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B. e Ministero della giustizia e altri, con ordinanza del 9 gennaio 2025, iscritta al n. 7 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti \u003c/em\u003el\u0026#8217;atto di costituzione di C. B. e l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eu\u003c/em\u003e\u003cem\u003edita \u003c/em\u003enell\u0026#8217;udienza pubblica del 2 dicembre 2025 la Giudice relatrice Maria Rosaria San Giorgio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudit\u003c/em\u003e\u003cem\u003ea\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocata dello Stato Daniela Nardo per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 9 gennaio 2025, iscritta al n. 7 del registro ordinanze 2025, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 76 della Costituzione, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 4, lettera \u003cem\u003ea)\u003c/em\u003e, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonch\u0026#233; disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 4, nel prevedere i requisiti per il conferimento dell\u0026#8217;incarico di magistrato onorario, individua i titoli di preferenza (comma 3) e stabilisce che, in caso di uguale titolo di preferenza, abbia prevalenza, in primo luogo, \u0026#171;la maggiore anzianit\u0026#224; professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianit\u0026#224;\u0026#187; (comma 4, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e). Di seguito indica, come successivo criterio di preferenza, \u0026#171;la minore et\u0026#224; anagrafica\u0026#187; (comma 4, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) che, a sua volta, sopravanza \u0026#171;il pi\u0026#249; elevato voto di laurea\u0026#187; (comma 4, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRiferisce il giudice rimettente che, con il ricorso in decisione, sono stati impugnati il bando di concorso (pubblicato l\u0026#8217;11 aprile 2023) e le relative graduatorie, provvisorie e definitive, delle procedure di selezione per l\u0026#8217;ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace, ovvero a vice procuratore onorario, presso l\u0026#8217;Ufficio del Giudice di pace di Roma, presso la Procura della Repubblica di Roma e presso l\u0026#8217;Ufficio del Giudice di pace di Ostia. Il ricorrente C. B., avvocato con pi\u0026#249; di dieci anni di esercizio della professione, ha ottenuto per tutte e tre le procedure l\u0026#8217;egual punteggio di 3650, \u0026#171;corrispondente al limite massimo previsto dal bando di 10 anni di esercizio della professione forense\u0026#187;. Egli, tuttavia, \u0026#232; risultato \u0026#171;in posizione non utile per l\u0026#8217;ammissione al tirocinio\u0026#187;, in quanto, \u0026#171;a parit\u0026#224; di punteggio con altri avvocati, avevano ottenuto migliore posizionamento in graduatoria i concorrenti pi\u0026#249; giovani\u0026#187;. In base a quanto previsto dal bando, infatti, \u0026#171;l\u0026#8217;eccedenza oltre i 10 anni di \u0026#8220;anzianit\u0026#224; professionale\u0026#8221;\u0026#187; risultava non computabile tra i titoli di preferenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn punto di rilevanza, il TAR sottolinea che le previsioni del bando sono \u0026#171;riproduttive di quelle del decreto delegato\u0026#187;. La loro applicazione ha fatto s\u0026#236; \u0026#171;che il criterio della maggiore anzianit\u0026#224; professionale comportasse la prevalenza del candidato con il limite dell\u0026#8217;anzianit\u0026#224; decennale, di modo che, tra candidati che potevano vantare almeno 10 anni di anzianit\u0026#224;, risultasse in posizione pi\u0026#249; favorevole il candidato di minore et\u0026#224; e non quello con la maggiore anzianit\u0026#224; di carriera\u0026#187;. Qualora, invece, fosse stato applicato il criterio previsto dall\u0026#8217;art. 2, comma 3, lettera \u003cem\u003ec)\u003c/em\u003e, della legge 28 aprile 2016, n. 57 (Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace), quello, cio\u0026#232;, dell\u0026#8217;assoluta preferenza per il candidato con la maggiore anzianit\u0026#224;, il ricorrente avrebbe ottenuto un posizionamento pi\u0026#249; favorevole, \u0026#171;in ragione della maggiore anzianit\u0026#224; dallo stesso vantata\u0026#187;. N\u0026#233;, a giudizio del rimettente, potrebbe addivenirsi alla disapplicazione del criterio contestato per contrasto con il divieto di discriminazioni in base all\u0026#8217;et\u0026#224;, di cui all\u0026#8217;art. 6 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parit\u0026#224; di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. La disposizione censurata, infatti, atterrebbe \u0026#171;solo alla graduazione dei vari titoli di preferenza e non all\u0026#8217;et\u0026#224;, ma all\u0026#8217;esperienza professionale\u0026#187;, e, quindi, non potrebbe dirsi in contrasto con quella comunitaria. L\u0026#8217;esito favorevole dell\u0026#8217;impugnazione potrebbe dunque discendere, mediante l\u0026#8217;accertamento dell\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale, \u0026#171;solo [da]l raffronto tra la disposizione del decreto delegato e il criterio, di diverso tenore, posto dalla legge delega\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn punto di non manifesta infondatezza, il TAR Lazio richiama la previsione dell\u0026#8217;art. 2, comma 3, lettera \u003cem\u003ec)\u003c/em\u003e, della legge n. 57 del 2016 che, tra i princ\u0026#236;pi e i criteri direttivi della delega al Governo circa i requisiti e le modalit\u0026#224; di accesso alla magistratura onoraria, ha posto il seguente: \u0026#171;prevedere che a parit\u0026#224; di titolo preferenziale abbia precedenza chi ha la pi\u0026#249; elevata anzianit\u0026#224; professionale e che, in caso di ulteriore parit\u0026#224;, abbia la precedenza chi ha minore et\u0026#224; anagrafica\u0026#187;. L\u0026#8217;art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 116 del 2017 ha poi stabilito che, in caso di uguale titolo di preferenza prevale, nell\u0026#8217;ordine: \u0026#171;\u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) la maggiore anzianit\u0026#224; professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianit\u0026#224;; \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) la minore et\u0026#224; anagrafica [\u0026#8230;]\u0026#187;. Pertanto, osserva il rimettente, nel decreto delegato \u0026#171;\u0026#232; stato introdotto un limite massimo di rilevanza della maggiore anzianit\u0026#224; professionale, non previsto dalla legge delega, idoneo ad invertire l\u0026#8217;ordine di preferenza dalla stessa stabilito\u0026#187;. Infatti, mentre la legge-delega, in caso di parit\u0026#224; tra i candidati aventi il titolo di avvocato, conferiva prevalenza al candidato che vantasse il periodo pi\u0026#249; lungo di esercizio della professione, il decreto delegato ha introdotto il limite massimo dei dieci anni per la valutazione del criterio dell\u0026#8217;anzianit\u0026#224;, \u0026#171;con la conseguenza che, in caso di candidati con anzianit\u0026#224; superiore a dieci anni, risulta prevalente non quello con pi\u0026#249; anni di esercizio della professione, ma il pi\u0026#249; giovane\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; \u0026#8211; aggiunge il rimettente \u0026#8211; dalla relazione illustrativa del decreto legislativo sarebbe dato individuare alcun chiarimento in ordine alla diversa disciplina del criterio di preferenza dell\u0026#8217;anzianit\u0026#224; professionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn definitiva, evidenzia il rimettente, \u0026#171;la delega sembra essere stata esercitata in termini diversi da quanto prescritto dalla legge 57/2016, di modo che l\u0026#8217;applicazione del criterio del decreto delegato pu\u0026#242; portare ad esiti in contrasto diretto con quanto stabilito dal legislatore delegante\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Nel giudizio si \u0026#232; costituito C. B., ricorrente nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, assumendo la difesa di s\u0026#233; medesimo e concludendo per l\u0026#8217;accoglimento della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa parte, dopo aver riportato i dati di fatto salienti della controversia pendente dinnanzi al TAR Lazio, evidenzia la differente formulazione dell\u0026#8217;art. 4, comma 4, lettera \u003cem\u003ea)\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 116 del 2017 rispetto a quella dell\u0026#8217;art. 2, comma 3, lettera \u003cem\u003ec)\u003c/em\u003e, della legge-delega n. 57 del 2016, sottolineando di essere stato \u0026#171;posposto rispetto agli avvocati utilmente collocatisi in graduatoria solo in quanto pi\u0026#249; giovani, ma tutti con una minore \u0026#8220;anzianit\u0026#224; professionale\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA suo giudizio, la previsione del decreto delegato, nella parte in cui prevede il limite massimo di dieci anni di anzianit\u0026#224; professionale computabile, violerebbe gli artt. 76 e 77 Cost., per \u0026#171;contrasto con la finalit\u0026#224; espressa dal legislatore di primazia della valorizzazione della \u0026#8220;anzianit\u0026#224; professionale\u0026#8221; senza limiti (in ragione della delicatezza della funzione giudiziaria da ricoprirsi)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe, altres\u0026#236;, violato, sotto diversi profili, l\u0026#8217;art. 3 Cost., e ci\u0026#242; anzitutto a causa della \u0026#171;ingiustificata discriminazione per et\u0026#224;, in violazione del principio di ragionevolezza\u0026#187;, risultando penalizzati \u0026#171;coloro che siano pi\u0026#249; avanti con l\u0026#8217;et\u0026#224;, eludendosi il fine avuto di mira dal legislatore\u0026#187;. L\u0026#8217;\u0026#171;appiattimento delle esperienze professionali\u0026#187;, una volta superati i dieci anni di anzianit\u0026#224;, farebbe s\u0026#236; che situazioni uguali siano trattate in modo diverso, \u0026#171;in spregio del principio di uguaglianza sostanziale e del criterio di prevalenza fissato dalla \u0026#8220;Legge delega\u0026#8221;\u0026#187;. Si determinerebbe, inoltre, una \u0026#171;mancanza di uniformit\u0026#224; di applicazione del criterio preferenziale\u0026#187;, posto che, per i candidati che non arrivano alla soglia dei dieci anni, prevarrebbe la maggiore anzianit\u0026#224; professionale, mentre per quelli che superano detta soglia, \u0026#171;neutralizzandosi il supero, prevale la \u0026#8220;minore et\u0026#224; anagrafica\u0026#8221; sulla maggiore \u0026#8220;anzianit\u0026#224; professionale\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAncora, sarebbe violato l\u0026#8217;art. 4 Cost., a causa della \u0026#171;irragionevole limitazione di prerogative e aspirazioni professionali\u0026#187; a danno di quei candidati che, come l\u0026#8217;esponente, risultano preceduti in graduatoria da avvocati con minore anzianit\u0026#224; professionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi richiama, infine, l\u0026#8217;art. 6 della direttiva 2000/78/CE, in tema di disparit\u0026#224; di trattamento per ragioni di et\u0026#224;, che esclude l\u0026#8217;esistenza di una discriminazione laddove sia rinvenibile una giustificazione oggettiva e ragionevole derivante da una \u0026#171;finalit\u0026#224; legittima\u0026#187;, e si sottolinea che, nel caso \u003cem\u003ede quo\u003c/em\u003e, \u0026#171;la finalit\u0026#224; espressa dal legislatore [delegante] \u0026#232; opposta a quella conseguita\u0026#187; con la norma del decreto delegato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; e la non fondatezza della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSotto il primo profilo, la difesa statale deduce un difetto di motivazione sulla rilevanza. L\u0026#8217;ordinanza di rimessione non avrebbe chiarito se l\u0026#8217;intervento richiesto a questa Corte \u0026#171;possa effettivamente garantire al ricorrente la nomina a giudice onorario di pace\u0026#187;, non essendo stata allegata, n\u0026#233; \u0026#171;tantomeno provat[a]\u0026#187;, la produzione di un possibile \u0026#171;effetto utile, sotto forma di riconoscimento di un punteggio tale, a titolo di anzianit\u0026#224;, da sopravanzare i controinteressati ed ogni altro concorrente\u0026#187;. Mancando di considerare il periodo di anzianit\u0026#224; professionale maturato dal ricorrente, ma accennandosi solo all\u0026#8217;avvenuta postergazione di quest\u0026#8217;ultimo rispetto ad altri aspiranti, l\u0026#8217;ordinanza di rimessione non avrebbe neppure \u0026#171;affermato che, in virt\u0026#249; di tale anzianit\u0026#224;, lo stesso, previa dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale [\u0026#8230;], si sarebbe collocato in graduatoria in posizione utile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, a giudizio della difesa statale, sarebbe \u0026#171;erroneo\u0026#187; il percorso argomentativo del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e. Il legislatore delegato avrebbe, infatti, \u0026#171;recepito in maniera pedissequa\u0026#187; i princ\u0026#236;pi indicati dalla legge-delega, dettando \u0026#171;una disciplina dei requisiti di accesso pressoch\u0026#233; identica\u0026#187; a quella delineata dall\u0026#8217;art. 2, comma 3, della legge n. 57 del 2016, sulla base di una \u0026#171;metodica di attuazione del principio di delega\u0026#187; che risulterebbe \u0026#171;non solo in linea con i princ\u0026#236;pi esposti nel criterio elaborato dal legislatore delegante, ma che, anzi, appare opportuna in quanto opera un bilanciamento tra l\u0026#8217;esigenza di valorizzare la pregressa attivit\u0026#224; professionale da un lato e, dall\u0026#8217;altro, di consentire anche alle altre circostanze menzionate, quale ad esempio la minore et\u0026#224;, di assolvere alla propria funzione di selezione\u0026#187;. Se, infatti, il pregresso esercizio delle funzioni indicate dall\u0026#8217;art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 116 del 2017 \u0026#171;costituisce la dimostrazione di una migliore conoscenza della funzione che il magistrato onorario si appresta a compiere\u0026#187;, l\u0026#8217;intervenuta limitazione dei dieci anni, prevista dalla normativa delegata, \u0026#171;muove dall\u0026#8217;evidente considerazione secondo la quale quanto pi\u0026#249; ci si allontana, nel tempo, dallo svolgimento di tali esperienze, tanto meno pu\u0026#242; ravvisarsi nelle medesime quel portato di maggiore competenza (e, dunque, di maggiore idoneit\u0026#224;) che il legislatore ricerca al fine di individuare l\u0026#8217;aspirante pi\u0026#249; idoneo e dunque da preferire rispetto agli altri\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa previsione censurata, pertanto, \u0026#171;lungi dal porsi in contrasto con il principio di delega\u0026#187;, ne costituirebbe, piuttosto, una \u0026#171;doverosa attuazione\u0026#187;, essendo \u0026#171;connessa alla \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e medesima del titolo di preferenza\u0026#187;, con ci\u0026#242; restituendosi al titolo preferenziale indicato dalla legge-delega (l\u0026#8217;anzianit\u0026#224; professionale) \u0026#171;quel portato di effettivit\u0026#224; che, altrimenti, consentendosi la valorizzazione di esperienze assai risalenti nel tempo, sarebbe stato necessariamente eliso dal trascorrere del tempo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Con memoria depositata nell\u0026#8217;imminenza dell\u0026#8217;udienza pubblica, C. B. ha svolto difese in replica agli argomenti sostenuti dall\u0026#8217;Avvocatura dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn punto di rilevanza, la parte fa notare che le procedure di selezione \u003cem\u003ede quibus\u003c/em\u003e prevedono una \u0026#171;graduatoria a scorrimento, valevole 2 anni\u0026#187; (art. 8, commi 12 e 13, del bando di concorso). Ne deriverebbe il suo interesse ad ottenere l\u0026#8217;accoglimento della questione, ravvisabile gi\u0026#224; per effetto della sua \u0026#171;ricollocazione in graduatoria, a prescindere dalla immediata ammissione al tirocinio\u0026#187;. Ad ogni buon conto, come gi\u0026#224; \u0026#171;allegato e documentato\u0026#187; nel corso del giudizio principale, la parte sottolinea \u0026#171;che, computandosi l\u0026#8217;intera \u0026#8220;anzianit\u0026#224; professionale\u0026#8221;, lo scrivente risulterebbe primo tra gli avvocati in tutte le 3 graduatorie impugnate\u0026#187;. La \u0026#171;prova di resistenza\u0026#187; e, con essa, la dimostrazione del requisito della rilevanza, sarebbe dunque \u0026#171;data dalla utilit\u0026#224; del ricollocamento in graduatoria, di per se, a prescindere dall\u0026#8217;immediata ammissione al tirocinio pur spettante nella fattispecie \u003cem\u003ede qua\u003c/em\u003e\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto al merito della sollevata questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, si evidenzia che \u0026#171;la facolt\u0026#224; riconosciuta al legislatore delegato di individuare ulteriori (subordinati) criteri di prevalenza non pu\u0026#242; espandersi in contrasto con quelli espressi dal legislatore delegante, salvo incorrere in eccesso di delega (come accaduto nel caso \u003cem\u003ede\u003c/em\u003e \u003cem\u003equo\u003c/em\u003e)\u0026#187;. Circa l\u0026#8217;opportunit\u0026#224; \u0026#8211; segnalata dalla difesa statale \u0026#8211; di non valorizzare le esperienze professionali passate, qualora troppo distanti nel tempo, la parte privata replica osservando che \u0026#171;il legislatore delegante ha espresso differente criterio preferenziale, valorizzando la \u0026#8220;minore et\u0026#224;\u0026#8221; soltanto a parit\u0026#224; di \u0026#8220;anzianit\u0026#224; professionale\u0026#8221;, quindi solo in via subordinata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il TAR Lazio, sezione prima, solleva, in riferimento all\u0026#8217;art. 76 Cost., questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 4, lettera \u003cem\u003ea)\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 116 del 2017. Il predetto art. 4, comma 4, regola i criteri di prevalenza per il conferimento dell\u0026#8217;incarico di magistrato onorario. La disposizione stabilisce che, in caso di parit\u0026#224; tra i candidati quanto ai titoli di preferenza (indicati dal comma 3), \u0026#171;prevale, nell\u0026#8217;ordine: \u003cem\u003ea)\u003c/em\u003e la maggiore anzianit\u0026#224; professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianit\u0026#224;; \u003cem\u003eb)\u003c/em\u003e la minore et\u0026#224; anagrafica; \u003cem\u003ec)\u003c/em\u003e il pi\u0026#249; elevato voto di laurea\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA giudizio del rimettente, la previsione del limite massimo decennale, di cui alla lettera \u003cem\u003ea)\u003c/em\u003e, comporta che i candidati aventi il medesimo titolo professionale (nella specie, quello di almeno dieci anni di anzianit\u0026#224; nell\u0026#8217;esercizio della professione di avvocato) vengano selezionati unicamente in base alla minore et\u0026#224; anagrafica, a nulla valendo la maggiore anzianit\u0026#224; professionale, superiore ai dieci anni, che essi possano vantare. Tale \u0026#232; la fattispecie oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, nella quale il ricorrente, avvocato con anzianit\u0026#224; professionale superiore ai dieci anni, e comunque maggiore di quella posseduta da altri candidati, si \u0026#232; visto sopravanzare in graduatoria da questi ultimi unicamente in ragione della loro meno elevata et\u0026#224; anagrafica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer contro \u0026#8211; osserva il rimettente \u0026#8211; la legge-delega aveva stabilito la prevalenza, senza alcun limite temporale, del criterio della maggiore anzianit\u0026#224; professionale. L\u0026#8217;art. 2, comma 3, lettera \u003cem\u003ec)\u003c/em\u003e, della legge n. 57 del 2016 aveva, infatti, previsto, tra i princ\u0026#236;pi e i criteri direttivi ai quali avrebbe dovuto attenersi il legislatore delegato, il seguente: \u0026#171;prevedere che a parit\u0026#224; di titolo preferenziale abbia precedenza chi ha la pi\u0026#249; elevata anzianit\u0026#224; professionale e che, in caso di ulteriore parit\u0026#224;, abbia la precedenza chi ha minore et\u0026#224; anagrafica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza. L\u0026#8217;ordinanza di rimessione avrebbe indicato, quale unico vantaggio per il ricorrente all\u0026#8217;esito di un eventuale accoglimento da parte di questa Corte, quello di ottenere un \u0026#171;posizionamento per lui pi\u0026#249; favorevole\u0026#187;, senza alcun riferimento all\u0026#8217;utile ingresso in graduatoria, corrispondente all\u0026#8217;effettivo conseguimento del bene della vita consistente nell\u0026#8217;ammissione al corso di tirocinio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eContrariamente a quanto osservato dalla difesa statale, il provvedimento di rimessione d\u0026#224; conto, in modo adeguato, delle reali possibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;interessato di ottenere una utile posizione in graduatoria, in caso di sentenza favorevole di questa Corte. Gi\u0026#224; nella sua epigrafe, invero, l\u0026#8217;ordinanza precisa che l\u0026#8217;interesse del ricorrente \u0026#232; quello di essere \u0026#171;ricolloca[to] nelle impugnate graduatorie tenendo conto della intera \u0026#8220;anzianit\u0026#224; professionale\u0026#8221; maturata\u0026#187;. Nelle premesse in fatto, viene puntualizzato che, come da sua prospettazione, \u0026#171;il ricorrente risultava in posizione non utile per l\u0026#8217;ammissione al tirocinio [\u0026#8230;] poich\u0026#233;, a parit\u0026#224; di punteggio con altri avvocati, avevano ottenuto migliore posizionamento in graduatoria i concorrenti pi\u0026#249; giovani, risultando l\u0026#8217;eccedenza oltre i 10 anni di \u0026#8220;anzianit\u0026#224; professionale\u0026#8221; non computabile\u0026#187;. Infine, si aggiunge che il ricorrente \u0026#171;\u0026#232; risultato posposto rispetto ad altri concorrenti, avvocati, che avevano minore anzianit\u0026#224; professionale, ma minore et\u0026#224; anagrafica, in ragione dell\u0026#8217;applicazione del limite massimo di 10 anni per l\u0026#8217;utilizzo del criterio di preferenza dell\u0026#8217;anzianit\u0026#224; professionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe consegue che il rimettente mostra di aver gi\u0026#224; apprezzato la portata decisiva del limite temporale stabilito dalla disposizione censurata. Le riferite affermazioni consentono di desumere, in modo non implausibile, che senza la contestata limitazione la posizione \u0026#8220;non utile\u0026#8221; in graduatoria, attualmente ricoperta dal ricorrente, sarebbe divenuta \u0026#8220;utile\u0026#8221;, in ragione del superamento degli altri candidati aventi minore anzianit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa giurisprudenza costituzionale \u0026#232; ormai costante nel ritenere che il giudizio in ordine alla rilevanza della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#171;\u0026#232; riservato al rimettente e, rispetto a esso, questa Corte effettua un controllo meramente esterno, limitato ad accertare che la motivazione non sia implausibile, non sia palesemente erronea e non sia contraddittoria (sentenze n. 160 e n. 139 del 2023, n. 199 e n. 192 del 2022 e n. 32 del 2021), senza spingersi fino a un esame autonomo degli elementi che hanno portato il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e a determinate conclusioni, potendo sindacare tale valutazione solo se essa, a prima vista, appaia assolutamente priva di fondamento\u0026#187; (cos\u0026#236;, tra le tante, sentenza n. 129 del 2025, punto 2 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Ancora in via preliminare, occorre precisare l\u0026#8217;odierno \u003cem\u003ethema decidendum\u003c/em\u003e come derivante dalle censure formulate dal TAR rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;atto di costituzione, la parte ha evocato a sostegno dell\u0026#8217;accoglimento delle questioni sollevate \u0026#8211; oltre al vizio dell\u0026#8217;eccesso di delega, e quindi alla violazione dell\u0026#8217;art. 76 Cost., peraltro arricchito dal richiamo all\u0026#8217;art. 77 Cost. \u0026#8211; anche le previsioni costituzionali in tema di non discriminazione (art. 3 Cost.) e di tutela dei lavoratori e delle loro \u0026#171;prerogative e aspirazioni professionali\u0026#187; (con richiamo all\u0026#8217;art. 4 Cost.). In tal modo, sono state sollevate censure che non trovano corrispondenza nella motivazione dell\u0026#8217;ordinanza, che ha prospettato la questione unicamente sul parametro dell\u0026#8217;art. 76 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la costante giurisprudenza di questa Corte, \u0026#171;l\u0026#8217;oggetto del giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale in via incidentale \u0026#232; limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, con esclusione della possibilit\u0026#224; di ampliare il \u003cem\u003ethema decidendum\u003c/em\u003e proposto dal rimettente, fino a ricomprendervi questioni formulate dalle parti, che tuttavia egli non abbia ritenuto di fare proprie\u0026#187; (cos\u0026#236;, tra le tante, sentenza n. 239 del 2021, punto 5.5.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e). L\u0026#8217;odierna questione deve dunque essere esaminata in base al parametro costituzionale individuato dal TAR Lazio, che si riferisce unicamente al profilo dell\u0026#8217;eccesso di delega legislativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Nel merito, la questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn materia di delegazione legislativa, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente ritenuto che il margine di discrezionalit\u0026#224; da riconoscersi al Governo, nell\u0026#8217;opera di attuazione dei princ\u0026#236;pi e dei criteri direttivi individuati dal legislatore delegante, \u0026#232; tale da consentirgli di introdurre \u0026#171;norme che rappresentino un coerente sviluppo e\u0026#187;, se del caso, \u0026#171;anche un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante\u0026#187; (tra le tante, sentenza n. 150 del 2022). Rimane, tuttavia, fermo che la discrezionalit\u0026#224; dell\u0026#8217;organo esecutivo deve essere \u0026#171;apprezzata e ritenuta in relazione al grado di specificit\u0026#224; dei criteri fissati dalla legge di delega e in coerenza con la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e sottesa a questi ultimi\u0026#187; (cos\u0026#236;, \u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, sentenza n. 98 del 2024, punto 5.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRilievo decisivo assume, nel caso di specie, la tecnica di redazione dei princ\u0026#236;pi e dei criteri direttivi utilizzata dalla legge-delega che, per quanto riguarda la disciplina dei requisiti e delle modalit\u0026#224; di accesso alla magistratura onoraria, ha scelto di indirizzare l\u0026#8217;opera attuativa del legislatore delegato secondo un alto grado di specificit\u0026#224;. L\u0026#8217;art. 2, comma 3, della legge n. 57 del 2016 individua, infatti, con pronunciato dettaglio, sia i titoli preferenziali per la nomina a magistrato onorario (lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), sia i criteri di precedenza, a parit\u0026#224; di titoli, per l\u0026#8217;ammissione al tirocinio (lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e). Particolarmente puntuale appare il tenore letterale di quest\u0026#8217;ultima previsione, tale da non consentire altra soluzione, al legislatore delegato, se non quella della esatta trasposizione: \u0026#171;prevedere che a parit\u0026#224; di titolo preferenziale abbia precedenza chi ha la pi\u0026#249; elevata anzianit\u0026#224; professionale e che, in caso di ulteriore parit\u0026#224;, abbia la precedenza chi ha minore et\u0026#224; anagrafica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la giurisprudenza di questa Corte, all\u0026#8217;organo esecutivo pu\u0026#242; riconoscersi un potere di \u0026#171;\u0026#8220;riempimento\u0026#8221; normativo, che \u0026#232; pur sempre esercizio delegato di una funzione \u0026#8220;legislativa\u0026#8221;\u0026#187; tutte le volte in cui vengano in rilievo \u0026#171;settori dell\u0026#8217;ordinamento che, per la complessit\u0026#224; dei rapporti e la tecnicit\u0026#224; e interconnessione delle regole, mal si prestano ad esame ed approvazione diretta delle Camere\u0026#187; (sentenza n. 96 del 2024, punto 6.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e). Quando, invece, l\u0026#8217;oggetto fissato dalla legge-delega assuma contorni oltremodo definiti e \u0026#171;assai puntual[i]\u0026#187;, lo scrutinio di legittimit\u0026#224; costituzionale concernente la conformit\u0026#224; ai princ\u0026#236;pi e criteri direttivi, nonch\u0026#233; il connesso rispetto dei limiti della legge-delega, \u0026#171;\u0026#232; molto stretto\u0026#187; (sentenza n. 22 del 2024, punto 7 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale contesto, occorre ricordare, altres\u0026#236;, che il sindacato rimesso a questa Corte deve muovere dal dato letterale delle disposizioni della legge-delega, per poi svilupparsi nella prospettiva di \u0026#171;una indagine sistematica e teleologica per verificare se l\u0026#8217;attivit\u0026#224; del legislatore delegato, nell\u0026#8217;esercizio del margine di discrezionalit\u0026#224; che gli compete nell\u0026#8217;attuazione della legge di delega, si sia inserito in modo coerente nel complessivo quadro normativo, rispettando la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della norma delegante (sentenze n. 250 e n. 59 del 2016; n. 146 e n. 98 del 2015; n. 119 del 2013) e mantenendosi comunque nell\u0026#8217;alveo delle scelte di fondo operate dalla stessa (sentenza n. 278 del 2016)\u0026#187;. Il percorso di indagine, cos\u0026#236; descritto, deve considerare il \u0026#171;rapporto inversamente proporzionale\u0026#187; che sussiste tra l\u0026#8217;elemento letterale e quello funzionale-teleologico: \u0026#171;meno preciso e univoco \u0026#232; il primo, pi\u0026#249; rilevante risulta il secondo\u0026#187; (ancora, sentenza n. 22 del 2024, punto 8 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso all\u0026#8217;odierno esame, l\u0026#8217;intenzione del legislatore delegante emerge, con netta evidenza, come gi\u0026#224; rilevato, dal dettaglio con cui sono esposti i princ\u0026#236;pi e i criteri direttivi di cui alla lettera \u003cem\u003ec)\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 2, comma 3, della legge n. 57 del 2016. Si intendeva preferire, a parit\u0026#224; di titoli di merito, il candidato in possesso della pi\u0026#249; estesa esperienza professionale e, solo \u0026#171;in caso di ulteriore parit\u0026#224;\u0026#187;, il candidato pi\u0026#249; giovane di et\u0026#224;. Non vi sono margini per possibili letture alternative, nemmeno a voler seguire un (sussidiario) approccio funzionale-teleologico il quale, peraltro, proprio in considerazione dell\u0026#8217;intenzione palese del delegante, non sembra tale da poter condurre a risultati diversi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale prospettiva, non hanno pregio gli argomenti difensivi dell\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, secondo cui la limitazione decennale, introdotta dall\u0026#8217;art. 4, comma 4, lettera \u003cem\u003ea)\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 116 del 2017, sarebbe il frutto di un bilanciamento tra le esigenze, entrambe considerate dal legislatore delegante, di valorizzare la pregressa attivit\u0026#224; professionale dei candidati e di favorire, al contempo, l\u0026#8217;accesso alla magistratura onoraria per i candidati pi\u0026#249; giovani di et\u0026#224;. Non vi \u0026#232; dubbio che, nell\u0026#8217;ambito della riforma della magistratura onoraria, i due obiettivi siano stati perseguiti dal Parlamento, rinvenendo base normativa nel dettato della lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 2, comma 3, della legge-delega n. 57 del 2016; ma \u0026#232; altrettanto evidente che quest\u0026#8217;ultima disposizione li ha previsti secondo un ordine di preferenza ben preciso, che vede sempre la prevalenza della maggiore esperienza professionale rispetto alla minore et\u0026#224; anagrafica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa previsione del decreto legislativo, oggetto di odierno esame, \u0026#232; tale, invece, da capovolgere l\u0026#8217;ordine individuato dalla legge-delega. Come plasticamente emerge dalla fattispecie controversa nel giudizio principale, il rapporto tra i due criteri di preferenza \u0026#232; invero delineato, dal comma 4 dell\u0026#8217;art. 4 del d.lgs. n. 116 del 2017, in modo tale che la \u0026#171;minore et\u0026#224; anagrafica\u0026#187; dei candidati (lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), pur astrattamente sottordinata rispetto alla \u0026#171;maggiore anzianit\u0026#224; professionale o di servizio\u0026#187; (di cui alla lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), risulta in concreto prevalere allorquando quest\u0026#8217;ultima superi \u0026#171;il limite massimo di dieci anni di anzianit\u0026#224;\u0026#187;, introdotto dalla lettera \u003cem\u003ea)\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe consegue l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 4, lettera \u003cem\u003ea)\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 116 del 2017, limitatamente alle parole \u0026#171;, con il limite massimo di dieci anni di anzianit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 4, lettera \u003cem\u003ea)\u003c/em\u003e, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonch\u0026#233; disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), limitatamente alle parole \u0026#171;, con il limite massimo di dieci anni di anzianit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMaria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 30 dicembre 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Ordinamento giudiziario - Giudice onorario - Requisiti per il conferimento dell\u0026#8217;incarico - Titoli di preferenza - Previsione, in caso di uguale titolo di preferenza, della prevalenza della maggiore anzianit\u0026#224; professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianit\u0026#224; - Prevalenza, in caso di pi\u0026#249; aspiranti alla nomina con anzianit\u0026#224; professionale o di servizio superiore ai dieci anni, del criterio successivo, della minore et\u0026#224; anagrafica - Denunciata introduzione di un limite massimo di rilevanza della maggiore anzianit\u0026#224; professionale - Contrasto con i principi e criteri della legge di delega.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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