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Disposizioni varie), promosso dalla Corte di cassazione nel procedimento vertente tra l\u0026#8217;Azienda agricola Emilia Foder\u0026#224; snc e altri e la Dobank spa, quale rappresentante della Unicredit spa, con ordinanza del 9 dicembre 2019, iscritta al n. 95 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti gli atti di costituzione, fuori termine, dell\u0026#8217;Azienda agricola Emilia Foder\u0026#224; snc e di Cesare Foder\u0026#224;, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento della Regione Siciliana;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio del 24 febbraio 2021 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 24 febbraio 2021.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 9 dicembre 2019 (r.o. n. 95 del 2020) la Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 14, primo comma, lettera a), 17, primo comma, lettera e), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 20, comma 11, della legge della Regione Siciliana 22 dicembre 2005, n. 19 (Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie), nella parte in cui prevede che \u0026#171;gli istituti ed enti esercenti il Credito agrario prorogano di diciotto mesi le passivit\u0026#224; di carattere agricolo scadute o che andranno a scadere entro il 31 dicembre 2005\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il Collegio rimettente riferisce di essere adito per la cassazione di una sentenza della Corte di appello di Palermo di inefficacia del precetto, intimato dal Banco di Sicilia per inadempimento di un contratto di mutuo per consolidamento di passivit\u0026#224; agrarie con scadenza dal 31 dicembre 1998 al 31 dicembre 2004, a cui gli intimati si erano opposti adducendo l\u0026#8217;inesigibilit\u0026#224; del credito, ai sensi dell\u0026#8217;art. 20, comma 11, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2005, che proroga di diciotto mesi le passivit\u0026#224; di carattere agricolo scadute o che andranno a scadere entro il 31 dicembre 2005, purch\u0026#233; contratte in epoca antecedente alla stessa legge. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; La Corte di cassazione, premesso di non condividere l\u0026#8217;interpretazione offerta dalla Corte di appello, secondo cui l\u0026#8217;art. 20, comma 11, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2005 rimetterebbe all\u0026#8217;accordo delle parti la proroga delle scadenze contrattuali dei mutui agrari in corso, ritiene invece che la norma abbia immediata portata precettiva e disponga la proroga in via automatica, a prescindere dall\u0026#8217;assenso degli enti e degli istituti di credito mutuanti, non necessitando, un accordo di tal fatta, un\u0026#8217;espressa previsione normativa di autorizzazione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn tal senso deporrebbe il dato letterale della disposizione che, usando il modo verbale indicativo, denota la doverosit\u0026#224; dell\u0026#8217;azione prevista; inoltre, solo il riconoscimento della portata precettiva della norma le consentirebbe di aver qualche utilit\u0026#224;, mancando la previsione di provvidenze pubbliche o altre forme di incentivazione dell\u0026#8217;accordo delle parti, il quale \u0026#232; sempre possibile, in base alla disciplina del mutuo, senza necessit\u0026#224; di un\u0026#8217;ulteriore specifica previsione di legge che a ci\u0026#242; le inviti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePeraltro, prosegue la Corte di cassazione, gi\u0026#224; in altre occasioni il legislatore regionale siciliano avrebbe previsto proroghe automatiche delle scadenze delle passivit\u0026#224; dei mutui agrari, sancendo, invece, espressamente la loro natura facoltativa quando ne ha voluto rimettere l\u0026#8217;operativit\u0026#224; alla volont\u0026#224; delle parti. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Accertato, dunque, che la disposizione regionale non pu\u0026#242; avere il significato meramente propulsivo indicato dalla Corte di appello, la Corte di cassazione ritiene che l\u0026#8217;art. 20, comma 11, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2005 sia in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost. e con le sopra indicate norme dello statuto siciliano, per superamento della competenza legislativa regionale e invasione di quella del legislatore statale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Quanto alla rilevanza, la Suprema Corte precisa che non \u0026#232; contestato che il mutuo di cui si discute rientri tra quelli di cui alla norma censurata, sia per la tipologia che per la localizzazione regionale del rapporto e delle parti, trattandosi di un mutuo per il consolidamento di passivit\u0026#224; agricole concesso da un istituto regionale esercente credito agrario in favore di una azienda agricola siciliana, con rate scadute al 31 dicembre 2005. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer effetto dell\u0026#8217;art. 20, comma 11, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2005, dunque, le scadenze sono prorogate di diciotto mesi, con conseguente inesigibilit\u0026#224; dei crediti azionati con il precetto impugnato, a nulla rilevando, ai fini del giudizio di opposizione, la sopravvenuta esigibilit\u0026#224; dei crediti per scadenza delle proroghe. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, la Corte rimettente precisa che la rilevanza della questione sulla legittimit\u0026#224; della proroga non verrebbe meno neppure a seguito dell\u0026#8217;esame degli altri motivi di opposizione al precetto non solo per la priorit\u0026#224; logica del suo esame, comportando il suo accoglimento la caducazione integrale del precetto, ma perch\u0026#233; non sarebbero fondati; comunque, qualora fossero accolti i motivi di opposizione relativi all\u0026#8217;esatta determinazione della somma dovuta, non si potrebbe giungere alla declaratoria di nullit\u0026#224; del mutuo o dello stesso precetto opposto. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, la Corte di cassazione ritiene che la violazione degli artt. 14, primo comma, lettera a), e 17, primo comma, lettera e), dello statuto della Regione Siciliana e dell\u0026#8217;art. 3 Cost. derivi dall\u0026#8217;incidenza, da parte della norma censurata, sui rapporti di diritto privato che, per risalente giurisprudenza costituzionale (sono citate le sentenze n. 72 del 1965 e n. 154 del 1972), sono esclusi dalla competenza legislativa della Regione Siciliana sia in materia di industria e commercio che in materia di agricoltura, essendo riservati alla competenza statale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; A sostegno delle proprie argomentazioni, la Corte di cassazione cita una serie di pronunce della Corte costituzionale che hanno ribadito la competenza dello Stato in materia di disciplina dei rapporti privati, dichiarando l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale di norme regionali siciliane che la invadevano (sentenze n. 35 del 1992, n. 189 del 2007 e n. 265 del 2013).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale orientamento, prosegue la Corte di cassazione citando numerose altre pronunce, si sarebbe ampiamente consolidato nel senso di ritenere l\u0026#8217;ordinamento di diritto privato un limite alla potest\u0026#224; legislativa regionale, in quanto fondato sull\u0026#8217;esigenza, sottesa al principio di uguaglianza, di garantire l\u0026#8217;uniforme trattamento dei rapporti privatistici su tutto il territorio nazionale; conseguentemente, le norme dettate dal codice civile, siano esse imperative o destinate a regolare i rapporti civili in assenza di diversa volont\u0026#224; delle parti, sarebbero inderogabili per il legislatore regionale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; Ci\u0026#242; varrebbe anche in riferimento alla competenza esclusiva statutaria siciliana in materia di agricoltura poich\u0026#233;, anche se l\u0026#8217;art. 14, primo comma, lettera a), dello statuto non precisa, analogamente a quanto avviene per la competenza in materia di industria e commercio di cui alla successiva lettera d) dello stesso art. 14, primo comma, che ne sono esclusi i rapporti privati, tale esclusione deriverebbe da un principio generale dell\u0026#8217;ordinamento, che solo talvolta si \u0026#232; reputato di dover esplicitamente ribadire, senza che possa essere attribuito specifico rilievo alla differente formulazione delle due disposizioni statutarie. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8211; Pertanto, conclude il Collegio rimettente, la norma censurata, regolando la proroga delle scadenze dei contratti di credito agrario delle aziende agricole siciliane, ad un tasso di interesse determinato, avrebbe superato i limiti connaturati alle competenze statutarie di cui agli artt. 14, primo comma, lettera a), e 17, primo comma, lettera e) dello statuto regionale e avrebbe illegittimamente interferito sulle regole civilistiche dell\u0026#8217;adempimento delle obbligazioni pecuniarie e sulle conseguenze dell\u0026#8217;inadempimento in materia di \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;, che \u0026#232; materia riservata al legislatore statale in ragione del rispetto del precetto di uguaglianza, che prescrive di disciplinare in modo uniforme i rapporti privatistici su tutto il territorio nazionale e che si impone anche alle Regioni a statuto speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e10.\u0026#8211; Nel giudizio di costituzionalit\u0026#224; si sono costituite tardivamente l\u0026#8217;Azienda agricola Emilia Foder\u0026#224; snc e Cesare Foder\u0026#224;, quali parti del giudizio principale, chiedendo che la norma censurata sia dichiarata costituzionalmente illegittima. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e11.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuta in giudizio la Regione Siciliana chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e infondata, e in primo luogo la resistente ha rilevato che l\u0026#8217;ordinanza della Corte di cassazione le era stata notificata in data 27 luglio 2020, solo dopo l\u0026#8217;iscrizione del giudizio di costituzionalit\u0026#224; e d\u0026#8217;ordine della cancelleria della stessa Corte costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e12.\u0026#8211; L\u0026#8217;inversione della tempistica, stabilita dall\u0026#8217;art. 2, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi la Corte costituzionale, comporterebbe l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; del giudizio, poich\u0026#233; la Regione non avrebbe avuto un congruo termine per predisporre il proprio atto di intervento. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e13.\u0026#8211; Inoltre, il giudizio di costituzionalit\u0026#224; sarebbe inammissibile per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, poich\u0026#233; l\u0026#8217;ordinanza ha evocato il contrasto con le norme statutarie e con il solo art. 3 Cost., mentre non ha indicato l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l) Cost., cos\u0026#236; da rivelarsi contraddittoria e carente, non essendo chiaro in che modo la Regione, nell\u0026#8217;esercizio delle proprie competenze in materia di agricoltura e credito agrario, avrebbe superato il \u0026#8220;limite del diritto privato\u0026#8221;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA supporto delle proprie argomentazioni, la Regione Siciliana ricorda che con le ordinanze n. 339 del 2006 e n. 345 del 2008 la Corte costituzionale ha gi\u0026#224; dichiarato l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 1 della legge della Regione Siciliana 23 dicembre 2000, n. 28 (Proroga delle cambiali agrarie ed altre norme in materia di agricoltura. Norme in materia di usi civici), di proroga dei crediti agrari, per mancata specifica indicazione del parametro dell\u0026#8217;ordinamento civile, a fronte della mera evocazione del contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e14.\u0026#8211; Nel merito la resistente ha dedotto che la questione sarebbe infondata, essendo la Corte di cassazione incorsa in erronea interpretazione della disposizione censurata, che, secondo una lettura costituzionalmente orientata, avrebbe natura meramente propulsiva, volta a favorire l\u0026#8217;accordo delle parti sulla proroga delle scadenze delle passivit\u0026#224; agrarie, la cui posticipazione non avverrebbe in via automatica. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la Regione resistente questa interpretazione della disposizione censurata deriverebbe dall\u0026#8217;art. 12 delle Preleggi poich\u0026#233; l\u0026#8217;utilizzo della parola \u0026#171;prorogano\u0026#187; implicherebbe, quale presupposto implicito, la sussistenza di un accordo tra istituto di credito e debitore e, in tal senso, la Regione avrebbe interpretato norme di analogo contenuto sia nelle proprie circolari che nelle difese spiegate di fronte alla Corte costituzionale nel corso del giudizio conclusosi con l\u0026#8217;ordinanza n. 345 del 2008. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e15.\u0026#8211; Inoltre, la questione sarebbe infondata poich\u0026#233; l\u0026#8217;attribuzione della competenza legislativa statutaria esclusiva in materia di agricoltura e foreste consentirebbe l\u0026#8217;adozione di atti normativi incidenti anche sui rapporti regolati dalle norme del codice civile, se funzionale al perseguimento delle finalit\u0026#224; di interesse pubblico assegnate alla Regione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e16.\u0026#8211; A supporto di ci\u0026#242; vengono citate le sentenze n. 7 del 1956 e n. 6 del 1958 con cui la Corte costituzionale ha riconosciuto la possibilit\u0026#224; di apportare eccezioni alla regola di riserva statale della competenza in materia di diritto privato quando ricorrano le seguenti condizioni: 1) eccezionalit\u0026#224; di situazioni locali; 2) soddisfacimento di interessi pubblici; 3) mancanza di contrasto con i criteri informatori della legislazione statale in materia, da adattare alle particolari situazioni ambientali. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e17.\u0026#8211; Inoltre, poich\u0026#233; la potest\u0026#224; legislativa in materia agraria non investirebbe solo i profili tecnici, ma anche i rapporti privati quando possa influire sulla situazione generale economica, sull\u0026#8217;incremento della produzione agricola e sulla pace sociale delle campagne, che costituiscono interessi pubblici, la Regione conclude per la legittimit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 20, comma 11, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2005 in relazione all\u0026#8217;obiettivo perseguito nel contesto della generale potest\u0026#224; riconosciuta nella materia agricoltura alla Regione Siciliana. \r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 9 dicembre 2019 (r.o. n. 95 del 2020) la Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 14, primo comma, lettera a), 17, primo comma, lettera e), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 20, comma 11, della legge della Regione Siciliana 22 dicembre 2005, n. 19 (Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie), nella parte in cui prevede che \u0026#171;gli istituti ed enti esercenti il Credito agrario prorogano di diciotto mesi le passivit\u0026#224; di carattere agricolo scadute o che andranno a scadere entro il 31 dicembre 2005\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma censurata prevede che \u0026#171;[a]l fine di agevolare la ripresa delle aziende agricole siciliane singole e/o associate, colpite dalla grave crisi di mercato nel corso del 2004 e del 2005, gli istituti ed enti esercenti il Credito agrario prorogano di diciotto mesi le passivit\u0026#224; di carattere agricolo scadute o che andranno a scadere entro il 31 dicembre 2005, nonch\u0026#233; per le aziende agrumicole, ortofrutticole e terricole, quelle in scadenza al 31 maggio 2006, purch\u0026#233; contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Alle suddette operazioni di proroga si applica, a totale carico del beneficiario, il tasso di riferimento vigente al momento della scadenza della passivit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Corte rimettente ritiene che la Regione, prorogando di diciotto mesi le passivit\u0026#224; di carattere agricolo scadute o che andranno a scadere entro il 31 dicembre 2005, purch\u0026#233; contratte in epoca antecedente alla stessa legge regionale, abbia superato i limiti della competenza legislativa statutaria esclusiva in materia di agricoltura, di cui all\u0026#8217;art. 14, primo comma, lettera a), dello Statuto della Regione Siciliana, e della competenza concorrente in materia di credito, di cui al successivo art. 17, primo comma, lettera e), invadendo la sfera di attribuzioni del legislatore statale in materia di diritto privato, in proposito richiamando l\u0026#8217;art. 3 Cost., che impone un trattamento uniforme dei rapporti privatistici su tutto il territorio nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; In via preliminare, va dichiarata l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224;, per tardivit\u0026#224;, della costituzione dell\u0026#8217;Azienda agricola Emilia Foder\u0026#224; snc e di Cesare Foder\u0026#224;, avvenuta oltre il termine perentorio previsto dall\u0026#8217;art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale di venti giorni dalla pubblicazione dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione in Gazzetta Ufficiale; tale termine, infatti, scadeva l\u0026#8217;8 settembre 2020, essendo la pubblicazione avvenuta il 19 agosto 2020, mentre l\u0026#8217;atto di costituzione delle parti private \u0026#232; stato depositato nella cancelleria di questa Corte il 18 settembre 2020, poich\u0026#233; ai giudizi in via incidentale innanzi a questa Corte non si applica la sospensione feriale dei termini. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Quanto ai profili di inammissibilit\u0026#224; dedotti dalla difesa regionale, questi si riferiscono al difetto di motivazione dell\u0026#8217;ordinanza sulla non manifesta infondatezza e all\u0026#8217;inidoneit\u0026#224; del termine a difesa, poich\u0026#233; la notifica alla Regione dell\u0026#8217;ordinanza della Corte di cassazione \u0026#232; avvenuta solo dopo il deposito presso la cancelleria di questa Corte. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale eccezione \u0026#232; infondata; invero, l\u0026#8217;art. 3 delle Norme integrative dei giudizi davanti alla Corte costituzionale prevede quale unico termine perentorio per la costituzione nel giudizio di costituzionalit\u0026#224; quello di venti giorni dalla pubblicazione dell\u0026#8217;ordinanza nella Gazzetta Ufficiale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; L\u0026#8217;ulteriore eccezione di inammissibilit\u0026#224; \u0026#232; riferita al difetto di motivazione per l\u0026#8217;omessa indicazione del parametro di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l) Cost.; anch\u0026#8217;essa \u0026#232; infondata, invero il richiamo alla violazione dell\u0026#8217;ordinamento civile si evince dall\u0026#8217;evocazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. La violazione del principio di uguaglianza \u0026#232;, infatti, argomentata dalla necessit\u0026#224; di garantire in maniera uniforme, su tutto il territorio nazionale, le regole di disciplina dei rapporti privatistici; inoltre l\u0026#8217;ordinanza di rimessione fa esplicito riferimento alla indebita invasione della sfera di competenza statale nel diritto privato. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Nel merito la questione \u0026#232; fondata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa innanzitutto esclusa la lettura costituzionalmente orientata della norma censurata, cos\u0026#236; come prospettata dalla difesa della Regione, che richiama in questo senso un risalente parere del proprio ufficio legislativo e legale, reso in riferimento alla legge della Regione Siciliana 28 settembre 1999, n. 22 (Interventi urgenti per il settore agricolo), che aveva contenuto analogo a quello della disposizione regionale oggi all\u0026#8217;esame. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa difesa della Regione, richiamandosi al suddetto parere, sostiene che la norma censurata non avrebbe carattere precettivo, bens\u0026#236; meramente \u0026#8220;propulsivo\u0026#8221;, costituendo solo un invito a porre in essere la prevista proroga delle passivit\u0026#224; riferite alla rateizzazione, ci\u0026#242; che non avrebbe condizionato sul piano privatistico la volont\u0026#224; delle parti. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Il tenore letterale della normativa censurata non consente, per\u0026#242;, l\u0026#8217;accoglimento della interpretazione proposta dalla difesa regionale, in quanto il termine \u0026#171;prorogano\u0026#187;, usato dalla disposizione censurata, ha una valenza chiaramente precettiva e, pertanto, incompatibile con la pretesa che si tratti di un mero invito a porre in essere una proroga. D\u0026#8217;altra parte, ove si dovesse presupporre un implicito accordo delle parti in ordine alla proroga, la norma non avrebbe alcuna utilit\u0026#224; pratica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Peraltro, va osservato che, quando il legislatore siciliano in passato ha previsto la facolt\u0026#224; di proroga delle passivit\u0026#224; agrarie da parte degli enti e degli istituti di credito, ha utilizzato l\u0026#8217;espressione \u0026#171;possono prorogare\u0026#187; piuttosto che \u0026#171;prorogano\u0026#187;, prevedendo, inoltre, uno stanziamento in denaro (in tal senso l\u0026#8217;art. 58 della legge della Regione Siciliana 26 marzo 2002, n. 2 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l\u0026#8217;anno 2002) che, nell\u0026#8217;individuare forme di finanziamento di soccorso per le passivit\u0026#224; agricole in scadenza entro il 30.12.2002, prevede la possibilit\u0026#224; di riconoscere il concorso pubblico nel pagamento degli interessi; e l\u0026#8217;art. 18-bis della legge della Regione Siciliana 21 settembre 2005, n. 11 (Riordino della disciplina dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di garanzia collettiva dei fidi), introdotto dall\u0026#8217;art. 80, comma 10, della legge della Regione Siciliana 12 maggio 2010, n. 11 (Disposizioni programmatiche e correttive per l\u0026#8217;anno 2010), che prevede l\u0026#8217;autorizzazione di spesa di 10 mila migliaia di euro sotto forma di garanzia e contributo in conto interessi).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 20, comma 11, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2005, censurata, proroga le rate dei crediti agrari. Potrebbe cos\u0026#236; sembrare afferente sia alla materia agricoltura, di competenza esclusiva della Regione, sia alla materia del credito, che integra una competenza regionale concorrente. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMa, nonostante la suddetta connessione, va innanzitutto esclusa l\u0026#8217;inerenza alla materia agricoltura, apparentemente derivante dalla stretta connessione tra la politica dei sussidi al settore e l\u0026#8217;utilizzazione degli strumenti finanziari finalizzati a tale scopo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn proposito, la difesa della Regione si basa su una risalente giurisprudenza di questa Corte in materia di riduzione dei canoni agrari e di estaglio che, pur riconoscendo che la disciplina dei rapporti privatistici richiede un trattamento uniforme, in ossequio al principio di uguaglianza, in presenza di specifiche circostanze ammetteva la possibilit\u0026#224; che le Regioni potessero adottare alcune previsioni di stampo privatistico (sentenze n. 160 del 1969, n. 34 del 1962, n. 37 del 1961, n. 21 del 1959, n. 6 del 1958, n. 109, n. 36 e n. 35 del 1957). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe suddette decisioni riguardavano interventi strettamente connessi ai contratti agrari e, quindi, alla materia agricoltura di competenza esclusiva di Regioni a statuto speciale nell\u0026#8217;attesa di una riforma complessiva del settore. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, l\u0026#8217;attrazione alla materia agricoltura \u0026#232; stata ritenuta con esclusivo riferimento ai contratti agrari, ci\u0026#242; che non vale per l\u0026#8217;attivit\u0026#224; creditizia, che viene in rilievo nella specie, ancorch\u0026#233; strumentale all\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;agricoltura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNeppure pu\u0026#242; ritenersi che la Regione abbia legittimamente legiferato nell\u0026#8217;esercizio della sua competenza concorrente in materia di credito, competenza che attiene all\u0026#8217;organizzazione del sistema creditizio regionale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa specifica fattispecie in esame inerisce, al contrario, alle condizioni del sinallagma privatistico, intervenendo sul tempo di adempimento dell\u0026#8217;obbligazione, con una previsione normativa che incide sull\u0026#8217;autonomia negoziale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, la disciplina censurata va ricondotta non alla materia del credito, ma alla disciplina dei rapporti di diritto privato, di cui l\u0026#8217;autonomia negoziale \u0026#232; principio fondante posto dal legislatore statale nell\u0026#8217;esercizio della sua competenza che, in tale materia, \u0026#232; esclusiva in quanto fondata sull\u0026#8217;esigenza, sottesa al principio di uguaglianza, di garantire il trattamento uniforme dei suddetti rapporti su tutto il territorio nazionale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eConseguentemente, va dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 20, comma 11, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2005, in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost. nonch\u0026#233; invasivo della competenza legislativa statale in materia di diritto privato.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara inammissibile la costituzione dell\u0026#8217;Azienda agricola Emilia Foder\u0026#224; snc e di Cesare Foder\u0026#224;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 20, comma 11, della legge della Regione Siciliana 22 dicembre 2005, n. 19 (Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiulio PROSPERETTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 21 aprile 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Credito agrario - Norme della Regione Siciliana - Disposizioni relative alle attivit\u0026#224; produttive, alla cooperazione e al commercio - Prevista proroga di diciotto mesi delle passivit\u0026#224; di carattere agricolo scadute o che andranno a scadere entro il 31 dicembre 2005.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"43770","titoletto":"Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Costituzione nel giudizio incidentale - Deposito tardivo dell\u0027atto - Natura perentoria del termine e inapplicabilità del regime di sospensione feriale - Inammissibilità della costituzione.","testo":"È dichiarata inammissibile, per tardività, la costituzione dell\u0027Azienda agricola Emilia Foderà snc e di Cesare Foderà nel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 20, comma 11, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2005. La costituzione in giudizio è avvenuta oltre il termine perentorio previsto dall\u0027art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, di venti giorni dalla pubblicazione dell\u0027ordinanza di rimessione in Gazzetta Ufficiale, considerato che ai giudizi in via incidentale innanzi alla Corte costituzionale non si applica la sospensione feriale dei termini.","numero_massima_successivo":"43771","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"22/12/2005","data_nir":"2005-12-22","numero":"19","articolo":"20","specificazione_articolo":"","comma":"11","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"43771","titoletto":"Notificazioni e comunicazioni nei giudizi davanti alla Corte costituzionale - Notifica dell\u0027ordinanza di rimessione successiva al suo deposito presso la cancelleria della Corte costituzionale - Ammissibilità - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"Non è accolta l\u0027eccezione di inammissibilità, per inidoneità del termine a difesa, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 20, comma 11, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2005. L\u0027art. 3 delle Norme integrative dei giudizi davanti alla Corte costituzionale prevede quale unico termine perentorio per la costituzione nel giudizio di costituzionalità quello di venti giorni dalla pubblicazione dell\u0027ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale, a nulla rilevando quindi che, nel caso di specie, la sua notifica alla Regione Siciliana sia avvenuta solo dopo il deposito presso la cancelleria della Corte costituzionale.","numero_massima_successivo":"43772","numero_massima_precedente":"43770","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"22/12/2005","data_nir":"2005-12-22","numero":"19","articolo":"20","specificazione_articolo":"","comma":"11","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"43772","titoletto":"Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sulla non manifesta infondatezza - Ricavabilità del parametro asseritamente violato dal riferimento ad altro invocato, nonché dal tenore dell\u0027ordinanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"Non è accolta l\u0027eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 20, comma 11, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2005. Benché l\u0027ordinanza abbia omesso l\u0027indicazione del parametro di cui all\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), Cost., invero il richiamo alla violazione dell\u0027ordinamento civile si evince dall\u0027evocazione dell\u0027art. 3 Cost. La violazione del principio di uguaglianza è, infatti, argomentata dalla necessità di garantire in maniera uniforme, su tutto il territorio nazionale, le regole di disciplina dei rapporti privatistici. Inoltre, l\u0027ordinanza di rimessione fa esplicito riferimento alla indebita invasione della sfera di competenza statale nel diritto privato.","numero_massima_successivo":"43773","numero_massima_precedente":"43771","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"22/12/2005","data_nir":"2005-12-22","numero":"19","articolo":"20","specificazione_articolo":"","comma":"11","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lettera l)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43773","titoletto":"Banche e istituti di credito - Norme della Regione Siciliana - Credito agrario - Proroga di diciotto mesi delle passività di carattere agricolo scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2005 - Violazione del principio di uguaglianza e della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.","testo":"È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), Cost., l\u0027art. 20, comma 11, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2005, in base al quale gli istituti ed enti esercenti il credito agrario prorogano di diciotto mesi le passività di carattere agricolo scadute o che andranno a scadere entro il 31 dicembre 2005. La disciplina censurata dalla Corte di cassazione non afferisce né alla materia dell\u0027agricoltura, di competenza esclusiva della Regione Siciliana, né alla materia del credito, che integra una competenza regionale concorrente, bensì va ricondotta alla disciplina dei rapporti di diritto privato, di cui l\u0027autonomia negoziale è principio fondante posto dal legislatore statale nell\u0027esercizio della sua competenza che, in tale materia, è esclusiva in quanto fondata sull\u0027esigenza, sottesa al principio di uguaglianza, di garantire il trattamento uniforme dei suddetti rapporti su tutto il territorio nazionale. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 160 del 1969, n. 34 del 1962, n. 37 del 1961, n. 21 del 1959, n. 6 del 1958, n. 109 del 1957, n. 36 del 1957 e n. 35 del 1957\u003c/em\u003e).","numero_massima_precedente":"43772","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"22/12/2005","data_nir":"2005-12-22","numero":"19","articolo":"20","specificazione_articolo":"","comma":"11","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lettera l)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"39719","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 75/2021","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"7-8","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2293","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"40112","autore":"Esposito M.","titolo":"Rilievi critici sulla nozione di credito agrario in rapporto alle competenze legislative regionali","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"936","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"40113","autore":"Mangiameli S.","titolo":"Ordinamento civile e principi costituzionali del riparto delle competenze","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"942","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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