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L., con ordinanza del 25 ottobre 2023, iscritta al n. 27 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione di S.M. L. nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 2 luglio 2024 il Giudice relatore Giovanni Pitruzzella;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato Giulio Enea Vigevani per S.M. L. e l\u0026#8217;avvocata dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 25 ottobre 2023 (r.o. n. 27 del 2024), il Tribunale ordinario di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 77, 97 e 98 della Costituzione, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 3, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 (Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidariet\u0026#224; sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 87.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione \u0026#232; censurata nella parte in cui prevede, a decorrere dal 1\u0026#176; giugno 2023, la cessazione dalla carica di sovrintendente delle fondazioni lirico-sinfoniche per coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, abbiano compiuto il settantesimo anno di et\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente espone di dover decidere sul reclamo proposto dalla Fondazione Teatro San Carlo contro il provvedimento che ha accolto la domanda cautelare di immediata reintegrazione del sovrintendente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDopo aver escluso la praticabilit\u0026#224; di una interpretazione restrittiva della nuova disciplina dettata dal d.l. n. 51 del 2023, come convertito, il Tribunale osserva che \u0026#232; proprio la disposizione censurata a costituire il fondamento normativo della decadenza dall\u0026#8217;incarico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; In punto di non manifesta infondatezza, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e prospetta, in primo luogo, il contrasto con i principi di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.). La disposizione, diretta a regolare un unico caso, quello del sovrintendente del Teatro San Carlo, introdurrebbe arbitrarie disparit\u0026#224; di trattamento, lederebbe l\u0026#8217;affidamento e non sarebbe giustificata dall\u0026#8217;esigenza di favorire il ricambio generazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbero violati anche i principi di buon andamento e di continuit\u0026#224; dell\u0026#8217;azione amministrativa, in quanto la decadenza automatica, legata a fattori estranei alle prestazioni svolte, esporrebbe la fondazione al pericolo di discontinuit\u0026#224; gestionale e priverebbe l\u0026#8217;interessato del diritto di far valere le proprie ragioni, con le garanzie del giusto procedimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente denuncia, infine, la violazione dell\u0026#8217;art. 77 Cost. e osserva che la disposizione \u0026#232; stata introdotta con lo strumento della decretazione d\u0026#8217;urgenza, pur nell\u0026#8217;evidente mancanza dei presupposti prescritti dalla Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe finalit\u0026#224; enunciate nel preambolo, concernenti la necessit\u0026#224; di salvaguardare l\u0026#8217;efficienza delle fondazioni lirico-sinfoniche, non avrebbero alcuna attinenza con la disposizione censurata: l\u0026#8217;efficienza, difatti, avrebbe imposto un avvicendamento graduale e non una decadenza immediata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA fronte di una previsione derogatoria, applicabile a un\u0026#8217;unica persona, non si potrebbe configurare un caso straordinario di necessit\u0026#224; e di urgenza, idoneo a giustificare il ricorso allo strumento del decreto-legge. A tale scopo, non sarebbe sufficiente la mera enunciazione dei presupposti di cui all\u0026#8217;art. 77 Cost. e neppure si potrebbe invocare la complessiva ragionevolezza della disciplina adottata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituito in giudizio S.M. L. e ha chiesto di accogliere le questioni sollevate dal Tribunale di Napoli.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon vi sarebbe alcuna omogeneit\u0026#224; di scopo tra la disposizione censurata e le altre inserite in un decreto-legge chiamato a disciplinare materie disparate. Anche a volere ritenere che il provvedimento miri a modificare i requisiti per la nomina dei sovrintendenti, non si ravviserebbe la straordinaria necessit\u0026#224; ed urgenza di disporre la decadenza automatica di quelli gi\u0026#224; in carica e, in particolare, la cessazione di un solo sovrintendente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione, qualificabile come legge-provvedimento, non sarebbe idonea a superare lo scrutinio stretto di ragionevolezza e di proporzionalit\u0026#224; e lederebbe l\u0026#8217;affidamento nella stabilit\u0026#224; dei rapporti giuridici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe pregiudicata anche la continuit\u0026#224; dell\u0026#8217;azione amministrativa, strettamente correlata al principio di buon andamento. La disciplina in esame non sarebbe giustificata neppure dall\u0026#8217;esigenza di garantire il riordino delle fondazioni lirico-sinfoniche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto di dichiarare le questioni inammissibili o comunque non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; La disposizione censurata si limiterebbe a chiarire quali effetti si producano in virt\u0026#249; del superamento del limite di et\u0026#224;, esplicitando un dato gi\u0026#224; insito nel sistema. Ne deriverebbe, sotto questo profilo, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni, in quanto carenti di rilevanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Le questioni, nel merito, non sarebbero fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl legislatore avrebbe dettato un limite generale di settant\u0026#8217;anni per il conferimento degli incarichi di sovrintendente, limite tutt\u0026#8217;altro che irragionevole e incongruo. Tale disciplina, volta ad eliminare le discrasie dell\u0026#8217;assetto previgente e a promuovere il ricambio generazionale, perseguirebbe finalit\u0026#224; di razionalizzazione e di armonizzazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;esigenza di rimuovere le disparit\u0026#224; di trattamento non solo condurrebbe ad escludere la violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., ma non consentirebbe di configurare l\u0026#8217;evidente carenza dei requisiti di necessit\u0026#224; e d\u0026#8217;urgenza di cui all\u0026#8217;art. 77 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; In prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza pubblica, S.M. L. ha depositato una memoria illustrativa, per ribadire le conclusioni gi\u0026#224; rassegnate e replicare alle osservazioni della difesa statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disciplina censurata determinerebbe discriminazioni costituzionalmente illegittime a causa dell\u0026#8217;et\u0026#224; e, nel perseguire l\u0026#8217;obiettivo del ricambio generazionale, non bilancerebbe in modo ragionevole e proporzionato gli interessi contrapposti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto alla violazione dell\u0026#8217;art. 77 Cost., non sarebbero stati addotti argomenti idonei a smentirla, anche alla luce dell\u0026#8217;eterogeneit\u0026#224; contenutistica e teleologica delle disposizioni confluite nel decreto-legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; All\u0026#8217;udienza le parti hanno ribadito le conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Tribunale ordinario di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe (r.o. n. 27 del 2024), dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 3, del d.l. n. 51 del 2023, come convertito, che cos\u0026#236; dispone: \u0026#171;I sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno compiuto il settantesimo anno di et\u0026#224;, cessano anticipatamente dalla carica a decorrere dal 1\u0026#176; giugno 2023, indipendentemente dalla data di scadenza degli eventuali contratti in corso\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eespone di dover applicare tale previsione per decidere sul reclamo della Fondazione Teatro San Carlo di Napoli, a seguito del provvedimento cautelare con cui S.M. L. \u0026#232; stato provvisoriamente reintegrato nelle funzioni di sovrintendente del Teatro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; La disposizione censurata sarebbe lesiva, anzitutto, dell\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Tribunale rimettente denuncia il contrasto con i \u0026#171;canoni di ragionevolezza e di coerenza\u0026#187; e con la tutela del legittimo affidamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disciplina dettata dal legislatore, applicabile allo \u0026#171;specifico ed esclusivo incarico ricoperto\u0026#187; dal sovrintendente del Teatro San Carlo di Napoli e contraddistinta da una spiccata valenza \u0026#171;particolare e derogatoria\u0026#187;, sarebbe foriera di \u0026#171;una disparit\u0026#224; di trattamento che non appare giustificata da un\u0026#8217;oggettiva esigenza di differenziazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa previsione in esame, inoltre, sarebbe tanto irragionevole quanto sproporzionata, in quanto non sarebbe \u0026#171;n\u0026#233; necessaria n\u0026#233; idonea al raggiungimento degli scopi\u0026#187; di assicurare il ricambio generazionale e appresterebbe mezzi incongrui (la risoluzione anticipata di un unico rapporto di lavoro) rispetto all\u0026#8217;obiettivo di promuovere l\u0026#8217;ingresso \u0026#171;nel mercato del lavoro di un numero indeterminato di candidati per altrettanti posti vacanti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; l\u0026#8217;esigenza di contenere la spesa pubblica potrebbe configurarsi come una giustificazione plausibile: il legislatore non avrebbe valutato in alcun modo le conseguenze e gli \u0026#171;effetti onerosi derivanti dall\u0026#8217;applicazione della norma a carico del bilancio della Fondazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e prospetta, in secondo luogo, la violazione degli artt. 97 e 98 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel sancire la cessazione automatica dell\u0026#8217;incarico, con effetto retroattivo e senza alcuna valutazione \u0026#171;dei risultati delle prestazioni rese e delle competenze esercitate in concreto nella gestione delle funzioni\u0026#187;, la disposizione censurata inciderebbe \u0026#171;negativamente sul buon andamento e sulla continuit\u0026#224; dell\u0026#8217;azione amministrativa\u0026#187; e priverebbe l\u0026#8217;interessato \u0026#171;delle garanzie del giusto procedimento, nell\u0026#8217;ambito del quale accertare i risultati conseguiti nello svolgimento dell\u0026#8217;incarico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA supporto della censura, il rimettente evoca la giurisprudenza di questa Corte in tema di \u0026#8220;\u003cem\u003espoils system\u003c/em\u003e\u0026#8221; e argomenta che nessun \u0026#171;vincolo personale e di particolare fiducia\u0026#187; intercorre \u0026#171;tra Fondazione e sovrintendente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; la disciplina introdotta dal d.l. n. 51 del 2023, come convertito, si collocherebbe nel contesto di una \u0026#171;riforma di ampia portata\u0026#187;, che imponga di modificare con effetti immediati l\u0026#8217;assetto organizzativo dell\u0026#8217;ente e le modalit\u0026#224; d\u0026#8217;investitura dei suoi organi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Infine, il Tribunale prospetta la violazione dell\u0026#8217;art. 77 Cost. e rimarca l\u0026#8217;evidente mancanza di \u0026#171;una situazione di fatto comportante la necessit\u0026#224; e l\u0026#8217;urgenza di provvedere tramite uno strumento eccezionale, quale \u0026#232; il decreto legge\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale conclusione sarebbe avvalorata da numerosi indici estrinseci ed intrinseci.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe l\u0026#8217;epigrafe del decreto-legge si limita a menzionare le disposizioni in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidariet\u0026#224; sociale, il preambolo allude alla \u0026#171;straordinaria necessit\u0026#224; e urgenza di stabilire misure volte a garantire l\u0026#8217;efficienza dell\u0026#8217;organizzazione degli enti previdenziali pubblici, nonch\u0026#233; delle fondazioni lirico-sinfoniche\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNessuna correlazione si potrebbe scorgere tra la disposizione di dettaglio, racchiusa nell\u0026#8217;art. 2, comma 3, del d.l. n. 51 del 2023, come convertito, e le finalit\u0026#224; perseguite dal decreto-legge. Sarebbe arduo \u0026#171;configurare la necessit\u0026#224; e l\u0026#8217;urgenza\u0026#187;, a fronte di una disposizione dalla \u0026#171;portata estremamente contenuta\u0026#187;, oltretutto \u0026#171;applicabile ad un unico soggetto\u0026#187; e disancorata da una complessiva \u0026#171;riorganizzazione delle Fondazioni Liriche\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon sarebbe sufficiente una \u0026#171;apodittica enunciazione\u0026#187; della sussistenza dei presupposti di cui all\u0026#8217;art. 77 Cost., che non potrebbero neppure essere avvalorati dalla ragionevolezza dell\u0026#8217;intervento normativo. Peraltro, nel caso di specie, la complessit\u0026#224; della materia avrebbe richiesto una modulazione graduale della nuova disciplina.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNeppure si potrebbe riconoscere alcuna efficacia sanante alla legge di conversione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Devono essere disattese, in via preliminare, le eccezioni di inammissibilit\u0026#224; che ha sollevato la difesa statale, in considerazione del difetto di rilevanza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente non ha trascurato la ricostruzione del pertinente quadro normativo e ha esposto in maniera puntuale le ragioni che corroborano l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; della disposizione censurata, in quanto chiamata a regolare la fattispecie controversa. L\u0026#8217;art. 2, comma 3, del d.l. n. 51 del 2023, come convertito, rappresenta il fondamento giuridico del provvedimento di cessazione dall\u0026#8217;incarico del sovrintendente della Fondazione Teatro San Carlo di Napoli, di cui si discute nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e. In tale prospettiva, si coglie la rilevanza del dubbio di illegittimit\u0026#224; costituzionale. \u0026#200; proprio la disposizione sopravvenuta a caducare il rapporto di lavoro in corso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa motivazione offerta dal Tribunale supera dunque il vaglio di non implausibilit\u0026#224; che, quanto al presupposto della rilevanza, \u0026#232; demandato a questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Prioritario, in ordine logico, \u0026#232; l\u0026#8217;esame della questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 77 Cost., in quanto investe il corretto esercizio della funzione normativa primaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Il Governo, ai sensi dell\u0026#8217;art. 77 Cost., adotta il decreto-legge \u0026#171;sotto la sua responsabilit\u0026#224;\u0026#187;, in forza di un\u0026#8217;autonoma scelta politica. Non si possono predeterminare, pertanto, i casi straordinari di necessit\u0026#224; e di urgenza che legittimano il ricorso a tale strumento. La stessa locuzione adoperata dall\u0026#8217;art. 77 Cost. presenta \u0026#171;un largo margine di elasticit\u0026#224;\u0026#187;, idoneo a ricomprendere una pluralit\u0026#224; di situazioni (sentenza n. 171 del 2007, punto 4 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), che non possono essere imbrigliate entro schemi rigidi (sentenza n. 93 del 2011, punto 4.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;ampia autonomia politica del Governo nel ricorrere al decreto-legge non equivale, tuttavia, all\u0026#8217;assenza di limiti costituzionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl decreto-legge presenta, \u0026#171;nel quadro delle fonti, [\u0026#8230;] natura particolare [\u0026#8230;] come provvedimento provvisorio adottato in presenza di presupposti straordinari\u0026#187;, provvedimento provvisorio \u0026#171;che \u0026#232; destinato a operare per un arco di tempo limitato, venendo a perdere la propria efficacia fin dall\u0026#8217;inizio in caso di mancata conversione in legge entro il termine fissato nell\u0026#8217;art. 77 della Costituzione\u0026#187; (sentenza n. 161 del 1995, punto 3 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;adozione del decreto-legge \u0026#232; prevista \u0026#171;come ipotesi eccezionale, subordinata al rispetto di condizioni precise\u0026#187; (sentenza n. 360 del 1996, punto 4 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;organizzazione della funzione normativa \u0026#232; strettamente connessa sia alle finalit\u0026#224; permanenti dello Stato apparato e ai suoi rapporti con la societ\u0026#224;, sia al modo in cui \u0026#232; ripartito il potere di indirizzo politico tra i diversi organi costituzionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;assetto delle fonti del diritto costituisce, pertanto, una componente essenziale della forma di governo, che le permette di adeguarsi alle differenti dinamiche del sistema politico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNondimeno, la flessibilit\u0026#224; delle disposizioni costituzionali sulla forma di governo, modellate sullo schema delle \u0026#8220;norme a fattispecie aperta\u0026#8221;, non esclude l\u0026#8217;operativit\u0026#224; di principi normativi e di regole giuridiche indisponibili da parte della maggioranza, a garanzia della opzione costituzionale per la democrazia parlamentare e della tutela delle minoranze politiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn una democrazia parlamentare moderna, che riconosce il fondamentale ruolo dei partiti politici (art. 49 Cost.), si realizza un \u003cem\u003econtinuum\u003c/em\u003e tra il Governo e il Parlamento, grazie all\u0026#8217;operare della maggioranza parlamentare che sostiene il Governo. Pertanto, quest\u0026#8217;ultimo assume il ruolo di propulsore dell\u0026#8217;indirizzo politico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale funzione, tuttavia, non pu\u0026#242; giustificare lo svuotamento del ruolo politico e legislativo del Parlamento, che resta la sede della rappresentanza della Nazione (art. 67 Cost.), in cui le minoranze politiche possono esprimere e promuovere le loro posizioni in un dibattito trasparente (art. 64, secondo comma, Cost.), sotto il controllo dell\u0026#8217;opinione pubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa nostra democrazia parlamentare, pertanto, attribuisce al Governo significativi poteri normativi, che devono, per\u0026#242;, essere esercitati nel rispetto degli equilibri costituzionalmente necessari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Secondo la disciplina costituzionale, la funzione legislativa \u0026#232; esercitata collettivamente dalle due Camere (art. 70 Cost.). In coerenza con questo ruolo del Parlamento, le competenze normative attribuite al Governo devono svolgersi nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Costituzione a garanzia delle funzioni legislative delle due Camere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon riguardo ai decreti delegati il Parlamento stabilisce con la legge di delegazione i principi e i criteri direttivi cui il Governo deve attenersi (art. 76 Cost.), i regolamenti devono conformarsi al principio di legalit\u0026#224; (art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante \u0026#171;Disciplina dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri\u0026#187;) e, nel caso dei decreti-legge, il Parlamento pu\u0026#242; negare la conversione in legge, determinandone la perdita di efficacia con effetto \u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003etunc\u003c/em\u003e (art. 77 Cost.), ovvero pu\u0026#242; modificarne la disciplina attraverso l\u0026#8217;approvazione, in sede di conversione, di emendamenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome ha chiarito la giurisprudenza di questa Corte, gli emendamenti alla legge di conversione del decreto-legge devono riguardare lo stesso oggetto di quest\u0026#8217;ultimo, a pena di illegittimit\u0026#224; costituzionale (da ultimo, sentenze n. 215 e n. 113 del 2023). In questo modo si realizza un concorso di fonti, la prima governativa e la seconda parlamentare, nella disciplina del medesimo oggetto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePrima ancora della legge di conversione, per\u0026#242;, i limiti devono riguardare il decreto- legge e sono fissati allo scopo di non vanificare la funzione legislativa del Parlamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;urgenza di legiferare \u0026#232; un\u0026#8217;esigenza riconosciuta dal sistema costituzionale. Da una parte, l\u0026#8217;art. 72 Cost. attribuisce ai regolamenti parlamentari la competenza a stabilire procedimenti abbreviati per i disegni di legge di cui \u0026#232; dichiarata l\u0026#8217;urgenza (previsione, questa, che potrebbe essere valorizzata anche al fine di limitare l\u0026#8217;uso e l\u0026#8217;abuso dei decreti-legge). Dall\u0026#8217;altra, l\u0026#8217;art. 77 Cost. attribuisce al Governo il potere di adottare decreti-legge, ma il Governo non pu\u0026#242; dare un\u0026#8217;interpretazione talmente ampia dei casi straordinari di necessit\u0026#224; e urgenza da sostituire sistematicamente il procedimento legislativo parlamentare con il meccanismo della successione del decreto-legge e della legge di conversione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Come questa Corte ha affermato, \u0026#171;la pre-esistenza di una situazione di fatto comportante la necessit\u0026#224; e l\u0026#8217;urgenza di provvedere tramite l\u0026#8217;utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;adozione del predetto atto, di modo che l\u0026#8217;eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura tanto un vizio di legittimit\u0026#224; costituzionale del decreto-legge, in ipotesi adottato al di fuori dell\u0026#8217;ambito delle possibilit\u0026#224; applicative costituzionalmente previste, quanto un vizio \u003cem\u003ein procedendo\u003c/em\u003e della stessa legge di conversione [\u0026#8230;]. Pertanto, non esiste alcuna preclusione affinch\u0026#233; la Corte costituzionale proceda all\u0026#8217;esame del decreto-legge e/o della legge di conversione sotto il profilo del rispetto dei requisiti di validit\u0026#224; costituzionale relativi alla preesistenza dei presupposti di necessit\u0026#224; e urgenza, dal momento che il correlativo esame delle Camere in sede di conversione comporta una valutazione del tutto diversa e, precisamente, di tipo prettamente politico sia con riguardo al contenuto della decisione, sia con riguardo agli effetti della stessa\u0026#187; (sentenza n. 29 del 1995, punto 2 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Nel sindacato devoluto a questa Corte, un ruolo cruciale compete al requisito dell\u0026#8217;omogeneit\u0026#224;, che si atteggia come \u0026#171;uno degli indici idonei a rivelare la sussistenza (o, in sua assenza, il difetto) delle condizioni di validit\u0026#224; del provvedimento governativo\u0026#187; (sentenza n. 151 del 2023, punto 4.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa \u0026#171;evidente estraneit\u0026#224; della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto-legge in cui \u0026#232; inserita\u0026#187; assurge, pertanto, a indice sintomatico della manifesta carenza del requisito della straordinariet\u0026#224; del caso di necessit\u0026#224; e di urgenza (sentenza n. 22 del 2012, punto 3.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;osservanza delle prescrizioni dell\u0026#8217;art. 77 Cost. impone \u0026#171;una intrinseca coerenza delle norme contenute nel decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico. L\u0026#8217;urgente necessit\u0026#224; del provvedere pu\u0026#242; riguardare, cio\u0026#232;, una pluralit\u0026#224; di norme accomunate o dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate, ovvero dall\u0026#8217;intento di fronteggiare una situazione straordinaria complessa e variegata, che richiede interventi oggettivamente eterogenei, in quanto afferenti a materie diverse, ma indirizzati tutti all\u0026#8217;unico scopo di approntare urgentemente rimedi a tale situazione\u0026#187; (sentenza n. 8 del 2022, punto 6.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;omogeneit\u0026#224;, dunque, non presuppone che il decreto-legge riguardi esclusivamente una determinata e circoscritta materia, ma che le sue disposizioni si ricolleghino ad una finalit\u0026#224; comune e presentino un\u0026#8217;intrinseca coerenza dal punto di vista funzionale e finalistico (sentenza n. 137 del 2018, punto 5.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto ai provvedimenti governativi a contenuto plurimo, le disposizioni, pur eterogenee dal punto di vista materiale, devono essere accomunate dall\u0026#8217;obiettivo e tendere tutte a una finalit\u0026#224; unitaria, pur se connotata da notevole latitudine (sentenza n. 244 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer contro, un decreto-legge che si apre a \u0026#8220;norme intruse\u0026#8221;, estranee alla sua finalit\u0026#224;, travalica i limiti imposti alla funzione normativa del Governo e sacrifica in modo costituzionalmente intollerabile il ruolo attribuito al Parlamento nel procedimento legislativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, in presenza di un termine assai breve, entro cui il Parlamento deve decidere se e con quali emendamenti approvare la legge di conversione del decreto-legge, l\u0026#8217;eterogeneit\u0026#224; dell\u0026#8217;atto normativo governativo preclude un esame e una discussione parlamentare effettivi nel merito del testo normativo. La brevit\u0026#224; del termine, assegnato al Parlamento per decidere se approvare la legge di conversione e con quali emendamenti, esige, affinch\u0026#233; sia rispettata la funzione legislativa del Parlamento, che l\u0026#8217;oggetto da disciplinare sia circoscritto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSenza il rispetto di tali condizioni, il decreto-legge si tramuta in un improprio \u0026#8220;disegno di legge ad urgenza garantita\u0026#8221;, in cui si possono trasfondere le norme pi\u0026#249; disparate, confidando nel fatto che la legge di conversione ne consolidi l\u0026#8217;efficacia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; I limiti costituzionali alla decretazione d\u0026#8217;urgenza e alla legge di conversione non sono funzionali solamente al rispetto degli equilibri fondamentali della forma di governo, ma valgono anche a scoraggiare un modo di legiferare caotico e disorganico che pregiudica la certezza del diritto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl fenomeno delle \u0026#8220;norme intruse\u0026#8221;, ispirate a tutt\u0026#8217;altra finalit\u0026#224; rispetto a quella dell\u0026#8217;originario testo legislativo, \u0026#232; censurato anche da altre Corti costituzionali, che operano in sistemi costituzionali che non conoscono l\u0026#8217;istituto del decreto-legge (\u003cem\u003eConseil\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003econstitutionnel\u003c/em\u003e, \u003cem\u003eD\u0026#233;cision\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003en.\u003cem\u003e 2023-863 DC \u003c/em\u003e\u003cem\u003edu\u003c/em\u003e\u003cem\u003e 25 \u003c/em\u003e\u003cem\u003ejanvier\u003c/em\u003e\u003cem\u003e 2024\u003c/em\u003e), con argomenti che rivelano l\u0026#8217;esigenza, immanente al sistema delle fonti, dell\u0026#8217;omogeneit\u0026#224; del loro contenuto precettivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe \u0026#8220;norme intruse\u0026#8221; nel testo di un decreto-legge, contraddistinte da contenuti che non possono pi\u0026#249; essere ricondotti ad una finalit\u0026#224; unitaria, sia pure largamente intesa, danno luogo ad una legislazione frammentata, spesso incoerente, di problematica interpretazione, che aggrava il fenomeno dell\u0026#8217;incertezza del diritto e reca cos\u0026#236; pregiudizio sia all\u0026#8217;effettivo godimento dei diritti che all\u0026#8217;ordinato sviluppo dell\u0026#8217;economia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eImprescindibile, in questa prospettiva, \u0026#232; un sufficiente grado di prevedibilit\u0026#224; delle conseguenze giuridiche dei comportamenti, prevedibilit\u0026#224; che l\u0026#8217;affastellarsi disordinato di leggi mina in modo irrimediabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa certezza del diritto, lungi dall\u0026#8217;essere una mera aspirazione filosofica, costituisce un principio di rilievo costituzionale e deve orientare l\u0026#8217;interpretazione delle previsioni della Carta fondamentale, \u0026#232; parte viva e integrante del patrimonio costituzionale europeo e, in concreto, si declina come esigenza di chiarezza e di univocit\u0026#224;, come questa Corte ha ribadito anche di recente (sentenza n. 110 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Alla luce del quadro costituzionale che si \u0026#232; ricostruito, dev\u0026#8217;essere vagliata la questione sollevata dal Tribunale di Napoli.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;analisi non pu\u0026#242; non muovere dal difetto del requisito dell\u0026#8217;omogeneit\u0026#224;, che le argomentazioni del rimettente pongono in risalto, con rilievi ripresi e sviluppati anche dalla difesa della parte privata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl requisito in esame dev\u0026#8217;essere scrutinato alla stregua di indici interni ed esterni, che concorrono a fornire al sindacato di costituzionalit\u0026#224; precisi punti di riferimento, evitando che lo scrutinio di questa Corte sconfini e si sovrapponga alle valutazioni che spettano al Governo, nell\u0026#8217;adottare il decreto-legge, e al Parlamento, nel convertirlo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altro canto, la valutazione sinergica e complessiva di tali indici salvaguarda l\u0026#8217;effettivit\u0026#224; del sindacato che la Costituzione affida a questa Corte, quale depositaria del compito di \u0026#171;preservare l\u0026#8217;assetto delle fonti normative e, con esso, il rispetto dei valori a tutela dei quali detto compito \u0026#232; predisposto\u0026#187; (sentenza n. 171 del 2007, punto 4 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGli indici descritti devono poi essere ponderati e acquistano significato e pregnanza nella dialettica del processo costituzionale, tanto nei giudizi instaurati in via incidentale quanto in quelli promossi in via principale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; Un primo elemento, indicativo dell\u0026#8217;evidente insussistenza dei requisiti enunciati dall\u0026#8217;art. 77 Cost., si impone alla valutazione di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 2, comma 3, del d.l. n. 51 del 2023, come convertito, nel sancire l\u0026#8217;immediata cessazione dall\u0026#8217;incarico dei sovrintendenti che, alla data del 1\u0026#176; giugno 2023, abbiano superato i settant\u0026#8217;anni di et\u0026#224;, non presenta alcuna correlazione con le finalit\u0026#224; enunciate nel preambolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali finalit\u0026#224; attengono alla \u0026#171;straordinaria necessit\u0026#224; e urgenza di stabilire misure volte a garantire l\u0026#8217;efficienza dell\u0026#8217;organizzazione degli enti previdenziali pubblici, nonch\u0026#233; delle fondazioni lirico-sinfoniche\u0026#187; e quindi non riguardano in alcun modo la cessazione degli incarichi in corso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali finalit\u0026#224; sono prospettate in termini generici e apodittici e si rivelano distoniche rispetto alla disciplina sulla cessazione \u003cem\u003eex abrupto \u003c/em\u003edegli incarichi gi\u0026#224; conferiti, nel suo contenuto di puntuale dettaglio che in questo giudizio viene in rilievo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;efficienza, peraltro, deve essere intesa anche alla stregua delle enunciazioni di principio di questa Corte (sentenza n. 153 del 2011), richiamate dalla stessa difesa statale nella discussione in udienza a supporto della natura pubblicistica delle fondazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disciplina delle fondazioni lirico-sinfoniche persegue l\u0026#8217;obiettivo \u0026#171;di tutelare direttamente ed efficacemente i valori unitari e fondanti della diffusione dell\u0026#8217;arte musicale, della formazione degli artisti e dell\u0026#8217;educazione musicale della collettivit\u0026#224; (art. 3 del d.lgs. n. 367 del 1996), segnatamente dei giovani, anche con lo scopo dichiarato dalla legge di trasmettere i valori civili fondamentali tradizionalmente coltivati dalle pi\u0026#249; nobili istituzioni teatrali e culturali della Nazione\u0026#187; (punto 5.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGli interessi pubblici, sottesi alla disciplina delle fondazioni lirico-sinfoniche e legati a valori di primario rilievo costituzionale (artt. 9 e 33 Cost.), non rappresentano giustificazione sufficiente del ricorso alla decretazione d\u0026#8217;urgenza con riguardo al peculiare \u0026#224;mbito regolato dalla disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; il riferimento all\u0026#8217;art. 13 del d.lgs. n. 367 del 1996, che regola i compiti di primaria importanza del sovrintendente e ne definisce le ipotesi di cessazione dall\u0026#8217;incarico, fornisce elementi chiarificatori in ordine al caso di straordinaria necessit\u0026#224; e urgenza che il Governo ha addotto per intervenire con lo strumento del decreto-legge e disporre una cessazione immediata dall\u0026#8217;incarico, destinata a ripercuotersi sulla programmazione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; dell\u0026#8217;ente e sulle scelte delicate e di lungo periodo che tale programmazione richiede.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto alla specifica disciplina intertemporale sottoposta allo scrutinio di questa Corte, neppure il titolo del decreto-legge, nell\u0026#8217;indiscriminato richiamo alle \u0026#171;Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidariet\u0026#224; sociale\u0026#187;, getta luce sui rigorosi presupposti che l\u0026#8217;art. 77 Cost. prescrive.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; La disomogeneit\u0026#224; della disposizione censurata \u0026#232; confermata anche dall\u0026#8217;analisi del pi\u0026#249; ampio contesto in cui l\u0026#8217;intervento del legislatore si inquadra.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 2, comma 3, del d.l. n. 51 del 2023, come convertito, \u0026#232; parte del Capo I e segue l\u0026#8217;art. 1, dedicato al riordino degli enti previdenziali pubblici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl decreto-legge, al Capo II, proroga alcuni termini legislativi e, al Capo III, si occupa di iniziative di solidariet\u0026#224; sociale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn un provvedimento, contrassegnato da una molteplicit\u0026#224; di oggetti, la disposizione censurata non solo non trova un saldo e riconoscibile ancoraggio nel titolo del decreto-legge e nel preambolo, ma neppure si raccorda in modo coerente alla trama normativa del testo, esaminato in un orizzonte pi\u0026#249; ampio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon si pu\u0026#242; scorgere, dunque, una traiettoria finalistica comune, capace di disvelare, per una disposizione contrassegnata da un puntuale contenuto precettivo, una \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e unitaria, che valga a raccordarla alle altre previsioni del decreto-legge, pur nella pluralit\u0026#224; e nella diversit\u0026#224; degli ambiti materiali coinvolti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.\u0026#8211; Neppure dalla discussione parlamentare si possono desumere elementi probanti del caso di straordinaria necessit\u0026#224; e urgenza che \u0026#232; all\u0026#8217;origine dell\u0026#8217;intervento normativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl dibattito che ha accompagnato la conversione in legge non consente di individuare, con precipuo riguardo alla disposizione transitoria di cui si discute, la straordinaria necessit\u0026#224; e urgenza di intervenire con la risoluzione anticipata dei rapporti di lavoro in corso, secondo una decorrenza (1\u0026#176; giugno 2023) che la stessa difesa dello Stato, a fronte della richiesta di chiarimenti formulata in udienza, non ha correlato in modo convincente ai presupposti di cui all\u0026#8217;art. 77 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI lavori preparatori, con argomenti mutuati anche nell\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, richiamano diffusamente l\u0026#8217;esigenza di armonizzare la disciplina preesistente e di favorire il ricambio generazionale, senza per\u0026#242; attardarsi sulla particolare disposizione sottoposta allo scrutinio di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNondimeno, le considerazioni svolte a tale riguardo, nel polarizzare l\u0026#8217;attenzione sulla normativa a regime, non indicano elementi risolutivi in ordine alla straordinaria necessit\u0026#224; e urgenza di regolare i rapporti in corso, secondo la tempistica tracciata nel decreto-legge, per dare concreta attuazione all\u0026#8217;obiettivo di efficienza dichiarato nella premessa del decreto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha puntualizzato che l\u0026#8217;esigenza di porre rimedio a incongruenze e disarmonie del tessuto normativo \u0026#171;giustifica la modifica, ma non rende ragione dell\u0026#8217;esistenza della necessit\u0026#224; ed urgenza di intervenire sulla norma\u0026#187; (sentenza n. 171 del 2007, punto 6 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e) e tali considerazioni si impongono con maggior vigore nell\u0026#8217;esame di una disciplina di minuto dettaglio, dal contenuto eterogeneo rispetto ai pur molteplici e variegati oggetti del decreto-legge in cui \u0026#232; confluita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.\u0026#8211; Neppure nel giudizio dinanzi a questa Corte, nel contraddittorio fra le parti, sono stati addotti elementi decisivi per contestare la palese insussistenza dei requisiti imposti dall\u0026#8217;art. 77 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa valenza meramente interpretativa che la difesa dello Stato conferisce alla disposizione censurata non giustifica la straordinaria necessit\u0026#224; e urgenza di legiferare con lo strumento del decreto-legge per enucleare una conseguenza che si ritiene sia gi\u0026#224; insita nel sistema normativo, peraltro modulandola secondo una peculiare scansione temporale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, alla luce degli indici, molteplici e convergenti, che si sono gi\u0026#224; passati in rassegna, non giova invocare il carattere solo parzialmente innovativo della disciplina, svincolata da quel disegno di riordino sistematico e ad ampio raggio che questa Corte considera tendenzialmente incompatibile con il ricorso al decreto-legge (sentenze n. 33 del 2019, n. 99 del 2018, n. 236 del 2017, n. 287 del 2016 e n. 220 del 2013). Il fatto che non si configuri un intervento riformatore di ampia portata, destinato a incidere sui tratti qualificanti di una disciplina, non denota di per s\u0026#233; la conformit\u0026#224; della disciplina innovativa ai requisiti tipizzati dall\u0026#8217;art. 77 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e14.\u0026#8211; Con riferimento all\u0026#8217;immediata cessazione dei singoli incarichi di sovrintendente, non si rinviene, dunque, quella esigenza \u0026#171;di dare risposte normative rapide a situazioni bisognose di essere regolate in modo adatto a fronteggiare le sopravvenute e urgenti necessit\u0026#224;\u0026#187; (sentenza n. 220 del 2013), che rappresenta la necessaria legittimazione del decreto-legge nel sistema costituzionale delle fonti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTutti gli elementi passati in rassegna, esaminati nel loro complessivo interagire, convergono, in ultima analisi, nel connotare come evidente l\u0026#8217;insussistenza dei presupposti di straordinaria necessit\u0026#224; e urgenza con riferimento alla disposizione oggi censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e15.\u0026#8211; Si deve dichiarare, pertanto, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 3, del d.l. n. 51 del 2023, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e16.\u0026#8211; Restano assorbite le restanti censure.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003el\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, comma 3, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 (Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidariet\u0026#224; sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 87.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni PITRUZZELLA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 25 luglio 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20240725122832.pdf","oggetto":"Enti pubblici - Fondazioni lirico-sinfoniche - Previsione che i sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 51 del 2023, hanno compiuto il settantesimo anno di et\u0026#224; cessano anticipatamente dalla carica a decorrere dal 1\u0026#176; giugno 2023, indipendentemente dalla data di scadenza degli eventuali contratti in corso - Denunciata introduzione, con decreto-legge, di una norma transitoria di decadenza dall\u0026#8217;incarico, particolare e derogatoria, destinata a trovare applicazione in un solo caso - Carenza dei presupposti di necessit\u0026#224; e d\u0026#8217;urgenza per l\u0026#8217;adozione della norma con decreto-legge.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46354","titoletto":"Corte costituzionale - In genere - Organo a garanzia delle fonti normative e dei valori ad essi sottesi. (Classif. 072001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa Corte costituzionale è depositaria del compito di preservare l’assetto delle fonti normative e, con esso, il rispetto dei valori a tutela dei quali detto compito è predisposto. (\u003cem\u003eS. 171/2007 - mass. 31329\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46355","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46355","titoletto":"Legge - Procedimento legislativo - Sottoposizione al principio della certezza del diritto, quale parte viva e integrante del patrimonio costituzionale europeo - Conseguente necessità per il legislatore di formulare norme chiare e univoche - Divieto di norme disorganiche - Applicazione anche alla decretazione d\u0027urgenza, con divieto di inserire norme intruse. (Classif. 141007).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa certezza del diritto, lungi dall’essere una mera aspirazione filosofica, costituisce un principio di rilievo costituzionale e deve orientare l’interpretazione delle previsioni della Carta fondamentale, quale parte viva e integrante del patrimonio costituzionale europeo; essa, in concreto, si declina come esigenza di chiarezza e di univocità. (\u003cem\u003eS. 110/2023 - mass. 45588\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL’ampia autonomia politica del Governo nel ricorrere al decreto-legge non equivale all’assenza di limiti costituzionali. Prima ancora della legge di conversione, però, i limiti devono riguardare il decreto-legge e sono fissati allo scopo di non vanificare la funzione legislativa del Parlamento. I limiti costituzionali alla decretazione d’urgenza e alla legge di conversione, dunque, non sono funzionali solamente al rispetto degli equilibri fondamentali della forma di governo, ma valgono anche a scoraggiare un modo di legiferare caotico e disorganico che pregiudica la certezza del diritto. Infatti, in presenza di un termine assai breve, entro cui il Parlamento deve decidere se e con quali emendamenti approvare la legge di conversione del decreto-legge, l’eterogeneità dell’atto normativo governativo preclude un esame e una discussione parlamentare effettivi nel merito del testo normativo: cosicché la brevità del termine esige, affinché sia rispettata la funzione legislativa del Parlamento, che l’oggetto da disciplinare sia circoscritto. Senza il rispetto di tali condizioni, il decreto-legge si tramuta in un improprio “disegno di legge ad urgenza garantita”, in cui si possono trasfondere le norme più disparate, confidando nel fatto che la legge di conversione ne consolidi l’efficacia. Le “norme intruse” nel testo di un decreto-legge, contraddistinte da contenuti che non possono più essere ricondotti ad una finalità unitaria, sia pure largamente intesa, danno luogo ad una legislazione frammentata, spesso incoerente, di problematica interpretazione, che aggrava il fenomeno dell’incertezza del diritto e reca così pregiudizio sia all’effettivo godimento dei diritti che all’ordinato sviluppo dell’economia.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46356","numero_massima_precedente":"46354","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46356","titoletto":"Legge - Procedimento legislativo - Conformazione alla forma di Stato-apparato - Necessità, comunque, di tutelare la democrazia parlamentare e le minoranze politiche. (Classif. 141007).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL’organizzazione della funzione normativa è strettamente connessa sia alle finalità permanenti dello Stato apparato e ai suoi rapporti con la società, sia al modo in cui è ripartito il potere di indirizzo politico tra i diversi organi costituzionali. L’assetto delle fonti del diritto costituisce, pertanto, una componente essenziale della forma di governo, che le permette di adeguarsi alle differenti dinamiche del sistema politico. Nondimeno, la flessibilità delle disposizioni costituzionali sulla forma di governo, modellate sullo schema delle “norme a fattispecie aperta”, non esclude l’operatività di principi normativi e di regole giuridiche indisponibili da parte della maggioranza, a garanzia della opzione costituzionale per la democrazia parlamentare e della tutela delle minoranze politiche. Pertanto, il Governo assume il ruolo di propulsore dell’indirizzo politico, senza però che ciò giustifichi lo svuotamento del ruolo politico e legislativo del Parlamento, che resta la sede della rappresentanza della Nazione (art. 67 Cost.), in cui le minoranze politiche possono esprimere e promuovere le loro posizioni in un dibattito trasparente (art. 64, secondo comma, Cost.), sotto il controllo dell’opinione pubblica.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46357","numero_massima_precedente":"46355","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"64","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"67","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46357","titoletto":"Decreto-legge - Carattere plurimo - Condizioni di validità - Preesistenza di una situazione di necessità e urgenza - Omogeneità di scopo - Divieto di norme intruse (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della disposizione, adottata mediante decreto-legge, che dispone la cessazione dell\u0027incarico di sovrintendente delle Fondazioni lirico-sinfoniche per coloro che, alla data della sua entrata in vigore, abbiano compiuto il settantesimo anno di età). (Classif. 076004).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa pre-esistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l’urgenza di provvedere tramite l’utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell’adozione del predetto atto, di modo che l’eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura tanto un vizio di legittimità costituzionale del decreto-legge, in ipotesi adottato al di fuori dell’ambito delle possibilità applicative costituzionalmente previste, quanto un vizio in procedendo della stessa legge di conversione. Pertanto, non esiste alcuna preclusione affinché la Corte costituzionale proceda all’esame del decreto-legge e/o della legge di conversione sotto il profilo del rispetto dei requisiti di validità costituzionale relativi alla preesistenza dei presupposti di necessità e urgenza, dal momento che il correlativo esame delle Camere in sede di conversione comporta una valutazione del tutto diversa e, precisamente, di tipo prettamente politico sia con riguardo al contenuto della decisione, sia con riguardo agli effetti della stessa. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 29/1995 - mass. 21561\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl decreto-legge – la cui adozione è ipotesi eccezionale, subordinata al rispetto di condizioni precise – presenta, nel quadro delle fonti, natura particolare come provvedimento provvisorio adottato in presenza di presupposti straordinari, destinato a operare per un arco di tempo limitato, venendo a perdere la propria efficacia fin dall’inizio in caso di mancata conversione in legge. Nel sindacato devoluto alla Corte costituzionale, un ruolo cruciale compete al requisito dell’omogeneità, che si atteggia come uno degli indici idonei a rivelare la sussistenza (o, in sua assenza, il difetto) delle condizioni di validità del provvedimento governativo. L’omogeneità non presuppone che il decreto-legge riguardi esclusivamente una determinata e circoscritta materia, ma che le sue disposizioni si ricolleghino ad una finalità comune e presentino un’intrinseca coerenza dal punto di vista funzionale e finalistico. La evidente estraneità della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto-legge in cui è inserita assurge, pertanto, a indice sintomatico della manifesta carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e di urgenza. (\u003cem\u003ePrecedenti. S. 151/2023 - mass. 45708; S. 137/2018 - mass. 41383; S. 22/2012 - mass. 36070; S. 360/1996 - mass. 22912; S. 161/1995 - mass. 21408\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eQuanto ai provvedimenti governativi a contenuto plurimo, le disposizioni, pur eterogenee dal punto di vista materiale, devono essere accomunate dall’obiettivo e tendere tutte a una finalità unitaria, pur se connotata da notevole latitudine. Per contro, un decreto-legge che si apre a “norme intruse”, estranee alla sua finalità, travalica i limiti imposti alla funzione normativa del Governo e sacrifica in modo costituzionalmente intollerabile il ruolo attribuito al Parlamento nel procedimento legislativo. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 244/2016 - mass. 39155\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eGli emendamenti alla legge di conversione del decreto-legge devono riguardare lo stesso oggetto di quest’ultimo. In questo modo si realizza un concorso di fonti, la prima governativa e la seconda parlamentare, nella disciplina del medesimo oggetto. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 215/2023 - mass. 45890; S. 113/2023 - mass. 45571\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’osservanza delle prescrizioni dell’art. 77 Cost. impone una intrinseca coerenza delle norme contenute nel decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico. L’urgente necessità del provvedere può riguardare, cioè, una pluralità di norme accomunate o dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate, ovvero dall’intento di fronteggiare una situazione straordinaria complessa e variegata, che richiede interventi oggettivamente eterogenei, in quanto afferenti a materie diverse, ma indirizzati tutti all’unico scopo di approntare urgentemente rimedi a tale situazione. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 8/2022 - mass. 44472\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 77 Cost., l’art. 2, comma 3, del d.l. n. 51 del 2023, come conv., per cui i sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, hanno compiuto il settantesimo anno di età, cessano anticipatamente dalla carica a decorrere dal 1° giugno 2023, indipendentemente dalla data di scadenza degli eventuali contratti in corso. La disposizione censurata dal Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, difetta del requisito dell’omogeneità, alla stregua di indici interni ed esterni, che evitano che lo scrutinio di costituzionalità si sovrapponga alle valutazioni che spettano al Governo e al Parlamento. In particolare, l’art. 2, comma 3, non presenta alcuna correlazione con le finalità enunciate nel preambolo, che non riguardano in alcun modo la cessazione degli incarichi in corso. Né il riferimento all’art. 13 del d.lgs. n. 367 del 1996, che regola i compiti di primaria importanza del sovrintendente e ne definisce le ipotesi di cessazione dall’incarico, fornisce elementi chiarificatori in ordine al caso di straordinaria necessità e urgenza che il Governo ha addotto per intervenire con lo strumento del decreto-legge e disporre una cessazione immediata dall’incarico, destinata a ripercuotersi sulla programmazione dell’attività dell’ente e sulle scelte delicate e di lungo periodo che tale programmazione richiede. La disomogeneità della disposizione censurata è confermata anche dall’analisi del più ampio contesto in cui l’intervento del legislatore si inquadra, contrassegnato da una molteplicità di oggetti, senza che la disposizione censurata trovi un saldo e riconoscibile ancoraggio nel titolo del decreto-legge e nel preambolo, né si raccordi in modo coerente alla trama normativa del testo, esaminato in un orizzonte più ampio. Con riferimento all’immediata cessazione dei singoli incarichi di sovrintendente, non si rinviene, dunque, quella esigenza di dare risposte normative rapide a situazioni bisognose di essere regolate in modo adatto a fronteggiare le sopravvenute e urgenti necessità, che rappresenta la necessaria legittimazione del decreto-legge nel sistema costituzionale delle fonti). (\u003cem\u003ePrecedente: S. 220/2013 - mass. 37319\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46356","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"10/05/2023","data_nir":"2023-05-10","numero":"51","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2023-05-10;51~art2"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"03/07/2023","data_nir":"2023-07-03","numero":"87","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-07-03;87"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"77","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"45184","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 146/2024","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"10","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2575","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45926","autore":"Bin R.","titolo":"Decreti-legge “anomali” e difesa giudiziale dei diritti","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.giurcost.org","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45925_2024_146.pdf","nome_file_fisico":"146-2025_Bin.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"44845","autore":"Cecili M.","titolo":"La mancanza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza del decreto-legge nuovamente al vaglio della Corte costituzionale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.giurcost.org","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44844_2024_146.pdf","nome_file_fisico":"146-2024_Cecili.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45274","autore":"Celotto A.","titolo":"La Camicia di Nesso, Mortati e l\u0027abuso del decreto-legge","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1522","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46662","autore":"Di Costanzo C.","titolo":"Decretazione d’urgenza e sicurezza: una riflessione su  alcuni profili di ‘sostenibilità’ costituzionale della  prassi","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.osservatoriosullefonti.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46661_2024_146.pdf","nome_file_fisico":"146-2024+altre_Di Costanzo.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"44550","autore":"Dikmann R.","titolo":"Gli eccessi della decretazione d’urgenza tra forma di governo e sistema delle fonti","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.federalismi.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"22","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44549_2024_146.pdf","nome_file_fisico":"146-2024_Dickmann.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45051","autore":"Domenicali C.","titolo":"Il decreto-legge ritorna al centro del sindacato di costituzionalità nella sent. n. 146/2024","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Quaderni costituzionali","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"901","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45378","autore":"Domenicali C.","titolo":"La sentenza n. 146 del 2024 e il riposizionamento del controllo sul decreto-legge: una nuova chiamata alle armi della Corte costituzionale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.nomos-leattualitaneldiritto.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45377_2024_146.pdf","nome_file_fisico":"146-2024_Domenicali.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"44551","autore":"Fabrizzi F.","titolo":"Una sentenza necessaria per stabilire un punto di non ritorno. 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Note critiche sul più recente uso delle politiche securitarie in chiave repressiva","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.rivistaaic.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46223_2024_146.pdf","nome_file_fisico":"146_2024_Musumeci.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"45863","autore":"Pellizzone I.","titolo":"Da disegno di legge pendente in Parlamento a decreto legge: la vicenda del “pacchetto sicurezza” come iperbole dell’abuso dell’art. 77 Cost.","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto e procedura penale","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"233","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46364","autore":"Randazzo A.","titolo":"Il giudice costituzionale “legislatore”: tecniche decisorie, uso dei canoni processuali, ruolo (sempre più) politicamente connotato","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.giurcost.org","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46363_2024_146.pdf","nome_file_fisico":"242-2019_randazzo_generale.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"45421","autore":"Veronesi P.","titolo":"La decretazione d’urgenza in materia di “Paesi sicuri”: una “confluenza” di decreti tra inopportunità e illegittimità","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45420_2024_146.pdf","nome_file_fisico":"146_24 Veronesi.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false}],"pronunceCorrette":[]}}"
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