opera di rieducazione, plurimi elementi ulteriori rispetto ai riscontri dell\u0026#8217;amministrazione penitenziaria (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 28 marzo-3 luglio 2025, n. 24506, e ivi ulteriori precedenti, nonch\u0026#233; sezione prima penale, sentenza 12 luglio 2018-22 gennaio 2019, n. 2886). Il che potrebbe condurlo a negare le detrazioni di pena anche in presenza di un giudizio non negativo (o non totalmente negativo) dell\u0026#8217;amministrazione, e viceversa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn altre parole, ci\u0026#242; che conta per il condannato ai fini del riconoscimento delle detrazioni di pena per ciascun semestre \u0026#232; la valutazione del magistrato di sorveglianza, non quella dell\u0026#8217;amministrazione. Di qui il suo persistente interesse, nell\u0026#8217;ottica dell\u0026#8217;efficacia del complessivo percorso rieducativo, a sollecitare tale valutazione semestre per semestre, anche nell\u0026#8217;ipotesi in cui non gli venga comunicato un giudizio negativo da parte dell\u0026#8217;amministrazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDonde l\u0026#8217;insufficienza dei correttivi al regolamento penitenziario introdotti con il d.P.R. n. 176 del 2025 a sanare i \u003cem\u003evulnera\u003c/em\u003e poc\u0026#8217;anzi evidenziati nella disciplina legislativa censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRestano assorbiti tutti gli ulteriori profili di censura prospettati dalle ordinanze di rimessione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; La \u003cem\u003ereductio ad \u003c/em\u003e\u003cem\u003elegitimitatem\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003edella disciplina censurata \u0026#232; possibile mediante l\u0026#8217;ablazione, nel comma 3 del novellato art. 69-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit., dell\u0026#8217;intera seconda parte della disposizione che condiziona la possibilit\u0026#224; per il condannato di formulare istanza di liberazione anticipata alla sussistenza di uno specifico interesse (\u0026#171;quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilit\u0026#224;, nell\u0026#8217;istanza medesima\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa sopravvivenza della proposizione iniziale (\u0026#171;Il condannato pu\u0026#242; formulare istanza di liberazione anticipata\u0026#187;) assicurer\u0026#224; cos\u0026#236; al condannato la possibilit\u0026#224; di formulare in qualsiasi momento l\u0026#8217;istanza in relazione al semestre o ai semestri gi\u0026#224; maturati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eResta fermo, invece, l\u0026#8217;obbligo \u0026#8211; introdotto dal d.l. n. 92 del 2024, come convertito, \u0026#8211; di valutazione \u003cem\u003eex officio\u003c/em\u003e dei presupposti per la concessione della libert\u0026#224; anticipata in relazione a ciascun semestre, ove non gi\u0026#224; effettuata in risposta a previe istanze del condannato, nelle scansioni temporali previste dai primi due commi dell\u0026#8217;art. 69-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit., che non sono oggetto delle censure dei rimettenti.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriuniti i giudizi,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 69-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull\u0026#8217;ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libert\u0026#224;), come sostituito dall\u0026#8217;art. 5, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 (Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2024, n. 112, limitatamente alle parole \u0026#171;quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilit\u0026#224;, nell\u0026#8217;istanza medesima\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFrancesco VIGAN\u0026#210;, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 29 dicembre 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Ordinamento penitenziario - Procedimento in materia di liberazione anticipata - Modifiche normative a opera del decreto-legge n. 92 del 2024, come convertito - Previsione che il condannato pu\u0026#242; formulare istanza di liberazione anticipata quando abbia espressamente indicato, a pena di inammissibilit\u0026#224;, nell\u0026#8217;istanza relativa, di avere all\u0026#8217;ottenimento del beneficio uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai c. 1 e 2 dell\u0026#8217;art. 69-bis della legge n. 354 del 1975 - Violazione, sotto plurimi profili, dei principi di ragionevolezza e della finalit\u0026#224; rieducativa della pena.\nRichiesta del beneficio subordinata alla possibilit\u0026#224; di rientrare nei limiti di pena per accedere, nel termine di novanta giorni, a misure alternative alla detenzione o di ottenere nello stesso termine la scarcerazione - Previsione che il condannato debba indicare, per la valutazione della richiesta, le ragioni specifiche per le quali si richiede il beneficio.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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