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costituzionale dell\u0027art. 20, comma 7, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidariet\u0026#224; per le vittime delle richieste estorsive e dell\u0027usura), promosso con ordinanza 25 gennaio 2005 dal Tribunale di Lecce, nel procedimento di esecuzione promosso da Mediocredito della Puglia S.p.A. ed altri contro Leonardo Metrangolo ed altri, iscritta al n. 286 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella \u003cI\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/I\u003e della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell\u0027anno 2005. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cI\u003e    Visto\u003c/I\u003e l\u0027atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cI\u003e    udito\u003c/I\u003e nella camera di consiglio del 16 novembre 2005 il Giudice relatore Annibale Marini. \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cI\u003eRitenuto in fatto\u003c/I\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Nel corso di un procedimento di espropriazione immobiliare il Tribunale di Lecce, con ordinanza depositata il 26 gennaio 2005, ha sollevato, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione ed \u0026#171;al principio fondamentale della separazione dei poteri dello Stato\u0026#187;, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 20, comma 7, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidariet\u0026#224; per le vittime delle richieste estorsive e dell\u0027usura). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    La disposizione impugnata dispone che la sospensione dei processi esecutivi per la durata di trecento giorni, prevista al comma 4 in favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l\u0027elargizione di cui agli artt. 3, 5, 6 e 8 della stessa legge, abbia effetto \u0026#171;a seguito del parere favorevole del prefetto competente per territorio, sentito il presidente del tribunale\u0026#187;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Espone il rimettente che \u0026#8211; nel procedimento esecutivo di cui si tratta \u0026#8211; il Prefetto di Lecce, nonostante il parere contrario del presidente del Tribunale, ha espresso parere favorevole ad una nuova sospensione di trecento giorni dei termini del processo esecutivo, pur avendo il debitore esecutato gi\u0026#224; goduto una volta, nel medesimo procedimento, del suddetto beneficio. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Il giudice \u003cI\u003ea quo\u003c/I\u003e ritiene che la norma impugnata non possa essere interpretata nel senso di consentire che la sospensione del procedimento per trecento giorni venga disposta per pi\u0026#249; di una volta, ostandovi non soltanto la lettera della disposizione ma anche la sua \u003cI\u003eratio\u003c/I\u003e, evidentemente ispirata al contemperamento tra \u0026#171;le legittime aspettative del debitore che sia stato vittima dei reati di usura e di estorsione\u0026#187; e \u0026#171;le contrapposte esigenze di tutela dei creditori che la procedura esecutiva mira a soddisfare, almeno parzialmente\u0026#187;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    L\u0027intero impianto della legge, in uno con le norme del regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455 (Regolamento recante norme concernenti il Fondo di solidariet\u0026#224; per le vittime delle richieste estorsive e dell\u0027usura, ai sensi dell\u0027articolo 21 della legge 23 febbraio 1999, n. 44), renderebbe d\u0027altro canto palese l\u0027intenzione del legislatore di circoscrivere in lassi temporali assai ristretti la definizione delle richieste avanzate al Fondo di solidariet\u0026#224;, cosicch\u0026#233; la sospensione dei procedimenti esecutivi per un periodo, non reiterabile, di trecento giorni risulta pi\u0026#249; che sufficiente a consentire la conclusione dell\u0027\u003cI\u003eiter \u003c/I\u003eamministrativo. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Il giudice dell\u0027esecuzione tuttavia \u0026#8211; ad avviso dello stesso rimettente \u0026#8211; non pu\u0026#242; che prendere atto della determinazione del Prefetto, atteso il tenore testuale della disposizione, cosicch\u0026#233; la procedura esecutiva di cui si tratta \u0026#8211; ed in ci\u0026#242; risiede la rilevanza della questione \u0026#8211; dovrebbe essere senz\u0027altro sospesa per ulteriori trecento giorni. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Assume, peraltro, il giudice \u003cI\u003ea quo\u003c/I\u003e che la norma, attribuendo ad un funzionario subordinato al potere esecutivo il potere di adottare un provvedimento vincolante per l\u0027autorit\u0026#224; giudiziaria, si pone in contrasto sia con l\u0027art. 101, secondo comma, della Costituzione, secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge, sia con l\u0027art. 108, secondo comma, della Costituzione, secondo cui la legge assicura l\u0027indipendenza degli estranei che partecipano all\u0027amministrazione della giustizia, sia infine con il fondamentale principio di separazione dei poteri, \u0026#171;proprio di ogni Stato democratico\u0026#187;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Il prefetto, infatti, non \u0026#232; un organo indipendente ed imparziale, essendo,  al contrario, alle dirette dipendenze del Governo, ed \u0026#232; privo di quelle garanzie, prima fra tutte l\u0027inamovibilit\u0026#224;, poste a fondamento della autonomia ed indipendenza dei giudici. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e    Aggiunge infine il rimettente che la stessa Corte costituzionale, in una serie di pronunce in tema di composizione degli organi giurisdizionali, avrebbe in sostanza affermato il principio secondo cui il prefetto e funzionari comunque dipendenti dal potere esecutivo non possono ingerirsi in alcun modo nell\u0027amministrazione della giustizia. \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cI\u003eConsiderato in diritto\u003c/I\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    1.\u0026#8211; Il Tribunale di Lecce dubita, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione ed \u0026#171;al principio fondamentale della separazione dei poteri dello Stato\u0026#187;,  della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 20, comma 7, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidariet\u0026#224; per le vittime delle richieste estorsive e dell\u0027usura), secondo cui la sospensione dei processi esecutivi per la durata di trecento giorni, prevista al comma 4 in favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l\u0027elargizione di cui agli artt. 3, 5, 6 e 8 della stessa legge, \u0026#171;ha effetto a seguito del parere favorevole del prefetto competente per territorio, sentito il presidente del tribunale\u0026#187;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    2.\u0026#8211; La questione \u0026#232; fondata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    2.1.\u0026#8211; Il giudice rimettente muove dal presupposto interpretativo \u0026#8211; non implausibile, alla stregua del dato testuale \u0026#8211; secondo cui quella attribuita al prefetto dalla norma impugnata non \u0026#232; una funzione meramente consultiva, atteso che la sospensione dell\u0027esecuzione risulta espressamente subordinata al solo \u0026#8220;parere favorevole\u0026#8221; dello stesso prefetto, in presenza del quale il giudice non pu\u0026#242;, quindi, che adottare il relativo provvedimento, senza alcuna possibilit\u0026#224; di sindacato riguardo alla sussistenza delle condizioni di legge. Cos\u0026#236; come, all\u0027inverso, il \u0026#8220;parere\u0026#8221; negativo del prefetto di per s\u0026#233; impedisce la concessione del beneficio. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la sospensione del processo esecutivo in favore dei soggetti presi in considerazione dalla norma risulta, in tal modo, integralmente attribuita (non al giudice dell\u0027esecuzione, bens\u0026#236;) al prefetto, e cio\u0026#232; ad un organo del potere esecutivo, mentre, rispetto a tale valutazione, l\u0027autorit\u0026#224; giudiziaria \u0026#232; chiamata a svolgere, attraverso la previsione del parere non vincolante del presidente del tribunale, solo una funzione consultiva. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    La violazione dei princ\u0026#236;pi costituzionali posti a presidio dell\u0027indipendenza ed autonomia della funzione giurisdizionale appare pertanto palese, considerato che il prefetto viene ad essere investito, dalla norma impugnata, del potere di decidere in ordine alle istanze di sospensione dei processi esecutivi promossi nei confronti delle vittime dell\u0027usura; potere che, proprio perch\u0026#233; incidente sul processo e, quindi, giurisdizionale, non pu\u0026#242; che spettare in via esclusiva all\u0027autorit\u0026#224; giudiziaria. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    2.2.\u0026#8211; Se dunque contrasta con i parametri costituzionali invocati dal rimettente l\u0027attribuzione al prefetto del potere di decidere in merito alla particolare ipotesi di sospensione dei processi esecutivi prevista dalla norma impugnata, la norma stessa pu\u0026#242;, tuttavia, essere ricondotta a legittimit\u0026#224; costituzionale mediante l\u0027ablazione della parola \u0026#171;favorevole\u0026#187;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e    Ci\u0026#242; \u0026#232; sufficiente, infatti, a restituire alla funzione del prefetto un carattere propriamente consultivo, non vincolante, coerente con la natura \u0026#8211; giurisdizionale e non amministrativa \u0026#8211; del provvedimento richiesto, mentre il potere decisorio riguardo alla sussistenza dei presupposti per la sospensione del processo esecutivo torna ad essere attribuito al giudice, che ne \u0026#232; \u0026#8211; in base ai principi \u0026#8211; il naturale ed esclusivo titolare. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cI\u003e    dichiara \u003c/I\u003el\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 20, comma 7, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidariet\u0026#224; per le vittime delle richieste estorsive e dell\u0027usura), limitatamente alla parola \u0026#171;favorevole\u0026#187;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e    Cos\u0026#236; deciso nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAnnibale MARINI, Presidente e Redattore  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuseppe DI PAOLA, Cancelliere  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 23 dicembre 2005.  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: DI PAOLA \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Sicurezza pubblica - Benefici a favore delle vittime delle richieste estorsive e dell\u0027usura - Sospensione per trecento giorni, in favore dei soggetti che abbiano richiesto l\u0027elargizione ex lege 44/1999, dei termini relativi a processi esecutivi mobiliari e immobiliari - Previsto effetto \"a seguito del parere favorevole del Prefetto competente per territorio\" - Conseguente impossibilit\u0026#224; per il giudice dell\u0027esecuzione di disattendere tale parere.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"30029","titoletto":"SENT. 457/05. SICUREZZA PUBBLICA - BENEFICI A FAVORE DELLE VITTIME DELLE RICHIESTE ESTORSIVE E DELL\u0027USURA - SOSPENSIONE PER TRECENTO GIORNI, IN FAVORE DEI SOGGETTI CHE ABBIANO RICHIESTO L\u0027ELARGIZIONE EX LEGE N. 44 DEL 1999, DEI TERMINI RELATIVI A PROCESSI ESECUTIVI MOBILIARI E IMMOBILIARI - PREVISTO EFFETTO \"A SEGUITO DEL PARERE FAVOREVOLE DEL PREFETTO COMPETENTE PER TERRITORIO\" -DENUNCIATA ATTRIBUZIONE AD UN FUNZIONARIO SUBORDINATO AL POTERE ESECUTIVO DEL POTERE DI ADOTTARE UN PARERE VINCOLANTE PER L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA - ILLEGITTIMA INCIDENZA DI DETTO POTERE SUI PROCESSI ESECUTIVI, CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI INDIPENDENZA E AUTONOMIA DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA - NECESSARIA RESTITUZIONE ALLA FUNZIONE DEL PREFETTO DI UN CARATTERE PROPRIAMENTE CONSULTIVO MEDIANTE L’ABLAZIONE DELLA PAROLA “FAVOREVOLE” - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.","testo":"È costituzionalmente illegittimo l\u0027art. 20, comma 7, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, limitatamente alla parola «favorevole». La disposizione, a tenore della quale la sospensione dei processi esecutivi per la durata di trecento giorni, prevista al comma 4 in favore dei soggetti, vittime di richieste estorsive, che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l\u0027elargizione di cui agli artt. 3, 5, 6 e 8 della stessa legge, «ha effetto a seguito del parere favorevole del prefetto competente per territorio, sentito il presidente del tribunale», opera, infatti, l’integrale attribuzione (non al giudice dell\u0027esecuzione, bensì) al prefetto, e cioè ad un organo del potere esecutivo, della valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la sospensione del processo esecutivo in favore dei detti soggetti, valutazione rispetto alla quale l\u0027autorità giudiziaria è chiamata a svolgere, attraverso la previsione del parere non vincolante del presidente del tribunale, solo una funzione consultiva. Ciò comporta la violazione dei principi costituzionali posti a presidio dell\u0027indipendenza ed autonomia della funzione giurisdizionale, venendo ad essere investito il prefetto del potere di decidere sulle istanze di sospensione dei processi esecutivi promossi nei confronti delle vittime dell\u0027usura, potere che, proprio perché incidente sul processo e, quindi, giurisdizionale, non può che spettare in via esclusiva all\u0027autorità giudiziaria. Mediante l\u0027ablazione della parola «favorevole», tuttavia, la norma può essere ricondotta a legittimità costituzionale, restituendo alla funzione del prefetto un carattere propriamente consultivo, non vincolante, coerente con la natura giurisdizionale del provvedimento richiesto, il potere decisorio in ordine al quale torna ad essere attribuito al giudice, che ne è il naturale ed esclusivo titolare.","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"23/02/1999","data_nir":"1999-02-23","numero":"44","articolo":"20","specificazione_articolo":"","comma":"7","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-02-23;44~art20"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"101","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"108","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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